corso agg obb 4/5.10.2014

PROVINCIA DI COMO
SETTORE POLIZIA LOCALE
PROTEZIONE CIVILE
Corso per l’adeguamento e
l’aggiornamento della
formazione di Protezione Civile
obbligatorio ai sensi dell’art. 7, comma 3 del Regolamento regionale
n.9/2010, in conformità alla d.g.r. n. X/1371 del 14.02.2014
Schema Incontro
Passato
Evoluzione Norme (Storia)
La "81" in PC (D.Legislativo 81/2008 e D.lnterm. 13/04/2011 ora TU)
DPI, Ruoli, Responsabilità
Norme e circolari varie sempre attuali
Ricerca persone scomparse
Leggi Regionali / Regolamento Volontari
Formazione Certificata
Agg. BETA 03
19-05-2014
2
Passato
Attività spontanea / Prefetture
Firenze 1966
"Gli Angeli del Fango"
3
Evoluzione delle Norme
La "storia" della legislazione Nazionale e Regionale
1970 Legge 996
“Norme sul soccorso e l’assistenza alle persone colpite da calamità”
1991 Legge 266
“Legge quadro sul volontariato”
1992 Decreto Min. “Ministero dell’Industria – Obblighi assicurativi”
1992 Legge 225
“Istituzione del servizio Nazionale della Protezione Civile”
1998 D.Lgs. 112
“ Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle Regioni ed agli Enti locali”
2001 D.P.R. 194
“Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle
organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile”
2004 L.R. N. 16
“Testo Unico delle disposizioni Regionali in materia di
Protezione Civile”
2010 L.R. N. 9
“Regolamento regionale del volontariato di p.c.”
2012 Legge 100
"Riordino della Protezione Civile"
Citazione
4
Costituzione art 27 comma 1: “Responsabilità penale”
Decreto 5/10/2009: “Disposizioni in materia di uso dei dispositivi lampeggianti luminosi sui Veicoli adibiti a servizio di
protezione civile”
Art. 177 del codice della strada: “Circolazione degli autoveicoli e dei
motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di
protezione civile e delle autoambulanze.”
DPR 16/12/1992 n.495: “Art. 24 – segnale distintivo norme d’uso.
Intimazione dell’alt.”
5
LA STORIA DELLA PROTEZIONE CIVILE:
3 anni di riforme con 4 PCM e 5 interventi normativi
Gen. 2011
L. 225/1992
Feb. 2011
L. 10/2011
Mag. 2012
D.L. 59/2012
Lug. 2012
L.100/2012
Ago. 2013
D.L. 93/2013 –
L. 119/2013
Titolarità
politica
PCM
(o Ministro
delegato)
PCM
(o Ministro
delegato)
PCM
(o Ministro con
portaf. o SS. di Stato
– Segr. del CDM)
PCM
(o Ministro con
portaf. o SS. di Stato
– Segr. del CDM)
PCM
(o Ministro con portaf.
o SS. di Stato – Segr.
del CDM)
Tipologia
eventi
Calamità,
emergenze
socio-ambi. e
grandi eventi
Calamità,
emergenze
socio-amb. e
grandi eventi
Calamità
(avvenute o
imminenti)
Calamità
(avvenute o
imminenti)
Calamità
(avvenute o
imminenti)
Durata
emergenza
nazionale
Non definita, di
prassi annuale,
prorogabile
senza limiti
Non definita, di
prassi annuale,
prorogabile
senza limiti
60 gg,
prorogabili
di altri 40 gg
90 gg,
prorogabili
di altri 60 gg
180 gg, prorogabili
di altri 180 gg
Potere
ordinanza
Presidente del
Consiglio dei
Ministri
Presidente del
Consiglio dei
Ministri
Capo del DPC, salvo
diversamente
indicato dalla
Delibera del CdM. In
ogni caso il CD cura
l’attuazione delle
ordinanze ed emana
quella di chiusura
Capo del DPC, salvo
diversamente
indicato dalla
Delibera del CdM. In
ogni caso il CD cura
l’attuazione delle
ordinanze ed emana
quella di chiusura
Capo del DPC, salvo
diversamente indicato
dalla Delibera del
CdM. In ogni caso il CD
cura l’attuazione delle
ordinanze ed emana
quella di chiusura
Fonte Dipartimento Protezione Civile
LA STORIA DELLA PROTEZIONE CIVILE:
3 anni di riforme con 4 PCM e 5 interventi normativi
Gennaio 2011
L. 225/1992
non precisato
(anche ordinanze non derogatorie senza dichiarazione stato di eme; frequenti le ominibus)
Febbraio 2011
L. 10/2011
non precisato
(anche ordinanze non derogatorie senza dichiarazione stato di eme; frequenti le ominibus)
Maggio 2012
D.L. 59/2012
soccorso e assistenza; interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità
(nei limiti delle risorse disponibili allo scopo finalizzate)
Luglio 2012
L.100/2012
soccorso e assistenza; messa in sicurezza edifici pubblici e privati e beni culturali
gravemente danneggiati o che costituiscono minaccia per pubblica e privata incolumità;
ripristino infrastrutture e reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e
produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita; interventi volti ad evitare
situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose (nei limiti delle risorse disponibili
allo scopo finalizzate)
Agosto 2013
D.L. 93/2013 –
L. 119/2013
a) soccorso e assistenza; b) ripristino funzionalità servizi pubblici e infrastrutture di reti
strategiche; c) realizzazione interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio
residuo strettamente connesso all'evento, finalizzati prioritariamente alla tutela della
pubblica e privata incolumità; d) ricognizione fabbisogni per ripristino strutture e
infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività
economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere
sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza; e) avvio attuazione
prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle
risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei
Ministri, sentita la Regione interessata.
Fonte Dipartimento Protezione Civile
7
Legge 100 del 12/07/2012
“Modifiche alla L. 225/92”
DPCM 9/11/2012
“Modifiche al DPR194”
Modifiche dalla legge 100 - 2012
Introduce modifiche a diversi provvedimenti precedenti tra cui:
Attività di protezione civile. Accanto alle attività di “previsione e prevenzione dei rischi”,
“soccorso delle popolazioni” e “superamento dell’emergenza” vengono meglio specificate come ulteriori
attività necessarie e indifferibili anche quelle dirette al “contrasto dell’emergenza” e alla “mitigazione
del rischio”
Previsione. L’idea di previsione prevista dalla legge n. 225/1992 viene superata con l’introduzione del
concetto di “identificazione degli scenari di rischio probabili”.
Inoltre si specifica che sono attività di previsione quelle dirette “dove possibile, al preannuncio, al
monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei livelli di rischio attesi”.
Prevenzione. Nella generale definizione di prevenzione prevista dalla legge n. 225/1992 – che
rimane invariata - si esplicitano le singole attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si
verifichino danni conseguenti agli eventi. Queste attività, definite “non strutturali”, sono: l’allertamento,
la pianificazione dell’emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile,
l’informazione alla popolazione, l’applicazione della normativa tecnica e le esercitazioni.
Soccorso. La finalità del soccorso è assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi ogni forma di prima
assistenza e ciò si realizza, nella nuova definizione della legge n. 100/2012, con interventi “integrati e
coordinati”.
Sito del ministero dell'Interno
www.interno.gov.it/files/24/DL_15052012_disposizioni_urgenti_riordino_prot_civ.pdf
9
Rimborsi del decreto 194 - 2001
Dall'articolo 9 del Decreto Presidente Repubblica 8 Febbraio 2001 N. 194
deriva il diritto ai rimborsi dei volontari
"Art 9. Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di
pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.
1. Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui
all'articolo 1, comma 3, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in
occasione degli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1, anche su richiesta del sindaco o di
altre autorità di protezione civile competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992, in
conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112
del 1998, nonché autorizzate dall'Agenzia, vengono garantiti, entro i limiti delle
disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il
datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni
continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:
a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di
lavoro pubblico o privato; …."
….."
Sito del Dipartimento di Protezione Civile
www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/dpr1942001.pdf
10
“Modifiche al DPR194”
MODALITÀ OPERATIVE PER L’APPLICAZIONE DELLA
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 9 NOVEMBRE 2012
DGR 581 2/8/2013 DDS 7626 2013
A partire dall’1 agosto 2013, le richieste di attivazione dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10
del d.p.r. 194/2001, dovranno essere inoltrate a Regione Lombardia, secondo le modalità
di seguito riportate
AMBITI DI APPLICAZIONE
Le modalità operative si applicano per le attivazioni del volontariato di protezione civile nei
seguenti casi d’impiego:
Attività formative e addestrative
Emergenze di livello locale e regionale
Eventi a rilevante impatto locale
Ricerca persone scomparse *
* autorità che gestisce le operazioni
11
“Modifiche al DPR194”
MODALITÀ PER L’INVIO DELLA DI RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEI
BENEFICI PREVISTI DAGLI ARTT. 9 E 10 D.P.R. 194/2001
In caso di attività formative ed addestrative, la richiesta di attivazione dei benefici di legge dovrà
pervenire, a cura dell’ente o dell’organizzazione che coordina l’evento, preventivamente all’impiego dei
volontari interessati, secondo la tempistica stabilita al punto 5 della circolare DPC/VOL/46576 del
2 agosto 2011
In caso di emergenze di livello locale e regionale, la richiesta dovrà pervenire, da parte dell’Autorità
locale di protezione civile, tramite la provincia di riferimento; la richiesta dovrà essere inoltrata entro
24 ore dall’attivazione del volontariato
In caso di eventi a rilevante impatto locale, ferma restando la necessità che lo scenario sia stato
individuato nel piano di emergenza comunale, la richiesta, a cura dell’Autorità comunale di protezione
civile, dovrà pervenire preventivamente all’impiego del volontariato, sempre tramite la provincia di
riferimento. Si sottolinea e rammenta che, in caso l’attività in oggetto sia gestita da soggetti diversi
dall’Autorità comunale ed aventi scopo di lucro, gli stessi saranno tenuti a compartecipare alle spese per
la copertura dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del d.p.r. 194/2001
In caso di ricerca di persone disperse, la richiesta dovrà pervenire, a cura dell’autorità competente
(Comune, Provincia, Prefettura, Forze dell’Ordine, Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco),
preventivamente all’impiego del volontariato; in caso di particolare e motivata urgenza, potrà essere
inoltrata direttamente alle organizzazioni di volontariato e tempestivamente comunicata alla provincia
di riferimento ed a Regione Lombardia
12
CONCESSIONE DEI BENEFICI PREVISTI DAGLI ARTT. 9 E 10
D.P.R. 194/2001
Regione Lombardia, valutata la congruità della richiesta, procederà ad attivare le organizzazioni di volontariato ed a
concedere, nei termini di legge, i benefici previsti dagli artt. 9 e/o 10 del d.p.r. 194/2001, dando comunicazione scritta, a
mezzo fax o posta elettronica certificata all’ente o all’organizzazione richiedente ed alla provincia di riferimento, per
opportuna conoscenza
Detta comunicazione conterrà le seguenti indicazioni, secondo quanto previsto dalla Direttiva Presidente del Consiglio dei
Ministri del 9 novembre 2012:
L’evento di riferimento
La data di decorrenza dell’attivazione
La data di cessazione delle attività; in caso di emergenza ancora in corso potrà essere dichiarata la validità sino al
termine delle operazioni, rinviando a successiva comunicazione la chiusura del periodo di attivazione
La tipologia di attestato di partecipazione richiesto e l’autorità o il soggetto tenuto a rilasciarlo, che in caso di
emergenza potrà essere anche individuato in seguito
L’eventuale concessione dei benefici di cui all’art. 9 del d.p.r. 194/2001, con la quantificazione delle giornate/uomo di
presenza autorizzate
L’eventuale concessione dei benefici di cui all’art. 10 del d.p.r. 194/2001, con la quantificazione del tetto di spesa e
delle tipologie di spesa ammesse
La struttura a cui dovranno essere inoltrate le richieste di rimborso
Le modalità con cui dovranno essere inoltrate le richieste di rimborso
L’eventuale rilascio di attestazione di presenza anche a volontari che non necessitino dell’applicazione dei benefici di
cui all’art. 9 del d.p.r. 194/2001.
13
ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA DELLE ORGANIZZAZIONI E DEI
VOLONTARI ATTIVATI
Eseguita l’attivazione attraverso il sistema informatico, come sopra descritto, a ciascun volontario
dovrà essere rilasciato un attestato di presenza riportante la data effettiva di arrivo e partenza dal
luogo dell’intervento.
L’attestazione di presenza potrà essere certificata con le seguenti modalità:
In caso di gestione della registrazione delle presenze da parte di Regione Lombardia e/o delle province,
farà fede il modulo generato in automatico dal sistema informatico utilizzato per l’attivazione,
riportante di default le date di check-in e di check-out
In caso di gestione della registrazione delle presenze da parte di un’Autorità comunale, locale o di una
struttura operativa, alle quali non è ad oggi consentito l’impiego del sistema informatico sopra citato,
dovrà essere rilasciato dalle stesse a cia-scun volontario un modulo, possibilmente su carta intestata
dell’ente o struttura operativa, riportante
il riferimento dell’evento in oggetto
il nome del volontario
l’organizzazione di appartenenza
la data di arrivo e quella di partenza
la firma del responsabile sul campo per conto dell’Autorità
locale o della struttura operativa
14
Grandi eventi
La gestione dei grandi eventi non rientra più
nelle competenze della protezione civile.
Sono, tuttavia, confermate le disposizioni
relative allo svolgimento del grande evento
EXPO Milano 2015 e del VII incontro
mondiale delle famiglie a Milano (che si è
svolto nel maggio 2012).
Testo Unico sulla salute e
sicurezza sul lavoro
Regione Lombardia
ha anticipato le richieste
del Decreto 81 e D.L. 13.04.2011
Regolamento regionale 18 ottobre 2010 - n. 9
Regolamento di attuazione dell’albo regionale del volontariato di
protezione civile
Articolo 7
(Requisiti
dei
volontari
e
del legale
rappresentante
dell’organizzazione)
…
3. Nell’ambito del sistema regionale di protezione civile
l’intervento dei volontari alle attività operative è
consentito solo dopo la partecipazione degli stessi ad
attività di formazione e di addestramento conformi agli
indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta
regionale.
17
Legislazione vigente
1. Decreto Legislativo N. 81/2008 (9 aprile 2008)
ora Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
2. Decreto Interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011
3. Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 12 gennaio 2012
Dicembre 2012 il Dipartimento definisce i “Criteri di massima per la definizione
degli standard minimi per lo svolgimento delle attività formative in materia di
sicurezza”.
Gennaio 2014, decreto del Capo Dipartimento (PC) aggiornate le disposizioni
per il controllo sanitario di base dei volontari di protezione civile.
(Decreto del Capo Dipartimento del 25 novembre 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 25 del 31
gennaio 2014)
Regolamento Regionale n. 9 del 2010
Fonte Dipartimento Protezione Civile (sintesi)
18
Approfondimento
Il periodo 2010-2014 ha segnato una tappa fondamentale nel “percorso della sicurezza”
dei volontariato di protezione civile, consentendo di dare una forma più organizzata a
quella cultura della sicurezza che già permea il mondo del volontariato di protezione
civile fin dalla sua nascita.
Questo “percorso della sicurezza” per i volontari di protezione civile si è sviluppato a
partire da tre capisaldi:
• l’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81/2008, che ha stabilito che nei
riguardi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile - compresi i volontari della
Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e i volontari
dei Vigili del Fuoco - le disposizioni del testo unico sulla salute e la sicurezza negli luoghi
di lavoro sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle
rispettive attività da individuarsi con un successivo decreto interministeriale;
• il decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del’11 luglio 2011;
• il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2012 con il quale, d’intesa con le Regioni e le
Province Autonome e in condivisione con la Consulta Nazionale delle Organizzazioni di
Volontariato di Protezione Civile, con la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del
Soccorso Alpino e Speleologico, vengono definite le modalità della sorveglianza sanitaria
per i volontari di protezione civile e vengono condivisi gli indirizzi comuni su: scenari di
rischio di protezione civile e compiti dei volontari, controllo sanitario di base, e
formazione.
Fonte Dipartimento Protezione Civile
19
Approfondimento
Fonti
Decreto Legislativo 81/2008, Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
Sito del Ministero del Lavoro
www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/Documents/TU%2081-08%20%20Ed.%20Dicembre%202013.pdf
Decreto Interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011
Sito del Ministero del Lavoro
www.lavoro.gov.it/Strumenti/Normativa/Documents/2011/20110413_DId.pdf
Decreto del Capo Dipartimento (PC) del 12 gennaio 2012
Sito del Dipartimento di Protezione Civile
www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/DPCM_12_01_2012.pdf
LINK alla legislazione regionale e regolamento regionale del volontariato
20
D.lgs 81
Il Decreto 81
Decreto Legislativo N. 81/2008 (9 aprile 2008)
ora Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
è uno strumento che ci aiuta a organizzare il nostro lavoro
È uno strumento attivo di Sicurezza
Cominciamo con una domanda:
Qual è l’ordine di importanza di questi
cinque fattori negli interventi
operativi?
…A cui daremo una risposta dopo…
Decreto Interministeriale 13 aprile 2011
Approfondimento
Il Volontario è equiparato solo parzialmente al lavoratore
(DI 13/04/2011 rispetto al più generale TU 81 che riguarda tutti i lavoratori)
esclusivamente per le attività nell’ambito degli scenari di rischio di protezione
civile individuati dalle autorità competenti
Le Organizzazioni curano per i Volontari:
Formazione, Informazione e Addestramento
sulla base dei compiti da lui svolti
Controllo e Sorveglianza Sanitaria
Dotazione di Attrezzature e Dispositivi di Protezione
Individuale idonei per lo specifico impiego e
Formazione e Addestramento al loro uso
sulla base dei compiti da lui svolti
23
Decreto Interministeriale 13 aprile 2011
Approfondimento
Campo di applicazione
Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (DL 81/2008) sono
applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano
le attività e gli interventi svolti dai Volontari della Protezione Civile
L’applicazione delle disposizioni del presente decreto non può
comportare, l’omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di
protezione civile
… necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure
ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione
e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri
operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque
coinvolte. …
24
Decreto Interministeriale 13 aprile 2011
OBBLIGHI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL’ORGANIZZAZIONE
Garantire ai volontari formazione, informazione e
addestramento
Dotazione idonei DPI e attrezzature e formazione,
informazione e addestramento al loro uso
Controllo e/o sorveglianza sanitaria
con riferimento agli scenari di rischio di
protezione civile e sulla base dei compiti svolti
Decreto Interministeriale 13 aprile 2011
DOVERI DEL VOLONTARIO
• Prendersi cura della propria salute e sicurezza.
Non sono luoghi di lavoro
Le sedi delle organizzazioni,
salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività‘ lavorativa,
i luoghi di esercitazione,
di formazione
di intervento dei volontari di protezione civile,
Fonte: Art. 4 Cap. 3
Decreto Interministeriale 13 aprile 2011
DOVERI DEL VOLONTARIO
Il volontario della protezione civile aderente alle
organizzazioni ha il dovere di prendersi cura della propria
salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti
nelle sedi delle organizzazioni nonché' sui luoghi di
intervento, di formazione e di esercitazione, su cui
ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione, informazione alle
istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai
dispositivi di protezione individuale in dotazione.
Fonte: Art. 3 Cap. 3
Decreto Interministeriale 13 aprile 2011
Le attività di Formazione, Informazione e Addestramento
anteriori alla data di entrata in vigore del decreto (13/04/2011)
sono considerate valide
ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 4, comma 1
28
Decreto Interministeriale 13 aprile 2011
«formazione»:
processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili
all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività
operative, all’identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla
riduzione e alla gestione dei rischi.
«informazione»:
complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla
eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello
svolgimento delle attività operative.
«addestramento»:
complesso di attività dirette a far apprendere l’uso corretto di attrezzature,
macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le
misure e le procedure di intervento.
29
DPI idonei per lo
specifico impiego ?
Formazione, Informazione e
Addestramento adeguate
per i compiti da svolgere ?
Opero su uno
scenario legittimo ?
Controllo e Sorveglianza
Sanitaria ?
Attrezzature adatte con
adeguata Formazione e
Addestramento?
Decreto del DPC del 12 gennaio 2012
Scenario di Rischio di Protezione Civile
Secondo quanto stabilito nella 'Direttiva per l'attività preparatoria e le procedure
di intervento in caso di emergenza per protezione civile (seconda edizione)' del
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
del luglio 1996,
per scenario di rischio di protezione civile si intende la
rappresentazione dei fenomeni di origine naturale o
antropica che possono interessare un determinato
territorio provocandovi danni a persone e/o cose e che
costituisce la base per elaborare un piano di emergenza;
al tempo stesso, esso è lo strumento indispensabile per predisporre gli interventi
preventivi a tutela della popolazione e/o dei beni in una determinata area.
Fonte: Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 12 gennaio 2012 - Allegato 1
31
Decreto del DPC del 12 gennaio 2012
Gli scenari di rischio e i compiti dei volontari
Le tipologie di scenario identificate sono tre:
⇒
Scenari di protezione civile operativi
⇒
Scenari di protezione civile ESCLUSIVAMENTE a
supporto di altri soggetti competenti individuati per
legge
⇒
Contesti assimilati a scenari di protezione civile
32
Decreto del DPC del 12 gennaio 2012
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13
aprile 2011, si individuano di minima quali
scenari di rischio di protezione civile:
scenario eventi atmosferici avversi
scenario rischio idrogeologico – alluvione
scenario rischio idrogeologico - frane
scenario rischio sismico
scenario rischio vulcanico
scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia
Fonte: Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 12 gennaio 2012 - Allegato 1
33
Decreto del DPC del 12 gennaio 2012
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13
aprile 2011, si individuano di minima quali
scenari di rischio di protezione civile:
scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti
(in tal caso la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli
altri soggetti competenti individuati dalla legge)
scenario rischio ambientale, igienico-sanitario
(in tal caso la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli
altri soggetti competenti individuati dalla legge)
scenario caratterizzato dall'assenza di specifici rischi di
protezione civile
(ossia contesti di operatività ordinaria, attività sociale, attività addestrativa, formativa
o di informazione alla popolazione, attività di assistenza alla popolazione in occasione
di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorità competenti nell'attività di ricerca
persone disperse/scomparse).
Fonte: Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 12 gennaio 2012 - Allegato 1
34
Decreto del DPC del 12 gennaio 2012
In considerazione del possibile impiego del volontariato oggetto dei presenti indirizzi a
supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria vengono
assimilati a scenari di rischio di protezione civile ai fini della
presente intesa anche i seguenti contesti:
incidenti che richiedano attività di soccorso tecnico urgente
attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico
attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio
ipogeo o montano
(attività di difesa civile)
Negli scenari di rischio assimilati a quelli di protezione civile nei quali i volontari possono
essere chiamati unicamente a supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, i
compiti di cui può essere chiesto lo svolgimento sono individuati dal soggetto che richiede il
supporto e nei limiti dei compiti sopra indicati.
Fonte: Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 12 gennaio 2012 - Allegato 1
35
Decreto del DPC del 12 gennaio 2012
Compiti svolti dai volontari
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13
aprile 2011, i compiti svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato
di protezione civile sono ricompresi nelle presenti categorie minime di base:
assistenza alla popolazione, intesa come:
o attività psicosociale
o attività socio-assistenziale;
o assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili)
informazione alla popolazione
logistica
soccorso e assistenza sanitaria
% a seguire…
Fonte: Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 12 gennaio 2012 - Allegato 1
36
Decreto del DPC del 12 gennaio 2012
Segue…
Compiti svolti dai volontari
uso di attrezzature speciali
conduzione di mezzi speciali
predisposizione e somministrazione pasti
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia
supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività
amministrative e di segreteria
presidio del territorio
attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico
attività formative
attività in materia di radio e telecomunicazioni
attività subacquea
attività cinofile
Ciascun volontario può svolgere compiti appartenenti a diverse categorie, nel rispetto dei
percorsi formativi ed addestrativi all’uopo previsti dalle rispettive Regioni e Province
Autonome ovvero dall’organizzazione di appartenenza.
Fonte: Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 12 gennaio 2012 - Allegato 1
37
Ruoli del volontariato
Funzione
TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICA
Funzione
Tecnica e censimento danni
Funzione
SANITA’ ASSISTENZA SOCIALE
LA FUNZIONE DI SUPPORTO VOLONTARIATO
IN RELAZIONE CON LE ALTRE FUNZIONI
DI SUPPORTO
Funzione
Funzione
MATERIALI E MEZZI
Beni culturali
Funzione
LOGISTICA EVACUATI
ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
Decreto del DPC del 12 gennaio 2012
Che cosa chiede il decreto alla tua Organizzazione di PC:
Siete informati e formati sugli specifici scenari di competenza?
Disponete di un archivio che contenga la certificazione della
formazione dei volontari, dei documenti di attrezzi e macchine
(incluse le istruzioni d’uso)?
Avete un mansionario delle attività e dei ruoli?
39
Decreto 13 aprile 2011 - art. 4
• 1
le organizzazioni curano che il volontario…. sulla base
dei compiti da lui svolti… riceva formazione, informazione,
addestramento, nonchè sia sottoposto al controllo sanitario
• 2
le organizzazioni curano che il volontario…. sulla base
dei compiti da lui svolti… sia dotato di attrezzature e
dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico
impiego e che sia adeguatamente formato ed addestrato al
loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal
fabbricante
Che cosa chiede il decreto alla tua
Organizzazione di PC:
Avete predisposto un piano di formazione e addestramento
continui?
Sono a disposizione dei volontari strumenti informativi e libretti di
istruzione di macchine e strumenti?
Viene mantenuto un archivio aggiornato che documenti le azioni
informative, formative e di addestramento intraprese?
Viene mantenuta una scheda personale che registri i risultati
formativi e addestrativi di ogni volontario?
41
Sorveglianza e Controllo
Sanitario
42
Decreto del capo dipartimento del 12 gennaio
2012
Allegato 4
Definizione delle attività di
sorveglianza sanitaria
«sorveglianza sanitaria» (D. 12/01/12): l'insieme degli atti medici
finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei volontari, in
relazione agli scenari di rischio di protezione civile, ai compiti svolti
dai volontari ed all'esposizione di quest'ultimi ai fattori di rischio
previsti nel decreto legislativo n. 81/2008
43
I limiti del mio servizio
L'art. 9 del D.P.R. 194/2001 stabilisce che i volontari di
protezione civile possano svolgere nell'arco di un anno fino a
un massimo di 90 giorni di attività, di cui 30 continuativi,
raddoppiabili in caso di emergenze dichiarate (art. 5 Legge n.
225/1992) e previa autorizzazione nominativa.
La medesima disposizione autorizza l'effettuazione di attività
formative e addestrative fino a un massimo di 30 giorni
l'anno, di cui 10 continuativi.
44
Chi si deve sottoporre a sorveglianza sanitaria
Le organizzazioni di volontariato, individuano i propri
volontari, che svolgono attività operative che li espongano ai
fattori di rischio di cui al decreto legislativo, in misura
superiore alla soglia di 535 ore di volontariato all’anno (o 65
giorni/anno per organizzazioni che non dispongono di
sistemi di rilevamento).
Fattori di rischio del D.Lgs. 81/08, titoli:
VI (movimentazione di carichi manuali),
VII (attrezzature munite di videoterminali),
VIII (agenti fisici),
IX(sostanze pericolose, limitatamente alle sostanze di cui al Capo I),
X (agenti biologici) solo per organizzazioni di tipo sanitario
45
Quando si comincia?
Il Dipartimento Nazionale e le Regioni
• definiranno gli elenchi dei medici
• stabiliranno e renderanno note le modalità per lo
svolgimento delle visite
• chiariranno ai medici individuati
• le necessarie informazioni e conoscenze sul
sistema di protezione civile
• sulle attività in esso svolte dai volontari
46
Che cosa devo fare?
• Il medico competente effettua le attività di sorveglianza
sanitaria, con riferimento ai compiti effettivamente svolti
dai volontari, e con riferimento agli scenari di rischio di
protezione civile;
• I volontari sono tenuti a consegnare alla propria
organizzazione l'attestazione del giudizio di idoneità;
• L'organizzazione comunica entro il mese di gennaio di ogni
anno alla Regione i nominativi di tutti i volontari individuati
per essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
È responsabilità dell'organizzazione assicurarsi che i volontari non
svolgano più compiti per i quali hanno ricevuto una valutazione
di idoneità negativa.
47
Che cosa chiede il decreto alla tua
Organizzazione di PC:
Viene mantenuto un archivio aggiornato che documenti lo stato di
salute dei volontari?
Disponete di un meccanismo di registrazione delle presenze
(giorni/ore)?
48
Decreto del DPC del 25 novembre 2013
aggiornamento degli indirizzi per il controllo sanitario
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014
"
Art.1
L’allegato 3 al decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012 è abrogato e sostituito
…
"
Ovvero:
Sono completamente sostituite le precedenti disposizioni
sul Controllo Sanitario
Fonte: Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 25 novembre 2013
49
Decreto del DPC del 25 novembre 2013
aggiornamento degli indirizzi per il controllo sanitario
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014
Di cosa parliamo?
L'esito del controllo sanitario riconosce
•
la capacità generica del soggetto allo svolgimento dell'attività di
volontariato in relazione ai compiti attribuiti dall'organizzazione
di appartenenza.
Fonte: Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 25 novembre 2013
50
Decreto del DPC del 25 novembre 2013
aggiornamento degli indirizzi per il controllo sanitario
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014
2. Contenuti
Il controllo sanitario previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto
interministeriale 13 aprile 2011 è integrato mediante campagne di informazione e
prevenzione anche in relazione agli scenari nei quali le organizzazioni di volontariato
sono chiamate a concorrere con la propria opera, in relazione alle priorità ed esigenze
operative e del territorio di appartenenza.
Queste attività sono da promuoversi a cura degli enti e delle autorità di protezione
civile componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile nel quadro delle azioni e
dei programmi delle strutture statali e regionali del Servizio Sanitario Nazionale, dalle
organizzazioni di appartenenza, e possono, altresì, comprendere l’effettuazione delle
vaccinazioni, come previsto dai Piani Vaccinali Regionali o per garantire l’operatività ed
intervento in aree internazionali o aree di rischio.
Fonte: Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 25 novembre 2013 - Allegato 3 Cap. 2
51
Decreto del DPC del 25 novembre 2013
aggiornamento degli indirizzi per il controllo sanitario
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014
3. Periodicità
La partecipazione di tutti i volontari a campagne, anche mirate a specifiche attività di
protezione civile, finalizzate al controllo sanitario deve essere assicurata nel quadro di
una programmazione articolata su scala quinquennale da elaborare a cura:
a) delle Direzioni di Protezione Civile delle Regioni per i volontari appartenenti alle
organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali previsti dalla Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, pubblicata nella G.U. n. 27 del
1° febbraio 2013;
b) della struttura di coordinamento nazionale delle organizzazioni di volontariato iscritte
nell’elenco centrale previsto dalla richiamata Direttiva Presidenziale, per i volontari
incardinati nei rispettivi meccanismi di mobilitazione nazionale.
Fonte: Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 25 novembre 2013 - Allegato 3 Cap. 3
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Decreto del DPC del 25 novembre 2013
aggiornamento degli indirizzi per il controllo sanitario
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014
Art.3 Periodicità
Il Dipartimento della Protezione Civile può concorrere alla
programmazione ed attuazione delle attività di cui alle precedenti
lettere a) e b), anche mediante il ricorso a convenzioni con i soggetti
interessati, entro il limite delle risorse finanziarie all’uopo disponibili.
Per la Regione Autonoma Valle d’Aosta e le Province autonome di
Trento e Bolzano le disposizioni si applicano in conformità agli specifici
ordinamenti di autonomia speciale (DPR 31 agosto 1972, n. 670, ai
sensi della Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n.4).
Per la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e
Speleologico le disposizioni si applicano nel quadro delle proprie regole
organizzative e della rispettiva autonomia operativa.
Fonte: Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 25 novembre 2013 - Allegato 3 Art. 4
53
Decreto del DPC del 25 novembre 2013
aggiornamento degli indirizzi per il controllo sanitario
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014
Art.4 Disposizioni organizzative
Al fine di assicurare la migliore efficienza organizzativa e l’ottimale impiego delle risorse
disponibili, l’effettuazione del controllo sanitario può essere programmata anche in
occasione di esercitazioni, prove di soccorso o altre attività formative promosse
dall'organizzazione o alla quale l'organizzazione partecipi e per il cui svolgimento sia
richiesta ed autorizzata l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.194.
Al responsabile dell’Organizzazione spetta il compito di registrare
l’avvenuta partecipazione di ogni volontario alle attività di controllo
sanitario
Fonte: Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 25 novembre 2013 - Allegato 3 Cap. 4
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Decreto del DPC del 25 novembre 2013
aggiornamento degli indirizzi per il controllo sanitario
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014
Art.5 Procedimenti di verifica e controllo ai fini della tenuta dell’elenco Nazionale delle
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile…..………………………
………………….Le Organizzazioni di volontariato devono attestare, con la periodicità prevista
per la verifica degli altri requisiti, la partecipazione dei propri volontari alle attività di
controllo sanitario programmate……………………
Il mancato adempimento comporta la sospensione
dell’Organizzazione dall’attività operativa.
Fonte: Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 25 novembre 2013 - Allegato 3 Cap. 5
55
Decreto del DPC del 25 novembre 2013
aggiornamento degli indirizzi per il controllo sanitario
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014
Art.7 Percorsi specifici e attività sperimentali
Il Dipartimento della Protezione Civile può condividere con la Commissione
Speciale ‘Protezione Civile’ della Conferenza delle Regioni e Province
Autonome di Trento e di Bolzano e con la Consulta Nazionale delle
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, i contenuti delle campagne
di informazione e prevenzione di cui al paragrafo 2 finalizzate a determinati
scenari di rischio, anche a carattere sperimentale, definendone modalità di
svolgimento e partecipazione volte ad assicurarne la massima fruibilità da
parte dei volontari.
Fonte: Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 25 novembre 2013 - Allegato 3 Cap. 7
56
Attività AIB
Per l’attività AIB continua a valere quanto previsto dalla
Conferenza Unificata 25/7/02 e dal Piano Regionale
delle attività di Previsione, Prevenzione, e Lotta Attiva
contro gli incendi boschivi (dotazione DPI, corsi di
formazione AIB 1° livello, 2° livello, capisquadra, visite
mediche, ecc.)
57
Attività AIB
I volontari che acquisiscono il titolo di idoneità
all'attività sul fronte del fuoco, ai sensi della
Conferenza unificata del 25/7/02, non
necessitano di essere sottoposti ad ulteriore
controllo sanitario e alla sorveglianza sanitaria.
58
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
.
59
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato
“DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni
complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza
e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del
servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Fonte: TU 81 2008 Art. 74
60
.
DPI
61
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
.
62
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
Obbligo di uso
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere
evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione,
da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di
riorganizzazione del lavoro.
Fonte: TU 81 2008 Art. 75
63
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
Requisiti dei DPI
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al Decreto Legislativo 4
dicembre 1992 n. 475(N), e sue successive modificazioni.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé
un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
Fonte: TU 81 2008 Art. 76
64
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
Requisiti dei DPI
3. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi
devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso
simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi
corrispondenti.
Fonte: TU 81 2008 Art. 76
65
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
.
66
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
Nelle norme e specifiche dei DPI per legge devono essere utilizzate le unità di
misura del sistema MKS o “Sistema Internazionale di unità di misura”.
Si parla di energia in Joule e forze o compressioni in Newton.
Ma...! quanto fa 200 Joule o 15000 Newton nell’esperienza comune ?
(è il caso delle calzature di sicurezza)
Dividendo "spannometricamente" la quantità di newton per 10 si ottiene più o
meno i Kilogrammi nella vita comune.
Dividendo sempre "spannometricamente" la quantità di Joule per 10 si ottiene
più o meno l'energia che un peso di Kilogrammo "comune" accumula cadendo
da una altezza di un metro.
Ovvero una calzature di sicurezza resiste ad
uno schiacciamento di una tonnellata e mezza.
Le calzature di sicurezza non sono semplici scarponcini…
67
Etichetta con norme requisiti dei DPI
COMFORT:
• Leggerezza
• Adattamento alla morfologia
• Dimensioni limitate
• Traspirabilità
• Comfort termico
REQUISITI INFORMATIVI:
• Notizie sulle protezioni fornite
• Limiti d’uso
• Tempo utile prima della scadenza
• Istruzioni d’uso, manutenzione,
pulizia
Le Norme di Manutenzione comprendono anche
le modalità di pulizia e Lavaggio
Etichetta con norme dei DPI
CRITERI DI SCELTA DEI DPI
Un DPI deve essere considerato idoneo quando:
In dotazione
sufficiente
E’ confortevole
rispetto all’uso
Efficace rispetto
al rischio
Personalizzato
più possibile
Appropriato
rispetto alla
mansione svolta
Qual è l’ordine di importanza di questi
cinque fattori negli interventi
operativi:
Al centro la persona:
il fattore umano è risorsa chiave di ogni
processo
Responsabilità
In capo alle associazioni/gruppi comunali incombono obblighi di
carattere civile o amministrativo e penale tanto che gli enti
di appartenenza devono assicurare i propri associati/volontari
per l’espletamento delle attività volontaristiche contro infortuni,
malattie o danni causati a terzi
Profili di responsabilità in cui incorrono i volontari
nell’esercizio delle proprie funzioni:
►responsabilità civile, qualunque fatto doloso o colposo che
cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha
commesso a risarcire il danno
►responsabilità penale, lo spirito che contraddistingue il
volontariato
esclude
un’eventuale
responsabilità
dolosa
consistente nella volontà di arrecare danno altrui, però il
volontariato potrebbe incorrere in una responsabilità colposa
imputabile
negligenza,
imperizia,
imprudenza,
inosservanza di leggi, ordini e discipline
Responsabilità Civili e Penali
Il volontario, come tutte le altre persone può essere soggetto a
responsabilità civili e penali per i suoi comportamenti, azioni od
omissioni.
Costituzione Italiana Art. 27.
La responsabilità penale è personale.
Di una responsabilità civile può rispondere anche l’ente o l’organizzazione per cui opera il
volontario (oltre al volontario stesso) e può essere coperta da una assicurazione.
Di una responsabilità penale risponde sempre e solo la persona fisica che lo ha
commesso e, a differenza della responsabilità civile, non può essere coperta da
assicurazione.
Fonte: Costituzione Italiana Art. 27
73
Art. 2043 C.C. risarcimento per
fatto illecito
“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un
danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a
risarcire il danno. “
La responsabilità civile rientra nella categoria più ampia delle responsabilità
giuridiche. In particolare la locuzione 'responsabilità civile' ha un duplice
significato: da un lato essa indica l'intero istituto composto dalle norme cui spetta
il compito di individuare il soggetto tenuto a sopportare il costo della lesione ad
un interesse altrui; dall'altro può essere considerata sinonimo della stessa
obbligazione riparatoria imposta al soggetto responsabile.
All'interno della responsabilità civile si rinviene la disciplina del "fatto illecito"
descritto, in via generale dall'art. 2043 c.c. che obbliga chiunque arrechi, con fatto
proprio, doloso o colposo, un danno "ingiusto" ad altra persona, al risarcimento
del danno.
74
La legislazione Nazionale
Art. 357 c.p.p. Nozione del pubblico ufficiale
“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i
quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o
amministrativa.”
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa
disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e
caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della
volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per
mezzo di poteri autoritativi o certificativi.”
75
La legislazione Nazionale
Chi è un Pubblico Ufficiale?
Alcuni esempi di pubblici ufficiali sono:
• il giudice nell'esercizio delle sue funzioni
• gli organi di polizia, VV.F.
• i soccorritori (medici ed infermieri) delle ambulanze se in servizio
sussidiario ad un Ente statale (ospedale pubblico e 118)
• i militari in servizio
• il pilota d'aereo
• il Sindaco quale ufficiale del governo,
• i consiglieri comunali, provinciali e regionali riuniti in consiglio,
• Ecc……..
76
La legislazione Nazionale
Art. 358 c.p.p. Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio
“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico
servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico
servizio.”
Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme
della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di
questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine
e della prestazione di opera meramente materiale.
Dal dettato della norma emerge chiaramente che il pubblico servizio, pertanto, è
assoggettato alla medesima disciplina inerente la funzione pubblica, difettando,
tuttavia, dei poteri tipici che la connotano (ovvero quelli deliberativi, autoritativi e
certificativi) ma richiedendo un'attività che non si esaurisca nella mera esecuzione di
ordini o istruzioni altrui o nel dispiegamento della forza fisica. Ai fini del riconoscimento
della qualifica di incaricato di pubblico servizio è richiesto, invece, un minimo di potere
discrezionale, che implichi lo svolgimento di mansioni "intellettuali" in senso lato (Cass.
n. 10138/1998; n. 467/1999).
77
Chi è un Incaricato di Pubblico Servizio?
Pertanto non può:
Svolgere funzioni proprie di un Pubblico Ufficiale, quali ad es.:
chiedere i documenti e/o effettuare perquisizioni;
procedere al fermo di una persona;
elevare contravvenzioni;
intervenire in ambito di ordine pubblico;
gestire autonomamente come singolo o come squadra la viabilità
stradale, acquea, pedonale (comprese qualsiasi tipo di scorta).
decidere autonomamente di violare senza autorizzazione i limiti di
velocità;
assumere ruoli operativi tipici di altri Enti, quali ad esempio:
- gestione dell'intervento tecnico urgente di contenimento e
spegnimento di un incendio, di rimozione di intonaci e/o di oggetti
pericolanti, di apertura porta di un appartamento
(sono compiti dei VV.F.);
dare prestazioni tecniche sanitarie
(è compito di un medico e del S.U.E.M).
79
Circolari DPC
L’esigenza di disciplinare l’impiego delle OO.V. nelle diverse
attività riflette l’ampliamento della funzione di protezione
civile e il suo esercizio diffuso da parte delle “autorità di
protezione civile”.
Anche l’impiego del volontariato ha avuto questa tendenza,
infatti l’impiego delle organizzazioni ha seguito logiche
diverse a volte in contrasto con le finalità del Servizio
nazionale di protezione civile.
La circolare del 07 Febbraio 2006 del capo Dipartimento
della Protezione Civile, ribadisce l’esigenza di preservare lo
spirito di autonomia, di indipendenza dell’azione
volontaria di PC.
Si chiarisce che il DPC non autorizzerà l’applicazione dei
benefici previsti dal DPR 194/01 laddove si impieghi il
manifestazioni
volontariato
a
supporto
di
politiche/propagandistiche.
In tale contesto si raccomanda di non partecipare ed
esporre emblemi ed insegne dell’organizzazione di
appartenenza a manifestazioni connotate politicamente con
la considerazione della estraneità al volontariato di tali eventi
fuori dall’ambito del servizio nazionale di protezione civile.
L'azione del volontariato di Protezione civile deve trovare il suo presupposto e la
sua ragion d'essere, ma anche il suo limite, proprio nelle finalità chiaramente
espresse dalla legge, e cioè nello svolgimento di attività «volte alla previsione e
prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate
ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza
connessa agli eventi» (art. 3, comma 1, della legge n. 225/1992).
Al riguardo,è utile rammentare la precisa distinzione di compiti e funzioni
operata dalle vigenti disposizioni, anche costituzionali, secondo le quali la
materia della protezione civile e' chiaramente distinta e non sovrapponibile
rispetto a quella dell'ordine pubblico e della sicurezza.
Si ribadisce che la materia di PC è chiaramente distinta e non
sovrapponibile rispetto a quella dell’ordine pubblico. Consente ai sindaci
d’intesa con i prefetti di avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini
non armati per segnalare alle forze di polizia eventi che possono arrecare danni
alla sicurezza urbana. Deve essere assicurato che l’aderente
dell’associazione di volontariato di PC, allorquando ponga in essere
azioni volte a preservare la sicurezza urbana o ad impedire situazioni di
disagio sociale, a non utilizzare emblemi, mezzi, attrezzature ecc.
riconducibili alla PC, chi infrange tutto ciò verrà cancellato
dall’albo/registro, e la segnalazione alla competente autorità
giudiziaria.
Lampeggiante paletta e……
Disposizioni sull'uso dei dispositivi lampeggianti luminosi e dei dispositivi acustici di allarme sui
veicoli di servizio adibiti a protezione civile
•Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 5 ottobre 2009;
•Articolo 177 del codice della strada;
•Circolare Dipartimento Protezione Civile del 25 gennaio 2010.
I soggetti autorizzati all'utilizzo dei dispositivi acustici e di segnalazione visiva a luce lampeggiante
blu per l'espletamento di servizi urgenti di istituto, sono i conducenti di autoveicoli e motoveicoli
in uso al Dipartimento della Protezione civile o adibiti ai servizi di protezione civile impiegati in
caso di emergenze, ivi compreso lo spegnimento di incendi boschivi.
Gli autoveicoli e i motoveicoli devono essere immatricolati a nome degli enti pubblici di
protezione civile, ovvero a nome delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della
protezione civile iscritte nell'elenco regionale o nazionale del Dipartimento. Sono esclusi i veicoli
di proprietà di una persona fisica (es. Presidente di una Organizzazione)
L'uso da parte delle organizzazioni di volontariato è inoltre consentito qualora ricorrano tutte le
seguenti condizioni:
•gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti ai servizi di protezione civile siano impiegati in caso di
emergenze, di cui all' art. 2, comma 1, della legge n. 225 del 1992 , ivi compreso lo spegnimento di
incendi boschivi;
•l'intervento delle organizzazioni di volontariato sia stato appositamente richiesto da parte delle
competenti autorità di protezione civile;
•ricorrano le circostanze per considerare il servizio come urgente ai sensi dell' art. 177 del codice
della strada.
La richiesta di intervento è effettuata dall'autorità di protezione
civile con comunicazione scritta o, in caso di somma urgenza,
per le vie brevi e confermata in forma scritta entro le
successive 48 ore. In tali ultimi casi il conducente deve
sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, da esibire in caso di controllo delle autorità di polizia
stradale.
Solo l’uso congiunto di sirena e lampeggiante consente, in caso
di necessità, di non osservare le limitazioni alla circolazione
stradale, fermo restando il rispetto delle comuni norme di
prudenza e diligenza alla guida del mezzo per non porre in
pericolo l’incolumità degli altri utenti della strada.
L’obbligo di prudenza implica, ad esempio, il dovere di tenere
una velocità che non costituisca pericolo in relazione alle
circostanze di tempo e di luogo. Infatti l’esenzione dalla norme
del codice della strada (es. rispetto alla sanzione amministrativa
per il passaggio con il semaforo rosso), non libera il conducente
del mezzo dalle responsabilità civili e penali ad esempio per
lesioni personali causate ad altri utenti della strada.
I volontari di Protezione civile non possono utilizzare i segnali
distintivi (palette) in quanto lo stesso è riservato al personale
incaricato della prevenzione e dell’accertamento dei reati in
materia di circolazione (articoli 11 e 12 del Codice della Strada e
artt. 21-24 del conseguente regolamento di esecuzione e
attuazione).
Ai volontari di Protezione civile non è permesso svolgere servizi
di polizia stradale e pertanto non possono e non devono
adoperare nonché detenere palette durante il normale
svolgimento delle attività istituzionali.
Fanno eccezione i casi in cui tutti gli organismi istituzionali (Polizia,
Carabinieri, Polizia locale, ecc.) chiamati a fronteggiare l’emergenza
stessa si avvalgono del supporto dei volontari di Protezione civile: in
questi frangenti al volontario possono essere affidati, con uno scopo ben
preciso funzioni di ausilio al personale dell’amministrazione statale o
locale impegnata nei soccorsi.
I volontari di Protezione civile aderenti ad una organizzazione
L’espletamento di attività quali regolazione del traffico a seguito di
incidenti stradali, scorta a cortei o processioni, servizi d’ordine durante
manifestazioni sportive o culturali NON sono da considerare tra le
ipotesi di collaborazione che il volontario è chiamato ad
assicurare nei servizi di Protezione civile, salvo i casi in cui queste
attività rientrino in una più generale gestione di emergenze o di eventi di
Protezione civile e coordinati dalle competenti autorità.
L’uso di emblemi di Protezione civile, segnali distintivi, lampeggiatori
visivi e uniformi deve quindi limitarsi ai casi previsti dalle normative
vigenti (codice stradale, leggi e regolamenti) e secondo le direttive
impartite dalle autorità competenti.
SUGGERIMENTO
Una soluzione potrebbe essere
l’utilizzo di bandiera e/o paletta da
moviere
• Art. 347 c.p.p. Usurpazione di funzioni pubbliche
Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti
a un pubblico impiego e' punito con la reclusione fino a due anni.
Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il
quale, avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa
cessare o sospendere le sue funzioni e le sue attribuzioni,
continua ad esercitarle.
La condanna importa la pubblicazione della sentenza.
• Art. 497 ter c.p.p. - Possesso di segni distintivi contraffatti.
Le pene di cui all`articolo 497 bis (da uno a quattro anni), si
applicano anche rispettivamente:
1) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni
o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero
oggetti o documenti che ne simulano la funzione;
2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli
oggetti ed i documenti indicati nel numero precedente, ovvero
illecitamente ne fa uso.
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La Legislazione Regionale
Fonte: Portale Regione Lombardia
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La Legislazione Regionale
Albo Regionale del Volontariato - Protezione Civile
La normativa di settore, ed in particolare la lr 16/2004 ed il Regolamento regionale
9/2010, assicurano la massima partecipazione di tutti i cittadini al mondo del volontariato
di P.C. e richiede agli aspiranti volontari requisiti di moralità, affidabilità, buona volontà e
disponibilità.
Se un cittadino vuole diventare Volontario di protezione civile deve
necessariamente iscriversi ad un'Organizzazione di volontariato
(Associazione o Gruppo comunale)
che svolga tale attività. I Gruppi Comunali sono organizzazioni pubbliche e dipendono
direttamente dal Sindaco; le Associazioni sono organizzazioni private, con un proprio
statuto, presidente e consiglio direttivo.
Fonte: Portale Regione Lombardia
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La Legislazione Regionale
Albo Regionale del Volontariato - Protezione Civile
L’iscrizione consente ai volontari e alle organizzazioni di accedere al
sistema di protezione civile, partecipare alle operazioni di soccorso
alla popolazione, prendere parte alle esercitazioni e all’attività
formativa della Regione, e fruire dei benefici di cui al DPR 194/01,
articoli 9 e 10 (permessi di legge, rimborsi ecc.).
L’albo è articolato su due sezioni: regionale e provinciale.
Si iscrivono nelle sezioni regionali: le organizzazioni di volontariato di protezione civile di
carattere nazionale che hanno almeno una sede operativa nel territorio della Regione e
le organizzazioni di volontariato di protezione civile di carattere regionale che abbiano
una sede operativa in almeno due province.
Fonte: Portale Regione Lombardia
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La Legislazione Regionale
Regolamento di attuazione dell'Albo Regionale del
Volontariato di Protezione Civile
E' stato pubblicato il nuovo Regolamento di attuazione dell'Albo Regionale del
Volontariato di Protezione Civile, ai sensi della Legge Regionale 22 maggio 2004, n. 16
"Testo Unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile".
Nell’ambito del sistema regionale di protezione civile l’intervento dei
volontari alle attività operative è consentito solo dopo la
partecipazione degli stessi ad attività di formazione e di
addestramento conformi agli indirizzi stabiliti con deliberazione
della Giunta regionale
Sito della Regione Lombardia:
www.protezionecivile.regione.lombardia.it/shared/ccurl/508/629/regolamento_volontari
ato_2010.pdf
Fonte: Art. 7 Cap. 3
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La Legislazione Regionale
Regolamento di attuazione dell'Albo Regionale del
Volontariato di Protezione Civile
Articolo 6
(Condizioni per lo svolgimento delle attività operative)
1. Al fine di garantire l’effettiva disponibilità dei volontari iscritti
all’albo, nei casi di emergenza, gli stessi devono dichiarare la propria
operatività a favore di una sola organizzazione di volontariato di
protezione civile.
2. L'operatività a favore di un’organizzazione di protezione civile deve essere prevalente
rispetto a quella a favore di organizzazioni incluse nel registro generale regionale di cui
alla legge regionale 14 febbraio 2008 n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di
volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso), che
possano prendere parte alle attività di soccorso alle popolazioni colpite da calamità
naturali o catastrofi e superamento dell’emergenza.
Fonte: Art. 6 Cap. 1 e 2
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La Legislazione Regionale
Regolamento di attuazione dell'Albo Regionale del
Volontariato di Protezione Civile
Ai fini dell’iscrizione nell’albo le organizzazioni di volontariato sono
classificate operative se il numero dei propri volontari operativi è pari
almeno all’ottanta per cento degli iscritti.
E che l’organizzazione sia composta da almeno cinque volontari
operativi
Fonte: Art. 6 Cap. 3 e 4
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La Legislazione Regionale
Requisiti dei volontari (art. 7)
Per l’iscrizione all’albo i volontari devono:
essere assicurati ai sensi della normativa vigente;
aver compiuto la maggiore età;
non aver riportato condanne penali per reati dolosi contro
persone o contro il patrimonio.
le
L’intervento dei volontari delle OO.V. di protezione civile iscritte all’albo
in attività operative è consentito solo a seguito di partecipazione ad
attività di formazione e di addestramento conforme agli indirizzi
stabiliti da Regione Lombardia.
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La Legislazione Regionale
Regolamento di attuazione dell'Albo Regionale del
Volontariato di Protezione Civile
Per la verifica dei requisiti di cui all’art. 7 comma 1, ogni anno i
volontari e il legale rappresentante dell’organizzazione producono,
rispettivamente alla organizzazione d’appartenenza e all'autorità di
protezione civile alla cui sezione è iscritta l’organizzazione medesima,
apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa).
Fonte: Art. 7 Cap. 2
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La Legislazione Regionale
Protezione Civile, consulta del volontariato
13 dicembre 2011
"Nasce in Lombardia la Consulta del Volontariato di Protezione Civile, la "casa ideale"
per gli oltre 23.000 volontari che quotidianamente prestano la loro opera a favore del
prossimo. Prevista da una norma nazionale, ha visto la luce grazie all'impegno profuso
dall'assessore alla Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza Romano La Russa, che l'ha
insediata a Palazzo Lombardia, spiegando come il nuovo organo nasca "con l'obiettivo di
essere luogo di confronto e di dialogo tra le istituzioni e le associazioni, per migliorare le
politiche regionali e rispondere alle esigenze degli 820 gruppi presenti su tutto il
territorio". "Desidero esprimere la mia più viva soddisfazione - ha detto La Russa - per un
laboratorio di idee, di progetti, di iniziative che nasce con ottime prospettive".
All'insediamento hanno partecipato infatti due volontari per ciascuna provincia e due
rappresentanti delle Associazioni di livello regionale, nonché quelli dell'UPL (Unione
Province lombarde) e dell'Anci (Associazione nazionale dei Comuni).
…
"
Fonte: Portale Regione Lombardia
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Regione Lombardia
Manuale da Campo
La prima versione del manuale da campo della Protezione Civile a cura della Regione
Lombardia è stato realizzato dopo l'esperienza del 2009 in Abruzzo.
Tra gli scopi del manuale da Campo vi sono quelli di fornire un agile supporto tecnico agli
operatori durante un intervento emergenziale e rappresentare uno strumento di base per
approntare corsi di formazione mirati. E' stato realizzato attraverso i seguenti passaggi:
raccolta ed analisi della documentazione esistente (normative, linee guida dipartimentali, manuali
tecnici,…);
analisi dell’organizzazione e delle criticità riscontrate nel sistema di intervento della Protezione Civile
Regione Lombardia in occasione dell’emergenza Abruzzo 2009, tramite la stesura, la realizzazione e la
rielaborazione di interviste ad operatori attivati sul campo;
formulazione di nuove proposte metodologiche di azione;
strutturazione del lavoro attraverso la definizione ed integrazione dei contenuti principali sulla base
dell’ordine cronologico di attivazione degli interventi e, per ogni attività principale, di funzioni e
sottofunzioni operative.…
Sito della Regione Lombardia:
www.protezionecivile.regione.lombardia.it/shared/ccurl/688/884/manuale_da_campo.pdf
Fonte: Portale Regione Lombardia
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Manuale da campo
lunedì 6 ottobre
2014
Cav. Luigi FASANI CTV-SSPC
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La Formazione Oggi………
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Formazione Certificata
processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili
all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative,
all’identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei
rischi.
Le Regioni provvedono a disciplinare nel dettaglio i propri piani formativi, di
informazione ed addestramento.
Regione Lombardia ha istituito nel 2003 la SSPC
Scuola
superiore
di
Protezione
Civile
che fornisce percorsi certificati di formazione
e riconosce percorsi certificabili.
Informazione e addestramento possono essere considerate
fruibili
propriamente anche in maniera più diffusa e distribuita, anche a livello di
singola organizzazione di Protezione Civile
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Percorso Formativo Triennale
2014-2016
Per Il Sistema di Protezione Civile
Regione Lombardia propone un percorso formativo per il triennio 2014 – 2016
con l’obiettivo di fornire adeguate conoscenze e competenze utili ai soggetti
appartenenti al sistema regionale di protezione civile.
Recenti norme demandando infatti alle regioni il compito di elaborare adeguati
piani formativi, di informazione e di addestramento per gli operatori.
Per meglio gestire la formazione regionale di protezione civile, viene introdotto
uno strumento metodologico, sotto forma di matrice, che identifica per ogni
soggetto appartenete al sistema di protezione civile: i percorsi di formazione, i
ruoli, i livelli, la durata indicativa, i prerequisiti richiesti per l’accesso ai corsi
anche ai fini della progressione verticale e dell’aggiornamento.
www.eupolis.regione.lombardia.it/shared/ccurl/942/501/20140214_DGR1371_s
tandard_formativi_SSPC_BURL.pdf
Fonte: Regione Lombardia - Venerdì 21 febbraio 2014
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Corsi livello A
Formazione teorica e pratica generale di base
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Corsi livello A
Formazione teorica e pratica generale di base
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Corsi livello A
Corsi di 3° livello gestionale
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Matrice Percorso Formativo Triennio
2014-2016
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Matrice Percorso Formativo Triennio
2014-2016
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Matrice Percorso Formativo Triennio
2014-2016
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Matrice Percorso Formativo Triennio
2014-2016
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Matrice Percorso Formativo Triennio
2014-2016
122
Matrice Percorso Formativo Triennio
2014-2016
123
Matrice Percorso Formativo Triennio
2014-2016
124
Matrice Percorso Formativo Triennio
2014-2016
125
Grazie per l’attenzione
Contatti:
GIOVANNI GUANZIROLI [email protected]
GIOVANNI LIVERIERO LAVELLI [email protected]
PATRIZIO VALLI [email protected]