scarica delibera - Comune di Cura Carpignano

OGGETTO: Affidamento e approvazione schema di Convenzione per la concessione in uso
temporaneo degli impianti e delle strutture sportive del territorio per la promozione e la
valorizzazione della pratica sportiva
IL CONSIGLIO COMUNALE
Prende la parola l’Assessore Casartelli che brevemente relaziona;
Vista la proposta di deliberazione;
Visto:
- il parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento, reso dal
responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma
1 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui al presente
provvedimento, reso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs.
267/000;
Atteso che nello Statuto dell’Associazione A.D.P. Carpignanese
scopo di lucro;
si evince che la stessa
non ha
Visto il Regolamento Comunale per l’affidamento degli impianti sportivi, con particolare
riferimento all’art. 7;
Visto l’art. 42, comma 2, lettera e del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che l’Associazione Polisportiva Dilettantistica come da Statuto è chiamata ad esercitare
una attività gestoria di rilevanza sociale per la comunità ed è l’unica sul territorio ad avere una
vocazione tale da poter gestire in maniera ottimale gli impianti sportivi comunali sostanzialmente
coincidenti con due campi di calcio ed accessori;
Chiede la parola il Cons. Ferlisi che vuole alcune precisazioni sui costi di gestione, quesito al quale
viene data subito risposta.
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che segue;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,
DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito, per le motivazioni meglio espresse nella proposta di deliberazione.
COMUNE DI CURA CARPIGNANO
PROVINCIA DI PAVIA
C.A.P. 27010
Codice Fiscale : 00489010181
Tel. ( 0382 ) 488021 / 488309
Fax ( 0382 ) 488289
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CURA CARPIGNANO
E L’ASSOCIAZIONE A.P.D. CARPIGNANESE DI CURA CARPIGNANO PER LA
CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE
SPORTIVE DEL TERRITORIO PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DELLA PRATICA SPORTIVA
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Oggetto e durata
Accettazione dell’incarico di gestione
Modalità e prescrizioni per l’utilizzo
Oneri dell’Amministrazione
Oneri a carico della concessionaria
Obblighi a carico della concessionaria
Adempimenti della Concessionaria
Personale
Responsabilità
Tutela degli addetti
Contributi e proventi
Accesso agli Impianti
Tariffe di accesso e uso
Fideiussioni
Verbale di restituzione
Cessione e subaffidamento
Risoluzione della convenzione
Penali
Recesso
Foro competente
Disposizioni finali
Il Comune di Cura Carpignano, qui rappresentato dal Funzionario responsabile dell’Area
Amministrativa Sig.ra Simona Gobetti, la quale interviene in questo atto non in proprio ma
esclusivamente in nome e per conto e nell’interesse del Comune predetto che rappresenta in forza
del Decreto Sindacale n. 8 del 28 maggio 2014 e in attuazione della deliberazione del Consiglio
Comunale n. ……… del …..…………….., d’ora in poi denominato “il Comune”
E
l’Associazione “A.P.D. Carpignanese”, cod. fiscale n. 90012440187, con sede legale in Cura
Carpignanese Loc. Colombara Vedria, rappresentata dal suo legale rappresentante/Presidente Sig.
Donna Gabriele nato a Pavia il 04.11.1975 - cod. fiscale DNN GRL 75S04 G388S (d’ora in poi
denominato “la concessionaria” o “l’associazione” o “il gestore”) stipulano e convengono quanto
segue:
PREMESSO CHE
con deliberazione del Consiglio Comunale n __ del _______________, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato deliberato l’affidamento all’Associazione “A.P.D. Carpignanese” della gestione
delle strutture e degli impianti sportivi di proprietà comunale, ubicati nella Località Colombara
Vedria;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto e durata
1. Il Comune di Cura Carpignano concede alla Associazione “A.P.D. Carpignanese”, la gestione di
tutte le strutture e le aree, e le attrezzature dell’impianto polisportivo sito in Cura Carpignano - Loc.
Colombara-Vedria, composto da:
a) campo da calcio a 11;
b) campo da calcio a 9 (cfr. deliberazione della Giunta Comunale n.73 del 01/08/2013)
c) spogliatoi e servizi
d) immobili adibiti a uffici societari e deposito materiali
e) aree di accesso, alberature, impianti elettrici, idraulici o qualsiasi altro impianto o
attrezzatura accessoria al Centro sportivo.
2. Le attrezzature presenti nell’impianto sono quelle risultanti dall’elenco allegato.
3. La presente convenzione ha una durata di anni 5 decorrenti dal’10.08.2014 ed è eventualmente
rinnovabile previa richiesta scritta da parte di una delle parti.
Art. 2 – Accettazione dell’incarico di gestione
1. La concessionaria accetta in uso i beni di cui trattasi allo scopo di favorire lo sviluppo della
pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d’uso delle strutture e delle attrezzature
e si obbliga ad utilizzarlo e gestirlo secondo le previsioni di cui alla presente convenzione.
Art. 3 – Modalità e prescrizioni per l’utilizzo
1. Nell’attività di utilizzo degli impianti la concessionaria dovrà rigorosamente attenersi a quanto
disposto dalla presente convenzione, nella consapevolezza che la propria attività non potrà in alcun
modo pregiudicare l’eventuale usufruibilità dell’impianto a terzi, autorizzati dal concedente.
2. La concessionaria potrà inoltre utilizzare gli impianti, oltre che per l’ordinaria attività sportiva
della propria Associazione, ai termini dell’art.1, anche per lo svolgimento di tornei e manifestazioni
ad essa collegati.
3. Si conviene altresì espressamente che ogni utilizzazione dell’impianto, ancorché temporanea, da
parte della concessionaria per attività diverse da quella sportiva, dovrà essere preventivamente
autorizzata dal concedente, il quale a sua volta si riserva la facoltà si autorizzare soggetti diversi
dalla concessionaria per attività non sportive compatibili con le caratteristiche e la perfetta
conservazione dell’impianto medesimo.
4. A tutti gli utilizzi autorizzati dal concedente negli impianti sportivi oggetto della presente
convenzione, la concessionaria dovrà garantire – senza onere per il proprietario dell’impianto – tutti
i servizi tecnico-ausiliari di cui all’art.5 della presente convenzione.
Art. 4 – Oneri dell’Amministrazione
Sono a carico dell’Amministrazione i seguenti interventi di manutenzione straordinaria, purché non
conseguenti ad incuria o dolo:
a) sistemazione delle coperture e delle lattonerie;
b) impianto e potatura straordinaria di essenze arboree, seminagione dei prati e loro concimatura
straordinaria;
c) tinteggiatura generale esterna ed interna, ad eccezione degli spogliatoi/servizi, e verniciatura
generale di recinzioni e cancellate;
d) modifiche o varianti strutturali e complementari ai locali o agli impianti in adeguamento alle
norme di legge e per miglioramenti funzionali;
e) sostituzione delle apparecchiature (saracinesche, quadri comando, ecc.) e delle attrezzature
sportive non più recuperabili per vetustà o rottura per il normale uso nonché per il necessario
adeguamento alle norme vigenti;
f) nuove costruzioni o rifacimenti di lastricati, pavimentazioni, marciapiedi e rivestimenti interni ed
esterni.
Ogni altro intervento non compreso fra quelli dinnanzi indicati fa carico all’Associazione.
Art. 5. – Oneri a carico della concessionaria
1. La concessionaria provvederà:
a) all’apertura e chiusura degli impianti nonché delle loro pertinenze in relazione ai vari
utilizzi. A tal fine la concessionaria comunicherà al concedente gli orari di apertura, che non
potranno essere inferiori alle due ore giornaliere, nonché un recapito telefonico del
responsabile della gestione dell’impianto. Gli orari di apertura ed il recapito telefonico
dovranno essere esposti in modo ben visibile verso l’esterno degli impianti.
b) alle spese di energia elettrica, gas metano, acqua potabile di tutti gli impianti affidati in
gestione, provvedendo direttamente alla stipula dei contratti.
c) Alla dotazione di materiale di primo soccorso.
d) Ad osservare e fare osservare rigorosamente gli obblighi, i divieti, e le limitazioni previste
dalle vigenti normative, dai regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive riconosciute
dal CONI.
e) A presentare al concedente – al termine di ogni anno di gestione (periodo 01.07-30.06 in
relazione alla stagione sportiva) - una relazione sulle attività intraprese e sulla gestione
dell’impianto.
f) A presentare al concedente un rendiconto sulla gestione economica e copia del Mod. Unico
entro 30 giorni dal termine legale di presentazione.
Art. 6. – Obblighi a carico della concessionaria
1. La concessionaria provvederà:
a. a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le
prescrizioni della presente convenzione, salvo preventivo consenso da parte
dell’Amministrazione;
b. ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello
stato in cui si trovano all’atto della consegna, ed a rispondere del loro
deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
c. a segnalare immediatamente all’Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che
possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
d. a tenere indenne il Comune da qualunque azione che possa essere loro intentata da
terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall’esecuzione
delle attività oggetto della presente convenzione;
e. ad applicare le tariffe concordate dall’Amministrazione ed in particolare quelle
ridotte per l’utilizzazione degli impianti finalizzata alla promozione dello sport tra
giovani di età non superiore a 18 anni;
f. a segnalare le necessità di interventi straordinari alle strutture, agli impianti ed ai
terreni di gioco;
g. a non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) nell’area di sedime degli
impianti, salvo che per l’ingresso e la sosta esclusivamente ai mezzi deputati al
carico ed allo scarico delle merci, limitatamente al tempo per ciò necessario;
h. ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria
necessarie ed indispensabili per il buon funzionamento degli impianti oggetto della
presente convenzione;
i. ad assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti
ed attrezzature, a garantire l’immediato allertamento dei servizi di pronto intervento
e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura
sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando
attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;
j. a limitare l’accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro
capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienicosanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale
responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
k. ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per
la responsabilità civile;
l. a garantire adeguato riscaldamento dell’acqua negli spogliatoi e nei servizi igienici;
m. ad organizzare dei corsi di avviamento allo sport (calcio/basket/pallavolo/tennis) - in
proprio o con l’ausilio/collaborazione di terzi – a favore dei residenti in Cura
Carpignano e nei comuni vicini;
n. a realizzare campagne promozionali e di sensibilizzazione al fine di migliorare la
collaborazione e la partecipazione dell’utenza, ed a promuovere l’allargamento della
base dei praticanti le attività sportive, anche in forma non organizzata o singola;
o. a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione
garantendone la sicurezza;
p. ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento
della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente
indicate, e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico del
Comune senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.
Art. 7 – Adempimenti della concessionaria
1. la concessionaria è tenuta a provvedere:
a) alle seguenti operazioni di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria, consistenti
in:
- pulizia e disinfezione di spogliatoi e servizi igienici ogni qualvolta vengano utilizzati;
- accensione dell’impianto termico degli spogliatoi e dell’impianto d’illuminazione notturna
del campo di calcio quando necessario;
- irrigazione del terreno di gioco tale da assicurare lo svolgimento delle attività ludicosportive;
- sfalcio, raccolta e smaltimento dell’erba;
- segnatura con idonea vernice delle linee del campo;
-
nel periodo invernale, sistemazione immediata delle zone più colpite con ripristino manuale
delle zolle erbose danneggiate ed eventuale rullatura;
- manutenzione ordinaria di tutte le strutture (arredi ed attrezzature) connesse agli impianti;
- manutenzione ordinaria di tutte le apparecchiature idraulico-sanitarie, presenti
nell’impianto;
- semina nelle zone più colpite durante l’anno quando necessario;
- riposo dei campi;
- concimazione quando necessario (si suggerisce due volte all’anno, in autunno e in
primavera);
- stendimento di sabbia e torba quando necessaria;
- rullatura quando necessaria (si suggerisce due volte all’anno nel periodo invernale e
primaverile);
- diserbo nel periodo primavera-estate;
b) alle seguenti operazioni periodiche o occasionali di conduzione, controllo, pulizia e
manutenzione ordinaria:
b1) per gli impianti elettrici:
- sostituzione di lampade, prese o spine deterioratesi;
- modifica agli impianti (previo nulla-osta comunale) per le proprie esigenze
organizzative;
- riparazione delle apparecchiature manomesse o lesionate per l’uso;
- controllo periodico delle linee esterne e dei quadri comando e loro mantenimento a
norma di legge;
b2) per gli impianti igienico-sanitari:
- pulizia periodica, spurgo e disinfezione di tutte le apparecchiature esistenti (lavandini,
turche, ecc.) nonché delle relative condotte;
- sostituzione di tutte le suppellettili deteriorate e/o asportate nel corso della gestione e
mantenimento in perfetto stato delle altre;
- sostituzione di filtri e guarnizioni delle apparecchiature, soffioni o sifoni nelle docce e
nei pavimenti degli spogliatoi;
b3) per gli impianti antincendio:
- controllo e verifica periodica di funzionamento;
- manutenzione ordinaria e sostituzione delle parti deteriorate danneggiate;
- ricarica degli estintori;
b4) per i locali accessori:
- mantenimento in perfetto stato (pulizia, disinfezione, ecc.) della infermeria e degli
spogliatoi del campo da calcio, garantendo costantemente la dotazione di legge di
farmaci per ogni emergenza;
- pulizia e manutenzione ordinaria di tutti gli impianti di produzione dell’acqua calda, e
mantenimento delle relative cappe fumarie;
- tinteggiatura e/o verniciatura anche parziale (ritocchi) di pareti e/o infissi qualora
deterioratisi;
- pulizia e manutenzione di gronde e pluviali onde garantirne il perfetto funzionamento;
- piccole manutenzioni;
2. La Concessionaria è tenuta a provvedere, ai fini della gestione, all’acquisto dei beni ed alla
fornitura delle attrezzature ritenute necessarie in maniera adeguata, per numero, caratteristiche e
dimensioni, ad un corretto espletamento della attività.
3. La concessionaria è tenuta a dotarsi dell’attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento delle
attività, degli indumenti degli operatori, dei detergenti, dei solventi, dei detersivi.
4. La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare
disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive, dei saponi, dei
disinfettanti, della carta igienica, delle salviette, delle salviettine di carta monouso, delle scope,
degli spazzettoni, delle spugne, degli stracci, e di ogni altro prodotto, strumento ed attrezzatura
necessari.
5. E’ fatto divieto alla Concessionaria di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze
organizzative proprie, gli impianti esistenti (compresi i contenitori ed i locali tutti) senza aver
ottenuto il preventivo nulla-osta del responsabile del Amministrazione.
6. Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive la concessionaria potrà avvalersi
delle prestazioni specialistiche di terzi, restando “il Comune” estraneo da qualsiasi rapporto con
essi, restando altresì indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità.
7. La concessionaria è tenuta ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari
alle attività dianzi elencate, quantunque non indicate nella presente convenzione, senza che per ciò
possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.
Art. 8 – Personale
1. Il personale, dipendente (incaricato, volontario o comunque impiegato nelle attività oggetto della
presente convenzione dalla concessionaria) deve tenere un contegno serio, civile e corretto e deve
essere fornito di idonei elementi di riconoscimento.
2. La Concessionaria è tenuta a consegnare al responsabile del servizio dell’ Amministrazione
l’elenco nominativo del personale adibito alle attività di cui sopra, a comunicare tempestivamente
eventuali variazioni, e a sostituire il personale giudicato inidoneo per manifesto difetto di capacità
professionale o per comportamento non confacente alle esigenze della gestione.
Art. 9 – Responsabilità
1. La concessionaria è responsabile della custodia e della costante vigilanza del campo sportivo
durante l’apertura al pubblico.
2. La concessionaria solleva il Comune da ogni responsabilità verso gli iscritti e verso i terzi
derivante dalla gestione e dall’uso del campo sportivo; per tale ragione assume in proprio ogni
responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose nell'esecuzione delle attività
oggetto della presente convenzione è pertanto tenuto a stipulare contratto per l’assicurazione della
responsabilità civile verso terzi, con massimali di garanzia non minori di €.1.000.000,00 per
sinistro, con limite di €.250.000,00 per danni a persone e €.500.000,00 per danni a cose.
Art. 10 – Tutela degli addetti
1. “Il Comune” resta estraneo a qualunque rapporto fra la concessionaria ed il personale da esso
dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato/utilizzato nelle attività oggetto della
convenzione.
2. La concessionaria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in
base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni
sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
3. L’associazione si impegna a stipulare adeguata copertura assicurativa per i volontari impegnati
nelle attività oggetto della presente convenzione contro infortuni e malattie, nonché per la
responsabilità civile verso terzi.
Art. 11 – Contributi e Proventi
1. L’Amministrazione in relazione al valore riconosciuto all’attività che verrà svolta in particolare
per lo sviluppo dell’avviamento al gioco del calcio sul territorio comunale in prevalenza per i
giovani e giovanissimi, potrà concedere contributi e vantaggi economici di varia natura ai sensi
delle vigenti norme anche regolamentari.
2. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati nonché di quanto stabilito dal successivo
art.14, accertate dagli Enti ed Organi preposti e competenti, l’Amministrazione procederà alla
sospensione dei pagamenti di eventuali contributi accordati ovvero si asterrà dal concederli
formalmente e la sospensione cesserà solo qualora gli obblighi predetti siano stati integralmente
adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la concessionaria non potrà opporre
eccezioni al Comune, né avrà titolo al risarcimento dei danni.
Art. 12 – Accesso agli Impianti
1. L’accesso agli impianti è riservato in via prioritaria alle associazioni/società e ai privati cittadini
residenti nel territorio comunale.
2. L’Amministrazione si riserva l’accesso incondizionato e gratuito all’impianto sportivo per i
bambini frequentanti le scuole secondarie di primo grado (ex medie), primarie (ex elementari),
dell’Infanzia (ex materne) ed i centri estivi per attività organizzate direttamente dal Comune o in
collaborazione con il medesimo, organizzate dalle istituzioni scolastiche con il patrocinio dello
stesso Comune a livello sportivo e ricreativo, con preavviso di almeno 15 giorni, salvo causa di
forza maggiore, e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse.
3. L’Amministrazione si riserva altresì di concedere temporaneamente a terzi, dietro contributo o
corrispettivo specifico l’uso di spazi esterni e/o strutture previo accordo con l’Associazione
relativamente al periodo e alle modalità di utilizzo, con preavviso di almeno 15 giorni e per il tempo
strettamente necessario allo svolgimento delle attività o manifestazioni.
4. Restano a carico della concessionaria tutti i costi della custodia e della manutenzione ordinaria
dei locali e dei beni anzidetti, ed il ripristino dei danni loro eventualmente causati nel periodo di
durata della presente convenzione.
5. La concessionaria prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l’obbligo di
adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori e degli utenti, contenute nei documenti di valutazione dei rischi redatti dal “Comune” ai
sensi del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., e successive modificazioni/integrazioni, di cui la
concessionaria - con la sottoscrizione della presente convenzione - dichiara di conoscerne i
contenuti.
6. La concessionaria è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità dell’impianto
sportivo, ed è tenuto a provvedere direttamente all’eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero
a segnalare tempestivamente al “Comune” situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da
parte dello stesso Comune al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai
sensi delle norme vigenti in materia.
Art. 13 Tariffe di accesso ed uso
1. Le tariffe applicabili dalla concessionaria sono determinate annualmente in accordo con
l’Amministrazione comunale; Le relative variazioni devono essere concordate entro il 31 Luglio di
ogni anno per l’applicazione nell’anno successivo. Eventuali riduzioni saranno definite nello stesso
accordo.
2. La concessionaria provvede alla riscossione dei corrispettivi dei biglietti di accesso
corrispondenti alle tariffe determinate in accordo con l’Amministrazione, tenendone adeguata e
separata contabilità su apposito registro in ottemperanza alle norme fiscali vigenti, da esibire in ogni
momento su richiesta, anche informale, degli incaricati del controllo.
3. L’accertamento di applicazione di tariffe diverse da quelle concordate, comporterà l’immediata
risoluzione della convenzione, previa semplice comunicazione raccomandata.
4. La concessionaria si obbliga a fornire annualmente un rendiconto degli introiti derivanti
dall’applicazione delle tariffe di accesso e di un prospetto riassuntivo:
dell’utilizzazione degli impianti da parte degli utenti;
delle attività o manifestazioni svolte;
delle manutenzioni effettuate;
dei dipendenti, incaricati, volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella
gestione.
5. Nel corso della gestione la concessionaria e l’Amministrazione potranno concordare
l’introduzione di tariffe differenziate per favorire quelle fasce orarie di utilizzo che nel corso della
gestione risultino poco frequentate.
Art. 14 – Fideiussioni.
1) A garanzia della corretta esecuzione della presente convenzione e del mantenimento in
condizioni di integrità del complesso immobiliare in oggetto, delle attrezzature, impianti ed
accessori, salvo il normale deperimento d’uso. La concessionaria dovrà presentare, prima
della sottoscrizione della convenzione, polizza fidejussoria di €. 2.000,00 a favore del
Comune di Cura Carpignano. I beni mobili ed immobili oggetto della presente convenzione
dovranno essere riconsegnati allo scadere della convenzione, nello stato in cui si trovavano
all’atto della consegna, salvo il normale deterioramento d’uso. Gli eventuali danni e
deterioramenti provocati da incuria o da negligenza o da arbitrarie distrazioni dall’uso
dovranno senz’altro essere risarciti dalla Concessionaria al Comune, al quale è riservata la
facoltà rivalersi sulla fideiussione prestata a garanzia della presente convenzione.
2) La polizza assicurativa fidejussoria di cui al comma precedente deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e
la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da parte
dell’Amministrazione.
Art. 15 – Verbale di restituzione
1. All’atto della riconsegna all’Amministrazione degli impianti sportivi e dei beni mobili costituenti
il centro sportivo oggetto della presente convenzione deve essere redatto, a cura dell’Associazione
ed in contraddittorio con il responsabile del “Comune”, un processo verbale di restituzione regolare
da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.
Art. 16 – Cessione e subaffidamento.
E’ vietata la cessione non autorizzata di attività oggetto della presente convenzione.
E’ ammesso previa specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione il subaffidamento di
attività oggetto della presente convenzione, che richiedano capacità professionali, tecniche ed
imprenditoriali specifiche, a condizione che:
a) La concessionaria provveda al deposito del contratto di subaffidamento presso
l’Amministrazione prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative attività;
b) che il subaffidatario sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per
l’esecuzione dell’attività oggetto del subaffidamento;
Art. 17 – Risoluzione della convenzione
Oltre alle cause di risoluzione di cui all’art.1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione della
presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi:
a. utilizzo di personale privo dei requisiti di legge;
b. mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto
nei confronti degli utenti o del Comune;
c. accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale
adibito ai servizi, e mancata stipulazione delle polizze assicurative a favore del personale
volontario impiegato;
d. mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine previsto dalla presente
convenzione;
e. sub affidamento a terzi senza la prevista autorizzazione da parte del Comune;
f. scioglimento o cessazione dell’Associazione;
g. cessione a terzi in toto o in parte della presente convenzione;
h. gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione;
i. mancata prestazione e presentazione delle polizze fidejussorie e delle garanzie assicurative
previste dalla presente convenzione nei termini ivi previsto.
Art. 18 - Penali
1. Al di là dei casi di risoluzione della convenzione e del risarcimento dei danni l’Amministrazione
comminerà alla Concessionaria il pagamento delle seguenti penali:
a. di 50,00 euro, per ogni infrazione all’obbligo di adeguato riscaldamento dell’acqua e
dell’aria negli spogliatoi e nei servizi igienici;
b. di 50,00 euro, per ogni evento denotante comportamento scorretto nei confronti
degli utenti o degli ospiti;
c. di 50,00 euro, per ogni giorno di ritardo nell’intestazione dei contratti di utenza e nel
rimborso di quanto dovuto al Comune o al precedente intestatario;
d. da 50,00 euro a 300,00 euro secondo la gravità dell’infrazione, per ogni altra
inosservanza degli oneri contemplati dalla presente convenzione non comportante la
sua decadenza;
2. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della
contestazione formulata dal responsabile del servizio del Amministrazione;
3. L’Amministrazione ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d’ufficio, con oneri finanziari a
carico dell’Associazione, i lavori necessari per il regolare funzionamento degli impianti qualora la
predetta Associazione - appositamente diffidata - non vi ottemperi nel termine assegnatogli;
4. E’ facoltà del Comune di valersi delle polizze fidejussorie ed assicurative di cui alla presente
convenzione per il pagamento delle opere o dei danni in carico alla “ Concessionaria”.
Art. 19 – Recesso.
1. Il Amministrazione potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non minore di 2 mesi, per
motivi di pubblico interesse o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione
raccomandata, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione
della gestione.
2. La concessionaria potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad
adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di due mesi mediante
comunicazione con lettera raccomandata.
Art. 20 – Foro competente.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’applicazione della presente
convenzione, è competente il foro di Pavia
Art. 21 – Disposizioni finali.
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per l’ Amministrazione
……………………………..
Per la concessionaria
…………………………….
Allegato alla Convenzione tra il Comune di Cura Carpignano e l’Associazione A.P.D. Carpignanese
di Cura Carpignano per la concessione in uso temporaneo degli impianti e delle strutture sportive
del territorio per la promozione e la valorizzazione della pratica sportiva
Elenco attrezzature presenti nel Centro Sportivo Comunale sito in Loc. Colombara-Vedria
1. Mobili ufficio utilizzati nell’immobile adibito a sede dell’Associazione:
• Tavolo riunioni
• Scrivania
• Cassettiera
• Tavolo dattilo
• Frigorifero
• Mobile con 2 cassetti e 2 ante
• N. 3 poltrone
• N. 2 lavagne in sughero per affissione comunicati
2. Attrezzi e apparecchiature utilizzati per l’attività del Campo di Calcio:
• Carrello segnalinee campo (mod. Sportika)
• Carrello segnalinee campo (mod. Valsport)
• Compressorino gonfia palloni
• Bandierine calcio d’angolo
• Tubo per innaffiare (colore giallo)
• N. 1 carriola
• N. 1 trattorino tosaerba acquistato nell’anno 2010
• N. 1 macchina irrigatrice
• N. 1 badile
• N. 1 decespugliatore (non funzionante)
• Reti porte calcio
• Rete retro porta
• Delimitatori
• Serie paletti
• Lettino Pronto Soccorso
• Cassetta Pronto Soccorso
• Lavagna in sughero per comunicati
L’elenco dovrà essere verificato e redatto in forma finale seguito ispezione congiunta di un
incaricato dell’Amministrazione Comunale ed il Presidente dell’Associazione Concessionaria