Prontuario per la pesca dilettantistica in acque

ACQUE INTERNE PER LA PESCA
POSTO DI PESCA, PESCA DA NATANTE E USO DEL BELLY BOAT
Si definiscono come acque interne ai sensi delle norme sulla pesca dilettantistica, i corsi d’acqua, fiumi,
torrenti, bacini e laghi costituenti alimentati o costituiti da acque pubbliche, secondo l’elenco riportato nel
Piano Ittico Provinciale (PIP) e allegato in sintesi al presente prontuario. Ciascun corso d’acqua o bacino è
caratterizzato da una specifica Vocazione Ittica. In Provincia di Pisa la suddivisione delle acque pubbliche a
seconda della vocazione è riportata nella tabella seguente.
Tab. 1: ripartizione e sviluppo delle acque provinciali in funzione della vocazione ittica
Km
100,1
1699,0
188,7
1987,8
Vocazione
Acque a Salmonidi
Acque a Ciprinidi
Acque Salmastre
Totale
%
5,04
85,48
9,49
100,00
Tab. 2: punti foranei dei fiumi e canali della Provincia di Pisa, coordinate geografiche
COMUNE
NOME
Pisa
Pisa
Vecchiano
Vecchiano
Pisa/Livorno
Fiume Arno
Fiume Morto Nuovo
Fiume Serchio
Fosso della Bufalina
Scolmatore dell’Arno
proiezione Gauss-Boaga
riva destra
riva sinistra
X
Y
X
Y
1603065
4837195
1603048
4837080
1602703
4843181
1602692
4843164
1602164
4848430
1602109
4848260
1601477
4851678
1601477
4851661
1604876
4826271
1604945
4826121
Il PIP si applica su tutto il territorio provinciale, tranne che in quello ricadente nel Parco di San Rossore
–Migliarino – Massaciuccoli, all’interno del quale si applicano le competenze derivate dalla normativa di
istituzione dell’area protetta e quella generale di riferimento.
I limiti verso il mare delle acque interne, che determinano la divisione di competenza tra acque interne e
marine è dato dalla congiungente dei Punti Foranei, che, per ciascuna delle acque pubbliche che affluiscono
al mare in Provincia di Pisa, sono indicati nella tabella successiva, sono illustrati nel PIP e saranno oggetto
di specifica segnalazione con apposita cartellazione.
LA GESTIONE E TUTELA DELLA FAUNA ITTICA
Al pari degli obiettivi posti dalla Provincia di Pisa per la gestione ambientale e di altre componenti faunistiche,
il PIP indica che la gestione della fauna ittica dovrà essere impostata verso il raggiungimento di equilibri
fondati sulla gestione conservativa e sostenibile delle risorse rinnovabili rappresentate dalle componenti
biotiche naturali autoctone.
A tale riguardo il Piano persegue lo scopo di salvaguardare e ripristinare le comunità ittiche originarie
attraverso azioni che consentano, nell’arco di validità del Piano, di ricostituire le condizioni tali da svincolare
la gestione dai ripopolamenti ittici. Nel periodo di validità del Piano la Provincia autorizzerà esclusivamente
interventi di immissione/reintroduzione delle entità faunistiche autoctone. Tali interventi dovranno garantire
comunque, mediante una accurata selezione del materiale di semina e della sua origine, l’introduzione
accidentale di specie alloctone. Fermo restando il divieto assoluto di immissione di specie alloctone, è fatto
obbligo, per chiunque, di ottenere specifica autorizzazione dal competente ufficio provinciale per operare
immissioni di specie ittiche o comunque di componenti faunistiche in grado di interferire con le comunità
biotiche delle acque pubbliche.
Di pari passo saranno condotte iniziative e campagne finalizzate alla graduale rimozione delle specie
alloctone in grado di danneggiare la fauna ittica originaria.
È da tenere presente che attualmente, a seguito di immissioni più o meno accidentali circa il 60% delle
specie presenti nelle acque provinciali non sono originarie, come dimostra la tabella seguente.
Redazione: Vito Mazzarone – Annamaria Nocita
Estratto dal Piano Ittico Provinciale, approvato con Del. Consiglio Provinciale n. 9
dell’8.01.2013)
PRONTUARIO PER LA PESCA DILETTANTISTICA
NELLE ACQUE INTERNE
UFFICIO DIFESA FAUNA
Tab. 3a – Elenco delle specie autoctone del territorio provinciale
Lampreda di
Cavedano
Acciuga
Scardola
mare
etrusco
Anguilla
Barbo tiberino
Rovella
Vairone
Cheppia o
Cavedano
Scardola
Luccio
Alosa
Trote fario e
macrostigma
Spigola o Cefalo
Muggine o Cefalo
Tab. 3b – Elenco delle specie immesse nel territorio provinciale (esotiche o transfaunate)
Alborella
Blicca
Carpa
Triotto
Persico sole
Carassio
Abramide
dorato
Gobione
Rutilo
Persico trota
UFFICIO DIFESA FAUNA
PRONTUARIO PER LA PESCA DILETTANTISTICA
NELLE ACQUE INTERNE
Estratto dal Piano Ittico Provinciale, approvato con Del. Consiglio Provinciale n. 9
dell’8.01.2013)
Redazione: Vito Mazzarone – Annamaria Nocita
Ghiozzo
padano
Muggine
calamita
Latterino
Ghiozzo
dell’Arno
Il posto di pesca spetta al primo occupante, il quale ha diritto che il pescatore sopraggiunto si ponga ad una
distanza di rispetto di almeno 15 metri.
Nel caso di pesca da natante, è stato individuato come corpo idrico idoneo alla pesca sportiva esclusivamente
il Fiume Arno nel tratto classificato ad “Acque salmastre”. Il natante deve essere manovrato a remi, con le
seguenti limitazioni:
- dal sorgere del sole al tramonto;
- dal 01/06 al 30/09 di ogni anno;
- in caso di utilizzo della bilancella, il lato della stessa non può superare i m 3 ed il lato delle maglie non
deve essere inferiore a mm 10;
- deve essere osservata una distanza minima di rispetto tra natanti di m 40
La pesca da belly boat è consentita in tutte le acque lacustri del territorio provinciale e nel solo tratto del
Fiume Arno compreso tra il ponte di Castelfranco di Sotto e il ponte di Calcinaia Vecchia. In ogni caso la
pesca da belly boat è consentita purché sia presente una sola persona all’interno del natante in questione
e l’attrezzatura sia a norma con le leggi vigenti in materia di sicurezza, in particolare per quanto riguarda
l’obbligo di indossare il giubbotto salvagente e la dotazione del fischietto. È auspicabile infine la pesca con
il sistema di coppia.
MEZZI DI PESCA CONSENTITI
Secondo il DPGR 54/2000 Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7, sono
consenti i seguenti mezzi per la pesca dilettantistica, salvo particolari limitazioni locali.
Nelle acque classificate a Salmonidi è consentito l’uso di una sola canna munita di un solo amo; l’uso di
esche artificiali corredate di uno o più ami anche multipli; l’uso della moschera e della camolera, corredate
di non più di tre ami. Nelle acque a Salmonidi è comunque vietata la pasturazione, nonché l’uso come esca
di uova di pesci o larve di mosca, nonché la detenzione di queste ultime.
Nelle acque classificate a Ciprinidi consentito l’uso dei mezzi previsti per le acque a Salmonidi, nonchè
l’uso da parte di ciascun pescatore di tre canne, collocate in uno spazio massimo di 10 metri, recanti ciascuna
fino a due ami, semplici o multipli; l’uso della mazzacchera e della bilancia, anche montata su palo di
manovra, con lato massimo della rete di metri 1,50 e maglie di lato non inferiore a 1 centimetro. Inoltre è
vietato l’uso della bilancia a scorrere. L’uso della bilancia è altresì vietato dove la larghezza del corpo idrico
non raggiunga i 6 metri.
Nelle acque di foce o salmastre e negli specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie, oltre a
quanto consentito nelle acque a Salmonidi e a Ciprinidi, è consentito l’uso della tirlindana, munita di non
più di tre ami, semplici o multipli, e della bilancia con lato della rete non superiore a 5 metri, e maglie
di lato non inferiore a 1 centimetro. Limitatamente al periodo in cui è consentita la pesca al Crognolo (o
Latterino), nella bilancia è ammesso l’uso di una toppa centrale di lato non superiore a 3 metri e con maglie
di 6 millimetri di lato.
ORARI DI PESCA CONSENTITI
Ai sensi del predetto DPGR 54/2000, gli orari per la pesca dilettantistica sono i seguenti:
- la pesca è consentita da un’ora prima della levata del sole a un’ora dopo il tramonto;
- l’esercizio della pesca nelle zone di foce o ad acque salmastre e in specchi lacustri, naturali o artificiali di
rilevante superficie, non è soggetta a limitazioni di orario;
- sono consentite senza limiti di orario, fuorché nelle acque a Salmonidi: la pesca con la mazzacchera; la
pesca con la canna all’Anguilla, al Pesce gatto e al Siluro;
- la pesca in notturna della Carpa (carp-fishing), è consentita nei corpi idrici individuati dalla Provincia.
Durante la pesca notturna è vietata la detenzione di specie diverse da quelle di cui è consentita la pesca,
eccezion fatta per le esche.
SPECIE CONSENTITE, NUMERO DI CAPI PRELEVABILI E PERIODI
DI DIVIETO DI PESCA
Le specie la cui la pesca è VIETATA O REGOLAMENTATA sono le seguenti:
Trota: 3 capi/giorno di lunghezza compresa tra 22 e 35 cm. Divieto di pesca
dal lunedì successivo alla prima domenica di ottobre al sabato antecedente l’ultima domenica di febbraio.
Nelle acque a Salmonidi il divieto di pesca in tale periodo è esteso a tutte le specie; fuori delle misure e dei
tempi e capi consentiti: obbligo di rilascio immediato;
Persico reale
Gambusia
Barbo europeo
Carassio
comune
Leucisco
d’Albania
Sandra o
Lucioperca
Barbo canino
Lasca
Pseudorasbora
Siluro
Ghiozzetto di laguna
Barbo padano
Savetta
Rodeo
Cobite
Pesce gatto punteggiato
o Clarius o Channel
Persico reale
Tra le specie alloctone non ittiche che comunque sono state rinvenute nei corsi d’acqua/bacini provinciali
meritano di essere evidenziate le Tartarughe carnivore nord- americane, T. guance rosse (Trachemis scripta
elegans) e T. orecchie gialle (T. scripta scripta), il Gambero della Lousiana (Procambarus clarckii), la
Nutria (Myocastor coypus), entità che sono state immesse in modo accidentale negli ultimi anni ma che
possono (specie le prime tre, che si possono cibare di uova e stadi giovanili dei pesci) causare ingenti danni
alla riproduzione delle specie di pregio autoctone o naturalizzate.
LICENZA DI PESCA
L’esercizio della pesca è consentito a chi sia in possesso di una delle seguenti licenze:
- la licenza di tipo A di durata annuale autorizza la pesca professionale, nonché quella dilettantistica con gli
attrezzi del tipo B, del costo di euro 50,00. La pesca professionale è comunque soggetta ad autorizzazione
nominale della Provincia, contenente i mezzi consentiti e le prescrizioni ed è rilasciata a coloro che
posseggano i requisiti previsti dalla legge;
- la licenza di tipo B di durata annuale e del costo di euro 35,00 consente l’esercizio della pesca dilettantistica
con canna, anche munita di mulinello, con tirlindana, mazzacchera e bilancia;
- la licenza di tipo C della durata di 15 giorni, autorizza all’uso degli attrezzi di cui al tipo B e ha un costo
di euro 10,00;
- la licenza di tipo D di durata giornaliera autorizza la pesca nell’ambito delle manifestazioni agonistiche
e ha un costo di euro 1,00.
La licenza di pesca è costituita dall’attestazione di versamento postale su c/c 26730507 intestato a Regione
Toscana – Tesoreria Regionale – Tassa per l’esercizio della pesca, debitamente compilato. La validità della
licenza inizia nel giorno corrispondente alla data del versamento. La licenza di pesca rilasciata nelle altre
Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale della Toscana. La
ricevuta di versamento deve essere esibita unitamente a un documento di identità valido.
La licenza di pesca dilettantistica non è richiesta:
- agli incaricati di pubbliche funzioni autorizzati dalla Regione o da enti locali;
- ai minori di dodici anni, se accompagnati da un maggiorenne, responsabile del comportamento dei minori
negli atti di pesca;
- per la pesca a pagamento negli impianti di cui all’articolo 12 e nelle acque in concessione.
Cheppia o Alosa: 1 capo/giorno - con misura massima di 30 cm. Divieto
dal 15 aprile al 15 luglio di ogni anno; fuori delle misure e dei tempi e capi consentiti: obbligo di rilascio
immediato;
Tinca,
Luccio:
Lampreda,
Divieto di pesca in ogni tempo con obbligo di rilascio immediato;
Leccia amia: 5 capi/giorno di lunghezza compresa tra 30 e 60 cm; fuori delle misure e dei capi consentiti:
obbligo di rilascio immediato;
Anguilla: 3 capi/giorno, con lunghezza compresa tra 45 e 65 cm;
Carpa: 2 capi/giorno con lunghezza compresa tra 25 e 50 cm;
ISTITUTI ITTICI
I CAMPI GARA DI PESCA SPORTIVA
L’istituzione e la regolamentazione dei Campi Gara sono definite dal DPRG n. 54 del 22 agosto 2005
(Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 - Gestione delle risorse ittiche e
regolamentazione della pesca nelle acque interne). Con il Piano Ittico Provinciale sono stati confermati/
istituiti i seguenti Campi Gara:
FIUME ARNO
ZONA CASTELFRANCO DI SOTTO
Castelfranco, dal ponte di Castelfranco verso valle per circa 1 km sulla sponda destra;
ZONA DI SANTA MARIA A MONTE – PONTEDERA
Montecalvoli, tratto di 300 m. in località “La Fattoria” sulla sponda destra;
Pontedera Vecchio, dalla confluenza dell’Era fino alle cateratte dello scolmatore sulla sponda sinistra;
Pontedera Nuovo, dalle cateratte dello scolmatore per circa 300 m sulla sponda sinistra;
ZONA CALCINAIA
Calcinaia Nuovo, dalle cateratte dello scolmatore fino al ponte di Calcinaia sulla sponda destra;
Calcinaia Vecchio, dal ponte di Calcinaia fino al ponte franato sulla sponda destra;
Sassi, dal confine di Calcinaia a valle per circa 600 m nel Comune di Vicopisano sulla sponda destra;
Fornacette, a valle del ponte di S. Giovanni alla Vena, nel Comune di Calcinaia, sulla sponda sinistra;
dal ponte di Fornacette al paese di Campo su entrambe le sponde;
San Casciano, tratto a monte del ponte di Caprona, nel Comune di Cascina, sulla sponda sinistra;
San Lorenzo, tratto a valle del ponte di Caprona fino a S. Lorenzo alle Corti nel Comune di Cascina, sulla
sponda sinistra.
ZONA PISA
Lungarno di Guadalongo, Lungarno Fibonacci, Lungarno Galilei, Lungarno Sonnino in riva sinistra;
Lungarno Pacinotti in riva destra
FIUME ELSA
Ponte a Elsa dal ponte di Ponte a Elsa fino all’abitato di Isola d’Elsa, in riva destra e sinistra.
FIUME ERA
La Passerella, dal terzo ponte di Pontedera fino allo sbocco nel Fiume Arno, in riva sinistra
FIUME SERCHIO
Pontasserchio, da Pontasserchio fino in località Arena Metato, in riva sinistra
LE “ZONE A REGOLAMENTO SPECIFICO” (ZRS)
Le ZRS sono istituite dalla Provincia su tratti di corsi d’acqua o parti di aree lacustri, anche su richiesta di
altri Enti locali, con lo scopo di promuovere i valori della pesca e della cultura dell’acqua, lo sviluppo delle
aree rurali e di tutela di specie ittiche rilevanti dal punto di vista alieutico o conservazionistico.
Monti Pisani - Torrente Zambra di Calci: la ZRS è regolamentata con apposito disciplinare ed è a sua
volta suddivisa in due tratti con regolamentazione distinta: TRATTO NO KILL - compreso tra il ponte a
monte di Castelmaggiore e il ponte “dei Morti” in Località Gangalandi, con sviluppo lineare di m 1.040;
ZONA REGOLAMENTATA per m 800 (dal Ponte dei Morti a valle fino al Ponte di Ferro di via Roma).
LE “ZONE DI PROTEZIONE” (ZP)
Sono finalizzate alla salvaguardia della fauna ittica e hanno una modalità di gestione estremamente flessibile,
in funzione della specie che deve essere protetta.
Torrente Zambra di Calci: la ZP è esistente e in essa è vietata la pesca con qualsiasi attrezzo nel tratto a
monte Zona NO - KILL in località Castelmaggiore e i suoi affluenti: Botro, Botro dell’Acqua Chiara, Botro
della Fonte del Porca, Botro della Fonte Noce, Botro della Pulcella, Botro di Riseccoli, Botro Semolatico,
Botro Campo Bravo delle Fontanelle.
Fiume Era: il tratto interessato è compreso tra la confluenza con il F. Cascina e lo sbocco in Arno nei
Comuni di Ponsacco e Pontedera.
Torrente Cornia: tra la sorgente e la confluenza con il Borro del Guado.
Fiume Arno: il tratto compreso tra il punto foraneo e 2 chilometri a monte di esso, nella metà destra e il
tratto di circa 200 mt a valle delle rapide di S. Giovanni alla Vena.
Fiume Serchio: si propone la istituzione di una ZP nel tratto compreso tra il confine con la Provincia di
Lucca e la foce del Canale dell’Ozzeri. Il motivo risiede nella presenza in tale tratto di specie ittiche di
grande importanza in fase di riproduzione, quali Lampreda di mare, Cheppia e Anguilla.
Lago di S. Luce: è istituita una zona di protezione su tutta la superficie del Lago allo scopo di ricostituire
le popolazioni ittiche.
LE “ZONE DI FREGA” (ZF)
Le ZF possono essere istituite per la durata del periodo riproduttivo delle specie che si intendono tutelare.
In questo caso sono di norma delimitate da tabelle riportanti la dizione “Zona di Frega divieto di pesca dal..
al..”. Il Piano Ittico Provinciale prevede le seguenti ZF:
Fiume Cecina: nel tratto compreso tra la Bocca del T. Pavone e la Bocca del T. Possera, è vietata la pesca
con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi specie ittica da un’ora dopo il tramonto del 14/5 ad un’ora prima dell’alba
del 15/6;
Canali di Bonifica Coltano (Idrovore Coltano e Biscottino): è vietata la pesca con qualsiasi mezzo ed a
qualsiasi specie da un’ora dopo il tramonto del 14/5 ad un’ora prima dell’alba del 15/6;
Torrente Cornia: nell’alto corso, scorrente in Comune di Castelnuovo Val di Cecina, è vietata la pesca con
tutti gli attrezzi ed a tutte le specie ittiche dal 1° gennaio all’ultima domenica di febbraio;
Fiume Era: dalla foce in Arno al ponte di Peccioli, in località “La Rosa” divieto assoluto da un’ora dopo il
tramonto del 14/4 ad un’ora prima dell’alba del 15/5; dal ponte di Peccioli, in località “La Rosa” fino alle
sorgenti da un’ora dopo il tramonto del 14/5 ad un’ora prima dell’alba del 15/6;
Fiume Egola: nel tratto che va dalla località “Ponte del Genovini” alla “Pescaia” di Molino d’Egola è fatto
divieto assoluto di pesca da un’ora dopo il tramonto del 14/5 ad un’ora prima dell’alba del 15/6;
Fiume Elsa: nel tratto compreso tra il ponte ferroviario della linea Empoli-Pisa e la confluenza con il Fiume
Arno, sul lato del Comune di S. Miniato, la pesca è vietata dal 2/05 al 15/06;
Torrente Pavone: nel tratto compreso tra la foce ed il Podere Monna è vietata la pesca con tutti gli attrezzi
ad a tutte le specie ittiche dal 1° gennaio all’ultima domenica di febbraio.
RETONI
Ai sensi della LR 7/2005 sono denominati “retoni” le bilance con lato superiore a 5 metri. Il Piano
Ittico Provinciale pone in 40 il numero massimo di retoni autorizzabili nelle acque interne della
Provincia di Pisa. Tutti i retoni dovranno essere comunque collocati in una delle posizioni derivanti
dai dati censuari ed esclusivamente nei tratti definiti come “acque salmastre” dal presente Piano.
Nelle acque a Ciprinidi tali strutture sono vietate. Per quanto riguarda la gestione viene introdotto
il requisito minimo di licenza di tipo B anche per chiunque manovri il retone (ossia essa si rende
necessaria anche per chiunque salpi, cali il retone o ne recuperi il pesce) ad esclusione degli
interventi a scopo scientifico preventivamente autorizzati;
RECAPITI UTILI
Barbo: lunghezza compresa tra 15 e 30 cm;
Cavedano: lunghezza compresa tra 15 e 30 cm; Cavedano etrusco: 10 cm minimo - 16 cm massimo;
Vairone: 10 capi/giorno;
Latterino o crognolo (Atherina boyeri): divieto di pesca nelle acque interne dal 01/06 al 31/08, periodo
riproduttivo della specie.
In ogni caso, viene fatto divieto di soppressione, asportazione, o detenzione fuori dal luogo di pesca,
di un quantitativo giornaliero superiore a 4 kg totali di pescato. Tale divieto non si applica alle specie
alloctone inserite nell’elenco della Tabella 3b, per le quali non vengono posti limiti in termini di tempo e
di numero di capi catturati, fatta eccezione per quanto già determinato dall’Allegato A del Regolamento di
attuazione della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 7.
Nelle ZRS già esistenti o da istituire, valgono i limiti previsti nel Piano di gestione della ZRS.
Ente/Associazione
Ufcio Pesca Regionale
–– Firenze
Ufcio Pesca
Provinciale –– Pisa
Polizia Provinciale
–– Pisa
Arci Pesca - Pisa
Enalcaccia Pesca e Tiro
- Pisa
FIPSAS –– Pisa
Parco Regionale
M.S.R.M.
telefono
fax
055 4383836 055 4385090
Recapito e.mail
050 929630
050 929620
[email protected]
050 929220
050 929216
[email protected]
0587 55594
050 743239
[email protected]
[email protected]
050- 23443
050 539111
[email protected]
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