CP34_2013_ANdecreto

IL TRIBUNALE DI ANCONA
2ª SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, riunito in camera di
Dott.ssa Edi Ragaglia
Presidente Relatore
Dott.ssa Clelia Di Silvestro
Giudice
Dott. Simone Romito
Giudice
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Premesso che ALESSANDRO BONTEMPI (BNT LSN 43A30 A271O)in
qualità di Amministratore Unico della società “BONTEMPI SPA”, con
sede a Roma (RM), in Via Piemonte, n.39/A, titolare della partita Iva
00193870425, iscritta al Registro Imprese di Roma al numero
00193870425 - REA RM - 866344 ed elettivamente domiciliata ad Ancona
Via Giannelli n.36 presso la persona e lo studio dell'Avv. Sergio Cugini e
del Dott. Camillo Catana, ha depositato ricorso per l’ammissione alla
procedura di concordato preventivo chiedendo ai sensi dell’art. 161 VI
comma il termine per il deposito del piano e della proposta, che nel termine
concesso, prorogato su istanza di parte, la predetta società ha depositato il
piano, la proposta e la documentazione prescritta con cui ha ai sensi
dell’art. 160 Legge Fallimentare ha previsto di ristrutturare il suo debito
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consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
mediante la
predisposizione di un piano misto, prevalentemente
liquidatorio, con temporanea prosecuzione dell’attività, volto alla
dismissione del patrimonio, posto che si prevede la prosecuzione
dell’attività pur limitata al solo anno 2013 quale service alle partecipate,
proponendo ai creditori,
a) il pagamento al 100% delle spese di giustizia, di quelle professionali per
e durante lo stesso, delle spese di funzionamento di gestione delle società
della liquidazione giudiziale durante la procedura, dettagliatamente
indicata agli atti;
b) pagamento integrale dei creditori garantiti da ipoteca sui beni aziendali;
c) il pagamento del 100% dei creditori privilegiati;
d) il pagamento dei creditori chirografari al 100% o della diversa
percentuale che dovesse risultare dalla liquidazione dell'attivo offerte
creditori.
La proposta prevede altresì che i contratti di locazione finanziaria
mobiliare ed immobiliare possano essere risolti ai sensi dell’art.169 bis.
La parte ha previsto quale termini di durata della procedura quello di 48
mesi dal passaggio in giudicato lo del decreto di omologa, termine che si
reputa necessario per consentire da un lato la liquidazione dell’immobile, il
recupero dei crediti, la cessione del rami di azienda (sia commerciale che
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l'assistenza alla ricorrente nella proposizione della domanda di concordato
eventualmente anche quello produttivo). La ricorrente ha precisato altresì
che tale temine può essere prorogato di due anni qualora non sia
completata l’attività liquidatoria.
La proposta prevede altresì che l’esubero derivante dalla liquidazione degli
asset aziendali della ricorrente, una volta onorate le spese di giustizia e
quelle di procedura e previo soddisfacimento integralmente i creditori
contestualmente
dalle
società
interamente
partecipate
BZB
Srl
unipersonale e SOLAGE Srl uni personale.
Dandosi atto che è stato acquisto il parere del P.M.;
E’ stata riscontrata la regolarità della procedura sotto il profilo formale:
Va, innanzitutto, confermata la competenza territoriale di questo Tribunale,
già verificata in sede di concessione di termini e sensi dell'art. 161, VI
comma l.f., trattandosi di impresa la cui sede principale si identifica in
quella sita presso gli stabilimenti di Camerano (AN) e non già in Roma
ove è collocata la seda legale;
che risulta a tal fine accertato che la sede legale sita in Via Piemonte a
Roma, come dichiarato dalla stessa ricorrente, coincide con lo studio
Tributario associato Morroni presso il quale la società risulta solo
domiciliata; che tutta l’attività direzionale e amministrativa viene invece
svolta in Camerano; che le scritture contabili della società sono tenute ed
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societari, verrà posto a garanzia delle procedure concorsuali presentate
aggiornate a Camerano presso la sede amministrativa sopra indicata; che
sulla carta intestata della società viene indicata la sede amministrativa in
Camerano; che in detto luogo vengono svolte tutte le riunioni e le verifiche
del collega sindacale, come dato evincersi dalle copie del frontespizio di
alcuni verbali;
le fatture passive vengono emesse alla società
riferimento all'indirizzo di Camerano; così come le
con
fatture attive, pur
la differente sede amministrativa di Camerano; del pari le assemblee dei
soci si svolgono presso la sede amministrativa da ultimo indicata come
risulta nella parte iniziale dei verbali; i contratti stipulati dalla società
recano in calce quale luogo di stipula Camerano; lo stesso foro competente
per le controversie è indicato nei contratti allegato ai in quello di Ancona;
che in ragione degli elementi sopra descritti il centro direttivo e
direzionale, il
luogo
ove vengono prese
le decisioni
afferenti
l’amministrazione, la gestione della società, nonché le direttive di politica
aziendale, si individua presso la sede operativa di Camerano (An) in luogo
che non coincide con la sede legale.
Va altresì confermata la sussistenza dei presupposti soggettivo ed
oggettivo, già valutati sia pur inizialmente sulla base di una verifica
sommaria - la società ricorrente riveste la qualifica di imprenditore
commerciale, assoggettabile a procedura concorsuali, posto che la società
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recando l'indicazione della sede legale, richiesta per legge, indicano altresì
risulta possedere i requisiti di cui all’art. 1 L.F. come riformato dal D.L.gs
169/07, risultando superati i limiti dimensionali indicati dall’art 1 L.F.
presupposto soggettivo per l’ammissione alla richiesta procedura
concorsuale; accertato è lo stato di crisi, identificabile in tutte quelle
situazioni in cui si verifica un'alterazione dello stato economico, e/o
finanziario e/o patrimoniale, nella specie ravvisabile alla luce della
La domanda contiene gli elementi richiesti dall'art. 161 legge fallimentare
ed è corredata degli allegati prescritti, espressamente indicati dalla norma
sopra richiamata. Precisamente, la ricorrente, nel termine concesso e poi
prorogato, ha presentato, oltre al ricorso, una relazione sulla situazioni
patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, che tiene conto altresì
del periodo in cui è prevista la continuazione di attività ; lo stato analitico e
estimativo delle attività, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione
dei crediti con diritto di prelazione; il presumibile valore di realizzo
dell'attivo ceduto; la prescritta relazione contenente l'attestazione di
«veridicità dei dati» e sulla «fattibilità del piano», redatta nel caso di specie
da un professionista, designato dal debitore, che ha dichiarato di possedere
i requisiti indicati dall'art. 67, comma 3°, lett. d) l. fall.
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documentazione allegata e di quanto dichiarato dalla stessa debitrice.
Il ricorso è sottoscritto dall’amministratore unico e legale rappresentante
della società; risulta eseguito l’adempimento di cui all’art 152, 2° comma
l.f.;
Dovendosi ritenere che la proposta di concordato risponda alle condizioni
indicate nel primo comma lettera a) dell'art. 160 legge fallimentare come
novellato; la ricorrente ha previsto la cessione di tutti i beni che
addivenire
alla
ristrutturazione
del
debito
attraverso
un
piano
essenzialmente liquidatorio ancorché sia prevista una parziale prosecuzione
dell’attività a tempo determinato.
L’attivo aziendale è rappresentato dai flussi generati dalla continuazione
temporanea dell’attività e dai proventi rinvenienti dalla liquidazione degli
asset aziendali.
Che la liquidazione dell’attivo aziendale prevede il pagamento integrale
delle spese di giustizia, di quelle professionali relative alla procedura, delle
spese correnti, dei creditori ipotecari e dei privilegiati, nonché il
pagamento dei creditori chirografari nella misura del 100,00% o di quella
diversa che dovesse risultare dal ricavato della liquidazione dell’attivo
messo a loro disposizione.
Rilevato che il piano è stato ritenuto dall’attestatore fattibile nei termini
prospettati; che pur dovendosi rilevare che la maggior parte dell’attivo è
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compongono l’attivo in favore dei creditori; la società da atto di voler
rappresenta dal valore di realizzo del patrimonio immobiliare, il piano
concordatario proposto, deve comunque ritenersi sotto un profilo di
fattibilità giuridica, per quanto possibile valutare in questa sede,
realizzabile e comunque in grado di conseguire la proposta ristrutturazione
dei debiti.
Rilevato che il fabbisogno concordatario per spese prededucibili, oneri di
in circa euro 13 milioni, appare allo stato garantito dai valori dell'attivo
indicati in circa euro 21 milioni tale da garantire il soddisfacimento
creditori chirografari con le disponibilità residue nelle percentuali indicate.
Che il piano prevede che i creditori vengano soddisfatti nel termine
previsto di 48 mesi dall’omologa, prorogabile di altri due in caso di non
completamento della fase di liquidazione.
Rilevato che il piano indica ed individua il termine di adempimento.
P.Q.M.
visti gli artt. 160 e 163 R.D. 16/3/1942 n. 267;
DICHIARA
aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti della società
BONTEMPI SPA, con sede a Roma (RM), in Via Piemonte, n.39/A,
titolare della partita Iva 00193870425, iscritta al Registro Imprese di
Roma al numero 00193870425 - REA RM – 866344
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gestione, spese e pagamento integrale dei privilegiati ed ipotecari è stimato
ORDINA
la convocazione dei creditori delle società, per il giorno 16.1.2014 ore
9,30 ( udienza così differita in ragione degli adempimenti e verifiche da
compiere considerato il collegamento e la dipendenza di detta procedura da
quelle delle società collegate appartenenti allo stesso gruppo, ammesse
anch’esse alla procedura di concordato) e dispone che il presente decreto
Nomina Giudice delegato il Dott. Simone Romito e Commissari Giudiziali
il Dott. Fabrizio Mancinelli, il Rag Umberto Arcangeli e l’Avv. Marco
Rossignoli,
ritenendo opportuno conferire l’incarico congiunto a più
professionisti in ragione della molteplicità degli aspetti da esaminare, degli
adempimenti da compiere, secondo le indicazioni dell’ufficio, anche al fine
di garantire in ragione dei tempi una tempestiva ed esaustiva conoscenza
delle situazione, in conformità, per altro, all’orientamento dell’ufficio
diretto a privilegiare l’apporto di professionalità, nell’ottica della
salvaguardia delle esigenze di economicità e risparmio per la procedura,
evitando così la nomina di consulenti, senza che ciò determini oneri
aggiuntivi, stabilendo che il compenso previsto per un solo professionista,
determinato sulla base delle tabelle di liquidazione, venga poi ripartito in
eguale percentuale tra i professionisti incaricati, secondo la successiva
quantificazione del Tribunale.
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sia comunicato a tutti i creditori entro il 25.11.2013;
Stabilisce il termine di giorni quindici dalla notifica del presente decreto
per il deposito da parte della ricorrente nella Cancelleria del Tribunale
della somma di euro 85.000,00 , somma calcolata in percentuale sulla
maggiore somma presumibilmente necessaria per la procedura, mediante
versamento sul conto corrente intestato alla procedura presso istituto di
credito successivamente indicato con avvertimento che decorso tale
richiedere la revoca dell’ammissione;
viene dato atto che la proposta di concordato è così formulata:
1. il pagamento al 100% delle spese di giustizia, di quelle professionali per
l'assistenza alla ricorrente nella proposizione della domanda di concordato
e durante lo stesso, delle spese di funzionamento e di gestione delle società
durante la procedura, dettagliatamente indicate agli atti;
2. pagamento integrale dei creditori garantiti da ipoteca sui beni aziendali;
3. il pagamento del 100% dei creditori privilegiati;
4. il pagamento dei creditori chirografari societari, per il 100,00% o della
diversa percentuale che dovesse risultare dalla liquidazione dell'attivo
offerto ai creditori.
La parte previsto quale termini di durata della procedura quello di 48 mesi
dal passaggio in giudicato lo del decreto di omologa, prorogabile di due
anni ulteriori qualora non sia stata completata la liquidazione, termine che
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termine, i commissari potranno provvedere a norma dell’art. 173 L.F a
si reputa necessario per consentire da un lato la liquidazione degli immobili
il recupero dei crediti nonché altresì la valorizzazione possibili asset
dell'azienda.
L'esecuzione del concordato nei termini proposti avviene mediante i flussi
generati dalla continuazione temporanea dell’attività ed i proventi
rinvenienti dalla liquidazione degli asset aziendali.
immobiliare possano essere risolti ai sensi dell’art.169 bis e che l’esubero
derivante dalla liquidazione degli asset aziendali della ricorrente, una volta
onorate le spese di giustizia e quelle di procedura e previo soddisfacimento
integralmente i creditori societari, verrà posto a garanzia delle procedure
concorsuali
presentate
contestualmente
dalle
società
interamente
partecipate BZB Srl unipersonale e SOLAGE Srl uni personale.
Dispone che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme
previste dall’art. 166 l. fall., e che i commissari giudiziali notifichino, a
norma degli artt. 88 e 166 l. fall., un estratto del presente decreto agli uffici
competenti per l’annotazione sui pubblici registri.
Così deciso in Ancona il 5.11.2013
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Edi Ragaglia
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La proposta prevede che i contratti di locazione finanziaria mobiliare ed