csa-norme_generali - Regione Calabria

PROGETTO GRS26/2
“AP-03C REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ALIMENTATA DA FONTE SOLARE FOTOVOLTAICA NELL’AGGLOMERATO
INDUSTRIALE DI GIOIA TAURO – ROSARNO – SAN FERDINANDO”
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
NORME GENERALI
LUGLIO 2014
GRS26/2 CSA-Norme Generali
1
PREMESSA
Il presente fascicolo contiene le norme generali che regolano l'appalto per
l’esecuzione del progetto GRS26/2 “AP-03C Realizzazione di sistemi di illuminazione pubblica alimentata da fonte solare fotovoltaica nell'agglomerato industriale di Gioia Tauro – Rosarno – San Ferdinando”.
Tali norme vincolano l'impresa appaltatrice (che per brevità viene di seguito
chiamata "appaltatore o impresa") nei confronti del Consorzio per lo Sviluppo
Industriale della Provincia di Reggio Calabria (che per brevità viene di seguito chiamato "Ente appaltante") e costituiscono parte sostanziale del contratto d'appalto.
L'ente appaltante nei confronti dell'appaltatore, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto sarà rappresentato dalla propria direzione lavori e dal responsabile del procedimento, ciascuno per le rispettive competenze, secondo quanto disposto dal Codice dei
contratti pubblici approvato con Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 e
successive modifiche ed integrazioni, dal relativo Regolamento di esecuzione
ed attuazione approvato con DPR n. 207 del 05/10/2010 (che per brevità viene
di seguito chiamato "Regolamento"), dalla normativa in genere vigente per le
Opere Pubbliche, dal Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto Ministero LL.PP. n. 145 del 19/04/2000, per la parte ancora vigente (che per brevità viene di seguito chiamato "Capitolato Generale") e dal Capitolato Speciale di Appalto.
GRS26/2 CSA-Norme Generali
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OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
CONDIZIONI PARTICOLARI REGOLANTI L'APPALTO
Art. 1
Oggetto dell'appalto
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori e delle forniture necessarie
per la realizzazione delle opere di cui al progetto GRS26/2 “AP-03C Realizzazione di sistemi di illuminazione pubblica alimentata da fonte solare fotovoltaica nell'agglomerato industriale di Gioia Tauro – Rosarno – San Ferdinando”.
L'appalto riguarda la realizzazione dei sistemi di alimentazione da fonte solare fotovoltaica e delle reti di illuminazione pubblica, queste ultime intese come interventi sugli apparati esistenti finalizzati al miglioramen-
to dell’efficienza e del risparmio energetico.
L’intervento sull’impianto di illuminazione pubblica consiste principalmente
nella sostituzione dei corpi illuminanti esistenti, mancanti o vetusti con
apparati dotati di sorgenti a LED, nella sostituzione dei quadri e delle linee elettriche, nonché in tutte le opere necessarie a rendere le reti perfettamente efficienti e funzionanti.
L’insieme delle opere previste, pertanto, può essere così riassunto:
 adeguamento strutturale e messa in sicurezza delle reti di illuminazione
interessate;
 sostituzione delle armature esistenti con altrettante dotate di sorgenti a
LED;
 sostituzione dei supporti mancanti e/o danneggiati;
 predisposizione di sistemi di telegestione e telediagnosi di tutti i componenti che costituiscono le reti di illuminazione;
 rifacimento delle reti elettriche di collegamento e dei quadri di alimentazione.
Tutte le suddette reti saranno collegate ai sistemi centralizzati di alimentazione da fonte solare fotovoltaica previste in progetto.
Pertanto l’appalto riguarda anche la realizzazione di n. 2 centri di alimentazione da fonte solare fotovoltaica (generatore fotovoltaico), uno per ogni
linea di illuminazione pubblica (Linea 7 e Linea 8) (rif. Elaborati 16.a –
16.b), formati ciascuno da n. 360 pannelli al silicio monocristallino (campo
di moduli fotovoltaici), della potenza complessiva di 86,4 kWp (rif. Elaborato REL.02), installati a terra su aree di proprietà del Consorzio ASIREG, interne all’agglomerato industriale interessato.
Ogni struttura dell’impianto fotovoltaico è costituita sostanzialmente da:
 generatore fotovoltaico e quadro elettrico di consegna;
 opere accessorie o connesse.
Nell’appalto sono comprese la realizzazione delle stazioni di conversione
dell’energia prodotta, il sistema di accumulo dell’energia e di monitoraggio
del funzionamento dell’intero complesso e tutte le opere accessorie e/o connesse necessarie alla sistemazione delle aree ed al collegamento, al sistema
di controllo e di sicurezza, ecc.
I centri di alimentazione da fonte fotovoltaica sono costituiti essenzialmente da:
 campo fotovoltaico;
 monobox prefabbricati;
 generatore fotovoltaico;
 dispositivi di accumulo energia;
 dispositivi di interfaccia e protezione;
 quadri elettrici;
 sistema di controllo;
 sistema di sicurezza.
L’obbiettivo dell’appalto è finalizzato a garantire i seguenti risultati:
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 adeguamento strutturale e messa in sicurezza degli impianti dove si interviene;
 sostituzione delle armature obsolete, mancanti e/o danneggiate;
 sostituzione dei supporti mancanti e/o danneggiati;
 miglioramento dell’efficienza luminosa;
 miglioramento della qualità dell’illuminamento e della resa cromatica;
 riduzione dei costi di esercizio e di gestione degli impianti con un risparmio medio annuo stimabile in almeno il 50% rispetto ai costi ante intervento;
 riduzione del flusso luminoso disperso e dell’inquinamento luminoso;
 riduzione delle emissioni di CO2.
Dette opere sono ubicate nei Comuni di Rosarno e San Ferdinando e riguardano:
 lo svincolo di collegamento con la Strada Statale SS18, denominata Linea 7,
con la sostituzione di n. 78 corpi illuminanti (rif. Elaborati 08.a – 09.a
– 11.a);
 lo svincolo di collegamento con la Seconda Zona Industriale, denominata Linea 8, con la sostituzione di n. 84 corpi illuminanti (rif. Elaborati 08.b
– 09.b – 11.b)
L'Ente si riserva la facoltà di scorporare dall'appalto principale di ciascun
lotto eventuali opere, impianti e/o forniture particolari, da affidare a Ditte specializzate di propria fiducia.
La presentazione dell'offerta equivale a dichiarazione dell'offerente di aver
esaminato le prescrizioni, le condizioni e le finalità tecniche indicate nel
presente capitolato e di accettarle senza riserve. Implica inoltre la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che regolano il presente appalto ma altresì di tutte le opere esistenti e da eseguire,
nonché di tutte le condizioni locali che si riferiscono ad esse, quali la natura del suolo e del sottosuolo, la presenza o meno di acqua di falda, la
climatologia, le condizioni di viabilità e di accesso alle aree di cantiere.
In particolare, l'impresa è a conoscenza che i lavori dovranno essere realizzati senza sospendere le attività che si svolgono nelle aree limitrofe a
quelle in cui l'opera sarà realizzata.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le
provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le
condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con
i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi degli impianti tecnologici e relativi calcoli dei quali
l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole
dell’arte
e
l’appaltatore
deve
conformarsi
alla
massima
diligenza
nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo
1374 del codice civile.
L'impresa che risulterà aggiudicataria risponde nei confronti dell'Ente appaltante della perfetta esecuzione dei lavori e della piena rispondenza delle
opere alle rispettive finalità, assumendosi conseguentemente la responsabilità del buon funzionamento delle opere stesse, con l'impegno tassativo di
provvedere a proprie cura e spese e senza diritto di rivalsa a tutto quanto
possa comunque occorrere per garantire all'Ente appaltante il raggiungimento
dei fini proposti.
Pertanto, durante l'esecuzione dei lavori, l'impresa non potrà eccepire la
mancata conoscenza delle condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.
Art. 2
Ammontare dell'appalto
L'importo complessivo lordo dei lavori compensati a corpo, compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 1.108.760,00, come risulta dal seguente prospetto:
Opere:
Importo in Euro
1) Sistemi di illuminazione
296.438,00
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2) Impianto fotovoltaico
3) Oneri sicurezza
Totale lavori in appalto
788.179,00
24.143,00
1.108.760,00
L'importo complessivo lordo dei lavori in appalto ammonta quindi ad Euro
1.108.760,00, di cui Euro 946.132,86 soggetti a ribasso d'asta ed Euro
162.627,14 non soggetti a ribasso d'asta. Quest’ultimo importo, che resta
fissato nella misura sotto determinata, è relativo al costo del personale ed
agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza:
A) Lavori a base d'asta
Importo in Euro
al netto del costo del personale
_ 946.132,86
SOMMA (A)
946.132,86
B) Costo del personale non soggetto a ribasso d’asta
138.484,14
C) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
___24.143,00
SOMMA (B+C)
162.627,14
TOTALE LAVORI IN APPALTO (A+B+C)
1.108.760,00
L’importo contrattuale è, pertanto, costituito dalla somma degli importi sopra determinati, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in
sede di gara sul solo importo di cui al punto A), relativo all’esecuzione dei
lavori a corpo al netto del costo del personale.
Ai fini della individuazione delle categorie di opere e delle relative classifiche, ai sensi del DPR n. 207 del 05/10/2010, i lavori del presente progetto, compresi i relativi oneri della sicurezza, possono essere così ripartiti:
Importo in Euro
Cat. OG09 – Impianti per la produzione di energia elettrica
773.239,00
Cat. OG10 – Impianti di pubblica illuminazione …………………………………
302.957,00
Cat. OS5 – Impianti pneumatici e antintrusione ………………………………
32.564,00
TOTALE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.108.760,00
In base a quanto previsto dall’art. 108 del DPR n° 207/2010, le lavorazioni
di cui alla categoria OS5, essendo di importo inferiore al 10% dell’importo
complessivo dell’opera e non superiore a 150.000 euro, vengono incluse nella
categoria prevalente OG9 e pertanto, ai fini della gara di appalto, le categorie e le relative classifiche ai sensi del DPR n° 207 del 05/10/2010, vengono così individuate:
Cat. OG09 – Impianti per la produzione di energia elettrica
805.803,00
Cat. OG10 – Impianti di pubblica illuminazione …………………………………
302.957,00
TOTALE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.108.760,00
Tutte le opere sopra elencate saranno contabilizzate con prezzo a corpo.
Gli importi presunti delle varie categorie di lavoro (o specie di opere) potranno variare in più od in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive
quantità, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni senza che
l'appaltatore possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi natura e specie o prezzi diversi da quelli riportati
nel relativo elenco.
Resta anche a cura e spese dell'appaltatore l'obbligo di:
- rielaborare i calcoli di tutte le opere contenute nel progetto assumendosene la piena responsabilità tecnica;
- predisporre tutti quegli elaborati necessari per la cantierizzazione del
progetto stesso;
- adempiere a tutto quanto altro necessario per ottenere dagli uffici competenti il rilascio di tutte le autorizzazioni, concessioni e nullaosta necessari per l'inizio, l'esecuzione ed il collaudo di tutte le opere previste in
progetto (Genio Civile, Vigili del Fuoco, A.N.A.S., Soprintendenza ai Beni
A.A.S.A., Demanio Forestale, Demanio Marittimo, Regione, Province, Comuni,
Consorzi, Ferrovie S.p.A., Enti Militari, Enel, Telecom, Snam, ISPELS, ecc.);
anche se si verificheranno dei ritardi nell'ottenimento dei suddetti permessi, autorizzazioni, concessioni e nullaosta necessari per la costruzione del-
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le opere in progetto, viene escluso comunque il diritto dell'appaltatore ad
ottenere maggiori compensi di qualunque tipo ovvero proroghe o protrazioni
del termine contrattuale di ultimazione dei lavori, in quanto di tali possibili ritardi si dovrà tenere conto nella determinazione del tempo contrattuale di cui al successivo art. 14;
- procedere alle verifiche illuminotecniche, facendo uso del software dialux,
utilizzando i profili fotometrici delle armature che si andranno a impiegare;
- adeguare il progetto alle condizioni eventualmente imposte dagli Enti competenti a rilasciare le autorizzazioni, approvazioni, concessioni, pareri e
nullaosta; le eventuali modifiche dovranno comunque essere approvate dall'Ente appaltante.
Il mancato rilascio di qualsivoglia autorizzazione, approvazione, concessione, parere e nullaosta necessari alla realizzazione e gestione delle opere
non comporterà in alcun caso responsabilità dell'Ente appaltante e non darà
diritto all'appaltatore di ottenere risarcimento ed indennità alcuna.
L'Ente appaltante si riserva la facoltà di introdurre nel progetto tutte
quelle varianti, aggiunte o soppressioni di qualsiasi genere e natura che potrà ritenere opportune, sia all'atto della consegna che in corso di esecuzione dei lavori, senza che l'appaltatore possa trarne argomento o ragione per
chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi natura e specie o prezzi diversi
da quelli dell'elenco salva sempre l'applicazione degli articoli 161, 162 e
163 del Regolamento.
In particolare, l'Ente appaltante si riserva di effettuare, anche dopo la
stipula del contratto e prima della data di inizio dei lavori da eseguirsi in
una seconda fase, a causa di un eventuale ritardo o impossibilità nella consegna di alcune aree per i motivi previsti nel successivo art. 8 del presente
Capitolato, lo scorporo dai lavori a base di appalto, di tutti i lavori relativi alla predetta seconda fase senza che per ciò l'appaltatore possa avanzare pretese e/o diritti ad indennizzi e/o compensi di sorta.
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con contratto da stipulare a corpo, mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari,
contenuti nella Lista delle Lavorazioni e Forniture, ai sensi di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 82 del Decreto Legislativo n.
163 del 12/04/2006 e s.m.i..
Tali prezzi comprendono tutti gli oneri ed alee a carico dell'appaltatore per
l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, dei lavori ad esso affidati, come
specificato nei documenti contrattuali e nel capitolato stesso.
Il prezzo di aggiudicazione è da considerarsi fisso ed invariabile senza che
possa essere invocata dall’Impresa alcuna verificazione delle misure e quantità contenute nella Lista delle Lavorazioni e Forniture previste per
l’esecuzione dell’appalto, restando stabilito che l’Impresa stessa, nel formulare l’offerta, ha provveduto alla verifica di ciascuna misura e quantità.
A tale riguardo si specifica che i lavori dovranno risultare completi non solo di tutti gli elementi contenuti nella Lista delle Lavorazioni e delle Forniture e riportati nell’apposito Elenco descrittivo, ma anche di quelli ad
essi accessori, la cui descrizione fosse stata, per semplificazione o anche
casualmente omessa e che risultassero comunque indispensabili per dare le opere compiute in ogni loro parte ed eseguite a perfetta regola d’arte.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 119 del Regolamento, prima
della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare
le voci e le quantità riportate nella “Lista delle lavorazioni e forniture
previste per l’esecuzione dell’opera”, attraverso l'esame degli elaborati
progettuali, comprendenti anche il computo metrico ed il capitolato speciale
d’appalto, posti in visione e acquisibili sul sito www.asireg.it.
In esito a tale verifica il concorrente è tenuto a integrare o ridurre le
quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e le relative
quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati di
progetto, per la finale determinazione del prezzo a corpo da offrire e, pertanto, nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'Ente appaltante,
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successivamente all'aggiudicazione dei lavori, per eventuali voci o quantità
riportate in difetto o mancanti negli elaborati di progetto.
Il prezzo a corpo forfettario non è soggetto ad alcuna revisione anche in relazione ad eventuali variazioni del costo della mano d’opera e/o dei materiali, salvo quanto previsto dall’art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006.
Potranno essere affidati all'appaltatore anche lavori in economia secondo le
modalità in seguito stabilite dall'articolo 26.
L'importo dei lavori a corpo è soggetto a ribasso d'asta, ad esclusione del
costo per la sicurezza e del costo del personale.
Eventuali atti aggiuntivi, modificativi o integrativi del contratto saranno
subordinati per la loro esecutorietà alla preventiva approvazione da parte
dell'Ente appaltante.
In attesa di tale approvazione, l'Impresa avrà diritto soltanto ad un eventuale periodo di proroga, limitatamente alle sole opere oggetto degli atti di
cui sopra.
Si precisa inoltre che i funzionari dell'Ente appaltante, incaricati della
Sorveglianza dei lavori, avranno la facoltà di visitare il cantiere ed assistere ai lavori, eseguire prove, esperienze, misurazioni ed assaggi.
Art. 3
Descrizione sommaria dell'oggetto dell'appalto
Le opere, forniture e prestazioni varie che formano oggetto dell'appalto,
possono, con le riserve di cui al precedente articolo, rientrare nelle seguenti categorie:
1) OG09 – Impianti per la produzione di energia elettrica;
2) OG10 - Impianti di pubblica illuminazione.
Per quanto concerne la riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica, l’appalto prevede la sostituzione integrale dei corpi illuminanti degli impianti esistenti, con apparecchi dotati di sorgente a LED di ultima generazione, che garantiscono un miglioramento dell’efficienza luminosa nei
confronti delle sorgenti a vapori di sodio e al contempo, grazie allo sviluppo avanzato delle micro ottiche applicate alle sorgenti luminose puntiformi,
riducono fortemente il flusso luminoso disperso aumentando così il grado di
efficienza generale dell’intervento, riducendo altresì il flusso debilitante
che disturba la percezione visiva notturna.
L’impiego di lampade con sorgente a LED dotati di alimentatori elettronici ad
alta efficienza e sistema di riduzione del flusso luminoso devono consentire
una riduzione dei consumi energetici di oltre il 50%.
A detti risparmi, si devono sommare quelli indotti dai ridotti costi di gestione, tipici delle apparecchiature basate su sorgenti LED (derivanti ad esempio dalla lunga vita dei LED rispetto a una lampada a vapori di sodio),
che devono consentire un notevole risparmio sui costi di gestione degli impianti in argomento.
I nuovi corpi dovranno essere idonei alle caratteristiche strutturali dei sostegni e all’ambiente di installazione. Qualora i sostegni non risultassero
idonei a sostenere i nuovi corpi illuminanti, è prevista la sostituzione dei
sostegni stessi, tale evenienza è da intendersi quale onere dell’Appaltatore
compreso nel costo complessivo determinato per i lavori in progetto, senza
alcuna spesa aggiuntiva a carico della stazione appaltante.
I nuovi corpi illuminanti dovranno essere forniti ciascuno di alimentatore
elettronico per il controllo del flusso luminoso su ciascun punto luce.
Tutti i quadri che afferiscono agli impianti oggetto del presente appalto dovranno essere sostituiti integralmente ed i nuovi dovranno essere realizzati
con carpenteria metallica resistenti alla corrosione e alle nebbie saline,
con grado di protezione idoneo al luogo di installazione, di dimensioni adeguate per contenere i dispositivi di comando e protetti contro i furti ed i
danneggiamenti.
La sostituzione dei quadri elettrici di controllo con i nuovi quadri, dovrà
essere effettuata secondo le norme vigenti e dovranno essere predisposti per
l’installazione futura di un sistema di telegestione/telediagnosi a onde convogliate o wireless.
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Pertanto dovrà essere possibile la futura installazione di un sistema di telecontrollo/telediagnosi in logica distribuita così da permettere una diagnosi in tempo reale dello stato degli impianti, anche mediante l’acquisizione
degli stati degli interruttori di protezione, unitamente al rilancio degli
allarmi per garantire il ripristino di eventuali guasti/anomalie in tempi rapidi.
Per la linea 8 i quadri elettrici di comando saranno posti all'interno di monobox, formato da n. 1 chiosco in C.A.V. per impianti di MT (rif. Elaborato
14, Elaborato 14.1 ed Elaborato 20.c), posato su basamento in cls armato,
mentre per la linea 7 si dovrà recuperare il monobox esistente (rif. Elaborato 14 ed Elaborato 20.c).
Considerato che le linee interessate risultano perlopiù fatiscenti ed in alcuni tratti mancanti, l’appalto riguarda anche il rifacimento delle linee elettriche di interconnessione fra i centri luminosi e i relativi quadri elettrici di comando (rif. Elaborato 13.1), a loro volta collegati ai centri di
alimentazione fotovoltaica.
Le nuove connessioni elettriche dovranno essere realizzate in modo da contenere le cadute di tensione, consentire un’agevole manutenzione, individuare i
circuiti, il serraggio dovrà essere sicuro e protetto da azioni meccaniche e
da infiltrazioni causate da eventi atmosferici oltre a permettere una facile
ricerca guasti.
Sono compresi nell’appalto una serie di interventi di adeguamento volti a
rendere gli impianti perfettamente funzionanti ed efficienti in ogni parte
come la sostituzione delle morsetterie, dei pali danneggiati o completamente
mancanti, ecc.
Tutto il materiale rimosso, quali pali di illuminazione, armature stradali,
linee elettriche, ecc. dovrà essere trasportato a deposito o a discarica autorizzata, secondo le indicazioni e prescrizioni della D.LL., tale onere si
intende già compreso e compensato nel costo complessivo determinato per i lavori in appalto, senza alcuna spesa aggiuntiva a carico della Stazione Appaltante.
Tutti i lavori da eseguire lungo le scarpate stradali dovranno essere assistiti da adeguati sistemi di sicurezza. Allo stesso modo, nel caso in cui le
esistenti barriere di sicurezza stradali (guard-rail) dovessero essere di ostacolo alle lavorazioni previste in progetto (scavi, posa di linee elettriche e armature stradali, realizzazione o rimozione di pali di illuminazione,
ecc.), si prevede la rimozione ed il successivo riposizionamento delle stesse
barriere. Tali oneri e prescrizioni devono intendersi già compresi e compensati nel costo complessivo determinato per i lavori in appalto, senza alcuna
spesa aggiuntiva a carico della Stazione Appaltante.
Per quanto concerne l’alimentazione dell’impianto di illuminazione pubblica,
l’appalto prevede che le reti/linee di illuminazione pubblica a servizio dei
tratti di strada interessati, non sarà fornita da connessione alla rete elettrica nazionale, per il tramite di ENEL o altro fornitore di energia elettrica, ma sarà autoprodotta e proveniente da fonte solare fotovoltaica con configurazione a isola centralizzata (impianto autonomo).
Pertanto le strutture di alimentazione delle reti di illuminazione, oggetto
del presente appalto, saranno di tipo centralizzato, ovvero un generatore per
ogni rete/linea di illuminazione
Quindi si dovranno realizzare n. 2 centri di alimentazione da fonte solare
fotovoltaica (generatore fotovoltaico), uno per ogni linea di illuminazione
pubblica (Linea 7 e Linea 8) (rif. Elaborati 16.a – 16.b), formati ciascuno
da n. 360 pannelli al silicio monocristallino (campo di moduli fotovoltaici),
della potenza complessiva di 86,4 kWp, come da relazione tecnica (rif. Elaborato REL.02), installati a terra su aree di proprietà del Consorzio ASIREG,
interne all’agglomerato industriale interessato.
A tale scopo si dovrà realizzare ogni singola struttura d’impianto fotovoltaico all’interno delle isole degli svincoli stradali interessati, ciascuna
della superficie di circa mq 2.000, posta a distanza del tracciato stradale
interessato ed adeguatamente recintato.
Ogni struttura dell’impianto fotovoltaico dovrà essere costituita sostanzial-
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mente da: generatore fotovoltaico e quadro elettrico di consegna, opere accessorie o connesse.
La superficie che si dovrà utilizzare per l’inserimento dei pannelli, sarà
pari a circa 924 mq, occupando quindi una superficie complessiva di circa mq
4030.
In particolare si dovrà avere:
- Linea 7, superficie utilizzata circa mq 2.010, superficie per pannelli fotovoltaici 924,00 mq circa, n. 360 posti su n. 6 righe (rif. Elaborato
17.a);
- Linea 8, superficie utilizzata circa mq 2.020, superficie per pannelli fotovoltaici 924,00 mq circa, n. 360 posti su n. 6 righe (rif. Elaborato
17.b);
Ogni campo fotovoltaico dovrà essere quindi formato da n. 360 pannelli al silicio monocristallino da 240 W per un totale di 86,40 kWp per impianto, con
una produzione media annua di energia pari a 1.540 kWh per ogni kWp installato, relativo all’impianto sito nel Comune di San Ferdinando della linea 8, ed
una produzione pari a 1.520 kWh per ogni kWp installato, relativo
all’impianto sito nel Comune di Rosarno della linea 7.
I centri di alimentazione dovranno essere forniti di monobox prefabbricati
(rif. Elaborati 19 – 19.1 – 20.c), posti all’interno dell’area recintata, dove dovranno essere installate le apparecchiature necessarie per il regolare
funzionamento del sistema.
Si dovrà realizzare, inoltre, un sistema di sicurezza dei singoli centri costituito dalla recinzione posta lungo tutto il perimetro delle aree interessate (rif. Elaborati 20.b – 20.c), cancelli di accesso (rif. Elaborato 20.c),
sistema di video sorveglianza, antintrusione e impianto di sicurezza anche
per i pannelli ed i cavi.
I centri di alimentazione da fonte fotovoltaica saranno quindi costituiti essenzialmente da:
campo fotovoltaico;
monobox prefabbricati;
generatore fotovoltaico;
dispositivi di accumulo energia;
dispositivi di interfaccia e protezione;
quadri elettrici;
sistema di controllo;
sistema di sicurezza.
L'elencazione di cui sopra è puramente esemplificativa e non esclude altre
categorie di opere e di lavori.
I concorrenti sono tenuti:
- ad esaminare gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico;
- a recarsi sul luogo di esecuzione dei lavori, a prendere conoscenza delle
condizioni dei luoghi dove i lavori dovranno essere svolti, della viabilità
di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dell'opera;
- ad effettuare sondaggi, prove, esplorazioni e quant'altro necessario per
accertare le caratteristiche del suolo e del sottosuolo, ciò al fine di valutare la stabilità delle opere e la loro eseguibilità.
La presentazione dell'offerta equivale a dichiarazione dell'offerente:
- di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi delle prestazioni e tali da consentire l'offerta presentata, tenendo presenti le norme
che stabiliscono l'invariabilità dei prezzi contrattuali anche per cause e
circostanze di forza maggiore;
- di conoscere in dettaglio il contenuto degli elaborati progettuali accettandoli integralmente;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità dei materiali e della
mano d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità
di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori
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in appalto, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- di prendere atto che l'indicazione delle voci e delle quantità riportate
nel computo metrico di progetto, non ha effetto sull'importo complessivo
dell'offerta che, resta fisso ed invariabile ai sensi del comma 4, dell’art.
53 del Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006.
Anche ai sensi dell’articolo 119, comma 5, del DPR 05 ottobre 2010, n. 207, i
prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato
attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta
fisso e invariabile, ai sensi del comma 1; allo stesso modo non hanno alcuna
efficacia negoziale le quantità indicate dalla stazione appaltante negli atti
progettuali e nella «lista», anche se quest’ultima è stata rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e
quantitative, assumendone i rischi. Per tutto quanto non diversamente previsto, i prezzi unitari offerti dall’appaltatore risultanti dalla «lista» in
sede di aggiudicazione sono da intendersi come «elenco dei prezzi unitari».
I prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni
o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del
Codice dei contratti, ed estranee ai lavori già previsti.
I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2.
Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, conformemente al progetto redatto ed approvato dall'Ente appaltante, rispettando le
prescrizioni e le norme del capitolato generale, del capitolato speciale e
dei capitolati integrativi riferentisi alle specifiche parti del lavoro e secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori.
Di seguito vengono descritte le caratteristiche principali delle varie opere
in progetto.
SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI
L’appalto prevede la sostituzione dei corpi illuminanti, esistenti o mancanti
a copertura delle intere linee considerate, con l’inserimento di nuove armature a LED di ultima generazione. Gli apparecchi di illuminazione saranno
montati sui pali esistenti e/o su quelli nuovi previsti; si ribadisce che,
qualora i sostegni esistenti risultassero inidonei a sostenere i nuovi corpi
illuminanti, deve intendersi la loro sostituzione con altrettanti pali idonei
allo
scopo,
intendendo
tale
circostanza
compresa
tra
gli
oneri
dell’appaltatore e già considerata nel costo complessivo determinato per i
lavori in progetto, senza alcuna spesa aggiuntiva a carico della Stazione Appaltante.
Le caratteristiche minime richieste per i corpi illuminanti con sorgente a
LED che andranno a sostituire quelli esistenti dovranno essere:
- sorgente luminosa Tecnologia a LED di ultima generazione;
- efficienza luminosa minima 110 Im/W;
- temperatura di colore fra 3000 °K e 4000 °K;
- indice CRI minimo 70;
- temperatura di funzionamento da – 10 °C a +50 °C;
- corpo in alluminio pressofuso;
- resistenti alla corrosione ed alle nebbie saline;
- alimentatore elettronico con sistema per la riduzione del flusso luminoso;
- classe di isolamento II.
In particolare si prevedono i seguenti interventi:
Linea 7 (rif. Elaborati n. 11.a e n. 12)
- n. 45 armature LED da 141 W;
- n. 33 armature LED da 173 W.
Totale armature LED linea 7 n. 78
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Linea 8 (rif. Elaborati n. 11.b e n. 12)
- n. 34 armature LED da 141 W;
- n. 50 armature LED da 173 W.
Totale armature LED linea 8 n. 84
Nei lavori di sostituzione dei corpi illuminanti, sono compresi gli allacciamenti elettrici, materiali e quanto altro necessario per dare le opere funzionanti a regola d’arte.
SOSTITUZIONE DEI PALI DI ILLUMINAZIONE
L’appalto prevede anche la sostituzione dei pali di illuminazione esistenti
deteriorati, di quelli mancanti e di quelli da riposizionare.
I nuovi pali di norma dovranno essere posizionati, completi di basamento,
nello stesso punto di quelli da sostituire o nelle immediate vicinanze secondo le indicazioni e prescrizioni della D.L., lungo le linee interessate.
I pali nuovi previsti dovranno essere di regola a sezione circolare e forma
conica, in acciaio conforme alla norma UNI EN 10025/05, saldati longitudinalmente e coerenti con il corpo illuminante prescelto. Il palo dovrà essere inserito nel plinto di fondazione interrato del basamento, da realizzare in cls
armato, e bloccato con sabbia e cemento, il tutto compreso nelle lavorazioni.
In corrispondenza del punto di incastro del palo nel blocco di fondazione dovrà essere riportato un collare di rinforzo della lunghezza di 40 cm, di
spessore conforme a quello del palo e saldato alle due estremità a filo continuo. Nei pali dovranno essere realizzate le aperture per il passaggio dei
conduttori e la finestrella d’ispezione munita di portello con bloccaggio mediante chiave triangolare e grado minimo di protezione interna IP33. Il percorso dei cavi nei blocchi e nell’asola inferiore dei pali fino alla morsettiera di connessione, dovrà essere protetto tramite uno o più tubi in PVC
flessibile serie pesante diametro 50 mm, posati entro fori predisposti nei
blocchi di fondazione.
In particolare si prevedono i seguenti interventi:
Linea 7 (rif. Elaborati n. 11.a, n. 12 e n. 13)
- n. 5 nuovi pali.
Totale pali linea 7 n. 5
Linea 8 (rif. Elaborati n. 11.b, n. 12 e n. 13)
- n. 3 nuovi pali.
Totale pali linea 8 n. 3
Nei lavori per la realizzazione dei nuovi pali di illuminazione, sono compresi gli allacciamenti elettrici, materiali e quanto altro necessario per dare
le opere funzionanti a regola d’arte.
NUOVE LINEE ELETTRICHE
L’appalto riguarda anche la realizzazione delle linee elettriche di interconnessione fra i centri luminosi e i relativi quadri elettrici di comando. In
particolare saranno interessate da tali lavori la linea 7 e la linea 8 (rif.
Elaborati n. 11.a e n. 11.b. Le nuove linee elettriche di interconnessione
saranno realizzate interrate seguendo, per quanto possibile, il percorso di
quelle pre-esistenti. I cavi interrati saranno del tipo multipolare secondo
il dimensionamento di progetto, in rame stagnato isolato in EPR – FG7 con le
sezioni derivanti dal calcolo elettrico (rif. Elaborato n. 13.1). Le nuove
linee elettriche saranno posate su un letto di sabbia e dovranno essere individuabili con nastro segnalatore, negli attraversamenti stradali lo scavo dovrà essere riempito con conglomerato cementizio con additivo colorato, il
tutto come riportato negli elaborati di progetto (rif. Elaborato n. 15).
La nuova rete elettrica delle linee interessate, poste lungo i tratti di attraversamento dei cavalcavia, dovrà essere posta all’interno delle canalizzazioni delle reti esistenti. In caso di inadeguatezza delle predette canalizzazioni esistenti, la rete elettrica sarà posta su nuove canalizzazioni da
realizzare a cura e spese dell’Appaltatore, secondo le indicazioni e prescrizioni della D.L.; intendendo tale circostanza già compresa tra gli oneri
dell’Appaltatore e già considerata nel costo a corpo complessivo determinato
GRS26/2 CSA-Norme Generali
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per i lavori in progetto, senza alcuna spesa aggiuntiva a carico della Stazione Appaltante.
SCAVI E RINTERRI
Per la realizzazione delle opere saranno necessari scavi e rinterri lungo le
linee ed aree interessate, secondo le sezioni di scavo e le prescrizioni per
i rinterri e ripristini previste in progetto (rif. Elaborato n. 15). In particolare l’utilizzo della minitrincea è consentita a condizione che la quota
altimetrica prevista per l’estradosso della struttura di contenimento della
linea elettrica risulti, nel caso di posizionamento nella banchina stradale
non pavimentata o del marciapiede, non inferiore a 25 cm e, nel caso di piattaforma stradale pavimentata, al di sotto dello strato più profondo che realizza la sovrastruttura stradale, e comunque non inferiore a 40 cm, al fine
di non creare vincoli alle necessarie operazioni di manutenzione straordinaria dell’infrastruttura stradale. Quando la minitrincea è realizzata negli
attraversamenti stradali o quando è comunque ubicata in carreggiata, il riempimento può essere realizzato, fino alla quota di intradosso dello strato di
binder, con malta cementizia, additivata con opportuno colorante, per garantire un immediato riconoscimento delle linee elettriche, mentre, gli strati
di binder e usura devono essere ripristinati con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelli degli strati originali al
fine di garantire la continuità delle prestazioni della sovrastruttura in
termini di portanza, aderenza, elasticità e permeabilità per una fascia, previa scarifica, posta a cavallo dello scavo e simmetrica rispetto all’asse
longitudinale dello scavo stesso, con la larghezza minima di tale fascia come
riportata negli elaborati di progetto (rif. Elaborato n. 15). Il taglio del
tappetino bituminoso e dell’eventuale sottofondo, dovrà avvenire mediante impiego di un taglia asfalto munito di martello idraulico con vanghetta oppure
di fresa a dischetto. Durante la fase di scavo dei blocchi in cls, dei pozzetti, marciapiedi, cunette stradali, cordoli, ecc. devono essere approntati
tutti i ripari necessari per evitare incidenti ed infortuni a persone, animali o cose per effetto di scavi aperti non protetti. Durante le ore notturne
la segnalazione di scavo aperto, o di presenza di cumulo di materiali di risulta o altro materiale sul sedime stradale, deve essere di tipo luminoso,
tale da evidenziare il pericolo esistente per il transito pedonale e veicolare. Tutti i ripari (cavalletti, transenne, recinzioni, ecc.) devono riportare
il nome della Ditta Appaltatrice dei lavori, il suo indirizzo e numero telefonico.
Nei lavori sono compresi il ripristino di tutti gli elementi interessati dallo scavo (blocchi in cls, pozzetti, marciapiedi, cunette stradali, cordoli,
ecc), tali oneri ricadono esclusivamente sull’appaltatore e già considerati
nel costo complessivo determinato per i lavori in progetto, senza alcuna spesa aggiuntiva a carico della Stazione Appaltante.
QUADRI ELETTRICI
L’appalto comprende la realizzazione dei nuovi quadri collegati con le linee
interessate, ubicati all’interno dei monobox, previsti (linea 8) ed esistenti
(linea 7). I nuovi quadri (rif. Elaborato 13.1) dovranno essere realizzati
con carpenteria metallica resistente alla corrosione e alle nebbie saline con
grado di protezione idoneo al luogo di installazione, comunque non inferiori
a IP 44, di dimensioni adeguate per contenere i dispositivi di comando, protezione e tele gestione e con uno scomparto atto a contenere il contatore ENEL. I quadri devono essere realizzati in modo da consentire la separazione
dei vari circuiti al fine di limitare il disagio in caso di disservizio di
uno di essi. Ognuno dei quadri dovrà contenere la circuiteria per
l’accensione automatica degli impianti mediante interruttore crepuscolare e
dovrà essere predisposto per l’installazione futura di un sistema di telegestione/telediagnosi a onde convogliate o wireless.
GRS26/2 CSA-Norme Generali
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GENERATORE FOTOVOLTAICO
Il collegamento alle utenze dovrà avvenire in bassa tensione ed utilizzare
più inverter trifase con tensione nominale di 230 V / 400 V.
L’energia prodotta da ogni impianto dovrà essere immagazzinata in un gruppo
batterie al piombo acido costituito da 72 elementi da 2V della capacità di
4600 Ah
L’inclinazione dei pannelli che si dovrà adottare sarà di 40°.
L’adozione di un angolo leggermente superiore a quello ottimo è una scelta
progettuale poiché, a fronte di una perdita complessiva di circa l’1%
dell’irraggiamento solare medio, si otterrà una maggiore produzione di energia elettrica durante il periodo invernale, migliorando lo sfruttamento
dell’energia prodotta ed ad una ottimizzazione della potenza nominale
dell’impianto fotovoltaico.
I campi fotovoltaici dovranno essere identici ed entrambi saranno collocati a
terra, mediante strutture metalliche, su aree di proprietà del Consorzio ASIREG.
La struttura metallica di supporto dovrà essere costituita da profili ad U ed
accessori in acciaio zincato a caldo.
La stabilità dei moduli dovrà essere garantita da piastre di connessione e
fissaggio degli stessi pannelli alla struttura principale di supporto.
Il sistema di fissaggio a terra, della struttura metallica di supporto, dovrà
garantire la stabilità nel tempo della posizione e dell’orientamento dei singoli moduli.
La scelta della soluzione di fissaggio sarà definita in fase di esecuzione
dei lavori, secondo le indicazioni e prescrizioni della D.L., tenendo conto
delle caratteristiche del terreno stesso e delle sollecitazioni dovute alle
condizioni atmosferiche.
Il gruppo di conversione di ogni generatore fotovoltaico, dovrà essere costituito da una batteria di “inverter”, da un gruppo batterie e da un insieme di
componenti idonei al trasferimento
della
potenza (rif. Relazione tecnica
REL.02) dal generatore alla rete dell’utenza in conformità alla normativa ed
ai requisiti applicabili in materia al momento dell’esecuzione delle opere.
Tale gruppo di conversione, compresi i collegamenti, i quadri elettrici e
tutte le apparecchiature necessarie per il regolare funzionamento, dovranno
essere installati all’interno di monobox in C.A.V. (Monobox Tipo “A”), posto
nell’area recintata dell’impianto fotovoltaico (rif. Elaborati 19 – 19.1).
Gli inverter dovranno essere del tipo ad elevato rendimento di conversione ed
essere conformi a tutte le disposizioni e norme in materia elettrica e impianti fotovoltaici (rif. Relazione tecnica REL.02).
I gruppi di conversione dovranno essere provvisti di controllo e commutazione
forzata, di un sistema di monitoraggio per il controllo e la gestione
dell’impianto anche da remoto, di interfaccia di comunicazione RS232 o RS485
e/o ethernet, con sistema di memorizzazione e gestione dei dati ambientale e
di produzione di energia, avvisi, errori ed allarmi.
L’energia prodotta da ogni generatore fotovoltaico dovrà essere immagazzinata
in un gruppo batterie al piombo acido ciascuno della capacità di 13800 Ah
Il cablaggio dei componenti dell’impianto fotovoltaico dovrà essere realizzato con i seguenti cavi che sommariamente vengono di seguito elencati:

Solar Cable XLPE/XLPE 0.6/1kV, sez min 4 mmq, per i collegamenti tra generatore fotovoltaico e quadro di campo fotovoltaico;

Solar Cable XLPE/XLPE 0.6/1kV, sez min 10 mmq, per i collegamenti tra quadro di campo fotovoltaico ed inverter ;

FG7(O)R – 0.6/1KV per i collegamenti in corrente alternata verso la rete
di distribuzione e per alimentazione a tensione di rete del sistema di monitoraggio e degli accessori.
L’impianto di messa a terra dovrà consistere nel collegamento delle masse
dell’impianto fotovoltaico e nella realizzazione dei collegamenti equipotenziali necessari e dovrà essere completo di capicorda, targhette di identificazione, eventuali canaline aggiuntive, e quant’altro per la realizzazione
dell’impianto a regola d’arte.
L’efficienza dell’impianto di terra deve essere garantita nel tempo e le cor-
GRS26/2 CSA-Norme Generali
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renti di guasto devono essere sopportate senza danno.
Tutti i cavi elettrici di energia, di messa a terra, di segnale ed altri cablaggi, ad esclusione del cavo in rame nudo interrato di messa a terra, dovranno esser posati in opportuni tubi e/o canali di materiale plastico fissati opportunamente mediante opportuni accorgimenti e dotati di tutti gli accessori e pezzi speciali per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Presso i locali tecnici (Monobox in CAV Tipo “A”), dovrà essere realizzato il
centro stella di trasmissione dati del generatore fotovoltaico e delle opere
accessorie o connesse, in particolare a servizio:

dell’impianto fotovoltaico ai fini del telecontrollo;

dell’impianto di illuminazione pubblica ai fini del telecontrollo;

dell’impianto antintrusione;

dell’impianto di videosorveglianza.
Lo switch di rete, che gestisce il traffico IP, dovrà essere di tipo layer 3
con funzionalità POE, VLAN, port trunking e full duplex.
Lo switch dovrà essere di tipo managed con interfaccia di amministrazione e
controllo via WEB.
Il router ADSL/3G deve garantire connettività internet a tutti gli impianti
serviti.
In caso di malfunzionamento delle apparecchiature di rete, ovvero mancanza
della connessione internet, deve essere previsto un sistema che deve mandare
allarmi, anche via centrale antintrusione, via SMS a un elenco di numeri liberamente programmabile.
L’impianto dovrà essere dotato di sistema di monitoraggio sia in remoto, via
Web, che tramite indicatore di produzione.
Il sistema per il monitoraggio dell’impianto fotovoltaico dovrà indicare la
potenza istantaneamente prodotta, la produzione energetica giornaliera e la
produzione energetica totale dell’impianto, oltre ai parametri di funzionamento dell’impianto stesso a partire dalla sua attivazione.
L’allacciamento
dell’impianto
fotovoltaico
alla
reti di
distribuzione
dell’energia delle linee di illuminazione pubblica, dovrà avvenire presso i
quadri elettrici previsti all’interno delle cabine nuove o esistenti poste
esterne alla recinzione dei suddetti impianti.
Nell’appalto è inoltre previsto la realizzazione di un sistema antintrusione
a protezione delle apparecchiature del generatore fotovoltaico, composto da
una centrale d’allarme a microprocessore.
Il sistema di sicurezza contro la rimozione dei pannelli fotovoltaici e
l’asportazione dei cavi (rif. Elaborati 23 – 23.1), dovrà essere costituito
da un trasmettitore che invia un segnale luminoso criptato nel cavo ottico in
fibra e da un ricevitore che analizza l’andamento del segnale e ne rileva le
variazioni rispetto ad un valore di riferimento.
Il cavo ottico in fibra dovrà essere steso lungo tutto l’impianto, fissato
sui pannelli a terra con bulloni fino a creare una catena. Il sistema di controllo deve rilevare i tentativi di strappo o rimozione dei pannelli ovvero
il taglio della fibra ottica e, in tal caso, generare l’allarme. La fibra deve avere una doppia armatura in metallo così da essere un cavo anti-roditore.
OPERE ACCESSORIE O CONNESSE
Al fine di consentire l’accesso alle aree interessate dagli impianti si dovranno realizzare le strade di servizio per il collegamento con la viabilità
esistente, della larghezza di ml 6,00. Tali strade saranno formate da uno
strato in misto cementato dello spessore di cm 10,00, contenuto da cordoni
prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, posto in opera su
fondazione in conglomerato cementizio.
La recinzione degli impianti dovrà essere formata da pannelli grigliati elettroforgiati in acciaio Fe B 360, forniti di collegamenti e rete antiscavalcamento, posati su cordolo di ancoraggio in conglomerato cementizio. Le recinzioni saranno, inoltre, fornite di cancelli di sicurezza in grigliato zincato
elettroforgiato con bordatura antiscavalcamento e guida di scorrimento posata
su trave di appoggio in cls armato.
Il sistema di videosorveglianza del singolo impianto fotovoltaico, dovrà es-
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sere costituito dalle telecamere con ottica per visione diurna e notturna e
dal sistema di registrazione e controllo, installato presso il locale tecnico
dei monobox di progetto e connesso alla rete internet per gli allarmi e la
visione remota.
Ogni singolo impianto di video sorveglianza dovrà essere composto da n. 5 telecamere posate su pali completi di pozzetti di collegamento, poste agli angoli della recinzione.
Le telecamere di tipo day/night dovranno essere del tipo per esterno, resistenti alle nebbie saline, grado di protezione minimo IP 67, con portata di
almeno 150 m.
Art. 4
Garanzie e coperture assicurative
L'Impresa è tenuta a presentare, unitamente all'offerta, una cauzione provvisoria pari al 2 per cento dell'importo dei lavori oggetto di appalto, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia prevista dal comma 8, dell'art. 75, del
Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
Detto deposito cauzionale potrà essere effettuato in contanti o in titoli del
debito pubblico o garantiti dallo Stato, ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa, prestata a favore dell'Ente appaltante da parte dei soggetti di cui all’articolo 127 del DPR n. 207/2010.
La suddetta cauzione, che dovrà essere conforme allo schema approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004 e dovrà
avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta, serve a coprire la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'Impresa aggiudicataria ed è svincolata automaticamente al momento
della sottoscrizione del contratto medesimo. Alle Imprese non aggiudicatarie
la cauzione provvisoria è svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione
definitiva.
La stipulazione del contratto dovrà avvenire nei modi e con l'osservanza dei
termini di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006.
L'Impresa aggiudicataria è obbligata a costituire, prima della stipula del
contratto, una cauzione definitiva, da prestarsi o rilasciarsi ai sensi del
comma 1 del presente articolo, pari al 10 per cento dell'importo netto dei
lavori oggetto di appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso;
ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata con le modalità di cui
all’art. 113, del Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 123 del Regolamento e dall’art.
113, del Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006.
Il termine di validità della garanzia sarà prorogato ogni qualvolta, per una
causa qualsiasi, si preveda che si venga a posticipare il momento in cui potrà cessare ogni obbligo da parte dell’Appaltatore stesso, e quest’ultimo dovrà dare dimostrazione dell’avvenuta proroga, pena la sospensione di ogni pagamento.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e
l'aggiudicazione all'Impresa che segue nella graduatoria, nonché l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al comma 1 del presente articolo in
favore dell'Ente appaltante.
Gli importi della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono ridotti del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero di
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati
GRS26/2 CSA-Norme Generali
15
di tale sistema, ai sensi del comma 7, art. 75, e del comma 7, art. 40, del
Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006.
L'Ente appaltante potrà disporre della cauzione definitiva avvalendosi della
facoltà di cui all'art. 123 del Regolamento; l'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di reintegrare la garanzia di cui l'Ente appaltante abbia dovuto valersi, in tutto od in parte durante l'esecuzione del contratto. E' riservato
all'Ente appaltante l'esperimento di ogni altra utile azione nel caso in cui
la cauzione definitiva risultasse insufficiente a coprire, a liquidazione finale, l'eventuale debito dell'appaltatore.
Il pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 9, dell'art. 141, del
Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. e dell'art. 124 del Regolamento, è subordinato alla prestazione di una polizza fidejussoria, con durata di mesi ventisei (ai sensi del comma 3 dello stesso art 141 del D.Lgs.
n. 163/2006), volta a garantire l'opera realizzata sino al collaudo definitivo, di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il
collaudo definitivo (due anni).
L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata a stipulare con Primaria Compagnia
una polizza assicurativa "Contractors All Risks" “CAR” che tenga indenne
l'Ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.
In aggiunta a quanto previsto dagli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004, dovranno essere coperti
da assicurazione anche i danni derivanti da azioni di terzi, cause di forza
maggiore ed incendio (punti 4, 5 e 8 dell’art. 3 dello schema tipo 2.3).
Tale polizza deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per
danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
La polizza di copertura “RCT” dovrà espressamente considerare "terzi" anche:
 l’Ente appaltante ed i suoi dipendenti;
 gli
appaltatori
di
opere
complementari,
commissionati
direttamente
dall’Ente appaltante e loro dipendenti;
 i subappaltatori dell’appaltatore ed i loro dipendenti;
 la Direzione lavori ed i suoi incaricati;
 i progettisti e/o collaboratori esterni;
 il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva ed i suoi collaboratori;
 gli incaricati della vigilanza ed i collaudatori, nonché coloro i quali accedano nel cantiere per visitare le opere in costruzione.
La polizza assicurativa "tutti i rischi" deve essere stipulata per un importo
complessivo pari all’importo netto contrattuale.
Ai sensi dell'art. 125 del Regolamento, il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari al 5% dell’importo
netto contrattuale, con un minimo di euro 500.000,00 ed un massimo di euro
5.000.000,00.
Nella polizza dovrà essere inserita una dichiarazione di rinuncia ad ogni diritto di rivalsa da parte della Compagnia assicuratrice nei confronti
dell'Ente appaltante e del personale addetto alla Direzione, sorveglianza e
collaudo dei lavori, anche se non dipendenti dell'Ente appaltante.
La polizza relativa alla suddetta assicurazione dovrà essere esibita almeno
dieci giorni prima della consegna dei lavori.
Resta inteso che l’appaltatore risponderà in proprio qualora i danni verificatisi dovessero superare i massimali previsti nella polizza e rimane anche e
comunque a carico dell'appaltatore la copertura di tutti gli altri rischi,
non compresi nella polizza suddetta.
In base a quanto previsto dal comma 2, dell'art. 129, del Decreto Legislativo
n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture, l'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di certificato di collaudo provvisorio, una polizza
indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso
GRS26/2 CSA-Norme Generali
16
terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, ai
sensi e con le modalità previste dall'art. 126 del Regolamento.
La firma di chi rilascia le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative
relative alla cauzione definitiva, al pagamento della rata di saldo ed alla
polizza assicurativa "tutti i rischi", dovrà essere autenticata da un notaio.
Le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative relative alla cauzione
provvisoria, alla cauzione definitiva ed al pagamento della rata di saldo,
dovranno prevedere espressamente:
 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 la rinuncia all’eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
 l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Le polizze di cui al presente articolo dovranno essere sottoposte al preventivo benestare dell'Ente appaltante.
Gli oneri per tali assicurazioni si intendono compresi e compensati nei prezzi contrattuali.
Art. 5
Documenti che fanno parte del contratto
Ai sensi dell'art. 137 del DPR n. 207/2010, sono parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:
a) Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.
b) Il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, adottato con Decreto
del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 19/04/2000, per la parte ancora vigente.
c) Il Capitolato Speciale di Appalto - Norme tecniche.
d) Tutti gli elaborati grafici e le relazioni di progetto di cui all'elenco
allegati.
e) I piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, redatti ai
sensi dell'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché ai sensi del DPR n. 222
del 03/07/2003 e del decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i..
f) Il Cronoprogramma.
Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e verranno ad esso allegati, i seguenti documenti:
g) Il Capitolato Speciale di Appalto - Norme generali, che l’impresa si obbliga di osservare.
h) L'elenco dei prezzi unitari offerti in sede di gara.
i) L’elenco degli elaborati che costituiscono il progetto esecutivo.
j) La cauzione definitiva.
k) L’attestazione del responsabile del procedimento, prevista dal comma 2,
dell’art. 13, della legge regionale n. 26 del 07/12/2007.
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la suddivisione per categorie delle
stesse;
c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.
Le informazioni sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nello
Stato, nella regione e nella località in cui devono essere eseguiti i lavori
ed applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante l'esecuzione
dell'appalto, potranno essere ottenute dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro o dalla A.S.L. di Reggio Calabria.
Tutti i progetti delle opere da eseguirsi sono impegnativi per l'Impresa, facendo essi parte del progetto esecutivo.
L'Ente appaltante si riserva di consegnare all'Impresa, nel corso dei lavori
e nell'ordine che riterrà opportuno, disegni supplementari delle opere da e-
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seguire.
Le norme presenti nei vari documenti debbono considerarsi tra loro integrative, in ogni caso, qualora sia presente una discordanza, l’Appaltatore è tenuto a consultare la D.L. prima di dare corso all’esecuzione della relativa opera.
Art. 6
Osservanza del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici
Norme e prescrizioni integranti il capitolato
Per tutto quanto non espressamente regolato nel Contratto, nelle presenti
Norme Generali e nelle Norme Tecniche di Appalto si applicano:
1) La Legge delle Opere Pubbliche 20 marzo 1865 n. 2248 all. F., per la parte
non abrogata.
2) Il Codice dei contratti pubblici approvato con Decreto Legislativo n. 163
del 12/04/2006 e s.m.i..
3) Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del suddetto Codice dei contratti pubblici, approvato con DPR n. 207 del 05/10/2010.
4) Il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145 del 19/04/2000, per la parte ancora vigente.
5) La Normativa emanata nel quadro della legge 5 novembre 1971 n. 1086.
Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale,
precompresso e per le strutture metalliche, D.M. 27 luglio 1985 (pubblicato nel S.0. della G.U. 17 maggio 1986 n. 113) e successive modifiche ed
aggiornamenti. Le Istruzioni relative a tali norme sono state diramate dal
Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. con circolare
31 ottobre 1986 prot. n. 27996.
6) La Normativa emanata nel quadro della legge 2 febbraio 1974 n. 64 e della
successiva L.R. n. 35 del 19/10/2009 e s.m.i. con il suo regolamento di
attuazione.
7) La Normativa emanata per la sicurezza fisica dei lavoratori, vedi il DPR
n. 222 del 03/07/2003 e il decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008 e
s.m.i..
8) Il DPR n. 380 del 06/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
9) Il DPR n. 327 del 08/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”.
10) Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio n.
203 del 08/05/2003 - Obbligo di usare il 30% di materiali riciclati.
11) Il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
e s.m.i..
12) Il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i..
13) Il D.M. 14/01/2008 recante le nuove norme tecniche per le costruzioni.
Ciò indipendentemente dal fatto che talune norme dei testi suddetti siano esplicitamente richiamate negli atti contrattuali ed altre no.
L’impresa dovrà attenersi a tutte le norme, prescrizioni, regolamenti, ecc.
richiamate nella relazione tecnica (rif. Relazione tecnica REL.02).
L'Impresa, inoltre, sarà tenuta ad osservare tutte le Disposizioni che saranno emanate dalle Autorità marittime e militari.
L'Impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità,
alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate ed emanande dalle
competenti Autorità in materia di contratti pubblici, di materiali da costruzione, e di sicurezza ed igiene del lavoro e simili.
Fermo restando il fatto che i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto del contratto e dei documenti da esso richiamati e
sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Ente appaltante, spetta
all'Impresa l'organizzazione dei lavori per la migliore realizzazione degli
stessi.
In mancanza di particolari prescrizioni i materiali dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio e sempre di prima scelta.
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L’impresa sarà tenuta tassativamente, a presentare la campionatura preventiva
alla fornitura o all’esecuzione, di qualsivoglia materiale, manufatto o colorazione, per l’approvazione da parte della D.L., anche in presenza di indicazioni specifiche negli elaborati di progetto.
Relativamente al rispetto di quanto previsto dall’art. 43, comma 3, lettera
b) del Regolamento, dovranno essere osservate le prescrizioni fissate dal Capitolato Speciale di Appalto, redatto dal Min. LL. PP., edizione 1990 - ristampa aggiornata 2001.
Art. 7
Divieto di cessione del contratto e subappalto
Salvo quanto disposto dall’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006, il contratto di
appalto non può essere ceduto, neanche in parte, sotto pena di nullità nonché, ove ricorrano le condizioni, di rescissione del contratto stesso e del
risarcimento dei danni.
L'affidamento in subappalto di opere e lavori oggetto del presente appalto è
disciplinato dall'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dall'art. 170
del Regolamento.
L’appaltatore è tenuto anche al rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 26
del 07/12/2007 e, in particolare, dall’art. 13 del Regolamento n. 4 del
15/04/2009, attuativo della suddetta legge, che prescrive l’obbligo in capo
all’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto: il nome del subcontraente, l’oggetto e l’importo del sub-contratto, la data della sottoscrizione e le date, se previste, di inizio e fine di esecuzione.
E’ fatto obbligo al direttore dei lavori di verificare che quanto previsto al
comma precedente sia effettivamente e puntualmente adempiuto.
In caso di violazione delle disposizioni richiamate nel presente articolo,
l'Ente appaltante potrà procedere all’immediata risoluzione del contratto per
colpa dell'Impresa, salvo il risarcimento di ogni danno e spesa a ciò imputabili.
Se durante l'esecuzione dei lavori, ed in qualsiasi momento, l'Ente appaltante stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è incompetente od indesiderabile, al ricevimento della comunicazione scritta l'Impresa
dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto e
per l'allontanamento del subappaltatore medesimo.
L'annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all'Impresa di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite, o la proroga della
data fissata per l'ultimazione dei lavori.
L’autorizzazione al subappalto da parte dell’Ente appaltante non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell’Appaltatore, che
rimane l’unico e solo responsabile nei confronti dell'Ente appaltante e dei
terzi, dei lavori subappaltati.
Qualora, durante l’esecuzione del subappalto, ancorché autorizzato, la Direzione dei lavori accerti l’esistenza di inadempimenti da parte del subappaltatore, può intimare per iscritto all’Appaltatore di prendere immediatamente
le dovute misure per la risoluzione del Contratto di subappalto e per
l’allontanamento dal cantiere del subappaltatore.
La
risoluzione
del
Contratto
di
subappalto
non
dà
alcun
diritto
all’Appaltatore di proroga dei termini dell’esecuzione del Contratto.
In ogni caso l’Appaltatore resta il solo ed unico responsabile nei confronti
dell'Ente appaltante delle opere eventualmente affidate a ditte subappaltatrici.
Si richiama infine espressamente l'osservanza della normativa antimafia (L.
27/12/1956 n 1423; L. 31/5/1965 n. 575; D.L. 6/9/1982 n. 629; L. 13/9/1982
n. 646; L. 12/10/1982 n. 726; L. 23/12/1982 n. 936; L. 19/3/1990 n. 55; L.
17/1/1994 n. 47; D.Lgs. 8/8/1994 n. 490; Decreto Ministero dell'Interno
16/12/1997 n. 486; D.Lgs. 06/09/2011 n. 159; D.Lgs. 15/11/2012 n. 218).
L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione
della stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti
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di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo
è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli
impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del
2008;
- l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 30, per
quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della
legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in
caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto
presso la stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta anche:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle
gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei
lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei
requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui
all'articolo 38 del Codice dei contratti;
3) il DURC del subappaltatore, in originale, ovvero i dati necessari
all'acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti
previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale
scopo, se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro
150.000,00, l'appaltatore deve produrre alla stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in
materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le
modalità di cui di cui agli articoli 84 e seguenti del decreto legislativo
n. 159 del 2011; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del
decreto legislativo n. 159 del 2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91,
comma 7, del citato decreto legislativo.
Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30
giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la stazione appaltante abbia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate
tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i
prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al
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20% (venti per cento); nessun ribasso è applicato al costo del personale
relativo alle lavorazioni affidate in subappalto, come determinato dal
progetto;
b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008
connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono
pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso;
la stazione appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito
il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche
i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza
delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell'ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa
la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131,
comma 2, lettera c), del Codice dei contratti.
Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di
imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve
trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare
in copia);
b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto
indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco
sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di
cui all'articolo 38 del Codice dei contratti. La stazione appaltante, entro
15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione
appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la
stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di
lavori subappaltati.
Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione
in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81/08, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
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Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave
ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto
in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste
dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal
decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995,
n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Ai sensi dell’articolo 118, comma 12, del Codice dei contratti è considerato
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate
che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera
e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 euro e
qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore
al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I subaffidamenti
che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale
antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti subaffidatari, con la denominazione di questi ultimi.
Ai sensi dell’articolo 118, comma 12, del Codice dei contratti non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori
autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, l’appaltatore dovrà applicare
il D.Lgs. n. 81/08 ed il D.Lgs. n. 136/10 in materia di tessera di riconoscimento.
Art. 8
Consegna dei lavori
La Direzione Lavori comunicherà all'Impresa il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori. La consegna dei lavori potrà
essere effettuata per parti ed avere inizio anche subito dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, con le riserve di cui all'art.
337 della Legge sulle Opere Pubbliche n. 2248/1865 all. F.
Di ogni consegna, anche se parziale, verrà redatto regolare verbale.
Dalla data del primo verbale di consegna, anche se trattasi di consegna parziale, decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione dei lavori fissati dal contratto, in deroga a quanto previsto dall'art. 154 comma 6 del Regolamento.
I tracciati ed i rilievi che eventualmente venissero consegnati dall'Ente appaltante all’Impresa dovranno essere considerati solo indicativi e l'Impresa
avrà l'obbligo di controllarli al più presto riferendo all'Ente appaltante le
eventuali discordanze riscontrate.
Pertanto, l’Impresa sarà responsabile della perfetta rispondenza delle opere
ai disegni di progetto nonché a quelli di dettaglio ed alle istruzioni che
l'Ente appaltante si riserva di dare di volta in volta.
Qualora l'Impresa non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna
dei lavori, le verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente
il quale, l'Ente appaltante avrà diritto di non stipulare o di risolvere il
contratto trattenendo definitivamente, a titolo di penale di recesso, la cauzione provvisoria o definitiva versata dall'Impresa stessa, a seconda che la
mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, oppure di procedere all'esecuzione d'ufficio, salvo in ogni caso il diritto al
risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La consegna dei lavori potrà essere effettuata, come già detto, anche in più
tempi.
In caso di consegna parziale o nel caso di eventuale ritardo da parte
dell'Ente appaltante nella consegna di qualcuno dei beni da occuparsi, ovvero
nel caso che i lavori non si potessero subito iniziare e che dopo iniziati
dovessero restare sospesi o rallentati in uno o più tratti, sia per interferenze causate dalla contemporanea presenza di altre ditte, sia per interfe-
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renze con altri lavori, sia per ordine delle Autorità locali e periferiche,
sia per altre esigenze o per disposizione della Direzione Lavori, qualunque
possa essere la ragione per la quale si verifichi la sospensione o il rallentamento dei lavori, l'Impresa non avrà diritto che ad una corrispondente proroga dei termini fissati dall'art. 14, limitatamente ai lavori interessati
dalla suddetta ritardata consegna o sospensione o rallentamento, né avrà diritto a compenso alcuno per eventuale danno od aggravio che possa derivarle
dalla ritardata consegna o sospensione o rallentamento.
L'Impresa non avrà diritto né a proroghe dei termini contrattuali né a compenso alcuno per le interferenze ed i rallentamenti connessi con l'espletamento delle attività di altre imprese operanti in aree limitrofe.
Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto dell'Ente appaltante si applicano le disposizioni contenute al riguardo all'art. 153 del Regolamento.
Art. 9
Programma dei lavori
Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa dovrà presentare il programma dettagliato per la esecuzione delle opere, previo accordi con la Direzione Lavori
circa la rispondenza al programma generale, ai termini di avanzamento e di
esecuzione stabiliti dal contratto e dal presente capitolato e ad eventuali
altre esigenze evidenziate dall'Ente appaltante, in conformità a quanto previsto dal comma 10, dell'art. 43 del Regolamento.
Fermi rimanendo i traguardi intermedi e finali stabiliti in contratto per
l’ultimazione delle opere, il programma dettagliato, perfezionato e completato secondo le modalità sopracitate, con allegato grafico, in armonia agli accordi intercorsi, metterà in evidenza l'inizio, l'avanzamento mensile ed il
termine di ultimazione delle principali categorie di opere, precisando tipo e
quantità delle attrezzature e degli impianti che in ogni caso l'Impresa si
obbliga ad impiegare, anche per quanto concerne il termine del loro approntamento in cantiere, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento mensile dei lavori.
Qualora il programma definitivo così sottoposto non riportasse l'approvazione
dell'Ente appaltante, l'Impresa avrà ancora 7 giorni di tempo per predisporre
un nuovo programma, secondo le direttive che avrà ricevuto.
L'Impresa non potrà avanzare, in relazione alle prescrizioni dell'Ente appaltante, nessuna richiesta di compensi, né accampare alcun particolare diritto.
Il programma approvato è impegnativo per l'Impresa che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità.
La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà
all'Ente appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa
dell'Impresa, nei modi e con gli effetti stabiliti nel successivo art. 32.
Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o
integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta
che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre
ditte estranee al contratto;
 per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento
dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della stazione
appaltante;
 per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o
responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai
lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della stazione appaltante;
 per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di
carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali
o specifici;
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 qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel
cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D.Lgs. n. 81/08. In
ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato
ed aggiornato.
I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto
dalla stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla stazione appaltante al verificarsi delle
condizioni di cui ai suddetti punti.
Art. 10
Ordini della Direzione Lavori
Le opere e le prestazioni, che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso, dovranno essere
eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione dei Lavori.
Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termini di
contratto o secondo le regole dell'arte, la Direzione dei Lavori ordinerà
all'Impresa i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità,
salvo e riservato il riconoscimento all'Ente appaltante degli eventuali danni
conseguenti.
L'Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni
ed agli ordini della Direzione Lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione di
materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni, in base a quanto
previsto dall'art. 190 del Regolamento.
Nessuna variante o aggiunta nell’esecuzione dei lavori e delle forniture sarà
ammessa e/o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla Direzione dei Lavori, previa approvazione dell'Ente appaltante.
Art. 11
Personale dell'Impresa - Disciplina nei cantieri
L'impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale
tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione agli obblighi assunti con la presentazione del programma dettagliato di esecuzione dei lavori di cui al precedente
art. 9.
L'Impresa risponde dell'idoneità dei Dirigenti dei cantieri ed in genere di
tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori, la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori, senza l'obbligo
di specificarne il motivo e di rispondere delle conseguenze, secondo quanto
disposto dagli articoli 4 e 6 del Capitolato Generale.
L'Impresa è tenuta ad avere come Direttore Tecnico del Cantiere un Ingegnere
o Architetto o Geometra, regolarmente iscritto all'Albo, munito di procura
autentica, preventivamente accettato dall'Ente appaltante, il quale si assumerà la piena responsabilità dell'organizzazione tecnica dei lavori.
Egli dovrà essere costantemente presente durante le ore di attività del cantiere. Eventuali sue assenze continuative e/o ingiustificate, costituiranno
inadempimento grave agli obblighi contrattuali e saranno considerate ragione
sufficiente per l’applicazione della clausola risolutiva espressa del contratto per colpa imputabile all’Impresa.
Art. 12
Rappresentanza dell'Impresa durante l'esecuzione dei lavori
L'Impresa è tenuta ad avere sempre un proprio rappresentante, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla Direzione Lavori, sul luogo
del lavoro, che può essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno
comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti.
Ove il medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da
impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta.
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Altrimenti l'Impresa non potrà in alcuna evenienza invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione Lavori per
il fatto che esse non sono state impartite per iscritto. Restano ferme al riguardo anche le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 del Capitolato
Generale.
L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato
con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori,
ivi compresi quelli eventualmente subappaltati, a norma del contratto.
L'appaltatore rimarrà tuttavia sempre responsabile dell'operato del suo rappresentante.
L'appaltatore dovrà anche comunicare il nominativo del proprio dipendente
che, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suddetto suo rappresentante e comunicare, inoltre, tempestivamente, in caso di cessazione o revoca del
mandato, il nome del nuovo rappresentante.
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e dovrà essere depositato
presso l'Ente appaltante, il quale giudicherà inappellabilmente sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità del rappresentante.
L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di
direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o
gli uffici di società legalmente riconosciuta.
La D.L. avrà diritto di esigere dall'appaltatore il cambiamento immediato del
suo rappresentante, senza bisogno di indicarne il motivo e senza che per ciò
spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.
Art. 13
Espropriazioni - Occupazioni temporanee - Discariche - Strade di servizio e
di accesso ai cantieri - Permessi e relativi nulla osta
A) Espropriazioni.
I lavori di cui trattasi ricadono in aree già di proprietà dell'Ente appaltante.
B) Strade di servizio e di accesso ai cantieri, cantieri, discariche, ecc. e
relative occupazioni temporanee e definitive.
L'appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutte le procedure ed
incombenze, per le deviazioni provvisorie necessarie per mantenere la continuità delle acque, della viabilità ordinaria, per gli accessi ai cantieri,
per l'impianto dei cantieri stessi, per le discariche dei materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per le cave di prestito e per tutto
quanto altro necessario all'esecuzione dei lavori.
La costruzione delle strade di servizio, le cave di prestito per i materiali
da utilizzare nella costruzione dei rilevati e della strada, le aree da adibire a discarica dei materiali da porre a rifiuto, le aree da adibire a cantieri ed i provvedimenti che l'appaltatore intende adottare ad escavazioni e
discariche avvenute e dopo lo sgombero dei cantieri e delle strade di servizio per ripristinare l'ambiente naturale, dovranno avere la preventiva autorizzazione (nulla-osta) degli Enti interessati sotto la cui giurisdizione ricadono le superfici prescritte (Genio Civile, Demanio Forestale, Amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali, Corpo delle Miniere, Consorzi, Enti
di Bonifica, Sovrintendenza ai Beni A.A.S.A., ecc.).
La documentazione da trasmettere agli Enti di cui sopra (planimetrie, sezioni, relazioni illustrative e quanto altro necessario e richiesto) dovrà essere preventivamente sottoposta alla D.L. per l'esame e le prescrizioni che riterrà di effettuare, sentito in proposito il parere dei progettisti.
In assenza delle sopracitate autorizzazioni, l'appaltatore non potrà eseguire
alcun lavoro che coinvolga direttamente o no le opere soggette alle autorizzazioni medesime.
L'appaltatore, prima di formulare la sua offerta, dovrà individuare le aree
che intende adibire a cava e/o discarica, e su di esse dovrà assumere, presso
gli organi di tutela, tutte le informazioni necessarie e garantirgli l'effet-
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tiva possibilità di utilizzarle per i fini cui intende destinarle.
Di conseguenza, se all'atto esecutivo le prescritte autorizzazioni per le aree prescelte come cava e/o discarica non venissero accordate e ciò comportasse la necessità di reperire nuove aree anche a notevole distanza dalla zona dei lavori, tutti i conseguenti ritardi e maggiori spese ed oneri saranno
a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore e non potranno costituire motivo per la richiesta di proroghe, nuovi prezzi e/o compensi di qualsiasi tipo.
Resta comunque precisato che, indipendentemente dalle approvazioni di cui sopra, essendo l'appaltatore unico responsabile dei danni e delle conseguenze
di ogni genere che eventualmente derivassero, egli si obbliga fin da ora a
tenere manlevato l'Ente appaltante da ogni conseguenza dannosa e da ogni pretesa e conseguentemente da qualsiasi vertenza che a tale titolo fosse promossa, che pertanto, ed in ogni caso, rimane ad essa del tutto estraneo.
Ove per le occupazioni necessarie ai lavori in progetto si rendessero necessari il decreto di occupazione d'urgenza e l'espropriazione, l'appaltatore è
tenuto a farne tempestiva richiesta agli organi competenti, dando adempimento
a tutte le incombenze prescritte e necessarie.
La Direzione Lavori inoltre, indipendentemente dalle approvazioni, potrà, comunque, sempre ordinare opere di presidio e provvedere affinché le cave e le
discariche non procurino danni alle proprie opere, il tutto a spese dell'appaltatore.
Per quanto riguarda poi l'utilizzo delle strade esistenti per il servizio dei
cantieri, l'appaltatore dovrà provvedere alla loro eventuale sistemazione per
il transito dei mezzi pesanti e ciò in relazione alle prescrizioni che saranno impartite dagli Enti proprietari.
Prima della presentazione dell'offerta, l'appaltatore è tenuto ad assicurarsi
presso gli Enti competenti della disponibilità delle discariche, delle cave,
delle aree per strade di servizio e per i cantieri, della disponibilità delle
strade esistenti e prescelte per l'utilizzo a servizio dei cantieri e del loro stato di conservazione.
Resta stabilito che l'Ente appaltante non è tenuto a partecipare alle spese
per le discariche, le cave, la costruzione, sistemazione e manutenzione di
strade di servizio e dei cantieri, né a pagare diritti di sorta all'appaltatore per tali lavori ed oneri, e ciò anche se l'Ente appaltante utilizzerà le
strade di servizio per i propri automezzi e per i trasporti di materiali, anche se effettuati con mezzi non propri, forniti dall'Ente stesso ad altri appaltatori.
L'Ente appaltante resta estraneo a quanto andrà a fare l'appaltatore per tutte le occupazioni temporanee e definitive di cui al presente art. 13, (lettera B). Pertanto l'appaltatore regolerà secondo la propria convenienza i suoi
rapporti con gli aventi causa, contrattando e pagando le indennità dovute,
senza intromissione alcuna dell'Ente appaltante.
L'appaltatore non potrà accampare pretese di sorta nei confronti dell'Ente
appaltante in dipendenza di limitazioni al transito eventualmente poste, in
qualsiasi momento, dagli Enti proprietari di strade pubbliche e/o private.
Per quanto fin qui descritto si precisa che l'appaltatore, per le strade di
servizio, le cave, le discariche ed i cantieri di lavoro, è tenuto ad eseguire a propria completa cura e spese, oltre a tutte le acquisizioni ed occupazioni dei terreni come già stabilito, anche tutte le pratiche, le documentazioni e le progettazioni che saranno richieste per il rilascio delle approvazioni da parte degli Enti interessati e tutti i lavori ed opere necessarie
previste o comunque imposte in qualsiasi momento dagli Enti interessati o
dalla Direzione Lavori per l'utilizzo delle strade, delle discariche, delle
cave, dei cantieri, per la loro sistemazione e consolidamento e per il ripristino dell'ambiente naturale a lavori ultimati.
Art. 14
Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penalità per ritardi
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori, oggetto del presente appalto, è determinato in mesi tre, decorrenti dalla data del Verbale di consegna.
Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dell'intero lavoro appaltato, sa-
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rà applicata a carico dell'appaltatore una penale pari ad un millesimo
dell'intero importo netto contrattuale, fino ad un ammontare complessivo non
superiore al 10% dello stesso importo netto contrattuale, fatta ogni riserva
per gli eventuali maggiori indennizzi a favore dell'Ente appaltante qualora i
danni causati dagli stessi ritardi, per mancati introiti e per qualsiasi altro titolo, risultassero superiori all'ammontare complessivo della penale
stabilita.
Le penali saranno iscritte a debito dell'appaltatore, nello stato di avanzamento immediatamente successivo a quando si è verificato il ritardo o nello
stato finale. Restano comunque ed in ogni caso salvi i diritti dell'Ente appaltante alla completa rifusione ed agli indennizzi di tutti i danni derivanti all'Ente appaltante stesso per la mancata osservanza dei termini fissati
per l'ultimazione dell'intero lavoro.
Oltre alle penali di cui sopra, l'Ente appaltante addebiterà all'Impresa le
maggiori spese per la prolungata assistenza e direzione dei lavori, da valutarsi in ragione del 10% (dieci per cento) sull'importo complessivo delle penali applicate.
Le penali ed i rimborsi di cui sopra danno luogo all'incameramento definitivo
della cauzione fino a concorrenza, con il corrispettivo obbligo immediato
dell'Impresa di provvedere alla sua reintegrazione.
Nel tempo contrattuale di cui sopra si è tenuto conto dell'incidenza dei
giorni, nella misura delle normali previsioni, di andamento stagionale sfavorevole e pertanto per tali giorni non potranno essere concesse proroghe per
recuperare i rallentamenti e le soste.
E' stato altresì tenuto conto di tutti i termini e tempi di cui agli articoli
8, 9, 13, 21 e 22 del presente capitolato e pertanto anche per essi è escluso
il diritto dell'appaltatore a proroghe o protrazioni del termine contrattuale
di ultimazione dei lavori.
E' ammessa la consegna in più parti, come previsto nel precedente art. 8.
In tal caso, come già precisato, la data della consegna, ad ogni effetto, sarà quella risultante dal primo verbale e ciò in deroga all'art. 154 comma 6
del Regolamento.
Si fa inoltre obbligo all'Impresa di ultimare le opere, o gruppi di opere,
nei termini di tempo che la stessa Impresa ha previsto nel programma di cui
all'art. 9 presentato all'Ente appaltante e da questo accettato.
L'Ente appaltante si riserva il diritto di stabilire, a proprio esclusivo
giudizio, il tempo massimo in cui dovranno essere ultimate, in tutto e nelle
singole parti o fasi di esecuzione, talune opere d'arte e/o impianti, la cui
esecuzione venisse ad interessare il traffico di strade, ovvero l'esercizio
di linee elettriche e telefoniche, acquedotti, gasdotti, canali e fognature
ed altri servizi pubblici e fosse perciò causa di addebiti per rimborsi di
sorveglianza e guardiania, per indennità di rallentamenti ed altre anormalità
di servizio, di esercizio e per qualunque altro motivo.
Saranno in ogni caso e totalmente a carico dell'Impresa, a cui verranno addebitati e trattenuti sulle rate di acconto, tutti gli eventuali addebiti che
provenissero dalle Amministrazioni interessate dalla costruzione di qualsiasi
opera, per risarcimento danni, per multe, e comunque motivati da negligenza,
colpa o frode.
L'Ente appaltante si riserva la facoltà di utilizzare in qualsiasi tempo, anche prima della completa ultimazione dei lavori da parte dell'Impresa, a proprio insindacabile giudizio, parte o tutte le opere eseguite prendendole in
consegna mediante apposito verbale di constatazione.
Qualora l'Ente appaltante si avvalga di tale facoltà, l'Impresa non potrà mai
reclamare alcun compenso per la parziale o totale anticipata utilizzazione
delle opere costruite, quali che siano le difficoltà che le derivino
nell’esecuzione o nel completamento delle rimanenti opere, né potrà infirmare
le risultanze e le determinazioni del collaudo definitivo.
L'Impresa però è esonerata dall'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione
dipendenti, in modo evidente, dall’anticipata utilizzazione delle opere appaltate o di parte di esse, mentre è tenuta alla riparazione di quelle che
manifestano deficienze di esecuzione.
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L'Impresa comunicherà per iscritto all'Ente appaltante, a mezzo di raccomandata A.R. o per via telematica a mezzo di posta elettronica certificata la
data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo
apposito verbale.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione
che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno alla Stazione appaltante.
In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi, in misura proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo
non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento
sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del certificato di
collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro
i termini previsti dal presente capitolato speciale.
Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha
consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici da
parte dei fornitori o degli installatori; in tal caso il direttore dei lavori
non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è
efficace e non decorrono i termini per l’accertamento della regolare esecuzione, né i termini per il pagamento della rata di saldo.
Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione
dello stato finale e per la effettuazione dei collaudi.
Le eventuali sospensioni e riprese dei lavori saranno regolate dall’art. 158
del Regolamento.
A) Il P.E.L.
Il programma esecutivo di attuazione dello sviluppo dei lavori deve essere
predisposto dall'appaltatore ed approvato dalla D.L. e dall'Ente appaltante,
con le modalità che di seguito saranno precisate, esso è redatto per consentire alla D.L. di controllare lo sviluppo delle varie categorie di lavoro ed
i relativi tempi di esecuzione (in prosieguo sarà indicato con la sigla
p.e.l.).
Il programma esecutivo dettagliato di attuazione dei lavori dovrà essere formato dalle seguenti documentazioni:
1 - Progetto di cantiere
Il progetto di cantiere dovrà contenere la dettagliata indicazione dei metodi
e delle modalità di costruzione in funzione dei macchinari, delle installazioni, delle strumentalizzazioni, degli organici, ecc. che l'appaltatore intende impiegare, distinti per fasi e tempi di intervento.
In particolare dovranno essere specificati:
- i mezzi con i quali si prevede di effettuare il rifornimento e la conservazione dei singoli materiali e provviste;
- gli schemi di installazione dei cantieri con l'indicazione dei mezzi d'opera previsti per ciascun gruppo di lavoro, dei tipi di macchinari, della loro potenzialità e della prevista loro dislocazione rispetto alle opere da
eseguire;
- l'indicazione delle cave di prestito e delle discariche;
- l'indicazione delle vie d'accesso permanenti ai cantieri, alle cave ed alle
discariche;
- la descrizione dei sistemi che saranno adottati per l'approvvigionamento
dell'energia ai vari cantieri;
- i tempi di approntamento dei singoli cantieri.
Per quanto riguarda l'organico dovranno essere specificati:
- il nominativo del direttore tecnico responsabile della condotta dei lavori;
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- il nominativo del direttore di cantiere responsabile sul posto;
- il nominativo di almeno un sostituto del direttore di cantiere.
Dovranno essere inoltre indicati il numero e la qualifica degli addetti alla
conduzione dei lavori suddivisi in:
- dirigenti tecnici;
- dirigenti amministrativi;
- impiegati tecnici;
- impiegati amministrativi.
Per i tre responsabili precedentemente indicati (direttore tecnico, direttore
di cantiere, sostituto del direttore di cantiere) dovranno essere allegati i
"curricula vitae" firmati dagli interessati.
2 - Programma dettagliato delle opere
Il programma dettagliato delle opere sarà sviluppato sulla base del progetto
di cantiere e sarà costituito da un grafico che dovrà mettere in evidenza
l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle singole
opere suddivise nelle principali categorie di lavoro e da una relazione illustrativa del grafico stesso che fra l'altro dovrà mettere in risalto i provvedimenti che l'appaltatore intende attuare per garantire, con la dovuta sicurezza, l'avanzamento regolare dei lavori.
Il programma dovrà inoltre precisare il tipo e la quantità delle macchine ed
impianti che l'appaltatore si obbliga ad impiegare ed indicare il termine del
loro approntamento.
3 - Programma di avanzamento contabile dei lavori
Sulla base del progetto di cantiere, del programma dettagliato delle opere e
dei documenti progettuali controllati ed accettati come sarà più avanti precisato, l'appaltatore stesso dovrà predisporre un dettagliato programma di
avanzamento contabile dei lavori. Tale programma sarà essenzialmente costituito da una scheda di controllo generale e da schede di controllo trimestrali.
Nella scheda di controllo generale, in relazione ai periodi nei quali si prevedono di eseguire i lavori di ciascuna opera, dovrà essere indicato l'importo complessivo della produzione globale realizzata.
Se richiesto dalla D.L. le schede trimestrali dovranno riprendere i lavori
che figurano nel programma dettagliato delle opere per il trimestre in esame
decomponendo le opere stesse nei loro elementi fondamentali ed esplicitando i
loro importi estimativi.
Le schede dovranno essere trascritte su un supporto magnetico del tipo e caratteristiche che saranno indicate dalla medesima D.L.
In ogni caso il tempo utile totale del p.e.l. dovrà essere uguale al tempo
utile contrattuale fissato nel presente capitolato.
Entro e non oltre 7 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori
l'appaltatore dovrà presentare alla D.L. il programma di massima relativo
all'attuazione dello sviluppo esecutivo delle opere e prenderà accordi circa
il suo perfezionamento in relazione al programma generale di tutte le opere e
dei termini di avanzamento e di esecuzione stabiliti dal contratto e dal precedente art. 9.
Ottenuto il benestare della Direzione Lavori sul p.e.l. di massima l'appaltatore entro i successivi 10 giorni, dovrà consegnare il p.e.l. dettagliato,
perfezionato e completo secondo le modalità sopra citate ed in base alle indicazioni e precisazioni ricevute per l'approvazione dell'Ente appaltante.
Qualora il p.e.l. così predisposto non riportasse l'approvazione della Direzione Lavori e dell'Ente appaltante, l'appaltatore avrà ancora 7 giorni di
tempo per sottoporre un nuovo programma, secondo le direttive che avrà ricevuto. L'appaltatore non potrà richiedere, in relazione alle prescrizioni
dell'Ente appaltante, e con particolare riguardo agli accertamenti ed indagini geognostiche, geotecniche e prove di laboratorio prescritte dalla Direzione Lavori per le opere di fondazione, compensi, proroghe, né accampare alcun
particolare diritto. I predetti termini di sette, dieci e sette giorni, si
intendono compresi nel tempo utile totale contrattuale fissato dal presente
capitolato e devono essere previsti nel p.e.l.
Ai fini della formulazione del programma dettagliato delle opere si precisa
che l'appaltatore dovrà mettere in evidenza i tempi previsti per gli accerta-
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menti tecnici e topografici, indagini geotecniche e geognostiche, per le prove di laboratorio, l'esame dei progetti costruttivi da parte dell'Ente appaltante, nonché le date di consegna degli elaborati dei progetti costruttivi,
ed in forma più generale tutti i tempi necessari per l'accertamento da parte
della D.L. della rispondenza dei progetti e delle opere eseguite ed in corso
di esecuzione alle previsioni del progetto generale a base dell'appalto, alla
reale situazione dei luoghi ed alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti, del capitolato generale d'appalto e del capitolato speciale d'appalto.
Nell'indicazione dei predetti tempi e date l'appaltatore dovrà tener presente
che l'Ente appaltante si riserva un periodo di trenta giorni dalla data di
consegna per l'esame e l'approvazione di ciascun progetto costruttivo di cui
al seguente comma B.
Il p.e.l. ancorché approvato non vincola l'Ente appaltante né la D.L. la quale potrà ordinare modifiche in corso di attuazione senza che l'appaltatore
possa vantare diritto ad indennizzi o compensi di sorta; esso è invece impegnativo per l'appaltatore che ha l'obbligo di rispettarne comunque i termini
di avanzamento ed ogni altra modalità.
La mancata osservanza delle disposizioni e dei tempi fin qui citati sulla
presentazione del p.e.l. dà facoltà all'Ente appaltante di non stipulare o di
risolvere il contratto per colpa dell'appaltatore oppure di procedere all'esecuzione di ufficio con gli effetti previsti per tale eventualità nel presente capitolato.
Ogni cambiamento del p.e.l. dovrà essere sottoposto per iscritto alla D.L. e
potrà essere attuato dopo il benestare di quest'ultima e dell'Ente appaltante.
L'appaltatore non potrà mai invocare, a scarico di responsabilità, l'approvazione da parte della D.L. e dell'Ente appaltante del p.e.l., né a seguito di
tale approvazione pretendere compensi od indennizzi oltre i prezzi previsti
in contratto, o rendere comunque responsabile l'Ente appaltante e la D.L. dei
risultati economici del lavoro.
Il p.e.l. disciplina lo svolgersi dei lavori nel tempo, nel senso che l'appaltatore deve rispettare quanto da esso previsto senza che la D.L. abbia
l'obbligo di segnalare verbalmente o per iscritto gli eventuali scostamenti
tra l'effettivo andamento dei lavori e l'andamento programmato.
La validità del p.e.l. ha inizio dal giorno della consegna dei lavori anche
se questa viene effettuata sotto la riserva di legge.
In pendenza della stipulazione del contratto resta tuttavia stabilito che,
fino a che non saranno sciolte le riserve di legge, l'appaltatore non potrà
eseguire lavori eccedenti quelli previsti nel p.e.l. o prescritti nel verbale
di consegna dei lavori.
B) Approvazione dei progetti
I particolari costruttivi ed i calcoli di stabilità delle opere, facenti parte del progetto esecutivo, dovranno essere accettati dall'appaltatore, entro
venti giorni dalla data di consegna dei lavori.
I disegni devono essere accompagnati dai relativi calcoli di proporzionamento.
Disegni e calcoli dovranno essere firmati oltre che dall'appaltatore o dal
suo legale rappresentante, anche dall'ingegnere progettista.
Il benestare da parte della Direzione Lavori non esonera in alcun modo l'appaltatore dalla piena responsabilità dell'opera.
Nessuna lavorazione potrà essere iniziata prima della approvazione dei relativi disegni costruttivi generali e particolari, da parte della Direzione Lavori.
L'Ente appaltante, tramite la Direzione Lavori, si riserva peraltro la facoltà di fornire per tutte o per determinate opere, anche i progetti costruttivi
ed i calcoli di stabilità delle intere opere o di parti di esse.
In questo caso, l'appaltatore dovrà dichiarare, per iscritto, di aver preso
conoscenza del progetto, di averne controllato i calcoli di stabilità a mezzo
di un ingegnere di sua fiducia (qualora l'appaltatore non abbia tale titolo),
di concordare con i risultati finali, di riconoscere il progetto perfettamente attendibile e pertanto, di assumere piena e totale responsabilità sia del
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progetto che dell'esecuzione dell'opera, sollevando così l'Ente appaltante da
ogni e qualsivoglia responsabilità.
Prima di dare inizio ai lavori ed alle provviste, i progetti costruttivi redatti dall'appaltatore e quelli eventualmente forniti dall'Ente appaltante
tramite la Direzione Lavori ed accettati dall'appaltatore dovranno avere il
visto di approvazione finale da parte della stessa Direzione Lavori.
Quest'ultimo visto verrà apposto solo dopo che il progetto e la documentazione relativa saranno stati esaminati e risulteranno conformi al progetto esecutivo predisposto dall’Ente appaltante, agli ordini della Direzione Lavori,
alle prescrizioni del capitolato speciale ed alle norme di legge.
Si avverte che i progetti costruttivi non saranno esaminati se non saranno
completi ed esaurienti in ogni loro parte, ivi comprese:
- le opere di fondazione
- la documentazione prescritta
- le eventuali dichiarazioni di cui prima si è detto.
Si avverte anche che i trenta giorni riservati all'Ente appaltante per l'esame e l'approvazione dei progetti, decorreranno dalla data del ricevimento del
progetto solo se quest'ultimo risulterà completo e ben documentato, della
qual cosa sarà data comunicazione scritta all'appaltatore entro 15 giorni
dalla data del ricevimento dei singoli progetti.
In caso contrario, il progetto e la relativa documentazione verranno restituiti con la sola indicazione delle incompletezze ed insufficienze riscontrate, ma senza alcun parere sulla loro accettabilità.
L'appaltatore dovrà allora provvedere al completamento della documentazione e
ripresentare il tutto. Solo nel caso in cui la nuova presentazione fosse completa, decorreranno i trenta giorni previsti per l'esame.
I progetti completi e ben documentati verranno invece esaminati e, se conformi agli ordini della Direzione Lavori, alle prescrizioni del presente capitolato, alle disposizioni dell'Ente appaltante ed alle norme di legge, verranno
approvati e restituiti col visto finale. Se dall'esame risultassero necessarie delle modifiche e/o integrazioni, queste ultime, nel termine dei trenta
giorni prima indicati, verranno segnalate all'appaltatore perché provveda in
merito. Solo in quest'ultimo caso il progetto, modificato e rettificato secondo le indicazioni avute, verrà esaminato entro trenta giorni dal ricevimento delle modifiche e rettifiche.
L'appaltatore potrà anche proporre opere diverse dai tipi previsti nel progetto esecutivo predisposto dall’Ente appaltante.
In tal caso egli dovrà corredare la proposta di variante di tutti gli elementi tecnici e di costo che riterrà opportuni per sostenerne la validità.
L'Ente appaltante esaminerà, a suo insindacabile giudizio, la proposta, ne
stabilirà o meno l'accettabilità e darà comunicazione delle sue decisioni
all'appaltatore entro quaranta giorni dalla data di ricevimento della documentazione a corredo della proposta di variante. Nel caso in cui la variante
venisse giudicata opportuna e/o conveniente, l'Ente appaltante, a suo esclusivo giudizio ordinerà all'appaltatore di provvedere oppure provvederà direttamente, ed a spese dell'appaltatore, allo sviluppo del progetto esecutivo e
costruttivo nei tempi che saranno fissati di comune accordo in funzione
dell'entità e della complessità delle opere da progettare.
In ogni caso, tali tempi non saranno mai superiori a trenta giorni a partire
dalla data in cui l'appaltatore avrà consegnato alla Direzione Lavori la documentazione geognostica e geotecnica prevista dal presente capitolato per le
strutture di fondazione che interessassero le opere oggetto della variante.
La variante così completata sarà inviata agli organi di controllo e diventerà
operante solo dopo l'approvazione di questi ultimi.
Al ricevimento del progetto di variante, l'appaltatore dovrà rilasciare la
dichiarazione prevista nel caso in cui i progetti costruttivi vengano forniti
dall'Ente appaltante, tramite la Direzione Lavori, dopodiché l'intera pratica
verrà munita del visto di approvazione finale necessario per dare inizio ai
lavori ed alle provviste.
Tutti i tempi operativi previsti nel presente articolo si intendono compresi
nel tempo utile totale contrattuale fissato nell'art. 14 del presente capito-
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lato e devono essere previsti ed evidenziati nel p.e.l.
I ritardi rispetto ai termini sopra fissati che dovessero conseguire alle opere per le varianti proposte dall'appaltatore o per il ritardato visto di
approvazione finale, dovuti ad uno qualsiasi dei motivi precedentemente elencati o ad altri motivi comunque addebitabili ad inosservanze da parte
dell'appaltatore degli ordini della Direzione Lavori, delle disposizioni
dell'Ente appaltante, delle prescrizioni di capitolato e delle norme di legge, non potranno costituire argomento per la richiesta di proroghe né di indennizzi.
Le opere e/o parti di opere in variante o soggette a variante che fossero eseguite dall'appaltatore prima del visto di approvazione finale dei relativi
progetti, non saranno riconosciute dalla Direzione Lavori a nessun effetto
contrattuale e dovranno essere demolite qualora venga ordinato.
Quest'ultima norma deve intendersi tassativa e pertanto non ammette deroghe.
Al fine di dare alle predette disposizioni una esecuzione uniforme resta stabilito che la restituzione alla Direzione Lavori di una copia dei progetti e
del dimensionamento delle fondazioni come sopra forniti, munita del "visto di
accettazione", sottoscritto dall'appaltatore e dall'ingegnere di sua fiducia,
equivale ad ogni effetto alle dichiarazioni previste nei precedenti capoversi
ed alla conseguente assunzione di responsabilità.
C) Opere di terzi interessate dai lavori
Prima di dare inizio ai lavori, l'appaltatore è tenuto a chiedere formalmente
presso gli enti interessati dai lavori stessi (A.N.A.S., Genio Civile, Soprintendenza ai Beni A.A.S.A., Demanio Forestale e Marittimo, Regione, Province, Comuni, Consorzi, Ferrovie dello Stato S.p.A., Vigili del Fuoco, Snam,
Enel, Telecom, ecc.), se eventualmente nelle zone nelle quali egli dovrà operare esistono linee o cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o
condutture in genere (acquedotti, fognature, oleodotti, metanodotti, ecc.).
In caso affermativo l'appaltatore dovrà prendere contatto anche con gli enti
pubblici o privati che esercitano o sono proprietari dei cavi o condotti (società elettriche, telegrafiche e telefoniche, comuni, province, consorzi, società, ecc.) e comunicare loro la data presumibile dell'esecuzione dei lavori, chiedendo altresì tutti i dati (ubicazione, profondità, ecc.) e le prescrizioni necessarie per essere in grado di eseguire i lavori senza provocare
danni e concordando tutti i provvedimenti necessari per garantire la continuità e la sicurezza delle suddette opere interessate dai lavori.
Il maggiore onere al quale l'appaltatore dovrà sottostare per la esecuzione
delle opere in dette condizioni si intende compreso e compensato nei prezzi
di elenco.
Qualora, nonostante le cautele adottate, si dovessero manifestare danni ai
cavi od alle condotte, l'appaltatore dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma agli enti comunque interessati ed alla Direzione Lavori, nonché dovrà provvedere a proprie cura e spese alle riparazioni necessarie.
Rimane stabilito che, nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate,
l'unico responsabile rimane l'appaltatore restando del tutto estraneo l'Ente
appaltante e la D.L. da qualsiasi vertenza civile e penale.
L'appaltatore sarà quindi obbligato a tenere sollevato ed indenne l'Ente appaltante da ogni pretesa ed azione di terzi.
Art. 15
Contabilità dei lavori
La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme del Regolamento approvato con DPR n. 207 del 05/10/2010.
La Direzione Lavori provvederà a redigere, in corso d'opera, la contabilizzazione delle opere eseguite, allo scopo di procedere alla liquidazione dei
certificati di acconto di cui al successivo art. 17 e fermo l'obbligo
dell'Impresa di iscrivere le eventuali riserve all'atto della sottoscrizione
della contabilità stessa, pena la decadenza, altrimenti, di ogni diritto o
pretesa al riguardo.
Subito dopo la consegna dei lavori, sulla base dei prezzi offerti
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dall’aggiudicatario, la direzione lavori provvederà, con apposito verbale di
accertamento, ad adeguare la tabella delle aliquote percentuali di incidenza
di ogni singola opera rispetto al totale dei lavori, riportata di seguito.
Ognuna delle aliquote predette potrà essere, a sua volta, applicata parzialmente in proporzione alla quantità di quella certa categoria, effettivamente
eseguita alla data di maturazione di ogni singolo SAL, alle scadenze temporali riportate nel successivo art. 17 e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, allo scopo di procedere alla liquidazione dei certificati di
acconto e fermo l'obbligo dell'Impresa di iscrivere le eventuali riserve
all'atto della sottoscrizione della contabilità stessa, come prescritto dal
successivo art. 30, pena la decadenza, altrimenti, di ogni diritto o pretesa
al riguardo.
Nel caso di contabilizzazione di partite in quantità provvisorie, dette partite saranno equiparate a quelle definitive per gli effetti dei termini di
iscrizione delle eventuali riserve.
La pratica elaborazione della contabilità stessa potrà essere tenuta per mezzo di sistemi meccanografici.
I materiali, manufatti, attrezzature o impianti, approvvigionati nel cantiere
per essere incorporati nelle opere definitive, sempreché siano stati accettati dalla Direzione Lavori, potranno, ad insindacabile giudizio della stessa
Direzione Lavori, ai sensi e nei limiti dell'art. 180 del Regolamento, essere
compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.
L'appaltatore resta però responsabile della conservazione dei medesimi materiali, manufatti, attrezzature o impianti, sino al loro impiego e la Direzione Lavori avrà la facoltà insindacabile di rifiutarne l'impiego e la messa in
opera e di ordinarne l'allontanamento dal cantiere qualora all'atto dell'impiego stesso essi risultassero comunque deteriorati o resi inservibili.
Le trattenute per il rimborso delle eventuali prestazioni fornite dall'Ente
appaltante o previste dal presente capitolato e poste a carico dell'appaltatore, verranno effettuate direttamente all'atto del pagamento del primo mandato successivo alla data della prestazione oggetto del rimborso stesso.
La lista delle voci e delle quantità relative al lavoro a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in
sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo, anche ai sensi
dell’articolo 119, comma 5, del DPR 05 ottobre 2010, n. 207.
Gli oneri per la sicurezza, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando
di gara, secondo la percentuale stabilita nella tabella sotto riportata, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto
eseguito.
La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per
la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere
contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi
alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del DPR 05 ottobre 2010, n.
207, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari
certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli
installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può
contabilizzare
e
registrare
tali
voci,
con
una
adeguata
riduzione
dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del
grado di pregiudizio.
TABELLA ALIQUOTE PERCENTUALI DI INCIDENZA DI OGNI CATEGORIA DI LAVORI
%
1) Impianto fotovoltaico
71,08
2) Rete illuminazione pubblica
26,74
3) Oneri della sicurezza
2,18
TOTALE
100,00
GRS26/2 CSA-Norme Generali
33
Art. 16
Stato finale e conto finale
Ai sensi dell'art. 200 del Regolamento, ultimate le opere si redigerà il verbale di ultimazione e si farà luogo alla compilazione del conto finale, che
dovrà essere redatto dalla Direzione Lavori entro due mesi dalla data di ultimazione dei lavori stessi e trasmesso al Responsabile del Procedimento che
attiverà la procedura di cui all'art. 201 del sopracitato Regolamento.
Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo,
qualunque sia il suo ammontare.
Il pagamento di quanto dovuto all'appaltatore sulla base del conto finale
(rata di saldo) sarà effettuato dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio, semprechè non esistano legittimi impedimenti ai sensi degli articoli 4 e 218 del Regolamento e delle vigenti disposizioni in materia
retributiva ed assicurativa richiamate all'art. 21 del presente capitolato,
che siano adempiuti tutti gli obblighi richiamati agli artt. 18, 21 e 22 del
presente capitolato e che le eventuali controversie insorte in dipendenza
delle cave, discariche, strade di servizio di cui al precedente art. 13 risultino completamente definite e tacitati i relativi reclami.
Il titolo di pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile e deve essere emesso entro sessanta giorni dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di apposita garanzia fidejussoria, come previsto dagli articoli 124, 143 e 235 del Regolamento.
L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili
nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
Nel caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo, per motivi attribuibili all'Ente appaltante, spettano all'Impresa gli interessi stabiliti
dall'art. 144 del Regolamento, per cui l'Impresa non avrà diritto di pretendere altro tipo di risarcimento danni od indennità di qualsiasi altra specie.
Art. 17
Pagamenti
A titolo di pagamenti in acconto, l'Ente appaltante erogherà all'Impresa appaltatrice le somme risultanti dai certificati emessi dal Responsabile del
procedimento, compilati sulla base degli stati di avanzamento presentati dal
Direttore dei Lavori e trasmessi all'Ente appaltante. Tali documenti saranno
predisposti durante il corso delle opere alla scadenza di ogni bimestre dalla
data del verbale di consegna dei lavori, al netto del ribasso offerto e delle
prescritte ritenute di garanzia.
Solo dopo che sia stato compilato il verbale di ultimazione dei lavori, in
base alle risultanze della contabilità finale dei lavori, si farà luogo
all'emissione del conto finale. La relativa rata di saldo comprenderà le ritenute applicate e l’importo residuale dei lavori eseguiti dopo l’ultimo sal
bimestrale già emesso.
Resta convenuto che nell'emissione dei certificati di acconto, sarà escluso
l'importo delle eventuali anticipazioni effettuate dall'Impresa.
Sullo stesso ammontare sarà inoltre effettuata la trattenuta dello 0,5% ai
sensi dell'art. 4 del Regolamento, da liquidarsi in sede di conto finale.
L'Ente appaltante può trattenere, dai certificati di acconto o dalla rata di
saldo, le somme necessarie per ottemperare direttamente a tutti gli oneri
previsti dal presente CSA a carico dell'Impresa e da essa non rispettati,
nonché per quelli previsti dall'art. 5 del Regolamento, senza che l’Impresa
possa pretendere alcun risarcimento danni o indennità di qualunque specie.
I certificati di pagamento delle rate di acconto devono essere emessi entro
30 giorni dal termine previsto al comma 1 del presente articolo.
Il pagamento dei suddetti certificati di acconto dovrà essere effettuato, a
norma dell'art. 143 del DPR n. 207/2010, entro 30 giorni dalla data di emissione di ciascun certificato di acconto.
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34
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15
(quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia
stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta,
la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente iscritto nel libro unico di lavoro.
Nel caso di eventuali ritardi nei pagamenti degli acconti, spettano all'Impresa gli interessi stabiliti dall'art. 144 del DPR n. 207/2010, per cui
l'Impresa non avrà diritto di pretendere altro tipo di risarcimento danni od
indennità di qualsiasi altra specie.
Il tasso di interesse di mora è comprensivo anche del maggior danno, ai sensi
dell’articolo 1224, comma 2, del codice civile.
L'emissione o il pagamento dei certificati di acconto o della rata di saldo
potranno essere sospesi, ad insindacabile giudizio del Responsabile del procedimento, qualora l'Impresa non abbia rispettato anche una sola delle norme
previste dal contratto d'appalto e dal presente capitolato, fino a quando
l’Impresa stessa non abbia ottemperato a quanto dovuto, senza che essa possa
pretendere alcun risarcimento danni o indennità di qualunque specie.
Sono ammessi compensi revisionali nei limiti di quanto stabilito dall’art.
133 del D.Lgs. n. 163/2006.
I lavori sono appaltati a corpo, con prezzo chiuso ai sensi del comma 3 del
suddetto art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006.
La eventuale contabilizzazione parziale dei prezzi a corpo verrà effettuata,
ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, proporzionalmente all'effettivo avanzamento dei lavori stessi.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per
cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede comunque alla redazione
dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.
Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.
L'Ente appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o
al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti. Per ogni stato di
avanzamento lavori l'appaltatore dovrà comunicare all'Ente appaltante la parte dei lavori eseguita dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento, attestando
che non sussistono motivi ostativi al pagamento dei lavori, atteso che l'esecuzione degli stessi non ha dato luogo a contestazioni.
L'appaltatore dovrà continuare a fatturare all'Ente appaltante anche le somme
da questo direttamente pagate al subappaltatore o al cottimista.
Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al
subappaltatore sono subordinati:
a) all'acquisizione del DURC del subappaltatore;
b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
c) alle limitazioni di cui agli Artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/10.
Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti sopra riportati,
la stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo
fino a che l'appaltatore non adempie alla trasmissione della suddetta documentazione.
La documentazione contabile deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, dovranno essere rispettati
tutti gli adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010.
In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori,
forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono av-
GRS26/2 CSA-Norme Generali
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venire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso
utilizzando dei conti correnti dedicati e dovranno riportare l’indicazione
del CUP (Codice Unico di Progetto) e del CIG (Codice identificativo gara).
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di
immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i suddetti conti
correnti dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
L’appaltatore, i subappaltatori e tutti i subcontraenti dovranno comunicare
alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine,
le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi e
per la richiesta di risoluzione del contratto.
I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali,
nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero
quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi - lettera a) - fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a
1.500,00 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi lettera a) - fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di
documentazione della spesa.
Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della
legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui sopra, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata
legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere b) e c), se reiterata
per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento; in
assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di
declaratoria.
Art. 18
Manutenzione delle opere sino al collaudo
Sino a che non sia intervenuta, con esito favorevole, l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio delle opere, la manutenzione delle stesse
deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa, la quale, nei casi di utilizzazione anticipata delle opere, la eseguirà in modo da non impedire l'accesso
delle persone e dei veicoli agli edifici e comunque con il rispetto delle
norme di legge a tutela della circolazione e dell'incolumità pubblica, restando al riguardo a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.
Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione dei lavori e l'approvazione
del certificato di collaudo provvisorio da parte dell'Ente appaltante e, comunque, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 1668 e 1669 del Codice Civile, l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dal soggetto appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela,
GRS26/2 CSA-Norme Generali
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provvedendo l'Impresa, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza
interrompere il transito delle persone e senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione Lavori.
Ove però l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito
dell'Impresa stessa.
Allo scopo di permettere l'immediato intervento, in casi particolari quando
sussistano fondati motivi legati alla stagione o ad altre cause, l'appaltatore potrà procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio.
Per tali casi l'appaltatore dovrà però tempestivamente avvertire la Direzione
Lavori e provvedere poi, appena possibile, alla sistemazione ed al rifacimento delle riparazioni di fortuna in maniera definitiva con i materiali e nei
modi prescritti dal Capitolato Speciale.
All'atto del collaudo gli spessori dei materiali dovranno risultare esattamente conformi a quelli ordinati.
Saranno a totali cura e carico dell'appaltatore gli oneri tutti relativi alle
operazioni che si rendessero necessarie per eliminare le deficienze e le irregolarità che fossero riscontrate.
L'appaltatore dovrà provvedere, a sua completa cura e spese, ad effettuare
tutti quegli interventi che la Direzione Lavori e la Commissione di collaudo,
a loro insindacabile giudizio, riterranno necessari per il consolidamento ed
il ripristino delle opere deficitarie, fatto salvo e riservato all'Ente appaltante il riconoscimento di tutti i danni conseguenti.
In caso di inadempienza dell'appaltatore provvederà la Direzione Lavori e le
spese per le riprese, le ricariche, ed i rifacimenti saranno trattenuti previa semplice comunicazione scritta, all'atto del pagamento del saldo. La
trattenuta sarà effettuata applicando alle quantità impiegate i prezzi di elenco al netto del ribasso.
Per tutti gli impianti elettrici all'atto del collaudo si dovrà accertare
che:
- siano state osservate le norme tecniche generali CEI-UNEL e le norme antinfortunistiche vigenti;
- gli impianti ed i lavori siano corrispondenti in tutto alle richieste e
prescrizioni richiamate dagli articoli di capitolato e di tutte le norme di
cui si fa in esso riferimento;
- i materiali impiegati nell'esecuzione degli impianti siano conformi ai campioni a suo tempo presentati per l'approvazione.
Le prove di funzionamento e rendimento delle apparecchiature e degli impianti
devono essere precedute da una verifica delle caratteristiche della corrente
(tensione, frequenza e potenza). Tali caratteristiche dovranno essere conformi a quelle assunte a base per il progetto dell'impianto.
Per tutte le prove e verifiche in corso d'opera, fino all'ultimazione dei lavori, nonché per le operazioni di collaudo, l'appaltatore è obbligato a sua
completa cura e spese ed a richiesta del personale addetto ai controlli, a
mettere a disposizione apparecchiature e strumenti adatti per le misurazioni
necessarie.
Per tutto il periodo intercorso tra la data di ultimazione dei lavori e quella di approvazione del certificato di collaudo provvisorio, l'appaltatore dovrà assicurare il buon funzionamento degli impianti e di tutte le apparecchiature fornite ed installate dal medesimo, nonché la tempestiva riparazione
di tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestassero negli impianti e
nelle apparecchiature per qualsiasi motivo.
Per tutte le manutenzioni poste dal presente capitolato a carico dell'appaltatore, qualora il medesimo non provveda ai relativi adempimenti, l'Ente appaltante si riserva, fermo restando quanto stabilito nel presente art. 18, di
procedere alla diretta esecuzione d'ufficio in danno dell'appaltatore, ai
sensi degli articoli 136 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006, qualora, a suo
insindacabile giudizio, la mancata manutenzione dovesse provocare pregiudizio
alle opere.
Quale che sia l’esito del collaudo, resta fermo che l’Appaltatore garantisce
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che i materiali forniti sono esenti da vizi, difetti o difformità e che il
lavoro appaltato è in ogni sua parte del tutto esente da qualsiasi vizio, difetto o difformità. I vizi d’installazione degli impianti vengono in ogni caso assoggettati all’applicazione dell’art. 1669 c.c..
Per le parti riparate o sostituite il periodo di garanzia decorre
dall’avvenuta riparazione e/o sostituzione.
Art. 19
Collaudi e pagamento del saldo
In corso d'opera verranno eseguiti, a cura della Direzione dei Lavori ed a
spese dell'Impresa, tutti i collaudi tecnici ed i collaudi preliminari previsti dalle Norme Tecniche allegate al contratto, quali ad esempio:
- prove di carico su strutture;
- prove di funzionamento degli impianti.
Il Direttore dei Lavori provvederà alle verifiche, prove e constatazioni che
riterrà necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possono
essere prese in consegna, con facoltà d'uso, pur restando a completo carico
dell'Impresa la manutenzione delle opere stesse fino all'approvazione del
certificato di collaudo provvisorio.
Per quanto riguarda gli impianti elettrici, la presa in consegna dei medesimi
sarà preceduta da un collaudo tecnico provvisorio inteso ad accertare sia il
funzionamento che la rispondenza degli stessi alle norme di sicurezza vigenti. In particolare verrà controllato:
- lo stato di isolamento e di continuità elettrica dei circuiti;
- il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori;
- l'efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni di massimo carico previsto;
- l'efficienza dell'impianto di messa a terra.
Di tale collaudo sarà redatto apposito verbale.
Fermo restando quanto sopra detto e fermi gli obblighi di manutenzione stabiliti dal precedente art. 18, si stabilisce che la collaudazione completa di
tutte le opere comprese nell'appalto, ivi compresa l'emissione del relativo
certificato e la trasmissione dei documenti all'Ente appaltante, sarà conclusa, ai sensi dell'art. 141, 1° comma, del D.Lgs. n. 163/2006, entro tre mesi
dalla data di ultimazione dei lavori, salvo eventuali ritardi dipendenti da
responsabilità dell'appaltatore.
Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all'atto delle visite
di collaudo, l'Impresa è tenuta ad eseguire i lavori di riparazione e di completamento che fossero prescritti dal Direttore dei lavori. Non verrà rilasciato il certificato di collaudo provvisorio fino a che l'Impresa non avrà
completamente e lodevolmente eseguito i lavori medesimi.
Alle operazioni di collaudo hanno diritto di assistere i rappresentanti
dell'Impresa che ha eseguito le opere e/o effettuato le forniture.
Dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio potranno essere
pagati i saldi, le trattenute e svincolate le cauzioni.
Salvo quanto previsto dall’art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006, con il collaudo
saranno anche definite le eventuali riserve, salva la sede contenziosa per le
contestazioni non risolte.
Non appena ultimati i lavori, l'Impresa si riserva di invitare l'Ente appaltante a prendere in consegna le opere realizzate.
Tale consegna verrà effettuata con verbale redatto in contraddittorio, corredato dai verbali delle prove di funzionamento degli impianti tecnologici.
Alla redazione del verbale parteciperà l'Impresa appaltatrice.
Con la firma del verbale di consegna l'Ente appaltante verrà automaticamente
immesso nel possesso delle opere consegnate, con conseguente disponibilità.
Al riguardo l'Impresa appaltatrice dovrà fornire all'Ente appaltante una copia riproducibile delle planimetrie e degli schemi di tutti gli impianti, accuratamente aggiornati in relazione all’effettiva esecuzione dei lavori, con
le relative norme d'uso.
In caso di utilizzazione delle opere realizzate da parte dell'Ente appaltante
subito dopo la consegna e prima dell'approvazione del collaudo, spetterà
GRS26/2 CSA-Norme Generali
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all'Ente stesso provvedere a propria cura e spese all'esercizio delle opere,
salvo l'obbligo per l'Impresa esecutrice di fornire l'assistenza tecnica per
la conduzione delle opere e degli impianti.
In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonerano l'Impresa dalle
responsabilità sancite dal vigente Codice Civile.
Art. 20
Danni di forza maggiore ed altri
Non verrà accordato all'Impresa alcun indennizzo per perdite, avarie o danni
che si verificassero durante il corso dei lavori, ivi inclusi quelli previsti
dagli artt. 165 e 166 del Regolamento.
In deroga a quanto disposto dagli stessi artt. 165 e 166 del Regolamento,
tutti gli eventuali danni, essendo il lavoro coperto da polizza assicurativa,
dovranno essere denunciati a cura e spese dell'appaltatore alla Compagnia di
assicurazione che provvederà a risarcire l'appaltatore ove ne ricorrano gli
estremi.
Il mancato o ridotto riconoscimento dei danni da parte della compagnia di assicurazione non potrà in nessun caso costituire motivo per l'appaltatore di
pretese di riconoscimento o rifusione dei danni da parte dell'Ente appaltante.
L'appaltatore, indipendentemente dalla liquidazione dei danni fatta dalla
Compagnia assicuratrice, sarà pertanto tenuto al tempestivo ripristino delle
opere danneggiate, ripristino che dovrà effettuare a sua completa cura e spese e secondo gli ordini della Direzione Lavori, restando stabilito che ove
per il ripristino dell'opera dovessero attuarsi potenziamenti di strutture od
interventi integrativi, comportanti maggiori spese rispetto alle opere originariamente eseguite, tali maggiori spese saranno riconosciute all'appaltatore
qualora le corrispondenti opere siano state espressamente ordinate dalla D.L.
L'appaltatore avrà il solo diritto di incassare la liquidazione riconosciuta
dalla compagnia assicuratrice.
Resta in ogni caso contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore: gli scoscendimenti, le solcature, gli interramenti degli scavi, delle cunette e delle fognature, causati da precipitazioni
anche di eccezionale intensità. L'Impresa dovrà provvedere in ogni caso alla
riparazione di tali danni a sua cura e spese.
Art. 21
Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Impresa
Prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del
verbale di consegna dei lavori stessi, l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali ed assicurativi (INAIL, INPS e Cassa Edile).
Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale, al Regolamento Generale e al
presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per
le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a totale ed esclusivo carico dell'Impresa gli oneri e gli obblighi di seguito elencati:
1) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di
competenza, dal Direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari
che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo
1659 del codice civile.
2) I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entità dell'opera, con tutti i più moderni
e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti in
adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e
GRS26/2 CSA-Norme Generali
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la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dall’Ente appaltante.
3) L'assunzione in proprio, tenendone indenne l’Ente appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse
all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto.
4) Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a
quelli progettati o previsti dal capitolato.
5) Il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della
continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e
privati, adiacenti le opere da eseguire.
6) La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso,
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
7) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni
occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas
e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione
dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti
servizi.
8) L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni
volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia
richiesto dalla Direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili.
9) La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza.
10) La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna.
11) Ogni onere relativo all’acquisizione dei DPI (Dispositivi di protezione
individuale) per i propri lavoratori, la realizzazione e il successivo mantenimento dei dispositivi di protezione generali, nonché gli oneri relativi
all’utilizzo di attrezzature e macchine per le lavorazioni, come previsto dal
piano di sicurezza.
12) L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione
di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni
a richiesta della Direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di
qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti
al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
13) L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle
cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici
e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di
infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati l’Ente appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
14) L’approntamento di appositi ripari onde permettere l’esecuzione dei lavori
di carattere urgente anche nell’eventualità di maltempo.
15) L’obbligo di eseguire in qualsiasi momento e con qualsiasi condizione atmosferica i lavori che verranno ordinati dall’Ente appaltante, in particolare
per quanto attiene a lavori che interferiscano con l’esercizio degli impianti.
16) Il carico, il trasporto, lo scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e
s.m.i., compresi gli oneri di conferimento.
17) Gli accordi preliminari con il servizio di polizia, necessari per lo svolgimento dei lavori su sedi stradali.
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18) Il versamento, qualora richiesto dal servizio di polizia, della tassa di
occupazione temporanea del suolo pubblico.
19) Il tempo di eventuale attesa necessario a consentire al personale
dell’Ente appaltante l’esecuzione dei lavori di sua spettanza.
20) Attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro,
alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per
la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed
altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che
potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei
lavoratori. L'Impresa dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell’Ente
appaltante o della D.L., dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.
21) Attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del contratto d'appalto - e se cooperative, anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e
nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni
risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro
contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga
successivamente stipulato. L'Impresa è tenuta altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che
la stessa non sia aderente alle associazioni sindacali o receda da esse.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 3, dell’art. 12, della legge regionale
n. 26 del 07/12/2007, in caso di mancato pagamento delle retribuzioni o contribuzioni da parte dell’appaltatore, su istanza delle organizzazioni sindacali, la SUA segnala l’inadempienza all’Ente appaltante, che provvede al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all’appaltatore, in dipendenza delle attività eseguite, anche incamerando la cauzione definitiva, senza che ciò possa dare titolo a risarcimento
di danni ed a pagamento di interessi sulla somma trattenuta.
Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate (od il pagamento del
saldo, se i lavori sono ultimati) non sarà effettuato sino a quando non sia
stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto.
Si precisa inoltre che il pagamento della rata di saldo e la restituzione
della cauzione non saranno effettuati fino a che non verrà rilasciato il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC - INAIL, INPS, CASSA EDILE)
dal quale risulti che l’appaltatore ha ottemperato a tutte le prescrizioni di
legge. Gli eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti dovuti al non tempestivo rilascio del certificato suddetto, non costituiranno motivo per l'appaltatore per opporre eccezioni all’Ente appaltante né per accampare pretese
di risarcimento danni, interessi ed altro.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’appaltatore non
potrà opporre eccezioni all’Ente appaltante, neanche a titolo di risarcimento
di danni.
Qualora gli importi così trattenuti non risultassero sufficienti a coprire
l’intero debito dell’appaltatore, ovvero qualora l’inadempienza di quest'ultimo sia accertata dopo l’ultimazione dei lavori, l’Ente appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia, e sulla cauzione escutendo le relative fidejussioni.
22) Provvedere affinché sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme
di cui al precedente comma anche da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in qualsivoglia forma di subcontrattazione, nei confronti
dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato
autorizzato, non esime l'Impresa dalla suddetta responsabilità e ciò senza
pregiudizio degli altri diritti dell’Ente appaltante.
23) Osservare l'art. 4 del Regolamento, agli effetti della costituzione della
ritenuta ivi prevista per la tutela dei lavoratori.
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24) Adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la
vita e l'incolumità degli operai, delle persone comunque addette ai lavori
stessi, e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito dai successivi
artt. 22 e 23.
I piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, previsti
dall’art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006, formano parte integrante del contratto
d'appalto e devono essere consegnati all’Ente appaltante e messi a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri entro 30 giorni dall'aggiudicazione e, in ogni caso, prima
della consegna dei lavori. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da
parte dell'Impresa appaltatrice, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
I piani dovranno essere aggiornati di volta in volta e coordinati, a cura
dell'appaltatore, per tutte le imprese eventualmente operanti nel cantiere,
al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con i piani presentati dall'appaltatore.
Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.
Il direttore dei lavori vigila sull'osservanza dei piani di sicurezza e, ai
sensi dell'art. 151 del Regolamento, può assumere anche le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previste dalla vigente normativa sulla
sicurezza nei cantieri.
Il direttore tecnico di cantiere, nominato dall’Impresa, è responsabile del
rispetto dei piani da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei
lavori.
Ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l'Impresa dovrà redigere e consegnare all'Ente appaltante:
- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008;
- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando questo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
- il piano operativo di sicurezza, da considerarsi come piano complementare
di dettaglio.
25) Le prestazioni di personale idoneo, degli attrezzi e degli strumenti per
rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori, ivi compresa la produzione dei disegni contabili per ogni SAL e per lo stato finale, nel numero di copie che
sarà richiesto dalla direzione lavori ed anche su supporto informatico, nonché le prestazioni occorrenti per le prove, esperienze, misurazioni ed assaggi che la Direzione Lavori ed i funzionari dell’Ente appaltante, incaricati
della vigilanza e contabilità, ritengano di effettuare. All'ultimazione dei
lavori, l'appaltatore dovrà provvedere a fornire quanto segue:
- la documentazione tecnica, le certificazioni, dichiarazioni e quant’altro
occorra per il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi, se necessario,
ai sensi del D. Min. Int. 4 maggio 1998;
- fornire alla D.L. i supporti informatici (CD Rom) e due serie di copie complete dei disegni esecutivi ed aggiornati di tutte le opere così come sono
state realmente eseguite, completi di piante e sezioni quotate, schemi,
particolari, prospetti, quantitativi dei materiali montati, ecc., così da
poter in ogni momento verificare tutte le opere;
- fornire al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, in duplice
copia, tutti gli elementi necessari alla compilazione del fascicolo
dell’opera relativamente alle opere e agli impianti eseguiti, comprendenti
tutti i dati tecnici, dati di tarature, istruzioni per la messa in funzione
dei vari impianti, o apparecchiature e norme di uso e manutenzione;
- raccolti in apposita cartella, saranno consegnati i depliants illustrativi
delle singole apparecchiature con le relative norme di installazione, messa
in funzione, manutenzione e, per ogni macchina, un elenco dei pezzi di ricambio consigliati dal costruttore per un periodo di funzionamento di due
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anni; l’Ente appaltante non prenderà in consegna gli impianti, se prima
l'appaltatore non avrà ottemperato anche a quanto sopra;
- i certificati di verifica e collaudo di quelle macchine ed apparecchiature
utilizzate nella realizzazione degli impianti, per le quali tali certificati siano richiesti dalle vigenti Norme;
- la dichiarazione di conformità degli impianti redatta secondo il Decreto
del Ministero dello Sviluppo Economico 22/01/2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, nonché tutti i certificati di collaudo e la lista
delle misure effettuate in campo della resistività dei cavi, delle misure
di illuminamento per la messa in servizio dei diversi locali e le misure
della continuità delle terre;
- i disegni e gli schemi funzionali e topografici degli impianti, aggiornati
con le varianti eventualmente apportate in corso d'opera; controfirmati dal
capo cantiere, dal direttore di cantiere e dal responsabile della Legge n.
46/90 e s.m.i.;
- gli schemi dei quadri elettrici con i dati delle utenze e del dimensionamento.
26) Presentare settimanalmente alla Direzione Lavori tutte le notizie relative
all'impiego di manodopera e di personale impiegatizio mettendo a disposizione, se richiesti, i libri paga e l'elenco nominativo dei dipendenti.
27) Provvedere alla manutenzione delle opere fino alla approvazione del certificato di collaudo provvisorio, sempre con le avvertenze di cui all'art. 18
del presente capitolato speciale.
28) Le spese per le operazioni di collaudo e per le operazioni di prova statica e dinamica, nonché le spese per il ripristino delle opere che fossero state alterate nell'esecuzione, verifica, saggi ed esplorazioni ordinate dai
Collaudatori.
29) Lo sgombero a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, etc, in modo da ripristinare lo stato primitivo.
Dovranno essere smontate le opere provvisionali con ricollocazione di tutti
gli elementi eventualmente rimossi senza esclusione alcuna.
L’area di cantiere dovrà essere rilasciata perfettamente ripulita e liberata
da qualsiasi materiale o residuo di lavorazione.
30) E' fatto divieto all'Impresa, salvo autorizzazione scritta dalla Direzione
dei Lavori, di eseguire o di autorizzare a terzi la pubblicazione di notizie,
disegni o fotografie delle opere oggetto dell'appalto.
31) La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi del loro
sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla Direzione Lavori e/o dall’Ente appaltante.
32) Sostenere:
- Le spese tutte per il prelevamento dei campioni di materiali (in particolare di calcestruzzo e ferro) comunque richiesti o previsti dal presente capitolato, dalle leggi e regolamenti vigenti o anche semplicemente richiesti, a
suo esclusivo ed insindacabile giudizio, dalla Direzione lavori, nonché il
loro trasporto o spedizione nei laboratori ufficiali che saranno scelti dalla
Direzione lavori.
- Le spese tutte per lo studio della granulometria e della composizione delle
miscele, per gli esami chimici, petrografici e litomineralogici degli inerti
ed in generale per tutte le prove ed esami prescritti dal presente capitolato, dalle leggi e regolamenti vigenti, o semplicemente ordinati, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, dalla Direzione Lavori sui materiali tutti,
sulle opere e sulle lavorazioni. Detti studi, prove ed esami saranno eseguiti
presso gli istituti e laboratori ufficiali scelti dalla Direzione lavori, secondo le indicazioni che saranno di volta in volta prescritte dalla stessa
Direzione lavori a proprio esclusivo ed insindacabile giudizio.
- Le spese per la costruzione, l'arredamento e la dotazione di attrezzature,
di materiali e di personale per il funzionamento di idonei laboratori da cantiere per le prove sui conglomerati cementizi, sulle terre e sui conglomerati
bituminosi.
- Le spese tutte per sondaggi, prelevamenti, classificazioni, prove di laboratorio, indagini e quanto altro sarà ritenuto necessario dalla Direzione la-
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vori, per determinare le stratificazioni e le caratteristiche fisico-chimicomeccaniche dei terreni e delle rocce comunque interessati dai lavori.
Tutte le indagini geologiche e geognostiche necessarie dovranno essere effettuate da professionisti e/o istituti scelti dalla Direzione lavori e di propria fiducia. Le campionature dovranno essere conservate, onde presentarle in
perfetto stato al collaudatore.
33) Disporre, prima dell'inizio dei lavori nel numero che sarà prescritto, le
tabelle recanti le indicazioni relative all'autorità, all'ufficio ed all'opera che viene eseguita, con dimensioni minime di 2x1 m e con caratteristiche
conformi alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n.
1729/UL, e curarne i necessari aggiornamenti periodici.
34) L'allontanamento dal cantiere dei materiali che vengono rifiutati dalla
Direzione Lavori in quanto non rispondenti ai requisiti di accettazione stabiliti dalle vigenti leggi, ovvero non riconosciuti di qualità idonea secondo
le Norme Tecniche contrattuali.
35) Redigere i progetti costruttivi di tutte indistintamente le opere d'arte
ed eseguire tutte le indagini geognostiche necessarie. Tali progetti dovranno
corrispondere ai progetti esecutivi approvati dall’Ente appaltante oltre che
a tutte le vigenti disposizioni di legge e norme ministeriali in materia. I
progetti (disegni e calcoli) saranno consegnati alla Direzione Lavori in tre
copie normali più una copia riproducibile.
Per i progetti di opere o di strutture per le quali sia necessaria l'approvazione di altri Enti, come ad esempio, senza che la esemplificazione diminuisca la generalità del concetto, Genio Civile, Vigili del Fuoco, Comuni, Province, Regioni, Soprintendenza ai Beni A.A.S.A., Enti Militari, Ferrovie, Anas, Consorzi di bonifica, ENEL, TELECOM, SNAM, Demanio, ecc., le relative
pratiche saranno istruite a cura e spese dell'appaltatore, a tutta sua iniziativa, e dovranno essere trasmesse agli Enti interessati o direttamente
dall'appaltatore o attraverso l’Ente appaltante ma solo dopo che quest'ultimo
abbia apposto il visto finale di approvazione del progetto.
L'Impresa dovrà anche eseguire tutti i piccoli interventi occorrenti per la
regolarizzazione di interferenze, deviazioni o spostamenti di servizi, cavi,
tubi, canali, acquedotti, fognature, linee elettriche e telefoniche, metanodotti, ecc., con oneri a proprio carico.
L'Impresa presterà inoltre tutta la necessaria assistenza tecnica ed operativa per la più rapida sistemazione delle interferenze, provvedendo altresì a
tutti gli interventi necessari, che le verranno richiesti.
L'Impresa dovrà tener conto dei tempi connessi con la sistemazione delle interferenze e dei relativi riflessi sul programma dei lavori. Eventuali ritardi non daranno diritto all'Impresa per la richiesta di proroghe, né ad indennizzi o compensi di sorta.
Per i progetti delle varianti predisposte dall'Ente appaltante, l'appaltatore
è tenuto al rilascio delle dichiarazioni di accettazione e di assunzione di
piena responsabilità previste dal presente capitolato speciale.
Nel caso che l'Ente appaltante decidesse, a proprio insindacabile giudizio,
di non provvedervi direttamente, l'appaltatore dovrà, a propria cura e spese,
redigere, secondo le modalità e procedure stabilite dal presente capitolato,
i progetti esecutivi e costruttivi delle varianti.
Si precisa inoltre, che l'Impresa dovrà effettuare, prima dell'inizio dei lavori di fondazione, a propria cura e spese, tutte le indagini geotecniche eventualmente occorrenti (sondaggi, prove penetrometriche, pali di prova,
etc.) e richieste dalla Direzione Lavori, ad integrazione delle indagini già
fatte eseguire in precedenza dall'Ente appaltante.
L'Impresa si obbliga ad applicare le norme tecniche e relative istruzioni riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, di cui al Decreto 11/03/1988
del Ministero dei LL.PP.
36) Provvedere al pagamento: di tutti gli oneri fiscali ed altre spese eventualmente dovute inerenti al contratto; delle copie e stampa di tutti gli elaborati relativi all'appalto, dei suoi allegati e degli atti aggiuntivi,
nonché delle spese di bollo degli atti di contabilità dei lavori e di tutti i
documenti relativi alla gestione del contratto, di tutte le copie del proget-
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to o di parti di esso che saranno necessarie per tutti indistintamente gli
atti ed autorizzazioni richiesti o comunque collegati con il lavoro quali ad
esempio, senza che la esemplificazione diminuisca la generalità dell'impegno,
le copie richieste dalle Autorità Militari, dai Comuni, dalla Provincia, dalla Regione, dagli Enti Statali e Parastatali, dalle Banche ed Istituti finanziatori, dall'A.N.A.S., dai collaudatori, dall'ENEL, dalla Soprintendenza ai
Beni A.A.S.A., ecc..
37) Fornire tutte le prestazioni, i canneggiatori, gli attrezzi e gli strumenti comunque necessari per rilievi, tracciamenti, misurazioni relativi ad operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo lavori.
Provvedere a propria cura e spese, sulla base della poligonale d'asse in precedenza tracciata e picchettata, al tracciamento plano-altimetrico delle opere da realizzare.
38) Fornire la manodopera, i materiali ed i mezzi necessari per i lavori in
economia che saranno richiesti dalla Direzione Lavori restando inteso che
detta fornitura sarà compensata come previsto dagli articoli 178 e seguenti
del Regolamento.
39) Provvedere al pagamento dei canoni e dei diritti di brevetto ed all'adempimento di tutti gli obblighi di legge relativi nel caso in cui fossero introdotti nei progetti disposizioni e sistemi di costruzione protetti da brevetto e ciò sia nel caso che l'appaltatore vi ricorresse di sua iniziativa
(previo consenso della Direzione Lavori), sia che tali disposizioni e sistemi
fossero prescritti dalla Direzione Lavori.
40) Assicurare buona accessibilità a tutti indistintamente i fronti del lavoro
in modo da consentire sopralluoghi e visite in qualsiasi momento, nonché mantenere il cantiere ordinato e agevolarne la transitabilità.
41) Assumere gli obblighi e le soggezioni derivanti dall'installazione, durante l'esecuzione degli scavi, dei rilevati, dei getti, di apparecchi di misura
e di controllo di qualsiasi genere, ancorché tali apparecchi fossero installati dalla Direzione Lavori direttamente od a mezzo terzi.
42) Provvedere per tutta la durata dei lavori e fino al collaudo dei medesimi,
alla fornitura dell'equipaggiamento di cantiere necessario a tutto il personale addetto all'assistenza, sorveglianza, contabilità e Direzione Lavori,
ivi compresa la disponibilità di un automezzo, sostenendone pure le spese di
funzionamento (carburanti, lubrificanti, ricambi, riparazioni) e di manutenzione.
43) Provvedere alla messa a disposizione della Direzione Lavori del seguente
personale:
a) per tutta la durata dei lavori e fino al collaudo dei medesimi, n. 2 tecnici diplomati o laureati da impiegare nella compilazione della contabilità lavori con sistemi informatici e in tutti i compiti di assistenza alla Direzione Lavori oltre ad una segretaria-dattilografa;
b) dalla data del certificato di ultimazione dei lavori (anche se parziale) e
fino al collaudo dei medesimi di: un caposquadra e due operai.
Tale personale sarà scelto ed utilizzato a insindacabile giudizio della D.L.
entro i limiti dell’appalto, fermi restando a carico dell'appaltatore tutti
gli oneri di cui all'art. 18 del presente capitolato.
44) L'Impresa è tenuta ad osservare tutte le disposizioni che, direttamente o
tramite l’Ente appaltante, verranno impartite dalle Autorità Militari e Civili in ordine all’entità ed alle modalità dell’eventuale bonifica da ordigni
bellici, senza che possa al riguardo pretendere compensi o rimborsi di sorta
riconoscendo che tale onere rientra tra quelli compresi nei prezzi di appalto.
Qualora necessario, l'appaltatore dovrà quindi provvedere, a sua cura e spese
e sotto la propria responsabilità, prima dell'inizio dei lavori e durante lo
svolgimento di essi, a mezzo di ditta specializzata ed all'uopo autorizzata
dalle competenti Autorità Militari, alla bonifica sia superficiale che profonda, secondo le direttive delle predette Autorità Militari, di tutte quelle
aree interessate dai lavori stessi e non già bonificate in precedenza, per
rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie, in
modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori,
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alla loro sorveglianza ed alla loro direzione; l'appaltatore si dovrà inoltre
attenere scrupolosamente alle disposizioni vigenti ed alle prescrizioni che
potranno essere impartite dalle Autorità di P.S. e dai VV.FF. per la custodia
e l'uso dei materiali esplosivi ed infiammabili.
In ogni caso, l'Impresa esecutrice sarà responsabile di qualsiasi incidente
che si dovesse verificare per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevati in tutti i casi l’Ente appaltante e la Direzione Lavori.
45) Nel caso in cui per cause dipendenti dall'appaltatore, la durata dei lavori risultasse superiore a quella stabilita nel contratto di appalto maggiorata di eventuali proroghe, saranno a carico dell'appaltatore stesso gli oneri
e le spese per la prolungata assistenza e direzione dei lavori, da valutarsi
in ragione del 10% (dieci per cento) sull'importo complessivo delle penali
applicate. I relativi importi saranno trattenuti dall'Ente appaltante, nello
stato finale.
46) Provvedere a richiedere a tutte le amministrazioni interessate, come ad
esempio, senza che la esemplificazione diminuisca la generalità del concetto,
Genio Civile, Comuni, Province, Regioni, Soprintendenza ai Beni A.A.S.A., Enti Militari, Ferrovie, Anas, Consorzi di bonifica, ENEL, TELECOM, SNAM, Demanio, Ministero dell'Ambiente, ISPELS, ecc., le relative autorizzazioni o concessioni o nullaosta per tutto quanto concerne l'esecuzione delle opere, il
collaudo, la manutenzione e l'esercizio delle stesse.
47) Le prestazioni di personale idoneo, degli attrezzi e degli strumenti per
effettuare rilievi, tracciamenti, misurazioni nonché per tutte le procedure
necessarie per l'iscrizione al catasto degli immobili realizzati e per i frazionamenti delle particelle di terreno interessate dai lavori in oggetto.
48) Ai sensi di quanto previsto dal comma 8, dell’art. 2, della legge regionale n. 26 del 07/12/2007, l’aggiudicatario e tutti gli eventuali subcontraenti
hanno l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria di tutti i fatti di
reato di cui risultino parte offesa, verificatisi nel corso dell’esecuzione
del contratto.
49) Nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
l), del DPR n. 207 del 05/10/2010, ai sensi di quanto previsto dai commi 4 e
5, dell’art. 43 dello stesso DPR, l’appaltatore ha l’obbligo di redigere il
“Piano di qualità di costruzione e di installazione” ed il “Piano per i controlli di cantiere” da sottoporre alla approvazione della direzione lavori.
Di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore precisati nel presente articolo
e nel successivo, si è tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto
in sede di gara.
Per l'adempimento di tutti gli obblighi ed oneri sopra richiamati, é esclusa
qualsiasi responsabilità dell’Ente appaltante.
Resta stabilito che, in caso di inosservanza da parte dell'Impresa anche di
uno solo degli obblighi precisati nel presente articolo e nel successivo,
l’Ente appaltante potrà sospendere la corresponsione dei pagamenti relativi
ai SAL già maturati ed avrà, inoltre, la facoltà, nell'ipotesi di inadempienze perduranti, di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto, senza
che l’Impresa possa pretendere alcun risarcimento danni o indennità di qualunque specie.
Art. 22
Oneri generali relativi al cantiere
L'appaltatore avrà l'obbligo di eseguire regolarmente tutti i lavori in conformità al progetto ed ai particolari esecutivi e di richiedere al Direttore
dei Lavori stesso, disposizioni per le particolarità che eventualmente non
risultassero dai disegni, o dalle disposizioni già impartite.
In nessun caso l'appaltatore potrà dare corso alla esecuzione di opere diverse o in contrasto alle istruzioni del Direttore dei Lavori.
Nei prezzi contrattuali si intendono compresi e compensati anche i seguenti
oneri generali a carico della Impresa appaltatrice dei lavori.
1) La formazione e l'esercizio del cantiere, la dotazione di macchinari e attrezzature, nonché la installazione dei mezzi di lavoro e ponteggi necessari
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per la esecuzione delle opere formanti oggetto del presente appalto atti ad
assicurare una perfetta e rapida esecuzione del lavoro.
Il progetto dell'impianto del cantiere, sarà dall'Impresa sottoposto all'approvazione dell'Ente appaltante prima dell'inizio dei lavori.
Si intendono anche a carico dell'Impresa gli oneri relativi a:
utenze provvisorie: energia elettrica, acqua e telefono (allacci, installazione, linee, utenze, consumi, smobilizzo, etc.) che dovranno essere intestate all'Impresa appaltatrice;
spostamenti del cantiere in relazione alle necessità di sviluppo dei lavori;
l'osservanza dei regolamenti: edilizio, di igiene e di polizia urbana,
nonché del codice della strada, per quanto concerne l'esercizio del cantiere e la esecuzione dei lavori;
lo smobilizzo del cantiere, se necessario anche in tempi successivi, comprendenti demolizioni di basamenti e di vie di corsa, sgombero di attrezzature, di macchinari e di materiali eccedenti, da eseguire nei tempi stabiliti dal programma dei lavori e comunque, in chiusura del cantiere, non
oltre tre settimane dalla ultimazione dei lavori.
2) La custodia diurna e notturna del cantiere estesa a tutti i materiali accantonati nell'ambito del cantiere stesso, sia di proprietà dell'Impresa che
dell'Ente appaltante o di terzi sino all’approvazione degli atti di collaudo
dei lavori, avendo riguardo, fra l'altro, anche alle vigenti normative di
legge antimafia.
3) La predisposizione in luogo facilmente accessibile dalla viabilità ordinaria, possibilmente a metà del lotto ed in prossimità degli uffici ove avrà
sede il rappresentante dell'appaltatore previsto dall'art. 12 del presente
capitolato, ma in un edificio o baracca indipendente, i locali occorrenti per
il personale dell'Ente appaltante e della D.L. Detti locali, dovranno essere
provvisti di scrivanie, di armadi porta documenti in acciaio con serratura di
sicurezza, di scaffali, di sedie, di classificatori, ecc., ed in genere di
quanto necessario per lo scopo cui sono destinati e saranno inoltre dotati di
riscaldamento invernale e condizionamento estivo.
Il riscaldamento invernale ed il condizionamento estivo saranno effettuati a
cura e spese dell'appaltatore e si protrarranno per tutte le ore che saranno
richieste dalla Direzione Lavori.
Anche tutte le spese di allacciamento, i canoni di abbonamento e le spese di
funzionamento relative alle comunicazioni del telefono installato negli uffici della direzione lavori saranno a totale carico dell'appaltatore, così come
gli oneri di pulizia e manutenzione degli uffici.
A maggiore specificazione di quanto sopra prescritto, si precisa che l'apprestamento di idonei locali ad uso ufficio per la Direzione dei Lavori, comprende le seguenti forniture di arredi, apparecchiature tecniche hardware e
software e le seguenti prestazioni impiantistiche in aggiunta a quelle ordinarie di base; tutto il materiale sottoelencato dovrà essere messo a disposizione della Direzione lavori entro giorni quindici dalla consegna dei lavori
e resterà di proprietà dell'Ente appaltante anche dopo il termine degli stessi:
- n° 1 gruppo di continuità a onda sinusoidale da almeno 3.000 kVA, agent
SNMP, autonomia minima 45min. con 1kVA di assorbimento, efficienza minima
del 90%; garanzia tre anni on site;
- n° 2 personal computer basati sul processore Intel Core i7 di ultima generazione con almeno 4 Core e frequenza di clock la massima disponibile in
commercio, scheda madre con chipset Intel fanless, memoria RAM non inferiore a 16Gb, sottosistema a disco in tecnologia RAID 0, 1, 0+1, 5 provvisto
di n° 2 HD con tecnologia di ultima generazione con transfer rate di picco
minimo di almeno 6Gb/s e con capacità minima di 3TB ciascuno configurati in
RAID 1, n° 1 SSD di ultima generazione per l’installazione del sistema operativo e dei programmi con transfer rate in scrittura minimo di 450 MB/s in
sequenziale e minimo di 40.000 IOPS in random 4k e una capacità minima di
480Gb, masterizzatore Blueray, scheda video compatibile OpenGL e DX11 certificata per applicazioni CAD con processore nvidia di ultima generazione
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con frequenza di clock la massima disponibile in commercio e memoria video
dedicata di almeno 1Gb, scheda di rete gigabit, alimentatore ad alta efficienza da almeno 600W con certificazione minima 80plus gold, tastiera italiana 102 tasti, mouse ottico laser con scroller centrale, sistema operativo Microsoft ultima versione serie professional in italiano, applicativo
office ultima versione seria professional in italiano, manuali in italiano,
minimo tre anni di garanzia onsite con intervento entro il giorno successivo la richiesta, produttore certificato ISO 9000;
- n° 2 monitor LCD da almeno 24 pollici con pannello realizzato in tecnologia
PVA, MVA, IPS o suoi derivati, risoluzione minima di 1920x1080, minimo 0,27
dot pitch, spazio colore sRGB, rapporto di contrasto minimo 1.000 e luminosità minima 450 cd/qm, angolo di visione minimo 178°, collegamento DVI e
HDMI, garanzia tre anni on site, produttore certificato ISO 9000;
- n° 1 macchina multifunzione digitale nuova con funzionalità di copiatrice,
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2500 fogli, vassoio di raccolta della carta di almeno 250 fogli, supporto
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laser e di 3,5km con misura a infrarossi e precisione minima di 1mm ± 1,5
ppm, doppia tastiera e doppio touch screen con display TFT a colori retroilluminato, memoria interna da almeno 1 GB, bluetooth, slot scheda SD, presa USB, cannocchiale da almeno 30 ingrandimenti, fotocamera integrata da
almeno 5 Mpx, piombo laser integrato, spot laser, compensazione quadriassiale, guida luminosa, sistema di ricerca automatica del riflettore, sistema di inseguimento del prisma, sistema di puntamento automatico, integrazione con sistema GPS con gestione dei dati satellitari direttamente
dalla tastiera dello strumento, dispositivo per la misura dell’altezza
strumentale, software di gestione e di rielaborazione dei dati, corso di
formazione, software e manuali in italiano, tre anni di garanzia;
- impianto termico atto ad assicurare un'idonea climatizzazione dei locali
anche nella stagione calda.
4) La fornitura e la manutenzione in cantiere e nei locali ove si svolge il
lavoro di quanto potrà occorrere per l'ordine e la sicurezza, come ad es.
cartelli d'avviso, segnali di pericolo diurni e notturni.
5) La fornitura, installazione e mantenimento in perfetto stato di efficienza
di tutte le segnalazioni diurne e notturne (cartelli, fanali, segnali verticali e orizzontali, ecc.) nelle zone interessate dai lavori, in relazione alle esigenze di ordine e sicurezza del transito pedonale e veicolare, in os-
GRS26/2 CSA-Norme Generali
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servanza alle norme legislative antinfortunistiche e di circolazione stradale.
6) La realizzazione di steccati provvisori ovunque possano presentarsi condizioni di pericolo per la incolumità delle persone addette od estranee ai lavori.
7) Mantenere, in tutta la zona interessata direttamente od indirettamente dai
lavori e per tutta la durata di questi ultimi, il transito sulle strade pubbliche e private e la continuità dei corsi d'acqua, delle opere di irrigazione, di scolo, di bonifica, sia pubblici che privati.
A tale scopo l'appaltatore dovrà costruire tutte le opere provvisionali necessarie per garantire i transiti e le continuità di cui sopra. Le caratteristiche e le dimensioni delle opere tutte sopra descritte dovranno essere concordate con gli Enti pubblici e privati proprietari o concessionari. Le opere, in ogni caso, dovranno essere complete delle necessarie protezioni.
8) Provvedere alle progettazioni di massima ed esecutiva ed a tutte le documentazioni necessarie per ottenere l'approvazione, da parte di tutti gli Enti
interessati, delle strade di servizio, delle discariche, delle cave di prestito, dei cantieri di lavoro.
9) Provvedere a tutti gli interventi atti a ridurre al minimo i danni provocati all'ambiente naturale dalle strade di servizio, dalle discariche, dalle
cave di prestito e dai cantieri di lavoro ed a tutti i provvedimenti necessari per ripristinare l'ambiente naturale turbato dalle succitate opere, cave e
discariche. Il tutto secondo le disposizioni e gli ordini che saranno impartiti dagli Enti interessati al momento del rilascio delle prescritte autorizzazioni e dalla Direzione Lavori.
10) Adempiere a tutte le soggezioni derivanti dall’esecuzione di opere intersecanti strade ordinarie, fiumi o canali, acquedotti, elettrodotti, oleodotti, gasdotti, ecc. di competenza di Enti pubblici o privati al fine di garantire la continuità dei servizi sollevando l'Ente appaltante da ogni onere che
potesse derivargli da disservizi, discontinuità, ecc.
Saranno a carico dell'Ente appaltante gli oneri per il versamento di eventuali canoni dovuti per gli attraversamenti mentre saranno a carico dell'Impresa
gli oneri per eventuali depositi cauzionali inerenti i lavori da eseguirsi.
11) Eseguire per ogni singola fondazione di ciascuna opera tutte le indagini
geognostiche, geotecniche e le prove di laboratorio prescritte dal presente
capitolato speciale e secondo gli ordini della Direzione Lavori, così da ottenere tutti gli elementi necessari per un corretto ed esauriente calcolo
delle opere di ciascuna fondazione.
12) Eseguire le indagini lito-mineralogiche, le prove di laboratorio e le analisi per il reperimento degli inerti ed il controllo delle acque, da impiegare per la confezione delle malte e dei conglomerati secondo le prescrizioni
del presente capitolato e gli ordini della Direzione Lavori.
13) Eseguire in corrispondenza dei piani di appoggio delle fondazioni delle
opere d'arte tutte le indagini necessarie per accertare l'assenza di cavità,
o discontinuità di dimensioni e caratteristiche tali che possano pregiudicare
la stabilità delle opere stesse.
Tali accertamenti dovranno interessare tutta la superficie di appoggio per
una profondità almeno uguale alla maggiore dimensione delle fondazioni se
trattasi di fondazioni isolate; nel caso di fondazioni continue detta profondità sarà fissata dalla Direzione Lavori. In ogni caso la profondità di accertamento non dovrà essere inferiore a 10 metri.
Il numero delle indagini dovrà essere tale da poter escludere con certezza
l'esistenza delle cavità o discontinuità.
Tutte le indagini geologiche e geognostiche ritenute necessarie dalla Direzione lavori, dovranno essere effettuate da professionisti e/o istituti scelti dalla stessa Direzione lavori e di propria fiducia.
14) La manutenzione del cantiere e la pulizia periodica delle opere in corso
di esecuzione, incluso lo sgombero e l'allontanamento dei materiali di rifiuto, anche se lasciati dalle Ditte fornitrici incaricate direttamente dall'Ente appaltante.
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15) L'esecuzione di tutte le opere in armonia con i lavori affidati ad altre
Ditte ed in coordinamento con queste, incluso l'onere per le occorrenti riprese di lavoro; l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo per
eventuali interferenze con altre Ditte operanti nella zona.
16) L'accesso al cantiere ed il libero passaggio nello stesso e nelle opere in
costruzione, alle persone autorizzate dall'Ente appaltante, anche se appartenenti ad altre Ditte alle quali siano stati affidati lavori non compresi nel
contratto o da questo stralciati.
L'Impresa dovrà includere i rischi connessi a quanto sopra, riferiti a persone e cose, nella propria polizza di assicurazione con primaria Compagnia.
17) Tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva di
aree pubbliche e private per strade di servizio, per accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, loro illuminazione durante il lavoro
notturno, per deviazioni o conservazione provvisoria di strade ed acque pubbliche e private, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, e per quanto altro necessario
all’esecuzione dei lavori.
18) Lo svolgimento delle pratiche per conseguire i permessi di estrazione dai
pubblici corsi d'acqua dei materiali occorrenti, nonché il pagamento dei canoni dovuti per le concessioni relative, restando l'appaltatore in ogni caso
responsabile delle conseguenze derivanti dal modificato assetto degli alvei.
19) I tracciamenti necessari per la precisa determinazione delle opere e la
conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità fino al collaudo;
nonché la conservazione, fino a collaudo, dei capisaldi planimetrici e altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento
controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree
occupate per la costruzione delle opere.
20) I ripristini degli allacciamenti degli edifici alle reti dei pubblici servizi (acqua, fognature, gas, elettricità, telefoni, ecc.) e gli eventuali
spostamenti di servizi esistenti nell'ambito del cantiere ed interferenti con
le opere da realizzare (linee elettriche, linee telefoniche, acquedotti pubblici e privati, condotte industriali, pozzi per uso agricolo ed industriale
con le relative opere accessorie ed impianti, muretti di recinzione da demolire e ricostruire, fognature, metanodotti ed altro), dovranno essere eseguiti a cura e spese dell'Impresa appaltatrice, in quanto compresi nel prezzo a
corpo offerto in sede di gara; essa dovrà inoltre provvedere, sempre a sua
cura e spese, al ricovero e alla custodia nei propri magazzini dei materiali
occorrenti, anche se di proprietà delle Aziende erogatrici dei servizi.
I
disegni
eventualmente
forniti
dall'Ente
appaltante
relativamente
all’esecuzione delle opere suindicate, sono da considerarsi come puramente
indicativi, l'Impresa non potrà mai invocare, a sua discarica eventuali inesattezze in essi contenute.
A tal fine si conferma esplicitamente che sull'Impresa ricade l'onere, compreso e compensato nei prezzi contrattuali, di eseguire tempestivamente il
controllo degli elementi forniti dall'Ente appaltante e di procedere, in ogni
fase dei lavori, con la dovuta cautela, al fine di evitare, per imperizia o
poca diligenza, danni ed interruzioni ai servizi, di cui essa Impresa dovrà,
in ogni caso, rispondere.
21) Qualora nel corso dei lavori siano scoperte cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc., o soggette comunque alle norme
della legge 1° giugno 1939 n. 1089, l'Impresa deve farne immediata denuncia
all'Ente appaltante, il quale soltanto ha la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, con i connessi diritti ed obblighi. La stessa Impresa,
inoltre, deve provvedere non solo alla conservazione temporanea delle cose
scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute, in attesa degli accertamenti della competente Autorità, ma anche al prelevamento e trasporto con le necessarie cautele oltre alla conservazione e
custodia in idonei locali di tutte le suddette cose, dopo che la Sovrintendenza competente avrà autorizzato il trasporto delle cose medesime. L'Ente
appaltante sarà tenuto al rimborso delle spese verso l'appaltatore a norma
dell'art. 35 del Capitolato Generale.
GRS26/2 CSA-Norme Generali
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Nel caso in cui le Autorità competenti disponessero parziali o totali sospensioni dei lavori per gli accertamenti del caso, l'appaltatore sarà obbligato
a rispettare dette disposizioni che saranno equiparate a tutti gli effetti a
sospensioni per causa di forza maggiore (art. 159, 1° comma del Regolamento).
Art. 23
Responsabilità dell'Impresa verso l'Ente appaltante e verso terzi
L'Impresa è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle
condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere
affidatele, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nelle presenti Norme Generali d'Appalto e nelle Norme Tecniche d'Appalto sono da
essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza
quindi non limita né riduce, comunque, la sua responsabilità.
La presenza in luogo del personale di Direzione e Sorveglianza e la eventuale
approvazione di opere e disegni da parte della Direzione dei Lavori e/o
dell'Ente appaltante non limitano né riducono tale piena incondizionata responsabilità.
L'Impresa sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni risentiti dall'Ente
appaltante, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia l'Ente appaltante che le persone
che lo rappresentano, nonostante l'obbligo dell'Impresa stessa di ottemperare
agli ordini che la Direzione dei Lavori avrà emanato.
L'Impresa è parimenti tenuta a rispondere, nei termini su accennati, dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.
Lo svolgimento dei lavori, la loro contabilità ed il loro collaudo sono sottoposti inoltre all'osservanza della legge 20/03/1865 n. 2248, per gli articoli non abrogati, del Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.,
del Regolamento approvato con DPR n. 207 del 05/10/2010, del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto Ministero LL. PP. n.
145 del 19/04/2000 per la parte ancora vigente, per quanto non in contrasto
con gli atti di gara, col contratto e coi documenti di disciplina specifica
dell'appalto.
L'Impresa é tenuta all'osservanza delle disposizioni "antimafia" contenute
nelle leggi 646/82, 726/82, 936/82, 55/90 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alla custodia del cantiere, della disciplina prevista
dall'art. 22 della legge 646/82 e successive modifiche ed integrazioni.
L'Impresa si impegna ad eseguire, su disposizione sia della Direzione Lavori
che dell'Ente appaltante, le prove ed i saggi ritenuti opportuni e ad accettare che vengono disposti collaudi parziali anche in corso d'opera.
Negli adempimenti procedurali a carico dell'Impresa, secondo quanto prescritto dalle norme generali di appalto, si intendono comprese anche tutte le attività richieste per l'utilizzazione delle opere, ivi comprese quelle relative alla progettazione, esecuzione, collaudo ed agibilità delle opere in conglomerato cementizio armato ricadenti in zona sismica.
E' altresì a carico dell'Impresa lo svolgimento delle pratiche necessarie
all'ottenimento di permessi, licenze, collaudi e approvazioni in genere presso le Autorità competenti.
L’Ente appaltante non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero
derivare all’Appaltatore ed ai suoi dipendenti, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto d’Appalto.
Qualora si verificasse un danno derivante, dipendente o connesso con le prestazioni oggetto del Contratto d’Appalto, l’Appaltatore manleverà l’Ente appaltante da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole che potesse in ogni
modo derivargli.
L’Appaltatore assumerà ogni responsabilità per danni che possano derivare a
terzi (cose o persone) per fatto proprio o dei suoi dipendenti, coadiutori ed
ausiliari autonomi, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto
d’Appalto, anche nel caso che eventuali clausole o accordi previsti in Contratto di assicurazione limitino le sue responsabilità, impegnandosi a tenere
sollevato ed indenne l’Ente appaltante da qualsiasi pretesa o molestia che al
riguardo venisse ad esso mossa da terzi.
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Art. 24
Prezzi di elenco
Il prezzo a corpo offerto in sede di gara, è fisso ed invariabile in conformità a quanto specificato nell'articolo 53, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006,
esso comprende e compensa tutti gli oneri e le prestazioni previsti dal presente capitolato e quanto altro necessario per dare l'opera appaltata completa in ogni sua parte ed eseguita a perfetta regola d'arte. Tra l'altro, e
senza che la esemplificazione diminuisca la generalità del concetto, detto
prezzo a corpo comprende:
a) per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata per fornitura, trasporti,
cali, perdite, sprechi, oneri fiscali ecc. e quanto necessario per consegnarli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro;
b) per gli operai: il reperimento, l'assunzione e la retribuzione sia ordinaria che straordinaria, l'eventuale trasporto sul luogo del lavoro della manodopera occorrente; le spese per utensili, attrezzi ed equipaggiamento per lavori particolari, le spese accessorie di ogni specie, le baracche per alloggi, i dormitori ed il casermaggio, i servizi, le mense, ecc. nonché gli oneri
sociali e previdenziali di cui al precedente art. 21 e le spese per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno;
c) per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi d'opera a piè di lavoro
pronti all'uso, con gli accessori e quanto altro occorra per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti, carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera dei meccanici, dei conducenti
e degli eventuali aiuti per il funzionamento;
d) per i lavori: tutte le spese per mezzi di opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nelle Norme Tecniche dell'Appalto; le spese generali; le spese e le indennità di passaggio attraverso
proprietà private o di occupazione di suolo pubblico o privato;
e) tutti gli oneri relativi alle indagini geologiche e geognostiche nonché ai
calcoli di stabilità ed ai progetti costruttivi di tutte le opere d'arte;
f) tutti gli oneri relativi al rispetto di quanto previsto dai piani di sicurezza.
Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Per i lavori che dovessero richiedere prestazioni straordinarie, notturne e
festive, di personale, non verrà corrisposto, dall'Ente appaltante, alcun
compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'Impresa.
Si dichiara che di tutti gli oneri ed obblighi specificati nel contratto e
negli articoli delle presenti Norme, si è tenuto conto nello stabilire il
prezzo dei lavori a corpo; il prezzo a corpo, così come offerto in sede di
gara, si intende quindi accettato dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza, tenuto conto di tutti i predetti oneri ed obblighi e ritenuto pertanto da essa remunerativo.
L'appaltatore non potrà pretendere sovrapprezzi od indennità speciali per eventuali soggezioni che all'esecuzione dei lavori potessero conseguire dalla
coesistenza di altri cantieri o dalla contemporanea esecuzione di opere affidate ad altre ditte; e non potrà, qualora tale situazione si verificasse, aver diritto a variazione alcuna nel termine generale di consegna e nei termini parziali stabiliti nel programma esecutivo lavori di cui all'art. 9 del
presente capitolato (p.e.l.).
Art. 25
Fornitura di materiali all'Impresa da parte dell'Ente appaltante e proprietà
dei materiali di risulta
L'Ente appaltante si riserva la facoltà di fornire all'Impresa uno o più dei
materiali da costruzione da impiegarsi nei lavori oggetto dell'appalto. Qualora l'Ente appaltante intenda avvalersi di detta facoltà, ne farà esplicita
GRS26/2 CSA-Norme Generali
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menzione nel bando di gara o nella lettera di invito ed in quella sede preciserà inoltre la qualità dei materiali che fornirà all'Impresa, nonché le norme e condizioni secondo le quali verranno effettuate le forniture degli stessi.
I materiali riutilizzabili provenienti dall’esecuzione di lavori restano di
proprietà della Stazione appaltante e, in attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto, devono essere trasportati e regolarmente accatastati nel luogo di stoccaggio indicato dal Direttore dei Lavori, a cura e
spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di
trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali.
Gli stessi materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere
ceduti all'Impresa, secondo quanto previsto dall'art. 36 del Capitolato Generale.
Qualora però di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di elenco per forniture di materiali a
piè d'opera, diviso per il coefficiente 1,10 e del ribasso di asta, o in mancanza, del Bollettino della C.C.I.A.A. di Reggio Calabria relativo al mese
nel quale è stata esperita la gara di appalto dei lavori, diviso anch'esso
per il coefficiente 1,10 e decurtato del ribasso d'asta.
Art. 26
Lavori non previsti nell'elenco prezzi
Per l'esecuzione dei lavori non previsti o per i quali non si abbiano i corrispondenti prezzi nell'Elenco, si utilizzeranno i prezzi contenuti nell'elenco prezzi della Regione Calabria, vigente all’epoca della gara d’appalto,
in mancanza, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le norme
dell'art. 163 del Regolamento oppure, eccezionalmente, alla loro esecuzione
in economia, ad insindacabile giudizio dell'Ente appaltante.
L'Ente appaltante potrà anche richiedere all'appaltatore delle anticipazioni
di denaro per pagamento di fatture attinenti a forniture di materiali ed opere speciali connesse ai lavori oggetto dell'appalto, senza corresponsione di
interessi.
Art. 27
Prezzo chiuso e revisione prezzi
Per i lavori oggetto del presente appalto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una
percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia
superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 133, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006. Non è ammessa
la revisione dei prezzi contrattuali, salvo quanto previsto dal comma 4 e seguenti, dell’art. 133, del suddetto D.Lgs. n. 163/2006 e non si applica il
primo comma dell'articolo 1664 c.c..
Art. 28
Compenso a corpo
Il compenso a corpo verrà corrisposto con le modalità previste dai precedenti
articoli 15, 16 e 17.
Il corrispettivo compensa quindi anche gli oneri vari (sia diretti che indiretti, espressamente indicati o no, dalle presenti Norme e dai Capitolati,
Norme e Regolamenti a cui le stesse fanno riferimento) che l'Impresa potrà
incontrare per l'esecuzione dei lavori e l'efficienza dei cantieri (non ultima, ad esempio, la costruzione ed esercizio di eventuali strade e mezzi di
accesso al servizio della zona dei lavori).
L'importo del compenso a corpo, al netto del ribasso di aggiudicazione è fisso ed invariabile e non soggetto a revisione, qualunque risulti l'ammontare
effettivo dell'appalto e comunque si svolgano i lavori. Esso verrà liquidato
GRS26/2 CSA-Norme Generali
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con gli stati di avanzamento in rate proporzionali agli importi dei lavori
eseguiti.
Le categorie di lavori indicate in progetto e le relative quantità sono solo
indicative. L'Impresa è comunque tenuta a realizzare tutte le opere e le lavorazioni previste in progetto.
Sono comprese nel prezzo a corpo dell’appalto anche tutte quelle opere e/o
forniture che per semplificazione o anche casualmente non fossero esplicitamente riportate nel presente Capitolato o nei disegni di progetto ma, comunque, ritenute indispensabili a giudizio della Direzione dei Lavori, per dare
le opere in oggetto perfettamente compiute in ogni loro parte.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 119 del Regolamento, prima
della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare
le voci e le quantità riportate nella stima dei lavori, attraverso l'esame
degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in
visione e acquisibili presso la sede dell'Ente appaltante.
In esito a tale verifica il concorrente è tenuto a integrare o ridurre le
quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e le relative
quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati di
progetto, per la finale determinazione del prezzo a corpo da offrire e, pertanto, nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'Ente appaltante,
successivamente all'aggiudicazione dei lavori, per eventuali voci o quantità
riportate in difetto o mancanti negli elaborati di progetto.
Art. 29
Riserve dell'Impresa
Ogni riserva da parte dell'Impresa dovrà essere formulata nei modi e nei termini prescritti dagli articoli 190 e 191 del Regolamento.
La riserva deve essere iscritta ed esplicata, a pena di decadenza per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi od accertabili in ogni
tempo o di questioni di interpretazione di norme del contratto, delle presenti Norme Generali di Appalto, delle Norme Tecniche d'Appalto e dell'Elenco
Prezzi.
Per le contestazioni inerenti alla formazione di nuovi prezzi si applicheranno le norme di cui all'art. 163 del Regolamento.
L'Impresa, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel
modo anzidetto, resta tuttavia tenuta ad uniformarsi sempre alle disposizioni
della direzione lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle
opere appaltate od ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla
condotta tecnica ed alla contabilità lavori, e ciò sotto pena di rivalsa di
tutti i danni che potessero derivare all'Ente appaltante.
A seguito della emissione del certificato di collaudo, entro sessanta giorni,
l'Ente appaltante adotterà le proprie determinazioni definitive in ordine alle eventuali riserve e domande dell'Impresa regolarmente formulate nei modi
sopracitati e comunicherà le medesime all'appaltatore ai sensi dell'art. 234
del Regolamento.
Art. 30
Definizione delle controversie
Qualunque controversia insorgesse sull'interpretazione e sull’esecuzione del
contratto, delle Norme Generali d'Appalto, delle norme applicabili al rapporto, nessuna esclusa, né eccettuata, e che non si sia potuta definire con
l'accordo bonario previsto dall’art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero con
la procedura prevista dall'art. 239 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006, con accettazione da parte dell'Impresa delle determinazioni definitive adottate
dall'Ente appaltante, sarà deferita al giudice ordinario, con espressa esclusione della possibilità di ricorrere al giudizio arbitrale.
In nessun caso l'Impresa potrà, pur essendo in corso la controversia, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.
GRS26/2 CSA-Norme Generali
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Art. 31
Risoluzione del contratto per fatto dell'Impresa
E' facoltà dell'Ente appaltante di risolvere d'ufficio il contratto di appalto:
a) quando l'Impresa si renda colpevole di frode o negligenza grave o risulti
notoriamente insolvente, o abbia chiesto l'amministrazione controllata, o sia
stata dichiarata fallita, o quando interrompa l'esecuzione del contratto anche se per la pendenza di contestazioni avanti al giudice ordinario;
b) quando l'Impresa, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed
alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni innanzi al
giudice ordinario (o per qualsiasi altra causa), sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
c) in tutti gli altri casi previsti dagli articoli 135 e seguenti del D.Lgs.
n. 163/2006 quali, a titolo puramente indicativo e non esaustivo:
- cessione totale o parziale a terzi del Contratto di appalto;
- abbandono del cantiere;
- sospensione ingiustificata dei lavori per un periodo superiore a venti
giorni;
- esecuzione di opere in subappalto non regolarmente autorizzate;
- reiterate o gravi violazioni delle norme di sicurezza;
- violazione delle norme sul trattamento dei lavoratori, sempre che l’Impresa
non provveda a regolarizzare la propria posizione entro trenta giorni dalla
contestazione;
- ritardo nell’esecuzione dei lavori di almeno trenta giorni di calendario
rispetto al programma dei lavori, per motivi imputabili all’Impresa;
- assenza continuativa e/o ingiustificata del Direttore Tecnico del cantiere;
- reiterate violazioni e mancato adeguamento nei tempi e nei modi agli ordini
di servizio emanati dalla Direzione Lavori.
L’Ente appaltante, si potrà avvalere delle procedure previste dall’art. 140,
del D.Lgs. n. 163/2006.
Nei casi previsti nelle lettere b) e c) del comma precedente, la risoluzione
non potrà dichiararsi se non dopo la notifica di una normale diffida da parte
dell'Ente appaltante, mediante raccomandata A/R o ufficiale giudiziario, che
prescriva quanto l'Impresa debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi ed assegnando il relativo termine di adempimento non inferiore a 10
giorni. Trascorso tale termine senza che l'Impresa abbia integralmente adempiuto alle prescrizioni intimatele, potrà farsi dall'Ente appaltante la dichiarazione di risoluzione espressa.
La dichiarazione della risoluzione del contratto verrà notificata dall'Ente
appaltante all'Impresa mediante raccomandata A/R o ufficiale giudiziario.
L'ente appaltante, inoltre, in tutti i casi di cui ai capoversi a), b) e c)
se lo crederà opportuno, invece che dichiarare risolto il contratto, potrà
procedere all'esecuzione di ufficio di tutte o parte delle opere ancora da
eseguire previa notifica all'appaltatore, a mezzo raccomandata A/R o ufficiale giudiziario, di formale diffida intimante ancora l'esecuzione di determinate opere in un determinato tempo (non inferiore a 10 giorni) sotto la comminatoria, in caso di inadempimento dell'intimazione, dell'esecuzione d'ufficio di tutti o parte dei lavori da eseguire a tutte maggiori spese dell'appaltatore.
Scaduto il termine assegnato all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori o
per l'adempimento delle prescrizioni, sia nel caso della dichiarazione di risoluzione del contratto, sia nel caso che fosse comminata l'esecuzione d'ufficio, il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'appaltatore o, in
sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, constaterà se ed in quale
modo abbia l'appaltatore adempiuto alle ingiunzioni fattegli, e ne compilerà
processo verbale, da trasmettere al Responsabile del procedimento.
A seconda dei risultati di detto processo verbale, l'Ente appaltante disporrà
la risoluzione del contratto oppure ordinerà l'esecuzione d'ufficio e disporrà la presa di possesso delle opere, dei materiali, delle macchine ed attrezzature esistenti nei cantieri dell'appaltatore e che possano essere utilmente
impiegati nei lavori stessi.
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Subito dopo tale immissione in possesso dell'Ente appaltante la Direzione Lavori, in contraddittorio con l'appaltatore o col suo rappresentante, compilerà il verbale di constatazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario degli oggetti presi in possesso (art. 138 del D.Lgs. n.
163/2006).
Nel caso che l'appaltatore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o sia assente, per quanto invitato a presenziarvi con raccomandata con avviso di ricevimento, il detto verbale sarà redatto dalla Direzione lavori, con l'assistenza di due testimoni da scegliersi fra persone estranee ai lavori.
Sia nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto sia in quello dell'esecuzione d'ufficio, l'appaltatore è obbligato all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.
Sarà facoltà dell'Ente appaltante, a suo insindacabile giudizio, rilevare totalmente o parzialmente i materiali, gli utensili ed i macchinari a piè d'opera nonché i cantieri dell'appaltatore.
In relazione al carattere essenziale di tutte le clausole del presente articolo si conviene fra le parti che, in caso di ritardi nella riconsegna dei
lavori e delle opere o in caso di opposizione alle immissioni in possesso
dell'Ente appaltante dei cantieri e dei magazzini liberi da persone e da materiali, non accettati né rilevati dall'Ente appaltante nel termine all'uopo
prefisso, saranno sospesi da parte dell'Ente appaltante stesso, senza più decorrenza di interessi di sorta, i pagamenti di quanto dovuto a qualsiasi titolo all'appaltatore, mentre questi inoltre sarà tenuto al pagamento di una
penale pari al ventesimo dell'importo netto di tutti i lavori appaltati; qualora il ritardo si prolunghi oltre i trenta giorni, la penale sarà raddoppiata.
La sospensione dei pagamenti e la penale si applicano per il solo fatto del
ritardo o del rifiuto dell'appaltatore alla riconsegna dei lavori e delle opere ed all'immissione in possesso dell'Ente appaltante dei cantieri e loro
pertinenze, indipendentemente dalla fondatezza o meno delle contestazioni
sollevate dall'appaltatore sulla risoluzione o sull'esecuzione d'ufficio e
fatto salvo, in ogni caso, il diritto di risarcimento dei danni derivanti dal
ritardo e dal rifiuto di cui sopra.
Si conviene all'uopo espressamente che qualunque contestazione anche sulla
regolarità formale e sostanziale della risoluzione o dell'esecuzione d'ufficio, non potrà essere invocata dall'appaltatore quale ragione per rifiutare o
ritardare l'adempimento dell'obbligo della riconsegna immediata dei lavori e
delle opere oltre che dell'immissione in possesso dell'Ente appaltante. Dato
il carattere pubblico dell'opera e gli impegni assunti dall'Ente appaltante
verso l'Autorità concedente, le parti convengono pure che ogni contestazione,
da parte dell'appaltatore anche in ordine alla risoluzione del contratto o
all'esecuzione d'ufficio, potrà dar luogo soltanto a risarcimento di danni.
Nel caso di risoluzione del contratto, spetterà all'appaltatore soltanto il
pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, mentre l'Ente appaltante avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'inadempimento o dalla
negligenza dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla cauzione di cui all'art.
4 del presente capitolato.
Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali
delle parti, l'ente appaltante, a spese e rischio dell'appaltatore, procederà
a nuovo appalto dei residui lavori su base economica, per quanto più è possibile, del contratto rimasto ineseguito ed avrà diritto di rivalersi di tutte
le maggiori spese nei confronti dell'appaltatore nei riguardi del quale è
stata disposta l'esecuzione d'ufficio. Quest'ultimo avrà diritto soltanto al
rendiconto della gestione dell'appalto disposto a suo carico e rischio; egli
avrà inoltre diritto di vigilare l'esecuzione dei lavori ma non potrà opporsi
in alcun modo alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori e/o
dell'Ente appaltante.
Nel caso di risoluzione del contratto, ad avvenuta riconsegna delle opere ed
all'immissione in possesso dell'Ente appaltante, si darà corso al conto finale dei lavori eseguiti.
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Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, dei macchinari, degli utensili
del o dei cantieri sarà fissato d'accordo fra le parti. In caso di mancato
accordo deciderà provvisoriamente l'Ente appaltante.
L'Ente appaltante darà corso ai pagamenti per i lavori regolarmente eseguiti
e per la presa in carico dei materiali, utensili, macchinari e cantieri nella
misura concordata e provvisoriamente liquidata, salvo deduzione di quanto,
per qualsiasi titolo, sia dovuto dall'appaltatore all'Ente appaltante.
Per quanto qui non richiamato o modificato si applicheranno i disposti di cui
agli artt. 135 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006.
Naturalmente non spetterà all'Impresa il compenso stabilito, nel decimo
dell'importo delle opere non ultimate, dall'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006.
Art. 32
Risoluzione del contratto per volontà dell'Ente appaltante
E' facoltà dell'Ente appaltante di risolvere in qualsiasi momento il contratto, mediante il pagamento sia dei lavori eseguiti, sia dei materiali utili
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite,
da calcolarsi sulla differenza fra i quattro quinti dell'importo netto di
contratto e l'ammontare netto delle opere eseguite, quando questo sia inferiore al primo, ai termini dell'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006, escluso ogni
altro compenso.
Nella determinazione dell'ammontare netto del valore delle opere già eseguite
si terrà conto degli eventuali aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni.
Resta peraltro fermo quanto previsto al precedente art. 8 per l'ipotesi della
mancata consegna dei lavori da parte dell'Ente appaltante.
Art. 33
Sub-contratti
Affinché un subappalto sia autorizzabile è necessario che, in fase di gara,
sia stato dichiarato di voler subappaltare i lavori in oggetto (punto 1, comma 2, art. 118, D.Lgs. n. 163/2006).
L’Ente appaltante procederà quindi a verificare qual'é la categoria dei lavori da subappaltare (allegato A e articoli 107 e 170 del Regolamento; comma
11, art. 37 e comma 2, art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006).
L’appaltatore dovrà allegare alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:
1)
Certificato della Camera di Commercio dal quale risulti l'indicazione
della persona o delle persone autorizzate a rappresentare e impegnare legalmente la Società.
2)
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 3 e 76 del DPR n.
445/2000:
a) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili, ai sensi della L. n. 68/99, ovvero, di non essere soggetto agli obblighi di cui alla suddetta legge;
b) attestante in maniera specifica l'inesistenza di tutte le situazioni
di cui al comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
c) di aver correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda,
agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
d) attestante quanto richiesto dal DPCM n. 187 del 11/05/1991;
e) circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile, fra l’appaltatore
ed il subappaltatore (comma 8, art. 118, D.Lgs. n. 163/2006). In caso
di ATI o Consorzio, analoga dichiarazione deve essere presentata da
ciascuna impresa. L’eventuale sussistenza di forme di controllo o di
collegamento
non
costituisce
motivo
ostativo
al
rilascio
dell’autorizzazione al subappalto.
3)
Certificato in bollo, rilasciato dal servizio per il collocamento obbligatorio della Provincia dove ha sede legale l'impresa, in data non anteriore a sei mesi, attestante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. n. 68/99.
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4)
Requisiti tecnici (articolo 90 del Regolamento per lavori di importo fino
a 150.000,00 euro; certificato SOA per lavori di importo superiore).
L'appaltatore ha l’obbligo di:
a) comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel
piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui
all’allegato 1 della Direttiva Ministero dell’Interno del 23/06/2010, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
b) interrompere ogni rapporto di fornitura con gli operatori economici controindicati, ossia nei cui confronti il Prefetto abbia emesso informazioni
a carattere interdittivo.
L’Ente appaltante ha l’obbligo di comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al comma precedente, al fine di consentire le necessarie verifiche
antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso ai
cantieri di cui all’art. 5-bis del decreto legislativo n. 490/1994.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia,
in particolare, che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno
dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del
2011; a tale scopo, se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad
euro 150.000,00, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in
materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui agli articoli 84 e seguenti del decreto legislativo n. 159 del
2011; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo
dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle
situazioni indicate degli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo.
Termine per il rilascio delle informazioni prefettizie:
decorso il termine di 45 giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero, di
15 giorni nei casi di urgenza, le amministrazioni possono procedere anche in
assenza delle informazioni del prefetto (comma 3, art. 92 del D.Lgs. n. 159
del 06/09/2011).
L’autorizzazione al subappalto deve essere rilasciata entro 30 giorni dalla
richiesta; in caso di importo < 2% dei lavori affidati o < 100.000,00 euro,
il termine è ridotto a 15 giorni. Tale termine può essere prorogato solo una
volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si
sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa (comma 8, art. 118,
D.Lgs. n. 163/2006).
Il contratto di subappalto deve essere depositato almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle lavorazioni (punto 2, comma 2, art. 118,
D.Lgs. n. 163/2006).
Nel contratto di subappalto, i prezzi applicati al subappaltatore devono avere un ribasso non superiore al 20% rispetto a quelli netti di aggiudicazione
(comma 4, art. 118, D.Lgs. n. 163/2006).
Lo stesso contratto deve prevedere, a pena di nullità assoluta, un’apposita
clausola con la quale ciascuno dei contraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010 (secondo
lo schema riportato nella determinazione della AVCP n. 8 del 18/11/2010).
In particolare, i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto dedicato e dovranno riportare l’indicazione del
CIG (codice identificativo gara) e del CUP (codice unico di progetto).
L’appaltatore, i subappaltatori e tutti i subcontraenti dovranno comunicare
alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine,
le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di es-
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si (L. n. 136/2010 e AVCP determinazione n. 8 del 18/11/2010).
Per tutte le autorizzazioni rilasciate per la stipula di un sub-contratto vale la clausola risolutiva espressa – da attivare in caso di informazioni antimafia positive – al fine di procedere automaticamente alla revoca
dell’autorizzazione del sub-contratto ed alla automatica risoluzione del vincolo.
In caso di automatica risoluzione del vincolo, si stabilisce una penale a carico dell’appaltatore ed in favore dell’Ente appaltante, pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo
il maggior danno.
Dopo il deposito del contratto di subappalto si deve trasmettere il modello
GAS alla Prefettura (DL n. 629 del 06/09/1982, legge n. 726 del 12/10/1982 e
successive circolari ministeriali).
Il
subappaltatore
deve
trasmettere
all’Ente
appaltante,
tramite
l’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, la seguente documentazione (art.
21 CSA; comma 6, art. 118, D.Lgs. n. 163/2006):
- avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici;
- copia del piano di sicurezza;
- ogni 4 mesi copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 11, art. 118, del D.Lgs. n. 163/2006 e
dal comma 1, art. 13, del Reg. R. n. 4 del 15/04/2009, l’appaltatore è altresì obbligato a comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti
stipulati per l’esecuzione dell’appalto: il nome del sub-contraente,
l’oggetto e l’importo del sub-contratto, la data della sottoscrizione e le
date, se previste, di inizio e fine di esecuzione.
L'Ente appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o
al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti. Per ogni stato di
avanzamento lavori l'appaltatore dovrà comunicare all'Ente appaltante la parte dei lavori eseguita dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento, attestando
che non sussistono motivi ostativi al pagamento dei lavori, atteso che l'esecuzione degli stessi non ha dato luogo a contestazioni.
L'appaltatore dovrà continuare a fatturare all'Ente appaltante anche le somme
da questo direttamente pagate al subappaltatore o al cottimista.
Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al
subappaltatore sono subordinati:
a) all'acquisizione del DURC del subappaltatore;
b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
c) alle limitazioni di cui agli Artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/10.
Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti sopra riportati,
la stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo
fino a che l'appaltatore non adempie alla trasmissione della suddetta documentazione.
La documentazione contabile deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.
Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del DPR n. 633 del 1972, aggiunto
dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti
in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
Tutti gli affidamenti a valle dell’aggiudicazione principale devono essere
subordinati all’acquisizione della documentazione antimafia di cui all’art.
84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., per i soggetti di cui all’art. 85 dello
stesso D.Lgs. n. 159/2011.
Le verifiche e l’acquisizione delle informazioni antimafia devono essere estese anche alle tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto,
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elencate nell’allegato 1 alla Direttiva Ministero Interno del 23/06/2010.
Si dovranno valutare le informazioni supplementari atipiche – di cui all’art.
1-septies del decreto legge n. 629 del 06/09/1982, convertito nella legge n.
726 del 12/10/1982 e s.m.i. – ai fini del gradimento dell’impresa subaffidataria, per l’eventuale facoltà di revoca del contratto.
Sono considerati subappalti e quindi soggetti ad autorizzazione anche le forniture con posa in opera ed i noli a caldo se singolarmente di importo superiore al 2% delle prestazioni affidate o superiore a 100.000 euro e qualora
l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50%
dell’importo del contratto da affidare (comma 11, art. 118, D.Lgs. n.
163/2006).
Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni, salvo che
la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali previsti
dall’art. 107, comma 2, lettere f), g), m), o) e p), del Regolamento (commi 9
e 11, art. 118, D.Lgs. n. 163/2006 e art. 170 del Regolamento).
Art. 34
Accredito della anticipazione
Ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. n. 69 del 21/06/2013, convertito in legge
n. 98 del 09/08/2013, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo e per le gare bandite fino al 31/12/2014, è prevista la corresponsione in
favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo
netto contrattuale.
L'accredito dell'anticipazione avverrà entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, previa costituzione di una garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori (oltre IVA), ai sensi e con le modalità di cui agli
articoli 124 e 140 del Regolamento.
Art. 35
Elezione di domicilio
Agli effetti tutti del contratto, il domicilio dell'Impresa è quello indicato
all'art. 2 del Capitolato Generale ed il domicilio dell'Ente appaltante è
presso la sua Sede Legale, restando Reggio Calabria la sede del Foro competente per ogni controversia.
L'Appaltatore presta il consenso al trattamento dei propri dati da parte
dell’Ente appaltante, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i., per
le finalità connesse all'esecuzione del Contratto.
Art. 36
Spese - Regime fiscale
Salvo quanto stabilito nel comma successivo del presente articolo, resta inteso che tutte le imposte, tasse e tributi relativi all'appalto ed a tutti
gli atti ad esso inerenti e conseguenti, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore, ivi comprese le spese di stipulazione e di scritturazione degli atti
contrattuali, delle copie e stampa degli elaborati nella quantità che sarà
richiesta dall'Ente appaltante e degli oneri tributari, ai sensi dell'art. 8
del Capitolato Generale.
Per le spese di bollo e di registrazione del contratto d'appalto, l'Ente si
può avvalere delle agevolazioni previste dal combinato disposto degli articoli 23 e 24 del DPR 29/09/1973, n. 601 e s.m.i., pagando quanto dovuto in abbonamento.
Restano a carico dell'Ente appaltante esclusivamente tutte le spese che la
legge prevede o prevederà espressamente ed inderogabilmente a carico dell'Ente appaltante.
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INDICE
Art.
01
02
03
04
05
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10
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36
PREMESSA ...............................................
Oggetto dell'appalto ...................................
Ammontare dell'appalto .................................
Descrizione sommaria dell'oggetto dell'appalto .........
Garanzie e coperture assicurative ......................
Documenti che fanno parte del contratto ................
Osservanza del Capitolato Generale d'appalto dei lavori
pubblici. Norme e prescrizioni integranti il capitolato
Divieto di cessione del contratto e subappalto .........
Consegna dei lavori ....................................
Programma dei lavori ...................................
Ordini della Direzione Lavori ..........................
Personale dell'Impresa - Disciplina nei cantieri .......
Rappresentanza dell'Impresa durante l'esecuzione
dei lavori .............................................
Espropriazioni - Occupazioni temporanee - Discariche Strade di servizio e di accesso ai cantieri Permessi e relativi nulla osta .........................
Tempo utile per l'ultimazione dei lavori Penalità per ritardi ...................................
Contabilità dei lavori .................................
Stato finale e conto finale ............................
Pagamenti ..............................................
Manutenzione delle opere sino al collaudo ..............
Collaudi e pagamento del saldo .........................
Danni di forza maggiore ed altri .......................
Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Impresa ........
Oneri generali relativi al cantiere ....................
Responsabilità dell'Impresa verso l'Ente appaltante
e verso terzi ..........................................
Prezzi di elenco .......................................
Fornitura di materiali all'Impresa da parte dell'Ente
appaltante e proprietà dei materiali di risulta..........
Lavori non previsti nell'elenco prezzi .................
Prezzo chiuso e revisione prezzi .......................
Compenso a corpo .......................................
Riserve dell'Impresa ...................................
Definizione delle controversie .........................
Risoluzione del contratto per fatto dell'Impresa .......
Risoluzione del contratto per volontà dell'Ente
appaltante .............................................
Sub-contratti ..........................................
Accredito della anticipazione ..........................
Elezione di domicilio ..................................
Spese - regime fiscale .................................
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