ATTI CONVEGNO DM 115 2014 11 06

La certificazione di qualità
degli Istituti di Vigilanza Privata
Il decreto ministeriale 115/2014
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Riferimenti normativi
L'articolo . 257-quinquies, del Regolamento di
esecuzione TULPS prevede che “Per
l’accertamento della sussistenza delle
caratteristiche di cui al comma 4 dell’articolo
257 e della permanenza dei requisiti di qualità
e funzionalità degli istituti il prefetto si avvale
degli organismi di qualificazione e
certificazione costituiti o riconosciuti dal
Ministero dell’interno a norma dell’art. 260ter…”;
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D.M. 4 giugno 2014, n. 115
Disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per
l'espletamento dei compiti di certificazione indipendente
della qualita' e della conformita' degli istituti di vigilanza
privati, autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, e dei servizi offerti.
Definizione delle modalita' di riconoscimento degli
organismi di certificazione indipendente.
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La certificazione di qualità per
gli istituti di vigilanza si
inserisce in un sistema
consolidato a livello
internazionale (Reg.CE
765/2008)
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3. Gli attori della CERTIFICAZIONE
Gli Enti di Accreditamento accreditano gli Organismi di
Certificazione nel rispetto dei requisiti della ISO
17021:2011
Gli Organismi di Certificazione (più propriamente detti
organismi di valutazione della conformità
conformità)) svolgono
verifiche di conformità,
conformità, in accordo alla ISO
19011:2003,, presso le organizzazioni clienti e
19011:2003
rilasciano il…
il…
Certificato di Conformità
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Riconoscimento degli Organismi di certificazione
indipendente della qualità
Ripercorrendo quanto già avviene nel mondo della certificazione accreditata,
accreditata, il
Decreto prevese un sistema di riconoscimento e certificazione basato su requisiti
sia di carattere generale che specifici .
Organismi di Certificazione accreditati
Istituti di Vigilanza
Certificato di Conformità
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Riconoscimento:: i punti fermi
Riconoscimento
Gli Organismi di certificazione indipendente sono
inseriti in un elenco costituito “ad hoc” presso il
Ministero dell'Interno - Dipartimento della PS
-Il
Il riconoscimento (e la sospensione e revoca) degli
Organismi è operato dal Ministero dell'Interno Dipartimento della PS
-La
La vigilanza sugli Organismi è affidata ad un Comitato
nominato con decreto del Ministro dell'Interno
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Riconoscimento:: i passaggi
Riconoscimento
• L’Ente inoltra richiesta e documentazione al Dipartimento
della PS
• Il Dipartimento verifica la conformità della documentazione
ai requisiti definiti
• Il Dipartimento riconosce l’Organismo e lo inserisce nel
proprio elenco
• Il Comitato di vigilanza riceve periodicamente lo status dei
certificati emessi
• Il Comitato può chiedere all’Ente copia delle pratiche di
certificazione
• Il Comitato può effettuare verifiche presso l’Organismo
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Riconoscimento:: l’elenco
Riconoscimento
1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza cura la tenuta dell’elenco degli
organismi di certificazione indipendente degli istituti autorizzati a
norma dell’art. 134 T.U.L.P.S.
2. L’elenco è pubblico e consultabile sul sito web istituzionale del
Dipartimento.
3. Per ottenere il riconoscimento di Organismo di certificazione
indipendente e la relativa iscrizione all’elenco, gli enti interessati, in
possesso dei requisiti previsti, debbono presentare istanza, corredata:
4. del certificato della Camera di commercio, in corso di validità,
attestante l’assenza di elementi ostativi ai sensi dell’art.10 della legge
31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni;
5. del certificato di accreditamento;
6. Per ottenere il riconoscimento l’organismo deve dichiarare che nessun
appartenente alla propria organizzazione intrattiene rapporti di lavoro
o collaborazione con istituti di vigilanza privata o con associazioni di
categoria
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Il certificato
Il certificato rilasciato
dall’Organismo di certificazione
indipendente deve recare
l’esplicito riferimento al
decreto del Ministro
dell’interno 269/2010, alle
norme UNI, EN, ISO applicabili,
nonché alla categoria di
certificazione
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I: in relazione alla EN 45011 o ISO
17065, per la certificazione degli istituti
di vigilanza e dei relativi servizi;
servizi;
II
II:: in relazione alla EN 45011 o ISO
17065, per la certificazione centrali
operative e delle centrali di
telesorveglianza;;
telesorveglianza
III:: in relazione alla ISO 17024, per la
III
certificazione del professionista della
security.
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La certificazione degli istituti di vigilanza
Gli organismi di certificazione indipendente
certificano il rispetto delle previsioni del decreto
Ministro dell’interno 269/2010 e delle norme
UNI, CEI ed EN di riferimento
riferimento..
Gli istituti di vigilanza che operano nel rispetto
della vigente normativa e delle norme UNI e CEI
o di altri Enti di normalizzazione appartenenti
agli Stati membri dell’Unione europea o che
sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio
economico europeo,
europeo, si considerano conformi.
conformi.
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Il certificato rilasciato dall’Organismo di
certificazione indipendente deve recare
l’esplicito riferimento al decreto del Ministro
dell’interno 269/2010, alle norme UNI, EN,
ISO applicabili,
applicabili, nonché alla categoria di
certificazione
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Il certificato deve essere prodotto
all’atto della comunicazione al
Prefetto della completa attivazione
dell’istituto e comunque non oltre
sei mesi dal rilascio
dell’autorizzazione
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Successivamente la
certificazione deve essere
prodotta in sede di
rinnovo triennale della
licenza
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Gli Organismi di certificazione indipendente
sono tenuti a comunicare al Prefetto
Prefetto,, entro
trenta giorni dalla verifica iniziale e dalle
successive verifiche annuali,
annuali, i provvedimenti di
sospensione e/o revoca della certificazione
adottati a carico degli istituti di vigilanza
vigilanza,, ai
fini
della
valutazione
dell’adozione
dei
provvedimenti di cui all’art
all’art.. 257 quater del
Regolamento d’esecuzione.
d’esecuzione.
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Con decreto del Capo della Polizia
sono individuate le modalità di
valutazione della conformità da
parte degli Organismi di
certificazione indipendente
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Al fine di uniformare l’attività di
audit,, sarà predisposta una check
audit
list che verrà allegata al disciplinare
del Capo della Polizia
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Sono in corso delle ispezioni pilota, presso
istituti di vigilanza volontari, finalizzate a
testare ed implementare la check list
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La fase transitoria
Gli istituti già autorizzati all’atto
dell’entrata in vigore del decreto
debbono,, entro dodici mesi da tale data,
debbono
produrre al Prefetto competente il
certificato di conformità
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Conclusioni
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Conclusioni
Si tratta di una grande opportunità per sfruttare
al meglio la sinergia tra le due facce di un stessa
medaglia,
medaglia, nell’interesse della collettività
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(Su Tzu – L’arte delle guerra)
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