Notiziario n. 23 Dicembre 2014

L’AGRICOLTORE SENESE
ANNO 19° - NUMERO 23
DICEMBRE 2014
L’Unione augura a tutti i Soci
Buon Natale
e
Felice Anno Nuovo!
SI COMUNICA
CHE GLI UFFICI DELL’UNIONE
RIMARRANNO CHIUSI NEI GIORNI
MERCOLEDI’ 24, MERCOLEDI’ 31 DICEMBRE
VENERDI’ 02 E LUNEDI’ 05 GENNAIO p.v.
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L’Agricoltore Senese 23/2014
DALL’UNIONE
Proroga bando FIPIT INAIL
Con determina del Direttore centrale Prevenzione n. 83 del 28 novembre 2014,
l’INAIL ha prorogato il termine di scadenza del bando FIPIT per l'adeguamento dei
trattori agricoli, dal 3 dicembre 2014 al 15 Gennaio 2015 alle ore 18.00.
La proroga è stata richiesta da Confagricoltura sia per le disfunzioni registrate nei
giorni scorsi sulla piattaforma telematica INAIL e sia per il completamento delle
procedure di sostegno ai progetti da parte degli enti bilaterali.
Si ribadisce che si tratta di un' importante occasione per ottenere dall'INAIL il
finanziamento dell'acquisto di dispositivi di sicurezza per le trattrici (quali cinture o
dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, etc.), in modo semplice e veloce.
L'iniziativa - voluta e promossa da Confagricoltura - mira ad intervenire
concretamente su uno dei maggiori fattori di rischio per gli addetti del settore agricolo,
anche in vista dell'avvio della revisione delle macchine agricole posto al 30 giugno
2015.
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ASSICURATIVO
UFFICIO ASSICURATIVO
Nell’ottica di rendere sempre funzionale l’attività dell’Unione Agricoltori,
comunichiamo che è stato attivato un nuovo servizio quello “Assicurativo”.
Gli interessati potranno ottenere consulenze e preventivi su una ampia copertura
dei rischi, sia per l’impresa che per la persona, ogni mercoledì mattina.
L’operatività sarà assicurata da un collaboratore esterno e da personale interno.
L’Ufficio osserverà il seguente orario dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Il
recapito
telefonico
è
0577.533229,
sempre
attivo,
e-mail:
[email protected].
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L’Agricoltore Senese 23/2014
FORMAZIONE
NOVITA’ CORSI FORMAZIONE:
Utilizzatori di prodotti fitosanitari
Si comunica che
il D.lgs.n. 150/2012 ha istituito un sistema di formazione obbligatoria per utilizzatori
professionali, distributori e consulenti di prodotti fitosanitari che comprende sia la
formazione di base che l’aggiornamento periodico, al fine di garantire che tali soggetti
siano in possesso di un’adeguata conoscenza.
Il Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN, adottato con
decreto interministeriale 22 Gennaio 2014, prevede un’azione specifica dedicata alla
formazione di tali operatori nella quale sono stati definiti i requisiti relativi al sistema di
formazione.
A decorrere dal 26/11/2015 chiunque intenda acquistare e/o utilizzare i prodotti fitosanitari
destinati a utilizzatori professionali, deve essere in possesso del certificato di abilitazione
all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari, rilasciato dall’ autorità competente previa
frequenza di uno specifico corso e il superamento del relativo esame.
Il percorso formativo si articola in 6 unità formative così divise:
Nozioni legislative e amministrative – 2 ore
Nozioni su rischi ambientali e per la salute – 3 ore
Nozioni su difesa integrata – 3 ore
Nozioni sulle macchine per la distribuzione dei prodotti - 2 ore
Approfondimenti agronomici – 5 ore
Approfondimenti su rischi ambientali e per la salute – 5 ore
Il percorso formativo si conclude con il superamento di un esame finale, al quale sono
ammessi coloro che hanno frequentato almeno il 75% delle ore complessive.
Al superamento dell’esame con esito positivo verrà rilasciato uno specifico attestato di
frequenza necessario ad ottenere il rilascio del certificato di abilitazione da parte
dell’autorità competente.
I certificati di abilitazione sono validi per 5 anni e alla scadenza devono essere rinnovati, la
durata dei percorsi di aggiornamento è di 12 ore. La frequenza è obbligatoria al 90%.
Per informazioni più dettagliate contattare [email protected], oppure telefonare allo 0577533201 o consultare il sito www.foragrisi.it
For. Agri. Si. S.c.a.r.l.
Via Massetana Romana 50/A 53100 Siena  tel: 0577 533-201 - fax 0577_533050
 e-mail [email protected] pec [email protected]
Sito www.foragrisi.it
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L’Agricoltore Senese 23/2014
DA CONFAGRICOLTURA
Confagricoltura
a sostegno delle imprese
agro energetiche
con un’azione legale contro
lo “Spalma Incentivi”
Con il deposito al TAR del
Lazio il 9 dicembre scorso
del primo ricorso contro lo
Spalma Incentivi, si è
avviata l’azione legale di
Confagricoltura volta a
impugnare le disposizioni
introdotte dall’art. 26 del d.l.
91/14 relative alla riduzione
delle tariffe
incentivanti
degli impianti fotovoltaici di
potenza superiore a 200 kW.
Le azioni giudiziarie, alle quali
hanno aderito più di 350
imprese agricole socie di
Confagricoltura, sono dirette a
contestare la costituzionalità
della norma e quindi ad
ottenerne l’abrogazione. La
rimodulazione degli incentivi
prevista dalle norme di
legge destabilizza profondamente
il settore dal punto di vista
economico ed ha fatto
venir meno la certezza del
diritto, dal momento che,
il provvedimento, agendo
retroattivamente,
incide
pesantemente su tutte le
convenzioni siglate tra i
produttori
ed
il
GSE.
Confagricoltura evidenzia che
sono migliaia le imprese
agricole a cui si applicherà, a
partire dal 1 gennaio 2015, la
riduzione degli incentivi.
Nel
settore
agricolo,
infatti, sono stati installati
più di 1500 MW, calcolando i
soli impianti di potenza
superiore a 200 kW, con circa
9 miliardi di investimenti. Nei
prossimi giorni sarà conclusa
la fase di presentazione
dei ricorsi promossi su
iniziativa di Confagricoltura
ed Assorinnovabili, che
vedono complessivamente la
partecipazione di più di 1100
operatori.
TECNICO ECONOMICO
PREVENZIONE INCENDI
Il ddl di conversione del D.L. 91/2014 introduce al comma 1 dell’articolo 1 bis una
semplificazione relativa agli adempimenti previsti per la prevenzione incendi. In
particolare, viene disposto che gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti
petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, non sono
tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al DPR 151/2011.
Si ricorda che con l’emanazione del D.P.R. 151/2011 sono state riclassificate le attività
sottoposte alla prevenzione incendi, ricomprendendo ad esempio anche i depositi dei
prodotti petroliferi utilizzati dalle imprese agricole ed i contenitori distributori mobili,
realizzati ed installati nel rispetto delle indicazioni del D.M. 19 marzo 1990.
Pertanto, la disposizione introdotta nel ddl di conversione, una volta
emanata, consente alle imprese agricole con depositi di capienza
inferiore a 6 metri cubi di essere esonerate dalla presentazione della
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Ne consegue che per
tutti gli altri soggetti restano confermati gli obblighi imposti dal DPR
151/2011.
Si ricorda a tutte le aziende interessate a tale aspetto che possono prendere contatto e/o
appuntamento con un consulente specializzato, presso i nostri Uffici, tutti i lunedì
pomeriggio dalle ore 14,30 alle 17,00 tel. 0577/533220.
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L’Agricoltore Senese 23/2014
Riduzione
pagamenti RPU 2014
Informiamo i nostri associati
che, AGEA Coordinamento
ha emanato la circolare
ACIU.2014.755 con la quale
rende nota la percentuale di
riduzione lineare del valore dei
titoli da applicare a tutti i diritti
all'aiuto per il 2014, pari al
8,41%. Segnaliamo inoltre che
e' stato emanato il reg. CE n.
1227/2014. La norma prevede
Pubblicazione istruzioni
esplicative e modulistica
per la compilazione
della dichiarazione
di vendemmia e di
produzione vino e/o mosto
Campagna 2014/2015
(id 9051)
Comunichiamo ai Soci che
sul sito di Artea è disponibile
il Decreto Dirigenziale n. 104
Etichettatura
degli alimenti:
le nuove disposizioni
del Reg. UE 1169/11
Introduzione
Il regolamento (UE) n. 1169/2011,
consolida
e
aggiorna
l'etichettatura
generica
di
prodotti
alimentari
e
l'etichettatura nutrizionale,
precedentemente
regolata
rispettivamente dalle direttive
2000/13/CE e 90/496/CEE;
direttive
sostituite
dal
regolamento in oggetto che
sarà applicato a partire dal 13
dicembre 2014, salvo per
l'articolo
9.1.l
(etichetta
nutrizionale) che entrerà in
vigore dal 13 dicembre 2016.
il tasso di adattamento
applicabile a decorrere dal 1°
dicembre 2014 ai pagamenti
diretti, pari al 1,302214%.
Pertanto:
- tutti gli importi dei pagamenti
diretti da versare agli
agricoltori per le domande
di aiuto presentate con
riferimento al 2014 saranno
ridotti in fase di saldo del
8,41%;
- per gli importi dei pagamenti
diretti che superino 2.000 euro
da versare agli agricoltori per
le domande di aiuto presentate
con riferimento al 2014
saranno ridotti in fase di saldo
del 1,302214%.
Considerando che con
circolare
AGEA
prot.
ACIU.2014.650 dell’ 8 ottobre
2014 era stato autorizzato il
pagamento dell’anticipo fino al
45% del valore dei diritti
all’aiuto prima dell’esecuzione
del taglio lineare, il pagamento
del saldo sarà eseguito
avendo riguardo al nuovo
valore dei titoli.
relativo
alle
istruzioni
esplicative ed alla modulistica
per la compilazione della
dichiarazione di vendemmia
2014/2014.
Si
informa
inoltre che la modulistica online (ID 9051) è disponibile
in Anagrafe di Artea per la
compilazione e per la
presentazione. La scadenza è
fissata improrogabilmente
al 15 Gennaio 2014. Per la
corretta compilazione si
raccomanda
la
lettura
delle Istruzioni, disponibili
anche
in
linea
sulla
modulistica stessa. Gli uffici
dell’UPA
rimangono
a
disposizione per qualsiasi
chiarimento in merito alla
dichiarazione di vendemmia e
produzione ed effettuano
la compilazione on-line
per tutte le aziende che ne
fanno richiesta previa
appuntamento.
Le modifiche alla legislazione
nazionale
Il nuovo regolamento modifica
ed integra le leggi nazionali
vigenti in materia di
informazioni ai consumatori
(in Italia il D.lgs. 109/92). Di
seguito le principali novità
introdotte dal Regolamento UE
1169/11.
Articolo 2 - Definizioni
Alimento preimballato
Il regolamento estende la
definizione a tutti i prodotti
(anche di grossa pezzatura)
che sono imballati, avvolti
interamente o in parte da tale
imballaggio (anche la carta o
altro involucro protettivo), in
modo tale che il contenuto non
possa essere alterato senza
aprire o cambiare l’imballaggio.
Articolo 7 - Pratiche leali
d'informazione
Quest’articolo
sostituisce
completamente l’articolo 2
(Finalità dell’etichettatura dei
prodotti alimentari) del D.lgs.
109/92.
L’aspetto,
la
descrizione, le illustrazioni o
l’esaltazione della presenza di
certi ingredienti (anche se
eliminati e/o sostituiti) non
devono indurre il consumatore
a credere che l’alimento abbia
caratteristiche
diverse
da
quelle che ha naturalmente.
Non è possibile, quindi,
utilizzare
l’immagine
di
un’arancia in un’aranciata se
questa non è presente come
ingrediente, o di un formaggio
se a questo è stato eliminato il
latte (ad esempio con la soia).
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L’Agricoltore Senese 23/2014
Art. 8 - Responsabilità
Nel caso che un prodotto
preimballato sia venduto non
direttamente al consumatore
finale, ma ad un terzo
(ristorante, trasformatore ,
ospedale, mensa etc.), che può
anche frazionarlo, trasformarlo
o tagliarlo, rimane la
possibilità di fornire le
informazioni obbligatorie nei
documenti commerciali a patto
che accompagnino l’alimento.
Tuttavia
è
importante
segnalare che tra le
informazioni da riportare è
necessario aggiungere quelle
relative alle “condizioni
particolari di conservazione e/o
condizioni d'impiego”. E’
altresì importante ricordare
che il Termine Minimo di
Conservazione (TMC) o data
di scadenza, le condizioni
particolari di conservazione,
impiego e il nome/ragione
sociale e indirizzo di chi
commercializza il prodotto
(non il produttore!) devono
comparire
sull’imballaggio
esterno nel quale gli alimenti
preimballati sono presentati al
momento
della
loro
commercializzazione.
Articolo 9 - Elenco delle
indicazioni obbligatorie
Il Regolamento introduce
nuove indicazioni obbligatorie.
Tra queste ricordiamo:
• il paese d’origine o il luogo
di provenienza ove previsto (si
veda più avanti la descrizione
dell’articolo 26);
• la dichiarazione nutrizionale
(dal 13 dicembre 2016);
• la
dichiarazione
della
presenza di allergeni (per la
lista si veda l’allegato II del
regolamento).
Si
potrà
continuare
ad
identificare l'operatore che
commercializza il prodotto
(nome/ragione
sociale
ed
indicazioni dell’indirizzo) col
solo marchio registrato. Le
indicazioni dell’indirizzo non
possono essere: la Casella
Postale, l’indirizzo internet o
di posta elettronica, il numero
telefonico, il numero di
registrazione alla CCIA. Non è
più obbligatorio (come era già
riportato nella direttiva
comunitaria mal recepita dal
D.lgs. 109/92) indicare la
sede dello stabilimento di
produzione o confezionamento
se
il
prodotto
è
commercializzato da un terzo.
Riamane
comunque
la
possibilità di indi carlo
volontariamente, purché non
sostituisca il nome o la ragione
sociale de “l’operatore con il
cui nome o con la cui ragione
sociale è commercializzato il
prodotto o, dell’importatore”.
In pratica i prodotti venduti a
“Marchio” della GDO o
importati non hanno più
l’obbligo di indicare chi l’ha
fabbricati.
Dicitura del Lotto
Anche se il regolamento non
riporta l’obbligo della dicitura
del lotto, rimane in vigore per
la Direttiva 2011/91 che non è
stata abrogata. Sono comunque
esentati i prodotti ortofrutticoli
destinati
all’industria
di
trasformazione, ai centri di
immagazzinamento, alle
cooperative ed OP. La
vendita diretta dei prodotti
ortofrutticoli ai consumatori
non richiede la dicitura del
lotto.
Quantità netta
La quantità di alimento da
riportare sulla confezione è
quella nettae non più quella
nominale. La norma non si
applica ai prodotti che sono
soggetti a notevoli perdite del
loro volume o della loro massa
come, ad esempio , gli
6
ortofrutticoli. Peraltro per
questi ultimi valgono le
regole di commercializzazione
stabilite dall’OCM unica.
Denominazione di vendita
E’ obbligatorio indicare la
denominazione di vendita e
non più quella dell’alimento.
La differenza tra le due è che
la prima si riferisce al prodotto
finito (pasta, pane gelato
etc.), mentre la seconda si
riferisce al prodotto finito e
alla denominazione del suo
ingrediente (ad esempio pane
all’olio). Per la denominazione
di vendita si veda l’allegato
VI del regolamento. Si ricorda
che per “denominazione
dell’alimento” si intende
la sua denominazione legale
(formaggio, pane, pasta etc.).
Termine
minimo
di
conservazione
Il TMC è definito dall’articolo
24 e dall’allegato X del
Regolamento. Non è più
obbligatorio indicarlo nello
stesso campo visivo principale
dell’etichetta, ma si deve
sempre
riportare
anche
nell’involucro con cui è
commercializzato il prodotto.
Origine dell’alimento (art.
26)
L’obbligo di indicare il paese
di origine o provenienza
dell’alimento non sussiste per i
prodotti DOP IGP e STG.
L’indicazione del paese
d’origine o del luogo di
provenienza è obbligatoria:
“Nel caso in cui l’omissione di
tale indicazione possa indurre
in errore il consumatore in
merito al paese d’origine o al
luogo di provenienza reale
dell’alimento, in particolare
se le informazioni che
accompagnano l’alimento o
contenute nell’etichetta nel
loro insieme potrebbero
altrimenti far pensare che
L’Agricoltore Senese 23/2014
pol’alimento
abbia
un
differente paese d’origine o
luogo di provenienza”. In tal
modo non sarà più possibile
utilizzare simboli, immagini o
altro che possano far ritenere
che,
(ad
esempio
un
formaggio), sia italiano pur
non essendo stato prodotto in
Italia. Una novità importante
per
la
lotta all’Italian
Sounding. Inoltre se il paese
d’origine o il luogo di
provenienza di un alimento è
indicato nell’etichetta e non è
lo stesso di quello del suo
ingrediente primario (farina,
latte, etc.) si deve indicare
obbligatoriamente il paese
d’origine o il luogo di
provenienza di tale ingrediente
primario; oppure si deve
specificare che il paese
d’origine o il luogo di
provenienza dell’ingrediente
primario è indicato è diverso
da quello dell’alimento .
Quest’ultima disposizione si
applicherà quando sarà
pubblicato l’atto delegato della
Commissione che ne stabilirà
le modalità corrette.
Etichettatura nutrizionale
Le informazioni nutrizionali
sono già in vigore secondo la
Direttiva 90/496/CEE. Anche
se le modifiche saranno
obbligatorie dal 13 dicembre
Acquisto
capi riproduttori 2014
Si ricorda a tutti i Soci con
aziende zootecniche che la
Regione Toscana ha aperto il
bando del PRAF misura A.1.6,
azione B “Incentivazione
all’acquisto e all’impiego di
animali iscritti nei libri
genealogici e nei registri
anagrafici”. Sono ammessi a
2016, molti produttori si
stanno già adeguando. Si
ritiene utile dare quindi alcune
informazioni in merito .
Secondo le nuove disposizioni,
la "dichiarazione nutrizionale"
obbligatoria
indicherà
il
contenuto energetico e le
percentuali di ogni singola
sostanza riportata, come di
seguito meglio specificato, in
una tabella comprensibile
sull'imballaggio. Le unità di
misura
da
usare
nella
dichiarazione
nutrizionale
sono per l’energia [kilojoule
(kJ) e kilocalorie (kcal) e per
la
massa
grammi
(g),
milligrammi
(mg)
e
microgrammi (μg). Tutte le
informazioni dovranno essere
espresse per 100 g o per 100
ml e potranno, inoltre, anche
essere espresse in porzioni,
purché sia riportata la
quantità della porzione (ad
esempio si deve riportare
che un cucchiaino di olio sono
25 ml di prodotto). Il
regolamento introduce l'obbligo
dell'informazione nutrizionale
per la maggioranza degli
alimenti elaborati. Gli
elementi da dichiarare
obbligatoriamente sono:
- valore energetico
- grassi
- grassi saturi
- carboidrati
- zuccheri
- proteine e sale.
Non
sono
obbligati
a
presentare la dichiarazione
nutrizionale:
• i prodotti non trasformati
che comprendono un solo
ingrediente
o
una
sola
categoria di ingredienti;
• i prodotti trasformati che
sono
stati
sottoposti
unicamente a maturazione e
che comprendono un solo
ingrediente
o
una
sola
categoria di ingredienti.
Sono pertanto esclusi i
prodotto ortofrutticoli.
Conclusioni
Il nuovo regolamento tende a
raggruppare e migliorare i
diversi dispositivi legislativi
in materia di etichettatura
che si sono susseguiti negli
ultimi anni, cercando di
armonizzare le informazioni
fornite ai consumatori e agli
operatori alimentari. E’ in
preparazione un D.M. di
recepimento del Regolamento
1169/11.
Appena
sarà
pubblicato provvederemo a
comunicarlo a tutti i Soci
mediante questo notiziario. Il
testo integrale del regolamento
(UE) n. 1169/2011 è reperibile
nel
sito
internet
della
Confagricoltura di Siena.
contributo esclusivamente gli
animali riproduttori iscritti ai
Libri Genealogici (LL.GG) o
ai Registri Anagrafici (RR.AA)
di razza, secondo la normativa
vigente, delle seguenti specie,
“Spese massime ammesse per
specie e razze animali”:
Bovina; Bufalina; Ovina;
Caprina; Equina (delle razze
iscritte nel repertorio regionale
delle risorse genetiche animali
autoctone); Asinina (delle razze
iscritte nel repertorio regionale
delle risorse genetiche animali
autoctone); Suina (delle razze
iscritte nel repertorio regionale
delle risorse genetiche animali
autoctone).
Gli animali oggetto di acquisto
devono ottemperare, sia per
quanto riguarda gli allevamenti
di provenienza che i singoli capi,
alle norme sanitarie comunitarie,
nazionali e regionali in vigore
al momento dell’acquisto e
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L’Agricoltore Senese 23/2014
della movimentazione del capo
verso l’allevamento ed essere
in possesso delle certificazioni
sanitarie. Il termine di
presentazione delle domande
per
i
capi
acquistati
nell’anno solare 2014 è
fissato al 05 Febbraio 2015.
Si ricorda che i nostri Uffici
sono a disposizione per
chiarimenti e compilazione
delle domande.
FISCALE TRIBUTARIO
Imposte e tasse
Revisione zone montane
esenti da IMU
Decreto del Ministero
dell’economia e delle
finanze del 28.11.2014
Comunicato MEF
del 01.12.2014
Con il decreto di cui all’oggetto,
in corso di pubblicazione sulla
Gazzetta ufficiale, il cui testo
integrale è disponibile sul sito
del Dipartimento delle finanze
(www.finanze.it) diventa operativa
la revisione dell’elenco dei
comuni disposta dall’art. 22, c.
2 del D.L. n. 66/2014, conv. in
L. n. 89/2014, ove sono ubicati
i terreni agricoli esenti
dall’IMU. Fino all’emanazione
del decreto in commento erano
esenti dal tributo i terreni
agricoli ricadenti in aree
montane o di collina delimitate
ai sensi dell’art. 15 della L. n.
984/1977, a norma dell’art. 7,
c. 1, lett. h) del D. Lgs. n.
504/92. A valere per il periodo
d’imposta 2014, il predetto art.
22 del D.L. n. 66/2014,
sostituendo l’art. 4, c. 5 bis del
D.L. n. 16/2012, conv. in L. n.
44/2012, ha introdotto, al fine
dell’individuazione dei comuni
ove i terreni continuano a
risultare esenti, il criterio
del livello altimetrico ,
riportato da un apposito elenco
dell’ISTAT, che diversifica i
terreni posseduti da coltivatori
diretti e imprenditori agricoli
professionali, di cui all’art. 1
del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti
nella previdenza agricola, dagli
altri terreni. Tanto premesso,
in base al nuovo decreto (artt.1
e 2), risultano esenti, a norma
dell’art 7, c. 1, lett. h) del
D.Lgs. n. 504/92 (ad eccezione
dei terreni ubicati nei comuni
della provincia autonoma di
Bolzano che, in base alla
legge provinciale n. 3/2014,
applicano l’imposta municipale
immobiliare - IMI):
a) I terreni agricoli dei
comuni ubicati ad un’altitudine
di 601 metri e oltre,
individuati sulla base dell’
“Elenco comuni italiani”,
pubblicato sul sito internet
dell’Istituto
nazionale
di
statistica
(ISTAT ),
http://www.istat.it/it/archivio/6
789, tenendo conto dell’altezza
riportata
nella
colonna
“Altitudine del centro (metri)”;
b) i terreni agricoli posseduti
da coltivatori diretti e
imprenditori
agricoli
professionali di cui all’art. 1
del D. Lgs. n. 99/2004
(comprese le società con
qualifica IAP), iscritti nella
previdenza agricola, ubicati nei
8
comuni
con
un’altitudine
compresa fra 281 metri e 600
metri, individuati sulla base
dell’ “Elenco comuni italiani”,
pubblicato sul sito internet
dell’Istituto nazionale di
statistica
(ISTAT ),
http://www.istat.it/it/archivio/6
789, tenendo conto dell’altezza
riportata
nella
colonna
“Altitudine del centro (metri)”;
Il comma 3 dell’art. 2 del
decreto precisa, altresì, che
l’esenzione si applica anche ai
terreni di cui al comma 2 dello
stesso art. 2 (cioè quelli
indicati nella suddetta lettera
b), nel caso di concessione
degli stessi in comodato o in
affitto a coltivatori diretti
e imprenditori agricoli
professionali di cui all’art. 1
del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti
nella previdenza agricola. La
disposizione, tuttavia, appare
evidentemente
pleonastica
atteso che il requisito del solo
possesso in capo agli stessi
IAP e CD iscritti alla
previdenza agricola (previsto
al comma 2) incorpora già la
possibilità di concedere in
affitto o in comodato ad
altrettanti
affittuari
o
comodatari IAP e CD, oltre
che, stando alla lettera della
disposizione, ad altri soggetti
non
in
possesso
delle
medesime qualifiche. Sul
punto, in attesa di ottenere un
chiarimento sul piano tecnico,
sembrerebbe che l’intento, ad
una lettura “non irrazionale”
L’Agricoltore Senese 23/2014
della norma, sia quello di
limitare l’esenzione, nel caso
dell’affitto o del comodato, ai
terreni posseduti da IAP e CD
concessi in godimento ad
altrettanti IAP e CD sempre
iscritti alla previdenza
agricola. I commi 4 e 5
dell’art. 2 del decreto
precisano che per i terreni
ubicati nei comuni diversi da
quelli individuati nei commi 1
e 2 (quelli per cui vale
l’esenzione),
resta
ferma
l’applicazione della disciplina
vigente
dell’imposta
municipale propria e, in
particolare, delle disposizioni
di cui all’art. 13, commi 5 e 8
bis del D. L. n. 201/2011
(moltiplicatori e riduzioni della
base imponibile) ed, inoltre,
che l’individuazione dei
terreni, effettuata ai sensi dello
stesso art. 2, ai quali si
applica l’esenzione, sostituisce
quella effettuata in base alla
circolare n. 9 del 14 giugno
1993. Pertanto, i terreni ubicati
nei comuni con un’altitudine
inferiore a 281 metri, ancorché
prima esenti, sono soggetti al
pagamento dell’IMU disposta
dal decreto, anche se posseduti
e condotti da IAP e CD iscritti
alla
previdenza
agricola.
Infine, il comma 6 dell’art. 2
del decreto conferma che i
terreni
a
immutabile
destinazione agro - silvo pastorale, a proprietà collettiva
indivisibile e inusucapibile,
sono esenti dall’IMU a
prescindere dalla loro
collocazione. L’art. 3 stabilisce
che i soggetti passivi tenuti al
pagamento dell’imposta in
base alle nuove disposizioni
devono
effettuare
il
versamento, per il 2014, in
un’unica rata entro il prossimo
16 dicembre 2014, con un
richiamo all’art. 10 della
L. n. 212/2000 (Statuto del
contribuent e) sulla tutela
dell’affidamento e della buona
fede, cioè dalla norma che
prevede, tra l’altro, “che non
sono irrogate sanzioni né
richiesti interessi moratori al
contribuente qualora egli si sia
confermato a indicazioni contenute
in atti dell’amministrazione
finanziaria ....... o qualora il
suo comportamento risulti
posto in essere a seguito di
fatti direttamente conseguenti
a ritardi, omissioni od errori
dell’amministrazione stessa”,
di fatto prendendo atto che il
ritardo nell’emanazione del
D.M. potrebbe provocare
eventuali errori o violazioni
delle disposizioni oltre che
essere causa del versamento in
un’unica soluzione. In ordine
alla
misura
dell’aliquota
d’imposta, si ritiene sia
applicabile, in via generale,
l’aliquota base del 7,6 per
mille considerato che i Comuni
per i quali i terreni agricoli,
prima esenti, sono divenuti
imponibili, per effetto del
decreto, non hanno potuto, nei
termini previsti, deliberare
aliquote diverse, salvo che le
delibere
comunali
non
prevedano aliquote diverse da
quella base che riguardino
intere categorie di immobili,
per esempio “altri immobili”
diversi
dall’abitazione
principale, ovvero che si tratti
di Comuni i cui terreni, prima
della nuova revisione, erano
parzialmente esenti e che
abbiano deliberato un’aliquota
diversa da quella ordinaria.
Tenuto conto dell’imminenza
dei versamenti previsti il
Consiglio dei Ministri del 12
dicembre u.s (www.governo.it)
ha approvato un decreto
legge di proroga del termine
di pagamento dell’IMU sui
terreni agricoli montani e
collinari dal prossimo 16
dicembre 2014 al 26 gennaio
2015. In attesa di eventuali
sviluppi circa la revisione
della nuova disciplina di cui
al D.M. 28.11.2014 (pubblicato
in G.U. del 06.12/2014), si
ricorda che resta fermo il
termine del 16 dicembre per
il versamento del saldo
IMU riguardante i terreni
agricoli non ricompresi nelle
zone montane e collinari
individuate con la circolare
ministeriale n. 9 del 14
giugno 1993.
SERVIZIO CONTABILITA’ IVA
Ricordiamo alle aziende aderenti al servizio di contabilità ed Iva che le fatture ed
ogni altro documento utile devono essere consegnati all’ Ufficio Fiscale entro i
primi 10 giorni successivi al mese di riferimento. Tale esigenza impone tempestive
consegne onde dar modo agli uffici e, conseguentemente, alle aziende di poter
operare correttamente e con la dovuta puntualità.
9
L’Agricoltore Senese 23/2014
SINDACALE
Assunzioni congiunte
Decreto direttoriale n. 85
del 28/11/2014 e la nota
n.1471 del 4/12/2014
Modello UNILAV-cong.
Facciamo seguito alle nostre
precedenti comunicazioni
sull'argomento in oggetto per
comunicare che con decreto
direttoriale n. 85 del 28/11/2014
e la nota n.1471 del 4/12/2014,
la Direzione Generale dei sistemi
informativi, dell’innovazione
tecnologica
e
dell a
comunicazione del Ministero
del Lavoro e delle Politiche
Sociali ha fornito le modalità
operative per la comunicazione
delle assunzioni congiunte in
agricoltura. L'emanazione di
tali
provvedimenti
rende
finalmente
operativa
la
normativa sulle assunzioni
congiunte da parte di una
pluralità di datori di lavoro
legati da determinati vincoli
(gruppo,
rete,
rapporti
familiari) di cui all’art. 9, c.
11, del decreto legge n.
76/2013,
convertito
con
modificazioni dalla legge n.
99/2013. Il Decreto direttoriale
citato infatti stabilisce
espressamente che dal 7
gennaio 2015 sarà possibile
effettuare, attraverso il
portale cliclavoro.gov.it ,
la trasmissione
della
comunicazione di assunzione
dei lavoratori reclutati con
questa particolare tipologia
contrattuale. In altre parole
le
assunzioni
congiunte,
indipendentemente dal luogo
ove è ubicata la sede di lavoro,
dovranno essere comunicate
non secondo il tradizionale
canale telematico regionale per
le comunicazioni obbligatorie,
ma solo ed esclusivamente
tramite
la
sezione
“ADEMPIMENTI” del portale
cliclavoro.gov.it dove sarà
operativa - dal 7 gennaio p.v. un’apposita applicazione web
denominata
“UNILAVCongiunto”. Attraverso tale
canale potranno altresì essere
effettuate le comunicazioni
relative alle variazioni del
rapporto di lavoro (trasformazione,
proroga, cessazione) nonché la
rettifica e l'annullamento di
comunicazioni precedentemente
effettuate. Si sottolinea che
rispetto al normale modello
UNILAV, il nuovo formulario
per le assunzioni congiunte
richiede
le
seguenti
informazioni supplementari:
- nella sezione "altri datori di
lavoro" devono essere indicati
gli ulteriori datori di lavoro che
procedono
all'assunzione
congiunta, e cioè tutti i datori
di lavoro diversi da quello che
effettua la comunicazione di
assunzione (per ciascun datore,
laddove agricolo, dovrà essere
indicato anche il codice CIDA
rilasciato dall'INPS);
- deve essere indicato il luogo
di conservazione dell'accordo
tra i datori di lavoro coinvolti,
in
caso
di
assunzione
congiunta da parte di imprese
legate da un contratto di rete o
riconducibili a soggetti legati
tra loro da un vincolo di
parentela o di affinità entro il
terzo grado (si ricorda che, in
tali casi, le comunicazioni di
assunzione,
trasformazione,
proroga e cessazione devono
10
essere effettuate da un soggetto
appositamente incaricato da
uno specifico accordo tra le
parti depositato presso le
associazioni di categoria con
modalità che ne garantiscano
la data certa di sottoscrizione
ovvero, in caso di contratto di
rete, dal contratto stesso).
Le comunicazioni relative alle
assunzioni congiunte potranno
essere effettuate da tutti i
soggetti accreditati al portale
cliclavoro,
compresi
gli
intermediari abilitati (consulenti,
associazioni
di
categoria,
società di servizi, etc.).
Relativamente all'accreditamento
al portale per l'invio delle
comunicazioni delle assunzioni
congiunte, si precisa che il
Ministero del lavoro, si è
riservato di far conoscere a
stretto giro le specifiche
modalità che dovranno essere
seguite. La comunicazione di
assunzione (modello UNILAVCongiunto), una volta pervenuta
al portale cliclavoro, attraverso
il Nodo di Coordinamento
Nazionale, sarà messa a
disposizione dei servizi regionali
e degli Enti previdenziali
competenti. Il decreto direttoriale
in
commento
prevede
l'emanazione di un'apposita
circolare
congiunta
della
Direzione Generale dei sistemi
informativi, dell’innovazione
tecnologica
e
dell a
comunicazione e la Direzione
Generale per l'attività ispettiva,
con la quale verranno fornite
ulteriori indicazioni di
carattere operativo. Ci
riserviamo pertanto di tornare
sull'argomento non appena sarà
diramata la predetta circolare.
L’Agricoltore Senese 23/2014
PREVIDENZIALE
Erogazione premiale
erogazioni legate
all’andamento economico
dell’impresa
Art. 46 CPL operai
Si ricorda quanto previsto
dall’art. 46 del Contratto
Provinciale per gli operai
agricoli e florovivaisti della
Provincia di Siena inerente le
erogazioni legate all’andamento
economico dell’impresa. Le
Parti concordano di istituire,
per l'arco di validità del
presente contratto collettivo,
erogazioni premiali di cui alla
legge nazionale n 126 del
24.07.2008 , e successive
integrazioni e modificazioni,
correlati a risultati da
conseguire nella realizzazione
di programmi aventi come
obbiettivo,
incrementi
di
produttività, di qualità e di altri
elementi di competitività,
legati all'andamento produttivo
delle imprese, unitamente a
quanto previsto dall’articolo
2 comma 10 del C.C.N.L.
Dette erogazioni vengono così
denominate:
• Erogazione
premiale
“disponibilità”;
• Erogazione
premiale
“presenza”.
In ragione di quanto sopra, il
premio di partecipazione
annuale, così come declamato
dall’articolo 45 comma 4,
unitamente all’allegato 2 dei
previgenti C.P.L viene
integralmente sostituito, ad
ogni effetto di legge e di
contratto, dal presente accordo
di (sovra descritto) erogazione
premiale. L’Osservatorio è
l’istituzione contrattuale
deputata ad individuare tali
erogazioni, utilizzando dati
globali riferiti ad almeno
sei
elementi
significativi
dell'andamento dell'agricoltura
provinciale e dovrà completare
le
proprie
ricerche
obbligatoriamente entro il 31
ottobre dell'anno solare di
riferimento. Entro il 30
novembre di ogni anno, verrà
convocata
una
apposita
riunione, per verificare la
sussistenza delle condizioni al
fine dell'erogazione premiale.
Tenuto conto, della variabilità
dei fattori che possono
incidere, sulla produttività,
innovazione ed efficienza
organizzativa, le parti
ritengono di differenziare
detta incidenza prendendo a
riferimento due diversi gruppi
di
indicatori,
gestionali,
economici e produttivi. Altri
parametri potranno essere
individuati direttamente
richiedendo anche dati ed
informazioni a tutti gli Enti
Pubblici e privati del settore.
L’erogazione premiale riveste
caratteristiche di variabilità nel
suo
ammontare,
non
è
determinabile a priori ed è
commisurata ad un valore
anch’esso variabile secondo
parametri di presenza e di
adesione a criteri di flessibilità.
Dette
corresponsioni
competono sia agli operai a
tempo determinato che
indeterminato, secondo le
modalità appresso riportate.
L’erogazione premiale, nel
caso l'Osservatorio dichiari
la
sussistenza
degli
elementi necessari alla sua
11
corresponsione, sarà erogata
entro il mese di gennaio
dell'anno solare successivo a
quello di riferimento. Tali
corresponsioni non incidono in
alcun
istituto
legale
o
contrattuale
previsto
dal
presente contratto e non sono
riconducibili alla nozione di
retribuzione
prevista
dal
presente
C.P.L.
Pertanto
l’erogazione premiale non
deve costituire montante ai
fini della rilevazione delle
retribuzioni medie erogate
nella provincia di Siena. In
caso di controversie aventi
ad oggetto contestazioni
sull’erogazione premiale, viene
riconosciuto
l’Osservatorio
quale unico organo deputato,
preliminarmente, ad esperire il
tentativo conciliativo, il cui
esito dovrà essere riportato su
apposito verbale, da inviare
alle parti firmatarie del
presente contratto unitamente
agli
aventi
causa.
Al
dipendente spetterà, qualora
ricorressero le condizioni
ivi previste, comunque,
annualmente,
una
sola
tipologia di erogazione, avente
validità per l’intero anno solare
di riferimento.
Erogazione
premiale
“disponibilità”. Tabella A
1. stato della manodopera
con riferimento ai lavoratori
occupati e dalle giornate
lavorate, con necessità di
verificare gli scostamenti in
aumento o in diminuzione e
relativa quantificazione delle
percentuali;
2. andamento dei prezzi di
mercato all'ingrosso dei
prodotti, verificando le
L’Agricoltore Senese 23/2014
contrattazioni e i quantitativi,
rilevando le percentuali e gli
scostamenti in più o in meno;
3. prezzi
dei
prodotti,
verificando gli scostamenti in
più o in meno e ricavando le
relative percentuali;
4. presenza nelle attività
agrituristiche;
5. eventi infortunistici ed in
itinere;
6. disponibilità ad un orario
di lavoro settimanale, di 44
ore, da potersi effettuare, in
tutto
l’anno
solare,
ad
esclusione delle ultime due
settimane di gennaio, del mese
di agosto, delle ultime due
settimane di novembre, e del
mese di dicembre, nel limite
minino di 60 ore annue.(orario
flessibile).
Le disposizioni di cui al punto
6, dovranno seguire la
seguente procedura. L’azienda
dovrà
comunicare
detto
intendimento, 15 giorni prima
dell’evento, a tutti i lavoratori
adibiti alle fasi lavorative od ai
lavori occasionali o di breve
durata, per le quali la stessa
ritenga,
gestionalmente
opportuna, detta applicazione.
Il lavoratore interessato dovrà
formalizzare, per scritto,
detta volontà entro 5 giorni
dall’avvenuta comunicazione.
Soddisfatto quanto al punto 6,
al lavoratore sarà corrisposto
l’importo orario riportato
nella Tabella A, del presente
articolato, per tutte le ore
ordinarie effettivamente
lavorate, durante l’anno solare
di riferimento, con esclusione
delle ferie, malattie, infortuni,
maternità e permessi. Ove, tale
procedura non fosse attuabile
per indisposizione del
lavoratore, o venir meno di
necessità aziendali, le ore
comunque effettuate dovranno
essere oggetto di recupero.
Allorché tale operazione non
venisse interamente attuata
entro il 31 marzo dell’anno
successivo, le ore residue
verranno retribuite con la
maggiorazione prevista per il
lavoro
straordinario.
Il
“recupero” e la “disponibilità”,
di cui ai commi precedenti,
non possono essere oggetto di
compensazione, in quanto
trattasi di due fattispecie aventi
diversa natura contrattuale.
Tabella A
IMPORTI DEL PREMIO PER GLI OPERAI
AGRICOLI
1° livello - Op. Spec. Super
2° livello - Op. Spec. Super
3° livello - Op. Specializzato
4° livello - Op.Qualif.Super
5° livello - Op. Qualificato
6° livello - Op. Comune
Specializzato Super
Spec. Super Interm.
Specializzato
Qualificato Super
Qualificato
Comune
IMPORTI DEL PREMIO PER GLI OPERAI
FLOROVIVAISTI
Livello A - Op.Spec.Super
Livello B - Op. Specializzato
Livello C - Op.Qualif.Super
Livello D - Op. Qualificato
Livello E - Op. Comune
Erogazione
premiale
“presenza”. Tabella B
a. lo stato della manodopera
con riferimento ai lavoratori
occupati ed alle giornate
lavorate, con necessità di
verificare gli scostamenti in
QUALIFICHE
QUALIFICHE
Specializzato Super
Specializzato
Qualificato Super
Qualificato
Comune
aumento o in diminuzione e
relativa quantificazione delle
percentuali;
b. andamento dei prezzi di
mercato all'ingrosso dei
prodotti, verificando le
contrattazioni e i quantitativi,
12
Importi orari 2012
0,249587
0,246685
0,237011
0,227337
0,212826
0,193478
Importi orari 2012
0,251522
0,24088
0,230239
0,216696
0,195413
rilevando le percentuali e
gli scostamenti in più o in
meno;
c. prezzi dei prodotti,
verificando gli scostamenti in
più o in meno e ricavando le
relative percentuali;
L’Agricoltore Senese 23/2014
d. presenza nelle attività
agrituristiche;
e. presenza lavorativa non
inferiore a 44 giornate
nell’anno solare di riferimento,
concretamente
prestate
e regolarmente retribuite ,
in detto periodo, come
risultante dal cedolino
paga;
f. interruzioni, recuperi ,
sospensioni art.8 Cpl .
L’erogazione sarà corrisposta
per le ore effettivamente
lavorate, con esclusione delle
ferie,
malattie,
infortuni,
maternità e permessi, sulla
base della seguente tabella.
Tabella B
IMPORTI DEL PREMIO PER GLI OPERAI
AGRICOLI
QUALIFICHE
Importi orari 2012
1° livello - Op. Spec. Super
Specializzato Super
0,163
2° livello - Op. Spec. Super
Spec. Super Interm.
0,156
3° livello - Op. Specializzato
Specializzato
0,151
4° livello - Op.Qualif.Super
5° livello - Op. Qualificato
Qualificato Super
Qualificato
0,142
0,135
6° livello - Op. Comune
Comune
0,129
IMPORTI DEL PREMIO PER GLI OPERAI
FLOROVIVAISTI
QUALIFICHE
Importi orari 2012
Livello A - Op.Spec.Super
Specializzato Super
0,162
Livello B - Op. Specializzato
Specializzato
0,155
Livello C - Op.Qualif.Super
Qualificato Super
0,148
Livello D - Op. Qualificato
Qualificato
0,139
Livello E - Op. Comune
Comune
0,126
Altri elementi di produttività
Le parti convengono altresì
di
individuare
alt ri
elementi di produttività, di
cui al combinato disposto
dell'art.53, comma 1, decreto
legge n.78/2010, convertito in
legge n.122/2010, e art.1,
comma 57, legge n.220/2010,
presenti nella contrattazione
collettiva di settore, in
ragione
della
peculiarità
dell'attività svolta dagli
operai
del
comparto
agricoltura,
come
le
componenti accessorie della
retribuzione, che rispondono
agli elementi indicati dalla
Circolare
Agenzia
delle
Entrate/Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali, 3/E
dell' 11 febbraio 2011, presenti
nel
vigente
contratto
collettivo
nazionale
e
provinciale. Tali componenti
accessorie, qualora siano
state erogate conformemente
alle
disposizioni
sotto
elencate, possono beneficiare
dell'agevolazione fiscale ivi
prevista.
• lavoro straordinario, festivo
e notturno effettuato in supero
all'orario
contrattuale
di
lavoro, distribuito ai sensi
dell’art.9, del C.P.L;
• le giornate di riposo
compensativo per festività
soppresse e retribuite, così
come disciplinato dall'art.40 e
41, del vigente C.C.N.L. 25
maggio 2010;
13
• le ferie non godute e
retribuite, nel rispetto delle
norme di legge;
• gli
importi
e
le
maggiorazioni per lavoro
notturno o festivo che cade
in regolari turni periodici;
• il lavoro in supero, nei
rapporti di lavoro a tempo
parziale. Con espresso, ma
non solo, riferiment o alle
c.d. clausole elastiche e
flessibili;
• lavoro
straordinario
forfettizzato,
purché
conforme a quanto stabilito
dalla circolare n. 47/E, del
17
settembre
2010,
congiunta dell'Agenzia delle
Entrate e del Ministero del
lavoro.
L’Agricoltore Senese 23/2014
FIA Sanitario
Nuove modalità
di riscossione
tramite ENPAIA
Comunicazione
della rinuncia all'iscrizione
Si fa seguito alle nostre
precedenti comunicazioni per
rendere noto che con apposito
documento, il FIA sanitario
illustra nel dettaglio la nuova
procedura telematica per la
riscossione dei relativi
contributi. Come si ricorderà,
infatti, a decorrere dal 1°
gennaio 2015, il Fondo Sanitario
Impiegati
Agricoli
(FIA
Sanitario) affiderà all'ENPAIA per ragioni di economicità - il
servizio di riscossione dei
contributi di propria spettanza
previsti dalla contrattazione
collettiva per i quadri, impiegati
e da quella per i dirigenti
agricoli. La nuova procedura
telematica di riscossione della
contribuzione prevede
in
automatico
l'impostazione
della quota relativa all'iscrizione
al Fondo Sanitario FIA per tutti
gli impiegati e i quadri che
non
hanno
espressamente
comunicato
di
rinunciare
all'iscrizione. Ed infatti, come
noto, il contratto collettivo per
gli impiegati e quadri e
quello per i dirigenti agricoli
prevedono che i lavoratori che
intendano
rinunciare
all'iscrizione al FIA Sanitario
hanno l'onere di comunicarlo
espressamente al datore di
lavoro ed al Fondo stesso (cfr.
art. 39 - già art. 38 - del vigente
CCNL per i quadri e gli
impiegati agricoli e art. 33 del
vigente CCNL per i dirigenti
agricoli). Laddove la rinuncia
del lavoratore non sia stata
ancora formalizzata e
comunicata al FIA Sanitario, è
possibile
effettuare
la
comunicazione tempestivamente,
e
comunque
prima
dell'entrata in vigore del
nuovo sistema di riscossione.
A tal fine la comunicazione può
essere inviata per raccomandata
all'indirizzo
del
FIA
SANITARIO (Viale Beethoven,
n.48 - 00144 Roma), o per posta
elettronica al seguente indirizzo
[email protected],
ovvero
per fax al numero 06/5458354.
Per ulteriori informazioni si
prega di fare riferimento al
nostro Ufficio paghe.
CREDITIZIO
Bando per la concessione
di contributi in conto
interessi in favore
delle imprese del settore
agricolo che abbiano fatto
ricorso a finanziamenti
per investimenti
e/o spese di conduzione
La Fises Spa (Finanziaria
Senese di Sviluppo) ricorda che
è sempre operativo il Bando,
emesso in collaborazione con la
Provincia di Siena, per la
concessione di contributi in
conto interessi a favore delle
imprese del settore agricolo che
abbiano fatto ricorso a
finanziamenti per sostenere spese
di investimento e/o conduzione.
Le caratteristiche principali del
Bando in oggetto sono:
- I contributi richiesti devono
riferirsi a finanziamenti per
spese di investimento erogati nei
12 mesi antecedenti la data di
presentazione della domanda di
ammissione: tale termine si
riduce a 6 mesi nel caso di
finanziamenti per spese di
conduzione;
- Il contributo oggetto del Bando si
configura in un abbattimento del
tasso
di
interesse
sul
finanziamento oggetto della
richiesta nella misura di 1,50
punti percentuali (al lordo della
ritenuta del 4% sull’importo
totale a titolo di acconto);
- Importo massimo ammesso a
contributo pari a 50.000 € per
spese di conduzion e o
consolidamento di passività e
100.000 € per spese di
investimento: in caso gli importi
finanziati siano superiori, il
contributo
sarà
comunque
erogato entro tali limiti;
- Ciascun soggetto richiedente
può presentare a Fises una sola
domanda di contributo, con
14
l’unica deroga prevista per i
finanziamenti erogati alle imprese
tramite cambiale agricola;
- La durata su cui calcolare il
contributo non può superare i 5
anni, anche nel caso in cui il
finanziamento abbia durata
superiore;
- La concessione del contributo
rientra tra gli aiuti pubblici
concessi alle aziende agricole in
Regime De Minimis.
Ricordiamo infine che le domande
possono essere presentate in
ogni momento senza limite
temporale e saranno accolte fino
all’esaurimento dei fondi ed
evase in ordine cronologico. Per
informazioni più dettagliate si
può visitare direttamente il sito
della Fises www.fises.it oppure
telefonare per ulteriori
informazioni al nostro ufficio
Creditizio il mercoledì
pomeriggio dalle 15.00 alle
17.00 al numero 0577/533205.
L’Agricoltore Senese 23/2014
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oppure anche semplicemente Rosso Toscano.
Telefonare al 334/8714340 oppure al 348/2841612
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15
L’Agricoltore Senese 23/2014
INDICE
 Chiusura Uffici festività natalizie
1
DALL’UNIONE
 Proroga bando FIPIT Inail
 Confagricoltura Siena è su Facebook
2
2
ASSICURATIVO
 Apertura Ufficio Assicurativo
2
FORMAZIONE
 Corso di formazione per Utilizzatori di prodotti fitosanitari
3
DA CONFAGRICOLTURA
 Confagricoltura a sostegno delle imprese agro energetiche con un’azione legale contro lo
“Spalma Incentivi”
4
TECNICO ECONOMICO
 Prevenzione incendi
 Riduzione pagamenti RPU 2014
 Pubblicazione istruzioni esplicative e modulistica per la compilazione della dichiarazione
di vendemmia e di produzione vino e/o mosto – Campagna 2014/2015 (id 9051)
 Etichettatura degli alimenti: le nuove disposizioni del Reg. UE 1169/11
 Acquisto capi riproduttori 2014
FISCALE TRIBUTARIO
 Imposte e tasse. Revisione zone montane esenti da Imu. Decreto del Ministro
dell’economia ed elle finanze del 28.11.2014. Comunicato MEF del 01.12.2014
 Servizio contabilità Iva
4
5
5
5
7
8
9
SINDACALE
 Assunzioni congiunte. Decreto direttoriale n. 85 del 28/11/2014 e la nota n. 1471 del
10
4/12/2014. Modello UNILAV – cong.
PREVIDENZIALE
 Erogazione premiale erogazioni legate all’andamento economico dell’impresa. Art. 46 CPL
operai
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 FIA Sanitario. Nuove modalità di riscossione tramite Enpaia. Comunicazione della
rinuncia all’iscrizione
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CREDITIZIO
 Bando per la concessione di contributi in conto interessi in favore delle imprese del
settore agricolo che abbiano fatto ricorso a finanziamenti per investimenti e/o spese di
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conduzione
ANNUNCI
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