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Detassazione per impianti
Fotovoltaici
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Normativa di riferimento
L. 388/2000 “Tremonti Ambiente” art. 6 comma 13
• Risoluzione Agenzia Entrate 226/2002
• DM 5 luglio 2012 Art. 19 “Quinto Conto Energia”
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Chi può usufruirne
Le PMI che hanno investito in un impianto
fotovoltaico, con il II° o V° conto energia, possono
usufruire di una riduzione degli oneri IRES.
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Chi può usufruirne
La definizione di PMI è quella comunemente
impiegata:
• quota di partecipazione societaria < 25%
detenuta da soggetto pubblico o grande impresa,
• fatturato inferiore a 50 milioni di €/anno,
• meno di 250 dipendenti,
• un bilancio annuo non superiore a 43 milioni di €
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In cosa consiste
La detassazione degli oneri IRES è il 27,5 % del
sovraccosto ambientale sostenuto e calcolato
come da risoluzione 226/2002 della agenzia delle
entrate e successivi chiarimenti.
Per dare un ordine di grandezza su un caso reale:
impianto FV da 100 kW e II° conto energia
Investimento 312.403 €
Detassazione ottenuta 51.464,00 €
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Aspetti importanti da sapere
In nessun caso un impianto può usufruire di
agevolazioni e contributi per oltre il 20% del
totale dell’investimento, pena la perdita
dell’incentivo legato al Conto Energia.
Le agevolazioni sono:
Detassazione Tremonti ambiente +
finanziamenti pubblici (conto interesse o a
fondo perduto) + garanzie consorzio Fidi.
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Aspetti importanti da sapere
Un altro elemento a cui fare attenzione è
il valore medio di investimenti ambientali
volontari sostenuti nel biennio
precedente. In tal caso, valendo
l’approccio incrementale, dal valore
ottenuto dalla ns. analisi per il FV andrà
detratta la media di investimento del
biennio precedente, su cui si calcolerà
poi il 27,5 %.
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ATTENZIONE!
Per gli impianti del V° Conto Energia,
potranno usufruire della Tremonti
ambiente solo se entrano in esercizio a
far data dal 1/1/2013.
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Tempi limite
Per gli impianti entrati in esercizio nel
2012 il tempo limite è il 30/9/2014 per la
riemissione del bilancio e “dichiarazione
integrativa a favore”.
Per gli anni precedenti al 2012 occorrerà
presentare istanza di rimborso presso la
agenzia delle entrate.
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