6/1/2015 - Studio Ducoli

QUADERN
/ MARTEDÌ, 06 GENNAIO 2015
ILCASODELGIORNO
PRIMOPIANO
Solo nelle procedure
concorsuali esenzione
dal contributo di
mobilità
Opzione IRAP secondo le
“vecchie” regole per i neocostituiti a fine 2014
/ Luca MAMONE
A partire dal triennio 2015-2017, scelta comunicata nel quadro IS
della dichiarazione IRAP
L’esenzione dal contributo che
l’impresa deve versare per ogni
lavoratore collocato in mobilità,
prevista dall’art. 3, comma 3 della L. 223/91, ha un carattere di
eccezionalità, ed fruibile unicamente nel caso in cui la procedura di licenziamento collettivo sia
attivata nell’ambito delle procedure concorsuali da un liquidatore giudiziale, oppure dal curatore
o dal commissario. Pertanto, l’accesso a tale sgravio contributivo è
da escludersi se la predetta procedura viene attivata dall’imprenditore o dal liquidatore volontario ex art. 2487 c.c.
Si ricorda che l’art. 5, comma 4
della L. 223/91 stabilisce che per
ciascun lavoratore collocato in
mobilità, il datore di lavoro è tenuto a versare alla gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali costituita presso l’ [...]
/ Luca FORNERO
Le società di persone commerciali (snc, sas e
soggetti equiparati) e gli imprenditori individuali, in contabilità ordinaria (per obbligo o
per opzione), possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP sulla base
delle risultanze del bilancio d’esercizio.
A partire dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2014, tale opzione andrà comunicata con la dichiarazione IRAP
presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal
quale si intende esercitarla. È l’effetto della modifica apportata dall’art. 16 comma 4 del DLgs.
175/2014 all’art. 5-bis comma 2 del DLgs.
446/97. Così, per il triennio 2015-2017, l’opzione sarà comunicata con la dichiarazione IRAP
2015, da presentare entro il 30 settembre 2015.
La stessa non sarà, dunque, più comunicata entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta
per il quale la si esercita (circ. Agenzia Entrate
30 dicembre 2014 n. 31, § 7), avvalendosi del
modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 31 marzo 2008 (e successive modifiche).
Ugualmente in sede di dichiarazione dei redditi
saranno comunicate le opzioni per la trasparen-
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INEVIDENZA
FISCO
La fattura “non imponibile” errata salva il cessionario
dalla sanzione
Per la responsabilità “231” si confisca l’utile netto
conseguito dalla società
In arrivo i bollettini per il contributo annuale dei
revisori legali
Equitalia ha riscosso oltre 7,4 miliardi nel 2014, con un
aumento del 4% sul 2013
ALTRENOTIZIE
za (si veda “Scade domani l’opzione per la
trasparenza fiscale” del 30 dicembre 2014), il
consolidato e la tonnage tax.
Peraltro, nel caso di soggetti neo-costituiti,
qualora l’attività sia iniziata alla fine del
2014, l’opzione IRAP deve essere ancora
esercitata secondo le modalità vigenti fino a
tale anno, secondo quanto di seguito precisato.
Supponiamo che una snc si sia costituita in
data 1° dicembre 2014 e abbia adottato il regime di contabilità ordinaria: essa può optare per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole dettate dall’art. 5
del DLgs. 446/97 già a partire dal periodo
d’imposta che va dal 1° dicembre 2014 al 31
dicembre 2014. L’opzione sarà valida anche
per il 2015 e il 2016.
Per lo stesso periodo la società dovrà conservare il regime di contabilità ordinaria. La relativa comunicazione dovrà essere inviata entro il 29 gennaio 2015 (60° giorno successivo
giorni dall’inizio del primo periodo d’imposta), utilizzando ancora il modello approvato
dal provv. Agenzia delle [...]
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Le nuove regole sull’ecommerce al vaglio
della Camera
/ Simonetta LA GRUTTA
L’analisi dello schema di decreto legislativo
per il recepimento nell’ordinamento interno delle nuove norme sul luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di quelle rese tramite mezzi elettronici (TBE) è stato assegnato alle Commissioni della Camera. L’annuncio dell’assegnazione, avvenuta lo scorso 31
dicembre, è stato dato all’Assemblea ieri.
Lo schema di decreto legislativo è stato licenziato il 24 dicembre 2014 nel [...]
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ancora
IL CASO DEL GIORNO
Solo nelle procedure concorsuali esenzione
dal contributo di mobilità
Va pertanto esclusa l’ipotesi di fruizione dello sgravio contributivo, se ad attivare il
licenziamento collettivo è l’imprenditore o il liquidatore volontario
/ Luca MAMONE
L’esenzione dal contributo che l’impresa deve versare per
ogni lavoratore collocato in mobilità, prevista dall’art. 3,
comma 3 della L. 223/91, ha un carattere di eccezionalità,
ed fruibile unicamente nel caso in cui la procedura di licenziamento collettivo sia attivata nell’ambito delle procedure
concorsuali da un liquidatore giudiziale, oppure dal curatore o dal commissario. Pertanto, l’accesso a tale sgravio contributivo è da escludersi se la predetta procedura viene attivata dall’imprenditore o dal liquidatore volontario ex art.
2487 c.c.
Si ricorda che l’art. 5, comma 4 della L. 223/91 stabilisce
che per ciascun lavoratore collocato in mobilità, il datore di
lavoro è tenuto a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali costituita
presso l’INPS, un contributo avente un importo pari a 6 volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma, precisa poi la norma, va versata in 30
rate mensili e il suo valore può essere dimezzato se la dichiarazione di eccedenza del personale ha formato oggetto di
accordo con le rappresentanze sindacali. Si precisa ulteriormente che un anticipo del contributo deve essere versato,
mediante modello F24, in occasione dell’invio ai sindacati
della comunicazione preventiva ex art. 4 della L. 223/91,
con cui si rende noto di voler avviare la procedura di mobilità, mentre il versamento rateale delle somme residue inizierà con la denuncia UNIEMENS relativa al mese nel corso
del quale sono stati comunicati i licenziamenti.
In ordine a tale obbligo, l’art. 3, comma 3 della L. 223/91,
intervenendo con specifico riferimento alle procedure concorsuali, ha stabilito che nel caso in cui non sia possibile la
continuazione dell’attività – anche tramite cessione
dell’azienda o di un ramo di essa – oppure quando i livelli
occupazionali possono essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario possono
collocare in mobilità i lavoratori eccedenti senza dover versare il contributo in argomento. Dal tenore della disposizione risulta chiaro che il bonus venga concesso solo in caso di
procedure concorsuali, anche se è opportuno segnalare che
in passato, la giurisprudenza di merito (cfr. sentenza n.
637/2012 della Corte d’Appello di Palermo) ha avallato la
/ EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 06 GENNAIO 2015
tesi secondo cui la fruibilità può essere estesa oltre tale condizione, ad esempio, in caso di assoluto fermo produttivo
dovuto ad un sequestro dell’azienda disposta dall’Autorità
giudiziaria. Questo tipo di situazione, secondo quanto affermato nell’occasione dai giudici i giudici di merito, coinvolge tutti i lavoratori e non consente né l’applicazione della
procedura di mobilità né l’esigibilità delle procedure
concorsuali.
Tuttavia, occorre ricordare che l’orientamento giurisprudenziale di legittimità, per quanto riguarda la questione, è di segno contrario. In particolare, si segnala la recente sentenza
n. 23984/2014, con cui la Cassazione ha ribadito (si veda anche le sentenze Cass. SS.UU. n. 3597/2003, Cass. n.
19422/2003 e Cass. n. 13625/2014) che l’esenzione prevista
dal comma 3 dell’art. 3 della L. 223/91 ha il carattere di eccezionalità rispetto alla previsione ex comma 4 dell’art. 5
della citata legge, che stabilisce l’obbligo di pagamento del
contributo in questione per la generalità delle imprese i cui
lavoratori sono collocati in mobilità. Più precisamente, nella
citata sentenza si afferma, testualmente, il seguente principio
di diritto: “L’esenzione dal pagamento del contributo di
mobilità prevista dall’art. 3 comma 3 della L. 223 del 1991
si applica nella sola ipotesi in cui il licenziamento collettivo
sia disposto dagli organi di una procedura concorsuale”.
Infine, per fugare ulteriori dubbi, è da escludersi che il beneficio dell’esonero dal pagamento del contributo di mobilità,
spetti nel caso in cui l’atto con il quale viene avviata la procedura per il licenziamento collettivo del personale sia stato
adottato non dal liquidatore giudiziale, successivamente al
decreto di ammissione dell’impresa alla procedura concorsuale, ma dall’imprenditore o dal liquidatore volontario ancora prima di questo momento, anche contestualmente (o
successivamente) al deposito della istanza di ammissione al
concordato preventivo. Infatti, la stessa Cassazione, con la
sentenza n. 13625/2014, ha precisato che la procedura di
concordato preventivo inizia con l’emissione del decreto del
Tribunale, che la dichiara aperta e nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale, e non già con il deposito del
ricorso per l’ammissione alla procedura.
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ancora
FISCO
Opzione IRAP secondo le “vecchie” regole
per i neo-costituiti a fine 2014
A partire dal triennio 2015-2017, scelta comunicata nel quadro IS della dichiarazione
IRAP
/ Luca FORNERO
Le società di persone commerciali (snc, sas e soggetti equiparati) e gli imprenditori individuali, in contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione), possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP sulla base delle risultanze del bilancio d’esercizio.
A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2014, tale opzione andrà comunicata con la
dichiarazione IRAP presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. È l’effetto della modifica apportata dall’art. 16 comma 4 del DLgs. 175/2014
all’art. 5-bis comma 2 del DLgs. 446/97. Così, per il triennio 2015-2017, l’opzione sarà comunicata con la dichiarazione IRAP 2015, da presentare entro il 30 settembre 2015.
La stessa non sarà, dunque, più comunicata entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale la si esercita
(circ. Agenzia Entrate 30 dicembre 2014 n. 31, § 7), avvalendosi del modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 31 marzo 2008 (e successive modifiche).
Ugualmente in sede di dichiarazione dei redditi saranno comunicate le opzioni per la trasparenza (si veda “Scade domani l’opzione per la trasparenza fiscale” del 30 dicembre
2014), il consolidato e la tonnage tax.
Peraltro, nel caso di soggetti neo-costituiti, qualora l’attività sia iniziata alla fine del 2014, l’opzione IRAP deve essere
ancora esercitata secondo le modalità vigenti fino a tale
anno, secondo quanto di seguito precisato.
Supponiamo che una snc si sia costituita in data 1° dicembre 2014 e abbia adottato il regime di contabilità ordinaria: essa può optare per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole dettate dall’art. 5 del DLgs.
446/97 già a partire dal periodo d’imposta che va dal 1° dicembre 2014 al 31 dicembre 2014. L’opzione sarà valida anche per il 2015 e il 2016.
Per lo stesso periodo la società dovrà conservare il regime di
contabilità ordinaria. La relativa comunicazione dovrà essere inviata entro il 29 gennaio 2015 (60° giorno successivo
giorni dall’inizio del primo periodo d’imposta), utilizzando
ancora il modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 31 marzo 2008 (e successive modifiche).
Nel caso di specie, infatti, il primo periodo d’imposta interessato dall’opzione è in corso al 31 dicembre 2014 ed è,
/ EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 06 GENNAIO 2015
quindi, ancora sottoposto alla “vecchia” disciplina.
Analogamente, per gli imprenditori individuali che hanno
iniziato l’attività durante il 2014, in relazione a tale periodo
d’imposta e ai due successivi l’opzione può essere esercitata
entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività indicata sulla
dichiarazione di inizio attività (circ. Agenzia delle Entrate 28
ottobre 2008 n. 60, § 4).
Così, se dal modello AA9/11 risulta che l’attività è iniziata
in data 1° dicembre 2014, l’imprenditore individuale Tizio
(purché in contabilità ordinaria) può optare per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole dettate
dall’art. 5 del DLgs. 446/97 già a partire dal periodo d’imposta che va dal 1° dicembre 2014 al 31 dicembre 2014. L’opzione sarà valida anche per il 2015 e il 2016 e, per lo stesso
periodo, andrà mantenuto il regime di contabilità ordinaria. La relativa comunicazione andrà inviata entro il 29 gennaio 2015, utilizzando ancora il modello approvato dal
provv. Agenzia delle Entrate 31 marzo 2008 (e successive
modifiche).
Analoga impostazione è adottata per le operazioni di trasformazione “regressiva”.
Supponiamo che un soggetto IRES (es. srl) si trasformi in
società di persone (es. snc) e intenda mantenere il regime di
determinazione della base imponibile proprio delle società di
capitali (adottando il regime di contabilità ordinaria).
Se la trasformazione ha effetto dal 1° dicembre 2014, la snc
deve inoltrare telematicamente il modello di opzione entro
il 29 gennaio 2015. L’opzione è efficace già dal periodo
d’imposta che va dal 1° dicembre 2014 al 31 dicembre 2014
e poi anche per il 2015 e il 2016.
In caso di mancato esercizio dell’opzione, si intenderà “naturalmente” ed automaticamente adottato il regime proprio
delle società di persone (art. 5-bis del DLgs. 446/97).
Così, riprendendo l’esempio precedente, in assenza di opzione, per il periodo d’imposta che va dal 1° dicembre 2014 al
31 dicembre 2014, saranno applicate le regole di cui all’art.
5-bis del DLgs. 446/97. Se, per il triennio 2015-2017, si
vorranno adottare le regole proprie delle società di capitali,
occorrerà comunicare la relativa opzione seguendo le “nuove” regole (opzione all’interno della dichiarazione IRAP
2015).
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ancora
FISCO
Le nuove regole sull’e-commerce al vaglio
della Camera
Assegnata a tre Commissioni l’analisi dello schema di DLgs. in materia licenziato dal
Consiglio dei Ministri
/ Simonetta LA GRUTTA
L’analisi dello schema di decreto legislativo per il recepimento nell’ordinamento interno delle nuove norme sul
luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di quelle rese tramite
mezzi elettronici (TBE) è stato assegnato alle Commissioni
della Camera. L’annuncio dell’assegnazione, avvenuta lo
scorso 31 dicembre, è stato dato all’Assemblea ieri.
Lo schema di decreto legislativo è stato licenziato il 24 dicembre 2014 nel corso del Consiglio dei Ministri n. 43.
Il provvedimento, corredato dalla Relazione illustrativa,
dall’Analisi tecnico-normativa e dall’Analisi d’impatto della
regolamentazione, passa adesso al vaglio di tre Commissioni Permanenti della Camera dei Deputati: la V Commissione Bilancio, la VI Commissione Finanze e la XIV Commissione Politiche dell’Unione europea, che sono tenute, ognuna per la propria competenza, ad esprimere motivato parere.
La V Commissione Bilancio dovrà pronunciarsi entro il 20
gennaio 2015, le altre due Commissioni dovranno pronunciarsi entro il 9 febbraio 2015.
Toccherà anche alle Commissioni permanenti del Senato
esprimere il proprio parere. Lo schema di decreto legislativo sarà poi nuovamente analizzato dal Consiglio dei Ministri.
/ EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 06 GENNAIO 2015
Dunque, il provvedimento di recepimento non potrà ragionevolmente essere definitivo prima della fine del mese di febbraio 2015, ossia già trascorsi due mesi dall’entrata in vigore delle nuove norme.
Diretta applicazione, per le regole generali, anche senza il
recepimento
Nel frattempo, come si è già avuto modo di commentare su
Eutekne.info (si veda “Dal 1° gennaio al via le nuove disposizioni sull’e-commerce” del 30 dicembre 2014), le previsioni sul luogo di effettuazione dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di quelli resi tramite mezzi elettronici, contenute nell’art. 58 della direttiva 2006/112, dovrebbero essere sufficientemente chiare, precise e dettagliate da consentirne la diretta applicazione, almeno per ciò
che riguarda le regole generali, anche in assenza di un
provvedimento di recepimento.
Valide indicazioni provengono poi dal regolamento del Consiglio europeo n. 1042 del 7 ottobre 2013 (che modifica il regolamento di esecuzione (Ue) n. 282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi), in cui sono contenute, tra l’altro, le definizioni esaustive di ciò che rientra in
ciascuna delle tipologie di servizi sopra richiamati.
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ancora
FISCO
La fattura “non imponibile” errata salva il
cessionario dalla sanzione
In tal caso, la responsabilità dell’errata fatturazione ricade solo sull’emittente e non
può essere considerata formalmente irregolare la fattura emessa
/ Alessandro BORGOGLIO
In base all’obbligo di regolarizzazione delle fatture irregolari ricevute, il cessionario/committente è tenuto a verificare la correttezza formale del documento, mediante il controllo della presenza di tutti gli elementi normativamente
previsti, ma non è altresì tenuto a validare o sindacare le
valutazioni giuridiche compiute dall’emittente in ordine alla
non imponibilità dell’operazione sottesa al documento,
quando questi ne dia specifica menzione in fattura, unitamente agli altri elementi richiesti.
Pertanto, il cessionario/committente non può essere ritenuto
responsabile e, quindi, sanzionato per omessa regolarizzazione, circa l’errata qualificazione dell’operazione, da parte
del soggetto che ha emesso la fattura, come non imponibile
ai fini IVA. È questo l’importante principio sancito dalla
Cassazione, con la recente sentenza n. 26183/2014.
Il punto di partenza dell’analisi non può che essere costituito dall’art. 6, comma 8 del DLgs. 471/1997, in base al quale
il cessionario/committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia
stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di
fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito,
salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con
sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un
minimo di 258 euro, se non provvede a regolarizzare l’operazione presentando all’Ufficio un documento in duplice
esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte
dall’art. 21 del DPR 633/1972, relativo alla fatturazione delle operazioni, versando preventivamente la maggior imposta eventualmente dovuta.
Con la corposa sentenza in oggetto, i giudici di legittimità
hanno spiegato quali sono i limiti oggettivi della condotta
esigibile dal cessionario/committente in base alle prefate disposizioni, laddove sono di fatto distinguibili due diverse
fattispecie, quella riconducibile al mancato ricevimento di
una fattura nei termini di legge e quella relativa alla
ricezione di una fattura irregolare.
Nel primo caso, si desume dalla formulazione testuale
dell’art. 6, comma 8 sopra citato che l’elemento rilevante è il
riferimento cronologico, allorquando il testo reca la locazione “nei termini di legge”, per cui il controllo esigibile dal
cessionario/committente per tale fattispecie si limita all’osservanza da parte del cedente/prestatore del termine entro il
quale la fattura deve essere rilasciata.
Nella seconda ipotesi, ovvero quella di ricevimento della
fattura irregolare, invece, il controllo richiesto al cessiona/ EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 06 GENNAIO 2015
rio/committente è intrinseco al documento, in quanto limitato alla “regolarità formale” della fattura e dunque alla verifica dei requisiti essenziali individuati dall’art. 21 del DPR
633/1972, tra cui i dati relativi alla natura, qualità, quantità dei beni e servizi, l’ammontare del corrispettivo, l’aliquota, l’ammontare dell’imposta e dell’imponibile e
l’eventuale annotazione sulla fattura di “operazione non
imponibile”, come nel caso oggetto della pronuncia in
commento.
Secondo la Suprema Corte, deve invece ritenersi escluso
che, in base alla formulazione testuale delle disposizioni in
parola, il cessionario/committente sia tenuto anche ad un
controllo di tipo sostanziale in ordine alla corretta qualificazione dell’operazione, atteso che il riferimento alla “maggiore imposta eventualmente dovuta”, quale condizione cui è
subordinata la regolarizzazione della fattura e l’esenzione
del cessionario/committente dall’irrogazione della sanzione
pecuniaria, induce a ritenere collegata detta condizione
all’irregolarità dei dati – che presuppongono l’“irregolare”
liquidazione, in misura inferiore al dovuto, dell’imposta – risultanti dallo stesso documento (aliquota, ammontare della
imposta, imponibile), non avendo invece subordinato il legislatore l’esenzione dalla sanzione anche alla condizione del
pagamento dell’intera imposta (non versata dal
cedente/prestatore), che si sarebbe reso necessario qualora si
fosse voluto estendere il controllo del cessionario/committente anche alla valutazione della qualificazione fiscale
dell’operazione (e quindi, nel caso di specie, alla valutazione giuridica dell’operazione illegittimamente fatturata
dall’emittente con annotazione di “non imponibilità”).
Cessionario/committente non tenuto a un controllo di
tipo sostanziale
In conclusione, come peraltro già stabilito in un precedente
arresto seppur datato (cfr. Cass. 1841/2000), la Suprema
Corte ha stabilito che non può essere ritenuto responsabile
il cessionario/committente per l’errata fatturazione nei suoi
confronti di un’operazione non imponibile, atteso che la responsabilità di ciò ricade soltanto sull’emittente, e non può
essere considerata formalmente irregolare la relativa fattura emessa, in quanto completa di tutti gli elementi richiesti
dal già citato art. 21 e che, quindi, il cessionario/committente
non è tenuto a regolarizzare.
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ancora
IMPRESA
Per la responsabilità “231” si confisca l’utile
netto conseguito dalla società
La Corte di Cassazione si sofferma sui criteri per una corretta applicazione della
misura della confisca del profitto del reato presupposto
/ Maurizio MEOLI
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 53430/2014, fornisce i criteri da seguire per individuare l’“utile netto” – profitto del reato presupposto – assoggettabile a confisca ex
art. 19 del DLgs. 231/2001.
La base delle precisazioni rese si rinviene nella sentenza n.
26654/2008 delle Sezioni Unite della Suprema Corte. Tale
decisione ha stabilito che, ferma l’assoggettabilità a confisca dell’intero vantaggio patrimoniale conseguito dai c.d.
“reati contratto” – in cui il reato presupposto si sostanzia in
un’attività integralmente illecita, come l’associazione finalizzata al narcotraffico – nelle ipotesi di “reato in contratto” – in cui l’illecito si inserisce nella fase della negoziazione e stipula di un contratto sinallagmatico, cui l’ente abbia
poi dato regolare e lecita esecuzione, come nei casi di truffa
in danno dello Stato o di corruzione – è necessario distinguere il vantaggio economico derivante direttamente dal reato (profitto confiscabile) dal corrispettivo incamerato per
una prestazione lecita eseguita in favore della controparte,
pur nell’ambito di un affare che trova la sua genesi nell’illecito (profitto non confiscabile): in particolare, il profitto deve essere “concretamente determinato al netto dell’effettiva
utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell’ambito del rapporto sinallagmatico con l’ente” (cfr. anche Cass.
n. 35748/2010).
Ne discende che l’area del profitto assoggettabile a confisca
ex art. 19 del DLgs. 231/2001 ha un’ampiezza diversa a seconda della fattispecie costituente reato presupposto. Nel caso di reato presupposto riconducibile ad un’ipotesi di “reato
in contratto”, in particolare, tale profitto dovrà essere determinato tenendo in considerazione un duplice criterio: da un
lato, “potranno” essere assoggettati ad ablazione tutti i vantaggi di natura economico-patrimoniale che costituiscano diretta derivazione causale dell’illecito, di tal che la confisca
potrà interessare esclusivamente l’“effettivo incremento del
patrimonio” dell’ente conseguito dall’agire illegale; dall’altro lato, “non potranno” essere aggrediti i vantaggi eventualmente conseguiti dall’ente in conseguenza di prestazioni
lecite effettivamente svolte a favore del contraente nell’ambito del rapporto sinallagmatico, cioè pari alla “utilitas” di
cui si sia giovata la controparte.
Dal primo criterio consegue, ad esempio, che non potranno
essere confiscati i crediti, ancorché liquidi ed esigibili, che
non siano stati ancora riscossi dall’ente, in quanto si tratta di
utilità non ancora percepite dall’ente, ma solo attese, in
quanto tali non integranti un beneficio aggiunto di natura pa/ EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 06 GENNAIO 2015
trimoniale derivante dall’illecito (Cass. n. 13061/2013). Dal
secondo criterio, invece, consegue che dal prezzo indicato
nel contratto (al “lordo”) dovranno essere defalcate (e non
confiscate) le somme riscosse dall’ente pari all’“effettiva
utilità conseguita dal danneggiato”, ovvero al valore della
prestazione di cui la controparte si sia effettivamente
avvantaggiata in esecuzione di un contratto sinallagmatico.
Occorre, quindi, determinare il valore della “utilitas” conseguita dalla controparte dall’esecuzione del contratto sinallagmatico, che costituisce l’unica voce scomputabile dal
complessivo valore del negozio e, quindi, sottratta all’ablazione. Ebbene, tale utilitas non può essere commisurata al
prezzo indicato nel contratto, in ipotesi viziato dall’attività
illecita, né al valore di mercato della prestazione ivi prevista, in quanto necessariamente inglobanti anche un margine
di guadagno per l’ente, un utile d’impresa, un quid pluris rispetto al valore “nudo” della prestazione, che non può essere riconosciuto, essendo inammissibile che la persona giuridica chiamata a rispondere della responsabilità amministrativa possa trarre un qualunque vantaggio economico, un
lucro, dall’agire illecito.
Il valore della prestazione svolta a vantaggio della controparte deve essere commisurato ai soli “costi vivi”, concreti ed
effettivi, che l’impresa abbia sostenuto per dare esecuzione
all’obbligazione contrattuale. Al fine di determinare i “costi
vivi” sostenuti dall’ente per dare adempimento alla prestazione di cui la controparte si sia avvantaggiata, l’Autorità
giudiziaria potrà avvalersi: degli accertamenti compiuti dalla Polizia giudiziaria; delle indicazioni di un tecnico che
tengano conto sia delle risultanze della contabilità e dei bilanci dell’ente, che del costo di mercato di quella tipologia di
prestazione, avuto riguardo ai valori medi del settore; di qualunque altro dato che possa consentire di correggere eventuali sopravvalutazioni dei costi esposti nei documenti contabili, limando cifre artatamente maggiorate. In sede di commisurazione dell’utilitas conseguita dalla controparte, inoltre, non si potrà tenere conto del compenso percepito in relazione a prestazioni, o a parti di esse, che risultassero del tutto inutili nell’economia del contratto e dunque indicate ad
arte solo per “gonfiare” il prezzo del negozio.
Infine, nel caso in cui l’esecuzione della prestazione sia parziale o in parte non conforme a quanto convenuto, dal valore complessivo del contratto potrà essere detratto soltanto il
costo pro quota stimato equo per la prestazione eseguita di
cui la controparte si sia utilmente giovata.
/ 06
ancora
Reati
Reati “contratto” (ad esempio, narcotraffico)
Reati “in contratto” (ad esempio, corruzione)
/ EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 06 GENNAIO 2015
Profitto confiscabile ex art. 19 del DLgs. 231/2001
Intero vantaggio patrimoniale conseguito
Corrispettivo ricevuto per la prestazione resa
Costi “vivi”, concreti ed effettivi
=
Utile netto
/ 07
ancora
PROFESSIONI
In arrivo i bollettini per il contributo annuale
dei revisori legali
L’annuncio è stato pubblicato ieri sul sito dedicato del MEF; i premarcati devono essere
utilizzati per l’importo in scadenza il 31 gennaio
/ REDAZIONE
Sono in arrivo i bollettini premarcati che i revisori legali
devono utilizzare per pagare il contributo annuale di iscrizione al Registro entro il 31 gennaio 2015. L’avviso è stato
pubblicato ieri sul sito dedicato del MEF www.revisionelegale.mef.gov.it. Il contributo di 26 euro, a cui vanno aggiunti 0,85 euro di spese postali, non è variato.
L’avviso evidenzia che il bollettino premarcato verrà inviato
al recapito risultante nel Registro dei revisori legali e che esso include la codifica dell’anno di competenza del versamento e del numero di iscrizione del revisore. Viene dunque raccomandato di non utilizzare bollettini diversi, intestati ad altri revisori o relativi ad anni diversi.
Solo in caso di mancata ricezione del bollettino premarcato
sarà possibile effettuare il versamento di 26,85 euro (comprensivo delle spese postali) utilizzando un bollettino postale in bianco. L’importo dovrà essere versato sul c/c postale
n. 1009776848 intestato a Consip S.p.A., avendo cura di riportare nella causale l’annualità di riferimento ed il numero di iscrizione al Registro o il codice fiscale.
Per garantire la copertura delle spese necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell’Economia
e delle finanze dal DLgs. n. 39/2010 a decorrere dal 1° gennaio 2013, i revisori legali e le società di revisione legale
iscritti al Registro dei revisori legali, anche se iscritti nella
Sezione separata dei revisori inattivi, sono tenuti al versamento di un <SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">contributo annuale</SPAN> stabilito in 26 euro (si veda “Fissato a
26 euro il contributo annuale per i revisori legali” del 31
ottobre 2012).
Fermo restando il contributo di iscrizione a carico dei nuovi iscritti, i revisori e le società di revisione che in corso
d’anno sono iscritti per la prima volta nel Registro dei revisori legali sono tenuti al pagamento del contributo annuale a
partire dall’anno successivo a quello di iscrizione, come
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specificato anche dalle risposte alle FAQ del 10 marzo 2014.
Per gli anni successivi al 2013, l’ammontare del contributo
può essere aggiornato nella misura necessaria alla copertura delle spese e tale aggiornamento ha effetto a partire
dall’anno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Contributo ancora invariato
Tuttavia, per l’anno 2015, il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 25 settembre 2014, pubblicato nella G.U. n. 287 dell’11 dicembre 2014, non varia l’entità del
contributo annuale che quindi rimane di 26 euro, a cui vanno aggiunti 0,85 euro di spese postali (si veda “Confermato a
26 euro anche per il 2015 il contributo annuale dei revisori
legali” del 12 dicembre 2014). L’importo deve essere versato unitamente alle spese postali e alle eventuali commissioni di incasso, e non è frazionabile in rapporto alla durata di
iscrizione nell’anno.
Nel caso di omesso o ritardato versamento del contributo
annuale sono dovuti gli interessi nella misura legale, con decorrenza dalla scadenza e sino alla data dell’effettivo versamento, nonché gli oneri amministrativi connessi alla
correlata attività di riscossione.
In caso di omesso versamento, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista, l’Ispettore generale Capo dell’Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato assegna al revisore o alla società di revisione un termine, non
superiore ad ulteriori 30 giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento
risulti ancora effettuato, sono applicabili, ai sensi dell’art.
21, comma 7 del DLgs. 27 gennaio 2010 n. 39, i provvedimenti sanzionatori ex art. 24 del citato decreto.
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ancora
FISCO
Equitalia ha riscosso oltre 7,4 miliardi nel
2014, con un aumento del 4% sul 2013
Diffusi ieri i dati aggiornati al 31 dicembre scorso, che saranno consolidati nei
prossimi giorni
/ REDAZIONE
In base ai dati aggiornati al 31 dicembre scorso, che saranno consolidati nei prossimi giorni, nel 2014 Equitalia ha riscosso più di 7,4 miliardi di euro per conto dei vari enti
pubblici creditori (Agenzia delle Entrate, INPS, enti locali
ecc.), con un incremento di circa il 4% rispetto ai 7,1
miliardi del 2013. Lo ha reso noto la società di riscossione
con un comunicato stampa di ieri.
Si tratta in particolare di tributi, contributi e sanzioni arretrati, cioè non pagati dai contribuenti nei tempi e nei modi
previsti dalla legge e per i quali gli enti pubblici creditori
hanno chiesto a Equitalia di inviare le cartelle di pagamento.
Rilevante è stata l’azione di recupero delle somme dovute
dai grandi debitori.
Anche nell’anno appena trascorso – si legge ancora nel comunicato – è proseguita la riduzione dei costi di produzione, amministrativi e del personale. Il bilancio di esercizio,
che sarà presentato nei prossimi mesi, registrerà quindi
l’equilibrio economico della gestione. La situazione economico-patrimoniale del Gruppo al 30 settembre 2014, infatti,
conferma l’andamento positivo già registrato negli ultimi
anni. Le azioni di efficientamento realizzate hanno contribuito a mantenere l’equilibrio della gestione, permettendo di
chiudere i primi nove mesi del 2014 con un risultato netto
positivo di circa 10 milioni di euro.
A fronte della riduzione dei costi Equitalia spiega poi di aver
incrementato la propria attività di assistenza nei confronti
dei contribuenti. Come recita il comunicato, nel 2014 è stata
ampliata la rete degli “Sportelli amico”, punti d’ascolto
specializzati nella gestione delle problematiche dei contri-
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buenti in particolare difficoltà.
Contestualmente, è aumentata la gamma dei servizi a disposizione di cittadini e imprese, con particolare attenzione
all’utilizzo dei canali on line. Il sito internet www.gruppoequitalia.it è stato recentemente rinnovato (si veda “Equitalia,
possibile richiedere la rateazione on line” dell’11 dicembre
2014) e vuole presentarsi come uno sportello virtuale, da
cui è possibile verificare i propri dati, pagare, rateizzare e
richiedere assistenza.
Pubblicato il Bollettino delle entrate tributarie di
gennaio-novembre 2014
I risultati della lotta all’evasione emergono anche dai dati del
Ministero dell’Economia sulle entrate tributarie, diffusi ieri dal Bollettino relativo al periodo gennaio-novembre
2014.
Nel dettaglio, controlli e accertamenti hanno garantito poco meno di un miliardo di introiti in più rispetto allo stesso
periodo del 2013 (+992 milioni, in crescita del 15,4%).
Complessivamente, le entrate tributarie erariali del periodo si
sono attestate a 35,2 miliardi, in calo rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente di 1,2 miliardi di euro (-0,4%).
L’andamento è dovuto alla riduzione delle imposte dirette
(-4,8 miliardi, pari a -2,5%) e all’aumento delle imposte indirette (+3.544 milioni di euro, pari a +2,1%). Sulle prime si
sentono le contrazioni di IRES e IRPEF, sulle seconde
influisce invece positivamente l’aumento del gettito IVA
(+1,8%).
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ancora
LETTERE
Il nuovo aumento per i professionisti senza
Cassa “grida vendetta”
Gentile Direttore,
vorrei commentare a caldo uno dei provvedimenti della legge di stabilità per il 2015.
Il nuovo aumento di contribuzione richiesto ai professionisti senza Cassa e a chi è già iscritto ad altra grida veramente vendetta al cielo.
È evidente che si penalizza una categoria che, “casualmente”, essendo frammentata e senza voce ufficiale, non ha peso specifico sufficiente per protestare vibratamente come
potrebbero fare artigiani e commercianti (che, chissà perché,
pagano meno).
Certo è che ai nostri clienti vessati da questo ennesimo balzello non sapremo che dire!
È pur vero che l’onere è deducibile, ma l’aliquota aggiunta
a soggetti IVA con reddito anche non elevatissimo porta il
prelievo marginale ad un complessivo 65%, considerando
IRPEF al 41%, addizionale regionale, IRAP e contributi.
Forse tramite il vostro ex Direttore, Dott. Zanetti, si potrebbe chiedere al Premier Renzi se se ne sia reso conto e se gli
sembri accettabile lavorare per portare a casa il 35% del
fatturato.
Personalmente ne dubito e, probabilmente, nemmeno i
tecnici illuminati che hanno proposto il nuovo aumento.
Buon 2015 ai poveri malcapitati... sperando in un ripensamento che sarebbe un atto di onestà ed equità contributiva nei confronti di questi professionisti che si guadagnano
da vivere alla stessa maniera degli altri contribuenti, con
sacrifici e sudore.
Giorgio Manfioletti
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Trento
Direttore Responsabile: Michela DAMASCO
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