dott. G Cantamessa - ARPEA - Ordine dei Dottori Agronomi e

Uniformare e codificare
gli elaborati redatti dai professionisti
al fine di agevolare i controlli,
ridurre i problemi
in fase di controllo
e rendere più celeri le procedure
Dott. G. Cantamessa
SEMINARIO INFORMATIVO SUGLI OPEN DATA
10/11/2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI
Largo Braccini, 2 – Grugliasco (TO)
ARPEA – la storia
ü legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002: L’Organismo
Pagatore è stato istituito in Regione Piemonte, incaricando
FinPiemonte S.p.A. di svolgerne il ruolo
ü articolo 12 della legge regionale n. 35 del 13 novembre
2006: la Regione Piemonte ha istituito l’ARPEA - Agenzia
Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura
ü decreto del 2 gennaio 2008: Il MIPAAF ha stabilito il
subentro di ARPEA a OPR-FinPiemonte
ü decreto del 25 gennaio 2008: Il MIPAAF ha riconosciuto
ARPEA come Organismo Pagatore Regionale
ü dal 01/02/2008: ARPEA è organismo pagatore della Regione
Piemonte
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ARPEA – il ruolo
ARPEA è l’Ente strumentale della Regione Piemonte
che si occupa di:
erogare aiuti, contributi e premi per il settore agricolo.
Le principali funzioni di ARPEA sono:
• autorizzazione e controllo dei pagamenti
• esecuzione dei pagamenti
• contabilizzazione dei pagamenti
Fatta eccezione per il pagamento degli aiuti comunitari,
l'esecuzione dei compiti può essere delegata.
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ARPEA – parte di un sistema complesso
ARPEA svolge un ruolo di raccordo a livello locale tra i diversi attori in
ambito agricolo:
v UE, Stato (MIPAAF), Regione Piemonte _ “finanziatori” e
controllori del processo di erogazione dei contributi
v AGEA Coordinamento _ coordina e supporta l’attività di tutti gli
OP, fungendo da collegamento con l’UE
v Beneficiari _ agricoltori individuali o riuniti in
associazioni/cooperative, Imprese agricole, di produzione,
trasformazione o commercializzazione, Enti Pubblici (Regione,
Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi)
v Organismi Delegati (OD)
di apposite Convenzioni
_ collaborano con ARPEA sulla base
Approfondimenti:
http://www.arpea.piemonte.it/cms/chi-siamo.html
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ARPEA – parte di un sistema complesso
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La nuova PAC
In data 30/10/2014,
il Consiglio dei Ministri ha deliberato
l'approvazione dello schema di Decreto recante disposizioni
nazionali di applicazione del
REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013 del Consiglio del 17/12/2013
recante misure per la fissazione di determinati aiuti e
restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati
dei prodotti agricoli.
Il Decreto riporta le disposizioni attuative per la nuova Politica
agricola comune, completando così il quadro normativo
necessario per l'avvio della nuova programmazione dei fondi
comunitari destinati al settore primario.
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La nuova PAC
Alcune delle principali novità:
Ø
AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ
Non riceveranno più pagamenti diretti PAC: aeroporti, servizi ferroviari,
impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative
permanenti, soggetti che svolgono intermediazione bancaria, finanziaria e/o
commerciale, società, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono
attività di assicurazione e/o di riassicurazione, P.A., eccetto enti che
svolgono attività formative e/o sperimentazione in campo agricolo e quelli
che hanno la gestione degli usi civici.
Ø GREENING
Gli agricoltori che hanno diritto al regime di pagamento di base
dovranno rispettare le pratiche agricole "greening" che prevedono
diversificazione delle colture, mantenimento prati permanenti e aree di
interesse ecologico.
Ø PICCOLI AGRICOLTORI
Regime semplificato con importo forfettario che non supera i 1.250
euro l'anno e esenzione dagli impegni previsti per il greening.
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La nuova PAC
Reg. 1306/2013 –
Finanziamento, gestione e monitoraggio della Pac
(condizionalità)
1° pilastro
Reg. 1307/2013 pagamenti diretti
Reg. 1308/2013 OCM
FEAGA
2° pilastro
Reg. 1305/2013 sostegno allo
sviluppo rurale
FEASR
da Angelo Frascarelli “Attuazione della Pac 2014-2020 in Italia” – Torino, 15/09/2014
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La nuova PAC
Quindi, le regole del gioco per il futuro della PAC sono
ancora in corso di definizione da parte di Mipaaf e AGEA
Coordinamento, con la collaborazione delle Regione e degli
Organismi Pagatori
Approfondimenti:
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8067
http://www.arpea.piemonte.it/cms/documentazione/corsi/index.php - Angelo
Frascarelli “Attuazione della Pac 2014-2020 in Italia” Corso sulla nuova PAC 20142020 del 15/09/2014
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Elaborati redatti dai professionisti
Premessa:
IL REFRESH
Obiettivo: aggiornamento delle informazioni di occupazione del suolo del
LPIS (Land Parcel Identification System), in termini di eleggibilità / non
eleggibilità al finanziamento comunitario.
• Realizzato assumendo quale riferimento la superficie individuata da tutte
le particelle catastali presenti nei fascicoli aziendali oltre alle particelle che
hanno avuto nel corso del tempo un’occupazione del suolo nel GIS,
attraverso la delimitazione completa degli appezzamenti (porzioni continue di
terreno con un’occupazione del suolo omogenea, eleggibile o non eleggibile).
• Impiegate tecniche di fotointerpretazione visuale delle immagini
multispettrali telerilevate (da aereo e da satellite) ad altissima risoluzione:
ortofoto a colori con risoluzione spaziale 0,50 cm e/o immagini infrarosso.
1° ciclo _ 2007 - 2008 – 2009
2° ciclo _ 2010 - 2011 – 2012
3° ciclo _ 2013 - 2014 – 2015
(applicato)
(parzialmente applicato)
(da applicare)
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Elaborati redatti dai professionisti
1. PASCOLI MAGRI:
normativa di riferimento:
Determinazione ARPEA n° 39 del 08/03/2011 "Aggiornamento della
consistenza aziendale agricola (refresh). Attività di istruttoria istanze di
riesame refresh DV 2007, 2008 e 2009 -PSR Misure agroambientali
2007 e 2008. Approvazione Procedura per la presentazione di richieste
di riesame attraverso sopralluogo in campo di particelle dichiarate a
pascolo magro e rilevate a bosco a seguito di controlli specifici di AGEA
Coordinamento.“
http://www.arpea.piemonte.it/cms/media/files/39Allegati%20determina%20del%2008-032011.pdf
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Elaborati redatti dai professionisti
Il pascolo polifita (tipo alpeggi) è un terreno utilizzato per la
coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali
(spontanee), non compreso nell'avvicendamento da cinque anni o più,
che può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree,
che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre
piante erbacee da foraggio restino predominanti:
v pascolo polifita (tipo alpeggi) con roccia affiorante tara 20%
v pascolo polifita (tipo alpeggi) con roccia affiorante tara 50%
v pascolo arborato - cespugliato tara 20%
v pascolo arborato tara 50%
v superfici inerbite sottobosco tara 0%
v superfici inerbite sottobosco tara 20%
v superfici inerbite sottobosco tara 50%
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Elaborati redatti dai professionisti
2. PIANI PASTORALI AZIENDALI (PPA)
normativa di riferimento:
Determinazione ARPEA n°92 del 20/06/2013
"Riconoscimento della validità dei piani pastorali aziendali ai fini
dell'aggiornamento GIS.“
http://www.arpea.piemonte.it/cms/index2.php?option=com_docman&gid=1537&task=doc_v
iew&Itemid=83
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Elaborati redatti dai professionisti
ü I PPA hanno un valore oggettivo equiparabile ad un controllo in loco;
ü Contengono tutti gli elementi conoscitivi per determinare l’utilizzabilità delle
superfici pascolive, individuati sulla base di analisi e rilievi di campo effettuati
secondo procedure definite da Linee guida regionali (DD 526/2009 del
22/06/2009);
ü La metodologia per la redazione del PPA prevede elementi oggettivi individuati
attraverso rilievi in loco e documentazione elaborata sulla base di dati rilevati
e integrati con DB (foto aeree, dati climatici, ecc.), secondo il seguente iter:
• Rilievo della vegetazione pastorale (transetti fitopastorali) e acquisizione
tramite GPS;
• Classificazione dei rilievi in gruppi ecologici, tipi e facies pastorali (“I tipi
pastorali delle alpi piemontesi”);
• Tabella di sintesi delle formazioni vegetazionali rilevate;
ü I PPA sono autorizzati e verificati dalla PA competente;
ü Tutti i PPA sono soggetti ad istruttoria (analisi della rispondenza alle Linee
guida) e autorizzazione formale da parte dell’Organismo Delegato.
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Elaborati redatti dai professionisti
Quindi:
ü Riconosciuta la validità dei PPA per l’aggiornamento dell’uso del
suolo e l’eleggibilità delle superfici pascolive;
ü Per le sole particelle interessate dai PPA, i dati di uso del suolo
vengono trasposti a sistema GIS, previa verifica degli indici e della
documentazione;
ü Per ognuna delle particelle inserite nei PPA attualmente autorizzati per
la misura 214.6.2 del PSR (Sistemi pascolivi estensivi), viene costituito e
inserito a sistema un registro alfanumerico contenente il valore della
superficie pascolabile al netto delle tare; tale superficie viene
utilizzata ai fini del pagamento dei premi per lo Sviluppo Rurale e
per la Domanda Unica di Pagamento. Il registro viene aggiornato in
base agli esiti di eventuali controlli effettuati da ARPEA, da AGEA o dai
rispettivi organismi delegati.
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Elaborati redatti dai professionisti
3. PROGETTI PER STRUTTURE AZIENDALI:
normativa di riferimento:
singoli bandi del Programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte
http://www.regione.piemonte.it/agri/
4. AGGIORNAMENTO DEI REGISTRI AZIENDALI:
esempio: registro dei fitofarmaci “quaderno di campagna”
normativa di riferimento:
DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della
direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai
fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.”
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;150
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Elaborati redatti dai professionisti
5. CONSULENZE SUL REGIME DI CONDIZIONALITÀ:
Annualmente i soggetti responsabili emanano la normativa di riferimento:
Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali – MIPAAF
Decreto Ministeriale
Regioni
Delibere di Giunta Regionale
AGEA Coordinamento
Circolare di coordinamento
Organismi Pagatori Regionali
Circolari per il territorio di competenza
la circolare ARPEA valida per l’anno è pubblicata sul sito istituzionale
http://www.arpea.piemonte.it/cms/
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Elaborati redatti dai professionisti
ARPEA
tramite circolare fissa le regole per:
ü la corretta individuazione dei CGO, delle BCAA e dei Requisiti
minimi applicabili ad ogni azienda beneficiaria di aiuti;
ü la verifica del rispetto degli impegni previsti in capo
all’agricoltore;
ü l’acquisizione, nel corso dei controlli, di informazioni qualitative o
quantitative sufficienti a calcolare ed applicare l’eventuale
riduzione od esclusione dai pagamenti;
ü gli indici di verifica e di graduazione del livello di violazione degli
obblighi di Condizionalità;
ü le deroghe rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale
in materia.
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Per riflettere…
La Misura 114 “Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura” del PSR
2007-2013 prevede la possibilità, per gli imprenditori agricoli piemontesi, di
rivolgersi a Soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale, per ottenere
consulenze in vari ambiti, tra cui la condizionalità.
All'imprenditore agricolo viene concesso, per ogni consulenza, un contributo fino a
euro 1.500,00 (80% della spesa ammissibile).
_ Nell’ambito dei controlli di II livello svolti da ARPEA sulle campagne 2011 e 2012
della Misura 114, è emerso che il 3,6% delle aziende che hanno usufruito di
questo contributo hanno riportato un esito non conforme in seguito a un
controllo sul campione di condizionalità, con conseguente riduzione di tutti i
contributi percepiti nell’anno (Domanda Unica, PSR):
TOTALE
COMPLESSIVO
AZIENDE CON
INFRAZIONI
CONDIZIONALITÀ
%
3198
115
3,6
Spesa sostenuta
€ 4.461.029,41
€ 173.350,80
Contributo maturato
€ 3.554.470,46
€ 138.580,64
PRATICHE TOTALI
MISURA
Nr. pratiche
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Altri ambiti possibili per consulenze
CLASSIFICAZIONE DELL’USO DEI TERRENI IN CONDUZIONE:
§ identificazione e delimitazione delle tare
§ limiti all’accessibilità ai terreni dichiarati (ad esempio, potenziali pascoli
non raggiungibili per caratteristiche geomorfologiche)
IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEGLI ALPEGGI:
In occasione di controlli a campione sulle monticazioni (ovvero il
trasferimento degli armenti e dei pastori dalle zone di pianura ai pascoli di alta
quota) sono state rilevate le seguenti criticità:
sul Modello 7 (“Certificato di origine e di sanità per l’alpeggio e la
transumanza degli animali” ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento di Polizia
Veterinaria), gli alpeggi spesso sono indicati con una denominazione
“storica”, non coincidente con la toponomastica delle carte tecniche e
comunque non riconducibile agli estremi catastali di riferimento.
Spesso gli alpeggi non sono identificabili con precisione e, salvo pochi
casi, non sono cartografati o delimitati con precisione.
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Per ridurre i problemi nella fase di controllo…
Æ Qualunque elaborato deve riportare gli estremi catastali delle
particelle coinvolte.
Æ Tutti gli elaborati devono tenere conto dell'effettiva titolarità di
conduzione dell'azienda sulle superfici, come risultante dal Fascicolo
aziendale registrato presso l’Anagrafe Agricola del Piemonte.
Æ Tutte le superfici oggetto di elaborato devono essere indagate
relativamente al rispetto della normativa nazionale o regionale
conseguente all'uso da parte dell'azienda (esempio: il Regolamento
regionale forestale che stabilisce le quote massime di pascolamento o la
zonizzazione del territorio ricadente in Parchi o aree protette).
Æ La documentazione fotografica deve essere sempre georeferenziata.
Æ Gli elaborati devono essere oggettivi e aderenti alla realtà aziendale,
consapevoli della normativa sanzionatoria per errata o falsa dichiarazione.
Æ Deve essere curato l’aggiornamento personale sulla normativa
vigente, consultando i siti istituzionali e partecipando a momenti di
formazione, eventualmente richiedendo per il tramite dell'Ordine corsi di
formazione su tematiche specifiche.
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Grazie