Sentenza Fondo Crescita

N. R.G. 55896/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 55896/2010 promossa da:
CARLO ENRICO MAZZOLA (C.F. MZZCLN66T24F205Y), STEFANO TESTORI (C.F.
TSTSFN81P26F205X), ASSOCIAZIONE A77 (C.F. 80123290159), ASSOCIAZIONE ATPIC
(C.F. 97520150158), con il patrocinio dell’avv. PECORELLA PAOLO CESARE e dell’avv.
GIOVANNI NICCHINIELLO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA POSTA 8 MILANO presso
il difensore avv. PECORELLA PAOLO CESARE
ATTORI
contro
BNP PARIBAS REIM SGR PA (C.F. 12605750152), con il patrocinio dell’avv. LOMBARDI
GIUSEPPE, dell’avv. RAIMONDO MAGGIORE e dell’avv. FEDERICO SCARLATO , elettivamente
domiciliato in VIA ANDEGARI, 4/A 20121 MILANO presso il difensore avv. LOMBARDI
GIUSEPPE
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per gli attori
Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo ogni
opportuno accertamento e declaratoria del caso, così giudicare:
nel merito
- accertare gli inadempimenti di BNP Paribas REIM SGR S.p.A. (la “SGR”) descritti nell’atto di
citazione e nei successivi atti difensivi e per l’effetto condannare la SGR a risarcire agli attori, a
ciascuno in ragione delle quote di rispettiva titolarità secondo quanto risulta dal doc. 2, il danno
quantificato nell’importo di euro 705,822 per quota, e quindi di euro 6.041.130,498 per tutte le quote
degli attori, o nella diversa somma che risulterà in corso di causa determinandola, se del caso, anche
con valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione, calcolati come per legge, dal dovuto al saldo,
ed eventuali accessori;
- in ogni caso con il rimborso delle competenze e delle spese di lite, oltre accessori;
in via istruttoria,
- ove reiterate, rigettare le richieste avversarie, in quanto le prove testimoniali appaiono irrilevanti, oltre
che inammissibili perché generiche e implicanti giudizi, mentre la CTU è inutile e inconferente in
relazione al quesito formulato;
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SESTA SEZIONE CIVILE
- nella denegata ipotesi in cui si volesse disporre la CTU, richiedere semmai al CTU quale sia stata la
differenza tra il prezzo dei singoli immobili ceduti dalla SGR e la loro valutazione nel NAV del 30
giugno 2008 e nel NAV del 31 dicembre 2008.
Per la convenuta
Voglia il Tribunale Ill.mo,
respinta ogni contraria domanda, eccezione o istanza,
rigettare la domanda proposta dagli attori in quanto inammissibile e infondata.
Motivazione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Carlo Enrico Mazzola, Stefano Testori, Associazione A77
e Associazione Tutela Sottoscrittori Fondo Portfolio Immobiliare Crescita (ATPIC) convenivano in
contrattuale della predetta nella gestione del fondo immobiliare chiuso nel quale gli attori hanno
investito, la condanna della convenuta al risarcimento del danno, costituito dalla differenza tra il valore
stimato al 30 giugno 2008 ed il valore di realizzo risultante dalla vendite concluse nel primo semestre
del 2009, per la quota di ciascuno, oltre alla rifusione delle spese di lite.
La convenuta si costituiva in giudizio, eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione e/o di
interesse ad agire dell’Associazione ATPIC e nel merito chiedendo il rigetto della domanda degli attori,
in quanto infondata in fatto e in diritto.
Alla prima udienza venivano assegnati i termini di cui all’art. 183 VI comma c.p.c. e con ordinanza in
data 2.5.2012 la causa veniva ritenuta di natura documentale e rinviata per la precisazione delle
conclusioni.
All’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni venivano prodotti nuovi documenti, quindi le
parti precisavano le conclusioni alla successiva udienza del 13.5.2014 e la causa veniva trattenuta in
decisione, con i termini abbreviati per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di
replica, come richiesto dalle parti.
Occorre innanzitutto esaminare l’eccezione di carenza di legittimazione e/o interesse ad agire sollevata
dalla convenuta per l’Associazione Tutela Sottoscrittori Fondo Portfolio Immobiliare Crescita
(ATPIC), la quale agisce in giudizio quale cessionaria del credito litigioso vantato da 248 persone per
7.817 quote del Fondo (doc. n 2 e n 21 fasc. attore).
In particolare, la convenuta eccepisce la nullità per difetto di causa delle cessioni, in quanto l’obbligo
del cessionario di retrocedere il ricavato determina solo una apparente titolarità del credito in capo al
cessionario, al quale non è stato ceduto alcunchè; la violazione dell’art. 81 c.p.c. in quanto il
cessionario agisce in giudizio a tutela di un diritto non proprio ma del cedente, al quale si è obbligato a
trasferire tutto il ricavato dell’azione; la mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; la violazione
dell’art. 77 c.p.c., che vieta il conferimento della rappresentanza processuale disgiunta dal potere di
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giudizio la BNP Paribas REIM SGR p. A. chiedendo, previo accertamento della responabilità
rappresentanza sostanziale; la nullità delle cessioni per violazione delle disposizioni in materia di
riserva di attività finanziaria e di attività fiduciaria; altre questioni riguardanti i singoli cedenti.
Al fine di decidere la suddetta eccezione, occorre esaminare gli atti di cessione (prodotti dall’attrice sub
doc. n 21), che riproducono, per tutti i cedenti, lo stesso schema negoziale, del seguente tenore: “…
l’Investitore cede pro soluto all’Associazione, che accetta, per il prezzo pattuito con separato atto, tutti
i crediti con ogni accessorio di legge (inclusi interessi, rivalutazione e spese) da lui vantati, a titolo di
risarcimento del danno e ad ogni altro titolo, in relazione alle Quote nei confronti della SGR, dei
componenti dei suoi organi, dei suoi consulenti o revisori e di qualsiasi altro soggetto eventualmente
del Fondo ovvero nelle relative attività di certificazione e di revisione.”
Nell’atto separato, il prezzo della cessione è determinato nell’importo pari “a tutto quanto
l’Associazione incasserà” a seguito delle azioni di risarcimento del danno, “al netto di ogni spesa od
onere, anche fiscale che l’Associazione avrà sostenuto o dovrà sostenere per l’accertamento, anche
giudiziale, e il recupero del credito. L’Associazione dovrà pertanto versare dette somme, al netto di
qualsiasi spesa sostenuta o ancora da sostenersi, entro 30 giorni dal relativo incasso.”.
Il prezzo della cessione è quindi costituito dalla somma ottenuta con l’azione risarcitoria, decurtata di
tutte le spese sostenute o da sostenere in relazione alla stessa, con l’obbligo dell’Associazione ATPIC
di retrocedere quanto incassato, al netto delle spese, entro il termine di 30 giorni.
Da quanto sopra, emerge che l’effetto traslativo del diritto di credito ceduto è soltanto provvisorio e
finalizzato unicamente all’esercizio dell’azione risarcitoria da parte dell’Associazione ATPIC, che è
stata costituita appositamente per “rappresentare e assistere gli associati, e più in generale gli
Investitori del Fondo, in forma collettiva e innanzi qualsiasi autorità o istanza, in azioni giudiziarie e
negoziazione private che siano volte ad ottenere il risarcimento, anche parziale o indiretto, dei danni
subiti per effetto della liquidazione del Fondo in violazione delle norme di diligenza, prudenza e
trasparenza e/o delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di servizi di investimento” (art.
3 dello Statuto = doc. n 4 fasc. conv.).
Ne consegue che l’effetto traslativo del diritto risarcitorio, che è l’elemento tipico della cessione, è
assente nella specie, in quanto del tutto vanificato dall’obbligazione di retrocedere quanto ricavato
dall’esercizio dell’azione risarcitoria.
Anche la previsione di decurtare dalla somma oggetto della retrocessione tutte le spese sostenute per il
suo conseguimento non realizza il trasferimento del diritto sostanziale, giacchè non rientra nella causa
tipica del negozio di cessione - rappresentata dall’effetto traslativo del diritto sostanziale -, ma si
ricollega all’instaurando rapporto processuale, prevedendo la rifusione di tutte le spese sostenute dal
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responsabile del danno subito, per effetto della loro responsabilità nella gestione e nella liquidazione
soggetto che agisce in giudizio, quale preteso cessionario, da parte dei pretesi cedenti, che sono gli
effettivi destinatari della pronuncia richiesta.
Le cessioni sono quindi nulle per difetto di causa “configurando la prestazione e la controprestazione
due trasferimenti contrapposti del medesimo diritto risarcitorio, con conseguente elisione dell’effetto
traslativo proprio della cessione”, come argomentato anche da questo Tribunale, in un caso analogo,
nella sentenza n. 5434 del 18.4.2013 (citata dalla parte convenuta), che si richiama.
Il trasferimento all’Associazione ATPIC soltanto della legittimazione processuale, in assenza del
trasferimento del diritto sostanziale, si traduce in un difetto di legittimazione ad agire in capo
diritto altrui.
Infatti, l’art. 81 c.p.c. - a mente del quale nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto
altrui, se non nei casi espressamente previsti dalla legge -, introduce la regola generale della necessaria
corrispondenza tra colui che agisce in giudizio e chi si afferma titolare del diritto sostanziale fatto
valere, da cui si desume, a contrariis, il divieto della c.d. sostituzione processuale volontaria e quindi
della mera rappresentanza processuale indiretta, ossia disgiunta dal potere rappresentativo del diritto
sostanziale sottostante.
Va quindi dichiarato il difetto di legittimazione dell’Associazione Tutela Sottoscrittori Fondo Portfolio
Immobiliare Crescita (ATPIC) che fa valere in giudizio, a nome proprio, un diritto risarcitorio di cui
non è titolare, sulla base di un negozio di cessione di cui è stata accertata, in via incidentale, la nullità.
Le ulteriori questioni relative alla rappresentanza processuale, alla nullità delle cessioni per violazione
delle disposizioni in materia di riserva di attività finanziaria e di attività fiduciaria e quelle riguardanti i
singoli asseriti cedenti, non vengono esaminate, in quanto assorbite nella decisione e proposte in via
subordinata rispetto a quelle sopra considerate.
La causa deve essere esaminata nel merito in relazione alla posizione degli attori Carlo Enrico
Mazzola, Stefano Testori e Associazione A77.
Sono circostanze pacifiche e documentali che:
- con delibera del 4 dicembre 2000, il consiglio di amministrazione di BNP Paribas REIM SGR p.A. ha
istituito il fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato “Portfolio
Immobiliare Crescita”, approvandone il relativo regolamento (doc. 1 fasc. attori);
- le quote del Fondo sono state collocate sul mercato il 14 dicembre 2001, per complessivi euro 173
milioni, suddivisi in n. 69.200 quote del valore nominale di Euro 2.500 cadauna;
- la composizione del Fondo risulta dal rendiconto finale di liquidazione del conto (doc. n 19 fasc.
attori) da cui emerge che, dall’inizio dell’attività sino al luglio 2005, la SGR ha acquistato per il Fondo
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all’Associazione ATPIC, che esercita un’azione diretta a far valere nel processo, in nome proprio, un
dieci complessi immobiliari e due società strumentali alla gestione di due gallerie commerciali, oltre a
quote del fondo immobiliare chiuso riservato ad investitori istituzionali denominato “The Pan European
Property Limited Partership”, gestito da Rockspring P.I.M Ltd;
- essendo un fondo di tipo “chiuso”, il sottoscrittore avrebbe potuto liquidare il suo investimento o alla
scadenza del Fondo ovvero vendendo le quote, prima della scadenza del Fondo, sul mercato
regolamentato (regolamento art. 3.4 e art. 5, d.m. 24 maggio 1999, n. 228);
- quanto alla durata del Fondo, l’art. 2 ne fissava la scadenza al 31 dicembre del settimo anno
successivo al collocamento (ossia al 31 dicembre 2008), salva la facoltà della SGR di prorogare la
prima della data di scadenza predetta, e la facoltà della SGR di avvalersi del c.d. “periodo di grazia” di
ulteriori tre anni per completare le dismissioni, da richiedere alla Banca d’Italia almeno sei mesi prima
della scadenza (art. 14.2.1 del regolamento);
- il 26 giugno 2008 il consiglio di amministrazione della SGR optava per la prima soluzione, ossia per
lo smobilizzo degli immobili componenti l’attivo del Fondo entro la data di scadenza del 31 dicembre
2008, deliberando l’avvio della procedura di liquidazione del Fondo ai sensi dell’art. 14 del
Regolamento e approvando il relativo piano di smobilizzo del patrimonio immobiliare (il “Piano di
Smobilizzo”, doc. 5 fasc. attori).
- alla data del 22 novembre 2008 nessun immobile era stato liquidato ed il consiglio di amministrazione
della SGR deliberava un aggiornamento del Piano di Smobilizzo (doc. 8 fasc. attore) e chiedeva alla
Banca d’Italia il “periodo di grazia” della durata di tre anni previsto dal Regolamento (art. 14.2.1.).
- il 23 dicembre 2008 veniva perfezionata la prima cessione con la vendita al fondo “Immobiliare
Dinamico”, gestito dalla stessa convenuta, delle n. 215 quote del fondo “Pan European Property
Limited Partnership”, per un corrispettivo inferiore rispetto alla valorizzazione che la stessa SGR aveva
indicato nella situazione al 30 giugno 2008;
- il 29 dicembre 2008 la Banca d’Italia rigettava la richiesta della SGR di concessione del “periodo di
grazia” per il completamento delle attività di smobilizzo in quanto presentata oltre il termine di sei
mesi prima della scadenza del Fondo, così come previsto dall’art. 14.2.1. del Regolamento (doc. 12
fasc. attori);
- il 30 dicembre 2008 Borsa Italiana S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 64, comma 1, lett. c), del
TUF, ha disposto, a partire dal 2 gennaio 2009, la sospensione delle quote del Fondo dalle negoziazioni
sul mercato e successivamente, il 12 maggio 2009, la revoca della quotazione (docc. 13 e 14 fasc.
attori), sicchè gli investitori non potevano più vendere in Borsa le loro quote;
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durata del fondo alla sua scadenza, di ulteriori tre anni, con deliberazione da assumere almeno un anno
- nel febbraio 2009 la SGR ha approvato il rendiconto di gestione del Fondo al 31 dicembre 2008 (doc.
15 fasc. attore), evidenziando un NAV per quota di Euro 3.520,835, con un decremento pari al 7,27%
rispetto al NAV per quota del 30 giugno 2008 (dalla nota illustrativa della relazione semestrale alla
data del 30 giugno 2008, risulta che il NAV per quota era pari, a quella data, ad euro 3.797,041 = doc.
6 fasc. attori);
- tra il 22 novembre 2008 ed il 15 giugno 2009 (data del rendiconto finale di liquidazione del Fondo),
la SGR ha effettuato le seguenti dismissioni (doc. 17 fasc. attori):
i.
l’8 aprile 2009 ha ceduto l’immobile sito in Corsico (Milano), Via Caboto 1, ad un prezzo pari ad
15,6% e, rispetto a quella al 31 dicembre 2008, dell’8,4%;
ii.
il 29 aprile 2009 ha ceduto l’immobile sito in Roma, Via Cristoforo Colombo, 422/424, ad un
prezzo pari ad euro 83.500.000, registrando una perdita rispetto alla sua valutazione al 30 giugno
2008 del 12,1% e, rispetto a quella al 31 dicembre 2008, del 7,2%;
iii.
il 29 maggio 2009 ha ceduto l’immobile sito in Milano, Via Durando 38, ad un prezzo pari ad
euro 19.800.000, registrando una perdita rispetto alla sua valutazione al 30 giugno 2008 del
19,5% e, rispetto a quella al 31 dicembre 2008, del 13,1%;
iv.
il 4 giugno 2009 ha ceduto la galleria commerciale “Il Parco” sita in Prato Calenzano (Firenze),
ad un prezzo pari ad euro 12.960.130, registrando una perdita rispetto alla sua valutazione al 30
giugno 2008 del 22,9% e, rispetto a quella al 31 dicembre 2008, del 16,9%;
v.
il 4 giugno 2009, la galleria commerciale “Civita Center” sita in Civitanova Marche, ad un prezzo
pari ad euro 12.000.000, registrando una perdita rispetto alla sua valutazione al 30 giugno 2008
del 32,2% e, rispetto a quella al 31 dicembre 2008, del 27,3%;
vi.
il 4 giugno 2009, la società “Il Parco S.r.l.”, funzionale alla gestione della galleria commerciale
“Il Parco”, ad un prezzo pari ad euro 1.289.870, registrando una perdita rispetto alla sua
valutazione al 30 giugno 2008 del 35,1% e, rispetto a quella al 31 dicembre 2008, del 19%;
vii.
il 10 giugno 2009, l’immobile sito in Milano, Viale Jenner, 17, ad un prezzo pari ad euro
28.100.000, registrando una perdita rispetto alla sua valutazione al 30 giugno 2008 del 18,8% e,
rispetto a quella al 31 dicembre 2008, del 5,9%;
viii.
il 12 giugno 2009, la galleria commerciale “Piazza Umbra”, sita in Trevi (Perugia), ad un prezzo
pari ad euro 17.884.496, registrando una perdita rispetto alla sua valutazione al 30 giugno 2008
del 10,6% e, rispetto a quella al 31 dicembre 2008, dell’8,8%;
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euro 23.000.000, registrando una perdita rispetto alla sua valutazione al 30 giugno 2008 del
ix.
il 12 giugno 2009, la società “Talete S.r.l.”, funzionale alla gestione della galleria commerciale
“Piazza Umbra”, ad un prezzo pari ad euro 15.504, registrando una perdita rispetto alla sua
valutazione al 30 giugno 2008 dell’81,4% e, rispetto a quella al 31 dicembre 2008, del 61,2%;
x.
il 12 giugno 2009, l’immobile sito in Cinisello Balsamo, Via Cantù, 5-9-11-19, ad un prezzo pari
ad euro 14.600.000, registrando una perdita rispetto alla sua valutazione al 30 giugno 2008 del
37,8% e, rispetto a quella al 31 dicembre 2008, del 23%;
xi.
il 12 giugno 2009, l’immobile sito in Bari, Via Maestri del Lavoro, ad un prezzo pari ad Euro
2.000.000, registrando una perdita rispetto alla sua valutazione al 30 giugno 2008 del 51,2% e,
- il 29 giugno 2009 la SGR ha approvato il rendiconto finale di liquidazione del Fondo al 15 giugno
2009 con un NAV per quota di Euro 3.091,219 (doc. 19 fasc. attori) contro il valore al 31 dicembre
2008 di Euro 3.520,835 e quello al 30 giugno 2008 di Euro 3.797,041.
Sulla base di quanto suindicato, gli attori assumono la responsabilità contrattuale della SGR per la
negligenza dimostrata nella gestione della liquidazione, consistita nel ritardo nel deliberare la
liquidazione del Fondo (avvenuta solo sei mesi prima della scadenza, ossia in un tempo inadeguato
considerata la tipologia degli immobili, che erano a destinazione commerciale, di grandi dimensioni e
di difficile collocamento), nel non aver chiesto tempestivamente il periodo di grazia e nel non aver
perfezionato alcuna vendita sino al 23.12.2008, nonché nell’aver venduto le quote del fondo “Pan
European Property Limited Partnership” in conflitto di interessi, ad un fondo gestito dalla stessa SGR
convenuta e ad un prezzo ridotto rispetto alla valorizzazione al 30.6.2008, così danneggiando gli
investitori (mentre la SGR ha guadagnato ben 35 milioni di euro per le commissioni di gestione).
In particolare, gli attori richiamano l’art. 36, comma 5, del TUF, a norma del quale la SGR assume
“solidalmente verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le responsabilità del mandatario”, per cui
ogni partecipante al Fondo è titolare del diritto di ricevere una prestazione eseguita con la diligenza del
mandatario (esperto del settore) e, in caso contrario, può far valere la responsabilità contrattuale della
SGR per inadempimento agli obblighi derivanti dalla prestazione del servizio di gestione collettiva del
risparmio, il cui contenuto è stabilito dal Regolamento.
L’inquadramento della responsabilità della SGR convenuta nell’ambito della responsabilità contrattuale
è certamente corretta, né è contestata dalla convenuta, la quale chiede il rigetto della domanda attorea
assumendo la propria assenza di responsabilità, per aver agito con diligenza, nonché l’inesistenza del
danno.
L’inadempimento della SGR emerge dal mancato smobilizzo degli investimenti del fondo entro il
termine del 31 dicembre 2008, previsto dal piano di smobilizzo approvato dal Consiglio di
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rispetto a quella al 31 dicembre 2008, del 47,5%.
Amministrazione della SGR in data 26.6.2008. Il piano, infatti, prevedeva la liquidazione entro la data
di scadenza naturale del Fondo (31.12.2008) ed il successivo termine di 180 giorni era destinato alle
operazioni di rimborso delle quote ai partecipanti, come si legge al punto 7.2 relativo alle modalità di
vendita del piano di smobilizzo (il processo di dismissione “…che dovrà giungere a conclusione entro
il 31.12.2008 …” doc. n 18 fasc. conv.), nonché come è ripotato nell’estratto del verbale di riunione del
Consiglio di Amministrazione della SGR del 26.6.2008 (doc. n 17 fasc. conv. “Il processo di
dismissione, che dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2008…”), e come emerge anche dalle
dichiarazioni rilasciate dall’amministratore delegato della SGR Signor Michele Cibrario (docc. 9 e 10
Secondo i principi generali in materia di responsabilità contrattuale, l’onere di provare la diligenza
nella prestazione del servizio di investimento grava sulla SGR, che va esente da responsabilità solo se
prova di aver impiegato nell’adempimento la diligenza qualificata del professionista esperto nel settore,
nel rispetto di “tutte quelle obbligazioni specificamente poste a suo carico dal TUF e dalla normativa
secondaria” (Cass. Civ., Sez. I, 17 febbraio 2009, n. 3773) e, nella specie, la prova della diligenza della
SGR è connessa alla prova che la causa dell’inadempimento non sia imputabile alla stessa SGR.
In particolare occorre valutare se la decisione della SGR di prevedere la liquidazione del patrimonio in
sei mesi fosse ragionevole, considerata la tipologia degli immobili ed il mercato immobiliare di
riferimento, secondo una valutazione ex ante, da compiere sulla base delle informazioni disponibili
sino alla data del giugno 2008 da parte di un operatore qualificato.
Sul punto la convenuta ha prodotto (doc. n 25) una consulenza tecnica di parte, che, al pari di un
documento di provenienza di un terzo, è liberamente apprezzabile nel giudizio e che deve ritenersi
attendibile stante il logico ed obiettivo procedimento seguito dai periti di parte, che hanno fondato la
loro analisi sui dati e report dei principali investitori immobiliari, consulenti immobiliari specializzati
in analisi di mercato, data provider e primari intermediari, che sono stati in parte riprodotti ed allegati
alla relazione, e che non sono stati specificamente contestati dalla parte attrice.
Dalla relazione peritale suddetta risulta che la crisi dei mutui subprime americani aveva avuto un
impatto limitato nel settore immobiliare nell’anno 2007 e nei primi mesi del 2008, nei quali si
riscontrava un rallentamento della crescita ma stabilità sui prezzi di vendita e sul volume degli
investimenti, mentre soltanto nel secondo semestre del 2008 la crisi economica e finanziaria si è
aggravata, manifestandosi nel settembre – ottobre 2008 con fatti eccezionali ed imprevedibili (cfr
pagina 57 e ss.), quali il fallimento Lehman Brothers del 16.9.2008 ed il crollo della Borsa (nei mesi di
settembre ottobre 2008 gli indici di borsa del Mondo sono giunti a perdere il 23% del proprio valore).
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fasc. attori).
Dall’analisi dei consulenti emerge che la gravità della crisi, in origine finanziaria, ha avuto pesanti
effetti sull’economia reale, generando crisi di liquidità - che ha ridotto la possibilità di accesso al
credito -, l’incremento dell’avversione al rischio e l’arresto dell’economia reale. In particolare l’effetto
della crisi sul mercato immobiliare è stato la riduzione delle transazioni (pag. 68 e ss), espresso anche
nel documento di Nomisma del novembre 2008 (allegato 4.16) in cui si legge “… Se, fino al settembre
2008 il mercato immobiliare italiano si poteva dire solo leggermente toccato dalla crisi, è a partire da
ottobre che si assiste ad una decisa rarefazione delle operazioni…” e riscontrato dai dati Istat (allegato
4.17).
prevedibili prima del giugno 2008, che hanno avuto un forte impatto sul mercato immobiliare,
determinando la diminuzione del volume delle transazioni.
Ne consegue che il mancato perfezionamento delle operazioni di liquidazione entro il 31.12.2008 è
riconducibile alla situazione di rallentamento delle transazioni che ha caratterizzato il mercato
immobiliare dell’ultimo semestre del 2008, che è stata determinata da circostanze di eccezionale
gravità, che erano imprevedibili ex ante.
La minusvalenza determinata dallo scostamento in negativo del prezzo di vendita degli immobili,
perfezionatesi nel 2009, rispetto al NAV del Fondo al 31.12.2008 (che esprime il valore complessivo
netto del Fondo ad una data di riferimento della valutazione) ed ancor di più rispetto a quello del
30.6.2008, non è quindi riconducibile al fatto che la liquidazione sia stata compiuta in tempi
irragionevolmente stretti per colpa della SGR, ma deve ritenersi un effetto degli eventi di eccezionale
gravità accaduti nel secondo semestre del 2008, non imputabili alla SGR e non prevedibili al momento
della deliberazione della liquidazione nel giugno 2008, come suesposto.
Il raffronto con il NAV di altre SGR compiuto da entrambe le parti non è significativo al fine di
valutare la condotta della convenuta, stante la diversa tipologia dei Fondi, e considerato che la
diligenza nella gestione va valutata ex ante e non ex post, sulla base dei risultati raggiunti operando
scelte diverse.
Gli attori lamentano anche che la vendita delle n. 215 quote del fondo “Pan European Property Limited
Partnership”, in data 23 dicembre 2008, al fondo “Immobiliare Dinamico”, gestito dalla stessa SGR, sia
avvenuta in conflitto di interesse e per un corrispettivo (Euro 22.638.210) scontato di ben il 21,3%
rispetto alla valorizzazione che la stessa SGR aveva indicato nella situazione al 30 giugno 2008.
Sul punto deve rilevarsi che l’esecuzione dell’operazione in conflitto di interesse non implica di per sé
una responsabilità risarcitoria da parte della convenuta, ma richiede l’accertamento in concreto delle
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Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: COZZI ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2ea9
Emerge quindi che, nel settembre-ottobre del 2008, si sono verificati fatti di eccezionale gravità, non
modalità e dell’obiettivo dell’operazione eseguita, al fine di verificare se la SGR abbia agito
perseguendo l’interesse degli investitori ed assicurando l’equo trattamento delle parti.
Dalla documentazione prodotta ed in particolare dal comunicato stampa del 23.12.2008 (doc. n 11 fasc.
attori) risulta che il prezzo di vendita delle quote del fondo “Pan European Property Limited
Partnership” è stato basato sul bid price (ossia sul valore fissato dal gestore per il caso di rimborso delle
quote) al 31.12.2008, con la previsione di un aggiustamento nel marzo 2009, dovuta al fatto che
l’operazione veniva eseguita il 23.12.2008 sulla base di un valore anteriore (quello al 30.9.2008). Nel
rendiconto finale di liquidazione del Fondo risulta l’avvenuto conguaglio e dalla documentazione
stante il calo del bid price registrato nel 2009 e nel 2010.
L’operazione in contestazione è quindi avvenuta senza perseguire interessi ulteriori rispetto a quelli
degli investitori ed in modo trasparente, pertanto non può ravvisarsi la responsabilità della convenuta
per la sua esecuzione in conflitto di interesse.
Infine, occorre rilevare che la documentazione della Consob prodotta dagli attori sub doc. n 37 appare
inconferente per il caso in esame, in quanto riguarda Fondi diversi dal Fondo Portfolio Immobiliare
Crescita, che è oggetto della causa.
Le domande degli attori devono pertanto essere respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e si liquidano come da dispositivo, ex D.M.
55/2014, considerato il valore della causa da € 4.000.001 a € 8.000.000 ed applicando una riduzione
per la fase istruttoria stante la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1) rigetta le domande degli attori;
2) condanna gli attori, in solido, a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in €
45.000,00 compenso, oltre 15,00 % per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a..
Milano, 22 settembre 2014
Il Giudice
dott. Antonella Cozzi
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Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: COZZI ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2ea9
prodotta dalla convenuta (doc. 35, da 38 a 42) si evince la convenienza dell’operazione per il Fondo,