ON10 Nisaba Solution Corso on line di contabilità generale: applicazioni IVA La contabilità ordinaria FEBBRAIO 2014 Pag. |1 Sommario INTRODUZIONE.................................................................................................................................................. 2 1. APPLICAZIONE IVA ..................................................................................................................................... 3 2. CONCLUSIONI ............................................................................................................................................ 5 CORSO ON LINE DI CONTABILITÀ GENERALE: APPLICAZIONI IVA| La contabilità ordinaria Pag.|2 INTRODUZIONE L’IVA è sempre un argomento molto delicato. Ci sono tantissime variabili e conoscerle tutte richiede tempo e molto studio. Questa dispensa vuole solamente dare un quadro dei principali articoli che vengono presi in considerazione più frequentemente. Per un approfondimento o per verifiche, si rimanda al DPR 633/72. Sul sito www.soloragioneria.com sono sempre disponibili delle dispense gratuite da poter visionare per ulteriori approfondimenti. In qualsiasi momento è possibile scrivermi alla mail [email protected] per approfondimenti e/o chiarimenti. Sara Mazza FEBBRAIO 2014 | NISABA SOLUTION Pag. |3 1. APPLICAZIONI IVA L’Imposta sul Valore Aggiunto è una tassa che è in vigore dal 1972 ed è trattata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972. E’ un testo che spiega chiaramente come e quando applicare l’IVA, ma è anche estremamente lungo e complesso, quindi in queste pagine troverete gli articoli ad uso più comune con la spiegazione di quando e come un articolo vada imputato. Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda al testo di riferimento. L’applicazione dell’IVA deve sottostare a tre fondamentali presupposti: 1. OGGETTIVO: deve esserci una prestazione di servizi o una cessione di beni 2. SOGGETTIVO: quando la prestazione o la vendita di bene è subordinata all’esercizio di un’impresa o l’esercizio di arte o professione 3. TERRITORIALE: il bene/servizio deve essere stato spedito/svolto nel territorio dello Stato (art. 7) L’IVA si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato e nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate. ART. 2 3 7 (DA 7 A 7 SEPTIES) 8 9 10 15 DESCRIZIONE CESSIONI DI BENI. COSTITUISCONO CESSIONI DI BENI GLI ATTI A TITOLO ONEROSO CHE IMPORANO TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ OVVERO COSTITUZIONE O TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU BENI DI OGNI GENERE. PRESTAZIONE DI SERVIZI. COSTITUISCONO PRESTAZIONI DI SERVIZI LE PRESTAZIONI VERSO CORRISPETTIVO DIPENDENTI DA CONTRATTI D’OPERA, APPALTO, TRASPORTO, MANDATO, SPEDIZIONE, AGENZIA, MEDIAZIONE, DEPOSITO E IN GENERE DA OBBLIGAZIONI DI FARE, DI NON FARE E DI PERMETTERE QUALE NE SIA LA FONTE. TERRITORIALITA’ DELL’IMPOSTA. DEFINISCE IN MODO CHIARO COSA SI INTENDE PER STATO ITALIANO E PER COMUNITA’ EUROPEA E, QUINDI, VERSO QUALI PAESI ESTERI SI DEVE APPLICARE L’ART. 7 IN ESENZIONE. IN LINEA GENERALE SI UTLIZZA L’ART. 7 BIS IN FASE DI EMISSIONE FATTURA PER VENDITA DI BENI E 7 TER PER LA VENDITA DI SERVIZI. CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE. L’ART. 8A VIENE UTILIZZATO IN FASE DI FATTURAZIONE A CLIENTE EXTRA CEE, MENTRE L’ART 8C VIENE UTILIZZATO IN FASE DI FATTURAZIONE A CLIENTE ITALIANO CHE SI AVVALE DELLA DICHIARAZIONE D’INTENTO. SERVIZI INTERNAZIONALI CONNESSI AGLI SCAMBI INTERNAZIONALI. ADIBITO A SERVIZI CHE VENGONO PRESTATI IN PARTE NEL TERRITORIO E IN PARTE FUORI DAL TERRITORIO OPPURE NEI PORTI O NEGLI AEREOPORTI. OPERAZIONI ESENTI L’IMPOSTA. VIENE USATO PER: ASSICURAZIONI, CONCESSIONE DI CREDITI, OPERAZIONI RELATIVE A SCOMMESSE, LOTTO E LOTTERIE NAZIONALI, AFFITTI E/O CESSIONI DI TERRENI E AZIENDE AGRICOLE, PRESTAZIONI DI TRASPORTI URBANI, PRESTAZIONI SANITARIE E TRASPORTO MALATI, PRESTAZIONI EDUCATIVE, PRESTAZIONI DEI SERVIZI DI POMPE FUNEBRI. ESCLUSIONI DAL COMPUTO DELLA BASE IMPONIBILE. NON CONCORRONO A FORMARE LA BASE IMPONIBILE: LE SOMME DOVUTE A TITOLO DI INTERESSI MORATORI O DI PENALITA’ PER RITARDI DI PAGAMENTO; BENI CEDUTI SOTTO FORMA DI SCONTO, PREMIO O ABBUONO, SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI FATTE IN NOME E OPER CONTO DELLA CONTROPARTE, L’IMPORTO CORSO ON LINE DI CONTABILITÀ GENERALE: APPLICAZIONI IVA| La contabilità ordinaria Pag.|4 17 19 26 71 74 FEBBRAIO 2014 | NISABA SOLUTION DEGLI IMBALLAGGI SE SONO A RENDERE, LE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIVALSA IVA. SOGGETTI PASSIVI. L’IMPOSTA E’ DOVUTA DAI SOGGETTI CHE EFFETTUANO LE CESSIONI DI BENI E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPONIBILI, I QUALI DEVONO VERSARLA ALL’ERARIO, CUMULATIVAMENTE PER TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE E AL NETTO DELLA DETRAZIONE PREVISTA NELL’ART. 19, NEI MODI E NEI TERMINI STABILITI NEL TITOLO SECONDO. L’ART. 17/A VIENE SPESSO UTILIZZATO IN FASE DI REGISTRAZIONE REVERSE CHARGE DA PARTE DI IMPRESE EDILI, OPPURE DI CESSIONE ORO, PERSONAL COMPUTER E ACCESSORI. DETRAZIONE. IN QUESTO ARTICOLO VIENE SPIEGATO COME DETERMINARE L’IMPOSTA DOVUTA E IN QUALI CASI NON E’ DETRAIBILE. SPESSO VIENE UTILIZZATO COME ART. DI ESENZIONE PER LE FATTURE EMESSE PER LA VENDITA DI MANIFESTAZIONI A PREMIO. VARIAZIONE DELL’IMPONIBILE O DELL’IMPOSTA. L’ART. 26 VIENE USATO IN FASE DI EMISSIONE DI NOTA DI CREDITO QUANDO LA FATTURA EMESSA RISALE A PIU’ DI UN ANNO PRIMA. OPERAZIONI CON LO STATO DEL VATICANO O CON SAN MARINO. DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI SETTORI. QUESTO ARTICOLO VIENE UTILIZZATO IN FASE DI REGISTRAZIONE ACQUISTO/VENDITA DI: SALI E TABACCHI, GIORNALI, QUOTIDIANI, LIBRI, CATALOGHI, ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO, CESSIONI DI ROTTAMI E MATERIALE FERROSO. Pag. |5 2. CONCLUSIONI Arrivati a questo punto, le basi dovrebbero essere state ben capite, ora bisogna darsi alla pratica. Sul sito www.soloragioneria.com potete trovare tanti esercizi già svolti e tanti da svolgere in autonomia. Se volete continuare il vostro percorso formativo vi consiglio i corsi intermedi. A presto Sara Mazza CORSO ON LINE DI CONTABILITÀ GENERALE: APPLICAZIONI IVA| La contabilità ordinaria
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