3.Avv. Flaviana Giorgi n. 3

QUANDO IL CONFLITTO SI
TRASFORMA IN REATO
molestie, diffamazione, abusi e violenza, stalking
CONVEGNO “I CONFLITTI NEL LAVORO: DALLE MOLESTIE AL MOBBING E
ALLO STALKING PREVENZIONE E STRUMENTI RISOLUTIVI”
Torino - Aula Magna Ospedale Molinette
31/03/2014
Avv. Flaviana GIORGI
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Risoluzione del Consiglio 29 maggio
3
Le moles(e nell’ordinamento comunitario prima del tra3ato di Amsterdam. Risoluzione del Consiglio 29 maggio 1990 e Raccomandazione del Parlamento Europeo 92/131 del 27 novembre 1991 tutela della dignità di donne e uomini nel lavoro. Guida pra(ca e codice di condo3a “come comba3ere le moles(e sessuali”. del 1994
Raccomandazione 92/131/CEE È inammissibile il comportamento se è indesiderato, sconveniente o offensivo oppure se crea un ambiente di lavoro in<midatorio, os<le, u miliante e degradante. LA MOLESTIA Consiste in quell’azione capace di incidere nega<vamente sulla condizione psichica del des<natario, alterandola fas<diosamente o inopportunamente, ovvero un qualsiasi comportamento o azioni indesidera<. Semplice Azione isolata e singola Ripetuta Azioni reiterate accompagnate da danni o fas<di caraMerizzate da forme persecu<ve. LA MOLESTIA SESSUALE Cos(tuisce moles<a sessuale, ogni a3o o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione s e s s u a l e o q u a l s i a s i ( p o d i comportamento basato sul sesso che sia lesivo e/o offensivo della dignità e/o della libertà di una persona (uomo/donna) e che abbia l ’ e ff e 3 o d i c r e a r e n e l l a / n e l des(nataria/o una situazione di d i s a g i o , o s ( l e , o ff e n s i v a , d e g r a d a n t e , u m i l i a n t e e / o cara3erizzata da in(midazioni e/o ritorsioni. CondoMe: contaP fisici intenzionali indesidera(, in(midazioni, minacce, ritorsioni e ricaP subi( per aver respinto un comportamento finalizzato al rapporto sessuale e altri a3eggiamen( insisten(. La moles<a sessuale: violenza emozionale, ambigua che si mime(zza facilmente. Lede: dignità delle persone offendendone la sua integrità personale ed invadendo la sfera privata e distrugge l’immagine di sé, sopra3u3o nei soggeP più deboli e vulnerabili. Luogo moles<e: sul posto di lavoro e/o durante even( aziendali. SoggeQ: i molestatori possono essere collaboratori, dipenden(, datori di lavoro e clientela. La viQma: psicologicamente indifesa, impreparata a proteggersi ed è proprio la mancata reazione che favorisce l’innescarsi di un’escala(on alla quale non è facile so3rarsi e su cui il molestatore conta proprio per colpirla. Spesso, i colleghi scelgono di non intromeMersi per paura di eventuali rappresaglie. I COMPORTAMENTI PIU' FREQUENTI MOLESTIE Verbali: apprezzamen( verbali, scherzi pesan( o umilian(, insul(, proposte indecen( Relazionali: proposte esplicite o implicite di rappor( sessuali Visive: esposizione di oggeP o immagini a chiaro contenuto sessuale e/o pornografico Fisiche: contaP intenzionali con il corpo della ViPma Talvolta…subordinate alla promessa implicita e/o esplicita di un miglioramento della posizione lavora<va e/o di agevolazioni e di privilegi in cambio di prestazioni sessuali. Nelle casis(che più cri(che il molestatore compie vere e proprie manifestazioni fisiche, sia esplicite (ad esempio palpeggiamen(), che celate da altri ges(, come un finto inciampo. In caso di moles(e reali, le ripercussioni possono essere molto gravi, tanto da costringere le donne molestate ad abbandonare il lavoro. SEGNALI E CONSEGUENZE Molte sono le situazioni nelle quali si registrano cali di produPvità, aumento delle assenze per malaPa, calo della concentrazione e, conseguentemente, un sensibile incremento di errori e inciden(, oltre ad una situazione generale di stress riscontrabile anche nella sfera privata.
La persona molestata vive: giornate scure e buie, perde di tranquillità, comincia a soffrire di ansia ed insicurezza con a3eggiamen( di agitazione e di irritazione permanente. Tale stato poi diventa una sindrome specifica: tra cui il disturbo post-­‐trauma<co da stress, il disturbo dell’adaMamento e il disturbo di ansia e il disturbo acuto da stress. Le faQspecie di reato Per quanto riguarda le leggi nel nostro paese la moles(a a sfondo sessuale integra diverse faPspecie penali quali: 1. Ingiuria, se la moles*a consiste in un’offesa verbale lesiva dell’onore e del decoro personale (Art. 594 c.p.) e Diffamazione (Art. 595 c.p.); 2. Moles8a e disturbo alle persone, se si verificano reiterate ed insisten* avances (Art. 660 c.p.); 3. Violenza sessuale (Art. 609 bis c.p.); 4. Violenza privata, se a7raverso l’introduzione psicologico o la minaccia si impongono comportamen( sgradi( (Art. 610 c.p.), Maltra3amen( (Art. 572 C.P.); 5. Stalking o aA persecutori (Art. 612 bis C.P.). Sia l’ingiuria che la diffamazione, quest’ul(ma contemplata dall’art. 595 c.p., consistono in manifestazioni del pensiero. L’ingiuria art. 594 c.p. CondoMa: offendere l’onore o il decoro di una persona presente. Configurabilità faQspecie reato: 1. Sussistenza manifestazioni oltraggiose; 2. Presenza dell’offeso, ovvero della persona contro la quale le espressioni di disprezzo sono rivolte. Il reato si consuma nel momento e luogo in cui avviene percezione dell’offesa dal passivo, ovvero quando la parola è udita, lo scri3o è ricevuto dalla viPma o l’a3o è visto. Ingiuria può essere: verbale o manifestata mediante scriQ, immagini o disegni (art. 594, II co., c.p.). Interesse tutelato dalla norma: L’onore della persona soggePvamente considerato, inteso come insieme dei valori originari propri della persona, contro uno specifico (po di aggressione. Viene incriminato l’a3acco dire3o alla dignità sociale che cade so3o la percezione della persona offesa. L’elemento oggeQvo del reato di cui all’art. 594 c.p. (condo3a), consiste: nell’offendere, ovvero nell’u(lizzare espressioni o rappresentazioni in grado di menomare: Onore Insieme delle qualità morali ed intelle3uali stre3amente aPnen( alla personalità privata del sogge3o Decoro Qualità fisiche, professionali o di altro genere che determinano il valore sociale di un sogge3o all’interno di una comunità sociale Il soggeMo aQvo può essere: chiunque, tra3andosi di reato comune che può essere commesso contro qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualifiche e condizioni soggePve possedute. Reato a forma libera: che può essere commesso con qualsiasi mezzo ed in qualunque modo. Elemento psicologico: dolo generico quindi, la sussistenza della volontà dell'agente di usare espressioni ingiuriose con la consapevolezza di offendere l'altrui onore e reputazione. Ciò che rileva, nei deliP contro l'onore, è la obieQva capacità offensiva, da giudicarsi in base al significato socialmente condiviso delle parole, delle espressioni u(lizzate (cfr. Cass. Pen., sez. V, sentenza 16 febbraio-­‐14 marzo 2011, n. 10188). Al fine di accertare se sia stato leso il bene giuridico tutelato dalla norma, occorre fare riferimento a un criterio di media convenzionale, in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore, unitamente al contesto nel quale la frase ingiuriosa sia stata esternata e alla coscienza sociale. Il codice prevede due circostanze aggravan< speciali: a) se l’offesa consiste nell’a3ribuzione di un fa3o determinato, sufficientemente delineato nel suo cara3ere e nei suoi contorni; b) se l’offesa è commessa in presenza di più persone. La giurisprudenza di legiPmità ri(ene che, nell’ambito lavora(vo, il potere gerarchico, disciplinare e di sovraordinazione padronale consente di richiamare, ma non di ingiuriare il dipendente lavoratore, legiPmando anche richiami duri e perentori, non sanzionabili, soltanto se mantenu( nei limi( della corre3ezza e del rispe3o della dignità (cfr. Cass. Pen. 6603/1997), ovvero che non sconfinino nell’insulto a quest’ul(mo. Non sussiste il reato di ingiuria quando il superiore gerarchico usi nei confron( di un dipendente, espressioni con le quali contes( la violazione degli obblighi di diligenza e l’assenza di professionalità e competenza nell’esercizio del proprio ruolo, qualora tali contestazioni non censurino la persona in sé e per sé considerata ma la condo3a professionale (cfr. Cass. Pen. 31624/08). In ambito lavora(vo, si ri(ene integrato il reato di ingiuria, quando sono adoperate espressioni rivolte ad un dipendente, del (po: “penoso”, “mezza manica” e “fregare il proprio datore di l a v o r o ” , i n q u a n t o c o n t e n e n ( un’intrinseca valenza mor(ficatrice della persona, tale da tradursi in un a3acco personale sul piano individuale che travalica ogni ammissibile facoltà di cri<ca (cfr. Cass. Pen. 6758/2008). Invero, il diriMo di cri<ca (rela(vo anche l’operato di altro collega) deve rispe3are il limite della con(nenza, deve consistere, cioè in un dissenso mo(vato, espresso in termini misura( e necessari che non trasmodino in a3acchi personali, lesivi della dignità morale ed intelle3uale e professionale della persona che, in qualsiasi contesto di vivace polemica, rimane comunque penalmente tutelato (cfr. Cass. Pen. 33310/2010). Art. 597 c.p. Ingiuria perseguibile a querela della persona offesa entro 3 mesi dalla “no**a criminis” (no(zia del fa3o di reato) o da un prossimo congiunto, se persona offesa decede prima della presentazione della querela. La diffamazione (art. 595 c.p.) CondoMa (elemento oggeQvo): offendere altrui reputazione davan( ad una m
olteplicità di persone (almeno due) ed in assenza del sogge3o nei confron( del quale viene pronunciata l’espressione diffamatoria. Interesse tutelato dalla norma: La reputazione, corollario dell’onore, come senso di dignità e rispe3o che una persona suscita all’interno della comunità sociale. Configurabilità faQspecie reato: 1. Assenza dell’offeso; 2. Offesa all’altrui reputazione; 3. Comunicazione a più persone, ovvero divulgazione con qualsiasi mezzo ad almeno due persone del faMo offensivo; 4. Necessario che almeno due persone percepiscano il faMo offensivo. ELEMENTO SOGGETTIVO: adoperare espressioni offensive con Dolo generico, coscienza e volontà di consapevolezza del discredito che da tale condo3a possa derivare per l’altrui reputazione. Il reato si consuma con la percezione da parte delle due o più persone del fa3o offensivo. Se fa3e due comunicazioni a soggeP diversi in tempi successivi, reato si perfeziona con la seconda comunicazione. Reato comune, sogge3o aPvo può essere chiunque, di mera condoMa e a forma libera. 2°, 3° e 4° comma, art. 595 c.p. tre aggravan< speciali: AMribuzione di un faMo determinato. Offesa a mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità o in un aMo pubblico. Procedibile a querela di parte, competente Giudice di Pace per le ipotesi dei primi due commi, il Tribunale monocra(co per le altre ipotesi. Offesa ad un Corpo poli<co, amministra<vo o giudiziario o ad una sua rappresentanza, o ad un’Autorità cos<tuita da un collegio. Con sentenza 44490 del 2 dicembre 2011 la Cassazione interviene stabilendo limi( rilevan( ai “pe3egolezzi” in ufficio che violano la privacy dei colleghi. La sentenza in esame, infaP, decreta che la persona che, per rancore, diffonde tali (pi di no(zie comme3e il reato di diffamazione, violando, inoltre, la privacy del collega dell’interessato. “E’ DIFFAMAZIONE RIVELARE IN UFFICIO UNA RELAZIONE SENTIMENTALE FRA COLLEGHI” Secondo la Cassazione penale vale ad integrare, il reato di cui all’art. 595 c.p., la diffusione, all’interno del ristreMo ambito lavora<vo, della no(zia del rapporto clandes(no tra due colleghi (cfr. Cass. Pen. N. 44940/2011) De3a rivelazione può difaP avere una valenza diffamatoria, specie se uno dei due è sposato, in ragione della riprovazione sociale e del malevolo peMegolezzo che sovente accompagna faQ del genere. Ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 660 C.P. “Moles8a o disturbo alle persone”: Il comportamento penalmente rilevante deve essere “petulante”, ovvero deve essere posto in essere un comportamento deMato da un aMeggiamento di insistenza eccessiva, e perciò fas<diosa, di arrogante invadenza e di intromissione con<nua e pressante nell’altrui sfera di quiete e libertà. L’elemento oggeQvo del reato si estrinseca nel molestare taluno o recare disturbo in un luogo pubblico o aperto al pubblico o con il mezzo del telefono. Secondo la Suprema Corte di Cassazione le condo3e, quali proposte oscene, ges( volgari, toccamento della gamba, integrano il reato di moles<e sessuali e non violenza sessuale, in quanto le moles<e aMentano alla tranquillità della persona e “non cos(tuiscono una lesione alla sua sfera sessuale” (cfr. Cass. Pen. n. 38719/12). DIFFERENZE (cfr. Cass. Pen. n. 38719/2012) “Violenza sessuale” (art. 609-­‐bis c.p.) Il reato di violenza sessuale: coartazione dell’altrui volontà e nell’imposizione di un comportamento dire3o ad appagare il proprio is(nto sessuale, al quale la viPma non abbia la possibilità di so3rarsi. “Moles<a a sfondo sessuale” (art.660 c.p.) Il reato di moles<a sessuale, è invece integrato solo in presenza di espressioni volgari a sfondo sessuale ovvero di aQ di corteggiamento invasivo ed insis(to diversi dall’abuso sessuale (cfr. Cass. 12.5.2010 n. 2742). Integra il reato di violenza sessuale e non quello di moles(a sessuale: la condo3a consistente nel toccamento non casuale dei glutei, ancorché sopra i ves((, in quanto la condo3a sanzionata ai sensi dell’art. 609 bis c.p., comprende qualsiasi a3o che, risolvendosi in un conta3o corporeo, pur se fugace ed estemporaneo, tra sogge3o aPvo e sogge3o passivo del reato, ovvero in un coinvolgimento della sfera fisica di quest'ul<mo, ponga in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale. La violenza sessuale art. 609 bis c.p. Interesse tutelato: Libertà sessuale Elemento oggeQvo: CondoMa Per costrizione A compiere o subire aQ sessuali A) Con violenza; Reato comune, di B) Con minaccia; danno, a forma C) Mediante abuso di vincolata e di mera autorità, quando un condoMa. sogge3o pubblico o Si consuma nel privato, strumentalizza momento in cui viene la propria autorità per compiuto l’a3o di o3enere il consenso violenza sessuale. che diventa viziato da Elemento soggePvo: parte della viPma. Dolo generico. Per induzione A) Mediante abuso delle condizioni di inferiorità psichiche o fisica della persona offesa; B) Mediante inganno con sos<tuzione di persona “AQ s essuali” La giurisprudenza di legiPmità ha elaborato una nozione ampia di a3o sessuale, che non riguardi esclusivamente la sfera genitale, ma altresì, le c.d. “zone erogene”: vi rientrano non solo gli aQ che involgono la sfera genitale, bensì tuQ quelli che riguardano le zone erogene su persona non consenziente; quindi va ricompreso anche il mero sfioramento con le labbra sul viso altrui per dare un bacio, allorché l'a3o, per la sua rapidità ed insidiosità, sia tale da sovrastare e superare la contraria volontà del sogge3o passivo (Cassazione penale, sez. III, n. 12425/2007). Partendo da tale assunto, è stato ritenuto che cos(tuisca violenza sessuale: a) la tocca8na repen8na ed insidiosa (Cassazione penale, sez. III, n. 22840/2007); b) infilare la mano nella maglieMa ed iniziare ad “accarezzare la schiena spingendo la mano soQo l'ascella verso il seno, in contrasto con la volontà del soggeQo passivo” (Cassazione penale, sez. III, n. 4538/2008). Proprio per tale ragione la giurisprudenza ha ritenuto che: affinché sia configurabile il reato di violenza sessuale è necessario che: -­‐  vi sia il fine di concupiscenza (sussistente anche se l’agente non oQene il soddisfacimento sessuale); -­‐ la condoMa posta in essere dall’agente s ia concretamente idonea a compromeMere la libertà di autodeterminazione del s oggeMo passivo, nella sua sfera sessuale (cfr. Cass. Pen., Sezione III, n. 19718/2007). Secondo la giurisprudenza di legiPmità è configurabile il tenta<vo del deliMo di violenza sessuale quando, pur in mancanza del conta3o fisico tra imputato e persona offesa, la condo3a tenuta dal primo deno( il requisito soggePvo dell’intenzione di raggiungere l’appagamento dei propri is(n( sessuali e quello oggePvo dell’idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della viPma nella sfera sessuale (Cass. Sez. 3 26.10.2011 n. 45698). Violenza sessuale non solo impossibilità di opporre tu3a la resistenza voluta, ma anche compimento repen(no della condo3a illecita che sorprende il sogge3o passivo e supera la sua volontà (cfr. Cass. Pen. 19808/2006, ad es. costringere collega a subire aP sessuali consis(( in baci sul collo e tenta(vi di baci sulla bocca). CondoMe rapide ed insidiose idonee ad offendere la libertà di autodeterminazione sessuale della viPma poste in essere nella piena consapevolezza di un rifiuto inequivocamente e reiteramente palesato. Sono importan< ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 609 bis c.p., la qualità dell’aMo compiuto, (necessario definire il grado di coartazione esercitato sulla viQma), le condizioni fisiche e mentali della viQma, le caraMeris<che psicologiche, valutate in relazione all’età, l’en<tà della compromissione della libertà sessuale e il danno psichico e fisico arrecato alla viQma. Il reato di violenza sessuale commesso sul luogo di lavoro lede: a) l’integrità psico-­‐fisica del lavoratore, compromeMendone la stabilità psicologica ed il rapporto con la realtà lavora<va e la percezione del luogo, sicché il grave turbamento che ne deriva viola la personalità morale e conseguentemente la salute del soggeMo passivo del reato; b) la funzione del sindacato si esplica anche aMraverso la tutela e la difesa di una condizione lavora<va che non deve essere segnata da episodi che possono intaccare la dignità lavora<va della persona; c) la condoMa integrante il reato di violenza sessuale è idonea a creare danno non solo alla viQma ma anche al sindacato, per la concomitante incidenza sulla dignità lavora<va e sulla serenità del lavoratore che ne è viQma, in quanto in contrasto con il preciso fine dal medesimo perseguito, ovvero la tutela della condizione lavora<va e di vita degli iscriQ sul luogo di lavoro d) Il sindacato, quale garante dell’integrità psico-­‐fisica dei lavoratori, è legiQmato a cos<tuirsi parte civile per il ristoro del danno subito, ciò in quanto l’interesse storicizzato individua il sodalizio ed ogni aMentato all’interesse nel medesimo incarnatosi e si configura come lesione del diriMo di personalità o all’iden<tà del sodalizio (cfr. Cassazione penale , sez. III, sentenza 26.03.2008 n. 12738 ), alla sola condizione che i lavoratori interessa< ne facciano sia ad esso iscriMo e sempre che dal reato sia derivata una lesione di un diriMo soggeQvo inerente lo scopo specifico perseguito. IL BOSSING Mobbing Ver<cale VIOLENZA PRIVATA (art. 610 C.P.) Posta in essere dal datore di lavoro nei confron< del dipendente può integrare il reato de quo, qualora si traduca in una minaccia o violenza volta a COSTRINGERE il prestatore d’opera a fare, tollerare od omeMere qualche cosa (cfr. Cass. Pen. 31413/2006) AQ o comportamen< vessatori di <po commissivo od omissivo, caraMerizza< da un intento di persecuzione ed emarginazione, tale da ingenerare nel soggeMo passivo, aMraverso la costante pressione di una minaccia più o meno velata, una condizione patologica caraMerizzata da una sensazione di <more e soggezione. Integra il reato di minaccia e di violenza privata, la condo3a del datore di lavoro che, con minaccia, costringe un dipendente a tollerare il suo comportamento nel momento in cui lo riprende, per non aver acce3ato di svolgere l’aPvità lavora(va fuori dal normale orario di lavoro, prospe3andogli una situazione insostenibile che lo porterebbe a licenziarsi (cfr. Cass. Pen. 11891/2010). La violenza privata (art. 610 c.p.) Tutela la LIBERTA’ MORALE possibilità di determinarsi liberamente secondo la propria volontà ELEMENTO OGGETTIVO: Costringere taluno a fare, omeMere e tollerare qualche cosa con violenza o minaccia. ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo generico, coscienza e volontà di coartare la volontà altrui. “Una condoQa moralmente violenta e psicologicamente minacciosa posta in essere dal datore di lavoro che costringe il dipendente a tollerare il deprezzamento delle sue qualità lavora*ve, integra gli estremi del reato di violenza privata” (cfr. Cass. Pen. 44803/2010). Reato comune, di danno, di evento e a forma vincolata. Si consuma nel momento in cui si realizza la costrizione. Integrano il reato di cui all’art. 610 c.p. le insisten< richieste di prestazioni sessuali rivolte dal superiore gerarchico nei confron( delle proprie dipenden(, con la protervia e l’arroganza consen<te dal proprio ruolo, ed i comportamen< vessatori che facevano seguito in guisa di sanzione dei rifiu(, in quanto costringevano le viPme, quantomeno a pa(re ingiuste e mor(fican( vessazioni, inducendo in loro non solo sofferenza e malessere, ma anche concre( pregiudizi della loro serenità e delle loro legiQme aspirazioni e progressioni di carriera, lasciate intravedere solo in guisa di ricompensa di disponibilità. (cfr. Cass. Pen. 9225/2010) MALTRATTAMENTI (Art. 572 C.P.) Le pra(che persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate all’emarginazione (c.d. “mobbing”) possono integrare il deliMo di maltraMamen< di cui all’art. 572 c.p., esclusivamente qualora il rapporto tra datore di lavoro ed il dipendente assuma natura para-­‐familiare,in quanto cara3erizzato da relazioni intense ed abituali, dal formarsi di consuetudini di vita tra i soggeP, dalla soggezione di una parte nei confron( dell’altra (rapporto supremazia-­‐ soggezione), dalla fiducia riposta dal sogge3o più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia, e come tale des(natario, quest’ul(mo, di obblighi di assistenza verso il primo. (Cfr. Cass. Pen. 28603/2013) “Il maltraMamento sul lavoro è come in famiglia” . (cfr. Cass. Pen., sez. VI, n. 10090/2001) Integra i rea( di cui agli ar3. 572 e 610 c.p., la condo3a del capogruppo responsabile di zona per le vendite porta a porta di prodoP per la casa per conto della di3a ges(ta da C. C., per aver maltraMato, con aQ di vessazione fisica e morale, alcuni giovani so3opos( alla sua autorità nello svolgimento della aPvità lavora(va e, inoltre, per avere, con i medesimi aQ di violenza fisica e morale, costreMo i predeP giovani a intensificare l’impegno lavora(vo oltre ogni limite di acce3abilità; nonché risponde del reato con(nuato di cui all’art. 610 c.p., colui che per avere, quale (tolare della di3a prede3a, avvalendosi del clima di in(midazione creato dai suoi capigruppo e ome3endo di reprimere i loro eccessi, costre3o gli anzideP giovani ad aumentare l’impegno lavora(vo oltre il tollerabile. Integra il reato di maltraMamen< di cui all’art. 572 c.p., la condo3a del datore di lavoro e dei suoi prepos( che nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, abbiano posto in essere aQ volontari, idonei a produrre uno stato di abituale sofferenza fisica e morale dei dipenden<, quando la finalità perseguita dagli agen( non sia la loro punizione per episodi censurabili, ma lo sfru3amento degli stessi per mo(vi di lucro personale. Il reato di maltra3amen( lede l’integrità fisica di determina( soggeP che si trovano in una par(colare posizione nell’ambito del rapporto di lavoro. MaltraMamen<: Serie di aP lesivi della libertà e del decoro del sogge3o passivo nei cui confron( viene posta in essere una condoMa di sopraffazione sistema<ca e programma<ca tale da rendergli la vita e l’esistenza par(colarmente dolorose tali da determinare uno stato di avvilimento. Elemento oggeQvo Umiliare con una certa os(lità una persona affidata al sogge3o agente per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l’esercizio di una professione o di un’arte. Elemento soggeQvo. Dolo generico: Coscienza e volontà di so3oporre la viPma ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo con<nua<vo e abituale,sì da lederne la personalità. Reato proprio, sogge3o aPvo: solo colui che esercita un certo potere nei confron( del sogge3o passivo, di pericolo (offesa del bene prote3o dalla norma), di mera condoMa, a forma libera. Si consuma nel momento in cui cessano gli aP di maltra3amento. Per il reato di maltra3amen( di cui all’art. 572 c.p. commesso nei confron( di più lavoratrici, possono cos(tuirsi in giudizio ed o3enere il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, sia il CONSIGLIERE REGIONALE DI PARI OPPORTUNITA’, che in tal modo RAFFORZA gli strumen( per realizzare la PARI DIGNITA’ DIGNITA’ dei LAVORATORI negli ambien< di lavoro ed impedire che si crei un clima in<midatorio, os<le, degradante, umiliante o offensivo, sia le ORGANIZZAZIONI SINDACALI rappresenta<ve degli iscriQ viQme di violenza sessuale commessa sul lavoro, in quanto il maltra3amento sul lavoro LEDE l’integrità psicofisica del lavoratore e provoca un grave turbamento che viola la personalità morale e la salute della viQma, compromeMendone la stabilità psicologica e il rapporto con la realtà lavora<va e la percezione del luogo. Pertanto, tale condoMa è in contrasto con il fine perseguito dal Sindacato, cos<tuito dalla Tutela della condizione lavora<va e di vita degli iscriQ sui luoghi di lavoro. (Cfr. Cass. Pen. 16031/2009). AQ persecutori Art. 612 bis c.p. • 
“1. Salvo che il fa3o cos(tuisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condoMe reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato <more per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affePva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. •  2. La pena è aumentata se il fa3o è commesso dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è stata legata da relazione affePva alla persona offesa, ovvero se il fa3o è commesso a3raverso strumen( informa(ci o telema(ci. • 
3. La pena è aumentata fino alla metà se il fa3o è commesso a danno di un minore, di una donna in gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. • 
4. Il deli3o è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di 6 mesi. Si procede tu3avia d’ufficio se il fa3o è commesso nei confron( di un minore o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fa3o è connesso con altro deli3o per il quale si deve procedere d’ufficio. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fa3o è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’art. 612, secondo comma”. La struMura del reato di aQ persecutori: Reato abituale: l’aspe3o che cara3erizza l’elemento oggePvo è la REITERAZIONE delle condoMe persecutorie, ripe<zione di una seconda volta ovvero più volte con insistenza. Le minacce e/o moles<e devono essere reiterate, seriali, cioè succedersi nel tempo. Il reato si perfeziona allorché si realizzi un minimo di tali condo3e collegate da un nesso di abitualità e può formare ogge3o anche di con(nuazione ai sensi art. 81 cpv c.p., quando reiterazione è interro3a da un notevole intervallo di tempo tra una serie di episodi e l’altra Due condoMe sono sufficien< a concretare la reiterazione cui la norma subordina la configurazione della materialità del faMo di cui all’art. 612 bis c.p. Pertanto, se i singoli aP criminosi vengono pos( in essere in un’unica occasione, NON viene integrato il deli3o di aP persecutori bensì altre faPspecie autonome di reato (minaccia, moles(e, violenza privata) eventualmente unite dal vincolo della con<nuazione. La querela La querela è un a3o con il quale la persona offesa manifesta la volontà che si persegua penalmente il faMo di reato che essa ha subito; ciò a prescindere dal sogge3o o dai soggeP che risulteranno esserne autori (art. 120 c.p.) La querela si compone di due elemen<: la no<zia di reato la manifestazione della volontà che si proceda penalmente in ordine al medesimo. • Può essere presentata anche oralmente (l'autorità che la riceve redige un verbale scri3o). • Per i rea( procedibili a querela il termine perentorio è di 3 mesi (per stalking 6). • E’ rimeQbile (cioè ri(rabile se già presentata) I RIMEDI Il Codice Civile prevede l’obbligo del datore di lavoro di adoMare tuMe le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei prestatori di lavoro. Lo strumento tradizionale di tutela accordato per assicurare protezione alle viPme di moles(e sessuali sui luoghi di lavoro è cos(tuito dall'art. 2087 cod. civ. predisposto a carico del datore di lavoro onde garan(re la sicurezza e protezione del lavoratore. Forma di tutela integrità fisica personalità morale del lavoratore Tale mezzo di tutela si inserisce nel quadro di una obbligazione contraMuale gravate sul datore di lavoro. Pertanto, il datore di lavoro, ogniqualvolta si dimostri essere stato a conoscenza o doveva ragionevolmente sapere delle moles(e e non è intervenuto per far cessare tali condoMe, è tenuto al risarcimento del danno non patrimoniale per il lavoratore, data la natura cos<tuzionale dei beni lesi. Ma la fonte della responsabilità a carico del datore di lavoro in ipotesi siffa3e non si esaurisce con l'is(tuto in esame, inserendosi in questo ambito anche l'is(tuto previsto dall'art. 2049 c.c., che disciplina il sistema delle responsabilità dei padroni e dei commiMen< per faMo del dipendente. Strumento di tutela residuale nei limi( in cui non sia possibile accertare la violazione degli obblighi di protezione incomben( sul datore di lavoro e in altro senso alterna(vo al primo, che vede coinvolto il datore di lavoro per fa3o illecito commesso dal proprio dipendente nello svolgimento delle funzioni assegnate e in solido con lo stesso. Unica ipotesi in cui il datore di lavoro va esente da responsabilità è quando il dipendente autore del fa3o illecito abbia agito con dolo e al di fuori del cd. "rapporto di occasionalità necessaria" con le proprie mansioni, vale a dire quando l'evento lesivo si sia verificato sul luogo di lavoro solo in via del tuMo accidentale. Ai fini dell’individuazione del miglior percorso di tutela è necessario definire: •  le cara3eris(che degli aP subi( •  il contesto ove si sono verifica( Le donne e/o gli uomini viQme di moles<e in ambito lavora<vo possono rivolgersi a determina< en< prepos<: il centro an<violenza più vicino (anche solo per chiarimen< o consigli); i comita< per le Pari Opportunità e quelli specializza< nel problema delle moles<e sul lavoro; le associazioni a tutela delle donne; i sindaca< di categoria. I “Comita< unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (G.U. n. 134 dell’ 11 giugno 2011) assumono tu3e le funzioni che la legge e i contraP collePvi a3ribuivano ai Comita( per le Pari Opportunità e ai Comita( parite(ci sul fenomeno del mobbing e rappresenteranno un interlocutore unico, più efficace e completo al quale i lavoratori potranno rivolgersi nel caso subiscano una discriminazione e vogliano porvi rimedio. Si tra3a di un intervento di semplificazione e razionalizzazione che risponde all'esigenza di garan(re maggiore efficacia ed efficienza nell'esercizio delle funzioni alle quali il nuovo organismo e' preposto. Infine, risulta importante riportare un inizia(va da parte dello Stato a tutela delle donne e/o uomini viPme di violenze nei luoghi di lavoro, i quali avranno la possibilità di potersi rivolgere alla Consigliera e/o Consigliere di parità (figura is(tuzionale nominata con decreto del Ministero del Lavoro) con sede presso la Provincia d’appartenenza, la quale e/o il quale potrà aPvare gratuitamente procedure ed azioni in giudizio, per sostenere le donne e/o uomini viPme di moles(e sessuali,discriminazioni e mobbing di genere. Chiunque abbia subito moles(e sessuali e/o condo3e pregiudizievoli di cui sopra ha a disposizione diversi strumen( a propria tutela: in s ede penale
CONDANNA AD UNA PENA E AL RISARCIMENTO DEL DANNO in s ede civile RISARCIMENTO DEL DANNO Grazie per la vostra aMenzione.