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N. R.G. 45668/2012
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
OTTAVA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Elena Maria Riva Crugnola
Presidente
dott. Alessandra Dal Moro
Giudice Relatore Est.
dott. Marianna
Giudice
Galioto
all’esito dell’udienza del 27/11/2012
nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 45668/2012 promosso da:
FALL.TO B.F.C. & CO. SPA IN LIQ. (C.F. 04902700964) con il patrocinio dell’avv. MANIACI
ARTURO elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA, 39 20122 MILANO
reclamante
contro
FABIO ARCURI (C.F. RCRFBA76D21A940D ), con il patrocinio dell’avv. FULCO SERGIO e
domiciliato in VIA AGNELLO 12 20121 MILANO presso il difensore avv. FULCO SERGIO
reclamato
ROSSELLA NADIA CERUTI (C.F. CRTNRS57L55F205K ), con il patrocinio dell’avv.
RAMPINO VINCENZO e
domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 23 MILANO
presso il
difensore avv. RAMPINO VINCENZO
reclamato
CHRISTIANE
RIVAUX
BUONGIORNO DANILO e
(C.F.
RVXCRS49C41Z330P
),
con
il
patrocinio
dell’avv.
domiciliato in CORSO VENEZIA,35 20121 MILANO
presso il
difensore avv. BUONGIORNO DANILO
reclamato
CRISTOFORO UBALDO DI GIORGIO (C.F.
FRANCO e
), con il patrocinio dell’avv. BALCONI
domiciliato in VIA LOMBARDIA 233 BRUGHERIO
presso il difensore avv.
BALCONI FRANCO
reclamato
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
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vista la richiesta di sospensione del procedimento ex articolo 295 c.p.c. avanzata dalla difesa di
parte convenuta Ceruti, cui si sono associate le difese dei convenuti Arcuri e Di Giorgio cui si
oppone parte attrice,
Osserva
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¾ il fallimento deduce il compimento da parte degli amministratori della società di
un’operazione di lease back illegittima sotto due profili : a) in quanto del tutto
irragionevole (il contratto di lease-back con Fineco aveva ad oggetto gli stessi beni
immobili oggetto del contratto di leasing stipulato in precedenza con Italease, ma a
condizioni assai più onerose); b) in quanto vietata ex art. 2486 c.c. stante la situazione
patrimoniale e finanziaria in cui versava la società quando quell'operazione fu decisa e
portata a
termine, situazione che appariva molto
critica, per l’ammontare
dell’indebitamento verso l’erario, per l’ammontare dell’indebitamento verso le banche cui la
società faceva continuo ricorso in assenza di adeguati ricavi o flussi finanziari propri e a
cui faceva fronte con le fideiussioni personali dei soci;
¾ detta operazione avrebbe in sé generato un danno di euro 2.200.000,00 (differenza tra il
debito da cui la società si era liberata recedendo dal contratto di leasing, e il debito che
aveva contratto con il contratto di lease- back sugli stessi immobili) tanto da condurre
“alla definitiva consumazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale”;
¾ le difese dei convenuti hanno contestato che in seguito all'operazione sia derivato un
"danno" poichè il giudice delegato - in sede di verifica dello stato passivo - avrebbe
dichiarato la nullità del lease - back e respinto la domanda di rivendica del bene da parte di
Fineco: poichè il bene - secondo consulente nominato dalla stessa curatela - avrebbe un
valore di euro 4.300.000,00, la società non avrebbe subito alcun danno per effetto
dell'operazione, dalla cui nullità discenderebbe l'obbligo di restituire un indebito (il
finanziamento erogato da Fineco e pari ad euro 2.736.271,80 ) ben inferiore al valore del
bene riacquisito al patrimonio sociale;
¾ per tale ragione hanno chiesto la sospensione del presente giudizio in attesa della
definizione del giudizio di opposizione allo stato passivo pendente ed avente ad oggetto
per l'appunto la domanda di rivendica di Fineco
¾ la curatela si è opposta rilevando che nel processo che si pretende pregiudiziale le parti sono
diverse e sottolinea che la sentenza che deciderà sull'opposizione avrà efficacia solo
endofallimentare
ciò premesso il Tribunale ritenuto che:
1) ai fini della sospensione necessaria del processo ai sensi dell'articolo 295 c.p.c. è necessaria
l'obiettiva esistenza di un rapporto di pregiudizialità giuridica il quale ricorre "quando una
situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di
un'altra situazione sostanziale,"(da ultimo Cass. N 2649/2011) sicché la decisione del
processo principale sia idonea a definire in tutto in parte il processo pregiudicato;
2) nella fattispecie, l' oggetto del processo di opposizione lo stato passivo (nullità del
contratto di lease back) riguarda una situazione sostanziale ( accertamento della proprietà
del bene immobile oggetto del contratto) che rappresenta un elemento della fattispecie di
responsabilità invocata dalla curatela, nel senso che ove all'esito del giudizio il bene
oggetto del contratto di lease -back risultasse di proprietà della società fallita, verrebbe
meno la conseguenza pregiudizievole sul patrimonio della società che la curatela stessa
deduce quale effetto del contratto di cui - nello stesso tempo in altro giudizio - invoca la
nullità ( invero il valore del bene riscattato dalla precedente società di leasing grazie al
finanziamento concesso da Fineco sarebbe assai maggiore del finanziamento concesso e
oggetto di un obbligo di restituzione per indebito oggettivo ); verrebbe meno, dunque, un
elemento costitutivo della pronuncia di condanna degli amministratori della società al
risarcimento del danno; onde deve ritenersi sussistente un rapporto di pregiudizialità
tra procedimento citato di opposizione allo stato passivo e il presente procedimento
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3) nè ad inficiare tale ricostruzione di pregiudizialità, può valere, come sostenuto dalla
curatela attrice, la diversità di parti presenti rispettivamente nel procedimento principale e in
quello dipendente, trattandosi di diversità connessa alla differente struttura dei giudizi, che
non elide la necessità, per il giudice del presente procedimento, di tenere conto, ai fini della
configurabilità del danno oggetto della domanda, dell'esito del procedimento pendente in
sede di opposizione allo stato passivo, esito che, quand'anche di efficacia solo
endofallimentare, potrà senz'altro essere opposto al fallimento attore dalle parti interessate in
questo procedimento; del resto, come sottolineato la difesa dei convenuti che insistono per
la sospensione, non mancano precedenti di legittimità nei quali, in presenza di parti diverse
nei procedimenti in discussione, è stato ritenuto sussistente in rapporto di pregiudizialità
(Cass. Nr.1865/2012);
P.Q.M.
visto l'articolo 337 c.p.c.
sospendere il presente procedimento fino all'esito di quello pendente presso questo stesso Tribunale,
di opposizione allo stato passivo promosso da società Fineco nei confronti del Fallimento BFC &
CO s.p.a in liquidazione
Si comunichi.
Milano, 4 febbraio 2013
Il Presidente
dott. Elena Maria Riva Crugnola
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