CIRCOLARE DEL GIORNO 31 Marzo 2014 Numero 64/2014 Pagina 1 di 13 La gestione contabile e fiscale dei crediti Numero : 64/2014 Gruppo : BILANCIO Oggetto : GESTIONE CONTABILE E FISCALE DEI CREDITI Norme e prassi : CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 26/2013; PRINCIPIO CONTABILE OIC N. 15 Sintesi Gli argomenti Riproduzione vietata Si riepilogano, per il bilancio 2013, la gestione contabile e fiscale dei crediti commerciali, al fine di individuare, nell’ambito dei margini di discrezionalità della normativa, le scelte più convenienti per l’impresa tenuto conto delle novità previste dalla legge di stabilità 2014 nonché dal nuovo OIC 15. 1. 2. 3. 4. 5. PREMESSA LA VALUTAZIONE DEI CREDITI: ASPETTI GENERALI LE INDICAZIONI DELL’OIC 15 IN CONSULTAZIONE LA DISCIPLINA FISCALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE CESSIONE CREDITI N. verde 800979038 www.fiscoetasse.com “Nessuno, come gli italiani, sa organizzare così bene le tempeste dentro ai bicchieri d'acqua.” PAOLO SORRENTINO CIRCOLARE DEL GIORNO 31 Marzo 2014 Numero 64/2014 Premessa Pagina 2 di 13 Come di consueto, in sede di chiusura del bilancio 2013, grande importanza assume la gestione contabile e fiscale dei crediti commerciali, al fine di individuare, nell’ambito dei margini di discrezionalità della normativa, le scelte più convenienti per l’impresa. Nella trattazione che segue si riepilogano le principali caratteristiche dei crediti commerciali tenuto conto delle novità previste dalla legge di stabilità 2014 nonché del nuovo OIC 15. La valutazione dei crediti: aspetti generali Come noto, ai sensi dell’art. 2426 co.1 n. 8 c.c., “i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione”; detta disposizione si riferisce: alla generalità dei crediti (iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie o nel circolante); a prescindere dal soggetto debitore. Secondo l’OIC 15, il valore di presunto realizzo consiste nella somma che si ritiene di poter incassare, sulla base delle informazioni disponibili sulla situazione finanziaria del debitore. Pertanto, esso è costituito dal valore nominale (o di acquisizione) del credito, rettificato al fine di tener conto di eventuali: perdite per inesigibilità; resi e rettifiche di fatturazione; sconti e abbuoni; interessi non maturati; altre cause di minor realizzo. Al fine di determinare il fondo svalutazione da stanziare in bilancio per rettificare il valore nominale dei crediti, rilevano le perdite per inesigibilità: che possono essere ragionevolmente previste; inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio (i crediti in bilancio vanno esposti al netto delle svalutazioni). Pertanto, il fondo svalutazione crediti deve essere sufficiente per coprire, nel rispetto del principio di competenza, le perdite derivanti: da situazioni di inesigibilità già manifestatesi; da inesigibilità non ancora manifestatesi, ma temute o latenti. CRITERI DI STIMA DELLE PERDITE SU CREDITI Gli amministratori svolgono un’analisi del rischio d’insolvenza dei singoli crediti, in base a: ANALITICO anzianità dei crediti scaduti; abitudini e le condizioni economiche dei debitori; condizioni economiche del settore, dell’azienda e di rischio Paese. Riproduzione vietata N. verde 800979038 www.fiscoetasse.com “Nessuno, come gli italiani, sa organizzare così bene le tempeste dentro ai bicchieri d'acqua.” PAOLO SORRENTINO CIRCOLARE DEL GIORNO 31 Marzo 2014 Numero 64/2014 Pagina 3 di 13 La perdita è stimata tramite formule pratiche (es: % vendite del periodo o dei crediti): SINTETICO Le la cui validità va costantemente verificata; che vanno modificate laddove mutino le condizioni. formule sono ritenute accettabili solo se consentono di raggiungere gli stessi risultati di stima del procedimento analitico; tuttavia, detto criterio può essere adoperato ad integrazione o in sostituzione del procedimento analitico Le svalutazioni e le perdite vanno riportate nel Conto economico come segue: B.10.d svalutazioni del valore nominale dei crediti iscritti nell’attivo circolante; svalutazioni delle disponibilità liquide. si riportano le perdite realizzate e non derivanti da valutazioni; ad es: perdite conseguenti a riconoscimento giudiziale di un minor importo di crediti rispetto a quello iscritto; B.14 le perdite conseguenti a cessioni di crediti; le riduzioni di crediti iscritti in bilancio a seguito di transazioni; le perdite conseguenti a prescrizioni di crediti. Se la perdita è coperta da un fondo svalutazione, in tale voce bisogna rilevare solo l’ammontare della perdita che eccede quello del fondo. Secondo l’OIC 15, può accadere che, successivamente al bilancio, vi siano resi di merci/prodotti ovvero si debba procedere a rettifiche di fatturazione. I motivi di tali rettifiche sono sostanzialmente riconducibili a: merci difettose; merci eccedenti le ordinazioni; differenze di qualità; ritardi di consegna; applicazioni di prezzi diversi da quelli concordati; errori di conteggio delle fatture. Se di importo consistente, tali circostanze rilevano nella determinazione del valore di presunto realizzo; l’accantonamento va effettuato sulla base di stime elaborate in relazione all’esperienza e ad ogni altro elemento utile. Ai fini del calcolo del presumibile valore di realizzo, rilevano anche gli sconti e gli abbuoni concessi al momento dell’incasso. Questi vanno stimati nell’ammontare e, a fronte di tali stime, va previsto uno stanziamento in bilancio. Riproduzione vietata N. verde 800979038 www.fiscoetasse.com “Nessuno, come gli italiani, sa organizzare così bene le tempeste dentro ai bicchieri d'acqua.” PAOLO SORRENTINO CIRCOLARE DEL GIORNO 31 Marzo 2014 Numero 64/2014 Pagina 4 di 13 Se sono incassabili con attività diverse dai fondi liquidi, i crediti vanno esposti al minore tra il valore incassabile in contanti ed il valore corrente delle attività che verranno ricevute. Il documento OIC 15 stabilisce che i crediti dati a garanzia di prestiti vanno mantenuti nello Stato patrimoniale, ferma restando la necessità di esporre la garanzia tra i conti d’ordine. Le indicazioni dell’OIC 15 in consultazione Come anticipato, è stata diffusa una bozza in consultazione del documento relativo la “Disciplina contabile della cancellazione dei crediti”, che dovrebbe integrare l’OIC 15; in particolare, detto documento si sofferma sulla cancellazione del credito, chiarendo che la stessa è possibile solo qualora: non si hanno più diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari derivanti dai crediti stessi; sono trasferiti tutti i diritti contrattuali (unitamente ai rischi) ad un terzo. Per comprendere se effettivamente sono stati trasferiti tutti i diritti contrattuali, l’OIC, ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi, tiene conto: delle garanzie fornite; degli obblighi contrattuali (es: l’obbligo di riacquisto al verificarsi di certi eventi); delle commissioni e delle penali dovute per il mancato pagamento; delle franchigie da corrispondere a coloro che hanno garantito l’incasso del credito. Pertanto, se, ad esempio, è previsto il riacquisto del credito nel caso in cui si verifichino particolari eventi, non è possibile cancellare il credito dal bilancio. Se si realizzano i presupposti per la cancellazione del credito in bilancio, va rilevata una perdita (natura reddituale), mentre non è ammessa la rilevazione di una componente finanziaria. I casi che conducono o meno alla cancellazione del credito dal bilancio sono i seguenti: SI - CANCELLAZIONE DEI CREDITI (trasferimento di tutti i rischi) forfaiting; datio in solutum; conferimento del credito; vendita del credito, compreso factoring con cessione pro-soluto con trasferimento; sostanziale di tutti i rischi del credito; cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito. Riproduzione vietata N. verde 800979038 www.fiscoetasse.com “Nessuno, come gli italiani, sa organizzare così bene le tempeste dentro ai bicchieri d'acqua.” PAOLO SORRENTINO CIRCOLARE DEL GIORNO 31 Marzo 2014 Numero 64/2014 Pagina 5 di 13 NO - CANCELLAZIONE DEI CREDITI (trasferimento di tutti i rischi) mandato all’incasso (compreso factoring) comprendente solo mandato all’incasso e ricevute bancarie; cambiali girate all’incasso; pegno di crediti; cessione a scopo di garanzia; sconto, cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto che non trasferiscono; sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito; cartolarizzazioni che non trasferiscono tutti i rischi inerenti il credito. Nel caso in cui il credito non possa essere cancellato, perché la società non ha trasferito tutti i rischi, il credito che rimane iscritto in bilancio assoggettato alle regole generali di valutazione previste; in particolare, nel caso di anticipazione del credito da parte del cessionario: in contropartita all’anticipazione va iscritto un debito di natura finanziaria; la differenza tra anticipazione ricevuta e valore di iscrizione del credito è accolta nel conto economico tra gli oneri finanziari (se mancano elementi in grado di identificarne la natura). Nelle cessioni che non comportano la cancellazione del credito dal bilancio, qualora: importo anticipato = valore nominale credito ceduto i costi dell’operazione sono, di norma, riflessi in interessi/commissioni da corrispondere al cessionario. Eventuali ulteriori componenti di costo che potrebbero emergere a fronte del servizio di incasso del credito da parte del cessionario sono classificate tra i costi per servizi (voce B7 CE). La disciplina fiscale delle rettifiche di valore A differenza di quanto accade ai fini civilistici, ai fini IRES è prevista una deducibilità cd per “masse” delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti. Ai fini IRAP le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti rischi su crediti non concorrono alla formazione della base imponibile, posto che si tratta di componenti reddituali classificabili nella voce B.10.d del CE , irrilevante ai fini della determinazione del valore della produzione Come ribadito dalla CM 26/2013, tali poste vanno a costituire una sorta di fondo “fiscale” che è indistintamente riferito a tutto il portafoglio crediti. Nello specifico, l’art. 106 co. 1 del TUIR dispone che: Riproduzione vietata le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio; N. verde 800979038 www.fiscoetasse.com “Nessuno, come gli italiani, sa organizzare così bene le tempeste dentro ai bicchieri d'acqua.” PAOLO SORRENTINO CIRCOLARE DEL GIORNO 31 Marzo 2014 Numero 64/2014 Pagina 6 di 13 gli accantonamenti per rischi su crediti; sono deducibili in ciascun periodo d’imposta nel limite dello 0,5% del valore nominale o di acquisto, a nulla rilevando che in bilancio siano iscritti al presumibile valore di realizzo. CREDITI RIENTRANTI NEL PLAFOND RIFERIMENTI Crediti derivanti dalla cessione di beni/prestazione di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, ivi comprese le cessioni di materie prime, semilavorati e merci acquistate per essere impiegate nella produzione Crediti derivanti dalla cessione di azioni (e strumenti finanziari Art. 106,TUIR assimilati) o quote di partecipazioni in società/enti IRES che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, e diverse da quelle in possesso dei requisiti per fruire dell’esenzione art. 87 del TUIR Crediti derivanti dalla cessione di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa che non costituiscono immobilizzazioni Crediti derivanti da operazioni di finanziamento a società controllate o collegate, solto nel caso in cui le società che erogano il finanziamento abbiano per oggetto specifico l’assunzione di RM 197/76 partecipazioni e il finanziamento delle società cui partecipano Ratei attivi contabilizzati per interessi attivi afferenti operazioni di finanziamento CM. 19/87 Crediti assistiti da garanzia reale (ipoteca o pegno), tranne nel caso in cui la garanzia comporti un costo (es. premio assicurativo) per il creditore (in questo caso, infatti, sarebbe deducibile il costo e la sua deducibilità si porrebbe in alternativa all’inclusione dei crediti RM 701/93 garantiti nella base di commisurazione delle svalutazioni e degli accantonamenti deducibili) Sempre secondo l’art. 106 del TUIR, le svalutazioni e gli accantonamenti non sono deducibili quando l’ammontare complessivo degli stessi ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio. Esempio 1: Si ipotizzi che: a fine 2013, il valore nominale dei crediti ammonti a €160.000; l’ammontare delle svalutazioni dedotte fino all’esercizio sia pari a €1.600. In tal caso, la svalutazione crediti deducibile nell’esercizio 2013 ammonta a € 800 (160.000 x 0,5%), in quanto l’importo delle svalutazioni dedotte al termine dello stesso esercizio, pari a € 2.400 (1.600+800), è inferiore a € 8000 (160.000 x 5%). Riproduzione vietata N. verde 800979038 www.fiscoetasse.com “Nessuno, come gli italiani, sa organizzare così bene le tempeste dentro ai bicchieri d'acqua.” PAOLO SORRENTINO CIRCOLARE DEL GIORNO 31 Marzo 2014 Numero 64/2014 Pagina 7 di 13 Se in un esercizio l’ammontare complessivo di svalutazioni/accantonamenti dedotti eccede il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l’eccedenza concorre a formare il reddito dell’esercizio (art.106, TUIR). Esempio 2 Riprendendo l’esempio n.1, si supponga che, a fine esercizio 2014, il valore nominale dei crediti ammonti a € 40.000; in tal caso: non è ammesso in deduzione nessun importo; occorre riprendere a tassazione un importo di €.400 dato dalla differenza tra le svalutazioni dedotte (€.2.400) e 5% del valore nominale dei crediti [2000 = (40.000x5%)]. In caso di crediti per i quali esistono svalutazioni/accantonamenti dedotti, la perdita va imputata: prioritariamente a riduzione del fondo svalutazione crediti “fiscale” sino a capienza del fondo; per l’eccedenza, al fondo svalutazione crediti “tassato”, operando, per il relativo importo, una variazione in diminuzione nel quadro RF di Unico. Se l’ammontare della perdita risulta superiore a quella del fondo (“fiscale” e “tassato”), la stessa è imputata, per il residuo importo, a Conto economico. Viceversa, eventuali somme ricevute in misura maggiore rispetto al credito residuo dopo la rilevazione della perdita, o eventuali riprese di valore del credito stesso imputate a Conto economico, concorrono alla determinazione del reddito imponibile come sopravvenienze attive. Sul fondo andranno quindi a impattarsi, le perdite deducibili (art. 101 co. 5 TUIR) provenienti dai crediti appartenenti alla massa su cui si calcola la svalutazione fiscalmente rilevante. Anche in seguito alle novità introdotte dalla L.147/2013, resta fermo quanto stabilito dall’art. 109 co. 4 del TUIR, in base al quale le spese e gli altri componenti negativi di reddito (e, quindi, anche le perdite su crediti ) non sono deducibili se non imputati nel conto economico dell’esercizio di competenza. Ciò comporta che le perdite su crediti, per poter essere dedotte, devono preventivamente transitare a Conto economico. In caso contrario, non sarebbe possibile dedurre alcun importo, anche se i requisiti per la deduzione ai fini fiscali fossero già soddisfatti. Diversamente, se in un esercizio la perdita è stata rilevata a Conto economico, ma nello stesso esercizio non sussistono ancora le condizioni per provvedere alla deduzione, quest’ultima sarà effettuata nel periodo in cui si manifesteranno gli elementi certi e precisi (art. 101 co. 5, TUIR). Riproduzione vietata N. verde 800979038 www.fiscoetasse.com “Nessuno, come gli italiani, sa organizzare così bene le tempeste dentro ai bicchieri d'acqua.” PAOLO SORRENTINO CIRCOLARE DEL GIORNO 31 Marzo 2014 Numero 64/2014 Pagina 8 di 13 Dal punto di vista contabile, in sede di redazione del bilancio, i crediti ritenuti inesigibili vanno svalutati e non stralciati e portati a perdita. Il documento OIC 15 prevede, infatti, che: il fondo verrà in seguito utilizzato per lo storno contabile dei crediti inesigibili nel momento in cui tale inesigibilità sarà ritenuta definitiva, momento che sarà determinato in base a considerazioni legali, fiscali o pratiche” Pertanto, in sede di chiusura del bilancio: i crediti di modesta entità, ossia di importo: ≤ €. 5.000: per imprese con volume d'affari e/o ricavi ≥ €. 100 milioni (si tratta delle imprese “di più rilevante dimensione” ex art. 27 c. 10 DL 185/08); ≤ €. 2.500: per le altre imprese; scaduti da oltre 6 mesi; possono essere svalutati (parzialmente o totalmente) e non portati a perdita (salvo si decida di rinunciare definitivamente al loro incasso). Al fine di individuare il limite di € 2.500/€ 5.000, secondo l’Agenzia, occorre avere riguardo: al valore nominale del credito, come indicato in contabilità (Iva inclusa), senza considerare eventuali svalutazioni (civilistiche e/o fiscali); all’importo al netto di quanto già incassato parzialmente; mentre non rilevano eventuali interessi di mora e/o oneri accessori (riaddebito di spese del legale, di procedura, ecc.). La “perdita su crediti”, sotto il profilo contabile, emerge solo se, in caso di inesigibilità definitiva, il fondo svalutazione crediti non sia capiente. Si rammenta che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi; tali elementi sono ritenuti presenti ex lege quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza della dilazione pattuita con il cliente. L’art.101 c. 5 del TUIR prevede, inoltre, che si considerano presenti gli elementi certi e precisi che determinano la deducibilità della perdita in tutti i casi di “cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili”. Esempio 3: Se il credito verso il cliente di importo pari a €. 1.800 scaduto il 30/05/2013, viene giudicato interamente inesigibile (ma non si intenda rinunciare, ad es. ad azioni legali di recupero) al 31/12/2013 occorre procedere alla seguente scrittura contabile: Svalutazione crediti (B.10.d CE) Riproduzione vietata a N. verde 800979038 F.do svalutazione crediti (C.II.1 SP) 1.800 www.fiscoetasse.com “Nessuno, come gli italiani, sa organizzare così bene le tempeste dentro ai bicchieri d'acqua.” PAOLO SORRENTINO CIRCOLARE DEL GIORNO 31 Marzo 2014 Numero 64/2014 Pagina 9 di 13 detto importo, secondo l’Agenzia, può essere integralmente dedotto come perdita relativa a un credito di modesta entità scaduto da almeno 6 mesi, anche se contabilmente rappresenta una svalutazione da evidenziare nella voce C.10.d del Conto economico e, in quanto tale, teoricamente da assoggettare alla disciplina di cui all’art. 106 co. 1 del TUIR Quindi, se i crediti di modesta entità, oggetto svalutazione (integrale o parziale): sono imputati a Conto economico nell’esercizio o negli esercizi precedenti; non sono dedotti fiscalmente; la perdita è deducibile nel periodo in cui decorrono i 6 mesi dalla scadenza del credito. La restante quota, invece, sarà deducibile nel periodo in cui confluisce a CE il residuo valore come svalutazione o come perdita. L’Agenzia precisa che, nel caso di svalutazioni effettuate “per masse”, nella quale non risulta possibile individuare la parte di svalutazione cumulativa riferibile ai crediti di modesto importo, la perdita va integralmente imputata all’intero ammontare delle svalutazioni operate. Esempio 4 La Gamma Srl possiede un credito di € 2.500 scaduto al 31/07/2013; pur non essendo decorsi 6 mesi al 31/12/2013, la società ha ritenuto doveroso dal punto di vista civilistico di svalutarlo interamente (variazione in aumento in Unico2014 di €.2.500). La perdita diviene deducibile nel 2014 (periodo in cui spirano i 6 mesi dalla scadenza): in Unico 2015 si procede ad effettuare una variazione in diminuzione per € 2.500. Esempio 5 Riprendendo l’es. 4, si ponga ora che la Gamma Srl abbia svalutato il credito per il solo 50% del suo importo (cioè per € 1.250), dedotto per € 500. In tal caso la società nel 2014 (anno in cui scattano i 6 mesi): - dovrà dedurre l’eccedenza di importo di € 750 riferita alla svalutazione - potrà dedurre il residuo di € 1.250, sempreché proceda ad effettuarne l’imputazione a conto economico (quale perdita su crediti quale svalutazione crediti). Secondo la dottrina, il principio affermato dall’Agenzia con riferimento ai crediti di modesta entità scaduti da più di 6 mesi si estende anche ai crediti vantati verso debitori assoggettati alle procedure concorsuali o agli istituti assimilati; pertanto, se si ritiene impossibile incassare l’intero credito: Riproduzione vietata il credito va integralmente svalutato (ma non cancellato dal bilancio); N. verde 800979038 www.fiscoetasse.com “Nessuno, come gli italiani, sa organizzare così bene le tempeste dentro ai bicchieri d'acqua.” PAOLO SORRENTINO CIRCOLARE DEL GIORNO 31 Marzo 2014 Numero 64/2014 Pagina 10 di 13 la svalutazione è fiscalmente deducibile (art. 101 co. 5 TUIR). Cessione crediti In relazione alla tipologia di cessionario, si distingue tra: crediti ceduti a soggetti specializzati nella gestione e nell’incasso (es. società di factoring, istituti di forfaiting, società di cartolarizzazione); crediti ceduti a terzi in genere (artt. 1260 - 1267 c.c.). In relazione, invece, alla solvibilità del debitore ceduto, si differenzia tra: CESSIONI PRO SOLUTO CESSIONI PRO SOLVENDO se non è previsto regresso del cessionario nei confronti del cedente se è previsto regresso del cessionario nei confronti del cedente I crediti ceduti pro soluto, ovvero senza azione di regresso, sono quelli per i quali si trasferisce all’acquirente il rischio d’insolvenza in quanto con la cessione viene garantita l’esistenza ma non la solvibilità degli stessi. In tal caso, secondo l’OIC 15, i crediti ceduti vanno rimossi dal bilancio, rilevando quale contropartita l’utile o la perdita derivante, pari alla differenza tra: il valore ricevuto; il valore che i crediti avevano in bilancio. Gli intermediari dovranno conservare copia delle comunicazioni trasmesse. Esempio 6 Si ipotizzi un contratto di factoring e conseguente cessione “pro soluto” al factor di crediti commerciali per €.180.000. Quest’ultimo accredita il 90% dell’importo dei crediti ed addebita all’impresa interessi pari a €.7.000 e commissioni pari a €. 3.500. Le scritture contabili saranno le seguenti: ≠ Crediti Crediti v/factor Banca c/c 180.000 18.000 a 151.500 Interessi su factoring 7.000 Commissioni factoring 3.500 Il margine non accreditato (pari a 18.000) rimane a garanzia di eventuali resi su merci, che sono esclusi dalla garanzia I crediti ceduti pro solvendo, ovvero con azione di regresso, sono quelli per i quali il rischio di insolvenza resta in capo alla società cedente. Riproduzione vietata N. verde 800979038 www.fiscoetasse.com “Nessuno, come gli italiani, sa organizzare così bene le tempeste dentro ai bicchieri d'acqua.” PAOLO SORRENTINO CIRCOLARE DEL GIORNO 31 Marzo 2014 Numero 64/2014 Pagina 11 di 13 Contabilmente, l’OIC 15 prevede 2 metodi alternativi di rilevazione: rimozione dei crediti ceduti dall’attivo dello Stato patrimoniale (metodo non più previsto dal “nuovo” OIC 15, ancora in bozza); mantenimento dei crediti ceduti nell’attivo dello Stato patrimoniale. CREDITI CEDUTI PRO SOLVENDO - CONTABILIZZAZIONE ELIMINAZIONE DAL BILANCIO MANTENIMENTO IN BILANCIO Se eliminati dal bilancio, i crediti vanno Se vengono considerati come dati in sostituiti con: garanzia, i crediti possono essere l’importo dell’ anticipazione ricevuta; mantenuti in bilancio. il credito nei confronti del cessionario In tal caso, bisogna contabilizzare: per la differenza tra il valore Attivo SP: importo dell’anticipazione nominale e l’anticipazione ricevuta. ricevuta (al netto delle commissioni); Passivo Conti d’ordine: si rileva l’ammontare del rischio di regresso: fornendo SP il debito verso il cessionario; CE: gli eventuali interessi/commissioni informazioni in Nota integrativa; spettanti al cessionario. In iscrivendo un eventuale fondo rischi nel passivo di Stato patrimoniale. Nota integrativa occorre esporre l’importo nominale dei crediti ceduti. Nei conti d’ordine si evidenzia l’ammontare assoggettabile ad azione di regresso Può accadere che il factor si occupi della sola riscossione del credito impegnandosi a versare al cedente l'ammontare dei crediti ceduti alla scadenza degli stessi. In tal caso, secondo il documento OIC 15 : i crediti permangono nell’attivo patrimoniale del cedente; le commissioni passive riconosciute al factor vanno imputate a CE. La cessione può riguardare anche i crediti che (OIC 15): sorgeranno in futuro in relazione ad un rapporto già esistente (es: contratto di somministrazione); i sorgeranno in seguito alla stipulazione dei contratti. In entrambi i casi, i conti d’ordine dovranno evidenziare gli impegni assunti. L’OIC 15 riporta anche il caso dei crediti incassabili entro 1 anno, che vengono trasformati in crediti a lungo termine; in tal caso, occorre rilevare come “perdita” la differenza tra: il valore del credito iscritto in bilancio; il valore attuale dei futuri pagamenti da ricevere secondo i nuovi accordi. Il tasso d’interesse da utilizzare è quello adoperato per l’attualizzazione dei crediti a lungo termine al momento del cambiamento. Il credito va Riproduzione vietata N. verde 800979038 www.fiscoetasse.com “Nessuno, come gli italiani, sa organizzare così bene le tempeste dentro ai bicchieri d'acqua.” PAOLO SORRENTINO CIRCOLARE DEL GIORNO 31 Marzo 2014 Numero 64/2014 Pagina 12 di 13 evidenziato nella voce B.III.2 dello Stato patrimoniale. Per effetto della modifica operata dalla L.147/2013 all’ultimo periodo dell’art. 101 co. 5 del TUIR, è ora stabilito che gli elementi certi e precisi sussistono altresì in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili. In passato, la deducibilità “automatica” della perdita conseguente alla cancellazione dei crediti dal bilancio era consentita solo ai soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS. Pertanto, sono deducibili, senza dimostrare gli elementi “certi e precisi”, le perdite derivanti: dalla cessione pro soluto del credito; dalla transazione con il debitore; dalla rinuncia al credito. Le novità introdotte dalla legge di stabilità 2014 si applicano dal 2013 ( per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). Le stesse, pertanto, rilevano già ai fini della determinazione delle imposte da stanziare nei bilanci degli esercizi 2013. Le perdite derivanti dalla cessione pro soluto del credito sono “automaticamente” deducibili senza bisogno di dimostrare la sussistenza dei requisiti di certezza e precisione. Diversamente, sono escluse dalla nuova ipotesi di deducibilità “automatica”: la cessione pro solvendo, nella quale il cedente mantiene, nei confronti del cessionario, l’obbligo di garantire la solvibilità del debitore; le perdite relative ai crediti ceduti pro solvendo che sono rimossi dal bilancio, in base ad uno dei 2 trattamenti contemplati dall’OIC 15; tutte le cessioni che, ancorché qualificate come pro soluto, prevedono la possibilità di un’azione di regresso, qualora il cessionario non incassi dal debitore ceduto l’importo del credito alienato. Anche la transazione con la riduzione definitiva del debito rientra tra le fattispecie che consentono la deducibilità automatica della perdita. Per tale fattispecie, prima della modifica normativa, la CM 26/2013 aveva chiarito che la transazione comportava la riduzione definitiva del debito o degli interessi originariamente stabiliti. In tale ipotesi, le condizioni di deducibilità della perdita sono soddisfatte quando, nello stesso tempo: il creditore e il debitore non sono parte dello stesso gruppo; la difficoltà finanziaria del debitore risulta documentata (ad esempio, dall’istanza di ristrutturazione presentata dal debitore oppure dalla presenza di Riproduzione vietata N. verde 800979038 www.fiscoetasse.com “Nessuno, come gli italiani, sa organizzare così bene le tempeste dentro ai bicchieri d'acqua.” PAOLO SORRENTINO CIRCOLARE DEL GIORNO 31 Marzo 2014 Numero 64/2014 Pagina 13 di 13 debiti insoluti anche verso terzi). Se la transazione riguarda una lite sulla fornitura, è valido il principio secondo il cui “il relativo onere non costituisce una perdita su crediti ma una sopravvenienza passiva” (CM 26/2013). La CM 26/2013 precisa che la deducibilità di una perdita rilevata a seguito di un atto formale di remissione o di rinuncia al credito può essere riconosciuta solo se la stessa risulti inerente all’attività d’impresa; tale inerenza è verificata se sono dimostrate le ragioni di inconsistenza patrimoniale del debitore o di inopportunità di azioni esecutive. In dottrina si ritiene che tale impostazione conservi la propria validità anche in seguito alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2014. L’Amministrazione finanziaria dovrebbe chiarire se la nuova ipotesi di deducibilità automatica si estenda, o meno, anche ai crediti interamente svalutati, per quanto L’impostazione della CM 26/2013 per i non rimossi dal bilancio. crediti di modesta entità potrebbe far propendere per la soluzione positiva, anche se la dottrina propende per opinioni di segno contrario. Ti ricordiamo che puoi accedere all'Area Riservata del Sito dove è disponibile on line l'archivio di tutte le Circolari del Giorno. Riproduzione vietata N. verde 800979038 www.fiscoetasse.com “Nessuno, come gli italiani, sa organizzare così bene le tempeste dentro ai bicchieri d'acqua.” PAOLO SORRENTINO
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