DOC 8 - ALIVISION

Avv. Cesare Piraino
Viale Carso, 57
00195 – Roma
Avv. Nicoletta Piergentili Piromallo
Lungotevere dei Mellini, 7
00197 - Roma
On.
Tribunale del Riesame
Roma
Procedimento n. 6126/12 rg nr al quale è riunito il n. 47653/13 rg nr; ud. 27-03-2014
MEMORIA EX ART. 121 C.P.P.
I sottoscritti, difensori di fiducia di Petroni Fabio, indagato come in atti nel
procedimento suindicato, si permettono di sottoporre al consueto scrupolo del Tribunale
le seguenti deduzioni difensive, finalizzate al rigetto dell’atto di appello presentato dai
Pubblici Ministeri avverso l’ordinanza con la quale il Gip, dott.ssa Elvira Tamburelli,
aveva respinto le richieste di applicazione di misure cautelari reali e personali.
I
Inammissibilità dell’atto di appello presentato in data 13.02.2014 per difetto di
specificità dei motivi.
Si deve evidenziare come la giurisprudenza di legittimità abbia più volte ribadito
che l’appello cautelare del P.M. non può risolversi in una generica critica del
provvedimento impugnato o in una sostanziale ripetizione degli argomenti posti a
fondamento della richiesta disattesa dal Giudice.
“In tema misure di misure cautelari, i motivi di appello predisposti dal pubblico ministero
avverso le decisioni di rigetto non possono limitarsi al semplice richiamo del contenuto della
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richiesta cautelare ma, per soddisfare i requisiti di specificità previsti a pena di inammissibilità,
devono indicare i punti del provvedimento impugnato oggetto di doglianza e gli argomenti di fatto e
di diritto addotti a fondamento delle censure”. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto
inammissibile l'appello del P.M. costituito da una riproduzione di gran parte della
originaria richiesta di misura accompagnata da generiche critiche alla metodologia
valutativa
seguita
dal
G.i.p.).
Sez.
6,
Sentenza n.
46025
del
24/09/2013
Cc. (dep. 15/11/2013 ) Rv. 257448 Presidente: Di Virginio A. Estensore: Di Stefano P.
Relatore: Di Stefano P. Imputato: Ciciliano. P.M. Scardaccione EV. (Diff.) Annulla senza
rinvio, Trib. lib. Bari, 12/04/2013)Massime precedenti Conformi: N. 3526 del 1993 Rv.
196627, N. 3277 del 1997 Rv. 208394, N. 34270 del 2007 Rv. 236945, N. 39926 del 2008 Rv.
242248, N. 32993 del 2013 Rv. 256996
Nel caso in esame, sembra evidente come l’appello cautelare proposto dai Pubblici
Ministeri incorra nel vizio censurato dalla Suprema Corte, limitandosi ad una sostanziale
ripetizione delle argomentazioni già poste a fondamento della richiesta di applicazione
delle misure, senza alcuna critica puntuale e specifica delle ragioni per le quali il Giudice
aveva respinto le istanze cautelari.
Veniamo all’analisi puntuale della questione, seguendo l’iter prospettato nell’atto di
appello e, dunque, prendendo le mosse dal profilo legato alle esigenze cautelari
concernenti le misure personali.
Il Gip aveva escluso la sussistenza delle esigenze cautelari, evidenziando lo stato di
incensuratezza degli imputati e la circostanza che le condotte distrattive per le quali aveva
ritenuto sussistente il quadro indiziario risalivano, comunque, al 2009 e, dunque, ad oltre 4
anni prima della richiesta cautelare.
Ebbene, nell’atto di appello i P.M. si limitano ad affermare: sussistono le esigenze
cautelari perché il fallimento è del 2013 e perché altri fatti distrattivi sarebbero successivi,
ovvero quelli di cui ai capi B, I, L, M, N e O.
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Si tratta, come il Tribunale ben comprenderà, di affermazioni generiche e prive di
argomentazione dialettica, tali da rendere legittima la censura di inammissibilità.
Il P.M. infatti, nella sostanza, censura il profilo legato alle esigenze cautelari
mediante l’affermazione che sussistono i reati per i quali il Gip ha ravvisato l’assenza di
un adeguato quadro indiziario.
Si tratta di una modalità argomentativa priva dei caratteri della specificità e
pertinenza, fondata esclusivamente sulla considerazione delle ragioni dell’Inquirente,
sostanzialmente ribadite in sede di appello.
Ugualmente generica e meramente polemica è l’affermazione che il fallimento della
Terravision Airport scarl è del 2013, trattandosi di notazione che il Gip ben conosce e che,
chiaramente, nulla ha a che vedere con il profilo, analizzato e motivato nell’ordinanza di
rigetto, relativo al momento delle presunte distrazioni per le quali il medesimo Gip aveva
ritenuto la gravità indiziaria, tutte risalenti, appunto, al 2009.
Ovviamente la censura di inammissibilità che si prospetta con la presente memoria
non riguarda soltanto l’argomento offerto dal P.M. per sostenere la sussistenza delle
esigenze cautelari.
Eguale natura (genericità) ed eguale sanzione (inammissibilità) deve essere
riconosciuta anche in relazione ai motivi di appello concernenti i capi di provvisoria
incolpazione per i quali il Gip aveva ritenuto di escludere l’esistenza di un quadro
indiziario adeguato.
In particolare, occorre riportare, sia pure sinteticamente, le ragioni espresse dal Gip
nell’ordinanza del 3.2.2014 con riferimento ai capi B-H-I-L-M-N e O, in quanto, dal
confronto tra le ragioni del rigetto ed i motivi di appello si evince l’inammissibilità di
questi ultimi.
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Ebbene, il Gip dott.ssa Tamburelli scriveva, quanto ai capo B-H-I-L-M- “gli elementi
probatori versati nel procedimento non consentono di apprezzare in capo agli odierni indagati la
condotta contestata illecita, avuto riguardo ai delicati meccanismi di collegamento societario anche
con società che operano nel contesto europeo ed alla natura ed entità delle operazioni finanziarie
poste in essere”.
A conforto di tale posizione il Gip ricordava: 1) le memorie difensive presentate in
sede fallimentare e pre-fallimentare dai legali di Terravision Airport, contenenti specifiche
deduzioni implicitamente richiamate nell’ordinanza del Gip; 2) gli stessi accertamenti
della Guardia di Finanza, sottolineandone la sostanziale non definitività e quindi
provvisorietà e, sopratutto, 3) gli ulteriori sviluppi relativi alla società Alivision (pure
coinvolta dalle imputazioni dei P.M.) che avevano determinato “la revoca delle procedure
attivate sui rapporti finanziari della società”, circostanza che, lo si deve evidenziare da subito,
ha trovato un immediato riscontro, nel provvedimento del Tribunale Civile, Sezione
Fallimentare, che il 5.2.2014 ha respinto la richiesta di fallimento avanzata dalla Procura
contestando la correttezza delle deduzioni della perizia Bologna (cfr. allegato decreto di
rigetto e allegata istanza di fallimento, corredata dalla ct del dott. Bologna, all. 1 e 2).
Il Gip, ancora, ricordava la precarietà delle deduzioni del Curatore del Fallimento
della Terravision Airport, evidenziando che la stessa curatrice, nella relazione del 2.4.2013,
l’unica presente agli atti, si riservava di “chiarire e approfondire le operazioni commerciali di
Terravision Airport Scarl”.
Infine, circostanza di assoluto rilievo, il Gip evidenziava l’assenza di comunicazioni
da parte del Custode Giudiziario (dott. Davide Franco), nominato sin dal luglio 2009 dal
P.M. dott Dovinola, con riferimento alle operazioni concernenti le società sulle quali era
stato disposto il sequestro preventivo del 100% delle quote sociali (Terravision Airport e
Terravision Transport), sottolineando come non risultasse alcun rilievo mosso da parte
del suddetto organo di controllo alle operazioni pretesamente illegali, nonostante
questi potesse valersi delle facoltà riconosciutegli dagli artt. 2352, 2377, 2378, 2479 ter,
2049, 2476 e 2393 c.c., ovvero dall’insieme di norme attraverso le quali, ove fosse stata
ravvisata una irregolarità o illegittimità delle operazioni riguardanti le società
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“sequestrate”, sarebbe stato possibile impedire, revocare o segnalare l’operato degli
amministratori.
Gli stessi argomenti venivano poi estesi anche ai capi N e O, (“per le operazioni
fraudolente ex art. 11 d.lgs 74/2000, contestate al solo Petroni ai capi N e O, valendo le
osservazioni ed i rilievi sopra svolti in ordine ai delitti ex capi B-H-I-L”) con l’ulteriore
notazione che “non vi sono elementi certi per ritenere che sotto il marchio Terravision operino solo
strutture societarie inesistenti e con finalità illecite” .
Dunque, un’argomentazione complessa, caratterizzata da indicazioni specifiche in
ordine a tutti i reati astrattamente ipotizzati e alle ragioni per le quali doveva ritenersi
l’insussistenza di un quadro indiziario di rilevante gravità o qualificabile in termini di
fumus commissi delicti.
Ebbene, a fronte di tali precise deduzioni, il P.M. si è limitato a reiterare le proprie
convinzioni in ordine alla sussistenza dei fatti, omettendo di prendere in esame gli
argomenti espressamente offerti dal Giudice e, conseguentemente, ignorando il preciso
dovere di censura e critica che l’atto di appello impone.
In particolare, quanto al capo B), nell’atto di appello il P.M. ha nuovamente
riproposto la ricostruzione pretesamente illecita dell’affitto del ramo d’azienda avvenuto il
14 settembre 2012, affermando “in concreto è accaduto che la Airport è stata dichiarata fallita;
che i dipendenti sono stati assunti da Atlantica e che la Alivision non ha rinnovato il contratto di
appalto alla Sales e Marketing, la quale ha cessato la sua operatività…si segnala che il risultato è
stato la distrazione dell’azienda al fallimento Airport”.
Come si vede, nessuna censura, né in fatto né in diritto, viene mossa alle indicazioni
offerte dal Gip nell’ordinanza di rigetto che, dunque, in nulla viene scalfita dalle mere
asserzioni dell’appellante: non viene contestato che la Curatela non abbia mosso rilievi
sull’operazione oggetto di accertamento; non viene censurato che il Custode dott. Franco
non si sia opposto all’operazione, né abbia intentato alcuna azione a tutela della società, né
viene offerta alcuna possibile spiegazione alternativa in ordine a tali fondamentali
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circostanze. Né, infine, vengono contestate le ragioni offerte nelle memorie difensive,
espressamente richiamate dall’ordinanza Gip, che evidenziavano la natura certamente
lecita dell’operazione di affitto del ramo d’azienda da Terravision Airport a Sales e
Marketing.
Inoltre, nell’atto di appello si qualifica il fatto di cui al capo B) come “distrazione”,
quando nel capo di provvisoria incolpazione lo si qualificava “dissipazione”, circostanza,
questa, di rilievo, in quanto, per dottrina e giurisprudenza, si tratta di ipotesi diverse, per
cui se il P.M., mutando il proprio convincimento, ha ritenuto che i fatti vadano interpretati
nel senso della distrazione, certamente non può, per superare le censure in ordine
all’insussistenza della dissipazione, effettuare una diversa contestazione attraverso lo
strumento dell’appello ex art. 310 c.p.p.
Pertanto,
anche
sotto
questo
profilo
si
deve
dedurre
l’inammissibilità
dell’impugnazione.
In relazione al capo H) il P.M. si limita a riportare le considerazioni espresse nella
richiesta di applicazione della misura cautelare, evidenziando che alcuni dati sarebbero
stati ricavati dalla relazione del dott. Trincia (professionista che aveva asseverato la
richiesta di concordato preventivo della Airport Terravision scarl), senza svolgere alcuna
deduzione sulle ragioni espresse dal Gip.
Ugualmente, in relazione ai capi I-L-M l’appellante si limita a ripercorrere le
vicende che, a suo dire, avrebbero integrato il reato, senza svolgere alcuna censura in
relazione all’ordinanza del Gip.
Infine, quanto ai capi O ed N, il P.M., dopo aver espressamente rinviato al
contenuto della richiesta cautelare, ribadisce quello che, a suo dire, sarebbe il connotato
illecito dell’operazione “la sottovalutazione effettuata con atto del 24.09.2009 che ha avuto come
conseguenza che la Alivision non ha assunto i debiti tributari della cedente Transport…per questo
la manovra è fraudolenta, non perché la Alivision sia una società inesistente”.
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Ebbene, come ricordato nell’incipit del presente motivo, il Gip aveva respinto anche
su tali capi la richiesta di misure cautelari (personali e reali) evidenziando 1) che gli
accertamenti “riguardanti l’esatto ammontare della pretesa tributaria verso Alivision Transport
scarl” avevano “determinato la revoca delle procedure attivate sui rapporti finanziari della società”
(circostanza che ulteriormente analizzata in fase fallimentare aveva poi condotto al rigetto
dell’istanza di fallimento ed alla espressa censura degli elementi forniti dal Ct Bologna),
evidenziando, dunque, l’incongruenza degli elementi d’accusa espressi dalla Procura; 2)
che l’operazione incriminata era avvenuta in epoca successiva al sequestro preventivo del
100% delle quote societarie, ragione che, in caso di fraudolenza dell’operazione, avrebbe
consentito al custode Franco, nominato dal P.M., di attivarsi per arrestare la cessione o
comunque segnalare il fatto alla Procura.
Orbene, il riferimento, conclusivo, alla circostanza che le società coinvolte nella
presente vicenda risultavano essere sostanzialmente operative e non fittizie chiudeva, ma
non riassumeva, il ragionamento del Giudicante.
Il P.M., come si è visto, non ha in alcun modo censurato i passaggi sui quali si
fondava il rigetto
del Gip, limitandosi a richiamare il contenuto della richiesta di
sequestro, aggiungendo solamente la notazione finale sulla effettiva operatività della
Alivision Transport Scarl, circostanza che, tuttavia, nulla aggiunge, sul piano processuale,
alle deduzioni dal predetto già formulate nella richiesta cautelare e semplicemente ribadite
nell’atto di appello e che, soprattutto, non scalfisce alcuno degli argomenti esposti dal Gip
per rigettare l’istanza cautelare.
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II
Insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e del fumus commissi delicti in
relazione ai capi N) e O) concernenti il reato di cui all’art. 11 d.lgs 74/2000
Si ritiene opportuno analizzare in prima battuta i due capi di provvisoria
incolpazione che concernono esclusivamente la posizione del Petroni Fabio (ed in ordine
ai quali sono state avanzate sia la richiesta di sequestro preventivo che quella di custodia
in carcere) per sottolineare l’obiettiva carenza di elementi fattuali idonei a sostenere le
istanze dei P.M..
Il primo elemento da porre in rilievo concerne il ragionamento offerto dal P.M. nella
richiesta di sequestro preventivo- integralmente reiterato nell’atto di appello, come si è
evidenziato nel primo motivo.
Secondo gli inquirenti il reato di cui al capo N) sarebbe stato attuato attraverso la
vendita del ramo di azienda (atto qualificato dal CT Bologna come cessione d’azienda)
dalla Terravision Transport srl alla Alivision Transport srl in data 24.09.2009, alienazione
che, come si legge nella richiesta di sequestro, sarebbe stata “effettuata ad un prezzo inferiore
e peraltro non realmente versato”.
L’approccio alla questione in esame non può prescindere da un richiamo
metodologico in relazione all’accertamento demandato al Tribunale del Riesame con
specifico riferimento al problema del fumus necessario per l’emissione di una misura
reale.
Secondo la migliore giurisprudenza di Cassazione: “In sede di riesame di misure
cautelari reali, pur essendo precluso il sindacato sul merito dell'azione penale, il giudice deve
verificare la sussistenza del presupposto del "fumus commissi delicti" attraverso un accertamento
concreto, basato sulla indicazione di elementi dimostrativi, sia pure sul piano indiziario, della
sussistenza del reato ipotizzato”. Presidente: Di Virginio A. Estensore: Fidelbo G. Relatore:
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Fidelbo G. Imputato: Buttini e altro. P.M. Aniello R. (Diff.) Sez. 6, Sentenza n. 35786 del
21/06/2012 Cc. (dep. 18/09/2012 ) Rv. 254394
Massime precedenti Conformi: N. 1415 del 2004 Rv. 226640, N. 10979 del 2007 Rv.
236193, N. 37695 del 2008 Rv. 241632, N. 18078 del 2010 Rv. 247134
Ebbene, così sinteticamente riepilogata l’accusa, non vi è dubbio che l’accertamento
sugli elementi di fatto che in concreto il Tribunale è chiamato a svolgere fornisca un esito
obiettivamente negativo in ordine alle ragioni della Procura.
Il primo passaggio che conviene analizzare riguarda la presunta simulazione della
vendita, condotta espressamente richiamata dall’art. 11 D. Lgs 74/2000 e ritenuta dai P.M.
sulla base delle indicazioni del ct Bologna il quale, in modo equivoco, prima sosteneva che
la regolazione del contratto sarebbe avvenuta mediante l’accollo di debiti non verificabili e
poi mediante la compensazione di partite debitorie senza movimento di denaro.
Sul punto, le indicazioni del Ct Bologna sono drasticamente smentite dalla
relazione effettuata dalla Società BDO spa, una delle cinque più importanti Società di
revisione e organizzazione contabile a livello mondiale, le cui conclusioni sono rese nella
massima indipendenza e con la più assoluta professionalità.
Ebbene, nella citata relazione si legge che “nell’atto in esame, ossia l’atto di cessione del
ramo d’azienda del 24.09.2009, il pagamento è stato regolato mediante accollo sul debito della
cedente a titolo di pagamento di stipendi di agosto e settembre relativi al personale dipendente e per
la differenza mediante accollo del debito della società cedente nei confronti della Terravision London
Limited”… “pertanto il debitore, nel caso di specie Alivision Transport, ha avuto un
esborso di denaro proprio per l’accollo dei debiti effettivamente onorati, contrariamente a
quanto indicato dal Ct, come si può evincere dalla tabella sotto riportata” (cfr. all. 3)
Nella tabella riportata nella relazione BDO si indicano specificamente le date dei
pagamenti effettuati, avvenuti mediante l’emissione di 2 assegni (29.09.2009 e 29.10.2009)
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per l’importo di 33.800,49 euro e di 31.153,00 euro, nonché di tre bonifici, avvenuti in data
26.10.2009 (per 42.000,00 euro) e 16.11.2009 (per 20.000,00 e per 23.046,51 euro).
Dunque, il primo elemento secondo il quale l’operazione de qua sarebbe stata
illecita (vendita simulata) risulta smentito nei fatti in modo radicale.
Il secondo profilo da analizzare riguarda la presunta commissione di atti
fraudolenti mediante l’artificiosa riduzione del valore del ramo d’azienda ceduto che, a
dire del Bologna, doveva attestarsi in una cifra compresa tra i 2 milioni e 2 milioni e mezzo
di euro.
Anche tale aspetto è stato analizzato con particolare scrupolo nella relazione della
BDO, nel corso della quale viene stigmatizzata in termini tecnici la ricostruzione del valore
d’azienda operata dal Ct Bologna, sottolineando anche l’intrinseca contraddittorietà dei
dati in ordine ai quali si passa dal valore di 432 mila euro (stipendi + ammontare residuo
del leasing degli automezzi) a quello, assolutamente congetturale di 2.756.554,71.
Nella relazione si evidenzia, poi, che il confronto, attuato dal Ct Bologna, con i dati
forniti dalla consulenza del dott. Cimaglia è assolutamente erroneo atteso che “i soggetti
economici non sono gli stessi”.
Il punto è fondamentale e tranchant.
La perizia Cimaglia riguardava il conferimento di un ramo d’azienda, avvenuta il
26.1.2012, completamente diverso da quello oggetto della cessione del 24.9.2009 tra la
Terravision Transport Scarl e la Alivision Transport Scarl.
Infatti, nell’atto di cessione del 24.09.2009 erano stati ceduti due rami d’azienda per
servizi di linea autorizzati, gravati da debiti nei confronti dei dipendenti, onerati dal
pagamento dei TFR in favore dei medesimi dipendenti e, soprattutto, gravati dai canoni di
leasing non pagati.
Con il suddetto contratto, dunque, non era stata ceduta la proprietà dei Pullman,
che la Terravision Transport ovviamente non aveva, ma semplicemente i contratti di
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leasing relativi ai predetti mezzi per i quali dovevano essere ancora versati oltre la metà
dei canoni, oltre alla rata finale.
Si tratta di elementi fondamentali, peraltro, esposti dalla difesa Petroni nella
memoria del 9.3.2012 e, dunque, espressamente richiamati dal Gip nell’ordinanza di
rigetto impugnata dai P.M. senza muovere, sul tema, alcuna osservazione.
In sostanza, alla data del 24.09.2009 i due rami d’azienda ceduti rappresentavano
esclusivamente costi, in quanto i pullman non erano di proprietà della Terravision
Transport, che invece era gravata dal contratto di leasing, i dipendenti non venivano
pagati da 2 mesi e vi era il rischio concreto di revoca delle autorizzazioni.
Ben diversa era la situazione per quanto concerneva il conferimento del ramo
d’azienda relativo all’attività di noleggio con conducente e non ai servizi di linea. In
questa operazione, infatti, venivano conferiti tutti i beni della Alivision, rappresentati dai
pullman di proprietà, dai beni immobili, dai contratti di noleggio già stipulabili e da una
sola risorsa umana.
Peraltro, nella relazione Cimaglia si indicava anche il conferimento di un contratto
di leasing per un pullman non ancora riscattato. Ebbene, la voce relativa a tale
conferimento formalizzava un costo pari a 10.000 euro e non un utile pari al valore di
mercato del pullman, proprio perché il bene in esame non era nella disponibilità giuridica
della Alivision Transport SCARL.
Allo stesso modo, la cessione degli 11 contratti di leasing da Terravision Transport
Scarl alla Alivision Transport Scarl non sono stati contabilizzati come cessione di utili,
proprio in quanto la Terravision non cedeva beni- di cui non era proprietaria- ma un
contratto di leasing, nel quale era debitrice delle rate da versare.
Dal punto di vista oggettivo, dunque, è dimostrata l’assoluta insussistenza degli
elementi ipotizzati dalla Procura, sia in ordine alla presunta simulazione della cessione
del ramo d’azienda da Terravision ad Alivision, sia in relazione alla fraudolenta riduzione
del prezzo dell’operazione citata, condotte entrambe contestate non senza evidenti
ambiguità dalla Procura.
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Ulteriore profilo rilevante concerne l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 11
D.Lgs 74/2000, caratterizzato dal dolo specifico di evadere i debiti tributari.
La Suprema Corte di Cassazione ha precisato che, nella nuova formulazione del
reato, l’aspetto relativo alla pendenza di accertamenti da parte degli Organi preposti, non
rileva più ai fini dell’elemento oggettivo, ma rispetto all’intenzionalità della sottrazione
del proprio patrimonio alla garanzia verso i crediti vantati dall’Erario.
In questo contesto, assume certamente rilievo la conoscenza o conoscibilità del
debito erariale, che, a dire dei P.M., sempre nella prospettiva offerta dal Ct Bologna,
ammontava a oltre 2 milioni di euro.
Ebbene, la vicenda in esame non può prescindere dalla valutazione di quanto
avvenuto in data 5.2.2014 quando il Tribunale Civile di Roma, Sezione Fallimentare, ha
respinto la richiesta di fallimento presentata nei confronti della Alivision Transport
scarl, cessionaria del ramo d’azienda della Terravision Scarl dal 24.09.2009.
I Giudici della Sezione Fallimentare hanno escluso la stessa sussistenza del debito
nella misura indicata dal dott. Bologna, stigmatizzandone l’operato sotto il profilo tecnico,
tanto da affermare “deve rilevarsi la mancanza in atti di qualsivoglia titolo, anche di natura
amministrativa, accertativo dei crediti tributari dedotti dal pubblico ministero. Infatti la debenza
all’erario delle sommme di cui ai punti 1) di 3.045.883,27 euro è frutto di una valutazione dai
contenuti non esenti da critiche, effettuate dal consulente del pubblico ministero, soggetto sfornito
della potestà di accertamento dell’esistenza di debiti tributari”
E ancora, per la parte di maggiore interesse ai nostri fini “in assenza pertanto di
cartelle di pagamento notificate ovvero di ruoli esattoriali o di altri atti provenienti
dall’amministrazione finanziaria, non può nella specie ritenersi che, allo stato, sia sussistente
un’obbligazione di pagamento di imposte a carico della società Alivision, tanto meno in dipendenza
della cessione dell’azienda di Terravision Transport scarl alla stessa Alivision in data 24.09.2009”.
Ebbene, pur alla luce della ricordata giurisprudenza di legittimità, non vi è dubbio
che le considerazioni espresse dal Tribunale Civile di Roma debbano portare ad escludere
anche sotto il profilo soggettivo la sussistenza del reato di cui all’art. 11 D. Lgs 74 /2000
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atteso che ciò che viene esclusa non è solo conoscenza del debito- che pur rileverebbe ai
fini della configurabilità del dolo- ma la stessa “esistenza di un’obbligazione di
pagamento”, circostanza espressamente collegata, dal Tribunale, ai rapporti derivanti
dalla cessione del ramo d’azienda da Terravisioni Transport Scarl ad Alivision Transport
Scarl.
Se l’obbligazione di pagamento non esiste, o non vi è prova che esista, la circostanza
si traduce nella mancata prova della conoscenza, da parte del soggetto astrattamente
tenuto ad adempiere, non già della mera procedura di notificazione del debito- alla quale,
potenzialmente, chiunque potrebbe sottrarsi dolosamente- ma della stessa sussistenza di
un rapporto di natura tributaria dal quale sorgano obbligazioni giuridicamente rilevanti e
vincolanti.
La “bocciatura” delle deduzioni formulate dal dott. Bologna rivela, poi, quale
elemento autonomo di grave deficit del complessivo impianto accusatorio che proprio
su quelle deduzioni risulta interamente fondato.
Insomma, se il Tribunale Fallimentare ha espressamente preso le distanze dalle
deduzioni del dott. Bologna con riferimento ai criteri di valutazione del debito tributario,
sottolineandone l’eccessiva “personalizzazione” e la mancanza di obiettività, tale critica non
può che ripercuotersi sull’intera consulenza, proprio nella misura in cui, in luogo di dati
obiettivi e riscontrabili, il dott. Bologna offre ipotesi, congetture e personalissime opinioni.
Così, in particolare, quando il dott. Bologna cerca di dimostrare, contro ogni
evidenza, che l’operazione del 24.09.2009 era consistita in una cessione d’azienda e non in
una cessione di rami d’azienda, pone in essere l’ennesima operazione di forzatura dei dati
probatori, chiaramente orientati a precostituire possibili elementi indizianti in realtà
insussistenti.
Sul punto, si devono ricordare le precise indicazioni effettuate dai consulenti della
BDO nella relazione allegata, dove si ricorda come la Terravision Transport scarl aveva
ceduto solo l’attività relativa ai servizi autorizzati, ma non il servizio dedicato con
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conducente, come dimostrava la sentenza n. 15252/10 Trib. Civile di Roma, dott, Maselli
(cfr. all. 3 relazione BDO pag. 7).
Vi è, poi, un ulteriore profilo che deve essere ricordato.
L’operazione di cessione del 24.09.2009 era avvenuta dopo che, a luglio del 2009, il
P.M. dott. Dovinola aveva nominato il dott. Davide Franco custode giudiziario del 100%
delle quote della Terravision Transport Scarl.
Dunque, salvo voler ipotizzare fattispecie di reato anche a carico del custode
giudiziario, è pacifico che l’operazione sia stata ritenuta congrua e corretta, sia sotto il
profilo penale, che sotto quello tributario.
III
Mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo A) Bancarotta
documentale.
Il Gip aveva ritenuto la sussistenza del reato, evidenziando come, sia nella relazione
della curatela fallimentare e che nella ct della dott.ssa Di Ciommo, fosse stata
rappresentata l’impossibilità di ricostruire il patrimonio della fallita Terravision Airport
Scarl, atteso che la documentazione contabile consegnata risultava generica.
Nel contesto tracciato si rilevava anche la mancanza dei mastrini degli anni 2006,
2007 e 2008 e del libro giornale del 2006.
Ebbene, le considerazioni svolte dal Gip risentono di un clamoroso errore nel quale
è incorsa la Procura e la stessa curatela fallimentare.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto nella relazione ex art. 33 e nella relazione
della CT Di Ciommo, tutti i documenti dei quali si lamenta l’inesistenza sono nella
disponibilità degli organi inquirenti e, viceversa, non sono più nel possesso
dell’amministratore Marianna Caserta.
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Infatti, dal verbale di operazione compiute della Gdf del 5.9.2006 (depositata al P.M.
dott. Dovinola il 15.12.2006) emerge, a pagina 7, che vennero sequestrati il libro giornale
ed i mastrini del 2006. Si tratta di accertamento confluito nel fascicolo processuale oggi in
esame (cfr. all. 4 e 5)
Ugualmente, per l’anno 2007, risulta che la Guardia di Finanza abbia notificato alla
Terravision Rome Airport il 17 marzo 2008 un processo di verbale contestazione, nel quale
venivano acquisiti numerosi documenti: conti di mastro 2006, libro giornale 2006, fatture
emesse e corrispettivi. Venivano poi acquisite le scritture contabili ed i mastrini del 2007
(all. 6).
Infine, in data 19.12.2008 l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di una verifica
generale del periodo di imposta gennaio 2008-dicembre 2008 acquisiva i mastrini contabili
dell’anno 2008 (all. 7).
Ebbene, le circostanze sopra indicate rilevano sotto un duplice profilo: in primo
luogo, risulta nei fatti smentita l’affermazione che non siano stati consegnati i mastrini dal
2006-2007- 2008 ed il libro giornale del 2006, perché, al contrario, tali documenti erano già
stati acquisiti dagli Organi Accertatori, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate; in
secondo luogo, circostanza ugualmente rilevante, l’affermazione che la documentazione
reperita non consenta di ricostruire lo stato patrimoniale ed i rapporti della società
Terraviosn Airport non può che essere valutata alla luce delle superiori emergenze: la
valutazione sulla completezza delle scritture contabili, cioè, non può essere apprezzata se
non alla luce della effettiva sussistenza dei mastrini erroneamente ritenuti “scomparsi”.
proprio il valore intrinseco dei mastrini, la cui peculiarità sta nel fatto di descrivere in
termini di particolare fedeltà le operazioni annotate, impone di ritenere che, con ogni
probabilità, ove la curatrice del Fallimento ne avesse avuto la disponibilità, avrebbe
concluso in termini diametralmente opposti circa la ricostruzione della vita dell’impresa. Il
reperimento della documentazione suindicata, dunque, si traduce nella insussistenza
dell’accusa di bancarotta documentale, atteso che il mancato reperimento non è dipeso da
fatto imputabile all’amministratore della società.
15
IV
Mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai capi C), D), E), F) e G)
Si ritiene che nella valutazione dei gravi indizi di reato in relazione alle suindicate
imputazioni provvisorie- in relazione alle quali il Gip ha comunque escluso la sussistenza
delle esigenze cautelari- debba trovare ingresso una considerazione che, allo stato, è
rimasta erroneamente esclusa.
La società Terravision Airport scarl era una società consortile, costituita, alla data
del 2007, dalle seguenti società: Terravision London Limited, Terra Cafè srl, Cooperativa
Erujobs, Vitertus Servizi Pubblici srl, Bus Europe srl, Terravision Transport scarl, Insegui
Mondo Viaggi srl.
La natura consortile della società è stata messa in dubbio dalla curatrice del
Fallimento, ma ciò senza alcuna specifica ragione ed in assenza di elementi probatori o
fattuali che depongano per una diversa qualificazione giuridica.
Si tenga presente che le società consortili possono anche manifestarsi come
consorzio con attività esterna, ex art. 2612 c.c., e dunque svolgere un’attività con i terzi,
perseguendo risultati di contenimento dei costi imprenditoriali e di incremento dei profitti
di impresa, senza per questo perseguire in senso tecnico uno scopo lucrativo.
Lo scopo della Terraviosion Airport srl era quello di promuovere lo sviluppo ed il
miglioramento sinergetico dei prodotti e servizi forniti dalle imprese consorziate, nonché
l’espansione dei mercati in cui operavano le medesime società, mediante l’utilizzo di
comuni know-how tecnici, organizzativi e commerciali.
La natura di società consortile ha rilievo quanto ai fatti indicati nei citati capi di
imputazione, atteso che, come dimostrato dalla consulenza del prof. Alberto Dello
Strologo, “i costi ed i ricavi, e quindi gli utili e le perdite, devono essere imputati alle
consorziate, nei limiti di quanto statuito dall’Organismo Italiano di Contabilità nel
principio n. 11 della c.d. “competenza Economica” (cfr. consulenza prof. Dello Strologo,
all. 8)
16
Secondo tale impostazione, che appare rispettosa della natura della società come
prima qualificata, i “costi ed i ricavi della Terravision Roma Airport sono da imputare alle
consorziate che li hanno rispettivamente sostenuti e conferiti” (cfr. ancora consulenza Dello
Strologo)
Venendo al capo C) della provvisoria incolpazione, l’accusa di aver distratto
2.405.435,61 euro si palesa infondata. Infatti, nella contabilità della Terravision Airport
sono state rinvenute 6 fatture emesse dalla Terravision London a carico della fallita (n.
36/07, n. 44/07, n. 12/08, n. 29/08, n. 10/09 e n. 16/09) per un importo corrispondente alla
somma indicata nel capo di imputazione.
Le fatture in argomento si riferiscono ai costi sostenuti da Terravision London per la
fornitura dei servizi necessari all’espletamento dell’attività commerciale e di vendita,
commercializzazione e marketing dei servizi di trasporto, nonché pagamento dei propri
fornitori. Infatti, Terravision London Limited, come previsto delibera del 5.12.2005 e del
1.1.2006 (cfr. all. 9) stipulato con Terravision Rome Airport, provvedeva direttamente alla
fornitura dei citati servizi; inoltre provvedeva direttamente al pagamento dei propri
fornitori, ovvero mediante l’utilizzo della somma incassata dalla Terravision Rome
Airport di competenza della stessa Terravision London, riconoscendo un aggio alla
predetta società (all. 10).
Tale circostanza emerge anche dalla ricostruzione della Dott.ssa Di Ciommo; infatti
dalla pagina 27 alla pagina 51 della relazione emergono i bonifici effettuati dalla
Terravision
Rome
Airport
che
come
si
può
constatare
sono
fornitori/dipendenti/collaboratori della Terravision London Limited. Per quanto
concerne i fornitori erano necessari alla realizzazione dell’insieme di servizi che la
Terravision London Limited ha fornito nell’ambito del pacchetto commercializzato sotto
l’egida della società consortile.
Si tratta di operazione la cui natura deve ritenersi, conseguentemente, lecita, tanto
più che risulta effettuata tra il 2007 ed il 2009 e, dunque, in un periodo di tempo lontano
dalla dichiarazione di fallimento, avvenuta a febbraio del 2013.
17
Certamente infondata è la contestazione, di cui al capo D) di una distrazione pari a
6.527,00 euro versati tra il 15.07. ed il 19.10 del 2009 a favore della società Pola srl,
trattandosi di contributo della Terravision London in favore dei propri dipendenti non
madrelingua per consentire ai figli dei predetti di migliorare l’inglese
Quanto ai capi E) ed F), la contestazione attiene a plurimi bonifici effettuati tra il
2007 ed il 2009 a favore della sig.ra Dias Veronica Silvina e della sig.ra Giulia Petroni.
Occorre evidenziare, anche per tali fatti, la notevole distanza dalla successiva
dichiarazione di fallimento, ragione che non può che condurre a dubitare della sussistenza
del reato di bancarotta patrimoniale per distrazione. I capi di imputazione e) ed f), si
riferiscono in particolare a presunte distrazioni di somme di denaro in favore della
coniuge e della figlia dell’imputato Petroni Fabio.
Invero, tale contestazione risulta infondata in quanto non tiene conto delle modalità
di gestione e di contabilizzazione che i principi contabili impongono per le società
consortili. Infatti, le somme alle quali si fa riferimento non costituiscono costi o ricavi
propri della società de quo che, come noto, non può avere nessun vantaggio o svantaggio
economico per sé, in quanto tutti gli utili e i costi pertengono alle consorziate.
In tale prospettiva, è di tutta evidenza che il Dott. Petroni non può aver “distratto
somme per dazioni in favore della coniuge” o “della figlia”, perché tali somme non
appartenevano a Terravision Rome Air Port ma ai soci, i quali ne potevano disporre come
meglio ritenevano nell’ambito dei propri interessi economici.
Ancorché tale evidenza da sola risulta sufficiente a dipanare qualsivoglia dubbio in
ordine alla circostanza che le operazioni di cui sopra non possono in alcun modo costituire
una fattispecie delittuosa, giova rilevare tra l’altro che il socio Terra Cafè S.r.l. (controllata
per il 100% dalla Terravision London Limited, anch’essa consorziata della Terravison
Rome Air Port) ha ritenuto di utilizzare parte di tali somme per perfezionare l’operazione
di conferimento, avvenuta in data 28 dicembre 2006, mediante la quale Terra Cafè è
risultata conferitaria di un complesso aziendale composto da una tenuta agrituristica
denominata “Tenuta dell’Uccellina”, in cui erano operativi due agriturismi riferibili a due
18
ditte (ditta Sivina Dias e ditta Petroni Giulia), la gestione della quale era in capo alla
Signora Giulia Petroni, affittuaria del complesso e figlia del Dott. Fabio Petroni (all. 11 e
12). Sotto il profilo materiale, pertanto, deve essere posto in rilievo che la società Terre
Cafè aveva conferito un complesso aziendale denominato “Tenuta dell’Uccellina”,dal
quale era derivato l’obbligo, per la Terravision Ltd, di effettuare un importante
investimento, come accertato dalla consulenza del prof. Dello Strolog).
Relativamente al capo g) dell’imputazione della Procura, riferito ad un presunto
importo distratto dalle disponibilità della Società consortile, pari a euro 20.000 circa, esso è
da riferirsi ad un fondo cassa costituito da somme di competenza Terravision London
Limited ed a quest’ultima addebitate, che la stessa ha provveduto a costituire per
consentire parte dello svolgimento della piccola gestione inerente 40 box ubicati presso gli
aeroporti di pertinenza dislocati in diverse città europee e negli aeroporti di Inghilterra,
Spagna, Germania e Svezia. Infatti il personale sosteneva costi per viaggi e trasferte per gli
spostamenti tra i diversi box aeroportuali, per attività di controllo o training formativi. Tali
somme sono state imputate sul credito Terravision London Limited casa madre e sono
stati rendicontati minuziosamente nei confronti della stessa. Non hanno certo quindi né
queste né quelle relative ai punti d) f) ed e) in alcun modo influito sull’aggio di
competenza della società consortile.
V
Mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui al capo B).
Si tratta di un’ipotesi di bancarotta per dissipazione, in ordine alla quale il Gip ha
ritenuto l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Secondo l’accusa la dissipazione dell’azienda Terravision Aiurport Scarl, costituita
dal contratto di appalto con la Alivision Transport Scarl e dal contratto con i dipendenti e
relativo know how sarebbe avvenuto in seguito al contratto di affitto d’azienda effettuato
il 14.09.2012 tra la Terravision Airport Scarl e la Marketing and Sales “con conseguente
successione di quest’ultima nei rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti che venivano risolti il
19
successivo 15 ottobre 2013 a seguito della mancata rinnovazione da parte della Alivision del
contratto di appalto e servizi in favore della Sales and Marketing
Il Giudice, aveva escluso il reato sulla base 1) della mancata prova delle volontà di
dissipazione, tenuto conto del collegamento con società anche estere che hanno rapporti
commerciali con la fallita; 2) della non definitività della relazione ex art. 33 legge
fallimentare redatta ad aprile del 2013 del Curatore dott.ssa Perna; 3) dell’inutilizzabilità, a
tali fini, del verbale del s.i.t del 16.07.2013; 4) della circostanza che l’operazione, nel suo
complesso, era avvenuta nella piena vigenza del sequestro preventivo del custode
giudiziario nominato dalla Procura nella persona del dott. Davide Franco.
Nell’atto di appello, come si è già esposto, il P.M. si è limitato a ribadire le proprie
convinzioni in ordine alla natura, a suo dire illecita, del fatto, mutando, peraltro, i termini
della condotta qualificata come distrazione e non più come dissipazione “il risultato è stata
la distrazione dell’azienda al fallimento Airport”.
Questa affermazione richiede un chiarimento.
Il P.M. passa dal contestare la “dissipazione” dell’azienda, alla distrazione. Non è la
stessa cosa. La dissipazione è ipotesi autonoma e diversa:si intende per dissipazione la
dispersione di beni effettuata per scopi estranei all’impresa.
Si veda, al riguardo, la seguente massima della Suprema Corte che individua in
modo molto chiaro il concetto espresso anche dalla migliore dottrina : “In materia di
bancarotta fraudolenta, la stipula, da parte del legale rappresentante di una società fallita, di un
contratto di locazione di un appartamento da destinare all'uso gratuito di un terzo, al fine di
avvantaggiarlo e con finalità del tutto estranee agli interessi della impresa, costituisce motivo di
ingiustificato depauperamento del patrimonio della società medesima ed integra, pertanto, condotta
di
dissipazione Sez. 5, Sentenza n. 20071 del 18/04/2013 Ud. (dep. 09/05/2013 ) Rv.
255657
Presidente: Zecca G. Estensore: Vessichelli M. Relatore: Vessichelli M. Imputato:
Lanata. P.M. Spinaci S. (Diff.)
20
E’ pacifico, pertanto, che nei fatti descritti dal Pubblico Ministero non sussista
alcuna ipotesi di dissipazione, visto che l’affitto di azienda del 14.09.2012 non determinava
alcun ingiustificato depauperamento del patrimonio della fallita.
Il Pubblico Ministero, come detto, cambia indirizzo e nell’atto di appello qualifica la
condotta come distrattiva, senza nulla precisare, peraltro, in ordine a tale mutamento.
Inoltre, si deve evidenziare come, oltre a quanto evidenziato dal Gip, ulteriori
elementi dimostrano l’obiettiva insussistenza del reato.
In particolare, il contratto di affitto d’azienda, stipulato tra la Airport e la Sales and
Marketing aveva ad oggetto la vendita di biglietti ai viaggiatori presso aeroporti romani e
stazione Termini.
Per l’affitto dell’azienda veniva stabilito un canone annuo di 60.000 euro,
certamente congruo, tanto che, sul punto, non si rinvengono censure da parte di alcuno.
In seguito alla dichiarazione di fallimento, la società Alivision, appaltante, decideva
di non rinnovare il contratto, scaduto a gennaio del 2013 alla Terravision Airport,
circostanza che, integrando l’esercizio di un diritto espressamente previsto dal contratto di
appalto, non può essere censurato in termini di illiceità ed effettivamente, a ben vedere, lo
stesso P.M. non svolge alcuna considerazione su tale specifico aspetto, ravvisando profili
di illiceità, come detto, nel contratto stipulato il 14.09.2012.
Ma, come si è detto, l’illiceità dell’affitto d’azienda dalla Terravision Airport Scarl
alla Marketing ad Sales avrebbe potuto essere affermata esclusivamente ove si fosse
contestata la dissimulazione di altra operazione, circostanza che, per quanto emerso, deve
pacificamente escludersi, non avendo la stessa Curatrice attribuito natura illecita all’affitto
di azienda e non avendo la medesima ritenuto incongruo il canone di 60.000 euro annuo
stabilito per tale operazione.
21
VI
Mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai capi I, L, M concernenti
il reato di cui all’art. 232 RD 267/42.
Si tratta di ipotesi criminose per le quali il Gip non ha ritenuto la sussistenza di un
adeguato compendio indiziario.
IL P.M. ha formulato una censura generica, richiamando il contenuto della richiesta
di misura cautelare senza svolgere alcuna considerazione “critica” e, soprattutto, senza
indicare le ragioni di diritto che renderebbero sussistente il reato contestato.
Gli avvenimenti successivi hanno, peraltro, confermato l’insussistenza di fatti
penalmente rilevanti.
Infatti, nelle more del fissando appello, la dott.ssa Perna ha espresso parere
favorevole all’ammissione delle domande di insinuazione al passivo del fallimento da
parte degli ex dipendenti della Terravision Airport ed il Tribunale Fallimentare ha
ammesso i relativi crediti (cfr. all. 13 e 14)
La conseguenza di tale sviluppo processuale si risolve nella pacifica legittimità delle
richiesta di insinuazione al passivo fallimentare della Terravision Airport scarl e nella
infondatezza delle ipotesi delittuose contestate.
VII
Mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo H)
Il suindicato capo di provvisoria incolpazione è stato ritenuto non adeguatamente
dimostrato dal Gip.
Il P.m. ha ritenuto, nell’atto di appello, che i fatti siano dimostrati dalla consulenza
della dr. Di Ciommo “la quale trae spunto dal bilancio di verifica e dalle pretese di
Equitalia”, nonché dalle considerazioni del dott. Trincia, espresse nella relazione di
22
asseverazione per ammissione del concordato preventivo della Airport Terravision e,
infine, dalla memoria dell’avv. Arnulfo, che avrebbe contestato il reato solo sul piano
giuridico e non fattuale.
Al riguardo si deve evidenziare quanto segue.
Le contestazione suindicate, a ben vedere, si fondano, quanto all’omesso
versamento Iva, sulla sussistenza di un preteso debito, ma in assenza della prova certa
della distrazione delle somme corrispondenti.
L’omesso versamento dell’Iva, ove realmente sussistente, non integra, ex sé,
distrazione o appropriazione delle somme corrispondenti, ove non si provi l’effettiva
disponibilità delle medesime da parte del titolare del debito.
Sul punto non si può dimenticare che parte della giurisprudenza ha riconosciuto
rilievo al profilo della crisi di impresa, che versi in condizione di illiquidità, definendolo
elemento idoneo ad escludere i reati previsti dagli art. 10 bis e ter D.Lsv 74/2000.
Ebbene, nel caso in esame, le condizioni di grave difficoltà della Terravision
Airport- fotografata dalla perdita costante nei bilanci di esercizio-sono state rilevate dalla
stessa curatela fallimentare, ragione che, in mancanza di prove certe in ordine alla effettiva
distrazione delle somme corrispondenti al debito iva, esclude che tale circostanza, da sola
e per se considerata, valga ad integrare la contestata distrazione.
Quanto ai profili legati agli omessi versamenti per trattenute Tfr e Inps, si deve
evidenziare come, non versandosi in casi di appropriazione di denaro, nel termine ben
chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (sentenza Cassazione Sezioni Unite Li Calzi),
ma di mero inadempimento, non possa trovare luogo l’integrazione del reato contestato,
anche per le ragioni esposte nella memoria del 14.1.2014 dell’avv. Arnulfo alle quali si fa
espresso richiamo.
Peraltro, dal punto di vista soggettivo si deve evidenziare come i fatti, di cui si
esclude il rilievo penale, ove sussistenti, non sarebbero imputabili al Petroni, atteso che il
predetto dal 20 dic. 2007 non era più amministratore della fallita e che la scelta di operare
23
un cambiamento strutturale della società, con conseguente aumento dei costi derivante da
lavoro dipendente, non sarebbe al predetto riferibile( cfr. consulenza Dello Strologo). In
particolare, il 2007 rappresenta un momento di svolta per l’esercizio dell’attività di T.R.A.
in quanto fino a tale periodo l’attività della Società Consortile si focalizzava unicamente
sulla commercializzazione e vendita dei servizi di trasporti effettuati dal gruppo
Terravision in Italia e all’estero senza avere personale alle proprie dipendenze, ma per il
tramite della EuroJob s.r.l.
Con l’avvento della Sig.ra Marianna Caserta, divenuta amministratore unico della
Terravision Rome Airport, la Società ha cambiato strategia, optando per l’utilizzo di
proprio personale, e procedendo ad assumere tutte le figure necessarie per lo svolgimento
dell’attività aziendale.
Orbene, è di tutta evidenza che i fatti dianzi contestati non possono essere attribuiti
al Dott. Petroni, in quanto riferiti a periodi successivi alle sue dimissioni dalla carica di
Presidente del CDA e, peraltro, anche successivi alla nomina del Custode Giudiziale, il
quale da quanto risulta non ha provveduto a sanare tali inadempienze. Infatti come più
volte ribadito dall’agenzia delle entrate (cfr. risoluzione 13/10/2003 n. 195/e e 27/3/2007
n. 62/e) la responsabilità di tutti gli adempimenti di natura fiscale è solo ed unicamente
del custode giudiziario. Viene precisato in particolare nella risoluzione 195/e: “il custode
giudiziario è, pertanto, tenuto a presentare, nei termini ordinari, le dichiarazioni dei redditi relative
ai periodi di imposta interessati dalla custodia giudiziaria (con l’esclusione del periodo di imposta
nel corso del quale essa cessa), con il conseguente obbligo di effettuare i versamenti dei tributi ivi
liquidati in via provvisoria”.
24
VIII
Rigetto dell’appello del P.M. anche con riferimento alla mancata concessione del
sequestro preventivo.
Con il capo n) delle richieste di applicazione di custodia cautelare e sequestro
preventivo, i PM hanno contestato, al Dott. Fabio Petroni, il reato di cui all’art. 11 D.Lgs.
74/2000 perché “nella qualità di legale rappresentante della TERRAVISION TRANSPORT
SCARL, al fine di rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva relativa a ruoli
esattoriale per complessivi euro 2.143.348,96 di cui euro 1.500.000,00 circa per IVA e imposte
sui redditi, in data 24.09.2009 alienava alla ALIVISION TRANPORT scarl l’azienda,
comprendente le due licenze per trasporti di linea su strada Ciampino aeroporto/Roma e Pisa
aeroporto/Firenze”.
I PM, nel dettaglio, hanno sostenuto che con la cessione dell’azienda, avvenuta il 24
settembre 2009, al prezzo di euro 150.000,00, il Sig. Petroni avrebbe evitato l’esecuzione
dell’amministrazione finanziaria in riferimento ai tributi non versati negli anni 2004-2008
(ruoli per euro 2.143.348,96).
Quanto affermato dai PM non risulta vero, l’operazione è stata effettuata realmente
tra i soggetti indicati, e non è stata effettuata al fine di sottrarsi al pagamento di tributi ed è
stata effettuata sulla base di valori economici “congrui” come risulta ampiamente dalle
perizie allegate.
Quanto al secondo aspetto pare sufficiente evidenziare che, all’atto della cessione
del ramo aziendale, né la cedente (Terravision Transport Scarl), né tantomeno la
cessionaria (Alivision Transport Scarl), erano a conoscenza dell’esistenza i un preteso
debito tributario per complessivi euro 2.143.348,96.
Al riguardo occorre evidenziare che per identificare tale importo i PM, nella
Richiesta di sequestro preventivo, fanno riferimento alla pag. 48 della CT del Dott.
Bologna che, a sua volta richiama le risultanze della nota della Guardia di Finanza del 17
25
febbraio 2012. In detta nota, invero, i militari riferiscono che “da visura alla banca dati
Ser.P.I.C.O. dell’Agenzia delle Entrate risultano ruoli riferiti agli anni dal 2004 al 2008 per un
totale di € 2.143.348,96”.
I ruoli, deve tuttavia riconoscersi, sono atti interni dell’A.F., e il loro contenuto
viene portato a conoscenza del contribuente e produce i suoi effetti giuridici solo ed
esclusivamente con una regolare notifica della Cartella di Pagamento; a norma dell’art. 21
del D.lgs. 31 Dicembre 1992 n.546, infatti, “la notificazione della cartella vale anche come
notificazione del ruolo”.
L’estratto di ruolo, in questo senso, come ha riconosciuto la Corte di Cassazione
(cfr. Cass. n. 16929 del 4 ottobre 2012 ), non prova che la Cartella sia stata effettivamente
emessa né, tantomeno, che la stessa sia stata notificata.
Da tanto si ricava che l’unico debito tributario esistente e conoscibile al momento
dell’effettuazione dell’operazione di cessione del ramo d’azienda (24 settembre 2009) fosse
quella relativa alla pretesa vantata con le Cartelle di Pagamento notificate:
-
Cartella di pagamento n. 09720080093547390 000 notificata in data 2
luglio 2009;
-
Cartella di pagamento n. 09720090099545974 000 notificata in data 4
aprile 2009.
Alla luce del corretto percorso tracciato, quindi, il debito conoscibile al momento
dell’operazione in oggetto ammontava ad euro 93.894,95 (sommatoria delle Cartella di
Pagamento n. 09720080093547390 000 e n. 09720090099545974 000), oltre ad interessi e
aggio, e non certo ad euro 2.143.348,96.
Ciò posto non può che convenirsi sul fatto che, non essendo sussistente e
conoscibile il debito quantificato in più di due milioni di euro, l’operazione di cessione
contestata non può essere stata realizzata per evitare l’esecuzione dell’amministrazione
finanziaria; la stessa, infatti, non era né prevista né prevedibile. Tali considerazioni, da
sole, sembrano sufficienti ad escludere la volontà di porre in essere un’operazione in frode
ai debiti tributari.
26
Sotto altro aspetto, comunque, occorre constatare che il prezzo di 150.000,00 euro al
quale è stato ceduto il ramo di azienda è congruo rispetto al suo valore di mercato.
In questo senso è necessario contraddire le affermazioni dei PM che, ribadendo
quanto aveva già sostenuto nella richiesta di misura, hanno sostenuto che “Il valore
dell’azienda è molto più basso del reale valore, come ricostruito dal C.T. Bologna, e come
apprezzabile direttamente, se si osserva che dopo due anni e 4 mesi, il 26.01.2012, la stessa azienda
è stata ceduta … e valutata euro 1.700.000”.
I PM, quindi, fanno riferimento alla CT del Bologna e al successivo atto, errando,
per quanto riguarda quest’ultimo, sia nell’indicazione dell’Istituto giuridico utilizzato
(conferimento e non cessione) che nel valore determinato dalla perizia (euro 920.860,00 e
non euro 1.700.000) oltre che, come si dirà con riferimento al capo o), richiamando una
corrispondenza tra l’azienda “ceduta” il 24/09/2009 e quella “conferita” il 26/01/2012, di
fatto inesistente.
Quanto alla valutazione del valore effettuata dal Consulente Tecnico Dott. Bologna
occorre innanzi tutto rimarcare l’inattendibilità della quantificazione effettuata nella
perizia dallo stesso giurata in data 26/01/2012 (tra euro 2.000.000 ed euro 2.500.000). Le
conclusioni cui è giunto il CT, va considerato in questo senso, sono state ritenute “… frutto
di una valutazione, dai contenuti non esenti da critiche …” anche dalla sezione
fallimentare del Tribunale Ordinario di Roma.
Deve invero riconoscersi che la quantificazione effettuata, in quanto completamente
priva di fondamento e frutto di un errata e sconclusionata applicazione di parametri
inconferenti, non può essere presa a riferimento al fine di sostenere che la cessione è
avvenuta ad un prezzo inferiore a quello reale (cfr. ancora relazione BDO, all 3).
Errata, d’altronde, è anche la premessa da cui muove il Consulente secondo cui
oggetto della cessione sono “oltre al complesso delle attività un parco automezzi”. Il “parco
automezzi”, infatti, come risulta dall’allegato “A” al contratto di cessione del ramo di
27
azienda, non era di proprietà della società cedente ma era detenuto in forza di contratti di
leasing (n. 8) o in forza di contratti di comodato (n. 3). Solo i contratti e non certo gli
automezzi potevano essere ceduti.
La premessa errata non fa altro che confermare che la ricostruzione effettuata dal
CT è priva di fondamento, così come l’affermazione, poi ripresa dai PM, che la somma
pattuita di euro 150.000,00 “non veniva versata alla cedente Terravision Transport Scarl”.
Il prezzo, deve al contrario constatarsi, è stato corrisposto mediante l’accollo –
istituto lecito e riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico – dei debiti della cedente
contratti nei confronti dei dipendenti per il mancato pagamento degli stipendi dei mesi di
agosto e settembre e, per la differenza, del debito esistente nei confronti della società
Terravision London Limited (i pagamenti di tali somme sono tutti documentati).
Con il capo o) delle richieste di applicazione di custodia cautelare e sequestro
preventivo, i PM hanno contestato, al solo Sig. Petroni, i reati di cui agli artt. 81 c.p., e 11
D.Lgs. 74/2000, perché, “proseguendo l’azione di cui al capo precedente, al fine di rendere
inefficace la procedura di riscossione coattiva cui ALIVISION TRANSPORT scarl era soggetta in
quanto obbligata in solido per i debiti tributari della cedente TERRAVISION TRANSPORT scarl,
vendeva l’azienda alla ALIVISION PATRIMONIO e SERVIZI di Petroni Fabio s.a.s.
Azione fraudolenta commessa in Roma il 26.01.2012…”.
Nella richiesta di sequestro preventivo, datata sempre 13 novembre 2013, con riguardo ai
debiti tributari e previdenziali della società Alivision Transport Scarl, i PM hanno
precisato che:
- da bilancio i debiti risultano debiti tributari pari ad euro 381.141,53 ed euro 45.144 verso
INPS ed altri;
- la società dal 2010 “non contabilizza correttamente l’IVA sui corrispettivi” e, al riguardo
richiama ancora una volta la posizione assunta dal CT Bologna secondo questa azione
sarebbe “finalizzata ad ottenere un credito IVA…”;
- la Alivision risponde dei debiti della cedente ai sensi dell’art. 2560 c.c. trattandosi di
cessione di azienda e non di ramo di azienda e, sostiene che tale circostanza “trova piena
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conferma nella valutazione della Agenzia delle Entrate, che iscrive a ruolo e emette cartelle
esattoriali per euro 521.425,00 …”.
Nell’appello inoltre, confermando la ricostruzione già espressa in sede di richiesta
cautelare, hanno sostenuto che la Alivision ha ceduto “la stessa azienda” acquistata in
data 24 settembre 2009 e che, tale azienda è stata “…valutata euro 1.700.000”.
In proposito occorre innanzi tutto rilevare che l’azienda non è stata “ceduta” ma
“conferita” in sede di costituzione della società “Alivision Patrimonio e Servizi Di Petroni
Fabio S.a.s.”, società controllata al 99% dalla stessa Alivision Transport Scarl. Al riguardo,
non può non tenersi conto della differenza sostanziale, oltre che giuridica, delle due
operazioni.
Per quanto qui d’interesse, in particolare, significativo è il fatto che con il
conferimento non può aversi “depauperamento” del patrimonio sociale dell’azienda
conferente, la quale, infatti, non fa altro che sostituire beni di primo grado (beni conferiti)
con beni di secondo grado (partecipazione nella società conferitaria) che hanno il
medesimo valore.
Tanto sembra sufficiente ad escludere la configurazione del reato di cui all’art. 11
del D.Lgs. 74/2000, in quanto l’operazione non ha determinato nessun decremento
patrimoniale dell’azienda conferente.
Le due operazioni (cessione del 24/09/2009 e conferimento del 26/01/2012),
peraltro, diversamente da quanto sostenuto dai PM, non sono sovrapponibili in quanto
hanno ad oggetto beni e situazioni giuridiche ben distinte, come si è già osservato nel
precedente motivo II della presente memoria (cfr. relazione BDO all. 3).
Dal delineato oggetto delle due operazioni emerge evidente che l’azienda conferita
nel 2012 dalla società Alivision Transport Scarl non corrisponde a quella che la stessa
aveva acquistato nel 2009 e ciò, in particolare, perché non sono state conferite le due linee
di servizi autorizzati (linea Pisa Firenze; linea Ciampino-Roma); è stato conferito il
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contratto relativo ad un solo dipendente ed è stata conferita la proprietà di 11 pullman ed
un solo contratto di leasing mentre con l’operazione di cessione del 2009 non era stato
ceduto nessun autobus in proprietà.
La valutazione del ramo di azienda conferito, va ancora considerato, non è di euro
1.700.000,00 ma di euro 920.860,00.
Il valore, che pure è di molto inferiore a quello indicato tendeziosamente dai PM, è
stato determinato dal Dott. Cimaglia tramite il metodo patrimoniale complesso.
In tale contesto il Perito ha determinato il valore netto di riproduzione (pag. 9 della
Perizia) in euro 810.000,00, quale differenza tra il valore di riproduzione pari ad euro
2.025.000,00 e l’ammortamento calcolato per 4 anni con il coefficiente del 15% (euro
1.2015.000).
Tuttavia, considerato che l’aliquota di ammortamento dei mezzi adibiti a trasporto
passeggeri, così come indicato nella tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al
Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1988, è pari al 25% e non al 15% (cfr. la citata
Relazione della BDO, all. 3) l’ammortamento sarebbe risultato pari all’intero valore di
riproduzione (2.025.000,00). Correttamente, quindi, il valore del ramo sarebbe risultato di
molto inferiore al valore indicato.
Conseguentemente, deve riconoscersi che l’operazione, non ha diminuito il valore
del patrimonio della società conferente ma anzi, al contrario, avrebbe determinato una
sopravvalutazione del patrimonio.
Per quanto riguarda la situazione debitoria della Alivision Transport Scarl, va
contraddetta l’affermazione secondo cui la società “non contabilizza correttamente l’IVA sui
corrispettivi…”.
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Tale asserzione è frutto delle presunzioni contenute nella CT del Dott. Bologna e
non trova riscontro in nessuna contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria
(unico soggetto dotato di potestà impositiva).
Priva di fondamento è anche la posizione, anche questa tratta dalle incondivisibili
considerazioni svolte dal CT Bologna, secondo cui l’operazione avvenuta il 24.09.2009 ha
avuto ad oggetto un “ramo” di azienda e non l’intera azienda e che la società, in qualità di
cessionaria, risponde dei debiti della società Terravision Transport Scarl anche oltre i limiti
del valore di azienda indicato in atti (euro 150.000). Al riguardo va infatti considerato che
oggetto della cessione è stato solo il ramo di azienda relativo ai servizi autorizzati e non
anche quella di noleggio con conducente.
Tale circostanza, d’altronde, diversamente da quanto sostengono i PM, è
confermata dall’Agenzia Entrate (cfr. nota del 24.04.2012 che certifica il valore della
Coobbligazione, all. 15) e da Equitalia Sud che, per l’effetto, ha ridotto il pignoramento
presso la CCIAA di Bolzano (cfr. Provvedimento notificata il 16 maggio 2013, all. 16) ad
una cifra pari al valore dell’azienda indicato nell’atto di cessione. Non è superfluo
ricordare che per consolidata giurisprudenza, in tema di sequestro preordinato alla
confisca, l’onere della prova sul fumus di reato, e in generale sulle premesse del sequestroconfisca incombe al PM (v. Cass. VI Sez. Pen. n. 5452 dell’11/02/2011, Cass. II Sez. Pen. n.
6977 del 09/02/2011, Cass. II Sez. Pen. n. 35628 del 23/06/2004, Cass. I Sez. Pen. n. 43046
del 15/10/2003).
Quanto poi alla somma iscritta a ruolo per 188.073,42, va rilevato che l’importo di
177.226,28 euro, già oggetto di pignoramento presso la CCIAA di Bolzano è stato pagato in
data 23.12.2013 come risulta dall’assegno circolare non trasferibile prodotto in copia da
Alivision con notai deposito del 24.12.2013 (cfr all. 17)
Anche con riferimento alla richiesta di sequestro l’ordinanza emessa dal GIP deve
essere confermata. Per consolidata giurisprudenza “E’ legittimo il sequestro preventivo dell’
intero complesso dei beni, materiali e immateriali, di un’azienda, facente capo ad una società,
nell’ipotesi in cui tale società risulti utilizzata soltanto per sottrarre alla massa dei creditori il
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complesso dei beni costituiti dall’azienda posta sotto sequestro” (Cass. pen. V, 04/06/2002, n.
1529). Nulla di ciò è ravvisabile nel caso che ci occupa, anzi sussistono elementi di segno
contrario.
In linea con quanto affermato il GIP, emergono dagli atti “ complessi ed articolati
meccanismi di collegamento societario con società che certamente operano lecitamente anche
all’estero nel settore del trasporto e servizi di persone, tra cui ALIVISION TRANSPORT SCARL
alla quale TERRAVISION AIR PORT SCARL sotto l’amministrazione giudiziaria del 100% delle
quote sociali ha ceduto l’azienda nel 2009..l’azienda, come individuata dal P.M. nelle sue
componenti di beni aziendali e beni immateriali, ossia licenze per il servizio di linea e contratti per il
servizio dei bus, non costituisce profitto del reato. “
*
*
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Brevi considerazioni vanno aggiunte in relazione alle esigenze cautelari. La cui
inesistenza è di evidenza assoluta sia per quanto riguarda la misura personale sia per
quanto riguarda il sequestro.
Lo stato avanzatissimo delle indagini, il tempo trascorso, la documentazione
acquisita non consentono che in via concreta possa prospettarsi un pericolo di reiterazione
di reati della stessa specie e/o di inquinamento probatorio.
Difetta altresì il requisito della concretezza e attualità del pericolo.
I tempi di commissione delle contestate ipotesi di bancarotta sono risalenti al più
tardi all’anno 2009 ed a quelle occorre riferirsi per la valutazione dell’attualità del pericolo.
”In tema di misure cautelari personali, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta il
tempo trascorso dalla commissione del fatto, cui il giudice deve far riferimento ai fini della eventuale
esclusione della sussistenza delle esigenze cautelari, va determinato con riguardo all’epoca in cui
sono state poste in essere le condotte illecite e non al momento in cui è intervenuta la dichiarazione
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giudiziale di insolvenza, la quale, ancorché determini il momento consumativo del reato, non
costituisce riferimento utile per vagliare il comportamento dell’indagato, sfuggendo alla sua sfera
volitiva”. ( Cass. Pen. V, 08/02/2012, n.11633).
Peraltro, sul punto si deve evidenziare come sia provata la regolarità contributiva
delle società asseritamente rientranti nel gruppo Terravision e come risulti
l’insussistenza di contestazioni tributarie alla società Alivision Transport (cfr. all. 18 e
19).
Tali elementi, dunque, corroborano ulteriormente l’affermazione del Gip che non
sussistano esigenze cautelari, né di natura personale né di natura reale.
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Per tutto quanto sopra dedotto e rappresentato, si insiste affinché questo Tribunale
voglia rigettare l’appello proposto dalla Procura della Repubblica presso l’Ufficio del
Pubblico Ministero dott. Mario Dovinola e dott.ssa Paola Filippi e, pertanto, confermare la
ordinanza emessa dal GIP Elvira Tamburelli.
Con osservanza
Roma,
(Avv. Nicoletta Piergentili Piromallo)
(Avv. Cesare Piraino)
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