Calendario Piscatorio Macerata 2015

pesca
2015
Con il via alla stagione di pesca nelle acque dolci, la Provincia di Macerata, come consuetudine, distribuisce un piccolo opuscolo sulle disposizioni vigenti in materia.
Un prontuario agevole, senz’altro utile a tutti i pescatori, soprattutto per
la praticità e la facilità di consultazione delle informazioni, che consentiranno di svolgere l’attività nel pieno rispetto delle regole.
È bene ricordare che le norme che disciplinano l’esercizio della pesca
sono concepite e finalizzate a conservare l’equilibrio della natura, preservando prima di tutto la continuazione della riproduzione della fauna
ittica.
Chi ama la pesca questo lo sa, ed è pienamente consapevole non solo
della bellezza dei nostri fiumi e dei nostri laghi, ma anche dell’importanza della loro salvaguardia, avendo profondo rispetto della natura,
vivendola e potendone apprezzare in prima persona la straordinaria
armonia.
Per questo, in un territorio purtroppo sempre più fragile e minacciato,
i pescatori assumono un ruolo fondamentale, di prevenzione e sorveglianza: custodi e sentinelle dell’ambiente, in stretta collaborazione con
la Provincia che, per prima, mantiene vivo e costante l’impegno a tutela
dei corsi d’acqua e di tutto l’ambiente.
Sono sicuro che, in questa stagione 2015, sarà ancora più efficace il
rapporto con le Associazioni: il Servizio Pesca della Provincia e la Polizia
provinciale sono, come sempre, a disposizione, pronti a dare chiarimenti ed informazioni, anche attraverso il numero verde gratuito 800216659, al quale sarà inoltre possibile segnalare criticità sull’attività di
pesca o sullo stato dei fiumi e dei laghi.
A tutti i pescasportivi, una stagione ricca di soddisfazioni!
Antonio Pettinari
Presidente della Provincia di Macerata
LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 11
Norme per l’incremento e la tutela della fauna
ittica e disciplina della pesca nelle acque interne.
(B.U. 12 giugno 2003, n. 51)
Norme di interesse del pescatore
(il testo integrale è consultabile sul sito della Provincia di Macerata: www.provincia.mc.it)
Art. 21 (Licenza di pesca)
1.L’esercizio della pesca sportiva nelle acque interne è subordinato al possesso di licenza, valida su tutto il territorio
nazionale. La licenza è di tipo A, B, C e D secondo quanto
stabilito dal d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione
della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi
dell’articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come
sostituito dall’articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158)
e successive modificazioni. La licenza di tipo A e C ha validità per sei anni dalla data del rilascio, quella di tipo D ha
validità per tre mesi dalla data del rilascio.
2.Possono richiedere il rilascio della licenza coloro che hanno
compiuto il diciottesimo anno d’età; i minori che abbiano
compiuto il quattordicesimo anno d’età possono richiedere
il rilascio della licenza con l’assenso di chi esercita la potestà o la tutela.
3.La licenza è rilasciata dalla Provincia del luogo di residenza,
dietro pagamento della tassa e sopratassa di cui all’articolo
22, previa partecipazione ad un corso volto all’acquisizione
delle conoscenze di base sulla normativa vigente in materia, sul corretto esercizio dell’attività piscatoria e sul ricono-
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scimento delle specie ittiche, oltre ad elementari nozioni di
pronto soccorso. Per i cittadini stranieri, la licenza di pesca
è rilasciata dalla Provincia del luogo dove si esegue l’esercizio della pesca.
4.I corsi di cui al comma 3 sono organizzati dalle Province, anche avvalendosi delle associazioni piscatorie di cui
all’articolo 5.
5.Non sono soggetti all’obbligo di ottenere la licenza:
a) gli addetti agli impianti di piscicoltura nell’esercizio
dell’attività degli impianti stessi, nonché il personale delle Province o di altri enti o organizzazioni
autorizzati a norma delle vigenti disposizioni alla
cattura di materiale ittico a scopo scientifico o di
ripopolamento;
b) i minori di quattordici anni, a condizione che esercitino la pesca con l’uso di una sola canna con o senza
mulinello ed armata con uno o più ami, ove consentito,
e siano accompagnati da persona maggiorenne in possesso di licenza di pesca, la quale è responsabile del
loro operato;
c) coloro che esercitano la pesca nelle strutture di cui
all’articolo 26.
Nota relativa all’articolo 21: Così modificato dall’art. 14, l.r. 28
luglio 2009, n. 18, e dall’art. 39, l.r. 27 novembre 2012, n. 37.
Art. 22 (Tassa di concessione regionale)
1.La tassa di concessione regionale, come disciplinata dalla
legge regionale 20 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina delle
tasse sulle concessioni regionali), dovuta per la licenza per
l’esercizio della pesca nelle acque interne di tipo B di cui
all’articolo 21, è determinata nella misura di:
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a) euro 25,00 per la tassa di rilascio;
b) euro 25,00 per la tassa annuale.
2.Alla tassa di cui al comma 1 non si applica la relativa sopratassa annuale prevista al numero d’ordine 18 della tariffa
approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230
(Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’articolo 3 della legge 16 maggio 1970,
n. 281, come sostituito dall’ articolo 4 della legge 14 giugno
1990, n. 158).
3.La tassa non è dovuta nel caso in cui non si eserciti la pesca durante un intero anno di validità della licenza.
Nota relativa all’articolo 22: Così sostituito dall’art. 8, l.r. 27
dicembre 2012, n. 45. Ai sensi del comma 2 dell’art. 8, l.r.
27 dicembre 2012, n. 45, la tassa sulla concessione regionale per l’esercizio della pesca nelle acque interne di tipo D
di cui alla presente legge è soppressa. Ai sensi del comma
3 dell’art. 8, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45, le disposizioni
di cui al predetto articolo si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2013.
Art. 23 (Registro dei pescatori)
1.Ciascuna Provincia cura la tenuta di un registro dei pescatori, nel quale sono riportati gli estremi identificativi dei titolari di licenza di pesca, le infrazioni commesse, le eventuali
sanzioni irrogate.
2.Le Province comunicano alla Giunta regionale, entro il 31
gennaio di ogni anno, il numero ed il tipo delle licenze rilasciate o rinnovate nell’anno precedente.
Art. 24 (Calendario regionale di pesca)
1.Entro il 15 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale, sen-
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tite le Province e le associazioni piscatorie di cui all’articolo 5, stabilisce il calendario regionale di pesca per l’anno successivo. Entro il 15 gennaio seguente, le Province
predispongono il calendario di pesca relativo al territorio di
competenza, in conformità alle prescrizioni contenute nel
calendario regionale.
2.Il calendario regionale di pesca disciplina gli attrezzi, le
esche ed i sistemi di pesca; le dimensioni minime di cattura, i periodi e gli orari di divieto di pesca ed il numero di
capi prelevabili in relazione alle diverse specie ittiche; le
modalità da osservare nell’esercizio della pesca e la disciplina delle attività di pesca specifiche.
Art. 25 (Pesca controllata)
1.Le acque di categoria A e B sono sottoposte a regime gratuito di pesca controllata, con limitazione dei capi catturabili;
nelle acque di categoria A è istituito il riposo biologico, ed
il relativo divieto di pesca, nei giorni di martedì e venerdì
per l’intero periodo stabilito con il calendario regionale di
pesca.
2.Chi esercita la pesca nelle acque di categoria A e B, oltre
alla licenza di cui all’articolo 21, deve essere in possesso
di apposito tesserino, valido per l’intero territorio regionale,
su cui annotare in modo indelebile la giornata di pesca e,
subito dopo ogni prelievo, i capi catturati.
3.Il tesserino di cui al comma 2 è rilasciato dalla Provincia di
residenza; per i cittadini di altre regioni e per gli stranieri, il
tesserino è rilasciato dalla Provincia nel cui territorio s’intende esercitare la pesca. Il tesserino deve essere riconsegnato alla Provincia entro il mese di novembre di ogni anno.
Per le operazioni di rilascio e riconsegna del tesserino, le
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Province possono avvalersi della collaborazione delle associazioni piscatorie di cui all’articolo 5.
Nota relativa all’articolo 25: Così modificato dall’art. 39, l.r.
27 novembre 2012, n. 37.
CAPO V
Divieti, sanzioni e vigilanza ittica
Art. 28 (Divieti)
1.Nelle acque interne è vietato a chiunque:
a) esercitare la pesca nelle zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva;
b) esercitare la pesca nelle zone di protezione;
c) reimmettere specie ittiche non autoctone così come
previsto dall’articolo 18;
d) esercitare la pesca prosciugando o deviando corsi
d’acqua e bacini, ovvero ingombrandoli con opere quali muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli,
chiuse o simili, o smuovendo il fondo delle acque;
e) esercitare la pesca nei tratti dei corsi d’acqua e nei bacini
posti in secca totale o parziale, per l’intera durata di questa;
f) estrarre materiali inerti nelle zone di ripopolamento a
vocazione riproduttiva e nelle zone di protezione;
g) esercitare la pesca senza licenza, con licenza scaduta
e senza il tesserino di cui all’articolo 25, comma 2, ove
lo stesso sia necessario;
h) abbandonare esche, pesci, o altro materiale lungo i corsi d’acqua, bacini e relativi argini;
i) abbandonare rifiuti lungo i corsi d’acqua e bacini o immetterli nelle acque;
l) esercitare la pesca con attrezzi non consentiti, con
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materiali esplodenti, con l’impiego della corrente elettrica, ovvero immettendo nelle acque materiale atto
ad intorpidire o uccidere la fauna ittica o altri animali
acquatici; è altresì vietato raccogliere fauna ittica o
altri animali acquatici intorpiditi o uccisi con l’uso di
tali sistemi;
m) esercitare la pesca con le mani, la pesca a strappo, la
pesca subacquea, la pesca e la pasturazione con sangue, ovvero con sostanze contenenti sangue;
n) reimmettere pesce morto nei corsi d’acqua e bacini al
termine delle attività agonistiche.
2.È altresì vietato asportare pesce in vivo dalle strutture
autorizzate di pesca a pagamento di cui all’articolo 26,
comma 2.
Art. 29 (Sanzioni)
1.Ferme restando le sanzioni previste per la violazione di norme tributarie, in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente legge si applicano le seguenti sanzioni,
cumulabili con le eventuali sanzioni penali:
a) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro
e sospensione della licenza di pesca per un anno, per
chi esercita la pesca in zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva;
b) sanzione amministrativa da 200,00 euro a 600,00 euro
e sospensione della licenza di pesca per due anni, per
chi esercita la pesca in zone di protezione;
c) sanzione amministrativa da 250,00 euro a 750,00
euro per chi immette nelle acque interne specie ittiche
estranee alla fauna locale; se la violazione è nuovamente commessa entro tre anni dalla data della prima
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d)
e)
f)
g)
h)
infrazione, sanzione amministrativa da 500,00 euro a
1.500,00 euro; qualora la violazione riguardi la specie
siluro (Silurus glanis), gli importi sono raddoppiati;
sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro
e sospensione della licenza di pesca per un anno, per
chi viola disposizioni a tutela degli equilibri biologici,
emanate ai sensi dell’articolo 13;
sanzione amministrativa da 250,00 euro a 750,00 euro
e sospensione della licenza di pesca per cinque anni,
per chi esercita la pesca prosciugando, deviando o ingombrando corsi d’acqua e bacini, ovvero smuovendone le acque sul fondo;
sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro
per chi esercita la pesca nei tratti dei corsi d’acqua e
nei bacini posti in secca totale o parziale; se la violazione è nuovamente commessa entro tre anni dalla
data della prima infrazione, sanzione amministrativa da
200,00 euro a 600,00 euro;
sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 3.000,00
euro per chi estrae materiali inerti nelle zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva e nelle zone di protezione; se la violazione è nuovamente commessa entro
tre anni dalla data della prima infrazione, sanzione amministrativa da 2.000,00 euro a 6.000,00 euro;
sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro
per chi esercita la pesca senza licenza, ovvero con
licenza scaduta, o, pur avendo conseguito la licenza,
ne è momentaneamente sprovvisto e non la esibisce
alla Provincia competente per territorio entro quindici
giorni; se la violazione è nuovamente commessa, sanzione amministrativa da 200,00 euro a 600,00 euro e
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sospensione della licenza di pesca o esclusione dal rilascio della stessa, per tre anni;
i) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro
per chi viola disposizioni in materia di pesca controllata
emanate ai sensi dell’articolo 25, comma 1; per ogni
esemplare catturato in eccedenza rispetto a quanto
consentito, sanzione amministrativa nella misura fissa
di 20,00 euro;
l) sanzione amministrativa da 50,00 euro a 150,00 euro
per chi esercita la pesca senza essere munito del tesserino regionale previsto dall’articolo 25, comma 2;
m) sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro
per chi organizza attività di pesca a pagamento senza
l’autorizzazione prevista dall’articolo 26, comma 2;
n) sanzione amministrativa da 250,00 euro a 750,00 euro
per il titolare di struttura autorizzata di pesca a pagamento, nel caso d’inosservanza delle prescrizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzativo;
o) sanzione amministrativa da 150,00 euro a 450,00 euro
per il soggetto organizzatore di attività agonistiche, nel
caso d’inosservanza delle disposizioni contenute nel
relativo provvedimento autorizzativo;
p) sanzione amministrativa da 50,00 euro a 150,00 euro
per chi abbandona esche e pesci lungo i corsi d’acqua,
bacini e relativi argini;
q) sanzione amministrativa da 150,00 euro a 450,00 euro
per chi abbandona rifiuti lungo i corsi d’acqua e bacini o li immette nelle acque; se la violazione è nuovamente commessa entro tre anni dalla data della prima
infrazione, sanzione amministrativa da 308,00 euro a
924,00 euro;
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r) sanzione amministrativa da 250,00 euro a 750,00
euro e sospensione della licenza di pesca, o esclusione dal rilascio della stessa, per cinque anni, nei
confronti di chi esercita la pesca con attrezzi non consentiti, con materiali esplodenti, con l’impiego della
corrente elettrica, ovvero immettendo nelle acque
materiale atto ad intorpidire o uccidere la fauna ittica
o altri animali acquatici; si applica, inoltre, la sanzione
da 50,00 euro a 150,00 euro per chi raccoglie fauna
ittica o altri animali acquatici intorpiditi o uccisi con
l’uso di tali sistemi;
s) sanzione amministrativa da 150,00 euro a 450,00 euro
per chi esercita la pesca con le mani, la pesca a strappo, la pesca subacquea, la pesca e la pasturazione con
sangue, ovvero con sostanze contenenti sangue;
t) sanzione amministrativa da 50,00 euro a 150,00 euro
per chi asporta pesce in vivo da strutture autorizzate di
pesca a pagamento.
t-bis) sanzione amministrativa da 25,00 euro a 50,00 euro
per chi non riconsegna il tesserino entro il termine previsto all’articolo 25, comma 31.
2.La violazione degli obblighi posti a fini di conservazione
della fauna ittica e dell’ambiente, di cui agli articoli 13, 14,
16 e 17, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa da 2.000,00 euro a 6.000,00 euro; se la violazione è
nuovamente commessa entro tre anni dalla data della prima infrazione, sanzione amministrativa da 4.000,00 euro a
12.000,00 euro;
Lettera aggiunta dall’art. 17, comma 2, L.R. 29 novembre 2013, n. 44.
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3.Per la violazione degli altri obblighi previsti dalla presente
legge e non contemplati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa da 50,00 euro a 150,00 euro2.
4.La Provincia esercita i poteri di sospensione o esclusione
dal rilascio della licenza di pesca nei casi previsti dalla presente legge, con le modalità previste dalla L.R. 10 agosto
1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione
delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e
successive modificazioni.
5.Nel caso previsto al comma 1, lettera r), gli strumenti di
pesca non consentiti sono assoggettati a confisca e demolizione. Il pescato viene confiscato e devoluto ad enti di
assistenza.
6.Le funzioni inerenti l’irrogazione delle sanzioni di cui alla
presente legge sono esercitate dalle province, che riscuotono i relativi proventi. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. n.
33/1998.
2 Comma così modificato dall’art. 14, comma 2, L.R. 28 luglio 2009, n. 18 e poi dall’art.
17, comma 3, L.R. 29 novembre 2013, n. 44.
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CALENDARIO PISCATORIO REGIONALE 2015
Classificazione delle acque interne
Ai sensi dell’art. 20, comma 1, della L.R.11/03, ai fini della gestione della fauna ittica e dell’esercizio della pesca, le acque
interne della Regione sono suddivise nelle seguenti categorie:
– categoria A: acque di notevole pregio ittiofaunistico
prevalentemente popolate da salmonidi;
– categoria B: acque intermedie a popolazione mista;
– categoria C: acque popolate da ciprinidi.
Acque di categoria A e B: attrezzi consentiti
Le acque di categoria A e B sono sottoposte a regime di pesca controllata.
Nelle acque di categoria A è istituito il riposo biologico nei giorni
di martedì e venerdì per l’intera stagione di pesca, ed è fatto
obbligo di esercitare la pesca con ami privi di ardiglione o con
l’ardiglione schiacciato.
La pesca può essere esercitata soltanto con una canna, con o
senza mulinello, con la lenza armata con un solo amo.
È consentita la pesca a lancio con esca artificiale, con moschera e camolera con massimo di tre ami.
Nell’esercizio della pesca nelle acque di categoria A e B sono
proibiti l’uso e la detenzione della larva di mosca carnaria (bigattino), di uova di salmone e l’uso di pesce vivo; è altresì vietata ogni forma di pasturazione.
Acque di categoria C: attrezzi consentiti
Nelle acque di categoria C la pesca può essere esercitata con:
a) con un massimo di due canne, con o senza mulinello, col-
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locate entro uno spazio di metri cinque, con lenza armata
di un solo amo ciascuna. È consentita la pesca al lancio
con esca artificiale con un massimo di due ancorette, con
moschera o camolera, con un massimo di tre ami.
Nelle acque di categoria C, ferme restando le eccezioni appresso indicate, sono consentite tutte le esche naturali ed artificiali,
vive o morte, nonché qualsiasi pasturazione. Con le seguenti
massime quantità:
bigattino
Kg 2
granaglie
Kg 2
boiles
kg 2
altre pasture Kg 2
L’uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo
ausiliare per il recupero del pesce allamato.
Misure consentite
È consentita la cattura di esemplari delle seguenti specie ittiche
aventi lunghezza superiore a quelle appresso indicate:
Trota............................................................................ cm 22
Trota “lacustre”............................................................ cm 30
Coregone..................................................................... cm 30
Luccio......................................................................... cm 40
Barbo.......................................................................... cm 20
Cavedano.................................................................... cm 18
Carpa.......................................................................... cm 40
(è fatto obbligo del rilascio immediato e sul posto di esemplari
di Carpa superiori a cm 65 (sessantacinque)
Tinca........................................................................... cm 30
Persico reale................................................................ cm 18
Cefalo.......................................................................... cm 20
Cheppia....................................................................... cm 25
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Le misure di cui sopra vanno rilevate dall’apice del muso all’estremità della pinna caudale. Il pesce catturato di misura inferiore a
quella consentita deve essere immediatamente liberato vivo e senza arrecargli danno. Qualora la slamatura possa compromettere la
sopravvivenza, il pescatore deve provvedere a recidere la lenza.
Periodi di pesca e relative modalità
La pesca delle seguenti specie ittiche è consentita nei periodi
appresso indicati:
– trote di tutte le varietà, a partire da un’ora prima della levata del sole di domenica 22 febbraio ad una ora
dopo il tramonto di domenica 4 ottobre.
La pesca è comunque vietata alle seguenti specie ittiche nei
periodi appresso indicati:
– Coregone,
15 dicembre-15 gennaio
– Luccio,
15 febbraio-15 marzo
– Carpa, tinca, 1° giugno-30 giugno
– Persico reale, 1° marzo-30 aprile
– Cheppia,
15 maggio-15 giugno
In tutte le acque della Regione l’esercizio della pesca è consentito da un’ora prima della levata del sole a un’ora dopo il
tramonto ed i capi di salmonidi catturabili giornalmente non
può essere superiore a 5 (cinque).
Nelle Acque di categoria “A”, una volta raggiunto il limite massimo di salmonidi prelevati e trattenuti nella giornata, è fatto
obbligo al pescatore, di cessare qualsiasi attività di pesca.
Nelle acque di categoria A è vietata ogni forma di pesca, di
qualsiasi specie ittica, dopo la chiusura della pesca alla trota.
Nelle acque di categoria B, dopo la chiusura della pesca alla
trota, è consentita la pesca alle altre specie ittiche fino al 22
novembre 2015.
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È da intendersi in attitudine di pesca il soggetto che, raggiunto
il luogo ove praticare l’attività, venga a trovarsi con la canna
armata ad una distanza, dal corso d’acqua o dal bacino, dalla
quale possa in concreto esercitare la pesca.
In tutte le acque della Regione non è consentito esercitare la
pesca collocandosi sopra i ponti, viadotti e passerelle comunque realizzati, nonché sopra le opere di sbarramento totale o
parziale del corso d’acqua; non è altresì consentito esercitare
la pesca da una distanza inferiore ai 40 metri, a monte e a
valle, dalle strutture idonee a consentire la risalita ed il libero
spostamento delle specie ittiche.
Posto di pesca
Il posto di pesca spetta al primo occupante.
Nelle acque di categoria A e B è fatto divieto di accedere al posto di pesca ed alle immediate adiacenze fino ad un’ora prima
della levata del sole.
Il primo occupante in esercizio di pesca ha il diritto che i pescatori sopraggiunti si pongano ad una distanza di almeno cinque
metri in linea d’aria a monte, a valle, sul fronte e a tergo.
Tesserino di pesca
Chi esercita la pesca nelle acque di categoria A e B, oltre alla licenza di cui all’articolo 21, della L.R.11/03, deve essere in possesso del tesserino, previsto dall’art.25 della medesima legge,
valido per l’intero territorio regionale su cui annotare in modo
indelebile la giornata di pesca e, subito dopo ogni prelievo, i
capi di salmonidi catturati.
Il tesserino rilasciato dalla Provincia di residenza, conforme al
fac-simile che segue in calce, è predisposto dalla stessa, la
quale esige, a titolo rimborso spese, per il rilascio dello stesso
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un corrispettivo pari a € 5,00. Si rammenta che la L.R. 11/03
dispone, all’art. 25, comma 3, la riconsegna del tesserino alle
Amministrazione provinciali entro il 30 novembre. La mancata
riconsegna del tesserino entro detto termine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 25,00 euro a 50,00
euro, così come stabilito dall’art.29, comma 1, lett.t bis) della
L.R. 11/2003.
Divieti e Limitazioni
Tra i casi espressamente previsti dalla Legge regionale sulla
pesca del 3 giugno 2003, n.11, si evidenziano i seguenti divieti:
– di immettere nei corsi d’acqua la trota iridea (Oncorhynchus mykiss);
– esercitare la pesca al gambero (Austropotamobius pallipes);
– esercitare la pesca allo scazzone (Cottus gobio);
– esercitare la pesca al granchio di fiume (Patamon fluviatile);
– esercitare la pesca alla lampreda padana (lampetra zanandreai);
– esercitare la pesca all’anguilla;
– abbandonare esche, pasture, pesci e altro materiale
lungo la sponda, sui greti ed in genere nell’alveo dei
corsi d’acqua e dei bacini;
– gettare e depositare nei luoghi di cui alla linea precedente rifiuti di qualsiasi natura e provenienza o immettere nelle acque specie ittiche non autoctone cosi come
previsto dall’articolo 18;
– esercitare la pesca senza licenza;
– esercitare la pesca senza aver effettuato il versamento
della tassa di concessione regionale;
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– esercitare la pesca senza il tesserino di cui all’articolo
25, comma 2, ove lo stesso sia necessario;
– esercitare la pesca nelle zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva;
– esercitare la pesca nelle zone di protezione;
– esercitare la pesca prosciugando o deviando corsi
d’acqua e bacini, ovvero ingombrandoli con opere quali muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli,
chiuse o simili, o smuovendo il fondo delle acque;
– esercitare le pesca nei tratti dei corsi d’acqua e nei bacini posti in secca totale o parziale, per l’intera durata
di questa;
– esercitare la pesca con attrezzi non consentiti, con materiali esplodenti, con l’impiego della corrente elettrica,
ovvero immettendo nelle acque materiale atto ad intorpidire o uccidere la fauna ittica o altri animali acquatici;
è altresì vietato raccogliere fauna ittica o altri animali
acquatici intorpiditi o uccisi con l’uso di tali sistemi;
– esercitare la pesca con le mani, la pesca strappo, la pesca subacquea, la pesca e la pasturazione con sangue,
ovvero con sostanze contenenti sangue;
– reimmettere pesce morto nei corsi d’acqua e bacini al
termine delle attività agonistiche.
Calendari Provinciali
Le Province con proprio calendario piscatorio possono:
– consentire, ai soli fini della cattura del siluro e della pratica del carp-fishing, la pesca notturna indicando preventivamente i tratti dei corsi d’acqua dove è possibile
effettuare tale attività, per la pratica del carp-fishing
possono altresì regolamentare l’uso contemporaneo di
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tre canne e l’eventuale uso di natanti, nel rispetto delle
norme nazionali e comunitarie a carico degli stessi, per
il posizionamento dell’esca;
– dopo la chiusura della pesca alla trota, anticipare la
chiusura, nelle acque di categoria B, della pesca alle altre specie ittiche o diversamente disciplinare l’esercizio
della pesca;
– regolamentare l’esercizio della pesca nei tratti di corsi
d’acqua precedentemente destinati a zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva e di protezione;
– istituire zone di pesca con obbligo di reimmissione in
acqua del pescato vivo;
– consentire nelle acque di categoria C l’uso della bilancia, avente per lato massimo della rete la misura di m.
1,50, montata su asta di manovra, con il lato delle maglie almeno di mm.10, fermo restando il divieto di esercitare tale tipo di pesca dal 1° maggio al 30 settembre;
– disporre misure atte al contenimento delle seguenti
specie alloctone: gambero rosso della Louisiana (Procambarus clarckii), siluro (Silurus glanis), aspio (Aspius
aspius), pseudorasbora (Pseudorasbora parva), gardon
(Rutilus rutilus).
Relativamente a quanto disposto dalle lettere a) e b) dell’articolo 13 della L.R. 11/03, le Province nell’emanazione dei propri
provvedimenti non possono comunque modificare:
– le misure minime di cattura delle specie ittiche sopraindicate;
– modificare il numero dei capi prelevabili;
– istituire giornate di divieto di pesca.
Nel caso in cui una Provincia intenda adottare un qualsiasi
provvedimento, su di un corso d’acqua confinante con un’altra
21
Provincia, detto provvedimento deve essere concertato tra entrambe le Amministrazioni.
Per quanto non previsto dal presente calendario piscatorio si
applicano le norme di cui alla L.R. 3 giugno 2003, n.11.
Sanzioni
Il contravventore alle disposizioni contenute nel presente atto
è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 29 della L.R 3 giugno
2003, n.11.
22
Calendario per la pesca sportiva
nelle acque interne
della provincia di Macerata
anno 2015
(L.R. n. 11 /2003, art. 24)
(Allegato A all’Atto di Giunta Provinciale)
CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE INTERNE
(DGR n. 1733 del 22.12.2011, DGP n. 623 del 05.12.2006 e DGP n. 133 del
16.04.2008)
Acque di Categoria “A”
(Acque di notevole pregio ittiofaunistico prevalentemente popolate da salmonidi)
Fiume Esino:
dalla sorgente al ponte La Sfercia (entro centro abitato di Esanatoglia) compresi affluenti e subaffluenti, escluso
Rio Imbrigno e Torrente Terricoli
Fiume Potenza:
dalle sorgenti sino al ponte della SS.
361 per Camerino loc. Torre del Parco
(escluso canale di Leo); canale di Lanciano; Rio Lanciano; fosso Gregorietti
Torrente Palente:
Fosso Selvazzano:
Torrente Scarsito:
dalla sorgente al Ponte in Loc. Le Calvie in prossimità dell’incrocio per la
strada Caselle
intero percorso
intero percorso e suoi affluenti
23
dalla sorgente all’incrocio dei due
rami (escluso canale Micucci) (Comune di Muccia) ivi compresi gli affluenti
e subaffluenti
dalle sorgenti alle vasche di depuraChienti ramo di
zione presso l’allevamento Nino, comPievetorina:
presi gli affluenti e subaffluenti
Torrente San Martino: intero percorso
Torrente La Folla:
intero percorso
Fosso di Statte:
intero percorso
Torrente Cesolone:
intero percorso
Rio Boccafornace
intero percorso compresi gli affluenti
(ex Torrente Fornace): (escluso laghetto Boccafornace)
dalla sorgente al ponte di Morico ivi
Fiume Fiastrone:
compresi gli affluenti escluso lago di
Fiastra
Fosso di Rio Vagno:
intero percorso
Fosso Vallone:
intero percorso
intero percorso ricadente nella provinFiume Nera:
cia di Macerata
Fiume Ussita:
intero percorso
dalle sorgenti sino al ponte dell’abitaFiume Fiastrella:
to di Campanelle
Rio Terro:
intero percorso
Torrente Bittacci:
intero percorso
Fiume Tennacola:
dalla sorgente al molino di Regoli
Torrente Acquita
(Comune di Sarnano): intero percorso
Chienti ramo di
Muccia:
24
Torrente Monocchia:
Fiume Musone:
Fosso di Frontale:
Fosso di Ficano:
Rio Le Conce:
dalla sorgente fino al ponte sulla S.S.
Iesina
(a monte del lago di Cingoli) dalle sorgenti fino alla confluenza con il fosso
di Castel Sant’Angelo;
(a valle del lago di Cingoli) dal muro
della diga di Castreccioni al ponte del
Molino Nuovo
dalla sorgente alla Località Varco
compresi gli affluenti
dalla sorgente fino alla confluenza
con l’Esinante
dalle sorgenti fino al ponte per la Strada Provinciale per Sarnano
Acque di Categoria “B”
(Acque intermedie a popolazione mista)
Rio Imbrigno:
Torrente Terricoli:
Torrente Palente:
intero percorso
intero percorso
dal Ponte in località Le Calvie in
prossimità dell’incrocio per la strada Caselle fino alla confluenza con
il Potenza
dal ponte della Sfercia al confine
con la provincia di Ancona
dal ponte sulla S.S. 361 per CameFiume Potenza:
rino in loc. Torre del Parco sino al
ponte di Taccoli - Colotto
Chienti ramo di Muccia: canale Micucci
Fiume Esino:
25
Fiume Chienti
(ramo di Pievetorina):
dalle vasche di depurazione presso l’allevamento Nino fino alla
confluenza con il ramo di Muccia
dall’incrocio dei due rami fino alla
diga di Belforte (escluso il lago di
Caccamo e Polverina)
dal ponte di Morico alla confluenza
Fiume Fiastrone:
con il fiume Chienti, ivi compresi
gli affluenti
dal ponte per la Strada ProvinciaRio Le Conce:
le per Sarnano fino all’incrocio col
Fiume Chienti
Laghetto Boccafornace: intero invaso
dall’abitato di Campanelle fino al
Fiume Fiastrella:
ponte delle Macchie
Torrente Salino:
intero percorso
dal molino di Regoli fino al confine
Fiume Tennacola:
con la Provincia di Ascoli Piceno
limitatamente alla sponda (confine
con la Provincia di Ascoli Piceno)
Fiume Tenna:
ricadente nel territorio della Provincia di Macerata
dal ponte sulla S.S. Iesina al ponte
Torrente Monocchia:
sulla Strada Prov.le MontefanoMontecassiano
Fiume Chienti:
Fiume Musone:
dal ponte del Molino Nuovo al ponte della Codarda (confine con la
Provincia di Ancona)
Fosso di Frontale:
dalla Località Varco fino alla confluenza nel lago
26
Fiume Esinante:
Lago di Cingoli:
Torrente Fiumicello:
dalla sorgente fino al confine amministrativo con la Provincia di Ancona
intero invaso
dalla cascata vicino alla Frazione
Capo di Rio al Ponte Piancavallino
Acque di categoria “C”
(Acque popolate da ciprinidi)
Sono da classificare in categoria C i laghi: LAGO DI FIASTRA (dal
ponte che l’attraversa fino alla diga), LAGO DI POLVERINA (dal km
47.100 della SS 77 alla diga in sponda sinistra e dal km 2100
della strada di circonvallazione alla diga in sponda destra, LAGO
DI CACCAMO (dal Km 58.800 della SS 77 alla diga in sponda
sinistra e dalle opere di presa dell’acquedotto di Tolentino alla
diga in sponda destra), LAGO MARIOTTI entro i limiti già indicati
nella classificazione ex L.R. 28/83 e tutti gli altri tratti di Fiumi
compresi i Laghi non classificati né in “A” né in “B”.
ZONA NO KILL
(ART. 13 L.R. 11/03)
1) Fiume Potenza:
tratto dalla passerella del
castello di Lanciano al ponte
della S.S. 361 per Camerino
In tale zona la pesca è consentita con le modalità di cui al seguente regolamento adottato ai sensi dell’Art.13, L.R. 11/03:
Art. 1
Per la tutela delle popolazioni ittiche e per la rein­troduzione di
27
ceppi autoctoni di salmonidi, sono istituite, a livello sperimentale, zone in cui la pesca è consen­tita con particolari restrizioni
di mezzi e di catture.
Art. 2
Nella zona di cui all’articolo 1, la pesca è consen­tita previo rilascio, da parte dell’Amministrazione Provinciale, di apposito
tesserino gratuito, ove è obbli­gatorio annotare, prima dell’azione di pesca, la data della giornata.
Le giornate di pesca sono liberamente scelte dal pescatore
nell’ambito dei periodi consentiti e non possono essere in numero superiore a dodici, nell’arco dell’anno.
Art. 3
Nella zona di cui all’articolo 1, fermi restando i limiti ed i divieti
generali, è consentita la pesca con la sola mosca artificiale, con
ami privi di ardiglione o con ardiglione schiacciato.
La pesca a mosca è consentita solo con l’utilizzo della coda di topo.
È comunque sempre vietato l’uso di ancorette nonché di piombi
o galleggianti lungo la lenza.
È altresì vietata la detenzione di esche naturali.
Art. 4
È fatto obbligo di reimmettere in acqua i pesci catturati in vivo.
Gli stessi debbono essere slamati con la massima rapidità e
maneggiati con cautela, in modo da non arrecare alcun danno.
Art. 5
Per le violazioni delle norme di cui ai precedenti articoli si applica, la sanzione amministrativa prevista dalla L.R. n. 11/03.
28
ISTITUZIONE DELLA SEGUENTE ZONA
AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 1 LETT. D)
DELLA L.R. 11/03
È istituita, a livello sperimentale, la seguente zona in cui la
pesca è consentita con particolari restrizioni di mezzi e di
catture:
Fiume Potenza:
Tratto che va dal ponte di
Gregorietti sino all’imbocco
del vallato
Art. 1
In tale zona la pesca è consentita con le modalità di cui al seguente
regolamento adottato ai sensi dell’art. 13, L.R. 11/03 e del calendario regionale di pesca anno 2015.
Art. 2
Nella zona di cui all’articolo 1, e fermi restando i limiti ed i divieti
generali, è fatto obbligo di esercitare la pesca con ami privi di ardiglione o con l’ardiglione schiacciato. La pesca può essere esercitata soltanto con una canna, con o senza mulinello, con la lenza
armata con un solo amo. È consentita la pesca al lancio con esca
artificiale, con moschera o camolera, con massimo di tre ami. Sono
proibiti l’uso e la detenzione della larva di mosca carnaria (bigattino), di uova di salmone e l’uso di pesce vivo; e’ altresì vietata ogni
forma di pasturazione.
Resta fermo l’obbligo del rispetto di ogni altra disposizione prevista
per le acque di cat b dal calendario piscatorio regionale 2015 e
dalla L.R. 11/2003.
29
Art. 3
È fatto obbligo di reimmettere in acqua i pesci catturati in vivo. Gli
stessi debbono essere slamati con la massima rapidità e maneggiati con cautela, in modo da non arrecare alcun danno.
Art. 4
Per le violazioni delle norme di cui ai precedenti articoli si applica,
la sanzione amministrativa prevista dalla L.R. n. 11/03.
Art. 5
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano nei
giorni stabiliti per le gare di pesca autorizzate, limitatamente alla
loro durata (Vedi allegati B e C).
ZONE DI PROTEZIONE
(ART. 10 L.R. 11/03)
1) Fiume
POTENZA:
a)Fosso Gregorietti per l’intero percorso al
confine tra S. Severino e Castelraimondo;
b)Tratto dalle sorgenti di Laverinello e di Fonti
di Brescia fino alla cascata nei pressi del
km 89,400 SP 361;
c)Tratto compreso dalla passerella in legno
del Comune di Pioraco fino alla 1a cascata
(esclusa) a valle del Ponte Marmone compreso il tratto parallelo del canale collettore;
d)Tratto compreso tra la presa dell’acqua
dell’allevamento Sprega fino al punto di rilascio dell’acqua stessa nel fiume (Comune
di Fiuminata).
30
2) Fiume
NERA:
3) Fiume
CHIENTI:
4) Fiume
USSITA:
5) Fiume
MUSONE:
6) Fiume
ESINO:
a)tratto parallelo all’allevamento di trote Cherubini
Remo;
b)interno vasca di captazione dell’acqua della
centrale elettrica sita nella zona artigianale del
Comune di Castelsantangelo sul Nera;
c)tratto compreso tra lo sbarramento ENEL a valle
di Visso e l’inizio della recinzione del Villino “Angelotti” (Comune di Visso);
d)dalla sorgente Rapegna alla confluenza con l’altro ramo all’interno dell’abitato di Castel Sant’Angelo sul Nera (Comune di Castel Sant’Angelo);
e)tratto compreso tra Ponte Lato (ubicato a monte
del Giardino della Sibilla, nei pressi del ristorante
“La Filanda”) e il punto di confluenza del Fiume
Nera con il Torrente Ussita);
f) dal ponte della Provinciale Visso Castelsant’angelo sino al ponte Serafini (centrale idroelettrica).
a)Torrente Val Sant’Angelo, dalla confluenza nel
fiume Chienti al ponte Santucci;
b)tratto dallo sbocco della Centrale Enel di Valcimarra fino al ponte per Valcimarra stessa;
c)Fosso di Statte intero percorso.
a)tratto compreso tra l’allevamento Cherubini e
la “Madonna dell’Uccelletto”;
b)dalla sorgente fino alla trasanna Paparelli (Comune di Ussita).
tratto compreso tra la diga di Castriccioni e la
sorgente Crevalcore; intera fascia impermeabi­
lizzata posta a monte della diga Castreccioni di
Cingoli.
tratto dalla sorgente alla prima passerella in legno a
valle di casa Mosconi in località La Valle, coincidente con il confine della ZPS (come da tabellazione).
31
dalla confluenza con il torrente Entogge fino
al termine del tratto compreso nella Riserva
Naturale Abbadia di Fiastra.
8) Fiume
tratto compreso tra le sorgenti ed il ponte di
MONOCCHIA: Via S. Maria delle Grazie.
7) Fiume
FIASTRA:
9) Fiume
SCARSITO:
a) Tratto dalla sorgente al ponte a valle della
cascata di fronte al Ristorante Faustina;
b) Tratto tra la presa dell’acqua dell’allevamento F.lli Rossi e lo sbocco dello stesso
(Comune di Sefro);
c) tratto dalla confluenza col Fiume Potenza
fino al ponte per la strada che conduce al
Comune di Sefro subito a monte dei lavatoi
comunali.
10) Torrente
VALLOPA:
tratto compreso tra la confluenza col Nera e il
ponte del laghetto in corrispondenza di “Ponte Spagnolo” (Comune di Castel Sant’Angelo
sul Nera).
11) Torrente Tratto dalla sorgente alla confluenza con il
TENNACOLA: fosso dell’Acqua Santa (Comune di Sarnano).
12) RIO
TERRO:
Tratto dalle Sorgenti fino alla cascatella sotto
il ponte all’inizio dell’abitato di Terro (Comune
di Sarnano).
32
1) ZONE DI RIPOPOLAMENTO A VOCAZIONE
RIPRODUTTIVA
(ART. 9 L.R. 11/03)
Nei tratti dei corsi d’acqua ricadenti nel territorio provinciale di
seguito identificati la chiusura alla pesca è fissata per tre anni
a decorrere da un’ora prima della levata del sole dell’ultima
domenica di febbraio 2013 fino ad un’ora prima della levata del
sole dell’ultima domenica di febbraio 2016:
FIUME musone:
Dal ponte di Bachero al ponte delle
Rangore.
FIUME fiastrella: Dalla sorgente al ponte di Campanelle.
FIUME chienti:
Dalla diga di Caccamo al ponte frantoio Mariotti.
2) ZONE DI RIPOPOLAMENTO A VOCAZIONE
RIPRODUTTIVA
(ART. 9 L.R. 11/03)
Nel tratto del corso d’acqua ricadente nel territorio provinciale
di seguito identificato la chiusura alla pesca è fissata per tre
anni a decorrere da un’ora prima della levata del sole dell’ultima domenica di febbraio 2014 fino ad un’ora prima della levata
del sole dell’ultima domenica di febbraio 2017:
Fiume
chienti:
Torrente Valsantangelo: chiusura dalla sorgente fino al Ponte Santucci.
33
ZONE IN CUI LA PESCA È VIETATA DA UN’ORA
PRIMA DELLA LEVATA DEL SOLE DEL 15 APRILE
AD UN’ORA PRIMA DELLA LEVATA DEL SOLE
DEL 15 GIUGNO DI OGNI ANNO
(ART. 13 LETT. A) L.R. 11/03)
1) Fiume
CHIENTI:
2) Fiume
POTENZA:
3) Fiume
MUSONE:
– tratto dalla cascata sita all’imbocco del bacino artificiale “Le Grazie” di Tolentino allo sbocco della
centrale idroelettrica di Fonte Moreto (inclusa);
– tratto dal ponte di Piediripa fino al Campo Sportivo di Villa S. Filippo in corrispondenza del confine amministrativo della Provincia di Fermo.
dall’altezza della casa di proprietà Pagani fino
all’uscita (canale di scarico) della Centrale Elettrica ASSEM di Cannucciaro.
– tratto dal Ponte nuovo di Civitello alla confluenza con il fosso di Castel Sant’Angelo;
– ramo Fosso Frontale: dalla concessione piccolo
Lido alla Loc. Varco.
DIVIETI E LIMITAZIONI
– È vietato esercitare la pesca all’anguilla;
– È consentita esclusivamente nel lago di Polverina, Caccamo, Cappelletti e Mariotti la pesca notturna al siluro
e il Carp-fishing (quest’ultimo escluso per il periodo in
cui non è consentita la pesca alla carpa) con l’uso di
massimo due canne, armate con un solo amo; il Carpfishing è consentito anche nel Lago di Fiastra e nelle
acque di cat “C” del bacino Le Grazie (in quest’ultimo
ad esclusione del periodo in concomitanza a gare di
pesca);
34
– È fatto obbligo per il Carp-fishing di reimmissione in vivo
del pescato e l’utilizzo dell’amo munito dell’hair rig;
– È fatto divieto di reimmettere in acqua gli esemplari di
siluro catturati;
– È fatto divieto, ad esclusione delle eccezioni sotto riportate, di pescare, pasturare e posizionare la lenza con
l’ausilio della barca o di altri mezzi natanti e galleggianti, compresi i battellini radiocomandati finalizzati
alla pasturazione e posizionamento delle lenze. Per
questi ultimi ne è vietata anche la detenzione sul posto
di pesca. Nel lago di Castreccioni è consentito invece
pescare con mezzi natanti e galleggianti. È vietato comunque l’uso del motore a scoppio mentre è consentito
quello elettrico; È consentita invece, la pesca, a titolo
sperimentale, escluso quando ci sono gare in corso,
con l’uso di mezzi galleggianti con propulsione a pinna
(belly-boat e pontoon) e ogni dispositivo di sicurezza a
norma CEE, in tutti i laghi della Provincia con eccezione
del lago di Boccafornace.
– È fatto divieto di asportazione delle seguenti specie ittiche nei laghi di Polverina e Le Grazie: savetta, scardola,
triotto, vairone, alborella, carassio, cavedano. Tali specie
vanno conservate in vivo in apposito contenitore avente
diametro non inferiore a 40 cm. e lunghezza non inferiore
a m. 1,00, munito di almeno tre cerchi tendirete, e reimmesse in acqua al termine dell’azione di pesca;
– È fatto divieto, salvo ogni altra limitazione disposta dalla Legge 11/2003 e dal calendario piscatorio regionale
2015, al singolo pescatore di detenere e di utilizzare più
di 2 kg di bigattini, più di 2 kg di granaglie, più di 2 kg di
boiles e più di 2 kg di altre pasture per ogni giornata di
35
pesca nei laghi di Polverina, Le Grazie, Fiastra e Caccamo; limitatamente ai partecipanti all’attività agonistica
autorizzata dalla Provincia e per il solo orario di gara
sono consentiti l’uso e la detenzione di 2 kg di bigattini
e 5 kg di pasture comprese le granaglie;
– È fatto divieto di pesca al gambero e al granchio in tutte
le acque interne della Provincia a tempo indeterminato;
– È fatto obbligo del rilascio immediato e sul posto di
esemplari di Carpa superiori a cm. 65 (sessantacinque);
– È fatto divieto di pesca nelle acque di CAT B a partire
da un’ora dopo del tramonto del 4 ottobre 2015 fino ad
un’ora prima della levata del sole del giorno di apertura
alla pesca dell’anno 2016, con esclusione del Lago di
Castreccioni, fermo restando il divieto di pesca ai salmonidi.
SANZIONI
Il contravventore alle disposizioni del presente calendario di
pesca è soggetto alle sanzioni previste dalla L.R. n. 11/03.
Per quanto non contemplato valgono le norme della sopracitata
L.R. n. 11/03 e del calendario regionale di pesca 2015.
36
SI PORTA A CONOSCENZA
CHE I SEGUENTI TRATTI DEI CORSI D’ACQUA,
RICADENTI NELLA ZONA 1
DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI,
SONO SOTTOPOSTI AL DIVIETO DI PESCA:
AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 4 DEL D.M. 03.02.1990
Torrente
Ussita:
dalla sorgente fino a Loc. Le Vigne, m 850.
Torrente
dalle sorgenti alla confluenza con il fiume
Acquasanta: Fiastrone, entrambi i rami.
Fiume
Rio Sacro:
Fiume
Fiastrone:
Torrente
Rapegna:
dalle sorgenti fino all’incrocio con il sentiero
che scende dalla grotta dello Scortico, a circa 850 metri dalla confluenza con il torrente
Fiastrone (m 749 s.l.m.).
–dalla sorgente, lungo tutta la valle del
Fargno, fino a poco dopo Villa da Capo
di Bolognola (a circa m 980 s.l.m.);
–tutto il ramo sinistro dell’affluente che
sorge sotto Monte Val di Fibbia (m 1577
s.l.m.) Comune di Acquacanina, fino
al di sotto del Colle di Meriggio di Acquacanina (compresa Valle Trocca);
–dalla diga del Fiastrone, lungo tutta la
Valle del Fiastrone, fino all’incrocio con il
sentiero segnato che giunge dal cimitero
di Monastero, Comune di Cessapalombo,
in prossimità di Monte di Bozzi (m 745
s.l.m.); compresi gli affluenti (Rio Fessa).
dalla sorgente, lungo tutta la valle di Rapegna fino all’abitato di Rapegna di Castelsantangelo sul Nera.
37
Piano triennale per l’allestimento
di campi di gara di pesca permanenti
nelle acque interne 2013/2016
(Allegato B all’Atto di Giunta Provinciale)
CAMPI PERMANENTI PER EFFETTUAZIONE GARE DI PESCA
TRIENNIO 2013-2016
A) LAGHI
Lago Le Grazie;
Lago di Polverina;
Lago di Fiastra;
Lago Caccamo;
Lago Mariotti.
B) FIUME POTENZA: TRATTI IN CAT. C:
1) Tratto dal ponte in loc Taccoli/Colotto fino alla centrale idroelettrica A.S.S.E.M. Loc Cannucciaro;
2) Tratto dal ponte sul Potenza in Loc Passo di Treia fino al ponte nuovo di Villa Potenza.
MODALITÀ E CONDIZIONI PER IL RILASCIO
DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI:
1)Le associazioni regionali e nazionali dei pescatori sportivi
possono effettuare gare di pesca nei campi permanenti sopra individuati richiedendo entro il 31 gennaio di ogni anno
preventivamente apposita autorizzazione alla Provincia;
2)È consentita la detenzione del persico reale, della carpa e
della tinca nei periodi di divieto compresi gli esemplari sot-
39
to misura con l’obbligo di reimmetterli in acqua al termine
della gara;
3)In caso di gare di pesca alla trota è consentita esclusivamente l’immissione di trote tipo fario;
4)Il campo di gara permanente è considerato impianto sportivo ed è sottratto al libero esercizio della pesca durante lo
svolgimento dell’attività agonistica;
5)Sono consentiti l’uso e la detenzione di 2 kg di bigattini e 5
kg di pasture comprese le granaglie;
6)Il pescato va mantenuto in vivo, ad eccezione degli individui appartenenti al genere Trota, in apposito contenitore,
avente diametro non inferiore a 40 cm. e lunghezza non
inferiore al metro e cinquanta centimetri, munito di almeno
4 cerchi tenderete, e reimmesso in acqua al termine di ogni
operazione di pesatura. Limitatamente alla tecnica del Carp
Fishing è consentito mantenere il pescato in apposite sacche di mantenimento, che va reimmesso immediatamente
dopo la fase di pesatura;
7)La Provincia resta sollevata da qualsiasi eventuale necessità di acquisire permessi o consensi dovuti dagli aventi titolo
sull’area oggetto di pesca;
8)Potrà essere consentito, ove necessario, l’utilizzo del lago
fino ad massimo di una sponda del bacino, fermo restando
l’obbligo della tabellazione. Limitatamente alle gare d’interesse nazionale o per circostanze eccezionali potrà essere
consentito l’uso di tutto il lago;
9)Delle immissioni dovrà essere data preventiva comunicazione al Servizio di Polizia Provinciale (Tel. 0733-248701702; numero verde 800216659);
10)L’Associazione dovrà risultare in possesso di documentazione idonea a provare la provenienza e lo stato di perfetta
40
sanità della fauna che verrà immessa. Copia del certificato
sanitario dovrà essere inviato al Servizio di Polizia Provinciale;
11)Copia del verbale di semina, controfirmata dal personale
della Polizia provinciale, dovrà essere trasmessa a questa
Amministrazione;
12)È vietato altresì effettuare gare di pesca nelle zone di balneazione;
13)Il termine della gara dovrà essere rimossa la tabellazione;
14)In caso di accertata inosservanza delle norme di cui sopra
l’Associazione sarà passibile delle sanzioni previste dalla
L.R. n. 11/03;
15)Per quanto non contemplato nei precedenti punti e non in
contrasto con il loro contenuto, restano confermati tutti i
divieti e limitazioni stabiliti dalla Legge e dai calendari piscatori regionale provinciale 2015.
41
CAMPI TEMPORANEI
PER EFFETTUAZIONE GARE DI PESCA
ANNO 2015
(Allegato C all’Atto di Giunta Provinciale)
1.Fiume Potenza nei seguenti tratti e canali annessi:
– tratto dal ponte Gregorietti sino all’imbocco del Vallato;
– Canale di Leo;
2.Fiume Musone: tratto compreso dal ponte di Colognola al
Ponte Molino Nuovo;
3.Fiume Chienti:
– Canale Micucci;
– dalle vasche di depurazione dello stabilimento Nino alla
confluenza con il ramo di Muccia;
4.Fiume Esino: dal Ponte della Sfercia al confine con la Provincia di Ancona;
5.Lago di Castreccioni
CRITERI PER LA EFFETTUAZIONE DELLE GARE DI PESCA
NEI SUDDETTI CAMPI INDIVIDUATI
1)Nelle Acque di CAT. B, durante le competizioni non si applicano le limitazioni del numero di catture, a condizione che
i tratti interessati vengano preventivamente ripopolati con
soggetti adulti di trota fario, alla presenza di due agenti di
vigilanza, che predispongono apposito verbale di semina,
da trasmettere alla Provincia;
2)Nelle Acque di CAT. A sono consentite le sole competizioni che prevedono il rilascio del pescato, fermo restando il
43
divieto di immissione di specie ittiche al di fuori degli interventi di ripopolamento;
3)Il campo di gara temporaneo è sottratto al libero esercizio
della pesca e concesso alle associazioni organizzatrici:
a) dalle ore zero del giorno di svolgimento della gara sino
al termine della stessa, per acque di CAT. C dalle ore 14
del giorno precedente sino al termine della stessa per il
genere trota;
b) dalle ore zero del giorno precedente la gara sino al termine della stessa, per le acque di CAT. A e B;
4)Nelle acque di Cat C il pescato va mantenuto in vivo, ad
eccezione degli individui appartenenti al genere Trota, in
apposito contenitore, avente diametro non inferiore a 40
cm. e lunghezza non inferiore al metro e cinquanta centimetri, munito di almeno 4 cerchi tenderete, e reimmesso in
acqua al termine di ogni operazione di pesatura. Limitatamente alla tecnica del Carp Fishing è consentito mantenere il pescato in apposite sacche di mantenimento, che va
reimmesso immediatamente dopo la fase di pesatura;
5)Consentire la detenzione del persico reale, della carpa e della
tinca nei periodi di divieto, compresi gli esemplari sotto misura
con l’obbligo di reimmetterli in acqua al termine della gara;
6)In caso di gare di pesca alla trota dovranno essere immesse esclusivamente trote di tipo fario;
7)Limitatamente alle acque di CAT C sono consentiti l’uso e la
detenzione di 2 kg di bigattini e 5 kg di pasture comprese le
granaglie;
8)La Provincia resta sollevata da qualsiasi eventuale necessità di acquisire permessi o consensi dovuti dagli aventi titolo
sull’area oggetto di pesca;
9)delle immissioni dovrà essere data preventiva comunica-
zione al Servizio di Polizia Provinciale (Tel. 0733-248701702; numero verde 800216659);
10)l’Associazione dovrà risultare in possesso di documentazione idonea a provare la provenienza e lo stato di perfetta
sanità delle trote che verranno immesse. Copia del certificato sanitario dovrà essere inviato al Servizio di Polizia
Provinciale;
11)copia del verbale di semina, controfirmata dal personale
della Polizia provinciale, dovrà essere trasmessa a questa
amministrazione;
12)È vietato altresì effettuare gare di pesca nelle zone di balneazione;
13)Al termine della gara dovrà essere rimossa la tabellazione.
14)In caso di accertata inosservanza delle norme di cui sopra
l’Associazione sarà passibile delle sanzioni previste dalla
L.R. n. 11/03.
15)In caso di eventuale utilizzo del campo di gara di riserva
l’Associazione dovrà darne preventiva comunicazione al
Servizio Risorse Naturali e Biodiversità di questo Ente.
16)Per quanto non contemplato nei precedenti punti e non in
contrasto con il loro contenuto, restano confermati tutti i
divieti e limitazioni stabiliti dalla Legge e dai calendari piscatori regionale provinciale 2015.
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Per gentile concessione
CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO LOCALE
DI SAN SEVERINO MARCHE
Norme di Primo Soccorso
Che cosa è il primo soccorso?
Si noti che esso viene definito PRIMO-soccorso.
Infatti è l’aiuto che si dà immediatamente ai feriti o a chi si
sente improvvisamente male, prima che intervenga un esperto
(medico o infermiere) o che arrivi l’ambulanza.
Lo scopo del primo soccorso è:
Salvare la vita.
Prevenire il peggioramento delle ferite o dei malori.
Aiutare la ripresa del paziente.
L’utile compito del soccorritore è:
Stabilire ciò che è accaduto.
Adeguarsi allo stato ed al malore del paziente.
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Preservare la persona soccorsa da ulteriori pericoli.
Cercare i mezzi idonei per il trasporto a casa o all’ospedale.
Quale equipaggiamento è necessario?
In realtà nessuno. Sebbene la borsa del pronto soccorso contenga molte attrezzature utili (bende, medicamenti, ecc.) il
BUON soccorritore non dipende da queste. Egli utilizza ordinariamente quegli oggetti che si trova sottomano quotidianamente o li improvvisa quando non sono disponibili.
SCOPO DEL PRIMO SOCCORSO
Affinché l’opera del soccorritore sia efficace è necessario prendere rapide e coordinate decisioni agendo in tre momenti:
1) ALLARME
2) PRIMO ESAME
3) PRIMO SOCCORSO
ALLARME
Segnalare tempestivamente l’incidente ai servizi di competenza, nel modo più completo possibile Indicando ai soccorritori
tutti quei dati utili per giungere con i mezzi e le attrezzature
più convenienti.
PRIMO ESAME
Il soccorritore deve valutare con rapidità: se l’infortunato è
cosciente, se respira, se il cuore batte. Se è cosciente il
paziente indica dove sente il dolore, o se non riesce a parlare, lo indica con la mano. Se non risponde va considerato
in stato di shoc. Dal sollevarsi del petto o appoggiando la
mano leggermente sul torace si accerta se il paziente respira. Talvolta lo sforzo di respirare o il rumore respiratorio,
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unitamente al colore bluastro delle labbra indicano la difficoltà di respirare.
La presenza o l’assenza di pulsazioni rilevate attraverso il polso, la carotide al collo o l’arteria femorae all’inguine, può dare
un giudizio più completo.
PRIMO SOCCORSO
Il Primo Soccorso è l’aiuto che si presta alla persona o alle
persone che sono vittime di un incidente o di un malore, in attesa che intervengano soccorritori qualificati. Mai, comunque,
il soccorritore occasionale deve sostituirsi al medico; deve però
conoscere tutti quei movimenti necessari da eseguire per portare il primo soccorso.
In presenza di infortunato grave bisogna accertare nell’ordine:
– se respira;
– se perde sangue;
– se è sotto shoc;
quindi, a seconda dell’esigenza:
– aiutare la respirazione;
– arrestare l’emorragia;
– prevenire lo choc.
In attesa dell’ambulanza non muovere l’infortunato a meno che
non sia strettamente necessario.
RESPIRAZIONE
Il rovesciamento della lingua all’indietro e la conseguente
ostruzione delle vie respiratorie è assai frequente nei casi di perdita di conoscenza e di ferite alla mascella. Le vie respiratorie
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possono essere liberate piegando all’indietro il capo dell’infortunato, mettendogli una mano sulla fronte ed una dietro la nuca.
FERITE
Debbono essere sempre affidate a cure mediche:
• le ferite profonde;
• le ferite da morsicatura o sgraffiatura;
• le ferite infette o infiammate.
Negli altri casi, il trattamento è il seguente:
• lavarsi le mani;
• esainare la ferita, senza toccarla, per vedere se ci sono detriti
di vetro, ferro o terra;
• pulire la pelle intorno alla ferita, e quindi la ferita stessa, con
una garza imbevuta in un leggero antisetico. Pulire la ferita
con un movimento dall’interno verso l’esterno;
• asciugare la ferita con garza pulita e quindi fasciare.
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Nell’arco delle 4-8 ore successive all’infortunio, intorno alla
ferita può presentarsi una zona di arrossamento o di tumefazione: la ferita è infiammata. Talvolta tale infiammazione può
interessare anche il sistema linfatico (protuberanza dura e dolente sotto l’ascella nel caso di ferita al dito).
Importante
Le ferite infette vanno sempre affidate a cure mediche.
Il tetano attacca il sistema nevoso, provocando prima crampi
ai muscoli della masticazione e quindi la morte per paralisi respiratoria.
Una vacciazione preventiva offre una certa protezione. Tale
vaccinazione va però ripetuta nel caso di ferite profonde, specie
da taglio, ferite sporche di terra, ferite da morsicatura di uomo,
cane, gatto, ecc., ustioni ai piedi.
Taglio al palmo della mano
PERDITA DI CONOSCENZA
La perdita della conoscenza è dovuta ad un funzionamento difettoso del cervello. Può essere causata da scarso afflusso di
sangue al cervello (svenimento e choc), da penuria di ossige-
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no nel sangue (soffocamento) da gas tossici e da malattie del
cervello.
Se l’ndividuo che ha perduto i sensi ha cessato di respirare,
praticare immediatamente la respirazione bocca-bocca come
descritto a pag. 4 e, se presenta anche aresto cardiaco, comportarsi come descritto a pag. 20. Se invece l’individuo respira
e ha regolare attività cardiaca va adagiato in posizione di sicurezza.
Posizione di sicurezza
Scopo di questa posizione è quello di mantenere libere le vie
respiratorie:
• accertarsi prima che le vie respiratorie siano libere e che la
respirazione sia presente;
• allentare e sbottonare gli abiti troppo aderenti;
• adagiare l’infortunato su un fianco, preferibilmente con la testa più bassa dei piedi. La gamba su cui l’infortunato giace
va piegata sia all’articolazione del ginocchio che a quella del
bacino. Un braccio va dietro la schiena mentre l’altro funge
da sostegno al capo. C’è però il rischio che la lingua ricada all’indietro ed ostruisca il passaggio dell’aria. Per evitare questo rischio occorre assicurarsi che la testa sia estesa
all’indietro ed anche leggermente ruotata verso il pavimento,
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in modo da evitare il soffocamento per l’eventuale passaggio
nelle vie aeree di sostanze solide o liquide (es. il vomito).
Importante
Non dare mai da bere a chi ha perso i sensi.
IL MORSO DI VIPERA
Il veleno di vipera, una volta entrato in circolo a seguito di morsicatura può produrre seri effetti tossici sul sistema cardiocircolatorio.
Primo soccorso:
• tranquillizzare l’infortunato, adagiarlo e coprirlo;
• tenere immobile l’arto morsicato;
• non togliere i vestiti: il movimento favorisce l’assorbimento
del veleno;
• non incidere e non succhiare;
• fasciare l’arto con bendaggio rigido e molto stretto, partendo dal­l’estre­mità ed estendendolo il più possibile verso
l’alto: si blocca così la circolazione linfatica, senza bloccare il
circolo sanguigno;
• immobilizzare l’arto con una stecca;
• non rimuovere più i bendaggi;
• ospedalizzare rapidamente, evitando ogni movimento;
• non applicare lacci emostatici;
• non somministrare alcolici, solo caffè, thè, o cardiotonici.
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Dopo l’attuazione di questa metodica è possibile evitare la
somministrazione di siero antiofidico da parte del soccorritore,
che è molto rischioso per reazioni allergiche. Tale siero verrà
somministrato in ambinte ospedaliero dove è possibile trattare
le eventuali complicazioni.
PUNTURE D’INSETTI
Le punture di api e vespe sono dolorose ma raramente pericolose, fatta eccezione per coloro che sono allergici al veleno di
tali insetti.
• estrarre il pungiglione con uno spillo o con un coltellino appuntito. Data la sua forma ad uncino è il pungiglione dell’ape
che rimane più spesso nella pelle;
• bagnare la puntura con un leggero disinfettatente;
• tenere in osservazione l’infortunato per circa un’ora, per vedere se insorgono sintomi di allergia.
ANNEGAMENTO
• tentare di riportare a riva l’annegato. Se l’annegato è cosciente c’è rischio che sia preso dal panico e trascini sott’acqua il soccorritore. In tal caso è preferibile offrire all’infortunato qualcosa a cui aggrapparsi (bastone, remo, canna da
pesca);
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• se la respirazione è cessata, paticare senza indugio (anche in
acqua) la respirazione bocca-bocca;
• allentare i vestiti aderenti, senza toglierli.
Importante
Non perdere tempo nel tentativo di fare uscire l’acqua eventualmente entrata nei polmoni. Concentrarsi sulla respirazione
bocca-bocca.
CONGELAMENTO
Sintomi
• forte arrossamento della pelle che poi diventa grigia o biancastra;
• la parte colpita è dolente e molle all’inizio per diventare poi
insensibile e dura nei casi più gravi.
Importante
Proteggere bene dal freddo naso, mento, orecchie, guance e
dita della mano e dei piedi.
• Riscaldare la parte colpita con il calore del proprio corpo: ad
es.: le orecchie con le mani;
• coprire il corpo dell’Infortunato con una coperta, cappotto e
quanto possibile, somministrargli una bevanda calda;
• portare l’infortunato al coperto il più presto possibile.
Importante
Non strofinare mai la parte congelata con la neve.
• La parte interessata dal congelamento può essere trattata
con bagni in acqua calda ad una temperatura che gradualmente può raggiungere un massimo di 38-40°C.
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Importante
Evitare di esporre la parte congelata al calore diretto, qual’è, ad.
es., quello del fuoco del camino.
COLPO DI SOLE
Sintomi
• pelle arrossata;
• pupille dilatate;
• febbre;
• polso accelerato;
• respiro irregolare.
I colpi di calore si verificano con maggiore frequenza nelle regioni a clima tropicale, caldo umido, e poco ventilato.
Trattamento
• trasportare l’infortunato all’ombra o in un ambiente fresco;
• spogliarlo e cercare di fargli scendere la temperatura con
spugnature di acqua tiepida;
• massaggiargli le gambe dal basso verso l’alto;
• fargli vento;
• farlo riposare in attesa dell’ambulanza.
Importante
L’infortunato, per quanto irrilevante possa essere stato il colpo
di calore deve essere in ogni caso sottoposto a cure mediche.
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folgorazione
Negli incidenti causati da scariche elettriche:
• interrompere immediatamente la corrente. Se ciò non è possibile, allontanare l’infortunato dalla fonte di energia con un
bastone di legno secco prendendolo per i vestiti.
Importante
Non toccare mai con le mani o con gli oggetti di metallo l’infortunato che è ancora in contatto con la fonte di energia elettrica
• controllare la respirazione. Se è cessata praticare la respirazione bocca-bocca
• se l’infortunato è cosciente e può deglutire, somministrargli
dell’acqua salata: sciogliere in un litro d’acqua un cucchiaino
di sale ed uno di bicarbonato di soda
• prevenire lo choc
• chiamare un’ambulanza. Tutti coloro che sono colpiti da scariche elettriche debbono essere sottoposti a cure mediche
per prevenire il rischio di danni al cuore, cervello e reni.
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e ricorda di proteggere sempre te e gli altri
Fai molta attenzione ai cavi dell’alta tensione
Fai attenzione a chi ti sta vicino e in caso di incidente da amo
raggiungi il più vicino Pronto Soccorso e comunque non cercare mai di rimuovere autonomamente l’amo.
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note
note
note
note
note
Finito di stampare nel mese di febbraio 2015
dalla Tipografia S. Giuseppe srl Pollenza (MC)