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Sentenza n. 10998/2014 pubbl. il 17/09/2014
RG n. 41570/2010
Repert. n. 9270/2014 del 17/09/2014
N. R.G. 41570/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA –A-
dott. Marina Tavassi
Presidente
dott. Claudio Marangoni
Giudice
dott. Silvia Giani
Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41570/2010 promossa da:
LUCA DANIELI, in proprio e quale titolare della ditta Danieli Luca (C.F.
04247940960), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lorella Bovone e Laura Dameno, con
studio in Monza, corso Milano 37, ed elettivamente domiciliato presso la cancelleria del
Tribunale di Milano, giusta procura a margine dell'atto di citazione.
ATTORE
contro
DECATHLON ITALIA S.R.L. (C.F. 11005760159), rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Paola Gelato e Simona Ricciotti del Foro di Torino e dall’Avv. Paolo De Santis
del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paolo De
Santis, via Senato 8, Milano, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e
risposta.
CONVENUTA
OGGETTO: modello di utilità
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Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
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RG n. 41570/2010
Repert. n. 9270/2014 del 17/09/2014
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle
conclusioni e cioè:
Conclusioni per l'attore
Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, previe le declaratorie del caso, contrariis rejectis, così
giudicare:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:

Voglia il Sig. Giudice Ill.mo, rigettata ogni contraria eccezione, accertare e dichiarare
di cui all’atto introduttivo, di titolarità esclusiva di parte attrice, per aver
commercializzato i prodotti del tutto identici al prodotto “tackle football” brevettato
dall’attore;

Voglia il Sig. Giudice Ill.mo inibire alla convenuta qualsiasi ulteriore attività di
contraffazione, ed in particolare la commercializzazione dei dispositivi per cui è causa,
in violazione dei diritti di brevetto azionati da parte attrice, fissando una penale, nella
misura che sarà ritenuta equa, per ogni ulteriore violazione e per ogni giorno di ritardo
nell’esecuzione della sentenza;

Voglia il Sig. Giudice Ill.mo condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni
patiti e patiendi da parte attrice, in conseguenza della contraffazione del brevetto di cui
agli atti, consistenti nel lucro cessante e nel mancato guadagno, da liquidarsi anche in
via equitativa, oltre interessi e rivalutazione;

In ogni caso con rifusione delle spese di lite.
****
Conclusioni per la convenuta
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
premesso che il CTU, nella relazione depositata il 15 dicembre 2011, ha concluso che:
“il brevetto per modello d’utilità Danieli non è valido, in quanto non soddisfa i requisiti
di novità e di altezza inventiva nella principale delle sue rivendicazioni, la 1, e nelle
successive rivendicazioni dipendenti da essa. Il documento D1 (che descrive il trovato
più vicino a quello Danieli) e quello D4 costituiscono anteriorità del modello. Non si
pone pertanto alcun problema di interferenza del prodotto “Kipsta” con esso”. Inoltre,
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Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
che la società Decathlon Italia srl si è resa responsabile della contraffazione del brevetto
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il CTU, a seguito dell'ampliamento della relazione tecnicaRepert.
d'ufficio, n.
nella
relazione deldel 17/09/2014
30 ottobre 2012, ha concluso che: “… Anche alla luce della nuova rivendicazione (cioè
della rivendicazione 1 emendata), il trovato oggetto di causa non può accedere alla
tutela come modello di utilità, perché privato dei requisiti di novità e altezza inventiva
dai documenti D1 (CA 2 092 642) e doc. 8 (FR 2 546 725 A). Non si pone pertanto il
problema di interferenza del prodotto “Kipsta” con esso”.
Nel merito, in via principale:
1. respingere in toto, in quanto infondate in fatto ed in diritto, le domande formulate da
parte attrice, con l’atto di citazione notificato il 3 giugno 2010;
2. rigettare tutte le conseguenti richieste di inibitoria dalla commercializzazione dei
prodotti denominati KIPSTA e di risarcimento dei pretesi danni, compresa la domanda
di esibizione delle scritture contabili e fissazione della penale, con conseguente
dichiarazione di piena liceità della commercializzazione – ad opera di Decathlon – del
proprio prodotto denominato KIPSTA.
Nel merito, in via riconvenzionale:
Alla luce delle risultanze della CTU e dei documenti di “prior art”, invalidanti il titolo
di parte convenuta, come ritenuti ed argomentati dal CTU, dichiarare ed accertare – di
conseguenza – la piena liceità della commercializzazione – da parte di Decathlon – dei
prodotti KIPSTA;
3. accertare e dichiarare l’invalidità per difetto di novità e di attività inventiva - ex artt. 46
e 48 C.P.I., in forza del rinvio operato alle predette norme dall’art. 86 C.P.I. - del
brevetto per modello di utilità n. 258321, depositato il 15 aprile 2003 e avente per titolo
“elemento di sostegno per parastinco”, di titolarità del Sig. Luca Danieli;
4. di conseguenza accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. Luca Danieli per lite
temeraria e, di conseguenza, condannare quest’ultimo al risarcimento dei danni, in
favore di Decathlon, ex art. 96, I comma, c.p.c.
In via istruttoria:
5. confermare le risultanze dell’espletata CTU, secondo cui il brevetto per modello di
utilità n. 258321 del 15.4.2003, avente per titolo “elemento di sostegno per parastinco” è
nullo per carenza di novità ed altezza inventiva ex artt. 46 e 48 CPI, in ragione della
documentata “prior art” invalidante, pertanto, escludendo ogni problema di interferenza
del prodotto KIPSTA con esso.
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Per l’effetto:
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In ogni caso:
6. con il favore delle spese, diritti ed onorari, ivi compresi rimborso forfettario, IVA e
CPA, come per legge.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente argomentare, dedurre e produrre, nella
debita fase istruttoria.
****
MOTIVAZIONE
1. Con atto notificato il 3 giugno 2010, il sig. DANIELI LUCA citava la società
- era titolare del brevetto per modello di utilità n. 0000258321, denominato "Elemento di
sostegno per parastinco", rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico a seguito di
presentazione di regolare domanda di brevetto, depositata il 15/04/2003;
- la convenuta, a partire dagli inizi del 2007, aveva avviato la distribuzione commerciale
di un prodotto del tutto identico a quello da lui brevettato, di marca Adidas, denominato
"ferma parastinchi";
- la convenuta, sebbene avesse dichiarato di sospendere la commercializzazione del
prodotto indicato, aveva messo in commercio un altro prodotto, del tutto identico a
quello da lui brevettato, denominato "Tibtop by Theuasne Sport", ad un prezzo di
mercato inferiore, con il marchio "Kipsta".
Ciò premesso, l’attrice chiedeva fosse accertata la contraffazione di tale brevetto da
parte della società convenuta per aver commercializzato prodotti del tutto identici a
quello brevettato, denominato “tackle football”.
1.1. Si costituiva la convenuta, con comparsa dat. 3 novembre 2010, chiedendo il rigetto
di tutte le pretese attoree e proponendo domanda riconvenzionale di accertamento della
invalidità del brevetto per modello di utilità di titolarità dell’attrice. Deduceva che il
brevetto per modello d’utilità Danieli non era valido per carenza dei requisiti di novità e
di altezza inventiva.
1.2. La causa era istruita mediante espletamento di CTU brevettuale, depositata in data
15 dicembre 2011.
1.3. Con istanza dat. 30 novembre 2011, l’attore presentava istanza di limitazione delle
rivendicazioni ai sensi dell’art. 79, comma primo e terzo CPI, a seguito della quale il
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DECATHLON ITALIA S.R.L., allegando che:
Giudice disponeva un supplemento di
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Repert.lan. 9270/2014
CTU, volto ad accertare
sussistenza deidel 17/09/2014
requisiti di validità del modello d’utilità.
1.4.
All’udienza del 27 novembre 2012, il giudice, discusse le risultanze del
supplemento di CTU, dep. il 30 ottobre 2012, e ritenuta la causa matura per la decisione,
fissava l’udienza di precisazione delle conclusioni del 15 gennaio 2014, nella quale la
causa era assegnata al collegio per la decisione.
2. Il giudizio ha fatto accertare la invalidità della privativa, di cui è titolare l’attore, per
mancanza dei requisiti di novità e di altezza inventiva. Permane la carenza dei requisiti
per la brevettabilità del trovato anche successivamente alla riformulazione delle
trasmissione alle parti da parte del CTU della prima bozza di relazione.
2.1. La privativa dell’attore. Il brevetto per modello di utilità n 258321, avente per
titolo “elemento di sostegno per parastinco”, è stato depositato il 15 aprile 2003 e
concesso senza esame di merito in data 2 luglio 2007.
Il modello di utilità è un “elemento di sostegno per parastinco utilizzato da atleti,
specialmente giocatori di calcio, allo scopo di mantenere il parastinco stesso in
posizione stabile durante lo svolgimento dell’attività sportiva” (cfr. descrizione).
Scopo del brevetto è quello di “realizzare un elemento di sostegno dei parastinchi che
garantisca il loro mantenimento nella posizione voluta dopo che sono stati indossati”.
Ulteriore scopo consiste nel fatto che “l’elemento di sostegno del trovato risulti più
confortevole rispetto agli elementi di sostegno noti”, nonché quello di “realizzare un
elemento di sostegno che, rispetto agli elementi di sostegno noti realizzati con nastro
adesivo, limiti il logoramento del calzettone”, “non si deteriori nel tempo e con l’uso” e
“sia riutilizzabile più volte”. “Gli scopi sono raggiunti con la realizzazione di un
elemento di sostegno per parastinco che, in accordo con la rivendicazione principale, è
caratterizzato dal fatto di essere costituito da un corpo anulare realizzato almeno in
parte in materiale elastico ed atto ad essere calzato per mantenere il parastinco
aderente alla gamba dell’atleta”.
Dalla descrizione del brevetto risulta che la novità del trovato consiste nel superamento
del limite funzionale rappresentato dalla collocazione del parastinco sopra un calzettone
fissato con lacci.
Il brevetto è composto, quanto all’ambito della sua protezione, da sette rivendicazioni,
di cui la prima principale è quella indipendente e le successive, tutte dipendenti, si
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rivendicazioni richiesta dall’attore nel corso del giudizio, e precisamente dopo la
riferiscono, rispettivamente, alle forme di
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attuazione Repert.
preferite n.
(seconda
e terzadel 17/09/2014
rivendicazione), ai materiali preferiti per la realizzazione (quarta, quinta e sesta) e alla
caratteristica di presentare una “zona atta a ospitare scritte, immagini eccetera” (settima).
2.1.1. Dall’esame delle rivendicazioni emergono le seguenti caratteristiche principali, da
un punto di vista strutturale e funzionale, dell’elemento di sostegno per parastinco,
oggetto del brevetto:
- un corpo anulare;
- realizzato almeno in parte di materiale elastico e
- idoneo ad essere calzato per mantenere il parastinco aderente alla gamba.
Successivamente alla trasmissione da parte del CTU della prima bozza di
relazione, l’attore ha riformulato la prima, e principale, rivendicazione nel seguente
modo: “Elemento di sostegno per parastinco caratterizzato dal fatto di essere costituito
da un corpo anulare realizzato almeno in parte in materiale elastico ed atto ad essere
calzato così da potersi sovrapporre solo all’estremità inferiore di detto parastinco per
mantenere detto parastinco aderente alla gamba” (il carattere in neretto indica la parte
riformulata).
Ha inoltre inserito la seguente nuova rivendicazione, contenuta letteralmente nella
descrizione: “Elemento di sostegno secondo la rivendicazione 1 caratterizzata dal fatto
di presentare una parte superiore posta al di sopra del parastinco e una parte inferiore
posta in aderenza alla gamba o al calzettone in modo da creare una zona di appoggio
che riceve l’ alloggio dell’estremità del parastinco”
2.3. Novità e altezza inventiva del modello di utilità. Per avere accesso alla tutela
brevettuale, i modelli di utilità devono possedere i requisiti di novità ed altezza
inventiva, disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 46 e 48 C.P.I. per le invenzioni e
applicabili anche ai modelli di utilità, in forza dell’espresso rinvio operato dall’art. 86
C.P.I.
2.3.1. La novità. L’esame della novità si svolge confrontando l’invenzione con ciascuna
anteriorità. Si ha assenza di novità in caso di coincidenza tra l’invenzione ed una delle
anteriorità. Per la valutazione del requisito di novità non possono essere combinate tra
loro differenti anteriorità ( cfr. Guidelines, Parte G, Capitolo VI, Paragrafo 2, all. B7).
Nel caso di specie, vi sono anteriorità distruttive della novità.
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2.2.2.
2.3.2.
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Repert.attività
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L’altezza inventiva. Un’invenzione è considerata implicante
inventiva se,del 17/09/2014
per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della
tecnica (art. 48 CPI e art. 56 EPC 2000).
Ai fini dell’analisi del requisito di attività inventiva, è necessario, anzitutto, determinare
la “tecnica anteriore più vicina” -individuando quella anteriorità che costituisce il
migliore punto di partenza per giungere alla soluzione rivendicata della privativa in
esame e che normalmente ha il maggior numero di caratteristiche in comune con la
soluzione oggetto di rivendicazione.
Va quindi determinato il “problema tecnico oggettivo” che l’invenzione intende
del ramo, deve stabilirsi se lo stesso, partendo dalla “tecnica anteriore più vicina”,
avrebbe risolto in modo ovvio il problema tecnico oggettivo, e quindi sarebbe giunto
banalmente alla soluzione rivendicata in esame, eventualmente combinando tra loro gli
insegnamenti della tecnica anteriore più vicina con un’altra diversa anteriorità o con gli
insegnamenti generali del settore tecnico della soluzione rivendicata in esame
(Guidelines EPO 2012, G-VII, 5.3).
Il tecnico medio deve valutare a tale fine se l’invenzione discende in modo evidente
dall’insieme delle anteriorità costituenti lo stato della tecnica, retrodatando il giudizio
alla data del deposito del brevetto o della priorità rivendicata.
2.4. Stato della tecnica. Nel corso della CTU sono state esaminate otto anteriorità, di cui
sette nel corso della prima CTU e l’ottava nel corso del supplemento di CTU,
determinato, come detto, dalla limitazione richiesta ai sensi dell’art. 79 CPI dall’attore.
Richiamata la relazione con riguardo all’analisi dello stato dell’arte (CTU 15/12/2011, p.
13 e ss e CTU 30/1072012 p. 5 e ss), ci si sofferma, per la sua rilevanza, sull’anteriorità
D1, relativa a una domanda dep. in data 12 marzo 1993, dal titolo “Manicotto per
mantenere in posizione cuscinetti di protezione per atleti”, che è ritenuta distruttiva
della novità del trovato, in quanto ha tutte le caratteristiche strutturali e funzionali del
trovato oggetto di causa. Dalla lettura del testo brevettuale emerge all’evidenza che la
domanda canadese CA 2 092 642 -D1- che peraltro non risulta neppure essere stato
concesso- si riferisce allo stesso settore del modello di utilità in esame e fornisce la
medesima soluzione rispetto al trovato oggetto di causa. Lo scopo dell’invenzione, quale
indicato nella descrizione, è infatti quello di "fornire mezzi ed un metodo, semplici e
riutilizzabili, per ritenere, mantenere e fissare un parastinco alla gamba di un giocatore
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risolvere (“problem and solution approach”) e, individuate le competenze dell’esperto
di calcio o di hockey, senza l'impiego di
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cinghie di legame
o nastro
adesivo" (cfr.del 17/09/2014
allegato CTU).
Detta domanda di brevetto descrive un “materiale flessibile elasticizzato e realizzato
per essere calzato sopra la gamba per mantenere un parastinco in posizione contro lo
stinco dell’atleta, impedendone lo scivolamento durante l’impiego” (cfr summary of
invention). “L’invenzione si riferisce a mezzi o metodi per contenere e trattenere
cuscinetti e simili in posizione sulle tibie di atleti senza la necessità di nastri e di bande
di legale per impedire ai cuscinetti di scivolare durante l’impiego..” (field of invention).
Essa prevede il sostegno inferiore e l’aderenza del parastinco alla gamba.
tecnico oggettivo” della privativa di cui l’attore è titolare. La domanda canadese citata,
che, peraltro, si ricorda, non risulta essere mai stata concessa, è quindi distruttiva della
novità del modello.
2.6. Alla carenza della novità del trovato, oggetto di causa, si affianca anche la carenza
del requisito dell’altezza inventiva, giacchè, anche retrodatando il giudizio alla data di
priorità rivendicata, il trovato non implica alcuna attività inventiva poiché esso risultava,
per una persona esperta del ramo, in modo evidente dallo stato della tecnica. Ed invero,
come osservato dal CTU, sia nella prima relazione che nel supplemento di relazione, il
modello di utilità in oggetto non è altro che una “calza senza piede o una fascia elastica,
la cui funzione di impedimento allo scivolamento è ottenuta per mezzo della sola forza
elastica del materiale” (cfr U30/10/12 p 9).
2.7. La riformulazione delle rivendicazioni non conduce a una diversa conclusione in
quanto il trovato rimane del tutto carente di altezza inventiva e, secondo la condivisibile
valutazione del CTU, anche di novità, per il perdurante carattere distruttivo
dell’anteriorità D1, nonché dell’anteriorità prodotta ed esaminata nel contraddittorio nel
corso di supplemento della CTU (FR 2 546 725 A, sub. doc. 8).
2.8. A fronte di tale stato della tecnica e della mancanza di attività inventiva sono del
tutto superflue, quindi, le osservazioni della difesa dell’attore relative alla mancanza di
carattere distruttivo dell’anteriorità D4 (cfr comparsa conclusionale).
3. In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla società DECATHLON
ITALIA S.R.L., va pertanto accertata l’invalidità, per difetto di novità e di attività
inventiva, del brevetto per modello di utilità n. 258321, di titolarità del Sig. Luca
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2.5. L’anteriorità appena descritta intende risolvere, quindi, il medesimo “problema
Danieli e, viceversa, rigettate
le
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domande dell’attore
di accertamento
delladel 17/09/2014
contraffazione e di risarcimento dei danni.
4. Alla soccombenza dell’attore segue la sua condanna a rifondere integralmente alla
società convenuta le spese processuali, liquidate, applicando le tariffe vigenti alla data
del deposito degli atti conclusionali, ed applicando, quale scaglione per le cause
indeterminabili, i valori medi della fascia tariffaria alta, da 52.000 a 260.000, in euro
14.000,00 per compensi ed euro 1000,00 per spese, oltre a spese generali, iva e cpa
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell’attore nella misura in cui sono
state liquidate nel giudizio.
Il Tribunale, in composizione collegiale, deliberando con sentenza definitiva sulle
domande proposte dalle parti di cui in epigrafe, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte da LUCA DANIELI.
2. In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla società
DECATHLON ITALIA S.R.L., accerta l’invalidità del brevetto per modello di
utilità n. 258321, depositato il 15 aprile 2003, e avente per titolo “elemento di
sostegno per parastinco”, di titolarità dell’attore.
3. Condanna l’attore LUCA DANIELI a rifondere integralmente alla società
convenuta DECATHLON ITALIA S.R.L. le spese processuali, liquidate in euro
14.000,00 per compensi, euro 1000,00 per spese, oltre a spese generali, iva e
cpa, come per legge.
4. Pone definitivamente a carico dell’attore le spese di CTU.
5. Manda la Cancelleria a trasmettere la presente sentenza all’ UIBM per gli
adempimenti di legge.
Milano, così deliberato nella Camera di Consiglio del 17 aprile 2014
Il Giudice relatore.
Dott.ssa Silvia Giani
Il Presidente
Dott.ssa Marina Tavassi
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PQM