La gestione contabile e fiscale dei crediti

CIRCOLARE DEL GIORNO 31 Marzo 2014
Numero 64/2014
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La gestione contabile e fiscale dei crediti
Numero :
64/2014
Gruppo :
BILANCIO
Oggetto :
GESTIONE CONTABILE E FISCALE DEI CREDITI
Norme e prassi :
CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 26/2013; PRINCIPIO CONTABILE OIC N. 15
Sintesi
Gli
argomenti
Riproduzione vietata
Si riepilogano, per il bilancio 2013, la gestione contabile e fiscale
dei crediti commerciali, al fine di individuare, nell’ambito dei
margini di discrezionalità della normativa, le scelte più
convenienti per l’impresa tenuto conto delle novità previste
dalla legge di stabilità 2014 nonché dal nuovo OIC 15.
1.
2.
3.
4.
5.
PREMESSA
LA VALUTAZIONE DEI CREDITI: ASPETTI GENERALI
LE INDICAZIONI DELL’OIC 15 IN CONSULTAZIONE
LA DISCIPLINA FISCALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE
CESSIONE CREDITI
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“Nessuno, come gli italiani, sa organizzare così bene le tempeste dentro ai bicchieri d'acqua.”
PAOLO SORRENTINO
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Premessa
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Come di consueto, in sede di chiusura del bilancio 2013, grande importanza
assume la gestione contabile e fiscale dei crediti commerciali, al fine di
individuare, nell’ambito dei margini di discrezionalità della normativa, le scelte
più convenienti per l’impresa. Nella trattazione che segue si riepilogano le
principali caratteristiche dei crediti commerciali tenuto conto delle novità
previste dalla legge di stabilità 2014 nonché del nuovo OIC 15.
La valutazione
dei crediti:
aspetti generali
Come noto, ai sensi dell’art. 2426 co.1 n. 8 c.c., “i crediti devono essere iscritti
secondo il valore presumibile di realizzazione”; detta disposizione si riferisce:

alla generalità dei crediti (iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie o nel
circolante);

a prescindere dal soggetto debitore.
Secondo l’OIC 15, il valore di presunto realizzo consiste nella somma che si
ritiene di poter incassare, sulla base delle informazioni disponibili sulla situazione
finanziaria del debitore. Pertanto, esso è costituito dal valore nominale (o di
acquisizione) del credito, rettificato al fine di tener conto di eventuali:

perdite per inesigibilità;

resi e rettifiche di fatturazione;

sconti e abbuoni;

interessi non maturati;

altre cause di minor realizzo.
Al fine di determinare il fondo svalutazione da stanziare in bilancio per
rettificare il valore nominale dei crediti, rilevano le perdite per inesigibilità:

che possono essere ragionevolmente previste;

inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio (i crediti in bilancio vanno esposti al
netto delle svalutazioni).
Pertanto, il fondo svalutazione crediti deve essere sufficiente per coprire, nel
rispetto del principio di competenza, le perdite derivanti:

da situazioni di inesigibilità già manifestatesi;

da inesigibilità non ancora manifestatesi, ma temute o latenti.
CRITERI DI STIMA DELLE PERDITE SU CREDITI
Gli amministratori svolgono un’analisi del rischio d’insolvenza dei
singoli crediti, in base a:
ANALITICO
 anzianità dei crediti scaduti;
 abitudini e le condizioni economiche dei debitori;
 condizioni economiche del settore, dell’azienda e di rischio Paese.
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La perdita è stimata tramite formule pratiche (es: %
vendite del
periodo o dei crediti):
SINTETICO
Le

la cui validità va costantemente verificata;

che vanno modificate laddove mutino le condizioni.
formule
sono
ritenute
accettabili
solo
se
consentono
di
raggiungere gli stessi risultati di stima del procedimento analitico;
tuttavia, detto criterio può essere adoperato ad integrazione o in
sostituzione del procedimento analitico
Le svalutazioni e le perdite vanno riportate nel Conto economico come segue:
B.10.d

svalutazioni del valore nominale dei crediti iscritti nell’attivo
circolante;

svalutazioni delle disponibilità liquide.
si riportano le perdite realizzate e non derivanti da valutazioni; ad es:

perdite conseguenti a riconoscimento giudiziale di un minor
importo di crediti rispetto a quello iscritto;
B.14

le perdite conseguenti a cessioni di crediti;

le riduzioni di crediti iscritti in bilancio a seguito di transazioni;

le perdite conseguenti a prescrizioni di crediti.
Se la perdita è coperta da un fondo svalutazione, in tale voce
bisogna rilevare solo l’ammontare della perdita che eccede quello
del fondo.
Secondo l’OIC 15, può accadere che, successivamente al bilancio, vi siano
resi di merci/prodotti ovvero si debba procedere a rettifiche di fatturazione.
I motivi di tali rettifiche sono sostanzialmente riconducibili a:

merci difettose;

merci eccedenti le ordinazioni;

differenze di qualità;

ritardi di consegna;

applicazioni di prezzi diversi da quelli concordati;

errori di conteggio delle fatture.
Se di importo consistente, tali circostanze rilevano nella determinazione del
valore di presunto realizzo; l’accantonamento va effettuato sulla base di stime
elaborate in relazione all’esperienza e ad ogni altro elemento utile.
Ai fini del calcolo del presumibile valore di realizzo, rilevano anche gli sconti
e gli abbuoni concessi al momento dell’incasso. Questi vanno stimati
nell’ammontare e, a fronte di tali stime, va previsto uno stanziamento in
bilancio.
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Se sono incassabili con attività diverse dai fondi liquidi, i crediti vanno
esposti al minore tra il valore incassabile in contanti ed il valore corrente delle
attività che verranno ricevute.
Il documento OIC 15 stabilisce che i crediti dati a garanzia di prestiti vanno
mantenuti nello Stato patrimoniale, ferma restando la necessità di esporre la
garanzia tra i conti d’ordine.
Le indicazioni
dell’OIC 15 in
consultazione
Come anticipato, è stata diffusa una bozza in consultazione del documento
relativo la “Disciplina contabile della cancellazione dei crediti”, che dovrebbe
integrare l’OIC 15; in particolare, detto documento si sofferma sulla
cancellazione del credito, chiarendo che la stessa è possibile solo qualora:
 non si hanno più diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari derivanti dai crediti
stessi;
 sono trasferiti tutti i diritti contrattuali (unitamente ai rischi) ad un terzo.
Per comprendere se effettivamente sono stati trasferiti tutti i diritti
contrattuali, l’OIC, ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi, tiene
conto:

delle garanzie fornite;

degli obblighi contrattuali (es:
l’obbligo di riacquisto al verificarsi di certi
eventi);

delle commissioni e delle penali dovute per il mancato pagamento;

delle franchigie da corrispondere a coloro che hanno garantito l’incasso del
credito.
Pertanto, se, ad esempio, è previsto il riacquisto del credito nel caso in cui si
verifichino particolari eventi, non è possibile cancellare il credito dal bilancio.
Se si realizzano i presupposti per la cancellazione del credito in
bilancio, va rilevata una perdita (natura reddituale), mentre non è
ammessa la rilevazione di una componente finanziaria.
I casi che conducono o meno alla cancellazione del credito dal bilancio sono i
seguenti:
SI - CANCELLAZIONE DEI CREDITI (trasferimento di tutti i rischi)
 forfaiting;

datio in solutum;
 conferimento del credito;
 vendita del credito, compreso factoring con cessione pro-soluto con
trasferimento;

sostanziale di tutti i rischi del credito;
 cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito.
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NO - CANCELLAZIONE DEI CREDITI (trasferimento di tutti i rischi)
 mandato all’incasso (compreso factoring) comprendente solo mandato
all’incasso e ricevute bancarie;
 cambiali girate all’incasso;
 pegno di crediti;
 cessione a scopo di garanzia;
 sconto, cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto che non trasferiscono;
 sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito;
 cartolarizzazioni che non trasferiscono tutti i rischi inerenti il credito.
Nel caso in cui il credito non possa essere cancellato, perché la società non
ha trasferito tutti i rischi, il credito che rimane iscritto in bilancio assoggettato
alle regole generali di valutazione previste; in particolare, nel caso di
anticipazione del credito da parte del cessionario:
 in contropartita all’anticipazione va iscritto un debito di natura finanziaria;
 la differenza tra anticipazione ricevuta e valore di iscrizione del credito è
accolta nel conto economico tra gli oneri finanziari (se mancano elementi in
grado di identificarne la natura).
Nelle cessioni che non comportano la cancellazione del credito dal
bilancio, qualora:
importo anticipato = valore nominale credito ceduto
i costi dell’operazione sono, di norma, riflessi in interessi/commissioni da
corrispondere al cessionario. Eventuali ulteriori componenti di costo
che potrebbero emergere a fronte del servizio di incasso del credito da
parte del cessionario sono classificate tra i costi per servizi (voce B7 CE).
La disciplina
fiscale delle
rettifiche di
valore
A differenza di quanto accade ai fini civilistici, ai fini IRES è prevista una
deducibilità cd per “masse” delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi
su crediti.
Ai fini IRAP le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti rischi su
crediti non concorrono alla formazione della base imponibile, posto
che si tratta di componenti reddituali classificabili nella voce B.10.d del
CE , irrilevante ai fini della determinazione del valore della produzione
Come ribadito dalla CM 26/2013, tali poste vanno a costituire una sorta di
fondo “fiscale” che è indistintamente riferito a tutto il portafoglio crediti.
Nello specifico, l’art. 106 co. 1 del TUIR dispone che:

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le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio;
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
gli accantonamenti per rischi su crediti;
sono deducibili in ciascun periodo d’imposta nel limite dello 0,5% del valore
nominale o di acquisto, a nulla rilevando che in bilancio siano iscritti al
presumibile valore di realizzo.
CREDITI RIENTRANTI NEL PLAFOND
RIFERIMENTI
Crediti derivanti dalla cessione di beni/prestazione di servizi alla cui
produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, ivi
comprese le cessioni di materie prime, semilavorati e merci
acquistate per essere impiegate nella produzione
Crediti derivanti dalla cessione di azioni (e strumenti finanziari
Art. 106,TUIR
assimilati) o quote di partecipazioni in società/enti IRES che non
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, e diverse da quelle in
possesso dei requisiti per fruire dell’esenzione art. 87 del TUIR
Crediti derivanti dalla cessione di obbligazioni e di altri titoli in serie
o di massa che non costituiscono immobilizzazioni
Crediti
derivanti
da
operazioni
di
finanziamento
a
società
controllate o collegate, solto nel caso in cui le società che erogano
il finanziamento abbiano per oggetto specifico l’assunzione di
RM 197/76
partecipazioni e il finanziamento delle società cui partecipano
Ratei attivi contabilizzati per interessi attivi afferenti operazioni di
finanziamento
CM. 19/87
Crediti assistiti da garanzia reale (ipoteca o pegno), tranne nel
caso in cui la garanzia comporti un costo (es. premio assicurativo)
per il creditore (in questo caso, infatti, sarebbe deducibile il costo e
la sua deducibilità si porrebbe in alternativa all’inclusione dei crediti
RM 701/93
garantiti nella base di commisurazione delle svalutazioni e degli
accantonamenti deducibili)
Sempre secondo l’art. 106 del TUIR, le svalutazioni e gli accantonamenti
non sono deducibili quando l’ammontare complessivo degli stessi ha
raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in
bilancio.
Esempio 1:
Si ipotizzi che:
 a fine 2013, il valore nominale dei crediti ammonti a €160.000;
 l’ammontare delle svalutazioni dedotte fino all’esercizio sia pari a €1.600.
In tal caso, la svalutazione crediti deducibile nell’esercizio 2013 ammonta a € 800
(160.000 x 0,5%), in quanto l’importo delle svalutazioni dedotte al termine dello stesso
esercizio, pari a € 2.400 (1.600+800), è inferiore a € 8000 (160.000 x 5%).
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Se in un esercizio l’ammontare complessivo di svalutazioni/accantonamenti
dedotti eccede il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti,
l’eccedenza concorre a formare il reddito dell’esercizio (art.106, TUIR).
Esempio 2
Riprendendo l’esempio n.1, si supponga che, a fine esercizio 2014, il valore nominale
dei crediti ammonti a € 40.000; in tal caso:

non è ammesso in deduzione nessun importo;

occorre riprendere a tassazione un importo di €.400 dato dalla differenza tra le
svalutazioni dedotte (€.2.400) e 5% del valore nominale dei crediti [2000 =
(40.000x5%)].
In caso di crediti per i quali esistono svalutazioni/accantonamenti dedotti,
la perdita va imputata:

prioritariamente a riduzione del fondo svalutazione crediti “fiscale” sino a
capienza del fondo;

per l’eccedenza, al fondo svalutazione crediti “tassato”, operando, per il
relativo importo, una variazione in diminuzione nel quadro RF di Unico.
Se l’ammontare della perdita risulta superiore a quella del fondo (“fiscale”
e “tassato”), la stessa è imputata, per il residuo importo, a Conto economico.
Viceversa, eventuali somme ricevute in misura maggiore rispetto al credito
residuo dopo la rilevazione della perdita, o eventuali riprese di valore del
credito stesso imputate a Conto economico, concorrono alla determinazione
del reddito imponibile come sopravvenienze attive.
Sul fondo andranno quindi a impattarsi, le perdite deducibili (art. 101 co. 5
TUIR) provenienti dai crediti appartenenti alla massa su cui si calcola la
svalutazione fiscalmente rilevante.
Anche in seguito alle novità introdotte dalla L.147/2013, resta fermo quanto
stabilito dall’art. 109 co. 4 del TUIR, in base al quale le spese e gli altri
componenti negativi di reddito (e, quindi, anche le perdite su crediti ) non sono
deducibili se non imputati nel conto economico dell’esercizio di competenza.
Ciò comporta che le perdite su crediti, per poter essere dedotte, devono
preventivamente transitare a Conto economico. In caso contrario, non
sarebbe possibile dedurre alcun importo, anche se i requisiti per la deduzione
ai fini fiscali fossero già soddisfatti.
Diversamente, se in un esercizio la perdita è stata rilevata a Conto
economico, ma nello stesso esercizio non sussistono ancora le condizioni per
provvedere alla deduzione, quest’ultima sarà effettuata nel periodo in cui si
manifesteranno gli elementi certi e precisi (art. 101 co. 5, TUIR).
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Dal punto di vista contabile, in sede di redazione del bilancio, i crediti
ritenuti inesigibili vanno
svalutati e non stralciati e portati a perdita. Il
documento OIC 15 prevede, infatti, che:
il fondo verrà in seguito utilizzato per lo storno contabile dei crediti inesigibili
nel momento in cui tale inesigibilità sarà ritenuta definitiva, momento che
sarà determinato in base a considerazioni legali, fiscali o pratiche”
Pertanto, in sede di chiusura del bilancio:
 i crediti di modesta entità, ossia di importo:
 ≤ €. 5.000: per imprese con volume d'affari e/o ricavi ≥ €. 100 milioni (si tratta
delle imprese “di più rilevante dimensione” ex art. 27 c. 10 DL 185/08);
 ≤ €. 2.500: per le altre imprese;
 scaduti da oltre 6 mesi;
possono essere svalutati (parzialmente o totalmente) e non portati a perdita
(salvo si decida di rinunciare definitivamente al loro incasso). Al fine di individuare il
limite di € 2.500/€ 5.000, secondo l’Agenzia, occorre avere riguardo:
 al valore nominale del credito, come indicato in contabilità (Iva inclusa), senza
considerare eventuali svalutazioni (civilistiche e/o fiscali);
 all’importo al netto di quanto già incassato parzialmente;
mentre non rilevano eventuali interessi di mora e/o oneri accessori
(riaddebito di spese del legale, di procedura, ecc.).
La “perdita su crediti”, sotto il profilo contabile, emerge solo se, in caso di
inesigibilità definitiva, il fondo svalutazione crediti non sia capiente.
Si rammenta che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi
certi e precisi; tali elementi sono ritenuti presenti ex lege quando il credito sia di
modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza della
dilazione pattuita con il cliente. L’art.101 c. 5 del TUIR prevede, inoltre, che si
considerano presenti gli elementi certi e precisi che determinano la
deducibilità della perdita in tutti i casi di “cancellazione dei crediti dal bilancio
operata in applicazione dei principi contabili”.
Esempio 3:
Se il credito verso il cliente di importo pari a €. 1.800 scaduto il 30/05/2013, viene
giudicato interamente inesigibile (ma non si intenda rinunciare, ad es. ad azioni legali
di recupero) al 31/12/2013 occorre procedere alla seguente scrittura contabile:
Svalutazione crediti
(B.10.d CE)
Riproduzione vietata
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F.do svalutazione crediti
(C.II.1 SP)
1.800
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detto importo, secondo l’Agenzia, può essere integralmente dedotto come perdita
relativa a un credito di modesta entità scaduto da almeno 6 mesi, anche se
contabilmente rappresenta una svalutazione da evidenziare nella voce C.10.d del
Conto economico e, in quanto tale, teoricamente da assoggettare alla disciplina di
cui all’art. 106 co. 1 del TUIR
Quindi, se i
crediti di modesta entità, oggetto svalutazione (integrale o
parziale):

sono imputati a Conto economico nell’esercizio o negli esercizi precedenti;

non sono dedotti fiscalmente;
la perdita è deducibile nel periodo in cui
decorrono
i 6 mesi dalla
scadenza del credito. La restante quota, invece, sarà deducibile nel periodo in
cui confluisce a CE il residuo valore come svalutazione o come perdita.
L’Agenzia precisa che, nel caso di svalutazioni effettuate “per masse”,
nella quale non risulta possibile individuare la parte di svalutazione
cumulativa riferibile ai crediti di modesto importo, la perdita va
integralmente
imputata
all’intero
ammontare
delle
svalutazioni
operate.
Esempio 4
La Gamma Srl possiede un credito di € 2.500 scaduto al 31/07/2013; pur non essendo
decorsi 6 mesi al 31/12/2013, la società ha ritenuto doveroso dal punto di vista
civilistico di svalutarlo interamente (variazione in aumento in Unico2014 di €.2.500).
La perdita diviene deducibile nel 2014 (periodo in cui spirano i 6 mesi dalla scadenza):
in Unico 2015 si procede ad effettuare una variazione in diminuzione per € 2.500.
Esempio 5
Riprendendo l’es. 4, si ponga ora che la Gamma Srl abbia svalutato il credito per il
solo 50% del suo importo (cioè per € 1.250), dedotto per € 500.
In tal caso la società nel 2014 (anno in cui scattano i 6 mesi):
- dovrà dedurre l’eccedenza di importo di € 750 riferita alla svalutazione
- potrà dedurre il residuo di € 1.250, sempreché proceda ad effettuarne l’imputazione
a conto economico (quale perdita su crediti quale svalutazione crediti).
Secondo la dottrina, il principio affermato dall’Agenzia con riferimento ai
crediti di modesta entità scaduti da più di 6 mesi si estende anche ai crediti
vantati verso debitori assoggettati alle procedure concorsuali o agli istituti
assimilati; pertanto, se si ritiene impossibile incassare l’intero credito:

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il credito va integralmente svalutato (ma non cancellato dal bilancio);
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 la svalutazione è fiscalmente deducibile (art. 101 co. 5 TUIR).
Cessione crediti
In relazione alla tipologia di cessionario, si distingue tra:
 crediti ceduti a soggetti specializzati nella gestione e nell’incasso (es. società di
factoring, istituti di forfaiting, società di cartolarizzazione);
 crediti ceduti a terzi in genere (artt. 1260 - 1267 c.c.).
In relazione, invece, alla solvibilità del debitore ceduto, si differenzia tra:
CESSIONI PRO SOLUTO
CESSIONI PRO SOLVENDO
se non è previsto regresso del cessionario nei
confronti del cedente
se è previsto regresso del cessionario nei
confronti del cedente
I crediti ceduti pro soluto, ovvero senza azione di regresso, sono quelli per i
quali si trasferisce all’acquirente il rischio d’insolvenza in quanto con la cessione
viene garantita l’esistenza ma non la solvibilità degli stessi. In tal caso, secondo
l’OIC 15, i crediti ceduti vanno rimossi dal bilancio, rilevando quale contropartita
l’utile o la perdita derivante, pari alla differenza tra:
 il valore ricevuto;
 il valore che i crediti avevano in bilancio.
Gli intermediari dovranno conservare copia delle comunicazioni
trasmesse.
Esempio 6
Si ipotizzi un contratto di factoring e conseguente cessione “pro soluto” al factor di
crediti commerciali per €.180.000. Quest’ultimo accredita il 90% dell’importo dei crediti
ed addebita all’impresa interessi pari a €.7.000 e commissioni pari a €. 3.500.
Le scritture contabili saranno le seguenti:
≠
Crediti
Crediti v/factor
Banca c/c
180.000
18.000
a
151.500
Interessi su factoring
7.000
Commissioni factoring
3.500
Il margine non accreditato (pari a 18.000) rimane a garanzia di eventuali resi su merci,
che sono esclusi dalla garanzia
I crediti ceduti pro solvendo, ovvero con azione di regresso, sono quelli per
i quali il rischio di insolvenza resta in capo alla società cedente.
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Contabilmente, l’OIC 15 prevede 2 metodi alternativi di rilevazione:

rimozione dei crediti ceduti dall’attivo dello Stato patrimoniale (metodo non più
previsto dal “nuovo” OIC 15, ancora in bozza);

mantenimento dei crediti ceduti nell’attivo dello Stato patrimoniale.
CREDITI CEDUTI PRO SOLVENDO - CONTABILIZZAZIONE
ELIMINAZIONE DAL BILANCIO
MANTENIMENTO IN BILANCIO
Se eliminati dal bilancio, i crediti vanno
Se vengono considerati come dati in
sostituiti con:
garanzia,
i
crediti
possono
essere
 l’importo dell’ anticipazione ricevuta;
mantenuti in bilancio.
 il credito nei confronti del cessionario
In tal caso, bisogna contabilizzare:
per
la
differenza
tra
il
valore
 Attivo SP: importo dell’anticipazione
nominale e l’anticipazione ricevuta.
ricevuta (al netto delle commissioni);
 Passivo
Conti d’ordine: si rileva l’ammontare del
rischio di regresso:
 fornendo
SP
il
debito
verso
il
cessionario;
 CE: gli eventuali interessi/commissioni
informazioni
in
Nota
integrativa;
spettanti al cessionario.
In
 iscrivendo un eventuale fondo rischi
nel passivo di Stato patrimoniale.
Nota
integrativa
occorre
esporre
l’importo nominale dei crediti ceduti. Nei
conti d’ordine si evidenzia l’ammontare
assoggettabile ad azione di regresso
Può accadere che il factor si occupi della sola riscossione del credito
impegnandosi a versare al cedente l'ammontare dei crediti ceduti alla
scadenza degli stessi. In tal caso, secondo il documento OIC 15 :

i crediti permangono nell’attivo patrimoniale del cedente;

le commissioni passive riconosciute al factor vanno imputate a CE.
La cessione può riguardare anche i crediti che (OIC 15):

sorgeranno in futuro in relazione ad un rapporto già esistente (es: contratto di
somministrazione);

i sorgeranno in seguito alla stipulazione dei contratti.
In entrambi i casi, i conti d’ordine dovranno evidenziare gli impegni assunti.
L’OIC 15 riporta anche il caso dei crediti incassabili entro 1 anno, che
vengono trasformati in crediti a lungo termine; in tal caso, occorre rilevare
come “perdita” la differenza tra:

il valore del credito iscritto in bilancio;

il valore attuale dei futuri pagamenti da ricevere secondo i nuovi accordi.
Il tasso d’interesse da utilizzare è quello adoperato per l’attualizzazione
dei crediti a lungo termine al momento del cambiamento. Il credito va
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“Nessuno, come gli italiani, sa organizzare così bene le tempeste dentro ai bicchieri d'acqua.”
PAOLO SORRENTINO
CIRCOLARE DEL GIORNO 31 Marzo 2014
Numero 64/2014
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evidenziato nella voce B.III.2 dello Stato patrimoniale.
Per effetto della modifica operata dalla L.147/2013 all’ultimo periodo
dell’art. 101 co. 5 del TUIR, è ora stabilito che gli elementi certi e precisi
sussistono altresì in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in
applicazione dei principi contabili.
In passato, la deducibilità “automatica” della perdita conseguente
alla cancellazione dei crediti dal bilancio
era consentita solo ai
soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS.
Pertanto, sono deducibili, senza dimostrare gli elementi “certi e precisi”, le
perdite derivanti:
 dalla cessione pro soluto del credito;
 dalla transazione con il debitore;
 dalla rinuncia al credito.
Le novità introdotte dalla legge di stabilità 2014 si applicano dal 2013 ( per i
soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). Le stesse, pertanto,
rilevano già ai fini della determinazione delle imposte da stanziare nei bilanci
degli esercizi 2013.
Le
perdite
derivanti
dalla
cessione
pro
soluto
del
credito
sono
“automaticamente” deducibili senza bisogno di dimostrare la sussistenza dei
requisiti di certezza e precisione.
Diversamente,
sono
escluse
dalla
nuova
ipotesi
di
deducibilità
“automatica”:

la cessione pro solvendo, nella quale il cedente mantiene, nei confronti del
cessionario, l’obbligo di garantire la solvibilità del debitore;

le perdite relative ai crediti ceduti pro solvendo che sono rimossi dal bilancio, in
base ad uno dei 2 trattamenti contemplati dall’OIC 15;

tutte le cessioni che, ancorché qualificate come pro soluto, prevedono la
possibilità di un’azione di regresso, qualora il cessionario non incassi dal
debitore ceduto l’importo del credito alienato.
Anche la transazione con la riduzione definitiva del debito rientra tra le
fattispecie che consentono la deducibilità automatica della perdita.
Per tale fattispecie, prima della modifica normativa, la CM 26/2013 aveva
chiarito che la transazione comportava la riduzione definitiva del debito o
degli interessi originariamente stabiliti. In tale ipotesi, le condizioni di
deducibilità della perdita sono soddisfatte quando, nello stesso tempo:
 il creditore e il debitore non sono parte dello stesso gruppo;
 la difficoltà finanziaria del debitore risulta documentata (ad esempio,
dall’istanza di ristrutturazione presentata dal debitore oppure dalla presenza di
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debiti insoluti anche verso terzi).
Se la transazione riguarda una lite sulla fornitura, è valido il principio
secondo il cui “il relativo onere non costituisce una perdita su crediti ma una
sopravvenienza passiva” (CM 26/2013).
La CM 26/2013 precisa che la deducibilità di una perdita rilevata a seguito
di un atto formale di remissione o di rinuncia al credito può essere riconosciuta
solo se la stessa risulti inerente all’attività d’impresa; tale inerenza è verificata se
sono dimostrate le ragioni di inconsistenza patrimoniale del debitore o di
inopportunità di azioni esecutive.
In dottrina si ritiene che tale impostazione conservi la propria validità anche
in seguito alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2014.
L’Amministrazione finanziaria dovrebbe chiarire se la nuova ipotesi di
deducibilità automatica si estenda, o meno, anche ai crediti
interamente
svalutati,
per
quanto
L’impostazione della CM 26/2013 per i
non
rimossi
dal
bilancio.
crediti di modesta entità
potrebbe far propendere per la soluzione positiva, anche se la dottrina
propende per opinioni di segno contrario.
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