Il socio non può ridiscutere l`accertamento definitivo nei confronti

SEZIONE
N.2
REG.GENERALE
REPUBBLICA ITALIANA
N.
1226t13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UDIENZA DEL
PROVINGIALE
13t10t2014
SEZIONE 2
riunita con l'intervento dei Signori:
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ore 0g:00
SENTÉNZA
N'
D'AMORA
RAFFAÉLE
Presidente
MANNINI
NICOLÉTTA
Relatore
SERGIO
Giudice
CALUSSI
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PRONUNCIATA IL:
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DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL
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ha emesso la seguente
SENTENZA
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- sul ricorso n. 1226h9
deposìtato n fi10612013
-
avverso AWISO Dl ACCERTAMENTO n" T88010405730 IRPEF-ADD.REG. 2007
- avvèrso AWISO Dl ACCERTAMENTO n" T88010405730 IRPEF-ADD.COM. 2007
- awerso AWISO DI ACCERTAMENTO n' T88010405730 IRPEF-ALTRO 2007
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE
proDosto dal ricorrente:
(
difeso da:
lirylu.commalcialistatelematico.ctm
pag. I
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IN FAITO E IN DIRITTO
prot 1226
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ioppone
a
avviso di accertamento derivante da
rìstretta base sociale (ricorrente
reddito da partecipazione alla soc.
al 90% e coniuge) per cui fu ritenuto che i maggiori ricavi accertati alla società corrispondessero a
. La società era a
utili distribuiti ai soci.
L'accertamento verso la società fu definito con maggiori ricavi per euro 108.020 e sulla scorta di
tale importo fu rideterminato il reddito imputabile
al
glj
utìli a lui
presuntivamente
distribuiti furono rideterminati in 38887,20 euro Parte ricorrente ripercorre l'accertamento verso
la società. Elenca una serie di movimentazioni bancarie che ritiene Siustificate e che riliene
debbano andare a ridurre il reddito già definito dalla 5ocietà e conseguentemente ìl reddito
attribuìto al ricorrenle.
L'agenzia replica dicendo che il reddito della soc, è ormai cristallizzato con atto dì adesione a firma
proprio dell'odierno ricorrente. Tali contestazioni avrebbero dovuto essere fatte sull'accertamento
alla società, mentre sarebbe stalo onere del ricorrente provare che gli utili definiti in capo alla
società non fossero stati distribuiti ai soci. ln memorìa del 2.10 ribadisce la ripercussione sui soci
dell'accertamento alla società. che l'accertamenlo al socio ne è una mera conseguenza, che non
sono
piar
contestabili iricavi accertati in via definitiva alla società, il ricorrente non ha fatto valere
situazioni particolari la dimostrato una diversa destinazione degli utili extraconlabili ma ha fatto
valere motivi che attenBono esclusivamente all'accertamento verso Ia società.
Nella ulteriore memoria ricorrente contesta il comportamento dell'agenzia che sarebbe ondivago,
avendo prima accertato un importo, poi rideterminato in ossequio alla rideterminazione del
reddito sociale, e poi proposto una concilìazione.
ritiene da respingere il ricorso. ll ricorrente si limita a ripercorrere questioni
attinenti all'accertamento alla società, accertamento ormai definito. E'evidente che la ristretta
La Commissione
base azionaria e che il
sia socio al 90% rendono conseguenziale l'accertamento a carico dei
socì che non hanno dato alcune prova contrar ra circa la destinazìone degli
utili accertati alla
società.
PQM
nto delle spese digiudizio liquidate
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