Atto terreni

REPERTORIO N.125.402
RACCOLTA N.28.160
ATTO DI TRANSAZIONI
Repubblica Italiana
L'anno Duemilaquattordici,
il giorno venti del mese di ottobre
20 ottobre 2014
A L'Aquila in Via Amleto Cencioni n. 5.
Innanzi a me Vincenzo Galeota,
Notaio in L'Aquila, iscritto nel
ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di L'Aquila, Sulmona ed
Avezzano
sono presenti i Signori
-
"COMUNE
DI
L'AQUILA",
con
sede
in
L'Aquila,
cod.fisc.
80002270660, in persona del Dirigente del Settore Opere Pubbliche
Architetto
DE PAULIS Enrica, nata a L'Aquila il 13 dicembre 1961,
domiciliata
per la carica ove sopra,
ai sensi dell'art. 39 del Regolamento sull'Ordinamento degli
Uffici e Servizi
e Regolamento della Dirigenza approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 558 del 5 agosto 1999 come
successivamente modificato, nonché ai sensi dell'art. 107 comma
3 lettera c) del T.U.E.L. approvato con D.lgs n.267
del 18.8.2000,
nonchè del Regolamento per la Disciplina dei contratti attualmente
vigente,
a questo atto autorizzata in forza di Delibera di Giunta Comunale
n. 303 del 21 giugno 2013, da Delibera di Giunta Comunale n. 422
del 12 settembre 2013, nonchè da Delibera del Consiglio Comunale
n. 67 del 26 giugno 2014 che, in copie conformi agli originali,
si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "A",
"B" e "C", omessane la lettura per espressa concorde volontà dei
comparenti, con il mio consenso;
- "CONSORZIO PER LA COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE PER I SOCI
DELLE COOP. EDILIZIE DELL'AQUILA - SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.",
con sede a L'Aquila, Via Belgio c/o Container sn, cod. fisc.
00158680660 corrispondente al numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di L'Aquila, n. REA AQ 48114,
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor
NATRELLA Giulio, nato a L'Aquila il 29 marzo 1940, domiciliato per
la carica ove sopra,
autorizzato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione
in data 19 giugno 2013 che, in copia conforme all'originale, si
allega al presente atto sotto la lettera "D", omessane la lettura
per espressa concorde volontà dei comparenti, con il mio consenso;
- de NARDIS Domenico, nato a L'Aquila il 3 ottobre 1962, ivi
residente in Via Costa Cesare Campana n. 30,
cod. fisc. DNR DNC 62R03 A345F;
- de NARDIS Massimo, nato a L'Aquila il 5 dicembre 1963, ivi
residente in Via Venezuela n. 2,
cod. fisc. DNR MSM 63T05 A345D;
- de NARDIS Giuseppina, nata a L'Aquila l'11 marzo 1969, residente
a Teramo in Via Fonte Baiano n. 59,
cod. fisc. DNR GPP 69C51 A345G;
- de NARDIS Francesco Saverio, nato a L'Aquila il 2 dicembre 1965,
ivi residente in Via Strinella n. 128,
cod. fisc. DNR FNC 65T02 A345O;
- TONTORANELLI Ornella, nata a L'Aquila il 21 novembre 1935,
residente a Tornimparte (L'Aquila), frazione Colle S. Vito, Via
Arco Capo Colle n. 12,
cod. fisc. TNT RLL 35S61 A345X;
- TONTORANELLI Anna Maria, nata a L'Aquila il 24 settembre 1944,
residente a Roma in Via Guglielmo Albimonte n. 5,
cod. fisc. TNT NMR 44P64 A345O;
- TONTORANELLI Antonio, nato a L'Aquila il 5 febbraio 1952,
residente a Roma in Via Emilio Lagostina n. 7,
cod. fisc. TNT NTN 52B05 A345D;
- TONTORANELLI Vincenzo, nato a L'Aquila il 9 febbraio 1939, ivi
residente in Via Goffredo Petrassi n. 3,
cod. fisc. TNT VCN 39B09 A345L.
I comparenti, delle cui identità personali io Notaio sono certo,
mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale
P R E M E T T O N O
I) - che con atto di Convenzione ricevuto dal Notaio Roberto
Ciancarelli di Paganica di L'Aquila in data 27 maggio 1977, rep.
n. 29524/4556, registrato a L'Aquila il 28 giugno 1977 al n. 1763,
ivi trascritto il 5 luglio 1977 al n. 8046, art. 7160, il Comune
di L'Aquila ha concesso al "Consorzio per la Costruzione di Case
di Abitazione per i Soci delle Cooperative Edilizie dell'Aquila",
ai sensi delle Leggi n. 167/62, 865/71 e successive modifiche ed
integrazioni, il diritto di superficie ad edificandum sui terreni
siti a L'Aquila, frazione Pettino, di complessivi mq. 50.133 da
distaccare dai mappali originali censiti in catasto al N.C.T. al
fol. 63, nn. 142, 404, 218, 141, 219 e 422, e
fol. 67, nn. 56, 57, 166, 60, 61, 115, 129, 167, 217, 174, 185,
178 e 121,
costituenti i sub-comprensori 2b e 2c del PEEP,
al prezzo di Lire 286.857.970, debitamente corrisposto al Comune
nei modi e termini convenuti;
- che i detti
terreni venivano occupati dal Consorzio
che
provvedeva a realizzare sugli stessi il programmato intervento
composto da n. 201 alloggi, in conformità delle norme di Edilizia
Economica e Popolare, delle norme della suindicata Convenzione,
ed in conformità della Licenza Edilizia n. 21384 del 30 agosto 1975,
variante 12646 del 31 maggio 1976,
con presa di possesso giusta Verbali in data 26 febbraio 1976
redatti dall'Ufficiale Giudiziario su delega ex art. 35 Legge
865/71, del Consiglio Comunale n. 6 del 30 gennaio 1976, della
Giunta Municipale n. 204 del 14 febbraio 1976, e n. 2610 del 21
dicembre 1976 per l'occupazione d'urgenza delle aree e dei relativi
espropri;
- che con successivo atto ricevuto dalla stesso Notaio Roberto
Ciancarelli
in
data
28
giugno
2005,
rep.
n.
112113/33853,
registrato a L'Aquila il 7 luglio 2005 al n. 1940, ivi trascritto
l'8 luglio 2005 al n. 18082, art. 10977, in adempimento del
corrispondente onere assunto con la citata Convenzione in data 27
maggio 1977, il Consorzio ha ceduto e trasferito gratuitamente al
Comune di L'Aquila le aree destinate a viabilità, parcheggio e
verde pubblico nel PEEP, censite in catasto al N.C.T. al
fol. 63, n. 142 di ha 1.01.83 e fol. 67, n. 115 (ex 767, 768, 769,
770, 771 e 772 parte) di ha 1.87.12,
complete di tutte le opere di urbanizzazione verificate dal Comune
di L'Aquila con determina n. 28/2002;
- che il suddetto complesso immobiliare risulta attualmente
censito in catasto al N.C.E.U. di L'Aquila come segue:
1) fol. 67, n. 3480 dal subalterno 2 al subalterno 50 - Via Germania
- in Ditta CONSORZIO PER LA COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE PER
I SOCI DELLE COOP. EDILIZIE DELL'AQUILA - SOC. COOP. EDILIZIA A
R.L.
per
la
proprietà
superficiaria
e
Comune
di
L'Aquila
proprietario per l'area;
2) fol. 67, n. 3483 dal subalterno 2 al subalterno 81 - Via Svizzera
- in Ditta CONSORZIO PER LA COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE PER
I SOCI DELLE COOP. EDILIZIE DELL'AQUILA - SOC. COOP. EDILIZIA A
R.L.
per
la
proprietà
superficiaria
e
Comune
di
L'Aquila
proprietario per l'area;
3) fol. 67, n. 3482 dal subalterno 2 al subalterno 19 - Via Belgio
- in Ditta CONSORZIO PER LA COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE PER
I SOCI DELLE COOP. EDILIZIE DELL'AQUILA - SOC. COOP. EDILIZIA A
R.L.
4) fol. 67, n. 3485 dal subalterno 13 al subalterno 34 - Via Svizzera
- in Ditta CONSORZIO PER LA COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE PER
I SOCI DELLE COOP. EDILIZIE DELL'AQUILA - SOC. COOP. EDILIZIA A
R.L.
5) fol. 67, n. 3487 dal subalterno 8 al subalterno 190 - Via Belgio
- in Ditta CONSORZIO PER LA COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE PER
I SOCI DELLE COOP. EDILIZIE DELL'AQUILA - SOC. COOP. EDILIZIA A
R.L.
6) fol. 67, n. 3486 dal subalterno 2 al subalterno 53 - Via Germania
- in Ditta CONSORZIO PER LA COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE PER
I SOCI DELLE COOP. EDILIZIE DELL'AQUILA - SOC. COOP. EDILIZIA A
R.L.
per
la
proprietà
superficiaria
e
Comune
di
L'Aquila
proprietario per l'area;
7) fol. 63, n. 675 dal subalterno 2 al subalterno 13 - Via Francia
- in Ditta CONSORZIO PER LA COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE PER
I SOCI DELLE COOP. EDILIZIE DELL'AQUILA - SOC. COOP. EDILIZIA A
R.L.
per
la
proprietà
proprietario per l'area;
superficiaria
e
Comune
di
L'Aquila
8) fol. 63, n. 676 dal subalterno 2 al subalterno 55 e subalterno
62 - Via Francia - in Ditta CONSORZIO PER LA COSTRUZIONE DI CASE
DI ABITAZIONE PER I SOCI DELLE COOP. EDILIZIE DELL'AQUILA - SOC.
COOP. EDILIZIA A R.L. per la proprietà superficiaria e Comune di
L'Aquila proprietario per l'area;
9) fol. 63, n. 677 dal subalterno 2 al subalterno 61 - Via Francia
- in Ditta CONSORZIO PER LA COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE PER
I SOCI DELLE COOP. EDILIZIE DELL'AQUILA - SOC. COOP. EDILIZIA A
R.L.
per
la
proprietà
superficiaria
e
Comune
di
L'Aquila
proprietario per l'area;
10) fol. 63, n. 678 dal subalterno 2 al subalterno 49 - Via Francia
- in Ditta CONSORZIO PER LA COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE PER
I SOCI DELLE COOP. EDILIZIE DELL'AQUILA - SOC. COOP. EDILIZIA A
R.L.
per
la
proprietà
superficiaria
e
Comune
di
L'Aquila
proprietario per l'area;
II) - che in data 24 marzo 1982 il TAR d'Abruzzo con sentenza
successivamente confermata dal Consiglio di Stato in data 4 ottobre
1984, annullava il PEEP dell'Aquila;
- che a seguito delle citate sentenze la Signora Mari Eleonora,
proprietaria di porzione dei terreni occupati, citava in giudizio
il Consorzio per ottenere dallo stesso il risarcimento di tutti
i danni relativi alla occupazione dei terreni medesimi censiti in
catasto al
fol. 67, nn. 115, 767, 768, 769, 770, 771 e 772;
- che successivamente, a seguito di sentenza n. 227/95 del
Tribunale di L'Aquila, registrata a L'Aquila il 24 aprile 1996 al
n. 1008 Serie 4, e della Corte di Appello di L'Aquila n. 118/2001,
registrata a L'Aquila il 24 aprile 2001 al n. 925 Serie 4, e della
Sentenza n. 13684/06 della Corte di Cassazione, si definiva la
controversia determinando avvenuta l'"accessione invertita" dei
terreni in favore del Consorzio e riconoscendo alla originaria
proprietaria il diritto all'indennità del risarcimento del danno,
condannando inoltre il Comune ad assumere il 50% di quanto dovuto
alla stessa, nonchè di tutte le spese dei gradi di giurisdizione
e di registrazione delle sentenze;
- che in virtù dei provvedimenti giudiziali sopra indicati il
Consorzio ha provveduto a versare in favore della Signora Mari
Eleonora il quantum stabilito, nonchè a corrispondere le spese di
registrazione delle Sentenze e le spese legali;
- che con atto ricevuto dal Notaio Roberto Ciancarelli in data 6
agosto 2002, rep. n. 103344/30584, registrato a L'Aquila il 23
agosto 2002 al n. 2136, ivi trascritto il 19 agosto 2002 al n.
13301/9948, la originaria proprietaria Signora Mari Eleonora, per
quanto di sua spettanza, riconosceva al Consorzio l'avvenuto
trasferimento per accessione invertita dell'area suindicata,
censita al N.C.T. al
fol. 67, n. 115, di ha 1.87.12;
fol. 67, n. 764 di are 12.60;
fol. 67, n. 768 di are 19.36;
fol. 67, n. 769 di are 12.40;
fol. 67, n. 770 di are 19.00;
fol. 67, n. 771 di are 10.00;
fol. 67, n. 772 di are 14.90;
- che alla data del 30 settembre 2012 è risultato a carico del
Comune, relativamente alla menzionata condanna al rimborso in
favore del Consorzio del 50% delle somme che lo stesso ha
corrisposto
alla
Signora
Mari
Eleonora
per
indennizzo,
rivalutazione ed interessi, nonchè per imposte, tasse e spese
legali, e interessi aggiunti, un debito nei riguardi del Consorzio
per complessivi Euro 671.971,58, così come risulta dai conteggi
riportati nel verbale di Delibera del Consiglio Comunale n. 67,
allegato sotto la lettera "C" al presente atto;
- che correlativamente all'intervento del Comune anche in altre
procedure
giudiziarie
da
transigere
con
altri
originari
proprietari delle aree comprese nello stesso programma e il
Consorzio medesimo, lo stesso ha concesso al Comune una riduzione
pari al 32,50% dell'intero importo da rimborsare a saldo per Euro
453.580,42, con risparmio per il Comune di Euro 218.391,16;
- che detta somma è stata già corrisposta dal Comune al Consorzio
mediante bonifico bancario in data 25 settembre 2014, emesso da
BPER - Sede L'Aquila
a favore di conto corrente intestato al
Consorzio stesso presso la BPER - Agenzia n. 8 L'Aquila operazione
n. 14268 - 80012;
ed inoltre il Consorzio, avendo assunto a suo carico tutti gli oneri
nascenti dalle transazioni con i Signori Tontoranelli e de Nardis,
con esonero del Comune da ogni spesa al riguardo, ha richiesto al
Comune il riconoscimento della piena proprietà delle aree su cui
ha realizzato gli edifici sociali e l'eliminazione di tutti i
vincoli
gravanti
sulle
aree
stesse,
nonchè
sui
sovrastanti
fabbricati, nascenti dalla citata convenzione in data 27 maggio
1977;
III) - che con atto di citazione notificato il 27/11/1998, la
Signora
Elisabetta Angelini traeva in giudizio, innanzi al
Tribunale Civile di L'Aquila, il Consorzio per la Costruzione di
Case di Abitazione, affinché, l'adito Giudice, riconosciuta la
fondatezza della domanda, e, disapplicati, ai sensi dell'art. 5
L.2359/1865, i provvedimenti amministrativi di cui in narrativa,
condannasse la convenuta al risarcimento del danno conseguente
all'occupazione dei terreni di proprietà dell'attrice, nella
misura da stabilire in corso di causa.
Il tutto tenendo conto che la Signora Angelini, rinunciava alla
proprietà delle aree censite al NCT di L'Aquila al foglio 63
particella 219 parte — foglio 19 particella 141 parte e foglio 19
particella 449 parte attualmente censite al foglio 63 particelle
679 parte — 1489 parte - 676 parte - 1488 parte — 1485 parte — 677
parte — 1479 parte — 1484— 1480 — 449 parte — 678 parte — 1478 parte
— 1477 parte.
La causa veniva iscritta al Ruolo Generale degli affari contenziosi
al n° 804/1998 R.G.C.
Il Consorzio per la Costruzione di Case di Abitazione per i Soci
delle Cooperative Edilizie di L'Aquila si costituiva in giudizio
contestando la avversa domanda chiedendone il rigetto e chiedendo
comunque di essere autorizzato a chiamare in causa il Comune di
L'Aquila.
Il Comune di L'Aquila benché ritualmente citato restava contumace.
Il Tribunale di L'Aquila con sentenza n° 14 del 25.11.2002,
depositata il 09.01.2003, dichiarava il difetto di giurisdizione
dell'Autorità giudiziaria adita, per essere la controversia
riservata dalla legge alla giurisdizione esclusiva del Giudice
Amministrativo, ai sensi dell'art. 34 d. 1gs. 80/1998, rimanendo
così assorbita ogni altra questione preliminare o pregiudiziale
sollevata.
Avverso la suddetta sentenza proponevano appello gli eredi della
Sig.ra Elisabetta Angelini, nel frattempo deceduta in data 18
giugno 2002, Sig.ri Domenico, Massimo, Giuseppina e Francesco
Saverio de Nardis, (giusta Testamento olografo pubblicato con
verbale da me Notaio ricevuto in data 4 luglio 2002, rep. n.
92405/18659, registrato a L'Aquila il 12 luglio 2002 al n. 1716),
i
quali,
nel
confermare
l'avvenuta
rinuncia
alla
proprietà
dell'area, chiedevano che la Corte di Appello di L'Aquila, in
riforma della impugnata sentenza, dichiarasse la giurisdizione del
Giudice Ordinario, accogliendo l'azionata pretesa di risarcimento
del danno.
La causa veniva quindi iscritta al n°276/2004 R.G. Corte di Appello
L'Aquila.
Il
procedimento
veniva
deciso
con
sentenza
del
04/12/2007,
pubblicata il 28/01/2008 con il numero 29 con la quale in
accoglimento
del
formulato
appello
veniva
dichiarata
la
giurisdizione dei Giudice Ordinario e rimessa la causa dinanzi al
Tribunale Civile di L'Aquila.
Con atto di citazione in riassunzione datato 16/09/2008, i Sig.ri
Domenico, Massimo, Giuseppina e Francesco Saverio de Nardis, quali
eredi della Sig.ra Elisabetta Angelini, nel confermare l'avvenuta
rinuncia
alla
proprietà
dell'area,
convenivano
dinanzi
al
Tribunale Civile di L'Aquila all'udienza del 22/12/2008 il solo
Consorzio per la Costruzione di Case di Abitazione per i Soci delle
Cooperative Edilizie di L'Aquila.
Nel corso del giudizio, tempestivamente riassunto dagli Eredi
Angelini, il Consorzio per la Costruzione di Case di Abitazione
per i Soci delle Cooperative Edilizie di L'Aquila, oltre che
chiamare
nuovamente
in
giudizio
il
Comune
di
L'Aquila,
ha
provveduto a formulare ricorso per cassazione avverso al decisione
assunta in secondo grado dalla Corte di Appello di L'Aquila, e per
questo il giudizio pendente dinanzi al Tribunale Civile di L'Aquila
veniva sospeso.
Nonostante l'avvenuta emissione della decisione da parte della
Suprema Corte di Cassazione, la causa sospesa dinanzi al Tribunale
Civile di L'Aquila non veniva riassunta da alcuna delle parti nei
termini di legge, e quindi la procedura rubricata al n° l
549/08R.G.,
allo
stato
sospesa,
deve
ritenersi
soggetta
a
provvedimento dichiarativo di estinzione, sussistendone tutti i
presupposti e le condizioni.
Malgrado ciò gli Eredi della Sig.ra Angelini, ritenevano di vantare
comunque diritto al risarcimento del danno così come azionato dalla
loro dante causa nei confronti del Consorzio per la Costruzione
di Case e quest'ultimo, da parte Sua, riteneva invece che nulla
era dovuto alle controparti, e che, legittimato passivo, era
in
ogni caso il Comune di L'Aquila.
Nonostante il contrasto e le divergenze sorte tra le parti, le
stesse hanno inteso, di comune accordo e attraverso reciproche
concessioni, transigere le varie questioni, ai sensi e per gli
effetti dell'art.1965 C.C..
E per tale ragione e con tali intenti, che il Comune di L'Aquila,
con l'allegata delibera di Giunta n° 303 del 21/06/2013, ha tra
l'altro deliberato di approvare le bozze degli atti transattivi
rispettivamente
Tontoranelli
che
con
i
Signori
risultano
de
Nardis
allegate
in
e
con
copia
i
Signori
alla
stessa,
subordinandone tuttavia l'efficacia giuridica al riconoscimento,
in
Consiglio
Comunale,
del
debito
di
Euro
(quattrocentocinquantatremilacinquecentottanta
e
453.580,42
quarantadue
centesimi) maturato a carico dello stesso Comune di L'Aquila nei
confronti del Consorzio; delibera confermata dalla stessa Giunta
con la successiva delibera n. 422 del 12.09.2013;
- che il Consiglio Comunale, con la allegata n. 67 del 26.06.2014,
ha a sua volta riconosciuto la legittimità del debito nei confronti
del Consorzio nella misura concordata.
Pertanto le parti, pur non disconoscendo nulla in ordine ai fatti
ed alle deduzioni svolte nei rispettivi atti di causa, e quindi
pur confermando le proprie posizioni hanno manifestato tuttavia
la
volontà
di
dirimere
definitivamente
le
controversie
ed
eliminare ogni possibilità di contestazione sulle questioni
oggetto di causa, di estinguere pertanto il dissidio, puramente
e semplicemente per spirito transattivo, sempre ai sensi e per gli
effetti dell'art.1965 C.C., facendosi reciproche concessioni
rispetto alle pretese ed eccezioni di cui ai rispettivi atti di
causa.
Transazione
che
è
finalizzata
al
riconoscimento
ed
attribuzione della piena ed indisturbata proprietà dei terreni,
che verranno di seguito meglio specificati, in favore del Consorzio
per la Costruzione di Case di Abitazione per i Soci delle
Cooperative Edilizie di L'Aquila.
IV) - che i
Sig.ri Tontoranelli Ornella, Anna Maria, Vincenzo ed
Antonio, quali aventi causa dei genitori TONTORANELLI Sabatino,
deceduto il 9 settembre 1989 e BAFILE Adelaide, deceduta il 17
luglio 1996, hanno proposto azione dinanzi l'adito Tribunale
Amministrativo Regionale di L'Aquila, rubricato al n° 602/2012
quale giudizio di riassunzione / prosecuzione di un precedente
procedimento che il Consorzio ebbe ad instaurare dinanzi al
Tribunale Civile di L'Aquila, rubricato al n° 1358/06 R.G.,
conclusosi con sentenza n° 412/2012 resa dalla Dr.ssa Carla
Ciofani, con la quale, relativamente alle domande riconvenzionali
svolte dai convenuti Sig.ri Tontoranelli, è stato dichiarato il
difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria,
appartenendo la giurisdizione al Tribunale Amministrativo. Per
questo
i
Signori
Tontoranelli
hanno
formulato
ricorso
in
riassunzione per il riconoscimento del diritto alla restituzione,
da parte del Consorzio, dei terreni riportati in Catasto del Comune
di L'Aquila al foglio 63 mappali nn. 142 e 218, attualmente censite
al NCT di L'Aquila al foglio 63 particelle 1481 parte — 679 parte
— 1483 parte — 1489 parte — 676 parte — 1481 parte — 1488 parte
— 1482 — 483 — 1485 parte — 677 parte — 678 parte — 1479 parte —
1478 parte — 1477 parte, previa riduzione in pristino stato, oltre
al risarcimento del danno per l'abusiva detenzione del bene, dalla
data
di
occupazione
fino
alla
restituzione,
nella
misura
determinata in corso di causa, maggiorata degli interessi fino al
saldo. In via subordinata, i medesimi hanno chiesto, qualora si
ritenesse impossibile o comunque inattuabile la restituzione,
condannare comunque il Consorzio, al risarcimento del danno per
l'abusiva detenzione degli stessi, dalla data di occupazione fino
alla pronuncia, nella misura così come determinata nella CTU
redatta
dal
Geom.
Tiziano
Sebastiani.
Con
rivalutazione
ed
interessi fino al saldo, nonché con la condanna del resistente
Consorzio al pagamento delle spese, diritti ed onorari del
giudizio, oltre il 12,5% ex art. 14 T.F., IVA e CAP come per legge
in favore dei ricorrenti.
Nel detto procedimento il Consorzio ancora non ha proceduto a
formalizzare la propria costituzione in giudizio, e tuttavia ne
ha contestato integralmente la fondatezza e la ammissibilità della
domanda svolta dai Sig.ri Tontoranelli.
- Dinanzi al Tribunale Civile di L'Aquila, Giudice Istruttore
attualmente
designato
Dr.
Roberto
Ferrari,
pende
altro
procedimento civile rubricato al n° 984/2011 RG., avente ad oggetto
le medesime particelle di terreno introdotto dal Comune di
L'Aquila, che ha evocato in giudizio sia i Sig.ri Tontoranelli
Ornella — Anna Maria — Antonio — Vincenzo, sia il Consorzio per
la Costruzione di Case di Abitazione per i Soci delle Cooperative
Edilizie di L'Aquila, chiedendo, all'adito Tribunale, di essere
riconosciuto proprietario delle dette particelle di terreno, per
intervenuta e maturata usucapione. In detto giudizio tutti i
convenuti hanno provveduto a formalizzare la propria costituzione
mediante
deposito
di
rispettive
memorie
di
costituzione
e
risposta.
- Nonostante il contrasto e le divergenze sorte tra le parti, le
stesse intendono, di comune accordo e attraverso reciproche
concessioni, transigere le varie questioni, ai sensi e per gli
effetti del l'art.1965 C.C.
Pertanto le parti, pur non disconoscendo nulla in ordine ai fatti
ed alle deduzioni svolte nei rispettivi atti di causa, e quindi
pur confermando le proprie posizioni hanno manifestato tuttavia
la volontà di dirimere definitivamente le controversie sopra
indicate, ed eliminare ogni possibilità di contestazione sulle
questioni oggetto dei vari procedimenti giudiziali, di estinguere
pertanto
i
dissidi,
puramente
e
semplicemente
per
spirito
transattivo, sempre ai sensi e per gli effetti dell'art.1965 C.C.,
facendosi
reciproche
concessioni
rispetto
alle
pretese
ed
eccezioni di cui ai rispettivi atti di causa. Transazione che è
quindi finalizzata al riconoscimento, all'attribuzione della
piena ed indisturbata proprietà dei terreni, che verranno di
seguito meglio specificati, in favore del Consorzio per la
Costruzione di Case di Abitazione per i Soci delle Cooperative
Edilizie di L'Aquila.
Tutto ciò premesso, considerato parte integrante e sostanziale del
presente atto, si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1) - Tutti i comparenti dichiarano e garantiscono ai sensi
dell'art.
1966
I°
comma,
di
avere
la
piena
capacità
e
legittimazione a disporre dei diritti oggetto di controversia e
che non esistono terzi aventi diritto, e di stipulare il presente
atto di transazioni a conferma e formalizzazione delle rispettive
scritture private di transazione già debitamente sottoscritte da
tutte le parti in data 17 luglio 2013, le cui bozze si trovano
allegate alla Delibera n. 303 del 21 giugno 2013, allegato "A" del
presente atto.
Art. 2) -
PRIMA TRANSAZIONE - CONSORZIO/de NARDIS/COMUNE DI
L'AQUILA - Quietanza di Euro 475.000,00
Il "CONSORZIO PER LA COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE PER I SOCI
DELLE COOP. EDILIZIE DELL'AQUILA - SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.",
come rappresentato, i Signori de NARDIS Domenico, de NARDIS
Massimo, de NARDIS Giuseppina e de NARDIS Francesco Saverio, ed
il "COMUNE DI L'AQUILA", come rappresentato, per effetto di quanto
premesso, dichiarano, per puro spirito transattivo, di voler
estinguere, come in effetti estinguono gli insorti contrasti,
attraverso reciproche concessioni, convengono e stipulano il
seguente atto transattivo:
- Il Consorzio per la Costruzione di Case di Abitazione per i Soci
delle Cooperative Edilizie di L'Aquila, in persona del Suo legale
rappresentante pro-tempore, Rag. Giulio Natrella, a titolo di
reciproca concessione, deve corrispondere ai Signori de NARDIS
Domenico, de NARDIS Massimo, de NARDIS Giuseppina e de NARDIS
Francesco
Saverio
la
somma
di
Euro
475.000,00
(quattrocentosettantacinquemila\00)
risarcimento danni per
a
saldo
e
stralcio
del
qualsivoglia diritto e pretesa, economica
e non, di cui all'atto di riassunzione del giudizio datato
16/09/2008 e di cui alle suestese premesse, procedimento rubricato
al n° 1549/08 R.G.A.C. Tribunale di L'Aquila.
Il versamento della detta somma avviene secondo le seguenti
modalità:
- quanto ad Euro 452.000,00 (quattrocentocinquantaduemila\00) a
mezzo
n.
4
(quattro)
Assegni
Circolari
di
Euro
113.000,00
(centotredicimila\00) ciascuno, emessi dalla BPER - Agenzia 8 di
L'Aquila in data odierna, e precisamente:
- n. 53-52312006 02 intestato al Signor de NARDIS Domenico;
- n. 53-52312009 05 intestato al Signor de NARDIS Francesco
Saverio;
- n. 53-52312007 03 intestato alla Signora de NARDIS Giuseppina;
- n. 53-52312008 04 intestato al Signor de NARDIS Massimo,
e consegnati in mia presenza ai medesimi che accettano;
-
quanto
ai
residuali
Euro
23.000,00
(ventitremila\00)
il
Consorzio si impegna a corrisponderli entro e non il 30 novembre
2014 a mezzo bonifici bancari sui rispettivi personali codici IBAN
dei Signori de Nardis, che saranno indicati dagli stessi.
I Signori de NARDIS Domenico, de NARDIS Massimo, de NARDIS
Giuseppina e de NARDIS Francesco Saverio, essendo stato regolato
quanto transatto a titolo di risarcimento danni, dichiarano di
prestare, come effettivamente prestano al Consorzio, ampia e
definitiva quietanza della detta somma di Euro 475.000,00 e di non
aver più nulla a pretendere dallo stesso per i titoli suindicati,
salvo il buon fine della dilazione di cui sopra della somma di Euro
23.000,00.
- I Signori Domenico, Massimo, Giuseppina e Francesco Saverio de
Nardis a fronte del pagamento come sopra indicato dell'importo di
Euro 475.000,00 (quattrocentosettantacinquemila\00), a titolo di
reciproca concessione, dichiarano di accettare detto pagamento a
saldo e stralcio per il risarcimento danni di qualsivoglia pretesa
economica e non economica, avanzata con l'azione giudiziale sopra
menzionata,
e
ne
rilasciano
ampia
e
liberatoria
quietanza,
rinunciando pertanto agli atti, all'azione giudiziale rubricata
al n° 1549/08 Tribunale Civile di L'Aquila e quindi, pur avendo
già
rinunciato
al
diritto
di
proprietà
sull'area,
con
la
sottoscrizione del presente atto, oltre che confermare tale
volontà,
dichiarano
di
rinunciare
a
qualsivoglia
diritto
e
pretesa, di qualsiasi natura ed entità, in ordine ai terreni
oggetto di causa, quindi anche al diritto alla restituzione da
parte del Consorzio, dei terreni originariamente riportati in
Catasto del Comune di L'Aquila al foglio 63 ex particella 219 parte
— ex particella 141 parte ed ex particella 449 parte, attualmente
censite al foglio 63 particelle 679 parte — 1489 parte - 676 parte
- 1488 parte — 1485 parte — 677 parte — 1479 parte — 1484 — 1480
— 449 parte — 678 parte — 1478 parte — 1477 parte,
e dichiarano che, oltre al pagamento come sopra determinato, non
hanno più nulla a pretendere dal Consorzio per la Costruzione di
Case di Abitazione per i Soci delle Cooperative Edilizie di
L'Aquila,
tanto
meno
dai
singoli
assegnatari
degli
alloggi
realizzati sui terreni stessi per qualsiasi ragione e causale e,
per quanto possa occorrere,
prestano il loro espresso consenso
e ratifica alla succitata convenzione urbanistica in data 27 maggio
1977 per la concessione del diritto di superficie sulle citate aree
a favore del Consorzio, nonchè alla efficacia della trascrizione
eseguita in data 5 luglio 1977 al n. 8046, art. 7160
I Signori Domenico, Massimo, Giuseppina e Francesco Saverio de
Nardis prestano inoltre ogni e qualsivoglia autorizzazione e
consenso, a che il Consorzio proceda alla trascrizione del diritto
di piena proprietà in Suo favore dei terreni suindicati e sui
fabbricati realizzati sugli stessi
Manifestano infine il proprio consenso a che il Consorzio proceda
alla presentazione delle istanze finalizzate all'ottenimento dei
titoli abilitativi richiesti e necessari per procedere alla
realizzazione dei lavori di demolizione e totale ricostruzione o
di riparazione con miglioramento sismico degli alloggi realizzati
dallo stesso sui terreni oggetto della presente transazione, e
dichiarano di non vantare anche nei confronti del Comune di
L'Aquila alcun diritto né di proprietà, né a titolo di risarcimento
del danno né per qualsivoglia altro titolo e causale, relativamente
ai terreni oggetto della presente transazione.
-
La causa pendente dinanzi al Tribunale di L'Aquila rubricata
al n° 1549/2008 non verrà mai riassunta, ed è da ritenersi
definitivamente abbandonata.
- Il Comune di L'Aquila, come rappresentato, a sua volta, dichiara
di non vantare, per nessuna ragione e causale nei confronti del
Consorzio, alcun diritto o pretesa economica e non economica in
ordine ai terreni oggetto della presente transazione.
-
Le
parti
si
dichiarano
pertanto
pienamente
soddisfatte
riconoscendo che la presente transazione ha effetto preclusivo di
ogni futuro accertamento e di non aver più nulla a pretendere,
reciprocamente, in relazione alle questioni ed ai fatti oggetto
di causa, né per altre e diverse ragioni o causali.
- Le parti al fine di dirimere ogni futura controversia dichiarano
di rinunciare reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alla
congruità ed equivalenza o meno delle reciproche concessioni di
cui sopra.
Art. 3) -
SECONDA TRANSAZIONE - CONSORZIO/TONTORANELLI/COMUNE DI
L'AQUILA - Quietanza di Euro 950.000,00
Il "CONSORZIO PER LA COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE PER I SOCI
DELLE COOP. EDILIZIE DELL'AQUILA - SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.",
come rappresentato, i Signori TONTORANELLI Ornella, TONTORANELLI
Anna Maria, TONTORANELLI Antonio e TONTORANELLI Vincenzo, ed il
"COMUNE DI L'AQUILA", come rappresentato, per effetto di quanto
premesso, dichiarano, per puro spirito transattivo, di voler
estinguere, come in effetti estinguono gli insorti contrasti,
attraverso reciproche concessioni e stipulando, come in effetti
convengono e stipulano il seguente atto transattivo:
- Il Consorzio per la Costruzione di Case di Abitazione per i Soci
delle Coop. Edilizia dell'Aquila - Soc. Coop. Edilizia a r.l, in
persona del Suo legale rappresentante pro-tempore, Rag. Giulio
Natrella, a titolo di reciproca concessione, deve corrispondere
ai Signori Tontoranelli Ornella, Anna Maria, Vincenzo ed Antonio
la
complessiva
somma
(novecentocinquantamila\00)
di
Euro
950.000,00
a saldo e stralcio del risarcimento
di qualsivoglia diritto e pretesa, economica e non, di cui all'atto
di riassunzione del giudizio rubricato al n° 602/2012 R.G.A.C,
Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo di L'Aquila, e
meglio specificato nelle suestese premesse. Il versamento di detta
avviene secondo le seguenti modalità:
- quanto ad Euro 700.000,00 (settecentomila\00) sono stati già
corrisposti a mezzo n. 12 (dodici)
Assegni Circolari emessi dalla
BPER - Agenzia 8 di L'Aquila in data 18 luglio 2014, e precisamente:
- n. 52-53368394 01 di Euro
50.000,00;
- n. 52-53368395 02 di Euro
50.000,00;
- n. 52-53368396 03 di Euro
50.000,00;
- n. 52-53368397 04 di Euro
50.000,00;
- n. 52-53368398 05 di Euro
50.000,00;
- n. 52-53368399 06 di Euro
50.000,00;
- n. 52-53453402 02 di Euro
25.000,00;
- n. 53-52305339 04 di Euro 150.000,00;
- n. 53-52305340 05 di Euro 150.000,00;
- n. 52-53453401 01 di Euro
50.000,00;
- n. 52-53453402 02 di Euro
25.000,00;
- n. 52-53368400 07 di Euro
25.000,00;
- quanto ai residuali Euro 250.000,00 vengono corrisposti in data
odierna a mezzo n. 4 (quattro) Assegni Circolari di Euro 62.500,00
(sessantaduemilacinquecento\00)
ciascuno,
emessi
dalla
BPER
Agenzia 8 di L'Aquila in data odierna, e precisamente:
- n. 53-52312005 01 intestato al Signor TONTORANELLI Vincenzo;
- n. 53-52312004 00 intestato al Signor TONTORANELLI Antonio;
- n. 53-52312003 12 intestato alla Signora TONTORANELLI Anna Maria;
- n. 53-52312002 11 intestato alla Signora TONTORANELLI Ornella,
e consegnati in mia presenza ai medesimi che accettano, e pertanto
gli
stessi,
avendo
ricevuto
quanto
transatto
a
titolo
di
risarcimento danni, dichiarano di prestare, come effettivamente
prestano al Consorzio, ampia e definitiva quietanza della detta
somma e di non aver più nulla a pretendere dallo stesso per i titoli
suindicati.
I Signori Tontoranelli Ornella, Anna Maria, Vincenzo ed Antonio,
a titolo di reciproca concessione, dichiarano di accettare detto
pagamento a saldo e stralcio di qualsivoglia pretesa economica e
non economica, avanzata con il ricorso giudiziale sopra menzionato
e rinunziano pertanto agli atti, all'azione giudiziale rubricata
al n° 602/212 Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Civile di L'Aquila e rinunciano a qualsivoglia diritto e pretesa,
di qualsiasi natura ed entità, in ordine ai terreni oggetto di
causa, quindi rinunciano, e dichiarano di non vantare alcuna
pretesa in tal senso, anche al diritto alla restituzione da parte
del Consorzio, dei terreni riportati in Catasto del Comune di
L'Aquila al foglio 63 mappali n°142 e 218 attualmente censite al
NCT di L'Aquila al foglio 63 particelle 1481 parte —679 parte —
1483 parte — 1489 parte — 676 parte — 1481 parte — 1488 parte —
1482 — 483 — 1485 parte — 677 parte — 678 parte — 1479 parte — 1478
parte — 1477 parte, previa riduzione in pristino stato, rinunciando
anche al risarcimento del danno per l'abusiva detenzione del bene,
dalla data di occupazione fino alla restituzione, ed anche al
diritto azionato in via subordinata, di ottenere il risarcimento
del danno per equivalente monetario.
I medesimi inoltre dichiarano di non vantare alcun diritto di
proprietà sui terreni oggetto di causa, originariamente intestati
ai loro danti causa TONTORANELLI Sabatino e BAFILE Adelaide e che,
oltre al pagamento come sopra determinato, non hanno più nulla a
pretendere dal Consorzio e tanto meno dai singoli assegnatari degli
alloggi realizzati sui terreni oggetto di causa, per qualsiasi
ragione e causale
e, per quanto possa occorrere,
prestano il
loro espresso consenso e ratifica alla succitata convenzione
urbanistica in data 27 maggio 1977 per la concessione del diritto
di superficie sulle citate aree a favore del Consorzio, nonchè alla
efficacia della trascrizione eseguita in data 5 luglio 1977 al n.
8046, art. 7160.
- I Signori Ornella, Anna Maria, Vincenzo ed Antonio Tontoranelli
prestano inoltre ogni e qualsivoglia autorizzazione e consenso,
a che il Consorzio proceda alla trascrizione del diritto di piena
proprietà in Suo favore dei terreni suindicati e sui fabbricati
realizzati sugli stessi.
Manifestano infine il proprio consenso a che il Consorzio proceda
alla presentazione delle istanze finalizzate all'ottenimento dei
titoli abilitativi richiesti e necessari per procedere alla
realizzazione dei lavori di demolizione e totale ricostruzione o
di riparazione con miglioramento sismico degli alloggi realizzati
dallo stesso sui terreni oggetto della presente transazione e
dichiarano di non vantare anche nei confronti del Comune di
L'Aquila alcun diritto né di proprietà, né a titolo di risarcimento
del danno né per qualsivoglia altro titolo e causale, relativamente
ai terreni oggetto della presente transazione.
- La causa pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo per
l'Abruzzo di L'Aquila rubricata al n° 602/2012 verrà per questo
abbandonata dalle parti e nessuno comparirà alle prossime udienze,
stabilendo concordemente la compensazione delle spese di giudizio.
- Il Comune di L'Aquila, come rappresentato, giusta delibera della
Giunta Comunale del 21/06/2013 n° 303, rinuncia all'azione ed al
diritto azionato giudizialmente con l'atto di citazione datato
13/06/2011, causa rubricata al n° 984/2011 R.G. Tribunale Civile
di L'Aquila, con il quale il Comune ha chiesto di accertare e
dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione, in proprio favore,
del diritto di proprietà dei fondi indicati in premessa, censiti
al foglio 63 particelle 142 e 218 attualmente censite al NCTU di
L'Aquila al foglio 63 particelle 1481 parte —679 parte — 1483 parte
— 1489 parte — 676 parte — 148] parte — 1488 parte — 1482 —483 —
1485 parte — 677 parte — 678 parte — 1479 parte — 1478 parte — 1477
parte, con emanazione di connesso e conseguenziale divieto ai
convenuti di attuare molestie e turbative di fatto o di diritto,
del libero ed indisturbato possesso del Comune proprietario, e
dichiara di non vantare, per nessuna ragione e causale nei
confronti del Consorzio e degli originari proprietari dei terreni
in oggetto, alcun diritto o pretesa economica e non economica.
- La causa pendente dinanzi al Tribunale di L'Aquila rubricata al
n°984/2011 verrà per questo abbandonata dalle parti e nessuno
comparirà alle prossime udienze, stabilendo concordemente la
compensazione delle spese di giudizio.
-
Le
parti
si
dichiarano
pertanto
pienamente
soddisfatte
riconoscendo che la presente transazione ha effetto preclusivo di
ogni futuro accertamento e di non aver più nulla a pretendere,
reciprocamente, in relazione alle questioni ed ai fatti oggetto
di causa, né per altre e diverse ragioni o causali.
- Le parti al fine di dirimere ogni futura controversia dichiarano
di rinunciare reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alla
congruità ed equivalenza o meno delle reciproche concessioni di
cui sopra.
Art. 4) - TERZA TRANSAZIONE
CONSORZIO / COMUNE DI L'AQUILA
- Il Comune di L'Aquila, come rappresentato, considerato di aver
limitato il rimborso dovuto al Consorzio solo ad Euro 453.580,42,
con risparmio di Euro 218.391,16, e di aver evitato il rischio di
essere chiamato dalla Magistratura ad ulteriori pagamenti per
risarcimento danni, e considerato inoltre che nelle transazioni
intervenute con il Consorzio ed i Signori Tontoranelli e de Nardis,
a tacitazione di qualsiasi pretesa dei predetti, il Consorzio ha
assunto totalmente a proprio carico il pagamento dei risarcimenti
oggetto delle transazioni, esonerandone il Comune stesso, e
considerato infine il lasso di tempo ormai trascorso dalla avvenuta
stipula della convenzione datata 27 Maggio 1977, preso altresì atto
di quanto stabilito dalla sentenza n° 227/95 emessa dal Tribunale
Civile di L'Aquila in data 25.01.1995 e pubblicata il successivo
15
maggio
1995,
in
merito
all'avvenuta
attribuzione
/
riconoscimento in favore del Consorzio per la Costruzione di Case
di Abitazione per i Soci delle Cooperative Edilizie di L'Aquila
del diritto di proprietà dei terreni un tempo di proprietà della
Sig.ra Eleonora Mari Ventura, vista la delibera di Giunta Comunale
del 21/06/2013 n° 303, e considerato in ultimo il contenuto delle
presenti transazioni,
dichiara
e il Consorzio, come rappresentato, accetta, che la convenzione
ricevuta dal Notaio Roberto Ciancarelli in data 27 maggio 1977,
Rep. n. 29254 Racc. 4556, registrata a L'Aquila il 28 giugno 1977
al n. 1763, ivi trascritta il 5 luglio 1977 al n. 8046, art. 7160,
intercorsa tra il Comune di L'Aquila ed il Consorzio per la
concessione del diritto di superficie, non ha più alcuna efficacia
e validità.
Pertanto
il
Comune
di
L'Aquila,
come
rappresentato,
giusta
Delibera n. 303 del 21 giugno 2013, rinuncia a vantare nei confronti
del Consorzio qualsiasi diritto o pretesa, patrimoniale e non
patrimoniale, sui terreni ove il Consorzio stesso ha realizzato
il proprio complesso immobiliare costituito da n. 201 alloggi, e
riconosce a favore del Consorzio che, come rappresentato accetta,
la piena ed esclusiva
proprietà dei terreni su cui ha realizzato
i fabbricati sociali, e dei fabbricati stessi, con la eliminazione
e soppressione di ogni vincolo, ed in particolare dichiara la
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà
delle aree oggetto dell'intervento, appresso indicate, nonchè dei
fabbricati su di esse realizzati, appresso indicati.
All'uopo
autorizza
eseguire
le
l'Agenzia
relative
del
trascrizioni
territorio
e
di
volture
L'Aquila
catastali,
ad
con
l'esonero per l'Ufficio stesso da ogni e qualsiasi responsabilità
al riguardo.
Indicazione
catastale
dei
terreni
rimasti
in
proprietà
del
Consorzio successivamente alla cessione a titolo gratuito a favore
del Comune di L'Aquila delle aree ad uso viabilità, parcheggi e
verde pubblico con l'atto ricevuto dal Notaio Roberto Ciancarelli
in data 28 giugno 2005, rep. n. 112113/33853, registrato a L'Aquila
il 7 luglio 2005 al n. 1940, ivi trascritto l'8 luglio 2005 al n.
18082, art. 10977, che le parti dichiarano espressamente valido
ed efficace
N.C.T. L'AQUILA
fol. 63, n. 675 di mq. 365;
fol. 63, n. 676 di mq. 1.148;
fol. 63, n. 677 di mq. 1.149;
fol. 63, n. 678 di mq. 1.400;
fol. 67, n. 3480 di mq. 1.284;
fol. 67, n. 3486 di mq. 1.936;
fol. 67, n. 3483 di mq. 1.900;
fol. 67, n. 3482 di mq. 1.240;
fol. 67, n. 3487 di mq. 1.000;
fol. 67, n. 3485 di mq. 1.490.
Indicazione catastale dei fabbricati sociali realizzati si dette
aree
N.C.E.U. L'AQUILA
fol. 67, n. 3480 dal subalterno 2 al subalterno 50;
fol. 67, n. 3483 dal subalterno 2 al subalterno 81;
fol. 67, n. 3482 dal subalterno 2 al subalterno 19;
fol. 67, n. 3485 dal subalterno 13 al subalterno 34;
fol. 67, n. 3487 dal subalterno 8 al subalterno 190;
fol. 67, n. 3486 dal subalterno 2 al subalterno 53;
fol. 63, n. 675 dal subalterno 2 al subalterno 13;
fol. 63, n. 676 dal subalterno 2 al subalterno 55 e subalterno 62;
fol. 63, n. 677 dal subalterno 2 al subalterno 61;
fol. 63, n. 678 dal subalterno 2 al subalterno 49.
Il Consorzio, come costituito, accetta la trasformazione del
diritto di superficie in diritto di proprietà.
- Il Comune di L'Aquila, come rappresentato, manifesta inoltre il
proprio consenso a che il Consorzio per la Costruzione di Case di
Abitazione per i Soci delle Cooperative Edilizie di L'Aquila
proceda
alla
presentazione
delle
istanze
finalizzate
all'ottenimento dei titoli abilitativi richiesti e necessari per
procedere alla realizzazione dei lavori di demolizione e totale
ricostruzione o di riparazione con miglioramento sismico degli
alloggi realizzati dal Consorzio stesso sui terreni suindicati,
ed all'uopo si precisa:
- che il Consorzio è stato già ammesso a contributo per la copertura
degli oneri relativi alla demolizione e ricostruzione di alcuni
fabbricati del complesso,
a seguito dei danni causati dal sisma
del 6 aprile 2009,
(Pratica n. AQ BCE 17066 del 1 settembre 2001 - importo complessivo
Euro 63.661.558,93),
nonchè altre pratiche relative alla concessione di contributi per
ristrutturazione - riparazione danni dei restanti fabbricati dello
stesso complesso;
- che
è stata stipulata Convenzione tra le medesime parti giusta
atto da me Notaio ricevuto in data 24 settembre 2014, rep. n.
125.298/28.109, registrato a L'Aquila il 15 ottobre 2014 al n.
3197, ivi trascritto il 16 ottobre 2014 al n. 15234, art. 12444,
per il ripristino di opere di urbanizzazione con le relative reti
di sottoservizi, opere accessorie e di contenimento del terreno.
- Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico
del Consorzio.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte
dattiloscritto ai sensi di legge da persona di mia fiducia ed in
parte scritto di mio pugno e da me letto ai comparenti, i quali
a mia domanda lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me
Notaio lo sottoscrivono alle ore 12,00 (dodici).
Occupa trentadue pagine oltre la presente di nove fogli.
Firmato - DE PAULIS Enrica
NATRELLA Giulio
de NARDIS Domenico
de NARDIS Massimo
de NARDIS Giuseppina
de NARDIS Francesco Saverio
TONTORANELLI Ornella
TONTORANELLI Anna Maria
TONTORANELLI Antonio
TONTORANELLI Vincenzo
Vincenzo Galeota Notaio