LAVENA PONTE TRESA DP 05 B - Comune di Lavena Ponte Tresa

COMUNE di
LAVENA PONTE TRESA
(provincia di Varese)
PGT
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
DP
PIANO DELLE REGOLE
05
B
NORME TECNICHE
riferimento
data
aggiornamento
LR 12/2005 art. 10.
30 Aprile 2013
allegato alla delibera di C.C.
n.
del
adozione
delibera di C.C.
n.
del
controdeduzioni e
approvazione
delibera di C.C.
n.
del
pubblicazione
BURL
n.
del
Progettisti:
dott. arch. dipl. EPFL
dott. arch.
arch. dipl. EPFL -EMP
Alberto U. Marchi
Giorgio U. Marchi
Vicky Xyla
capogruppo
I – 21059 Viggiù (VA)
I – 21000 Varese
via Borromeo, 27
via Sanvito Silvestro, 60
[email protected]
telefono e telefax 0332 28 17 93
entrata in vigore
Il Sindaco
………………………………………………………………………………
Il Responsabile del Procedimento
………………………………………………………………………………
Il Segretario Comunale
………………………………………………………………………………
Il Progettista
………………………………………………………………………………
Tutti i diritti sono riservati
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
2
PREMESSE
1. DISPOSIZIONI GENERALI
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
IL PGT: FINALITÀ
FACOLTÀ DI DEROGA
NORME TRANSITORIE
INDICI URBANISTICI E DEFINIZIONI GENERALI
LE AREE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI
MODALITÀ E DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA
URBANIZZAZIONE SECONDARIA
TITOLO I
2. ATTUAZIONE DEL PGT
2.1
2.2
2.3
2.4
STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PGT
2.1.1
2.1.2
Attuazione tramite Piani Attuativi
Attuazione tramite Programmi Integrati d’Intervento
ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
NORME GENERALI PER GLI INTERVENTI EDILIZI E URBANISTICI
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.3.11
2.3.12
2.3.13
2.3.14
2.3.15
2.3.16
2.3.17
Generalità
Destinazioni funzionali
Trasferimento di possibilità edificatorie
Edifici in confine di proprietà
Parcheggi
Costruzioni interrate
Beni culturali
Recupero dei sottotetti esistenti
Reti tecnologiche
Interventi ammessi in zone con PA obbligatorio
Attività inquinanti, rumorose e nocive
Fabbricati accessori
Adeguamento igienico-sanitario
Attività artigianali in zone residenziali
Permesso di costruire convenzionato (PCC)
Volumi esistenti
Manufatti provvisori e stagionali
PEREQUAZIONE, COMPENSAZIONE E INCENTIVAZIONE
2.4.1 Perequazione
2.4.2 Compensazione
2.4.3 Incentivazione
2.4.4 Registro delle cessioni dei diritti edificatori
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
3
TITOLO II
3. NORME PER IL SISTEMA EDIFICATO
3.1
NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE: PATRIMONIO EDILIZIO-AMBIENTALE
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
Generalità e definizioni
Motivazioni e classificazioni
Modalità di protezione del patrimonio edilizio-ambientale
Interventi ammessi
Normativa edilizia specifica
3.2
NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE: NUOVI INTERVENTI EDILIZI
3.2.1
Unità di azzonamento (UA)
3.2.2
Piani di Recupero
3.2.3
Indici urbanistici
3.2.4
Protezione ambientale
3.2.5
Normativa edilizia specifica
3.2.6
Destinazioni funzionali ammesse
3.2.7
Rete viaria e parcheggi; caratteristiche tecniche ed estetiche
3.2.8
Aree ed immobili per servizi pubblici
3.2.9
Reti tecnologiche
3.2.10
Documentazione stato di fatto
3.2.11
Conteggio analitico delle cubature esistenti nei Nuclei di Antica Formazione
3.3
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO (TUC)
3.3.1
Residenza: AMBITO TERRITORIALE 1 (T1)
3.3.2
Residenza: AMBITO TERRITORIALE 2 (T2)
3.3.3
Residenza: AMBITO TERRITORIALE 3 (T3)
3.3.4
Residenza: AMBITO TERRITORIALE 4 (T4)
3.3.5
Residenza: AMBITO TERRITORIALE 5 (T5)
3.3.6
Residenza-Piani Attuativi: AMBITO TERRITORIALE 6 (T6)
3.3.7
Produttivo-Artigianale: AMBITO TERRITORIALE 7 (T7)
3.3.8
Disposizioni generali per le attività di commercio al dettaglio in sede fissa
3.4
3.5
AMBITI DI TRASFORMAZIONE (AT) INDIVIDUATI DAL DOCUMENTO DI PIANO
LE ZONE CON I VINCOLI
TITOLO III
4. NORME
PER
PAESISTICO
IL
SISTEMA RURALE
-
4.1
NORME DI AMBITO
4.1.1 Ambito A: agricolo primario e attività agricole
4.1.2 Ambito B: paesaggio boschivo
4.1.3 Ambito C: sistema del verde di connessione ambientale
4.1.4 Ambito D: Rete Ecologica Regionale e Provinciale
4.2
NORME PAESISTICO-AMBIENTALI
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
AMBIENTALE
-
Disposizioni generali per l’ambiente
Disposizioni con regime di efficacia normativa e prescrittiva di Leggi comunitariestatali-regionali
Disposizioni per il paesaggio
Classificazione del territorio comunale in base alla sensibilità dei luoghi
Verifica dell’incidenza paesistica dei progetti – esame paesistico
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
4
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10
4.2.11
4.2.12
4.2.13
4.2.14
4.2.15
4.2.16
4.2.17
Disposizioni normative per la salvaguardia dei punti panoramici e visuali di
percezione del paesaggio
Disposizioni normative per crinali e per profili naturali del terreno
Tutela delle acque del sistema idrografico
Tutela delle acque in fronte lago e Fiume Tresa - tipologie
Tutela e sviluppo del verde ed elementi naturali (alberate, filari, siepi, fascia verde,
canneto)
Varco ecologico locale
Tutela e trasformazione del verde privato e di pregio (ville, parchi e giardini)
Tutela e trasformazione del verde in ambito Tessuto Urbano Consolidato (giardini e
parchi pubblici)
Disposizioni per la tutela, la conservazione dei percorsi storici e d’interesse
paesaggistico, percorsi pedonali
Disposizione per le infrastrutturazioni tecnologiche
Compensazione e perequazione di tipo ambientale – premialità ambientale per il
paesaggio rurale storico
Disposizione per gli interventi di ingegneria naturalistica
TITOLO IV
5. NORME GEOLOGICHE
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
DEFINIZIONI
INDAGINI ED APPROFONDIMENTI GEOLOGICI
CLASSI DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA
VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA AI SENSI DELLA DGR 25 GENNAIO 2002 N.
7/7868 E S.M.I.
AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE
PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO DEL FIUME PO
GESTIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI SOTTERRANEE E DI SCARICO
VERIFICA E TUTELA DELLA QUALITÀ DEI SUOLI
6. ALLEGATI
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Elenco numerico e nominativo dei comparti
Elenco numerico degli edifici tutelati dal PGT
Schema dimostrativo delle altezze dei piani
Schemi coperture tettoie per auto
Schede di rilievo degli edifici dei Nuclei di Antica Formazione
Tabella ZONE OMOGENEE a SERVIZI individuate graficamente
Tabella suddivisione per comparti - Tessuto Urbano Consolidato, Ambiti a
Compensazione Perequativa, Ambiti di Trasformazione
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
5
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
6
PREMESSE
1.
DISPOSIZIONI GENERALI
1.1
IL PGT FINALITÀ ED ELABORATI
Tutto il Territorio Comunale è disciplinato dal PGT ai sensi della vigente legislazione urbanistica regionale
e statale. Ogni attività comportante trasformazioni urbanistiche ed edilizie nel territorio comunale, è
soggetta al rispetto delle Leggi e Regolamenti vigenti, delle presenti Norme, ed ai Regolamenti Comunali
per quanto non in contrasto. Le presenti Norme Tecniche di Attuazione (NT) integrano e specificano le
previsioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche del Piano, ne possiedono la medesima efficacia
anche agli effetti dell’applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla Legge 3 Novembre 1952,
N.1902 e successive modifiche ed integrazioni.
Esse abrogano le norme contenute nei Regolamenti Comunali vigenti alla data di entrata in vigore del
PGT e con esso contrastanti. Il PGT è costituito dagli elaborati e dalle tavole grafiche di cui all’elenco:
DOCUMENTO DI PIANO (DP)
01 CRITERI E METODO DI LAVORO. IL TERRITORIO E LE SUE SFIDE VERSO IL 2015
01 A
RELAZIONE
02 QUADRO CONOSCITIVO E ORIENTATIVO
02a QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATORIO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE (art. 8.1.a)
02a A
RELAZIONE
TAVOLE
Inquadramento territoriale
1:20’000
02a 01
02a 02
Prescrizioni del PTCP
1:10’000
Vincoli amministrativi
1:6’500
02a 03
02a 04
Pianificazione sovracomunale
1:10’000
02a 05
Istanze, problemi e aspettative
1:5’000
Sistema della mobilità: inquadramento territoriale viabilistico
1:20’000
02a 06
Sistema della mobilità: carta della mobilità comunale
1:6’500
02a 07
02a 08
Sistema dell’ambiente: carta d’uso del suolo
1:6’500
02a 09
Sistema dell’ambiente: carta della vegetazione
1:10’000
02a 10
Sistema del paesaggio: sistema rurale-ambientale-paesistico
1:10’000
02a 11
Sistema del paesaggio: livello regionale
1:10’000
02a 12
Sistema del paesaggio: livello provinciale
1:10’000
Sistema del paesaggio: livello comunale
1:6’500
02a 13
02a 14
Carta del rischio: pericolosità totale
1:10’000
02a 15
Carta del rischio: rischio sovracomunale
1:10’000
02b QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO COMUNALE COME RISULTANTE DELLE TRASFORMAZIONI
AVVENUTE (art.
02b A
02b
02b
02b
02b
02b
02b
02b
01
02
03
04
05
06
07
8.1.b)
RELAZIONE
TAVOLE
SISTEMA URBANO
Formazione del territorio e dell’insediamento
Distribuzione dei volumi edificati (altezze edifici)
Distribuzione del carico insediativa (indici fondiari)
Distribuzione delle attività economiche
Percorsi ciclo-pedonali
Sistema turistico
Attrezzature di uso e d’interesse pubblico
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
7
FUORI SCALA
1:5’000
1:5’000
1:5’000
1:6’500
1:6’500
1:5’000
02b 08
02b 09 a-b
Lago Ceresio e rive della Tresa
Zonizzazione acustica
1:5’000
1:5’000
02b 10 a-b
02b 11 a-b
SISTEMA PAESAGGIO
Il territorio comunale
Il sistema e i suoi caratteri
1:5’000
1:5’000
03 LO SCENARIO STRATEGICO DI PIANO (art. 8.2)
03 A
03 B
03
03
03
03
03
03
03
01
02
03
04
05
06
07
RELAZIONE E SCHEDE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE
ALLEGATO
TAVOLE
Tessuto urbano consolidato
PRG vigente
Carta della sensibilità paesaggistica dei luoghi
Sistema agricolo comunale
Viabilità comunale
Viabilità ciclopedonale: PEDIBUS
Previsioni di Piano
FUORI SCALA
1:5’000
1:5’000
1:10’000
1:5’000
1:5’000
1:5’000
PIANO DEI SERVIZI (PS)
04 A
04 B
04
04
04
04
01 a-b
02 a-b
03 a-b
04 a-b
RELAZIONE
NORME TECNICHE DEL PIANO DEI SERVIZI
TAVOLE
Attrezzature di uso e d’interesse pubblico
Carta della viabilità comunale
Carta del sistema verde
Carta dei sottoservizi
1:5’000
1:5’000
1:5’000
1:5’000
PIANO DELLE REGOLE (PR)
05 A
05 B
RELAZIONE
NORME TECNICHE
TAVOLE
05 01 a-b
Vincoli sovraordinati
Vincoli specifici
05 02 a-b
05 03
Sistema agricolo comunale
05 04 a-b
Rete ecologica comunale
05 05 a-b
Previsioni
05 06 a-b-c Disciplina delle aree
05 07 a-b
Nuclei Antichi: destinazione d’uso al PT e pavimentazioni esterne
05 08 a-b
Nuclei Antichi: condizioni igieniche dei fabbricati e viabilità
05 09 a-b
Nuclei Antichi: classificazione dei fabbricati e degli elementi storici e
culturali
1.2
1:5’000
1:5’000
1:5’000
1:5’000
1:5’000
1:2’000
1:500
1:500
1:500
FACOLTÀ DI DEROGA
Nei limiti e nelle forme stabilite dalle Leggi n.765/1967 e n.1357/1955, il Sindaco ha la facoltà di
concedere deroghe alle disposizioni ed alle prescrizioni fissate dal presente PGT per edifici ed impianti
pubblici e di interesse pubblico, seguendo la procedura prevista dall’art.41-quater della Legge Urbanistica
Nazionale (LUN) o della Legge Urbanistica Regionale (LUR).
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
8
1.3
NORME TRANSITORIE
Per quanto non previsto nelle presenti norme, si fa riferimento alla Legge urbanistica 17 Agosto 1942
n.1150 e successive modificazioni, al DPR 380/2001 e alla LR12/2005 e smi.
L’entrata in vigore del presente PGT comporta la decadenza delle norme di Regolamento Edilizio in
contrasto con esso. La validità delle autorizzazioni e permessi di costruire rilasciate precedentemente
alla data di adozione del presente PGT permane fino alla data della loro scadenza, secondo le norme che
le hanno assentite.
Le suddette autorizzazioni e i permessi di costruire, decadranno automaticamente decorsi i termini di
validità di cui sopra e pertanto:
qualora non fosse stato dato corso in tempo utile, ai lavori già assentiti in base alla precedente
normativa, non sarà dato di rinnovarne l’autorizzazione o permessi di costruire, se in contrasto
con la nuova disciplina;
qualora non fossero state richieste ed attuate in tempo utile, le varianti in corso d’opera, già
assentibili in base alla precedente normativa, non sarà dato di portarle a compimento, se in
contrasto con la nuova disciplina.
Sono comunque fatte salve le previsioni volumetriche dei Piani Attuativi approvati prima dell’adozione del
presente PGT.
I Piani Attuativi approvati dall’Amministrazione Comunale la cui convenzione non risulti stipulata alla data
di adozione del presente PGT, conservano efficacia sino ad un anno dall’entrata in vigore del PGT
stesso. Decorso tale termine senza che sia intervenuta la stipula della convenzione urbanistica le aree
interessate dai suddetti Piani Attuativi vengono assoggettate alle prescrizioni del PGT.
Negli immobili già esistenti e che appaiono in contrasto con le previsioni del PGT possono venire
consentite soltanto opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, e in caso di esproprio dell’immobile in
attuazione del PGT non verrà tenuto conto, ai fini dell’indennità, dello incremento di valore derivato dalla
esecuzione di dette opere.
Gli edifici non conformi alle prescrizioni delle presenti norme, dovranno adeguarvisi in caso di
ricostruzione o di sostanziale riforma.
La domanda per il rilascio del permesso di costruire va corredata, ai sensi dell’art. 20 comma 1 DPR
06.06.2010 n. 380 di un’autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico – sanitarie.
Dovrà essere provveduto da parte degli interessati all’adeguamento delle unità immobiliari esistenti alle
prescrizioni del “Regolamento locale di igiene tipo” della Regione Lombardia e alle prescrizioni della
USSL competente, anche con aumenti di cubatura per una sola volta ed entro il limite del 5% delle
volumetrie e della superficie coperta preesistente ma nel rispetto delle norme sulle altezze e sulle
distanze.
In caso di inadempienza l’Amministrazione Comunale interverrà secondo le Leggi in vigore.
Le attività produttive attualmente in esercizio in zone dove non siano consentite, in base alle previsioni del
PGT possono essere mantenute nella stessa sede, purchè non siano nocive o moleste per esalazioni,
rumori, vibrazioni ed altri inconvenienti, ed in esse sarà consentita unicamente l’ordinaria e straordinaria
manutenzione. E’ in ogni caso vietato, anche per le attività produttive già esistenti, lo scarico di acque
nocive in pozzi o fognature. Le attività produttive dichiarate moleste o nocive dall’Ufficiale Sanitario e che
siano in contrasto con la destinazione di zona, potranno essere chiuse con ordinanza del Sindaco.
Fermo restando il rispetto delle norme sulla destinazione d’uso delle zone residenziali, previste dalle
presenti norme, i laboratori artigianali esistenti e/o annessi ad abitazioni e per i quali sia stata rilasciata la
licenza di agibilità precedentemente alla adozione del PGT possono essere oggetto di ampliamenti una
sola volta fino ad un massimo del 10% in più della volumetria e del rapporto di copertura previsto dalle
norme di piano.
Il permesso di costruire sarà rilasciato con stipula di apposita convenzione.
La possibilità di applicare le summenzionate norme transitorie sarà limitata al periodo di anni 5 dalla data
di approvazione del PGT.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
9
1.4
INDICI URBANISTICI E DEFINIZIONI GENERALI
Il piano disciplina le zone destinate ad insediamenti per le diverse funzioni, stabilendo tra l’altro i
parametri quantitativi applicabili in ciascuna zona sulla base dei seguenti indici urbanistici:
St
Superficie territoriale (mq o ha)
è la superficie complessiva negli ambiti soggetti a strumenti di pianificazione esecutiva delle aree
destinate dallo strumento urbanistico generale alla realizzazione di insediamenti ed è comprensiva di tutte
le aree fondiarie e di quelle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria non
localizzate nel piano.
Sf
Superficie fondiaria (mq)
è quella parte della superficie territoriale utilizzabile per insediamenti, al netto delle aree necessarie per le
opere di urbanizzazione primaria e secondaria non localizzate nel PGT (ad esempio le strade).
Slp
Superficie lorda complessiva di pavimento (mq)
è la somma delle superfici dei singoli piani abitabili e agibili, eventualmente anche interrati, nonchè dei
soppalchi, compresi entro il profilo esterno delle pareti.
Non sono computati gli aggetti aperti, terrazze, balconi, logge e portici, i sottotetti non abitabili ed i volumi
tecnici.
It
Indice di utilizzazione territoriale (mc/mq)
è la cubatura lorda complessiva realizzabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale.
Esso si esprime in mc/ha oppure in mc/mq.
If
Indice di utilizzazione fondiaria (mc/mq)
è la cubatura lorda complessiva realizzabile per ogni metro quadro di superficie fondiaria. Ai fini
dell’esercizio dell’attività di trasformazione urbanistica relativa a nuove edificazioni, il PGT potrà
prevedere la possibilità che siano asservite ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione fondiaria,
soltanto aree contigue a quella interessata dall’intervento, purchè le stesse siano disciplinate da uguale
normativa urbanistica.
Tale asservimento, sempre tra aree con uguale normativa urbanistica, potrà essere previsto ancorché le
aree non risultino contigue, nell’ambito di strumenti urbanistici esecutivi che ricomprendano sia le aree
asservite che quelle oggetto dell’intervento.
Sc
Superficie coperta (mq)
è la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale, delle parti edificate fuori terra, delimitate
dal profilo esterno delle murature perimetrali, ivi comprese logge, gallerie e porticati e con l’esclusione dei
soli balconi aperti su 3 lati. Sono compresi nel computo della superficie coperta i fabbricati anche
parzialmente interrati.
Rc
Rapporto di copertura (%)
è il rapporto percentuale tra la superficie coperta e superficie fondiaria.
H
Altezza (m)
è la differenza tra la quota dell’intradosso del punto più alto del solaio dell’ultimo piano abitabile o agibile
e la quota media del piano di campagna o della sede stradale; nel caso il lotto edificabile affacci su due o
più strade o spazi pubblici aventi quote diverse, la quota di riferimento alla radice del fabbricato sarà
quella ottenuta dalla media delle quote dei singoli settori di strade o spazi pubblici; per gli edifici all’interno
dei lotti varrà la quota media del terreno naturale misurata in corrispondenza dell’area coperta
dell’edificio; qualora il terreno sia stato oggetto di riporti o sbancamenti in tempo precedente all’adozione
del PGT l’altezza sarà riferita alle quote reali del suolo; qualora il progetto comporti invece una nuova
sistemazione del terreno rispetto a quella naturale, l’altezza dovrà essere riferita alla quota naturale.
Sm
Superficie minima di intervento (mq o ha)
definisce l’area minima richiesta per gli interventi di attuazione del PGT sia di iniziativa pubblica che
privata, specificata per le diverse zone dalle presenti norme o predeterminata planimetricamente dal PGT
nei suoi elaborati.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
10
Lm
Lotto minimo (mq)
definisce la superficie minima necessaria che deve presentare un lotto per il rilascio della concessione
edilizia per nuova costruzione, nei casi ove sia consentita l’attuazione del PGT direttamente attraverso
l’autorizzazione con concessione edilizia.
Va
Verde alberato ( % )
si intende quella superficie definita in percentuale (%) rispetto alla Sf o alla St, le cui caratteristiche
peculiari sono: la permeabilità assoluta, con esclusione quindi di costruzioni dì qualsiasi genere; la
dotazione di alberi d’alto fusto sarà al minimo di 1 albero ogni mq 40. I percorsi ciclo-pedonali, i soli
ammessi all’interno di queste superfici, dovranno essere realizzati in ghiaia o in pietrame a secco, e non
dovranno comunque superare 1/10 della superficie a verde alberato, così come sopra definita.
V
Volume degli edifici (mc)
per volume si intende tutto ciò che è realizzato fuori terra, nonchè i volumi interrati al servizio di attività
produttive (ovvero tendenti alla produzione di reddito). Il volume degli edifici si ottiene:
1) moltiplicando la superficie lorda complessiva di pavimento Slp di ciascun piano abitabile, per
l’altezza virtuale di m.3,20; nel caso d’altezze maggiori di m. 3,20 il volume sarà calcolato
moltiplicando la Slp per l’altezza reale misurata da pavimento a pavimento (o il punto più alto
dell’intradosso del soffitto dell’ultimo piano abitabile);
2) aggiungendo i volumi interrati utilizzati da attività produttive (ovvero tendenti alla produzione di
reddito) o destinati ad abitazione;
3) aggiungendo il volume intercorrente tra il pavimento del locale più basso abitabile e la quota
media del piano di campagna o della sede stradale.
Nel calcolo dei volumi sono compresi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
i balconi a sbalzo chiusi su tutti i lati;
i balconi a sbalzo aperti su un solo lato;
le logge oltre il 10% della Slp dell’unità immobiliare servita;
le scale esterne (proiezione geometrica x H virtuale x numero piani);
le scale interne (proiezione geometrica x H virtuale x numero piani x 0,5);
la parte del sottotetto compresa tra i punti di maggiore e minore altezza, qualora l’altezza media
interna sia uguale o superiore a quella minima prescritta per i locali abitabili;
g) i sottotetti agibili per utilizzazioni di servizio della residenza quando:
l’altezza massima interna supera metri 1 nel perimetro e/o metri 3 al colmo;
l’altezza media interna supera metri 2;
la pendenza del solaio di copertura supera il 35%.
Dal calcolo dei volumi sono esclusi:
h)
i)
l)
m)
i volumi tecnici, ovvero i vani extra corsa degli ascensori;
i volumi compresi tra l’intradosso dell’ultimo piano abitabile ed il colmo del tetto;
i porticati aperti su almeno due lati;
le logge fino ad un massimo del 10% della superficie lorda complessiva del pavimento dell’unità
immobiliare servita;
n) i balconi a sbalzo aperti su 2 e 3 lati;
o) i volumi come definiti all’art.2.4.13 delle presenti NT;
p) gallerie passanti qualora di uso pubblico convenzionato;
q) lo spessore dei muri perimetrali e dei solai costituenti l’involucro esterno delle nuove costruzioni e
ristrutturazioni secondo le norme di legge, coordinate con le disposizioni vigenti in materia di
risparmio ed efficacia energetica.
Le superfici delle logge, gallerie e porticati devono tuttavia essere computate ai fini del calcolo della
superficie coperta (defin. Sc). Il volume così calcolato, è quello che vige ai fini del computo degli oneri di
urbanizzazione e della edificazione massima realizabile sulla Sf ed St.
Il volume massimo edificabile è il prodotto della superficie fondiaria per l’indice di edificabilità previsto dal
PGT.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
11
Dc
Distanza dai confini (m)
Df
Distanza dai fabbricati (m)
Ds
Distanza dalla strada (m)
Dc - Df - Ds : secondo le prescrizioni per le singole zone; esse si misurano senza considerare le parti a
sbalzo o comunque sporgenti, fino ad un massimo di m.1,20.
E’ ammessa deroga alla Dc nel caso in cui sia garantita la Df a mezzo di scrittura privata registrata. Le
copie di dette scritture devono essere raccolte in appositi registri tenuti presso l’Ufficio Tecnico Comunale
a libera visione del pubblico e trascritte sui Permessi di Costruire.
Nelle strade private e non retinate (bianche), la Dc è misurata dal confine catastale della proprietà.
Devono comunque essere garantite le distanze minime prescritte dal Codice Civile.
Dz
Distanza dalle zone omogenee F (m)
Devono essere garantite le distanze minime previste dal Codice Civile.
Fascia di arretramento (m)
Area all'interno di un Comparto (all'interno del Centro Abitato e degli insediamenti previsti dal PGT) sulla
quale non è ammessa la edificazione; l'area è tuttavia computabile ai fini dell'edificazione. Nell’ambito dei
comparti 10a, 10b, 11, 81a la fascia di arretramento di 10 metri (su ogni lato) imposta per la presenza di
2 gallerie della ex ferrovia può essere ridotta a 5 metri in presenza di una relazione tecnica a firma di un
tecnico abilitato che certifichi come l’intervento proposto non influisca sulla stabilità statica del manufatto
sottostante.
Comparto edilizio
Area delimitata con precisione sulle tavole grafiche e nella quale valgono le prescrizioni dettate da:
NT relative ad una zona omogenea;
NT speciali ed articolate “ad hoc” che la definiscono e regolamentano in modo preciso e
compiuto.
Demolizione
vincolo apposto su determinati edifici come risultante dalle tavole grafiche. Esso può comportare sia la
demolizione totale che parziale; le modalità specifiche sono fissate dai progetti sulla base dei seguenti
requisiti:
valutazione della pubblica utilità;
miglioramento della funzionalità degli spazi pubblici;
miglioramento della definizione della forma urbana (riallineamento fronti, percorsi, viste, ecc. …);
miglioramento della circolazione pedonale soprattutto per utenti disabili, automobilistica, …
I progetti dovranno essere sottoposti alla approvazione da parte degli organi competenti anche sulla
base dei parametri precedentemente elencati.
1.5
LE AREE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI
Gli indici relativi a tutte le zone edificabili private sono individuati in via tassativa, in relazione alle
compatibilità di piano.
Il proprietario di un lotto che intendesse usufruire solo parzialmente della capacità edificatoria dello
stesso, dovrà operare a sua cura e spese un preventivo frazionamento dell’area individuando
puntualmente l’area di pertinenza dell’intervento. Tale frazionamento preventivo sarà ammesso, ai fini del
rilascio del permesso di costruire, solo qualora il lotto residuo mantenga, sulla base della presente
normativa, una autonoma capacità edificatoria.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
12
1.6
MODALITÀ E DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi ammissibili nelle zone omogenee ed in quelle a normativa specifica, ai sensi dell’art.31 della
L.457/78 e ai sensi della LR 12/2005 art.27, sono i seguenti:
a) INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, gli interventi edilizi che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l’impiego di materiali diversi,
purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti;
b) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, le opere e le modifiche riguardanti il
consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la
realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni
dell’assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione straordinaria anche gli
interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità
immobiliari, o l’aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare;
c) INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, gli interventi edilizi rivolti a conservare
e recuperare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico
di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne
consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli
elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi
estranei all’organismo edilizio;
d) INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o
in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni
elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed
impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli
consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria
preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa
antisismica;
e) INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non
rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti e precisamente:
1)
la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli
esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali,
quanto previsto al numero 5;
2)
gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal
comune;
3)
la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
4)
l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni,
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a
soddisfare esigenze meramente temporanee;
5)
gli interventi pertinenziali che gli atti di pianificazione territoriale e i regolamenti edilizi, anche
in relazione al pregio ambientale paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di
nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per
cento del volume dell’edificio principale;
6)
la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività
produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione
permanente del suolo inedificato.
f) INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche
con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Le definizioni di cui ai commi precedenti prevalgono sulle disposizioni degli atti di pianificazione territoriale
e dei regolamenti edilizi, fatte salve le istanze di permesso di costruire e le denunce di inizio attività già
presentate all’amministrazione comunale alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora dette
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
13
disposizioni dispongano diversamente rispetto alle definizioni di cui al precedente comma. Resta ferma la
definizione di restauro prevista dall’articolo 29, comma 4, del d.lgs. 42/2004.
Il recupero di un sottotetto a fini abitativi, così come inteso dalla LR 12/2005 e successive modifiche ed
integrazioni, in quanto intervento su edifici esistenti senza creazione di nuovo volume non è riferibile a
zone specifiche ed è ammissibile in tutto il territorio comunale purché regolarmente permesso.
Gli interventi di tipo a), b), c), d) non sono riferibili a zone specifiche e sono ammissibili in tutto il territorio
comunale purché regolarmente permessi.
La ammissibilità degli interventi di tipo d) e f), è limitata alle zone nelle quali essi sono esplicitamente
elencati nel paragrafo “interventi ammessi”.
1.7
URBANIZZAZIONE PRIMARIA
L’urbanizzazione primaria è costituita da quell’insieme di servizi, aree ed opere, che costituiscono i
requisiti atti e necessari per rendere edificabile, ai sensi della Legge urbanistica n.178/1942 n.1150, art.31
e sue successive modificazioni, un’area.
Essi sono definiti dall’art.44, comma 3 della LR 12/2005 e smi.
Le urbanizzazioni primarie sono:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
1.8
le strade residenziali
gli spazi di sosta e di parcheggio
le fognature
la rete idrica
la rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas
la pubblica illuminazione
gli spazi di verde attrezzato
la rete telefonica.
URBANIZZAZIONE SECONDARIA
L’urbanizzazione secondaria è costituita da quell’insieme di servizi, aree, opere e relative attrezzature
tecnologiche che costituiscono i requisiti urbanistici necessari alla vita civile, pubblica, collettiva della città
e dei suoi quartieri.
Le opere di urbanizzazione secondaria sono definite dalla Legge n.847 29.9.1964 art.4, completato come
da Legge n.865 22.10.1971 art.44. Le aree a ciò necessarie sono definite dall’art.44, comma 4 della LR
12/2005 e smi.
Sono computabili a questi fini:
a)
b)
c)
d)
le aree attualmente già adibite ad urbanizzazione secondaria;
le aree a servizio localizzato;
le aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi;
le aree per attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali.
Devono inoltre essere considerate infrastrutture di urbanizzazione secondaria non computabili quali
servizi, le opere accessorie alla viabilità, al trasporto urbano ed a quant'altro disposto dalla Legge
Urbanistica Regionale n.12/2005 e successive modificazioni e integrazioni.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
14
TITOLO I
2.
ATTUAZIONE DEL PGT
2.1
STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PGT
Il Piano di Governo del Territorio (PGT), si attua mediante:
INTERVENTI DIRETTI (realizzabili sulla base della normativa statale e regionale) quali:
1) PERMESSO DI COSTRUIRE;
2) DENUNCIA D’INIZIO ATTIVITÀ (DIA);
3) SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DI ATTIVITÀ (SCIA);
4) COMUNICAZIONE ASSEVERATA;
5) COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ (CIA);
6) SENZA ALCUN TITOLO ABILITATIVO.
INTERVENTI INDIRETTI (realizzabili sulla base della normativa statale e regionale) subordinati
all’approvazione di piani attuativi, quali:
7) PIANI ATTUATIVI PUBBLICI o PRIVATI nel rispetto dell’impianto urbano esistente, e dei criteri di
valorizzazione degli immobili vincolati;
Per l’attuazione del PGT tramite i Piani Attuativi si fa riferimento alla normativa statale e regionale
vigente. L’approvazione dei Piani Attuati e delle loro Varianti, ai sensi dell’art.14 della LR 12/2005
produce effetto diretto sul regime giuridico dei suoli.
Per gli interventi ammissibili in mancanza di PA si fa riferimento ai contenuti dell’art.2.3.10 delle
presenti Norme Tecniche.
8) PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO nel rispetto dell’impianto urbano esistente, e dei criteri di
valorizzazione degli immobili vincolati (LR 12/2005 art.10 comma 2^). Il permesso di costruire
convenzionato va utilizzato nel caso d’interventi che necessitino la realizzazione d’infrastrutture
e/o opere d’urbanizzazione, anche a seguito di cambio di destinazione d’uso o aumento di Slp. La
convenzione dovrà essere registrata e trascritta a spese del richiedente. Tale permesso è
emanato e sottoscritto dal responsabile del servizio competente senza il voto degli organi politici
comunali. Per ulteriori approfondimenti sul PCC si fa riferimento a quanto contenuto nell’art.2.3.15
delle presenti Norme Tecniche.
9) PROGRAMMI INTEGRATI D’INTERVENTO (LR 12/2005 Titolo IV Capo I da art.87 a art.93). Per
l’attuazione del PGT tramite i Programmi Integrati d’intervento (PII) si fa riferimento a quanto
contenuto nella LR 12/2005 - Titolo IV - Capo I - da art.87 a art.93 e nella circolare approvata con
DGR VI/44161 in data 09.07.1999.
10) PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (PRU) di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
Nelle zone vincolate alla approvazione di Piani Esecutivi, non è consentito il rilascio di permesso di
costruire “singolo” fino alla approvazione dei Piani Esecutivi stessi.
Dopo l’approvazione di tali strumenti preventivi, l’intervento diretto è di regola, e consente l’edificazione
dei singoli lotti dietro rilascio di permesso di costruire “singolo” rilasciato dal Sindaco con le modalità,
procedure ed effetti di cui all’art.31 della Legge 1150/42 e successive modificazioni.
Non potrà essere data permesso di costruire per recinzioni se non contemporaneamente e
successivamente alla presentazione di progetto di situazione riferito alla destinazione del Piano.
La domanda deve contenere le generalità e recapito del richiedente, del proprietario del terreno, del
progettista, del direttore dei lavori.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
15
Gli elaborati progettuali a corredo della domanda sono elencati nel Regolamento Edilizio unitamente alla
definizione dei singoli tipi di intervento.
Per i permessi di costruire che interessano zone con vincoli, gli interventi dovranno rispettare, nel merito e
nella procedura, gli obblighi previsti dalle leggi istitutive dei vincoli.
2.2
ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
Le opere di urbanizzazione primaria sono regolamentate in base agli artt. 28 e 31 della Legge Urbanistica
n.1150 17.8.1942 e successive modificazioni.
Le opere per urbanizzazione primaria dovranno essere di norma eseguite direttamente dal privato
costruttore, o dallo stesso delegate per la loro esecuzione e/o potenziamento all’Amministrazione
Comunale, previo versamento del corrispettivo stabilito dalla apposita deliberazione consiliare.
2.3
NORME GENERALI PER GLI INTERVENTI EDILIZI E URBANISTICI
2.3.1
Generalità
Gli interventi edilizi ed urbanistici devono rispettare:
a. le norme di legge e regolamenti vigenti;
b. l'ambiente;
c. evitare inquinamenti di ogni tipo.
Classificazione delle attività produttive e artigianali
Si intende per destinazione urbanistica ad attività produttiva e artigianale ogni destinazione non
residenziale e non di servizio alla collettività.
Attività produttive e artigianali:
1.
ATTIVITÀ DI TIPO PRIMARIO:
1.1.
2.
agricoltura e attività connesse e similari.
ATTIVITÀ DI TIPO SECONDARIO:
industria e similari;
artigianato produttivo e similari.
3.
ATTIVITÀ DI TIPO TERZIARIO:
artigianato di servizio alle cose e similari;
artigianato di servizio direttamente alle persone e similari;
uffici amministrativi e direzionali e per la ricerca e similari;
studi professionali, agenzie di credito, di assicurazioni, per l’espletamento di pratiche
amministrative, scuole guida e similari;
commercio all’ingrosso e similari;
commercio al minuto e similari;
commercio al minuto limitatamente a prodotti aziendali e similari;
agriturismo e similari;
attrezzature per la ristorazione (ristoranti, tavole calde, bar, …), e attrezzature similari che
non siano compresi in complessi funzionali conteggiati come servizi alla collettività;
attrezzature per la ricettività (centri congressi, alberghi, pensioni, sale espositive, …),
pensionati, convitti, collegi e attrezzature similari che non siano compresi in complessi
funzionali conteggiati come servizi alla collettività;
locali di divertimento e per lo spettacolo (teatri, cinematografi, sale da ballo, palestre,
sporting clubs, …) e attrezzature similari che non siano compresi in complessi funzionali
conteggiati come servizi alla collettività.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
16
2.3.2
Destinazioni funzionali
Le destinazioni funzionali delle aree, degli edifici e dei vani:
a. devono rispettare le destinazioni ammesse dal PGT;
b. devono essere indicate negli elaborati di progetto;
c. possono essere modificate in conformità alle prescrizioni del PGT e solo previa acquisizione di
apposita variante deliberata dal Consiglio Comunale.
2.3.3
Trasferimento di possibilità edificatorie
E’ sempre permesso il trasferimento di volume o capacità edificatoria di un’area, all’interno del TUC
(tessuto urbano consolidato), previo:
assenso da parte del Comune,
rispetto dei parametri urbanistici del tessuto su cui si trasferisce il volume o la capacità edificatoria,
individuazione della superficie di pertinenza del volume o della capacità edificatoria trasferita,
apposizione di vincolo NON AEDIFICANDI da trascrivere.
Il trasferimento di possibilità edificatorie nelle zone agricole, è ammesso nel rispetto della LR 12/2005 e
smi.
2.3.4
Edifici in confine di proprietà
Gli edifici a confine di proprietà sono ammessi in tutte le zone omogenee:
a.
b.
in aderenza a pareti o loro porzioni preesistenti senza finestre;
mediante la presentazione di progetto unitario.
2.3.5
Parcheggi
a.
Nuove costruzioni (escluse quelle elencate nel paragrafo b):
è fatto obbligo del rispetto della Legge n.122/89 (Legge Tognoli).
b.
Nuove costruzioni ad uso terziario, commerciale, turistico e alberghiero:
è fatto obbligo del rispetto della Legge n.122/89 nonché del reperimento di ulteriori parcheggi nelle
aree di pertinenza o all'interno degli edifici stessi nella misura di 1 parcheggio ogni 10mq di
Superficie Utile di Pavimento (o frazione).
c.
Nuove attività ad uso terziario, commerciale, turistico e alberghiero, in edifici preesistenti:
come al paragrafo b e comunque ai sensi delle leggi vigenti.
d.
Costruzioni anteriori al 1967:
nelle aree di pertinenza sono permessi parcheggi coperti esterni aperti su 3 lati e con altezza
inferiore a m.2,50 sino alla concorrenza di 1 posto macchina ogni unità immobiliare e con il rispetto
delle distanze dai confini stabilite dal Codice Civile.
e.
Costruzioni posteriori al 1967:
secondo le Leggi e i Regolamenti vigenti.
2.3.6
Costruzioni interrate
Le costruzioni totalmente interrate sono ammesse purché compatibili con le norme igieniche ed
amministrative ed alle seguenti condizioni:
a.
b.
c.
come accessori degli edifici esistenti e ad essi contigue;
con il rispetto delle distanze dalle strade; eventuali deroghe potranno essere valutate solo in
presenza di:
b.1
relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato che certifichi come l’intervento proposto non
influisca sulla stabilità statica dell’ambiente costruito esistente,
b.2
relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato che certifichi come l’intervento proposto dia
garanzie per gli spazi di manovra degli automezzi e di tutela per la sicurezza della
circolazione pubblica esistente e di previsione
all'esterno della superficie coperta degli edifici:
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
17
c.1
c.2
fino al raggiungimento degli standard per le autorimesse interrate se ricoperte di uno strato
di terra vegetale di almeno cm.30 in continuità con il terreno circostante;
per una quantità massima pari al 10% del Rapporto di Copertura (Rc) ammesso nella zona
omogenea se ricoperte di uno strato di terra vegetale di almeno cm.30 in continuità con il
terreno circostante;
fatti comunque salvi i disposti del R.E.
Per dette costruzioni è ammessa la destinazione autorimessa pubblica fino al soddisfacimento degli
standard; per l’eventuale parte eccedente sono ammessi altri usi purché conformi al PGT.
Le rampe di accesso sono escluse dal computo della superficie ammessa e debbono avere pendenza
massima del 18%.
2.3.7
Beni storici, artistici e culturali
I beni culturali presenti nel territorio come:
a.
b.
c.
d.
e.
parti di edifici di valore storico e artistico;
pitture murali;
iscrizioni e lapidi;
edicole e cappelle;
ecc. ...;
debbono essere segnalati al Comune, protetti e salvaguardati.
Il Comune riconosce l’esistenza di oggetti (manufatti, affreschi, decori, ecc. …) che devono essere
protetti e salvaguardati al fine di evitarne la distruzione, danneggiamento e sottrazione alla pubblica
visione quali beni di pubblico interesse (anche se di proprietà privata) visibili ed apprezzabili da spazi
pubblici.
In occasione dell’esame dei progetti di edilizia privata e della progettazione ed esecuzione di opere
pubbliche e private, l’Ufficio Tecnico esaminerà a fondo le possibili conseguenze dirette e indiretti dei
progetti ed interventi proposti, su tali oggetti e nell’esprimere il proprio parere d’ufficio terrà conto della
necessità di non danneggiarli, distruggerli o sottrarli alla pubblica visione.
La gestione della problematica relativa ai beni in oggetto è affidata all’Ufficio Tecnico ed alla Polizia
Locale secondo i rispettivi compiti d’istituto. Essi provvederanno inoltre, di propria iniziativa o sulla base
di documentate segnalazioni, ad informare il Sindaco su situazioni particolari (minacce o degrado) che
richiedano interventi di protezione o ripristino. Di conseguenza spetterà al Sindaco emanare le opportune
disposizioni.
Per l’individuazione degli oggetti degni di protezione si fa riferimento a:
1. “Lavena Ponte Tresa: vicende e documenti” di Gianpiero e Cinzia Buzzi (ed. Parrocchia dei
Santi Pietro e Paolo di Lavena) anno 1990,
2. l’archivio storico di Ponte Tresa (CH) curato dal locale Patriziato (2003-2008), volumi da 1 a 7,
3. il Progetto INTERREG IIIa: “Il ponte che unisce” Malcantone, Valmarchirolo, Valganna e
Valceresio: mobilità sostenibile e sviluppo socioeconomico dell’area transfrontaliera di Ponte
Tresa. Inventario dei beni storico/artistico/culturali (2012),
4. siti internet facilmente accessibili quali (www.e-bay.it; www.delcampe.net; www.valganna.info ….),
5. Centro documentale sulle ferro-tramvie (Comune di LPT);
6. ……………………..
L’elenco non è esaustivo ed in particolare l’inventario di cui al punto 3 è periodicamente aggiornabile ed
integrabile.
2.3.8
Recupero dei sottotetti
Il recupero dei sottotetti avviene ai sensi degli artt.63-64-65 della LR12/2005 smi.
In particolare ai sensi dell’art.64 comma 1 è permessa la deroga dell’altezza massima di zona, ove
indicata, sino all’ottenimento di un’altezza minima abitabile di m.1,50. Nel caso di parti del territorio dove
non sia indicata l’altezza massima di zona, si fa riferimento all’altezza esistente considerandola come
altezza massima di zona.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
18
I sottotetti agibili per utilizzazioni di servizio della residenza sono conteggiati per il rispetto dell'altezza e
dell'indice di edificabilità quando si verifica almeno 1 delle seguenti condizioni:
a.
b.
c.
l'altezza massima interna supera metri 1 nel perimetro e/o metri 3 al colmo;
l'altezza media interna supera metri 2;
la pendenza del solaio di copertura supera il 35%.
2.3.9
Reti tecnologiche
Le reti tecnologiche (Enel, Sip, acquedotto, fognatura, metano) e le loro attrezzature comprese le cabine
secondarie di trasformazione dell’energia elettrica, non sono considerate per il rispetto degli indici di
intervento delle zone omogenee. Le loro collocazioni e tipologie devono essere preventivamente
concordate con il Comune e con le Aziende di competenza in modo da risultare rispettose delle leggi
vigenti, delle necessità degli utenti, dell’ambiente.
Ovunque possibile le reti tecnologiche dovranno essere interrate (all’interno di cunicoli ispezionabili) o
sotto terra.
2.3.10
Interventi ammessi in zone con P.A. obbligatorio
Ai sensi dell’art. 1.6 gli interventi di tipo a), b), c), d) non sono riferibili a zone specifiche e sono
ammissibili in tutto il territorio comunale purchè regolarmente permessi o autorizzati, fatte salve le
specifiche disposizioni fornite dalle presenti NT.
Anche il recupero di un sottotetto a fini abitativi, così come inteso dalla LR 12/2005 e successive
modifiche ed integrazioni, in quanto intervento su edifici esistenti senza creazione di nuovo volume non è
riferibile a zone specifiche ed è ammissibile in tutto il territorio comunale purché regolarmente permesso.
Ciò vale anche per gli immobili esistenti nei comparti in cui vige l’obbligo di P. A. ed in assenza del P. A.
stesso.
Nei casi di esproprio per pubblica utilità non sarà tenuto conto degli aumenti di valore degli
immobili, derivanti da tali interventi.
2.3.11
Attività inquinanti, rumorose e nocive
In tutto il territorio comunale e comprese quindi le zone T7 “Produttivo-artigianale” sono proibite le attività
inquinanti, rumorose e nocive.
Per la individuazione dei parametri igienici da rispettare al fine di non considerare l’attività svolta nociva e
rumorosa, si fa riferimento alle tabelle fornite dalla ASL.
I progetti per le attività produttive ed artigianali, devono comprendere tutte le previsioni per la prevenzione
dagli inquinamenti e danni derivanti da fumi, scarichi, esalazioni, rumori, ecc........
2.3.12
Fabbricati accessori
Si definiscono accessori quei fabbricati non abitabili destinati a deposito per attrezzi da giardino ed aventi
le caratteristiche di seguito specificate.
Nelle zone T1, T2, T3, T4, T5 già edificate è ammessa la realizzazione di 1 fabbricato accessorio ogni
unità immobiliare ad uso residenziale e per un massimo di 6 unità immobiliari.
Nelle zone T2, T3, T4, T5 non ancora edificate è ammessa la realizzazione di 1 fabbricato accessorio
ogni 300 mc di volume residenziale realizzabile e per un massimo di 6 fabbricati accessori.
Al servizio di zone F ed S ancora di proprietà privata è ammessa la realizzazione di 1 fabbricato
accessorio ogni 500 mq di superficie del lotto e per un massimo di 6 fabbricati accessori. In queste zone
in caso di esproprio dell’immobile in attuazione del PGT non verrà tenuto conto, ai fini dell’indennità, dello
incremento di valore derivato dalla esecuzione di dette opere.
Nel caso di più fabbricati accessori essi dovranno essere conglobati in un unico corpo.
Le caratteristiche dei fabbricati accessori sono le seguenti:
Sc
max
(mq)
: 4,00 (con presenza o meno di pareti laterali)
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
19
H
Dc
max
(m)
(m)
Df
Ds
Struttura
Asportabilità
Copertura
(m)
(m)
: 2,40
: quelle di Codice Civile, oppure edificati a confine se posti ad una distanza
minima di m.5,00 da costruzioni esistenti sul fondo contiguo e che non siano
altre costruzioni accessorie
: m.5,00 - m.8,00 nel caso di barbecue o camini o funzioni assimilabili
: quella di zona
: prefabbricata leggera
: agevole
: cotto, scandole, tegola canadese, …
Sono inoltre ammesse, ove non specificato diversamente, nella stessa misura e caratteristiche che per i
fabbricati accessori, le seguenti costruzioni:
canili
(sup. coperta mq. 1,00 - h. m. 2,00);
voliere
(sup. coperta mq. 4,00 - h. m. 2,50);
barbecue (eventualmente coperti ma aperti su 3 lati) e forni per stretto uso personale
(sup. coperta mq. 4,00 - h. m. 2,50).
Per i Nuclei di Antica Formazione si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 3.1.5.14 delle presenti NT.
2.3.13
Adeguamento igienico-sanitario
Dovrà essere provveduto da parte degli interessati all’adeguamento delle unità immobiliari esistenti alle
prescrizioni del “Regolamento locale di igiene tipo” della Regione Lombardia e alle prescrizioni della
USSL competente, anche con aumenti di cubatura per una sola volta ed entro il limite del 5% delle
volumetrie e della superficie coperta preesistente, ma nel rispetto delle norme sulle altezze e sulle
distanze.
2.3.14
Attività artigianali in zone residenziali
Fermo restando il rispetto delle norme sulla destinazione d’uso delle zone residenziali, previste dalle
presenti norme, i laboratori artigianali esistenti e/o annessi ad abitazioni e per i quali sia stata rilasciata la
licenza di agibilità precedentemente alla adozione del PGT, possono essere oggetto di ampliamenti una
sola volta fino ad un massimo del 10% in più della volumetria e del rapporto di copertura previsto dalle
norme di piano.
Il permesso di costruire sarà rilasciato con stipula di apposita convenzione.
La possibilità di applicare le summenzionate norme transitorie sarà limitata al periodo di anni 5 dalla data
di approvazione del PGT.
2.3.15
Permesso di costruire convenzionato (PCC)
Fatto salvo l’obbligo di ricorso al Piano Attuativo ove esplicitamente richiamato, all’interno del territorio
comunale gli interventi integrativi o sostitutivi dell’esistente, conformi al Documento di Piano, sono
attuabili anche mediante permesso di costruire convenzionato, in sostituzione del piano attuativo, pur
corredato dal convenzionamento per gli aspetti planivolumetrici. L’Amministrazione può ricorrere al
rilascio di detto titolo, valutate le caratteristiche di maggiore o minore complessità dell’intervento, fermi
restando, in entrambi i casi, gli obblighi di concorso ai conseguenti fabbisogni urbanizzativi di aree e
servizi.
Il Permesso di costruire convenzionato è previsto nei casi in cui gli interventi, in considerazione di
valutazioni di carattere morfo-tipologico e/o per specifiche esigenze di integrazione degli spazi pubblici
disponibili, comportino la necessità di sottoscrivere una convenzione con la pubblica amministrazione. Il
ricorso al permesso di costruire convenzionato è in particolare ammesso nei seguenti casi:
l’intervento di nuova edificazione è di modesta entità, senza incidenza o rilevanza, sotto il profilo
urbanistico, della capacità insediativa;
l’intervento è inserito in ambito con modesta necessità urbanizzativa;
l’intervento non produce modificazioni sostanziali dell’ambito urbano di riferimento mediante
il ridisegno della viabilità e l’individuazione di nuove aree rilevanti per il verde pubblico o per il
fabbisogno di servizi.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
20
La convenzione dovrà contenere, quali elementi essenziali:
l’approvazione del progetto edilizio planivolumetrico;
la previsione della cessione di aree e servizi, se dovute, da reperire anche all’esterno dell’ambito
di intervento da concordare con l’Amministrazione Comune;
oneri a carico dell’intestatario del permesso di costruire nell’eventuale gestione diretta delle aree o
delle opere di urbanizzazione.
2.3.16
Volumi esistenti
Eventuale volume già realizzato ed esistente all’interno della sagoma dell’edificato, ma non conteggiato ai
fini urbanistici, può essere oggetto di cambio di destinazione e trasformazione in volume conteggiabile ai
fini urbanistici, previa:
negoziazione con l’Amministrazione Comunale a mezzo di Permesso di Costruire Convenzionato,
verifica del possesso dei requisiti igienico-sanitari,
verifica del possesso degli standard o eventuale loro monetizzazione.
2.3.17
Manufatti provvisori e stagionali
E’ concessa ai bar-ristoranti-alberghi (esclusi Bed&Breakfast) la possibilità UNA TANTUM convenzionata
con l’Amministrazione Comunale di realizzare manufatti provvisori anche non infissi al suolo, necessari
per far fronte a esigenze stagionali o transitorie delle attività.
La possibilità è fatta salvo il rispetto:
delle norme sul commercio,
delle norme igienico-sanitarie,
il reperimento e/o monetizzazione di eventuali standard,
del Codice Civile.
Al decadimento della convenzione il manufatto dovrà essere smontato e l’area ripristinata, secondo i
termini contenuti nella convenzione stessa.
La possibilità di realizzare quanto convenzionato è soggetta al pagamento del contributo concessorio
oneroso come indicato nell’atto di convenzionamento.
2.4
PEREQUAZIONE, COMPENSAZIONE E INCENTIVAZIONE
URBANISTICA
La LR 12/2005 vuole che il PGT, tramite gli interventi di perequazione, compensazione e incentivazione
sia uno strumento urbanistico in grado di garantire equità all’azione pianificatoria e nel contempo ne
permetta l’attuazione.
La conformazione del territorio comunale e la sua densa antropizzazione fanno sì che nell’ambito degli
strumenti offerti dalla LR 12/2005 al fine di garantire eguaglianza tra i proprietari, alcuni strumenti previsti
risultano più praticabili di altri.
2.4.1
Perequazione
Come indicato nel Documento di Piano il PGT prescrive, ai sensi della LR12/2005, art.11, commi 1
l’utilizzo della PEREQUAZIONE URBANISTICA (CIRCOSCRITTA) nelle aree soggette a piani attuativi e
programmazione negoziata per ripartire tra tutti i proprietari degli immobili interessati dagli interventi i
diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla dotazione di aree per opere di urbanizzazione mediante
l’attribuzione di un identico indice di edificabilità territoriale, confermate le volumetrie degli edifici esistenti,
se mantenuti.
Ai fini della realizzazione della volumetria complessiva derivante da tale indice di edificabilità attribuito, i
piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata dovranno individuare:
gli eventuali edifici esistenti,
le aree ove concentrare l’edificazione,
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
21
le aree da cedere gratuitamente al Comune o da asservire per la realizzazione di servizi ed
infrastrutture.
2.4.2
Compensazione
Il PGT prescrive, ai sensi della LR12/2005, art.1, comma 3, nelle aree soggette non disciplinate da piani e
da atti di programmazione, destinate alla realizzazione di interventi di interesse pubblico o generale,
l’utilizzo della COMPENSAZIONE URBANISTICA per attribuire, a compensazione della loro cessione gratuita al
comune, diritti edificatori. Il PGT individua altresì le aree su cui questi diritti saranno realizzati.
Nell’ambito delle aree individuate dal PGT con possibilità d’interventi di “COMPENSAZIONE PEREQUATIVA”,
questi avverranno per mezzo di programmazione negoziata privato/pubblico secondo le modalità indicate
dalla LR 12/2005 e sue successive modifiche ed integrazioni.
2.4.3
Incentivazione
Questo strumento attribuisce maggiori diritti edificatori a fronte di benefici pubblici aggiuntivi rispetto a
quelli ordinariamente previsti nei programmi d’intervento, ed è applicabile a piani attuativi aventi come
finalità la riqualificazione urbana e iniziative di edilizia residenziale pubblica.
Apposito regolamento comunale dovrà essere redatto al fine di prevedere i criteri per l’incentivazione a
fronte d’interventi aventi i seguenti obiettivi:
realizzati con tecniche di architettura bio-climatica e a risparmio energetico,
di recupero di aree degradate e dismesse,
di conservazione degli immobili di interesse storico-artistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
Il regolamento dovrà eventualmente prevedere anche un sistema d’indici differenziati in funzione degli
obiettivi conseguibili.
Il tetto massimo dell’INCENTIVAZIONE URBANISTICA è fissato nel 15% dell’aumento volumetrico.
L’Amministrazione Comunale può, in fase di stesura del regolamento individuare anche dei criteri di
premialità per interventi riconosciuti come prioritari da parte dell’Amministrazione stessa, strategici per la
realizzazione degli obiettivi del PGT.
Questi interventi possono, in via esemplificativa e non esaustiva prevedere al loro interno:
opere tese alla riqualifica del paesaggio, dell’ambiente (ad esempio anche l’eliminazione e
smaltimento di coperture in cemento amianto) e all’attuazione delle aree di connessione
edificato/lago e edificato/bosco;
opere tese a realizzare la connessione visiva e fisica tra lago e edificato come indicato nelle tavole
grafiche;
il miglioramento del tessuto edificato tramite la demolizione di manufatti pertinenziali o
superfetazioni esistenti alla data di adozione del PGT,
opere tese alla riqualifica di spazi, attrezzature, infrastrutture od edifici pubblici.
Il PGT individua le aree su cui è possibile l’incentivazione urbanistica e stabilisce il tetto massimo relativo.
In fase di ottenimento dei permessi, l’Amministrazione Comunale stabilirà di volta in volta gli indici
differenziali a fronte dei risultati da ottenere in funzione dei differenti tipi d’intervento (residenziale,
artigianale, …).
2.4.4
Registro delle cessioni dei diritti edificatori
Ai sensi dell’art. 11 comma 4 i diritti edificatori attribuiti a titolo di perequazione e di compensazione sono
commerciabili e trascritti in un REGISTRO DELLE CESSIONI DEI DIRITTI EDIFICATORI, aggiornato e reso
pubblico secondo modalità che saranno stabilite.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
22
TITOLO II
3.
NORME PER IL SISTEMA EDIFICATO
3.1
NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE: PATRIMONIO EDILIZIOAMBIENTALE
3.1.1
Generalità e definizioni
Le presenti NT si applicano ai comparti 68, 73 (Centri Storici di Lavena Villa e Lavena Castello) e 61
(Centro Storico di Ponte Tresa).
I Nuclei di Antica formazione sono le parti di territorio interessate da insediamenti che rivestono carattere
storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzione di essi comprese le aree circostanti, per
tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
La base è il rilievo aerofotogrammetrico fornito dall’Amministrazione Comunale.
Esso è stato aggiornato sulla base di documenti forniti dall’U.T. Comunale e completato con le altezze
degli edifici espresse in numero di piani fuori terra.
I principali elementi caratteristici degli edifici, le destinazioni d’uso e lo stato di conservazione, sono stati
parimenti rilevati e inseriti nelle rispettive schede tecniche.
Data la complessità della situazione, dalle tavole del PGT non risultano, se non in parte, le suddivisioni tra
le proprietà che a volte s’intersecano anche verticalmente.
I comparti 61, 68 e 71 sono dichiarati per intero zone di recupero ai sensi della L.457/78 e ciò per ragioni
storiche, artistiche e ambientali.
Il PGT, a mezzo del PIANO DELLE REGOLE ed in particolare delle presenti “Norme tecniche del Piano delle
Regole” si pone lo scopo di “conoscere e proteggere” il patrimonio storico-artistico locale, gettando così le
basi per il suo recupero, valorizzazione e diffusione a mezzo di altri strumenti.
Il Piano si prefigge i seguenti scopi:
3.1.2
1.
conservare i valori storici, edilizi, artistici, paesaggistici ed ambientali:
tutelare e ricuperare edifici, opere d’arte (affreschi e graffiti), cortili, parchi, portali,
recinzioni, pavimentazioni, affacci a lago e sulla Tresa, ecc. ...
incentivare il miglioramento della qualità della vita razionalizzando le funzioni
residenziali (viabilità, servizi, parcheggi, pedonalizzazioni), commerciali (negozi)e produttive
(artigianato, turismo).
Motivazioni e classificazioni del patrimoni edilizio-ambientale
Motivazioni:
il patrimonio edilizio ed ambientale è stato individuato e schedato in base alle sue caratteristiche edilizie,
storiche, artistiche, culturali, paesaggistiche ed ambientali.
2.
Classificazione:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
edifici meritevoli di salvaguardia, restauro e conservazione: monumentali;
edifici meritevoli di salvaguardia, restauro e conservazione: con forte valore ambientale;
edifici meritevoli di salvaguardia, restauro e conservazione: con valore ambientale;
edifici non meritevoli di salvaguardia, restauro e conservazione;
edifici da demolire;
fronti e cortine di elevato valore;
fronti e cortine di valore;
portali e archi indipendenti da edifici e/o incorporati nelle recinzioni;
cortili, giardini e parchi;
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
23
2.10
2.11
2.12
recinzioni;
coni prospettici;
fascia a verde e/o panoramica a lago e lungo la Tresa.
Per ciascuno degli edifici è stata completata una scheda descrittiva facente parte integrante delle presenti
NT per i Centri Storici.
A completamento ed approfondimento degli edifici e beni elencati nei punti precedenti il PGT, in
collaborazione con il progetto Interreg “Il ponte che unisce”, ha provveduto a inventariare una serie di altri
beni storici ed artistici, presenti nel territorio comunale e visibili da spazi pubblici.
3.1.3
Modalità di protezione
La protezione ambientale viene assicurata a mezzo di una verifica puntuale, in sede di esame di progetto,
della compatibilità dell’intervento:
1. con i coni prospettici evidenziati nelle tavole grafiche.
2. con l’organicità degli spazi sia pubblici sia privati su cui esso si affaccia;
3. con l’omogeneità reciproca e con il rispetto:
a)
b)
c)
d)
della fascia costiera e di verde a Lavena Castello prospiciente il lago;
della passeggiata prospiciente lo stretto di Lavena e fino a villa Bianchi;
della cortina edificata sul lato Est di Lavena Castello;
della cortina edificata lungo la Tresa (comparto 61).
Essa viene inoltre rafforzata dal rispetto delle norme edilizie specifiche di cui agli articoli seguenti.
3.1.4
Interventi ammessi
3.1.4.1 Interventi ammessi negli edifici
1)
2)
EDIFICI MERITEVOLI DI SALVAGUARDIA, RESTAURO E CONSERVAZIONE: MONUMENTALI
manutenzione ordinaria (L.457/78 art.31 comma a, LR12/2005 art.27 comma 1 lettera a);
restauro e risanamento conservativo (L.457/78 art.31 comma c, LR12/2005 art.27 comma
1 lettera c);
consolidamento statico per ragioni di sicurezza;
adeguamento igienico e tecnologico.
EDIFICI MERITEVOLI DI SALVAGUARDIA, RESTAURO E CONSERVAZIONE: CON FORTE VALORE
AMBIENTALE;
3)
manutenzione ordinaria (L.457/78 art.31 comma a, LR12/2005 art.27 comma 1 lettera a);
restauro e risanamento conservativo (L.457/78 art.31 comma c, LR12/2005 art.27 comma
1 lettera c);
consolidamento statico per ragioni di sicurezza;
adeguamento igienico e tecnologico.
EDIFICI MERITEVOLI
AMBIENTALE;
4)
DI
SALVAGUARDIA,
RESTAURO
E
CONSERVAZIONE:
CON
VALORE
manutenzione ordinaria (L.457/78 art.31 comma a, LR12/2005 art.27 comma 1 lettera a);
manutenzione straordinaria (L.457/78 art.31 comma b, LR12/2005 art.27 comma 1 lettera
b);
restauro e risanamento conservativo (L.457/78 art.31 comma c, LR12/2005 art.27 comma
1 lettera c);
consolidamento statico per ragioni di sicurezza;
adeguamento igienico e tecnologico.
EDIFICI NON MERITEVOLI DI SALVAGUARDIA, RESTAURO E CONSERVAZIONE;
manutenzione ordinaria (L.457/78 art.31 comma a, LR12/2005 art.27 comma 1 lettera)
manutenzione straordinaria (L.457/78 art.31 comma b, LR12/2005 art.27 comma 1 lettera
b);
restauro e risanamento conservativo (L.457/78 art.31 comma c, LR12/2005 art.27 comma
1 lettera c);
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
24
5)
ristrutturazione edilizia (L.457/78 art.31 comma d, LR12/2005 art.27 comma 1 lettera d);
ristrutturazione urbanistica (L.457/78 art.31 comma e);
consolidamento statico per ragioni di sicurezza;
adeguamento igienico e tecnologico.
EDIFICI DA DEMOLIRE;
Per gli interventi negli edifici meritevoli e non di salvaguardia, si applicano le norme edilizie specifiche di
cui all’art.3.1.5.
Nel caso in cui EDIFICI NON MERITEVOLI DI SALVAGUARDIA siano compresi nella perimetrazione che
individua gli EDIFICI MERITEVOLI DI SALVAGUARDIA e le relative aree di pertinenza, gli interventi devono
essere contestuali a quelli principali.
Le concessioni devono pertanto comprendere, oltre all’edificio o edifici principali, anche tutti gli altri edifici
o elementi (portali, giardini, edifici non meritevoli di salvaguardia, edifici da demolire, ecc. ...) compresi
nella perimetrazione.
Gli interventi non devono prevedere aumenti di cubatura, alterazioni delle caratteristiche
architettoniche né modifiche delle destinazioni d’uso degli edifici.
Allo scopo di ottenere vani abitabili agibili conformi alle altezze minime prescritte dal Regolamento Edilizio
vigente, può essere concessa la sopraelevazione della quota d’imposta del tetto in misura massima pari a
m.1,00. La maggiorazione di volume relativa a tale intervento di carattere adeguativo alla vigente
normativa è ammessa in deroga alle precedenti predisposizioni riguardanti il mantenimento del volume
originario, venendo l’intervento assimilato a quelli di adeguamento igienico-sanitario.
Inoltre ai sensi delle NT del PGT per adeguamento igienico-sanitario e tecnologico viene concessa
la possibilità di aumento - per una sola volta - della cubatura del 5% per le case di abitazione e del
10% per i laboratori e le superfici commerciali.
L’aumento deve essere compreso nell’eventuale sopraelevazione di cui a questo articolo - quinto
comma.
Sono in ogni caso soggetti a Piano Esecutivo gli interevtni che comportano una ristrutturazione edilizia
complessiva degli edifici, la ristrutturazione urbanistica, nonché le modifiche delle destinazioni d’uso
connesse ad opere edilizia che comportano la necessità di acquisire aree ad uso pubblico.
3.1.4.2 Fronti e cortine di elevato valore
In essi sono ammessi esclusivamente interventi di Restauro e risanamento conservativo come definiti
dalla L.457/78 art.31 comma c), con la prescrizione di ripristino delle forme e parti manomesse e con
l’utilizzo di sagome, componenti e materiali come l’originale.
Obiettivo generale è la ricomposizione delle cortine, per quanto possibile nella loro integrità originale.
In particolare è obbligatorio il ripristino delle logge ed archi chiusi in tempi successivi ma tuttora
individuabili e degli affreschi. E’ tuttavia ammessa la chiusura dei loggiati con vetri di sicurezza
eventualmente completati da telai di modesta sezione, posti all’interno delle strutture portanti e con
distacco dalle stesse.
Ciò è ammesso solo su presentazione di un progetto unitario che comprenda i prospetti dell’intero
edificio. Essi dovranno comprendere anche le aree di pertinenza antistanti le cortine e gli edifici ivi
sorgenti e di epoca successiva.
3.1.4.3
Fronti e cortine di valore
In essi valgono le stesse norme come al punto 3.1.4.2; sono ammesse rettifiche delle aperture e
formazione di nuove aperture da realizzarsi mediante un progetto coordinato e rispettoso della situazione
preesistente.
3.1.4.4
Portali ed archi indipendenti da edifici e/o incorporati nelle recinzioni
Nei portali individuati nelle tavole grafiche e nelle schede, sono ammessi esclusivamente interventi di
Restauro e risanamento conservativo come definiti dalla L.457/78 art.31 comma c).
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
25
3.1.4.5
Cortili, giardini e parchi
Gli interventi, anche parziali (ad esclusione della sola manutenzione ordinaria), sono soggetti a
progettazione esecutiva (tipi, dimensioni, posizione delle essenze e forme, materiali e sviluppo degli
eventuali manufatti) e direzione lavori da parte di progettisti qualificati e responsabili della corrispondenza
tra progetto autorizzato ed esecuzione. La progettazione, sia come forme che essenze impiegate, dovrà
richiamarsi allo stile della “regione dei laghi” come definita dal Piano Territoriale Regionale.
Pavimentazioni e trottatoi dovranno essere in rizzata alla lombarda, oppure in lastre e blocchetti di
porfido, serizzo, granito, pietra locale o beola squadrate.
Non sono ammesse pavimentazioni in marmo (sia levigato che ruvido), blocchetti in cemento
autobloccanti e lastre di cemento o graniglia lavata.
Devono essere conservati o restaurati nel rispetto dei disegni, materiali e alberature originali.
Compatibilmente con lo stato di fatto e le esigenze funzionali, dovrà essere garantito il massimo possibile
di area permeabile per consentire l’assorbimento delle acque piovane e comunque nel rispetto
dell’art.3.2.3 del “Regolamento Comunale di Igiene”.
Il taglio degli alberi ad alto fusto è soggetto ad autorizzazione comunale. Le specie delle nuove
piantumazioni dovranno essere indigene; sono ammesse anche palme, araucarie e ginko biloba. E’
ammessa la permanenza degli orti esistenti, purchè oggetto di rinnovo annuale.
Nel caso di palese degrado di giardini o orti privati o gestiti da privati o di situazioni contrarie al decoro ed
all’igiene, è compito dell’Amministrazione Comunale prescrivere il ripristino di condizioni di normalità e
decoro, fissando altresì un termine per l’adempimento della prescrizione e la eventuale sanzione ai
termini di Polizia Locale.
3.1.4.6
Recinzioni
I muretti di recinzione in pietra a vista (anche parzialmente intonacati o rasamuro) caratteristici della zona,
dovranno essere mantenuti e restaurati.
Le nuove recinzioni potranno essere dei tipi come descritto al comma precedente, ovvero con zoccolo in
pietra a vista anche parzialmente intonacato con altezza inferiore a m.1,00 e parte superiore in profilati
metallici zincati a bagno e successivamente verniciati; altezza max m.2,00.
Sono escluse recinzioni in plastica o rete metallica.
3.1.4.7
Coni prospettici
In alcune posizioni sussistono prospettive e coni prospettici di particolare valore ed interesse; ciò vale sia
per valori di tipo ambientale/paesaggistico che di tipo ambientale/architettonico.
Tali posizioni sono indicate sulle tavole grafiche ed ogni intervento dovrà tenerne conto, sia verificando
che gli elementi ambientali/architettonici siano adeguati alla situazione, sia mantenendo l’integrità delle
vedute ambientali/paesaggistiche.
3.1.4.8
Fascia a verde e/o panoramica a lago e lungo la Tresa
Le fasce costiere lungo il lago e la Tresa rivestono un particolare valore paesaggistico/ambientale.
Esse vanno tenute libere da ogni manufatto fuori terra sia definitivo che provvisorio. Qualsiasi intervento
deve avvenire in base a progetto esecutivo eseguito e diretto responsabilmente da un professionista
particolarmente qualificato, che tenga in particolare conto, tra l’altro, anche gli elementi di
pavimentazione, illuminazione, arredo urbano e giardinaggio.
Esse hanno una profondità media, a partire dalle sponde di:
a) m.10,00
b) m.30,00/50,00
c) m.10,00
per il lungolago di Lavena Villa;
per il lungolago di Lavena Castello;
per il lungo Tresa.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
26
3.1.5
Normativa edilizia specifica
Ai fini della conservazione e del ripristino dei peculiari elementi edilizio-architettonici che caratterizzano
l’ambiente urbano dei Nuclei di Antica Formazione, vengono fissate le seguenti norme di carattere
generale che riguardano gli elementi tipologico-morfologici da mantenere ed i materiali edilizi da utilizzare
negli interventi.
3.1.5.1
Tetti e coperture
La copertura dei fabbricati deve essere a tetto inclinato, con manto di coppi laterizi. Non sono realizzabili
nuove coperture piane, se non costituenti terrazze praticabili, accessibili da adiacenti corpi di fabbrica di
altezza più elevata, dotate di balaustra avente caratteristiche architettoniche adeguate e comunque
realizzati in conformità con quanto previsto dall’art.3.2.8 del “Regolamento Comunale di Igiene”.
Sono ammessi abbaini di tipo tradizionale la cui copertura sia costituita da elementi analoghi a quelli usati
per la copertura generale dell’edificio; non sono ammesse viceversa le mansarde “alla francese”.
3.1.5.2
Gronde, sottogronde, pluviali
Le gronde saranno realizzate mediante canali in lamiera zincata o in rame, sostenute da apposite staffe
ad U.
I pluviali di discesa, se non incassati nelle murature, dovranno essere realizzati in tubo tondo o quadro in
lamierino zincato o in rame; nel primo caso gli stessi saranno verniciati nello stesso colore degli
oscuramenti delle finestre presenti sulla facciata.
Il tratto terminale dei pluviali dovrà comunque essere incassato nella muratura fino ad una altezza minima
da terra di m.2,20.
Nel caso di orditura in legno del tetto, i sottogronda corrispondenti alla sporgenza dello stesso
presenteranno a vista gli elementi di detta orditura debitamente trattati con vernici protettive,
eventualmente anche pigmentate in colore legno; il sottogronda potrà anche essere controsoffittato con
perline a vista.
Nel caso di struttura di tetto realizzata mediante muricci su solaio piano, la sporgenza della gronda dovrà
avere le stesse caratteristiche contemplate nei commi precedenti.
3.1.5.3
Davanzali e contorni di aperture
Saranno realizzati in pietra (beola, serizzo, granito) con sagomature tradizionali e spessori minimi di cm.5
per i davanzali e cm.12 per i contorni (spalle e cappelli). Spalle e cappelli potranno essere anche
realizzati in affresco in stile locale tradizionale.
3.1.5.4
Ballatoi e balconi
Sono vincolati alla conservazione integrale ed al ripristino secondo le forme originali e con uso dei
materiali originali.
Nuovi balconi e ballatoi potranno avere struttura costituita da scaletta e ripiano in c.a. a vista o
bocciardato, oppure in beola, granito o serizzo; il rivestimento di alzate e pedate e dei ripiani sarà in
beola, granito o serizzo.
Essi dovranno in ogni caso essere delimitati da ringhiera o parapetto in ferro tondo o quadro zincato a
bagno dopo la lavorazione e verniciato in colore scuro e comunque realizzati in conformità dell’art.3.2.8
del “Regolamento Comunale di Igiene”.
3.1.5.5
Loggiati
Sono vincolati alla conservazione integrale ed alla riapertura delle parti che risultassero eventualmente
chiuse in epoca posteriore alla loro costruzione da murature, impennate, grigliati contrastanti con la
composizione ed il carattere architettonico dell’edificio cui appartengono.
Potrà essere consentita la chiusura di loggiati, anche in sostituzione di eventuali chiusure del tipo
anzidetto, a mezzo di vetrata continua, con elementi apribili purchè convenientemente arretrata dal filo
interno degli elementi di facciata quali murature, pilastri, stipiti, colonne. Si ricorda che da un punto di
vista igienico-sanitario, la chiusura di loggiati si configura perlomeno come realizzazione di una veranda,
con impossibilità per i vani retrostanti, di usufruire della aeroilluminazione naturale del lato in cui è
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
27
posizionato il loggiato stesso, con conseguente necessità di un ricalcolodel rapporto aeroillumionante dei
vani in questione.
La struttura di detta vetrata potrà essere realizzata in legno o profilati metallici, zincati a bagno dopo la
lavorazione e successivamente verniciati, con assoluta esclusione di alluminio anodizzato colore naturale,
bronzo o comunque chiaro e risultare la più leggera e meno visibile possibile. Non è consentito l’uso di
vetrocemento nè di profilati di vetro traslucidi (U-Glass).
L’eventuale oscuramento potrà essere assicurato dall’interno a mezzo di scuri, cortine, tende, con
esclusione di serramenti esterni.
3.1.5.6
Porticati (non oggetto di pubblico transito)
Sono vincolati alla conservazione integrale ed al ripristino delle parti che risultassero eventualmente
chiuse in epoca posteriore alla loro costruzione. Potrà esserne, eccezionalmente, consentita la chiusura a
fronte di motivate necessità di ricovero per autoveicoli e della impossibilità comprovata di provvedere
altrimenti, purchè le chiusure siano realizzate a mezzo di portoni in legno ad ante, armonizzati con le linee
e le coloriture dei serramenti dell’edificio di cui fanno parte; con assoluta esclusione di porte metalliche,
basculanti, rotolanti, cancellate estensibili e simili.
3.1.5.7
Intonaci e rivestimenti di facciata; coloriture
Nelle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo,
ristrutturazione e nuova edificazione, è prescritta la adozione dei materiali e colori tradizionali caratteristici
dei Nuclei di Antica Formazione.
In particolare:
a) le murature esterne dovranno essere trattate con intonaco tradizionale di tipo rustico o civile,
anche colorato in pasta;
b) sono esclusi gli intonaci di graniglia, i granulati plastificati, i rivestimenti in marmi, piastrelle, cotto,
klinker, mosaico, ceramica e quanto estraneo al carattere edilizio tradizionale;
c) è ammessa la creazione di una zoccolatura per l’altezza massima di m.0,80 in lastre di pietra
locale non lucidata;
d) le coloriture ammesse sono quelle della gamma delle terre, del rosso mattone, dei gialli lombardi,
dei grigio-rosati e devono essere di bassa intensità tonale; non sono ammessi i colori bianco,
verde e blu.
3.1.5.8
Finestre e porte finestre
Nella nuova edificazione, in occasione di apertura di nuove finestre e porte finestre e nel corso di
interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione riguardanti aperture esistenti, si dovrà
osservare un rapporto intercorrente tra larghezza ed altezza di ogni singola apertura corrispondente a
quello delle aperture presenti nel comparto, con rapporto di 1 a 2 tra base ed altezza e comunque nel
rispetto dei rapporti aeroilluminanti previsti daglt artt.3.4.11 e 3.4.12 del “Regolamento Comunale di
Igiene”.
3.1.5.9
Serramenti ed oscuramenti; portoncini
I serramenti di finestre e porte finestre saranno di tipo tradizionale a ventola, ad una o due partite, in
legno verniciato, plastica o metallo preverniciato con tinte ricoprenti e colori in tonalità scure (marrone,
rosso o verde) e di alta densità, con vetro intero o suddiviso in non più di tre parti.
Sono esclusi serramenti del tipo a ghigliottina ed ante finestra suddivise secondo
“all’inglese”.
il
sistema
detto
Gli oscuramenti saranno del tipo detto “a gelosie” in legno o metallo preverniciato come le finestre e le
porte finestre. In particolare sono esclusi gli oscuramenti di tipo avvolgibile.
I portoncini di ingresso dovranno essere di legno e potranno presentare cornici, decorazioni, cassettoni di
tipo tradizionale; verniciatura come le finestre e porte finestre. Sono esclusi i colori metallici.
3.1.5.10
Recupero di affreschi, pitture murali e contorni
E’ fatto obbligo stretto di recupero e restauro per tutti gli affreschi, pitture murali e ontorni esistenti o
comunque individuabili, anche se deteriorati.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
28
3.1.5.11
Antenne televisione e radio
E’ prescritta la unificazione delle singole antenne ricevitrici televisive o radio in impianti centralizzati per
ogni stabile con unica antenna dotata degli elementi necessari al ricevimento dei programmi nazionali ed
esteri. Eventuali antenne trasmettitrici radio locali autorizzate potranno essere installate, previa domanda
al Comune, ove le caratteristiche di ingombro e di visibilità delle stesse siano tali da non creare
pregiudizio estetico.
3.1.5.12
Superfetazioni, accessori e chiusure in contrasto con l’ambiente ed i caratteri
architettonici
E’ prevista la demolizione, senza recupero della relativa volumetria, delle costruzioni quali superfetazioni,
accessori, baracche, tettoie, box isolati, nonchè delle chiusure e tamponamenti di logge e porticati.
Qualora tuttavia, le suddette costruzioni si presentino con carattere stabile ed il loro proprietario si
impegni ad effettuarne la ristrutturazione adeguandole all’ambiente ed ai caratteri architettonici del
fabbricato a cui appartengono e degli edifici circostanti, le medesime potranno essere mantenute e
ristrutturate secondo i seguenti tempi assolutamente improrogabili:
a) entro dodici mesi dalla intervenuta esecutività del presente PGT dovrà essere presentato progetto
di ristrutturazione;
b) entro ventiquattro mesi dal rilascio della autorizzazione relativa al progetto di cui sopra dovrà
essere realizzato il termine dei lavori e lo stesso dovrà essere debitamente documentato.
Nel caso in cui anche una sola delle condizioni di cui sopra non venisse rispettata,
legittimato a far demolire le costruzioni di cui trattasi a cura e spese dei proprietari.
il
Sindaco
sarà
Per quanto concerne le chiusure di logge e porticati si fa riferimento a quanto prescritto ai punti 3.1.5.5 e
3.1.5.6.
3.1.5.13
Insegne e targhe
Per negozi ed esercizi commerciali sono ammesse esclusivamente insegne a parete ed a bandiera in
ottone o in lamiera zincata verniciata. Nel caso di insegne a parete, esse dovranno avere dimensioni in
larghezza pari alle luci delle vetrine, mentre in altezza esse dovranno essere contenute entro cm.60 al di
sopra del filo superiore delle vetrine. Qualora le insegne fossero poste a fianco delle vetrine anzichè
sopra di esse, la loro altezza dovrà essere contenuta entro il filo superiore della vetrina stessa.
Nel caso di insegne a bandiera, le dimensioni massime saranno di cm.60 larghezza) per cm.40 (altezza).
L’altezza minima dal piano stradale sarà di m.4,50.
Al di fuori di quanto sopra, non sono ammesse né decorazioni né scritte pubblicitarie.
3.1.5.14
Divieto di costruzioni e accessori
E’ fatto divieto di costruzione sulle aree di pertinenza dei fabbricati e nelle corti interne di accessori, box,
tettoie, né è consentita l’installazione di fabbricati in precario.
E’ ammessa, qualora tecnicamente possibile, la costruzione di accessori e box completamente interrati,
anche a confine.
Le disposizioni del presente articolo, sono prevalenti su altre disposizioni del PGT con esse
contrastanti.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
29
3.2
NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE: NUOVI INTERVENTI EDILIZI
3.2.1
Zone di recupero
I comparti 61, 68 e 73 sono individuati come ZONE DI RECUPERO ai sensi della L457/1978 Titolo IV art.27
comma 1°.
3.2.2
Piani di Recupero
E’ facoltà dell’AC individuare e perimetrare PR ai sensi della L.457/78 art.27 comma 3°.
I compiti dei PR sono quelli determinati dalla L.457/78 Titolo IV; spetta tra l’altro ai PR la determinazione
dell’unità minima di intervento.
Ai sensi dell’art.28 della L.457/78 i piani di recupero sono attuati da:
a) dai singoli proprietari o riuniti in consorzio ..............................................;
b) dai comuni.
3.2.3
Unità di azzonamento
I comparti 61, 68 e 73 sono suddivisi in unità di azzonamento per i quali è possibile la redazione di PR ai
sensi della L.457/78.
Detti PR possono coincidere con le aree dei singoli sottocomparti, con parte di essi o con singoli edifici.
3.2.4
Indici urbanistici
If
(mc/mq)
Rc
H
Dc
Df
Ds
(% di Sf)
(m)
(m)
(m)
(m)
3.2.5
: pari all’esistente (vedi anche quanto prescritto all’art.3.1.4 riguardante il “Recupero dei
sottotetti”)
: pari all’esistente
: pari all’esistente
: pari all’esistente
: pari all’esistente
: pari all’esistente
Normativa edilizia specifica
Per gli edifici si applicano le prescrizioni di cui all’art.3.1.5; per cortili, giardini e aree di pertinenza si
applicano le prescrizioni di cui all’art.3.1.5 e seguenti.
3.2.6
Destinazioni funzionali ammesse
Ai fini di un maggiore approfondimento e una maggiore omogeneità.
Nelle unità di azzonamento 1 e 2 sono ammesse le seguenti destinazioni funzionali:
residenza;
residenza per stagionali e turisti; affitto di camere ed appartamenti;
alberghi, pensioni e garnì;
artigianato di servizio purché non rumoroso né nocivo (compresa la panificazione e pasticceria);
uffici e studi professionali;
pubblici servizi.
Nelle unità di azzonamento 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 17 sono ammesse le seguenti destinazioni
funzionali:
residenza;
residenza per stagionali e turisti; affitto di camere ed appartamenti;
alberghi, pensioni e garnì;
bar e ristorazione;
uffici e studi professionali;
pubblici servizi;
commercio al minuto;
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
30
artigianato di servizio purché non rumoroso né nocivo (compresa la panificazione e pasticceria).
Nelle unità di azzonamento 7 e 11 sono ammesse le seguenti destinazioni funzionali:
residenza;
residenza per stagionali e turisti; affitto di camere ed appartamenti;
alberghi, pensioni e garnì;
uffici e studi professionali;
pubblici servizi.
Nelle unità di azzonamento 8 sono ammesse le seguenti destinazioni funzionali:
residenza;
residenza per stagionali e turisti; affitto di camere ed appartamenti;
alberghi, pensioni e garnì;
uffici e studi professionali;
pubblici servizi;
bar e ristorazione.
Nelle unità di azzonamento 12 sono ammesse le seguenti destinazioni funzionali:
residenza;
residenza per stagionali e turisti; affitto di camere ed appartamenti;
alberghi, pensioni e garnì;
bar e ristorazione;
commercio al minuto;
uffici e studi professionali;
pubblici servizi.
3.2.7
Rete viaria ed aree di parcheggio pubblico;caratteristiche
tecniche ed estetiche
La rete viaria, sia carrabile che pedonale è riportata nelle tavole grafiche. I suoi calibri sono determinati
dagli edifici esistenti.
Essa è comunque tale da garantire i servizi necessari in caso di emergenza (ambulanza, VV.FF., ecc.
...).
E’ auspicabile che il traffico carraio sia limitato ai soli residenti. L’accesso ai soli residenti sarà ammesso
ove possibile, anche nelle strade dichiarate pedonali.
I progetti edilizi devono provvedere al reperimento di parcheggi ad uso privato, in conformità alle leggi
vigenti.
Le sopraddette pavimentazioni andranno ripristinate con le rispettive caratteristiche ogni qualvolta fosse
necessario intervenire sulle stesse con scassi per passaggio di tubazioni, cavi o altro.
3.2.8
Aree ed immobili per servizi pubblici
Tutte le prescrizioni contenute nel testo delle presenti NT, che sono sostanzialmente riferite alla edilizia
residenziale privata ed ai suoi annessi commerciali, si applicano parimenti ad edifici pubblici e di uso
pubblico attualmente presenti nel comparto o che dovessero venire costruiti o ricavati mediante le
ammesse operazioni edilizie.
3.2.9
Reti tecnologiche
Esse dovranno essere indicate nei Piani attuativi e nei progetti edilizi; saranno di tipo interrato o
sottotraccia. Sono proibiti cavi, tubazioni e fili aerei.
Con l’occasione di concessioni e autorizzazioni per opere edilizie di qualsiasi tipo, dovrà essere previsto
l’adeguamento della situazione a quanto prescritto dal presente articolo.
3.2.10
Documentazione stato di fatto
La documentazione richiesta per i progetti di intervento deve essere integrata da elaborati grafici e
fotografici (a colori), atti ad illustrare non solo lo stato di fatto nella sua complessità, ma anche:
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
31
le aree e le opere adiacenti;
i particolari costruttivi anche se parzialmente degradati e parzialmente apparenti;
gli affreschi, graffiti e decorazioni murali, anche se degradati.
In sede di istruzione della pratica relativa al progetto, è prescritto un sopralluogo congiunto tra
progettista/committente ed UTC finalizzato ad accertare e verbalizzare, prima di qualsiasi manomissione
dell’esistente, la situazione antecedente all’inizio dei lavori.
E’ compito dell’UTC controllare la completezza della documentazione anche fotografica e di chiederne
eventuali integrazioni qualora necessarie.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
32
3.3
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO (TUC)
3.3.1
Residenza: AMBITO TERRITORIALE 1 (T1)
COMPARTI APPARTENENTI ALL’AMBITO TERRITORIALE T1
N
3
8
15
21
23
25b
32
33
34
36a
36b
36c
46
54
57
58
59
60
62
63
64
71a
71b
74
Denominazione
MIRALAGO SUD
LAVENA EEP
RAINA EEP
CASERMA GDF
SUD OVEST GUARNERI
FANO 2
PONTE TRESA 1
PONTE TRESA 2
PONTE TRESA 3
VICONAGO NORD
VICONAGO NORD
VICONAGO NORD
TARCA EEP
BOSCHINA
RAPETTI
CASA PRIMAVERA
PONTE TRESA 4
SOCRATE
UNGHERIA/LIBERTA'
DU LAC
CAMPING
PARCO RODER
PARCO RODER
TRESA PLASTIC
Classe Paesisitica
3
3
3
3
4
1-4-5
1
1
1
2
2
2
3
2
2
4
1-4-5
5
5
5
5
5
5
5
Edifici meritevoli di tutela
21
20
10
26
INDICI URBANISTICI
Non superiori all'esistente.
DESTINAZIONI D’USO
Non ammissibili:
a) attività produttive di tipo primario;
b) attività produttive di tipo secondario;
c) attrezzature per la ricettività ove non indicato in maniera specifica con il simbolo ALB;
d) residenza nei fabbricati facenti parte del complesso “Albergo Socrate”;
e) residenza nei fabbricati facenti parte del complesso “Albergo Du Lac”.
Principali:
residenziale, uffici e studi; commerciale solo ai Piani Terra, Seminterrati e Interrati. Artigianato di servizio
fino al 20% della Slp di ogni singolo edificio.
Indicazioni specifiche:
Nel comparto 21 sono ammesse esclusivamente le destinazioni in atto nelle rispettive unità catastali. E’
da prevedere l’allargamento della sede stradale al fine di permettere la realizzazione di un marciapiede
Nel comparto 25b con il simbolo è ammessa anche:
•
attrezzature per la ristorazione;
•
attrezzature per la ricettività.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
33
Nel comparto 58 la destinazione commerciale è ammessa solo nell'area appositamente perimetrata e
anche ai Piani Superiori, fino al 30% della Slp di ogni singolo edificio.
Nel comparto 59, destinazione funzionale a residenza, uffici e studi, commerciale.
Nel comparto 60 è ammesso solo:
• permanenza delle destinazioni funzionali in atto;
• “edificio Socrate” attrezzature per la ristorazione e la ricettività;
• “edificio Imbarcadero” negozi, residenza ed uffici.
Nel comparto 63 è ammessa solo:
• permanenza delle destinazioni funzionali in atto;
• edificio “Hotel du Lac” attrezzature per la ristorazione e la ricettività;
• edificio “Ex Bibiloteca” uffici pubblici e residenza (limitatamente a 1unità immobiliare).
Nel comparto 64 sono ammesse attività ricettive e alberghiere anche a mezzo di camping e roulottes,
purché temporanee e associate all'uso del campeggio e al servizio della sola clientela interna.
Nel comparto 71a sono ammesse residenza, ospitalità per turisti in relazione a seminari di studio,
riunioni, attività culturali e didattiche.
Nel comparto 74 sono ammesse attività alberghiere o residenziali con appartamenti da affittare
esclusivamente per uso turistico.
INTERVENTI
Interventi ammessi (art.1.6):
a) Manutenzione ordinaria;
b) Manutenzione straordinaria;
c) Restauro e risanamento conservativo;
d) Ristrutturazione edilizia.
Nel comparto 23, nell'edificio contrassegnato con il n.21 sono ammessi solo interventi di restauro e
risanamento conservativo. Questa tipologia d’intervento vale anche per il parco.
Nel comparto 60, nell'edificio abitativo contrassegnato con il n.20 sono ammessi solo interventi di
restauro e risanamento conservativo.
Nel comparto 62, nell'edificio abitativo contrassegnato con il n.10 sono ammessi solo interventi di
restauro e risanamento conservativo.
Nel comparto 71a, nel comparto contrassegnato con il n.26 per gli edifici esistenti sono ammessi solo
interventi di restauro e risanamento conservativo. Questa tipologia d’intervento vale anche per il parco.
Forme d’intervento (art.2.1):
INTERVENTO DIRETTO.
INTERVENTO INDIRETTO nel comparto 20 (PA).
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
34
3.3.2
Residenza: AMBITO TERRITORIALE 2 (T2)
COMPARTI APPARTENENTI ALL’AMBITO TERRITORIALE T2
N
1
11
16
18
24
51
67
82
84
Denominazione
I CROTTI
COMBI/NARIANO
PIACCO NORD
PIACCO
ZONA CARILLON
MADONNONE
LAVENA OVEST
SORBAZZO SUD
PESCHIERA EST
Classe Paesistica
5
3
5
4
2-4
4
5
3
3
Edifici meritevoli di tutela
INDICI URBANISTICI
If
Rc
H
Dc
Df
Ds
Va
(mc/mq)
(% di Sf)
(m)
(m)
(m)
(m)
(% di Sf)
:
:
:
:
:
:
:
0,70
20%
6,50
5,00
1,50 H; minimo m10,00 nel rispetto delle presenti norme
minimo m.5,00
50%.
In deroga all’indice If di zona, viene concesso all’edifico destinato ad attività alberghiera e di ristorazione
“Carillon” (comparto 24, individuato con apposito simbolo nella cartografia del PGT) un aumento
volumetrico di mc.700 da realizzare sul sedime dell’edificio esistente, ala SUD formando così un secondo
piano fuori terra.
DESTINAZIONI D’USO
Non ammissibili:
a) attività produttive di tipo primario;
b) attività produttive di tipo secondario;
c) attrezzature per la ricettività ove non indicato in maniera specifica con il simbolo ALB.
Principali:
residenza, studi professionali fino al 10% della Slp.
Indicazioni specifiche:
Nel comparto 1 ammessa la ristorazione e la residenza limitatamente agli addetti nella zona ad Est
“Fascia Tampone” della rete Ecologica Provinciale (Area Crotti)
Nel comparto 24 ammessa la prosecuzione della attività alberghiera e di ristorazione in atto.
INTERVENTI
Interventi ammessi (art.1.6):
a) Manutenzione ordinaria;
b) Manutenzione straordinaria;
c) Restauro e risanamento conservativo.
In caso di demolizione l’eventuale ricostruzione dovrà rispettare l’indice di zona.
Forme d’intervento (art.2.1):
INTERVENTO DIRETTO.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
35
3.3.3
Residenza: AMBITO TERRITORIALE 3 (T3)
COMPARTI APPARTENENTI ALL’AMBITO TERRITORIALE T3
N
2
4b
5
6
7
9
10a
10b
13
14
17
19
20
22
25a
26
27
28
29a
29b
36d
49a
52
81b
Denominazione
MIRALAGO 1
PIANAZZO 2
MIRALAGO 2
MIRALAGO 3
MIRALAGO 4
LAVENA SUD EEP
COMBI
COMBI
NARIANO EST
NARIANO OVEST
PIACCO SUD
NARIANO NORD
NOLINA
PEZZALUNGA ALTA
FANO 1
ROCCOLO ALTA
ZANONI
ZONI
ROCCOLO BASSA
ROCCOLO BASSA
VICONAGO NORD
MOROVA BASSA 1
LUINO NORD 4
COMBI
Classe Paesistica
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
1-2-4
1-2
1
1
2
1-2
2
4
2
3
Edifici meritevoli di tutela
24
25
4
5-6-7
8-9
19
INDICI URBANISTICI
If
Rc
H
Dc
Df
Ds
Va
(mc/mq)
(% di Sf)
(m)
(m)
(m)
(m)
(% di Sf)
:
:
:
:
:
:
:
1,00
25%
8,00
5,00
1,50 H; minimo m10,00 nel rispetto delle presenti norme
minimo m.5,00
45%.
In deroga all’indice If di zona, viene concesso nel comparto 20 la possibilità di edificare ulteriori mc 1.500
rispetto all'esistente, a mezzo di PA obbligatorio. Gli altri indici saranno fissati dal PA.
In deroga all’indice If di zona, viene concesso nel comparto 27 sui mappali 3011, 2468, 3012, 2467,
2466, 367, 366, 365 e parziale 156, la possibilità di edificare ulteriori mc 1.500 rispetto all'esistente, con
altezza massima m.6,50 a mezzo di PA obbligatorio. Gli altri indici saranno fissati dal PA.
DESTINAZIONI D’USO
Non ammissibili:
a) attività produttive di tipo primario;
b) attività produttive di tipo secondario;
c) attrezzature per la ricettività ove non indicato in maniera specifica con il simbolo ALB.
Principali:
destinazioni residenziali, artigianali di servizio e commerciali purché non rumorose né nocive.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
36
Indicazioni specifiche:
Nel comparto 2 ammessa destinazioni commerciali al PT, ammessa locazione alloggi per uso turistico ed
attività alberghiera
Nei comparti 5, 6, 7, 10a, 10b, 25 ammessa locazione alloggi per uso turistico ed attività alberghiera.
Nel comparto 13 ammessa destinazioni commerciali al PT.
Nei comparto 14 ammessa destinazioni commerciali al PT, ammessa prosecuzione di attività agricola in
atto nella azienda esistente in via Bona.
Nel comparto 17 ammessa destinazioni commerciali al PT, ammessa la prosecuzione della attività
alberghiera e di ristorazione in atto.
Nel comparto 19 ammessa destinazioni commerciali al PT.
Nel comparto 20 sono ammesse, nei fabbricati esistenti, le destinazioni in atto; nelle parti di nuova
costruzione, sono ammesse destinazioni commerciali ed artigianali. E’ da prevedere l’allargamento della
sede stradale al fine di permettere la realizzazione di un marciapiede.
Nel comparto 25a ammessi i luoghi e le attività di culto.
INTERVENTI
Interventi ammessi (art.1.6):
a) Manutenzione ordinaria;
b) Manutenzione straordinaria;
c) Restauro e risanamento conservativo;
d) Ristrutturazione edilizia;
e) Nuova costruzione.
In caso di demolizione l’eventuale ricostruzione dovrà rispettare l’indice di zona.
Nel comparto 6, nell'edificio contrassegnato con il n.24 sono ammessi solo interventi di restauro e
risanamento conservativo sia sull’edificio sia sul parco.
Nel comparto 7, nell'edificio contrassegnato con il n.25 sono ammessi solo interventi di restauro e
risanamento conservativo.
Nel comparto 10a, nell'edificio contrassegnato con il n.4 (stazioncina di Lavena) sono ammessi solo
interventi di restauro e risanamento conservativo.
Nel comparto 13, negli edifici contrassegnati con il n.5 (Crotto Bianchi), n.6 (edificio sovrastante il Crotto
Bianchi), n.7 (edificio su via Bona) sono ammessi solo interventi di restauro e risanamento conservativo.
Nel comparto 19, negli edifici contrassegnati con il n.8 (via Marconi 27), n.9 (via Marconi 29) sono
ammessi solo interventi di restauro e risanamento conservativo.
Nel comparto 20 interventi in conformità del PA. In assenza di PA sono consentiti gli interventi
ammissibili su tutto il territorio comunale.
Nel comparto 25a, nell'edificio contrassegnato con il n.19 sono ammessi solo interventi di restauro e
risanamento conservativo.
Nel comparto 27 interventi in conformità del PA. In assenza di PA sono consentiti gli interventi
ammissibili su tutto il territorio comunale.
Forme d’intervento (art.2.1):
INTERVENTO DIRETTO.
INTERVENTO INDIRETTO.
Nel comparto 9 e nel comparto 36d a mezzo di Permesso di Costruire Convenzionato. Nel comparto
20 (Piano Attuativo) esteso all’intero comparto. Nel comparto 27 (Piano Attuativo) esteso all’intero
comparto.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
37
Prescrizioni speciali:
Nel comparto 9 ogni intervento dovrà essere subordinato alla completa esecuzione delle opere idrauliche
precisate dal Dipartimento della Protezione Civile in data 30.7.1996, in accordo con l’Ufficio Provinciale
del Genio Civile in quanto si tratta di una zona situata in prossimità dei punti in cui i torrenti Cassina e
Pianazzo vengono intubati; si richiama inoltre l’attenzione sulla necessità di mantenere una fascia di
rispetto inedificabile dai suddetti torrenti che, in base al R.D. 523/1904, dev’essere di almeno 10m. dal
piede esterno dell’argine.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
38
3.3.4
Residenza: AMBITO TERRITORIALE 4 (T4)
COMPARTI APPARTENENTI ALL’AMBITO TERRITORIALE T4
N
31
36e
37
38
40
41
42
45
69
70
72
Denominazione
COLOMBO/DOVRANA
VICONAGO NORD
CAMPAGNA 1
VILLAGGIO BENSI
CAMPAGNA 2
CAMPAGNA 3
CAMPAGNA 4
LUINO SUD 4
LAVENA CASTELLO SUD
SOMS
LAVENA VILLA SUD
Classe Paesistica
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4-5
Edifici meritevoli di tutela
12 - 13 - 14
23
22
3
1
INDICI URBANISTICI
If
Rc
H
Dc
Df
Ds
Va
(mc/mq)
(% di Sf)
(m)
(m)
(m)
(m)
(% di Sf)
:
:
:
:
:
:
:
1,50
35%
8,00
5,00
1,50 H; minimo m10,00 nel rispetto delle presenti norme
minimo m.5,00
40%.
DESTINAZIONI D’USO
Non ammissibili:
a)
attività produttive di tipo primario;
b)
attività produttive di tipo secondario;
c)
attrezzature per la ricettività ove non indicato col simbolo ALB;
d)
attività per il commercio all’ingrosso e similari e al minuto limitatamente a prodotti aziendali e
similari.
Principali:
residenziale, commerciale, artigianato di servizio purché non rumoroso né nocivo.
Indicazioni specifiche:
=
INTERVENTI
Interventi ammessi (art.1.6):
a) Manutenzione ordinaria;
b) Manutenzione straordinaria;
c) Restauro e risanamento conservativo;
d) Ristrutturazione edilizia;
e) Nuova costruzione.
In caso di demolizione l’eventuale ricostruzione dovrà rispettare l’indice di zona.
Nel comparto 31, gli edifici contrassegnati con il n.12 (via Colombo n.32), n.13 (via Colombo n.34), n.14
(via Colombo n.38) sono ammessi solo interventi di restauro e risanamento conservativo.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
39
Nel comparto 40, nell'edificio contrassegnato con il n.23 gli interventi devono riportare allo stato originale
la struttura della cascina originale anche dal punto di vista planivolumetrico. Sono ammessi solo interventi
di restauro e risanamento conservativo.
Nel comparto 69, nell'edificio contrassegnato con il n.22 sono ammessi solo interventi di restauro e
risanamento conservativo. Questa tipologia d’intervento vale anche per il parco.
Nel comparto 70, nell'edificio contrassegnato con il n.3 (sede della Società Operaia) sono ammessi solo
interventi di restauro e risanamento conservativo.
Nel comparto 72, nell'edificio contrassegnato con il n.1 (complesso costituito da un fabbricato abitativo e
da un porticato compreso tra via Taiana ed il villaggio Belli) sono ammessi solo interventi di restauro e
risanamento conservativo.
Forme d’intervento (art.2.1):
INTERVENTO DIRETTO.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
40
3.3.5
Residenza: AMBITO TERRITORIALE 5 (T5)
COMPARTI APPARTENENTI ALL’AMBITO TERRITORIALE T5
N
35
43
44
53
55
56
Denominazione
LUINO SUD 1
LUINO SUD 2
LUINO SUD 3
LUINO NORD 3
LUINO NORD 2
LUINO NORD 1
Classe Paesistica
2
2
2
2
2
2
Edifici meritevoli di tutela
INDICI URBANISTICI
If
Rc
H
Dc
Df
Ds
Va
(mc/mq)
(% di Sf)
(m)
(m)
(m)
(m)
(% di Sf)
:
:
:
:
:
:
:
2,00
40%
10,00
5,00
1,50 H; minimo m10,00 nel rispetto delle presenti norme
secondo allineamenti esistenti e di piano; minimo m.5,00
30%.
DESTINAZIONI D’USO
Non ammissibili:
a)
attività produttive di tipo primario;
b)
attività produttive di tipo secondario;
c)
attrezzature per la ricettività ove non indicato col simbolo ALB.
Principali:
• residenziale e studi professionali;
• commerciale ed artigianale di servizio purché non rumorose né nocive;
• uffici nella sola fascia di m. 40 dall'asse di via Luino fino al 30% di Slp;
Negli isolati con il simbolo ALB sono ammesse anche attrezzature per la ristorazione e per la ricettività.
Indicazioni specifiche:
=
INTERVENTI
Interventi ammessi (art.1.6):
di qualsiasi tipo.
In caso di demolizione l’eventuale ricostruzione dovrà rispettare l’indice di zona.
Forme d’intervento (art.2.1):
INTERVENTO DIRETTO.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
41
3.3.6
Residenza - Piani Attuativi: AMBITO TERRITORIALE 6 (T6)
COMPARTI APPARTENENTI ALL’AMBITO TERRITORIALE T6
N
4a
10c
81a
86a
86b
Denominazione
PIANAZZO 1
LA TUAIA
COMBI ALTA PA
VICONAGO EST
VICONAGO OVEST
Classe Paesistica
3
3
3
2
2
Edifici meritevoli di tutela
INDICI URBANISTICI
RESIDENZIALI DI NUOVA FORMAZIONE CON PIANO ATTUATIVO APPROVATO
Comparto
4a
10c
Pianazzo 1
La Tuaia
8.000
2.000
6,50
4,00
Nuova edificabilità mc.
Rapporto di copertura
Altezza massima
Lotto minimo
SECONDO P.A.
Dc
5,00
Df
1 H - minimo m.10,00 derogabile ai sensi dell’art. 103, comma 1bis della LR 12/2005 e smi
Ds
5,00
Verde alberato
40% di Sf
Area a standard
mq. 26,5 per abitante
Standard localizzato
=
=
Vol. preesistente mc.
790
=
in attuazione
in attuazione
Stato di attuazione
* La localizzazione delle aree a standard risulta dai PA approvati
RESIDENZIALI DI NUOVA FORMAZIONE CON PIANO ATTUATIVO OBBLIGATORIO
Comparto
Nuova edificabilità mc.
81a
86a
86b
Combi Alta
Viconago Est
Viconago Ovest
2’393
1’207
1’640
Rapporto di copertura
Altezza massima
SECONDO P.A.
6,50
Lotto minimo
6,50
6,50
SECONDO P.A.
Dc
5,00
Df
1 H - minimo m.10,00 derogabile ai sensi dell’art. 103, comma 1bis della LR 12/2005 e smi
Ds
5,00
Verde alberato
40% di Sf
Area a standard
mq. 26,5 per abitante (non monetizzabili)
Standard localizzato
=
=
=
Vol. preesistente mc.
840,00
non attuato
393,00
non attuato
236,00
non attuato
Stato di attuazione
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
42
DESTINAZIONI D’USO
Non ammissibili:
a) attività produttive di tipo primario
b) attività produttive di tipo secondario;
c) attrezzature per la ricettività ove non indicato col simbolo ALB.
Principali:
Residenziale.
Indicazioni specifiche:
Le aree a standard localizzato, saranno destinate a standard del tipo c) parchi, gioco e sport e d)
parcheggi. Esse dovranno essere reperite all’interno del perimetro dei piani attuativi e non potranno
essere monetizzate.
Le aree individuate a servizio localizzato sono conteggiabili ai fini della LR 12/2005.
INTERVENTI
Interventi ammessi (art.1.6):
conformemente ai PA approvati.
Forme d’intervento (art.2.1):
INTERVENTO DIRETTO.
Nel comparto 36d “Permesso di Costruire Convenzionato”.
La nuova edificabilità si intende escludendo la cubatura eventualmente già esistente; per la cubatura già
esistente è ammesso l’intervento di demolizione e ricostruzione.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
43
3.3.7
Produttivo-Artigianale: AMBITO TERRITORIALE 7 (T7)
COMPARTI APPARTENENTI ALL’AMBITO TERRITORIALE T7
N
12
30
47
48
49b
49c
Denominazione
ARTIG. NARIANO
BENNET
ART. TARCA INF.
ART. TARCA SUP.
MOROVA BASSA 2
MOROVA BASSA 3
Classe Paesistica
3
2
4
4
4
4
Edifici meritevoli di tutela
INDICI URBANISTICI
If
Rc
H
Lm
Dc
Df
Ds
Va
(mc/mq)
(% di Sf)
(m)
(mq)
(m)
(m)
(m)
(% di Sf)
:
:
:
:
:
:
:
:
2,00
50%
8,00 ad esclusione degli impianti tecnologici
1.500 (no “lotto minimo” nel comparto 12)
5,00
1,00 H; minimo m10,00 nel rispetto delle presenti norme
minimo m.5,00 e secondo D.M. n.1404 1.4.1968
10%.
DESTINAZIONI D’USO
Non ammissibili:
a)
agriturismo e similari;
b)
attrezzature per la ricettività;
c)
locali di divertimento e per lo spettacolo (teatri, cinematografi, sale da ballo, palestre, sporting clubs,
..) e attrezzature similari che non siano compresi in complessi funzionali conteggiati come standard.
Principali:
insediamenti produttivi artigianali, di produzione e servizio, comprese trasformazioni di prodotti agricoli e
dell'allevamento; ammessa residenza nella misura di un alloggio con cubatura non superiore a mc.600
per ogni lotto.
Indicazioni specifiche:
=
INTERVENTI
Interventi ammessi (art.1.6):
conformemente ai PA approvati.
Forme d’intervento (art.2.1):
INTERVENTO DIRETTO.
INTERVENTO DIRETTO.
Nel comparto 12. Nei comparti 30, 48, 49c conformemente ai PA approvati.
INTERVENTO INDIRETTO.
Nei comparti 47, 49b.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
44
3.3.8
Disposizioni generali per le attivita’ di commercio al dettaglio in
sede fissa
Per superficie di vendita (SV) s’intende l’area destinata all’esercizio dell’attività di vendita, comprensiva
della superficie occupata da banchi, scaffalature ed altre attrezzature, con esclusione della superficie
destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. Nel caso di attività di vendita
esclusiva di merci ingombranti, non immediatamente amovibili e a consegna differita (es. mobilifici, auto
concessionarie, legnami, materiali edili) la superficie di vendita è computata nella misura di 1/8 della
Superficie lorda di pavimento se questa è inferiore ai 1.500 mq, e di ¼ della Slp se questa è superiore a
tale limite.
L’attività di commercio al dettaglio deve essere esercitata con specifico riferimento ad uno o entrambi i
seguenti settori merceologici:
alimentare
non alimentare.
Sono individuate le tipologie distributive riportate nella successiva tabella A:
TABELLA A
TIPOLOGIE DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO
Tipologia
Sigla
Superficie di vendita (mq)
1) Esercizio di vicinato
VIC
minore o uguale a 150
2) Media struttura di vendita “1”
MS1
tra 151 e 600
3) Media struttura di vendita “2”
MS2
tra 601 e 1.500
4) Grande struttura di vendita sovracomunale
GS1
tra 1.501 e 5.000
5) Grande struttura di vendita area estesa
GS2
maggiore di 5.000
Centro commerciale: media o grande struttura di vendita nella quale due o più attività di commercio al
dettaglio sono inserite in una struttura avente destinazione specifica, infrastrutture comuni e spazi di
servizio unitari; per superficie di vendita del CC si intende quella risultante dalla somma delle superfici di
vendita dei singoli esercizi al dettaglio in esso inseriti CC
ESERCIZI DI VICINATO (VIC)
Sono esercizi di vicinato gli esercizi commerciali con superficie di vendita non superiore a mq.150.
L'attività di vendita può essere esercitata per i settori merceologici: alimentare e non alimentare.
L'apertura di questo tipo di esercizio potrà avvenire ai sensi dell'art. 19 comma 2, della legge 241/1990
tramite la Segnalazione Certificata d'inizio attività (SCIA). Tale dichiarazione permette sia l'apertura
immediata dell'attività che l'apertura differita. Il soggetto deve presentare l'idonea modulistica composta
da due parti: la SCIA (corredata dagli allegati obbligatori) e la successiva comunicazione.
L'attività di commercio al dettaglio deve essere esercitata con specifico riferimento ad uno o entrambi i
seguenti settori merceologici:
alimentare,
non alimentare.
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA (MS)
Agli esercizi di vicinato esistenti al momento dell’adozione del PGT e all’interno dei Centri Storici è
permesso trasformarsi in Medie Strutture di Vendita, anche in verticale sfruttando un eventuale primo
piano, purchè nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 114/98 e successive modificazioni ed integrazioni,
dalla DGR 8/6024 del 05.12.2007, dalle Leggi sull’edilizia, dai Regolamenti comunali e dalle eventuali
norme di sicurezza.
I parcheggi da individuare sono nella misura di 1 posto auto ogni 10 mq. di SV.
Nel caso l’ampliamento individui una SV uguale o inferiore a mq. 400 sarà permessa la monetizzazione
del massimo del 50% dei parcheggi da individuare.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
45
GRANDE STRUTTURA DI VENDITA (GSV)
Non sono previste zone a destinazione commerciale per Grandi Strutture di Vendita (GSV), come
definite dal D.Lgs. 114/98 e successive modificazioni ed integrazioni.
ESERCIZIO CONGIUNTO DI ATTIVITA’ DI COMEMRCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO.
In caso di esercizio congiunto di attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio, la superficie di vendita è
sottoposta alle disposizioni previste per l’esercizio del commercio al dettaglio.
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
E’ permessa l’apertura o il trasferimento di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande su tutto
il territorio comunale, purchè nel rispetto di quanto previsto dalla L.287/91 e LR6/2010, dalle Leggi
sull’edilizia, dai Regolamenti comunali e dalle eventuali norme di sicurezza.
SALE GIOCHI
E’ permessa l’apertura o il trasferimento di sale gioco di cui all’art. 86 del TULPS su tutto il territorio
comunale purchè nel rispetto delle Leggi sull’edilizia, dei Regolamenti comunali, della zonizzazione
acustica e delle eventuali norme di sicurezza, a condizione della disponibilità di parcheggi ad uso
esclusivo dell’attività, nella misura del 200% della SLP.
I parcheggi NON sono monetizzabili.
SALE DA BALLO, LOCALI NOTTURNI, DISCOTECHE, DISCO BAR
E’ permessa l’apertura o il trasferimento di esercizi quali sale da ballo, locali notturni, discoteche, disco
bar su tutto il territorio comunale purchè nel rispetto di quanto previsto dal TULPS, dalle Leggi sull’edilizia,
dai Regolamenti comunali, dalla zonizzazione acustica e dalle eventuali norme di sicurezza, a condizione
della disponibilità di parcheggi ad uso esclusivo dell’attività, nella misura del 300% della sua SLP.
I parcheggi NON sono monetizzabili.
TETTOIE BAR RISTORANTI
Si fa riferimento ai disposti dell’art.2.3.17 delle presenti NT.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
46
3.4
AMBITI DI TRASFORMAZIONE INDIVIDUATE DAL DOCUMENTO DI
PIANO (DP)
Il Documento di Piano individua e regolamenta gli ambiti di trasformazione (nel DP03 e nella tavola 03
04). In attesa della realizzazione degli interventi per l’attuazione delle previsioni del DP gli interventi
ammessi negli edifici esistenti sono quelli indicati all’art.2.3.10 (Interventi ammessi in zone con P.A.
obbligatorio).
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
47
Ambito di Trasformazione – AT1
COMPARTO 50 - VIA MOROVA ALTA
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
Non risultano prescrizioni specifiche
Piano di Inquadramento Forestale (PIF)
Non individua aree boscate
Vincoli
Vincolo paesaggistico. Bellezze d’insieme, D. Lgs. 24/2004 art. 136 comma 1 lettere c) e d).
Vincolo paesaggistico. Fiumi, torrenti e corsi d’acqua pubblici e relative sponde, D. Lgs. 24/2004 art. 142 comma
1 lettere c).
Corso d’acqua VA 086-11, con fascia di rispetto (RD 523/1904)
Classificazione idrologica, geologica e sismica
Area sub-pianeggiante o a bassa pendenza con terreno a basso grado di addensamento; qualità geotecnica da
scadente a discreta; bassa soggiacenza della falda idrica.
Criterio di negoziazione
Piano Integrato d’Intervento (PII)
Superficie territoriale
Mq. 19'554,00
Superficie area edificabile
Mq. 14'908,00
Cubatura ammessa
Mc. 9'000,000
Altezza massima (H max)
10 metri (vedi schema allegato)
Superficie copribile
Mq. 1'500,00
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
48
Destinazione d’uso
Mc. 6'000,00 del volume realizzato saranno a destinazione d’uso Residenziale e mc. 3'000,00 a
Terziario (solo le attività di cui all’art.2.3.1 comma 3.1, 3.2, 3.3, 3.4). Potranno essere valutati
nell’ambito del PII percentuali diverse di destinazione d’uso, a fronte della realizzazione e cessione di
standard qualitativi al Comune.
Destinazione d’uso non ammesse
Tutto il resto
Premialità
Premialità massima del 15%
Attrezzature pubbliche o di uso pubblico
Da definire nell’ambito del PII
Aree per infrastrutture viarie
A cura di chi realizza l’intervento dovrà essere individuato, progettato e realizzato in accordo con il Comune un
attraversamento dell’area che colleghi via Luino con via Rapetti/Campagna. Il tutto indipendentemente dalle
varie percentuali di realizzazione degli interventi e dagli eventuali lotti funzionali.
Criteri d’intervento: tutela ambientale e paesaggistica:
L’area è leggermente sopraelevata rispetto al pianalto basale ed è dotata di una pendenza piuttosto dolce in
direzione Est. Essa ha una vista panoramica interessante nel quadrante NE-E, del tipo “dal basso verso l’alto”.
Alle spalle si estendono le pendici boscose in salita anche notevole, verso Cadegliano-Viconago. La forma
dell’area suggerisce un allineamento dei fabbricati in direzione N-S con conseguente buon soleggiamento degli
alloggi e con garanzia sulla visione panoramica in direzione NE-E. Data la loro posizione, i fabbricati saranno
facilmenrte percepibili dal basso per cui si avverte l’esigenza di una buona qualità della soluzione architettonica.
In particolare il PGT suggerisce le coperture a tetto con 2 o 4 falde, e la creazione di ampie balconate, prospetti
con pannelli di laterizio a vista e colori nella gamma delle terre.
Dato il contatto dell’area con quello che rimane della piana agricola della Tresa e data la previsione di una
strada a servizio del comparto artigianale si evidenzia la necessità di prevedere, mediante opportune
prescrizioni, la realizzazione di:
un’area filtro naturaliforme consistente in una siepe di ampiezza non inferiore ai 4 metri con specie
arboree ed arbustive autoctone ed ecologicamente compatibili a mitigazione e delimitazione
dell’ambito verso Nord e le aree agricole riconosciute anche nel PTCP;
un doppio filare di ampiezza non inferiore ai 3 metri da realizzarsi tra la strada di progetto e le residenze
esistenti come filtro per polveri e rumore.
Il progetto planivolmetrico dovrà tenere conto delle indicazioni di cui ai commi precedenti e proporre delle
soluzioni sia architettoniche che tipologiche che tengano inoltre conto dei seguenti fattori:
rapporto con il panorama dal basso verso l’alto,
edificazione sul confine comunale,
situazione geografica dove vi è un cambio di pendenza tra la piana agricola e le pendici della montagna.
Il PGT prescrive che il progetto edilizio sia completato da:
a)
b)
progetto per la viabilità interna sia pedonale che carraia,
progetto per la sistemazione a verde che indichi:
posizione e specie degli alberi d’alto fusto (sia a fusto unico che a ceppaia)
posizione e specie dei cespugli (sia a gruppi che a siepe).
E’ prescritto l’utilizzo di specie autoctone. Tutte le aree libere (eccetto le strade ed i campi di gioco) saranno
completate con manto erboso, recinzioni trasparenti (h max m. 1,50), con parti trasparenti in ferro zincato a
bagno..
Criteri d’intervento: storico-monumentale
Congruente
Criteri d’intervento: ecologia
Congruente
Note
Negli edifici esistenti, fino alla approvazione degli strumenti attuativi sono ammessi gli interventi di cui alla LR
12/2005, art. 27, comma 1, lettere a – b – c; nei fabbricati esistenti, al momento della approvazione del PII
saranno ammessi solo gli interventi compatibili con il PII stesso.
Edificabilità limitata all’area perimetrata con doppia riga tratteggiata (rosso).
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
49
Ambito di Trasformazione – AT2
COMPARTO 85 - PESCHIERA
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
Non risultano prescrizioni specifiche
Piano di Inquadramento Forestale (PIF)
Area boscata
Vincoli
Vincolo paesaggistico. Bellezze d’insieme, D. Lgs. 24/2004 art. 136 comma 1 lettere c) e d).
Vincolo paesaggistico. Fiumi, torrenti e corsi d’acqua pubblici e relative sponde, D. Lgs. 24/2004 art. 142 comma
1 lettere c).
Classificazione idrologica, geologica e sismica
Area a moderata pendenza in depositi glacigenici sovraconsolidati; caratteristiche geotecniche da discrete a
buone; locali affioramenti del substrato roccioso; assenza di processi geomorfici in atto.
Criterio di negoziazione
Piano Integrato d’Intervento (PII)
Superficie territoriale
Mq. 11’786,00
Superficie area edificabile
Mq. 6'882,00
Cubatura ammessa
Mc. 3'300,00
Altezza massima (H max)
4,00 metri (vedi schema allegato)
Superficie copribile
Mq. 1'100,00
Destinazione d’uso
Residenziale
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
50
Destinazione d’uso non ammesse
Tutto il resto
Premialità
Premialità massima del 15%
Tipologia
Case monopiano unifamiliari, isolate, doppie o a schiera
Attrezzature pubbliche o di uso pubblico
Saranno definiti nell’ambito della redazione del Piano
Attuativo
Aree per infrastrutture viarie
A cura di che realizza l’intervento
Criteri d’intervento: tutela ambientale e paesaggistica:
L’area è in posizione sopraelevata rispetto al pianalto basale che si sviluppa verso N. la sua posizione
particolarmente visibile dall’esterno richiede una elevata qualità del progetto e lo studio di un suo armonioso
inserimento nell’ambiente circostante. Vanno evitati muri di sostegno terra di dimensioni eccessive, privilegiando
il loro rivestimento in pietrame a vista con inseriti cespugli ed erbe perenni.
L’architettura prescelta dovrà essere accompagnata da un progetto per le sistemazioni paesaggistiche tali da
ricostituire, in tempi brevi, il paesaggio autoctono circostante.
Il progetto planivolumetrico dovrà prestare particolare attenzione al paesaggio, presentando opportune soluzioni
sia architettoniche sia tipologiche che garantiscano un’armonica distribuzione dei volumi permettendone anche
una corretta integrazione nel paesaggio.
La volumetria edificabile va realizzata all’interno del perimetro indicato.
Il PGT prescrive che il progetto edilizio sia completato da:
a)
b)
progetto per la viabilità interna sia pedonale che carraia,
progetto per la sistemazione a verde che indichi:
posizione e specie degli alberi d’alto fusto in particolare a delimitazione della porzione basale
nell’area di contatto con la viabilità di accesso al centro commerciale allo scopo di filtrare il
rumore e le polveri (sia a fusto unico che a ceppaia),
posizione e specie dei cespugli (sia a gruppi che a siepe).
E’ prescritto l’utilizzo di specie autoctone. Consigliato il riutilizzo di messi provenienti da scavi. Tutte le aree
libere (eccetto le strade ed i campi di gioco) saranno completate con manto erboso, recinzioni trasparenti (h max
m. 1,50), con parti trasparenti in ferro zincato a bagno.
Criteri d’intervento: storico-monumentale
Congruente
Criteri d’intervento: ecologia
Congruente
Note
Edificabilità limitata all’area perimetrata con doppia riga tratteggiata (rosso).
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
51
Ambito di Trasformazione – AT3
COMPARTO 80 - AREA ARTIGIANALE SS233 (DI MEZZO)
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
Parzialmente “core area di 1^ livello della rete ecologica” e parzialmente “corridoio ecologico e area di
completamento della rete ecologica”.
Piano di Inquadramento Forestale (PIF)
Non individua aree boscate
Vincoli
Vincolo paesaggistico, bellezze d’insieme, D. Lgs. 24/2004 art. 136 comma 1 lettere c) e d)
Vincolo paesaggistico. Fiumi, torrenti e corsi d’acqua pubblici e relative sponde, D. Lgs. 24/2004 art. 142 comma
1 lettere c).
Corso d’acqua Torrente Nolina VA 086-03, con fascia di rispetto (RD 523/1904)
Classificazione idrologica, geologica e sismica
Area a moderata pendenza in depositi glacigenici sovraconsolidati; caratteristiche geotecniche da discrete a
buone; locali affioramenti del substrato roccioso; assenza di processi geomorfici in atto.
Esistente
Superficie territoriale
Mq. 6'640,00
Cubatura esistente
Mc. 3'000,00
Superficie coperta
Mq. 750,00
Criterio di negoziazione
Piano Integrato d’Intervento (PII)
Ulteriore area edificabile
Mq. 500,00
Altezza massima (H max)
m. 5,00
Nuova cubatura residenziale
Mc. 600,00
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
52
Altezza massima (H max)
m. 3,50
Destinazione d’uso
Produttivo, artigianale di produzione e servizio; ammessa residenza nella misura di 1 alloggio con cubatura non
superiore a mc. 600.
Destinazione d’uso non ammesse
Tutto il resto
Premialità
Premialità massima del 15%
Attrezzature pubbliche o di uso pubblico
Saranno definiti nell’ambito della redazione del Piano
Attuativo
Aree per infrastrutture viarie
A cura di che realizza l’intervento
Criteri d’intervento: tutela ambientale e paesaggistica:
Le caratteristiche e la posizione dell’area, le assegnano una preminente rilevanza delle caratteristiche arboree e
forestali nonché la necessità di una attenta protezione del suolo da erosione e dissesti. Il posizionamento delle
nuove volumetrie (il più possibile compatte) dovrà avvenire tenendo conto delle esigenze di protezione del suolo
evitando conseguenze negative sia sul corso d’acqua sia sulla stabilità della cotica superficiale.
La superficie pavimentata (oltre alla superficie coperta dei fabbricati) per strade e piazzale non dovrà superare il
25% della superficie territoriale. Il progetto sarà completato:
a)
b)
dalle previsioni di ingegneria naturalistica ivi comprese le previsioni a protezione del corso
d’acqua e di piantumazione delle aree libere (con specie forestali autoctone),
dalle previsioni per la viabilità interna, muri di sostegno terre e recinzione (h m. 1,50) trasparente.
Criteri d’intervento: storico-monumentale
Congruente
Criteri d’intervento: ecologia
Congruente
Note
Area esterna pavimentabile massimo 25% dell’area totale.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
53
Ambito di Trasformazione – AT5
COMPARTO 87 – RSA GIARDINO (PIACCO)
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
Parzialmente “core area di 1^ livello della rete ecologica”
Piano di Inquadramento Forestale (PIF)
Aree boscate
Vincoli
Vincolo paesaggistico, bellezze d’insieme, D. Lgs. 24/2004 art. 136 comma 1 lettere c) e d)
Corso d’acqua VA 086-04 Torrente Viso, con fascia di rispetto (RD 523/1904).
Area di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile, D. Lgs. 152/2006.
Classificazione idrologica, geologica e sismica
Area a moderata pendenza in depositi glacigenici sovraconsolidati; caratteristiche geotecniche da discrete a
buone; locali affioramenti del substrato roccioso; assenza di processi geomorfici in atto.
Esistente
Superficie territoriale
Mq. 6'638,00
Cubatura esistente
Mc. 5'200,00
Superficie coperta
Mq. 1'200,00
Criterio di negoziazione
Piano Integrato d’Intervento (PII)
Ulteriore cubatura ammessa
Mc. 6'000,00
Altezza massima (H max)
m. 10,00
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
54
Destinazione d’uso zona A
RESIDENZA SOCIO-ASSISTENZIALE (RSA). Potranno essere valutati nell’ambito del PII percentuali diverse a fronte
della realizzazione e cessione di standard qualitativi al Comune.
Destinazione d’uso non ammesse
Tutto il resto
Premialità
=
Attrezzature pubbliche o di uso pubblico
Da definire nell’ambito del PII. Esse dovranno tra l’altro,
prevedere una sistemazione e manutenzione dell’area
delle sorgenti, il reprimento e la realizzazione di post auto
per i residenti nell’area di Piacco, il restauro della tratta
dell’antica via Raina (ciclopedonale) che va dalla ex
strada ferrata sino alla SS233 in prossimità del comparto.
Aree per infrastrutture viarie
Dovranno essere realizzate adeguate strutture viarie e di
parcheggio al servizio dei residenti della struttura, dei
loro visitatori e del personale che opera nella RSA.
Criteri d’intervento: tutela ambientale e paesaggistica:
L’area in pendenza verso N e costeggiata in 2 tratte, dalla SS233. è attualmente boscata e gode di una splendida
vista a 180° da NNO a ESE. Il panorama è sia verso il basso (lago e valle del Vedeggio) sia verso l’alto (catena
alpina). Si tratta del panorama più importante per chi arriva a Lavena Ponte Tresa, proveniente da Varese.
La volumetria edificabile va realizzata all’interno del perimetro indicato dal PGT in parte nell’area compresa tra i 2
edifici e in parte a mezso di un ulteriore piano. La posizione dei fabbricati e la loro visibilità richiedono una elevata
qualità architettonica e l’utilizzo di materiali di ottima qualità e durabilità. Il progetto dovrà prevedere ampie
balconate e finestrate.
Il PGT prevede che il progetto edilizio sia completato dal progetto per le sistemazioni esterne a verde (scala
1:100) che indicherà tra l’altro:
a) posizione, specie e dimensione degli alberi d’alto fusto, sia a fusto unico che a ceppaia,
b) posizione e specie dei cespugli; è prescritto l’utilizzo di specie autoctone escludendo tutte le specie
delle “Lista nera” del territorio lombardo ai sensi della LR10/2008, il cui elenco è contenuto nella
DGR VIII/7736 del 24 luglio 2008. Consigliato il riutilizzo di massi provenienti da eventuali scavi. Le
aree libere saranno completate con manto erboso, recinzioni trasparenti (h max m. 1,50), comparti
trasparenti in ferro zincato a bagno.
c) progetto per la viabilità interna sia pedonale che carraia, con perimetrazione, cordonature e
raccolta acque piovane (area esterna pavimentata massimo 25% del totale),
d) progetto e descrizione dell’arredo urbano (tavoli, panchine, illuminazione notturna, ecc. …).
Criteri d’intervento: storico-monumentale
Congruente
Criteri d’intervento: ecologia
Congruente
Note
Edificabilità limitata all’area perimetrata con doppia riga tratteggiata (rosso).
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
55
3.5
LE ZONE CON I VINCOLI
Le normative vigenti a livello nazionale e regionale ed il PGT istituiscono una serie di vincoli riferiti a
determinate aree, nelle quali gli interventi ammessi devono essere realizzati con il rispetto dei vincoli
stessi.
I vincoli di livello nazionale e regionale sono regolamentati dalle rispettive Leggi e Decreti istitutivi.
I vincoli istituiti dal PGT sono i seguenti:
a)
RISPETTO CIMITERIALE
ZONE VINCOLATE
fascia di m.50 dal perimetro del cimitero vecchio.
INDICI URBANISTICI
non è ammessa alcuna costruibilità ad eccezione di quelle necessarie per le funzioni previste. Gli indici
urbanistici saranno quelli derivanti dalle esigenze tecnologiche dei rispettivi progetti. Sono ammesse le
recinzioni purchè costituite da uno zoccolo non più alto di cm50 f.t. e trasparenti oltre tale altezza.
DESTINAZIONI D’USO
cimiteri (atrii, cappelle, celle, edicole funerarie, colombari, etc.), e servizi complementari alla funzione
cimietriale (vendita fiori, …).
Nelle aree di rispetto cimiteriale si applicano i disposti del D.P.R. 10.9.1990 n.285 (polizia mortuaria) ed in
particolare l’art.57 e sono ammesse attività agricolo-boschive.
In particolare nella zona di rispetto circostante il Cimitero di Lavena, è ammesso l'utilizzo a parcheggio e
campo erboso di gioco calcio (compresa l’installazione delle porte); piste e pedane per l'atletica.
Per edifici preesistenti non sono ammessi cambi di destinazione.
INTERVENTI
Interventi ammessi:
secondo i progetti approvati dalla Amministrazione Comunale.
Nel caso di edifici preesistenti di proprietà privata, gli interventi consentiti sono limitati a quelli ammissibili
su tutto il territorio comunale.
Forme d’intervento:
solo su iniziativa Comunale o Enti Pubblici e privati (per quanto riguarda i servizi complementari).
Per le zone di rispetto cimiteriale gli interventi sono subordinati al parere favorevole della USSL.
b)
RISPETTO VIABILITÀ E COMUNICAZIONI
ZONE VINCOLATE
Aree destinate a sedi stradali e ferroviarie di interesse comunale ed intercomunale, con le relative fasce di
rispetto.
Deve essere assicurato il rispetto del D.M. n.1404 1.4.1968.
In base al D.M. n.1404 1.4.1968 e come risultante dalle tavole grafiche, dovranno inoltre essere rispettate
le disposizioni del Nuovo Codice della strada di cui al D.L. 30.04.1992 n.285 aggiornato con D.L.
10.09.1993 n. 360, D.P.R. 19.04.1994 n. 575, D.L. 04.06.1997 n. 143, L. 19.10.1998 n. 366, D.M.
22.12.1998 e successive modifiche.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
56
INDICI URBANISTICI
Nelle sedi stradali e relative fasce di rispetto, non è prevista alcune costruibilità ad eccezione, a titolo
precario, di impianti per la distribuzione del carburante.
Per le ferrovie e relative fasce di rispetto è ammessa esclusivamente la costruzione di stazioni, caselli ed
edifici di servizio per il movimento ferroviario.
Gli indici urbanistici saranno quelli derivanti dalle esigenze tecnologiche dei rispettivi progetti.
Devono essere rispettate in ogni caso le disposizioni di cui al D.P.R. n.753/80.
DESTINAZIONI D’USO
Strade e corsie di servizio, ampliamenti delle carreggiate esistenti, parcheggi pubblici, percorsi pedonali e
ciclabili, piantumazione e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura, ferrovie e relative
scarpate, servizio passeggeri e merci, funzioni tecniche relative al traffico ferroviario, opere d'arte e
gallerie. Per edifici preesistenti non sono ammessi cambi di destinazione.
E' ammessa la permanenza di funzioni preesistenti per attrezzature ed impianti di interesse generale (ad
esempio il Centro di Raccolta Rifiuti Ingombranti).
INTERVENTI
Interventi ammessi:
Secondo i progetti approvati dalla Amministrazione Comunale.
Nel caso di edifici preesistenti di proprietà privata, gli interventi consentiti sono limitati a quelli ammissibili
su tutto il territorio comunale.
Forme d’intervento:
solo su iniziativa Comunale o Enti Pubblici.
c)
ARRETRAMENTO DALLE STRADE
ZONE VINCOLATE
Fasce adiacenti alle strade all’interno del Centro Abitato o in aree di nuova urbanizzazione come
risultante dalle tavole grafiche.
INDICI URBANISTICI
Non edificabilità; le possibilità edificatorie ammesse possono essere utilizzate nelle zone adiacenti
appartenenti alla stessa zona omogenea.
E’ possibile, a titolo precario, la realizzazione di impianti per la distribuzione del carburante.
d)
RISPETTO POZZI E SORGENTI
ZONE VINCOLATE
Aree meritevoli di protezione assoluta quali sorgenti, alvei ed argini di corsi d'acqua, con relative fasce di
rispetto. Come risultante dalle tavole grafiche.
In tali zone devono essere rispettate le disposizioni di cui all’art.6 del D.P.R. 24.05.1988 n.236.
INDICI URBANISTICI
Non è ammessa alcuna costruibilità ad eccezione di quelle necessarie per le funzioni previste (serbatoi
d'acqua, cabine per pompe, etc.). Gli indici urbanistici saranno quelli derivanti dalle esigenze tecnologiche
dei rispettivi progetti. Sono ammesse le recinzioni purchè costituite da uno zoccolo non più alto di cm50
f.t. e trasparenti oltre tale altezza.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
57
DESTINAZIONI D’USO
Serbatoi d'acqua, cabine per pompe, etc.; argini, ponti ed opere d'arte per la protezione dei corsi d'acqua.
Nelle aree di rispetto ambientale sono ammesse attività di tempo libero ma senza attrezzature fisse.
Per edifici preesistenti non sono ammessi cambi di destinazione.
INTERVENTI
Interventi ammessi:
Secondo i progetti approvati dalla Amministrazione Comunale.
Nel caso di edifici preesistenti di proprietà privata, gli interventi consentiti sono limitati a quelli ammissibili
su tutto il territorio comunale.
Forme d’intervento:
solo su iniziativa Comunale o di Enti Pubblici.
I vincoli istituiti da Enti esterni al Comune sono i seguenti:
e)
RISPETTO ELETTRODOTTI
ZONE VINCOLATE
Come da DM 29.05.2008; per tutte le altre attrezzature va applicata la normativa specifica degli Enti
interessati.
Le aree vincolate non sono riportate nelle tavole grafiche.
INDICI URBANISTICI
Non edificabilità
DESTINAZIONI D’USO
Sono ammesse recinzioni con altezza massima m2,50. Le possibilità edificatorie ammesse nelle aree,
possono essere utilizzate previo benestare dell’Ente gestore, nelle zone adiacenti appartenenti alla
stessa zona omogenea
f)
VINCOLO AMBIENTALE (LEGGE 1497/39 - D.LGS.42/2004)
ZONE VINCOLATE
Come risultante dalle tavole grafiche e da Leggi e Decreti.
INDICI URBANISTICI
Le possibilità edificatorie ammesse dal PGT sono utilizzabili nel rispetto delle Leggi istitutive del vincolo
stesso.
g)
VINCOLO PAESISTICO (LEGGE N.431 8.8.1985 - D.LGS.42/2004)
ZONE VINCOLATE
Come risultante dalle tavole grafiche e da Leggi e Decreti. Sono sottoposti a vincolo paesistico una fascia
di m.300 dalle sponde del lago Ceresio ed una fascia di m.150 dalle rive dei fiumi di cui alla deliberazione
di G.R. n.4/12028 25.7.1986.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
58
h)
VINCOLO IDROGEOLOGICO
ZONE VINCOLATE
Come risultante dalle prescrizioni delle competenti autorità, riportate nelle tavole grafiche;
INDICI URBANISTICI E MODALITÀ D’INTERVENTO
In osservanza delle disposizioni delle Leggi n.3267 30.2.1923, n.991 25.7.1952, e L.R. n.31/2008
i)
ZONE CON VINCOLO DOGANALE
ZONE VINCOLATE
Come risultante dalle tavole grafiche e da Leggi e Decreti.
INDICI URBANISTICI E MODALITÀ D’INTERVENTO
Il rilascio del permesso di costruire è subordinato al nullaosta della competente autorità.
j)
CORSI D’ACQUA PUBBLICI
Sui corsi pubblici e loro pertinenze iscritti negli elenchi di cui all’art.1 del T.U. n.1775/1933, sono vietate le
attività indicate all’art.96 del R.D. n.523 del 1904 ed in particolare sono vietate:
•
entro la fascia di 10 metri dal piede degli argini e loro accessori o, in mancanza di argini
artificiali, dal ciglio delle sponde, le seguenti attività:
la realizzazione di fabbricati anche se totalmente interrati, ivi comprese le recinzioni con
murature che si elevino oltre la quota del piano di campagna;
gli scavi;
•
entro la fascia di 4 metri dai limiti come sopra definiti:
le piantagioni;
i movimenti di terreno.
Sono ammesse, a distanza di 4 metri dalle sponde dei corsi d’acqua pubblici, recinzioni asportabili
formate da pali e reti metallica.
Nelle aree di pertinenza fluviale, come sopra definite, sono ammesse, ai sensi dell’art. 95 del R.D.
n.523/1904, le difese spondali radenti che non superino il piano di campagna, previa autorizzazione
regionale ai fini idraulici. Sono altresì ammesse, previa autorizzazione regionale, le opere previste dagli
artt. 97 e 98 del citato R.D. n.523/1904.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
59
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
60
TITOLO III
4.
NORME PER IL SISTEMA RURALEAMBIENTALE-PAESISTICO
4.1
NORME DI AMBITO
4.1.1
Ambito A: agricolo primario e attività agricole
DEFINIZIONE DELL’AMBITO AGRICOLO
Sono aree agricole quelle individuate nella tavola 05-03 e:
riconosciute dal PTCP Provinciale come ambiti agricoli prioritari (Macro Classi F e MF), che a
livello di PGT in essere sono state meglio precisate e in parte ridimensionate (vedi anche tavola
03-04);
individuate a livello PGT comunale, a seguito di ricognizione sul territorio e/o di richieste dei
cittadini.
PRINCIPI GENERALI – DESTINAZIONI PRINCIPALI E SECONDARIE
All’interno dell’ambito agricolo sono ammesse :
1. Destinazioni principali: agricola
residenza connessa all'agricoltura,
attività agricola di allevamento,
attività agricola di coltivazione,
attività florivivaistica.
2. Destinazioni complementari/compatibili:
attività agrituristiche,
attività silvica,
destinazioni d’uso turistico e per il tempo libero limitatamente agli edifici esistenti alla data di
adozione del PGT,
attività terziarie di contesto connesse alla funzione agricola,
esercizi commerciali connessi alla funzione agricola,
funzioni di servizio privato di uso e di interesse pubblico o generale.
3. Destinazioni non ammissibili:
tutte le altre destinazioni d’uso non elencate nelle classificazioni “principali” e “complementari /
compatibili”;
le destinazioni d’uso nonché quelle complementari che comportino molestia alla collettività e/o
situazioni di pregiudizio all’ambiente.
Nel caso di cessazione di attività con destinazioni non ammissibili in atto, fermo restando le attività non
ammissibili, le nuove attività dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione
Comunale, previa acquisizione dei pareri dovuti.
Le attivita’ complementari e/o compatibili di macellazione di capi anche di terzi, di attivita’ ricreative e/o
sanitarie ove vengano impiegati animali (maneggi, ippoterapia, pesca sportiva, ecc) sono ammesse
anche se svolte anche da soggetti diversi purchè esercitate in immobili esistenti e/o da recuperare
realizzati al di fuori della disciplina specifica regionale delle zone agricole.
EDIFICAZIONE AMMESSA
L’edificazione nelle zone agricole è sottoposta a quanto previsto dal Titolo III - parte II (art. 59 e seguenti)
della legge 12/2005.
Gli interventi edificatori relativi ai nuovi fabbricati si attuano unicamente mediante permesso di costruire
secondo quanto prescritto dall'art. 60 della LR 12/2005 e s.m.i.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
61
Sui fabbricati esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nonché ampliamenti, modifiche interne e
realizzazione di volumi tecnici e completamenti, nel rispetto della vigente normativa in materia; in tale
caso è possibile procedere indipendentemente dal possesso dei requisiti soggettivi prescritti dal citato art.
60, nonché tramite presentazione della denuncia d'inizio d'attività.
La distanza minima, per i soli edifici non utilizzati per l’allevamento del bestiame, dalle strade (Ds) e dai
confini (Dc) è di ml. 5,00. Le distanze degli edifici utilizzati per il ricovero del bestiame devono attenersi ai
regolamenti d’igiene provinciali e comunali.
In mancanza del sistema fognario, tutti i nuovi interventi, devono realizzare impianti di smaltimento dei
reflui mediante quanto previsto dal Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n.3.
EDIFICI SPARSI ESISTENTI IN ZONA AGRICOLA
Per gli edifici che alla data di adozione del PGT risultino con destinazione diversa da quella agricola,
possono essere mantenuti con la destinazione d’uso in essere alla stessa data. Per tali edifici, in quanto
esterni alle aziende agricole classificate attive e definiti non funzionali alla conduzione agricola, non si
applica quanto previsto agli artt.59 e 60 della LR 12/2005.
Per favorire gli interventi di ristrutturazione funzionale, di adeguamento igienico sanitario e tipologico degli
edifici esistenti e individuati nella tavola 05-04 e destinati a residenza, è consentito un incremento della
volumetria nella misura massima del 15% di quella esistente.
Tale incremento non comprende la realizzazione di autorimesse pertinenziali, nei limiti di 1mq/10 mc di
costruzione, ai sensi della L.122/89. Per la dotazione ulteriore di autorimesse è ammesso il trasferimento
delle superfici coperte dei fabbricati accessori esistenti all’interno dei lotti di proprietà.
Per gli edifici accessori sono ammesse esclusivamente opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
E’ ammesso il ripristino degli edifici rurali esistenti (anche se in rovina), costituenti gli originari presidi del
territorio agricolo, identificati nella tavola 05-04.
In ragione del loro valore morfologico - ambientale, il recupero di tali immobili dovrà essere eseguito con
obbligo di mantenimento delle strutture portanti in pietra e mattoni e delle tecnologie costruttive originarie.
Per tali edifici è ammesso un incremento volumetrico una tantum pari al 15% della volumetria esistente, in
caso di ristrutturazione organica dell’immobile per adeguamenti igienico-sanitari e funzionali, comunque
nel rispetto dell’originaria morfologia dell’edificio. Ai fini della dotazione dei servizi primari essenziali, nel
rispetto delle norme di legge, gli interventi di recupero come sopra ammessi sono subordinati a Permesso
di Costruire Convenzionato. Anche per tali edifici, qualora non funzionali alla conduzione agricola, non si
applica quanto previsto all’artt.59 e 60 della LR 12/2005.
E’ ammesso anche l’accorpamento di manufatti minori al fabbricato principale, sempreché siano tutelati
eventuali elementi di interesse storico testimoniale.
RECINZIONI ESISTENTI E IN PROGETTO
Possono essere realizzate, nelle aree destinate ad attività agricola, recinzioni connesse ad esigenze di
tutela degli edifici agricoli e delle relative pertinenze, nonché quelle per l’esercizio di attività orto
florovivaistiche e di allevamento; in tale caso non dovranno superare l’altezza totale di m.1,80
mantenendo un distacco dal suolo di almeno 10 cm ed essere costituite da staccionate in legno o da
paletti e rete metallica senza muretti, preferibilmente mascherate con sistemi di verde. In ogni caso tali
recinzioni non potranno essere costruite ad una distanza superiore a m.50,00 dalle costruzioni di loro
pertinenza.
Sono inoltre sempre ammesse le recinzioni a verde e quelle temporanee per la protezione di nuove
vegetazioni o per altri motivi relativi all’esercizio della attività agricola.
Le stesse prescrizioni valgono anche per le recinzioni relative agli edifici, in ambito agricolo, che hanno
una destinazione residenziale.
SPAZI DI PERTINENZA - INFRASTRUTTURAZIONI ESISTENTI E IN PROGETTO - PERCORSI AGRO /FORESTALI
Gli spazi esterni di pertinenza degli edifici dovranno mantenere le originali caratteristiche di naturalità con
superficie a prato e percorsi o limitate aree di sosta lastricate in pietra. Per gli eventuali dislivelli che
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
62
richiedono manufatti di sostegno, questi saranno realizzati con muretti in pietra a secco e dovranno
disporre di adeguati sistemi di percolazione di acque meteoriche.
Tutti gli interventi che riguardano le aree, per una profondità di 3,00 m., prospicienti la viabilità esistente o
ai corsi d’acqua, dovranno essere finalizzati alla ricostituzione delle componenti paesistiche e
naturalistiche degradate e alterate e a promuovere la componente paesaggistica, quali la piantumazione
di alberi a bosco o a filari, la messa a dimora di cespuglieti o sistemi di siepi.
E’ ammessa la realizzazione d’infrastrutture d’interesse pubblico o generale per la fruizione delle aree e
per la tutela idro-geologica, previa approvazione di progetto esecutivo.
La progettazione di nuovi tracciati deve essere eseguita attraverso soluzioni che prevedano l’uso di
tecniche di ingegneria naturalistica, che garantiscano la ricostruzione degli ecosistemi o la ricucitura del
paesaggio, dovranno inoltre essere previste soluzioni botaniche mitigative, con compiti di
mascheramento, di assorbimento polveri, di connessione ecologica e di rinaturalizzazione.
Nel territorio comunale è vietata la soppressione e l’interruzione dei sentieri pubblici e privati, esistenti,
fatte salve le ragioni di pubblico interesse, di pubblica calamità e fenomeni naturali (dissesti e alluvioni).
La realizzazione di nuovi sentieri e la modificazione di quelli esistenti, è subordinata all’approvazione
comunale del progetto esecutivo.
In tutto il territorio comunale sono vietati i movimenti di terra, sia di scavo che di riporto, che alterino la
morfologia del terreno. Sono pure vietate intubazioni e/o canalizzazioni di fossati, rogge e torrenti, se non
disposte dai competenti servizi pubblici nell’ambito di interventi di salvaguardia ambientale e/o a
protezione delle zone urbanizzate.
Movimenti di terra contenuti o deviazioni di corsi d’acqua saranno tuttavia ammessi se, previo idoneo
progetto di sistemazione ambientale e apposito referto idrogeologico, la competente commissione del
paesaggistica comunale ne riconoscerà l’interesse generale in termini di compatibilità ambientale e
paesistica.
4.1.2
Ambito B: paesaggio boschivo
DEFINIZIONE DELL’AMBITO BOSCATO
Comprende la parte di territorio coperta da boschi, seppure sovrapposta ad altri ambiti, secondo la
definizione di area boscata ai sensi dell'art. 42 della LR 31/2008 (ex art. 3 della LR 27/2004) e secondo la
individuazione del PIF. La rappresentazione grafica dell’ambito boschivo come nella tavola 05-04
s’intende come rappresentazione di maggiore definizione di quanto indicato nel PIF vigente.
Inoltre sono da considerarsi bosco i popolamenti vegetali secondo la deliberazione n° VIII/2024 dell’8
marzo 2006.
PRINCIPI GENERALI
Il principio è quello di tutela e conservazione in quanto tali superficie sono in grado di contribuire alla
qualità dell’ambiente e nello specifico alle reti ecologiche di valenza regionale o provinciale.
PIF – VALIDO FINO 2013
Il Piano di Assestamento di Indirizzo Forestale (PIF) della Comunità Montana della Valganna e
Valmarchirolo è stato approvato con Deliberazione n. 2774 del 22.dic.2000 ai sensi della LR 8/1967 e LR
80/1989 ed ha validità per il periodo 1998-2013.
Vale per il PIF in essere, quanto previsto dalla LR 31/2008, che lo definisce (art. 47, comma 3) come
strumento:
di analisi e di indirizzo per la gestione dell’intero territorio forestale assoggettato al piano e per la
individuazione delle attività selvicolturali da svolgere;
di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale;
di supporto per la definizione delle priorità nell’erogazione di incentivi e contributi.
Il PIF si estende su tutte le superficie boscate e quelle definibili tali, indipendentemente dalla proprietà
delle stesse, escluse quelle comprese nell’ambito urbanizzato, per cui valgono le norme del PGT (ex
PRG). Le situazioni di “margine” di bosco, che dipendono anche dall’azione antropica vengono di volta
stabilite con indagini sul campo e applicazione della definizione di bosco, come sopra riportato.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
63
Per i boschi in comune di Lavena di Ponte Tresa il PIF individua le seguenti attitudini:
funzione produttiva: produzione di bio massa legnosa e/o prodotti accessori;
funzione produttiva – protettiva: si riferisce ai soprassuoli di versante sottoposti al vincolo
idrogeologico;
funzione protettiva: si riferisce ai soprassuoli con attitudini di difesa idrogeologica oppure alla
conservazione di paesaggi di pregio;
funzione fruizione: quelli di elevata frequentazione turistica oppure pertinenti ad aree attrezzate;
Quindi seppure precedente alla normativa in essere sono valide le indicazioni del Piano di Indirizzo
Forestale (PIF) in materia di prescrizioni di massima e di polizia forestale a livello locale, con particolare
riferimento alla gestione dei criteri selvicolturali di tipo naturalistico, prescrivendo il tipo di intervento
selvicolturale ammissibile nelle diverse tipologie forestali presenti nel territorio comunale.
Sono valide altresì le regole sul taglio del bosco contenute nel Regolamento Regionale n. 5/2007 (Norme
Forestali Regionali) poi modificato ed integrato dal Regolamento Regionale n. 1/2011, ispirate ai criteri
tecnici della selvicoltura.
E’ ammesso l’intervento da parte dei consorzi forestali, se riconosciuti da Regione Lombardia. Sui terreni
boscati i consorzi forestali devono svolgere opere di miglioramento e di presidio ambientale, di
manutenzione e ripristino delle funzioni ecologiche, protettive e ricreative, ad esclusivo servizio della
collettività.
Per la definizione di Consorzi e loro attività si fa riferimento a Deliberazione n. 10474 del 09.11.2009 e
Decreto 12344 del 23.11.2009.
Il PIF definisce quali possono essere gli interventi di miglioria boschive, per lo più individuati su
soprassuoli in stato di degrado vegetativo ( fasce boscate in tratti SP 61 e SS 233; versante settentrionale
del Monte Marzio), ma non sono preclusi ulteriori individuazioni più dettagliate.
TRASFORMAZIONE DEL BOSCO – LEGGE REGIONALE
Il "disboscamento" o “trasformazione del bosco” è definito come l’eliminazione di un bosco (con taglio e
sradicamento delle piante) per cambiare la destinazione d’uso del suolo (da bosco a terreno urbanizzato,
agricolo o altro).
Il PIF non definisce gli ambiti assoggettabili alla trasformazione (strumento di settore approvato nel 2000);
tuttavia è ammissibile procedere alla trasformazioni del soprassuolo boscato in riferimento:
nella LR 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e
sviluppo rurale) in particolare all’articolo 43;
nella DGR 8/675 del 2005 (Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi
compensativi), approvata dalla Giunta Regionale della Lombardia in applicazione dell’art. 43 della
LR 31/2008 e dell'art. 4 del D.lgs. 27/2004;
I criteri sono stati approvati con DGR 675/2005 e successivamente modificati e integrati in alcune
occasioni (DGR 2024/2006, DGR 3002/2006, DGR 2848/2011).
Nell’area boscata individuata con apposito simbolo grafico nella tavola grafica 05-05 e su cui è indicata
“possibile attività agrituristica” è ammessa l’attività agrituristica previa presentazione di un piano di
valutazione (incidenza) ambientale che consideri l’impatto dell’attività e delle trasformazioni nell’ambito
boscato esistente.
EDIFICAZIONE AMMESSA
E’ vietato qualsiasi tipo d’edificazione tranne che per quanto indicato nel comma successivo, per gli edifici
esistenti sono consentiti interventi d’ordinaria e straordinaria manutenzione, di restauro conservativo così
come definiti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 27 della LR12/05 e la ristrutturazione edilizia,
con l’obbligo sempre di mantenere la destinazione d’uso in atto alla data di adozione del PGT.
E’ possibile realizzare piccoli edifici delle dimensioni massime di 2,50x4,00x2,50 (LxPxH), misurati
all’estradosso della struttura, e costituiti da materiali naturali come legno e pietra, destinati
esclusivamente alla manutenzione del territorio rurale - boschivo, previa presentazione d’atto d’impegno,
da trascriversi a cura e spese del proponente, nonché comunicazione all’Ufficio comunale. E’ vietata la
formazione del basamento in cemento.
EDIFICI SPARSI ESISTENTI IN ZONA BOSCATA
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
64
Gli edifici esistenti in tale zona alla data dell’adozione del PGT e individuati nella tavola 05-04 possono
essere mantenuti con la destinazione d’uso in essere alla stessa data.
Per tali edifici, in quanto esterni alle aziende agricole classificate attive e definiti non funzionali alla
conduzione agricola, non si applica quanto previsto agli artt.59 e 60 della LR 12/2005.
Per favorire gli interventi di ristrutturazione funzionale, di adeguamento igienico sanitario e tipologico degli
edifici esistenti (come identificati nella tavola) è consentito un incremento della volumetria nella misura
massima del 15% di quella esistente.
Tale incremento non comprende la realizzazione di autorimesse pertinenziali, nei limiti di 1mq/10 mc di
costruzione, ai sensi della L.122/89. Per la dotazione ulteriore di autorimesse è ammesso il trasferimento
delle superfici coperte dei fabbricati accessori esistenti all’interno dei lotti di proprietà.
Per gli edifici accessori sono ammesse esclusivamente opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Per gli edifici esistenti (anche se in rovina), costituenti gli originari presidi del territorio agricolo e del
paesaggio rurale esistente e aventi funzione di mantenimento e recupero dell’ambiente, identificati nella
tavola 05-04, è ammesso il recupero.
In ragione del loro valore morfologico - ambientale, il recupero di tali immobili dovrà essere eseguito con
obbligo di mantenimento delle strutture portanti in pietra e mattoni e delle tecnologie costruttive originarie.
Per tali edifici è ammesso un incremento volumetrico una tantum pari al 25% dell’esistente in caso di
ristrutturazione organica dell’immobile per adeguamenti igienico-sanitari e funzionali, comunque nel
rispetto dell’originaria morfologia dell’edificio. L’incremento dovrà essere attuato a mezzo di un Permesso
di Costruire Convenzionate avente scopo:
il recupero e mantenimento del paesaggio rurale esistente (che comprende anche sentieri e
percorsi e viabilità forestale)
la dotazione dei servizi primari essenziali, nel rispetto delle norme di legge.
Anche per tali edifici, qualora non funzionali alla conduzione agricola, non si applica quanto previsto
dall’art. 59 e 60 della LR 12/2005.
RECINZIONI ESISTENTI E IN PROGETTO
Le recinzioni in questa zona boschiva potranno essere concesse solo per dimostrate esigenze di tutela
dell’area boscata; nel caso di presenza di edificio le recinzioni potranno delimitare la proprietà nella
misura massima di 10 volte la superficie coperta dell’edificio. Dovranno inoltre garantire il regolare
deflusso delle acque, avere un’altezza non superiore a m. 1,50 mantenendo un distacco dal suolo di
almeno 10 cm. in tutta la loro lunghezza, per favorire la circolazione della fauna minore. Le recinzioni
dovranno essere di tipo trasparente, con eventuale integrazione di siepi o degli schermi vegetali.
Le recinzioni esistenti, realizzate con muri a secco o manufatti storici devono essere mantenute anche nel
loro andamento planimetrico.
INFRASTRUTTURAZIONI ESISTENTI E IN PROGETTO - PERCORSI AGRO/FORESTALI
I percorsi agro-forestali e la viabilità silvo-pastorale (VASP), come definite dal PIF, ed i relativi interventi
dovranno attenersi al regolamento attuativo del Piano citato, il quale ammette gli interventi di
manutenzione straordinaria sulla rete agro forestale esistente, al fini di mantenere un livello di servizio
sufficiente per il transito, sia delle piste camionabili e le piste trattorabili.
E’ ammessa in via generale la realizzazione d’infrastrutture d’interesse pubblico o generale per tutela
idraulica, o idro-geologica, o per finalità di attività forestali se ritenute utili per migliorare il grado di servizio
forestale; in particolare sarà possibile intervenire per la formazione di nuovi tracciati come previsti nel PIF
in località del versante Nord del Monte Marzio.
E’ comunque sempre possibile richiedere alla Comunità Montana l’inserimento nel Piano della Viabilità
Agro Silvo Pastorale (VASP) di tutte le strade poste sul territorio che come caratteristiche e finalità
rientrano nella viabilità agro-silvo-pastorale.
Sono ammesse movimentazioni del terreno necessarie per interventi di rimboschimento e tutela del
bosco, nonché di protezione ai fini dell’antincendio.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
65
4.1.3
Ambito C: sistema del verde di connessione ambientale
DEFINIZIONE E SUPERFICIE
Nel Comune di Lavena Ponte Tresa l’area rurale (che in realtà è solo in minima parte agricola, ma in
massima parte boschiva e montagnosa con notevoli pendenze) risulta quantitativamente e visivamente in
netta preponderanza (circa il 55% del territorio comunale); la fascia urbanizzata, compatta e ben
delimitata tra montagna e lago, occupa orientativamente circa il 35% della territorio comunale; l’area del
lago e della Tresa occupano il rimanente (circa il 10%) assumendo però dal punto di vista ottico,
un’ampiezza molto superiore, dato che l’osservatore ingloba nella visione prospettica, gli interi bacini
lacustri di Ponte Tresa sino a Caslano ed ai monti del Luganese e di Brusimpiano fino al Monte
Castelletto ed oltre.
Il PGT considera quindi sia la superficie del lago (A) sia il territorio boschivo (B) come elementi del
SISTEMA A VERDE con cui l’edificato deve connettersi.
Ciò avviene sia destinando questa funzione specifica ad alcune aree a verde di connessione ambientale
sia assegnando anche la funzione di “verde di connessione” ad alcune aree a standard, che già
assolvono funzioni sostanzialmente analoghe, anche se in modo più generico.
La funzione globale di “verde di connesione” assume in pratica 2 aspetti affini, come segue:
A) verde di connessione tra edificato e lago è affidata ad alcune aree a standard residenziale che per
forma e posizione, assolvono anche a questo compito e precisamente:
A.1) le lunghe fasce a verde che separano il lago e la Tresa dall’entroterra,
A.2) alcuni approfondimenti più decisi che collegano fisicamente e visivamente il lago con
l’entroterra,
A.3) gli assi di percezione ed avvicinamento pedonale tra lago ed entroterra.
B) verde di connessione tra edificato e bosco si avvale di apporti di 2 diverse aree:
B.1) “fascia tampone di 1^ livello” individuata dal PTCP; dal punto di vista normativo si fa
riferimento alle NTA del PTCP ed in particolare all’art.75,
B.2) “aree di connessione a valenza ambientale” individuate dal PGT per adattare il perimetro
edificato alle previsioni del PTCP.
Nel caso comunque di attività terziarie e turistico/alberghiere localizzate in comparti adiacenti agli AMBITI
C, sono ammesse destinazioni d’uso per attrezzature complementari (ad esempio parcheggi) e funzionali
all’attività principale, previa presentazione di un piano di valutazione (incidenza) ambientale che consideri
l’impatto dell’attività e delle trasformazioni nell’ambito naturale esistente.
PRINCIPI GENERALI – DESTINAZIONI PRINCIPALI E SECONDARIE
Per le aree di cui ai punti A.1) e A.2) le destinazioni sono quelle destinate ad attrezzature e servizi di
pubblica utilità e comprendono:
a) attrezzature per l’istruzione (asili nido, scuola materna, scuola elementare, scuola media);
b) attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, sanitarie, amministrative, comunque
per servizi pubblici);
c) spazi pubblici attrezzati a parchi, gioco, sport e relativi servizi di pertinenza anche ricettivi);
d) parcheggi, fatti salvi quelli ricadenti nelle opere di urbanizzazione primaria.
Per gli assi di cui al punto A.3) le destinazioni sono a passaggi pedonali e ciclabili nonché di circolazione
di servizio, opere di arredo urbano e sistemazioni prative e arboree del tipo richiesto dai parchi urbani.
Tali interventi avverranno con lo scopo specifico di sottolineare la funzione di “verde di connessione”
previsto per questa zona.
Nell’area del “Canneto di Lavena” sono ammessi interventi protettivi e di sostegno alla flora e fauna (in
particolare nell’ambito del varco ecologico locale individuato dal PGT). Sulla fascia prativa retrostante il
canneto, è ammessa la formazione di un sentiero pedonale quale collegamento tra Lavena Villa e i Crotti.
La separazione della fascia costiera dalla SP61 sarà costituita da una fitta siepe sempreverde (anche di
essenze miste) completata da una recinzione in rete metallica plastificata, priva di muretto e con altezza
non superiore a m.1,20 incorporata nella siepe. Nella fascia prativa è ammessa la piantumazione di alberi
ad alto fusto di essenze locali, sustemati in modo da non occludere il panorama verso il lago.
Per edifici preesistenti non sono ammessi cambi di destinazione. Sui fabbricati esistenti sono ammesse le
funzioni in atto.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
66
Per le aree di cui ai punti B.1) e B.2) le destinazioni sono quelle di: parchi, giardini, verde pubblico e
servizi attinenti. Strade e percorsi pedonali e ciclabili con annesse aree ed edifici di servizio. Parcheggi
pubblici. Agricolo.
Per edifici preesistenti non sono ammessi cambi di destinazione. Sui fabbricati esistenti sono ammesse le
funzioni in atto.
E’ inoltre ammessa la formazione e conduzione di orti in concessione annuale o biennale rinnovabile, con
superficie compresa tra mq.20 e mq.50. Essi saranno recintabili con siepi di altezza non eccedente
m.1,50 e completabili con depositi attrezzi con superficie massima di mq.5,00 ed altezza massima
m.3,00. E’ auspicabile la progettazione di gruppi di orti.
EDIFICAZIONE AMMESSA – EDIFICI ESISTENTI
Nelle aree destinate a VERDE DI CONNESSIONE TRA EDIFICATO E LAGO gli indici urbanistici sono quelli
indicati nelle norme specifiche di cui alle Norme Tecniche del Piano dei Servizi.
Nelle aree destinate a VERDE DI CONNESSIONE TRA EDIFICATO E BOSCO, sulle aree libere gli indici
urbanistici saranno quelli derivanti dalle esigenze tecnologiche dei rispettivi progetti.
Sull’esistente: indice pari all’esistente salvo quanto ammesso per esigenze igienico-sanitarie.
Gli edifici esistenti in tale zona alla data dell’adozione del PGT e individuati nella tavola 05-04 possono
essere mantenuti con la destinazione d’uso in essere alla stessa data.
Per tali edifici, in quanto esterni alle aziende agricole classificate attive e definiti non funzionali alla
conduzione agricola, non si applica quanto previsto agli artt.59 e 60 della LR 12/2005.
Per favorire gli interventi di ristrutturazione funzionale, di adeguamento igienico sanitario e tipologico degli
edifici esistenti (come identificati nella tavola) è consentito un incremento della volumetria nella misura
massima del 15% di quella esistente.
Tale incremento non comprende la realizzazione di autorimesse pertinenziali, nei limiti di 1mq/10 mc di
costruzione, ai sensi della L.122/89. Per la dotazione ulteriore di autorimesse è ammesso il trasferimento
delle superfici coperte dei fabbricati accessori esistenti all’interno dei lotti di proprietà.
Per gli edifici accessori sono ammesse esclusivamente opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Per gli edifici esistenti (anche se in rovina), costituenti gli originari presidi del territorio agricolo e del
paesaggio rurale esistente e aventi funzione di mantenimento e recupero dell’ambiente, identificati nella
tavola 05-04, è ammesso il recupero.
In ragione del loro valore morfologico - ambientale, il recupero di tali immobili dovrà essere eseguito con
obbligo di mantenimento delle strutture portanti in pietra e mattoni e delle tecnologie costruttive originarie.
Ai fini della difesa e dello sviluppo del patrimonio vegetale, alle proprietà interessate potranno essere
prescritte particolari cautele per la manutenzione della vegetazione di ripa esistenti, per la costituzione o
ricostituzione dei filari di alberi lungo le rive dei corsi d'acqua, per la sostituzione delle piante malate, per
la realizzazione di fasce alberate ai lati dei corsi d'acqua.
RECINZIONI ESISTENTI E IN PROGETTO
Le recinzioni in questa zona potranno essere concesse solo per dimostrate esigenze di tutela dell’area
boscata; nel caso di presenza di edificio le recinzioni potranno delimitare la proprietà nella misura
massima di 10 volte la superficie coperta dell’edificio. Dovranno inoltre garantire il regolare deflusso delle
acque, avere un’altezza non superiore a m. 1,50 mantenendo un distacco dal suolo di almeno 10 cm. in
tutta la loro lunghezza, per favorire la circolazione della fauna minore. Le recinzioni dovranno essere di
tipo trasparente, con eventuale integrazione di siepi o degli schermi vegetali.
Le recinzioni esistenti, realizzate con muri a secco o manufatti storici devono essere mantenute anche nel
loro andamento planimetrico.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
67
4.1.4
Ambito D: Rete Ecologica ( Regionale, provinciale e Comunale )
DEFINIZIONE DELLA RER (REGIONALE) - LAGO DI LUGANO - FIUME TRESA
Come definita ed individuata nel documento allegato alla Dgr. 30.12.2009 n.8/10962.
DEFINIZIONE DELLA REP (PROVINCIALE) - CORE AREA - CORRIDOIO ECOLOGICO - FASCIA TAMPONE
Come definita ed individuata nel PTCP vigente, Relazione generale, art.6.4.
DEFINIZIONE DELLA REC (COMUNALE) - VARCHI ECOLOGICI LOCALI
Come definita nella relazione allegata al “Piano dei Servizi” (IL SISTEMA DEL VERDE) ed individuata nella
tavola di PGT n.05-04.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
68
4.2
NORME PAESISTICO - AMBIENTALI VALIDE IN TUTTI GLI AMBITI
4.2.1
Disposizioni generali per l’ambiente
Su tutto il territorio comunale sono vietate quelle attività che possono inquinare l’aria, il suolo e le acque
superficiali e sotterranee o che possano comunque compromettere l’utilizzo comunitario delle acque.
Si intendono qui richiamate le disposizioni generali del testo unico sull’ambiente D.Lgs. 152/06 per quanto
espresso nei diversi aspetti ambientali.
E’ fatto divieto in particolare di aprire nuovi pozzi privati e di coltivare discariche incontrollate di rifiuti e
materiali di qualsiasi genere.
Sono inoltre vietate quelle attività che possono deturpare l’ambiente quali l’apertura di cave e il deposito
di auto usate e di rottami all’aperto, nonché la realizzazione di nuovi impianti per il trattamento e lo
smaltimento dei rifiuti, nuove cave e lavorazione di inerti.
4.2.2
Disposizioni con regime di efficacia normativa e prescrittiva di
Leggi comunitarie - statali – regionali
Le aree e gli immobili soggetti a vincolo sono i seguenti:
a) Vincoli paesaggistici
Vincolo nominale
Aree boscate
Fascia di rispetto dei fiumi e dei corsi d’acqua – D.Lgs. 42/2004
Territorio contermini ai laghi – D.Lgs. 42/2004
La gestione dei beni paesaggistici , di cui all’art. 134 del D.Lgs. 42/2004, è regolata:
dalle disposizioni del Titolo III della Parte II della normativa del PTR;
dai “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia dei beni
paesaggistici approvati” di cui alla DGR del 15 marzo 2006, n. n. 2121”;
dagli specifici Criteri di gestione e/o disciplina di tutela dei singoli beni approvati dai
competenti organi regionali e ministeriali a corredo delle singole dichiarazioni di notevole
interesse pubblico ai sensi dell’art. 136, di cui agli articoli da 138 a 141, e degli atti di cui all’art.
157 del D.Lgs. 42/2004;
da eventuali prescrizioni particolari relative a specifici sistemi paesistico – territoriali approvate
dalla Giunta Regionale;
dagli Indirizzi di Tutela del PTR e in particolare dalla Parte Quarta dello stesso in riferimento
all’individuazione delle aree significativamente degradate o compromesse e degli interventi di
recupero e riqualificazione delle stesse.
Inoltre è valido l’intero art. 16 bis, che viene anche richiamato per parti negli articoli successivi delle
presenti norme, per i singoli aspetti paesaggistici normati.
Si richiama inoltre l’art. 54.2 del PTCP per il quale si prevede un controllo di valore paesistico nel
momento edificatorio; in particolare qualora l’intervento risultasse incompatibile con i principi di
rilevanza paesistica, i valori quantitativi possono subire delle limitazioni, oppure possono essere
fornite in sede di progettazione delle indicazioni di carattere tipologico e materico.
b) Beni di valore storico o paesaggistico – individuati nel Piano delle Regole
E’ applicabile per questi beni le indicazioni del comma 8 dell’art. 54.2 del PTCP per cui è attuabile una
stipula di convenzione per la quale si prevede una premio in aumento volumetrico anche trasferibile,
in concomitanza con interventi certificati di conservazione e manutenzione del bene di valore storico –
tradizionale, nella sua integrità architettonica.
c) Vincoli derivanti dallo studio geologico e rete idrica
Captazioni idriche sotterranee – aree di pertinenza dei pozzi,
Aree soggette al vincolo PAI,
Vincoli di polizia idraulica,
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
69
d) Vincolo idrogeologico,
e) Fascia di rispetto cimiteriale,
f) Fascia di rispetto degli elettrodotti e dei metanodotti,
g) Fascia di rispetto per impianti di telecomunicazioni e radio televisione,
h) Vincoli derivanti dal Piano Territoriale Regionale,
i)
Fascia di rispetto stradale,
j)
Beni archeologici.
4.2.3
Disposizioni per il paesaggio
S’intende confermato nel presente articolo quanto previsto nell’art. 62 delle NTA del PTCP, secondo cui il
territorio comunale è compreso nell’Ambito 8 della Valganna – Valmarchirolo.
Gli ambiti di rilevanza paesaggistica compresi nel territorio comunale sono: cime, selle e crinali principali
(vedi art. 4.2.7), nonché i punti panoramici (vedi art. 4.2.9) da cui sono fruibili i coni visivi ed infine la
morfologia dell’ingresso di valle.
Per i centri storici, a cui si rimanda nello specifico articolo delle presenti norme, valgono le prescrizioni di
valorizzare i caratteri originari e salvaguardare le opere connesse ( pavimentazioni, arredi urbani,
manufatti, ecc.) ed inoltre particolare attenzione dovrà essere rivolta agli interventi nell’intorno del nucleo
storico, allo scopo di conservane la matrice d’origine.
Infine normativa specifica è prevista per i percorsi storici e d’interesse paesaggistico e dei percorsi
pedonali (vedi art. 4.2.13) e per gli ambiti territoriali di fronte lago (vedi art. 4.2.9).
In sintesi il comune di LPT presenta in senso macro i caratteri tipici di un territorio fronte lago con uno
sviluppo morfologico dell’entro terra di tipo montano; d’altra parte in senso micro presenta dei caratteri di
un territorio che si è adattato alla morfologia locale (Fiume Tresa, tracciati viabilistici principali, pianori e
rilievi, ecc.); quindi è necessario valutare ogni singolo intervento, considerando che i sistemi
d’appartenenza sono sempre molteplici e devono essere letti sia a macro sia a micro scala.
4.2.4
Classificazione del territorio comunale in base alla sensibilità dei
luoghi
La tavola 03-03 classifica l’intero territorio comunale in base alla sensibilità paesistica redatta ai sensi
della Dgr. 08.11.2002 n.7/11045.
Per gli edifici esistenti compresi all’interno delle classi di sensibilità 4 e 5 sono ammessi gl’interventi di cui
alle specifiche zone territoriali purchè non riducano la qualità ambientale e paesaggistica dei luoghi con
particolare attenzione ai coni visivi, agli assi di percezione, alle eventuali nuove infrastrutture necessarie.
Gli interventi negli edifici in classi paesistiche 3, 4 ,5 che possano ostacolare visuali panoramiche, coni
ottici o punti panoramici individuati nei Piani Paesistici vengono sottoposti alla verifica di grado
d’incidenza paesistica di cui alla Dgr. 08.11.2002 n.7/11054
4.2.5
Verifica dell’incidenza paesistica dei progetti – esame paesistico
S’intende con quest’articolo richiamare quanto previsto dal PTR per cui qualsiasi intervento sia
progettuale sia pianificatorio, ricompreso nel territorio dove insiste un vincolo (come elencati nell’art. 4.2.2
lett. a), che incide sull’esteriore aspetto dei luoghi, dovrà essere sottoposto all’esame paesistico.
La procedura ed i criteri di valutazione dell’incidenza paesaggistica, in aderenza alle disposizioni regionali
in materia, sono quelli contenuti nella DGR 8 novembre 2002 – n. 7/11045; per gli interventi per cui è
prevista la V.I.A. tale esame s’intende assorbito nella procedura di V.I.A. medesima.
Per l’esame paesistico dei progetti si intende richiamata la normativa e la procedura come prevista dagli
artt. 35, 36,37, 38, 39 della normativa del PTR.
Si intende inoltre richiamato l’art. 34, comma 8 del PTR, per quanto riguarda lo sviluppo dei Piani Integrati
di Intervento previsti nel Documento di Piano; questi devono essere corredati da apposite relazioni ed
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
70
elaborazioni cartografiche che descrivino ed argomentino le coerenze tra PGT e PII in essere e le scelta
paesaggistiche operate nella definizione dell’impianto microurbanistico.
Allo stesso modo si intende richiamato l’art. 34, comma 10, per il quale è necessario avere conto di tale
documentazione nell’atto di approvazione dei piani attuativi e che l’Amministrazione competente può
avvalersi del parere consultivo della Commissione del paesaggio.
Infine l’Amministrazione può avvalersi del parere consultivo della Commissione del paesaggio anche per
la valutazione di quegli interventi, non ricadenti in zona di vincolo, ma bensì in zone di sensibilità
superiore o uguale al grado 3.
4.2.6
Disposizioni normative per la salvaguardia dei punti panoramici e
visuali di percezione del paesaggio
Le visuali come identificate nella tavola 04-04 e sono salvaguardate attraverso la valutazione di incidenza
dei progetti, quando la trasformazione ricade in area di cono visivo, finalizzata a verificare che le opere
progettate non costituiscano vincolo o limitazione alle vedute prospettiche come indicate nella tavola 02b11.
Tuttavia la identificazione in cartografia vuole fornire una indicazione di massima, da approfondire con i
gradi di livello di progettazione e/o intervento sul territorio, per la predisposizione in questi ambiti di aree
di sosta, strutture, ricomposizione paesistica e vegetazione ai fini di una rivalutazione fruitiva (e turistica)
del territorio comunale.
Per quanto riguarda le indicazioni sugli assi di percezione e avvicinamento al lago, si fa riferimento alle
normative previste per il verde di connessione, dove gli assi di percezione sono in parte anche assi fisici
di collegamento, per cui è prevista anche una possibile azione progettuale, prevedendo una valutazione
di incidenza dei diversi segmenti di verde connettivo interessati dall’asse di percezione.
4.2.7
Disposizioni normative per crinali e per profili naturali del terreno
S’intende con quest’articolo preservare le visuali e i punti di osservazione del paesaggio lombardo, come
previsto nell’art. 27 della normativa del PTR; per le definizione di tali punti di osservazione ci si avvale
della mappatura del PTCP, come rappresentati nelle tavole allegate; la norma mira al riconoscimento del
rapporto tra contesto e visuale ed alla preservazione di tali aspetti paesaggistici.
Si richiamano inoltre le prescrizioni dell’art. 52 del PTCP sulla tutela dei crinali e specie i commi 5,6,7
circa i crinali storicamente edificati e quelli rimasti intatti, nonché le altezze degli edifici che non dovranno
superare in altezza la linea congiungente le sommità degli edifici preesistenti immediatamente sottostanti
e soprastanti.
4.2.8
Tutela delle acque del sistema idrografico
Si riconosce all’interno del territorio la rete idrografica, composta da reticolo principale e secondario; i
corsi d’acqua si intendono composti dal corpo percorso dall’acqua, relativo fondo sia esso naturale e/o
artificiale, nonché le sponde che lo comprendono, qualunque sia il suo andamento ed anche le possibili
variazioni e mutazioni nel tempo; si riconosce appartenente al sistema del corso d’acqua anche la ripa e/o
argine continuo per una larghezza minima di m 1 e fino a m 4 per parte, anche maggiore se costituisce
continuità dell’elemento naturale.
Le prescrizioni sono quelle di mantenimento delle fasce di vegetazione lungo il tracciato dei corsi d’acqua,
attraverso la corretta integrazione della normativa geologica.
Il presente articolo conferma le disposizioni previste dall’art. 39 delle NTA del PTCP.
S’intende richiamare l’art. 20 della normativa del PTR che riconosce all’idrografia naturale superficiale la
struttura fondamentale della morfologia del paesaggio lombardo e la rete prioritaria di riferimento per la
costituzione della Rete Ecologica Regionale (corso d’acqua con relativa vegetazione di sponda).
Per la tutela dei corsi d’acqua e delle specifiche connotazioni geo – morfologiche s’intende richiamato
l’art. 20 della normativa del PTR, comma 2 e comma 5, tra cui per il territorio di LPT valgono le azioni
prioritarie di recupero delle situazioni di degrado paesaggistico correlati ad opere di difesa e gestione
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
71
idraulica, con individuazione di nuovi spazi di possibile esondazione del fiume, coerentemente con gli
indirizzi del PAI.
4.2.9
Tutela delle acque del fronte lago e Fiume Tresa – tipologie
S’intende con quest’articolo richiamare ed inserire nella presente normativa le prescrizioni previste
nell’art. 19 del Piano Paesistico Regionale, specificatamente per il paesaggio lacuale, con maggiore
attenzione per i tratti fronte lago, nonché la parte IV del vol. 6 – ‘Indirizzi di tutela del PTR’, dove sono
descritte le azioni per il contenimento del degrado e compromissione paesaggistica.
Si intende inoltre richiamare gli indirizzi di tutela per il paesaggio Prealpino – Paesaggio dei Laghi
Insubrici – come previsto nell’allegato vol. 6 – ‘Indirizzi di tutela del PTR’,
S’intende inoltre porre attenzione alla Specificatamente il PTR inserisce il territorio di Lavena P.T. nella
regione dei Laghi Insubrici; vengono qui richiamate le norme contenute nell’art. 19 del PTR:
comma 4 – condizioni di percezione dei caratteri dello scenario lacuale (spazi verdi aperti, boschi,
terrazzamenti, coltivazioni tipiche, alberate, giardini, sbocchi vallivi che si affacciano sullo specchio
d’acqua, centri e nuclei di antica formazione, percorrenze storiche, ecc.)
Comma 5 – condizioni morfologiche in stretta correlazione con caratteri culturali e storico –
insediativi ( identità paesaggistica, conservazione degli spazi in edificati, compedi culturali e di
servizio pubblico quali darsene, porti, approdi, serre, conservazione delle valenza cromatiche,
materiche, ecc. )
Comma 10 – specifiche per il lago di Lugano – salvaguardia degli ampi scenari caratterizzati
dall’alternanza di boschi e prati che connotano le sponde ed i versanti percepibili dal lago,
valorizzazione dei luoghi della memoria biografica.
Si riconoscono lungo il fronte che si sviluppa per tutta la lunghezza del territorio comunale di LPT, diverse
tipologie che si alternano; la considerazione generale è che tutte compongono il fronte lago e che quindi a
livello progettuale (scelte delle valenza cromatiche, materiche, compositive, strutturali,…) devono essere
trattate come facenti parti di un sistema e non solo nella loro singola estensione; di seguito le tipologie:
Fronte caratterizzato da spazi aperti inedificati ed in gran parte inedificabili (classe IV di fattibilità
geologica) e contenenti l’ultimo tratto di corso d’acqua affluente al lago /fiume; valgono le
prescrizioni di cui al Titolo IV delle presenti NT;
Fronte caratterizzato da spazi aperti che sono classificati come verde di connessione lago
/edificato, e contengono al loro interno ampie superficie ed edifici a standard, nonché gli assi di
percezione e avvicinamento al lago; valgono per queste aree le prescrizioni dell’art. 4.1.3. e le
prescrizioni dell’art. 4.2.9;
Fronte caratterizzato da centri storici abitati; valgono le prescrizioni degli artt. 3.1.4.7 e 3.1.4.8.
4.2.10
Tutela e sviluppo del verde ed elementi naturali (alberate, filari,
siepi, fascia verde, sponde dei fiumi e torrenti, canneto)
Queste zone posseggono, al di là delle valenze ecologiche, ambientali e di sicurezza, anche elevati valori
paesaggistici, che meritano di essere valorizzati non solo quali elementi naturali caratterizzanti, ma anche
ai fini del miglioramento della “qualità della vita” e della qualità dell’offerta nei confronti di visitatori e turisti.
Per ciascuna di queste zone è pertanto prescritta la relazione di progetti globali d’intervento.
Si intende con questo articola tutelare e salvaguardare gli elementi di vegetazione naturali e/ o di origine
antropica che si trovano sul territorio anche non ricompreso in parchi e /o giardini pubblici / privati.
La rappresentazione dei filari di alberi da sottoporre a tutela e ricomposizione paesistica è rappresentata
nella tavola 04-04, ma si intende estesa a tutta la vegetazione descritta nel paragrafo precedente, in
essere al momento del PGT, seppure non puntualmente cartografata.
In particolare per quanto riguarda la funzione paesaggistica delle fasce di protezione fluviale i progetti
globali riguarderanno le seguenti opere:
Regimazione e contenimento delle acque, consolidamento ripario,
Attraversamenti,
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
72
Miglioramento biologico e ittico,
Paesaggistica,
Programmazione della manutenzione.
Ai fini della difesa e dello sviluppo del patrimonio vegetale, alle proprietà interessate potranno essere
prescritte particolari cautele per la manutenzione della vegetazione di ripa esistenti, per la costituzione o
ricostituzione dei filari di alberi lungo le rive dei corsi d'acqua, per la sostituzione delle piante malate, per
la realizzazione di fasce alberate ai lati dei corsi d'acqua.
Allo scopo di definire i costi nel tempo e dato l’elevato numero d’interventi necessari, la redazione e
realizzazione dei progetti sarà distribuita nel corso degli anni secondo tempi, modalità e precedenze
decise dall’UTC.
L’intervento sulla riva sinistra della Tresa è ritenuto priortario.
4.2.11
Varco ecologico locale
Le migrazioni periodiche della fauna (pesci, insetti, anfibi, mammiferi, ecc. …) saranno garantite non solo
dai corridoi ecologici, fasce di protezione fluviale, torrentizia ed ambientale, ma anche da opere ausiliarie
(varchi ecologici locali) che consentano l’attraversamento dei tracciati stradali.
Si suggerisce quindi che il Comune, con l’ausilio di un esperto proceda a:
individuare un sistema organico di passaggi protetti sia sotterranei sia in superficie, in
attraversamento sia delle strade carrabili sia delle strade ciclopedonali,
definire delle modalità di realizzazione in piena sicurezza di tutti i tipi di passaggi,
definire le misure atte a facilitare l’accesso ai passaggi (ad esempio interrompendo le recinzioni o
con la formazione di siepi ad invito).
4.2.12
Linea Cadorna
Sull’intero territorio comunale ed in aree a diversa destinazione urbanistica, è accertata la presenza
sparsa di manufatti a carattere militare facenti parte della “Linea Cadorna” risalenti agli anni 1914-1916
circa (1^ Guerra Mondiale), situati generalmente in posizione panoramica. In particolare il PGT segnala la
presenza di numerosi manufatti ben coordinati, facenti parte della “Linea Cadorna” lungo il sentiero che
collega Lavena con la Madonna di Ardena.
Dato il loro elevato valore storico e d indipendentemente dalla destinazione urbanistica e dalla proprietà
del sedime (pubblica o privata) su cui essi insistono, il PGT prescrive la conservazione e valorizzazione di
ntutti i manufatti ascrivibili alla “Linea Cadorna” in quanto elementi di archeologia militare a mezzo di:
interventi di restauro conservativo,
esclusione di opere di modifica o ampliamento,
rilievo planialtimetrico,
il tutto auspicando ove possibile, di facilitarne l’accesso, sia pure in condizioni di sicurezza e corretta
fruibilità.
4.2.13
Tutela e trasformazione del verde privato e di pregio (ville,
giardini )
I contesti di villa, parco, giardini, se con caratteri di riconosciuta valenza storico – ambientale, dovranno
essere salvaguardati nelle loro identità, consistenza e riconoscibilità, con specifico riferimento alla
preservazione dei caratteri morfologici e stilistici e materici, e alla salvaguardia delle essenze arboree
vegetazionali.
Le pertinenze di riconosciuta valenza storico – ambientale sono sottoposte a vincolo di inedificabilità
(eccetto per edifici accessori) e qualsiasi intervento edificatorio e/o infrastrutturale (recinzioni,
pavimentazioni, ecc.) sarà soggetto a valutazione di compatibilità con le disposizioni di tutela
paesaggistica del PTR di cui agli artt. 16 bis e 19.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
73
Gli interventi di taglio delle essenze arboree e/o di pregio dovrà essere sottoposto a specifica richiesta ed
autorizzazione, e preferibilmente dovrà prevedersi la sostituzione con similare esemplare, oppure scelto
tra specie autoctone.
4.2.14
Tutela e trasformazione del verde in ambito tessuto urbano
consolidato (giardini e parchi pubblici)
I contesti esistenti di parco e giardino del tessuto urbano consolidato dovranno essere salvaguardati e si
confermano i principi di mantenimento della superficie aperta e di sistemazione a giardino, parco,
pertinenza residenziale, secondo la copertura vegetativa in essere; si riconosce inoltre una finalità di
completamento della rete ecologica a livello comunale, con la destinazione che tali spazi devono
rimanere il più possibile a verde.
La realizzazione di nuovi contesti a verde dovrà essere accompagnata da un allegato specifico
progettuale con indicazione delle essenze che verranno piantumate.
Nelle zone TUC, nel caso di nuove costruzioni, di aumento di copertura delle costruzioni esistenti o di
costruzione di interrati esterni alle proiezioni di edifici, dovrà essere riservata a verde una percentuale del
lotto non inferiore al 40% per le zone TUC residenziali e del 20% per le zone TUC produttive/commerciali.
Tale area da riservare a verde non può essere interessata in alcun modo da costruzioni nel sottosuolo,
anche se il terreno naturale viene ricostituito al di sopra con riporti di terra e nuova vegetazione. La
percentuale del lotto a verde s’intende al netto delle superfici riservate a passaggi veicolari ed ai
parcheggi. Sulle aree così destinate a verde, non potranno essere realizzate suddivisioni o recinzioni con
opere murarie, cancellate, reti metalliche o simili e tali recinzioni, se realizzate, devono essere di uso
comune, nel caso di edifici plurifamiliari (evitando il proliferarsi di muri e manufatti di recinzioni).
Le alberature di alto fusto esistenti sul lotto dovranno essere conservate e tutelate; dovrà essere garantita
una piantumazione pari a n. 1 albero ogni 80 mq, se non già esistente, di superficie non coperta.
Di norma dovranno essere rispettate anche altri tipi di alberatura (anche se non in forma di alto fusto).
L’Amministrazione potrà consentire, per motivate ragioni, l’abbattimento di alberature a condizione che
esse siano sostituite con essenze analoghe.
S’intende in quest’articolo richiamare gli indirizzi di tutela per elementi del verde, come definiti nel PTR
vol. 6 - ‘Indirizzi di tutela del PTR’ parte II - Elementi del verde.
4.2.15
Disposizioni normative per la tutela, la conservazione dei
percorsi storici e di rilevanza paesaggistica e dei percorsi
pedonali
Si intende richiamato l’art. 26 della normativa del PTR per la definizione di “viabilità storica”; il comma 9
per la definizione di “viabilità di fruizione panoramica e di rilevanza paesaggistica”, comma 10 e 11 per la
definizione di “viabilità di fruizione ambientale”.
Si intende richiamato l’art. 21 della normativa del PTCP che assume come obiettivo il mantenimento delle
pause o intervalli nell’edificazione esistenti lungo le strade di rilevanza storica e paesaggistica. S’intende
anche salvaguardare i tratti di viabilità d’interesse paesaggistico e le visuali lungo i tratti stessi.
L’articolo conferma le prescrizioni del PTCP art. 18. 6, per cui sui percorsi di fruizione paesistica ed
ambientale, caratterizzati da bassa densità edilizia e basso volume di transito veicolare feriale, si
prescrive il mantenimento delle caratteristiche paesaggistiche e si promuove per quanto possibile
l’integrazione con la funzione ricreativa, attraverso la possibilità di insediare lungo tali percorsi dei
manufatti finalizzati alla gestione del territorio rurale.
Sono individuati sulla cartografia i tracciati lungo i quali è auspicabile la realizzazione d’alberate e filari;
intese anche come opere di compensazione ambientale.
Secondo l’art. 26 comma 17 del PTR la posa di cartellonistica di tipo stradale è disciplinata dal Codice
della Strada e del relativo regolamento; è sempre possibile la posa di cartellonistica conoscitiva e di
comunicazione circa la fruibilità ed i valori storici /paesistici del tracciato, purché approvata con progetto
specifico e relativa valutazione d’impatto.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
74
Il Comune può imporre arretramenti delle recinzioni per consentire il ripristino di percorsi se riconosciuti di
valore storico o paesaggistico, oppure se sono necessari tratti per il completamento dei sentieri esistenti e
l’apertura di nuovi passaggi pedonali.
Il Comune può imporre la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, per favorire la circolazione in ambito
edificato, oltre a quelli mappati nella cartografia di piano (è necessario l’approvazione di un progetto
esecutivo e relativa valutazione di impatto).
I percorsi pedonali dovranno essere costruiti a cura di chi compie gli interventi edilizi, oppure tramite
convenzione con L’Amministrazione. La larghezza minima deve essere di ml. 2,50. L’area dei percorsi
pedonali può essere computata ai fini della volumetria realizzabile, purché sia su area indicata come
edificabile, non ai fini della distanza dalla strada e/o dai confini.
4.2.16
Compensazione e perequazione di tipo ambientale – premialità
ambientale per il paesaggio rurale storico
S’intende con questo disposizioni fornire delle indicazioni nei casi di mutamento di superficie agricola o
boschiva e contemporaneamente tendere alla ricomposizione del paesaggio.
a)
Interventi di compensazione ambientale, in attuazione con la riduzione effettiva delle aree
agricole (considerata alla stregua di superficie boscata – secondo normativa del testo unico
n. 31/2008).
b)
Interventi di compensazione ambientale, in attuazione con la riduzione effettiva delle zone
boscate (secondo testo unico n. 31/2008).
Gli areali che sono prioritariamente destinati (ma non in modo esclusivo) all’attuazione degli
interventi di compensazione sono le porzioni di territorio che costituisce la Rete Ecologica
Regionale - Provinciale – Comunale. Questa è la tipologia di interventi ammessi:
a.
Interventi di selvicoltura e di miglioramento di altro soprassuolo forestale, secondo
indicazioni contenute nel PIF e secondo direttive specifiche per comparto di bosco;
b.
Interventi di ingegneria naturalistica – secondo indicazioni normative dell’art. 4.2.15;
c.
Interventi tesi a contrastare i processi di frammentazione degli ecosistemi naturali e semi
naturali (boschi e sistema agro – forestale), favorendone la funzione ecologica;
d.
Interventi tesi a rafforzare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d’acqua;
e.
salvaguardia del sistema dei percorsi di valore storico e paesaggistico, nonché interventi
sulla viabilità agro – forestale.
Inoltre sono ritenute valide le indicazioni con carattere di premialità ambientale per quegli interventi di
ricomposizione del paesaggio agricolo – silvicolo, presenti sul territorio comunale, secondo le indicazioni
del Piano di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 - asse 3 - Misura 323 B.
4.2.17
Disposizione per le infrastrutturazioni tecnologiche
S’intendono qui richiamate le norme di settore per quanto di competenza delle diverse infrastrutture
tecnologiche:
a) manufatti, impianti e infrastrutture per la produzione e distribuzione dell’energie elettrica:
per la costruzione di cabine elettriche s’intendono in deroga alle distanze previste dalle NTA e
possono essere realizzate nella fascia di rispetto stradale (Circolare LL.PP. n. 5980 del 30.dic.1970).
Gli elettrodotti sono una sorgente di campo elettromagnetico nella banda di frequenza cosiddetta ELF
(dall’acronimo inglese Frequenze estremamente basse) e, in particolare, per le caratteristiche di
trasporto e distribuzione dell’energia elettrica in Italia, alla frequenza di 50Hz. A queste frequenze la
componente elettrica e magnetica del campo possono essere considerate separatamente l’una
dall'altra: il campo elettrico è generato dalla presenza di cariche elettriche o tensioni, mentre il campo
magnetico è generato dalle correnti elettriche.
La realizzazione delle linee elettriche e relativi sostegni rientra nella disciplina urbanistica regolata
dall’art. 2 delle presenti norme.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
75
Sulle aree sottoposte a vincolo di elettrodotto non verranno riconosciuti titoli abilitativi di edificazione
che contrastino con le norme delle leggi vigenti in materia con particolare riferimento alla Legge
quadro 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001. Specifiche
indicazioni sono state introdotte dal successivo decreto applicativo: D.P.C.M. 08/07/2003, pubblicato
sulla G.U. 200 del 29 agosto 2003, che ha per titolo “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi
elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti”.
Per la determinazione dell’impatto elettromagnetico delle linee ad alta tensione si applicano le
equazioni 4.11 (campo magnetico) e 4.8 (campo elettrico) della norma CEI 211-4 con i valori di
corrente che il gestore provvede a comunicare.
Al di fuori delle fasce di rispetto, calcolate ai sensi della norma CEI 106/11 e dell’art.6 del DPCM
8/7/2003, verrà garantito il raggiungimento degli obiettivi di qualità ai sensi dell’art. 4 del DPCM
8/7/2003; le aree gioco per l’infanzia, gli ambienti abitativi, gli ambienti scolastici, i luoghi adibiti a
permanenze non inferiori a quattro ore ed i nuovi insediamenti, dovranno essere previsti interamente
al di fuori dalla fascia di rispetto dei 3µT e dei 5kV/m.
b) aree destinate per l’insediamento di antenne per tele comunicazione – radio televisione:
Le antenne per telecomunicazioni e radiotelevisione sono sorgenti di campo elettromagnetico
nell’intervallo di frequenze compreso tra 100kHz e 300GHz, vale a dire negli intervalli cosiddetti delle
radiofrequenze e delle microonde. In questo caso la componente elettrica e magnetica del campo
sono tra loro fortemente connesse e funzionali alle caratteristiche di emissione degli impianti.
Le norme materia sono, anche in questo caso, riferite alla Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge
quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001, come successivamente specificata nel seguente
decreto applicativo: D.P.C.M. 08/07/03 pubblicato sulla G.U.199 del 28 agosto 2003 “Fissazione dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della
popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze
comprese tra 10 kHz e 300GHz.
4.2.18
Disposizione per gli interventi di ingegneria naturalistica
Richiamate le disposizioni applicative di cui alla DGR 29.02.00 n°. 6/48740 “Quaderno delle opere tipo di
ingegneri a naturalistica”, tenuto conto del peculiare scenario del versante e dell’assetto morfologico,
vedutistico/naturalistico dei siti, qualsiasi intervento edificatorio non deve introdurre elementi dissonanti
rispetto al contesto; massima cura dovrà essere rivolta alla tutela delle essenze arboree di pregio
esistenti, fatto salvo il ricorso a comportamenti ecologici compensativi finalizzati alla ricomposizione ed
integrazione del verde di riequilibrio ambientale.
Ciò significa che si dovranno affrontare le tematiche che si presentano, quali sistemazioni dei corsi
d’acqua o di dissesti, recupero di aree degradate, inserimento nel paesaggio delle opere infrastrutturali ed
altro, attraverso una corretta analisi ecosistemica ed una valutazione dello stato di fatto dei luoghi, in
modo da produrre un progetto che tenga conto, il più possibile, di tutte le componenti ambientali coinvolte
nella progettazione ambientale.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
76
TITOLO IV
5.
Norme geologiche
5.1
DEFINIZIONI
Rischio: entità del danno atteso in una data area e in un certo intervallo di tempo in seguito al verificarsi
di un particolare evento.
Elemento a rischio: popolazione, proprietà, attività economica, ecc. esposta a rischio in una determinata
area.
Vulnerabilità: attitudine dell’elemento a rischio a subire danni per effetto dell’evento.
Pericolosità: probabilità di occorrenza di un certo fenomeno di una certa intensità in un determinato
intervallo di tempo ed in una certa area.
Dissesto: processo evolutivo di natura geologica o idraulica che determina condizioni di pericolosità a
diversi livelli di intensità.
Pericolosità sismica locale: previsione delle variazioni dei parametri della pericolosità di base e
dell’accadimento di fenomeni di instabilità dovute alle condizioni geologiche e geomorfologiche del sito; è
valutata a scala di dettaglio partendo dai risultati degli studi di pericolosità sismica di base (terremoto di
riferimento) e analizzando i caratteri geologici, geomorfologici e geologico-tecnici del sito. La metodologia
per la valutazione dell’amplificazione sismica locale è contenuta nell’Allegato 5 alla DGR 28 maggio 2008
n. 8/7374 “Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito in Lombardia finalizzate alla definizione
dell’aspetto sismico nei piani di governo del territorio”.
Vulnerabilità intrinseca dell’acquifero: insieme delle caratteristiche dei complessi idrogeologici che
costituiscono la loro suscettività specifica ad ingerire e diffondere un inquinante idrico o idroveicolato.
Studi ed indagini preventive e di approfondimento: insieme degli studi, rilievi, indagini e prove in sito e
in laboratorio, commisurate alla importanza ed estensione delle opere in progetto e alle condizioni al
contorno, necessarie alla verifica della fattibilità dell’intervento in progetto, alla definizione del modello
geotecnico del sottosuolo e a indirizzare le scelte progettuali ed esecutive per qualsiasi opera/intervento
interagente con i terreni e con le rocce, ottimizzando la progettazione sia in termini di costi che di tempi.
Gli studi e le indagini a cui si fa riferimento sono i seguenti:
Indagini geognostiche (IGT): indagini con prove in sito e laboratorio, comprensive di rilevamento
geologico di dettaglio, assaggi con escavatore, prove di resistenza alla penetrazione dinamica o statica,
indagini geofisiche in foro, indagini geofisiche di superficie, caratterizzazione idrogeologica ai sensi del
D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni”.
Valutazione di stabilità dei fronti di scavo e dei versanti (SV): valutazione preliminare, ai sensi del D.M. 14
gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni”, della stabilità dei fronti di scavo o di riporto a
breve termine, in assenza di opere di contenimento, determinando le modalità di scavo e le eventuali
opere provvisorie necessarie a garantire la stabilità del pendio durante l’esecuzione dei lavori.
Nei terreni/ammassi rocciosi posti in pendio, o in prossimità a pendii, oltre alla stabilità localizzata dei
fronti di scavo, deve essere verificata la stabilità del pendio nelle condizioni attuali, durante le fasi di
cantiere e nell’assetto definitivo di progetto, considerando a tal fine le sezioni e le ipotesi più sfavorevoli,
nonché i sovraccarichi determinati dalle opere da realizzare, evidenziando le opere di contenimento e di
consolidamento necessarie a garantire la stabilità a lungo termine.
Le indagini geologiche devono inoltre prendere in esame la circolazione idrica superficiale e profonda,
verificando eventuali interferenze degli scavi e delle opere in progetto nonché la conseguente
compatibilità degli stessi con la suddetta circolazione idrica.
Nelle AREE IN DISSESTO, per una maggiore definizione della pericolosità e del rischio, possono essere
utilizzate le metodologie riportate nella Parte II dell’Allegato 2 alla DGR 22 dicembre 2005 n. 8/1566
“Procedure di dettaglio per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio da frana” e
nell’Allegato 4 alla DGR 28 maggio 2008 n. 8/7374 “Criteri per la valutazione di compatibilità idraulica
delle previsioni urbanistiche e delle proposte di uso del suolo nelle aree a rischio idraulico”
Verifica di Compatibilità Idrogeologica (CI): Valutazione tecnica (a firma di un geologo) per la verifica della
compatibilità dell'opera in progetto con la presenza di acque sotterranee captate ad uso idropotabile.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
77
Recupero morfologico e ripristino ambientale (SRM): studio volto alla definizione degli interventi di
riqualificazione ambientale e paesaggistica, che consentano di recuperare il sito alla effettiva e definitiva
fruibilità per la destinazione d’uso conforme agli strumenti urbanistici.
Compatibilità idraulica (SCI): studio finalizzato a valutare la compatibilità idraulica delle previsioni degli
strumenti urbanistici e territoriali o più in generale delle proposte di uso del suolo, ricadenti in aree che
risultino soggette a possibile esondazione secondo i criteri dell’Allegato 4 alla DGR 28 maggio 2008 n.
8/7374 “Criteri per la valutazione di compatibilità idraulica delle previsioni urbanistiche e delle proposte di
uso del suolo nelle aree a rischio idraulico” e della direttiva “Criteri per la valutazione della compatibilità
idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B” approvata con
Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell’11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del
5 aprile 2006, come specificatamente prescritto nelle diverse Classi di fattibilità geologica (articolo 3).
Indagini preliminari sullo stato di salubrità dei suoli (ISS) ai sensi del Regolamento di Igiene comunale (o
del Regolamento di Igiene Tipo regionale) e/o dei casi contemplati nel D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme
in materia ambientale”: insieme delle attività che permettono di ricostruire gli eventuali fenomeni di
contaminazione a carico delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee).
Nel caso di contaminazione accertata (superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione – Csc)
devono essere attivate le procedure di cui al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”,
comprendenti la redazione di un Piano di caratterizzazione (PCA) e di un Progetto operativo degli
interventi di bonifica (POB) in modo da ottenere le informazioni di base su cui prendere decisioni
realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito.
Interventi di tutela ed opere di mitigazione del rischio da prevedere in fase progettuale
Complesso degli interventi e delle opere di tutela e mitigazione del rischio, di seguito elencate:
Opere di regimazione idraulica e smaltimento delle acque meteoriche superficiali e sotterranee (RE);
Interventi di recupero morfologico e/o di funzione e/o paesistico ambientale (IRM);
Opere per la difesa del suolo, contenimento e stabilizzazione dei versanti (DS);
Dimensionamento delle opere di difesa passiva/attiva e loro realizzazione prima degli interventi edificatori
(DP);
Predisposizione di sistemi di controllo ambientale (CA) per gli insediamenti a rischio di inquinamento da
definire in dettaglio in relazione alle tipologie di intervento(piezometri di controllo della falda a monte e a
valle flusso dell’insediamento, indagini nel terreno non saturo per l’individuazione di eventuali
contaminazioni in atto, ecc.);
Interventi di bonifica (BO) ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, qualora
venga accertato lo stato di contaminazione dei suoli;;
Collettamento degli scarichi idrici e/o dei reflui in fognatura (CO).
Zona di tutela assoluta dei pozzi a scopo idropotabile: è costituita dall’area immediatamente
circostante le captazioni; deve avere un’estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di captazione,
deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione e ad
infrastrutture di servizio (D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, art. 94, comma 3).
Zona di rispetto dei pozzi a scopo idropotabile: è costituita dalla porzione di territorio circostante la
zona di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare qualitativamente e
quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di
rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell’opera di captazione e alla situazione locale di vulnerabilità
e rischio della risorsa (D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, art. 94, comma 4).
Edifici ed opere strategiche di cui al D.D.U.O. 21 novembre 2003 n. 19904 “Approvazione elenco
tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all’art. 2, commi
3 e 4 dell’ordinanza p.c.m. n. 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della DGR n. 14964 del 7 novembre
2003”: categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui
funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.
Edifici:
a.
Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione Regionale *
b.
Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione Provinciale *
c.
Edifici destinati a sedi di Amministrazioni Comunali *
d.
Edifici destinati a sedi di Comunità Montane *
e.
Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle
emergenze (COM, COC, ecc.)
f.
Centri funzionali di protezione civile
g.
Edifici ed opere individuate nei piani d’emergenza o in altre disposizioni per la gestione
dell’emergenza
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
78
h.
Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotati di Pronto Soccorso o dipartimenti di
emergenza, urgenza e accettazione
i.
Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali **
j.
Centrali operative 118
*
prioritariamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell’emergenza
**
limitatamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell’emergenza
Edifici ed opere rilevanti di cui al D.D.U.O. 21 novembre 2003 n. 19904 “Approvazione elenco tipologie
degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all’art. 2, commi 3 e 4
dell’ordinanza p.c.m. n. 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della DGR n. 14964 del 7 novembre
2003”: categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere
rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
Edifici
a.
Asili nido e scuole, dalle materne alle superiori
b.
Strutture ricreative, sportive e culturali, locali di spettacolo e di intrattenimento in genere
c.
Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all’allegato 1, elenco B, punto 1.3 del Decreto
del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 3685 del 21.10.2003 (edifici il cui collasso
può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale – musei, biblioteche,
chiese)
d.
Strutture sanitarie e/o socioassistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc.)
Edifici e strutture aperti al pubblico destinate alla erogazione di servizi, adibiti al commercio* suscettibili di
grande affollamento
* Il centro commerciale viene definito (D.Lgs n. 114/1998) quale una media o una grande struttura di vendita nella
quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture
comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. In merito a questa destinazione specifica si precisa comunque che i
centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari,
servizi alle persone, ecc.).
Opere infrastrutturali
a.
Punti sensibili (ponti, gallerie, tratti stradali, tratti ferroviari) situati lungo strade “strategiche“
provinciali e comunali non comprese tra la “grande viabilità“ di cui al citato documento del
Dipartimento della Protezione Civile nonché quelle considerate “strategiche“ nei piani di
emergenza provinciali e comunali
b.
Stazioni di linee ferroviarie a carattere regionale (FNM, metropolitane)
c.
Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in altre
disposizioni per la gestione dell’emergenza
d.
Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di
energia elettrica
e.
Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di
materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.)
f.
Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali
g.
Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa
e portatile, televisione)
h.
Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti
insalubri e/o pericolosi
i.
Opere di ritenuta di competenza regionale.
Polizia idraulica: comprende tutte le attività che riguardano il controllo degli interventi di gestione e
trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, allo scopo di salvaguardare le aree
di espansione e di divagazione dei corsi d’acqua e mantenere l’accessibilità al corso d’acqua stesso.
5.2
INDAGINI ED APPROFONDIMENTI GEOLOGICI
Lo studio geologico di supporto alla pianificazione comunale “Componente geologica, idrogeologica e
sismica del Piano di Governo del Territorio ai sensi della LR 12/2005 e secondo i criteri della DGR n.
8/7374/08”, che dovrà essere contenuto integralmente nel Documento di Piano – Quadro conoscitivo del
Piano di Governo del Territorio, ha la funzione di orientamento urbanistico, ma non può essere sostitutivo
delle relazioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni”.
Lo scopo dello studio relativo alla componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo
del Territorio (PGT) è infatti quello di definire un quadro delle caratteristiche fisiche dell'area e fornire una
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
79
base progettuale su cui compiere le necessarie scelte per l'adeguata gestione e pianificazione del
territorio stesso.
Gli approfondimenti d’indagine non sostituiscono, anche se possono comprendere, le indagini previste dal
D.M. 14 gennaio 2008.
PIANI ATTUATIVI
Rispetto alla componente geologica ed idrogeologica, la documentazione minima da presentare a corredo
del piano attuativo dovrà necessariamente contenere tutte le indagini e gli approfondimenti geologici
prescritti per le classi di fattibilità geologica in cui ricade il piano attuativo stesso, che a seconda del grado
di approfondimento, potranno essere considerati come anticipazioni o espletamento di quanto previsto dal
D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni”.
In particolare dovranno essere sviluppati, sin dalla fase di proposta, gli aspetti relativi a:
interazioni tra il piano attuativo e l’assetto geologico-geomorfologico e/o l’eventuale rischio idrogeologico;
interazioni tra il piano attuativo e il regime delle acque superficiali;
fabbisogni e smaltimenti delle acque (disponibilità dell’approvvigionamento potabile, differenziazione
dell’utilizzo delle risorse in funzione della valenza e della potenzialità idrica, possibilità di smaltimento in
loco delle acque derivanti dalla impermeabilizzazione dei suoli e presenza di un idoneo recapito finale per
le acque non smaltibili in loco).
Gli interventi edilizi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento
conservativo e di manutenzione straordinaria (quest’ultima solo nel caso in cui comporti all’edificio
esistente modifiche strutturali di particolare rilevanza) dovranno essere progettati adottando i criteri di cui
al D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni”.
La documentazione di progetto dovrà comprendere i seguenti elementi:
indagini geognostiche per la determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione, in
termini di caratteristiche granulometriche e di plasticità e di parametri di resistenza e deformabilità, spinte
sino a profondità significative in relazione alla tipologia di fondazione da adottare e alle dimensioni
dell’opera da realizzare;
determinazione della velocità di propagazione delle onde di taglio nei primi 30 m di profondità al di sotto
del prescelto piano di posa delle fondazioni, ottenibile a mezzo di indagini geofisiche in foro (down-hole o
cross-hole), indagini geofisiche di superficie (SASW – Spectral Analysis of Surface Wawes, MASW –
Multichannel Analysis of Surface Wawes - o REMI – Refraction Microtremor for Shallow Shear Velocity),
o attraverso correlazioni empiriche di comprovata validità con prove di resistenza alla penetrazione
dinamica o statica. La scelta della metodologia di indagine dovrà essere commisurata all’importanza
dell’opera e dovrà in ogni caso essere adeguatamente motivata;
definizione della categoria del suolo di fondazione in accordo al D.M. 14 gennaio 2008 sulla base del
profilo di VS ottenuto e del valore di VS30 calcolato;
definizione dello spettro di risposta elastico in accordo al D.M. 14 gennaio 2008.
All’interno delle AREE A PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE (PSL) individuate in Tavola 6 e Tavola 9,
per le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali di cui al decreto
del Capo della Protezione Civile 21 ottobre 2003, ovvero per edifici strategici e rilevanti previsti nelle zone
sismiche PSL Z1-Z2 o nelle PSL Z3-Z4 con FA > FA (valore soglia Comunale in funzione del tipo di
terreno di fondazione B-C-D-E), si devono applicare le Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui alla D.M.
14 gennaio 2008, definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di III
livello - metodologie dell’allegato 5 alla DGR n. 8/7374/2008.
Indagini geognostiche per la determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione, in
termini di caratteristiche granulometriche e di plasticità e di parametri di resistenza e deformabilità, spinte
sino a profondità significative in relazione alla tipologia di fondazione da adottare e alle dimensioni
dell’opera da realizzare;
Determinazione della velocità di propagazione delle onde di taglio nei primi 30 m di profondità al di sotto
del prescelto piano di posa delle fondazioni ottenibile a mezzo di indagini geofisiche in foro (down-hole o
cross-hole), indagini geofisiche di superficie (SASW – Spectral Analysis of Surface Wawes - , MASW Multichannel Analysis of Surface Wawes - o REMI – Refraction Microtremor for Shallow Shear Velocity -),
o attraverso correlazioni empiriche di comprovata validità con prove di resistenza alla penetrazione
dinamica o statica. La scelta della metodologia di indagine dovrà essere commisurata all’importanza
dell’opera e in ogni caso dovrà essere adeguatamente motivata;
Definizione, con indagini o da bibliografia (es. banca dati regionale), del modulo di taglio G e del fattore di
smorzamento D dei terreni di ciascuna unità geotecnica individuata e delle relative curve di decadimento
al progredire della deformazione di taglio γ;
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
80
Definizione del modello geologico-geotecnico di sottosuolo a mezzo di un congruo numero di sezioni
geologico-geotecniche, atte a definire compiutamente l’assetto morfologico superficiale, l’andamento dei
limiti tra i diversi corpi geologici sepolti, i loro parametri geotecnici, l’assetto idrogeologico e l’andamento
della superficie piezometrica;
Individuazione di almeno tre diversi input sismici relativi al sito, sotto forma di accelerogrammi attesi al
bedrock (es. da banca dati regionale o nazionale);
Valutazione della risposta sismica locale consistente nel calcolo degli accelerogrammi attesi al suolo
mediante codici di calcolo bidimensionali o tridimensionali in grado di tenere adeguatamente conto della
non linearità del comportamento dinamico del terreno e degli effetti di amplificazione topografica di sito.
Codici di calcolo monodimensionali possono essere impiegati solo nel caso in cui siano prevedibili
unicamente amplificazioni litologiche e si possano escludere amplificazioni di tipo topografico;
Definizione dello spettro di risposta elastico al sito ossia della legge di variazione della accelerazione
massima al suolo al variare del periodo naturale;
Valutazione dei fenomeni di liquefazione all’interno delle zone PSL Z2.
Per quanto concerne la tipologia di indagine minima da adottare per la caratterizzazione sismica locale si
dovrà fare riferimento alla seguente tabella guida. L’estensione delle indagini dovrà essere commisurata
all’importanza e alle dimensioni delle opere da realizzare, alla complessità del contesto geologico e dovrà
in ogni caso essere adeguatamente motivata.
Tipologia opere
Edifici residenziali semplici, con al
massimo 2 piani fuori terra, con
perimetro esterno inferiore a 100 m,
aventi carichi di progetto inferiori a 250
kN per pilastro e a 100 kN/m per muri
continui
Edifici
e
complessi
industriali,
complessi residenziali e singoli edifici
residenziali
non
rientranti
nella
categoria precedente
Indagine minima prescritta
Correlazioni
empiriche
di
comprovata validità con prove di
resistenza
alla
penetrazione
dinamica integrate in profondità con
estrapolazione di dati litostratigrafici
di sottosuolo
Indagini geofisiche di superficie:
SASW – Spectral Analysis of
Surface Wawes -, MASW Multichannel Analysis of Surface
Wawes - o REMI – Refraction
Microtremor for Shallow Shear
Velocity
Opere ed edifici strategici e rilevanti, Indagini geofisiche in foro (down(opere il cui uso prevede affollamenti hole o cross-hole)
significativi, edifici industriali con
attività pericolose per l’ambiente, reti
viarie e ferroviarie la cui interruzione
provochi situazioni di emergenza e
costruzioni con funzioni pubbliche o
strategiche importanti e con funzioni
sociali essenziali)
In data 23 giugno 2009 è stata approvata la legge 24 giugno 2009, n° 77 “Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di Aprile 2009 e ulteriori interventi
di protezione civile”. Tale provvedimento, pubblicato sulla G.U. n° 147 del 27 giugno 2009 ed entrato in
vigore il 28 giugno 2009, contiene disposizioni inerenti al settore lavori pubblici.
In particolare, l’art. 1bis anticipa al 1° luglio 2009 l’entrata in vigore delle Norme Tecniche per le
Costruzioni, di cui al D.M. 14 gennaio 2008. Pertanto questo provvedimento annulla di fatto l’ultima
proroga, contenuta nella legge 27 febbraio 2009 n° 14, che fissava al 1° luglio 2010 l’applicazione delle
predette norme tecniche.
5.3
CLASSI DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA
La carta della fattibilità geologica per le azioni di piano è stata redatta a scala 1:5.000 (Tavola 9) e alla
scala 1:10.000 (Tavola 10) per l’intero territorio comunale.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
81
Nella Tavola 10 si segnala che la perimetrazione della fattibilità geologica operata sulla base a scala 1:
10.000 (C.T.R.) è stata effettuata utilizzando e “ri-scalando” i poligoni definiti sulla base del rilievo
aerofotogrammetrico comunale.
La suddivisione in aree omogenee dal punto di vista della pericolosità/vulnerabilità effettuata nella fase di
sintesi (Tavola 8), è stata ricondotta a diverse classi di fattibilità in ordine alle limitazioni e destinazioni
d’uso del territorio, secondo quanto prescritto dalla DGR 28 maggio 2008 n. 8/7374 – Aggiornamento dei
“Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di
Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della LR 11 marzo 2005, n. 12”, approvati con
DGR 22 dicembre 2005, n. 8/1566.
Per l’intero territorio comunale, l’azzonamento prioritario per la definizione della carta della fattibilità
geologica è risultato quello relativo al rischio idrogeologico (instabilità di versante) e quello idraulico
(settore nord).
Vengono qui riportate le definizioni delle classi di fattibilità secondo la DGR 28 maggio 2008 – n. 8/7374:
Classe 1 (colore bianco): Fattibilità senza particolari limitazioni
In questa classe ricadono le aree per le quali gli studi non hanno individuato particolari limitazioni
all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso e per le quali deve essere
direttamente applicato quanto prescritto dal D.M. 14 settembre 2005 Norme tecniche per le costruzioni”.
Classe 2 (colore giallo): Fattibilità con modeste limitazioni
In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate modeste limitazioni all’utilizzo a scopi
edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso, che possono essere superate mediante
approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l’esecuzione di opere di difesa.
Classe 3 (colore arancione): Fattibilità con consistenti limitazioni
La classe comprende le aree nelle quali sono state rilevate consistenti limitazioni all’utilizzo a scopi
edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità
individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di
difesa.
L’utilizzo di queste zone sarà pertanto subordinato alla realizzazione di supplementi di indagine per
acquisire una maggiore conoscenza geologico-tecnica dell’area e del suo intorno, mediante campagne
geognostiche, prove in situ e di laboratorio. Ciò dovrà consentire di precisare le idonee destinazioni d’uso,
le volumetrie ammissibili, le tipologie costruttive più opportune, nonché le opere di sistemazione e
bonifica.
Classe 4 (colore rosso): Fattibilità con gravi limitazioni
L’alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica
della destinazione d’uso.
Norme generali valide per tutte le classi di fattibilità geologica 4
Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla
sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.
Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza
ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definito
dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della LR 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza
aumento del carico insediativi. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla
normativa antisismica.
Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non altrimenti
localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia
di dissesto e del grado di rischio che determinano l’ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea.
A tal fine, alle istanze per l’approvazione da parte dell’autorità comunale, deve essere allegata apposita
relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi con la situazione di grave
rischio idrogeologico.
Gli approfondimenti di 2° e 3° livello per la definizione delle azioni sismiche di progetto non devono essere
eseguiti nelle aree classificate in classe di fattibilità 4, in quanto considerate inedificabili, fermo restando
tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa specifica. Per le infrastrutture pubbliche e di
interesse pubblico eventualmente ammesse, la progettazione dovrà essere condotta adottando i criteri
antisismici del D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni”, definendo in ogni caso
le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello.
Come ricordato negli articoli precedenti e indipendentemente dalle prescrizioni e indicazioni contenute
nelle singole classi di fattibilità individuate ( e di seguito illustrate) si ricorda che le indagini e gli
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
82
approfondimenti prescritti devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto
propedeutici alla pianificazione dell’intervento e alla progettazione stessa.
Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere consegnata,
congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi (LR 12/05, art.
14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (LR 12/05/, art. 38).
Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra non sostituiscono, anche se possono comprendere, le
indagini previste 14/01/2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni”.
Tale normativa indica che per qualsiasi opera/intervento interagente con i terreni e con le rocce, sia
pubblico che privato, deve essere prevista la caratterizzazione geologica e la modellazione geotecnica
dei terreni ottenuta per mezzo di studi, rilievi, indagini e prove, commisurate alla importanza ed
estensione delle opere in progetto.
Le relazioni geologiche e geotecniche previste dal D.M. 14/01/08 hanno lo scopo di valutare la fattibilità
delle opere, garantire la stabilità e la sicurezza dei manufatti limitrofi e l’idoneità delle scelte progettuali ed
esecutive.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole – Norme Tecniche
83
CLASSE 2 – FATTIBILITA’ CON MODESTE LIMITAZIONI
SOTTOCLASSE
TIPOLOGIA
DI
VULNERABILITA’
CARATTERI
DISTINTIVI
CARATTERI
LIMITANTI
PRESCRIZIONI E INDAGINI PREVENTIVE NECESSARIE E
INTERVENTI DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE
Assenza di particolari
situazioni
di
vulnerabilità
Aree a moderata
pendenza in depositi
glacigenici
sovraconsolidati;
caratteristiche
geotecniche
da
discrete a buone;
locali
affioramenti
del
substrato
roccioso; assenza di
processi geomorfici
in atto
Aree
a
debole
pendenza in depositi
di
conoide;
caratteristiche
geotecniche
da
discrete a buone;
assenza di processi
geomorfici in atto
Presenza di:
versanti localmente con
pendenze da medie a
moderate;
Possibile presenza di:
falde
sospese
per
l’eterogeneità
dei
sedimenti
o
per
circolazione idrica al tetto
del substrato roccioso
(ove presente);
settori a drenaggio lento o
difficoltoso con possibilità
di ristagno sul fondo di
scavi
aperti
e
con
problematiche connesse
allo smaltimento delle
acque meteoriche.
Esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche (IGT) previste dalla normativa vigente (D.M. 11/03/1988,
D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) finalizzate alla verifica di compatibilità geologica, geomorfologica, geotecnica
e idrogeologica del progetto.
Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo di intervento da realizzare ed alle problematiche
progettuali proprie di ciascuna opera (secondo quanto indicato nell’art. 2 delle Norme geologiche di Piano).
In particolare dovrà essere valutata la possibile interferenza tra le opere fondazionali e la falda idrica sotterranea.
E’ richiesta una valutazione di stabilità dei fronti di scavo (SV) e, qualora il professionista lo ritenga necessario per
una corretta progettazione, un’analisi di stabilità del versante.
L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, previo dimensionamento, dei sistemi di
impermeabilizzazione, allontanamento e smaltimento delle acque bianche (RE).
Dovrà essere assolutamente evitato l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato (concentrato o diffuso)
delle acque meteoriche.
Dovranno essere inoltre previsti interventi di recupero morfologico e di funzione paesistico ambientale (IRM)
La modifica di destinazione d’uso di aree produttive necessita la verifica dello stato di salubrità dei suoli ai sensi del
Regolamento locale d’Igiene (ISS)
2A
Assenza di particolari
situazioni
di
vulnerabilità
2B
Pag. 84
CLASSE 3 – FATTIBILITA’ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI
SOTTOCLASSE
3A
TIPOLOGIA
DI
VULNERABILITA’
CARATTERI
DISTINTIVI
CARATTERI
LIMITANTI
PRESCRIZIONI E INDAGINI PREVENTIVE NECESSARIE E
INTERVENTI DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE
Aree vulnerabili dal
punto
di
vista
dell’instabilità
dei
versanti
Aree con valori di
acclività superiori a
20° su terreni di
origine glaciale
Presenza di:
terreni sciolti;
versanti
ad
elevata
acclività;
Possibile presenza di:
substrato roccioso posto a
ridotta profondità o con
scarsa
copertura
quaternaria (< 5m);
orizzonti
superficiali
costituiti da roccia in
diversi gradi di alterazione;
falde sospese.
Esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche (IGT) previste dalla normativa vigente (D.M. 11/03/1988,
D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) finalizzate alla verifica di compatibilità geologica, geomorfologica, geotecnica
e idrogeologica del progetto.
Le indagini dovranno prevedere una valutazione di stabilità dei fronti di scavo e l’analisi di stabilità del versante
(SV). Sulla base delle indicazioni fornite dalle indagini e dai rilievi geotecnici e geomorfologico, dovranno essere
progettati e realizzati eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva e consolidamento del versante (DP).
Sono da prevedere:
Opere di regimazione idraulica, impermeabilizzazione e di smaltimento delle acque superficiali e di eventuali acque
sotterranee (RE),
Opere per la difesa del suolo, contenimento e stabilizzazione dei versanti (DS).
Interventi di recupero morfologico e di funzione e/o paesistico ambientale (IRM)
L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, previo dimensionamento, dei sistemi di
impermeabilizzazione , allontanamento e smaltimento delle acque bianche (RE).
Dovrà essere assolutamente evitato l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato (concentrato o diffuso)
delle acque meteoriche.
Dovranno essere inoltre previsti interventi di recupero morfologico e di funzione paesistico ambientale (IRM)
Pag. 85
CLASSE 3 – FATTIBILITA’ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI
SOTTOCLASSE
TIPOLOGIA
DI
VULNERABILITA’
CARATTERI
DISTINTIVI
CARATTERI
LIMITANTI
PRESCRIZIONI E INDAGINI PREVENTIVE NECESSARIE E
INTERVENTI DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE
Aree che presentano
scadenti
caratteristiche
geotecniche
Aree con riporti di
materiale,
aree
colmate
Presenza di:
terreni
con
scadenti
caratteristiche
geotecniche;
terreni di origine e natura
incerta.
Possibile presenza di:
settori a drenaggio lento o
difficoltoso;
falda idrica a bassa
soggiacenza.
Aree vulnerabili dal
punto
di
vista
idrogeologico e che
presentano scadenti
caratteristiche
geotecniche
Aree
subpianeggianti o a
bassa pendenza con
terreni
a
basso
grado
di
addensamento;
qualità geotecnica
da
scadente
a
discreta;
bassa
soggiacenza
della
falda idrica
Presenza di:
terreni
con
scadenti
caratteristiche
geotecniche;
falda idrica a bassa
soggiacenza.
Possibile presenza di:
settori a drenaggio lento o
difficoltoso con fenomeni
di ristagno sul fondo dello
scavo.
Esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche (IGT) previste dalla normativa vigente (D.M. 11/03/1988,
D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) finalizzate alla verifica di compatibilità geologica, geomorfologica, geotecnica
e idrogeologica del progetto. Sono richieste indagini geotecniche in sito ed eventualmente di laboratorio per la
determinazione dei parametri geotecnici dei terreni.
Si rende necessaria l’effettuazione di uno studio di compatibilità idrogeologica dell’intervento con le condizioni
idrogeologiche locali, finalizzato alla determinazione delle potenziali interferenze negative della falda con le
strutture (CI).
È richiesta una valutazione di stabilità dei fronti di scavo (SV)
Sono da prevedere:
opere di regimazione idraulica, impermeabilizzazione e di smaltimento delle acque superficiali e di eventuali acque
sotterranee (RE),
opere per la difesa del suolo, contenimento e stabilizzazione dei versanti (DS).
interventi di recupero morfologico e di funzione e/o paesistico ambientale (IRM)
L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, previo dimensionamento, dei sistemi di
impermeabilizzazione , allontanamento e smaltimento delle acque bianche (RE).
Si sconsiglia la realizzazione di piani interrati impostati ad una quota inferiore a quella piezometrica (considerando
un intervallo di oscillazione adeguato) o a quella dei corsi d’acqua. L’eventuale realizzazione di piani interrati dovrà
essere comunque supportata da un idonea progettazione dei sistemi di impermeabilizzazione, drenaggio ed
allontanamento delle acque
Dovrà infine essere assolutamente evitato l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato (concentrato o
diffuso) delle acque meteoriche
La modifica di destinazione d’uso di aree produttive necessita la verifica dello stato di salubrità dei suoli ai sensi del
Regolamento locale d’Igiene (ISS); qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle acque
sotterranee, dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”
3B
3C
Pag. 86
CLASSE 3 – FATTIBILITA’ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI
SOTTOCLASSE
3D
TIPOLOGIA
DI
VULNERABILITA’
CARATTERI
DISTINTIVI
CARATTERI
LIMITANTI
PRESCRIZIONI E INDAGINI PREVENTIVE NECESSARIE E
INTERVENTI DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE
Aree vulnerabili dal
punto di vista idraulico
ed idrogeologico
Aree di conoide non
recentemente
attivatosi
o
completamente
protetto (Cn) con
pericolosità
geologica
bassa
(H2);
elevata
vulnerabilità
dell’acquifero
captato
ad
uso
idropotabile
Presenza di:
terreni granulari con basso
grado di addensamento;
versanti localmente con
pendenze medie.
Possibile presenza di:
falda idrica a bassa
soggiacenza nei settori
morfologicamente
più
ribassati.
Esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche (IGT) previste dalla normativa vigente (D.M. 11/03/1988,
D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) finalizzate alla verifica di compatibilità geologica, geomorfologica, geotecnica
e idrogeologica del progetto. Vigono le limitazioni previste dall’art. 9 delle N.d.A. del PAI (“Limitazioni alle attività di
trasformazione e d’uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico”) definite in
relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici così come definiti nell’Elaborato 2 del PAI e come
indicati nella Carta dei Vincoli.
Le indagini dovranno prevedere una valutazione di stabilità dei fronti di scavo (SV).
Sono da prevedere:
Opere di regimazione idraulica, impermeabilizzazione e di smaltimento delle acque superficiali e di eventuali acque
sotterranee (RE),
Opere per la difesa del suolo, contenimento e stabilizzazione dei versanti (DS).
Interventi di recupero morfologico e di funzione e/o paesistico ambientale (IRM)
L’eventuale realizzazione di piani interrati impostati ad una quota inferiore a quella piezometrica (considerando un
intervallo di oscillazione adeguato) dovrà essere supportata da un idonea progettazione dei sistemi di
impermeabilizzazione, drenaggio ed allontanamento delle acque.
L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, previo dimensionamento, dei sistemi di
impermeabilizzazione , allontanamento e smaltimento delle acque bianche (RE).
Dovrà essere assolutamente evitato l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato (concentrato o diffuso)
delle acque meteoriche.
Dovranno essere inoltre previsti interventi di recupero morfologico e di funzione paesistico ambientale (IRM)
La modifica di destinazione d’uso di aree produttive necessita la verifica dello stato di salubrità dei suoli ai sensi del
Regolamento locale d’Igiene (ISS); qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle acque
sotterranee, dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e studio di
compatibilità idraulica degli interventi ed uno studio idraulico per la definizione delle aree esondabili nell’intorno
dell’area di interesse (SCI). Si richiede il collettamento degli scarichi idrici e/o dei reflui in fognatura (CO).
Pag. 87
CLASSE 3 – FATTIBILITA’ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI
SOTTOCLASSE
TIPOLOGIA
DI
VULNERABILITA’
CARATTERI
DISTINTIVI
CARATTERI
LIMITANTI
PRESCRIZIONI E INDAGINI PREVENTIVE NECESSARIE E
INTERVENTI DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE
Aree vulnerabili dal
punto di vista idraulico
Aree potenzialmente
allagabili con T.R.
pari a 100 anni
Presenza di:
aree allagate;
terreni granulari sciolti;
Possibile presenza di:
settori a drenaggio lento o
difficoltoso;
falda idrica a bassa
soggiacenza;
terreni saturi.
Aree vulnerabili dal
punto di vista idraulico
Aree allagate in
occasione
di
precedenti
eventi
alluvionali
e
perimetrate
sulla
base di precedenti
fenomeni osservati
Esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche (IGT) previste dalla normativa vigente (D.M. 11/03/1988,
D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) finalizzate alla verifica di compatibilità geologica, geomorfologica, geotecnica
e idrogeologica del progetto. Vigono le limitazioni previste dal comma 6bis dell’art. 9 delle N.d.A. del PAI
(“Limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e
idrogeologico”) definite in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici così come definiti
nell’Elaborato 2 del PAI e come indicati nella Carta dei Vincoli.
Le indagini dovranno prevedere una valutazione di stabilità dei fronti di scavo (SV).
Sulla base delle indicazioni fornite dalle indagini e dai rilievi geotecnici e geomorfologico, dovranno essere
progettati e realizzati eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva e consolidamento del versante (DP).
Sono da prevedere:
Opere di regimazione idraulica, impermeabilizzazione e di smaltimento delle acque superficiali e di eventuali acque
sotterranee (RE),
Opere per la difesa del suolo, contenimento e stabilizzazione dei versanti (DS).
Interventi di recupero morfologico e di funzione e/o paesistico ambientale (IRM)
L’eventuale realizzazione di piani interrati impostati ad una quota inferiore a quella piezometrica (considerando un
intervallo di oscillazione adeguato) dovrà essere supportata da un idonea progettazione dei sistemi di
impermeabilizzazione, drenaggio ed allontanamento delle acque.
L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, previo dimensionamento, dei sistemi di
impermeabilizzazione , allontanamento e smaltimento delle acque bianche (RE).
Dovrà essere assolutamente evitato l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato (concentrato o diffuso)
delle acque meteoriche.
Dovranno essere inoltre previsti interventi di recupero morfologico e di funzione paesistico ambientale (IRM)
Eventuali nuovi insediamenti o cambi di destinazione d’uso dovranno prevedere uno studio di compatibilità
idraulica (SCI).
3E
3F
Pag. 88
CLASSE 3 – FATTIBILITA’ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI
SOTTOCLASSE
TIPOLOGIA
DI
VULNERABILITA’
CARATTERI
DISTINTIVI
CARATTERI
LIMITANTI
PRESCRIZIONI E INDAGINI PREVENTIVE NECESSARIE E
INTERVENTI DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE
Aree vulnerabili dal
punto di vista idraulico
ed idrogeologico
Area di conoide
parzialmente
protetta (Cp) con
pericolosità
geologica moderata
(H3);
elevata
vulnerabilità
dell’acquifero
captato
ad
uso
idropotabile
Aree soggette ad
esondazione
lacustre;
bassa
soggiacenza
della
falda idrica
Presenza di:
terreni sciolti;
aree allagate;
Possibile presenza di:
settori a drenaggio lento o
difficoltoso;
falda idrica con ridotta
soggiacenza.
Esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche (IGT) previste dalla normativa vigente (D.M. 11/03/1988,
D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) finalizzate alla verifica di compatibilità geologica, geomorfologica, geotecnica
e idrogeologica del progetto. Vigono le limitazioni previste dall’art. 9 delle N.d.A. del PAI (“Limitazioni alle attività di
trasformazione e d’uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico”) definite in
relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici così come definiti nell’Elaborato 2 del PAI e come
indicati nella Carta dei Vincoli.
- per la classe 3G vigono le limitazioni disposte al comma 8 dell’art.9 delle N.d.A. del PAI;
- per la classe 3H vigono le limitazioni di cui al comma 6bis dell’art.9 delle N.d.A. del PAI;
3G
Aree vulnerabili dal
punto di vista idraulico
ed idrogeologico
3H
Presenza di:
terreni
con
scadenti
caratteristiche
geotecniche;
falda idrica a bassa
soggiacenza.
aree esondabili
Possibile presenza di:
terreni saturi;
settori a drenaggio lento o
difficoltoso.
Sulla base delle indicazioni fornite dalle indagini e dai rilievi geotecnici e geomorfologico, dovranno essere
progettati e realizzati eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva (DP).
Sono da prevedere:
Opere di regimazione idraulica, impermeabilizzazione e di smaltimento delle acque superficiali e di eventuali acque
sotterranee (RE),
Opere per la difesa del suolo ed interventi di protezione dalle piene lacuali.
Interventi di recupero morfologico e di funzione e/o paesistico ambientale (IRM)
Eventuali nuovi insediamenti o cambi di destinazione d’uso dovranno prevedere uno studio di compatibilità
idraulica (SCI).
L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, previo dimensionamento, dei sistemi di
impermeabilizzazione , allontanamento e smaltimento delle acque bianche (RE).
Dovrà infine essere assolutamente evitato l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato (concentrato o
diffuso) delle acque meteoriche
Per la sola classe 3G: la modifica di destinazione d’uso di aree produttive necessita la verifica dello stato di
salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento locale d’Igiene (ISS); qualora venga rilevato uno stato di
contaminazione dei terreni o delle acque sotterranee, dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06
“Norme in materia ambientale”. Si richiede il collettamento degli scarichi idrici e/o dei reflui in fognatura (CO).
.
Pag. 89
CLASSE 4 – FATTIBILITA’ CON GRAVI LIMITAZIONI
SOTTOCLASSE
4A
TIPOLOGIA
DI
VULNERABILITA’
CARATTERI
DISTINTIVI
CARATTERI
LIMITANTI
PRESCRIZIONI E INDAGINI PREVENTIVE NECESSARIE E
INTERVENTI DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE
Aree vulnerabili dal
punto
di
vista
dell’instabilità
dei
versanti
Aree ad elevata
acclività (pendenze
> 35°) su pendii in
roccia
Presenza di:
versanti
ad
elevata
acclività;
terreni granulari sciolti
copertura quaternaria di
ridotto spessore.
Aree vulnerabili dal
punto
di
vista
dell’instabilità
dei
versanti
Settori con valori di
acclività
particolarmente
elevati (pendenze >
50°) su pendii con
ridotta
copertura
quaternaria
Presenza di:
versanti
ad
elevata
acclività;
pareti
rocciose
subverticali;
depositi quaternari assenti
o con ridotto spessore.
Aree vulnerabili dal
punto
di
vista
idrogeologico
Aree
con
emergenze idriche
diffuse o con falda
idrica
a
bassa
soggiacenza
Presenza di:
terreni granulari con basso
grado di addensamento;
falda idrica a bassa
soggiacenza / emergente
terreni saturi con mediocri
caratteristiche geotecniche
Sono consentite solo opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza
(idrogeologica o idraulica) dei siti. Gli interventi di sistemazione dovranno privilegiare l’uso di tecniche di ingegneria
naturalistica.
Per gli edifici esistenti ricadenti in classe 4 sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di
demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo,
come definiti dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della LR 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del
territorio”, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo.
Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.
E’ fatto salvo quanto previsto per le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, che possono essere realizzate
solo se non altrimenti localizzabili e che dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in
funzione dello specifico fenomeno che determina la situazione di rischio, attraverso studi di compatibilità con le
condizioni di dissesto, secondo quanto previsto dall’Allegato 2 alla DGR 22 dicembre 2005 n. 8/1566 “Procedure
per la valutazione della pericolosità da frana”.
Gli approfondimenti di 2° e 3° livello per la definizione delle azioni sismiche di progetto non devono essere eseguiti
nelle aree classificate in classe di fattibilità 4, in quanto considerate inedificabili, fermo restando tutti gli obblighi
derivanti dall’applicazione della normativa specifica. Per le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico
eventualmente ammesse, la progettazione dovrà essere condotta adottando i criteri antisismici del D.M. 14
gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni”, definendo in ogni caso le azioni sismiche di progetto a
mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello.
Indagini di approfondimento necessarie: sono necessarie indagini geotecniche e geognostiche (IGT), verifiche di
compatibilità idraulica (SCI), valutazione di stabilità dei fronti di scavo e di versante (SV).
Tali indagini devono essere finalizzate alla progettazione di opere o interventi di protezione e mitigazione del
rischio.
Interventi da prevedere: a fronte di qualsiasi azione sono da prevedere contestualmente interventi di recupero
morfologico e paesistico ambientale delle aree interessate (SRM). Sono da prevedere in tutti i casi interventi di
difesa del suolo (DS), la predisposizione di accorgimenti per lo smaltimento delle acque meteoriche e quelle di
primo sottosuolo (RE), studi per il dimensionamento delle opere di difesa passiva e/o attiva e loro realizzazione
prima degli interventi ammessi (DP).
Aree vulnerabili dal
punto
di
vista
dell’instabilità
dei
versanti, idraulico e
che
presentano
scadenti caratteristiche
geotecniche
Aree a pericolosità
potenziale
legata
alla possibilità di
innesco di colate di
detrito di terreno
Presenza di:
terreni granulari con basso
grado di addensamento;
versanti
ad
elevata
acclività
4B
4C
4D
Pag. 90
CLASSE 4 – FATTIBILITA’ CON GRAVI LIMITAZIONI
SOTTOCLASSE
4E
TIPOLOGIA
DI
VULNERABILITA’
CARATTERI
DISTINTIVI
Aree vulnerabili dal
punto
di
vista
dell’instabilità
dei
versanti
Area
di
stabilizzata
frana
CARATTERI
LIMITANTI
PRESCRIZIONI E INDAGINI PREVENTIVE NECESSARIE E
INTERVENTI DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE
Presenza di:
copertura quaternaria di
ridotto spessore;
depositi
di
frana
(accumulo) artificialmente
stabilizzati;
substrato
roccioso
localmente sub-affiorante;
terreni granulari sciolti
(aree di accumulo alla
base delle pareti).
Sono consentite solo opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza
(idrogeologica o idraulica) dei siti. Gli interventi di sistemazione dovranno privilegiare l’uso di tecniche di ingegneria
naturalistica. Vigono le limitazioni previste dall’art. 9 – comma 4 delle N.d.A. del PAI (“Limitazioni alle attività di
trasformazione e d’uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico”) definite in
relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici così come definiti nell’Elaborato 2 del PAI e come
indicati nella Carta dei Vincoli. Per gli edifici esistenti ricadenti in classe 4 sono consentite esclusivamente le opere
relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro,
risanamento conservativo, come definiti dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della LR 11 marzo 2005 n. 12
“Legge per il governo del territorio”, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo.
Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.
E’ fatto salvo quanto previsto per le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, che possono essere realizzate
solo se non altrimenti localizzabili e che dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in
funzione dello specifico fenomeno che determina la situazione di rischio, attraverso studi di compatibilità con le
condizioni di dissesto, secondo quanto previsto dall’Allegato 2 alla DGR 22 dicembre 2005 n. 8/1566 “Procedure
per la valutazione della pericolosità da frana”.
Gli approfondimenti di 2° e 3° livello per la definizione delle azioni sismiche di progetto non devono essere eseguiti
nelle aree classificate in classe di fattibilità 4, in quanto considerate inedificabili, fermo restando tutti gli obblighi
derivanti dall’applicazione della normativa specifica. Per le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico
eventualmente ammesse, la progettazione dovrà essere condotta adottando i criteri antisismici del D.M. 14
gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni”, definendo in ogni caso le azioni sismiche di progetto a
mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello.
Indagini di approfondimento necessarie: sono necessarie indagini geotecniche e geognostiche (IGT), valutazione
di stabilità dei fronti di scavo e di versante (SV).
Tali indagini devono essere finalizzate alla progettazione di opere o interventi di protezione e mitigazione del
rischio.
Interventi da prevedere: a fronte di qualsiasi azione sono da prevedere contestualmente interventi di recupero
morfologico e paesistico ambientale delle aree interessate (SRM). Sono da prevedere in tutti i casi interventi di
difesa del suolo (DS), la predisposizione di accorgimenti per lo smaltimento delle acque meteoriche e quelle di
primo sottosuolo (RE), studi per il dimensionamento delle opere di difesa passiva e/o attiva e loro realizzazione
prima degli interventi ammessi (DP).
Pag. 91
CLASSE 4 – FATTIBILITA’ CON GRAVI LIMITAZIONI
SOTTOCLASSE
TIPOLOGIA
DI
VULNERABILITA’
CARATTERI
DISTINTIVI
CARATTERI
LIMITANTI
PRESCRIZIONI E INDAGINI PREVENTIVE NECESSARIE E
INTERVENTI DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE
Aree vulnerabili dal
punto di vista idraulico
Aree potenzialmente
interessate
da
inondazione
per
eventi di piena con
tempo di ritorno
inferiore o uguale a
50 anni. ZONA I –
Aree interne ai centri
edificati
Presenza di:
aree allagate;
terreni granulari sciolti con
mediocri
caratteristiche
geotecniche;
Sono consentite solo opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza
(idrogeologica o idraulica) dei siti. Gli interventi di sistemazione dovranno privilegiare l’uso di tecniche di ingegneria
naturalistica. Vigono le limitazioni previste dai commi 3, 4 e 5 dall’art. 51, dall’art. 52 e dall’art. 53 delle N.d.A. del
PAI (“Aree a rischio molto elevato nel reticolo idrografico principale e secondario nelle aree di pianura”) definite in
relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici così come definiti nell’Elaborato 2 del PAI e come
indicati nella Carta dei Vincoli.
Per gli edifici esistenti ricadenti in classe 4 sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di
demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo,
come definiti dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della LR 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del
territorio”, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo.
Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.
È fatto salvo quanto previsto per le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, che possono essere realizzate
solo se non altrimenti localizzabili e che dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in
funzione dello specifico fenomeno che determina la situazione di rischio, attraverso studi di compatibilità con le
condizioni di dissesto, secondo quanto previsto dall’Allegato 2 alla DGR 22 dicembre 2005 n. 8/1566 “Procedure
per la valutazione della pericolosità da frana”. Gli approfondimenti di 2° e 3° livello per la definizione delle azioni
sismiche di progetto non devono essere eseguiti nelle aree classificate in classe di fattibilità 4, in quanto
considerate inedificabili, fermo restando tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa specifica. Per le
infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico eventualmente ammesse, la progettazione dovrà essere condotta
adottando i criteri antisismici del D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni”, definendo in
ogni caso le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello.
Indagini di approfondimento necessarie: sono necessarie indagini geotecniche e geognostiche (IGT), verifiche di
compatibilità idraulica (SCI), valutazione di stabilità dei fronti di scavo e di versante (SV). Tali indagini devono
essere finalizzate alla progettazione di opere o interventi di protezione e mitigazione del rischio.
Interventi da prevedere: a fronte di qualsiasi azione sono da prevedere contestualmente interventi di recupero
morfologico e paesistico ambientale delle aree interessate (IRM). Sono da prevedere in tutti i casi interventi di
difesa del suolo (DS), la predisposizione di accorgimenti per lo smaltimento delle acque meteoriche e quelle di
primo sottosuolo (RE), studi per il dimensionamento delle opere di difesa passiva e/o attiva e loro realizzazione
prima degli interventi ammessi (DP), e studio di compatibilità idraulica degli interventi ed uno studio idraulico per la
definizione delle aree esondabili nell’intorno dell’area di interesse (SCI).
4F
Aree vulnerabili dal
punto di vista idraulico
4G
Aree potenzialmente
interessate
da
inondazione
per
eventi di piena con
tempo di ritorno
inferiore o uguale a
50 anni. ZONA I –
Aree
esterne
ai
centri edificati
Possibile presenza di:
falda idrica a bassa
soggiacenza;
aree esondabili;
settori a drenaggio lento o
difficoltoso.
Pag. 92
CLASSE 4 – FATTIBILITA’ CON GRAVI LIMITAZIONI
SOTTOCLASSE
4H
TIPOLOGIA
DI
VULNERABILITA’
CARATTERI
DISTINTIVI
CARATTERI
LIMITANTI
PRESCRIZIONI E INDAGINI PREVENTIVE NECESSARIE E
INTERVENTI DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE
Aree vulnerabili dal
punto di vista idraulico
ed idrogeologico
Aree di conoide
attivo
(Ca)
coincidente
con
l’alveo attuale e
relative pertinenze,
con
pericolosità
geologica
elevata
(H5);
elevata
vulnerabilità
dell’acquifero
captato
ad
uso
idropotabile
Presenza di:
aree allagate;
terreni granulari sciolti;
terreni saturi.
Sono consentite solo opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza
(idrogeologica o idraulica) dei siti. Gli interventi di sistemazione dovranno privilegiare l’uso di tecniche di ingegneria
naturalistica. Vigono le limitazioni previste dall’art. 9 – comma 7 delle N.d.A. del PAI (“Limitazioni alle attività di
trasformazione e d’uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico”) definite in
relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici così come definiti nell’Elaborato 2 del PAI e come
indicati nella Carta dei Vincoli.Per gli edifici esistenti ricadenti in classe 4 sono consentite esclusivamente le opere
relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro,
risanamento conservativo, come definiti dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della LR 11 marzo 2005 n. 12
“Legge per il governo del territorio”, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo.
Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.
E’ fatto salvo quanto previsto per le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, che possono essere realizzate
solo se non altrimenti localizzabili e che dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in
funzione dello specifico fenomeno che determina la situazione di rischio, attraverso studi di compatibilità con le
condizioni di dissesto, secondo quanto previsto dall’Allegato 2 alla DGR 22 dicembre 2005 n. 8/1566 “Procedure
per la valutazione della pericolosità da frana”.
Gli approfondimenti di 2° e 3° livello per la definizione delle azioni sismiche di progetto non devono essere eseguiti
nelle aree classificate in classe di fattibilità 4, in quanto considerate inedificabili, fermo restando tutti gli obblighi
derivanti dall’applicazione della normativa specifica. Per le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico
eventualmente ammesse, la progettazione dovrà essere condotta adottando i criteri antisismici del D.M. 14
gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni”, definendo in ogni caso le azioni sismiche di progetto a
mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello.
Indagini di approfondimento necessarie: sono necessarie indagini geotecniche e geognostiche (IGT), verifiche di
compatibilità idraulica, valutazione di stabilità dei fronti di scavo e di versante (SV).
Tali indagini devono essere finalizzate alla progettazione di opere o interventi di protezione e mitigazione del
rischio.
Interventi da prevedere: a fronte di qualsiasi azione sono da prevedere contestualmente interventi di recupero
morfologico e paesistico ambientale delle aree interessate (SRM). Sono da prevedere in tutti i casi interventi di
difesa del suolo (DS), la predisposizione di accorgimenti per lo smaltimento delle acque meteoriche e quelle di
primo sottosuolo (RE), studi per il dimensionamento delle opere di difesa passiva e/o attiva e loro realizzazione
prima degli interventi ammessi (DP), e studio di compatibilità idraulica degli interventi ed uno studio idraulico per la
definizione delle aree esondabili nell’intorno dell’area di interesse (SCI).
Possibile presenza di:
falda idrica a bassa
soggiacenza;
terreni saturi.
Pag. 93
5.4
VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA AI SENSI DELLA DGR 25 GENNAIO
2002 N. 7/7868 E S.M.I.
Il Comune di Lavena Ponte Tresa si è dotato delle studio per l’individuazione del reticolo principale e
minore e relative fasce di rispetto (Studio Geotecnico Dott. Luciano Baratti, 2007), ai sensi della DGR
7/7868 del 2002, DGR 7/13950 del 2003.
Lo studio, risulta attualmente sottoposto all’iter autorizzatorio presso lo STER di Varese, tuttavia si è
ritenuto comunque opportuno recepire le risultanze dello studio in approvazione in quanto le riduzioni
dell’estensione delle fasce di rispetto da esso proposte sono estremamente ridotte e relative ai soli tratti
combinati. Inoltre, le variazioni state operate solo a seguito dell’esecuzione di uno specifico studio di
compatibilità idraulica.
Le fasce di rispetto proposte nello studio e (riportate in Tavola 7) sono così articolate:
Fasce di rispetto fluviali ampie 4 o 10 metri per lato: sono le fasce definite come da DGR 7/7860 del 2002
e successivi aggiornamenti, adiacenti ai corsi d’acqua ed ampie in funzione dell’importanza di tali corsi.
Per i corsi d’acqua posti in ambito montano la fascia è ampia 10 metri.
Per i tratti tombati la fascia di rispetto è stata ridotta a 4 metri solo nei casi in cui la luce della tombatura è
risultata sufficiente a smaltire la piena centenaria (come indicato dalla DGR 7/7868 25/1/2002 e
successivi aggiornamenti).
Fasce di rispetto di tombature che non hanno superato la verifica idraulica: per le tombature provviste di
tubazioni con diametro insufficiente allo smaltimento della piena dei 100 anni, è stata delimitata una
fascia ampia 10 metri per lato. Un’eventuale modifica delle caratteristiche tecniche della tombatura o la
risoluzione del problema che ne determina il non superamento dei test effettuati (rifacimento tratti soggetti
a crollo di una porzione di condotta o rimozione dei sedimenti in condotta associati a messa in opera di
strutture di riduzione/arresto del trasporto solido ecc.) può permettere una riduzione dell’ampiezza di tali
fasce. Per fare ciò sarà comunque necessaria una nuova verifica idraulica.
Aree occasionalmente allagate: le aree allagabili afferenti ai corsi d’acqua minori sono state individuate
con criterio geomorfologico. Sono caratterizzate da modesti valori di velocità e di altezza dell’acqua.
Al fine di garantire una corretta accessibilità alle aree, oltre ad evitare ostruzioni alle possibili aree di
divagazione dei corsi d’acqua, nonché una gestione razionale del territorio e della risorsa idrica, si
definiscono le attività vietate o realizzabili previa verifica ed autorizzazione comunale.
Si riporta alla pagina seguente il regolamento di attuazione del reticolo idrico minore.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole, Norme Tecniche
94
Regolamento di attuazione del reticolo idrico minore
Art.1: Finalità del presente regolamento
In base alla DGR 7/7868 del 25/01/2002, al Comune di Lavena Ponte Tresa vengono demandate le
funzioni di polizia idraulica sul cosiddetto “reticolo minore” all’interno del proprio territorio di competenza.
Il presente regolamento disciplina la polizia idraulica sul “reticolo minore” definendo le ammissibilità e le
tipologie di attività e di interventi nelle aree di pertinenza dello stesso come definito nell’art. 2.
Art.2: Definizione del reticolo minore
I corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrografico minore sono stati identificati facendo riferimento agli
elenchi dei corpi d’acqua principali contenuti nella DGR n. 7/7868 del 25/01/2002 di competenza
regionale.
Tutti i corpi idrici, definiti ai sensi della delibera del Comitato interministeriale Ambiente del 4/2/1977,
presenti nel territorio comunale, esclusi dai suddetti elenchi sono stati identificati come reticolo minore e
sono evidenziati nella cartografia allegata (Tavola 3).
Art.3: Delimitazione delle fasce di rispetto
Le fasce di rispetto del reticolo fluviale minore sono state delimitate considerando una distanza di 10 o 4
m su ambo i lati del corso d’acqua per tutta la sua lunghezza partendo dal piede arginale esterno o, in
assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.
Le aree demaniali sono identificabili dalle carte redatte dalla Agenzia del Demanio competente
territorialmente e dalle carte allegate alla presente Relazione.
Art.4: Prescrizioni generiche
Tutte le nuove opere all’interno delle fasce di rispetto del reticolo fluviale minore dovranno essere
autorizzate dal Comune di Lavena Ponte Tresa. Il richiedente dovrà produrre, contestualmente alla
richiesta, una Relazione tecnica contenente la verifica geologica ed idraulica del progetto e la
corrispondenza a criteri di sicurezza geologica, geomorfologica, geotecnica ed idraulica.
La concessione delle autorizzazioni per compiere interventi all’interno delle fasce di rispetto, la
concessione di aree demaniali e la concessione di derivazioni ai soli fini idraulici sono soggette al
pagamento al Comune di Lavena Ponte Tresa di un canone monetario definito nell’Allegato C della DGR
7/7868 del 25/01/2002 e successive modificazioni.
I canoni derivanti dalle suddette concessioni saranno reimpiegati per tutte le operazioni di polizia idraulica
necessarie sul reticolo idrografico minore di competenza.
Art.5: Tipologie di autorizzazioni
Il Comune di Lavena Ponte Tresa è competente relativamente alle seguenti autorizzazioni:
interventi nelle aree che ricadono nelle fasce di rispetto del reticolo fluviale ai sensi del R.D. 523/1904;
concessioni di aree demaniali;
concessioni ai soli fini idraulici.
Gli interventi all’interno delle fasce di rispetto riguardano tutte quelle opere da effettuarsi nelle aree
sottoposte a vincolo dalla R.D. 523/1904, come riportate all’interno della cartografia allegata.
Le concessioni di aree demaniali sono provvedimenti atti a permettere l’utilizzo di aree appartenenti al
Demanio dello stato italiano da parte di terzi.
La tipologia di utilizzo delle aree demaniali dovrà essere specificata nella domanda di concessione e
dovrà rispettare le normative vigenti in merito.
In caso di variazione della tipologia di utilizzo dell’area concessa si dovrà richiedere una nuova
autorizzazione.
Le concessioni ai soli fini idraulici sono provvedimenti atti a permettere l’utilizzo di acque pubbliche di
superficie o sotterranee da parte di terzi per scopi produttivi o irrigui, nel rispetto delle normative vigenti in
merito allo scopo di utilizzo.
In caso di variazione della tipologia di utilizzo delle acque si dovrà richiedere una nuova autorizzazione.
Tali concessioni dovranno essere a tempo limitato e definito.
Il Concessionario è la persona fisica richiedente il rilascio della concessione e a cui essa è intestata.
Il Concedente è identificabile nelle autorità comunali preposte e delegate all’accoglimento delle domande
e al rilascio delle concessioni.
Art.6: Attività permesse
Sono permesse, previa autorizzazione del Comune di Lavena Ponte Tresa, le seguenti attività:
realizzazione di interventi che non siano suscettibili di influire o modificare, direttamente o indirettamente,
sul regime del corso d’acqua;
realizzazione di opere di sistemazione idraulica in caso di situazioni di dissesto reale o potenziale (Art. 8)
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole, Norme Tecniche
95
realizzazione di opere di regimazione idraulica (Art.9)
interventi di restauro conservativo di edifici esistenti (Art.10)
interventi di pulizia dell’alveo fluviale (Art.11)
costruzione di difese radenti (arginature, scogliere, etc..) (Art.12)
realizzazione di attraversamenti aerei o sub-alveo. (Art.13)
costruzione di infrastrutture longitudinali in alveo (Art.14)
realizzazione di scarichi (Art.15)
edificazione di invasi o cisterne per la raccolta delle acque piovane (Art.16)
Per le attività permesse saranno da preferire tecniche di ingegneria naturalistica, ove possibile, rispetto a
tipologie di intervento convenzionali più invasive e di maggior impatto ambientale e paesaggistico.
Gli interventi dovranno essere coerenti con le prescrizioni ed avvertenze riportate nel Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico del Fiume Po nei paragrafi riguardanti le aree di esondazione e i dissesti
morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua (art.9 commi 5,6 e 6bis);
Art.7: Attività vietate
Sono vietate le seguenti attività:
occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d’acqua al fine di
permettere la laminazione gli eventi di piena;
tombinatura dei corsi d’acqua (ai sensi del d.lgs. 152/99 art. 41 attualmente abrogato ma recepito dal
D.Lgs152/06) e del relativo regolamento di attuazione regionale;
realizzazione di nuove edificazioni, di movimentazioni di terra e di accumuli di materiali di qualsiasi tipo
all’interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore;
realizzazione di infrastrutture longitudinali in alveo che ne riducano la sezione.
Art.8: Sistemazioni idrauliche
All’interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore è consentito, previa autorizzazione comunale,
effettuare interventi volti alla realizzazione di opere di sistemazione idraulica in caso di situazioni di
dissesto reale o potenziale.
Art.9: Regimazioni idrauliche
All’interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore è consentito, previa autorizzazione comunale,
procedere alla realizzazione di opere di regimazione idraulica.
Art.10: Restauri conservativi
All’interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore è consentito, previa autorizzazione comunale,
procedere alla realizzazione di interventi di restauro conservativo di manufatti esistenti, senza aumento
delle superfici coperte e senza variazioni di destinazioni d’uso. Dovranno essere rispettate tutte le
prescrizioni definite all’interno degli strumenti urbanistici comunali vigenti.
Art.11: Pulizia degli alvei
All’interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore è consentito, previa autorizzazione comunale,
procedere all’effettuazione di interventi di pulizia dell’alveo fluviale al fine di permettere un corretto
deflusso delle acque, eliminando potenziali ostacoli al deflusso.
E’ consentito il disboscamento nelle fasce di rispetto solo se finalizzato all’eliminazione di ostacoli al
deflusso e alla conservazione delle caratteristiche qualitative della copertura arborea.
Art.12: Difese radenti
All’interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore è consentito, previa autorizzazione del Comune
di Lavena Ponte Tresa, procedere alla costruzione di difese radenti (arginature, scogliere, etc..) senza
restringimento dell’alveo fluviale e a quota non superiore a quella del piano campagna, evitando di
deviare la corrente verso la sponda opposta.
Queste opere dovranno essere realizzate con pendenze e modalità costruttive tali da permettere un
agevole accesso al corso d’acqua; la realizzazione di murature verticali o a elevata pendenza dovrà
essere consentita solo all’interno dei centri abitati od ove non siano praticabili altre tipologie di intervento.
Art.13: Attraversamenti
È consentito, previa autorizzazione comunale, procedere alla realizzazione di attraversamenti aerei o
sub-alveo.
In caso di attraversamenti che presentino luce pari o superiore a 6 m dovranno essere realizzati
seguendo le direttive dell’ Autorità di Bacino contenute nei “ Criteri per la valutazione della compatibilità
idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce a e b” paragrafi 2 e 3
(appr. con delibera n. 2/99)”.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole, Norme Tecniche
96
È facoltà delle autorità comunali di richiedere l’applicazione totale o parziale dei suddetti criteri anche in
caso di opere di entità minore.
In caso non si richieda l’applicazione della delibera dell’Autorità di Bacino, i progetti delle opere dovranno
essere comunque corredati di una Relazione idrologico-idraulica che attesti il dimensionamento per una
piena con tempo di ritorno di 100 anni e un franco minimo pari a 1 m.
Per attraversamenti con luce inferiore ai 6 metri i progetti delle opere dovranno essere comunque
corredati, a carico del richiedente, di una Relazione idrologico-idraulica che attesti il dimensionamento per
una piena con tempo di ritorno di 100 anni e un franco minimo pari al 1 metro.
In caso di corsi d’acqua di piccole dimensioni (bacino idrografico drenato non superiore a 10 ettari) e di
infrastrutture di modesta entità (attraversamenti ciclo-pedonali e tubazioni) possono essere adottati tempi
di ritorno minori, pari a 50 anni, purché adeguatamente motivati e corredati da Relazione idrologica e
idraulica a carico del richiedente.
In ogni caso i manufatti non dovranno:
restringere la sezione mediante spalle o rilevati di accesso;
avere l’intradosso a una quota inferiore a quella del piano campagna;
comportare una riduzione della pendenza del corso d’acqua mediante la realizzazione di soglie di fondo.
Gli attraversamenti in sub-alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base
all’evoluzione morfologica prevedibile definita puntualmente in base ad apposita Relazione geologica ed
ingegneristica da allegarsi, a carico del richiedente, alla richiesta di autorizzazione.
Art.14: Infrastrutture longitudinali
All’interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore è consentito, previa autorizzazione del Comune
di Lavena Ponte Tresa, procedere alla costruzione di infrastrutture longitudinali in alveo purché interrate e
solamente in caso non sia possibile il loro posizionamento in altro loco.
In ogni caso i manufatti realizzati al di sotto dell’alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle
raggiungibili in base all’evoluzione morfologica prevedibile.
Art.15: Scarichi
È consentito, previa autorizzazione del Comune di Lavena Ponte Tresa e nel rispetto della normativa
nazionale e regionale vigente, procedere alla realizzazione di scarichi, dopo che sia stata verificata da
parte del richiedente la capacità del corpo idrico recettore di smaltire le portate scaricate.
Per la normativa in merito si rimanda all’art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico, al D.L. 152/99 e alle prescrizioni contenute nelle norme tecniche di attuazione del
Piano Regolatore Generale comunale vigente, riguardanti le aree di protezione delle captazioni ad uso
idropotabile.
Art.16: Invasi e cisterne
All’interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore è consentito, previa autorizzazione del Comune
di Lavena Ponte Tresa, procedere all’ edificazione di invasi o cisterne per la raccolta delle acque piovane
a servizio di fondi agricoli o di singoli edifici, ai sensi dell’ art. 28, comma 3 e 4, della legge 36/1994.
L’utilizzo di queste acque non è soggetto a concessione di derivazione, fermo restando che le suddette
opere dovranno essere pienamente conformi alle norme edilizie e di sicurezza nonché a tutte le
normative riguardanti la realizzazione di questi manufatti.
Art.17: Aree allagabili
All’interno delle aree allagabili, qualora non vengano destinate allo scopo di delaminazione delle piene, la
richiesta di edificazione dovrà essere accompagnata, a carico del richiedente, di Relazione idraulica per
la verifica dei tempi di ritorno delle piene nell’area in oggetto e per la valutazione delle opere di sicurezza
idraulica necessari per l’edificazione. In ogni caso si dovranno escludere i piani interrati.
Art.18: Opere difformi dalle specifiche di progetto
In caso di realizzazioni di opere difformi dalle specifiche di progetto autorizzate o in caso di opere abusive
Il Comune di Lavena Ponte Tresa dovrà emettere una diffida alla riduzione in ripristino mediante
Ordinanza Sindacale ai sensi del DPR 380/2001.
Art.19: Interventi in aree soggette a vincolo
Nelle aree soggette a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare, in allegato alla documentazione,
un atto autorizzativo emesso dalla Regione Lombardia – Direzione Territorio e Urbanistica – U.O.
Sviluppo Sostenibile del Territorio.
Se l’opera ricade tra quelle sub-delegate tale autorizzazione sarà emessa dagli enti competenti, come
individuati dalla LR n.18/1997 e succ. modif.
Art.20: Interventi in aree demaniali
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole, Norme Tecniche
97
Se l’intervento ricade in aree demaniali Il Comune di Lavena Ponte Tresa ha obbligo di sottoporre al
Demanio le opportune modifiche o i nuovi limiti.
Le richieste di sdemanializzazione dovranno essere sottoposte all’ Agenzia del Demanio competente
territorialmente.
Il Comune di Lavena Ponte Tresa dovrà fornire il nulla osta idraulico a corredo della domanda di
sdemanializzazione.
Le aree di nuova formazione del demanio fluviale non possono essere soggette a sdemanializzazione ai
sensi del comma 4 del d.lgs. 11/07/ 1999 n. 152.
Art.21: Criteri di utilizzo delle aree
L’uso per la quale è stata concessa l’area demaniale non può essere diverso da quello descritto nella
richiesta di concessione.
Le opere per le quali è stata rilasciata l’autorizzazione ai soli fini idraulici non possono essere diverse da
quelle descritte nella richiesta di autorizzazione. Le altre opere realizzate dovranno essere conformi al
progetto allegato all’istanza di concessione; eventuali variazioni devono essere approvate dal richiedente
a seguito di integrazione della documentazione progettuale.
La realizzazione di opere strutturali nell’area demaniale oggetto della concessione dovrà essere
subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzatorio previsto dalle norma
vigenti in materia urbanistica e ambientale.
Art.22: Conservazione dell’area
Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l’area o le opere di cui è oggetto la
concessione e/o l’autorizzazione ai soli fini idraulici; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni
e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.
Art.23: Diritti di terzi
La concessione e/o l’autorizzazione ai soli fini idraulici viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi.
Il Concessionario o l’Autorizzato deve tenere sollevata ed indenne la pubblica amministrazione da
qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.
Art.24: Validità della Concessione
La concessione e/o l’autorizzazione ai soli fini idraulici è nominale e non può essere ceduta a terzi.
Il diverso uso dell’area demaniale, non preventivamente autorizzato dal Comune di Lavena Ponte Tresa,
comporta la revoca della concessione e l’applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa
vigente.
Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, il Concessionario deve provvedere a propria
cura e spese, su richiesta del Comune di Lavena Ponte Tresa, alla demolizione delle eventuali opere
realizzate e a rimettere nel pristino stato l’area demaniale oggetto della concessione.
Art.25: Servitù e diritti
Per quanto non previsto nell’atto di concessione valgono le disposizioni legislative e regolamentati in
materia di polizia idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.
Conseguentemente Il Comune di Lavena Ponte Tresa può disporre varianti in alveo sia planimetriche che
altimetriche, in qualsiasi tempo, senza che il Concessionario possa opporre difficoltà o pretendere
compensi di sorta.
Eguali considerazioni sono da ritenersi valide anche in caso di autorizzazioni ai soli fini idraulici.
Art.26: Norme e regolamenti di polizia idraulica (modulistica per le richieste e documentazione da allegare
alle domande, durata della concessione, canoni di concessione, spese, foro competente)
Sono definite con apposito provvedimento dal Comune di Lavena Ponte Tresa e/o dal tecnico
responsabile del servizio.
5.5
AREE
DI
SALVAGUARDIA
IDROPOTABILE
DELLE
CAPTAZIONI
AD
USO
Nella zona di tutela assoluta (ZTA) valgono le limitazioni d’uso di cui all’art. 94 comma 3 del D.Lgs 3
aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” a salvaguardia delle opere di captazione:
la zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante le captazioni;
Comma 3
deve avere un’estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente
protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione e ad infrastrutture di servizio.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole, Norme Tecniche
98
La ZTA delle captazioni ad uso idropotabile del comune di Lavena Ponte Tresa sono definite così come
indicato nella Carta di Vincoli (Tavola 7).
La Zona di Rispetto (ZR) è sottoposta alle limitazioni d’uso previste dall’art. 94 commi 4 e 5 del D.Lgs. 3
aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e dalla DGR 10 aprile 2003 n. 7/12693 “Decreto
Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche, art. 21, comma 5 – Disciplina delle aree di
salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano”.
Comma 4
La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela
assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente
la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in
relazione alla tipologia dell’opera di captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della
risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo
svolgimento delle seguenti attività:
dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato
sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli,
delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
aree cimiteriali;
apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli
finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della
risorsa idrica;
gestione di rifiuti;
stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
pozzi perdenti;
pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg/ettaro di azoto presente negli affluenti, al netto
delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di
rispetto ristretta.
Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque
Comma 5
ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve
essere garantita la loro messa in sicurezza. La regione disciplina, all’interno della zona di rispetto, le
seguenti strutture o attività:
fognature;
edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.
La Delibera di G.R. 10 aprile 2003 n. 7/12693 “Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive
modifiche, art. 21, comma 5 – Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al
consumo umano” formula i criteri e gli indirizzi in merito:
alla realizzazione di strutture e all’esecuzione di attività ex novo nelle zone di rispetto dei pozzi esistenti;
all’ubicazione di nuovi pozzi destinati all’approvvigionamento potabile.
In particolare, in riferimento alla pianificazione comunale, l’All.1, punto 3 di cui alla delibera sopraccitata,
fornisce le direttive per la disciplina delle seguenti attività all’interno delle zone di rispetto:
realizzazione di fognature;
realizzazione di opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relativa urbanizzazione;
realizzazione di infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio;
pratiche agricole.
Per quanto riguarda la realizzazione di fognature (punto 3.1) la delibera cita le seguenti disposizioni: I
nuovi tratti di fognatura da situare nelle zone di rispetto devono:
costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall’interno verso l’esterno e viceversa, e recapitare
esternamente all’area medesima;
essere realizzati evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che possano costituire elemento di
discontinuità, quali i sifoni e opere di sollevamento.
….(omissis)
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole, Norme Tecniche
99
nella zona di rispetto di una captazione da acquifero non protetto:
non è consentita la realizzazione di fosse settiche, pozzi perdenti, bacini di accumulo di liquami e impianti
di depurazione;
è in generale opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche, anche provenienti da tetti, nel
sottosuolo e la realizzazione di vasche di laminazione e di prima pioggia.
per tutte le fognature nuove (principali, secondarie, allacciamenti) insediate nella zona di rispetto sono
richieste le verifiche di collaudo.
Nelle zone di rispetto:
per la progettazione e la costruzione degli edifici e delle infrastrutture di pertinenza non possono essere
eseguiti sondaggi e indagini di sottosuolo che comportino la creazione di vie preferenziali di possibile
inquinamento della falda;
le nuove edificazioni possono prevedere volumi interrati che non dovranno interferire con la falda captata,
…(omissis).
In tali zone non è inoltre consentito:
la realizzazione, a servizio delle nuove abitazioni, di depositi di materiali pericolosi non gassosi, anche in
serbatoi di piccolo volume a tenuta, sia sul suolo sia nel sottosuolo;
l’insediamento di condotte per il trasporto di sostanze pericolose non gassose;
l’utilizzo di diserbanti e fertilizzanti all’interno di parchi e giardini, …(omissis).
Nelle zone di rispetto è consentito l’insediamento di nuove infrastrutture viarie e ferroviarie, fermo
restando che:
le infrastrutture viarie a elevata densità di traffico (autostrade, strade statali, provinciali, urbane a forte
transito) devono essere progettate e realizzate in modo da garantire condizioni di sicurezza dallo
sversamento ed infiltrazione di sostanze pericolose in falda, …(omissis);
lungo tali infrastrutture non possono essere previsti piazzali per la sosta, per il lavaggio di mezzi di
trasporto o per il deposito, sia sul suolo sia nel sottosuolo, di sostanze pericolose non gassose;
lungo gli assi ferroviari non possono essere realizzati binari morti adibiti alla sosta di convogli che
trasportano sostanze pericolose.
Nei tratti viari o ferroviari che attraversano la zona di rispetto è vietato il deposito e lo spandimento di
sostanze pericolose, quali fondenti stradali, prodotti antiparassitari ed erbicidi, a meno di non utilizzare
sostanze che presentino una ridotta mobilità nei suoli.
Per le opere viarie o ferroviarie da realizzare in sottosuolo deve essere garantita la perfetta
impermeabilizzazione delle strutture di rivestimento e le stesse non dovranno interferire con l’acquifero
captato, …(omissis).
Nelle zone di rispetto è inoltre vietato lo spandimento di liquami e la stabulazione, l’utilizzo di fertilizzanti
di sintesi e di fanghi di origine urbana o industriale.
L’attuazione degli interventi o delle attività di cui all’Art. 94 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e di cui al punto 3
– All. 1 della DGR 7/12693/2003 entro le Zone di Rispetto è subordinata all’effettuazione di un’indagine
idrogeologica di dettaglio che porti ad una ridelimitazione di tali zone secondo i criteri temporale o
idrogeologico (come da DGR 6/15137/1996) o che comunque accerti la compatibilità dell’intervento con lo
stato di vulnerabilità della risorsa idrica e dia apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli
interventi stessi.
5.6
PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO
DEL FIUME PO (PAI)
Per le aree interessate da fenomeni di dissesto, riportate nella Carta del dissesto con legenda uniformata
PAI (Tavola 11) valgono le limitazioni di cui agli art. n. 9, 50, 51, 52 e 53 delle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico, approvato con d.p.c.m. del 24 maggio 2001 e
s.m.i.
Nelle aree Fs (Frana stabilizzata) vigono le limitazioni imposte dall’art. 9 (comma 4):
Nelle aree Fs compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei
programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili
devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato
dall'Autorità competente.
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole, Norme Tecniche
100
Nelle aree Ca (Area di conoide attivo non protetto) vigono le limitazioni imposte dall’art. 9 (comma 7):
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre
2000, n. 365, nelle aree Ca sono esclusivamente consentiti:
gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo
degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la
tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di
destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo;
gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di
interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale,
compatibili con la normativa di tutela;
i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m
dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto
possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici
essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di
dissesto esistente valicato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la
sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni
idrauliche presenti;
l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue.
Nelle aree Cp (Area di conoide attivo parzialmente protetto) vigono le limitazioni imposte dall’art. 9
(comma 8):
8. Nelle aree Cp, oltre agli interventi di cui al precedente comma 7, sono consentiti:
gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 31 della L. 5 agosto
1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue.
Nelle aree Cn (Area di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetto) vigono le
limitazioni imposte dall’art. 9 (comma 9):
Nelle aree Cn compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei
programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili
devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato
dall'Autorità competente.
Nelle aree Ee (Aree a pericolosità molto elevata) vigono le limitazioni di cui all’art. 9 (comma 5):
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre
2000, n. 365, nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti:
gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo
degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la
tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di
destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo;
gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di
interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale,
compatibili con la normativa di tutela;
i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m
dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto
possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici
essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità
dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole, Norme Tecniche
101
devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati,
tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs.
5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel
rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla
data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale
autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla
autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a
tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla
scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così
come definite all’art. 6 del suddetto decreto legislativo.
Nelle aree Em (Aree a pericolosità media o moderata) vigono le limitazioni imposte dall’art. 9 (comma
6bis):
Nelle aree Em compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei
programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili
devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato
dall'Autorità competente.
Nelle aree a rischio molto elevato nel reticolo idrografico principale e secondario nelle aree di pianura
vigono le limitazioni imposte dall’art. 51:
1. Nelle aree perimetrate come ZONA B-Pr nell’Allegato 4.1 all’Elaborato 2 di Piano sono applicate le
disposizioni di cui all’art. 39 delle presenti Norme relative alla Fascia B, richiamate ai successivi commi.
Dette perimetrazioni vengono rivedute in seguito alla realizzazione degli interventi previsti.
2. Nelle aree della ZONA B-Pr esterne ai centri edificati, sono esclusivamente consentiti:
le opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche
aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali
connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote
compatibili con la piena di riferimento;
gli interventi di ristrutturazione edilizia interessanti edifici residenziali, comportanti anche
sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli
potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime;
gli interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il
rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze
delle attività e degli usi in atto.
3. Nelle aree perimetrate come ZONA I nell’Allegato 4.1 all’Elaborato 2 di Piano, esterne ai centri edificati,
sono esclusivamente consentiti:
gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così
come definiti alle lett. a), b), c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di
superficie o volume;
gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la
tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole
opere consentite sono quelle rivolte al recupero strutturale dell’edificio o alla protezione dello
stesso;
la manutenzione, l’ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse
pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove
infrastrutture parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare il carico insediativo e
non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di
rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d’emergenza di
protezione civile. I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree dovranno
essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà ottenere
l’approvazione dell’Autorità idraulica competente;
gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del
D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di valore
storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;
gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni.
4. Per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18 della
L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole, Norme Tecniche
102
edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia
necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento,
l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.
5. Nelle aree della ZONA B-Pr e ZONA I interne ai centri edificati si applicano le norme degli strumenti
urbanistici generali vigenti, fatto salvo il fatto che l’Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d’intesa
con l’autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio,
provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali
condizioni di rischio.
Le misure di tutela per i complessi ricettivi all’aperto sono regolamentate dall’art. 52
1. Ai fini del raggiungimento di condizioni di sicurezza per i complessi ricettivi turistici all’aperto esistenti,
nonché per le costruzioni temporanee o precarie ad uso di abitazione nelle aree a rischio idrogeologico
molto elevato, i Comuni sono tenuti a procedere a una verifica della compatibilità rispetto alle condizioni
di pericolosità presenti. A seguito di tale verifica l’Amministrazione comunale è tenuta ad adottare ogni
provvedimento di competenza atto a garantire la pubblica incolumità.
Le misure di tutela per le infrastrutture viarie soggette a rischio idrogeologico molto elevato sono
regolamentate dall’art. 53
1. Gli Enti proprietari delle opere viarie nei tratti in corrispondenza delle situazioni a rischio molto elevato,
di cui un primo elenco è riportato nell’Allegato 4 alla Relazione generale del PS 267, procedono, entro 12
mesi dalla data di approvazione del presente Piano, tramite gli approfondimenti conoscitivi e progettuali
necessari, alla definizione degli interventi a carattere strutturale e non strutturale atti alla mitigazione del
rischio presente.
2. Per tutto il periodo che intercorre fino alla realizzazione degli interventi di cui al precedente comma, gli
stessi Enti pongono in atto ogni opportuno provvedimento atto a garantire l’esercizio provvisorio
dell’infrastruttura in condizioni di rischio compatibile, con particolare riferimento alla tutela della pubblica
incolumità. In particolare definiscono:
le condizioni di vigilanza, attenzione, allertamento ed emergenza correlate alla tipologia degli
eventi idrologici e idrogeologici che possono comportare condizioni di rischio sull’infrastruttura;
le eventuali attrezzature di misura necessarie per l’identificazione delle condizioni di cui al
comma precedente e la conseguente attuazione delle misure di emergenza;
le operazioni periodiche di sorveglianza e ispezione da compiere per garantire la sicurezza del
funzionamento dell’infrastruttura;
le segnalazioni al pubblico delle condizioni di rischio presenti, eventualmente opportune per la
riduzione dell’esposizione al rischio.
3. Tale elenco può essere integrato ed aggiornato, su proposta delle Regioni territorialmente competenti
o dagli Enti interessati, con deliberazione del Comitato Istituzionale.
5.7
GESTIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI SOTTERRANEE E DI
SCARICO
La gestione delle acque superficiali e sotterranee dovrà avere i seguenti obiettivi:
la mitigazione del rischio idraulico (allagamento) ad opera delle acque superficiali incanalate, secondo i
più recenti principi dell’Autorità di Bacino del fiume Po, del PTUA e del PTCP (art. 26);
la riduzione degli apporti di acque meteoriche provenienti dalle superfici già impermeabilizzate o di futura
impermeabilizzazione, con differenziazione dei recapiti finali a seconda dello stato qualitativo delle acque,
favorendo, ove consentito dalla normativa vigente e dalle condizioni idrogeologiche, lo smaltimento nel
sottosuolo.
la salvaguardia dell’acquifero, a protezione dei pozzi di approvvigionamento idrico potabile e la
pianificazione dell’uso delle acque.
La pianificazione dell’uso delle acque potrà avvenire:
differenziando l’utilizzo delle risorse in funzione della valenza ai fini idropotabili e della potenzialità idrica;
limitando al fabbisogno potabile in senso stretto l’utilizzo di fonti di pregio;
prevedendo l’utilizzo di fonti distinte ed alternative al pubblico acquedotto (es. pozzi autonomi di falda ad
uso irriguo, igienico-sanitario, industriale e antincendio, recupero e riutilizzo di acque meteoriche).
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole, Norme Tecniche
103
5.8
VERIFICA E TUTELA DELLA QUALITÀ DEI SUOLI
Ogni intervento che preveda il cambio di destinazione d’uso (da industriale o commerciale a verde privato
o pubblico o residenziale) dovrà essere preceduto dalla effettuazione di indagini ambientali preliminari, ai
sensi del Regolamento di Igiene comunale (o del Regolamento di Igiene Tipo regionale) e del D.Lgs 3
aprile 2006 n. 152 “ Parte IV titolo V - Norme in materia ambientale”, al fine di verificare lo stato chimicoambientale dei terreni e, se necessario, delle acque sotterranee.
Nel caso di contaminazione accertata (superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione – Csc)
devono essere attivate le procedure di cui al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”,
comprendenti la redazione di un Piano di caratterizzazione (PdCA) e di un Progetto operativo degli
interventi di bonifica in modo da ottenere le informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e
sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito.
Indipendentemente dalla classe di fattibilità di appartenenza, stante il grado di vulnerabilità, potranno
essere proposti e predisposti o richiesti sistemi di controllo ambientale per gli insediamenti con scarichi
industriali, stoccaggio temporaneo di rifiuti pericolosi e/o materie prime che possono dar luogo a rifiuti
pericolosi al termine del ciclo produttivo.
In relazione alla tipologia dell’insediamento produttivo, i sistemi di controllo ambientale potranno essere
costituiti da:
realizzazione di piezometri per il controllo idrochimico della falda, da posizionarsi a monte ed a valle
dell’insediamento (almeno 2 piezometri);
esecuzione di indagini negli strati superficiali del terreno insaturo dell’insediamento, per l’individuazione di
eventuali contaminazioni in atto, la cui tipologia è strettamente condizionata dal tipo di prodotto utilizzato.
Tali sistemi e indagini di controllo ambientale saranno da attivare nel caso in cui nuovi insediamenti,
ristrutturazioni, ridestinazioni abbiano rilevanti interazioni con la qualità del suolo, del sottosuolo e delle
risorse idriche, e potranno essere richiesti dall’Amministrazione Comunale ai fini del rilascio di
concessioni edilizie e/o rilascio di nulla osta esercizio attività, ad esempio nei seguenti casi:
nuovi insediamenti produttivi potenzialmente a rischio di inquinamento;
subentro di nuove attività in aree già precedentemente interessate da insediamenti potenzialmente a
rischio di inquinamento per le quali vi siano ragionevoli dubbi di una potenziale contaminazione dei
terreni;
ristrutturazioni o adeguamenti di impianti e strutture la cui natura abbia relazione diretta o indiretta con il
sottosuolo e le acque, quali ad esempio rifacimenti di reti fognarie interne, sistemi di raccolta e
smaltimento acque di prima pioggia, impermeabilizzazioni e pavimentazioni, asfaltatura piazzali,
rimozione o installazione di serbatoi interrati di combustibili ecc…
La gestione delle terre e rocce da scavo in fase di cantiere dovrà seguire i dettami dell’art. 186 del D.Lgs.
152/06, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008 e dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 (conversione del
decreto legge 185/2008).
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole, Norme Tecniche
104
ALLEGATI
A - ELENCO NUMERICO E NOMINATIVO DEI COMPARTI
N
Denominazione
1
2
3
4a
4b
5
6
7
8
9
10a
10b
10c
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25a
25b
26
27
28
29a
29b
30
31
32
33
34
35
36a
36b
36c
36d
36e
37
38
39
40
I CROTTI
MIRALAGO 1
MIRALAGO SUD
PIANAZZO 1
PIANAZZO 2
MIRALAGO 2
MIRALAGO 3
MIRALAGO 4
LAVENA EEP
LAVENA SUD EEP
COMBI
COMBI
LA TUAIA
COMBI/NARIANO
ARTIG. NARIANO
NARIANO EST
NARIANO OVEST
RAINA EEP
PIACCO NORD
PIACCO SUD
PIACCO
NARIANO NORD
NOLINA
CASERMA GDF
PEZZALUNGA ALTA
SUD OVEST GUARNERI
ZONA CARRILLON
FANO 1
FANO 2
ROCCOLO ALTA
ZANONI
ZONI
ROCCOLO BASSA
ROCCOLO BASSA
BENNET
COLOMBO/DOVRANA
PONTE TRESA 1
PONTE TRESA 2
PONTE TRESA 3
LUINO SUD 1
VICONAGO NORD
VICONAGO NORD
VICONAGO NORD
VICONAGO NORD
VICONAGO NORD
CAMPAGNA 1
VILLAGGIO BENSI
TARCA 1
CAMPAGNA 2
Classe
Paesisitica
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
4
4
3
3
3
3
4
2-4
1-2-4
1-4-5
1-2
1
1
2
1-2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Numero
progressivo
dello Ambito
edificio meritevoli di tutela
territoriale
T2
T3
T1
T6 (PA)
T3
24
T3
T3
25
T3
T1
T3 (PCC)
4
T3
T3
T6 (PA)
T2
T7
5-6-7
T3
T3
T1
T2
T3
T2
8-9
T3
T3
T1
T3
21
T1
T2
19
T3
T1
T3
T3
T3 (PA)
3
3
T7 (PA)
12 - 13 - 14
T4
T1
T1
T1
T5
T1
T1
T1
T3 (PCC)
T4
T4
T4
T4
T4
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole, Norme Tecniche
105
N
Denominazione
41
42
43
44
45
46
47
48
49a
49b
49c
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
77
78
79
80
81a
81b
82
83
84
85
86a
86b
87
CAMPAGNA 3
CAMPAGNA 4
LUINO SUD 2
LUINO SUD 3
LUINO SUD 4
TARCA EEP
ART. TARCA INF.
ART. TARCA SUP.
MOROVA BASSA 1
MOROVA BASSA 2
MOROVA BASSA 3
=
MADONNONE
LUINO NORD 4
LUINO NORD 3
BOSCHINA
LUINO NORD 2
LUINO NORD 1
RAPETTI
CASA PRIMAVERA
PONTE TRESA 4
SOCRATE
CS PONTE
UNGHERIA/LIBERTA'
DU LAC
CAMPING
=
=
LAVENA OVEST
CS LAVENA CASTELLO
LAVENA CASTELLO SUD
SOMS
PARCO RODER
LAVENA VILLA SUD
CS LAVENA VILLA
TRESA PLASTIC
=
=
=
=
=
=
AREA ART. SS233
COMBI ALTA PA
COMBI
SORBAZZO SUD
=
PESCHIERA EST
PESCHIERA OVEST
VICONAGO EST
VICONAGO OVEST
RSA GIARDINO
Classe
Paesisitica
2
2
2
2
2
3
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
4
1-4-5
5
5
5
5
5
=
=
5
5
4
4
5
4-5
5
5
=
=
=
=
=
=
5
3
3
3
=
2
4
2
2
5
Numero
progressivo
dello Ambito
edificio meritevoli di tutela
territoriale
T4
T4
T5
T5
T4
T1
T7 (PA)
T7 (PA)
T3
T7 (PA)
T7 (PA)
=
AT1
T2
T3
T5
T1
T5
T5
T1
T1
T1
20
T1
=
=
10
T1
T1
T1
=
=
=
=
T2
=
=
22
T4
3
T4
T1
1
T4
=
=
1
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
AT3
T6 (PA)
3
2
=
=
2
AT2
T6 (PA)
T6 (PA)
AT5
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole, Norme Tecniche
106
B - ELENCO NUMERICO DEGLI EDIFICI TUTELATI DAL PGT
N
Comparto
Indirizzo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
72
F1 n.3
70
10a
13
13
13
19
19
62
F1 n.32
31
31
31
PAI
PAI
F1 n.7
F1 n.35
25a
60
23
69
40
6
7
71a
Via Taiana
Via Zanzi
Via Marconi
Via Marconi
Via Bona
Via Marconi, 27
Via Marconi, 29
Via Libertà
Via Marconi
Via Colombo
Via Colombo
Via Colombo
Via Argine Dovrana
Via Argine Dovrana
Denominazione
Asilo di Lavena
Società Operaia di Mutuo Soccorso
Stazione di Lavena
Crotto Bianchi
Sopra il Crotto Bianchi
Autorimessa SVIT
Chiesa della Madonna della Porta di Lavena
Chiesa e Casa Parrocchiale di Lavena
Via Libertà
Via Marconi
Via Libertà
Via Zanzi
Via Campagna
Via Prada
Via Ardena
Imbarcadero
Villa Guarneri
Cascina
Villa Roder
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole, Norme Tecniche
107
Ambito
territoriale
T4
F1 n.3
T4
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T1
F1 n.32
T4
T4
T4
PAI
PAI
F1 n.7
F1 n.35
T3
T1
T1
T4
T4
T3
T3
T1
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole, Norme Tecniche
108
C - SCHEMA DIMOSTRATIVO DELLE ALTEZZE DEI PIANI
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole, Norme Tecniche
109
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole, Norme Tecniche
110
D - SCHEMI COPERTURE TETTOIE PER AUTO
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole, Norme Tecniche
111
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole, Norme Tecniche
112
E - SCHEDE DI RILIEVO DEGLI EDIFICI DEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole, Norme Tecniche
113
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole, Norme Tecniche
114
F - TABELLA ZONE OMOGENEE A SERVIZI INDIVIDUATE GRAFICAMENTE
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole, Norme Tecniche
115
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole, Norme Tecniche
116
G - TABELLA SUDDIVISIONE PER COMPARTI - TESSUTO URBANO CONSOLIDATO, AMBITI A
COMPENSAZIONE PEREQUATIVA, AMBITI DI TRASFORMAZIONE
Comune di Lavena - Ponte Tresa: Piano delle Regole, Norme Tecniche
117