General Food Law - European Commission

26 gennaio 2010
ORIENTAMENTI SULL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 11, 12, 14, 17, 18, 19
E 20 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 SULLA LEGISLAZIONE
ALIMENTARE GENERALE
CONCLUSIONI DEL COMITATO PERMANENTE PER LA CATENA
ALIMENTARE E LA SALUTE DEGLI ANIMALI
1
INTRODUZIONE
4
I.
6
ARTICOLO 14
I.1. MOTIVAZIONE____________________________________________________________ 8
I.2. IMPLICAZIONI_____________________________________________________________8
I.3. CONTRIBUTO/IMPATTO____________________________________________________ _8
I.3.1. ARTICOLO 14, PARAGRAFO 1________________________________________________ 8
I.3.2. ARTICOLO 14, PARAGRAFO 2________________________________________________ 8
I.3.3. ARTICOLO 14, PARAGRAFO 3: CONSIDERAZIONI PER DETERMINARE SE UN ALIMENTO SIA A
RISCHIO_____________________________________________________________________ 9
I.3.4. ARTICOLO 14, PARAGRAFO 4: CONSIDERAZIONI PER DETERMINARE SE UN ALIMENTO SIA
DANNOSO PER LA SALUTE_______________________________________________________ 9
I.3.5. ARTICOLO 14, PARAGRAFO 5: CONSIDERAZIONI PER DETERMINARE SE UN ALIMENTO SIA
INADATTO AL CONSUMO UMANO_________________________________________________10
I.3.6. ARTICOLO 14, PARAGRAFO 7 - ALIMENTI CONFORMI ALLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI____________________________________________________10
II.
ARTICOLO 17_________________________________________________________12
II.1. MOTIVAZIONE__________________________________________________________ 14
II.2. IMPLICAZIONI___________________________________________________________14
II.3. CONTRIBUTO/IMPATTO___________________________________________________ 14
II.3.1 OBBLIGO GENERALE IN MATERIA DI CONFORMITÀ E VERIFICA_____________________14
II.3.2. ASSEGNAZIONE DI RESPONSABILITÀ______________________________________ 14
III.
ARTICOLO 18________________________________________________________ 15
III.1. MOTIVAZIONE_________________________________________________________ 16
III.2. REQUISITI_____________________________________________________________ 17
III.3. IMPATTO SUGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE______________________ 17
III.3.1. CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'OBBLIGO DI RINTRACCIABILITÀ________________ 17
i) Prodotti interessati. ______________________________________________________ 17
ii) Operatori interessati _____________________________________________________ 18
iii) Applicabilità degli esportatori di paesi terzi (in relazione all'articolo 11)____________ 19
III.3.2. ATTUAZIONE DEI REQUISITI DI RINTRACCIABILITÀ___________________________19
i) Indivuazione dei fornitori e dei clienti da parte degli operatori del settore alimentare ___ 19
ii) Rintracciabilità interna ___________________________________________________ 20
iii) Sistemi di rintracciabilità stabiliti dalla legislazione specifica _____________________ 20
iv) Informazioni da conservare________________________________________________ 21
v) Tempo di reazione per la disponibilità dei dati relativi alla rintracciabilità ___________ 21
vi)
Tempo per la tenuta dei registri _____________________________________ 22
IV.
ARTICOLO 19
24
IV.1. MOTIVAZIONE__________________________________________________________24
IV.2. IMPLICAZIONI__________________________________________________________ 24
IV.3. CONTRIBUTO/IMPATTO__________________________________________________ 25
IV.3.1. ARTICOLO 19, PARAGRAFO 1___________________________________________ 25
i) Obbligo di ritiro _________________________________________________________ 25
2
ii) Notificazione del ritiro delle autorità competenti _______________________________ 26
iii) Metodi di notificazione alle autorità competenti _______________________________ 27
iv) Richiamo e informazioni ai consumatori _____________________________________ 27
v) Responsabilità dell'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1 _____________________ 27
IV.3.2. ARTICOLO 19, PARAGRAFO 2___________________________________________ 27
IV.3.3. ARTICOLO 19, PARAGRAFO 3___________________________________________ 28
IV.3.4. ARTICOLO 19, PARAGRAFO 4____________________________________________ 29
IV.3.5. NOTIFICAZIONE AL SISTEMA DI ALLARME RAPIDO PER GLI ALIMENTI E I MANGIMI
(RASFF)___________________________________________________________________ 29
V.
ARTICOLO 20_________________________________________________________31
V.1. MOTIVAZIONE__________________________________________________________ 31
V.2. IMPLICAZIONI___________________________________________________________31
V.3. CONTRIBUTO/IMPATTO___________________________________________________ 32
V.3.1. ARTICOLO 20, PARAGRAFO 1______________________________________________ 32
i) Ritiro e notificazione alle autorità competenti ______________________________ 32
ii) Distruzione_____________________________________________________________ 33
iii) Informazioni di utenti e richiamo __________________________________________ 33
V.3.2. ARTICOLO 20, PARAGRAFI 2, 3 E 4__________________________________________ 33
VI.
ARTICOLO 11________________________________________________________35
VII.
ARTICOLO 12_______________________________________________________ 36
VII.1. MOTIVAZIONE E OBIETTIVO______________________________________________36
VII.2. CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 12_______________________________ 36
VII.3. CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1__________________ 36
VII.4. CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2__________________ 36
3
INTRODUZIONE
Il regolamento (CE) n. 178/20021 (di seguito "il regolamento") è stato adottato il
28 gennaio 2002. Uno dei suoi intenti è di fissare alcune definizioni comuni e
stabilire i principi guida e obiettivi legittimi generali della legislazione alimentare,
in modo da garantire un elevato livello di protezione sanitaria e un efficace
funzionamento del mercato interno.
Il capo II del regolamento tenta di armonizzare a livello comunitario i principi
(articoli da 5 a 10) e i requisiti (articoli da 14 a 21) generali della legislazione
alimentare, già presenti nella storia giuridica degli Stati membri, collocandoli in un
contesto europeo e fornendo un insieme basilare di definizioni, principi e requisiti
per la futura legislazione alimentare europea.
Seguendo una pratica di lavoro informale, la direzione generale per la Salute e i
consumatori della Commissione europea ha istituito un gruppo di lavoro con
esperti degli Stati membri al fine di esaminare e raggiungere un consenso su una
serie di questioni relative all'attuazione e all'interpretazione del regolamento.
Inoltre, ai fini della trasparenza, la Commissione ha incoraggiato tutte le parti
interessate a esaminare l'attuazione e l'applicazione del regolamento apertamente e
in forum in cui sia possibile consultare gli Stati membri e ove possano esprimersi
le varie istanze socioeconomiche. A tal fine, la Commissione ha organizzato una
riunione (tenutasi il 19 aprile 2004) con i rappresentanti degli Stati membri, dei
produttori, dell'industria, del commercio e dei consumatori per esaminare le
questioni generali connesse all'attuazione del regolamento. Tuttavia, è opportuno
precisare che questioni inerenti alla non conformità della legislazione nazionale al
regolamento non rientrano nel campo di applicazione della presente operazione e
continueranno a essere trattate secondo le procedure in vigore in seno alla
Commissione.
Infine, il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ha
approvato le seguenti conclusioni in occasione della sua riunione del 20 dicembre
2004 e ritiene che la presente procedura utile debba continuare alla luce
dell'esperienza acquisita tramite la piena applicazione del regolamento a partire
dall'1 gennaio 2005. Le presenti conclusioni sono rese accessibili alle parti
interessate.
Da allora, il documento di orientamento è stato, pertanto, rivisto e integrato. È
stata elaborata una nuova sezione sui requisiti di sicurezza degli alimenti e le
sezioni sulla rintracciabilità, sul ritiro/richiamo, nonché sull'esportazione di
alimenti e mangimi sono state riformulate al fine di semplificarle, chiarirle e
completarle.
1
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la
sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
4
Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ha
approvato la versione rivista del documento di orientamento nella sua riunione del
26 gennaio 2010.
Obiettivo del presente documento è aiutare tutti gli operatori della catena
alimentare a comprendere meglio nonché ad applicare correttamente e in modo
uniforme il regolamento. Tuttavia, il presente documento non possiede alcuno
status giuridico formale e, in caso di controversia, la competenza ultima in materia
di interpretazione del diritto spetta alla Corte di giustizia.
Si precisa altresì che alcune questioni, specifiche a una categoria di operatori del
settore alimentare, sono state oggetto di parere scritto della Commissione2.
Verranno affrontate le seguenti questioni:
ƒ
requisiti di sicurezza degli alimenti (articolo 14);
ƒ
obblighi (articolo 17);
ƒ
rintracciabilità (articolo 18);
ƒ
ritiro, richiamo e notificazione per alimenti e mangimi (articoli 19 e 20) in
relazione ai requisiti di sicurezza degli alimenti e dei mangimi (articoli 14 e 15);
ƒ
importazioni ed esportazioni (articoli 11 e 12).
*
*
*
2
Interrogazione scritta E-2704/04 di Willi Pieck sull'applicazione dei requisiti di tracciabilità alle
organizzazioni di beneficenza.
5
I.
ARTICOLO 14
REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
Considerando 1
La libera circolazione di alimenti sicuri e sani è un aspetto fondamentale del mercato
interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini,
nonché ai loro interessi sociali ed economici.
Considerando 10
L'esperienza ha dimostrato che è necessario adottare disposizioni atte a garantire che gli
alimenti a rischio non siano immessi sul mercato e a predisporre meccanismi per
individuare i problemi di sicurezza degli alimenti e reagire ad essi, onde permettere
l'adeguato funzionamento del mercato interno e tutelare la salute umana. Sarebbe
opportuno affrontare questioni analoghe per quanto riguarda la sicurezza dei mangimi.
Considerando 23
La sicurezza e la fiducia dei consumatori della Comunità e dei paesi terzi rivestono
un'importanza capitale. La Comunità è tra i più importanti protagonisti del commercio
mondiale di alimenti e mangimi e, in tale veste, ha stipulato accordi commerciali
internazionali, contribuisce all'elaborazione di norme internazionali a sostegno della
legislazione alimentare e sostiene i principi del libero commercio di mangimi sicuri e di
alimenti sani e sicuri in maniera non discriminatoria, all'insegna di pratiche commerciali
leali e moralmente corrette.
Considerando 26
Alcuni Stati membri hanno adottato normative orizzontali nel campo della sicurezza
alimentare, imponendo in particolare agli operatori economici l'obbligo generale di
immettere sul mercato solo alimenti sicuri. Tali Stati membri applicano tuttavia criteri
fondamentali diversi per determinare la sicurezza degli alimenti. Tali impostazioni
divergenti e la mancanza di una normativa di tipo orizzontale in altri Stati membri
potrebbero far sorgere ostacoli al commercio dei prodotti alimentari. Ostacoli analoghi
potrebbero sorgere per quanto riguarda il commercio dei mangimi.
Considerando 27
Occorre pertanto stabilire requisiti generali affinché soltanto gli alimenti e i mangimi
sicuri siano immessi sul mercato, allo scopo di permettere l'adeguato funzionamento del
mercato interno di tali prodotti.
Articolo 14
1. Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato.
2. Gli alimenti sono considerati a rischio nei casi seguenti:
(a) se sono dannosi per la salute;
(b) se sono inadatti al consumo umano.
6
3. Per determinare se un alimento sia a rischio occorre prendere in considerazione
quanto segue:
(a) le condizioni d'uso normali dell'alimento da parte del consumatore in ciascuna fase
della produzione, della trasformazione e della distribuzione;
b) le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni
riportate sull'etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al consumatore sul
modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria
di alimenti.
4. Per determinare se un alimento sia dannoso per la salute occorre prendere in
considerazione quanto segue:
(a) non soltanto i probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine
dell'alimento sulla salute di una persona che lo consuma, ma anche su quella dei
discendenti;
(b) i probabili effetti tossici cumulativi di un alimento;
(c) la particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica categoria di
consumatori, nel caso in cui l'alimento sia destinato ad essa.
5. Per determinare se un alimento sia inadatto al consumo umano, occorre prendere in
considerazione se l'alimento sia inaccettabile per il consumo umano secondo l'uso
previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in
seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione.
6. Se un alimento a rischio fa parte di una partita, lotto o consegna di alimenti della
stessa classe o descrizione, si presume che tutti gli alimenti contenuti in quella partita,
lotto o consegna siano a rischio a meno che, a seguito di una valutazione approfondita,
risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna sia a rischio.
7. Gli alimenti conformi a specifiche disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza
alimentare sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime.
8. Il fatto che un alimento sia conforme alle specifiche disposizioni ad esso applicabili
non impedisce alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati per
imporre restrizioni alla sua immissione sul mercato o per disporne il ritiro dal mercato
qualora vi siano motivi di sospettare che, nonostante detta conformità, l'alimento è a
rischio.
9. In assenza di specifiche disposizioni comunitarie, un alimento è considerato sicuro se
è conforme alle specifiche disposizioni della legislazione alimentare nazionale dello
Stato membro sul cui territorio è immesso sul mercato, purché tali disposizioni siano
formulate e applicate nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30 del
medesimo.
7
I.1. Motivazione
•
La sicurezza e l'accettabilità degli alimenti rivestono un'importanza
fondamentale. I consumatori devono poter contare sul fatto e avere la certezza che gli
alimenti che acquistano soddisfino le loro aspettative e non abbiano effetti dannosi o
nocivi. L'articolo 14 intende tutelare il consumatore da alimenti che rappresentano un
rischio per la salute o sono inaccettabili.
•
L'articolo 14 definisce i requisiti generali di sicurezza degli alimenti utilizzati con i
requisiti in materia di gestione del rischio disciplinati dall'articolo 19 al fine di ridurre o
eliminare qualsivoglia rischio dovuto all'immissione di alimenti a rischio sul mercato.
I.2. Implicazioni
• Il presente articolo mira a tutelare la salute pubblica. Stabilisce, pertanto, i fattori da
prendere in considerazione per determinare se un alimento, come stabilito all'articolo 2 del
regolamento, sia dannoso per la salute o inadatto al consumo umano.
•
I requisiti dell'articolo 14 si applicano ad alimenti "immessi sul mercato". La
definizione di "immissione sul mercato"3 è abbastanza ampia e comprende tutte le
vendite e forniture, ivi comprese le vendite e le forniture una tantum gratuite,
nonché la detenzione di alimenti a scopo di vendita. L'articolo, tuttavia, non
riguarda la produzione primaria per uso domestico privato o l'utilizzo di alimenti
destinati al consumo domestico privato, esentati in virtù dell'articolo 1, paragrafo
3, del regolamento.
I.3. Contributo/impatto
I.3.1. Articolo 14, paragrafo 1
Il presente articolo vieta l'immissione sul mercato di alimenti a rischio. Di seguito viene
riportata la definizione di alimento "a rischio".
I.3.2. Articolo 14, paragrafo 2
Gli alimenti sono considerati "a rischio" nei casi seguenti:
• se sono dannosi per la salute;
• se sono inadatti al consumo umano.
Alimenti dannosi per la salute
Dopo aver individuato un pericolo che può rendere gli alimenti dannosi per la salute, deve
essere effettuata una valutazione del rischio associato, tenendo conto dei fattori di cui
all'articolo 14, paragrafi 3 e 4. Non tutti i pericoli presenti negli alimenti sono disciplinati da
3
L'"immissione sul mercato" è definita all'articolo 3, punto 8, del regolamento (CE) n. 178/2002 come "la
detenzione di alimenti […] a scopo di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la
vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta".
8
regolamenti specifici. Gli alimenti possono essere dannosi per la salute senza superare un
determinato limite stabilito dalla legge. Per esempio, ciò può essere applicato quando si rileva
negli alimenti la presenza di vetro, che di per sé non rappresenta una sostanza specificamente
vietata, o se, per esempio, viene identificata la presenza di una sostanza chimica pericolosa
non specificamente individuata dalla legislazione sui contaminanti negli alimenti. L'elemento
essenziale è che dopo aver individuato un pericolo di qualsiasi natura, è fondamentale
valutare il rischio che può comportare per la salute.
Laddove si tema che un determinato alimento possa essere dannoso per la salute, le imprese
alimentari devono, pertanto, valutare la gravità del rischio in tale contesto. Ciò consentirà loro
di adottare decisioni in merito agli interventi più adeguati. Ai sensi dell'articolo 17, sono gli
operatori del settore alimentare i responsabili della valutazione del rischio con il controllo
delle autorità nazionali competenti, una volta che quest'ultime sono state informate.
Alimenti inadatti al consumo umano
Il concetto centrale della non idoneità è l'inaccettabilità. Gli alimenti possono essere resi
inadatti in seguito a contaminazione, per esempio quella provocata da un livello elevato di
contaminazione microbiologica non patogena (cfr. articolo 14, paragrafi 3 e 5, del
regolamento), dalla presenza di corpi estranei, dal gusto o dall'odore inaccettabili, nonché da
un deterioramento nocivo più evidente, quale putrefazione o decomposizione.
I.3.3. Articolo 14, paragrafo 3: considerazioni per determinare se un alimento sia a
rischio
Un alimento può essere a rischio a causa di una proprietà intrinseca dell'alimento, per esempio
la contaminazione da batteri patogeni. Tuttavia, gli alimenti non devono essere considerati a
rischio se le condizioni d'uso normali li rendono sicuri [cfr. articolo 14, paragrafo 3, lettera
a)]. Per esempio, è generalmente riconosciuto che è necessario cuocere la maggior parte della
carne correttamente al fine di poterla consumare in modo sicuro.
D'altro lato, laddove, in alcuni casi, non siano fornite informazioni essenziali sull'uso di
alimenti o tali informazioni siano errate, gli alimenti possono diventare a rischio. L'articolo
14, paragrafo 3, lettera b) afferma che occorre prendere in considerazione le informazioni
messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni riportate sull'etichetta o altre
informazioni accessibili sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da
una categoria di alimenti. Un esempio in questo senso potrebbe essere il caso in cui un
alimento o un ingrediente alimentare possa comportare un rischio per la salute di un gruppo
specifico di consumatori laddove non siano state comunicate in maniera efficace le
informazioni obbligatorie in merito all'alimento o a uno dei suoi ingredienti.
I.3.4. Articolo 14, paragrafo 4: considerazioni per determinare se un alimento sia
dannoso per la salute
Il concetto di "dannoso per la salute" fa riferimento ai possibili effetti dannosi per la salute
umana. Un esempio può essere rappresentato dalla tossina botulinica in un alimento di
produzione industriale. Gli alimenti possono essere dannosi anche se il danno è stato
cumulativo o si è manifestato solo in un lungo periodo di tempo, per esempio la
contaminazione da diossine, mercurio di metile o agenti cancerogeni genotossici che possono
avere effetti sui discendenti.
L'articolo 14, paragrafo 4, lettera c) prevede che qualora un alimento venga prodotto per un
gruppo di consumatori con una particolare sensibilità, sotto il profilo della salute (per esempio
9
intollerante o allergico), tale sensibilità debba essere presa in considerazione per determinare
se un alimento sia dannoso per la salute. Un esempio è rappresentato da alimenti soggetti
involontariamente a contaminazione incrociata con frutta a guscio, i quali sono dannosi per la
salute se destinati a soggetti che seguono un regime alimentare privo di tale frutta. Tuttavia,
laddove non sia presente un'indicazione secondo la quale un prodotto è destinato a un gruppo
con particolari sensibilità sotto il profilo della salute, il fatto che possa essere dannoso per
quel gruppo non indica automaticamente che sia dannoso nel senso descritto nel presente
regolamento (salvo se le informazioni obbligatorie non siano opportunamente comunicate).
I.3.5. Articolo 14, paragrafo 5: considerazioni per determinare se un alimento sia
inadatto al consumo umano
Il concetto di "inadatto" fa riferimento all'inaccettabilità. È possibile che alcuni alimenti non
comportino alcun rischio per la salute, ma sono ancora considerati inadatti poiché
ragionevolmente considerati inaccettabili per il consumo umano. Tra gli esempi figurano:
•
pesce in decomposizione con un odore forte;
•
un'unghia in un involtino di pasta sfoglia ripieno di salsiccia.
Gli alimenti possono essere altresì inadatti laddove possano comportare un rischio per la
salute, in base al livello di contaminazione. Per esempio:
•
alcuni tipi di alimenti ammuffiti. In questa categoria rientrano alimenti che contengono
muffa non immediatamente visibile (per esempio in una farcitura di frutta), la quale non
rappresenta una normale caratteristica del prodotto;
•
pesce contenente parassiti o
•
alimenti che presentano un livello anormalmente elevato di microrganismi non patogeni.
I.3.6. Articolo 14, paragrafo 7 - Alimenti conformi alla legislazione in materia di
sicurezza degli alimenti
Il presente paragrafo afferma che gli alimenti conformi a specifiche disposizioni comunitarie
riguardanti la sicurezza alimentare sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati
dalle medesime. Ciò significa, pertanto, che gli alimenti non conformi a specifiche
disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza sono considerati a rischio, a meno che una
valutazione del rischio non dimostri il contrario.
In particolare, le imprese alimentari devono applicare l'articolo 14, paragrafo 7 in modo
proporzionato nell'adempimento del loro obbligo ai sensi dell'articolo 17 e nell'adozione di
decisioni ai sensi dell'articolo 19.
Per esempio, una violazione di un determinato limite di legge della normativa comunitaria sui
residui indica che è probabile che l'alimento sia dannoso per la salute ai sensi dell'articolo 14,
paragrafo 4, o inadatto al consumo umano ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5.
Al riguardo, è necessario effettuare una valutazione tenendo conto dei fattori di cui all'articolo
14, paragrafi da 3 a 5, in base a detta normativa. Se, tuttavia, tale valutazione dimostra che
10
non è né dannoso per la salute né inadatto al consumo umano, tale alimento non verrà
considerato a rischio ai fini dell'articolo 19 del regolamento. Questa situazione può verificarsi,
per esempio, poiché è stato inserito nella normativa sui residui di pesticidi negli alimenti un
livello di tolleranza e, sebbene un alimento abbia violato il limite stabilito dalla legge, non
viene considerato a rischio ai fini dell'articolo 19 del regolamento, poiché le quantità massime
di residui di pesticidi tengono conto della buona pratica agricola. Tuttavia, l'alimento continua
a violare la normativa pertinente sui residui di pesticidi e non deve essere immesso sul
mercato.
Tuttavia, nei casi in cui l'alimento non risulti conforme alla legislazione comunitaria settoriale
e, di conseguenza, si considera altresì che violi i requisiti di sicurezza degli alimenti di cui
all'articolo 14, i requisiti dell'articolo 19 del regolamento saranno, tuttavia, applicabili.
Pertanto, ciascun episodio deve essere trattato caso per caso ai fini dei requisiti dell'articolo
19.
*
*
*
11
II. ARTICOLO 17
OBBLIGHI
________________
Articolo 17
1. Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da
essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione
alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e
della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.
2. Gli Stati membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano il rispetto
delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore alimentare e
dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.
A tal fine essi organizzano un sistema ufficiale di controllo e altre attività adatte alle
circostanze, tra cui la comunicazione ai cittadini in materia di sicurezza e di rischio degli
alimenti e dei mangimi, la sorveglianza della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e altre
attività di controllo che abbraccino tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della
distribuzione.
Gli Stati membri determinano inoltre le misure e le sanzioni da applicare in caso di
violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi. Le misure e le sanzioni devono
essere effettive, proporzionate e dissuasive.
12
II.1. Motivazione
•
Il presente articolo rientra nell'obiettivo fissato nel Libro bianco sulla sicurezza
alimentare di definire i ruoli delle autorità competenti degli Stati membri e di tutte le
categorie di soggetti interessati nella catena alimentare e in quella dei mangimi,
definite in seguito come "catena alimentare (vale a dire, agricoltori, produttori di
mangimi e di alimenti, imprese importatrici, intermediari, distributori, imprese di
ristorazione pubbliche e private…).
•
Dal momento che gli operatori del settore alimentare4 sono in grado, meglio di
chiunque altro, di elaborare sistemi sicuri per l'approvvigionamento alimentare/dei
mangimi e per garantire la sicurezza dei prodotti forniti, sono, pertanto, legalmente
responsabili, in via principale, della conformità alla legislazione alimentare5 e, in
particolare, della sicurezza degli alimenti.
II.2. Implicazioni
•
L'articolo 17, paragrafo 1, impone agli operatori del settore alimentare l'obbligo
secondo il quale essi devono partecipare attivamente all'attuazione delle disposizioni
della legislazione alimentare verificando che tali disposizioni siano soddisfatte. Tale
obbligo generale è strettamente connesso ad altri requisiti obbligatori stabiliti dalla
legislazione specifica (vale a dire, attuazione dell'HACCP nel settore dell'igiene
alimentare).
•
Pertanto, l'articolo 17, paragrafo 1 comporta la responsabilità degli operatori in merito
alle attività da essi controllate conformemente alle classiche norme di responsabilità
secondo le quali qualsiasi persona debba essere ritenuta responsabile delle cose e delle
azioni che rientrano nella sua sfera di competenza. L'articolo consolida il presente
obbligo nell'ordinamento giuridico comunitario applicabile nell'ambito della
legislazione alimentare (non solo della legislazione in materia di sicurezza degli
alimenti, ma anche di altre normative in campo alimentare) e vieta, pertanto, agli Stati
membri di mantenere o adottare disposizioni giuridiche a livello nazionale che
esonerano qualsiasi operatore del settore alimentare da tale obbligo.
•
Sebbene l'obbligo di cui all'articolo 17, paragrafo 1 sia direttamente applicabile a
partire dall'1 gennaio 2005, la responsabilità degli operatori del settore alimentare
deve derivare nella pratica dalla violazione di una specifica disposizione della
legislazione alimentare (nonché dalle norme in materia di responsabilità civile o
penale presenti nell'ordinamento giuridico nazionale di ciascuno Stato membro). Il
procedimento di accertamento della responsabilità non si baserà sull'articolo 17, bensì
su una base giuridica contenuta nell'ordinamento giuridico nazionale e nella
legislazione specifica oggetto di violazione.
4
Ai fini della comprensione del presente documento, il termine "operatore del settore alimentare" riguarda gli
operatori del settore alimentare e dei mangimi.
5
Ai fini della comprensione del presente documento, il termine "legislazione alimentare" riguarda la legislazione
alimentare e dei mangimi e il termine "sicurezza degli alimenti" riguarda la sicurezza degli alimenti e dei
mangimi.
13
•
L'articolo 17, paragrafo 2 stabilisce un obbligo generale delle autorità competenti degli
Stati membri di controllare e verificare l'applicazione globale ed efficace delle
disposizioni della legislazione alimentare in tutte le fasi della catena alimentare.
II.3. Contributo/impatto
II.3.1 Obbligo generale in materia di conformità e verifica
•
A partire dall'1 gennaio 2005, questa norma diventa un obbligo generale applicabile in
tutti gli Stati membri e in tutti i settori della legislazione alimentare.
•
Il consolidamento di tale obbligo dovrà eliminare le disparità che creano ostacoli al
commercio e distorsioni della concorrenza tra operatori del settore alimentare.
•
Tiene pienamente conto del ruolo fondamentale delle imprese alimentari in merito alla
politica "dai campi alla tavola" che copre tutti i settori della catena alimentare, in
particolare nel garantire la sicurezza degli alimenti.
II.3.2. Assegnazione di responsabilità
•
L'articolo 17 intende:
-
definire le responsabilità degli operatori del settore alimentare e
differenziarle da quelle degli Stati membri ed
-
estendere a tutti i settori della legislazione alimentare il principio secondo il
quale le imprese alimentari sono responsabili, in via principale, della
conformità alla legislazione alimentare, e in particolare della sicurezza
degli alimenti.
•
L'articolo non ha l'effetto di introdurre un regime comunitario che disciplini
l'assegnazione di responsabilità tra i diversi anelli della catena alimentare. La
determinazione dei fatti e delle circostanze che possono rendere un operatore
sanzionabile penalmente e/o responsabile civilmente è una questione complessa che
dipende in larga misura dalla struttura dei diversi sistemi giuridici nazionali.
•
È opportuno precisare che qualsiasi discussione in merito alla responsabilità deve
tenere conto del fatto che le interazioni tra i responsabili della produzione, della
lavorazione e della distribuzione stanno diventando sempre più complesse. Così, per
esempio, in molti casi i responsabili della produzione primaria hanno obblighi
contrattuali nei confronti dei responsabili della lavorazione o della distribuzione per
soddisfare le specifiche relative alla qualità e/o alla sicurezza. I responsabili della
distribuzione commercializzano sempre più spesso prodotti con il proprio marchio e
svolgono un ruolo fondamentale nell'ideazione e nella progettazione del prodotto.
Questa nuova situazione deve, pertanto, comportare una maggiore responsabilità
congiunta lungo tutta la catena alimentare, piuttosto che una dispersione delle singole
responsabilità. Tuttavia, ciascun anello della catena alimentare deve adottare le misure
necessarie a garantire la conformità alle disposizioni della legislazione alimentare nel
14
contesto delle proprie attività specifiche, applicando principi del tipo HACCP e altri
strumenti analoghi.
Laddove un prodotto risulti non conforme alle disposizioni della legislazione
alimentare, la responsabilità di ciascun anello della catena deve essere riesaminata a
seconda che esso abbia adempiuto adeguatamente alle proprie specifiche
responsabilità.
*
*
*
III. ARTICOLO 18
RINTRACCIABILITÀ
________________
Considerando 28
L'esperienza ha dimostrato che l'impossibilità di ricostruire il percorso compiuto da alimenti e
mangimi può mettere in pericolo il funzionamento del mercato interno di tali prodotti.
Occorre quindi predisporre un sistema generale per la rintracciabilità dei prodotti che abbracci
il settore dei mangimi e alimentare, onde poter procedere a ritiri mirati e precisi o fornire
informazioni ai consumatori o ai funzionari responsabili dei controlli, evitando così disagi più
estesi e ingiustificati quando la sicurezza degli alimenti sia in pericolo.
Considerando 29
Occorre fare in modo che le imprese alimentari e del settore dei mangimi, comprese le
imprese importatrici, siano in grado di individuare almeno l'azienda che ha fornito loro
l'alimento, il mangime, l'animale o la sostanza che può entrare a far parte di un dato alimento
o di un dato mangime, per fare in modo che la rintracciabilità possa essere garantita in
ciascuna fase in caso di indagine.
Articolo 3, punto 3
Si intende per "operatore del settore alimentare", la persona fisica o giuridica responsabile di
garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare
posta sotto il suo controllo;
Articolo 3, punto 6
si intende per "operatore del settore dei mangimi", la persona fisica o giuridica responsabile di
garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa di mangimi
posta sotto il suo controllo;
Articolo 3, punto 15
Si intende per "rintracciabilità", la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un
alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una
sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte
le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;
15
Articolo 18
1. È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la
rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione
alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o
di un mangime.
2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare
chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione
alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un
mangime.
A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere
a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.
3. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure
per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al
riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.
4. Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che
probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per
agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i
requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.
5. Le disposizioni per l'applicazione in settori specifici del presente articolo possono essere
adottate secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.
III.1. Motivazione
Episodi passati connessi agli alimenti hanno dimostrato che è di primaria importanza per la
tutela della salute pubblica e degli interessi dei consumatori poter ricostruire il percorso
compiuto da alimenti e mangimi lungo tutta la catena alimentare. In particolare, i registri di
rintracciabilità contribuiscono a:
o agevolare il ritiro e il richiamo mirato di alimenti, evitando, pertanto, inutili
disagi agli scambi commerciali;
o consentire ai consumatori di disporre di informazioni precise sui prodotti
interessati, contribuendo, pertanto, a preservare la fiducia dei consumatori;
o agevolare la gestione del rischio da parte delle autorità di controllo.
La rintracciabilità non rende di per sé un alimento sicuro. Rappresenta una modalità utilizzata
per limitare un problema di sicurezza degli alimenti.
Il regolamento 178/2002 incentra la sua attenzione sulla sicurezza degli alimenti e sul ritiro di
alimenti a rischio dal mercato. Tuttavia, oltre al loro ruolo connesso alla sicurezza degli
alimenti, i requisiti in materia di rintracciabilità contribuiscono altresì a garantire:
o lealtà nei rapporti commerciali tra operatori;
16
o affidabilità delle informazioni fornite ai consumatori in termini di motivazione
delle richieste presentate dai responsabili della lavorazione.
III.2. Requisiti
•
L'articolo 18 prevede che gli operatori del settore alimentare:
-
siano in grado di individuare chi abbia fornito e a chi sia stato fornito un
prodotto;
-
dispongano di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione
delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.
L'obbligo si basa sull'approccio una "fase prima"–"una fase dopo" [one step back-one step
forward] che comporta per gli operatori del settore alimentare quanto segue:
-
che dispongano di un sistema che consenta loro di individuare i fornitori e i
clienti immediati dei loro prodotti;
che sia istituito un collegamento "fornitore-prodotto" (quali prodotti forniti da
quali fornitori);
che sia istituito un collegamento "cliente-prodotto" (quali prodotti forniti a quali
clienti). Tuttavia, gli operatori del settore alimentare non devono individuare i
clienti immediati quando essi rappresentano i clienti finali.
III.3. Impatto sugli operatori del settore alimentare
•
Sebbene la rintracciabilità non sia una nozione nuova nella catena alimentare, è la
prima volta che viene stabilito esplicitamente in un testo giuridico comunitario
orizzontale l'obbligo per tutti gli operatori del settore alimentare di identificare i
fornitori e i diretti destinatari dei loro alimenti/mangimi. Di conseguenza, l'articolo 18
ha introdotto un nuovo obbligo generale per gli operatori del settore alimentare.
•
L'articolo 18 è formulato in termini di obiettivo e risultato previsto, piuttosto che in
termini di definizione delle modalità in cui tale risultato debba essere ottenuto.
Fatti salvi i requisiti specifici, questo approccio più generale garantisce alle imprese maggiore
flessibilità nell'attuazione dell'obbligo e può, pertanto, ridurre i costi di conformità. Tuttavia,
prevede che le imprese alimentari e le autorità di controllo assumano un ruolo attivo nel
garantire un'effettiva attuazione.
III.3.1. Campo di applicazione dell'obbligo di rintracciabilità
i)
Prodotti interessati.
17
•
L'articolo 18 fa riferimento a "qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte
di un alimento o di un mangime". Tuttavia, tale disposizione non si applica a
medicinali veterinari, prodotti fitosanitari e fertilizzanti. È opportuno precisare che
alcuni di questi prodotti sono disciplinati da specifici regolamenti o direttive
comunitarie che possono persino imporre requisiti sulla rintracciabilità più rigorosi.
•
Le sostanze interessate sono quelle destinate o atte a "entrare a far parte" di un
alimento o di un mangime nel corso della sua produzione, preparazione o trattamento.
Tali sostanze riguardano, per esempio, tutti i tipi di ingredienti degli alimenti e dei
mangimi, ivi compresi i cereali quando entrano a far parte di un mangime o di un
alimento. Tuttavia, escludono i cereali quando utilizzati come sementi per la
coltivazione.
•
Analogamente, il materiale di confezionamento non soddisfa la definizione di
"alimento" di cui all'articolo 2 del regolamento e, pertanto, non rientra nel campo di
applicazione dell'articolo 18. La rintracciabilità di tali materiali di confezionamento
degli alimenti è stata disciplinata dal regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a
contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE.
•
Inoltre, il pacchetto sull'igiene alimentare6 e il regolamento sull'igiene dei mangimi7
garantiscono un collegamento tra alimenti/mangimi e medicinali veterinari e prodotti
fitosanitari, colmando tale divario dal momento che gli agricoltori devono tenere e
conservare i registri relativi a tali prodotti.
ii)
Operatori interessati
•
L'articolo 18 del regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le
fasi della catena alimentare/dei mangimi, dalla produzione primaria (animali destinati
alla produzione alimentare, raccolti), trasformazione degli alimenti/dei mangimi alla
distribuzione e all'erogazione, ivi compresi gli intermediari, indipendentemente che
prendano materialmente possesso dell'alimento/del mangime in questione. Possono
essere altresì comprese organizzazioni di beneficenza; tuttavia, gli Stati membri
devono tenere conto del grado di organizzazione e di continuità delle loro attività ai
fini dell'applicazione dell'articolo 18.
•
L'articolo 3, punti 2 e 5, definisce un'impresa alimentare/del settore dei mangimi come
"ogni soggetto…che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di
produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti/di mangimi". I trasportatori
e le imprese di magazzinaggio indipendenti, in qualità di soggetti che partecipano alla
distribuzione di alimenti/mangimi, rientrano nell'ambito della presente definizione e
devono conformarsi all'articolo 18.
6
Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari;
regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia
di igiene per gli alimenti di origine animale e regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale
destinati al consumo umano.
7
Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei
mangimi, GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1.
18
•
Laddove il trasporto/il magazzinaggio sia integrato in un'impresa alimentare/del
settore dei mangimi, l'impresa nel suo complesso deve rispettare le disposizioni
dell'articolo 18. Per l'unità di trasporto può essere sufficiente conservare i registri dei
prodotti forniti ai clienti, poiché altre unità all'interno dell'impresa conservano i
registri dei prodotti ricevuti dai fornitori.
•
I responsabili della trasformazione dei medicinali veterinari e di altri fattori della
produzione agricola (per esempio sementi) non sono soggetti ai requisiti previsti
dall'articolo 18.
iii)
Applicabilità agli esportatori di paesi terzi (in relazione all'articolo 11)
•
Le disposizioni di rintracciabilità del regolamento non si applicano all'esterno dell'UE.
Il presente obbligo riguarda tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della
distribuzione nell'UE, vale a dire dall'impresa importatrice dell'UE fino al livello di
commercio al dettaglio, esclusa, tuttavia, l'erogazione al consumatore finale.
•
L'articolo 11 non deve essere interpretato come disposizione che estende l'obbligo di
rintracciabilità agli operatori del settore alimentare di paesi terzi. Prevede che gli
alimenti/i mangimi importati nella Comunità rispettino le disposizioni pertinenti della
legislazione alimentare dell'UE.
•
Gli esportatori delle controparti commerciali non sono tenuti per legge a rispettare
l'obbligo di rintracciabilità imposto nell'ambito dell'UE (a meno che non esistano
particolari accordi bilaterali per determinati settori sensibili o laddove esistano
particolari requisiti giuridici comunitari, per esempio nel settore veterinario).
•
L'obiettivo dell'articolo 18 è sufficientemente rispettato nei casi di importazioni di
alimenti/mangimi poiché l'obbligo si estende alle aziende importatrici dell'UE, le quali
devono essere in grado di individuare chi ha esportato il prodotto nel paese terzo.
•
È prassi comune tra alcuni operatori del settore alimentare dell'UE richiedere alle
controparti commerciali di soddisfare i requisiti di rintracciabilità, anche al di là del
principio "una fase prima e una fase dopo". Tuttavia, è opportuno precisare che tali
richieste rientrano negli accordi contrattuali dell'impresa alimentare e non sono
previste dal regolamento.
III.3.2. Attuazione dei requisiti di rintracciabilità
i)
Individuazione dei fornitori e dei clienti da parte degli operatori del settore
alimentare
Un operatore del settore alimentare deve essere in grado di individuare "chi" abbia
fornito alimenti/materie prime. Tale soggetto può essere una persona fisica (per
esempio un cacciatore o un raccoglitore di funghi) o giuridica (per esempio un'impresa
o una società).
Occorre chiarire che il termine "erogazione" non deve essere interpretato come
semplice consegna materiale di alimenti/mangimi o dell'animale destinato alla
19
produzione alimentare. Il termine si riferisce più al trasferimento della proprietà degli
alimenti/dei mangimi o dell'animale destinato alla produzione alimentare. Tuttavia, gli
intermediari devono essere considerati un tipo di fornitore ai fini del presente articolo,
indipendentemente dal fatto che prendano materialmente possesso della merce.
Obiettivo della presente norma non è individuare il nome del soggetto responsabile
della consegna materiale e non è sufficiente garantire la rintracciabilità lungo tutta la
catena alimentare.
Un operatore del settore alimentare deve altresì individuare le altre imprese
alimentari/del settore dei mangimi a cui fornisce i suoi prodotti (esclusi i consumatori
finali). In caso di scambi commerciali tra un venditore al dettaglio, per esempio un
supermercato e un ristorante, si applica ancora l'obbligo di rintracciabilità.
Gli operatori del deposito frigorifero e i trasportatori sono imprese alimentari e devono
altresì tenere i registri di rintracciabilità.
ii)
iii)
Rintracciabilità interna
•
Fatte salve le norme settoriali specifiche, il regolamento non obbliga espressamente gli
operatori a stabilire un collegamento (la cosiddetta rintracciabilità interna) tra i
prodotti in entrata e quelli in uscita. Non esiste nemmeno alcun obbligo di tenere
registri che individuano le modalità in cui le partite sono suddivise e riunite
nell'ambito di un'impresa al fine di creare determinati prodotti o nuove partite.
•
Tuttavia, un sistema di rintracciabilità interna contribuisce a ritiri più mirati e precisi.
Gli operatori del settore alimentare posso ridurre i costi in termini di tempi di ritiro e
per evitare disagi più estesi e ingiustificati. Ciò, a sua volta, contribuisce a preservare
la fiducia dei consumatori. I sistemi di rintracciabilità forniscono altresì informazioni
all'interno delle imprese alimentari al fine di contribuire al controllo del processo e
alla gestione degli stock. La decisione in merito all'adozione di un sistema di
rintracciabilità interna e il livello di dettaglio spettano all'operatore del settore
alimentare e sono commisurati alla dimensione e alla natura dell'impresa alimentare.
Sistemi di rintracciabilità stabiliti dalla legislazione specifica
Oltre alla legislazione specifica che stabilisce norme in materia di rintracciabilità nel campo
della sicurezza degli alimenti per determinati settori/prodotti, per esempio etichettatura delle
carni bovine8, etichettatura dei prodotti della pesca9 e OGM10, esistono specifici regolamenti
8
Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un
sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti
a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, GU L 204 dell'11.8.2000, pag.
1.
9
Regolamento (CE) n. 2065/2001, del 22 ottobre 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento
(CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della
pesca e dell'acquacoltura, GU L 278 del 23.10.2001, pag. 6.
10
Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi
geneticamente modificati, GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1; regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento
20
che stabiliscono norme di commercializzazione e di qualità per taluni prodotti. Tali
regolamenti spesso intendono garantire un commercio equo e contengono disposizioni in
merito all'identificazione dei prodotti, alla trasmissione dei documenti che accompagnano le
transazioni, alla tenuta dei registri, ecc.
Qualsiasi altro sistema di identificazione dei prodotti esistente nell'ambito di specifiche
disposizioni può essere utilizzato per soddisfare l'obbligo di cui all'articolo 18, nella misura in
cui consente l'identificazione dei fornitori e dei diretti destinatari dei prodotti in tutte le fasi
della produzione, della trasformazione e della distribuzione.
Tuttavia, i requisiti di rintracciabilità del regolamento sono requisiti generali e sono, pertanto,
sempre applicabili. Gli operatori del settore alimentare devono stabilire se le disposizioni
settoriali in materia di rintracciabilità soddisfino già i requisiti di cui all'articolo 18.
iv)
Informazioni da conservare
L'articolo 18 non specifica il tipo di informazioni che devono essere conservate da parte degli
operatori del settore alimentare e dei mangimi. Tuttavia, al fine di soddisfare l'obiettivo
dell'articolo 18, devono essere conservate almeno le seguenti informazioni:
o
o
o
o
nome, indirizzo del fornitore e identificazione dei prodotti forniti;
nome, indirizzo del cliente e identificazione dei prodotti consegnati;
data e, ove necessario, ora della transazione / consegna;
volume, se del caso, o quantità.
È possibile che nel caso in cui sia conservata la stampa dei registri di rintracciabilità, questi
riportino già la data e l'ora della consegna, nonché il nome e l'indirizzo del fornitore e del
cliente. In caso contrario, deve essere specificamente registrata la data, nonché l'ora se viene
effettuata più di un'erogazione o di una consegna in un determinato giorno. Sebbene non sia
obbligatorio, è altresì molto utile conservare i dettagli di qualsiasi numero di riferimento o di
partita per consentire l'identificazione del prodotto.
Le crisi alimentari nel passato hanno dimostrato che la rintracciabilità del flusso commerciale
di un prodotto tramite la tenuta di fatture non è stata sufficiente a seguire il flusso fisico dei
prodotti, poiché è possibile che un alimento/mangime, per esempio, sia stato inviato ai fini
della conservazione. Pertanto, è essenziale che il sistema di rintracciabilità di ciascun
operatore del settore alimentare/dei mangimi sia progettato per seguire il flusso fisico dei
prodotti.
v)
•
Tempo di reazione per la disponibilità dei dati relativi alla rintracciabilità
L'articolo 18 prevede che gli operatori del settore alimentare e dei mangimi dispongano di
sistemi e procedure atti a garantire la rintracciabilità dei loro prodotti. Sebbene l'articolo
europeo e del Consiglio concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la
tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica
della direttiva 2001/18/CE, GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.
21
non fornisca alcun dettaglio in merito a tali sistemi, l'utilizzo dei termini "sistemi" e
"procedure" implica un meccanismo strutturato in grado di fornire le informazioni
necessarie su richiesta delle autorità competenti.
•
Parlare di elaborazione di un sistema di rintracciabilità non significa necessariamente che
gli operatori del settore alimentare e dei mangimi debbano disporre di un sistema
apposito. Quello che è importante è la necessità di fornire informazioni, non il formato in
cui queste sono conservate. I registri di rintracciabilità devono essere sufficientemente
organizzati per consentire la disponibilità "su richiesta", senza rinviare indebitamente i
requisiti di cui all'articolo 19.
•
Un sistema di rintracciabilità è efficace quando fornisce informazioni precise in modo
rapido; ciò contribuisce a soddisfare l'obiettivo perseguito descritto nel considerando 28
del regolamento. Un ritardo nella fornitura di tale informazioni pertinenti pregiudica una
pronta reazione in caso di crisi.
vi)
Tempo per la tenuta dei registri
L'articolo 18 non specifica un periodo di tempo minimo per la tenuta dei registri e, pertanto,
spetta alle imprese decidere, tenendo conto che la mancata presentazione di registri adeguati
costituisce un reato. Su vasta scala, si ritiene che i documenti commerciali siano solitamente
registrati per un periodo di 5 anni ai fini dei controlli in materia di fiscalità. È auspicabile che
tale periodo di 5 anni, se applicato a partire dalla data di lavorazione o consegna ai registri di
rintracciabilità11, possa soddisfare l'obiettivo dell'articolo 18.
Tuttavia, tale norma comune deve essere adattata in alcuni casi:
- per prodotti rapidamente deperibili, con una data di scadenza inferiore ai 3 mesi o
senza una data specificata12, destinati direttamente al consumatore finale, possono
essere tenuti registri per un periodo di 6 mesi dalla data di lavorazione o consegna;
- per altri prodotti che prevedono una data "da consumarsi preferibilmente entro",
possono essere tenuti registri per la durata di conservazione del prodotto più 6 mesi;
- per prodotti13 senza una data di scadenza specificata, è possibile applicare la norma
generale dei 5 anni).
Infine, occorre considerare che, oltre alle disposizioni in materia di rintracciabilità di cui
all'articolo 18 del regolamento, molte imprese alimentari sono soggette a requisiti più
specifici in termini di tenuta dei registri (tipo di informazioni da conservare e tempi). Le
autorità competenti devono garantire il rispetto di tali norme.
11
Più in particolare ai registri appartenenti alla prima categoria di informazioni previste nel paragrafo II. 3. 4.
Prodotti, quali frutta, verdura e prodotti non preconfezionati.
13
Prodotti quali vino.
12
22
*
*
*
23
IV. ARTICOLO 19
RITIRO, RICHIAMO E NOTIFICAZIONE
DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE
ALIMENTARE
_________________
Articolo 19
1. Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da
lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di
sicurezza degli alimenti, e l'alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale
operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e
informarne le autorità competenti. Se il prodotto può essere arrivato al consumatore,
l'operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se
necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano
insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.
2. Gli operatori del settore alimentare responsabili di attività di vendita al dettaglio o
distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o
sull'integrità dell'alimento devono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare procedure
per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e
contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo le informazioni
necessarie ai fini della loro rintracciabilità, collaborando agli interventi dei responsabili
della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o delle autorità competenti.
3. Gli operatori del settore alimentare informano immediatamente le autorità competenti
quando ritengano o abbiano motivo di ritenere che un alimento da essi immesso sul mercato
possa essere dannoso per la salute umana. Essi informano le autorità competenti degli
interventi adottati per evitare rischi al consumatore finale e non impediscono né scoraggiano
la cooperazione di chiunque con le autorità competenti, in base alla legislazione nazionale e
alla prassi legale, nel caso in cui tale cooperazione possa prevenire, ridurre o eliminare un
rischio derivante da un prodotto alimentare.
4. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti riguardo ai
provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati da un alimento che forniscono o
hanno fornito.
IV.1. Motivazione
•
L'articolo 19 intende attenuare i problemi causati nel caso in cui prodotti alimentari
non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti non si trovino più sotto il
controllo di un'impresa alimentare nonché prevenire, ridurre o eliminare il rischio che
24
si verifica quando un'impresa ha immesso sul mercato un alimento che possa essere
dannoso per la salute.
•
L'obbligo di ritirare, richiamare o notificare alimenti a rischio ai sensi dell'articolo 19
sorge quando l'alimento è o può essere a rischio ai sensi dell'articolo 14 del
regolamento 178/2002.
•
Gli operatori del settore alimentare devono applicare i criteri di cui articolo 14 per
determinare se un alimento è a rischio ed è necessario adottare misure ai sensi
dell'articolo 19.
•
La notificazione delle autorità competenti da parte degli operatori del settore
alimentare consente a tali autorità di controllare se gli operatori commerciali abbiano
adottato le misure adeguate per affrontare i rischi provocati da un alimento immesso
sul mercato e di ordinare o adottare misure supplementari se necessario per evitare i
rischi.
IV.2. Implicazioni
•
L'articolo 19 impone dall'1 gennaio 2005 agli operatori del settore alimentare specifici
obblighi di ritirare dal mercato un alimento non conforme ai requisiti di sicurezza
degli alimenti e di notificarlo alle autorità competenti. Se il prodotto può essere
arrivato al consumatore, l'operatore informa il consumatore e, se necessario, richiama i
prodotti già forniti ai consumatori.
•
L'articolo 19 prevede la necessaria cooperazione tra gli operatori in diverse parti della
catena di distribuzione alimentare, in modo da garantire il ritiro di alimenti a rischio
dal mercato.
•
L'articolo 19 impone altresì agli operatori del settore alimentare l'obbligo aggiuntivo
di informare le autorità competenti quando ritengano o abbiano motivo di ritenere che
un alimento da essi immesso sul mercato possa essere dannoso per la salute.
•
Il presente articolo prevede per gli operatori del settore alimentare un obbligo generale
di collaborare con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare o
ridurre i rischi provocati da un alimento che forniscono o hanno fornito.
IV.3. Contributo/impatto
IV.3.1. Articolo 19, paragrafo 1
i)
Obbligo di ritiro
25
L'articolo 19, paragrafo 1 impone agli operatori del settore alimentare l'obbligo specifico di
ritirare dal mercato un alimento che non si trovi più sotto il controllo immediato e che non sia
conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti e di informarne le autorità competenti.
Il ritiro non è definito nel regolamento (CE) 178/2002, ma è comunemente inteso come
processo tramite il quale un prodotto viene rimosso dalla catena di approvvigionamento, con
l'eccezione di un prodotto in possesso dei consumatori. La definizione di cui alla direttiva
2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti è utile, poiché indica che il ritiro è
inteso a prevenire la distribuzione, l'esposizione o l'offerta di un prodotto.
Va sottolineato che ai sensi dell'articolo 19:
- il ritiro dal mercato può aver luogo in qualsiasi fase lungo tutta la catena alimentare e non
solo nel momento della consegna al consumatore finale;
- l'obbligo di notificare un ritiro alle autorità competenti rappresenta una conseguenza
dell'obbligo di ritiro;
- l'obbligo di ritiro dal mercato si applica quando sono soddisfatti i due criteri cumulativi
riportati di seguito:
¾ i. l'alimento in questione è considerato a rischio da parte dell'operatore, in
quanto non conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti.
L'articolo 14 del regolamento 178/2002 specifica i requisiti in materia di sicurezza degli
alimenti da utilizzare nel decidere se l'alimento è a rischio.
¾ ii. un alimento14 è sul mercato e non si trova più sotto il controllo immediato
dell'impresa alimentare iniziale.
Pertanto, l'articolo 19, paragrafo 1 non si applica nel caso in cui un operatore del settore
alimentare abbia immesso l'alimento sul mercato (e, pertanto, è considerato azienda
alimentare iniziale), ma lo stesso si trovi ancora sotto il suo controllo.
Si ritiene che un alimento non si trovi più sotto il controllo immediato di un operatore del
settore alimentare quando è stato venduto o fornito gratuitamente o altrimenti trasferito in
modo che tale operatore iniziale non abbia più alcun diritto sull'alimento, per esempio quando
è stato inviato a un grossista o è in possesso di altri operatori in una posizione successiva della
catena di distribuzione.
ii)
Notificazione del ritiro alle autorità competenti
Quando un operatore del settore alimentare ritira un alimento in conformità dell'articolo 19,
paragrafo 1, notifica tale ritiro all'autorità competente, la quale è responsabile dell'esecuzione
normativa per l'azienda dell'operatore, nonché all'autorità nazionale.
14
Come stabilito all'articolo 2 del regolamento 178/2002.
26
Spetta all'autorità nazionale rilasciare il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi
(RASFF) di cui al punto III.3.5, se necessario.
Se il prodotto viene ritirato prima di essere immesso sul mercato o se si trova sotto il controllo
immediato di un determinato operatore del settore alimentare, non sussistono obblighi di
notificazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1.
iii)
Metodi di notificazione alle autorità competenti
Spetta alle autorità competenti dei singoli Stati membri decidere i metodi di notificazione
adeguati.
iv)
Richiamo e informazioni ai consumatori
Quando un ritiro è necessario e il prodotto può essere arrivato al consumatore, l'articolo 19,
paragrafo 1 prevede che gli operatori del settore alimentare:
- informino il consumatore in maniera efficace e accurata del motivo del ritiro
e
- se necessario, richiamino i prodotti già forniti ai consumatori, vale a dire adottino "qualsiasi
provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto a rischio che è già stato fornito o
reso disponibile ai consumatori da un operatore del settore alimentare". Un richiamo
comporta la richiesta ai consumatori di riportare il prodotto al luogo di acquisto o di
distruggerlo. Il richiamo è necessario quando altre misure siano insufficienti a conseguire un
livello elevato di tutela della salute.
v)
Responsabilità dell'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1
A tutti gli operatori del settore alimentare che hanno importato, prodotto, trasformato,
lavorato o distribuito un alimento si applicano le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1
(ritiro e/o richiamo e notificazione). Possono essere compresi venditori al dettaglio, quando
essi abbiano inviato il prodotto a un altro venditore o abbiano obblighi di richiamo poiché
hanno venduto o fornito il prodotto ai consumatori.
La cooperazione tra ciascun livello della catena alimentare sarà necessaria per conseguire gli
obiettivi dell'articolo 19, paragrafo 1 – cfr. gli obblighi di cui all'articolo 19, paragrafo 2.
IV.3.2. Articolo 19, paragrafo 2
L'articolo 19, paragrafo 2 impone un obbligo agli operatori del settore alimentare responsabili
di attività di vendita al dettaglio15 o distribuzione che non incidono sul confezionamento,
sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità dell'alimento (vale a dire, venditori al
dettaglio e distributori di alimenti con marchi). La presente disposizione indente garantire che
tali operatori del settore alimentare svolgano altresì il loro ruolo nel ritiro degli alimenti non
15
Il concetto di commercio al dettaglio è definito all'articolo 3, punto 7
27
conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti, nonché nel trasmettere le informazioni al
riguardo. Per esempio, quando un produttore ritira/richiama un alimento di cui è responsabile,
il distributore e/o il venditore al dettaglio è tenuto a partecipare, nella misura necessaria. Il
presente articolo li obbliga altresì a informare il responsabile della lavorazione in merito
all'esistenza di un problema di sicurezza, in modo che tale responsabile possa coordinarne il
ritiro.
IV.3.3. Articolo 19, paragrafo 3
L'articolo 19, paragrafo 3, impone un obbligo specifico, più rigoroso, agli operatori del settore
alimentare quando ritengano o abbiano motivo di ritenere che un alimento che hanno
"immesso sul mercato" possa essere "dannoso" per la salute. In tal caso, devono informare
immediatamente le autorità competenti ed esporre gli interventi adottati per evitare il rischio.
L'articolo 19, paragrafo 3, non impone sistematicamente un ritiro, ma fornisce informazioni
immediate delle autorità competenti di un rischio potenziale e degli interventi adottati per
evitarlo.
È necessario soddisfare le seguenti condizioni per determinare l'applicazione dell'articolo 19,
paragrafo 3:
- l'alimento in questione è immesso sul mercato16. Il concetto di "immissione sul mercato"
riguarda altresì alimenti che sono stati già prodotti dagli operatori del settore alimentare o
importati e conservati ai fini della vendita o dell'erogazione gratuita. Non comprende prodotti
alimentari ancora in fase di trasformazione o materie prime fornite dai fornitori;
e
- l'alimento in questione può essere dannoso per la salute.
Il presente articolo intende garantire che le autorità competenti siano informate in caso di un
rischio potenziale per la salute per un prodotto immesso sul mercato, anche se il prodotto si
trova sotto il controllo immediato dell'operatore.
L'articolo 19, paragrafo 3 può essere applicato in diversi tipi di casi, per esempio:
- l'operatore certamente è a conoscenza che l'alimento è dannoso per la salute ed è ancora in
suo possesso;
- nuove informazioni in possesso dell'operatore inducono a ritenere che l'alimento sia dannoso
per la salute, ma tali informazioni divergono da altre. Per esempio, quando un operatore ritira
internamente un alimento a rischio e ne informa il fornitore di tale alimento, quest'ultimo può
ritenere che le informazioni inviate siano in contrasto con altre informazioni in suo possesso;
- le informazioni secondo le quali il prodotto possa essere dannoso per la salute non sono
ancora completamente confermate; ciò può derivare dai reclami dei consumatori o da partite
16
Il concetto di "immissione sul mercato" è spiegato all'articolo 3, paragrafo 8 come "la detenzione di alimenti o
mangimi a scopo di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la
distribuzione e le altre forme di cessione propriamente dette;
28
immesse sul mercato in cui il campionamento si è rivelato soddisfacente diversamente da altre
partite;
- informazione di un rischio emergente.
La presente disposizione intende consentire alle autorità competenti non solo di essere
consapevoli di alimenti sicuramente a rischio, ma di ricevere allarmi preventivi o di
individuare rischi potenziali (possibilmente emergenti) al fine di garantire le modalità più
efficienti e proporzionate per gestirli.
In taluni casi, per esempio quando informazioni ulteriori o maggiormente convalidate
confermano che il prodotto è dannoso per la salute e che lo stesso non si trova più sotto il
controllo immediato dell'operatore del settore alimentare iniziale, si applicano altresì gli
obblighi di ritiro e richiamo di cui all'articolo 19, paragrafo 1.
L'operatore responsabile di fornire le informazioni alle autorità competenti è l'operatore che
ha immesso il prodotto sul mercato.
La seconda parte dell'articolo 19, paragrafo 3 intende evitare che gli operatori del settore
alimentare scoraggino la cooperazione dei propri dipendenti e di altri soggetti con le autorità
competenti nel caso in cui tale cooperazione possa prevenire, ridurre o eliminare un rischio
derivante da un prodotto alimentare.
IV.3.4. Articolo 19, paragrafo 4
Il presente paragrafo prevede che gli operatori del settore alimentare collaborino con le
autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati da
un alimento che forniscono o hanno fornito.
Per esempio, gli operatori del settore alimentare devono contattare le autorità competenti in
caso di necessità per determinare in che modo rispettare i loro obblighi.
In conformità dell'obiettivo generale di prevenzione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, gli
operatori, in particolare quelli piccoli, devono essere incoraggiati a contattare le autorità
competenti in caso di incertezza in merito al rischio in questione.
Le autorità competenti devono fornire assistenza nel caso in cui siano contattate dagli
operatori nell'ambito dell'articolo 19.
IV.3.5. Notificazione al sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF)
Occorre distinguere nettamente tra il RASFF e l'obbligo di notificazione previsto agli articoli
19 e 20. Il RASFF coinvolge solo le autorità pubbliche competenti (Commissione, Stati
membri ed EFSA). Gli operatori del settore alimentare hanno l'obbligo, in determinate
circostanze (cfr. parte III in merito alla notificazione), di notificare solo le autorità competenti
(a livello adeguato in base alle norme degli Stati membri) e non il RASFF.
29
*
*
*
30
V. ARTICOLO 20
RITIRO, RICHIAMO E NOTIFICAZIONE
DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE DEI
MANGIMI
________________
Articolo 20
1. Se un operatore del settore dei mangimi ritiene o ha motivo di credere che un mangime da
lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di
sicurezza dei mangimi, deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo dal mercato e
informarne le autorità competenti. In tali circostanze o nel caso di cui all'articolo 15,
paragrafo 3, qualora la partita, il lotto o la consegna non siano conformi ai requisiti di
sicurezza dei mangimi, questi ultimi devono essere distrutti a meno che l'autorità competente
non decida altrimenti. L'operatore informa in maniera efficace e accurata gli utenti del
mangime del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti agli utenti
quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.
2. Gli operatori del settore dei mangimi responsabili di attività di vendita al dettaglio o
distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o
sull'integrità del mangime devono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare procedure
per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza dei mangimi e
contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo informazioni
necessarie ai fini della rintracciabilità di un mangime, collaborando agli interventi dei
responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o delle autorità
competenti.
3. Gli operatori del settore dei mangimi informano immediatamente le autorità competenti
quando ritengano o abbiano motivo di ritenere che un mangime da essi immesso sul mercato
possa non essere conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi. Essi informano le autorità
competenti degli interventi adottati per evitare rischi derivanti dall'uso del mangime e non
impediscono né scoraggiano la cooperazione di chiunque con le autorità competenti, in base
alla legislazione nazionale e alla prassi legale, nel caso in cui tale cooperazione possa
prevenire, ridurre o eliminare un rischio derivante da un mangime.
4. Gli operatori del settore dei mangimi collaborano con le autorità competenti riguardo ai
provvedimenti volti ad evitare i rischi provocati da un mangime che forniscono o hanno
fornito.
V.1. Motivazione
•
Gli obiettivi del presente articolo sono gli stessi di quelli dell'articolo 19, applicati ai
mangimi mutatis mutandis.
31
•
•
Tuttavia, alcune formulazioni impiegate all'articolo 20, paragrafo 1, sono specifiche per il
settore dei mangimi e devono essere spiegate.
Nel settore dei mangimi, è importante tenere conto che alcuni tipi di mangimi al loro stato
naturale precedente alla trasformazione non sono adatti al consumo animale.
V.2. Implicazioni
•
•
Essenzialmente simili a quelle dell'articolo 19, eccetto che l'articolo 20, paragrafo 1
prevede, in particolare, la distruzione dei mangimi o della partita di mangimi considerati
non conformi ai requisiti di sicurezza dei mangimi, a meno che l'autorità competente non
decida altrimenti.
Nel settore dei mangimi, le informazioni sul ritiro interessano gli utenti (agricoltori) dei
mangimi e non i consumatori.
V.3. Contributo/impatto
V.3.1. Articolo 20, paragrafo 1
i)
Ritiro e notificazione alle autorità competenti
La prima frase dell'articolo 20, paragrafo 1, "se un operatore del settore dei mangimi ritiene o
ha motivo di credere che un mangime da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o
distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi, deve avviare
immediatamente procedure per ritirarlo dal mercato e informarne le autorità competenti",
contiene una formulazione simile a quella impiegata all'articolo 19, paragrafo 1.
Pertanto, può essere seguito lo stesso approccio di quello illustrato in relazione all'articolo 19,
paragrafo 1, con le seguenti differenze:
•
il primo criterio cumulativo da rispettare per l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1, è
formulato in modo leggermente diverso rispetto all'articolo 20, paragrafo 1. Il ritiro dei
mangimi rappresenta un ritiro dal mercato, il che implica che il prodotto sia presente sul
mercato. Tuttavia, l'ulteriore condizione "che non si trova più sotto il controllo
immediato" non è compresa nell'articolo 20, paragrafo 1. Ciò significa che gli operatori
del settore dei mangimi dovranno ritirare e notificare i mangimi a rischio immessi sul
mercato, ma che possono ancora trovarsi sotto il loro controllo immediato. In concreto,
ciò riguarda la detenzione di mangimi a scopo di vendita (per esempio la definizione di
"immissione sul mercato" all'articolo 3.8). La detenzione a scopo di vendita avviene dopo
aver applicato tutti i processi interni che rendono un prodotto pronto per la vendita.
Pertanto, gli interventi intrapresi prima che il prodotto sia pronto per la vendita, ivi
compreso il ritiro del prodotto dalla catena alimentare, non indicano ritiri nel senso
previsto all'articolo 19, paragrafo 1 e non vanno notificati;
•
il secondo criterio cumulativo "i mangimi sono considerati dall'operatore non conformi ai
requisiti di sicurezza dei mangimi" è simile a quello di cui all'articolo 19, paragrafo 1.
Pertanto, devono essere presi in considerazione i requisiti di sicurezza dei mangimi citati
all'articolo 15. In particolare, l'articolo 15, paragrafo 2 specifica che è necessario prendere
in considerazione l'uso previsto di un mangime al fine di considerarlo a rischio. Per
32
esempio, va osservato che per determinati contaminanti, la trasformazione che comporta il
ritiro del contaminante può essere consentita in determinate situazioni stabilite dalla
legislazione specifica pertinente;
•
ii)
inoltre, poiché l'articolo 15 prevede che i mangimi siano considerati a rischio, per l'uso
previsto, nei seguenti casi: a) se hanno un effetto nocivo per la salute umana o animale, b)
se rendono a rischio, per il consumo umano, l'alimento ottenuto dall'animale destinato alla
produzione alimentare, è necessario tenere conto dei requisiti dell'articolo 14 in relazione
alla definizione di un alimento a rischio per l'applicazione dell'articolo 15.
Distruzione
La seconda frase dell'articolo 20, paragrafo 1, è specifica per il settore dei mangimi. Prevede
che, oltre al ritiro e alle informazioni delle autorità competenti, i mangimi considerati non
conformi ai requisiti di sicurezza dei mangimi e qualsiasi partita, lotto o consegna correlato
considerato non conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi, ai sensi dell'articolo 15,
paragrafo 3 vengano distrutti, a meno che l'autorità competente non decida altrimenti. Ciò
avviene, per esempio, qualora sia stato possibile ricorrere a un'altra misura, prevista dalla
legislazione pertinente.
La distruzione è, pertanto, la regola, a meno che l'autorità competente non decida altrimenti.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, qualsiasi partita, lotto o consegna correlato sarà
considerato a rischio e distrutto, a meno che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti
infondato ritenere che non soddisfi i requisiti di sicurezza dei mangimi.
Pertanto, nell'informare l'autorità competente del ritiro di un mangime a rischio (e qualsiasi
partita, lotto o consegna correlato), l'operatore del settore dei mangimi specifica se la
distruzione è pianificata o propone misure alternative che garantiscono che nessun mangime a
rischio sia immesso sul mercato o somministrato a un animale destinato alla produzione
alimentare. Un accordo dell'autorità competente in merito alle misure alternative proposte è
necessario affinché l'operatore applichi tali misure, secondo le modalità stabilite dalla
legislazione specifica.
iii)
Informazioni di utenti e richiamo
Le osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, in relazione alle informazioni
e ai richiami sono applicabili mutadis mutandis. Tuttavia, poiché tale disposizione si applica
nel settore dei mangimi, le informazioni sul ritiro interessano solitamente gli utenti dei
mangimi, di solito gli agricoltori, e non i consumatori.
V.3.2. Articolo 20, paragrafi 2, 3 e 4
Le osservazioni formulate per l'applicazione dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 19 sono valide
mutadis mutandis per l'applicazione dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 20.
33
*
*
*
34
VI. ARTICOLO 11
IMPORTAZIONE DI ALIMENTI E MANGIMI
_________________
Articolo 11
Alimenti e mangimi importati nella Comunità
Gli alimenti e i mangimi importati nella Comunità per esservi immessi sul mercato devono
rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare o le condizioni riconosciute
almeno equivalenti dalla Comunità o, quando tra la Comunità e il paese esportatore esiste un
accordo specifico, le disposizioni ivi contenute.
Le disposizioni in materia di rintracciabilità della legislazione alimentare generale non hanno
un effetto extraterritoriale all'esterno dell'UE. Il presente requisito riguarda tutte le fasi della
produzione, della trasformazione e della distribuzione nell'UE, vale a dire dall'impresa
importatrice fino al livello di vendita al dettaglio.
L'articolo 11 non deve essere interpretato come disposizione che estende l'obbligo di
rintracciabilità agli operatori del settore alimentare/dei mangimi dei paesi terzi. Prevede che
gli alimenti/i mangimi importati nella Comunità rispettino le pertinenti disposizioni della
legislazione alimentare/dei mangimi dell'UE.
Gli esportatori delle controparti commerciali non sono tenuti per legge a rispettare l'obbligo di
rintracciabilità imposto agli operatori dell'UE dall'articolo 18 del regolamento 178/2002.
Tuttavia, possono esserci situazioni in cui esistano speciali requisiti giuridici bilaterali per
determinati settori o particolari requisiti giuridici comunitari, per esempio nel settore
veterinario, in cui le norme in materia di certificazione richiedano informazioni in merito
all'origine della merce. Le disposizioni in materia di rintracciabilità della legislazione
alimentare generale non incidono su tali requisiti.
L'obiettivo dell'articolo 18 è sufficientemente rispettato poiché l'obbligo si estende all'azienda
importatrice. Se l'azienda importatrice dell'UE è in grado di individuare chi ha esportato il
prodotto nel paese terzo, si considera soddisfatto l'obbligo, nonché l'obiettivo, dell'articolo 18.
È prassi comune17 tra alcuni operatori del settore alimentare dell'UE richiedere alle
controparti commerciali di soddisfare i requisiti di rintracciabilità, anche al di là del principio
"una fase prima e una fase dopo". Tuttavia, è opportuno precisare che tali richieste rientrano
negli accordi contrattuali dell'impresa alimentare e non nei requisiti previsti dal regolamento.
*
*
17
*
Cfr. spiegazioni del capo II. 3. 1. iii).
35
VII.
ARTICOLO 12
ESPORTAZIONE DI ALIMENTI E MANGIMI
Articolo 12
1. Gli alimenti e i mangimi esportati o riesportati dalla Comunità per essere immessi sul
mercato di un paese terzo devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione
alimentare, salvo diversa indicazione delle autorità del paese importatore o diversa
disposizione di leggi, regolamenti, norme, codici di condotta e altre procedure giuridiche e
amministrative eventualmente in vigore in detto paese.
In altre circostanze, ad eccezione del caso in cui gli alimenti siano dannosi per la salute o i
mangimi siano a rischio, detti alimenti e mangimi possono essere esportati o riesportati
soltanto qualora le autorità competenti del paese di destinazione vi abbiano acconsentito
espressamente, dopo essere state pienamente informate dei motivi e delle circostanze per cui
non è stato possibile immettere gli alimenti o mangimi in questione sul mercato comunitario.
2. Laddove si applichino le disposizioni di un accordo bilaterale concluso tra la Comunità o
uno dei suoi Stati membri e un paese terzo, gli alimenti e i mangimi esportati dalla Comunità
o da detto Stato membro nel paese terzo in questione devono rispettare dette disposizioni.
VII.1. Motivazione e obiettivo
Occorre assicurare che gli alimenti e i mangimi esportati o riesportati dalla Comunità siano
conformi alla normativa comunitaria o ai requisiti stabiliti dal paese importatore. Nel secondo
caso, l'obiettivo è tenere conto del livello di tutela stabilito dai paesi importatori.
In tutte le altre circostanze detti alimenti e mangimi possono essere esportati o riesportati
soltanto a condizione che il paese importatore vi abbia acconsentito espressamente. La
motivazione della presente disposizione è impedire l'"esportazione" di situazioni di crisi.
Quando emerge un nuovo rischio, è probabile che non tutti i paesi abbiano stabilito requisiti
di sicurezza pertinenti per prevenire tale rischio. In quanto tale, la (ri)esportazione di alimenti
e mangimi deve essere soggetta al consenso esplicito delle autorità competenti del paese di
destinazione e solo dopo che tali autorità siano state pienamente informate dei motivi per cui
non è stato possibile immettere gli alimenti o mangimi in questione sul mercato comunitario.
Tuttavia, anche qualora lo Stato importatore abbia dato il suo consenso esplicito, alimenti
considerati dannosi per la salute o mangimi considerati a rischio non possono in alcun caso
essere esportati o riesportati18.
18
Cfr. considerando 24.
36
VII.2. Campo di applicazione dell'articolo 12
Il campo di applicazione dell'articolo 12 è limitato agli alimenti/ai mangimi prodotti
all'interno dell'UE (esportati) o agli alimenti/ai mangimi immessi sul mercato dell'UE dopo
essere stati importati (riesportati), ivi compresi alimenti/mangimi ammessi nella Comunità, in
attesa dei risultati del controllo dei campioni alla frontiera. Tuttavia, il presente articolo non si
applica ai mangimi e agli alimenti respinti alla frontiera esterna dell'UE.
VII.3. Articolo 12, paragrafo 1
Il primo comma dell'articolo 12, paragrafo 1 prevede una norma generale secondo la quale gli
alimenti e/o i mangimi esportati o riesportati dalla Comunità per essere immessi sul mercato
di un paese terzo (vale a dire, un paese non facente parte dell'UE) debbano essere conformi
alla legislazione comunitaria o al diritto di tale paese terzo. La seconda situazione a cui si fa
riferimento è la più frequente: i paesi terzi hanno fissato il proprio livello di tutela per un
determinato alimento o mangime e gli operatori delle imprese esportatrici devono, pertanto,
rispettare i requisiti stabiliti dai paesi importatori.
Laddove non siano stabiliti requisiti da parte delle autorità dei paesi importatori (legislazione
o procedure amministrative), gli alimenti e i mangimi destinati all'esportazione o alla
riesportazione devono soddisfare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare
comunitaria.
Il secondo comma dell'articolo 12, paragrafo 1 prevede casi non disciplinati dal primo
paragrafo. In tali circostanze, gli alimenti possono essere esportati o riesportati soltanto
qualora le autorità competenti del paese di destinazione vi abbiano acconsentito
espressamente, preferibilmente per iscritto e solo dopo essere state pienamente informate dei
motivi per cui non è stato possibile immettere o far rimanere gli alimenti o mangimi sul
mercato all'interno dell'UE.
Tuttavia, tale procedura non si applica nei casi in cui l'autorità competente dello Stato
membro dell'UE esportatore consideri gli alimenti dannosi per la salute o i mangimi a rischio.
In tali casi, gli alimenti o i mangimi in questione non possono essere esportati o riesportati e
devono essere eliminati in modo sicuro.
Per alimenti e mangimi respinti alla frontiera esterna dell'UE e che possono essere rispediti, si
applica l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in
materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali19.
VII.4. Articolo 12, paragrafo 2
L'articolo 12, paragrafo 2 fa riferimento alla situazione in cui uno Stato membro o la
Comunità abbiano concluso un accordo bilaterale con un paese terzo. In tal caso, le norme a
cui conformarsi sono quelle stabilite da tale accordo.
*
19
GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.
37
*
*
38