Seminario SISTRI normativa

CONFINDUSTRIA TRENTO
GESTIONE RIFIUTI
E
OPERATIVIT
À SISTRI
OPERATIVITÀ
Trento 6 marzo 2014
definizione di rifiuto
Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152/2006 si intende
per:
• rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o
abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.
La distinzione fra ciò che è e che non è rifiuto è legata al concetto di
"disfarsi" la qual cosa, mentre nella maggioranza dei casi non
presenta reali incertezze o difficoltà, può risultare un criterio
distintivo di non univoca applicazione nelle ipotesi di confine
costituite da residui e scarti variamente reimpiegati.
La parte IV del d.lgs. n. 152/2006
disciplina la Gestione dei rifiuti che non si
applica a:
Prodotti derivanti da
attività di recupero
(art. 184 ter)
Sottoprodotti
(artt. 183, lett. qq) e 184
bis)
Esclusioni
(art. 185)
Materiali da scavo
(d.m. n. 161/2012 e art.
41-bis legge n. 98/2013)
Suolo non contaminato
riutilizzato in sito
(art. 185, c. 1, lett. c-bis))
alcune definizioni
art. 183
L’articolo 183 del d.lgs. n. 152/2006 contiene, tra le altre, le seguenti
definizioni:
f)
produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti
(produttore iniziale), o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di
miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la
composizione dei rifiuti (nuovo produttore);
h)
detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica
che ne è in possesso;
l)
intermediario (“di rifiuti”): qualsiasi impresa che dispone il
recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli
intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
alcune definizioni
art. 183
t) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di
permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri
materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una
particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, con la
precisazione che l’elenco riportato nell’allegato C alla Parte Quarta
del d.lgs. n. 152/2006 ha solo carattere esemplificativo, ma non
esaustivo delle possibili operazioni di recupero;
z) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero, anche
quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di
sostanze o di energia, con la precisazione che l’allegato B alla Parte
Quarta del d.lgs. n. 152/2006 riporta un elenco solo esemplificativo,
ma non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
alcune definizioni
art. 183
aa) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di
deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B alla
Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006, nonché le attività di recupero
consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto
R13 dell’allegato C alla medesima Parte Quarta;
r) riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o
componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità
per la quale erano stati concepiti (ove va sottolineato il fatto che il
riutilizzo riguarda “non-rifiuti”);
obblighi dei produttori di rifiuti
I produttori di rifiuti speciali sono tenuti:
• codificare e classificare i rifiuti che producono;
• a detenerli nel rispetto delle condizioni del deposito temporaneo
(salvo autorizzazione);
• a provvedere direttamente al loro recupero o smaltimento, facendosi
autorizzare a tal fine, oppure
• a consegnarli a soggetti abilitati tramite trasportatori abilitati (salvo
provvedano direttamente al trasporto avendone preventivamente
ottenuto l’abilitazione);
• ad osservare, nei casi previsti, gli obblighi relativi:
– al formulario di identificazione per il trasporto;
– al registro di carico e scarico;
– alla presentazione della comunicazione annuale – MUD;
– all’iscrizione a SISTRI.
classificazione dei rifiuti
I rifiuti sono classificati:
• secondo l’origine, in:
– rifiuti urbani;
– rifiuti speciali;
• secondo le caratteristiche di pericolosità, in:
– rifiuti pericolosi;
– rifiuti non pericolosi.
classificazione dei rifiuti
rifiuti speciali
Ai sensi dell’art. 184, comma 3, sono “speciali”:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti
che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 184-bis;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi
prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
classificazione dei rifiuti
rifiuti pericolosi
L’art. 184 prevede al comma 4 che
•
«Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di
pericolo di cui allegato I …».
Il successivo comma 5 precisa, peraltro, che:
•
«l’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D ... include i rifiuti
pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove
necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze
pericolose» e soprattutto che
•
tale elenco «è vincolante per quanto concerne la
determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi».
classificazione dei rifiuti
rifiuti pericolosi
In base all’allegato D, contenente l’elenco (o codifica) generale dei
rifiuti, sono pericolosi:
•
i rifiuti i cui codici identificativi sono contrassegnati da un
asterisco (punto 3.4. dell’introduzione dell’all. D);
•
se però il rifiuto «è identificato come pericoloso mediante
riferimento specifico o generico a sostanze pericolose [ossia se nella
sua descrizione vengono specificamente o genericamente menzionate
sostanze pericolose come elementi caratterizzanti il rifiuto stesso], esso
è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono
determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso) [ossia le
soglie fissate al punto 3.4], tali da conferire al rifiuto in questione una o
più delle proprietà di cui all’allegato I» (punto 5 dell’introduzione
all’elenco).
codifica dei rifiuti
Il catalogo europeo dei rifiuti o CER:
• è suddiviso in venti “capitoli” o classi (prime due cifre del codice)
• ciascuno dei quali è a sua volta suddiviso in un numero variabile di
sottocapitoli o sottoclassi (seconda coppia di cifre)
• nell’ambito dei quali sono elencati i singoli tipi di rifiuti (ultime due
cifre).
codifica dei rifiuti
elenco o catalogo europeo – CER
01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di
alimenti
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell’industria tessile
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
07 Rifiuti dei processi chimici organici
08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi,
sigillanti, e inchiostri per stampa
09 Rifiuti dell’industria fotografica
10 Rifiuti provenienti da processi termici
11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia
non ferrosa
12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)
14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco
17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di
ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)
19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla
potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni)
inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
deposito temporaneo
Il “deposito temporaneo” è definito dall’articolo 183, comma 1, lett. bb),
del d.lgs. n. 152/2006.
Per tale si intende il raggruppamento dei rifiuti effettuato:
•
prima della raccolta,
•
nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti e
•
nel rispetto di determinate condizioni e limiti temporali o
quantitativi.
Il deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui
all’art. 183, comma 1, lett. bb), del d.lgs. n. 152/2006:
•
non è «stoccaggio»,
•
non è quindi una «operazione di recupero», né una «operazione
di smaltimento»,
•
non è pertanto sottoposto alle procedure (né ordinarie, né
semplificate) previste per gli impianti e le operazioni di recupero e di
smaltimento.
deposito temporaneo
Ai sensi dell’art. 183, lett. bb), le condizioni del deposito temporaneo sono:
1)
i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al
regolamento (Ce) 850/2004 devono essere depositati nel rispetto delle
norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti
contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al regolamento;
2)
i rifiuti devono essere raccolti ed avviati a recupero/smaltimento
secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
• con cadenza trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
• quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente
i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
In ogni caso, però, anche se il quantitativo di rifiuti prodotti in un anno
non supera i limiti sopra indicati, il deposito temporaneo non può avere
durata superiore ad un anno. In altri termini, almeno una volta all’anno
i rifiuti in deposito debbono essere avviati a recupero o smaltimento.
deposito temporaneo
……
3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie
omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché,
per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il
deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e
l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di
gestione del deposito temporaneo.
deposito temporaneo
registro di carico e scarico
soggetti obbligati
• chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto
di rifiuti;
• i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
• le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di
smaltimento di rifiuti;
• i consorzi per il recupero e riciclaggio di particolari rifiuti;
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui
all’arti. 184, comma 3, lett. c), d) e g), e cioè:
– rifiuti da lavorazioni industriali
– rifiuti da lavorazioni artigianali
– rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i
fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle
acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di
fumi.
registro di carico e scarico
tempi di registrazione
Le annotazioni devono essere effettuate:
• per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione
del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
• per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro
dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
• per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci
giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
• per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di
smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei
rifiuti.
registro di carico e scarico
vidimazione
I registri di carico e scarico sono:
• numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate
dalla normativa sui registri IVA,
• numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente
competenti.
Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si
intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata
carta formato A4, regolarmente numerata.
I registri di carico e scarico vanno conservati per (almeno) 5 anni.
registro di carico e scarico
luogo in cui deve essere tenuto
I registri devono essere tenuti presso:
• ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di
smaltimento di rifiuti;
• la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto;
• la sede dei commercianti e degli intermediari;
• la sede del manutentore, per i rifiuti da attività di manutenzione
eseguite presso i committenti;
• la sede del prestatore di assistenza sanitaria, per i rifiuti prodotti
presso gli assistiti.
comunicazione annuale – MUD
soggetti obbligati
Sono tenuti alla presentazione del MUD per i rifiuti speciali:
• le imprese che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e
trasporto di rifiuti;
• i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
• le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di
smaltimento di rifiuti;
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
• le imprese agricole produttrici di rifiuti pericolosi con un volume annuo di
affari superiore a 8.000 euro;
• le imprese e gli enti, con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti
non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lett. c), d) e g):
– rifiuti da lavorazioni industriali
– rifiuti da lavorazioni artigianali
– fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e
dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.
comunicazione annuale – MUD
soggetti esonerati
Sono esonerate dalla presentazione del MUD per i rifiuti speciali:
• le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non
pericolosi, di cui all’art. 212, comma 8;
• le imprese agricole produttrici con un volume annuo di affari non
superiore a 8.000 euro;
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non
hanno più di 10 dipendenti.
formulario di identificazione
Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono
accompagnati da un formulario di identificazione (art. 193 d.lgs. n.
152/2006) contenente:
• nome e indirizzo del produttore o del detentore;
• origine, tipologia e quantità del rifiuto;
• impianto di destinazione;
• data e percorso dell’istradamento;
• nome e indirizzo del destinatario.
I formulari devono essere numerati e vidimati (gratuitamente) dagli uffici
dell’Agenzia delle entrate o dalle CCIAA.
La fattura di acquisto deve essere annotata sul registro IVA.
formulario di identificazione
Le disposizioni sul formulario non si applicano:
• al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il
servizio pubblico;
• ai trasporti di rifiuti non pericolosi che non eccedano i 30 kg/giorno o
i 30 l/giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo
occasionale e saltuario;
• alla movimentazione di rifiuti in aree private;
• alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti
abilitati allo svolgimento di tali attività in forma ambulante,
limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.
formulario di identificazione
compilazione e conservazione
Il formulario deve:
• essere redatto dal produttore/detentore;
• essere controfirmato dal trasportatore;
• essere prodotto in 4 esemplari:
– una copia (1a) rimane al produttore/detentore;
– una copia (2a) viene acquisita dal trasportatore;
– una copia (3a) viene acquisita dal destinatario;
– una copia (4a) viene trasmessa a cura del trasportatore al
produttore/detentore dopo essere stata firmata in ingresso dal
destinatario.
I formulari vanno conservati per (almeno) 5 anni.
formulario di identificazione
Ai sensi dell’art. 188, comma 3, la responsabilità del detentore per il
corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
a)
in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di
raccolta;
b)
in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle
attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore
abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato
in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei
rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia
provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata
ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale
termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla
regione.
Attivit
à di manutenzione e
Attività
assistenza sanitaria
Ai sensi dell’art. 266, comma 4:
«I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si
considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che
svolge tali attività.».
Pertanto:
• per il trasporto dal luogo di produzione alla sede/domicilio va
utilizzato il formulario di identificazione
• per il trasporto è necessaria l’iscrizione all’Albo gestori ambientali
• il registro di carico e scarico va tenuto presso la sede/domicilio
• presso la sede/domicilio non è necessario dotarsi di autorizzazioni
per detenere i rifiuti se si rispettano Ie condizioni del deposito
temporaneo
iscrizione all
’Albo
all’Albo
L’iscrizione all’Albo gestori ambientali è requisito per lo svolgimento
delle seguenti attività (art. 212, comma 3):
• raccolta e trasporto di rifiuti (urbani, pericolosi e non pericolosi),
• bonifica dei siti,
• bonifica dei beni contenenti amianto,
• commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti
stessi.
Iscrizione all
’Albo ““semplificata”
semplificata”
all’Albo
L’art. 212, comma 8, stabilisce che possono essere iscritti con modalità
semplificate in un’apposita sezione dell’Albo gestori ambientali:
1. i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni
di raccolta e trasporto dei propri rifiuti,
2. i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di
raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei
propri rifiuti pericolosi,
tali imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie,
alla nomina del responsabile tecnico e sono iscritte in base alla
presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo
provvedimento entro i successivi trenta giorni.
Iscrizione all
’Albo ““semplificata”
semplificata”
all’Albo
Con la comunicazione l'interessato attesta:
a)
la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i
rifiuti;
b)
le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;
c)
gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati
per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di
effettuazione del trasporto medesimo;
d)
il versamento del diritto annuale di registrazione pari a 50 euro.
L’iscrizione deve essere rinnovato ogni 10 anni e devono essere
comunicate tutte le variazioni intervenuta successivamente all'iscrizione.
SISTRI
SISTEMA DI CONTROLLO DELLA
TRACCIABILIT
À DEI RIFIUTI
TRACCIABILITÀ
SISTRI
norme di riferimento
Il SISTRI nasce con il d.lgs. n. 4/2008 che introduce il comma 3-bis
dell’art. 189 del d.lgs. n. 152/2006 .
Il d.m. 17/12/2009, più volte modificato ed ora sostanzialmente
abrogato, definisce la prima regolamentazione.
Nel d.lgs. n. 152/2006 le principali disposizioni di riferimento sono gli
artt. 188-bis (Controllo della tracciabilità dei rifiuti) e 188-ter (Sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che a loro volta sono stati
modificati in modo sostanziale dall’art. 11 della legge 30/10/2013, n. 125
(legge di conversione del d.l. 31/8/2013, n. 101).
Il d.m. 18/2/2011, n. 52, più volte modificato, ne costituisce oggi la
regolamentazione amministrativa, ma i suoi contenuti non sono allineati:
•
alle più recenti disposizioni di legge, in particolare per quanto
riguarda il campo di applicazione,
•
ai manuali/istruzioni SISTRI che in alcuni casi sopravanzano le
disposizioni regolamentari.
SISTRI
soggetti obbligati
Sono obbligati all’adesione a SISTRI:
a)
gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
b)
gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali
pericolosi a titolo professionale (rientrano in questa categoria sia le
imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi sia le imprese
che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da loro stesse), compresi i
vettori esteri che operano sul territorio nazionale;
c)
i soggetti ai quali, in caso di trasporto intermodale, sono affidati i
rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico dei rifiuti da parte
dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo
trasporto;
……..
SISTRI
soggetti obbligati
……
d)
gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento,
recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e
speciali pericolosi;
e)
i cd. “nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi”,
e cioè le imprese che gestiscono rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi,
e producono rifiuti pericolosi (in questo caso si iscrivono a SISTRI per la
produzione di rifiuti pericolosi);
f)
i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani che operano
nella Regione Campania.
SISTRI
soggetti con iscrizione volontaria
Sono esclusi dall’obbligo di adesione a SISTRI:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi;
b) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali non
pericolosi a titolo professionale;
c) gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento,
recupero, smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi (in questo caso
sono soggette a SISTRI, come “nuovi produttori”, per i rifiuti
pericolosi che derivano da tali attività);
d) gli intermediari e commercianti di rifiuti non pericolosi;
e) i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani che operano in
Regioni diverse dalla Campania.
Questi soggetti possono aderire volontariamente a SISTRI.
SISTRI
richiesta di iscrizione
La richiesta di iscrizione va eseguita compilando e presentando
l’apposita modulistica:
• on line collegandosi al sito www.sistri.it;
• via mail all'indirizzo [email protected];
• via fax, inviando la modulistica al numero 800 0508 63;
• telefonicamente, comunicando i dati al numero verde 800 00 38 36
Entro le successive 48 ore l’impresa riceverà un numero di pratica che
dovrà citare nella causale del pagamento dei contributi annuali.
SISTRI
dispositivi
Tramite l’iscrizione, i soggetti obbligati ad utilizzare il SISTRI (e quelli
che lo vorranno utilizzare) richiedono i necessari strumenti informatici:
• chiavetta USB, per l’accesso al sistema (consegnata dalle CCIAA
della provincia di ubicazione di ciascuna unità locale);
• black box, per la localizzazione dei veicoli ed il “tracciamento” dei
trasporti (consegnata dalla sezione regionale dell’Albo Gestori
ambientali).
Ogni black box è associata ad una specifica (e particolare) chiavetta
USB.
Ogni chiavetta USB (eccetto quelle associate alle black box) è
accompagnata da una, due o tre (quanti sono i delegati al suo utilizzo)
buste chiuse contenenti PIN, PUK , PWD e USER ID del delegato.
SISTRI
contributo
L’art. 7 del d.m. 18/2/2011 prevede che:
• la copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento del SISTRI è a carico dei soggetti iscritti;
• il contributo è versato annualmente da ogni iscritto per ogni attività
di gestione di rifiuti svolta;
• il contributo si riferisce all’anno solare di competenza,
indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio e
va versato:
– al momento dell’iscrizione
– negli anni successivi, entro il 30 aprile dell’anno al quale i
contributi si riferiscono.
SISTRI
contributo - produttori
Rifiuti pericolosi
Rifiuti non
pericolosi
< 10
€ 120
€ 60
da 11 a 50
€ 180
€ 90
da 51 a 250
€ 300
€ 150
da 251 a 500
€ 500
€ 250
> 500
€ 800
€ 400
Addetti per unità
locale
rifiuti pericolosi + non pericolosi = contributo solo per rifiuti
pericolosi
SISTRI
contributo – piccoli produttori
Enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi
Addetti per unità
locale
Quantitativi annui
Contributo
da 1 a 5
fino a 200 kg
€ 50
da 1 a 5
oltre 200 e fino a 400 kg
€ 60
da 6 a 10
fino a 400 kg
€ 60
Imprenditori agricoli
da 1 a 5
fino a 200 kg
€ 30
da 1 a 5
oltre 200 e fino a 400 kg
€ 50
da 6 a 10
fino a 400 kg
€ 50
Comuni con meno di 5000 abitanti
€ 60
SISTRI
contributo
Il versamento del contributo SISTRI è stato sospeso:
•
per l’anno 2012 dall’art. 52, comma 2, della legge 7 agosto
2012, n. 134 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del
Paese”
•
per l’anno 2013 dall’art. 4 del decreto ministeriale 20/3/2013, n.
96 (non pubblicato in Gazzetta Ufficiale).
SISTRI
operativit
à
operatività
L’art. 11, comma 2 e 3, della legge 30/10/2013, n. 125 fissa due nuovi
termini di “iniziale operatività” di SISTRI, e cioè:
1 ottobre 2013,
2013 relativamente:
a)
agli enti o alle imprese che raccolgono o trasportano rifiuti
speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che
operano sul territorio nazionale;
b)
ai soggetti ai quali, in caso di trasporto intermodale, sono
affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli
stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che
effettua il successivo trasporto;
c)
agli enti o alle imprese che effettuano operazioni di
trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di
rifiuti speciali pericolosi;
d)
ai “nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi”.
SISTRI
operativit
à
operatività
…….
3 marzo 2014,
2014 relativamente
a)
agli enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi
anche per le operazioni di stoccaggio (deposito preliminare – D15,
messa in riserva – R13) dei rifiuti da loro prodotti all’interno del luogo di
produzione;
b)
i trasportatori di rifiuti speciali pericolosi da loro stessi prodotti
(cosiddetto “trasporto in conto proprio”) sia se iscritti all’Albo Gestori
Ambientali con le modalità semplificate, ai sensi dell’art. 212, comma 8,
del d.lgs. n. 152/2006, sia se iscritti alla categoria 5 del medesimo Albo;
c)
ai Comuni e alle imprese di trasporto dei rifiuti urbani del
territorio della Regione Campania.
SISTRI
obbligatoriet
à
obbligatorietà
SISTRI
obbligatoriet
à
obbligatorietà
E’ stata introdotta una particolare disciplina transitoria che di fatto ha
scollegato il momento di “iniziale operatività” di SISTRI, dal momento in
cui sono applicabili le sanzioni relative a tale sistema, mantenendo in
vita in questo periodo gli adempimenti previgenti e le relative sanzioni.
In sostanza le nuove disposizioni prevedono che:
a)
fino al 31 dicembre 2014 (prima era fino al 31 luglio 2014),
non trovano applicazione le sanzioni relative agli adempimenti di
SISTRI ;
b)
per il medesimo periodo, continuano ad applicarsi i preesistenti
adempimenti ed obblighi, relativi a responsabilità nella gestione dei
rifiuti, MUD, registri di carico e scarico e formulari di trasporto e le
relative sanzioni.