Relazione Trabace - Consiglio Notarile di Udine e Tolmezzo

UDINE 10 GENNAIO 2014
IMPOSTE INDIRETTE 2014
Relatore Raffaele Trabace
Imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo,
tasse ipotecarie, tributi catastali
dal 1° gennaio 2014
Le nuove disposizioni sono contenute nell’art. 10, D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come
modificato dal D.L. n. 104/2013, conv. in L. n. 128/2013, nonché nell’art. 1, comma
609, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che riformulano l’art. 1
della Tariffa Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Testo Unico Imposta
di Registro, prevedendo:
= tre aliquote di imposta di registro, una del 9% per i trasferimenti a titolo oneroso di
immobili in genere, una del 2% per i trasferimenti di case di abitazione, escluse quelle
di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, alle condizioni “prima casa” di cui alla Nota II-bis)
allo stesso art. 1, una del 12% per i trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze
a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale;
= un’imposta di registro minima per i trasferimenti di cui sopra di Euro 1.000,00;
= per gli atti assoggettati all'imposta di cui sopra e tutti gli atti e le formalità
direttamente conseguenti:
l’esenzione:
- dall'imposta di bollo
- dalle tasse ipotecarie
- dai tributi catastali
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l’assoggettamento:
- alle imposte ipotecaria e catastale nella misura di Euro 50 per ciascuna;
l’elevazione:
a Euro 200 dell’importo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in
misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014
Le agevolazioni varie, previste dalla Tariffa del T.U.R e da leggi speciali, vengono:
“SOPPRESSE”
ad eccezione:
- delle agevolazioni cd “prima casa” di cui sopra
- delle agevolazioni cd PPC, “salvate” ad opera del comma 608 dell’art. 1 della
Legge di stabilità 2014
Secondo il CNN - AREA SCIENTIFICA – SETTORE STUDI TRIBUTARI: “La soppressione
non dovrebbe riguardare, invece, quelle disposizioni aventi un ambito più ampio,
funzionali a particolari “istituti” o al perseguimento di determinati fini o interessi rispetto
ai quali il trasferimento di beni non costituisce l’oggetto dei regimi di favore e che
potrebbero trovare applicazione anche (ma non solo) rispetto ai trasferimenti
immobiliari, a prescindere dalla loro natura onerosa o gratuita. Ad esempio l’esenzione
per gli accordi che trovano causa nella separazione o nel divorzio di cui all’art. 19 l. n.
74/1987, e quella per gli accordi di mediazione di cui all’art. 17 d.lgs. n. 28/2010 (e
conciliazione giudiziale, conciliazione in fase pre dibattimentale). Si potrebbe poi
provare a ragionare in questi termini anche con riguardo all’art. 20 della legge Bucalossi
ed all’art. 32 D.P.R. n. 601/1973.”
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TESTO UNICO IMPOSTA DI REGISTRO
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
ALLEGATO A – TARIFFA
Parte Prima – Atti soggetti a registrazione in termine fisso
Art. 1
1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti
traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia
pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i
trasferimenti coattivi ……………………………………………………… 9 per cento
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria
catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis)
……………………………………………………………………………… 2 per cento
Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di
soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti
nella
relativa
gestione
previdenziale
ed
assistenziale
…………………………………………………………………………….. 12 per cento
Note:
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II-bis)
1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo
oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o
costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle
stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca
entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui
l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro,
in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in
cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato
come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza
nel comune ove e' ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza,
dall'acquirente nell'atto di acquisto;
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in
comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa
di abitazione nel territorio del comune in cui e' situato l'immobile da acquistare;
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote,
anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di
proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione
acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente
articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del
decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile
1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo
5, commi 2 e 3, dei decreti legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 29
maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legge 24 luglio 1992, n.
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348, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo
1, commi 2 e 3, del decreto legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del
decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 1993, n. 75, e all'articolo 16 del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.
2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle
lettere a), b) e c) dei comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto
traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di
contratto preliminare.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e
c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle
pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze,
limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o
classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della
casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.
4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o
gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del
decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di
registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una soprattassa pari al 30
per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore
aggiunto, l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve
recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l'imposta
calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante
dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli
interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette
disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno
dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo,
proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
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LE NUOVE DISPOSIZIONI IN DETTAGLIO
Registro – misura minima. L’imposta di registro proporzionale prevista dalla Tariffa
Parte Prima del T.U.R., non può essere inferiore a Euro 1.000.
Registro – imposta fissa. L'importo dell’imposta di registro stabilito in misura fissa di
euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 è elevato ad euro
200. (Es. atti soggetti a Iva)
Ipotecaria e catastale. Gli atti soggetti all’imposta di registro proporzionale prevista
dalla Tariffa Parte Prima del T.U.R. scontano le imposte ipotecaria e catastale nella
misura di Euro 50 per ciascuna.
Ferma restando la misura di Euro 50 per gli atti di trasferimento previsti dalla “Tariffa”,
l'importo delle imposte ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da
altre disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 è elevato ad euro 200 per
ciascuna.
Es.:
Per i trasferimenti che fruiscono dell’aliquota di registro “prima casa”, le ipotecarie e
catastali sono di Euro 50 per ciascuna.
Per i trasferimenti di terreni agricoli che fruiscono delle agevolazioni PPC, l’ipotecaria è
di Euro 200.
Per i trasferimenti soggetti a Iva di fabbricati abitativi le ipotecarie e catastali sono di
Euro 200 ciascuna.
Bollo – tasse ipotecarie – tributi speciali catastali. Gli atti soggetti all’imposta di
registro prevista dalla “Tariffa” sono esenti dall’imposta di bollo (Euro 230), dalla tassa
ipotecaria (Euro 35) e dai tributi speciali catastali (Euro 55).
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Relatore Raffaele Trabace
Agevolazioni – abrogazione. Ai sensi del comma 4 dell’art. 10, D.lgs. n. 23/2011, in
relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 10 sono soppresse tutte le
esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali. Riferendosi le
norme di cui sopra ai trasferimenti a titolo oneroso, restano pertanto in vigore tutte le
agevolazioni disciplinate da vigenti disposizioni in ordine ai trasferimenti a titolo
gratuito.
Agevolazioni prima casa. Le agevolazioni cd “prima casa” si applicano ai trasferimenti
aventi ad oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1
(abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti
pregi artistici o storici).
Le nuove disposizioni, mentre non contengono, come in precedenza, il riferimento alle
“case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969”,
tuttavia mantengono in vita, ai fini della agevolabilità dei trasferimenti, le condizioni di
cui alla Nota II-bis) all’art. 1 della Tariffa del T.U.R., Nota che continua a far
riferimento per quanto attiene al requisito oggettivo alle “case di abitazione non di
lusso”.
Si potrebbe pertanto ritenere che, mentre le case ricomprese nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9 siano in ogni caso escluse dall’agevolazione, per le case delle altre categorie,
invece, l’agevolabilità resti condizionata alla verifica della non lussuosità delle stesse
secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969.
In senso contrario CNN - AREA SCIENTIFICA – SETTORE STUDI TRIBUTARI:
“D’altro canto, a ben vedere, il requisito oggettivo per l’applicazione dell’aliquota ridotta
per l’acquisto della cd. prima casa è definito nel testo dell’art. 1 della tariffa, che rinvia
alla nota II-bis solo per l’individuazione delle condizioni per l’accesso al beneficio. E si
potrebbe anche ritenere che se prima della modifica in esame la qualifica di “non di
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lusso”, di cui all’art. 1 della tariffa, era legata alle caratteristiche del d.m. 2 agosto 1969,
a seguito dell’art. 10 d.lgs. n. 23/2011 la definizione degli immobili “non di lusso”,
richiamata dalla nota II-bis, sia riferita alla classificazione catastale degli stessi.”
Credito di imposta “prima casa”. La disciplina del credito d'imposta di cui alla legge n.
448/1998 è collegata a quella che agevola gli acquisti della "prima casa" alle condizioni
di cui alla Nota II-bis). Pertanto si deve ritenere che, restando in vita quest'ultima
agevolazione, resta in vigore anche i "benefici" ad essa connessi, quale appunto quello
del credito d'imposta.
In proposito, con riferimento all'imposta minima di Euro 1.000, va rilevato inoltre che la
nuova disposizione determina in tale misura l'imposta "dovuta" non quella da "versare".
Conseguentemente, continuando ad applicarsi la disciplina del credito di imposta,
potrebbe accadere che, a seguito dell'utilizzo del credito, l'imposta di registro da versare
possa essere di importo inferiore a Euro 1000, o in alcuni casi, come per il
passato, anche pari a zero.
Prezzo-valore. Resta in vigore il prezzo-valore, atteso che tale meccanismo, in quanto
strumento per la determinazione della base imponibile, non può in nessun caso essere
qualificato come “agevolazione”. Tanto risulta confermato dalla vigenza attuale, in
quanto non modificata dalla novella, della disposizione di cui al comma 5-bis dell’art.
52 del T.U.R., che continuerà a precludere il potere di rettifica dell’ufficio relativamente
alle cessioni di immobili a destinazione abitativa e relative pertinenze effettuate nei
confronti di soggetti “privati”, il cui valore sia determinato con i criteri di rivalutazione
catastale di cui al comma 4 del medesimo art. 52 del T.U.R.
Terreni agricoli - Piccola proprietà contadina. Le agevolazioni PPC, scadute il 31
dicembre 2009, furono riscritte dall’art. 2, comma 4-bis della legge 26 febbraio 2010, n.
25, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 (c.d.
decreto mille proroghe), pubblicata nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 2010, suppl. ord. n.
39: “(…) gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze,
qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di
coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione
previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto
di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di
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registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1 per
cento. (…)”
Con effetto dal 28 febbraio 2010 fino al 31 dicembre 2010.
In conseguenza della soppressione nel testo del comma 4-bis del D.L. n. 194/2009, conv.
in legge n. 25/2010, di cui sopra, delle parole «e fino al 31 dicembre 2010»,
soppressione disposta dall’art. 1, comma 41, legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011),
le agevolazioni fiscali della PPC erano diventate agevolazioni a regime.
I benefici PPC sono fatti salvi dall’art. 1, comma 608 della Legge di stabilità 2014, che
così dispone: “All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
25».
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CESSIONI DA “PRIVATO”
TABELLA TASSAZIONI
1. FABBRICATI
Imposte
Ordinarie (acquirente: qualsiasi soggetto)
Registro: 9%
Ipotecaria: Euro 50
Catastale: Euro 50
“prima casa” (acquirente: privato)
Registro: 2%
Ipotecaria: Euro 50
Catastale: Euro 50
2. TERRENI
2.1. Non agricoli
Imposte
Registro: 9%
Catastale: Euro 50
Ipotecaria: Euro 50
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2.2. Agricoli
2.2.1. Acquirente non coltivatore diretto/Iap
Registro: 12 %
Ipotecaria: Euro 50
Catastale: Euro 50
2.2.2. Acquirente coltivatore diretto/Iap che non invoca i benefici PPC
Registro: 9 %
Ipotecaria: Euro 50
Catastale: Euro 50
Nota
Alle cessioni di cui sopra ai punti 1, 2.1., 2.2.1. e 2.2.2., soggette all’imposta di registro proporzionale
disciplinata dall’art. 1, Tariffa Parte Prima, T.U.R., si applica una imposta minima di Euro 1.000.
Le stesse cessioni sono esenti: dall’ imposta di bollo di Euro 230; dalla tassa ipotecaria di Euro 35; dai
tributi catastali di Euro 55.
2.2.3. Acquirente coltivatore diretto/Iap che invoca i benefici PPC
Registro: Euro 200
Ipotecaria: Euro 200
Catastale: 1%
Bollo: esente
Tassa ipotecaria: 35
Tributi catastali: 55
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CESSIONI DA IMPRESA
NOVITA’ E CONFERME
Registro – ipotecaria – catastale. Per gli atti soggetti a Iva, l'importo di ciascuna delle
imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 dalle
disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 è elevato a euro 200.
Ipotecaria e catastale. Gli atti soggetti all’imposta di registro proporzionale prevista
dalla Tariffa Parte Prima, T.U.R. (cessioni esenti di fabbricati abitativi) scontano le
imposte ipotecaria e catastale nella misura di Euro 50 per ciascuna.
Cessioni di fabbricati abitativi. Ai sensi dell’art. 40 del T.U.R. le cessioni esenti di cui
all’art. 10, comma primo, n. 8-bis) del d.P.R. n. 633/1972 non si considerano soggette
all’imposta sul valore aggiunto e pertanto alle stesse si applica l’imposta di registro
proporzionale, in misura ordinaria o ridotta, sussistendo le condizioni “prima casa”,
rispettivamente del 9% e del 2%, con importo minimo di Euro 1.000, e,
conseguentemente, come sopra evidenziato, si rendono applicabili le imposte ipotecaria
e catastale nella misura fissa di Euro 50 per ciascuna.
Cessioni di fabbricati strumentali per natura. In base al medesimo art. 40 del T.U.R., le
cessioni di fabbricati strumentali per natura, invece, sia quelle imponibili sia quelle
esenti, continuano a considerarsi operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto e
pertanto alle stesse si applicano in ogni caso l’imposta di registro in misura fissa di Euro
200. Conseguentemente, non applicandosi a queste ultime cessioni l’imposta
proporzionale del 9% e delle connesse ipotecarie e catastali fisse di Euro 50, alle stesse
cessioni continuano a rendersi applicabili le imposte ipotecaria e catastale cd rinforzate,
rispettivamente del 3% e dell’1%.
Nel contempo restano in vigore come in precedenza le riduzioni a metà di queste ultime
imposte per i trasferimenti di cui siano parti “fondi immobiliari chiusi”.
Imposta di bollo – tasse ipotecarie – tributi catastali. In ambito Iva fruiscono dell’esenzione
dall’imposta di bollo, dalle tasse ipotecarie e dai tributi speciali catastali, soltanto le cessioni esenti di
fabbricati abitativi, in quanto soggette alle imposte di registro previste dalla “Tariffa” del T.U.R.
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CESSIONI DA IMPRESA
1. FABBRICATI A DESTINAZIONE ABITATIVA E RELATIVE
PERTINENZE [Fabbricati a destinazione abitativa: categoria catastale A
(esclusa A/10) ]
TABELLA TASSAZIONI
1.1.
Cessioni
Cessioni di fabbricati a destinazione abitativa e relative pertinenze effettuate, dalle
imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito interventi di
recupero, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento.
Imposte
Ordinarie (cessionario: qualsiasi soggetto)
I.V.A.: Sì (10% o 22%)
Registro: Euro 200
Ipotecaria: Euro 200
Catastale: Euro 200
“prima casa” (cessionario: privato)
I.V.A.: 4%
Registro: Euro 200
Ipotecaria: Euro 200
Catastale: Euro 200
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1.2.
Cessioni
a) di fabbricati a destinazione abitativa e relative pertinenze effettuate dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito interventi di recupero oltre
cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento;
b) di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto
del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008;
per entrambe le fattispecie, in presenza nel relativo atto di opzione per l’imposizione
espressamente manifestata dalla parte cedente.
Cessionario
privato
Imposte
ordinarie
I.V.A.: sì (10% o 22%)
Registro: Euro 200
Ipotecaria: Euro 200
Catastale: Euro 200
“prima casa”
I.V.A.: 4%
Registro: Euro 200
Ipotecaria: Euro 200
Catastale: Euro 200
1.3.
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Cessioni
a) di fabbricati a destinazione abitativa e relative pertinenze effettuate dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito interventi di recupero oltre
cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento;
b) di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto
del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008;
per entrambe le fattispecie, in presenza nel relativo atto di opzione per l’imposizione
espressamente manifestata dalla parte cedente.
Cessionario
Impresa in genere
Imposte
I.V.A.: sì (10% o 22%)
Registro: Euro 200
Ipotecaria: Euro 200
Catastale: Euro 200
Reverse Charge. Alle cessioni, soggette a Iva a seguito dell’esercizio dell’opzione per
l’imposizione, effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta si applica il
meccanismo dell’inversione contabile.
Nota
Alle cessioni di cui sopra, punti 1.1., 1.2. e 1.3, si applicano:
l’imposta di bollo di Euro 230;
la tassa ipotecaria di Euro 35;
i diritti catastali di Euro 55.
1.4.
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Cessioni
a) di fabbricati a destinazione abitativa effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o
dalle imprese che vi hanno eseguito interventi di recupero oltre cinque anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell’intervento;
in assenza nel relativo atto di opzione per l’imposizione espressamente manifestata dalla
parte cedente;
b) di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto
del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, in assenza nel relativo atto di
opzione per l’imposizione espressamente manifestata dalla parte cedente;
c) di fabbricati a destinazione abitativa, diversi da quelli di cui sub b), effettuate da
imprese diverse da quelle di costruzione/recupero.
Imposte
Ordinarie (qualsiasi soggetto)
I.V.A.: esente
Registro: 9%
Ipotecaria: Euro 50
Catastale: Euro 50
“prima casa” (privato)
I.V.A.: esente
Registro: 2%
Ipotecaria: Euro 50
Catastale: Euro 50
Nota
Le cessioni di cui sopra al punto 1.4., in quanto soggette all’imposta di registro proporzionale di cui
all’art. 1 della Tariffa Parte Prima, T.U.R., sono esenti: dall’imposta di bollo di Euro 230, dalla tassa
ipotecaria di Euro 35; dai diritti catastali di Euro 55.
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2. FABBRICATI STRUMENTALI PER NATURA E RELATIVE
PERTINENZE [ Fabbricati strumentali per natura: categorie catastali B, C,
D, E e A/10]
TABELLA TASSAZIONI
2.1.
Cessioni
Effettuate da imprese di costruzione o di recupero entro cinque anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell’intervento.
Cessionario
Qualsiasi soggetto
Imposte
I.V.A.: sì (10% o 22%)
Registro: 200
Ipotecaria: 3%
Catastale: 1%
2.2.
Cessioni
Effettuate:
– da imprese di costruzione o di recupero oltre cinque anni dalla data di ultimazione
della costruzione o dell’intervento;
– da imprese diverse da quelle di costruzione o di recupero;
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per entrambe le fattispecie, in presenza nel relativo atto di opzione per l’imposizione
espressamente manifestata dalla parte cedente.
Cessionario
Privato
Imposte
I.V.A.: sì (10% o 22%)
Registro: Euro 200
Ipotecaria: 3%
Catastale: 1%
2.3.
Cessioni
Effettuate:
– da imprese di costruzione o di recupero oltre cinque anni dalla data di ultimazione
della costruzione o dell’intervento;
– da imprese diverse da quelle di costruzione o di recupero;
per entrambe le fattispecie, in presenza nel relativo atto di opzione per l’imposizione
espressamente manifestata dalla parte cedente.
Cessionario
Impresa in genere
Imposte
I.V.A.: sì (10% o 21%)
Registro: Euro 200
Ipotecaria: 3%
Catastale: 1%
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IMPOSTE INDIRETTE 2014
Relatore Raffaele Trabace
Reverse Charge. Alle cessioni, soggette a Iva a seguito dell’esercizio dell’opzione per
l’imposizione, effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta si applica il
meccanismo dell’inversione contabile.
2.4.
Cessioni
Effettuate:
– da imprese di costruzione o di recupero oltre cinque anni dalla data di ultimazione
della costruzione o dell’intervento;
– da imprese diverse da quelle di costruzione o di recupero; per entrambe le fattispecie,
in assenza nel relativo atto di opzione per l’imposizione espressamente manifestata
dalla parte cedente.
Cessionario
Qualsiasi soggetto
Imposte
I.V.A.: esente
Registro: fissa
Ipotecaria: 3%
Catastale: 1%
Nota
Le cessioni di cui sopra ai punti 2.1., 2.2., 2.3. e 2.4. sono soggette:
all’imposta di bollo di Euro 230;
alla tassa ipotecaria di Euro 35;
ai diritti catastali di Euro 55.
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IMPOSTE INDIRETTE 2014
Relatore Raffaele Trabace
3. TERRENI
TABELLA TASSAZIONI
3.1. TERRENI SUSCETTIBILI DI UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA
Imposte
I.V.A.: sì (22%)
Registro: Euro 200
Catastale: Euro 200
Ipotecaria: Euro 200
Nota
Alle cessioni di cui sopra al punto 3.1. si applicano:
l’imposta di bollo di Euro 230;
la tassa ipotecaria di Euro 35;
i diritti catastali di Euro 55.
3.2. TERRENI NON SUSCETTIBILI DI UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA
3.2.1. Terreni non agricoli
Imposte
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IMPOSTE INDIRETTE 2014
Relatore Raffaele Trabace
Registro: 9 %
Ipotecaria: Euro 50
Catastale: Euro 50
3.2.2. Terreni agricoli
Acquirente non coltivatore diretto/Iap
Registro: 12 %
Ipotecaria: Euro 50
Catastale: Euro 50
Acquirente coltivatore diretto/Iap che non invoca i benefici PPC
Registro: 9 %
Ipotecaria: Euro 50
Catastale: Euro 50
Nota
Alle cessioni di terreni di cui sopra, in quanto soggette all’imposta di registro
proporzionale di cui all’art. 1, Tariffa Parte Prima, T.U.R. non si applicano: l’imposta di
bollo di Euro 230; la tassa ipotecaria di Euro 35; i tributi catastali di Euro 55.
Acquirente coltivatore diretto/Iap che invoca i benefici PPC
Registro: Euro 200
Ipotecaria: Euro 200
Catastale: 1%
Bollo: esente
Tassa ipotecaria: 35
Tributi catastali: 55
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IMPOSTE INDIRETTE 2014
Relatore Raffaele Trabace
4. ALIQUOTE IVA
4.1. Aliquota 4%
Si applica alle cessioni di case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al
decreto del Ministero dei lavori pubblici 2.8.1969, pubblicato nella G.U. n. 218 del
27.8.1969, ancorché non ultimate, in presenza delle condizioni per l’applicazione dei
benefici cd “prima casa”, di cui alla Nota II-bis) all’art. 1, tariffa, parte prima del T.U.R.
Nota:
La disposizione non è stata modificata dalla novella.
4.2. Aliquota 10%
Si applica:
– alle cessioni, effettuate da imprese costruttrici, di case di abitazione non di lusso
secondo i criteri di cui al D.M. 2.0.1969, ancorché non ultimate, qualora non ricorrano le
condizioni per l’applicazione dei benefici cd “prima casa”;
– alle cessioni, effettuate da imprese costruttrici, di fabbricati o porzioni di fabbricati,
diverse dalle case
di abitazione, ancorché non ultimati, aventi le caratteristiche di cui alla legge n.
408/1949, cd“legge Tupini”, cioè a condizione che ricorrano simultaneamente le
seguenti proporzioni: almeno il 51% della superficie totale dei piani sopra terra sia
destinata ad abitazioni; non più del 25% della superficie totale dei piani sopra terra sia
destinata a negozi;
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UDINE 10 GENNAIO 2014
IMPOSTE INDIRETTE 2014
Relatore Raffaele Trabace
– alle cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, sui quali sono stati eseguiti
interventi di recupero, di cui all’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, effettuate dalle imprese che hanno realizzato gli interventi.
4.3. Aliquota 22%
Si applica alle cessioni di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, di case di
abitazione aventi caratteristiche di lusso e in genere alle cessioni di immobili per le quali
non ricorrono le condizioni per l’applicazione delle aliquote del 4% e del 10%.
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2 GENNAIO 2014
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