Basilea 26 luglio 2014 raffaella de lisi-1

26 luglio 2014
Autore: Raffaella De Lisi
Sommario
1.
2.
3.
4.
5.
Presupposti e il Razionale ............................................................................................................ 1
BASILEA I .................................................................................................................................. 1
BASILEA II ................................................................................................................................. 3
Il Primo Pilastro ............................................................................................................. 3
Il Secondo Pilastro.......................................................................................................... 5
Il Terzo Pilastro .............................................................................................................. 6
BASILEA III................................................................................................................................ 7
Rischio di inadeguata patrimonializzazione ................................................................... 8
Rischio di Leva Finanziaria Eccessiva .......................................................................... 9
Rischio di Liquidità......................................................................................................... 9
Altri Rischi ...................................................................................................................... 9
Impatti di Basilea III sul Credito alle Imprese ........................................................................... 10
Allegato: Basilea 3 Fasi di applicazione .............................................................................................. 0
GLI ACCORDI DI BASILEA
Premessa
Gli accordi di Basilea sono linee guida riguardanti i requisiti patrimoniali e prudenziali degli
Istituti di Credito emanati dal Comitato di Basilea allo scopo di perseguire la stabilità monetaria e
finanziaria del sistema bancario e rappresentano un importante tassello nel processo di
regolamentazione della finanza.
Il comitato di Basilea venne costituito nel Dicembre 1974 dai governatori delle banche centrali dei
dieci paesi più industrializzati ( G10), poi ampliato sino agli attuali 27 membri ivi compresi USA e
Cina, per sviluppare la collaborazione tra le autorità di vigilanza bancaria. Ha sede a Basilea ed
opera in seno alla B.I.S.-Banca dei Regolamenti Internazionali, istituto fondato con l'obiettivo di
dare stabilità ai mercati monetari e finanziari promovendo la collaborazione tra le banche centrali.
Il Comitato di Basilea non ha potere legislativo ma formula proposte che dovranno essere recepite
nell'ambito dei singoli ordinamenti nazionali. “Il recepimento di Basilea nell'ordinamento interno
Italiano non si è risolto in una mera trasposizione della normativa comunitaria in lingua italiana.
Non ci si riferisce solo all'esercizio delle opzioni, pur rilevanti, rimesse alla discrezionalità
nazionale dalle direttive, ma anche all'opera di adattamento alle specifiche esigenze della realtà
economica, giuridica e istituzionale del nostro paese. Ciò è avvenuto nel pieno rispetto degli
obblighi comunitari ed evitando di aggiungere strati addizionali di regolamentazione "(cfr. G.
Carosio Vdg B.Italia-convegno ABI 22/01/2007).
Ovviamente l'efficacia delle direttive assumerà maggiore valenza quanto più numeroso sarà il
numero dei paesi guida che recepiranno le direttive stesse nei propri ordinamenti
1. Presupposti e il Razionale
La grave crisi del 1929 rese necessaria l'introduzione di norme per regolamentare il settore bancario
e finanziario ed in tal senso fu costituita il 17 Maggio 1930 la B.I.S.-Banca dei regolamenti
internazionali. La poderosa ripresa economica post-bellica e l'affermarsi contemporaneamente della
ideologia neoliberista hanno poi progressivamente portato alla eliminazione di gran parte di detta
normativa nella convinzione che la deregolamentazione del sistema potesse contribuire a rafforzare
l'espansione economico-finanziaria in atto.
Il successivo processo di globalizzazione e la stretta interconnessione del sistema bancario hanno
reso però evidente come la fragilità di uno dei suoi elementi renda vulnerabile l'intero sistema. La
condotta molto aggressiva di alcuni istituti di credito, tesa a vincere la esasperata concorrenza
instauratasi in un sistema normativamente poco regolamentato, ha senz'altro migliorato l'efficienza
del sistema stesso ma spesso a scapito della solidità con evidenti ripercussioni negative anche per
depositanti e risparmiatori.
I Governatori delle Banche Centrali del G10 hanno pertanto avvertito la necessità di promuovere
delle regole comuni per il sistema bancario internazionale da attuarsi mediante intervento pubblico
in grado di garantire stabilità e imporre condizioni equanimi e condivise, all'interno delle quali si
potesse svolgere la dinamica competitiva.
Al fine pertanto di rafforzare la solidità e solvibilità del sistema bancario internazionale e
conseguentemente ridurre il verificarsi di crisi bancarie, il Comitato ha via via assunto negli anni
varie determinazioni che si sono maggiormente estrinsecate nell'emanazione di specifiche direttive
che di seguito vengono descritte.
2. BASILEA I
Nel Luglio 1988 il comitato stipulò il primo accordo sulla regolamentazione del capitale bancario
con particolare attenzione al concetto di requisiti minimi patrimoniali delle banche, ovvero quota
del capitale destinata a proteggere i depositanti dal rischio che gli attivi bancari (prestiti alla
1
clientela), subendo delle perdite, risultino insufficienti a coprire le passività (i.e. conti correnti e
depositi dei risparmiatori).
Ogni attività finanziaria, in particolare creditizia, comporta assunzione di rischio, il patrimonio della
banca conseguentemente deve essere adeguato ai rischi assunti. L'adeguatezza patrimoniale,
misurata secondo criteri ed indici prefissati dal Comitato, costituisce il c.d. " patrimonio di
vigilanza".
In questa direttiva vengono presi in considerazione soltanto i cd. “rischi di credito” e di “mercato”.
Con il “rischio di credito” si fa riferimento al rischio che le controparti delle banche, es. imprese
finanziate, non rispettino i propri impegni e dunque non rimborsino, in tutto o in parte od oltre i
termini di scadenza, i prestiti ottenuti. Il “rischio di mercato” riguarda la possibilità che fluttuazioni
inattese delle variabili finanziarie (tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi azionari, ecc.) determino
delle diminuzioni del valore degli investimenti finanziari delle banche.
La rischiosità degli impieghi (attivi) viene ponderata (al fine di calcolare il Risk Weighted Asset cd.
RWA) moltiplicando il valore nominale degli stessi con dei coefficienti differenti in funzione della
tipologia degli attivi:

0% per attività di rischio verso stati, banche centrali;

20% per attività di rischio verso enti pubblici, territoriali e non, banche;

50% per attività di rischio verso soggetti che richiedono crediti ipotecari relativi a immobili di
tipo residenziale (mutui a privati);

100% per attività di rischio verso imprese, altri soggetti settore privato.
La direttiva stabilì che per ogni posizione creditizia la banca avesse l'obbligo di accantonare una
quantità di capitale pari all' 8% dell'ammontare del credito erogato ponderato attraverso i
coefficienti sopra descritti (rischio standard).
A titolo esemplificativo si indicano alcune ipotesi di costituzione del patrimonio di vigilanza .

Prenditore Ente pubblico: erogato € 500.000,00
8.000,00.

Prenditore impresa: erogato € 500.000,00 fatt. pond. 100% attrib. 8%
fatt. pond. 20%
attrib. 8%
p.v. €
p.v. € 40.000,00.
Tali fattori di ponderazione del rischio avevano tuttavia un limite in quanto (i) dipendenti
esclusivamente della tipologia della controparte e (ii) svincolati dal merito specifico della
affidabilità del soggetto finanziato (debitore) o dalla solidità delle garanzie associate all’operazione
di prestito. Lo schema pertanto era rigido e presentava limiti, in particolare:
1 non vi era differenziazione della misura di rischio per la stessa tipologia di clientela (garantivo
vs non garantito);
2 non venivano considerati i rischi operativi1;
3 non veniva considerata la durata del prestito;
4 non veniva considerata la diversificazione e la qualità del portafoglio delle banche quale
elemento di riduzione del rischio.
In sintesi con Basilea I l'ammontare minimo di capitale (patrimonio di vigilanza) da accantonare era
legato semplicemente alla dimensione degli attivi e non alla loro qualità e non rilevando la qualità
del prenditore il rischio di fatto aveva un peso nullo.
1
Per rischio operativo si intende il rischio di subire perdite inattese dovute a inefficienze di procedure o di personale o ad eventi esterni.
2
3. BASILEA II
Dall’oggettiva evidenza delle summenzionate limitazioni nacque l’esigenza di una rivisitazione
dell’accordo e così nel 2004 venne approvato il nuovo schema di regolamentazione noto come
Basilea 2. Il testo è stato recepito dagli ordinamenti nazionali ed è entrato in vigore nel 2007, in
Italia tramite la Circolare Banca d’Italia n° 263 del 2006.
Il nuovo schema si differenziò, soprattutto, dal precedente, per il fatto che mentre nel primo si
consideravano i rischi di classi di clienti senza ulteriori articolazioni/ differenziazioni interne,
nell'attuale si richiede una valutazione analitica del singolo prenditore, per cui per ciascuno cliente è
prevista una specifica detenzione di patrimonio di vigilanza in relazione al peculiare merito
creditizio.
Venne quindi introdotto il concetto di “rating” che rappresenta la valutazione di affidabilità di un
cliente, cioè la valutazione della capacità di credito e della sua solvibilità ovvero dell’attitudine a far
fronte ai propri impegni assunti alle scadenze prestabilite. Il processo di assegnazione del rating è
un processo nel quale vengono considerate: valutazioni di tipo quantitativo e oggettivo basate su
bilanci e sull'andamento dei rapporti bancari, valutazioni integrative, a carattere quali-quantitativo,
basate su piani, budget e trend di mercato e infine valutazioni qualitative caratteristiche dell'impresa
che fanno riferimento ad aspetti di carattere normativo, amministrativo, finanziario, societario,
fiscale o gestionale che possono avere un impatto potenziale anche molto significativo.
Basilea 2 si fonda su tre pilastri:
1.
requisiti minimi patrimoniali, ovvero regole per la determinazione dell’adeguatezza
patrimoniale;
2.
processo di controllo prudenziale, ovvero linee guida per l’attività di supervisione
sull’adeguatezza del capitale da parte degli organi di controllo;
3.
disciplina di mercato, ovvero obbligo a rispettare determinati requisiti di trasparenza sulle
informazioni trasmesse all’esterno.
Il Primo Pilastro
Il primo pilastro concerne un nuovo sistema per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi
prendendo in considerazione, oltre al rischio di credito e di mercato, il cd. “rischio operativo”,
che ne rappresenta la maggiore novità e riguarda il rischio di subire perdite inattese dovute a
inefficienze di procedure o di personale o ad eventi esterni.
La formula per la determinazione del patrimonio di vigilanza viene pertanto così ampliata e
rivista:
Dove:
RWA = Risk Weighted Asset (attivi ponderati con coefficienti di ponderazione in funzione
della qualità del debitore)
Rc = rischio di credito
Rm = rischio di mercato
Ro = rischio operativo
3
Viene consentito alle banche di scegliere tra due metodologie per il calcolo dei requisiti
patrimoniali a fronte del rischio di credito:
a) il cd. “metodo standardizzato”;
b) il cd. “modello interno”, ovvero sistemi interni di analisi del rischio di credito ( IRB).
a) Metodo Standardizzato
Nel caso di “metodo standardizzato” il rischio è determinato mediante procedure prestabilite
dalle Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia) integrate da valutazioni esterne del merito del
credito, rappresentate soprattutto dai rating attribuiti dalle agenzie specializzate quali
Standard & Poor's, Fitch, Moody's. E’ l'autorità nazionale di vigilanza a stabilire quali agenzie
esterne sinao riconosciute per effettuare tale valutazione.
Il rating viene sintetizzato convenzionalmente da un simbolo alfanumerico che esprime la
probabilità di default, ovvero il rischio di insolvenza di un soggetto.
Il livello minimo di probabilità di default, rischiosità quasi vicina allo zero viene definito con
una tripla AAA o Aaa ( dipende dall'agenzia che fa la valutazione). Un soggetto con rating
AAA è considerato altamente affidabile da un punto di vista finanziario. All'aumentare del
rischio di default il livello passa da AA poi a BBB, BB, B, CCC ed D, che segnala un rischio
molto elevato. Inoltre il “voto“, rappresentativo del rating attribuito, viene associato alla
previsione (cd. “outlook”) di evoluzione dello stesso nel tempo. L’outlook viene rappresentato
dai segni “+” e “-”. Così l'attribuzione del segno positivo vuol dire che si prevede il
miglioramento di una classe di rating, al contrario l'attribuzione del segno negativo
rappresenta la previsione di un peggioramento di una classe di rating.
In funzione del rating per i crediti concessi ad aziende classificate nella categoria controparte
privata (cd. “ Corporate”) vengono definiti i seguenti coefficienti di ponderazione del rischio:
Tabella: coefficienti di ponderazione in funzione del rating di controparte a rischio
Da AAA ad A
Da A+
Da BBB
Inferiore a
Senza rating
ad Aad BBB+
20%
50%
100%
150%
100%
Sono state inoltre previste forme di mitigazione del rischio in presenza di garanzie
personali o reali (es. ipoteche, ecc) che assistono il credito, purché sia accertata la validità
giuridica ed economica delle stesse. E’ stata contemplata inoltre una particolare classe di
soggetti prenditori denominata “retail”, in cui confluiscono i privati e le piccole imprese a
condizione che abbiano un volume di affari (fatturato) inferiore a 5 milioni di euro e che il
prestito non sia superiore a 1 milione di euro. Per questa categoria, in funzione dell’importo
modesto e della adeguata diversificazione del rischio, è prevista l’applicazione di un
coefficiente di ponderazione del 75%, indipendentemente dall’ esistenza di un rating.
b) Metodo Interno
L’ accordo ha previsto inoltre in alternativa a quella standardizzata, la cosiddetta metodologia
interna (IRB).Tale metodologia deve essere formalmente autorizzata dall'autorità di vigilanza
nazionale e permette alle banche di utilizzare i propri sistemi di rating (in sostituzione del
rating attribuito dalle agenzie di rating esterne).
4
Un sistema di rating interno consiste nel complesso coordinato di procedure, procedimenti,
formule di calcolo supportati da un adeguato sistema informativo finalizzato all'analisi e
valutazione dei rischi di credito, alla definizione di un grading di merito e alla possibile
quantificazione delle insolvenze o delle perdite.
Le valutazioni interne degli elementi di rischio devono includere:

probabilità di insolvenza o default (PD)

perdita in caso di insolvenza la cd. Loss Given Default ( LGD)

esposizione al momento dell'insolvenza, la cd. Exposure at Default (EAD)

esposizione alla scadenza effettiva (M)
Il requisito patrimoniale sarà pertanto calcolato a partire da queste quattro componenti.
Nell'adozione di sistemi interni è possibile che le singole banche abbiano un diverso livello di
autonomia nel calcolo dei parametri di ponderazione del rischio e quindi dei coefficienti
patrimoniali. Si distingue tra IRB “base” in cui la PD è stimata dalla banca e le altre
componenti fissate dall'autorità, e IRB “advanced” in cui tutte le componenti sono stimate
dalla banca stessa. A prescindere dal grado di autonomia, per adottare un sistema IRB le
banche devono dimostrare all'autorità vigilante che il sistema adottato risponda a criteri di
obiettività, affidabilità e correttezza tecnica e soprattutto che trovi reale applicazione nella
operatività.
Appare evidente che, dovendo gli istituti di credito vincolare del capitale a fronte dei rischi
connessi alla loro attività, questi dipenderanno anche dal rischio di credito relativo alle
imprese/controparti affidate. Conseguentemente le banche chiederanno alle imprese di ridurre
il loro rischio finanziario per migliorare il rating (riducendo così il rischio di credito), al fine
di avere minor capitale di rischio vincolato a fronte dei prestiti alla clientela. Minor capitale
vincolato per le banche, significa possibilità di utilizzo dello stesso per impieghi alternativi.
La situazione contraria determina invece la perdita di una opportunità di investimento, il cui
costo viene necessariamente fatto ricadere sulle imprese sotto forma di incrementi di tasso di
interesse applicato sui finanziamenti per le aziende più rischiose. In questo modo si lega
l’erogazione del credito al livello di capitalizzazione della banca.
Basilea 2 implica che i costi di finanziamento per un’impresa siano sempre più legati al
proprio rating con la conseguenza che il contenimento dei costi finanziari passa
necessariamente attraverso un incremento della patrimonializzazione e un conseguente
miglioramento della situazione economico-patrimoniale della azienda stessa che trova riflesso
in un miglior rating aziendale.
Il nuovo sistema elaborato da Basilea 2 ha fatto emergere un cambiamento, ha indotto le
banche ad adottare una pura logica di impresa e a correlare il prezzo del credito (i.e. tasso di
interesse) a: (i) le probabilità di insolvenza del prenditore di credito, (ii) la durata
dell’impegno e (iii) le eventuali garanzie che assistono il credito, con una conseguente
segmentazione della propria clientela in funzione dei criteri sopra delineati.
Questa nuova impostazione comporta un effetto di trascinamento nei confronti dell’impresa
richiedente la quale dovrà aumentare le proprie capacità di autovalutazione in modo da
presentarsi all’offerta con la maggiore dote informativa.
Il Secondo Pilastro
Il secondo pilastro (“ controllo prudenziale “) tende ad accrescere i poteri di controllo delle
autorità di vigilanza (Banca d’Italia) e disciplina i rapporti con le stesse al fine di assicurare
che le banche adottino adeguati procedimenti interni per la misurazione del rischio.
5
Il processo del controllo prudenziale è inteso non solo a garantire che le banche dispongano di
un capitale adeguato a sostenere tutti i rischi connessi con la loro attività ma anche a
incoraggiarle nell'elaborazione e nell'uso di tecniche migliori per monitorare e gestire tali
rischi, riconoscendo nell'alta direzione della banca il responsabile di tali elaborazioni per i
processi interni di valutazione del capitale.
Basilea 2 ha individuato n° 4 principi chiave del controllo prudenziale:

le banche devono dotarsi di un sistema di valutazione della propria adeguatezza
patrimoniale in relazione ai profili di rischio assunto e delle misure per un costante
mantenimento dei livelli patrimoniali stabiliti;

l'autorità vigilante verifica la corretta applicazione di tale sistema, intervenendo solo in
caso di carenze da parte della banca;

è raccomandato alla banche, per il tramite delle autorità di vigilanza, di mantenere
dotazioni patrimoniali superiori ai coefficienti minimi obbligatori;

le autorità di vigilanza dovrebbero svolgere un ruolo attivo nella prevenzione dei fenomeni
di riduzione dei patrimoni delle banche, per consentire loro di intervenire attraverso (i) un
intervento diretto della stessa autorità finalizzato a impedire che si verifichi l'evento di
abbattimento del patrimonio oppure (ii) per attuare un pronto ripristino di tale patrimonio
al livello stabilito.
Il Terzo Pilastro
Il terzo pilastro (“disciplina di mercato”), integrativo dei precedenti due, richiede alle banche
l'attivazione di requisiti di trasparenza informativa nei confronti di tutti gli operatori di mercato
circa i metodi di valutazione del rischio adottati ed obbliga gli istituti di credito a fornire
pubblicità sulla propria situazione economico-finanziaria con particolare riferimento al profilo
di rischio ed all’adeguatezza del capitale. Scopo del terzo pilastro è anche quello di permettere
a ciascun operatore di effettuare investimenti nei titoli di una banca alla luce di informazioni
chiare, trasparenti e sostanziali.
Esso contribuisce quindi alla sicurezza e alla solidità del sistema bancario, che si integra
pienamente con l'obiettivo dei singoli organi di vigilanza, i quali richiedono alle banche di
operare in maniera da garantire la sana e prudente gestione.
******
La recente crisi finanziaria globale ha messo in evidenza le lacune dell'accordo di Basilea 2 e in
particolare:
 da indagini effettuate è emersa la penalizzazione per le piccole e medie imprese. Le imprese
faticano a reperire finanziamenti (il cosiddetto “credit crunch”) fino a giungere ad una vera crisi
di liquidità che può degenerare nella insolvenza di breve periodo
 si è verificato un incoraggiamento al cd. “moral hazard” ovvero a parità di coefficiente per la
ponderazione del rischio la possibilità di arbitraggiare l’utilizzo del patrimonio della banca a
favore di finanziamenti più rischiosi (e quindi più remunerativi) a scapito di finanziamenti di
migliore qualità (meno remunerativi)
 si è assistito al fenomeno della cd. “prociclicità” finanziaria: nei periodi di rallentamento
economico, l'accordo avrebbe l'effetto di indurre le banche a ridurre gli impieghi, causa il
crescere del rischio, con la potenziale conseguenza di inasprire la crisi stessa
6
 inoltre si è verificata una discriminazione tra le banche, quelle piccole non potendo utilizzare le
metodologie più avanzate, quindi subiscono un onere patrimoniale maggiore rispetto ai grandi
gruppi. Oltre ad essere incorse anch'esse in crisi di liquidità.
4. BASILEA III
L’insorgere ed il persistere della grave crisi finanziaria del 2007-2008 nonché la constatazione dei
sopra descritti effetti negativi non impediti dalla direttiva Basilea II , hanno portato il Comitato
all’elaborazione della terza direttiva approvata nel settembre 2010 dai Governatori e dai Capi delle
autorità di vigilanza del G20 (cd. “Basilea III”). L’accordo è stato recepito in Italia con la Circolare
n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti2.
"Basilea III è un insieme articolato di provvedimenti di riforma, predisposto dal Comitato di
Basilea per la vigilanza bancaria al fine di rafforzare la regolamentazione, la vigilanza e la
gestione del rischio del settore bancario. Tali provvedimenti mirano a:

migliorare la capacità del settore bancario di assorbire shock derivanti da tensioni
economiche e finanziarie, indipendentemente dalla loro origine;

migliorare la gestione del rischio e la governance;

rafforzare la trasparenza e l'informativa delle banche.
Le riforme sono di due ordini:

microprudenziali, ossia concernenti la regolamentazione a livello di singole banche; queste
riforme intendono rafforzare la resistenza dei singoli istituti bancari alle fasi di stress;

macroprudenziali, ossia concernenti i rischi a livello di sistema che possono accumularsi
nel settore bancario, nonché l'amplificazione pro-ciclica di tali rischi nel tempo.
L'approccio microprudenziale e quello macroprudenziale sono complementari, poiché una migliore
tenuta a livello di singole banche riduce il rischio di shock sistemici.” (fonte Banca d’Italia).
Le misure riguardano in particolare:
 innalzamento della qualità del capitale regolamentare per aumentare la capacità delle banche di
assorbire le perdite e fissazione di più elevati requisiti patrimoniali, il capitale minimo passa
dall’8% al 10,5% (requisito che verrà introdotto nel 2018) al fine di individuare il patrimonio di
vigilanza e creazione di buffer anticiclici, risorse patrimoniali in eccesso nelle fasi cicliche
espansive a cui poter attingere nei periodi di tensione;
 introduzione di un indice di leva finanziaria (cd. leverage ratio), per contenerne
l’indebitamento: tale indice va ad integrare i coefficienti patrimoniali basati sul rischio al fine di
contenere l’accumulo eccessivo di leva nel sistema bancario e di fornire un presidio
supplementare contro il rischio di modello e i possibili relativi errori di misurazione.
 introduzione di due standard globali minimi di liquidità, costituiti dal (i) cd. “liquidity coverage
ratio” focalizzato sul breve periodo e (ii) dal cd. “net stable funding ratio”, indicatore di lungo
periodo;
2
Regolamento (UE) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation – CRR) che disciplina gli istituti di vigilanza prudenziale del Primo Pilastro e le
regole sull’informativa al pubblico (Terzo Pilastro); e Direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive – CRD IV), che riguarda, fra l'altro, le
condizioni per l'accesso all'attività bancaria, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, il processo di controllo prudenziale, le riserve
patrimoniali addizionali.
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 Introduzione di criteri di calcolo di altri rischi derivanti tra l’altro da attività di trading,
cartolarizzazioni, esposizioni a veicoli fuori bilancio e al rischio di controparte connesso a
strumenti derivati.
Rischio di inadeguata patrimonializzazione
Il patrimonio di vigilanza è costituito dai seguenti elementi:
1. patrimonio di base o “tier 1”: in grado di assorbire le perdite in condizioni di continuità
dell'’impresa (cd. on going concern), nello specifico costituito da:
a) Utili non distribuiti e Riserve, al netto dell'avviamento,
b) Azioni ordinarie (quelle di risparmio escluse a partire dal 2010, non assicurano, infatti, il
pieno assorbimento delle perdite, in quanto prevedono vantaggi in fase di liquidazione e
nella maggior parte dei casi sono caratterizzate da meccanismi di remunerazione
privilegiati e commisurati al valore nominale dello strumento),
c) Preferred Securities: obbligazioni perpetue richiamabili non prima di 10 anni, il cui
pagamento può essere sospeso in presenza di andamenti negativi della gestione e
privilegiate solo rispetto alle azioni ordinarie e di risparmio.
2. Il patrimonio di base (costituito da a. e b) deve essere pari, in qualsiasi momento, ad almeno
il 6,0% delle attività ponderate per il rischio. Inoltre viene fissato un buffer di conservazione
del capitale di cui alla tabella 2 che segue con la funzione di garantire che le banche
mantengano un patrimonio di riserva per assorbire le perdite durante lunghi periodi di stress
economico e finanziario. Questo nuovo schema di regolamentazione prudenziale riduce la
facoltà per le banche che hanno già utilizzato i buffer patrimoniali di ridurli ulteriormente
tramite distribuzioni degli utili. Così facendo, esso rafforzerà la capacità di tenuta degli
istituti in condizioni di stress avversi. L’attuazione dello schema tramite regole di
conservazione del capitale concordate a livello internazionale contribuirà sia a incrementare
la resilienza del settore nei periodi di contrazione sia a fornire un meccanismo per
ricostituire le risorse patrimoniali nelle prime fasi di ripresa economica. Una quota più
elevata di utili non distribuiti nei periodi recessivi consentirà di disporre di capitale a
sostegno dell’operatività corrente delle banche nelle fasi di tensione. In tal modo lo schema
dovrebbe contribuire a ridurre la prociclicità.
Tabella 2: Requisiti Patrimoniali e Buffer
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Rischio di Leva Finanziaria Eccessiva
Una delle caratteristiche di fondo della crisi è stata l’accumulo di un eccessivo grado di leva
finanziaria, in bilancio e fuori bilancio (operazioni fuori bilancio costituite da accettazioni
bancarie, fideiussioni, avalli, transazioni in prodotti derivati), nel sistema bancario. In numerosi
casi, le banche hanno accumulato una leva eccessiva pur evidenziando robusti coefficienti
patrimoniali basati sul rischio. Nella fase più acuta della crisi il settore bancario è stato costretto
dal mercato a ridurre la propria leva, il che ha amplificato le pressioni al ribasso sui prezzi delle
attività, accentuando ulteriormente la spirale tra perdite, erosione del capitale delle banche e
contrazione della disponibilità di credito. In considerazione di ciò, il Comitato ha concordato di
introdurre un indice di leva finanziaria (leverage ratio) semplice, trasparente e non basato sul
rischio, calibrato in modo da rappresentare una misura supplementare credibile rispetto ai
requisiti patrimoniali basati sul rischio. L’indice di leva finanziaria ha i seguenti obiettivi:

contenere l’accumulo di leva finanziaria nel settore bancario, contribuendo in tal modo ad
evitare processi di deleveraging destabilizzanti che possono arrecare pregiudizio al sistema
finanziario nel suo complesso e all’economia; e

rafforzare i requisiti basati sul rischio tramite una misura integrativa semplice e non basata
sul rischio
Rischio di Liquidità
Durante la crisi finanziaria numerose banche, nonostante gli adeguati livelli patrimoniali, sono
andate incontro a problemi per non aver gestito in maniera prudente la liquidità. Alla vigilia
della crisi i mercati delle attività si caratterizzavano per un elevato dinamismo e per la pronta
disponibilità di finanziamenti a basso costo. Il repentino mutamento delle condizioni di mercato
ha mostrato la rapidità con cui la liquidità può evaporare ed evidenziato che le situazioni di
illiquidità possono protrarsi a lungo. Quindi il rispetto di rigorosi requisiti patrimoniali è una
condizione necessaria per la stabilità del settore bancario, ma di per sé non sufficiente. Una
solida base di liquidità, rafforzata da robuste prassi di vigilanza, è altrettanto importante. Così
le linee guida Principles for sound liquidity risk management and supervision pubblicate dal
Comitato nel 2008 si basano su una revisione sostanziale delle prassi corrette per la gestione
del rischio di liquidità nelle organizzazioni bancarie. Lo schema per la liquidità comprende un
insieme comune di strumenti di monitoraggio per assistere le autorità di vigilanza
nell'individuazione e nell'analisi del rischio di liquidità a livello sia di singola banca sia di
sistema. Sono stati così introdotti due requisiti quantitativi minimi per il rischio di liquidità:

l’indicatore di breve termine o Liquidity Coverage Ratio (LCR) che intende promuovere la
resilienza degli istituti bancari di fronte a possibili turbative della liquidità su un orizzonte di
trenta giorni. Esso sarà introdotto il 1° gennaio 2015, e obbligherà le banche a disporre di
un adeguato livello di attività liquide di alta qualità atte a controbilanciare gli eventuali
deflussi di cassa netti connessi con uno scenario di stress acuto di breve periodo

l’indicatore strutturale o Net Stable Funding Ratio (NSFR), che sarà introdotto nel 2018, è
un indicatore strutturale di più lungo periodo volto a segnalare squilibri di liquidità. Esso
copre l'intero bilancio e incentiva le banche a utilizzare fonti di approvvigionamento stabili
Altri Rischi
L’incapacità di cogliere la presenza di rischi rilevanti in bilancio e fuori bilancio, nonché le
esposizioni connesse a strumenti derivati, è stato uno dei principali fattori di amplificazione
della crisi. In futuro le banche dovranno determinare il requisito patrimoniale a fronte del
9
rischio di controparte utilizzando input che tengano conto di condizioni di stress. Ciò eviterà
che i requisiti patrimoniali diminuiscano eccessivamente nei periodi di ridotta volatilità di
mercato e contribuirà ad attenuare la prociclicità della regolamentazione.
Un approccio analogo è introdotto per il rischio di mercato: le banche saranno infatti soggette a
un requisito patrimoniale a copertura di potenziali perdite dovute alla variazione dei prezzi di
mercato (rischio di rettifiche di valore della componente creditizia, o credit valuation
adjustment, CVA) per effetto del deterioramento del merito di credito delle controparti. Lo
schema Basilea 2 contempla infatti solo il rischio di insolvenza della controparte, ma non
quello di CVA, che durante la crisi finanziaria ha causato perdite maggiori rispetto a quelle
relative ai casi di insolvenza. Il Comitato rafforza i requisiti in materia di gestione delle
garanzie reali e di costituzione iniziale dei margini di garanzia. Le banche con esposizioni in
derivati ampie e illiquide verso una controparte dovranno considerare periodi di adeguamento
dei margini più lunghi per determinare i requisiti patrimoniali.
5. Impatti di Basilea III sul Credito alle Imprese
L’applicazione di Basilea III avverrà sulla base della tempistica di cui all’allegato 1 al fine di
permettere alle banche di adeguarsi gradualmente e di non generare shock sul sistema derivanti
dall’implementazione dello stesso. Va altresì rilevato che soprattutto l’inserimento dei cd. liquidity
ratio potranno avere un impatto sulla capacità del sistema bancario di continuare a svolgere il ruolo
tradizionale di cd. “trasformatore” di scadenze, ovvero utilizzare la liquidità dei conti correnti e dei
depositi per finanziarie le attività di investimento delle imprese. Il Fondo Monetario Internazionale
(FMI) stima infatti che a seguito dell’implementazione di Basilea III le banche dismetteranno 2.000
miliardi di dollari di asset nei prossimi 18 mesi al fine di orientarsi verso settori a minor
assorbimento di capitale, pertanto diventa sempre più necessario lo sviluppo di un canale alternativo
a quello bancario. Va anche sottolineato che rispetto a tutti gli altri principali paesi europei, le
imprese italiane si distinguono per avere inoltre meno capitale proprio e più debito bancario3,
rendendo di fatto le stesse più vulnerabili a crisi che provengono dal sistema finanziario e non
dall’economia reale. Infatti tensioni nei bilanci delle banche si traducono in peggiori condizioni di
offerta del credito che pesano su imprese già provate dalla recessione. Considerato quanto sopra,
qualora l’accesso delle imprese al mercato obbligazionario rimanesse limitato, le aziende italiane
vedrebbero ridursi progressivamente la capacità di indebitamento. La conseguenza naturale di ciò è
la necessità di affiancare al credito bancario quello di derivazione “private”. Al fine di riequilibrare
tale differenziale fra l’Italia e il resto dell’Europa e sviluppare canali alternativi al credito bancario,
a partire dal 2012 sono state introdotte una serie di norme (c.d. “Decreto Sviluppo Italia 2012”4)
volte a favorire l’accesso al mercato dei titoli di debito da parte delle aziende non quotate attraverso
l’emissione di strumenti di debito (cambiali finanziarie o obbligazioni) e a liberare le risorse
disponibili presso le società assicurative (Decreto Legge 24 giugno 2014).
3
Fonte: Finanza e crescita dopo la crisi - Intervento del Direttore Generale della Banca d’Italia Salvatore Rossi , Milano 14 novembre 2013.
4
Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221. Il Decreto Sviluppo Italia 2012 ha
introdotto misure finalizzate a "stimolare" il rafforzamento della competitività, la ripresa della domanda, lo stimolo al dinamismo imprenditoriale
nazionale. L’intento del legislatore è ridare dinamicità al mercato del credito, tramite la riduzione dei vincoli normativi per l’accesso al mercato dei
capitali per le società non quotate (in particolar modo per le PMI) attraverso l’emissione di strumenti di debito, cambiali finanziarie/obbligazioni.
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Allegato: Basilea 3 Fasi di applicazione