CIRCOLARE n. 63/2014 Prot. n.1004 AS/mr Roma, 16 aprile 2014 ALLE ASSOCIAZIONI E SINDACATI PUBBLICI ESERCIZI ADERENTI ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO TURISMO E SERVIZI E p.c.: AI SIGG. DIRIGENTI NAZIONALI Oggetto: D.Lgs n. 39/2014 – certificato penale del casellario giudiziale – Ministero del Lavoro Circolare n. 9/2014 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 9 del 11 aprile 2014 (in allegato), anche su richiesta di FIPE, ha fornito importanti chiarimenti in merito all'adempimento per i datori di lavoro di richiedere il certificato del casellario giudiziale preventivamente l'assunzione di un lavoratore che dovrà operare in maniera regolare e continuativa con i minori (Decreto Legislativo n. 39/2014 - lotta agli abusi ed allo sfruttamento dei minori), accogliendo la richiesta della Federazione di circoscrivere l’ambito applicativo alle attività che implicano un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori. Come indicato nelle nostre precedenti comunicazioni (Circolare FIPE n. 60/2014, n. 55/2014 e n. 57/2014), la norma prevede che i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 del D.P.R. n. 313/2002. Il Ministero del Lavoro, nel richiamare alcuni orientamenti interpretativi già formulati dal Ministero della Giustizia, chiarisce che l’adempimento in questione riguarda esclusivamente i nuovi rapporti di lavoro costituiti a decorrere dal 6 aprile 2014 e non si applica a tutti i rapporti di lavoro già in essere a tale data. Piazza G.G. Belli, 2 - 00153 ROMA Tel. 06.58.39.21 - Fax 06.581.86.82 Web: www.fipe.it - Email: [email protected] L'obbligo di procurarsi il certificato penale sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi si appresti alla stipula di un contratto di lavoro. La Circolare in oggetto estende l’obbligo non solo alle tipologie di lavoro subordinato ma anche a quelle forme di attività di natura autonoma che comportino, ovviamente, un contatto continuativo con i minori come ad esempio le collaborazioni anche a progetto, associazione in partecipazione ecc. Rimangono invece fuori dalla sfera di operatività dell’intervento normativo i rapporti diversi da quelli di lavoro in senso stretto come ad esempio i rapporti di volontariato. In merito al campo di applicazione, nel sostenere l’orientamento espresso dalla Federazione, il Ministero ha affermato che «l’adempimento vada circoscritto alle sole attività professionali che abbiamo come destinatari diretti i minori e cioè quelle che implichino un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori». Il Ministero prosegue evidenziando a titolo esemplificativo alcune attività per le quali è richiesto il certificato penale come le insegnanti di scuole pubbliche e private, conducenti di scuolabus, animatori turistici per bambini/ragazzi, istruttori sportivi per bambini/ragazzi e il personale addetto alla somministrazione diretta di pasti all’interno di mense scolastiche. Oltre alle attività indicate dal Ministero segnaliamo quindi che nel nostro settore il provvedimento riguarda unicamente tutte quelle figure professionali che hanno a che fare con i minori come ad esempio animatori di feste per bambini o di mini club, assistenti bagnanti nei campi estivi e figure professionali similari assunte per svolgere attività esclusive in favore degli stessi. Continua la nota ministeriale affermando che, «rimangono pertanto al di fuori della previsione normativa quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata, ma dove è comunque “possibile” la presenza di minori». Come indicato in precedenza dalla Federazione sono al di fuori della previsione normativa tutte quelle attività rivolte ad una utenza indifferenziata come ad esempio l’assistente bagnanti di uno stabilimento balneare. Pertanto il Ministero precisa che l'obbligo non riguarda i dirigenti, i responsabili, preposti e tutte quelle figure che sovraintendono alla attività svolta dall'operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i minori. Come chiarito anche dal Ministero della Giustizia in attesa del rilascio del certificato del casellario (che deve essere richiesto –acquisito il consenso dell’interessato – prima dell’impiego al lavoro) è comunque possibile impiegare il lavoratore sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da esibire agli organi di vigilanza. Nel rinviare alla dettagliata lettura della circolare ministeriale gli uffici della Federazione restano a disposizione per eventuali richieste di chiarimento. Distinti saluti. All. 1
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