Prontuario Delle Violazioni e Delle Sanzioni Sulla Caccia e sulla pesca Parte Penale A cura di Carmine Levato 1 1. Premessa La caccia nel nostro paese è disciplinata da una legge dello Stato e dalle leggi di ciascuna Regione, secondo il disposto dell'art. 117 della Costituzione Italiana, che prevede che la materia caccia (con altre) è trasferita alle Regioni e (alle Provincie) queste provvedono a legiferare nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. La legge nazionale che fissa i principi fondamentali è la legge n. 157 del 11.2.1992, che si colloca appunto tra quelle indicate come leggi quadro o cornice o norma-principio chiamate a fissare le grandi linee della normativa che regola un determinato settore, ad individuare gli interessi nazionali irrinunciabili e a dettare i criteri per l'attuazione in sede locale delle direttive comunitarie. E' insomma la cornice entro la quale le Regioni debbono legiferare. A differenza delle Regioni a statuto ordinario, quelle a statuto speciale nell'emanare le loro leggi sono tenute ad osservare soltanto i principi più importanti, con l'obbligo comunque di non violare i principi generali della legge statale. 2 2. Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” Articolo 1 della legge 157/1992: “L a fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale e internazionale”. Conviene partire proprio da questo principio per comprendere la portata di questa legge, che ha definitivamente sancito lo status di bene prezioso e indisponibile degli animali selvatici. Già affermato dalla precedente legge, la n. 968 del 1977, lo status della fauna quale patrimonio indisponibile della collettività è la garanzia fondamentale perché essa possa essere oggetto di conservazione e tutele adeguate. In passato, gli animali selvatici erano “res nullius”, cosa di nessuno, oggetti dei quali chiunque, sebbene secondo determinate regole, poteva disporne. La crisi che nel tempo ha colpito molte specie animali – con la caccia eccessiva o la distruzione degli habitat – ha spinto la comunità internazionale, e molte comunità nazionali, a prevedere un sistema diverso, fondato sul principio dell’indisponibilità e di una più ampia protezione. È quanto accaduto anche in Italia, dove la fauna selvatica da “cosa di nessuno” è diventata un bene collettivo da tutelare. La legge n. 157/1992, che recepisce buona parte della Direttiva Uccelli, ha proprio il compito di tutelare gli animali selvatici e regolamentare la caccia (la forma più diretta e diffusa di abbattimento degli animali selvatici) in modo che essa si svolga senza pregiudicare la conservazione di specie e popolazioni: rispettando i periodi consoni, evitando di esercitarsi su specie in stato di conservazione negativo, utilizzando mezzi e sistemi adeguati. In definitiva, potendo svolgersi solo se realmente “sostenibile” e in una disciplina “concessoria” (cioè, “per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge”). Composta da 38 articoli (i 37 originari più l’articolo 19 bis, introdotto nel 2002), la 157/1992 è una legge molto articolata, che funziona come “legge quadro”, cioè riferimento giuridico entro cui le regioni devono muoversi con le proprie normative di recepimento. Va infatti ricordato, in proposito, che la Costituzione italiana (e la stessa legge 157) assegna alle regioni i compiti di attuazione della materia venatoria, lasciando tuttavia in capo allo Stato il compito primario di tutelare la fauna e la biodiversità in genere (articolo 117, 2, lettera s della Costituzione), stabilendo le misure minime e insormontabili di tutela. L’articolo 1 della legge 157/1992 sancisce i principi generali, gli strumenti di protezione (ad esempio la tutela delle rotte di migrazione) e i recepimenti delle normative internazionali. L’articolo 2 afferma che tutte le specie di uccelli e mammiferi – la cosiddetta fauna “omeoterma” – viventi nel territorio nazionale, sono protette, elencando anche quelle specie che godono di protezione particolare. I temi della cattura e dell’utilizzo degli uccelli sono trattati agli articoli 4, 5 e 6 (divieto di uccellagione, regolamentazione della cattura temporanea e dell’uso dei richiami vivi). L’articolo 7 individua nell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), oggi ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) l’autorità scientifica nazionale deputata a fornire la consulenza e i pareri sulle varie pratiche di gestione e utilizzo della fauna, nonché a incrementare le conoscenze su fauna e habitat naturali, mentre l’articolo 8 istituisce il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale quale organismo consultivo di carattere istituzionale e sociale (oltre a ministeri e soggetti tecnici, ne fanno parte anche associazioni venatorie, ambientaliste e agricole). 3 Gli articoli dal 9 al 16 si occupano della programmazione e dell’esercizio dell’attività venatoria (territori, mezzi, gestione programmata). Da segnalare la “quota” di aree di protezione, che non può scendere sotto una certa soglia in tutte le regioni (il 10% sulle Alpi, il 20% negli altri territori nazionali). Sono i Piani faunistico-venatori, predisposti dalle regioni, a doversi occupare del rispetto di tali soglie, oltre a dover fare attenzione che le popolazioni delle specie cacciabili non scendano al di sotto della dimensione ottimale. L’articolo 842 del Codice Civile che, in combinato disposto con la legge 157, permette ai cacciatori l’accesso ai fondi privati a prescindere dalla volontà del proprietario o del conduttori del fondo. Per impedirlo, il proprietario/conduttore è costretto a chiedere che il proprio terreno sia escluso dalla pianificazione venatoria entro trenta giorni dalla pubblicazione del Piano Faunistico Venatorio, sempre che la richiesta non contrasti con la pianificazione stessa. Si tratta di una strada piuttosto complicata e con poche possibilità di successo. Ragion per cui al il proprietario/conduttore, per impedire l’accesso dei cacciatori, non resta che ricorrere (se ne ha la possibilità economica) alla recinzione e tabellazione previste dalla legge. L’articolo 18 elenca le specie cacciabili e i tempi di caccia: si possono cacciare solo determinate specie e solo in determinati periodi dell’anno, con i calendari venatori regionali da sottoporre al parere dell’autorità scientifica nazionale (ISPRA). Gli articoli 19 e il 19 bis prevedono rispettivamente le attività di controllo della fauna e i meccanismi di deroga. I divieti sono sanciti all’articolo 21, mentre gli articoli dal 27 al 33 sono dedicati ai temi della vigilanza e delle sanzioni per chi trasgredisce la legge. In chiusura della legge l’articolo 35 che prevede la relazione sullo stato di attuazione delle sue norme, da realizzarsi attraverso le regioni e le amministrazioni centrali. In definitiva, la 157 è soprattutto una legge sulla regolamentazione dell’attività venatoria, restando quindi viva l’esigenza di maggiori e più ampie previsioni tecnico-giuridiche su vari aspetti legati alla conservazione della natura. Le integrazioni alla legge, avvenute con la legge Comunitaria 2009 in risposta alle richieste della Commissione europea, hanno tuttavia introdotto alcuni nuovi e fondamentali passaggi per la conservazione della fauna, tra cui la necessità di mantenere o riportare le popolazioni di uccelli ad uno stato di conservazione soddisfacente (articolo 1, comma 1 bis), o il divieto di cacciare durante le fasi di riproduzione, dipendenza e migrazione prenuziale degli uccelli (articolo 18, comma 1 bis). 4 3. Schematizzazione delle Violazioni Penali RE ATO CO N T RAVV E N ZI O N A L E NO RM E PE NA L I D A CI TAR E N E LL A CO M UNI C A ZI O N E D Ì NO TI ZI A DÌ R EATO Esercizio di caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall’art. 18 Art t . 1 8 , 3 0 – 1 °co mma l et t . a . + Abbattimento, cattura o detenzione di mammiferi o uccelli compresi nell’elenco di cui all’art. 2 – specie particolarmente protette. Artt. 2, 30,1°comma –lett.b) Eventuali norme regionali restrittive dei periodi di caccia 5 ENTITA’ DELLA PENA Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da € 929,00 ad € 2582,00 Arresto da due a otto mesi o ammenda da € 774,00 ad € 2065,00 OSSERVAZIONI - Se qu e st ro d i a r mi , f a una e mez zi d i ca cc ia ( e s cl uso ca n i e r ic hia mi v iv i a ut o r.) -In ca so di ma nc a t a o bla zio ne en t ro 3 0 g io rni , co mu n ica zio ne al Q ue st o re da p a rt e del l’ o rg a no a cc ert a t o re, pe r ev e nt ua le so sp en si o ne ca ut e la re de lla li ce nza . - I n ca so d i co n da nna def in. , so s pe n sio ne d ella lic en za di po rt o d i f u cil e pe r uso ca c ia , pe r u n per io do da 1 a 3 a n ni ( a rt . 3 2 – 1 ° co mma le t t . a ) . I n ca so di reci d iv a esc l us io ne def in it iv a d ella co nc es s io n e ( a rt . 3 2 – 1 ° co mma let t . c) . Co nf i sca a r mi e mez zi di ca ccia in ca so di co n da n na ( a rt . 28, seco n do co mma ) . - Se qu e st ro d i a r mi , f a una e mez zi d i ca cc ia ( e s cl uso ca n i e r ic hia mi v iv i a ut o r.) -In ca so di ma nc a t a o bla zio ne en t ro 3 0 g io rni , co mu n ica zio ne al Q ue st o re da p a rt e del l’ o rg a no a cc ert a t o re, pe r ev e nt ua le so sp en si o ne ca ut e la re de lla li ce nza . Co mu n ica zio ne al Q ue st o re da p a rt e del l’ o rg a no a cc ert a t t o re, pe r ev e nt ua le so sp en si o ne ca ut e la re de lla li ce nza . - I n ca so d i co n da nna def in. , so s pe n sio ne d ella lic en za di po rt o d i f u cil e pe r uso ca c ia , pe r u n per io do da 1 a 3 a n ni ( a rt . 3 2 – 1 ° co mma le t t . a ) . I n ca so di reci d iv a esc l us io ne def in it iv a d ella co nc es s io n e ( a rt . 3 2 – 1 ° co mma let t . c) . Co nf i sca a r mi e mez zi di ca ccia in ca so di co n da n na ( a rt . 28, Abbattimento, cattura o detenzione di esemplare di orso, stambecco, camoscio d’Abruzzo, muflone sardo. Artt. 2, 30,1°comma –lett.c) Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da € 1032,00 ad € 6197,00 Esercizio di caccia in parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali, oasi di protezione, ZRC, in parchi e giardini urbani, o in terreni adibiti ad attività sportive. Artt. 21, 1° comma – lett. a), per parchi e giardini urbanie aree sportive -lett. b), per parchi naturali nazionali e regionali, o riserve naturali -lett. c) per oasi o zrc. + Arresto fino a sei mesi e ammenda da € 464,00 ad € 1549,00 Art.30 , 1° comma – lett. d) 6 seco n do co mma ) . - Se qu e st ro d i a r mi , f a una e mez zi d i ca cc ia ( e s cl uso ca n i e r ic hia mi v iv i a ut o r.) No n è a mme s sa l’ o b la z io n e. - Co mu n i ca zio ne al Q ue st o re da p a rt e del l’ o rg a no a cc ert a t o re, pe r ev e nt ua le so sp en si o ne ca ut e la re de lla li ce nza . - I n ca so d i co n da nna def in. , so s pe n sio ne d ella lic en za di po rt o d i f u cil e pe r u so ca cia e ma nc a t o rila sc io , pe r 1 0 a n ni. , ( a rt . 3 2 – 1 ° co mma - l et t . b.) I n ca so d i reci d iv a esc l us io ne def in it iv a d ella co nc es s io n e ( a rt . 3 2 – 1 ° co mma let t . c) . Co nf i sca a r mi e mez zi di ca ccia in ca so di co n da n na ( a rt . 28, seco n do co mma ) . - Se qu e st ro d i a r mi , f a una e mez zi d i ca cc ia ( e s cl uso ca n i e r ic hia mi v iv i a ut o r.) -In ca so di ma nc a t a o bla zio ne en t ro 3 0 g io rni , co mu n ica zio ne al Q ue st o re da p a rt e del l’ o rg a no a cc ert a t o re, pe r ev e nt ua le so sp en si o ne ca ut e la re de lla li ce nza . - I n ca so d i co n da nna def in. , so s pe n sio ne d ella lic en za di po rt o d i f u cil e pe r u so ca ccia , pe r un per io do da 1 a 3 a n ni ( a rt . 3 2 – 1 ° co mma le t t . a ) . I n ca so di rec id iv a , rev o c a e div iet o di r ila sc io l ice nza di ca c cia p e r 1 0 a nn i ( a rt . 3 2 – 1 ° co mma l et t . b) . Co nf i sca a r mi e mez zi di ca ccia in ca so di co n da n na ( a rt . 28, seco n do co mma ) . Esercizio dell’ uccellagione e cattura difauna selvatica con impiego di reti Art t . 3 , 3 0 – 1 °co mma l et t . e . Arresto fino ad un anno o ammenda da € 774,00 ad € 2065,00 Esercizio della caccia nei giorni di silenzio venatorio (martedi e venerdi). Artt. 18,5°comma 30,1°comma –lett.f) Arresto fino a tre mesi o ammenda fino ad€ 516,00 Abbattimento, cattura o detenzione di esemplari della tipicafauna stanziabile alpina(non inclusi nell’elenco delle specie particolarmente protette). Di cui sia vietato l’abbattimento Abbattimento,cattura o detenzione di mammiferi o uccelli non cacciabili Art. 30,1 comma lett.g) Ammenda fino ad € 3098,00 Artt. 18,ovvero specifica norma del calendario ven.reg. o della legge venatoria regionale + 30,1°comma-lett.h) Ammenda fino ad € 1549,00 - Se qu e st ro d i a r mi , f a una e mez zi d i ca cc ia ( e s cl uso ca n i e r ic hia mi v iv i a ut o r.) -In ca so di ma nc a t a o bla zio ne en t ro 3 0 g io rni , co mu n ica zio ne al Q ue st o re da p a rt e del l’ o rg a no a cc ert a t o re, pe r ev e nt ua le so sp en si o ne ca ut e la re de lla li ce nza . - I n ca so d i co n da nna def in. , rev o ca d ella lic en za di po rt o d i f u cil e pe r u so ca cia e ma nc a t o rila sc io pe r 1 0 a n n i, ( a rt . 3 2 – 1 ° co mma let t . b) . In ca so di reci d iv a esc l us io ne def in it iv a d ella co nc es s io n e ( a rt . 3 2 – 1 ° co mma let t . c) . Co nf i sca a r mi e mez zi di ca ccia in ca so di co n da n na ( a rt . 28, seco n do co mma ) . - Se qu e st ro d i a r mi , f a una e mez zi d i ca cc ia ( e s cl uso ca n i e r ic hia mi v iv i a ut o r.) - I n ca so d i rec id iv a , d o po la co nda n na def in it i v a , so sp en sio ne de lla l ice nza di ca cc ia p e r u n per i o do da 1 a 3 a n ni. - Si v e do no ev e nt ua l i a lt ri g io r ni di si le nzi o v ena t o r io a g g iu nt i d a lle Reg io n i. - Se qu e st ro d i a r mi , f a una e mez zi d i ca cc ia ( e s cl uso ca n i e r ic hia mi v iv i a ut o r.) - I n ca so d i rec id iv a , d o po la co nda n na def in it i v a , so sp en sio ne de lla l ice nza di ca cc ia p e r u n per i o do da 1 a 3 a n ni. - S e q u e s t r o di a r mi , f a u n a e me z z i di c a c c i a ( e s c l u s o c a n i e r i c hi a mi vi vi a u t o r. ) - I n c as o di r e c i di v a, d o p o l a condanna d e f i ni t i v a, s o s p e ns i o n e d e l l a l i c e nz a di c a c c i a p e r u n p e r i o do d a 1 a 3 a n ni . - D i s p o s i z i o n e a p pl i c a bi l e a n c he pe r l e s p e c i e p ro t et t e a l l iv e llo reg io na l e ( a rt . 3 0 , Pri mo ca po v er so ) . 7 Abattimento,catturao detenzione di uccelli appartenenti alla famiglia dei Fringilidi,in numero superiore a 5 Art.18(e succ.mod.), 30,1°comma-lett.h Ammenda fino ad € 1549,00 Caccia con mezzi vietati;ad es.: Violaz.art 21, 1° c lettu): -uso munizione spezzata nella caccia agli ungulati -uso di esche o bocconi avvelenati -uso di vischio o altre sostanze adesive -uso di trappole, tagliole, lacci, archetti o congegni similari -impiego di civette -uso armi da sparo munite di silenziatore -uso armi da sparo con scatto provocato dalla preda -impiego di balestre. Violaz.art.13 -uso fucili a canna liscia contenenti o atti a contenere piu’ di 3 colpi complessivamente; -uso di armi e munizioni di tipo o calibro non ammesso Utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d’acqua Art.30,1°comma Lett.h) Ammenda fino ad € 1549,00 Art.21 1°comma Lett.h), Art.30,1°comma Lett.h) Ammenda fino ad € 1549,00 8 - Se qu e st ro d i a r mi , f a una e mez zi d i ca cc ia ( e s cl uso ca n i e r ic hia mi v iv i a ut o r.) - I n ca so d i rec id iv a , d o po la co nda n na def in it i v a , so sp en sio ne de lla l ice nza di ca cc ia p e r u n per i o do da 1 a 3 a n ni. - Se qu e st ro d i a r mi , f a una e mez zi d i ca cc ia ( e s cl uso ca n i e r ic hia mi v iv i a ut o r.) - I n ca so d i rec id iv a , d o po la co nda n na def in it i v a , so sp en sio ne de lla l ice nza di ca cc ia p e r u n per i o do da 1 a 3 a n ni. - Se qu e st ro d i a r mi , f a una e mez zi d i ca cc ia ( e s cl uso ca n i e r ic hia mi v iv i a ut o r.) - I n ca so d i rec id iv a , d o po la co nda n na def in it i v a , so sp en sio ne de lla l ice nza di ca cc ia p e r u n per i o do da 1 a 3 a n ni. Esercizio di caccia con ausilio come richiami di uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati Per le ali. Art t . 2 1 ,1 ° co mma - let t . r) 3 0 ,1 °co mma - l et t . h) Ammenda fino ad € 1549,00 Esercizio della caccia con ausilio come richiami acustici a funzionamento meccanico,elettromag netico,con o senza amplificazione del suono Art t . 2 1 ,1 ° co mma - let t . r) 3 0 ,1 °co mma - l et t . h) Ammenda fino ad € 1549,00 Esercizio della caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili Artt. 21,1°comma lett. r.) 30,1°comma –lett.i) Arresto fino a tre mesi o ammenda sino € 2065,00 Porre in commercio o detenere a tal fine fauna selvatica, in Violazione della Legge 157/92 Art. 30,1° comma–lett. l) 9 Arresto da sei mesi o l’ammenda da € 516,00 ad € 2065,00, Pene raddoppiate se il fatto riguarda la fauna di cui All’art.30, lettere b),c)eg). - Se qu e st ro d i a r mi , f a una e mez zi d i ca cc ia ( e s cl uso ca n i e r ic hia mi v iv i a ut o r.) - I n ca so di rec id iv a , d o po la co nda n na def in it i v a , so sp en sio ne de lla l ice nza di ca cc ia p e r u n per i o do da 1 a 3 a n ni. - Se qu e st ro e co n f i sca dei ric hia mi . - Se q ue st ro di a r mi , f a una e mez zi d i ca cc ia ( e s cl uso ca n i e r ic hia mi v iv i a ut o r.) - I n ca so di rec id iv a , d o po la co nda n na def in it i v a , so sp en sio ne de lla l ice nza di ca cc ia p e r u n per i o do da 1 a 3 a n ni. - Se qu e st ro e co n f i sca dei ric hia mi . - Se qu e st ro d i a r mi , f a una e mez zi d i ca cc ia ( e s cl uso ca n i e r ic hia mi v iv i a ut o r.) -In ca so di ma n ca t a l’ o b la zio ne e n t ro 3 0 g io rn i co mu n i ca zi o ne a l Q ue st o re da p a rt e del l’ o rg a no a cc ert a t o re, pe r ev e nt ua le so sp en si o ne ca ut e la re de lla li ce nza . - I n ca so d i co n da nna def in. , so s pe n sio ne d ella lic en za di po rt o d i f u cil e pe r u so ca cia pe r u n per io do da 1 a 3 a n ni ( a rt . 3 2 – 1 ° co mma - le t t . a . ) I n ca so di rec id iv a , rev o c a e div iet o di r ila sc io l ice nza di ca cc ia pe r 1 0 a nn i ( a rt . 3 2 – 1 ° co mma let t . b) . - Se qu e st ro f a una int eres sa t a ; - I n ca so di co n da nna def in it iv a , c hi us ura del l’ e se rciz io o so sp en sio ne p ro v v e di me nt o a ut o r izza t o rio pe r 1 mese ; in ca so d i re ci div a il per io do sa rà da 2 a 4 me s i . ( a rt . 3 2 – 1 ° co mma l et t . d) . Tassidermia nei confronti di specie protette o in violazione della legge 157/92 Art.30,2°comma Ed articoli correlati Si a p pl ica no l e me d e si me sa n zio ni p ena li pe r l’ a b ba t t i me nt o deg li st e s si a ni ma l i le c u i spo g li e so no o g g et t o d el t ra t t a me nt o t a s si de mi co o di i mb a l sa ma z io n e So no fatte sa lv e le sa n zio ni a mmi n i st ra t iv e di c ui a l l’ LR 2 9 /9 4 ) . Vedi a nc he il ca p it o lo : “ TA S SI D EM IA” . Rimozione, danneggiamento o rendere inidonee le tabbelle leggittimamente apposte ai sensi di legge Inosservanza delle prescrizioni dall’Autorita’ di PS nella licenza di porto di fucile;es.: obbligo lenti da vista Art.21-1àcommaLett.dd),ed art.635 Del C.P. Reclusione da sei mesi a tre anni Si v eda no a nc he le sp ec if ic he sa nzi o ni a mmi n i st ra t iv e reg io n a li, p rev i st e da ll ’ a rt . 31 seco n do co mma , pe r g li a bu s i de i p ro pri et a r i e co n dut t o ri n ella t a be lla z io ne de i f o nd i. Artt.9e 17 del R.D. 18/6/1931 n.773 (T.U.L.P.S.) Arresto fino a tre mesi o Ammenda fino ad € 206,00 4. Giurisprudenza. Si trascrivo alcune sentenze d’interesse per le Guardie Ecozoofile. a) Polizia giudiziaria. Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute. Le competenze di polizia giudiziaria spettanti, quali agenti di P.G., alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute (art. 6, l. 20 luglio 2004, n. 189), si estendono alla protezione di animali anche diversi da quelli di affezione. (Nella specie la Corte ha riconosciuto la legittimazione ad eseguire il sequestro di animali esotici, per violazione dell'art. 544 ter, cod. pen., agli agenti della L.I.D.A.) Cass. Sez. III n. 28727 del 19 luglio 2011 (CC 18 mag. 2011) Pres.Ferrua Est.Mulliri Ric.P.M. in proc. Scoppetta; b) CORTE DI CASSAZIONE, sezione terza penale, sentenza n. 5035 del 9 febbraio 2012. La cattura, l'abbattimento o la detenzione anche di un solo esemplare di volatile appartenente alla famiglia dei fringillidi configura il reato di violazione del divieto assoluto di caccia in qualsiasi periodo dell'anno, in quanto detta famiglia di volatili è stata esclusa dall'elenco delle specie cacciabili dal D.P.C.M. 22 novembre 1993, che ha attuato, ai sensi della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 18, comma 3, le modifiche intervenute in ambito comunitario relativamente all'elenco delle specie cacciabili. Tuttavia, ai sensi della Legge n. 157 del 1992, articolo 19 bis, le regioni possono emanare disposizioni che derogano al divieto di caccia di determinate specie nei limiti e con l'osservanza delle prescrizioni previste dalla norma. In difetto di norme derogatorie regionali il fatto integra l'ipotesi di reato di cui alla Legge n. 157 del 1992, articolo 30, comma 1, lettera h). 10 c) CACCIA - AREE PROTETTE - Introduzione non autorizzata di armi - Effettivo esercizio venatorio - Accertamento - Esclusione - Presunzione un pericolo per il bene protetto - Sussistenza - Arma smontata - Configurabilità. La presenza indebita di un'arma in un'area protetta è ritenuta in via astratta e di non superabile presunzione un pericolo per il bene protetto, sicché, il reato si consuma attraverso la semplice introduzione non autorizzata dell'arma, avendo la legge disposto una difesa per così dire a monte della fauna protetta, con la esclusione della necessità di qualsivoglia accertamento circa l'effettivo esercizio venatorio. Né può in alcun modo rilevare che l'arma fosse smontata posto che anche in tal modo essa, una volta ricomposta con una operazione tutt'altro che disagevole o complicata, era pur sempre in grado di costituire una minaccia al bene che la norma intende tutelare. Pres. Altieri, Est. Mancini, Ric. Perrone. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 20/06/2008 (Ud. 6/02/2008), Sentenza n. 25215 d) CACCIA - Esercizio venatorio in area protetta - Assenza di tabellazione - Ininfluenza - Artt. 21 lett. c) e 30 co. 1 lett. d) L. n. 157/1992 - Fattispecie. In materia di esercizio venatorio, un'area protetta non necessita di tabellazioni in quanto istituita con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, pertanto, non é invocabile la buona fede in ordine all'esercizio della caccia all'interno della stessa regolarmente istituita (Cass. sez. III, 26.1.06, n. 5489). Nella fattispecie gli accusati furono sorpresi "in atteggiamento di caccia all'interno dell’oasi denominata "S. Totaro" in agro di Francavilla Fontana" inoltre, "nei pressi della loro postazione la Polizia Forestale rinvenne dei carnieri che contenevano cartucce ed alcuni esemplari di avifauna migratoria precedentemente abbattuti". Pres. Vitalone, Est. I.Mùlliri, Ric. Ferretti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/02/2009 (Ud. 20/11/2008), Sentenza n. 8839 e) CACCIA - Attività di uccellagione - Configurabilità del reato - Art. 30 lett. e) L. n.157/92 e s.m.. In materia di caccia, sussiste l'attività di uccellagione - vietata in modo assoluto dalla disciplina di cui alla L. 157/92 e punita ex art. 30 lett. e) - allorquando lo strumento utilizzato presenta una particolare offensività, perché diretto alla cattura indiscriminata (ossia in massa o non selettiva) di volatili, ivi compresi quelli dei quali è vietata la cattura, con conseguente possibilità di determinare localmente l'estinzione della specie [conf.: Cass. Sez. III Sent. n, 17272, ric. Del Pesce; Cass. Sez. III Sent. n. 6334; Cass. Sez. III Sent. n. 2423 del 12/03/97, ric. Carlisso; Cass. Sez. III Sent. n. 4918 del 16/05/98, ric. Giusti; Cass. Sez. III Sent. n. 9607 del 27/07/99]. Pres. Lupo, Est. Gentile, Ric. Locatelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/03/2009 (Ud. 03/02/2009), Sentenza n. 10528 f) CACCIA - Abbattimento di frosoni - Reato di cui agli artt. 30 c. 1 lett. b) e 2 , L. n.157/1992 - Configurabilità - Sequestro del fucile e confisca obbligatoria in caso di condanna - Art. 19 bis L. n. 157/1992 inserito con l'art. 1 L. n. 221/2002 - Art. 9 Dir. 79/409 CEE. Configura il reato di cui all'articolo 30 comma 1 lettera b) in relazione all'articolo 2 della legge n 157 del 1992, l’abbattimento di quattro frosoni. Il reato, legittima il sequestro del fucile utilizzato per la cattura, al fine di evitare che possa essere ulteriormente utilizzato e comunque per assicurare la confisca, trattandosi di arma oggetto di confisca obbligatoria in caso di condanna. (conferma ordinanza dell' 11/01/2010, tribunale di Arezzo) Pres. Lupo, Est. Peti, Ric. Fatti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/06/2010 (Cc. 27/05/2010), Sentenza n. 23931. 11 5. Convenzione di Berna: conservazione della flora e della fauna. Breve cenno La Convenzione di Berna ha lo scopo di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali e a proteggere le specie migratrici minacciate di estinzione mediante una cooperazione tra gli Stati - tra cui l'Italia che l'ha ratificata con Legge 5 agosto 1981, n.503 - che si impegnano ad attuare le politiche nazionali per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli habitat naturali; integrare la conservazione della flora e della fauna selvatiche nelle politiche nazionali di pianificazione, di sviluppo e dell'ambiente; promuovere l'educazione nonché la divulgazione di informazioni sulla necessità di conservare le specie e i loro habitat. L'Allegato I elenca le specie di flora selvatica che è vietato cogliere, collezionare, tagliare o sradicare intenzionalmente. L'Allegato II elenca le specie di fauna selvatica che sono anche oggetto di disposizioni legislative o regolamentari opportune per assicurare la loro conservazione. Per queste specie è vietato: qualsiasi forma di cattura, di detenzione o di uccisione intenzionali; · il deterioramento o la distruzione intenzionali dei siti di riproduzione o di riposo; · il molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione; · la distruzione o la raccolta intenzionale di uova dall'ambiente naturale o la loro detenzione; · la detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti ottenuti dall'animale. Le specie di fauna selvatica enumerate all'Allegato III devono essere oggetto di regolamentazione al fine di non compromettere la sopravvivenza di tali specie (divieto temporaneo o locale di sfruttamento, regolamentazione del trasporto o della vendita, ecc.). Le parti contraenti vietano il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione che potrebbero provocare la scomparsa o compromettere la tranquillità della specie. Dal punto di vista operativo, nel caso in cui gli organi di vigilanza si trovino di fronte a casi di violazione di tale normativa (relativi quindi all'abbattimento o alla detenzione di esemplari di avifauna ricompresi nell'Allegato II, possono valutare la possibilità di inserire nella denuncia, dopo aver citato la canonica ipotesi di reato di cui alla lett. h dell'art. 30 della legge 157/92, una frase del tipo: "Si sottopone alla valutazione della Procura anche la più grave ipotesi di reato prevista e punita rispettivamente dagli artt. 2, primo comma - lett. c) e 30, primo comma - lett. b della legge 157/92. Il () è infatti inserito nell'elenco delle specie di fauna rigorosamente protette ai sensi dell'Allegato II della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica in Europa (cd "Convenzione di Berna") ratificata e resa esecutiva con legge 5/8/1981 n.503." Al riguardo si può citare tranquillamente la sentenza di seguito riportata: “L’abbattimento di fauna appartenente alle specie elencate nell’Allegato II della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, ratificata dall’Italia con la legge 5 agosto 1981, n. 503, configura il più grave reato di abbattimento di specie particolarmente protetta di cui all’articolo 30, lettera b), legge 157/92, in quanto trattasi di specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione, menzionate dall’articolo 2, comma primo, lettera c) della medesima Legge 157/92. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza n. 16441 del 16 marzo 2011, depositata il 27 aprile 2011. 12 6. Breve cenno sulla vigilanza Ittica Gli appartenenti al Corpo Nazionale delle Guardie Ecozoofile, di una Associazione Protezionistica, se sono titolari di Decreto G.G.V. Ittica devono sapere chi è la Guardia ittica, ed i compiti che questa deve svolgere. La figura della Guardia Ittica è contemplata nel Testo Unico sulla Pesca e cioè dal R.D. 8 ottobre 1931 n° 1604. Nonostante la veneranda età della Legge in oggetto, la stessa è ancora in vigore. In particolare l’art. 31 recita testualmente: “Le Province, i Comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla vigilanza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private. Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno la qualità di agenti di Polizia giudiziaria.” La nomina delle Guardie Ittiche avviene secondo quanto sancito dall’art. 138 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) che stabilisce i requisiti di cui essere in possesso per diventare GPG. Comunque, ai sensi del predetto art. 31 R.D. 1604/31, dette Guardie sono Guardie Particolari Giurate (GPG) con funzioni di Polizia Giudiziaria. Oltre a compiti di Polizia Giudiziaria; la Guardia Ittica Volontaria, inoltre, può intervenire con sanzioni amministrative anche in altri contesti che non siano quelli della pesca nelle acque interne quali, ad esempio, la circolazione dei veicoli fuoristrada o sulla flora protetta o, ancora, sulla fauna protetta o sulla raccolta funghi e altri prodotti del sottobosco. In campo ittico esistono solo tre violazioni in materia penale questi sono:a) L'uso di materiale esplodente; b) L'uso della corrente elettrica; c) L'uso di sostanze atte a stordire e catturare la fauna ittica. 7. C o n c l u s i o n e Mi auguro che gli operatori trovino nel presente prontuario un amico che aiuti, loro, a ben operare nel vasto ed impetuoso campo della caccia, tenendo ben presente che questo vuole essere solo da guida a chi quotidianamente esercita l’attività di vigilanza in materia ittica- venatoria. 13
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