VADEMECUM UTILE A TUTTE LE FILODRAMMATICHE

VADEMECUM UTILE A TUTTE LE FILODRAMMATICHE
REGIME FORFETARIO PREVISTO DALLA L. n. 398/91
REQUISITO SOGGETTIVO:
Sono di norma interessati alle disposizione della Legge n. 398/91 tutte le Associazioni senza fini di lucro
(comprese quindi le Filodrammatiche).
REQUISITO OGGETTIVO:
Per l'esercizio dell'attività commerciale non comunque in via prevalente, ogni Filodrammatica ha l'obbligo di
munirsi della Partita IVA, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
ULTERIORI REQUISITI:
L’associazione deve essere provvista di uno statuto sociale, registrato a norma di legge, che deve contenere i
seguenti requisiti essenziali al fine di poter optare per le agevolazioni previste dalla L. 398/91:
- l’oggetto sociale, che deve consistere nell’organizzazione di attività culturali e didattiche;
- assenza di fini di lucro;
- divieto di procedere alla divisione degli utili tra i soci, dovendosi viceversa ritenere che il soggetto possa
legittimamente operare per conseguire utili dalla propria attività, per il raggiungimento delle finalità;
- devoluzione a fini culturali del patrimonio residuo, in caso di scioglimento dell’associazione; deve
intendersi che il patrimonio residuo può essere devoluto ad altre società o associazioni ovvero ad altri enti
secondo quanto sarà deciso dall’assemblea;
- obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari; previsione delle modalità di approvazione degli
stessi da parte del Consiglio e dell’assemblea dei soci;
- precise norme sull’ordinamento interno, che devono essere ispirate a principi di democrazia e uguaglianza
anche con riferimento all’elezione delle cariche sociali;
- intrasferibilità delle quote sociali;
- le modalità di scioglimento dell’associazione;
- l’individuazione della figura del rappresentante legale.
ATTIVITA’ COMMERCIALE:
I soggetti sopra indicati possono svolgere, accanto all'attività istituzionale, anche attività commerciale, però
entro determinati limiti quantitativi: i proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciale (vendita di
biglietti di ingresso, vendita di spettacoli con emissione di fattura, proventi di sponsorizzazioni e pubblicitari,
ecc.) conseguiti nel periodo d'imposta precedente non possono superare l'ammontare di € 250 mila (art. 90,
comma 2 della legge n. 289/2002).
È utile ricordare che l’art. 149, comma 1, TUIR dispone che l’ente non commerciale perde la propria
qualifica nel caso in cui eserciti prevalentemente attività commerciale per più di un periodo di imposta.
Pertanto è fondamentale fare attenzione affinché i ricavi derivanti da attività commerciali non siano
prevalenti rispetto al valore delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali.
ESERCIZIO OPZIONE:
L’opzione per il regime previsto dalla Legge n. 398/91 va comunicata all’Agenzia delle Entrate e alla
S.I.A.E. entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. Per la Siae si consiglia di presentare richiesta in carta
semplice al momento di attribuzione della Partiva Iva.
L’opzione esercitata ha effetto dall'esercizio dell’opzione stessa ed ha durata fino a revoca e per minimo un
quinquennio.
ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI :
• Vantaggi:
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esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritte ai fini delle imposte sui redditi
e IVA;
~
esonero dagli obblighi di fatturazione tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per la
cessione dei diritti radio- TV e per le prestazioni pubblicitarie;
~
esonero dagli obblighi di dichiarazione IVA e della comunicazione dei dati relativi;
~
esonero dall'emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale (fatti salvi i biglietti SIAE
per eventuali spettacoli con ingresso a pagamento);
~
detrazione IVA in via forfetaria di tutti i proventi derivanti da attività commerciali;
~
tassazione forfetaria ai fini IRES (imposta sul reddito di enti e società) e IRAP (imposta
regionale sulle attività produttive);
1
•
Obblighi:
~
obbligo di emissione delle fatture per le prestazioni di sponsorizzazione, di pubblicità e per le
cessioni di diritti radio- TV ed eventuali altre attività commerciali esercitate e soggette a
fatturazione;
~
numerazione progressiva e conservazione delle fatture di acquisto e di quelle emesse per almeno
5 anni (ai fini fiscali e per dieci anni ai fini civilistici);
~
annotazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, dell'ammontare dei
corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguito nel mese precedente, nell'esercizio di attività
commerciali, nel registro annuale dei corrispettivi denominato "IVA dei minori" (modello di cui
al decreto ministeriale 11 febbraio 1997), che non necessita di preventiva vidimazione;
~
effettuazione dei versamenti trimestrali IVA (iva a debito meno detrazione forfetaria) con il mod.
F24 tramite intermediario abilitato o tramite internet rivolgendosi all’Agenzia delle Entrate entro
il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento e cioè:
- Entro il 16 maggio (1° trimestre- gennaio, febbraio, marzo) con il codice tributo
6031;
- Entro il 16 agosto (2° trimestre- aprile, maggio, giugno) con il codice tributo
6032;
- Entro il 16 novembre (3° trimestre- luglio, agosto, settembre) con il codice
tributo 6033;
- Entro il 16 febbraio (4° tributo- ottobre, novembre, dicembre) con il codice
tributo 6034.
N.B.: gli importi inferiori a € 25,82 relativi al trimestre di competenza non vanno
versati all'Agenzia delle Entrate. Tale importo va eventualmente versato nel
trimestre successivo solo se vengono superati complessivamente sempre € 25,82. Se
tale importo non viene superato nemmeno nel corso di tutto l'anno cui si riferisce
l'esercizio di competenza, non va versato nulla.
~
redazione, di norma entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio (comunque in base a quanto
prevede lo Statuto), di un apposito rendiconto (bilancio annuale) e approvazione in assemblea
dei soci;
~
versamento di eventuali ritenute fiscali operate (ad esempio a professionisti) e redazione del
modello dei sostituti d’imposta (770);
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presentazione del modello Unico (redditi e irap) obbligatorio per le filodrammatiche con partita
iva, anche se con dati a zero (cioè se nell’anno solare non si è fatta alcuna attività commerciale).
IVA:
~
L'aliquota IVA sugli spettacoli teatrali è del 10% (D.P.R. 633/72, Tab. A parte III n.123); invece
l'aliquota IVA sugli introiti pubblicitari e sponsorizzazioni è del 22%;
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L'IVA incassata dai corrispettivi derivante da attività commerciale, e cioè vendita di spettacoli
con emissione di fattura, vendita di biglietti d'ingresso (salvo il pagamento diretto alla SIAE) e
pubblicità, va versata detraendo un importo forfetario pari al 50%;
~
L'IVA incassata dai corrispettivi derivanti da fatture emesse per sponsorizzazioni, va versata
detraendo un importo forfetario pari al 10%;
~
L'IVA risultante dai corrispettivi derivante da fatture emesse per diritto radio- TV, va versata
detraendo un importo forfetario pari al 33,33%.
IRES:
Determinazione dell'imposta:
~
Il reddito dei soggetti che optano per la legge n. 398/91 si determina applicando il coefficiente
del 3% ai proventi commerciali conseguiti;
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Al reddito determinato forfetariamente si aggiungono le eventuali plusvalenze;
~
Sul reddito così determinato si applica l'IRES nella misura, a far tempo dal periodo d'imposta in
corso al 1° gennaio 2008, del 27,50% del reddito stesso;
~
Entro 9 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, c'è l'obbligo della trasmissione in via
telematica della dichiarazione dei redditi- UNICO ENTI NON COMMERCIALI (salvo
proroghe);
~
Il versamento dell'IRES va effettuato entro il giorno 16 del sesto mese dalla chiusura
dell'esercizio sociale oppure entro il giorno 16 del settimo mese successivo alla chiusura
dell’esercizio sociale maggiorato dello 0,40% (salvo proroghe).
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IRAP:
Determinazione dell'imposta:
~
La base imponibile Irap viene determinata in base a criteri differenziati in relazione al tipo di
attività esercitata. In particolare occorre distinguere tra:
- Enti che svolgono unicamente attività istituzionale;
- Enti che svolgono anche attività commerciale.
~
Il valore della produzione dell'attività istituzionale è costituito:
a) dalle retribuzioni al personale dipendente;
b) dai compensi assimilati a quelli di lavoro dipendenti;
c) dai compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative;
d) dai compensi erogati per le attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente.
~
Il valore della produzione dell'attività commerciale è costituito:
- dal reddito tassabile ai fini IRES calcolato nella misura del 3% dei proventi commerciali;
- dalle voci a), b), c), d) sopra indicate;
- presentazione della dichiarazione e versamenti come per l'Ires .
~
Al valore della produzione così determinato va tolta una deduzione forfettaria pari ad euro 7.350.
770/SEMPLIFICATO:
Qualora nell’anno precedente siano stati pagati compensi a collaboratori soggetti a ritenuta di imposta, anche
nel caso in cui si sia usufruito dei compensi defiscalizzati fino ai 7.500 Euro ex art. 67 c) 1 del TUIR, sarà
necessario presentare, entro il 31.07, il modello dei sostituti di imposta 770 semplificato.
ALTRI OBBLIGHI
E’ necessario tenere i seguenti libri (senza obbligo di vidimazione):
- libro verbali del Consiglio Direttivo;
- libro verbali delle Assemblee dei Soci;
- libro verbali Collegio dei Revisori (se previsto da Statuto);
- libro dei Soci.
Sui libri devono essere trascritti tempestivamente i verbali delle rispettive riunioni (per le assemblee è
obbligatoria quella annuale per l’approvazione del rendiconto e per la nomina, a scadenza, dei consiglieri) e
sul libro soci, i nominativi con dati anagrafici degli associati con data di ammissione e/o fuoriuscita.
MOVIMENTI FINANZIARI:
A partire dal 6 dicembre 2011 l’uso del contante per prelievi e versamenti in C/C, e pagamenti di fatture od
altro, non potrà essere pari o superiore a € 1.000,00 (come da D.L. 201/2011).
Attenzione, secondo alcuni recenti pareri dell’Agenzia delle Entrate, il limite sull’utilizzo dei contanti, per
tutte le associazioni che si avvalgono della legge 398/91, è stato abbassato ad euro 516,46. Si evidenzia che
l’eventuale inosservanza di detto limite “comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16
dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni” oltre alla applicazione delle sanzioni amministrative di
cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997, ovvero da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 2.065.
La Co.F.As. comunque consiglia, alle Associate, di continuare ad effettuare tutti i pagamenti attraverso le
seguenti forme:
- - bonifico bancario,
- - assegno circolare,
- - assegno bancario non trasferibile,
- - pago/bancomat,
- - carta di credito.
Ricordiamo che alle Filodrammatiche (in particolare quelle organizzatrici di Rassegne) è consentito
continuare i rapporti con la S.I.A.E. per la fornitura dei biglietti di ingresso agli spettacoli teatrali, purché
gli stessi incassi non superino i € 50.000,00 annui.
Ogni anno, quindi, le Filodrammatiche, che vogliano fruire di quest'agevolazione, dovranno inviare
alla SIAE la dichiarazione attestante che nell'anno precedente gli introiti, derivanti da attività di
spettacolo, sono stati inferiori al limite massimo sopraccitato di € 50.000,00.
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COSTITUZIONE DI UNA COMPAGNIA
Adempimenti:
Entro 60 giorni (tassativamente, per non incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge) dalla Costituzione di
una Compagnia è obbligatorio inviare all’Agenzia dell’Entrate il modello EAS in via telematica (attraverso
un intermediario abilitato o facendosi rilasciare dalla stessa i codici per accedere al sistema telematico). Tale
modello consente a tutte le Compagnie di essere riconosciute dall’Agenzia delle Entrate come “associazioni
non commerciali” e poter così godere del regime forfetario agevolato previsto dalla Legge 398/91.
Ogni anno, entro il 31.03, andrà ripresentato il modello EAS qualora vi siano state variazioni nei dati indicati
nel modello presentato precedentemente.
In ogni caso il modello non andrà ripresentato nei seguenti casi:
~
Variazione della denominazione
~
Variazione del legale rappresentante
~
Variazione della sede legale
~
Variazione sui punti 20, 21, 23, 24, 30, 31 e 33 del modello
CAMBIO DEL PRESIDENTE (legale rappresentante) E MODIFICHE STATUTARIE
Adempimenti:
1. Cambio del Presidente/legale rappresentante:
Ogni qualvolta in una Filodrammatica viene cambiato il Presidente/legale rappresentante, entro 30 giorni
(tassativamente, per non incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge) dall’avvenuto cambio è obbligatorio
darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate attraverso il modello AA7/10 – Domanda di attribuzione del
numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA
(quadro C).
Tale modello compilato in tutte le sue parti può essere inviato all’Agenzia delle Entrate in via telematica
attraverso un soggetto abilitato, oppure consegnato a mano, a qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, dal
Presidente o da un suo delegato.
Se la Filodrammatica non è titolare di partita Iva la variazione del legale rappresentante andrà comunicata
all’Agenzia delle Entrate attraverso il modello AA5/6 – Domanda attribuzione codice fiscale, comunicazione
variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione, estinzione (quadro C).
2. Variazione della denominazione o della sede legale:
Ogni qual volta una Filodrammatica modifica la propria denominazione o la sede legale, oltre a modificare lo
Statuto (si veda in merito il punto 3), dovrà comunicare la variazione all’Agenzia delle Entrate, entro 30
giorni, utilizzando il modello AA7/10 (quadro B) o AA5/6 (quadro B) se priva di P.Iva.
3. Modifiche Statutarie in parte o in toto: 1
Ogni qualvolta vengono apportate modifiche allo Statuto è obbligatorio registrarle all’Agenzia delle Entrate
di competenza di zona, entro 30 giorni (tassativamente, per non incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge)
dalle avvenute modifiche stesse.
Come registrare le modifiche statutarie:
Una volta modificato lo Statuto è necessario procedere alla registrazione presentandosi presso un Ufficio
dell’Agenzia delle Entrate con:
~
richiesta di registrazione su apposito modello Mod. 69;
~
copia del modello di pagamento F23 per il versamento dell’imposta fissa di registro di Euro
200,00;
~
2 copie dello Statuto con allegato il Verbale di Assemblea che ha deliberato la modifica;
~
marche da bollo da Euro 16,00 (1 ogni 4 pagine).
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Onde evitare che ogni qual volta vi sia uno spostamento della sede dell’associazione si renda necessario provvedere
alla modifica dello Statuto, si consiglia di riportare nello Statuto soltanto il Comune nel quale ha sede l’associazione,
demandando al Direttivo la delibera in merito all’indirizzo specifico della sede. In questo modo, qualora lo
spostamento della sede avvenga all’interno dello stesso Comune, non sarà necessario modificare lo Statuto ma sarà
sufficiente predisporre un verbale del Consiglio Direttivo che delibera sullo spostamento della sede all’interno dello
stesso Comune.
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A TUTTI GLI ORGANIZZATORI DI RASSEGNE ED EVENTI
E’ obbligatorio (pena le sanzioni amministrative previste dalla legge) avere a disposizione, durante lo
svolgersi della rassegna o dell’evento organizzato, i seguenti documenti forniti dalla S.i.a.e., ciò in caso di
controllo da parte degli addetti S.i.a.e. stessi:
- Permesso di svolgimento dell’evento/rassegna;
- Modello SD/1: prospetto riepilogativo dei titoli di ingresso rilasciati per ciascuna manifestazione
(ossia il modello dove vengono registrati i numeri di partenza e fine vendita dei biglietti):
- L’eventuale programma musicale da compilare da parte dell’organizzatore e dall’esecutore della
recita, in caso di presenza di musiche all’interno dello spettacolo;
La mancanza dei suddetti documenti, in caso di controllo, permette alla S.i.a.e. di emettere le sanzioni
previste dalla legge, che possono essere molto onerose.
RECITE IN TRASFERTA
Sarebbe opportuno che ogni Compagnia portasse con sé durante le trasferte i seguenti documenti:
- la Tessera di Affiliazione Co.F.As. e il Codice di Partita Iva che servono alla compagnia ospitante
per conoscere il tipo di documento (Ricevuta tra compagnie associate Co.F.As. o Fattura) da
richiedere alla compagnia ospitata, relativo al rimborso delle spese per la recita effettuata (Ricevuta
tra compagnie associate Co.F.As.;
- Copia Polizza Assicurativa RC Danni a Terzi e Responsabilità Civile la quale potrebbe essere
richiesta dai gestori del teatro ospitante la rappresentazione;
- Autodichiarazione del Presidente attestante che il materiale trasportato sul mezzo o sui mezzi a
diposizione della compagnia, riguarda l’allestimento scenografico, l’impianto audio e luci, per la
rappresentazione dello spettacolo “…..” (titolo) in cartellone a …… (luogo e ora di svolgimento).
Ciò da esibire nel caso si venisse fermati da pattuglie delle Forze dell’Ordine durante il percorso.
SCELTA DEI COPIONI DA RAPPRESENTARE
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Se si tratta di testi di autori trentini viventi è consigliabile avvertire l’autore prima di metterlo in
scena.
Se si tratta di testi di autori nazionali o stranieri vi consigliamo di verificare presso la S.i.a.e. se vi
siano impedimenti alla loro rappresentazione. Non è raro infatti che taluni testi non siano
rappresentabili causa prelazione da parte di altri soggetti o peggio ne sia vietata la rappresentazione a
compagnie amatoriali. Bene sarebbe accertarsi anche sui costi dei diritti d’autore.
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