Corso on line di contabilità generale: applicazioni IVA

ON10
Nisaba Solution
Corso on line di
contabilità generale: applicazioni
IVA
La contabilità ordinaria
FEBBRAIO 2014
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Sommario
INTRODUZIONE.................................................................................................................................................. 2
1.
APPLICAZIONE IVA ..................................................................................................................................... 3
2.
CONCLUSIONI ............................................................................................................................................ 5
CORSO ON LINE DI CONTABILITÀ GENERALE: APPLICAZIONI IVA| La contabilità ordinaria
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INTRODUZIONE
L’IVA è sempre un argomento molto delicato. Ci sono tantissime variabili e conoscerle tutte richiede tempo
e molto studio. Questa dispensa vuole solamente dare un quadro dei principali articoli che vengono presi in
considerazione più frequentemente. Per un approfondimento o per verifiche, si rimanda al DPR 633/72.
Sul sito www.soloragioneria.com sono sempre disponibili delle dispense gratuite da poter visionare per ulteriori approfondimenti. In qualsiasi momento è possibile scrivermi alla mail [email protected] per
approfondimenti e/o chiarimenti.
Sara Mazza
FEBBRAIO 2014 | NISABA SOLUTION
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1. APPLICAZIONI IVA
L’Imposta sul Valore Aggiunto è una tassa che è in vigore dal 1972 ed è trattata dal Decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972. E’ un testo che spiega chiaramente come e quando applicare
l’IVA, ma è anche estremamente lungo e complesso, quindi in queste pagine troverete gli articoli ad uso più
comune con la spiegazione di quando e come un articolo vada imputato. Per ogni ulteriore approfondimento
si rimanda al testo di riferimento.
L’applicazione dell’IVA deve sottostare a tre fondamentali presupposti:
1. OGGETTIVO: deve esserci una prestazione di servizi o una cessione di beni
2. SOGGETTIVO: quando la prestazione o la vendita di bene è subordinata all’esercizio di un’impresa o
l’esercizio di arte o professione
3. TERRITORIALE: il bene/servizio deve essere stato spedito/svolto nel territorio dello Stato (art. 7)
L’IVA si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato e nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.
ART.
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(DA 7 A 7 SEPTIES)
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DESCRIZIONE
CESSIONI DI BENI. COSTITUISCONO CESSIONI DI BENI GLI ATTI A TITOLO ONEROSO
CHE IMPORANO TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ OVVERO COSTITUZIONE O
TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU BENI DI OGNI GENERE.
PRESTAZIONE DI SERVIZI. COSTITUISCONO PRESTAZIONI DI SERVIZI LE PRESTAZIONI VERSO CORRISPETTIVO DIPENDENTI DA CONTRATTI D’OPERA, APPALTO,
TRASPORTO, MANDATO, SPEDIZIONE, AGENZIA, MEDIAZIONE, DEPOSITO E IN GENERE DA OBBLIGAZIONI DI FARE, DI NON FARE E DI PERMETTERE QUALE NE SIA LA
FONTE.
TERRITORIALITA’ DELL’IMPOSTA. DEFINISCE IN MODO CHIARO COSA SI INTENDE
PER STATO ITALIANO E PER COMUNITA’ EUROPEA E, QUINDI, VERSO QUALI PAESI
ESTERI SI DEVE APPLICARE L’ART. 7 IN ESENZIONE. IN LINEA GENERALE SI UTLIZZA
L’ART. 7 BIS IN FASE DI EMISSIONE FATTURA PER VENDITA DI BENI E 7 TER PER LA
VENDITA DI SERVIZI.
CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE. L’ART. 8A VIENE UTILIZZATO IN FASE DI FATTURAZIONE A CLIENTE EXTRA CEE, MENTRE L’ART 8C VIENE UTILIZZATO IN FASE DI FATTURAZIONE A CLIENTE ITALIANO CHE SI AVVALE DELLA DICHIARAZIONE D’INTENTO.
SERVIZI INTERNAZIONALI CONNESSI AGLI SCAMBI INTERNAZIONALI. ADIBITO A
SERVIZI CHE VENGONO PRESTATI IN PARTE NEL TERRITORIO E IN PARTE FUORI DAL
TERRITORIO OPPURE NEI PORTI O NEGLI AEREOPORTI.
OPERAZIONI ESENTI L’IMPOSTA. VIENE USATO PER: ASSICURAZIONI, CONCESSIONE DI CREDITI, OPERAZIONI RELATIVE A SCOMMESSE, LOTTO E LOTTERIE NAZIONALI, AFFITTI E/O CESSIONI DI TERRENI E AZIENDE AGRICOLE, PRESTAZIONI DI
TRASPORTI URBANI, PRESTAZIONI SANITARIE E TRASPORTO MALATI, PRESTAZIONI
EDUCATIVE, PRESTAZIONI DEI SERVIZI DI POMPE FUNEBRI.
ESCLUSIONI DAL COMPUTO DELLA BASE IMPONIBILE. NON CONCORRONO A FORMARE LA BASE IMPONIBILE: LE SOMME DOVUTE A TITOLO DI INTERESSI MORATORI O DI PENALITA’ PER RITARDI DI PAGAMENTO; BENI CEDUTI SOTTO FORMA DI
SCONTO, PREMIO O ABBUONO, SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE
ANTICIPAZIONI FATTE IN NOME E OPER CONTO DELLA CONTROPARTE, L’IMPORTO
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DEGLI IMBALLAGGI SE SONO A RENDERE, LE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIVALSA
IVA.
SOGGETTI PASSIVI. L’IMPOSTA E’ DOVUTA DAI SOGGETTI CHE EFFETTUANO LE CESSIONI DI BENI E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPONIBILI, I QUALI DEVONO VERSARLA ALL’ERARIO, CUMULATIVAMENTE PER TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE
E AL NETTO DELLA DETRAZIONE PREVISTA NELL’ART. 19, NEI MODI E NEI TERMINI
STABILITI NEL TITOLO SECONDO. L’ART. 17/A VIENE SPESSO UTILIZZATO IN FASE DI
REGISTRAZIONE REVERSE CHARGE DA PARTE DI IMPRESE EDILI, OPPURE DI CESSIONE ORO, PERSONAL COMPUTER E ACCESSORI.
DETRAZIONE. IN QUESTO ARTICOLO VIENE SPIEGATO COME DETERMINARE L’IMPOSTA DOVUTA E IN QUALI CASI NON E’ DETRAIBILE. SPESSO VIENE UTILIZZATO
COME ART. DI ESENZIONE PER LE FATTURE EMESSE PER LA VENDITA DI MANIFESTAZIONI A PREMIO.
VARIAZIONE DELL’IMPONIBILE O DELL’IMPOSTA. L’ART. 26 VIENE USATO IN FASE
DI EMISSIONE DI NOTA DI CREDITO QUANDO LA FATTURA EMESSA RISALE A PIU’
DI UN ANNO PRIMA.
OPERAZIONI CON LO STATO DEL VATICANO O CON SAN MARINO.
DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI SETTORI. QUESTO ARTICOLO VIENE UTILIZZATO IN FASE DI REGISTRAZIONE ACQUISTO/VENDITA DI: SALI E TABACCHI, GIORNALI, QUOTIDIANI, LIBRI, CATALOGHI, ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO, CESSIONI
DI ROTTAMI E MATERIALE FERROSO.
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2. CONCLUSIONI
Arrivati a questo punto, le basi dovrebbero essere state ben capite, ora bisogna darsi alla pratica. Sul sito
www.soloragioneria.com potete trovare tanti esercizi già svolti e tanti da svolgere in autonomia.
Se volete continuare il vostro percorso formativo vi consiglio i corsi intermedi.
A presto
Sara Mazza
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