26 gennaio 2010 ORIENTAMENTI SULL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 11, 12, 14, 17, 18, 19 E 20 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 SULLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE GENERALE CONCLUSIONI DEL COMITATO PERMANENTE PER LA CATENA ALIMENTARE E LA SALUTE DEGLI ANIMALI 1 INTRODUZIONE 4 I. 6 ARTICOLO 14 I.1. MOTIVAZIONE____________________________________________________________ 8 I.2. IMPLICAZIONI_____________________________________________________________8 I.3. CONTRIBUTO/IMPATTO____________________________________________________ _8 I.3.1. ARTICOLO 14, PARAGRAFO 1________________________________________________ 8 I.3.2. ARTICOLO 14, PARAGRAFO 2________________________________________________ 8 I.3.3. ARTICOLO 14, PARAGRAFO 3: CONSIDERAZIONI PER DETERMINARE SE UN ALIMENTO SIA A RISCHIO_____________________________________________________________________ 9 I.3.4. ARTICOLO 14, PARAGRAFO 4: CONSIDERAZIONI PER DETERMINARE SE UN ALIMENTO SIA DANNOSO PER LA SALUTE_______________________________________________________ 9 I.3.5. ARTICOLO 14, PARAGRAFO 5: CONSIDERAZIONI PER DETERMINARE SE UN ALIMENTO SIA INADATTO AL CONSUMO UMANO_________________________________________________10 I.3.6. ARTICOLO 14, PARAGRAFO 7 - ALIMENTI CONFORMI ALLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI____________________________________________________10 II. ARTICOLO 17_________________________________________________________12 II.1. MOTIVAZIONE__________________________________________________________ 14 II.2. IMPLICAZIONI___________________________________________________________14 II.3. CONTRIBUTO/IMPATTO___________________________________________________ 14 II.3.1 OBBLIGO GENERALE IN MATERIA DI CONFORMITÀ E VERIFICA_____________________14 II.3.2. ASSEGNAZIONE DI RESPONSABILITÀ______________________________________ 14 III. ARTICOLO 18________________________________________________________ 15 III.1. MOTIVAZIONE_________________________________________________________ 16 III.2. REQUISITI_____________________________________________________________ 17 III.3. IMPATTO SUGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE______________________ 17 III.3.1. CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'OBBLIGO DI RINTRACCIABILITÀ________________ 17 i) Prodotti interessati. ______________________________________________________ 17 ii) Operatori interessati _____________________________________________________ 18 iii) Applicabilità degli esportatori di paesi terzi (in relazione all'articolo 11)____________ 19 III.3.2. ATTUAZIONE DEI REQUISITI DI RINTRACCIABILITÀ___________________________19 i) Indivuazione dei fornitori e dei clienti da parte degli operatori del settore alimentare ___ 19 ii) Rintracciabilità interna ___________________________________________________ 20 iii) Sistemi di rintracciabilità stabiliti dalla legislazione specifica _____________________ 20 iv) Informazioni da conservare________________________________________________ 21 v) Tempo di reazione per la disponibilità dei dati relativi alla rintracciabilità ___________ 21 vi) Tempo per la tenuta dei registri _____________________________________ 22 IV. ARTICOLO 19 24 IV.1. MOTIVAZIONE__________________________________________________________24 IV.2. IMPLICAZIONI__________________________________________________________ 24 IV.3. CONTRIBUTO/IMPATTO__________________________________________________ 25 IV.3.1. ARTICOLO 19, PARAGRAFO 1___________________________________________ 25 i) Obbligo di ritiro _________________________________________________________ 25 2 ii) Notificazione del ritiro delle autorità competenti _______________________________ 26 iii) Metodi di notificazione alle autorità competenti _______________________________ 27 iv) Richiamo e informazioni ai consumatori _____________________________________ 27 v) Responsabilità dell'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1 _____________________ 27 IV.3.2. ARTICOLO 19, PARAGRAFO 2___________________________________________ 27 IV.3.3. ARTICOLO 19, PARAGRAFO 3___________________________________________ 28 IV.3.4. ARTICOLO 19, PARAGRAFO 4____________________________________________ 29 IV.3.5. NOTIFICAZIONE AL SISTEMA DI ALLARME RAPIDO PER GLI ALIMENTI E I MANGIMI (RASFF)___________________________________________________________________ 29 V. ARTICOLO 20_________________________________________________________31 V.1. MOTIVAZIONE__________________________________________________________ 31 V.2. IMPLICAZIONI___________________________________________________________31 V.3. CONTRIBUTO/IMPATTO___________________________________________________ 32 V.3.1. ARTICOLO 20, PARAGRAFO 1______________________________________________ 32 i) Ritiro e notificazione alle autorità competenti ______________________________ 32 ii) Distruzione_____________________________________________________________ 33 iii) Informazioni di utenti e richiamo __________________________________________ 33 V.3.2. ARTICOLO 20, PARAGRAFI 2, 3 E 4__________________________________________ 33 VI. ARTICOLO 11________________________________________________________35 VII. ARTICOLO 12_______________________________________________________ 36 VII.1. MOTIVAZIONE E OBIETTIVO______________________________________________36 VII.2. CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 12_______________________________ 36 VII.3. CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1__________________ 36 VII.4. CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2__________________ 36 3 INTRODUZIONE Il regolamento (CE) n. 178/20021 (di seguito "il regolamento") è stato adottato il 28 gennaio 2002. Uno dei suoi intenti è di fissare alcune definizioni comuni e stabilire i principi guida e obiettivi legittimi generali della legislazione alimentare, in modo da garantire un elevato livello di protezione sanitaria e un efficace funzionamento del mercato interno. Il capo II del regolamento tenta di armonizzare a livello comunitario i principi (articoli da 5 a 10) e i requisiti (articoli da 14 a 21) generali della legislazione alimentare, già presenti nella storia giuridica degli Stati membri, collocandoli in un contesto europeo e fornendo un insieme basilare di definizioni, principi e requisiti per la futura legislazione alimentare europea. Seguendo una pratica di lavoro informale, la direzione generale per la Salute e i consumatori della Commissione europea ha istituito un gruppo di lavoro con esperti degli Stati membri al fine di esaminare e raggiungere un consenso su una serie di questioni relative all'attuazione e all'interpretazione del regolamento. Inoltre, ai fini della trasparenza, la Commissione ha incoraggiato tutte le parti interessate a esaminare l'attuazione e l'applicazione del regolamento apertamente e in forum in cui sia possibile consultare gli Stati membri e ove possano esprimersi le varie istanze socioeconomiche. A tal fine, la Commissione ha organizzato una riunione (tenutasi il 19 aprile 2004) con i rappresentanti degli Stati membri, dei produttori, dell'industria, del commercio e dei consumatori per esaminare le questioni generali connesse all'attuazione del regolamento. Tuttavia, è opportuno precisare che questioni inerenti alla non conformità della legislazione nazionale al regolamento non rientrano nel campo di applicazione della presente operazione e continueranno a essere trattate secondo le procedure in vigore in seno alla Commissione. Infine, il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ha approvato le seguenti conclusioni in occasione della sua riunione del 20 dicembre 2004 e ritiene che la presente procedura utile debba continuare alla luce dell'esperienza acquisita tramite la piena applicazione del regolamento a partire dall'1 gennaio 2005. Le presenti conclusioni sono rese accessibili alle parti interessate. Da allora, il documento di orientamento è stato, pertanto, rivisto e integrato. È stata elaborata una nuova sezione sui requisiti di sicurezza degli alimenti e le sezioni sulla rintracciabilità, sul ritiro/richiamo, nonché sull'esportazione di alimenti e mangimi sono state riformulate al fine di semplificarle, chiarirle e completarle. 1 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. 4 Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ha approvato la versione rivista del documento di orientamento nella sua riunione del 26 gennaio 2010. Obiettivo del presente documento è aiutare tutti gli operatori della catena alimentare a comprendere meglio nonché ad applicare correttamente e in modo uniforme il regolamento. Tuttavia, il presente documento non possiede alcuno status giuridico formale e, in caso di controversia, la competenza ultima in materia di interpretazione del diritto spetta alla Corte di giustizia. Si precisa altresì che alcune questioni, specifiche a una categoria di operatori del settore alimentare, sono state oggetto di parere scritto della Commissione2. Verranno affrontate le seguenti questioni: requisiti di sicurezza degli alimenti (articolo 14); obblighi (articolo 17); rintracciabilità (articolo 18); ritiro, richiamo e notificazione per alimenti e mangimi (articoli 19 e 20) in relazione ai requisiti di sicurezza degli alimenti e dei mangimi (articoli 14 e 15); importazioni ed esportazioni (articoli 11 e 12). * * * 2 Interrogazione scritta E-2704/04 di Willi Pieck sull'applicazione dei requisiti di tracciabilità alle organizzazioni di beneficenza. 5 I. ARTICOLO 14 REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI Considerando 1 La libera circolazione di alimenti sicuri e sani è un aspetto fondamentale del mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini, nonché ai loro interessi sociali ed economici. Considerando 10 L'esperienza ha dimostrato che è necessario adottare disposizioni atte a garantire che gli alimenti a rischio non siano immessi sul mercato e a predisporre meccanismi per individuare i problemi di sicurezza degli alimenti e reagire ad essi, onde permettere l'adeguato funzionamento del mercato interno e tutelare la salute umana. Sarebbe opportuno affrontare questioni analoghe per quanto riguarda la sicurezza dei mangimi. Considerando 23 La sicurezza e la fiducia dei consumatori della Comunità e dei paesi terzi rivestono un'importanza capitale. La Comunità è tra i più importanti protagonisti del commercio mondiale di alimenti e mangimi e, in tale veste, ha stipulato accordi commerciali internazionali, contribuisce all'elaborazione di norme internazionali a sostegno della legislazione alimentare e sostiene i principi del libero commercio di mangimi sicuri e di alimenti sani e sicuri in maniera non discriminatoria, all'insegna di pratiche commerciali leali e moralmente corrette. Considerando 26 Alcuni Stati membri hanno adottato normative orizzontali nel campo della sicurezza alimentare, imponendo in particolare agli operatori economici l'obbligo generale di immettere sul mercato solo alimenti sicuri. Tali Stati membri applicano tuttavia criteri fondamentali diversi per determinare la sicurezza degli alimenti. Tali impostazioni divergenti e la mancanza di una normativa di tipo orizzontale in altri Stati membri potrebbero far sorgere ostacoli al commercio dei prodotti alimentari. Ostacoli analoghi potrebbero sorgere per quanto riguarda il commercio dei mangimi. Considerando 27 Occorre pertanto stabilire requisiti generali affinché soltanto gli alimenti e i mangimi sicuri siano immessi sul mercato, allo scopo di permettere l'adeguato funzionamento del mercato interno di tali prodotti. Articolo 14 1. Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato. 2. Gli alimenti sono considerati a rischio nei casi seguenti: (a) se sono dannosi per la salute; (b) se sono inadatti al consumo umano. 6 3. Per determinare se un alimento sia a rischio occorre prendere in considerazione quanto segue: (a) le condizioni d'uso normali dell'alimento da parte del consumatore in ciascuna fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione; b) le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni riportate sull'etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al consumatore sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti. 4. Per determinare se un alimento sia dannoso per la salute occorre prendere in considerazione quanto segue: (a) non soltanto i probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine dell'alimento sulla salute di una persona che lo consuma, ma anche su quella dei discendenti; (b) i probabili effetti tossici cumulativi di un alimento; (c) la particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica categoria di consumatori, nel caso in cui l'alimento sia destinato ad essa. 5. Per determinare se un alimento sia inadatto al consumo umano, occorre prendere in considerazione se l'alimento sia inaccettabile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione. 6. Se un alimento a rischio fa parte di una partita, lotto o consegna di alimenti della stessa classe o descrizione, si presume che tutti gli alimenti contenuti in quella partita, lotto o consegna siano a rischio a meno che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna sia a rischio. 7. Gli alimenti conformi a specifiche disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza alimentare sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime. 8. Il fatto che un alimento sia conforme alle specifiche disposizioni ad esso applicabili non impedisce alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati per imporre restrizioni alla sua immissione sul mercato o per disporne il ritiro dal mercato qualora vi siano motivi di sospettare che, nonostante detta conformità, l'alimento è a rischio. 9. In assenza di specifiche disposizioni comunitarie, un alimento è considerato sicuro se è conforme alle specifiche disposizioni della legislazione alimentare nazionale dello Stato membro sul cui territorio è immesso sul mercato, purché tali disposizioni siano formulate e applicate nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30 del medesimo. 7 I.1. Motivazione • La sicurezza e l'accettabilità degli alimenti rivestono un'importanza fondamentale. I consumatori devono poter contare sul fatto e avere la certezza che gli alimenti che acquistano soddisfino le loro aspettative e non abbiano effetti dannosi o nocivi. L'articolo 14 intende tutelare il consumatore da alimenti che rappresentano un rischio per la salute o sono inaccettabili. • L'articolo 14 definisce i requisiti generali di sicurezza degli alimenti utilizzati con i requisiti in materia di gestione del rischio disciplinati dall'articolo 19 al fine di ridurre o eliminare qualsivoglia rischio dovuto all'immissione di alimenti a rischio sul mercato. I.2. Implicazioni • Il presente articolo mira a tutelare la salute pubblica. Stabilisce, pertanto, i fattori da prendere in considerazione per determinare se un alimento, come stabilito all'articolo 2 del regolamento, sia dannoso per la salute o inadatto al consumo umano. • I requisiti dell'articolo 14 si applicano ad alimenti "immessi sul mercato". La definizione di "immissione sul mercato"3 è abbastanza ampia e comprende tutte le vendite e forniture, ivi comprese le vendite e le forniture una tantum gratuite, nonché la detenzione di alimenti a scopo di vendita. L'articolo, tuttavia, non riguarda la produzione primaria per uso domestico privato o l'utilizzo di alimenti destinati al consumo domestico privato, esentati in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento. I.3. Contributo/impatto I.3.1. Articolo 14, paragrafo 1 Il presente articolo vieta l'immissione sul mercato di alimenti a rischio. Di seguito viene riportata la definizione di alimento "a rischio". I.3.2. Articolo 14, paragrafo 2 Gli alimenti sono considerati "a rischio" nei casi seguenti: • se sono dannosi per la salute; • se sono inadatti al consumo umano. Alimenti dannosi per la salute Dopo aver individuato un pericolo che può rendere gli alimenti dannosi per la salute, deve essere effettuata una valutazione del rischio associato, tenendo conto dei fattori di cui all'articolo 14, paragrafi 3 e 4. Non tutti i pericoli presenti negli alimenti sono disciplinati da 3 L'"immissione sul mercato" è definita all'articolo 3, punto 8, del regolamento (CE) n. 178/2002 come "la detenzione di alimenti […] a scopo di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta". 8 regolamenti specifici. Gli alimenti possono essere dannosi per la salute senza superare un determinato limite stabilito dalla legge. Per esempio, ciò può essere applicato quando si rileva negli alimenti la presenza di vetro, che di per sé non rappresenta una sostanza specificamente vietata, o se, per esempio, viene identificata la presenza di una sostanza chimica pericolosa non specificamente individuata dalla legislazione sui contaminanti negli alimenti. L'elemento essenziale è che dopo aver individuato un pericolo di qualsiasi natura, è fondamentale valutare il rischio che può comportare per la salute. Laddove si tema che un determinato alimento possa essere dannoso per la salute, le imprese alimentari devono, pertanto, valutare la gravità del rischio in tale contesto. Ciò consentirà loro di adottare decisioni in merito agli interventi più adeguati. Ai sensi dell'articolo 17, sono gli operatori del settore alimentare i responsabili della valutazione del rischio con il controllo delle autorità nazionali competenti, una volta che quest'ultime sono state informate. Alimenti inadatti al consumo umano Il concetto centrale della non idoneità è l'inaccettabilità. Gli alimenti possono essere resi inadatti in seguito a contaminazione, per esempio quella provocata da un livello elevato di contaminazione microbiologica non patogena (cfr. articolo 14, paragrafi 3 e 5, del regolamento), dalla presenza di corpi estranei, dal gusto o dall'odore inaccettabili, nonché da un deterioramento nocivo più evidente, quale putrefazione o decomposizione. I.3.3. Articolo 14, paragrafo 3: considerazioni per determinare se un alimento sia a rischio Un alimento può essere a rischio a causa di una proprietà intrinseca dell'alimento, per esempio la contaminazione da batteri patogeni. Tuttavia, gli alimenti non devono essere considerati a rischio se le condizioni d'uso normali li rendono sicuri [cfr. articolo 14, paragrafo 3, lettera a)]. Per esempio, è generalmente riconosciuto che è necessario cuocere la maggior parte della carne correttamente al fine di poterla consumare in modo sicuro. D'altro lato, laddove, in alcuni casi, non siano fornite informazioni essenziali sull'uso di alimenti o tali informazioni siano errate, gli alimenti possono diventare a rischio. L'articolo 14, paragrafo 3, lettera b) afferma che occorre prendere in considerazione le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni riportate sull'etichetta o altre informazioni accessibili sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da una categoria di alimenti. Un esempio in questo senso potrebbe essere il caso in cui un alimento o un ingrediente alimentare possa comportare un rischio per la salute di un gruppo specifico di consumatori laddove non siano state comunicate in maniera efficace le informazioni obbligatorie in merito all'alimento o a uno dei suoi ingredienti. I.3.4. Articolo 14, paragrafo 4: considerazioni per determinare se un alimento sia dannoso per la salute Il concetto di "dannoso per la salute" fa riferimento ai possibili effetti dannosi per la salute umana. Un esempio può essere rappresentato dalla tossina botulinica in un alimento di produzione industriale. Gli alimenti possono essere dannosi anche se il danno è stato cumulativo o si è manifestato solo in un lungo periodo di tempo, per esempio la contaminazione da diossine, mercurio di metile o agenti cancerogeni genotossici che possono avere effetti sui discendenti. L'articolo 14, paragrafo 4, lettera c) prevede che qualora un alimento venga prodotto per un gruppo di consumatori con una particolare sensibilità, sotto il profilo della salute (per esempio 9 intollerante o allergico), tale sensibilità debba essere presa in considerazione per determinare se un alimento sia dannoso per la salute. Un esempio è rappresentato da alimenti soggetti involontariamente a contaminazione incrociata con frutta a guscio, i quali sono dannosi per la salute se destinati a soggetti che seguono un regime alimentare privo di tale frutta. Tuttavia, laddove non sia presente un'indicazione secondo la quale un prodotto è destinato a un gruppo con particolari sensibilità sotto il profilo della salute, il fatto che possa essere dannoso per quel gruppo non indica automaticamente che sia dannoso nel senso descritto nel presente regolamento (salvo se le informazioni obbligatorie non siano opportunamente comunicate). I.3.5. Articolo 14, paragrafo 5: considerazioni per determinare se un alimento sia inadatto al consumo umano Il concetto di "inadatto" fa riferimento all'inaccettabilità. È possibile che alcuni alimenti non comportino alcun rischio per la salute, ma sono ancora considerati inadatti poiché ragionevolmente considerati inaccettabili per il consumo umano. Tra gli esempi figurano: • pesce in decomposizione con un odore forte; • un'unghia in un involtino di pasta sfoglia ripieno di salsiccia. Gli alimenti possono essere altresì inadatti laddove possano comportare un rischio per la salute, in base al livello di contaminazione. Per esempio: • alcuni tipi di alimenti ammuffiti. In questa categoria rientrano alimenti che contengono muffa non immediatamente visibile (per esempio in una farcitura di frutta), la quale non rappresenta una normale caratteristica del prodotto; • pesce contenente parassiti o • alimenti che presentano un livello anormalmente elevato di microrganismi non patogeni. I.3.6. Articolo 14, paragrafo 7 - Alimenti conformi alla legislazione in materia di sicurezza degli alimenti Il presente paragrafo afferma che gli alimenti conformi a specifiche disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza alimentare sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime. Ciò significa, pertanto, che gli alimenti non conformi a specifiche disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza sono considerati a rischio, a meno che una valutazione del rischio non dimostri il contrario. In particolare, le imprese alimentari devono applicare l'articolo 14, paragrafo 7 in modo proporzionato nell'adempimento del loro obbligo ai sensi dell'articolo 17 e nell'adozione di decisioni ai sensi dell'articolo 19. Per esempio, una violazione di un determinato limite di legge della normativa comunitaria sui residui indica che è probabile che l'alimento sia dannoso per la salute ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, o inadatto al consumo umano ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5. Al riguardo, è necessario effettuare una valutazione tenendo conto dei fattori di cui all'articolo 14, paragrafi da 3 a 5, in base a detta normativa. Se, tuttavia, tale valutazione dimostra che 10 non è né dannoso per la salute né inadatto al consumo umano, tale alimento non verrà considerato a rischio ai fini dell'articolo 19 del regolamento. Questa situazione può verificarsi, per esempio, poiché è stato inserito nella normativa sui residui di pesticidi negli alimenti un livello di tolleranza e, sebbene un alimento abbia violato il limite stabilito dalla legge, non viene considerato a rischio ai fini dell'articolo 19 del regolamento, poiché le quantità massime di residui di pesticidi tengono conto della buona pratica agricola. Tuttavia, l'alimento continua a violare la normativa pertinente sui residui di pesticidi e non deve essere immesso sul mercato. Tuttavia, nei casi in cui l'alimento non risulti conforme alla legislazione comunitaria settoriale e, di conseguenza, si considera altresì che violi i requisiti di sicurezza degli alimenti di cui all'articolo 14, i requisiti dell'articolo 19 del regolamento saranno, tuttavia, applicabili. Pertanto, ciascun episodio deve essere trattato caso per caso ai fini dei requisiti dell'articolo 19. * * * 11 II. ARTICOLO 17 OBBLIGHI ________________ Articolo 17 1. Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte. 2. Gli Stati membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano il rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. A tal fine essi organizzano un sistema ufficiale di controllo e altre attività adatte alle circostanze, tra cui la comunicazione ai cittadini in materia di sicurezza e di rischio degli alimenti e dei mangimi, la sorveglianza della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e altre attività di controllo che abbraccino tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Gli Stati membri determinano inoltre le misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi. Le misure e le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 12 II.1. Motivazione • Il presente articolo rientra nell'obiettivo fissato nel Libro bianco sulla sicurezza alimentare di definire i ruoli delle autorità competenti degli Stati membri e di tutte le categorie di soggetti interessati nella catena alimentare e in quella dei mangimi, definite in seguito come "catena alimentare (vale a dire, agricoltori, produttori di mangimi e di alimenti, imprese importatrici, intermediari, distributori, imprese di ristorazione pubbliche e private…). • Dal momento che gli operatori del settore alimentare4 sono in grado, meglio di chiunque altro, di elaborare sistemi sicuri per l'approvvigionamento alimentare/dei mangimi e per garantire la sicurezza dei prodotti forniti, sono, pertanto, legalmente responsabili, in via principale, della conformità alla legislazione alimentare5 e, in particolare, della sicurezza degli alimenti. II.2. Implicazioni • L'articolo 17, paragrafo 1, impone agli operatori del settore alimentare l'obbligo secondo il quale essi devono partecipare attivamente all'attuazione delle disposizioni della legislazione alimentare verificando che tali disposizioni siano soddisfatte. Tale obbligo generale è strettamente connesso ad altri requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione specifica (vale a dire, attuazione dell'HACCP nel settore dell'igiene alimentare). • Pertanto, l'articolo 17, paragrafo 1 comporta la responsabilità degli operatori in merito alle attività da essi controllate conformemente alle classiche norme di responsabilità secondo le quali qualsiasi persona debba essere ritenuta responsabile delle cose e delle azioni che rientrano nella sua sfera di competenza. L'articolo consolida il presente obbligo nell'ordinamento giuridico comunitario applicabile nell'ambito della legislazione alimentare (non solo della legislazione in materia di sicurezza degli alimenti, ma anche di altre normative in campo alimentare) e vieta, pertanto, agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni giuridiche a livello nazionale che esonerano qualsiasi operatore del settore alimentare da tale obbligo. • Sebbene l'obbligo di cui all'articolo 17, paragrafo 1 sia direttamente applicabile a partire dall'1 gennaio 2005, la responsabilità degli operatori del settore alimentare deve derivare nella pratica dalla violazione di una specifica disposizione della legislazione alimentare (nonché dalle norme in materia di responsabilità civile o penale presenti nell'ordinamento giuridico nazionale di ciascuno Stato membro). Il procedimento di accertamento della responsabilità non si baserà sull'articolo 17, bensì su una base giuridica contenuta nell'ordinamento giuridico nazionale e nella legislazione specifica oggetto di violazione. 4 Ai fini della comprensione del presente documento, il termine "operatore del settore alimentare" riguarda gli operatori del settore alimentare e dei mangimi. 5 Ai fini della comprensione del presente documento, il termine "legislazione alimentare" riguarda la legislazione alimentare e dei mangimi e il termine "sicurezza degli alimenti" riguarda la sicurezza degli alimenti e dei mangimi. 13 • L'articolo 17, paragrafo 2 stabilisce un obbligo generale delle autorità competenti degli Stati membri di controllare e verificare l'applicazione globale ed efficace delle disposizioni della legislazione alimentare in tutte le fasi della catena alimentare. II.3. Contributo/impatto II.3.1 Obbligo generale in materia di conformità e verifica • A partire dall'1 gennaio 2005, questa norma diventa un obbligo generale applicabile in tutti gli Stati membri e in tutti i settori della legislazione alimentare. • Il consolidamento di tale obbligo dovrà eliminare le disparità che creano ostacoli al commercio e distorsioni della concorrenza tra operatori del settore alimentare. • Tiene pienamente conto del ruolo fondamentale delle imprese alimentari in merito alla politica "dai campi alla tavola" che copre tutti i settori della catena alimentare, in particolare nel garantire la sicurezza degli alimenti. II.3.2. Assegnazione di responsabilità • L'articolo 17 intende: - definire le responsabilità degli operatori del settore alimentare e differenziarle da quelle degli Stati membri ed - estendere a tutti i settori della legislazione alimentare il principio secondo il quale le imprese alimentari sono responsabili, in via principale, della conformità alla legislazione alimentare, e in particolare della sicurezza degli alimenti. • L'articolo non ha l'effetto di introdurre un regime comunitario che disciplini l'assegnazione di responsabilità tra i diversi anelli della catena alimentare. La determinazione dei fatti e delle circostanze che possono rendere un operatore sanzionabile penalmente e/o responsabile civilmente è una questione complessa che dipende in larga misura dalla struttura dei diversi sistemi giuridici nazionali. • È opportuno precisare che qualsiasi discussione in merito alla responsabilità deve tenere conto del fatto che le interazioni tra i responsabili della produzione, della lavorazione e della distribuzione stanno diventando sempre più complesse. Così, per esempio, in molti casi i responsabili della produzione primaria hanno obblighi contrattuali nei confronti dei responsabili della lavorazione o della distribuzione per soddisfare le specifiche relative alla qualità e/o alla sicurezza. I responsabili della distribuzione commercializzano sempre più spesso prodotti con il proprio marchio e svolgono un ruolo fondamentale nell'ideazione e nella progettazione del prodotto. Questa nuova situazione deve, pertanto, comportare una maggiore responsabilità congiunta lungo tutta la catena alimentare, piuttosto che una dispersione delle singole responsabilità. Tuttavia, ciascun anello della catena alimentare deve adottare le misure necessarie a garantire la conformità alle disposizioni della legislazione alimentare nel 14 contesto delle proprie attività specifiche, applicando principi del tipo HACCP e altri strumenti analoghi. Laddove un prodotto risulti non conforme alle disposizioni della legislazione alimentare, la responsabilità di ciascun anello della catena deve essere riesaminata a seconda che esso abbia adempiuto adeguatamente alle proprie specifiche responsabilità. * * * III. ARTICOLO 18 RINTRACCIABILITÀ ________________ Considerando 28 L'esperienza ha dimostrato che l'impossibilità di ricostruire il percorso compiuto da alimenti e mangimi può mettere in pericolo il funzionamento del mercato interno di tali prodotti. Occorre quindi predisporre un sistema generale per la rintracciabilità dei prodotti che abbracci il settore dei mangimi e alimentare, onde poter procedere a ritiri mirati e precisi o fornire informazioni ai consumatori o ai funzionari responsabili dei controlli, evitando così disagi più estesi e ingiustificati quando la sicurezza degli alimenti sia in pericolo. Considerando 29 Occorre fare in modo che le imprese alimentari e del settore dei mangimi, comprese le imprese importatrici, siano in grado di individuare almeno l'azienda che ha fornito loro l'alimento, il mangime, l'animale o la sostanza che può entrare a far parte di un dato alimento o di un dato mangime, per fare in modo che la rintracciabilità possa essere garantita in ciascuna fase in caso di indagine. Articolo 3, punto 3 Si intende per "operatore del settore alimentare", la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo; Articolo 3, punto 6 si intende per "operatore del settore dei mangimi", la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa di mangimi posta sotto il suo controllo; Articolo 3, punto 15 Si intende per "rintracciabilità", la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione; 15 Articolo 18 1. È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. 2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo. 3. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano. 4. Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche. 5. Le disposizioni per l'applicazione in settori specifici del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2. III.1. Motivazione Episodi passati connessi agli alimenti hanno dimostrato che è di primaria importanza per la tutela della salute pubblica e degli interessi dei consumatori poter ricostruire il percorso compiuto da alimenti e mangimi lungo tutta la catena alimentare. In particolare, i registri di rintracciabilità contribuiscono a: o agevolare il ritiro e il richiamo mirato di alimenti, evitando, pertanto, inutili disagi agli scambi commerciali; o consentire ai consumatori di disporre di informazioni precise sui prodotti interessati, contribuendo, pertanto, a preservare la fiducia dei consumatori; o agevolare la gestione del rischio da parte delle autorità di controllo. La rintracciabilità non rende di per sé un alimento sicuro. Rappresenta una modalità utilizzata per limitare un problema di sicurezza degli alimenti. Il regolamento 178/2002 incentra la sua attenzione sulla sicurezza degli alimenti e sul ritiro di alimenti a rischio dal mercato. Tuttavia, oltre al loro ruolo connesso alla sicurezza degli alimenti, i requisiti in materia di rintracciabilità contribuiscono altresì a garantire: o lealtà nei rapporti commerciali tra operatori; 16 o affidabilità delle informazioni fornite ai consumatori in termini di motivazione delle richieste presentate dai responsabili della lavorazione. III.2. Requisiti • L'articolo 18 prevede che gli operatori del settore alimentare: - siano in grado di individuare chi abbia fornito e a chi sia stato fornito un prodotto; - dispongano di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo. L'obbligo si basa sull'approccio una "fase prima"–"una fase dopo" [one step back-one step forward] che comporta per gli operatori del settore alimentare quanto segue: - che dispongano di un sistema che consenta loro di individuare i fornitori e i clienti immediati dei loro prodotti; che sia istituito un collegamento "fornitore-prodotto" (quali prodotti forniti da quali fornitori); che sia istituito un collegamento "cliente-prodotto" (quali prodotti forniti a quali clienti). Tuttavia, gli operatori del settore alimentare non devono individuare i clienti immediati quando essi rappresentano i clienti finali. III.3. Impatto sugli operatori del settore alimentare • Sebbene la rintracciabilità non sia una nozione nuova nella catena alimentare, è la prima volta che viene stabilito esplicitamente in un testo giuridico comunitario orizzontale l'obbligo per tutti gli operatori del settore alimentare di identificare i fornitori e i diretti destinatari dei loro alimenti/mangimi. Di conseguenza, l'articolo 18 ha introdotto un nuovo obbligo generale per gli operatori del settore alimentare. • L'articolo 18 è formulato in termini di obiettivo e risultato previsto, piuttosto che in termini di definizione delle modalità in cui tale risultato debba essere ottenuto. Fatti salvi i requisiti specifici, questo approccio più generale garantisce alle imprese maggiore flessibilità nell'attuazione dell'obbligo e può, pertanto, ridurre i costi di conformità. Tuttavia, prevede che le imprese alimentari e le autorità di controllo assumano un ruolo attivo nel garantire un'effettiva attuazione. III.3.1. Campo di applicazione dell'obbligo di rintracciabilità i) Prodotti interessati. 17 • L'articolo 18 fa riferimento a "qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime". Tuttavia, tale disposizione non si applica a medicinali veterinari, prodotti fitosanitari e fertilizzanti. È opportuno precisare che alcuni di questi prodotti sono disciplinati da specifici regolamenti o direttive comunitarie che possono persino imporre requisiti sulla rintracciabilità più rigorosi. • Le sostanze interessate sono quelle destinate o atte a "entrare a far parte" di un alimento o di un mangime nel corso della sua produzione, preparazione o trattamento. Tali sostanze riguardano, per esempio, tutti i tipi di ingredienti degli alimenti e dei mangimi, ivi compresi i cereali quando entrano a far parte di un mangime o di un alimento. Tuttavia, escludono i cereali quando utilizzati come sementi per la coltivazione. • Analogamente, il materiale di confezionamento non soddisfa la definizione di "alimento" di cui all'articolo 2 del regolamento e, pertanto, non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 18. La rintracciabilità di tali materiali di confezionamento degli alimenti è stata disciplinata dal regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE. • Inoltre, il pacchetto sull'igiene alimentare6 e il regolamento sull'igiene dei mangimi7 garantiscono un collegamento tra alimenti/mangimi e medicinali veterinari e prodotti fitosanitari, colmando tale divario dal momento che gli agricoltori devono tenere e conservare i registri relativi a tali prodotti. ii) Operatori interessati • L'articolo 18 del regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare/dei mangimi, dalla produzione primaria (animali destinati alla produzione alimentare, raccolti), trasformazione degli alimenti/dei mangimi alla distribuzione e all'erogazione, ivi compresi gli intermediari, indipendentemente che prendano materialmente possesso dell'alimento/del mangime in questione. Possono essere altresì comprese organizzazioni di beneficenza; tuttavia, gli Stati membri devono tenere conto del grado di organizzazione e di continuità delle loro attività ai fini dell'applicazione dell'articolo 18. • L'articolo 3, punti 2 e 5, definisce un'impresa alimentare/del settore dei mangimi come "ogni soggetto…che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti/di mangimi". I trasportatori e le imprese di magazzinaggio indipendenti, in qualità di soggetti che partecipano alla distribuzione di alimenti/mangimi, rientrano nell'ambito della presente definizione e devono conformarsi all'articolo 18. 6 Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari; regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano. 7 Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi, GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1. 18 • Laddove il trasporto/il magazzinaggio sia integrato in un'impresa alimentare/del settore dei mangimi, l'impresa nel suo complesso deve rispettare le disposizioni dell'articolo 18. Per l'unità di trasporto può essere sufficiente conservare i registri dei prodotti forniti ai clienti, poiché altre unità all'interno dell'impresa conservano i registri dei prodotti ricevuti dai fornitori. • I responsabili della trasformazione dei medicinali veterinari e di altri fattori della produzione agricola (per esempio sementi) non sono soggetti ai requisiti previsti dall'articolo 18. iii) Applicabilità agli esportatori di paesi terzi (in relazione all'articolo 11) • Le disposizioni di rintracciabilità del regolamento non si applicano all'esterno dell'UE. Il presente obbligo riguarda tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione nell'UE, vale a dire dall'impresa importatrice dell'UE fino al livello di commercio al dettaglio, esclusa, tuttavia, l'erogazione al consumatore finale. • L'articolo 11 non deve essere interpretato come disposizione che estende l'obbligo di rintracciabilità agli operatori del settore alimentare di paesi terzi. Prevede che gli alimenti/i mangimi importati nella Comunità rispettino le disposizioni pertinenti della legislazione alimentare dell'UE. • Gli esportatori delle controparti commerciali non sono tenuti per legge a rispettare l'obbligo di rintracciabilità imposto nell'ambito dell'UE (a meno che non esistano particolari accordi bilaterali per determinati settori sensibili o laddove esistano particolari requisiti giuridici comunitari, per esempio nel settore veterinario). • L'obiettivo dell'articolo 18 è sufficientemente rispettato nei casi di importazioni di alimenti/mangimi poiché l'obbligo si estende alle aziende importatrici dell'UE, le quali devono essere in grado di individuare chi ha esportato il prodotto nel paese terzo. • È prassi comune tra alcuni operatori del settore alimentare dell'UE richiedere alle controparti commerciali di soddisfare i requisiti di rintracciabilità, anche al di là del principio "una fase prima e una fase dopo". Tuttavia, è opportuno precisare che tali richieste rientrano negli accordi contrattuali dell'impresa alimentare e non sono previste dal regolamento. III.3.2. Attuazione dei requisiti di rintracciabilità i) Individuazione dei fornitori e dei clienti da parte degli operatori del settore alimentare Un operatore del settore alimentare deve essere in grado di individuare "chi" abbia fornito alimenti/materie prime. Tale soggetto può essere una persona fisica (per esempio un cacciatore o un raccoglitore di funghi) o giuridica (per esempio un'impresa o una società). Occorre chiarire che il termine "erogazione" non deve essere interpretato come semplice consegna materiale di alimenti/mangimi o dell'animale destinato alla 19 produzione alimentare. Il termine si riferisce più al trasferimento della proprietà degli alimenti/dei mangimi o dell'animale destinato alla produzione alimentare. Tuttavia, gli intermediari devono essere considerati un tipo di fornitore ai fini del presente articolo, indipendentemente dal fatto che prendano materialmente possesso della merce. Obiettivo della presente norma non è individuare il nome del soggetto responsabile della consegna materiale e non è sufficiente garantire la rintracciabilità lungo tutta la catena alimentare. Un operatore del settore alimentare deve altresì individuare le altre imprese alimentari/del settore dei mangimi a cui fornisce i suoi prodotti (esclusi i consumatori finali). In caso di scambi commerciali tra un venditore al dettaglio, per esempio un supermercato e un ristorante, si applica ancora l'obbligo di rintracciabilità. Gli operatori del deposito frigorifero e i trasportatori sono imprese alimentari e devono altresì tenere i registri di rintracciabilità. ii) iii) Rintracciabilità interna • Fatte salve le norme settoriali specifiche, il regolamento non obbliga espressamente gli operatori a stabilire un collegamento (la cosiddetta rintracciabilità interna) tra i prodotti in entrata e quelli in uscita. Non esiste nemmeno alcun obbligo di tenere registri che individuano le modalità in cui le partite sono suddivise e riunite nell'ambito di un'impresa al fine di creare determinati prodotti o nuove partite. • Tuttavia, un sistema di rintracciabilità interna contribuisce a ritiri più mirati e precisi. Gli operatori del settore alimentare posso ridurre i costi in termini di tempi di ritiro e per evitare disagi più estesi e ingiustificati. Ciò, a sua volta, contribuisce a preservare la fiducia dei consumatori. I sistemi di rintracciabilità forniscono altresì informazioni all'interno delle imprese alimentari al fine di contribuire al controllo del processo e alla gestione degli stock. La decisione in merito all'adozione di un sistema di rintracciabilità interna e il livello di dettaglio spettano all'operatore del settore alimentare e sono commisurati alla dimensione e alla natura dell'impresa alimentare. Sistemi di rintracciabilità stabiliti dalla legislazione specifica Oltre alla legislazione specifica che stabilisce norme in materia di rintracciabilità nel campo della sicurezza degli alimenti per determinati settori/prodotti, per esempio etichettatura delle carni bovine8, etichettatura dei prodotti della pesca9 e OGM10, esistono specifici regolamenti 8 Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1. 9 Regolamento (CE) n. 2065/2001, del 22 ottobre 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, GU L 278 del 23.10.2001, pag. 6. 10 Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1; regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento 20 che stabiliscono norme di commercializzazione e di qualità per taluni prodotti. Tali regolamenti spesso intendono garantire un commercio equo e contengono disposizioni in merito all'identificazione dei prodotti, alla trasmissione dei documenti che accompagnano le transazioni, alla tenuta dei registri, ecc. Qualsiasi altro sistema di identificazione dei prodotti esistente nell'ambito di specifiche disposizioni può essere utilizzato per soddisfare l'obbligo di cui all'articolo 18, nella misura in cui consente l'identificazione dei fornitori e dei diretti destinatari dei prodotti in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Tuttavia, i requisiti di rintracciabilità del regolamento sono requisiti generali e sono, pertanto, sempre applicabili. Gli operatori del settore alimentare devono stabilire se le disposizioni settoriali in materia di rintracciabilità soddisfino già i requisiti di cui all'articolo 18. iv) Informazioni da conservare L'articolo 18 non specifica il tipo di informazioni che devono essere conservate da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi. Tuttavia, al fine di soddisfare l'obiettivo dell'articolo 18, devono essere conservate almeno le seguenti informazioni: o o o o nome, indirizzo del fornitore e identificazione dei prodotti forniti; nome, indirizzo del cliente e identificazione dei prodotti consegnati; data e, ove necessario, ora della transazione / consegna; volume, se del caso, o quantità. È possibile che nel caso in cui sia conservata la stampa dei registri di rintracciabilità, questi riportino già la data e l'ora della consegna, nonché il nome e l'indirizzo del fornitore e del cliente. In caso contrario, deve essere specificamente registrata la data, nonché l'ora se viene effettuata più di un'erogazione o di una consegna in un determinato giorno. Sebbene non sia obbligatorio, è altresì molto utile conservare i dettagli di qualsiasi numero di riferimento o di partita per consentire l'identificazione del prodotto. Le crisi alimentari nel passato hanno dimostrato che la rintracciabilità del flusso commerciale di un prodotto tramite la tenuta di fatture non è stata sufficiente a seguire il flusso fisico dei prodotti, poiché è possibile che un alimento/mangime, per esempio, sia stato inviato ai fini della conservazione. Pertanto, è essenziale che il sistema di rintracciabilità di ciascun operatore del settore alimentare/dei mangimi sia progettato per seguire il flusso fisico dei prodotti. v) • Tempo di reazione per la disponibilità dei dati relativi alla rintracciabilità L'articolo 18 prevede che gli operatori del settore alimentare e dei mangimi dispongano di sistemi e procedure atti a garantire la rintracciabilità dei loro prodotti. Sebbene l'articolo europeo e del Consiglio concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE, GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24. 21 non fornisca alcun dettaglio in merito a tali sistemi, l'utilizzo dei termini "sistemi" e "procedure" implica un meccanismo strutturato in grado di fornire le informazioni necessarie su richiesta delle autorità competenti. • Parlare di elaborazione di un sistema di rintracciabilità non significa necessariamente che gli operatori del settore alimentare e dei mangimi debbano disporre di un sistema apposito. Quello che è importante è la necessità di fornire informazioni, non il formato in cui queste sono conservate. I registri di rintracciabilità devono essere sufficientemente organizzati per consentire la disponibilità "su richiesta", senza rinviare indebitamente i requisiti di cui all'articolo 19. • Un sistema di rintracciabilità è efficace quando fornisce informazioni precise in modo rapido; ciò contribuisce a soddisfare l'obiettivo perseguito descritto nel considerando 28 del regolamento. Un ritardo nella fornitura di tale informazioni pertinenti pregiudica una pronta reazione in caso di crisi. vi) Tempo per la tenuta dei registri L'articolo 18 non specifica un periodo di tempo minimo per la tenuta dei registri e, pertanto, spetta alle imprese decidere, tenendo conto che la mancata presentazione di registri adeguati costituisce un reato. Su vasta scala, si ritiene che i documenti commerciali siano solitamente registrati per un periodo di 5 anni ai fini dei controlli in materia di fiscalità. È auspicabile che tale periodo di 5 anni, se applicato a partire dalla data di lavorazione o consegna ai registri di rintracciabilità11, possa soddisfare l'obiettivo dell'articolo 18. Tuttavia, tale norma comune deve essere adattata in alcuni casi: - per prodotti rapidamente deperibili, con una data di scadenza inferiore ai 3 mesi o senza una data specificata12, destinati direttamente al consumatore finale, possono essere tenuti registri per un periodo di 6 mesi dalla data di lavorazione o consegna; - per altri prodotti che prevedono una data "da consumarsi preferibilmente entro", possono essere tenuti registri per la durata di conservazione del prodotto più 6 mesi; - per prodotti13 senza una data di scadenza specificata, è possibile applicare la norma generale dei 5 anni). Infine, occorre considerare che, oltre alle disposizioni in materia di rintracciabilità di cui all'articolo 18 del regolamento, molte imprese alimentari sono soggette a requisiti più specifici in termini di tenuta dei registri (tipo di informazioni da conservare e tempi). Le autorità competenti devono garantire il rispetto di tali norme. 11 Più in particolare ai registri appartenenti alla prima categoria di informazioni previste nel paragrafo II. 3. 4. Prodotti, quali frutta, verdura e prodotti non preconfezionati. 13 Prodotti quali vino. 12 22 * * * 23 IV. ARTICOLO 19 RITIRO, RICHIAMO E NOTIFICAZIONE DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE _________________ Articolo 19 1. Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l'alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti. Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l'operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute. 2. Gli operatori del settore alimentare responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità dell'alimento devono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo le informazioni necessarie ai fini della loro rintracciabilità, collaborando agli interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o delle autorità competenti. 3. Gli operatori del settore alimentare informano immediatamente le autorità competenti quando ritengano o abbiano motivo di ritenere che un alimento da essi immesso sul mercato possa essere dannoso per la salute umana. Essi informano le autorità competenti degli interventi adottati per evitare rischi al consumatore finale e non impediscono né scoraggiano la cooperazione di chiunque con le autorità competenti, in base alla legislazione nazionale e alla prassi legale, nel caso in cui tale cooperazione possa prevenire, ridurre o eliminare un rischio derivante da un prodotto alimentare. 4. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati da un alimento che forniscono o hanno fornito. IV.1. Motivazione • L'articolo 19 intende attenuare i problemi causati nel caso in cui prodotti alimentari non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti non si trovino più sotto il controllo di un'impresa alimentare nonché prevenire, ridurre o eliminare il rischio che 24 si verifica quando un'impresa ha immesso sul mercato un alimento che possa essere dannoso per la salute. • L'obbligo di ritirare, richiamare o notificare alimenti a rischio ai sensi dell'articolo 19 sorge quando l'alimento è o può essere a rischio ai sensi dell'articolo 14 del regolamento 178/2002. • Gli operatori del settore alimentare devono applicare i criteri di cui articolo 14 per determinare se un alimento è a rischio ed è necessario adottare misure ai sensi dell'articolo 19. • La notificazione delle autorità competenti da parte degli operatori del settore alimentare consente a tali autorità di controllare se gli operatori commerciali abbiano adottato le misure adeguate per affrontare i rischi provocati da un alimento immesso sul mercato e di ordinare o adottare misure supplementari se necessario per evitare i rischi. IV.2. Implicazioni • L'articolo 19 impone dall'1 gennaio 2005 agli operatori del settore alimentare specifici obblighi di ritirare dal mercato un alimento non conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti e di notificarlo alle autorità competenti. Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l'operatore informa il consumatore e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori. • L'articolo 19 prevede la necessaria cooperazione tra gli operatori in diverse parti della catena di distribuzione alimentare, in modo da garantire il ritiro di alimenti a rischio dal mercato. • L'articolo 19 impone altresì agli operatori del settore alimentare l'obbligo aggiuntivo di informare le autorità competenti quando ritengano o abbiano motivo di ritenere che un alimento da essi immesso sul mercato possa essere dannoso per la salute. • Il presente articolo prevede per gli operatori del settore alimentare un obbligo generale di collaborare con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati da un alimento che forniscono o hanno fornito. IV.3. Contributo/impatto IV.3.1. Articolo 19, paragrafo 1 i) Obbligo di ritiro 25 L'articolo 19, paragrafo 1 impone agli operatori del settore alimentare l'obbligo specifico di ritirare dal mercato un alimento che non si trovi più sotto il controllo immediato e che non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti e di informarne le autorità competenti. Il ritiro non è definito nel regolamento (CE) 178/2002, ma è comunemente inteso come processo tramite il quale un prodotto viene rimosso dalla catena di approvvigionamento, con l'eccezione di un prodotto in possesso dei consumatori. La definizione di cui alla direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti è utile, poiché indica che il ritiro è inteso a prevenire la distribuzione, l'esposizione o l'offerta di un prodotto. Va sottolineato che ai sensi dell'articolo 19: - il ritiro dal mercato può aver luogo in qualsiasi fase lungo tutta la catena alimentare e non solo nel momento della consegna al consumatore finale; - l'obbligo di notificare un ritiro alle autorità competenti rappresenta una conseguenza dell'obbligo di ritiro; - l'obbligo di ritiro dal mercato si applica quando sono soddisfatti i due criteri cumulativi riportati di seguito: ¾ i. l'alimento in questione è considerato a rischio da parte dell'operatore, in quanto non conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti. L'articolo 14 del regolamento 178/2002 specifica i requisiti in materia di sicurezza degli alimenti da utilizzare nel decidere se l'alimento è a rischio. ¾ ii. un alimento14 è sul mercato e non si trova più sotto il controllo immediato dell'impresa alimentare iniziale. Pertanto, l'articolo 19, paragrafo 1 non si applica nel caso in cui un operatore del settore alimentare abbia immesso l'alimento sul mercato (e, pertanto, è considerato azienda alimentare iniziale), ma lo stesso si trovi ancora sotto il suo controllo. Si ritiene che un alimento non si trovi più sotto il controllo immediato di un operatore del settore alimentare quando è stato venduto o fornito gratuitamente o altrimenti trasferito in modo che tale operatore iniziale non abbia più alcun diritto sull'alimento, per esempio quando è stato inviato a un grossista o è in possesso di altri operatori in una posizione successiva della catena di distribuzione. ii) Notificazione del ritiro alle autorità competenti Quando un operatore del settore alimentare ritira un alimento in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, notifica tale ritiro all'autorità competente, la quale è responsabile dell'esecuzione normativa per l'azienda dell'operatore, nonché all'autorità nazionale. 14 Come stabilito all'articolo 2 del regolamento 178/2002. 26 Spetta all'autorità nazionale rilasciare il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) di cui al punto III.3.5, se necessario. Se il prodotto viene ritirato prima di essere immesso sul mercato o se si trova sotto il controllo immediato di un determinato operatore del settore alimentare, non sussistono obblighi di notificazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1. iii) Metodi di notificazione alle autorità competenti Spetta alle autorità competenti dei singoli Stati membri decidere i metodi di notificazione adeguati. iv) Richiamo e informazioni ai consumatori Quando un ritiro è necessario e il prodotto può essere arrivato al consumatore, l'articolo 19, paragrafo 1 prevede che gli operatori del settore alimentare: - informino il consumatore in maniera efficace e accurata del motivo del ritiro e - se necessario, richiamino i prodotti già forniti ai consumatori, vale a dire adottino "qualsiasi provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto a rischio che è già stato fornito o reso disponibile ai consumatori da un operatore del settore alimentare". Un richiamo comporta la richiesta ai consumatori di riportare il prodotto al luogo di acquisto o di distruggerlo. Il richiamo è necessario quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute. v) Responsabilità dell'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1 A tutti gli operatori del settore alimentare che hanno importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito un alimento si applicano le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1 (ritiro e/o richiamo e notificazione). Possono essere compresi venditori al dettaglio, quando essi abbiano inviato il prodotto a un altro venditore o abbiano obblighi di richiamo poiché hanno venduto o fornito il prodotto ai consumatori. La cooperazione tra ciascun livello della catena alimentare sarà necessaria per conseguire gli obiettivi dell'articolo 19, paragrafo 1 – cfr. gli obblighi di cui all'articolo 19, paragrafo 2. IV.3.2. Articolo 19, paragrafo 2 L'articolo 19, paragrafo 2 impone un obbligo agli operatori del settore alimentare responsabili di attività di vendita al dettaglio15 o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità dell'alimento (vale a dire, venditori al dettaglio e distributori di alimenti con marchi). La presente disposizione indente garantire che tali operatori del settore alimentare svolgano altresì il loro ruolo nel ritiro degli alimenti non 15 Il concetto di commercio al dettaglio è definito all'articolo 3, punto 7 27 conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti, nonché nel trasmettere le informazioni al riguardo. Per esempio, quando un produttore ritira/richiama un alimento di cui è responsabile, il distributore e/o il venditore al dettaglio è tenuto a partecipare, nella misura necessaria. Il presente articolo li obbliga altresì a informare il responsabile della lavorazione in merito all'esistenza di un problema di sicurezza, in modo che tale responsabile possa coordinarne il ritiro. IV.3.3. Articolo 19, paragrafo 3 L'articolo 19, paragrafo 3, impone un obbligo specifico, più rigoroso, agli operatori del settore alimentare quando ritengano o abbiano motivo di ritenere che un alimento che hanno "immesso sul mercato" possa essere "dannoso" per la salute. In tal caso, devono informare immediatamente le autorità competenti ed esporre gli interventi adottati per evitare il rischio. L'articolo 19, paragrafo 3, non impone sistematicamente un ritiro, ma fornisce informazioni immediate delle autorità competenti di un rischio potenziale e degli interventi adottati per evitarlo. È necessario soddisfare le seguenti condizioni per determinare l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3: - l'alimento in questione è immesso sul mercato16. Il concetto di "immissione sul mercato" riguarda altresì alimenti che sono stati già prodotti dagli operatori del settore alimentare o importati e conservati ai fini della vendita o dell'erogazione gratuita. Non comprende prodotti alimentari ancora in fase di trasformazione o materie prime fornite dai fornitori; e - l'alimento in questione può essere dannoso per la salute. Il presente articolo intende garantire che le autorità competenti siano informate in caso di un rischio potenziale per la salute per un prodotto immesso sul mercato, anche se il prodotto si trova sotto il controllo immediato dell'operatore. L'articolo 19, paragrafo 3 può essere applicato in diversi tipi di casi, per esempio: - l'operatore certamente è a conoscenza che l'alimento è dannoso per la salute ed è ancora in suo possesso; - nuove informazioni in possesso dell'operatore inducono a ritenere che l'alimento sia dannoso per la salute, ma tali informazioni divergono da altre. Per esempio, quando un operatore ritira internamente un alimento a rischio e ne informa il fornitore di tale alimento, quest'ultimo può ritenere che le informazioni inviate siano in contrasto con altre informazioni in suo possesso; - le informazioni secondo le quali il prodotto possa essere dannoso per la salute non sono ancora completamente confermate; ciò può derivare dai reclami dei consumatori o da partite 16 Il concetto di "immissione sul mercato" è spiegato all'articolo 3, paragrafo 8 come "la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente dette; 28 immesse sul mercato in cui il campionamento si è rivelato soddisfacente diversamente da altre partite; - informazione di un rischio emergente. La presente disposizione intende consentire alle autorità competenti non solo di essere consapevoli di alimenti sicuramente a rischio, ma di ricevere allarmi preventivi o di individuare rischi potenziali (possibilmente emergenti) al fine di garantire le modalità più efficienti e proporzionate per gestirli. In taluni casi, per esempio quando informazioni ulteriori o maggiormente convalidate confermano che il prodotto è dannoso per la salute e che lo stesso non si trova più sotto il controllo immediato dell'operatore del settore alimentare iniziale, si applicano altresì gli obblighi di ritiro e richiamo di cui all'articolo 19, paragrafo 1. L'operatore responsabile di fornire le informazioni alle autorità competenti è l'operatore che ha immesso il prodotto sul mercato. La seconda parte dell'articolo 19, paragrafo 3 intende evitare che gli operatori del settore alimentare scoraggino la cooperazione dei propri dipendenti e di altri soggetti con le autorità competenti nel caso in cui tale cooperazione possa prevenire, ridurre o eliminare un rischio derivante da un prodotto alimentare. IV.3.4. Articolo 19, paragrafo 4 Il presente paragrafo prevede che gli operatori del settore alimentare collaborino con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati da un alimento che forniscono o hanno fornito. Per esempio, gli operatori del settore alimentare devono contattare le autorità competenti in caso di necessità per determinare in che modo rispettare i loro obblighi. In conformità dell'obiettivo generale di prevenzione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, gli operatori, in particolare quelli piccoli, devono essere incoraggiati a contattare le autorità competenti in caso di incertezza in merito al rischio in questione. Le autorità competenti devono fornire assistenza nel caso in cui siano contattate dagli operatori nell'ambito dell'articolo 19. IV.3.5. Notificazione al sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) Occorre distinguere nettamente tra il RASFF e l'obbligo di notificazione previsto agli articoli 19 e 20. Il RASFF coinvolge solo le autorità pubbliche competenti (Commissione, Stati membri ed EFSA). Gli operatori del settore alimentare hanno l'obbligo, in determinate circostanze (cfr. parte III in merito alla notificazione), di notificare solo le autorità competenti (a livello adeguato in base alle norme degli Stati membri) e non il RASFF. 29 * * * 30 V. ARTICOLO 20 RITIRO, RICHIAMO E NOTIFICAZIONE DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE DEI MANGIMI ________________ Articolo 20 1. Se un operatore del settore dei mangimi ritiene o ha motivo di credere che un mangime da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi, deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo dal mercato e informarne le autorità competenti. In tali circostanze o nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 3, qualora la partita, il lotto o la consegna non siano conformi ai requisiti di sicurezza dei mangimi, questi ultimi devono essere distrutti a meno che l'autorità competente non decida altrimenti. L'operatore informa in maniera efficace e accurata gli utenti del mangime del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti agli utenti quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute. 2. Gli operatori del settore dei mangimi responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità del mangime devono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza dei mangimi e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo informazioni necessarie ai fini della rintracciabilità di un mangime, collaborando agli interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o delle autorità competenti. 3. Gli operatori del settore dei mangimi informano immediatamente le autorità competenti quando ritengano o abbiano motivo di ritenere che un mangime da essi immesso sul mercato possa non essere conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi. Essi informano le autorità competenti degli interventi adottati per evitare rischi derivanti dall'uso del mangime e non impediscono né scoraggiano la cooperazione di chiunque con le autorità competenti, in base alla legislazione nazionale e alla prassi legale, nel caso in cui tale cooperazione possa prevenire, ridurre o eliminare un rischio derivante da un mangime. 4. Gli operatori del settore dei mangimi collaborano con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare i rischi provocati da un mangime che forniscono o hanno fornito. V.1. Motivazione • Gli obiettivi del presente articolo sono gli stessi di quelli dell'articolo 19, applicati ai mangimi mutatis mutandis. 31 • • Tuttavia, alcune formulazioni impiegate all'articolo 20, paragrafo 1, sono specifiche per il settore dei mangimi e devono essere spiegate. Nel settore dei mangimi, è importante tenere conto che alcuni tipi di mangimi al loro stato naturale precedente alla trasformazione non sono adatti al consumo animale. V.2. Implicazioni • • Essenzialmente simili a quelle dell'articolo 19, eccetto che l'articolo 20, paragrafo 1 prevede, in particolare, la distruzione dei mangimi o della partita di mangimi considerati non conformi ai requisiti di sicurezza dei mangimi, a meno che l'autorità competente non decida altrimenti. Nel settore dei mangimi, le informazioni sul ritiro interessano gli utenti (agricoltori) dei mangimi e non i consumatori. V.3. Contributo/impatto V.3.1. Articolo 20, paragrafo 1 i) Ritiro e notificazione alle autorità competenti La prima frase dell'articolo 20, paragrafo 1, "se un operatore del settore dei mangimi ritiene o ha motivo di credere che un mangime da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi, deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo dal mercato e informarne le autorità competenti", contiene una formulazione simile a quella impiegata all'articolo 19, paragrafo 1. Pertanto, può essere seguito lo stesso approccio di quello illustrato in relazione all'articolo 19, paragrafo 1, con le seguenti differenze: • il primo criterio cumulativo da rispettare per l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1, è formulato in modo leggermente diverso rispetto all'articolo 20, paragrafo 1. Il ritiro dei mangimi rappresenta un ritiro dal mercato, il che implica che il prodotto sia presente sul mercato. Tuttavia, l'ulteriore condizione "che non si trova più sotto il controllo immediato" non è compresa nell'articolo 20, paragrafo 1. Ciò significa che gli operatori del settore dei mangimi dovranno ritirare e notificare i mangimi a rischio immessi sul mercato, ma che possono ancora trovarsi sotto il loro controllo immediato. In concreto, ciò riguarda la detenzione di mangimi a scopo di vendita (per esempio la definizione di "immissione sul mercato" all'articolo 3.8). La detenzione a scopo di vendita avviene dopo aver applicato tutti i processi interni che rendono un prodotto pronto per la vendita. Pertanto, gli interventi intrapresi prima che il prodotto sia pronto per la vendita, ivi compreso il ritiro del prodotto dalla catena alimentare, non indicano ritiri nel senso previsto all'articolo 19, paragrafo 1 e non vanno notificati; • il secondo criterio cumulativo "i mangimi sono considerati dall'operatore non conformi ai requisiti di sicurezza dei mangimi" è simile a quello di cui all'articolo 19, paragrafo 1. Pertanto, devono essere presi in considerazione i requisiti di sicurezza dei mangimi citati all'articolo 15. In particolare, l'articolo 15, paragrafo 2 specifica che è necessario prendere in considerazione l'uso previsto di un mangime al fine di considerarlo a rischio. Per 32 esempio, va osservato che per determinati contaminanti, la trasformazione che comporta il ritiro del contaminante può essere consentita in determinate situazioni stabilite dalla legislazione specifica pertinente; • ii) inoltre, poiché l'articolo 15 prevede che i mangimi siano considerati a rischio, per l'uso previsto, nei seguenti casi: a) se hanno un effetto nocivo per la salute umana o animale, b) se rendono a rischio, per il consumo umano, l'alimento ottenuto dall'animale destinato alla produzione alimentare, è necessario tenere conto dei requisiti dell'articolo 14 in relazione alla definizione di un alimento a rischio per l'applicazione dell'articolo 15. Distruzione La seconda frase dell'articolo 20, paragrafo 1, è specifica per il settore dei mangimi. Prevede che, oltre al ritiro e alle informazioni delle autorità competenti, i mangimi considerati non conformi ai requisiti di sicurezza dei mangimi e qualsiasi partita, lotto o consegna correlato considerato non conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 vengano distrutti, a meno che l'autorità competente non decida altrimenti. Ciò avviene, per esempio, qualora sia stato possibile ricorrere a un'altra misura, prevista dalla legislazione pertinente. La distruzione è, pertanto, la regola, a meno che l'autorità competente non decida altrimenti. Inoltre, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, qualsiasi partita, lotto o consegna correlato sarà considerato a rischio e distrutto, a meno che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che non soddisfi i requisiti di sicurezza dei mangimi. Pertanto, nell'informare l'autorità competente del ritiro di un mangime a rischio (e qualsiasi partita, lotto o consegna correlato), l'operatore del settore dei mangimi specifica se la distruzione è pianificata o propone misure alternative che garantiscono che nessun mangime a rischio sia immesso sul mercato o somministrato a un animale destinato alla produzione alimentare. Un accordo dell'autorità competente in merito alle misure alternative proposte è necessario affinché l'operatore applichi tali misure, secondo le modalità stabilite dalla legislazione specifica. iii) Informazioni di utenti e richiamo Le osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, in relazione alle informazioni e ai richiami sono applicabili mutadis mutandis. Tuttavia, poiché tale disposizione si applica nel settore dei mangimi, le informazioni sul ritiro interessano solitamente gli utenti dei mangimi, di solito gli agricoltori, e non i consumatori. V.3.2. Articolo 20, paragrafi 2, 3 e 4 Le osservazioni formulate per l'applicazione dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 19 sono valide mutadis mutandis per l'applicazione dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 20. 33 * * * 34 VI. ARTICOLO 11 IMPORTAZIONE DI ALIMENTI E MANGIMI _________________ Articolo 11 Alimenti e mangimi importati nella Comunità Gli alimenti e i mangimi importati nella Comunità per esservi immessi sul mercato devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare o le condizioni riconosciute almeno equivalenti dalla Comunità o, quando tra la Comunità e il paese esportatore esiste un accordo specifico, le disposizioni ivi contenute. Le disposizioni in materia di rintracciabilità della legislazione alimentare generale non hanno un effetto extraterritoriale all'esterno dell'UE. Il presente requisito riguarda tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione nell'UE, vale a dire dall'impresa importatrice fino al livello di vendita al dettaglio. L'articolo 11 non deve essere interpretato come disposizione che estende l'obbligo di rintracciabilità agli operatori del settore alimentare/dei mangimi dei paesi terzi. Prevede che gli alimenti/i mangimi importati nella Comunità rispettino le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare/dei mangimi dell'UE. Gli esportatori delle controparti commerciali non sono tenuti per legge a rispettare l'obbligo di rintracciabilità imposto agli operatori dell'UE dall'articolo 18 del regolamento 178/2002. Tuttavia, possono esserci situazioni in cui esistano speciali requisiti giuridici bilaterali per determinati settori o particolari requisiti giuridici comunitari, per esempio nel settore veterinario, in cui le norme in materia di certificazione richiedano informazioni in merito all'origine della merce. Le disposizioni in materia di rintracciabilità della legislazione alimentare generale non incidono su tali requisiti. L'obiettivo dell'articolo 18 è sufficientemente rispettato poiché l'obbligo si estende all'azienda importatrice. Se l'azienda importatrice dell'UE è in grado di individuare chi ha esportato il prodotto nel paese terzo, si considera soddisfatto l'obbligo, nonché l'obiettivo, dell'articolo 18. È prassi comune17 tra alcuni operatori del settore alimentare dell'UE richiedere alle controparti commerciali di soddisfare i requisiti di rintracciabilità, anche al di là del principio "una fase prima e una fase dopo". Tuttavia, è opportuno precisare che tali richieste rientrano negli accordi contrattuali dell'impresa alimentare e non nei requisiti previsti dal regolamento. * * 17 * Cfr. spiegazioni del capo II. 3. 1. iii). 35 VII. ARTICOLO 12 ESPORTAZIONE DI ALIMENTI E MANGIMI Articolo 12 1. Gli alimenti e i mangimi esportati o riesportati dalla Comunità per essere immessi sul mercato di un paese terzo devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare, salvo diversa indicazione delle autorità del paese importatore o diversa disposizione di leggi, regolamenti, norme, codici di condotta e altre procedure giuridiche e amministrative eventualmente in vigore in detto paese. In altre circostanze, ad eccezione del caso in cui gli alimenti siano dannosi per la salute o i mangimi siano a rischio, detti alimenti e mangimi possono essere esportati o riesportati soltanto qualora le autorità competenti del paese di destinazione vi abbiano acconsentito espressamente, dopo essere state pienamente informate dei motivi e delle circostanze per cui non è stato possibile immettere gli alimenti o mangimi in questione sul mercato comunitario. 2. Laddove si applichino le disposizioni di un accordo bilaterale concluso tra la Comunità o uno dei suoi Stati membri e un paese terzo, gli alimenti e i mangimi esportati dalla Comunità o da detto Stato membro nel paese terzo in questione devono rispettare dette disposizioni. VII.1. Motivazione e obiettivo Occorre assicurare che gli alimenti e i mangimi esportati o riesportati dalla Comunità siano conformi alla normativa comunitaria o ai requisiti stabiliti dal paese importatore. Nel secondo caso, l'obiettivo è tenere conto del livello di tutela stabilito dai paesi importatori. In tutte le altre circostanze detti alimenti e mangimi possono essere esportati o riesportati soltanto a condizione che il paese importatore vi abbia acconsentito espressamente. La motivazione della presente disposizione è impedire l'"esportazione" di situazioni di crisi. Quando emerge un nuovo rischio, è probabile che non tutti i paesi abbiano stabilito requisiti di sicurezza pertinenti per prevenire tale rischio. In quanto tale, la (ri)esportazione di alimenti e mangimi deve essere soggetta al consenso esplicito delle autorità competenti del paese di destinazione e solo dopo che tali autorità siano state pienamente informate dei motivi per cui non è stato possibile immettere gli alimenti o mangimi in questione sul mercato comunitario. Tuttavia, anche qualora lo Stato importatore abbia dato il suo consenso esplicito, alimenti considerati dannosi per la salute o mangimi considerati a rischio non possono in alcun caso essere esportati o riesportati18. 18 Cfr. considerando 24. 36 VII.2. Campo di applicazione dell'articolo 12 Il campo di applicazione dell'articolo 12 è limitato agli alimenti/ai mangimi prodotti all'interno dell'UE (esportati) o agli alimenti/ai mangimi immessi sul mercato dell'UE dopo essere stati importati (riesportati), ivi compresi alimenti/mangimi ammessi nella Comunità, in attesa dei risultati del controllo dei campioni alla frontiera. Tuttavia, il presente articolo non si applica ai mangimi e agli alimenti respinti alla frontiera esterna dell'UE. VII.3. Articolo 12, paragrafo 1 Il primo comma dell'articolo 12, paragrafo 1 prevede una norma generale secondo la quale gli alimenti e/o i mangimi esportati o riesportati dalla Comunità per essere immessi sul mercato di un paese terzo (vale a dire, un paese non facente parte dell'UE) debbano essere conformi alla legislazione comunitaria o al diritto di tale paese terzo. La seconda situazione a cui si fa riferimento è la più frequente: i paesi terzi hanno fissato il proprio livello di tutela per un determinato alimento o mangime e gli operatori delle imprese esportatrici devono, pertanto, rispettare i requisiti stabiliti dai paesi importatori. Laddove non siano stabiliti requisiti da parte delle autorità dei paesi importatori (legislazione o procedure amministrative), gli alimenti e i mangimi destinati all'esportazione o alla riesportazione devono soddisfare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare comunitaria. Il secondo comma dell'articolo 12, paragrafo 1 prevede casi non disciplinati dal primo paragrafo. In tali circostanze, gli alimenti possono essere esportati o riesportati soltanto qualora le autorità competenti del paese di destinazione vi abbiano acconsentito espressamente, preferibilmente per iscritto e solo dopo essere state pienamente informate dei motivi per cui non è stato possibile immettere o far rimanere gli alimenti o mangimi sul mercato all'interno dell'UE. Tuttavia, tale procedura non si applica nei casi in cui l'autorità competente dello Stato membro dell'UE esportatore consideri gli alimenti dannosi per la salute o i mangimi a rischio. In tali casi, gli alimenti o i mangimi in questione non possono essere esportati o riesportati e devono essere eliminati in modo sicuro. Per alimenti e mangimi respinti alla frontiera esterna dell'UE e che possono essere rispediti, si applica l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali19. VII.4. Articolo 12, paragrafo 2 L'articolo 12, paragrafo 2 fa riferimento alla situazione in cui uno Stato membro o la Comunità abbiano concluso un accordo bilaterale con un paese terzo. In tal caso, le norme a cui conformarsi sono quelle stabilite da tale accordo. * 19 GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. 37 * * 38
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