or l pro? tn i rnhinta1 N 4 delJH J Decreto dirigenziale del

_____
___
_____
____
ARPAT
Agenza regionale
or l pro?
tn i rnhinta1
della Toscana
Decreto dirigenziale del Direttore amministrativo
N
4
delJH J
Proponente: Dott. ssa Paola Querci
Direzione Amministrativa
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito
internet)
Visto per la pubblicazione Il Direttore generale: Ing. Giovanni Barca
-
-
4
Dirigente Responsabile del procedimento: Dott.ssa Paola Querci
Estensore: Dott.ssa Katia Prandi
Oggetto: Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un
bando ai sensi dell’art. 57,
comma 2, lett a) e iett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., affidam
ento del servizio di
copertura assicurativa del R.C. patrimoniale colpa lieve,
con decorrenza dal
12.10.2013 al 31.12.2014, alla società LLOYD’S sindacato Marke
tform.
—
ALLEGA TI N°. 2
Denominazione
Pubblicazione
Tipo di supporto
All. I: Offerta LLOYD’S
sindacato Marketform
integrale
Cartaceo
integrale
Cartaceo
All. 11: Polizza RC
Patrimoniale colpa lieve
Natura dell’atto: immediatamente eseguibile.
Il Direttore amministrativo
ina dell’Agenzia
Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 e s.m.i., avente per oggetto “Nuova discipl
Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT);
011, con il quale la
Visto il decreto del Direttore generale n. 161 del 18.05.2011 e n. 170 del 31.05.2
per la Protezione
ale
sottoscritta è stata nominata Direttore Amministrativo dell’Agenzia Region
Ambientale della Toscana;
alla Società
Ricordato che con decreto del Direttore Generale n. 203/2009 venne aggiudicato
servizio di copertura
LLOYD’S Sindacato Markel, con sede in Milano, Corso Garibaldi, n. 86, il
o 12.6.2009assicurativa R.C. Colpa lieve, per l’importo annuo di Euro 44.183,00, per il period
12.06.2013;
-
a il servizio di
Ricordato altresì che con decreto n. 89 del 10.06.2013 è stato affidato in prorog
Markel sino al
ato
copertura assicurativa RC patrimoniale colpa lieve alla società LLOID’S sindac
12. 10.2013;
—
tica mediante
Verificato che la procedura in economia, per cottimo fiduciario, in modalità telema
N. 163/2006, per
l’utilizzo del sistema START, ai sensi dell’art. 125, comma 1, lett. b) del D.Lgs.
oniale colpa
patrim
civile
sabilità
l’appalto del servizio di copertura assicurativa dei rischio di respon
soggetto a
lieve per ARPAT, per il periodo 12.10.2013-31.12.2014, per l’importo a base d’asta,
del 5.08.20 13, è
ribasso, di euro 70.000,00 (lordo da imposte e accessori), indetta con decreto n. 33
andata deserta per mancanza di offerte;
nuova procedura
Considerato che non disponendo di tempi compatibili per la reiterazione di una
scadenza della
di
negoziata alla data della gara dichiarata deserta (16.9,2013), rispetto alla data
un’indagine di
copertura assicurativa (12.10.2013), è stato ritenuto opportuno di procedere con
all’importo
ursi
ricond
mercato, alfine di appurare se le ragioni della mancanza di offerte fossero da
a base di gara o alle condizioni contrattuali di cui alla polizza assicurativa in gara;
assicurative
Preso atto che in sede di indagine di mercato finalizzata sono stati chiesti alle società
alle stesse di
preventivi di premi assicurativi per il periodo 12.10.2013-31.12.2014, consentendo
normative rispetto
proporre varianti economiche all’importo stimato in euro 70.000,00 (lordo) ,che
al testo di polizza;
ottobre u.s., sono
Verificato che alla data di scadenza di presentazione delle offerte stabilita al 4
r, del sindacato
pervenute n. 3 offerte, tutte dei LLOID’S, rispettivamente del Sindacato Sagico
Markel e del sindacato Marketform:
varianti alla
Sindacato Markel ha offerto un premio lordo di Euro 119.235,62 con proposta di
polizza assicurativa proposta da ARPAT;
ta di varianti
Sindacato Marketform ha offerto un premio lordo di Euro 67.168,027, con propos
alla polizza assicurativa proposta da ARPAT;
varianti alla
Sindacato Sagicor ha offerto un premio lordo di Euro 90.000,00, senza proposta di
polizza assicurativa proposta da ARPAT;
,
-
-
-
Preso atto che a seguito della valutazione in merito ai contenuti e agli import
i offerti, a cui ha
partecipato anche la società AON Spa
Broker di Arpat
è stato evidenziato che la società
Marketform ha offerto la soluzione più idonea alle esigenze di ARPAT, in
quanto le condizioni
assicurative delineano chiaramente le garanzie prestate, senza modificare sostan
zialmente il testo di
polizza base proposto, a fronte di un premio di euro 67.168,27 (lordo), con
un risparmio di euro
2.831,73, rispetto a euro 70.000,00 (lordi) stimati;
-
—
Ritenuto opportuno di affidare ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett a) e lett. e) del D.Lgs.
n. 163/2006
e s.m.i. il servizio di copertura assicurativa del R.C. patrimoniale colpa lieve, con
decorrenza dal
12.10.2013 al 31.12,2014, alla società LLOYD’S sindacato Marketform,
alle condizioni di cui
all’offerta presentata (all. 1);
—
Rilevata l’urgenza, al fine di garantire la continuità della copertura assicur
ativa del rischio di cui
trattasi, ai sensi dell’art. 11, comma 10, del D.Lgs 163/2006 che consente la
stipula dei contratti
anche prima del decorso dei trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati
provvedimento di
aggiudicazione ai sensi dell’ art. 79, del citato D.Lgs 163/2006, e conseguentemente
di autorizzare la
sottoscrizione della polizza RC Patrimoniale Colpa Lieve (all. 2) tra questa Agenz
ia e la società
LLOYD’S sindacato .Marketform,. con decorrenza dal 12.10.2012, a seguito
dell’esito positivo
dei controlli;
—
Preso atto che l’aggiudicazione definitiva è disposta ai sensi dell’art. 11, comma
8, D.Lgs 163/2006
e che la stessa diverrà efficace dopo l’esito positivo dei suddetti controlli in merito
ai requisiti di
ordine generale di cui all’art. 38 del medesimo D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazio
ne ed imputazione
degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell’Agenzia
espresso dal
Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;
Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Respo
nsabile del Settore
Affari Generali, riportato in calce;
decreta
1. di affidare ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett a) e Iett. c) del D.Lgs. n.
163/2006 e.s.m.i. il
servizio di copertura assicurativa del R.C. patrimoniale colpa lieve, con
decorrenza dal
12.10.2013 al 3 1.12.2014, alla società LLOID’S sindacato Marketform, alle condiz
ioni di cui
all’offerta presentata (all. 1);
—
2. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva è disposta ai sensi dell’art.
11, comma 8, D.Lgs
163/2006 e che la stessa diverrà efficace dopo l’esito positivo dei controlli in merito
ai requisiti
di ordine generale di cui all’art. 38 del medesimo D.Lgs 163/2006;
3. di autorizzare la stipula del contratto anche prima del decorso dei
trenta giorni dalla
comunicazione ai controinteressati provvedimento di aggiudicazione ai sensi
dell’art. 79, del
citato D.Lgs 163/2006, e conseguentemente di autorizzare la sottoscrizione
della polizza RC
Patrimoniale Colpa Lieve (all. 2) tra questa Agenzia e la società LLOYD’S
sindacato
.Marketform,. con decorrenza dal 12.10.20 12, a seguito dell’esito positivo dei contro
lli;
—
4. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 67.168,27 sarà imputata come segue:
• Eurol2.075,19 alla voce B 2 acquisti di servizi del bilancio economico di previsione 2013 (dal
12.10.2013 al 31.12.2014);
• Euro 55.093,07 alla voce B 2 acquisti di servizi del bilancio economico di previsione 2014;
—
—
5. dare atto che il “Responsabile del Procedimento” ai sensi degli artt. 10 e segg. del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. è la sottoscritta D.ssa Paola Querci, Direttore Amministrativo di Arpat, e di
individuare quale Direttore e responsabile dell’esecuzione del contratto ai sensi degli artt. 300 e
segg. del DPR 207 del 05.10.2010, la D.ssa Marta Bachechi, Responsabile del Settore Affari
Generali;
6. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di garantire la copertura
assicurative del rischio in oggetto senza soluzione di continuità, stante la scadenza dell’attuale
polizza assicurativa al 12.10.2013.
Il DiréttorefÀmmirhstrativo
Dott a’Paola Querci
Settore Bilancio
Il Responsabie
Dott ssa Paola
Contabilità
Settore Affari Generali
11 Responsabile
D,Q.ssa Marta Bachechi
LLOYDS
UFFICIO ITALIANO
DEI U.OVD’S
Indagine di mercato finalizzata all’affidamento del servizio di copertura assicurativa RC
Patrimoniale colpa lieve per ARPAT per il periodo 12.10.2013 aI 31.12.2014
OFFERTA ECONOMICA
La sottoscritta Nicoletta Andreotti, nata a Milano il 2410.1963, codice fiscale NDRNLT63R64F2O5B, residente in
viale Argorine 20 Milano, in qualità di Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s, con sede legale e
domicilio fiscale in Milano, Corso Garibaldi 86, codice fiscale 07585850584, partita IVA 10655700150, Tel.
02/63.78.88.36, Fax 02/63.78.88.53, indirizzo e-mail: [email protected], offre in nome e per conto del Sindacato
leader MARKETFORM:
-
Premio lordo offerto per la copertura del rischio RC Patrimoniale colpa lieve daI 12.10.2013 al 31.12.2014:
Dl cui per imposte:
Euro (In cifre)
Euro (in lettere)
€ 67.168,27
€ Sessantasettemila centosessantotto,27
12.10.2013-31 .12.2014
11.225,10
Undicimila duecentoventicinque,10
Il premio sopraindicato è così calcolato:
Premio1i
Annuo per ciascun Numero Assicurati
-
Categoria dl Assicurati
—
Premio Annuo Lordo €
Assicurato
€
Direttore Amministrativo
Direttore Generale
Direttore Tecnico
Dirigenti Amministrativi
Dirigenti Tecnici
Tecnici Progettisti
Avvocato
€ 794,00
794,00
€ 1.321,00
—
€ 1.321,00
€ 1.016,00
€ 794,00
1
1
1
89
0
6
2
Premio Annuo Lordo Totale
Sede Legale: 20121 Milano, Corso Garibaldi, 86
Tel. +39 02 6378881 Telefax +39 02 63788850
www.lleydscomlitaly
-
C. E 07585850584
-
PI. 10655700150
Lioy0’s sono
au3nZZat,
in bCSe ol Fnanciai Servìces e arket-5 Act 2000
€ 794,00
€ 794,00
€ 1.321,00
€44.500,00
€0,00
€ 6.096,00
__€1.8,0_____
-_______
€ 55.093,00
Costi per la sicurezza:
al esente ap pa ftoi
care 1c ti della sic ezzarelat ivi
s163I2O06)*
D.Lg
4,
ma
sensi dell’ art. 87, com
esclusa) in
cifre
o
esclusa) in
principali costi relativi alla
D.Lgs. 81 deI 09.04,2008, l’importo dei
In relazione a quanto dispone l’art, 26 deI
:
ufficio sono i seguenti (2012)
sicurezza sul lavoro sostenuti dallo scrivente
così ripartite:
Spese annue: totale € 5.147,22 iva compresa
€
€
€
€
€
1.210,00 RSPP consulente
1.391,50 corsi di formazione sicurezza
1.028,50 valutazione stress correlato
petente
1.212,30 visite mediche staffe medico com
ri
estinto
e
zion
uten
man
304,92
ta di ritenzione:
rischio nella misura massima del 100%: Quo
Dichiara altresì di assumere la partecipazione al
RM
100% Lloyd’s Sindacato leader MARKETFO
-
Milano, 1 ottobre 2013
t
(&Ie
LLOYDS
UFFICIO ITAlIANO
DEI U.OYD’S
Indagine di mercato finalizzata all’affidamento del servizio dl copertura assicurativa RC
Patrimoniale colpa lieve per ARPAT per il periodo 12.10.2013 al 31.12.2014
OFFERTA TECNICA
La sottoscritta Nicoletta Andreotti, nata a Milano il 24.10.1963, codice fiscale NDRNLT63R64F2O5B, residente in
viale Argonne 20 Milano, in qualità di Rappresentante Generale per l’italia dei Lloyd’s, con sede legale e
domicilio fiscale in Milano, Corso Garibaldi 86, codice fiscale 07585850584, partita IVA 10655700150, Tel.
02/63.78.8836, Fax 02/63.78.88.53, indirizzo e-mail: [email protected], offre in nome e per conto del Sindacato
leader MARKETFORM:
-
PRENDENDO ATTO DI QUANTO RIPORTATO NEL CAPITOLATO TECNICO PREDISPOSTO
A FAVORE DI ARPAT SI PRECISA CHE L’OFFERTA TECNICA PRESENTATA È STATA FORMULATA
(i Concorrenti dovranno barrare la casella che indica il presupposto
sulla base del quale è stata formulata la propria offerta economica)
o
senza apportare alcuna variante/miglioria rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico;
l
apportando le varlanti!migliorie elencate al successivi punti che, in caso di aggiudicazione,
andranno dunque a modificare quanto previsto nel Capitolato Tecnico;
DEFINIZIONI Richieste di risarcimento elo circostanze
si intende a,llato/ sostituito /inteqato dal seguente:
—
qualsiasi ricevimento di informazione di garanzia e/o di avviso di procedimento;
qualsìasi procedimento intentato contro l’Assicurato al fine di ottenere un risarcimento
economico o altro tipo di risarcimento;
qualsiasi richiesta scritta da parte dì una persona fisica o persona giuridica pervenuta
iii.
all’Assicurato con la quale questa persona fisica o persona giuridica intende imputare
all’Assicurato la responsabilita delle conseguenze di un qualsiasi Evento Dannoso specificato;
Ai fini della presente polizza, le richieste di risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso
saranno considerate alla stregua di un una singola richiesta di risarcimento.
i.
ii.
Art. 8 Gestione delle vertenza dì danno Spese legali
sijntende an llato/.sostifuito /iJe* ,jl terzo comma dal seguente:
—
—
Rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che
comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, esclusi comunque i
procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento.
Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall’Assicurato per i legali che non siano da essi designati e
non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Sede Legale 20121 Milano, Corso Garibaldi, 86
Tel. +39 02 6378881 Tetefax +39 02 63788850
www.lloyds.com/italy
C. F. 07585850584 PI 10655700150
-
-
Lioyds sono autoszzab
base al Fnancal Snrvces e Markets Aol 2000
Art. Al Oggetto dell’Assicurazione
/sostituito/iAteato dal segpenfe:
si intende a4
—
polizza,
dalle norme contrattuali disciplinati dalla presente
Ferme restando tutte le condizioni ed i termini stabiliti
in
cui:
casi
nei
ione,
nistraz
Ammi
ca
Pubbli
della
l’assicurazione terrà inderine l’Assicurato, quale organo
Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni
l’Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le
a)
parte di uno o più dei Dipendenti indicati sulla
colposi commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale da
Scheda di Copertura;
Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni
l’Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le
b)
parte di uno o più dei Dipendenti indicati sulla
da
onale
istituzi
colposi commessi nell’esercizio dell’attività
nza tra l’ammontare pagato dall’Assicurato e
Scheda di Copertura e si sia prodotta una differe
ale carico del o dei Dipendenti responsabilì per
person
l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a
colpa grave;
in conseguenza dell’azione diretta della Corte dei
l’Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico
c)
Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura e, per
Conti per danni erariali nei confronti di uno o più dei
stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico
effetto dell’esercizio del potere riduttivo da parte della
erariale pagabile e l’ammontare che la Corte dei
dell’Assicurato la differenza tra l’ammontare del danno
responsabili:
Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti
saranno obbligati solo ed in quanto sia stata
ratori
gli
Assicu
restando inteso e convenuto tra le parti che
tente la sussistenza della Responsabilità Civile
accertata con sentenza definitiva del tribunale compe
ti Dipendenti, oppure della Responsabilità
suddet
dell’Assicurato per fatto commesso da taluno dei
di
di uno o più soggetti indicati nella Scheda
Amministrativa o Responsabilità Amministrativa-Contabile
Copertura con sentenza definitiva della Corte dei Conti.
ione o
Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruz
La garanzia di cui sopra comprende le Perdite
rapina.
o
furto
io,
incend
da
ti
derivan
re purché non
deterioramento di atti, documenti o titoli non al portato
Art. A3
—
Esclusioni
si intende modificato li punto c) come segue:
provocati da inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo;
si intende integrato in calce dal punto seguente
-
definito dell’autorità competente, che gravino
le responsabilità, accertate con provvedimento
grave e per Responsabilità Amministrativa o
personalmente su qualsiasi Dipendente per colpa
Amministrativa-Contabile;
Milano, 1 ottobre 2013
e ttt
N oett
ppresentante Generale per l’Italia
1IOYD’S
UFFICIO ITALIANO
DEI ILOYD’S
Spettabile
ARPAT Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana
pec: [email protected]
Via N. Porpora, 22
50144 Firenze FI
-
Oggetto: Offerte multiple Lloyd’s
Con l’inoltro al Vostro spettablie Ente di più di un’offerta, in nome e per conto di alcuni sindacati dei Lloyd’s,
desideriamo portare alla Vostra attenzione alcuni aspetti della peculiare struttura dei Lloyd’s nonché gli aspetti
giuridici che o consentono:
i Lloyd’s non sono una compagnia assicurativa ma una persona giuridica collettiva e, precisamente,
un’associazione riconosciuta di singole persone fisiche e/o giuridiche (cosiddetti Membri) che garantiscono
disgiuntamente e non solidalmente, con il loro patrimonio i rischi assunti da ciascuno di essi o da gruppi di
essi collegati tra loro: i Sindacati.
Ciascun Sindacato opera in totale autonomia rispetto agli altri attraverso un proprio organo gestionale le cui
decisioni vincolano tutti i Membri ad esso appartenenti.
I Membri possono partecipare contemporaneamente a più Sindacati ed i Sindacati possono essere tra loro
in competizione.
L’attività dei Sindacati è soggetta ad una serie di regole comuni, formalizzate in varie leggi inglesi (la prima
delle quali, il ‘Lloyd’s Act”, risale al 1871> e di regolamenti interni e viene vigilata da un organo comune,
denominato “The Regulatory Board”.
La peculiare struttura dei Lloyd’s e dei Sindacati, cosi come sopra descritta, è stata confermata dalla
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Milano- dell’1116/1998 (che si allega)
la particolare organizzazione dei Lloyd’s London da una parte
laddove viene, tra l’altro, affermato che
(pag. 6).
concorrenziale tra Syndacates
tipo
di
autonomia
reciproca
una
impedisce
non
-
‘...
intero sistema assicurativo dei Lloyd’s resta ancorato ad un rigoroso principio di
E ancora
concorrenzialità tra i vari “sindacati’ ove l’azione di rappresentanza unitaria per Nazione si limita (con
divieto istituzionale di qualsiasi altra ingerenza) alla sola assunzione formale degli impegni giuridici per conto
delle strutture operative” (pag. 9).
“
Da quanto sopra illustrato, deriva che tra i singoli Sindacati non esiste alcun tipo di collegamento di cui
aII’art. 2359 Cod. Civ. e che ciascun Sindacato opera in completa autonomia gestionale e decisionale.
La prima direttiva comunitaria in materia di assicurazioni (73/239/EEC) ha previsto che i sottoscrittori dei
Lloyd’s fossero rappresentati all’estero da un unico mandatario in ogni paese.
Tale previsione trovò applicazione nella normativa nazionale con la L. 10/6/1978 n. 295 che contempla un
Associazione dei Lloyd’s di Londra può essere rappresentata in Italia
apposito articolo per i Lloyd’s
(art.22).
da un unico rappresentante generale
Sede Legale: 20121 Milano, Corso Garibaldi, 86
Tel. +39 02 6378881 Telefax +39 02 63788850
-
www.lloyds.com/italy
C E 07585850584
-
Pi 10655700150
LIoyds sono autorizzat n bnse a Fns,,o,i Servicos e Mekets Ad 2000
Per quanto
altresì, disposto, aIl’art. 32 della stessa “d)
ritti, non
La terza direttiva 92/49/CEE del 18/6/1992 ha,
sottosc
ni
impeg
a
ne
relazio
e
in
Stato della succursal
versie
riguarda i Lloyd’s in caso di controversie nello
contro
di
caso
maggiori di quelle che incontrerebbero in
devono risultarne per gli assicurati difficoltà
analoghe sorte con imprese di tipo classico.
i! potere della
generale devono in particolare includere
A tal fine, le competenze del mandatario
interessati dei
rittori
sottosc
dei
, con effetto nei confronti
rappresentanza passiva in giudizio in tale qualità
Lloyd’s”.
di essere
da quella nazionale, impone ai sottoscrìttori
Dunque la normativa comunitaria, recepita
e.
tante Generale ,diverso per ogni paes
rappresentati all’estero da un unico Rappresen
na è imposta
più di un offerta da parte della stessa perso
Ne discende che la l’eventuale sottoscrizione di
ad assumere
idoneo
etto
sogg
Generale dei Lloyd’s l’unico
dalla legge, che individua nei Rappresentante
dotati di uno
rché
anco
infatti,
,
Questi
rittori.
ati di sottosc
possono
impegni verso i terzi per conto dei singoli Sindac
non
renti,
concor
ati
autonomia rispetto ai Sindac
simile
specifico organo gestionale che opera in
svolge
quale
il
,
l’italia
per
rale
Gene
tante
il Rappresen
manifestare la propria volontà se non attraverso
rittori.
mansione indistintamente per tutti i gruppi di sottosc
1/611 998 del
anche il seguente stralcio della “sentenza dell’I
Desideriamo inoltre portare alla Vostra attenzione
i sindacati
che
zia
eviden
si
dove
gata)
(alle
ia Milano”
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombard ni complessive dei Lloyd’s:
alle datazio
dei Lloyd’s possono e devono fare riferimento
autonomia di
n da una parte non impedisce una reciproca
“la particolare organizzazione dei Lloyd’s Londo
di
cienza
od
insuffi
za
assen
in
una
ra
riverbe
non si
tipo concorrenziale fra Syndacates, e dall altra
te poi ad
vamen
.Relati
is,.
tualmente aggiudicatari.. .omiss
to
responsabilità, in capo ai singoli Syndacates even
precisa
altresi
va
ati,
sindac
singoli
ai
in
capo
sabilità
assente frammentazioni (e polverizzazioni) di respon
un
ti
da
sfabill
volta
loro
a
disciplinata da regolamenti interni
che l’attività di questi ultimi resta comunque
de in via
la previsione di un Fondo Centrale, che rispon
con
s),
Lloyd’
of
il
Counc
Organo comune (the
sede di requisiti di gara
in
che
fatto
il
to,
Pertan
.
ciate
asso
re
sussidiaria per eventuali insolvenze delle struttu
rappresenta
ento alle dotazioni complessive dei Lloyd’s
i vari “syndacates” partecipanti abbiano fatto riferim
(come
altera
ne dei Lloyd’s medesimi, che però non
a.
una necessità collegata alla peculiare organizzazio
assicur
amente
effettiv
que
comun
che l’intera Struttura
paventato da contro parte) il “volume” di garanzie
le e da quella
iona
anaz
sovr
zione
legisla
dalla
sciute
ricono
Tale peculiarità risultano del resto esplicitamente
a 92/49/CEE
di solvibilità dei Lloyd’s, è proprio la citata direttiv
di attuazione.. omissis .Circa poi le garanzie
globalmente
i
membr
i
tutti
a
ento
riferim
con
iche,
britann
à
che demanda tali controlli alle competenti autorit
raggruppamenti di sottoscrittori)....
considerati (senza riguardo ai dati relativi ai singoli
,
—
.
.
Milano, 1 ottobre 2013
ico etta ndreo i
appresentante enerale per l’italia
i.2
LU .1.t;4L S.À JI
.
Z 784779
cLnTn
003
!I.L
•
fl)4
41
tfl3l3J.1CA ITALIANA
INNCTh E r)EL POPOLO ITALIANO
•1
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
-
Milano
-
ha
prontuiciato la Sepientc
SENTENZA
sul ricorso iscritto al 1.G. n. 3121, proposto (con alto di riassunzione
in
\
trasposizione da ricorso Straordinario, cx arte lO D.P.R.
24.11.1971 n. 1399) dalla ì sitalia -Le Assiàuraziani dItalla s.p.a.. in
esita a
persona dcl legale Iapprescut tre, rappresentata c difesa dagli avv.ri Fabio
Ziccardi e Mario Ettore Ver ao, ed ekttivtuucntc douicfliaca presso lo
studio dcl primo In Milano, C so Venezia a.. 8;
CON1R
fl Comune di Milano, La. pers isa dcl Sindaco p..t., rappresentato e difeso
dagli avv.ti MarIa Rita Sur to, Salvatore Amusesidola e Anna Maria
Moraniarco, e presso gli stes clettivanicntc dotnitil3ato in Milano, via
della Guastàfla u. 8. negli 1 i dell’avvocaruza counznalc
nei confrod
del LLOYTYS of LONUON Erockbank.Syndicatc 861, in persona del
rappreantaure generale per I tua,
esentatQe difesdaglLiv.tL
Franco Galiano, Robcrta M.] arrainì
iccar4o Vhlaia, cd divaniente
doiuiciliato presso .10 studio ti quest’ultimo in Milano, via San Barnaba..
si.
e
30;
pe
Vaxsncrliazsieut,
dcl provvecliuscnto in data 17.12.1996,
giuflicalricc hi aggiudicato
a
Broclcbank 861 il contratto
j
cm
cui
la Cousmissioxie
suddetti Lloyds od London Synd&ates’
r la copertura dei rischi derivanti dalle
moSIrc d’arte (1tto 1). uoslc é di
tutti
gli atti
a
detto provvedimento
comunqte cozwcssi. presuppos i e conseguenti.. tra cui IL bando cli gara in
96
IICø4
*
data 25.10.1996 e gli cveatwdi ucceSsivi provvedimenti dì approvaziue
J
ìssionc giu catrìcc,
degli atti dclii Couirn
Visto il ricorsO con i rclacjvi alle ad;
gli atri tutti delTa causa
Visti
tto di costituzione In
t
a
Visto 1
udizi c!elrAmntinistrazjanc inclinata e
dIVimpresa Coontcressara
Relatore alla pulblica udienza
I 11.6.1998 il dr. PacloPassoni. e uditi
alrrcsl i procuzatori delle parti.
Ritenuto in fatto e coiis1dcxato in lfrittci quanto segue.
TATtO
Il Coaiun di Milano ha delib raro in data 22.10.196 l’affidmeuto,
mediante asti pubblica in an ho U.E., del svizio. di’ copetrura
asskuzad.va dei rischi decivatj alle
mostre
dirLe (lotto I di interess&
nella presente vicenda) e dal tr porco e giacenza di opere d’ctc presso
restauzatori (lotto fl) per 11 paio o 3L12,199d-31.12.1997,.
Nel band era speiticato che 1 gara sarebbe stata eserlta jteondc, le
modalui di cui all’articolo 73 1 cc. c) R.D. 827/1924. e clic il servizio
sarebbe stato aggiudicato alla ociecà offereine Il. prezzo più basso,
1 comma, lett. a) D..lg.vo 157/95.
secondo i criteri di cui all xkicoh
1 In persona dcl
Con raccomandata dcl 25.1 l,l 6, i Uo di Londra
Rappresentante Generale per nt ha, commilcavano al Settore Economato
del Comune di Milano chc intei evano partecipare alla gara secondo la
stxutLura associativa loro prop :a, il wsym!acaL.c, con cònseguente
presentazione di un’ autonoma off rti da parte di ciascun syudacacc”.
Nel corso dalle operazioni di ga a, iniziate il. 17.12.1996, il Presidente
dava atto che il plico intestato
Lloyd’s of Loadon congene’a duplici
deposti cauzionali e duplice offer i.
Sulla base dci ribassi percentua delle socict riniasw in gaia, vegv
clichiarn1i agiudica1aria dcl prin o locto la socieTà Lloycrs of London
-
2
—
l3rGckbaflIC Systdicate 861. o!f urc Il maggior ribasso pari ai 46%,
coctro 11. 40% offerto sia daW) italia, sia dalla soc. Lloyd’s
-
Syudacate
33’
A segu.iLo di alcune contestazb della so. Assitalla in ordine alla forma
giuridica dei Uoyt’s.. il collegi di gara prima sospendeva le operazioni c
poi cozifezzuava l’aggiudìcazlo
(recepita dal Comune), sulla base di
btctve.nuti CIIiarìnICUtI dcl ntpp tentaute gencmle dei Lloyd’s.
Dopo la conseguente stipuli ci contratta di assicurazione (souoscrilto
dalle parti con valenza dal J.l 1997 aI 31.12.1997), la società Assiralia
proponeva ricorso straordinario 1 Presidente della Repubblica, asserendo
rwcgktimi alTimisslone del Syndacatti aggiudicatario, nonthé la
violazioae dcl principi di pur c odicio, di segretezza ed auteticii. ddfl
ffertc.
In relazione al proposto ±0 o straordinario, il Conzuuc dl Milano
aodficava istanza di trasposi ‘one in sede giurisdizionale, ai sensi
dell’articolo 10 D2,R. n. 119 IWIL, alla quale è poi seguito, da parte
dUa ricorrcnte. l’atto di. riassui lane del giudizio avanti a questo TAlI
I niocivi di ricorso si basanc sulla assenta inidoneità dcì Lloyd’s a
partecipare allagara, intelazio.
alla loro pecullare struttnra, articolata in
synslacuLcs che -pur se autonoz ‘:c fra loro in concotrenza- possono agire
solo a uieuo del loro rap resuntailte in Italia, t’unico che ,può
*
sottoscrivcre i Contratti assicw ivi e fouuulare offerte.
Pertanto, in presenza (come ne a specici di pi( syndacaces partecipanti, le
varie offertc in concorrenza devauo rsse sottoscritte dallo stesso
rappresèntarnc,
circostanza.
ucst’ultiiua che -sempre secondo
il
ricorreitte- avrebbe determin o (con riguardo alle nostre regate di
evidenza pubblica) insanabili violazioni dei principi di autononzia e
segretezze ddllc offette:
3’
i aggravate dai ratto clic lc duc offerte
presentate in una unica busta, in
dci Lloyd’s sarebbero state ack rìtttzra
imponeva separate buste per
tO con la prescrizione de bando, che
olao rltercbbc
cohtraS
ogni offerza
•
luoltre,
iii strettamente proccdinicntali o di
ne dci Lloyd’s
entanza. rAssiralia sosti ic clic tutta l’organizzazio
una
a paradigini so uzialnernestranei alle garanzie di
di
l dai prolli
atc” sarebbe una smtmra priva
inprcsadi assicurazione, poich il ‘yndac
trasparenza sul suoi concreti
di rcsponsabllit giuridica, se a alcuna
rcqulsd soggcui’vL
•
ed il controinteressato
Si sono costituiti in giudizio i onnuic dl Milano
czc hanno .conrrastato le
Lloyds od London Brockbai syudacatc 861,
gravame.
avverse prcccse, condudendo.p la relerione del
riservata a setcnza
Alla pubblIca udienza dell’lI .6 998, la causa stata
mrrro
massimo ribasso,
La riiorrcute Assitalia -sccond graduata in una gara al
ti dalle mosto
pcr il servizio di copertura as curativa dei rischi derivan
Lloyd’s
cVaxte- contesta l’aggiudicazìo e in capo alla contruinteressata
-
]3rockbank Syndacute X61. lain acandone la mancata esclusione.
eragUimpunadva
llwc COSaICMI
ordinarie imprese
StriiUU giUIidICa dei Lloyd’s del tutto diversa dalle
stxuttura
assicurative, con consgueute sostenuta incompztlbUit chi tale
dalla stazione
cou•tl rispetto delle regole di gara, impostc nella, specie
.
appaltazite. nia comunque rica bili dalla inccra legislazione di sen:ore
te si
Proprio con il terzo motivo (r e assume priorii logica), la riorren
iucompatibiiii strutturalc dei L1oyrs con
i principi dell’evidenza pub lica cotiltattuale, mentre le prime due
doghanzc miranO alla ulteriore iMividuazione dì contrasti procedurali con
diffonde u1le ragioni di asseri
le modalità di gara iniposte d a Iex specialìs
4
vu i
Si assume, quanto al primo ofilo, che i Lloyd’s altro ion sarebbero che
l’associazione di persone
isiche riunite iì grup9ì di. sottoscrktoti
(yudacates) cbc non. rispou no in -solido, c che agiscono solo mediante
brokers intcnucdhiri, che a loro volta non riponlercbbcra dei rischi.
L’evidenziato carattere ext mnlpremiitoriale di nicra corporazione di
singoli, comporterbbe clic la documentazione presentata in sedc di
ricititsta di panccipazionc
a da considerare come la sommatoria di
docunteuti riativi a tutti
assotL. in assenza tuttavia di. qualsiasi
rcponsabilit solidale da p te dei non sottoscrictotì, con conscgueute
caratttre fittizio dci dati med. unì. alzueno .jn termini cli garaizziL
Ulteriori conseguenti anomal e sarebbero poi collegate alla mancanza dl
una sede operativa in Mìiano
lz gestione della polizza e dei sinistri, I
quali peraltro non sarebbero trattati direuamcrzte dal Lloyd’s nnhe a
Londra, benaLsolo a nezzi dl “pcriti dì incerta qu1iflcazìonc (con
aggiraniento dcl divieto di arteclpazionc a gare disposto. dalla legge
nazionale Irci cOn&ontj dei s getti diversi dalle imprese di assicurazione,
• che non offrono aranziz dni te e conseguente cozmuisdòne tra artivit dl
-
assicnrazion ebrokeraggio).
—
Da quanto sopra ne sarebbe derivata una plurima violazione dei bando
relativamenrc ai reqrisiiì di uarteeipazionc ed anche (primo e secondo
di ricorso) relatjyu’ ante alle niodalit procedizuentali di gara
imposte dal bando stcssd.
inOtIVO
•
Ciò sia perché le concorrcnd offerte dei due Syudacatcs dei Lloyd’s sono
starc sottoscritte dallo ste o rappresentante (quale unico soggetto
legittimato a sottoscrivere c
aitrarti
asscciativi a rriare affette e
partecipare a gare pubbtich ), sia pcrchc sarebbero state addirittura
Inserite con la relativa docu entazione in ma unica busta; in contrasto
5
/
ticic e
(così si assume) cou i più dc Lentari prIncipi di auonotnia. antea
lica.
scgrcLe.cza delle proposte eon tniali in gare ad vidcnza pubb
li ricorso
•
tuttavia infoato.
Va in priuiis puntualizzaro ch
al contrario di quanto dedotto dalla soc.
parte
Asskalla, la. particolare crgui zazione dei ttoyds Letidon cia una
-
ziale fra
ziou impedisce una rxc!proc autonomia ‘cii tipo concorren
fficienza 4i
Syndacates, e daWaltra unii si iverbera in una assenza od Insu
atari.
respensabiir, in capo ai singo i Syndacatcs eventualmema aggiudic
stessa
Quazuoalprinieptmto,lasott scrizioue delle offerte da pane della
pcrsozfa costituisce un vinco della legge inglese clic individua usi
mere
Rapreseutante generale dei LI ycl’s l’unico soggetto abilitato ad assu
to
bupegni verso i terzi per caut dei singoli Sindacati sotwscrictoti quan
•
peraltro. senza che al c tato Organo xapprcsemativo sia consentito
isi alcm modo di iiiterfcxfre C( L le SCelte gestionali dei Syxzdacans, quali
Sopra,
•
Terte in una pubblica gara. e cÒ proprio a
garanzia CIcll’auwiioma iniziatI a e della libera concorrez&a a differenti
quelle rcladve alle condlizionl
sottoscritiori.
flelativametite poi ad assiri
•
frammentazioni (e poWcrizz5zioni) di
acati va altresi precisato che l’aLtività
1
rpcmsabiUt in capo Si sitigol sind
ternit______4LqtLuldmuirestacomwiqr discpMaageIami
volta stabiliti da un Organo omune «[me Council of Lloyd’s)., coi la
siissidiara
previsione dì .un Fondo Cent
•
eventuali insolvenze delle strut ire associate.
•
Pertanto, il fatto che in scd
di requisiti di gara i vari yudacatcs
partecipanti abbiano fatto rì. nimento alle datazioni coxnpIcssìv dci
Uoyds rappresenta wia ncccs It collegata alla pcculiar organizzazjòne
dei
Lloyd’s medesimi, che però non altera (cOme paventata da
con&oparLc) il ‘volume’ di
aranzie clic linLCra Struttura
ColnUnqUc
c(feLtivauicntc aSSicura.
6
‘dIVu
Tali peculiarftj risultano del
resto
legislazione savr da
quella
CS
id
cute rjcouosc IULC dalla
1aØnale di atuiazjon
Cøn la prima direttiva CE] in
materia di assicurazjj
(73ì239/EEC), i
stabiliva all’articolo 8 c1c’ gui
Statti membro esige che
le imprese che si
COStitUjSc sul suo tenito io e
richkdo 1nutorj
ci) adottjn,
una delle seguenti fotme:
per quanto riguarda il Regno
Unito (...)
lassocjazio dei SOcroscriLtc i deno
Lloycl’s (..)“.
All’articolo 10 sipreyaj, Ci
esma clic i SotrQsczlttorj
ib$Sci)
rappresentaj all’estero da un
unk maxmclataj’io in ogni paese,
conie anche
prescritto dalla legge uazion le
di
n. 295 dei 10.6.1978
e’
consentito da testa auto
!zzaziøae del Ministro ddli7j
del
Commercio e dell’Artigiaiiaco
Il 27.j96;
Tali principi sono atari
poi conrcrntj anche dalla
terza drettjy
rnarerla di asicura non
u1l& vua 149/CEE),
92 mOntrc la zmorm
(
nazionale di attuazione (art.. i:
111 connnackl (Ug.vo’175/g5)
hn prcvLzo
l’autoinafi diritto ad operare
a tencfIcio (come per
i Lloytrs> dl quelle
sedi secc in’ ita]ianc di .fzup
cse cornm$c estera,
gia auLorjz,nua ad
operare in Italia’ In forza della
i eeedlentc normativa.
Cima poì le garari4 di
SGivibi ci’ dci LtOy(I’L e
proprio la citata dìrttjy
92/49/CEE ci’e
tali cc
-
con rlEi a tutti i muenìij
ilobalmemc Consider Cscxmza
riguarto ai
dati relativi ai singoii
rzgnipp lenti di
La
Stessa
legge
Ziijil 10,6, 978
prcve all’articoio 22
per i Lloyd’
l’obbligo di prcseszt bliahcj
e onti di profliti e
perdite, ccni dati globali
annuì ticile operazioni
codoi l1’asocfa.zjonc
nel
A seguj, de1] esposta
•
ricccn ionc normativa.
emnege clic il sistmua
conmunitario -doveroietzce
r epko da quello
•
tpress11uenLe i Lloya’s
o 1.oat n. li rìcnoscc
con iStjLUjo
diversa
dagli assicu
ti dl tipo cIass • cd
impone ai SOLtGSdzjtrorj
di csre
7
A
rapprcsentati aflstero da
Iapprcsentarne Generale, diverso da
ogni Paese, meutce la v!jp anza na2ianaic inglc5c mila
produzione ai dati
globali axuwi dc1’assoc lane si attggia a
condizione nccesaria c
sufflcieiite. pcr operare in gioie di libero stabf
lin:nto in qualìnque stato
dclf Unione.
un unico
Anche la doglian circa la mancanza
perito liqui1atore non resta
ove appunto
Capo alla ontrointcztssata cli un
Uneata con la peculiare stritmra dei Lloyd’s,
iii
in radice e usa tale figura ed ove comunque susiatc
parlnieiuì -un altcniadvo (co
to) sistema di lilazione dei sinistri,
Relativamente poi alla pr
commiscione con I’at1vicà di brolccxaggio.
va precisato che i sottos ktori dci Lloy
d’s aggiudicatari della gara
stipulano con i LIoyd’s bro ezs (dicinti ogge
td giuridici) un accai o di
libera collabcuraziouc per atti i di mediazio
ne tra i clienti cd Ùayds o!
trattasi clnuque di nonunii brokers assicurati
vi, .bou l’unica
pcculiaxlt costituka dal fa
che anziché svolgere la loro opera di
mediazione nei conftond di inpagnie dive
rse, nella specie proannovotio
la sttosctizìone di polizze e i diversi syud
acat& di sottosctiuo6 dci
Uoyd’s.
•
Ciò non pQstula pertanto al
Soggetti Cøfl
p
-
-
cgnuuìstionc soggettiva, trattandosi di
onaIitlt giuri
4ineges1iu proprio
dalla uonuativa inglese (‘Lioyds
AcL19S2L,
-
Può pertanto agevolmente con
secondo cui, in confortuk
sovrauazionali. il mercato anzi
ilaliane, aia t CstcSO a quelle
cinmciini o li cmi italiani pos
con una qu Isiasi dclic Compu
autorizzazione del Paese ave cs
-
i ,con i patrocini delle partI resistenti,
delle citate legislazioni nazinuali
e
le noti è pi riservato alle assicimiz
ioni
0r12zaLc in tutti i paesi mnernbri
si che i
Concludere un contratto cli
asicurzioue
operanti nella Comunkit. in prese
nza dl
hanno la loro sede.
a
.•.
,-
—
‘.4
vJ.j.
1’_.
a
im tale contesto spetta ai Va i mnctnbri vigilare. affinclid non. sia
limitata la libertà di commercio e di circolazione delle polizze nella
CocumitA.
Le considerazioni
appena svo e sul necessario adattanento che
roriunuento nazk,nale deve attu re in lrcse.uza di partecipazioni a gare
pubbliche di 5mprse dalla stru zz atipica (qua1i appunto i Uyds).
conducono a respingere anche le toglianze di partc ricorrente, mirate a
tenti di .gara della conircinteressata
prcsimte vmolaz2onI procedurali
“arie s1 della selezione (in specie
i
mancata autonomia e segretezza cile ofezte mediante gravi izitizalitf
ncUa leco pentazìonc)
Si
visto inftttl che la rappt sentauza in capo ad un unico soggetto
delle 6firtc del dIversi ‘siiadaati partecipanti attiene ad una particolare
• fonnali gestionale. che zon lcd alcun principio di scgrttcrza,
2
può
darei luogo a sospetti diao aal collegamenti fra huprcse. per
caxldI4ol?arc laggiudicazione tina e.
Quaiitcm sopra. a prescindere dal [eliberato sistema di aggiudlca7ione al
massimo ribasso (che inipcdisc
rnaLerialmente. tali eocljzionamcntì).
atteso clic liwero sis(ema asslom tìvo dei Lloyds resta azicorain ad un
rigoroso principio dì coucorrenzl t tra i vari ‘sindacaLi, ove ISZIDIIC di
rappresentanza unitaria per Nazii
qualsiasi airra ingerenza) alla
si limita (con divinto istituzionale di
>la assunzione .formale degli impegni
• iuridicL per conto dette Strutturo perative.
Dfversmemc opinando (con la’ retcsa alla diretta offerta del sIndacato
papaute), si precludercbbc li fatto la possibiflrll dei Lloyd’s dì
partecipare con più syndacates’ impoueimdo loro una sorta dì selezione
previa dcl Synclacatc’ ammesso
conti-arTe.
CotlseglLenziatntenre prive dl p gb
sono le cetisire pròeeduruii sulle
modalle di presentazione delle o àrtc, in relazione al fatto clic saz.’cbber-Ò
I
L
state racchiuse in
I
j
uuk
inni
busta, a sua volta contenente la
docnt2ìon da aflcgarsi in t t’unica copia.
uaiito al primo proIo,
ique incsatta la stessa ricostruzione della
vicenda operata dalla ±Qrrc1tc. atteso che le offerte dei dtie Syndacatcs
cuacorxi non si trcvavau tu chiuse in una mcdesim busta, bensì In.
due buste distinte e sigillatc a loro voka inserite nel plico pi grande
contenente la docwueuiazjone rir
•
Naprsaonadigarainip ieva (cQcae !iivecc sostenuto dalla soc.
Msitlia) che l’offerta in busta hjusa sigillata coutenesse a sua volta, a
pena .di csclusLone anche certiti ari e diChi2mioni, atteso che il bando
cansentiva Csprcssaauciuc 11115 pr. sezirazionu dell’offerta scparata dal plico
della doclmielata7idnc, si che i premura defla.Iex specialis a che la
documentazicine
fosse
fbrnii
‘cozitesbzalmejitc”
aWaffta
era
evidentemente (e cesrTlalmcute)
erfra U’csigenz dl una peseùrazionc
tempoalniem simuhanea.
non anebe coincidente nèl lungo di
ma
custodia.
Cfrca poi la presentazione di un
ica
copia di Siffatra docninetiøu per
entrambe le offerte. sì rinvia alle precedenti considcrazionj sulla Struttura
SpaXip
dati dinprcsa riferiti alla associa lane dei sortoscrittari coiup
causitierara.
Ne deriva, da una parte una piena conformità e fwgìbilità della. medesima
documentazione per entrambi i indaatì paxtecìpantl, e dall’altra una
conscueute inesisren (per o vie ragioni dl praticirà e di non
aggilvaniento) dell’obbligo di pr entare dlsgiuntameme le duc ideutiche
dcutnentazioui. in assenza di agi lesione dì scgretesza e di par candido.
le COOCIL2SiOtIC, Il ricorso flort•può ovare tccogtinieiir.
—
;‘
-
/
1o’.
Spcs
di
poste a ca
della r1cote
cornplessiv5enLe a lfrc
mowano
6OOo. (sei
j) da liqr
11
iIi
ruisur ‘benejjcjo
in egu
delle parti
resjsrej
Q.M.
11 Thbrn Anz
mi tivo l.?eg
iò, per la
Lombaja Mil
sez5one respinge mi
ricorso in epigrare
Spese di giudizio
a CariCO della
(icorre per
comp1essje lire
(sej milioni) da
liqukJ
resistenti
-
in eguale
misu a bcneco
dllt parti
Ccj deciso in
Mjlajjc, alla camera
di coas
0
ii de]rl
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l’nterventodri Signori:
16l) con
dozt. FranCesCO
Màijuo
dott. Faolopassonj
dotL 0
Raffadfl Sestjj
)bA QM;
Eresji
Magistr
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OEPOSITATA IN SEGRETERIA
tt GIOR1Q. 2 FL1998
/ZiD
lt
il
LLOYDS
UFFICIO ITAUANO
DEI ILOYD’S
A CHI Dl COMPETENZA
EIO DElL’ATTO DI NOTORIETA’
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
in materia di
delle disposizioni legislative e regolamentari
(art. 46 e 47 deI D.PR. n° 445/2000 ‘Testo Unico
istrativa”)
documentazione ammin
c.7, Legge 1310812010 n. 136 e s.mJ.
Oggetto: Comunicazione resa ai sensi deII’art. 3,
ente in Milano, viale
il 24.10,1963, nazionalità italiana, resid
La sottoscritta Nicoletta Andreotti nata a Milano
rale per l’Italia dei
Gene
in qualità di Rappresentante
Argonne, 20, codice fiscale NDRNLT63R64F2O5B,
07585850584,
fiscale
ce
codi
86,
ldi,
Gariba
in Milano, Corso
Lfoyd’s, avente sede legale e domicilio fiscale
s.com, sotto
lIoyd
gare
:
6, Fax 02/63.78.88.53, indirizzo e-mail
partita I.V.A. 10655700150, Tel. 02/63.78.88.3
no essere
potran
daci
men
azioni
dichiar
e
di falsità in atti
la propria responsabilità, consapevole che in caso
drà dai benefici
deca
e
2000
445/
n.
D.P.R.
deI
76
adottate le sanzioni penali per i reati di cui all’art.
ra (art. 75 deI
ato sulla base della dichiarazione non veritie
eventualmente conseguenti al provvedimento eman
D.P.R. n. 445/2000),
DICHIARA
rio contro le mafie,
13 agosto 2010, n. 136, ‘Piano straordina
di ottemperare alle disposizioni di cui alla legge
all’articolo 3 della
ento
e
riferim
colar
parti
con
fia”,
antima
tiva
nonché delega al Governo in materia di norma
citata legge, ed a tal fine
COMUNICA
gli estremi identificativi dei
Conti Correnti Bancari
esclusiva alle commesse pubbliche
non
via
in
dedicati
PREMI
DA UTILIZZARE PER IL PAGAMENTO DEI
5707
Codice IBAN: IT 64 T 02008 09434 00050001
Intestato ai Lloyd’s
presso UNICREDIT S.p.A.
DA NON UTILIZZARE
Conto Corrente n. 000500015646
Intestato ai Lloyd’s
presso UNICREDIT S.p.A.
Sede Legale: 20121 Milano, Corso Garibaldi, 86
Tel. +39 02 6378881 Telefax +39 02 63788850
www.lloyds.com/italy
-
C. F. 07585850584 PI. 10655700150
-
Uoy,fg so,,,, ask,r z,,,, s base a F,,s,,& S,kos
‘ss At 2D00
DA NON UTILIZZARE
Conto Corrente n, 000500015449
Intestato ai Lloyd’s
presso UNICREDIT Sp.A.
COMUNICA INOLTRE
CHE I SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SU DETTI CONTI SONO:
NICOLETTA ANDREOTTI
FILIPPO DUBINI
GIOVANNI TONIUTTI
codice fiscale NDRNLT63R64F2O5B
codice fiscale DBNFPP72PO6F2O5H
codice fiscale TNTGNN68EO7A94OZ
TIMOTHY FRIDAY (data e luogo di nascita) 05/1211957 Regno Unito
Inghilterra Lloyd’s Personnel, Finance Senior Team Leader
-
SAMANTHA O’DONNEL (data e luogo di nascita) 06/0211972 Regno Unito
Inghilterra
Lloyd’s Personnel, Finance Team Leader
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-
-
residente in
-
lAN WOOTTEN
(data e luogo di nascita) 21/0711953 Regno Unito
Inghilterra Lloyd’s Personnel, Finance Manager Trust Fund Settlements
-
-
residente in
-
DONNA CADDY (data e luogo di nascita) 12/10/1973 Regno Unito
Lloyd’s Personnel Senior Accounts Executive
Inghilterra
residente in
-
-
-
-
residente in
-
Dichiara di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni
ed integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Milano,
OtC t!M.
2oi3
Generale per l’italia dei Lloyd’s
sensi del combinato disposto dagli artI. 47, comma 1, e 38, comma 3 de! DPI? 445/00. allego al presento documento copia
fotostatica
l documento di identità.
La presente è esente da autentica di firma e dairimposta di bollo ai sensi dell’art. 37, comma I del D.P.R. 28.122000 n. 445.
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(Informativa enti pubblici)
OGGE1TO: INFORMATIVA Al SENSI DEU.’ART 13 DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 2003
Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (di
seguito Codice privacy), dettato in materia di “protezione dei dati personali”.
Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza.
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice privacy, Lloyd’s con sede in Corso Garibaldi, 86 Milano,
—
Titolare del trattamento, Le fornisce quindi le seguenti informazioni:
1. il trattamento ha per finalità la partecipazione alla gara d’appalto da voi bandita;
2. il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali;
3. il conferimento dei dati è necessario e un eventuale rifiuto ci impedirà di perseguire la
finalità su menzionate;
4. la procedura di piazzamento dei rischi ai Lloyd’s (anche nell’ambito dei procedimenti
concorsuali di gara) prevede il coinvolgimento, come parti attive nel piazzamento/gestione
delle coperture, di un Lloyd’s Broker a Londra e di un Lloyd’s Correspondent in Italia,
pertanto i dati potranno essere comunicati anche a tali soggetti, inoltre in caso di
aggiudicaziorie della gara i dati potranno essere comunicati a soggetti che si occupano
della gestione e liquidazione dei sinistri, nonché a soggetti a cui la facoltà di accedere ai
dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria;
i dati non saranno diffusi;
6. gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione della partecipazione alla gara
potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per le finalità su
menzio nate.
.
La informiamo, infine che potrà esercitare i diritti contemplati dall’art. 7 del Decreto Legislativo
196/03, tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri Dati
personali e di consentirgliene, nel caso, la messa a disposizione. Lei potrà pertanto chiedere di
avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei
dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
Milano,
O
O 13
Il Titolare del trattamento
Lloyd’s
DICHIARAZIONE PRIVACY DA INSERIRE IN GARÀdoc
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La presente polizza è stipulata tra
A.R.P.A.T.
Agenzia Regionale per la protezione
ambientale della Toscana
Via Porpora 22—50144 Firenze
C.F. 04686190481
e
Impresa di Assicurazione
Durata del contratto
Dalle ore 24,00 del
12.10.2013
Alle ore 24,00 del
31.12.2014
Scadenza annuale al 3 1.12. di ogni anno
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurazione:
il contratto di assicurazione;
Contraente:
il soggetto che stipula l’Assicurazione, ovvero l’ARPAT;
Assicurato:
il Contraente, soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione;
Società:
l’Impresa assicuratrice e le eventuali Imprese coassicuratrici;
Broker:
Aon S.p.A., quale broker incaricato dal Contraente della gestione ed
esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società;
Polizza:
il documento che prova l’Assicurazione;
Premio:
la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Evento dannoso:
il fatto, l’atto o l’omissione da cui scaturisce la richiesta di
risarcimento;
Sinistro:
il ricevimento di una richiesta di risarcimento per la quale è prestata
‘Assicurazione;
Richiesta di
risarcimento e/o
circostanze:
i.
iii.
qualsiasi ricevimento di informazione di garanzia e/o di
avviso di procedimento;
qualsiasi procedimento intentato contro l’Assicurato al fine di
ottenere un risarcimento economico o altro tipo di
risarcimento;
qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o
persona giuridica pervenuta all’Assicurato con la quale
questa persona fisica o persona giuridica intende imputare
all’Assicurato la responsabilità delle conseguenze di un
qualsiasi Evento Dannoso specificato.
Ai fini della presente polizza, le richieste di risarcimento derivanti da
un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di un
una singola richiesta di risarcimento.
Denuncia di sinistro:
la notifica inviata dall’Assicurato alla Società del verificarsi di un
sinistro nei termini e nei modi stabiliti in Polizza;
Danno:
qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione
economica;
Danni Materiali:
il pregiudizio economico subito da terzi conseguente
danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte;
Danni Erariali:
il danno pubblico subito dall’erario comprensivo della lesione dì
interessi pubblici anche non patrimoniali;
Perdite Patrimoniali:
il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di
Danni Materiali;
2
a
Risarcimento
la somma dovuta dalla Società al terzo in caso di Sinistro;
Rimborso
la somma che l’Amministratore e/o il Dipendente deve rimborsare
all’Ente di appartenenza e/o alla Pubblica Amministrazione in genere
per effetto della sentenza della Corte dei Conti;
Indennizzo
la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
Massimale:
la massima esposizione della Società per ogni Sinistro;
Responsabilità Civile:
la responsabilità che possa gravare sull’Assicurato e che derivi
dall’esercizio da parte degli Amministratori e dei Dipendenti del
Contraente delle funzioni e attività, dichiarate in polizza, ai sensi
dell’art. 2043 e s.s. del CC. e dell’art. 28 della Costituzione, inclusa
la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’interesse
legittimo derivante dall ‘esercizio dell’attività amministrativa;
Responsabilità
Amministrativo
—
Contabile:
la responsabilità in cui incorrono gli Amministratori ed i Dipendenti
che, per inosservanza degli obblighi o doveri derivanti dal proprio
mandato o dal proprio rapporto di servizio, abbiano cagionato una
Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro
Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica
Amministrazione; per i cosiddetti “agenti contabili” tale
responsabilità si estende anche alla gestione di beni, valori o denaro
pubblico;
Pubblica Amministrazione:
ogni personalità giuridica (quale a titolo esemplificativo Comuni,
Province, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A.,
A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L, Aziende Ospedaliere Pubbliche, Case di
Ricovero / IPAB/A.S.P, Farmacie, Università, Aeroporti, Autorità
Portuali,
Aziende
Forestali/Parchi,
Enti
o
Associazioni
Varie/Fondazioni, Musei,) la cui attività sia soggetta alla giurisdizione
della Corte dei Conti;
Periodo di validità
la durata dell’assicurazione indicata nel frontespizio di polizza
compreso il periodo di efficacia della garanzia indicato nelle
condizioni contrattuali (periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva
della garanzia);
Dipendente
qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette
dipendenze dell’ Assicurato o sia a questo collegata da rapporto di
servizio. Si intendono compresi i Direttori e Dirigenti.
Amministratore
qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all’
Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività
istituzionali dell’ Assicurato stesso;
Dipendente Legale
qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o
comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all’Albo
Speciale di cui all’art. 3 ultimo comma RDL. n. 1578 del 27.11.1933
(Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni dì awocato in
qualità di dipendente dell’Assicurato;
Dipendente tecnico
qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con
e disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale,
che si trovi alle dipendenze dell’Assicurato e che predispone e
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sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei
lavori e/o esegue il collaudo statico dell’opera, nonché il
Responsabile Unico del Procedimento, il soggetto che svolge attività
di supporto al responsabile Unico del Procedimento e qualsiasi altra
persona fisica in rapporto di dipendenza con l’Assicurato che svolga
attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e
nell’interesse dell’Amministrazione Pubblica;
Retribuzioni lorde e Compensi
l’ammontare delle remunerazioni, al netto delle ritenute per oneri
previdenziali a carico dell’Assicurato e risultanti dai libri paga,
corrisposte al personale compreso e non compreso nell’assicurazione
obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL e non INAIL), ai
lavoratori parasubordinati in genere, nonché le remunerazioni
erogate ai Direttori.
4
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. i Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione
del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa
cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Ovile Italiano, unicamente in
caso di Dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti
che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.
—
Arte 2— Pagamento del premio
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento della prima
rata di premio avvenga, in deroga all’art. 1901 Cod. Civ., entro 60 giorni dalla sopracitata data.
In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l’effetto dell’assicurazione
decorrerà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.
Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24
del 600 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le
successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi devono essere pagati alla sede dell’Agenzia o della Società di
brokeraggio alla quale è assegnata la polizza.
Art. 3 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
-
Art. 4— Durata del contratto
La presente assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del 12/10/2013 e cesserà automaticamente alle ore
24.00 del 31/12/2014 senza obbligo di disdetta.
Il Contratto potrà essere disdettato dalle partì a mezzo raccomandata A.R. inviata almeno 90 giorni prima di
ogni ricorrenza annuale.
La Società si impegna a prorogare l’assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni
contrattuali ed economiche, per un periodo di 120 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del
pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di
decorrenza della proroga.
Art. 5— Recesso dal contratto in caso di sinistro
Non si applica alla presente polizza.
Art. 6— Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro e modalità per la denuncia dei sinistri
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve dare awiso scritto, anche a mezzo telefax, alla Società alla
quale è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 30 (trenta) giorni da quando il settore
o ufficio competente è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di
richiesta di risarcimento e/o circostanza.
L’inadempimento ditale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (articolo
1915 del Codice Civile).
Art. 7— Variazioni del rischio
Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a
disposizioni dileggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897
e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica
del premio, ad eccezione di quelle modificative della natura dell’Assicurato che comporteranno, a far tempo
dalla data dell’intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure
parziale, dell’eventuale premio annuo corrisposto. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a
ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 CC,
e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 8— Gestione delle vertenze di danno Spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che
giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed awalendosi di tutti i diritti ed
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azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi
dell’art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno
cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese
vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di
un quarto del massimale di cui sopra.
Rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute peri procedimenti dinanzi
al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno
che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, esclusi
comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento.
Gli assicuratori non riconoscono spese incontrate dall’assicurato per i legali che non siano da essi designati e
non rispondono di multe o ammende ne’ delle spese di giustizia penale.
Art. 9— Coesistenza di altre assicurazioni
Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti
garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali
previsti dalle altre assicurazioni owero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.
A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre
assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.
Art 10 Rinvio alle norme di legge Foro competente
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti
in materia.
Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza è competente in via esclusiva l’Autorità Giudiziaria
del luogo ove ha sede il Contraente.
—
—
Art. 11 Territorialità e giurisdizione
L’assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in
Italia, attà del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi afferenti L’Europa geografica.
—
Art. 12 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali l’Ente Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata
(anche a mano) od altro mezzo (telefax e simili, nonché a mezzo posta elettronica, se certificata) indirizzata
alla Società oppure ad Aon S.p.A., broker al quale l’Ente Contraente ha conferito l’incarico per la gestione
della polizza.
—
Art. 13 Imposte
Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli
atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente.
-
Art. 14—Statistiche sinistri
La Società entro 30 giorni dalla scadenza di ogni annualità è tenuta a fornire all’Ente Contraente e al Broker
indicato in polizza le statistiche sinistri riservati/liquidati (che evidenzino la controparte, gli importi
pagati/riservati e lo stato per ciascun sinistro).
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un
aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 15 Interpretazione del contratto
Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l’interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all’Assicurato.
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Art. 16 Clausola broker
La gestione e l’esecuzione della presente assicurazione, è affidata alla Società Aon S.p.A, in qualità di Broker
dell’ARPAT iscritto alla Sezione B, di cui al Registro unico degli Intermediari, ai sensi dell’art .109,D.Lgs
209/2005 e s.m.i.
-
Il contraente e gli Assicuratori si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione
della presente assicurazione awerrà per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni
della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al
Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal
Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
Il pagamento dei premi dovuti agli Assicuratori, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione,
viene effettuato dal Contraente agli Assìcuratori stessi. La remunerazione del Broker è a carico degli
Assicuratori nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 10%. Tale remunerazione sarà rimessa
dagli Assicuratori al Broker entro e non oltre il 10 del mese successivo alla data di effettivo incasso.
Qualora, nel corso della vigenza del contratto assicurativo, l’Amministrazione venga a definire con il Broker
una percentuale sul premio imponibile diversa di quella sopra indicata, il premio da corrispondere all’Impresa
sarà adeguato nella stessa misura percentuale.
Estensione alla clausola broker valida solo per I Lloyd’s di Londra
I sottoscrittori dei Lloyd’s conferiscono mandato alla Società
(di seguito nominata
Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s) di effettuare la gestione amministrativa del presente contratto e di
ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza, compreso l’incasso dei premi.
Pertanto:
a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s si considererà come effettuata
alla Società;
b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei LJoyd’s si considererà come effettuata
dalla Società.
Il Contraente e il Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s si danno reciprocamente atto che ogni
comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.
Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art. 55
del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s è autorizzato ad incassare i
premi.
Art. 17 Tracciabilità dei flussi finanziari
In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), la Stazione Appaltante, l’Appaltatore, il
Corrispondente dei Lloyd’s e l’eventuale Broker del Contraente assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute
all’Art. 3 commi 8 e 9.
—
Art. 18 Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni
siano eseguite senza awalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque
si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all’Art. 12 che precede.
La Stazione Appaltante, l’Appaltatore, il Corrispondente dei Lloyd’s o l’eventuale Broker del Contraente e
comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare
ìmmediatamente la volontà di awalersi della clausola rìsolutiva, informandone, a mezzo comunicazione
scritta, la Stazione Appaltante e/o l’Appaltatore, e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo
territorialmente competente.
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Art. 19 Costituzione e Regolazione del premio
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato
-
in via prowisoria nellimporto risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun
periodo assicurativo annuo, o della minoc durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo
stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del
contratto, l’Ente Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari per il conguaglio.
Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla
presentazione all’Assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della
differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore
termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via
provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo
assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la
garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi,
salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione
del contratto.
In caso di mancata o ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato o mancato pagamento del
premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra
il premio versato a deposito e l’intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l’Ente Contraente è tenuto a fornire i
chiarimenti e le documentazioni necessarie.
ELENCO DELLE FUNZIONI OGGETTO DELLA COPERTURA
Massimale per sinistro € 1.000.000,00 ed in
aggregato annuo € 5.000.000,00
Premio
Premio
totale
Annuo
Funzione
Lordo
n.
Direttore
i
Generale
Direttore
Amministrativo i
Direttore
ARPAT Tecnico
i
89
Dirigenti
Tecnici
6
progettisti
2
Avvocato
Tipologia
di Ente
INDICARE EVENTUALI ALTRE FUNZIONI
IEI
Premio annuo lordo complessivo dal
100
Art. 20 Copertura sostituti
In caso di assenza o impedimento dei soggetti, persone fisiche, le cui funzioni sono indicate nella precedente
tabella, o di vacanza del posto, la copertura assicurativa si intenderà operante a favore di coloro che ne
fanno le veci, o che ricoprono i! posto in via temporanea. L’ammontare del Premio relativo alla figura de!
sostituto sarà compensato con quello già corrisposto per l’Assicurato sostituito.
-
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CONDIZIONI DI GARANZIA
Art. Al Oggetto dell’assicurazione
Ferme restando tutte le condizioni ed i termini stabiliti dalle norme contrattuali disciplinati dalla presente
polizza, l’assicurazione terrà indenne l’Assicurato, quale organo della Pubblica Amministrazione, nei casi in
cui:
a)
l’Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od
omissioni colposi commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti
indicati sulla Scheda di Copertura;
b)
l’Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od
omissioni colposi commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti
indicati sulla Scheda di Copertura e si sia prodotta una differenza tra l’ammontare pagato
dall’Assicurato e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei
Dipendenti responsabili per colpa grave;
c)
l’Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell’azione diretta della Corte dei
Conti per danni erariali nei confronti di uno o più dei Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura e,
per effetto dell’esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico
dell’Assicurato la differenza tra l’ammontare del danno erariale pagabile e l’ammontare che la Corte
dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti responsabili;
restando inteso e convenuto tra le parti che gli Assicuratori saranno obbligati solo ed in quanto sia stata
accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della Responsabilità Civile
dell’Assicurato per fatto commesso da taluno dei suddetti Dipendenti, oppure della Responsabilità
Amministrativa o Responsabilità Amministrativa-Contabile di uno o più soggetti indicati nella Scheda di
Copertura con sentenza definitiva della Corte dei Conti.
La garanzia di cui sopra comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o
deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
—
Art. A.2 Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia
L’assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato durante il periodo di
validità della polizza, conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante la durata della polizza
ed
illimitatamente prima della data di effetto della stessa.
Nel caso di pensionamento dei soggetti per i quali vige la responsabilità civile vicaria del dell’ARPAT così
come identificati nelle definizioni, o di cessazione da parte degli stessi dell’attività (compresa quindi la
variazione di mansione) per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, l’Assicurazione è altresì
operante per i Sinistri denunciati alla Società nei 5 (cinque) anni successivi alla cessazione della carica e/O
incarico e/o funzione svolta presso l’Assicurato, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere
durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione stessa, compreso il periodo retroattivo.
Tale garanzia postuma è applicata anche nel caso di morte dei soggetti per i quali vige la responsabilità civile
vicaria dell’ARPAT così come identificati nelle definizioni, laddove le facoltà, gli obblighi e i diritti degli stessi
si trasferiscono ai propri eredi.
—
Art. A.3- Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo o colpa grave accertati con
provvedimento definitivo dell ‘Autorità competente;
b) connessi o conseguenti all’esercizio della professione medica o paramedica;
c) provocati da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo;
d) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni
di trasmutazioni del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di
particelle atomiche;
e) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate
di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l’assicurazione in conformità alle norme di cui al
D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 s.m.i., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di
aeromobili;
f) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto
disciplinato alla seguente estensione di cui all’Art. 8.8;
9
I
g) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni
nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
Sono inoltre escluse dall ‘assicurazione:
le richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali
l’Assicurato abbia già avuto formale notizia, segnalazione o anticipazione precedentemente alla
data di stipulazione del presente contratto.
derivino da qualsiasi controversia legale in corso o antecedente alla data di effetto del presente
contratto o, in caso di proroga/rinnovo con lo stesso assicuratore, dalla data di effetto del
contratto prorogato/rinnovato, owero riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti
in controversia;
i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di
qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, microtossine, spore o qualsiasi
vapore di natura biologica
le responsabilità, accertate con prowedimento definitivo dall’autorità competente, che gravino
personalmente su qualsiasi dipendente per colpa grave e per responsabilità amministrativa o
amministrativo-contabile.
1)
2)
3)
4)
Art. A.4 Massimali di garanzia e franchigia
La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza dell’importo massimo per sinistro di Euro
1.000.000,00 ed in aggregato annuo di Euro 5.000.000,00.
I risarcimenti/indennizzi relativi a ciascun sinistro verranno effettuati previa detrazione della franchigia di
euro 50.000,00.
L’eventuale franchigia dovrà restare a carico dell’Amministrazione Contraente senza che essa possa, sotto
pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altra Società.
—
B ESTENSIONI DI GARANZIA
Art. B.1 Attività di rappresentanza
L’Assicurazione vale anche per gli incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli
Direttori e/o Dipendenti dell’ Assicurato in rappresentanza dell’Assicurato stesso in altri organi
col legiali.
—
—
Art. B.2 Estensione D.Lgs. n. 81/2008
L’assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell’Assicurato dalla normativa in
materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui
luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
1. Datore di Lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” e/o altre figure previste
dal D.M. 363/1998 ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
2. “Committente”, “Responsabile dei lavori”, “Coordinatore per la Progettazione” e/o “Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro.
Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte della Società di rispondere
direttamente o indirettamente per effetto di un’azione di rivalsa della Responsabilità civile Operai e/o
prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.
Art. B.3 Ecologia ed ambiente
L’assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di
ecologia ed ambiente, fonti dì inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde
industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
Art. B.4 Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi
La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o
sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite
dei Massimali indicati all’art, A.4.
lo
Art. B.5 Perdite patrimoniali per attività connesse all’assunzione e gestione del Personale
L’assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del
personale.
Per tali perdite, la Società risponderà per ogni singolo sinistro e per anno Assicurativo nei limiti dei Massimali
indicati all’art. A.4.
Art. B.6 Danni patrimoniali e perdite non Patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D. lgs
196/2003
La copertura assicurativa comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti al soggetto
Assicurato ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, per eventuali perdite patrimoniali cagionate a
terzi in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo,
comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti
da comportamenti illeciti continuativi.
Art. B.7 Vincolo dì solidarietà esteso
In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto
dovuto dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
Art. B.8 Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici
Fermo quanto previsto dagli artt. A.1 e A.2 ed agli artt. B.1, B.4 e B.7, nonché nell’ambito dei massimali
convenuti di cui all’art. A.5, valgono anche le seguenti ulteriori garanzie per la Responsabilità civile vicaria
del Contraente/Assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi fatto
illecito compiuto da uno o più Dipendenti tecnici come definiti in polizza.
La copertura assicurativa è estesa ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose,
connessi all’esercizio dell’attività di Dipendente Tecnico come descritta nelle “Definizioni” di polizza, quali a
titolo meramente esemplificativo:
a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
b) geologo, in quanto svolta nell’ambito di un incarico di progettazione;
c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni,
acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree
verdi, giardini, verde anti-rumore);
d) verifica e validazione dei progetti così come previsto dal D.lgs 163/06;
e) “responsabile del procedimento” di cui al D.lgs 163/06.
L’Assicurazione è altresì operante:
f) per e responsabilità poste a carico dell’Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori,
microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono
pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
f1) “Datore di lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” e/o le altre figure
previste dal D.M. 363/98 ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008;
f2) “Committente”, “Responsabile dei lavori”, “Coordinatore per la Progettazione” e/o “Coordinatore per
l’esecuzione dei Lavori” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008.
Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte della Società di rispondere
direttamente o indirettamente per effetto di un’azione di rivalsa della Responsabilità civile Operai e/o
prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.
-
La copertura assicurativa comprende anche:
i. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono
lavori, verificatisi durante l’esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
2. le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che
incida sulla stabilità dell’opera, con obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato awiso alla
Società. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese suddette o sull’entità di esse, le Parti si
obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano
dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune
accordo o in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti rernunera
il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le
Il
3.
decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di
legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo
verbale;
le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori
e che rendano l’opera inidonea all’uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per
eventuali migliorie.
Le estensioni di cui al presente articolo B.8 non sono operanti:
• qualora il Dipendente tecnico non sia abilitato, o non sia autorizzato ai sensi della vigente normativa,
all’esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie, owero se tali attività non rientrano
nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni;
• se i lavori vengono eseguiti da imprese di proprietà o il cui socio a responsabilità illimitata o
amministratore sia dipendente dell ‘Assicurato;
• per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori, salvo
il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i
danni a cose che l’Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
• per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alle necessità cui sono
destinate; sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli
delle opere stesse.
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., il Contraente dichiara dì aver preso conoscenza e di approvare
espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali descritte nel
presente contratto:
DICHIARAZIONI
Art. 01
Art. Al
Art. A2
Art. A3
Art. A4
Art. B8
DELL’ASSICURATO:
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Oggetto dell’assicurazione
Periodo di efficacia retroattiva e ultrattiva della garanzia (claims made)
Esclusioni
Massimali di garanzia e franchigia
Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici
Il Contraente
Data
12
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO
ALLA
STAZIONE APPALTANTE
(ART. 90 COMMA 5 E ART. 111 COMMA 1 DEL D.LGS. 163/2006 E ART. 270 DEL DP.R
207 /2010)
DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Polizza
Il documento che attesta l’esistenza dell’Assicurazione.
Certificato
Il documento che attesta la copertura assicurativa per l’Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.
Contraente
Il soggetto che stipula l’Assicurazione.
Assicurato
La persona fisica indicata in ciascuna Scheda Tecnica.
Assicuratorì
Alcuni Sottoscrittori dei lJoyd’s di Londra.
Danno
Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danno Materiale
Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni
personali,
morte.
Perdita Patrimoniale
Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Indennizzo
La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.
Massimale
L’importo massimo dell’Indennizzo a cui sono tenuti gli Assicuratori.
Premio
La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte
del rilascio
dell’Assicurazione.
Progettista
Il dipendente pubblico di cui aII’Art. 90 comma i del D.Lgs. 163/2006, incaricato della
progettazione
13
dell’Opera.
Stazione Appaltante:
L’amministrazione aggiudicatrice od ente aggiudicatore di cui all’Art. 3 commi 25, 29, 31 e 32 del DLgs.
163/2006 o qualsiasi altro soggetto di cui all’Art. 32 del D.Lgs. 163/2006 committente dell’Opera.
Opera
L’opera da costruire o costruita oggetto dell’appalto e descritta in ciascuna Scheda Tecnica.
Luogo di esecuzione delle Opere
Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato in ciascuna
Scheda Tecnica) nel quale l’esecutore dei lavori realizza l’opera per cui è prestata l’attività di progettazione
oggetto dell’Assicurazione.
Scheda Tecnica
Il documento, allegato a ciascun Certificato emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, in cui vengono
riportati gli estremi della copertura e dell’opera progettata.
14
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. i Dichiarazioni
L’Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:
a)
l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per
l’affidamento della progettazione dell’Opera;
-
b)
l’attività di progettazione descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali
dell’Assicurato.
In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze
che
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizz
o,
nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 CC.).
ArL 2- Altre assicurazioni
L’Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 1910 CC., sono esonerati
dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni
per lo
stesso rischio, fermo restando l’obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori
indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 3- Pagamento del Premio
L’Assicurazione ha effetto dalla data stabilita in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio
sono stati
pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
A parziale deroga dell’Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro
30
(trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell’Assicurazione.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle
ore
24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento,
ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).
Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente
dal
fatto che l’Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza o nel Certificato.
Art. 4- Forma delle comunicazioni e modifiche dell’Assicurazione
Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche
dell’Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.
Art. 5 Obblighi dell’Assicurato e/o del Contraente
L’Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di
inizio
dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione
del
progetto.
In caso di Sinistro, l’Assicurato e/o il Contraente devono darne awiso scritto agli Assìcuratori,
entro 30
(trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
-
Art. 6 Scadenza dell’Assicurazione
L’Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale, ed è rinnovabile e/o prorogabile
alla
scadenza con espressa dichiarazione del Contraente e solo su espressa volontà di entrambe le parti.
-
Art. 7 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
-
Art. 8 Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.
-
Art. 9 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
-
Art. 10 Calcolo dei Premi
Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato
applicando all’importo complessivo delle Opere i seguenti tassi, in base alla durata dei Certificati:
Certificati con durata fino a 12 mesi:
promille
-
-
15
promille
Certificati con durata fino a 24 mesi:
promille
Certificati con durata fino a 36 mesi:
promille
Certificati con durata fino a 48 mesi:
, al lordo delle imposte.
Il Premio per ciascun Certificato non sarà in ogni caso inferiore ad Euro
ad Euro 20.000.000,00 il
superiore
sia
Certificato
del
oggetto
dell’opera
Nel caso in cui l’importo complessivo
Assicuratori.
dagli
comunicato
sarà
tasso applicato
...
-
...
-
...
-
Art. 11 Clausola Broker
11.1 Clausola Broker ordinaria
Con la sottoscrizione della presente Polizza, le parti ne affidano la gestione al Corrispondente dei Uoyd’s
-
-
Ai fini di questa Assicurazione, detto Corrispondente agirà come intermediario riconosciuto da
entrambe le parti.
E’ convenuto pertanto che:
ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall’Assicurato al Corrispondente si considererà come fatta
agli Assicuratori;
ogni comunicazione fatta dal Corrispondente agli Assicuratori per conto del Contraente o
dell’Assicurato si considererà come fatta da questi agli Assicuratori;
ogni comunicazione fatta dagli Assicuratori al Corrispondente si considererà come fatta al Contraente
e all’Assicurato.
11.2 Clausola Broker bilaterale
Con la sottoscrizione della presente Polizza,
il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto;
il Contraente conferisce al Broker
l’incarico di ricevere e
te
Lloyd’s
dei
Corrisponden
gli Assicuratori conferiscono al
contratto.
a
questo
za
relativa
corrisponden
la
trasmettere
E’ convenuto pertanto che:
ogni comunicazione fatta al Broker si considererà come fatta al Contraente o all’Assicurato;
ogni comunicazione fatta dal Broker si considererà come fatta dal Contraente o dall’Assicurato;
ogni comunicazione fatta al Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come fatta agli Assicuratori;
ogni comunicazione fatta dal Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come fatta dagli Assicuratori.
-
-
-
-
-
-
-
-
Art. 12 Tracciabilità dei flussi finanziari
In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), la Stazione Appaltante, l’Appaltatore, il
Corrispondente dei Lloyd’s e l’eventuale Broker del Contraente assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute
all’Art. 3 commi 8 e 9.
-
Art. 13 Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto si ntenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni
siano eseguite senza awalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque
si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all’Art. 12 che precede.
La Stazione Appaltante, l’Appaltatore, il Corrispondente dei Lloyd’s o l’eventuale Broker del Contraente e
comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare
immediatamente la volontà di awalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione
scritta, la Stazione Appaltante e/o l’Appaltatore, e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo
territorialmente competente.
-
16
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL
PROGETTISTA INTERNO
Art. 14 Oggetto deWAssicurazione
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per le
Perdite Patrimoniali ed i Danni Materiali causati a seguito di errori od omissioni, anche delle persone di
cui
l’Assicurato debba rispondere, nello svolgimento dell’attività di progettazione dell’opera indicata in ciascuna
Scheda Tecnica, compresi:
a)
i maggiori costi, così come definiti all’Art. 269 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per le varianti di cui
all’Art. 132 comma i lettera e) del D.Lgs. 163/2006;
b)
le nuove spese di progettazione, così come definite all’Art. 269 comma 3 del D.P.R. 207/2010;
sostenuti dalla Stazione Appaltante in conseguenza di errori od omissioni nella redazione del progetto
da
parte dell’Assicurato o dei professionisti della cui opera egli si avvale.
-
Art. 15 Inizio e termine della garanzia Forma “claims made”
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e comunicate agli Assicuratori
per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative
a fatti posti in essere successivamente alla data di affidamento della progettazione e che non siano state
ancora presentate all’Assicurato alla data di decorrenza del Certificato.
L’Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e denunciate agli
Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché
le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall’Assicurato durante
il
periodo compreso tra la data di affidamento della progettazione e la data di scadenza del Certificato.
Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione
non
siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori, l’Assicurato
e/o il
Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s’impegnano
a
concedere alle condizioni che saranno concordate.
Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l’Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna
richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere
dell’obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.
-
-
Ari 16 Massimale
La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica
in
accordo alle disposizioni di cui all’Art. 270 del D.P.R. 207/2010, ossia non superiore al 10% del costo
di
costruzione dell ‘Opera progettata.
Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l’intero periodo di validità del
Certificato.
-
Ari 17 Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad Opere da realizzarsi nell’ambito del
territorio
della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al DP.R. 207/2010, Parte VI.
-
Ari 18 Rischi esclusi dall’Assicurazione
Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:
a)
Opere la cui progettazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da
violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di
potere;
b)
Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da
violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di
potere;
c)
Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché
qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale
rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
d)
morte, malattia, infermità o lesioni fisiche o perdita o danneggiamento a beni materiali, determinati da
fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
e)
errori od omissioni imputabili all’Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo
-
17
O
g)
h)
i)
dell ‘autorità competente;
fatti o circostanze pregressi già noti all’Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;
inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di
sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in
genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
sviluppo di energia nucleare o di radioattività.
Art 19 Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l’Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte
-
attribuibile all’Assicurato.
Ari 20 Gestione delle vertenze di danno Spese Legali
Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale
-
-
a nome
dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti
all’Assicurato stesso.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato,
entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in ciascun Certificato, per il danno cui si
riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in
proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.
Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro
designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
—
18
-
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
,
Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di approvare specificamente le
disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Norme che
regolano l’Assicurazione della Responsabilità Professionale del Progettista Interno:
Arte 1
Art11
Art.15
Art.18
Art.20
-
-
-
-
-
Dichiarazioni
Clausola Broker
Inizio e termine della garanzia Forma “claims made”
Rischi esclusi dall’Assicurazione
Gestione delle vertenze di danno Spese Legali
-
-
Data
Il Contraente
19
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO ALLA
STAZIONE APPALTANTE
(ART. 112 COMMA 4-BIS DEL D.LGS. 163/2006 E ART. 57 DEL D.P.R. 207/2010)
DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Polizza
Il documento che attesta l’esistenza dell’Assicurazione.
Certificato
Il documento che attesta la copertura assicurativa per l’Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.
Contraente
Il soggetto che stipula l’Assicurazione.
Assicurato
La persona fisica indicata in ciascuna Scheda Tecnica.
Assicuratori
Alcuni Sottoscrittori dei lJoyd’s di Londra.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Indennizzo
La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.
Massimale
L’importo massimo dell’Indennizzo a cui sono tenuti gli Assicuratori.
Premio
La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio
dell’Assicurazione.
Verificatore
Il soggetto di cui aIl’Art. 47 comma 2 del D.P.R. 207/2010 incaricato dell’attività di verifica, così come
disciplinata dall’Art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, Parte Il, Capo 11, Titolo TI.
Stazione Appaltante:
L’amministrazione aggiudicatrice od ente aggiudicatore di cui all’Art. 3 commi 25, 29, 31 e 32 del D.Lgs.
163/ 2006 o qualsiasi altro soggetto di cui all’Art. 32 del D.Lgs. 163/2006 committente dell’opera.
Opera
L’opera da costruire o costruita oggetto dell’appalto e descritta in ciascuna Scheda Tecnica.
Luogo di esecuzione delle Opere
Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato in ciascuna
Scheda Tecnica) nel quale l’esecutore dei lavori realizza l’opera per cui è prestata l’attività di verifica oggetto
dell’Assicurazione.
Scheda Tecnica
Il documento, allegato a ciascun Certificato emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, in cui vengono
riportati gli estremi della copertura e dell’Opera.
20
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
.
Art. i Dichiarazioni
L’Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:
a)
l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge
per
l’affidamento dell’incanco di rifica;
b)
l’attività di verifica descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali
dell’Assicurato.
In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze
che
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’Indennizzo,
nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
-
Alt 2- Altre assicurazioni
L’Assicurato /o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 1910 CC., sono
esonerati
dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni
per lo
stesso rischio, fermo restando l’obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori
indicando a ciascuno il nome degli altri.
Alt 3- Pagamento del Premio
L’Assicurazione ha effetto dalla data stabilita in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio
sono stati
pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
A parziale deroga dell’Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto
entro 30
(trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell’Assicurazione.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa
dalle ore
24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del
pagamento,
ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).
Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendente
mente dal
fatto che l’Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza o nel Certificato.
Art. 4 Forma delle comunicazioni e modifiche dell’Assicurazione
Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali
modifiche
dell’Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.
-
Art. 5 Obblighi dell’Assicurato e/o del Contraente
L’Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva
di inizio
dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione
del
progetto.
In caso di Sinistro, l’Assicurato e/o il Contraente devono darne awiso scritto agli Assicuratori,
entro 30
(trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
-
Art. 6 Scadenza dell’Assicurazione
L’Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale, ed è rinnovabile e/o
prorogabile alla
scadenza con espressa dichiarazione del Contraente e solo su espressa volontà di entrambe
le parti.
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Ari 7 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
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Alt 8 Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.
-
Alt 9 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
-
Alt 10- Calcolo dei Premi
Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà
calcolato
applicando all’importo complessivo delle Opere i seguenti tassi, in base alla durata dei certificati:
Certificati con durata fino a 12 mesi:
promille
-
21
I
promille
Certificati con durata fino a 24 mesi:
promille
Certificati con durata fino a 36 mesi:
promille
Certificati con durata fino a 48 mesi:
, al lordo delle imposte.
Il Premio per ciascun Certificato non sarà in ogni caso inferiore ad Euro
Nel caso in cui l’importo complessivo dell’Opera oggetto del Certificato sia superiore ad Euro 20.000.000,00 il
tasso applicato sarà comunicato dagli Assicuratori.
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...
-
...
-
...
Art. 11 Clausola Broker
11.1 Clausola Broker ordinaria
Con la sottoscrizione della presente Polizza, le parti ne affidano la gestione al Corrispondente dei Lloyd’s
Ai fini di questa Assicurazione, detto Corrispondente agirà come intermediario riconosciuto da
entrambe le parti.
E’ convenuto pertanto che:
ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall’Assicurato al Corrispondente si considererà come fatta
agli Assicuratori;
ogni comunicazione fatta dal Corrispondente agli Assicuratori per conto del Contraente o
dell’Assicurato si considererà come fatta da questi agli Assicuratori;
ogni comunicazione fatta dagli Assicuratori al Corrispondente si considererà come fatta al Contraente
e all’Assicurato.
11.2 Clausola Broker bilaterale
Con la sottoscrizione della presente Polizza,
il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto;
il Contraente conferisce al Broker
l’incarico di ricevere e
gli Assicuratori conferiscono al Corrispondente dei Lloyd’s
trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto.
E’ convenuto pertanto che:
ogni comunicazione fatta al Broker si considererà come fatta al Contraente o all’Assicurato;
ogni comunicazione fatta dal Broker si considererà come fatta dal Contraente o dall’Assicurato;
ogni comunicazione fatta al Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come fatta agli Assicuratori;
ogni comunicazione fatta dal Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come fatta dagli Assicuratori.
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Art. 12 Tracciabilità dei flussi finanziari
In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), la Stazione Appaltante, l’Appaltatore, il
Corrispondente dei Lloyd’s e l’eventuale Broker del Contraente assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute
all’Art. 3 commi 8 e 9.
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Art. 13 Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni
siano eseguite senza awalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque
si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all’Art. 12 che precede.
La Stazione Appaltante, l’Appaltatore, il Corrispondente dei Lloyd’s o l’eventuale Broker del Contraente e
comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare
immediatamente la volontà di awalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione
scritta, la Stazione Appaltante e/o l’Appaltatore, e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo
territorialmente competente.
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L
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL
VERIFICATORE INTERNO
Art. 14 Oggetto dell’Assicurazione
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire alla Stazione
Appaltante quale responsabile, nello svolgimento dell’attività di verifica così come disciplinata dagli Artt. 52 e
53 del D.P.R. 207/2010, del mancato rilievo di errori ed omissioni nel progetto verificato che ne
pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.
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Art. 15 Inizio e termine della garanzia Forma “claims made”
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e comunicate agli Assicuratori
per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative
a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell’incarico e che non siano state ancora
presentate all’Assicurato alla data di decorrenza del Certificato.
L’Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e denunciate agli
Assicuratori tino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché
le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall’Assicurato durante il
periodo compreso tra la data di accettazione dell’incarico e la data di scadenza del Certificato.
Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non
siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori, l’Assicurato e/o il
Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori simpegnano a
concedere alle condizioni che saranno concordate.
Agli effetti di quanto disposto dagli Ai-lt 1892 e 1893 C.C., l’Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna
richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere
dell’obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.
-
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Art. 16 Massimale
La garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica ed in accordo alle
disposizioni di cui all’Art. 57 del D.P.R. 207/2010, ossia:
a)
non inferiore al 5% dell’importo dei lavori con il limite massimo di Euro 500.000,00 per lavori di
importo inferiore alla soglia stabilita dall’Art. 28, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006;
b)
non inferiore al 10% dell’importo dei lavori con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 per lavori di
importo pari o superiore alla predetta soglia.
Per Opere di particolare complessità può essere richiesto un Massimale superiore a Euro 1.500.000,00 tino al
20% dell’importo dei lavori con il limite di Euro 2.500.000,00.
Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l’intero periodo di validità del
Certificato.
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Art. 17 Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per gli incarichi di verifica relativi ad Opere da realizzarsi nell’ambito del territorio della
Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al D.P.R. 207/2010, Parte VI.
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Art. 18 Rischi esclusi dall’Assicurazione
Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:
a)
Opere la cui progettazione o per cui la verifica del progetto vengano affidate con procedura
giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o
da incompetenza o da eccesso di potere;
b)
Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da
violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di
potere;
c)
Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché
qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale
rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
d)
morte, malattia, infermità o lesioni personali determinati da fatti non direttamente imputabili ad un
obbligo di natura professionale;
e)
errori od omissioni imputabili all’Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo
-
23
f)
g)
h)
i)
dell’autorità competente;
fatti o circostanze pregressi già noti all’Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;
inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di
sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in
genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
sviluppo di energia nucleare o di radioattività.
Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l’Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte
attribuibile all’Assicurato.
Art. 19
Art. 20
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Gestione delle vertenze di danno Spese Legali
Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale a nome
dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed awalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti
all’Assicurato stesso.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato,
entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in ciascun Certificato, per il danno cui si
riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in
proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.
Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro
designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
-
-
-
24
I
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 CC. il Contraente dichiara di approvare specificamente le
disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Norme che
regolano l’Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno:
Art. i
Art.ll
Art.i5
Art.18
Art.20
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Dichiarazioni
Clausola Broker
Inizio e termine della garanzia Forma “claims made”
Rischi esclusi dall’Assicurazione
Gestione delle vertenze di danno Spese Legali
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Data
Il Contraente
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