_____ ___ _____ ____ ARPAT Agenza regionale or l pro? tn i rnhinta1 della Toscana Decreto dirigenziale del Direttore amministrativo N 4 delJH J Proponente: Dott. ssa Paola Querci Direzione Amministrativa Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet) Visto per la pubblicazione Il Direttore generale: Ing. Giovanni Barca - - 4 Dirigente Responsabile del procedimento: Dott.ssa Paola Querci Estensore: Dott.ssa Katia Prandi Oggetto: Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett a) e iett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., affidam ento del servizio di copertura assicurativa del R.C. patrimoniale colpa lieve, con decorrenza dal 12.10.2013 al 31.12.2014, alla società LLOYD’S sindacato Marke tform. — ALLEGA TI N°. 2 Denominazione Pubblicazione Tipo di supporto All. I: Offerta LLOYD’S sindacato Marketform integrale Cartaceo integrale Cartaceo All. 11: Polizza RC Patrimoniale colpa lieve Natura dell’atto: immediatamente eseguibile. Il Direttore amministrativo ina dell’Agenzia Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 e s.m.i., avente per oggetto “Nuova discipl Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT); 011, con il quale la Visto il decreto del Direttore generale n. 161 del 18.05.2011 e n. 170 del 31.05.2 per la Protezione ale sottoscritta è stata nominata Direttore Amministrativo dell’Agenzia Region Ambientale della Toscana; alla Società Ricordato che con decreto del Direttore Generale n. 203/2009 venne aggiudicato servizio di copertura LLOYD’S Sindacato Markel, con sede in Milano, Corso Garibaldi, n. 86, il o 12.6.2009assicurativa R.C. Colpa lieve, per l’importo annuo di Euro 44.183,00, per il period 12.06.2013; - a il servizio di Ricordato altresì che con decreto n. 89 del 10.06.2013 è stato affidato in prorog Markel sino al ato copertura assicurativa RC patrimoniale colpa lieve alla società LLOID’S sindac 12. 10.2013; — tica mediante Verificato che la procedura in economia, per cottimo fiduciario, in modalità telema N. 163/2006, per l’utilizzo del sistema START, ai sensi dell’art. 125, comma 1, lett. b) del D.Lgs. oniale colpa patrim civile sabilità l’appalto del servizio di copertura assicurativa dei rischio di respon soggetto a lieve per ARPAT, per il periodo 12.10.2013-31.12.2014, per l’importo a base d’asta, del 5.08.20 13, è ribasso, di euro 70.000,00 (lordo da imposte e accessori), indetta con decreto n. 33 andata deserta per mancanza di offerte; nuova procedura Considerato che non disponendo di tempi compatibili per la reiterazione di una scadenza della di negoziata alla data della gara dichiarata deserta (16.9,2013), rispetto alla data un’indagine di copertura assicurativa (12.10.2013), è stato ritenuto opportuno di procedere con all’importo ursi ricond mercato, alfine di appurare se le ragioni della mancanza di offerte fossero da a base di gara o alle condizioni contrattuali di cui alla polizza assicurativa in gara; assicurative Preso atto che in sede di indagine di mercato finalizzata sono stati chiesti alle società alle stesse di preventivi di premi assicurativi per il periodo 12.10.2013-31.12.2014, consentendo normative rispetto proporre varianti economiche all’importo stimato in euro 70.000,00 (lordo) ,che al testo di polizza; ottobre u.s., sono Verificato che alla data di scadenza di presentazione delle offerte stabilita al 4 r, del sindacato pervenute n. 3 offerte, tutte dei LLOID’S, rispettivamente del Sindacato Sagico Markel e del sindacato Marketform: varianti alla Sindacato Markel ha offerto un premio lordo di Euro 119.235,62 con proposta di polizza assicurativa proposta da ARPAT; ta di varianti Sindacato Marketform ha offerto un premio lordo di Euro 67.168,027, con propos alla polizza assicurativa proposta da ARPAT; varianti alla Sindacato Sagicor ha offerto un premio lordo di Euro 90.000,00, senza proposta di polizza assicurativa proposta da ARPAT; , - - - Preso atto che a seguito della valutazione in merito ai contenuti e agli import i offerti, a cui ha partecipato anche la società AON Spa Broker di Arpat è stato evidenziato che la società Marketform ha offerto la soluzione più idonea alle esigenze di ARPAT, in quanto le condizioni assicurative delineano chiaramente le garanzie prestate, senza modificare sostan zialmente il testo di polizza base proposto, a fronte di un premio di euro 67.168,27 (lordo), con un risparmio di euro 2.831,73, rispetto a euro 70.000,00 (lordi) stimati; - — Ritenuto opportuno di affidare ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett a) e lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. il servizio di copertura assicurativa del R.C. patrimoniale colpa lieve, con decorrenza dal 12.10.2013 al 31.12,2014, alla società LLOYD’S sindacato Marketform, alle condizioni di cui all’offerta presentata (all. 1); — Rilevata l’urgenza, al fine di garantire la continuità della copertura assicur ativa del rischio di cui trattasi, ai sensi dell’art. 11, comma 10, del D.Lgs 163/2006 che consente la stipula dei contratti anche prima del decorso dei trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’ art. 79, del citato D.Lgs 163/2006, e conseguentemente di autorizzare la sottoscrizione della polizza RC Patrimoniale Colpa Lieve (all. 2) tra questa Agenz ia e la società LLOYD’S sindacato .Marketform,. con decorrenza dal 12.10.2012, a seguito dell’esito positivo dei controlli; — Preso atto che l’aggiudicazione definitiva è disposta ai sensi dell’art. 11, comma 8, D.Lgs 163/2006 e che la stessa diverrà efficace dopo l’esito positivo dei suddetti controlli in merito ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del medesimo D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazio ne ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell’Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce; Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Respo nsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce; decreta 1. di affidare ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett a) e Iett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e.s.m.i. il servizio di copertura assicurativa del R.C. patrimoniale colpa lieve, con decorrenza dal 12.10.2013 al 3 1.12.2014, alla società LLOID’S sindacato Marketform, alle condiz ioni di cui all’offerta presentata (all. 1); — 2. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva è disposta ai sensi dell’art. 11, comma 8, D.Lgs 163/2006 e che la stessa diverrà efficace dopo l’esito positivo dei controlli in merito ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del medesimo D.Lgs 163/2006; 3. di autorizzare la stipula del contratto anche prima del decorso dei trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 79, del citato D.Lgs 163/2006, e conseguentemente di autorizzare la sottoscrizione della polizza RC Patrimoniale Colpa Lieve (all. 2) tra questa Agenzia e la società LLOYD’S sindacato .Marketform,. con decorrenza dal 12.10.20 12, a seguito dell’esito positivo dei contro lli; — 4. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 67.168,27 sarà imputata come segue: • Eurol2.075,19 alla voce B 2 acquisti di servizi del bilancio economico di previsione 2013 (dal 12.10.2013 al 31.12.2014); • Euro 55.093,07 alla voce B 2 acquisti di servizi del bilancio economico di previsione 2014; — — 5. dare atto che il “Responsabile del Procedimento” ai sensi degli artt. 10 e segg. del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è la sottoscritta D.ssa Paola Querci, Direttore Amministrativo di Arpat, e di individuare quale Direttore e responsabile dell’esecuzione del contratto ai sensi degli artt. 300 e segg. del DPR 207 del 05.10.2010, la D.ssa Marta Bachechi, Responsabile del Settore Affari Generali; 6. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di garantire la copertura assicurative del rischio in oggetto senza soluzione di continuità, stante la scadenza dell’attuale polizza assicurativa al 12.10.2013. Il DiréttorefÀmmirhstrativo Dott a’Paola Querci Settore Bilancio Il Responsabie Dott ssa Paola Contabilità Settore Affari Generali 11 Responsabile D,Q.ssa Marta Bachechi LLOYDS UFFICIO ITALIANO DEI U.OVD’S Indagine di mercato finalizzata all’affidamento del servizio di copertura assicurativa RC Patrimoniale colpa lieve per ARPAT per il periodo 12.10.2013 aI 31.12.2014 OFFERTA ECONOMICA La sottoscritta Nicoletta Andreotti, nata a Milano il 2410.1963, codice fiscale NDRNLT63R64F2O5B, residente in viale Argorine 20 Milano, in qualità di Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Corso Garibaldi 86, codice fiscale 07585850584, partita IVA 10655700150, Tel. 02/63.78.88.36, Fax 02/63.78.88.53, indirizzo e-mail: [email protected], offre in nome e per conto del Sindacato leader MARKETFORM: - Premio lordo offerto per la copertura del rischio RC Patrimoniale colpa lieve daI 12.10.2013 al 31.12.2014: Dl cui per imposte: Euro (In cifre) Euro (in lettere) € 67.168,27 € Sessantasettemila centosessantotto,27 12.10.2013-31 .12.2014 11.225,10 Undicimila duecentoventicinque,10 Il premio sopraindicato è così calcolato: Premio1i Annuo per ciascun Numero Assicurati - Categoria dl Assicurati — Premio Annuo Lordo € Assicurato € Direttore Amministrativo Direttore Generale Direttore Tecnico Dirigenti Amministrativi Dirigenti Tecnici Tecnici Progettisti Avvocato € 794,00 794,00 € 1.321,00 — € 1.321,00 € 1.016,00 € 794,00 1 1 1 89 0 6 2 Premio Annuo Lordo Totale Sede Legale: 20121 Milano, Corso Garibaldi, 86 Tel. +39 02 6378881 Telefax +39 02 63788850 www.lleydscomlitaly - C. E 07585850584 - PI. 10655700150 Lioy0’s sono au3nZZat, in bCSe ol Fnanciai Servìces e arket-5 Act 2000 € 794,00 € 794,00 € 1.321,00 €44.500,00 €0,00 € 6.096,00 __€1.8,0_____ -_______ € 55.093,00 Costi per la sicurezza: al esente ap pa ftoi care 1c ti della sic ezzarelat ivi s163I2O06)* D.Lg 4, ma sensi dell’ art. 87, com esclusa) in cifre o esclusa) in principali costi relativi alla D.Lgs. 81 deI 09.04,2008, l’importo dei In relazione a quanto dispone l’art, 26 deI : ufficio sono i seguenti (2012) sicurezza sul lavoro sostenuti dallo scrivente così ripartite: Spese annue: totale € 5.147,22 iva compresa € € € € € 1.210,00 RSPP consulente 1.391,50 corsi di formazione sicurezza 1.028,50 valutazione stress correlato petente 1.212,30 visite mediche staffe medico com ri estinto e zion uten man 304,92 ta di ritenzione: rischio nella misura massima del 100%: Quo Dichiara altresì di assumere la partecipazione al RM 100% Lloyd’s Sindacato leader MARKETFO - Milano, 1 ottobre 2013 t (&Ie LLOYDS UFFICIO ITAlIANO DEI U.OYD’S Indagine di mercato finalizzata all’affidamento del servizio dl copertura assicurativa RC Patrimoniale colpa lieve per ARPAT per il periodo 12.10.2013 al 31.12.2014 OFFERTA TECNICA La sottoscritta Nicoletta Andreotti, nata a Milano il 24.10.1963, codice fiscale NDRNLT63R64F2O5B, residente in viale Argonne 20 Milano, in qualità di Rappresentante Generale per l’italia dei Lloyd’s, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Corso Garibaldi 86, codice fiscale 07585850584, partita IVA 10655700150, Tel. 02/63.78.8836, Fax 02/63.78.88.53, indirizzo e-mail: [email protected], offre in nome e per conto del Sindacato leader MARKETFORM: - PRENDENDO ATTO DI QUANTO RIPORTATO NEL CAPITOLATO TECNICO PREDISPOSTO A FAVORE DI ARPAT SI PRECISA CHE L’OFFERTA TECNICA PRESENTATA È STATA FORMULATA (i Concorrenti dovranno barrare la casella che indica il presupposto sulla base del quale è stata formulata la propria offerta economica) o senza apportare alcuna variante/miglioria rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico; l apportando le varlanti!migliorie elencate al successivi punti che, in caso di aggiudicazione, andranno dunque a modificare quanto previsto nel Capitolato Tecnico; DEFINIZIONI Richieste di risarcimento elo circostanze si intende a,llato/ sostituito /inteqato dal seguente: — qualsiasi ricevimento di informazione di garanzia e/o di avviso di procedimento; qualsìasi procedimento intentato contro l’Assicurato al fine di ottenere un risarcimento economico o altro tipo di risarcimento; qualsiasi richiesta scritta da parte dì una persona fisica o persona giuridica pervenuta iii. all’Assicurato con la quale questa persona fisica o persona giuridica intende imputare all’Assicurato la responsabilita delle conseguenze di un qualsiasi Evento Dannoso specificato; Ai fini della presente polizza, le richieste di risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di un una singola richiesta di risarcimento. i. ii. Art. 8 Gestione delle vertenza dì danno Spese legali sijntende an llato/.sostifuito /iJe* ,jl terzo comma dal seguente: — — Rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, esclusi comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento. Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall’Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Sede Legale 20121 Milano, Corso Garibaldi, 86 Tel. +39 02 6378881 Tetefax +39 02 63788850 www.lloyds.com/italy C. F. 07585850584 PI 10655700150 - - Lioyds sono autoszzab base al Fnancal Snrvces e Markets Aol 2000 Art. Al Oggetto dell’Assicurazione /sostituito/iAteato dal segpenfe: si intende a4 — polizza, dalle norme contrattuali disciplinati dalla presente Ferme restando tutte le condizioni ed i termini stabiliti in cui: casi nei ione, nistraz Ammi ca Pubbli della l’assicurazione terrà inderine l’Assicurato, quale organo Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni l’Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le a) parte di uno o più dei Dipendenti indicati sulla colposi commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale da Scheda di Copertura; Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni l’Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le b) parte di uno o più dei Dipendenti indicati sulla da onale istituzi colposi commessi nell’esercizio dell’attività nza tra l’ammontare pagato dall’Assicurato e Scheda di Copertura e si sia prodotta una differe ale carico del o dei Dipendenti responsabilì per person l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a colpa grave; in conseguenza dell’azione diretta della Corte dei l’Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico c) Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura e, per Conti per danni erariali nei confronti di uno o più dei stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico effetto dell’esercizio del potere riduttivo da parte della erariale pagabile e l’ammontare che la Corte dei dell’Assicurato la differenza tra l’ammontare del danno responsabili: Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti saranno obbligati solo ed in quanto sia stata ratori gli Assicu restando inteso e convenuto tra le parti che tente la sussistenza della Responsabilità Civile accertata con sentenza definitiva del tribunale compe ti Dipendenti, oppure della Responsabilità suddet dell’Assicurato per fatto commesso da taluno dei di di uno o più soggetti indicati nella Scheda Amministrativa o Responsabilità Amministrativa-Contabile Copertura con sentenza definitiva della Corte dei Conti. ione o Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruz La garanzia di cui sopra comprende le Perdite rapina. o furto io, incend da ti derivan re purché non deterioramento di atti, documenti o titoli non al portato Art. A3 — Esclusioni si intende modificato li punto c) come segue: provocati da inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo; si intende integrato in calce dal punto seguente - definito dell’autorità competente, che gravino le responsabilità, accertate con provvedimento grave e per Responsabilità Amministrativa o personalmente su qualsiasi Dipendente per colpa Amministrativa-Contabile; Milano, 1 ottobre 2013 e ttt N oett ppresentante Generale per l’Italia 1IOYD’S UFFICIO ITALIANO DEI ILOYD’S Spettabile ARPAT Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana pec: [email protected] Via N. Porpora, 22 50144 Firenze FI - Oggetto: Offerte multiple Lloyd’s Con l’inoltro al Vostro spettablie Ente di più di un’offerta, in nome e per conto di alcuni sindacati dei Lloyd’s, desideriamo portare alla Vostra attenzione alcuni aspetti della peculiare struttura dei Lloyd’s nonché gli aspetti giuridici che o consentono: i Lloyd’s non sono una compagnia assicurativa ma una persona giuridica collettiva e, precisamente, un’associazione riconosciuta di singole persone fisiche e/o giuridiche (cosiddetti Membri) che garantiscono disgiuntamente e non solidalmente, con il loro patrimonio i rischi assunti da ciascuno di essi o da gruppi di essi collegati tra loro: i Sindacati. Ciascun Sindacato opera in totale autonomia rispetto agli altri attraverso un proprio organo gestionale le cui decisioni vincolano tutti i Membri ad esso appartenenti. I Membri possono partecipare contemporaneamente a più Sindacati ed i Sindacati possono essere tra loro in competizione. L’attività dei Sindacati è soggetta ad una serie di regole comuni, formalizzate in varie leggi inglesi (la prima delle quali, il ‘Lloyd’s Act”, risale al 1871> e di regolamenti interni e viene vigilata da un organo comune, denominato “The Regulatory Board”. La peculiare struttura dei Lloyd’s e dei Sindacati, cosi come sopra descritta, è stata confermata dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Milano- dell’1116/1998 (che si allega) la particolare organizzazione dei Lloyd’s London da una parte laddove viene, tra l’altro, affermato che (pag. 6). concorrenziale tra Syndacates tipo di autonomia reciproca una impedisce non - ‘... intero sistema assicurativo dei Lloyd’s resta ancorato ad un rigoroso principio di E ancora concorrenzialità tra i vari “sindacati’ ove l’azione di rappresentanza unitaria per Nazione si limita (con divieto istituzionale di qualsiasi altra ingerenza) alla sola assunzione formale degli impegni giuridici per conto delle strutture operative” (pag. 9). “ Da quanto sopra illustrato, deriva che tra i singoli Sindacati non esiste alcun tipo di collegamento di cui aII’art. 2359 Cod. Civ. e che ciascun Sindacato opera in completa autonomia gestionale e decisionale. La prima direttiva comunitaria in materia di assicurazioni (73/239/EEC) ha previsto che i sottoscrittori dei Lloyd’s fossero rappresentati all’estero da un unico mandatario in ogni paese. Tale previsione trovò applicazione nella normativa nazionale con la L. 10/6/1978 n. 295 che contempla un Associazione dei Lloyd’s di Londra può essere rappresentata in Italia apposito articolo per i Lloyd’s (art.22). da un unico rappresentante generale Sede Legale: 20121 Milano, Corso Garibaldi, 86 Tel. +39 02 6378881 Telefax +39 02 63788850 - www.lloyds.com/italy C E 07585850584 - Pi 10655700150 LIoyds sono autorizzat n bnse a Fns,,o,i Servicos e Mekets Ad 2000 Per quanto altresì, disposto, aIl’art. 32 della stessa “d) ritti, non La terza direttiva 92/49/CEE del 18/6/1992 ha, sottosc ni impeg a ne relazio e in Stato della succursal versie riguarda i Lloyd’s in caso di controversie nello contro di caso maggiori di quelle che incontrerebbero in devono risultarne per gli assicurati difficoltà analoghe sorte con imprese di tipo classico. i! potere della generale devono in particolare includere A tal fine, le competenze del mandatario interessati dei rittori sottosc dei , con effetto nei confronti rappresentanza passiva in giudizio in tale qualità Lloyd’s”. di essere da quella nazionale, impone ai sottoscrìttori Dunque la normativa comunitaria, recepita e. tante Generale ,diverso per ogni paes rappresentati all’estero da un unico Rappresen na è imposta più di un offerta da parte della stessa perso Ne discende che la l’eventuale sottoscrizione di ad assumere idoneo etto sogg Generale dei Lloyd’s l’unico dalla legge, che individua nei Rappresentante dotati di uno rché anco infatti, , Questi rittori. ati di sottosc possono impegni verso i terzi per conto dei singoli Sindac non renti, concor ati autonomia rispetto ai Sindac simile specifico organo gestionale che opera in svolge quale il , l’italia per rale Gene tante il Rappresen manifestare la propria volontà se non attraverso rittori. mansione indistintamente per tutti i gruppi di sottosc 1/611 998 del anche il seguente stralcio della “sentenza dell’I Desideriamo inoltre portare alla Vostra attenzione i sindacati che zia eviden si dove gata) (alle ia Milano” Tribunale Amministrativo Regionale della Lombard ni complessive dei Lloyd’s: alle datazio dei Lloyd’s possono e devono fare riferimento autonomia di n da una parte non impedisce una reciproca “la particolare organizzazione dei Lloyd’s Londo di cienza od insuffi za assen in una ra riverbe non si tipo concorrenziale fra Syndacates, e dall altra te poi ad vamen .Relati is,. tualmente aggiudicatari.. .omiss to responsabilità, in capo ai singoli Syndacates even precisa altresi va ati, sindac singoli ai in capo sabilità assente frammentazioni (e polverizzazioni) di respon un ti da sfabill volta loro a disciplinata da regolamenti interni che l’attività di questi ultimi resta comunque de in via la previsione di un Fondo Centrale, che rispon con s), Lloyd’ of il Counc Organo comune (the sede di requisiti di gara in che fatto il to, Pertan . ciate asso re sussidiaria per eventuali insolvenze delle struttu rappresenta ento alle dotazioni complessive dei Lloyd’s i vari “syndacates” partecipanti abbiano fatto riferim (come altera ne dei Lloyd’s medesimi, che però non a. una necessità collegata alla peculiare organizzazio assicur amente effettiv que comun che l’intera Struttura paventato da contro parte) il “volume” di garanzie le e da quella iona anaz sovr zione legisla dalla sciute ricono Tale peculiarità risultano del resto esplicitamente a 92/49/CEE di solvibilità dei Lloyd’s, è proprio la citata direttiv di attuazione.. omissis .Circa poi le garanzie globalmente i membr i tutti a ento riferim con iche, britann à che demanda tali controlli alle competenti autorit raggruppamenti di sottoscrittori).... considerati (senza riguardo ai dati relativi ai singoli , — . . Milano, 1 ottobre 2013 ico etta ndreo i appresentante enerale per l’italia i.2 LU .1.t;4L S.À JI . Z 784779 cLnTn 003 !I.L • fl)4 41 tfl3l3J.1CA ITALIANA INNCTh E r)EL POPOLO ITALIANO •1 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano - ha prontuiciato la Sepientc SENTENZA sul ricorso iscritto al 1.G. n. 3121, proposto (con alto di riassunzione in \ trasposizione da ricorso Straordinario, cx arte lO D.P.R. 24.11.1971 n. 1399) dalla ì sitalia -Le Assiàuraziani dItalla s.p.a.. in esita a persona dcl legale Iapprescut tre, rappresentata c difesa dagli avv.ri Fabio Ziccardi e Mario Ettore Ver ao, ed ekttivtuucntc douicfliaca presso lo studio dcl primo In Milano, C so Venezia a.. 8; CON1R fl Comune di Milano, La. pers isa dcl Sindaco p..t., rappresentato e difeso dagli avv.ti MarIa Rita Sur to, Salvatore Amusesidola e Anna Maria Moraniarco, e presso gli stes clettivanicntc dotnitil3ato in Milano, via della Guastàfla u. 8. negli 1 i dell’avvocaruza counznalc nei confrod del LLOYTYS of LONUON Erockbank.Syndicatc 861, in persona del rappreantaure generale per I tua, esentatQe difesdaglLiv.tL Franco Galiano, Robcrta M.] arrainì iccar4o Vhlaia, cd divaniente doiuiciliato presso .10 studio ti quest’ultimo in Milano, via San Barnaba.. si. e 30; pe Vaxsncrliazsieut, dcl provvecliuscnto in data 17.12.1996, giuflicalricc hi aggiudicato a Broclcbank 861 il contratto j cm cui la Cousmissioxie suddetti Lloyds od London Synd&ates’ r la copertura dei rischi derivanti dalle moSIrc d’arte (1tto 1). uoslc é di tutti gli atti a detto provvedimento comunqte cozwcssi. presuppos i e conseguenti.. tra cui IL bando cli gara in 96 IICø4 * data 25.10.1996 e gli cveatwdi ucceSsivi provvedimenti dì approvaziue J ìssionc giu catrìcc, degli atti dclii Couirn Visto il ricorsO con i rclacjvi alle ad; gli atri tutti delTa causa Visti tto di costituzione In t a Visto 1 udizi c!elrAmntinistrazjanc inclinata e dIVimpresa Coontcressara Relatore alla pulblica udienza I 11.6.1998 il dr. PacloPassoni. e uditi alrrcsl i procuzatori delle parti. Ritenuto in fatto e coiis1dcxato in lfrittci quanto segue. TATtO Il Coaiun di Milano ha delib raro in data 22.10.196 l’affidmeuto, mediante asti pubblica in an ho U.E., del svizio. di’ copetrura asskuzad.va dei rischi decivatj alle mostre dirLe (lotto I di interess& nella presente vicenda) e dal tr porco e giacenza di opere d’ctc presso restauzatori (lotto fl) per 11 paio o 3L12,199d-31.12.1997,. Nel band era speiticato che 1 gara sarebbe stata eserlta jteondc, le modalui di cui all’articolo 73 1 cc. c) R.D. 827/1924. e clic il servizio sarebbe stato aggiudicato alla ociecà offereine Il. prezzo più basso, 1 comma, lett. a) D..lg.vo 157/95. secondo i criteri di cui all xkicoh 1 In persona dcl Con raccomandata dcl 25.1 l,l 6, i Uo di Londra Rappresentante Generale per nt ha, commilcavano al Settore Economato del Comune di Milano chc intei evano partecipare alla gara secondo la stxutLura associativa loro prop :a, il wsym!acaL.c, con cònseguente presentazione di un’ autonoma off rti da parte di ciascun syudacacc”. Nel corso dalle operazioni di ga a, iniziate il. 17.12.1996, il Presidente dava atto che il plico intestato Lloyd’s of Loadon congene’a duplici deposti cauzionali e duplice offer i. Sulla base dci ribassi percentua delle socict riniasw in gaia, vegv clichiarn1i agiudica1aria dcl prin o locto la socieTà Lloycrs of London - 2 — l3rGckbaflIC Systdicate 861. o!f urc Il maggior ribasso pari ai 46%, coctro 11. 40% offerto sia daW) italia, sia dalla soc. Lloyd’s - Syudacate 33’ A segu.iLo di alcune contestazb della so. Assitalla in ordine alla forma giuridica dei Uoyt’s.. il collegi di gara prima sospendeva le operazioni c poi cozifezzuava l’aggiudìcazlo (recepita dal Comune), sulla base di btctve.nuti CIIiarìnICUtI dcl ntpp tentaute gencmle dei Lloyd’s. Dopo la conseguente stipuli ci contratta di assicurazione (souoscrilto dalle parti con valenza dal J.l 1997 aI 31.12.1997), la società Assiralia proponeva ricorso straordinario 1 Presidente della Repubblica, asserendo rwcgktimi alTimisslone del Syndacatti aggiudicatario, nonthé la violazioae dcl principi di pur c odicio, di segretezza ed auteticii. ddfl ffertc. In relazione al proposto ±0 o straordinario, il Conzuuc dl Milano aodficava istanza di trasposi ‘one in sede giurisdizionale, ai sensi dell’articolo 10 D2,R. n. 119 IWIL, alla quale è poi seguito, da parte dUa ricorrcnte. l’atto di. riassui lane del giudizio avanti a questo TAlI I niocivi di ricorso si basanc sulla assenta inidoneità dcì Lloyd’s a partecipare allagara, intelazio. alla loro pecullare struttnra, articolata in synslacuLcs che -pur se autonoz ‘:c fra loro in concotrenza- possono agire solo a uieuo del loro rap resuntailte in Italia, t’unico che ,può * sottoscrivcre i Contratti assicw ivi e fouuulare offerte. Pertanto, in presenza (come ne a specici di pi( syndacaces partecipanti, le varie offertc in concorrenza devauo rsse sottoscritte dallo stesso rappresèntarnc, circostanza. ucst’ultiiua che -sempre secondo il ricorreitte- avrebbe determin o (con riguardo alle nostre regate di evidenza pubblica) insanabili violazioni dei principi di autononzia e segretezze ddllc offette: 3’ i aggravate dai ratto clic lc duc offerte presentate in una unica busta, in dci Lloyd’s sarebbero state ack rìtttzra imponeva separate buste per tO con la prescrizione de bando, che olao rltercbbc cohtraS ogni offerza • luoltre, iii strettamente proccdinicntali o di ne dci Lloyd’s entanza. rAssiralia sosti ic clic tutta l’organizzazio una a paradigini so uzialnernestranei alle garanzie di di l dai prolli atc” sarebbe una smtmra priva inprcsadi assicurazione, poich il ‘yndac trasparenza sul suoi concreti di rcsponsabllit giuridica, se a alcuna rcqulsd soggcui’vL • ed il controinteressato Si sono costituiti in giudizio i onnuic dl Milano czc hanno .conrrastato le Lloyds od London Brockbai syudacatc 861, gravame. avverse prcccse, condudendo.p la relerione del riservata a setcnza Alla pubblIca udienza dell’lI .6 998, la causa stata mrrro massimo ribasso, La riiorrcute Assitalia -sccond graduata in una gara al ti dalle mosto pcr il servizio di copertura as curativa dei rischi derivan Lloyd’s cVaxte- contesta l’aggiudicazìo e in capo alla contruinteressata - ]3rockbank Syndacute X61. lain acandone la mancata esclusione. eragUimpunadva llwc COSaICMI ordinarie imprese StriiUU giUIidICa dei Lloyd’s del tutto diversa dalle stxuttura assicurative, con consgueute sostenuta incompztlbUit chi tale dalla stazione cou•tl rispetto delle regole di gara, impostc nella, specie . appaltazite. nia comunque rica bili dalla inccra legislazione di sen:ore te si Proprio con il terzo motivo (r e assume priorii logica), la riorren iucompatibiiii strutturalc dei L1oyrs con i principi dell’evidenza pub lica cotiltattuale, mentre le prime due doghanzc miranO alla ulteriore iMividuazione dì contrasti procedurali con diffonde u1le ragioni di asseri le modalità di gara iniposte d a Iex specialìs 4 vu i Si assume, quanto al primo ofilo, che i Lloyd’s altro ion sarebbero che l’associazione di persone isiche riunite iì grup9ì di. sottoscrktoti (yudacates) cbc non. rispou no in -solido, c che agiscono solo mediante brokers intcnucdhiri, che a loro volta non riponlercbbcra dei rischi. L’evidenziato carattere ext mnlpremiitoriale di nicra corporazione di singoli, comporterbbe clic la documentazione presentata in sedc di ricititsta di panccipazionc a da considerare come la sommatoria di docunteuti riativi a tutti assotL. in assenza tuttavia di. qualsiasi rcponsabilit solidale da p te dei non sottoscrictotì, con conscgueute caratttre fittizio dci dati med. unì. alzueno .jn termini cli garaizziL Ulteriori conseguenti anomal e sarebbero poi collegate alla mancanza dl una sede operativa in Mìiano lz gestione della polizza e dei sinistri, I quali peraltro non sarebbero trattati direuamcrzte dal Lloyd’s nnhe a Londra, benaLsolo a nezzi dl “pcriti dì incerta qu1iflcazìonc (con aggiraniento dcl divieto di arteclpazionc a gare disposto. dalla legge nazionale Irci cOn&ontj dei s getti diversi dalle imprese di assicurazione, • che non offrono aranziz dni te e conseguente cozmuisdòne tra artivit dl - assicnrazion ebrokeraggio). — Da quanto sopra ne sarebbe derivata una plurima violazione dei bando relativamenrc ai reqrisiiì di uarteeipazionc ed anche (primo e secondo di ricorso) relatjyu’ ante alle niodalit procedizuentali di gara imposte dal bando stcssd. inOtIVO • Ciò sia perché le concorrcnd offerte dei due Syudacatcs dei Lloyd’s sono starc sottoscritte dallo ste o rappresentante (quale unico soggetto legittimato a sottoscrivere c aitrarti asscciativi a rriare affette e partecipare a gare pubbtich ), sia pcrchc sarebbero state addirittura Inserite con la relativa docu entazione in ma unica busta; in contrasto 5 / ticic e (così si assume) cou i più dc Lentari prIncipi di auonotnia. antea lica. scgrcLe.cza delle proposte eon tniali in gare ad vidcnza pubb li ricorso • tuttavia infoato. Va in priuiis puntualizzaro ch al contrario di quanto dedotto dalla soc. parte Asskalla, la. particolare crgui zazione dei ttoyds Letidon cia una - ziale fra ziou impedisce una rxc!proc autonomia ‘cii tipo concorren fficienza 4i Syndacates, e daWaltra unii si iverbera in una assenza od Insu atari. respensabiir, in capo ai singo i Syndacatcs eventualmema aggiudic stessa Quazuoalprinieptmto,lasott scrizioue delle offerte da pane della pcrsozfa costituisce un vinco della legge inglese clic individua usi mere Rapreseutante generale dei LI ycl’s l’unico soggetto abilitato ad assu to bupegni verso i terzi per caut dei singoli Sindacati sotwscrictoti quan • peraltro. senza che al c tato Organo xapprcsemativo sia consentito isi alcm modo di iiiterfcxfre C( L le SCelte gestionali dei Syxzdacans, quali Sopra, • Terte in una pubblica gara. e cÒ proprio a garanzia CIcll’auwiioma iniziatI a e della libera concorrez&a a differenti quelle rcladve alle condlizionl sottoscritiori. flelativametite poi ad assiri • frammentazioni (e poWcrizz5zioni) di acati va altresi precisato che l’aLtività 1 rpcmsabiUt in capo Si sitigol sind ternit______4LqtLuldmuirestacomwiqr discpMaageIami volta stabiliti da un Organo omune «[me Council of Lloyd’s)., coi la siissidiara previsione dì .un Fondo Cent • eventuali insolvenze delle strut ire associate. • Pertanto, il fatto che in scd di requisiti di gara i vari yudacatcs partecipanti abbiano fatto rì. nimento alle datazioni coxnpIcssìv dci Uoyds rappresenta wia ncccs It collegata alla pcculiar organizzazjòne dei Lloyd’s medesimi, che però non altera (cOme paventata da con&oparLc) il ‘volume’ di aranzie clic linLCra Struttura ColnUnqUc c(feLtivauicntc aSSicura. 6 ‘dIVu Tali peculiarftj risultano del resto legislazione savr da quella CS id cute rjcouosc IULC dalla 1aØnale di atuiazjon Cøn la prima direttiva CE] in materia di assicurazjj (73ì239/EEC), i stabiliva all’articolo 8 c1c’ gui Statti membro esige che le imprese che si COStitUjSc sul suo tenito io e richkdo 1nutorj ci) adottjn, una delle seguenti fotme: per quanto riguarda il Regno Unito (...) lassocjazio dei SOcroscriLtc i deno Lloycl’s (..)“. All’articolo 10 sipreyaj, Ci esma clic i SotrQsczlttorj ib$Sci) rappresentaj all’estero da un unk maxmclataj’io in ogni paese, conie anche prescritto dalla legge uazion le di n. 295 dei 10.6.1978 e’ consentito da testa auto !zzaziøae del Ministro ddli7j del Commercio e dell’Artigiaiiaco Il 27.j96; Tali principi sono atari poi conrcrntj anche dalla terza drettjy rnarerla di asicura non u1l& vua 149/CEE), 92 mOntrc la zmorm ( nazionale di attuazione (art.. i: 111 connnackl (Ug.vo’175/g5) hn prcvLzo l’autoinafi diritto ad operare a tencfIcio (come per i Lloytrs> dl quelle sedi secc in’ ita]ianc di .fzup cse cornm$c estera, gia auLorjz,nua ad operare in Italia’ In forza della i eeedlentc normativa. Cima poì le garari4 di SGivibi ci’ dci LtOy(I’L e proprio la citata dìrttjy 92/49/CEE ci’e tali cc - con rlEi a tutti i muenìij ilobalmemc Consider Cscxmza riguarto ai dati relativi ai singoii rzgnipp lenti di La Stessa legge Ziijil 10,6, 978 prcve all’articoio 22 per i Lloyd’ l’obbligo di prcseszt bliahcj e onti di profliti e perdite, ccni dati globali annuì ticile operazioni codoi l1’asocfa.zjonc nel A seguj, de1] esposta • ricccn ionc normativa. emnege clic il sistmua conmunitario -doveroietzce r epko da quello • tpress11uenLe i Lloya’s o 1.oat n. li rìcnoscc con iStjLUjo diversa dagli assicu ti dl tipo cIass • cd impone ai SOLtGSdzjtrorj di csre 7 A rapprcsentati aflstero da Iapprcsentarne Generale, diverso da ogni Paese, meutce la v!jp anza na2ianaic inglc5c mila produzione ai dati globali axuwi dc1’assoc lane si attggia a condizione nccesaria c sufflcieiite. pcr operare in gioie di libero stabf lin:nto in qualìnque stato dclf Unione. un unico Anche la doglian circa la mancanza perito liqui1atore non resta ove appunto Capo alla ontrointcztssata cli un Uneata con la peculiare stritmra dei Lloyd’s, iii in radice e usa tale figura ed ove comunque susiatc parlnieiuì -un altcniadvo (co to) sistema di lilazione dei sinistri, Relativamente poi alla pr commiscione con I’at1vicà di brolccxaggio. va precisato che i sottos ktori dci Lloy d’s aggiudicatari della gara stipulano con i LIoyd’s bro ezs (dicinti ogge td giuridici) un accai o di libera collabcuraziouc per atti i di mediazio ne tra i clienti cd Ùayds o! trattasi clnuque di nonunii brokers assicurati vi, .bou l’unica pcculiaxlt costituka dal fa che anziché svolgere la loro opera di mediazione nei conftond di inpagnie dive rse, nella specie proannovotio la sttosctizìone di polizze e i diversi syud acat& di sottosctiuo6 dci Uoyd’s. • Ciò non pQstula pertanto al Soggetti Cøfl p - - cgnuuìstionc soggettiva, trattandosi di onaIitlt giuri 4ineges1iu proprio dalla uonuativa inglese (‘Lioyds AcL19S2L, - Può pertanto agevolmente con secondo cui, in confortuk sovrauazionali. il mercato anzi ilaliane, aia t CstcSO a quelle cinmciini o li cmi italiani pos con una qu Isiasi dclic Compu autorizzazione del Paese ave cs - i ,con i patrocini delle partI resistenti, delle citate legislazioni nazinuali e le noti è pi riservato alle assicimiz ioni 0r12zaLc in tutti i paesi mnernbri si che i Concludere un contratto cli asicurzioue operanti nella Comunkit. in prese nza dl hanno la loro sede. a .•. ,- — ‘.4 vJ.j. 1’_. a im tale contesto spetta ai Va i mnctnbri vigilare. affinclid non. sia limitata la libertà di commercio e di circolazione delle polizze nella CocumitA. Le considerazioni appena svo e sul necessario adattanento che roriunuento nazk,nale deve attu re in lrcse.uza di partecipazioni a gare pubbliche di 5mprse dalla stru zz atipica (qua1i appunto i Uyds). conducono a respingere anche le toglianze di partc ricorrente, mirate a tenti di .gara della conircinteressata prcsimte vmolaz2onI procedurali “arie s1 della selezione (in specie i mancata autonomia e segretezza cile ofezte mediante gravi izitizalitf ncUa leco pentazìonc) Si visto inftttl che la rappt sentauza in capo ad un unico soggetto delle 6firtc del dIversi ‘siiadaati partecipanti attiene ad una particolare • fonnali gestionale. che zon lcd alcun principio di scgrttcrza, 2 può darei luogo a sospetti diao aal collegamenti fra huprcse. per caxldI4ol?arc laggiudicazione tina e. Quaiitcm sopra. a prescindere dal [eliberato sistema di aggiudlca7ione al massimo ribasso (che inipcdisc rnaLerialmente. tali eocljzionamcntì). atteso clic liwero sis(ema asslom tìvo dei Lloyds resta azicorain ad un rigoroso principio dì coucorrenzl t tra i vari ‘sindacaLi, ove ISZIDIIC di rappresentanza unitaria per Nazii qualsiasi airra ingerenza) alla si limita (con divinto istituzionale di >la assunzione .formale degli impegni • iuridicL per conto dette Strutturo perative. Dfversmemc opinando (con la’ retcsa alla diretta offerta del sIndacato papaute), si precludercbbc li fatto la possibiflrll dei Lloyd’s dì partecipare con più syndacates’ impoueimdo loro una sorta dì selezione previa dcl Synclacatc’ ammesso conti-arTe. CotlseglLenziatntenre prive dl p gb sono le cetisire pròeeduruii sulle modalle di presentazione delle o àrtc, in relazione al fatto clic saz.’cbber-Ò I L state racchiuse in I j uuk inni busta, a sua volta contenente la docnt2ìon da aflcgarsi in t t’unica copia. uaiito al primo proIo, ique incsatta la stessa ricostruzione della vicenda operata dalla ±Qrrc1tc. atteso che le offerte dei dtie Syndacatcs cuacorxi non si trcvavau tu chiuse in una mcdesim busta, bensì In. due buste distinte e sigillatc a loro voka inserite nel plico pi grande contenente la docwueuiazjone rir • Naprsaonadigarainip ieva (cQcae !iivecc sostenuto dalla soc. Msitlia) che l’offerta in busta hjusa sigillata coutenesse a sua volta, a pena .di csclusLone anche certiti ari e diChi2mioni, atteso che il bando cansentiva Csprcssaauciuc 11115 pr. sezirazionu dell’offerta scparata dal plico della doclmielata7idnc, si che i premura defla.Iex specialis a che la documentazicine fosse fbrnii ‘cozitesbzalmejitc” aWaffta era evidentemente (e cesrTlalmcute) erfra U’csigenz dl una peseùrazionc tempoalniem simuhanea. non anebe coincidente nèl lungo di ma custodia. Cfrca poi la presentazione di un ica copia di Siffatra docninetiøu per entrambe le offerte. sì rinvia alle precedenti considcrazionj sulla Struttura SpaXip dati dinprcsa riferiti alla associa lane dei sortoscrittari coiup causitierara. Ne deriva, da una parte una piena conformità e fwgìbilità della. medesima documentazione per entrambi i indaatì paxtecìpantl, e dall’altra una conscueute inesisren (per o vie ragioni dl praticirà e di non aggilvaniento) dell’obbligo di pr entare dlsgiuntameme le duc ideutiche dcutnentazioui. in assenza di agi lesione dì scgretesza e di par candido. le COOCIL2SiOtIC, Il ricorso flort•può ovare tccogtinieiir. — ;‘ - / 1o’. Spcs di poste a ca della r1cote cornplessiv5enLe a lfrc mowano 6OOo. (sei j) da liqr 11 iIi ruisur ‘benejjcjo in egu delle parti resjsrej Q.M. 11 Thbrn Anz mi tivo l.?eg iò, per la Lombaja Mil sez5one respinge mi ricorso in epigrare Spese di giudizio a CariCO della (icorre per comp1essje lire (sej milioni) da liqukJ resistenti - in eguale misu a bcneco dllt parti Ccj deciso in Mjlajjc, alla camera di coas 0 ii de]rl 8 l’nterventodri Signori: 16l) con dozt. FranCesCO Màijuo dott. Faolopassonj dotL 0 Raffadfl Sestjj )bA QM; Eresji Magistr fr” OEPOSITATA IN SEGRETERIA tt GIOR1Q. 2 FL1998 /ZiD lt il LLOYDS UFFICIO ITAUANO DEI ILOYD’S A CHI Dl COMPETENZA EIO DElL’ATTO DI NOTORIETA’ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE in materia di delle disposizioni legislative e regolamentari (art. 46 e 47 deI D.PR. n° 445/2000 ‘Testo Unico istrativa”) documentazione ammin c.7, Legge 1310812010 n. 136 e s.mJ. Oggetto: Comunicazione resa ai sensi deII’art. 3, ente in Milano, viale il 24.10,1963, nazionalità italiana, resid La sottoscritta Nicoletta Andreotti nata a Milano rale per l’Italia dei Gene in qualità di Rappresentante Argonne, 20, codice fiscale NDRNLT63R64F2O5B, 07585850584, fiscale ce codi 86, ldi, Gariba in Milano, Corso Lfoyd’s, avente sede legale e domicilio fiscale s.com, sotto lIoyd gare : 6, Fax 02/63.78.88.53, indirizzo e-mail partita I.V.A. 10655700150, Tel. 02/63.78.88.3 no essere potran daci men azioni dichiar e di falsità in atti la propria responsabilità, consapevole che in caso drà dai benefici deca e 2000 445/ n. D.P.R. deI 76 adottate le sanzioni penali per i reati di cui all’art. ra (art. 75 deI ato sulla base della dichiarazione non veritie eventualmente conseguenti al provvedimento eman D.P.R. n. 445/2000), DICHIARA rio contro le mafie, 13 agosto 2010, n. 136, ‘Piano straordina di ottemperare alle disposizioni di cui alla legge all’articolo 3 della ento e riferim colar parti con fia”, antima tiva nonché delega al Governo in materia di norma citata legge, ed a tal fine COMUNICA gli estremi identificativi dei Conti Correnti Bancari esclusiva alle commesse pubbliche non via in dedicati PREMI DA UTILIZZARE PER IL PAGAMENTO DEI 5707 Codice IBAN: IT 64 T 02008 09434 00050001 Intestato ai Lloyd’s presso UNICREDIT S.p.A. DA NON UTILIZZARE Conto Corrente n. 000500015646 Intestato ai Lloyd’s presso UNICREDIT S.p.A. Sede Legale: 20121 Milano, Corso Garibaldi, 86 Tel. +39 02 6378881 Telefax +39 02 63788850 www.lloyds.com/italy - C. F. 07585850584 PI. 10655700150 - Uoy,fg so,,,, ask,r z,,,, s base a F,,s,,& S,kos ‘ss At 2D00 DA NON UTILIZZARE Conto Corrente n, 000500015449 Intestato ai Lloyd’s presso UNICREDIT Sp.A. COMUNICA INOLTRE CHE I SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SU DETTI CONTI SONO: NICOLETTA ANDREOTTI FILIPPO DUBINI GIOVANNI TONIUTTI codice fiscale NDRNLT63R64F2O5B codice fiscale DBNFPP72PO6F2O5H codice fiscale TNTGNN68EO7A94OZ TIMOTHY FRIDAY (data e luogo di nascita) 05/1211957 Regno Unito Inghilterra Lloyd’s Personnel, Finance Senior Team Leader - SAMANTHA O’DONNEL (data e luogo di nascita) 06/0211972 Regno Unito Inghilterra Lloyd’s Personnel, Finance Team Leader - - - residente in - lAN WOOTTEN (data e luogo di nascita) 21/0711953 Regno Unito Inghilterra Lloyd’s Personnel, Finance Manager Trust Fund Settlements - - residente in - DONNA CADDY (data e luogo di nascita) 12/10/1973 Regno Unito Lloyd’s Personnel Senior Accounts Executive Inghilterra residente in - - - - residente in - Dichiara di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Milano, OtC t!M. 2oi3 Generale per l’italia dei Lloyd’s sensi del combinato disposto dagli artI. 47, comma 1, e 38, comma 3 de! DPI? 445/00. allego al presento documento copia fotostatica l documento di identità. La presente è esente da autentica di firma e dairimposta di bollo ai sensi dell’art. 37, comma I del D.P.R. 28.122000 n. 445. E’ 4 _4 — z !D 2. > i_.4 .2 3 3 i o Z o - Z - o x ‘—4 o’ o tI n o ‘--4 ‘--4 ‘-3 o f;z3 z I CO ,_ c - - . o a. (Informativa enti pubblici) OGGE1TO: INFORMATIVA Al SENSI DEU.’ART 13 DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 2003 Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (di seguito Codice privacy), dettato in materia di “protezione dei dati personali”. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. Ai sensi dell’articolo 13 del Codice privacy, Lloyd’s con sede in Corso Garibaldi, 86 Milano, — Titolare del trattamento, Le fornisce quindi le seguenti informazioni: 1. il trattamento ha per finalità la partecipazione alla gara d’appalto da voi bandita; 2. il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali; 3. il conferimento dei dati è necessario e un eventuale rifiuto ci impedirà di perseguire la finalità su menzionate; 4. la procedura di piazzamento dei rischi ai Lloyd’s (anche nell’ambito dei procedimenti concorsuali di gara) prevede il coinvolgimento, come parti attive nel piazzamento/gestione delle coperture, di un Lloyd’s Broker a Londra e di un Lloyd’s Correspondent in Italia, pertanto i dati potranno essere comunicati anche a tali soggetti, inoltre in caso di aggiudicaziorie della gara i dati potranno essere comunicati a soggetti che si occupano della gestione e liquidazione dei sinistri, nonché a soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria; i dati non saranno diffusi; 6. gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione della partecipazione alla gara potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per le finalità su menzio nate. . La informiamo, infine che potrà esercitare i diritti contemplati dall’art. 7 del Decreto Legislativo 196/03, tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri Dati personali e di consentirgliene, nel caso, la messa a disposizione. Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. Milano, O O 13 Il Titolare del trattamento Lloyd’s DICHIARAZIONE PRIVACY DA INSERIRE IN GARÀdoc POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE La presente polizza è stipulata tra A.R.P.A.T. Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana Via Porpora 22—50144 Firenze C.F. 04686190481 e Impresa di Assicurazione Durata del contratto Dalle ore 24,00 del 12.10.2013 Alle ore 24,00 del 31.12.2014 Scadenza annuale al 3 1.12. di ogni anno DEFINIZIONI Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurazione: il contratto di assicurazione; Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione, ovvero l’ARPAT; Assicurato: il Contraente, soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione; Società: l’Impresa assicuratrice e le eventuali Imprese coassicuratrici; Broker: Aon S.p.A., quale broker incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società; Polizza: il documento che prova l’Assicurazione; Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società; Evento dannoso: il fatto, l’atto o l’omissione da cui scaturisce la richiesta di risarcimento; Sinistro: il ricevimento di una richiesta di risarcimento per la quale è prestata ‘Assicurazione; Richiesta di risarcimento e/o circostanze: i. iii. qualsiasi ricevimento di informazione di garanzia e/o di avviso di procedimento; qualsiasi procedimento intentato contro l’Assicurato al fine di ottenere un risarcimento economico o altro tipo di risarcimento; qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o persona giuridica pervenuta all’Assicurato con la quale questa persona fisica o persona giuridica intende imputare all’Assicurato la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi Evento Dannoso specificato. Ai fini della presente polizza, le richieste di risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di un una singola richiesta di risarcimento. Denuncia di sinistro: la notifica inviata dall’Assicurato alla Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in Polizza; Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica; Danni Materiali: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte; Danni Erariali: il danno pubblico subito dall’erario comprensivo della lesione dì interessi pubblici anche non patrimoniali; Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali; 2 a Risarcimento la somma dovuta dalla Società al terzo in caso di Sinistro; Rimborso la somma che l’Amministratore e/o il Dipendente deve rimborsare all’Ente di appartenenza e/o alla Pubblica Amministrazione in genere per effetto della sentenza della Corte dei Conti; Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro; Massimale: la massima esposizione della Società per ogni Sinistro; Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare sull’Assicurato e che derivi dall’esercizio da parte degli Amministratori e dei Dipendenti del Contraente delle funzioni e attività, dichiarate in polizza, ai sensi dell’art. 2043 e s.s. del CC. e dell’art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’interesse legittimo derivante dall ‘esercizio dell’attività amministrativa; Responsabilità Amministrativo — Contabile: la responsabilità in cui incorrono gli Amministratori ed i Dipendenti che, per inosservanza degli obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio, abbiano cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione; per i cosiddetti “agenti contabili” tale responsabilità si estende anche alla gestione di beni, valori o denaro pubblico; Pubblica Amministrazione: ogni personalità giuridica (quale a titolo esemplificativo Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A., A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L, Aziende Ospedaliere Pubbliche, Case di Ricovero / IPAB/A.S.P, Farmacie, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali/Parchi, Enti o Associazioni Varie/Fondazioni, Musei,) la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti; Periodo di validità la durata dell’assicurazione indicata nel frontespizio di polizza compreso il periodo di efficacia della garanzia indicato nelle condizioni contrattuali (periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia); Dipendente qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell’ Assicurato o sia a questo collegata da rapporto di servizio. Si intendono compresi i Direttori e Dirigenti. Amministratore qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all’ Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell’ Assicurato stesso; Dipendente Legale qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all’Albo Speciale di cui all’art. 3 ultimo comma RDL. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni dì awocato in qualità di dipendente dell’Assicurato; Dipendente tecnico qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con e disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell’Assicurato e che predispone e 3 sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell’opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al responsabile Unico del Procedimento e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l’Assicurato che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Pubblica; Retribuzioni lorde e Compensi l’ammontare delle remunerazioni, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell’Assicurato e risultanti dai libri paga, corrisposte al personale compreso e non compreso nell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL e non INAIL), ai lavoratori parasubordinati in genere, nonché le remunerazioni erogate ai Direttori. 4 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. i Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Ovile Italiano, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso. — Arte 2— Pagamento del premio L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all’art. 1901 Cod. Civ., entro 60 giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l’effetto dell’assicurazione decorrerà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 600 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi devono essere pagati alla sede dell’Agenzia o della Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza. Art. 3 Modifiche dell’assicurazione Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. - Art. 4— Durata del contratto La presente assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del 12/10/2013 e cesserà automaticamente alle ore 24.00 del 31/12/2014 senza obbligo di disdetta. Il Contratto potrà essere disdettato dalle partì a mezzo raccomandata A.R. inviata almeno 90 giorni prima di ogni ricorrenza annuale. La Società si impegna a prorogare l’assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 120 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga. Art. 5— Recesso dal contratto in caso di sinistro Non si applica alla presente polizza. Art. 6— Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro e modalità per la denuncia dei sinistri In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve dare awiso scritto, anche a mezzo telefax, alla Società alla quale è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 30 (trenta) giorni da quando il settore o ufficio competente è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento e/o circostanza. L’inadempimento ditale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile). Art. 7— Variazioni del rischio Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni dileggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, ad eccezione di quelle modificative della natura dell’Assicurato che comporteranno, a far tempo dalla data dell’intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure parziale, dell’eventuale premio annuo corrisposto. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 CC, e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 8— Gestione delle vertenze di danno Spese legali La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed awalendosi di tutti i diritti ed — 5 azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra. Rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute peri procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, esclusi comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento. Gli assicuratori non riconoscono spese incontrate dall’assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende ne’ delle spese di giustizia penale. Art. 9— Coesistenza di altre assicurazioni Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni owero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro. Art 10 Rinvio alle norme di legge Foro competente Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza è competente in via esclusiva l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente. — — Art. 11 Territorialità e giurisdizione L’assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, attà del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi afferenti L’Europa geografica. — Art. 12 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali l’Ente Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax e simili, nonché a mezzo posta elettronica, se certificata) indirizzata alla Società oppure ad Aon S.p.A., broker al quale l’Ente Contraente ha conferito l’incarico per la gestione della polizza. — Art. 13 Imposte Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente. - Art. 14—Statistiche sinistri La Società entro 30 giorni dalla scadenza di ogni annualità è tenuta a fornire all’Ente Contraente e al Broker indicato in polizza le statistiche sinistri riservati/liquidati (che evidenzino la controparte, gli importi pagati/riservati e lo stato per ciascun sinistro). Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. Art. 15 Interpretazione del contratto Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l’interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all’Assicurato. — 6 Art. 16 Clausola broker La gestione e l’esecuzione della presente assicurazione, è affidata alla Società Aon S.p.A, in qualità di Broker dell’ARPAT iscritto alla Sezione B, di cui al Registro unico degli Intermediari, ai sensi dell’art .109,D.Lgs 209/2005 e s.m.i. - Il contraente e gli Assicuratori si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione awerrà per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Il pagamento dei premi dovuti agli Assicuratori, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, viene effettuato dal Contraente agli Assìcuratori stessi. La remunerazione del Broker è a carico degli Assicuratori nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 10%. Tale remunerazione sarà rimessa dagli Assicuratori al Broker entro e non oltre il 10 del mese successivo alla data di effettivo incasso. Qualora, nel corso della vigenza del contratto assicurativo, l’Amministrazione venga a definire con il Broker una percentuale sul premio imponibile diversa di quella sopra indicata, il premio da corrispondere all’Impresa sarà adeguato nella stessa misura percentuale. Estensione alla clausola broker valida solo per I Lloyd’s di Londra I sottoscrittori dei Lloyd’s conferiscono mandato alla Società (di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s) di effettuare la gestione amministrativa del presente contratto e di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza, compreso l’incasso dei premi. Pertanto: a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s si considererà come effettuata alla Società; b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei LJoyd’s si considererà come effettuata dalla Società. Il Contraente e il Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s è autorizzato ad incassare i premi. Art. 17 Tracciabilità dei flussi finanziari In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), la Stazione Appaltante, l’Appaltatore, il Corrispondente dei Lloyd’s e l’eventuale Broker del Contraente assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3 commi 8 e 9. — Art. 18 Clausola risolutiva espressa Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza awalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all’Art. 12 che precede. La Stazione Appaltante, l’Appaltatore, il Corrispondente dei Lloyd’s o l’eventuale Broker del Contraente e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare ìmmediatamente la volontà di awalersi della clausola rìsolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, la Stazione Appaltante e/o l’Appaltatore, e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. - 7 Art. 19 Costituzione e Regolazione del premio Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato - in via prowisoria nellimporto risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minoc durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l’Ente Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari per il conguaglio. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione all’Assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata o ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato o mancato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l’intero premio dovuto (deposito più conguaglio). La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l’Ente Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. ELENCO DELLE FUNZIONI OGGETTO DELLA COPERTURA Massimale per sinistro € 1.000.000,00 ed in aggregato annuo € 5.000.000,00 Premio Premio totale Annuo Funzione Lordo n. Direttore i Generale Direttore Amministrativo i Direttore ARPAT Tecnico i 89 Dirigenti Tecnici 6 progettisti 2 Avvocato Tipologia di Ente INDICARE EVENTUALI ALTRE FUNZIONI IEI Premio annuo lordo complessivo dal 100 Art. 20 Copertura sostituti In caso di assenza o impedimento dei soggetti, persone fisiche, le cui funzioni sono indicate nella precedente tabella, o di vacanza del posto, la copertura assicurativa si intenderà operante a favore di coloro che ne fanno le veci, o che ricoprono i! posto in via temporanea. L’ammontare del Premio relativo alla figura de! sostituto sarà compensato con quello già corrisposto per l’Assicurato sostituito. - 8 CONDIZIONI DI GARANZIA Art. Al Oggetto dell’assicurazione Ferme restando tutte le condizioni ed i termini stabiliti dalle norme contrattuali disciplinati dalla presente polizza, l’assicurazione terrà indenne l’Assicurato, quale organo della Pubblica Amministrazione, nei casi in cui: a) l’Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura; b) l’Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura e si sia prodotta una differenza tra l’ammontare pagato dall’Assicurato e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti responsabili per colpa grave; c) l’Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell’azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più dei Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura e, per effetto dell’esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell’Assicurato la differenza tra l’ammontare del danno erariale pagabile e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti responsabili; restando inteso e convenuto tra le parti che gli Assicuratori saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della Responsabilità Civile dell’Assicurato per fatto commesso da taluno dei suddetti Dipendenti, oppure della Responsabilità Amministrativa o Responsabilità Amministrativa-Contabile di uno o più soggetti indicati nella Scheda di Copertura con sentenza definitiva della Corte dei Conti. La garanzia di cui sopra comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina. — Art. A.2 Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia L’assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato durante il periodo di validità della polizza, conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante la durata della polizza ed illimitatamente prima della data di effetto della stessa. Nel caso di pensionamento dei soggetti per i quali vige la responsabilità civile vicaria del dell’ARPAT così come identificati nelle definizioni, o di cessazione da parte degli stessi dell’attività (compresa quindi la variazione di mansione) per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, l’Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati alla Società nei 5 (cinque) anni successivi alla cessazione della carica e/O incarico e/o funzione svolta presso l’Assicurato, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione stessa, compreso il periodo retroattivo. Tale garanzia postuma è applicata anche nel caso di morte dei soggetti per i quali vige la responsabilità civile vicaria dell’ARPAT così come identificati nelle definizioni, laddove le facoltà, gli obblighi e i diritti degli stessi si trasferiscono ai propri eredi. — Art. A.3- Esclusioni Sono esclusi dall’assicurazione i danni: a) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo o colpa grave accertati con provvedimento definitivo dell ‘Autorità competente; b) connessi o conseguenti all’esercizio della professione medica o paramedica; c) provocati da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo; d) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; e) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l’assicurazione in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 s.m.i., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; f) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto disciplinato alla seguente estensione di cui all’Art. 8.8; 9 I g) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi; Sono inoltre escluse dall ‘assicurazione: le richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali l’Assicurato abbia già avuto formale notizia, segnalazione o anticipazione precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto. derivino da qualsiasi controversia legale in corso o antecedente alla data di effetto del presente contratto o, in caso di proroga/rinnovo con lo stesso assicuratore, dalla data di effetto del contratto prorogato/rinnovato, owero riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti in controversia; i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, microtossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica le responsabilità, accertate con prowedimento definitivo dall’autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi dipendente per colpa grave e per responsabilità amministrativa o amministrativo-contabile. 1) 2) 3) 4) Art. A.4 Massimali di garanzia e franchigia La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza dell’importo massimo per sinistro di Euro 1.000.000,00 ed in aggregato annuo di Euro 5.000.000,00. I risarcimenti/indennizzi relativi a ciascun sinistro verranno effettuati previa detrazione della franchigia di euro 50.000,00. L’eventuale franchigia dovrà restare a carico dell’Amministrazione Contraente senza che essa possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altra Società. — B ESTENSIONI DI GARANZIA Art. B.1 Attività di rappresentanza L’Assicurazione vale anche per gli incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Direttori e/o Dipendenti dell’ Assicurato in rappresentanza dell’Assicurato stesso in altri organi col legiali. — — Art. B.2 Estensione D.Lgs. n. 81/2008 L’assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell’Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di: 1. Datore di Lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” e/o altre figure previste dal D.M. 363/1998 ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; 2. “Committente”, “Responsabile dei lavori”, “Coordinatore per la Progettazione” e/o “Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte della Società di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un’azione di rivalsa della Responsabilità civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura. Art. B.3 Ecologia ed ambiente L’assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti dì inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore). Art. B.4 Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite dei Massimali indicati all’art, A.4. lo Art. B.5 Perdite patrimoniali per attività connesse all’assunzione e gestione del Personale L’assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, la Società risponderà per ogni singolo sinistro e per anno Assicurativo nei limiti dei Massimali indicati all’art. A.4. Art. B.6 Danni patrimoniali e perdite non Patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D. lgs 196/2003 La copertura assicurativa comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti al soggetto Assicurato ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, per eventuali perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi. Art. B.7 Vincolo dì solidarietà esteso In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili. Art. B.8 Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici Fermo quanto previsto dagli artt. A.1 e A.2 ed agli artt. B.1, B.4 e B.7, nonché nell’ambito dei massimali convenuti di cui all’art. A.5, valgono anche le seguenti ulteriori garanzie per la Responsabilità civile vicaria del Contraente/Assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi fatto illecito compiuto da uno o più Dipendenti tecnici come definiti in polizza. La copertura assicurativa è estesa ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all’esercizio dell’attività di Dipendente Tecnico come descritta nelle “Definizioni” di polizza, quali a titolo meramente esemplificativo: a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore; b) geologo, in quanto svolta nell’ambito di un incarico di progettazione; c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore); d) verifica e validazione dei progetti così come previsto dal D.lgs 163/06; e) “responsabile del procedimento” di cui al D.lgs 163/06. L’Assicurazione è altresì operante: f) per e responsabilità poste a carico dell’Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di: f1) “Datore di lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” e/o le altre figure previste dal D.M. 363/98 ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008; f2) “Committente”, “Responsabile dei lavori”, “Coordinatore per la Progettazione” e/o “Coordinatore per l’esecuzione dei Lavori” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008. Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte della Società di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un’azione di rivalsa della Responsabilità civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura. - La copertura assicurativa comprende anche: i. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l’esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione; 2. le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell’opera, con obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato awiso alla Società. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese suddette o sull’entità di esse, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti rernunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le Il 3. decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale; le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l’opera inidonea all’uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie. Le estensioni di cui al presente articolo B.8 non sono operanti: • qualora il Dipendente tecnico non sia abilitato, o non sia autorizzato ai sensi della vigente normativa, all’esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie, owero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni; • se i lavori vengono eseguiti da imprese di proprietà o il cui socio a responsabilità illimitata o amministratore sia dipendente dell ‘Assicurato; • per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l’Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo; • per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., il Contraente dichiara dì aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali descritte nel presente contratto: DICHIARAZIONI Art. 01 Art. Al Art. A2 Art. A3 Art. A4 Art. B8 DELL’ASSICURATO: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Oggetto dell’assicurazione Periodo di efficacia retroattiva e ultrattiva della garanzia (claims made) Esclusioni Massimali di garanzia e franchigia Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici Il Contraente Data 12 ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE (ART. 90 COMMA 5 E ART. 111 COMMA 1 DEL D.LGS. 163/2006 E ART. 270 DEL DP.R 207 /2010) DEFINIZIONI Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni: Assicurazione Il contratto di assicurazione. Polizza Il documento che attesta l’esistenza dell’Assicurazione. Certificato Il documento che attesta la copertura assicurativa per l’Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica. Contraente Il soggetto che stipula l’Assicurazione. Assicurato La persona fisica indicata in ciascuna Scheda Tecnica. Assicuratorì Alcuni Sottoscrittori dei lJoyd’s di Londra. Danno Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica. Danno Materiale Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte. Perdita Patrimoniale Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione. Indennizzo La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro. Massimale L’importo massimo dell’Indennizzo a cui sono tenuti gli Assicuratori. Premio La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell’Assicurazione. Progettista Il dipendente pubblico di cui aII’Art. 90 comma i del D.Lgs. 163/2006, incaricato della progettazione 13 dell’Opera. Stazione Appaltante: L’amministrazione aggiudicatrice od ente aggiudicatore di cui all’Art. 3 commi 25, 29, 31 e 32 del DLgs. 163/2006 o qualsiasi altro soggetto di cui all’Art. 32 del D.Lgs. 163/2006 committente dell’Opera. Opera L’opera da costruire o costruita oggetto dell’appalto e descritta in ciascuna Scheda Tecnica. Luogo di esecuzione delle Opere Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato in ciascuna Scheda Tecnica) nel quale l’esecutore dei lavori realizza l’opera per cui è prestata l’attività di progettazione oggetto dell’Assicurazione. Scheda Tecnica Il documento, allegato a ciascun Certificato emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, in cui vengono riportati gli estremi della copertura e dell’opera progettata. 14 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. i Dichiarazioni L’Assicurato e/o il Contraente dichiarano che: a) l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento della progettazione dell’Opera; - b) l’attività di progettazione descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell’Assicurato. In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizz o, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 CC.). ArL 2- Altre assicurazioni L’Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 1910 CC., sono esonerati dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l’obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. Art. 3- Pagamento del Premio L’Assicurazione ha effetto dalla data stabilita in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. A parziale deroga dell’Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell’Assicurazione. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.). Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dal fatto che l’Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza o nel Certificato. Art. 4- Forma delle comunicazioni e modifiche dell’Assicurazione Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto. Art. 5 Obblighi dell’Assicurato e/o del Contraente L’Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto. In caso di Sinistro, l’Assicurato e/o il Contraente devono darne awiso scritto agli Assìcuratori, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. - Art. 6 Scadenza dell’Assicurazione L’Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale, ed è rinnovabile e/o prorogabile alla scadenza con espressa dichiarazione del Contraente e solo su espressa volontà di entrambe le parti. - Art. 7 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente. - Art. 8 Foro competente Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente. - Art. 9 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. - Art. 10 Calcolo dei Premi Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato applicando all’importo complessivo delle Opere i seguenti tassi, in base alla durata dei Certificati: Certificati con durata fino a 12 mesi: promille - - 15 promille Certificati con durata fino a 24 mesi: promille Certificati con durata fino a 36 mesi: promille Certificati con durata fino a 48 mesi: , al lordo delle imposte. Il Premio per ciascun Certificato non sarà in ogni caso inferiore ad Euro ad Euro 20.000.000,00 il superiore sia Certificato del oggetto dell’opera Nel caso in cui l’importo complessivo Assicuratori. dagli comunicato sarà tasso applicato ... - ... - ... - Art. 11 Clausola Broker 11.1 Clausola Broker ordinaria Con la sottoscrizione della presente Polizza, le parti ne affidano la gestione al Corrispondente dei Uoyd’s - - Ai fini di questa Assicurazione, detto Corrispondente agirà come intermediario riconosciuto da entrambe le parti. E’ convenuto pertanto che: ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall’Assicurato al Corrispondente si considererà come fatta agli Assicuratori; ogni comunicazione fatta dal Corrispondente agli Assicuratori per conto del Contraente o dell’Assicurato si considererà come fatta da questi agli Assicuratori; ogni comunicazione fatta dagli Assicuratori al Corrispondente si considererà come fatta al Contraente e all’Assicurato. 11.2 Clausola Broker bilaterale Con la sottoscrizione della presente Polizza, il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto; il Contraente conferisce al Broker l’incarico di ricevere e te Lloyd’s dei Corrisponden gli Assicuratori conferiscono al contratto. a questo za relativa corrisponden la trasmettere E’ convenuto pertanto che: ogni comunicazione fatta al Broker si considererà come fatta al Contraente o all’Assicurato; ogni comunicazione fatta dal Broker si considererà come fatta dal Contraente o dall’Assicurato; ogni comunicazione fatta al Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come fatta agli Assicuratori; ogni comunicazione fatta dal Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come fatta dagli Assicuratori. - - - - - - - - Art. 12 Tracciabilità dei flussi finanziari In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), la Stazione Appaltante, l’Appaltatore, il Corrispondente dei Lloyd’s e l’eventuale Broker del Contraente assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3 commi 8 e 9. - Art. 13 Clausola risolutiva espressa Il presente contratto si ntenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza awalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all’Art. 12 che precede. La Stazione Appaltante, l’Appaltatore, il Corrispondente dei Lloyd’s o l’eventuale Broker del Contraente e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di awalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, la Stazione Appaltante e/o l’Appaltatore, e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. - 16 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO Art. 14 Oggetto deWAssicurazione Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per le Perdite Patrimoniali ed i Danni Materiali causati a seguito di errori od omissioni, anche delle persone di cui l’Assicurato debba rispondere, nello svolgimento dell’attività di progettazione dell’opera indicata in ciascuna Scheda Tecnica, compresi: a) i maggiori costi, così come definiti all’Art. 269 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per le varianti di cui all’Art. 132 comma i lettera e) del D.Lgs. 163/2006; b) le nuove spese di progettazione, così come definite all’Art. 269 comma 3 del D.P.R. 207/2010; sostenuti dalla Stazione Appaltante in conseguenza di errori od omissioni nella redazione del progetto da parte dell’Assicurato o dei professionisti della cui opera egli si avvale. - Art. 15 Inizio e termine della garanzia Forma “claims made” L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di affidamento della progettazione e che non siano state ancora presentate all’Assicurato alla data di decorrenza del Certificato. L’Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall’Assicurato durante il periodo compreso tra la data di affidamento della progettazione e la data di scadenza del Certificato. Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori, l’Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s’impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate. Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l’Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza. - - Ari 16 Massimale La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica in accordo alle disposizioni di cui all’Art. 270 del D.P.R. 207/2010, ossia non superiore al 10% del costo di costruzione dell ‘Opera progettata. Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l’intero periodo di validità del Certificato. - Ari 17 Estensione territoriale L’Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad Opere da realizzarsi nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al DP.R. 207/2010, Parte VI. - Ari 18 Rischi esclusi dall’Assicurazione Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a: a) Opere la cui progettazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere; b) Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere; c) Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata; d) morte, malattia, infermità o lesioni fisiche o perdita o danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale; e) errori od omissioni imputabili all’Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo - 17 O g) h) i) dell ‘autorità competente; fatti o circostanze pregressi già noti all’Assicurato alla data di decorrenza del Certificato; inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale; presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo; sviluppo di energia nucleare o di radioattività. Art 19 Vincolo di solidarietà In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l’Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte - attribuibile all’Assicurato. Ari 20 Gestione delle vertenze di danno Spese Legali Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale - - a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in ciascun Certificato, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra. Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. — 18 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE , Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Professionale del Progettista Interno: Arte 1 Art11 Art.15 Art.18 Art.20 - - - - - Dichiarazioni Clausola Broker Inizio e termine della garanzia Forma “claims made” Rischi esclusi dall’Assicurazione Gestione delle vertenze di danno Spese Legali - - Data Il Contraente 19 ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE (ART. 112 COMMA 4-BIS DEL D.LGS. 163/2006 E ART. 57 DEL D.P.R. 207/2010) DEFINIZIONI Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni: Assicurazione Il contratto di assicurazione. Polizza Il documento che attesta l’esistenza dell’Assicurazione. Certificato Il documento che attesta la copertura assicurativa per l’Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica. Contraente Il soggetto che stipula l’Assicurazione. Assicurato La persona fisica indicata in ciascuna Scheda Tecnica. Assicuratori Alcuni Sottoscrittori dei lJoyd’s di Londra. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione. Indennizzo La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro. Massimale L’importo massimo dell’Indennizzo a cui sono tenuti gli Assicuratori. Premio La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell’Assicurazione. Verificatore Il soggetto di cui aIl’Art. 47 comma 2 del D.P.R. 207/2010 incaricato dell’attività di verifica, così come disciplinata dall’Art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, Parte Il, Capo 11, Titolo TI. Stazione Appaltante: L’amministrazione aggiudicatrice od ente aggiudicatore di cui all’Art. 3 commi 25, 29, 31 e 32 del D.Lgs. 163/ 2006 o qualsiasi altro soggetto di cui all’Art. 32 del D.Lgs. 163/2006 committente dell’opera. Opera L’opera da costruire o costruita oggetto dell’appalto e descritta in ciascuna Scheda Tecnica. Luogo di esecuzione delle Opere Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato in ciascuna Scheda Tecnica) nel quale l’esecutore dei lavori realizza l’opera per cui è prestata l’attività di verifica oggetto dell’Assicurazione. Scheda Tecnica Il documento, allegato a ciascun Certificato emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, in cui vengono riportati gli estremi della copertura e dell’Opera. 20 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE . Art. i Dichiarazioni L’Assicurato e/o il Contraente dichiarano che: a) l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incanco di rifica; b) l’attività di verifica descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell’Assicurato. In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.). - Alt 2- Altre assicurazioni L’Assicurato /o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 1910 CC., sono esonerati dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l’obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. Alt 3- Pagamento del Premio L’Assicurazione ha effetto dalla data stabilita in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. A parziale deroga dell’Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell’Assicurazione. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.). Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendente mente dal fatto che l’Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza o nel Certificato. Art. 4 Forma delle comunicazioni e modifiche dell’Assicurazione Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto. - Art. 5 Obblighi dell’Assicurato e/o del Contraente L’Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto. In caso di Sinistro, l’Assicurato e/o il Contraente devono darne awiso scritto agli Assicuratori, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. - Art. 6 Scadenza dell’Assicurazione L’Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale, ed è rinnovabile e/o prorogabile alla scadenza con espressa dichiarazione del Contraente e solo su espressa volontà di entrambe le parti. - Ari 7 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente. - Alt 8 Foro competente Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente. - Alt 9 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. - Alt 10- Calcolo dei Premi Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato applicando all’importo complessivo delle Opere i seguenti tassi, in base alla durata dei certificati: Certificati con durata fino a 12 mesi: promille - 21 I promille Certificati con durata fino a 24 mesi: promille Certificati con durata fino a 36 mesi: promille Certificati con durata fino a 48 mesi: , al lordo delle imposte. Il Premio per ciascun Certificato non sarà in ogni caso inferiore ad Euro Nel caso in cui l’importo complessivo dell’Opera oggetto del Certificato sia superiore ad Euro 20.000.000,00 il tasso applicato sarà comunicato dagli Assicuratori. - ... - ... - ... Art. 11 Clausola Broker 11.1 Clausola Broker ordinaria Con la sottoscrizione della presente Polizza, le parti ne affidano la gestione al Corrispondente dei Lloyd’s Ai fini di questa Assicurazione, detto Corrispondente agirà come intermediario riconosciuto da entrambe le parti. E’ convenuto pertanto che: ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall’Assicurato al Corrispondente si considererà come fatta agli Assicuratori; ogni comunicazione fatta dal Corrispondente agli Assicuratori per conto del Contraente o dell’Assicurato si considererà come fatta da questi agli Assicuratori; ogni comunicazione fatta dagli Assicuratori al Corrispondente si considererà come fatta al Contraente e all’Assicurato. 11.2 Clausola Broker bilaterale Con la sottoscrizione della presente Polizza, il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto; il Contraente conferisce al Broker l’incarico di ricevere e gli Assicuratori conferiscono al Corrispondente dei Lloyd’s trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto. E’ convenuto pertanto che: ogni comunicazione fatta al Broker si considererà come fatta al Contraente o all’Assicurato; ogni comunicazione fatta dal Broker si considererà come fatta dal Contraente o dall’Assicurato; ogni comunicazione fatta al Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come fatta agli Assicuratori; ogni comunicazione fatta dal Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come fatta dagli Assicuratori. - - - - - - - - - - - - Art. 12 Tracciabilità dei flussi finanziari In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), la Stazione Appaltante, l’Appaltatore, il Corrispondente dei Lloyd’s e l’eventuale Broker del Contraente assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3 commi 8 e 9. - Art. 13 Clausola risolutiva espressa Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza awalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all’Art. 12 che precede. La Stazione Appaltante, l’Appaltatore, il Corrispondente dei Lloyd’s o l’eventuale Broker del Contraente e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di awalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, la Stazione Appaltante e/o l’Appaltatore, e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. - L NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO Art. 14 Oggetto dell’Assicurazione Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante quale responsabile, nello svolgimento dell’attività di verifica così come disciplinata dagli Artt. 52 e 53 del D.P.R. 207/2010, del mancato rilievo di errori ed omissioni nel progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. - Art. 15 Inizio e termine della garanzia Forma “claims made” L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell’incarico e che non siano state ancora presentate all’Assicurato alla data di decorrenza del Certificato. L’Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e denunciate agli Assicuratori tino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall’Assicurato durante il periodo compreso tra la data di accettazione dell’incarico e la data di scadenza del Certificato. Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori, l’Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori simpegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate. Agli effetti di quanto disposto dagli Ai-lt 1892 e 1893 C.C., l’Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza. - - Art. 16 Massimale La garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica ed in accordo alle disposizioni di cui all’Art. 57 del D.P.R. 207/2010, ossia: a) non inferiore al 5% dell’importo dei lavori con il limite massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall’Art. 28, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006; b) non inferiore al 10% dell’importo dei lavori con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 per lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia. Per Opere di particolare complessità può essere richiesto un Massimale superiore a Euro 1.500.000,00 tino al 20% dell’importo dei lavori con il limite di Euro 2.500.000,00. Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l’intero periodo di validità del Certificato. - Art. 17 Estensione territoriale L’Assicurazione vale per gli incarichi di verifica relativi ad Opere da realizzarsi nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al D.P.R. 207/2010, Parte VI. - Art. 18 Rischi esclusi dall’Assicurazione Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a: a) Opere la cui progettazione o per cui la verifica del progetto vengano affidate con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere; b) Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere; c) Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata; d) morte, malattia, infermità o lesioni personali determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale; e) errori od omissioni imputabili all’Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo - 23 f) g) h) i) dell’autorità competente; fatti o circostanze pregressi già noti all’Assicurato alla data di decorrenza del Certificato; inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale; presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo; sviluppo di energia nucleare o di radioattività. Vincolo di solidarietà In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l’Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all’Assicurato. Art. 19 Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno Spese Legali Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed awalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in ciascun Certificato, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra. Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. - - - 24 I DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 CC. il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno: Art. i Art.ll Art.i5 Art.18 Art.20 - - - - - Dichiarazioni Clausola Broker Inizio e termine della garanzia Forma “claims made” Rischi esclusi dall’Assicurazione Gestione delle vertenze di danno Spese Legali - - Data Il Contraente 25
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