F.I. Mutuo Energia Impresa

FOGLIO INFORMATIVO
relativo al
MUTUO “ENERGIA IMPRESA”
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Credito Cooperativo di Sassano
SOCIETA’ COOPERATIVA
Sede Legale: 84038 Sassano – (SA) - Via Provinciale del Corticato
Tel: 0975 72391/2 -Fax: 0975 728017
Sede Amministrativa: 84036 Sala Consilina – (SA) - Via Santa Maria della Misericordia
Tel: 0975 1965890
Email: [email protected] / Web: www.bancadisassano.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Salerno - C.F. 02172710655
Iscritta all'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4963- Cod. ABI 8039
Iscritta all'Albo delle Società Cooperative n. A165134
Iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi
tenuto dall’ IVASS al n. D000063154
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex d.lgs. n° 415/1996
CHE COS’È IL MUTUO “ENERGIA IMPRESA
Il mutuo “ENERGIA IMPRESA”è un finanziamento dedicato alle Imprese (Società o Ditte
Individuali) che intendono realizzare impianti finalizzati alla produzione di energia da fonti
rinnovabili o a basso impatto
ambientale (energia eolica, solare, geotermica
idraulica,biomasse,biogas etc..)
E’ prevista la canalizzazione irrevocabile degli incentivi GSE, sul conto corrente ove verranno
addebitate le rate , che avranno solo scadenza mensile.
I richiedenti devono presentare, a corredo dell’istruttoria, idoneo preventivo di connessione in
immissione ENEL con allegata ricevuta di versamento; dichiarazione di conformità
dell’impianto a regola d’arte da parte della Ditta in possesso delle certificazioni di legge per la
messa in opera di impianti ad energia rinnovabile.
I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI
Mutuo a tasso variabile
Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo
l’andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.
Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo delle rate.
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e
può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate.
Rischi specifici legati alla tipologia di contratto
Nei mutui che prevedono un tasso variabile può essere stabilito un tasso minimo (floor) o massimo
(cap). In questi casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di
interesse non può scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo.
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Il contratto inoltre può prevedere che, qualora sussista un giustificato motivo, la Banca ha la facoltà
di modificare unilateralmente, in qualsiasi momento e anche in senso sfavorevole al Mutuatario, le
condizioni economiche applicate al presente rapporto, ad eccezione dei tassi di interesse,
osservando le prescrizioni contenute nell'art. 118 del d. lgs. 385/1993..
CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO “ENERGIA IMPRESA”
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
riferito ad un mutuo chirografario di euro 15.000,00 della durata di mesi 24, con rata di € 666,07 mensile,
al tasso variabile nominale, pari alla media mensile Euribor 6 mesi gg 365 (parametro) + 6 punti (spread)
8,508%
In caso di mutui che prevedono un tasso variabile il TAEG ha un valore puramente
esemplificativo, essendo calcolato sulla base del valore iniziale del tasso e ipotizzando che questo
resti immutato per tutta la durata del contratto.
Oltre al TAEG vanno considerati altri eventuali costi, ad esempio gli oneri fiscali diversi
dall’imposta sostitutiva (che è già inclusa nel TAEG).
VOCI
Importo massimo finanziabile
Durata minima
Durata massima
Modalità di calcolo degli interessi
€ 35.000,00
19 Mesi
120 Mesi
COSTI
Gli interessi sono calcolati con
riferimento all’anno civile (365
giorni).
Se il tasso è indicizzato, gli interessi
possono essere calcolati osservando il
criterio dell’anno commerciale (360
giorni).
TASSI MASSIMI
MUTUI A TASSO VARIABILE
Parametro di indicizzazione
Media mensile aritmetica dell’
EURIBOR (EURo Inter Bank Offered
Rate) 6 mesi gg 365 riferita al mese
precedente.
Le variazioni, con frequenza mensile,
decorreranno dal primo giorno del
mese sulla base dell’ andamento del
parametro
riferito
al
mese
precedente.
Ultima rilevazione 01/11/2014
Spread
Tasso Minimo
Tasso Massimo
0,186%
+ 6 punti
Non previsto
Non previsto
Tasso di interesse di preammortamento
Pari al tasso di ammortamento
Tasso di mora
1,00 punto in più del tasso
contrattuale in vigore al momento
della mora
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Spese per la stipula del contratto
Spese per la gestione del
rapporto
SPESE MASSIME
PIANO DI
AMMORTAMENTO
Istruttoria:
- Fido fino ad € 10.000,00
- Fido oltre € 10.000,00
Informativa precontrattuale:
documento di sintesi
Informativa precontrattuale:
copia completa del testo contrattuale idonea
per la stipula
Informativa precontrattuale:
schema di contratto, privo delle condizioni
economiche applicate al finanziamento
Informativa precontrattuale:
preventivo contenente le indicazioni delle
condizioni
economiche
applicate
al
finanziamento
Incasso rata
 con addebito automatico in conto corrente
 con pagamento per cassa
 con pagamento RID
Spese per comunicazioni periodiche
 in forma cartacea
Spese per altre comunicazioni, ad eccezione di
quelle concernenti variazioni unilaterali
Spese per informazioni o comunicazioni
ulteriori o più frequenti rispetto a quelle
previste ai sensi di legge, richieste dal cliente
ovvero trasmesse, su richiesta del cliente con
strumenti diversi da quelli previsti nel
contratto
Accollo mutuo
Esente
1% sull’ importo erogato con un
minimo di Euro 130,00 ed un
massimo di Euro 750,00
Euro Zero
Euro Zero
Euro Zero
Euro Zero
Euro 1,75
Euro 5,00
Euro 5,00
Euro 1,50
Euro 1,50
Euro 1,50
Euro Zero
Tipo di ammortamento
Francese
Tipologia di rata
Costante
Periodicità delle rate
Mensile
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE
(Fonte informativa “Il Sole 24 ore”)
Parametro di indicizzazione
Media mensile EURIBOR 6 mesi gg 365
Data
01.11.2014
Valore
0,186%
Il tasso applicato al singolo contratto può essere diverso, a seconda del valore del parametro al
momento della stipula.
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di
ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.
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CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA
Tasso di
interesse
applicato
6,186%
6,186%
6,186%
6,186%
6,186%
6,186%
6,186%
Durata del
finanziamento
(mesi)
Importo della rata
mensile per
€10.000,00 di
capitale
€ 553,87
€ 444,04
€ 305,06
€ 235,70
€ 194,19
€ 166,61
€ 111,96
19
24
36
48
60
72
120
Se il tasso di
interesse
aumenta del 2%
dopo 12 mesi (*)
557,52
Se il tasso di
interesse diminuisce
del 2% dopo 12 mesi(*)
448,80
311,30
242,78
201,86
174,73
121,37
550,21
439,32
298,90
228,76
186,71
158,72
102,99
(*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge numero
108/1996), relativo alla categoria di operazioni “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”,
può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bancadisassano.it.
SERVIZI ACCESSORI
Polizza assicurativa a copertura del rimborso
del credito in caso di morte accidentale del
cliente
Non richiesta
ALTRE SPESE DA SOSTENERE
Imposta sostitutiva (per
durata superiore a 18 mesi)
finanziamenti
di
0,25%
Imposta di bollo sul contratto (per
finanziamenti di durata pari o inferiore a 18
mesi non regolati in conto corrente)
Euro 16,00
Imposta di bollo sulle eventuali cambiali in
garanzia
0,1 per mille dell’importo della cambiale (per
finanziamenti di durata superiore a 18 mesi)
11 per mille dell’importo della cambiale (per
finanziamenti di durata pari o inferiore a 18
mesi)
TEMPI DI EROGAZIONE
Durata dell’istruttoria:

30 giorni lavorativi, dalla presentazione della documentazione completa, per le
richieste riguardanti posizioni con un rischio complessivo fino a Euro 25.000;

40 giorni lavorativi, dalla presentazione della documentazione completa, per le
richieste riguardanti posizioni con un rischio complessivo superiori a Euro 25.000 e
fino a Euro 50.000;

45 giorni lavorativi, dalla presentazione della documentazione completa, per le
richieste riguardanti posizioni con un rischio complessivo superiori a Euro 50.000.
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Disponibilità dell’importo: appena dopo la stipula del contratto e la raccolta delle eventuali
garanzie previste.
ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI
Estinzione anticipata
Il Mutuatario ha diritto di esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata del
prestito, corrispondendo alla Banca il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino al
momento dell'estinzione stessa.
Risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine
Il Mutuatario e la Banca convengono che il presente contratto si risolva, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1456 cod. civ., qualora il mutuatario non adempia agli obblighi posti a suo carico dal
presente contratto e, in particolare, non provveda al puntuale integrale pagamento anche di una
sola rata di rimborso.
La risoluzione si verifica di diritto quando la Banca dichiara al Mutuatario che intende avvalersi
della presente clausola risolutiva ai sensi del secondo comma dell'art. 1456 c.c.
Resta inteso che la Banca avrà la facoltà di considerare il Mutuatario decaduto dal beneficio del
termine nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., nonché al prodursi di eventi che incidano
negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Mutuatario o degli
eventuali garanti, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla Banca,
ed in particolare, a titolo esemplificativo, quando il Mutuatario o gli eventuali garanti subissero
protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero
segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema Bancario, traessero assegni senza
autorizzazione o in mancanza di fondi.
Nel caso di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, la Banca avrà diritto di pretendere
l'immediata restituzione del capitale dovuto, degli interessi, anche di mora, degli accessori e di
tutte le eventuali spese, senza necessità di diffida o di costituzione in mora, né di alcun altro atto,
sia nei confronti del Mutuatario che degli eventuali garanti. L'importo complessivamente dovuto
alla data di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine produce, a decorrere da tale data e
sino al momento dell'effettivo pagamento, interessi di mora nella misura indicata nell'art. 2.
Restano ferme in ogni caso tutte le garanzie eventualmente prestate che assistono il finanziamento,
sia se costituite con il presente atto, sia se successivamente acquisite.
Tutte le spese sostenute dalla Banca per il recupero dei crediti derivanti dal mutuo concesso con il
presente atto, tanto giudiziali quanto stragiudiziali, ripetibili e non, sono interamente a carico del
Mutuatario, così come qualsiasi altra spesa che la Banca dovesse, a suo insindacabile giudizio,
sostenere per la tutela e la salvaguardia dei propri diritti.
Portabilità del mutuo
Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un’altra
banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio
commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 10 giorni
decorrenti dalla data di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (indirizzo Sassano, Via Provinciale del
Corticato, CAP 84038 o all’indirizzo e-mail [email protected]), che risponde entro 30
giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni,può rivolgersi a:
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Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può
consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della
Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente
può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste
nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un
conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore
BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della
Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito
internet www.conciliatorebancario.it.
Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere
ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena
l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di
mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti
possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un
organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto
nell’apposito registro ministeriale.”
LEGENDA
Accollo
Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a
pagare il debito al creditore.
Imposta sostitutiva
Imposta sui mutui di durata superiore a 18 mesi, pari allo 0,25%
della somma erogata, ad eccezione dei mutui richiesti da persone
fisiche e destinati all’acquisito/costruzione/ristrutturazione di
immobili ad uso abitativo diversi dalla prima casa, per i quali
l’imposta sostitutiva è pari al 2% della somma erogata.
Istruttoria
Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento
(per i mutui a tasso variabile)/ per determinare il tasso di interesse.
Parametro di riferimento (per
i mutui a tasso fisso)
Piano di ammortamento
Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione
delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al
tasso definito nel contratto.
Piano
di
“francese”
ammortamento Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede
una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente.
All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il
capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e
la quota di capitale aumenta.
Quota capitale
Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento
restituito.
Quota interessi
Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
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Rata costante
Rimborso
soluzione
La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per
tutta la durata del mutuo.
in
un’unica L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del
contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli
interessi.
Spread
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di
indicizzazione.
Tasso annuo effettivo globale Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in
(TAEG)
percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso.
Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio
spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Tasso
di
interesse
preammortamento
di Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo
che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di
scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse
annuo
(quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo
nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero
(TEGM)
dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge
sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi
vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM
della categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”,
aumentarlo di un quarto, aggiungere quattro punti percentuali,
verificare che la differenza tra il tasso così ottenuto e il TEGM non
sia superiore a otto punti percentuali (se la differenza è superiore
bisogna ridurre il tasso in misura tale che la differenza con il
TEGM non superi gli otto punti) e accertare che quanto richiesto
dalla banca non sia superiore.
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