Verbale unico di accertamento e notificazione - Guida al Lavoro

ISPEZIONI SUL LAVORO
Verbale unico
di accertamento
e notificazione
Secondo l’art. 13, legge n. 689/1981, gli organi addetti al controllo Nozioni
sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per
l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata
dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica, rimanendo sempre salvo l’esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti.
Normativa
Normativa di riferimento - Estremi
La materia è disciplinata dalle seguenti norme:
- art. 13, legge n. 689/1981;
- D.Lgs. n. 124/2004;
- D.D. 13.4.2006 (codice di comportamento del personale ispettivo);
- Min. lav., direttiva 18.9.2008;
- Min. lav., lett. circ. 9.1.2009, n. 195;
- art. 33, legge 4.11.2010, n. 183;
- Min. lav., circ. 9.12.2010, n. 41.
In caso di controllo sull’osservanza delle norme in materia di lavoro e Obbligo di redazione
legislazione sociale, i funzionari ispettivi del Ministero del lavoro (artt. 13 e
16, R.D. n. 1955/1923; art. 67, D.P.R. n. 303/1956; art. 67, D.P.R. n.
128/1959; art. 33, legge n. 183/2010) e degli enti previdenziali (art. 3,
comma 23, legge n. 335/1995) hanno l’obbligo di redigere uno specifico
verbale d’accertamento ispettivo. In linea generale, comunque, in virtù
dell’obbligo di trasparenza dell’azione amministrativa che impone ai pubblici ufficiali di documentare la loro attività mediante la redazione di appositi
verbali ogniqualvolta tale attività sia preordinata allo lo svolgimento di
ulteriori attività amministrative, e secondo l’art. 2, legge n. 241/1990, che
pone l’obbligo generale di concludere ogni procedimento amministrativo
con un provvedimento espresso, nonché secondo Inps, circ. n. 314/1995, per
la quale il datore di lavoro ha diritto a ricevere copia del verbale d’accertamento redatto durante l’accesso ispettivo, sussiste l’obbligo in capo ai
funzionari ispettivi di redigere il verbale d’accertamento in ogni caso in
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cui l’esito dell’ispezione costituisca il presupposto per irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie o per realizzare anche coattivamente un credito
contributivo e/o assicurativo.
Soggetti legittimati Secondo l’art. 6, D.Lgs. n. 124/2004, sono soggetti legittimati ad emettere
il verbale unico di accertamento e notificazione i funzionari ispettivi in forza
al Ministero del lavoro (cfr. Cass., Ss.Uu., n. 12545/1992; Cass. n. 4465/
1978; Cass. n. 5131/1977) e i funzionari ispettivi in forza agli enti previdenziali (cfr. Cass., Ss.Uu., n. 916/1996; Cass. n. 9827/2000; Cass. n. 973/
1998), nei limiti delle proprie competenze, oltre ai funzionari in forza agli
altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria.
Natura giuridica I verbali di accertamento ispettivo sono atti amministrativi di conoscenza, che attestano ciò che il pubblico ufficiale verbalizzante ha fatto, visto o
sentito nel corso dell’accesso ispettivo e, comunque, nell’esercizio dei propri
poteri, e mirano pertanto specificamente a fornire una certezza legale ai fatti
ivi documentati. Infatti i predetti verbali hanno valore di atto pubblico e
fanno fede fino a querela di falso delle dichiarazioni acquisite dalle parti
e degli altri fatti che l’ispettore del lavoro dichiari d’esser avvenuti in sua
presenza o da lui stesso compiuti (art. 2700 c.c.; art. 185 c.p.c.), permettendo
in tal modo alla Dtl competente di svolgere la condotta sanzionatoria
conseguente ai fatti accertati (cfr. Cass. n. 2734/2002; Cass. n. 3350/2001).
Attribuzioni e finalità I verbali ispettivi non esprimono, né la volontà dell’ispettore verbalizzante,
dei verbali ispettivi né, tanto meno, la volontà della Dtl con cui quest’ultimo ha un rapporto
organico, né possono incidere sulla sfera giuridica sostanziale del soggetto
che subisce l’ispezione, in quanto non hanno natura provvedimentale e,
quindi, non hanno efficacia esecutoria (cfr. Cass. n. 4028/1991). Inoltre,
tali verbali mirano a rendere trasparente e, di conseguenza, sindacabile in
sede giurisdizionale, la condotta tenuta dai verbalizzanti. Se l’attività ispettiva è stata viziata da una condotta incompleta o scorretta, dunque, i provvedimenti sanzionatori conseguenti all’attività di verbalizzazione potranno essere inficiati da vizi di legittimità. In mancanza di disposizioni espresse nella
legge n. 689/1981, secondo il combinato disposto dell’art. 17-ter, R.D. n.
/1931, e dell’art. 17-bis, D.Lgs. n. 480/1984, il verbale d’accertamento è da
considerarsi elemento implicitamente necessario della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (in maniera analoga per i
funzionari dell’Inail, cfr. art. 21, comma 5, D.P.R. n. 1124/1965).
Tipologia Secondo il Min. lav., direttiva 18.9.2008, che ha imposto l’obbligo specifico di redigere un verbale di primo accesso ispettivo e di utilizzare una
modulistica ispettiva semplificata e unificata per il Ministero del lavoro e per
gli enti previdenziali, e la successiva lett. circ., Min. lav., 9.1.2009, n. 125,
che ha introdotto tale modulistica (in fase sperimentale fino al 31. 3.2009), i
funzionari ispettivi hanno l’obbligo di utilizzare il verbale di primo accesso ispettivo, il verbale interlocutorio e il verbale conclusivo degli
accertamenti ispettivi in materia di lavoro, assistenza e previdenza sociale
nonché il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Al fine di garantire uniformità di contenuti e di veste grafica, il Ministero del
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lavoro ha predisposto una modulistica unica ed unitaria, allegata alla circ.
Min. lav., 9.12.2010, n. 41, che il personale di vigilanza deve utilizzare in
maniera esclusiva.
In mancanza di norme specifiche, deve aversi riguardo alle indicazioni Contenuto dei verbali
fornite dalla circ. Min. lav. 9.12.2010, n. 41, e dalle regole comportamentali di attuazione dei principi di legalità, di buon andamento e d’imparzialità
dell’azione amministrativa. Di conseguenza, il verbale conclusivo di ispezione deve contenere gli aspetti salienti e significativi dell’attività ispettiva,
documentata attraverso la redazione del verbale di primo accesso e dell’eventuale verbale interlocutorio, senza dover necessariamente estendersi fino a
ricomprendere la descrizione minuziosa di tutti i particolari fatti riscontrati
e di tutti gli atti compiuti (cfr. Cons. Stato n. 283/1987). Tutti i verbali
ispettivi devono in ogni caso rispettare la corrispondenza tra quanto
verbalizzato e quanto il funzionario ispettivo ha concretamente fatto, visto e
sentito, dal momento che, in caso di infedeltà tra il fatto concreto e la
verbalizzazione, si applica il combinato disposto degli artt. 479 e 476, c.p.
Il verbale conclusivo degli accertamenti (o verbale unico di accertamento) Verbale unico
non è una novità di recente introduzione, in quanto è stato previsto dagli di accertamento
artt. 11, 14, 15 e 16, D.D. 20.4.2006 (cd. codice deontologico degli
ispettori del lavoro). Nel redigere tale verbale, l’ispettore deve fare menzione:
- di tutto il materiale probatorio acquisito nel corso dell’accesso e dei
successivi accertamenti;
- degli atti e dei documenti debitamente verificati;
- delle dichiarazioni acquisite;
- di tutte le situazioni di fatto che hanno costituito oggetto di valutazione;
- di provvedimenti sanzionatori adottati.
L’art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, nella nuova formulazione introdotta dall’art.
33, legge n. 183/2010, menziona espressamente il verbale unico di accertamento come esito finale dell’accertamento ispettivo. Al fine di evitare la
redazione di una molteplicità di provvedimenti e di racchiudere l’accertamento ispettivo in un arco di tempo certo e predeterminato, il verbale conclusivo
degli accertamenti racchiude in un unico atto di natura provvedimentale:
- la constatazione e la notificazione di tutti gli illeciti riscontrati;
- tutti gli elementi utili ed idonei, evidenziati specificamente dai verbalizzanti, per la determinazione e la notificazione delle sanzioni.
La circ. Min. lav., 9.12.2010, n. 41 e Inps, 13.5.2011, n. 75 hanno fornito Contenuto e motivazione
precise indicazioni in ordine al contenuto e alla motivazione del verbale del verbale unico
unico di accertamento, ai destinatari dello stesso e ai termini per proporre
di accertamento
impugnazione.
Il verbale unico di accertamento e notificazione (o verbale conclusivo degli
accertamenti) deve:
- contenere la motivazione del provvedimento;
- riportare gli esiti dettagliati dell’accertamento con indicazione puntuale
delle fonti di prova e degli illeciti rilevati.
Secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 124/2004, alla
diffida ed alla contestazione degli illeciti amministrativi il personale
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ispettivo deve provvede esclusivamente mediante la notifica di un unico
verbale di accertamento e notificazione, da notificare al trasgressore (o ai
trasgressori in caso di una pluralità di concorrenti nell’illecito) e all’eventuale
obbligato in solido. Tale previsione è coerente con quanto previsto dall’art.
10, comma 4, D.Lgs. n. 124/2004, il quale afferma che con D.M., da
adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
deve essere adottato un modello unificato di verbale di rilevazione degli
illeciti ad uso degli organi di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza e
assistenza obbligatoria nei cui confronti la Direzione generale esercita un’attività di direzione e coordinamento. La norma usa l’avverbio «esclusivamente», per significare che non è consentito alcun altro mezzo, oltre al
verbale unico, per procedere all’adozione della diffida e dell’atto di contestazione delle violazioni. Questa previsione contenuta nell’art. 13, D.Lgs. n.
124/2004 comporta il fatto che gli ispettori del lavoro debbano notificare
soltanto due verbali, quello di accesso e quello di diffida e/o contestazione.
Infatti, come precisa Min. lav., circ. n. 41/2010, restano esclusi dalla verbalizzazione unica soltanto i provvedimenti che seguono appositi e autonomi
percorsi di definizione e che devono essere adottati mediante la redazione di
specifici modelli, quali, per esempio:
- la diffida accertativa per crediti patrimoniali di cui all’art. 12, D.Lgs. n.
124/2004;
- il provvedimento di disposizione di cui all’art. 14, D.Lgs. n. 124/2004;
- gli eventuali provvedimenti di polizia giudiziaria come la prescrizione
obbligatoria ex art. 15, D.Lgs. n. 124/2004;
- il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale previsto
dall’art. 14, D.Lgs. n. 81/2008.
Il contenuto del verbale unico di accertamento risulta essere molto complesso ed articolato. Difatti, l’art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 124/2004, così come
modificato dalla legge n. 183/2010, prevede che il verbale unico debba
dettagliatamente indicare:
- gli esiti dettagliati dell’accertamento con l’indicazione puntuale delle
fonti di prova degli illeciti rilevati. Si tratta, in sintesi, della ricostruzione
dell’iter operativo, logico e giuridico che il personale ispettivo ha svolto nel
corso dell’accertamento cui il verbale si riferisce. Tramite la lettura di questa
ricostruzione il trasgressore deve essere messo in condizione di comprendere
in maniera chiara e precisa quali sono le condotte illecite da lui commesse e
quali sono le fonti, raccolte nel corso dell’accertamento, che le provano.
Conseguentemente, ad esempio, occorrerà indicare: il numero e, ove possibile
sempre e comunque nel rigoroso ed assoluto rispetto del diritto alla riservatezza, i contenuti delle dichiarazioni raccolte dai lavoratori e dai terzi. La
documentazione (fiscale, lavoristica, i brogliacci, le rilevazioni anche informali e/o fotografiche ecc.) nella quale trovano riscontro le condotte illecite
del trasgressore. Fanno eccezione le fonti di prova che riguardano le violazioni di natura penale per le quali, trattandosi di atti connessi all’istruttoria
penale, trova applicazione l’art. 329 c.p.p. secondo cui gli ufficiali di polizia
giudiziaria non possono divulgare - fino al termine delle indagini preliminari
- il contenuto degli atti compresi nel fascicolo del pubblico ministero;
- la diffida a regolarizzare le violazioni sanabili (entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica);
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- l’ammissione al pagamento della sanzione minima (od un quarto
della sanzione prevista in misura fissa) per le violazioni già sanate (entro
15 giorni);
- l’ammissione al pagamento della sanzione ridotta ex art. 16, legge n.
689/1981 (od un terzo della sanzione prevista in misura fissa) per le
violazioni non sanate o comunque non sanabili (nel termine di 60 giorni
decorrenti dalla data di notifica);
- l’indicazione dei ricorsi esperibili e dei relativi termini per la proposizione; poiché il verbale unico non è autonomamente impugnabile in sede
giudiziale, la norma in questo caso intende riferirsi sostanzialmente ai due
strumenti difensivi ordinariamente previsti avverso tale provvedimento, vale a
dire gli scritti difensivi da inviare al direttore della Dtl competente ai sensi
dell’art. 18, legge n. 689/1981 e, qualora il verbale faccia riferimento alla
sussistenza o alla qualificazione dei rapporti di lavoro, il ricorso al Comitato
regionale per i rapporti di lavoro ex art. 17, D.Lgs. n. 124/2004. A questo
ultimo riguardo, in virtù dell’esplicito riferimento contenuto in detta norma
che circoscrive il gravame ai soli atti di accertamento delle Dtl e degli Istituti,
nei confronti dei verbali di accertamento e contestazione degli illeciti notificati
dagli agenti e ufficiali di P.G. non sarà ovviamente possibile per i trasgressori
proporre ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro.
In altri termini, se il verbale di primo accesso raffigura l’istantanea della
situazione aziendale rilevata nella fase preliminare dell’accertamento, il
verbale unico rappresenta, nella logica del legislatore, il successivo sviluppo
fotografico di dettaglio. Per quanto riguarda le possibili conseguenze derivanti dalla mancata (o incompleta) redazione e consegna del verbale
unico di accertamento e notificazione si evidenzia che ogni eventuale omissione determina una violazione di legge i cui effetti sul procedimento
sanzionatorio potrebbero essere, a seconda della mancanza e della gravità,
alternativamente di due tipi:
1) illegittimità e conseguente annullabilità del provvedimento e dei
successivi atti della procedura (in particolare della successiva eventuale
ordinanza-ingiunzione) che verrebbero così caducati;
2) irregolarità degli atti adottati che manterrebbero comunque una
propria autonoma valenza. A tal proposito, si rammenta che l’eventuale
omessa indicazione degli strumenti di difesa, rappresenta, ormai per giurisprudenza costante, una mera irregolarità dell’atto che non produce, conseguentemente, il suo annullamento, ma induce il destinatario in errore scusabile, con
conseguente rimessione in termini di colui che abbia indirizzato il mezzo
d’impugnativa all’autorità incompetente, ovvero lo abbia fatto fuori termine.
La forma unica di verbalizzazione persegue la semplificazione e la riduzione della modulistica trasmessa al trasgressore concentrando cioè in un
solo atto tutte le contestazioni, con i relativi importi sanzionatori. Inoltre, il
verbale unico consente anche di assicurare al destinatario un efficace esercizio
del diritto di difesa che gli viene offerto mediante l’indicazione di dettaglio
delle motivazioni del provvedimento e del supporto probatorio raccolto dal
personale ispettivo. In ossequio la principio di ragionevolezza e trasparenza
dell’azione amministrativa e al fine di garantire al destinatario la certezza
della completezza delle verifiche effettuate, il verbale unico di accertamento
deve contenere, altresì, una dettagliata esposizione dei presupposti di
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fatto e delle ragioni giuridiche del provvedimento (cfr. Min. lav., circ.
9.12.2010, n. 41). In particolare, tale atto deve contenere:
- la dichiarazione del lavoratore, la quale non costituisce prova di per sé
sola, ma funge da elemento indiziario liberamente valutabile dall’Autorità
giudiziaria o dall’Autorità amministrativa che decide in sede di contenzioso.
In particolare, con riferimento alla data di inizio del rapporto di lavoro, il
contenuto della dichiarazione del lavoratore deve essere confermato da altri
elementi documentali (agenda del datore di lavoro, altra documentazione
formale ed «informale» acquisita nel corso dell’accesso ecc.) o dal confronto
con dichiarazioni di altri lavoratori o di terzi (cfr. Min. lav., circ. 9.12.2010,
n. 41). In ogni caso di indicazione nel verbale, anche di singoli passi in
virgolettato, le dichiarazioni devono comunque rimanere anonime, non
devono rendere riconoscibile in alcun modo il dichiarante né rendere acquisibili dati sensibili (cfr. Min. lav., circ. 9.12.2010, n. 41);
- non devono essere indicate le fonti di prova che attengono ad attività
investigative di natura penale, per le quali, in quanto atti ricompresi nelle
indagini preliminari, vale l’art. 329 c.p.p. (cfr. Min. lav., circ. 9.12.2010, n. 41);
- devono essere indicati gli strumenti di difesa, gli organi a cui fare ricorso
e i termini di impugnazione, ovvero gli scritti difensivi con richiesta di
audizione ex art. 18, legge n. 689/1981 e il ricorso al Comitato regionale
per i rapporti di lavoro ex art. 17, D.Lgs. n. 124/2004, in caso di contestazione sulla sussistenza o sulla qualificazione del rapporto di lavoro. I verbali di
agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono immediatamente impugnabili di fronte al Comitato regionale. Per essi sarà possibile soltanto presentare
gli scritti difensivi ex art. 18, legge n. 689/1981 e proporre ricorso al
Comitato regionale soltanto avverso la successiva, eventuale ordinanza-ingiunzione (cfr. Min. lav., circ. 9.12.2010, n. 41);
- non essendo ammessa un’impugnativa plurima del medesimo provvedimento in ragione della diversa decorrenza astratta dei termini in esso
contenuti (in caso di contemporanea presenza di illeciti sanabili e non
sanabili), il termine per impugnare il verbale deve considerarsi unico e
certo e va individuato nel seguente modo:
1) nel caso in cui siano contestati solo illeciti diffidabili, il dies a quo per la
presentazione del ricorso decorre dopo 45 giorni mentre, qualora siano
contestati solo illeciti non diffidabili, il termine decorre dopo 30 giorni;
2) qualora siano contestati nel verbale unico sia illeciti diffidabili che illeciti
non diffidabili, il termine decorre dopo 45 giorni (cfr. Min. lav., circ.
9.12.2010, n. 41).
Notificazione del verbale La circ. Min. lav. 9.12.2010, n. 41 ha fornito precise indicazioni in ordine al
unico di accertamento contenuto e alla motivazione del verbale, ai destinatari dello stesso e ai
termini per proporre impugnazione. Il verbale unico deve essere notificato al
trasgressore, o ai trasgressori, e all’obbligato in solido, entro il termine
di 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti. Il predetto termine
non decorre più da tanti singoli verbali o atti provvedimentali, ma dal
momento in cui l’accertamento si è concluso nel suo complesso, comprendendo anche i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l’analisi,
l’elaborazione e la verifica degli elementi raccolti (Min. lav., circ. 9.12.2010,
n. 41). In altri termini, il dies a quo per il termine di 90 giorni coincide con
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l’acquisizione di tutti i dati e gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per la
definizione dell’accertamento inteso nella sua globalità, secondo un criterio di
ragionevolezza delle verifiche espletate (cfr. Cass. n. 3115/2004; Cass. n.
18347/2003; Min. lav., circ. 9.12.2010, n. 41). Per il soggetto che notifica, il
termine si individua nella data di spedizione della raccomandata, mentre per il
destinatario la notifica si ha per perfezionata alla data di ricezione del verbale.
In caso di notifica a soggetti irreperibili ex art. 140 c.p.c., la notificazione si
ritiene perfezionata con il ricevimento della raccomandata con l’avviso di
deposito o comunque decorsi dieci giorni dalla spedizione della medesima (cfr.
Corte cost. 14.1.2010, n. 3; Min. lav., circ. 9.12.2010, n. 41).
I verbali ispettivi sono atti pubblici, in quanto espressione di un’attività Valore probatorio
pubblica diretta specificamente all’acquisizione di elementi probatori documentali (cfr. Cass., Ss.Uu., n. 12545/1992). Essi hanno efficacia assoluta,
ovvero fede privilegiata ex art. 2700 c.c., superabile soltanto tramite il
procedimento di querela di falso (cfr. artt. 2699 e 2700 c.c.), ma soltanto
relativamente ai soli elementi intrinseci del verbale ispettivo, ovvero la data,
la sottoscrizione e i fatti storici che l’ispettore del lavoro dichiari d’aver
effettuato direttamente o d’essere avvenuti in sua presenza e conosciuti senza
alcun margine discrezionale d’apprezzamento (cfr. Cass. n. 1090/1990; Cass.
n. 788/1989; Cass. n. 5237/1989). Tale fede privilegiata, pur se limitata,
discende dal fatto che gli atti e i comportamenti oggetto dei verbali sono
assunti da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, con conseguenti effetti costitutivi sostanziali (cfr. Cass., Ss.Uu., n. 12545/1992; Cass.,
Ss.Uu., n. 916/1996). Per tutte le altre circostanze e i mezzi di prova oggetto
dei verbali medesimi, posti a fondamento del conseguente provvedimento
sanzionatorio, trova applicazione il principio generale di cui all’art. 2697
c.c., in virtù del quale l’onere della prova della sussistenza dell’obbligo
sanzionatorio o contributivo incombe sulla Dtl che ha effettuato l’accertamento e la conseguente contestazione di pagamento (cfr. Cass. n. 7951/
1997). Di conseguenza, non è necessario ricorrere alla querela di falso
qualora il trasgressore intenda contestare soltanto la verità sostanziale delle
dichiarazioni assunte, oppure la fondatezza degli apprezzamenti o delle
valutazioni del verbalizzante, ivi comprese le circostanze di fatto documentate nel verbale che non siano state oggetto di percezione diretta da parte
dell’ispettore, ma conseguenza di un accertamento indiretto o di un apprezzamento valutativo conclusivo in quanto apprese da terzi od in seguito ad
altre indagini successive all’acceso ispettivo. Infatti, tali ultime circostanze
non sono coperte da fede privilegiata ex art. 2700 c.c. (cfr. Cass., Ss.Uu., n.
12545/1992), ma costituiscono mezzi di prova ordinari, e possono essere
infirmati solo da una specifica prova contraria (cfr. Cass., Ss.Uu., n. 916/
1996). In sintesi, anche secondo l’art. 10, D.Lgs. n. 124/2004, gli atti
compiuti dal verbalizzante o che questi abbia attestato d’esser avvenuti in sua
presenza e alle circostanze di fatto che il medesimo abbia segnalato d’aver
accertato nel corso dell’indagine, contenuti nel verbale ispettivo, costituiscono elementi di prova liberamente apprezzabili dal giudice ai sensi dell’art.
116 c.p.c., unitamente agli altri elementi probatori dedotti in giudizio.
Qualora il verbale individui tutti gli elementi probatori da cui trae origine e
renda superfluo l’espletamento di ulteriore istruttoria, il giudice può consiN. 11 - novembre 2014
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derare il verbale come una prova sufficiente delle circostanze riferite dall’Ispettore (cfr. Cass. n. 15702/2004).
Verbali redatti A seguito dell’art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 124/2004 e della circ. Min.
da enti diversi lav., n. 24/2004, i verbali ispettivi sono fonti di prova ai sensi della
normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l’adozione di eventuali provvedimenti
sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni
interessate (fungibilità dei verbali ispettivi). Tale diretta utilizzabilità è
infatti conforme ai principi di buon andamento ed efficacia della pubblica
amministrazione, in quanto rende possibile, ai fini della adozione dei provvedimenti sanzionatori, l’utilizzo degli elementi acquisiti in sede di vigilanza
anche da altri soggetti (cfr. Cass. n. 7832/2001), intendendo per tali i
funzionari ispettivi di cui all’art. 6, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 124/2004, purché
tali elementi siano contenuti nei verbali ispettivi redatti dai medesimi
soggetti. Di conseguenza, gli effetti dei verbali ispettivi non sono più
limitati all’amministrazione che ha effettuato l’accesso, ma si estendono a
tutti gli altri soggetti istituzionali che, senza dover effettuare ulteriori
accertamenti, possono utilizzare direttamente il contenuto di tali verbali ai
fini dell’adozione dei provvedimenti di propria competenza. Inoltre, il
verbale ispettivo redatto da un ente diverso da quello che emana il provvedimento di contestazione può avere efficacia interruttiva dei termini di
prescrizione ex art. 14, comma 2, legge n. 689/1981 (cfr. Cass. n. 1502/
1996; Cass. n. /1995; Cass. n. 3092/1995).
Efficacia del verbale
di accertamento
relativamente alle
controversie di natura
contributiva
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Secondo la Cass. civ., sez. VI, 4.10.2012, n. 16917, in tema di controversie
in materia contributiva, con riguardo al riparto dell’onere della prova ai sensi
dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su
colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, anche se
sia convenuto in un giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza
che la sussistenza del credito contributivo fondata sul verbale ispettivo deve
essere provata dall’ente previdenziale con riguardo ai fatti costitutivi rispetto
ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria.
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