N. R.G. 45668/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO OTTAVA CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elena Maria Riva Crugnola Presidente dott. Alessandra Dal Moro Giudice Relatore Est. dott. Marianna Giudice Galioto all’esito dell’udienza del 27/11/2012 nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 45668/2012 promosso da: FALL.TO B.F.C. & CO. SPA IN LIQ. (C.F. 04902700964) con il patrocinio dell’avv. MANIACI ARTURO elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA, 39 20122 MILANO reclamante contro FABIO ARCURI (C.F. RCRFBA76D21A940D ), con il patrocinio dell’avv. FULCO SERGIO e domiciliato in VIA AGNELLO 12 20121 MILANO presso il difensore avv. FULCO SERGIO reclamato ROSSELLA NADIA CERUTI (C.F. CRTNRS57L55F205K ), con il patrocinio dell’avv. RAMPINO VINCENZO e domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 23 MILANO presso il difensore avv. RAMPINO VINCENZO reclamato CHRISTIANE RIVAUX BUONGIORNO DANILO e (C.F. RVXCRS49C41Z330P ), con il patrocinio dell’avv. domiciliato in CORSO VENEZIA,35 20121 MILANO presso il difensore avv. BUONGIORNO DANILO reclamato CRISTOFORO UBALDO DI GIORGIO (C.F. FRANCO e ), con il patrocinio dell’avv. BALCONI domiciliato in VIA LOMBARDIA 233 BRUGHERIO presso il difensore avv. BALCONI FRANCO reclamato Ha emesso la seguente ORDINANZA Pagina 1 http://bit.ly/1bNuCIy vista la richiesta di sospensione del procedimento ex articolo 295 c.p.c. avanzata dalla difesa di parte convenuta Ceruti, cui si sono associate le difese dei convenuti Arcuri e Di Giorgio cui si oppone parte attrice, Osserva Pagina 2 http://bit.ly/1bNuCIy ¾ il fallimento deduce il compimento da parte degli amministratori della società di un’operazione di lease back illegittima sotto due profili : a) in quanto del tutto irragionevole (il contratto di lease-back con Fineco aveva ad oggetto gli stessi beni immobili oggetto del contratto di leasing stipulato in precedenza con Italease, ma a condizioni assai più onerose); b) in quanto vietata ex art. 2486 c.c. stante la situazione patrimoniale e finanziaria in cui versava la società quando quell'operazione fu decisa e portata a termine, situazione che appariva molto critica, per l’ammontare dell’indebitamento verso l’erario, per l’ammontare dell’indebitamento verso le banche cui la società faceva continuo ricorso in assenza di adeguati ricavi o flussi finanziari propri e a cui faceva fronte con le fideiussioni personali dei soci; ¾ detta operazione avrebbe in sé generato un danno di euro 2.200.000,00 (differenza tra il debito da cui la società si era liberata recedendo dal contratto di leasing, e il debito che aveva contratto con il contratto di lease- back sugli stessi immobili) tanto da condurre “alla definitiva consumazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale”; ¾ le difese dei convenuti hanno contestato che in seguito all'operazione sia derivato un "danno" poichè il giudice delegato - in sede di verifica dello stato passivo - avrebbe dichiarato la nullità del lease - back e respinto la domanda di rivendica del bene da parte di Fineco: poichè il bene - secondo consulente nominato dalla stessa curatela - avrebbe un valore di euro 4.300.000,00, la società non avrebbe subito alcun danno per effetto dell'operazione, dalla cui nullità discenderebbe l'obbligo di restituire un indebito (il finanziamento erogato da Fineco e pari ad euro 2.736.271,80 ) ben inferiore al valore del bene riacquisito al patrimonio sociale; ¾ per tale ragione hanno chiesto la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio di opposizione allo stato passivo pendente ed avente ad oggetto per l'appunto la domanda di rivendica di Fineco ¾ la curatela si è opposta rilevando che nel processo che si pretende pregiudiziale le parti sono diverse e sottolinea che la sentenza che deciderà sull'opposizione avrà efficacia solo endofallimentare ciò premesso il Tribunale ritenuto che: 1) ai fini della sospensione necessaria del processo ai sensi dell'articolo 295 c.p.c. è necessaria l'obiettiva esistenza di un rapporto di pregiudizialità giuridica il quale ricorre "quando una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di un'altra situazione sostanziale,"(da ultimo Cass. N 2649/2011) sicché la decisione del processo principale sia idonea a definire in tutto in parte il processo pregiudicato; 2) nella fattispecie, l' oggetto del processo di opposizione lo stato passivo (nullità del contratto di lease back) riguarda una situazione sostanziale ( accertamento della proprietà del bene immobile oggetto del contratto) che rappresenta un elemento della fattispecie di responsabilità invocata dalla curatela, nel senso che ove all'esito del giudizio il bene oggetto del contratto di lease -back risultasse di proprietà della società fallita, verrebbe meno la conseguenza pregiudizievole sul patrimonio della società che la curatela stessa deduce quale effetto del contratto di cui - nello stesso tempo in altro giudizio - invoca la nullità ( invero il valore del bene riscattato dalla precedente società di leasing grazie al finanziamento concesso da Fineco sarebbe assai maggiore del finanziamento concesso e oggetto di un obbligo di restituzione per indebito oggettivo ); verrebbe meno, dunque, un elemento costitutivo della pronuncia di condanna degli amministratori della società al risarcimento del danno; onde deve ritenersi sussistente un rapporto di pregiudizialità tra procedimento citato di opposizione allo stato passivo e il presente procedimento Pagina 3 http://bit.ly/1bNuCIy 3) nè ad inficiare tale ricostruzione di pregiudizialità, può valere, come sostenuto dalla curatela attrice, la diversità di parti presenti rispettivamente nel procedimento principale e in quello dipendente, trattandosi di diversità connessa alla differente struttura dei giudizi, che non elide la necessità, per il giudice del presente procedimento, di tenere conto, ai fini della configurabilità del danno oggetto della domanda, dell'esito del procedimento pendente in sede di opposizione allo stato passivo, esito che, quand'anche di efficacia solo endofallimentare, potrà senz'altro essere opposto al fallimento attore dalle parti interessate in questo procedimento; del resto, come sottolineato la difesa dei convenuti che insistono per la sospensione, non mancano precedenti di legittimità nei quali, in presenza di parti diverse nei procedimenti in discussione, è stato ritenuto sussistente in rapporto di pregiudizialità (Cass. Nr.1865/2012); P.Q.M. visto l'articolo 337 c.p.c. sospendere il presente procedimento fino all'esito di quello pendente presso questo stesso Tribunale, di opposizione allo stato passivo promosso da società Fineco nei confronti del Fallimento BFC & CO s.p.a in liquidazione Si comunichi. Milano, 4 febbraio 2013 Il Presidente dott. Elena Maria Riva Crugnola Pagina 4 http://bit.ly/1bNuCIy
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