40-2014 il Massimario di Appalti&Contratti Direttore Avv. Alessandro Massari Massime a cura di Ornella Cutajar e Alessandro Massari con la collaborazione di Maurizio Greco e Carla Ragionieri È consentita la stampa e la copia per uso esclusivamente personale. Copyright 2014 by Maggioli S.p.a Redazione: [email protected] Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A. Azienda con sistema di qualità certificata ISO 9001:94 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) – Via del Carpino, 8 Tel 0541 628111 – Fax 0541 622060 Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i paesi. SOMMARIO 40-2014 T.A.R. Grave errore professionale - TAR Emilia Romagna Bologna sez. I 31/10/2014, n. 1041...............................................................................................................»4 Raggruppamenti verticali e scorporo prestazioni - TAR Puglia Bari sez. II 27/10/2014, n. 1235............................................................................................................»4 Impegno fideiussore a rilasciare garanzia definitiva - TAR Lombardia Milano sez. IV 29/10/2014, n. 2580......................................................................................»5 Appalti di servizi - Convenzioni in ambito sanitario - TAR Sardegna sez. I 27/10/2014, n. 580..............................................................................................................»5 Consiglio di Stato Forniture - Deposito campioni - Consiglio di Stato sez. III 23/10/2014, n. 5225.......»6 Aggiudicazione definitiva - Impugnazione - Consiglio di Stato sez. V 29/10/2014, n. 5374...............................................................................................................»6 Aggiudicazione definitiva - Impugnazione - Consiglio di Stato sez. V 29/10/2014, n. 5374...............................................................................................................»7 Annullamento clausole del bando - Consiglio di Stato sez. V 27/10/2014, n. 5282...»7 Dichiarazioni e documento di identità - Consiglio di Stato sez. V 29/10/2014, n. 5379...............................................................................................................»8 Requisiti di capacità tecnica - Consiglio di Stato sez. V 27/10/2014, n. 5291..........»8 Avvalimento interno - Gara telematica - Conservazione plichi offerta - Consiglio di Stato sez. V 29/10/2014, n. 5377...........................................................................»9 Servizi pubblici - Controversie - Riparto giurisdizione - Consiglio di Stato sez. V 27/10/2014, n. 5290..................................................................................... »10 Servizio di riscossione tributi - Consiglio di Stato sez. V 27/10/2014, n. 5284......... »11 Concessioni di servizi - Consiglio di Stato sez. V 29/10/2014, n. 5376................... »12 Tassatività delle cause di esclusione - Punteggio numerico - Consiglio di Stato sez. III 28/10/2014, n. 5333..................................................................................... »13 Richiesta di chiarimenti - Certificazione di qualità - Oneri dichiarativi direttore tecnico e figure affini - Consiglio di Stato sez. V 27/10/2014, n. 5297................................. »13 Consorzi di bonifica - Consiglio di Stato sez. V 27/10/2014, n. 5310....................... »14 Avvalimento requisiti - Consiglio di Stato sez. V 23/10/2014, n. 5244.................... »15 Accesso agli atti - Consiglio di Stato sez. V 27/10/2014, n. 5280......................... »16 [il Massimario di Appalti&Contratti | 40-2014] Sommario Lex specialis - Modalità di presentazione dell’offerta - Consiglio di Stato sez. V 23/10/2014, n. 5268...................................................................................... »16 Corte di Giustizia Amministrativa Trento Ordinanza Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa Trento 23/10/2014, n. 366.. »17 Ordinanza Corte di Cassazione Sezioni unite civili 30/10/2014, n. 23067................. »18 Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sezioni unite civili 25/10/2014, n. 22609............................... »18 [il Massimario di Appalti&Contratti | 40-2014] 3 4 T.A.R. GRAVE ERRORE PROFESSIONALE TAR EMILIA ROMAGNA BOLOGNA SEZ. I 31/10/2014, N. 1041 1. Appalti pubblici - Requisiti generali - Errore grave professionale ex art. 38, lett. f) dlgs. 163/2006 - Obbligo di dichiarare pregresse risoluzioni - Annotazione nel casellario informatico - Non è presupposto per l’esclusione - Accertamento in sede giurisdizionale - Non è presupposto per l’esclusione 2. Appalti pubblici - Requisiti generali - Errore grave professionale ex art. 38, lett. f) dlgs. 163/2006 - Obbligo di dichiarare pregresse risoluzioni - Omissione - Esclusione - Va disposta 1. Come ancora recentemente osservato dalla giurisprudenza (v. Cons. Stato, Sez. III, 5 maggio 2014 n. 2289), l’art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163 del 2006 impone, a pena di esclusione, la dichiarazione di pregresse risoluzioni contrattuali anche se relative ad appalti affidati da altre stazioni appaltanti e richiede che a detta dichiarazione in ogni caso l’offerente provveda, per spettare all’Amministrazione la valutazione, caso per caso, della gravità dell’errore professionale, con esclusione di qualsiasi “filtro” del concorrente in sede di domanda di partecipazione;non rileva, poi, l’insussistente annotazione del fatto nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del d.lgs. n. 163 del 2006, limitando la norma ad altri casi l’imprescindibilità di tale presupposto formale, ed operando quindi quell’annotazione come una mera forma di pubblicità di per sé non ostativa ad una diversa valutazione in concreto della stazione appaltante circa la rilevanza dei precedenti atti di risoluzione contrattuale;non è neppure necessario, peraltro, che le pregresse infrazioni siano state oggetto di accertamento in sede giurisdizionale, ma è sufficiente il verificarsi del fatto storico della risoluzione del contratto – anche se ancora eventualmente pen- desse un giudizio –, per essere richiesta una simile condizione dall’art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163 del 2006 limitatamente ad altre cause di esclusione, non con riferimento a quella dell’errore professionale (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 21 gennaio 2011 n. 409). 2. Trattandosi di “adempimento doveroso” imposto dalla norma e neppure suscettibile di rimedio attraverso il c.d. “soccorso istruttorio” (v. Cons. Stato, Sez. III, n. 2289/2014 cit.), illegittimamente l’Amministrazione resistente conferma l’aggiudicazione dell’appalto una volta venuta a conoscenza di tale omissione. RAGGRUPPAMENTI VERTICALI E SCORPORO PRESTAZIONI TAR PUGLIA BARI SEZ. II 27/10/2014, N. 1235 Appalti pubblici - R.T.I. - Scorporo attività assumibili in RTI verticali - Presuppone espressa individuazione della lex specialis della prestazione principale e di quella secondaria - Scomposizione ad iniziativa del concorrente - È preclusa La giurisprudenza si è espressa nel senso dell’inammissibilità dello scorporo di attività d’appalto allorquando la lex specialis di gara non lo abbia espressamente consentito; l’art. 37, comma 2 dlgs n. 163/2006, infatti, dispone che “Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie”(cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9 maggio 2012, n. 2689 e, per una fattispe- [il Massimario di Appalti&Contratti | 40-2014] T.A.R. cie analoga, Cons. Stato, Sez. VI, 13 gennaio 2012, n. 115). È, quindi, preclusa al concorrente la scomposizione di sua iniziativa del contenuto della prestazione, al solo fine di costituire un gruppo di tipo verticale. IMPEGNO FIDEIUSSORE A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA TAR LOMBARDIA MILANO SEZ. IV 29/10/2014, N. 2580 Appalti pubblici - Impegno fideiussore a rilasciare cauzione definitiva - Mancanza Esclusione dalla gara Per giurisprudenza pacifica, sussiste in capo al partecipante alla gara, in primo luogo, l’obbligo di munirsi, già in sede di domanda di partecipazione, dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui al c. 8 dell’art. 75 d.lgs. n. 163/06, la cui mancanza determina l’esclusione dalla gara, oltre all’ulteriore e distinto obbligo di costituire effettivamente detta garanzia fideiussoria, a seguito dell’aggiudicazione (C.S., Sez. VI, 8.7.2011 n. 4122). APPALTI DI SERVIZI - CONVENZIONI IN AMBITO SANITARIO TAR SARDEGNA SEZ. I 27/10/2014, N. 580 Appalti di servizi - Convenzioni con erogatori privati di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a seguito di accordi con Asl locali Natura di appalti di servizi - Inadempienze nell’applicazione CCNL di riferimento - Applicabilità art. 1676 c.c. È pacificamente inquadrabile nell’ambito dei contratti per la prestazione di servizi il contratto di cui costituiscono elementi tipizzanti non solo le prestazioni essenziali oggetto del rapporto sinallagmatico, ovvero la prestazione di un servizio dietro corrispettivo, ma anche l’organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a proprio rischio. È pertanto pacifica l’applicabilità dell’art. 1676 c.c. alla fattispecie qui esaminata (relativa a una speciale procedura d’infrazione, da attivarsi nei confronti degli erogatori privati di prestazioni sanitarie e socio sanitarie che hanno stipulato accordi contrattuali con le ASL locali, nei casi in cui questi fossero inadempienti nell’applicare il CCNL di riferimento o nel pagare gli stipendi ai propri dipendenti). [il Massimario di Appalti&Contratti | 40-2014] 5 6 Consiglio di Stato FORNITURE - DEPOSITO CAMPIONI CONSIGLIO DI STATO SEZ. III 23/10/2014, N. 5225 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPUGNAZIONE CONSIGLIO DI STATO SEZ. V 29/10/2014, N. 5374 Appalti pubblici - Forniture - Requisiti speciali - Deposito campioni quale modalità di prova di capacità tecnica - Previsione a pena di esclusione - Conformità all’art. 46, c.1-bis dlgs. 163/2006 Il disposto di cui all’art. 42, comma 1, lett. l) del d.lgs. n. 163 del 2006 consente, nei casi di fornitura di prodotti, la previsione del deposito di campioni quali modalità di prova del requisito di capacità tecnica. Detta previsione trova la sua ratio nell’esigenza di disporre, fin dalla fase di qualificazione, di un parametro fermo di raffronto dei contenuti dell’offerta tecnica cui deve poi corrispondere l’ esecuzione del contratto. La clausola escludente per mancata presentazione della campionatura non incorre nella comminatoria di nullità prevista dall’art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, perché volta a garantire la certezza dell’offerta. Essa corrisponde ad un interesse specifico della stazione appaltante, che si identifica nell’apprezzamento su un piano di effettività dei requisiti di idoneità dell’impresa ammessa alla gara a rendere una prestazione conforme alle specifiche del disciplinare di gara e trova referente normativo nell’art. 42, comma 1, lett. l), del d.lgs. innanzi citato. L’incompletezza dell’offerta esclude che possa trovare applicazione la regola del c.d. soccorso istruttorio, che l’indirizzo segnato dall’ A.P. n. 9 del 2014 limita alle sole ipotesi di regolarizzazione ed integrazione di documenti già esistenti e riconosciuti carenti e non estende all’ introduzione di elementi essenziali (nella specie produzione di campioni degli articolo introdotti in offerta) di cui è stato riscontrato il difetto. Appalti pubblici - Termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva da parte dei concorrenti non aggiudicatari - Inizia a decorrere dal momento in cui essi hanno ricevuto la comunicazione di cui all’art. 79, comma 1, lett. a), del d.lgs. 163 del 2006 - Aggiudicazione definitiva - Non costituisce atto meramente confermativo dell’aggiudicazione provvisoria Osserva la Sezione che nel processo amministrativo, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del c.p.a., il ricorso nel settore degli appalti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, deve essere proposto nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del d.lgs. n. 163 del 2006, il quale dispone, tra l’altro, che venga comunicata ai partecipanti l’aggiudicazione definitiva nel rispetto di modalità specificamente indicate (Consiglio di Stato, sez. V, 23 aprile 2014, n. 2057); pertanto il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva da parte dei concorrenti non aggiudicatari inizia a decorrere dal momento in cui essi hanno ricevuto la comunicazione di cui all’art. 79, comma 1, lett. a), di detto d.lgs. (Consiglio di Stato, sez. III, 11 febbraio 2013, n. 763). Nelle gare pubbliche di appalto, quindi, l’impugnazione deve essere proposta avverso l’aggiudicazione definitiva, avendo l’aggiudicazione provvisoria natura di mero atto endoprocedimentale, ad effetti ancora instabili e del tutto interinali (la cui autonoma impugnazione costituisce una mera facoltà, che non esclude la necessaria tempestiva impugnazione, con motivi aggiunti, anche dell’aggiudicazione definitiva), sicché essa è inidonea a produrre la definitiva lesione della concorrente non risultata aggiudicataria, che si verifica solo con [il Massimario di Appalti&Contratti | 40-2014] Consiglio di Stato l’aggiudicazione definitiva, che non costituisce atto meramente confermativo della prima ed in riferimento esclusivamente alla quale, quindi, va verificata la tempestività del ricorso (Consiglio Stato, sez. V, 20 luglio 2009, n. 4527). In conclusione il termine per impugnare il risultato di una gara, se del caso facendo valere anche i vizi dell’aggiudicazione provvisoria, decorre ad eccezione dell’impugnazione dell’esclusione dalla stessa e delle clausole del bando che rendano impossibile la partecipazione alla gara dall’aggiudicazione definitiva (Consiglio di Stato, sez. III, 12 maggio 2011, n. 2842). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPUGNAZIONE CONSIGLIO DI STATO SEZ. V 29/10/2014, N. 5374 Appalti pubblici - Termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva da parte dei concorrenti non aggiudicatari - Inizia a decorrere dal momento in cui essi hanno ricevuto la comunicazione di cui all’art. 79, comma 1, lett. a), del d.lgs. 163 del 2006 - Aggiudicazione definitiva - Non costituisce atto meramente confermativo dell’aggiudicazione provvisoria Osserva la Sezione che nel processo amministrativo, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del c.p.a., il ricorso nel settore degli appalti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, deve essere proposto nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del d.lgs. n. 163 del 2006, il quale dispone, tra l’altro, che venga comunicata ai partecipanti l’aggiudicazione definitiva nel rispetto di modalità specificamente indicate (Consiglio di Stato, sez. V, 23 aprile 2014, n. 2057); pertanto il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva da parte dei con- correnti non aggiudicatari inizia a decorrere dal momento in cui essi hanno ricevuto la comunicazione di cui all’art. 79, comma 1, lett. a), di detto d.lgs. (Consiglio di Stato, sez. III, 11 febbraio 2013, n. 763). Nelle gare pubbliche di appalto, quindi, l’impugnazione deve essere proposta avverso l’aggiudicazione definitiva, avendo l’aggiudicazione provvisoria natura di mero atto endoprocedimentale, ad effetti ancora instabili e del tutto interinali (la cui autonoma impugnazione costituisce una mera facoltà, che non esclude la necessaria tempestiva impugnazione, con motivi aggiunti, anche dell’aggiudicazione definitiva), sicché essa è inidonea a produrre la definitiva lesione della concorrente non risultata aggiudicataria, che si verifica solo con l’aggiudicazione definitiva, che non costituisce atto meramente confermativo della prima ed in riferimento esclusivamente alla quale, quindi, va verificata la tempestività del ricorso (Consiglio Stato, sez. V, 20 luglio 2009, n. 4527). In conclusione il termine per impugnare il risultato di una gara, se del caso facendo valere anche i vizi dell’aggiudicazione provvisoria, decorre ad eccezione dell’impugnazione dell’esclusione dalla stessa e delle clausole del bando che rendano impossibile la partecipazione alla gara dall’aggiudicazione definitiva (Consiglio di Stato, sez. III, 12 maggio 2011, n. 2842). ANNULLAMENTO CLAUSOLE DEL BANDO CONSIGLIO DI STATO SEZ. V 27/10/2014, N. 5282 Procedura di aggiudicazione - Bando di gara - Clausola premiale che prevede attribuzione punteggio per sostenibilità economica dell’offerta - Illegittimità - Annullamento in s.g. - Annullamento dell’intera procedura di gara La cognizione del giudice amministrativo è, salvo casi normativamente previsti, di pura legitti- [il Massimario di Appalti&Contratti | 40-2014] 7 8 Consiglio di Stato mità e non di merito, non potendo esso sostituirsi all’amministrazione e correggere direttamente il bando in caso di sua illegittimità, ma dovendo limitarsi ad annullare i provvedimenti impugnati giudicati illegittimi con la sentenza, la cui esecuzione spetta poi all’Amministrazione tenendo conto dei vizi di legittimità del suo operato riscontrati in sede giurisdizionale. Nel caso, in particolare, del parziale annullamento della clausola premiale del disciplinare di gara che prevede l’attribuzione di punteggio per la sostenibilità economica dell’offerta, non può che derivare, considerata la sua peculiarità, l’annullamento dell’intera procedura di gara atteso che le offerte sono state presentate in presenza di regole ritenute parzialmente illegittime che ne hanno falsato la predisposizione. DICHIARAZIONI E DOCUMENTO DI IDENTITÀ CONSIGLIO DI STATO SEZ. V 29/10/2014, N. 5379 Gara di appalto - Requisiti generali - Oneri dichiarativi - Inserimento anche di una sola fotocopia del documento di identità in allegato a più dichiarazioni sostitutive - È sufficiente Secondo quieto orientamento giurisprudenziale, l’inserimento anche di una sola fotocopia del documento di identità in allegato a più dichiarazioni sostitutive deve ritenersi sufficiente alla identificazione del rappresentante che ha reso le dichiarazioni, in quanto idonea ad instaurare il nesso tra dichiarazione e responsabilità personale del sottoscrittore che, attraverso tale unico documento, è perfettamente identificabile (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2008, n. 5109; sez. IV, 5 marzo 2008, n. 445). (*) Riforma sentenza del Tar Toscana, Sez. I, n. 1916 del 2011 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA CONSIGLIO DI STATO SEZ. V 27/10/2014, N. 5291 Appalti pubblici - Requisiti speciali - Capacità tecnico-organizzativa - Mancata dimostrazione - Esclusione - Va disposta a prescindere dalla previsione della lex specialis - Mancato adempimento alle prescrizioni del codice ex art. 46, c.1 - Comporta l’esclusione Ai sensi dell’art.42 del Codice dei contratti, la stazione appaltante deve indicare” nel bando di gara o nella lettera d’invito….quali documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati” dai concorrenti ,per comprovare la capacità tecnica e le caratteristiche di professionalità necessarie per contrarre con la pubblica amministrazione in relazione allo specifico appalto. Detti requisiti speciali, pertanto, costituiscono presupposti di natura sostanziale per la partecipazione alla gara in quanto, ai sensi dell’art. 2 del medesimo Codice,” l’affidamento e l’esecuzione di…lavori pubblici, servizi e forniture….deve garantire la qualità delle prestazioni…”. Non v’è dubbio, pertanto, come la carenza della capacità tecnica e professionale richiesta dal bando di gara si traduca necessariamente nell’esclusione dalla gara stessa ,a prescindere dalla presenza di una specifica clausola che espressamente la disponga (cfr., ex multis, Determinazione AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012). E ciò, giusto in conformità ai disposti dell’invocato art. 46 del Codice, secondo cui la stazione appaltante deve escludere “i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste” dal Codice stesso e, quindi ,in caso di carenza dei requisiti speciali di partecipazione fissati dal disciplinare di gara ai sensi e per i fini di cui al richiamato art.42. [il Massimario di Appalti&Contratti | 40-2014] Consiglio di Stato AVVALIMENTO INTERNO - GARA TELEMATICA CONSERVAZIONE PLICHI OFFERTA CONSIGLIO DI STATO SEZ. V 29/10/2014, N. 5377 1. Gara di appalto - Art. 49, comma 2, lett. g), del d. lgs. n. 163 del 2006 AvvalimentoRegime probatorio e documentale semplificato in favore delle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario- Avvalimento all’interno del gruppo, qualunque sia la posizione nel gruppo, controllata o controllante- È consentito 2. Gara di appalto - Giudizio di congruità Obbligo di una motivazione rigorosa ed analitica - Ricorre ove l’analisi delle giustificazioni si concluda in senso sfavorevole, con giudizio di non congruità 3. Gara con procedura telematica - Principio desumibile dal comma 7 dell’articolo 85 del codice dei contratti pubblici- Apertura delle buste in seduta riservata- Non implica di per sé l’illegittimità del procedimento e della procedura 4. Procedura di gara- Principio di continuità - Deve necessariamente coniugarsi con l’attività di valutazione 5. Procedura di gara- Tutela dell’integrità dei plichi contenenti gli atti di gara- Principio di prova di un concreto pericolo di manomissione - tracking elettronico- Consente uno strumento probatorio preciso sulla composizione delle buste 1.Stabilisce l’art. 49, comma 2, lett. g), del d. lgs. n. 163 del 2006 che “nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5”. È chiaro che la disposizione normativa richiamata ha accordato un re- gime probatorio e documentale semplificato in favore delle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, senza limitarne la portata alle sole imprese ausiliarie “controllanti” o direttamente “partecipanti” e ancora “capogruppo”, come assume l’appellante principale. Tale impostazione risulta avvalorata dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 810) che ha chiarito che non sussiste l’obbligo di stipulare con l’impresa appartenente allo stesso gruppo un contratto di avvalimento, con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione del concorrente le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, essendo sufficiente, in base alla disposizione di cui all’art. 49, co. 2, lett. g), cit., una dichiarazione unilaterale attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. In conclusione, nell’attuale sistema normativo in materia di appalti pubblici ed in coerenza con le disposizioni comunitarie in tema di avvalimento, non sussistono limiti di tipo soggettivo in ordine all’impresa ausiliaria e ai legami tra essa e l’impresa ausiliata ed è consentito l’avvalimento all’interno del gruppo, qualunque sia la posizione nel gruppo, controllata o controllante. 2. Quanto alla necessità della motivazione del giudizio di congruità, si desume per relationem al contenuto dei chiarimenti forniti dall’aggiudicataria. D’altra parte l’obbligo di una motivazione rigorosa ed analitica ricorre ove l’analisi delle giustificazioni si concluda in senso sfavorevole, con giudizio di non congruità, e non nel caso di giudizio di congruità, fermo restando che il terzo che assuma l’illogicità o l’erroneità della valutazione della stazione appaltante dovrà individuare gli specifici elementi da cui il giudice possa evincere che la valutazione sia stata irragionevole o basata su fatti erronei e travisati (sul punto, cfr., Cons. Stato, sez. V, 29 febbraio 2012, n. 1183; 10 settembre 2012, n. 4785; 29 novembre 2012, n. 6061; sez. III, 14 febbraio 2012, n. 710). [il Massimario di Appalti&Contratti | 40-2014] 9 10 Consiglio di Stato 3. Nel caso trattasi di gara con procedura telematica sicché, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, può trovare applicazione il principio desumibile dal comma 7 dell’articolo 85 del codice dei contratti pubblici che ammette l’apertura delle buste in seduta riservata. La gara telematica, peraltro, oltre a fornire certezza in ordine all’identità del concorrente dotato anche di specifiche password personali ed utilizzabili ai fini della presentazione delle proposte e ad assicurare l’immodificabilità delle offerte, consente di tracciare qualsivoglia apertura dei file recanti i documenti di gara. La gara in sostanza si è perfezionata con modalità di fatto idonee a soddisfare l’interesse pubblico alla trasparenza e imparzialità evocate dall’Adunanza Plenaria, sicché la circostanza che le offerte tecniche siano state aperte in seduta riservata non implica di per sé l’illegittimità del procedimento e della procedura, a parte che non è stato fornito nemmeno un principio di prova in ordine alla lesione del proprio interesse alla verifica dell’integrità dei plichi (sul punto cfr. Cons. Stato, III, 12 settembre 2012, n. 4830). Comunque, quand’anche si ritenesse che anche la gara con procedura telematica sia soggetta alle stesse regole delle gare espletate con procedura ordinaria, per effetto della disposizione normativa dettata dal d. l. 7 maggio 2012, n. 52, convertito in l. n. 94 del 2012, è salvaguardata la validità e l’efficacia della procedura, essendosi svolta prima del 9 maggio 2012, data di entrata in vigore del d.l. n. 52 del 2012. La disposizione transitoria, infatti, come precisato dalla giurisprudenza, non ha mera natura ricognitiva, bensì la funzione di salvaguardare le gare già espletate (Cons. Stato: ad. plen., 27 giugno 2013, n. 16; sez. III, 14 gennaio 2013, n. 145; 31 dicembre 2012, n. 6714). 4. Quanto alla violazione dei principi di concentrazione e di continuità delle operazioni di gara, essa non sussiste in ragione della complessità della gara in questione e della mole dei documenti da esaminare. Il principio di continuità ha, infatti, carattere tendenziale e deve necessariamente coniugarsi con l’attività di valutazione, la cui complessità, a tutela di principi non certo residuali del buon andamento della pubblica amministrazione, può richiedere più sedute ed un maggior lasso di tempo (Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2010, n. 8155; sez. III, 25 febbraio 2013, n. 1169). 5. Il rigoroso orientamento giurisprudenziale secondo il quale la tutela dell’integrità dei plichi contenenti gli atti di gara deve assicurata in astratto non può essere seguito quando in concreto, come nel caso di specie, non sia stato fornito alcun principio di prova della eventuale manomissione dei plichi o quanto meno un principio di prova di un concreto pericolo di manomissione (Cons. Stato, sez. V, 23 maggio 2011, n. 3079). Tali considerazioni sono ancor più pregnanti nella procedura in esame in cui il tracking elettronico consente uno strumento probatorio preciso sulla composizione delle buste, come rilevato nella sentenza impugnata, secondo la quale “le motivazioni sulla procedura telematico – elettronica sono state riferite anche alle modalità di verbalizzazione e al principio di continuità”. SERVIZI PUBBLICI - CONTROVERSIE - RIPARTO GIURISDIZIONE CONSIGLIO DI STATO SEZ. V 27/10/2014, N. 5290 Pubblici servizi - Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo Controversie relative alla fase di esecuzione del contratto non correlate all’aggiudicazione - Inadempimento del concessionario agli obblighi contrattualmente assunti - Coinvol- [il Massimario di Appalti&Contratti | 40-2014] Consiglio di Stato gimento di diritti soggettivi - Giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria - Sussiste. Secondo l’unanime e consolidato insegnamento della giurisprudenza, tutte le questioni relative alla fase di esecuzione del contratto che non siano correlate all’aggiudicazione, coinvolgendo diritti soggettivi, restano affidate alla giurisdizione dell’AGO, mentre sono devolute al giudice amministrativo tutte le controversie che attengono alla fase di formazione della volontà di contrarre da parte dell’Amministrazione ed alla scelta del contraente privato in base alle regole dell’evidenza pubblica (cfr. Cass. Civ., SS. UU., ordinanza 26 dicembre 2007, n. 27169; Cons. Stato, Ad Plen., 30 luglio 2008, n. 9). Anche di recente, peraltro, la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire a Sezioni Unite che, con la sottoscrizione del contratto, “si instaura tra le parti un vincolo negoziale iure privatorum, comportante che tutte le controversie attinenti alla sua esecuzione devono ascriversi alla giurisdizione ordinaria”, in quanto tale giurisdizione è “configurabile quando si discuta sia della esistenza giuridica delle obbligazioni gravanti su ciascuno dei contraenti, sia del come il contratto vada eseguito tra le parti” (Cass. Civ., SS. UU., 5 maggio 2011, n. 9843). Né, al riguardo, può assumere valore contrario il richiamo all’art. 133, comma 1 lett. c, del codice del processo amministrativo, secondo cui (analogamente al previgente art. 33, comma 1, del D.Lgs. 80/1998, come sostituito dalla Legge n. 205/2000) sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie “in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi…” Invero, sempre come precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella richiamata sentenza, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di pubblici servizi deve essere sempre attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata,in quanto ” detto criterio …non è mutato neppure a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 80/1998 e della l.n. 205/2000” atteso che in materia è “intervenuta la Corte Costituzionale che,con la sentenza 204/2004,ha dichiarato parzialmente illegittima detta normativa, rilevando che le materie affidate alla giurisdizione suddetta devono necessariamente partecipare alla medesima natura - segnata dall’agire della p.a. come autorità nei confronti della quale è accordata tutela alle posizioni di diritto soggettivo del cittadino dinnanzi alla g.a. – di quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità. Sicchè siffatta natura non si riscontra nei rapporti della p.a. che hanno inizio con l’incontro della volontà tra di essa e il contraente privato per la stipulazione del contratto e proseguono con tutte le vicende in cui si articola la sua esecuzione, nel cui ambito ( p.a. e privato ) si trovano in una posizione paritetica e le rispettive situazioni soggettive si connotano del carattere, rispettivamente,di diritti soggettivi ed obblighi giuridici a seconda delle posizioni assunte in concreto” (Cass. Civ., SS. UU., 5 maggio 2011, n. 9843). Pertanto, qualora l’Amministrazione richieda – come avvenuto in prime cure - il risarcimento di danni subiti in ragione del ritenuto inadempimento del proprio concessionario agli obblighi contrattualmente assunti, la stessa è titolare di un diritto soggettivo perfetto tutelabile, come tale, dinanzi al giudice ordinario secondo le regole generali. SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI CONSIGLIO DI STATO SEZ. V 27/10/2014, N. 5284 Servizi pubblici - Riscossione dei tributi locali - Natura di attività di servizio pubblico - Decisione circa la modalità di gestione - [il Massimario di Appalti&Contratti | 40-2014] 11 12 Consiglio di Stato Rientra nelle competenze del consiglio comunale Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la riscossione dei tributi locali costituisce svolgimento di un’attività di servizio pubblico ( v. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 1° luglio 2005, n. 3672). In particolare, la decisione circa la modalità di gestione del servizio di riscossione delle entrate comunali, nonché la conseguente determinazione di indire una procedura negoziata per la scelta del soggetto incaricato del servizio stesso, costituiscono senz’altro una scelta di organizzazione del servizio pubblico di riscossione che rientra, dunque, nell’ambito di applicazione della lettera e) dell’art. 42 del T.U.E.L.. Per quanto sopra, con riferimento al caso di specie, il provvedimento con cui sono state effettuate le scelte oggetto del ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere adottato dal Consiglio comunale e non dal Dirigente del settore finanziario, trattandosi di atto di natura regolamentare preordinato a fissare specifiche disposizioni organizzative dell’ente. Né, al riguardo, può assumere rilievo l’invocato Regolamento sulle entrate adottato dall’Amministrazione con delibera consiliare del 2007. Per un verso, infatti, quest’ultimo fissa unicamente la disciplina generale delle entrate comunali, senza contenere minimamente la specifica “diversa determinazione” necessaria ai sensi del richiamato art. 3 della l. n. 248 del 2005 per rendere non applicabile il regime transitorio di proroga disposto dal medesimo articolo. Per altro verso, l’articolo 19 del Regolamento si limita a riservare al funzionario responsabile di ciascun tributo l’esercizio delle attività organizzative e gestionali del tributo stesso, una volta istituito, secondo l’ordinario riparto delle competenze fissato dal T.U.E.L.. Anche tale articolo, quindi, non disciplina la “diversa determinazione” per cui è causa e, tantomeno, attribuisce in modo espresso e formale al funzionario responsabile la specifica competenza all’adozione della stessa. CONCESSIONI DI SERVIZI CONSIGLIO DI STATO SEZ. V 29/10/2014, N. 5376 Servizio Idrico Integrato - Gestione del servizio - Natura giuridica di concessione di servizi - Elementi caratterizzanti Storicamente, la disciplina della gestione delle risorse idriche dettata dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (c.d. legge Galli) introdusse per la prima volta in Italia il concetto di servizio idrico integrato (c.d. “SII”) inteso quale l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione d’acqua ad usi civili, fognatura e depurazione di acque reflue, il principio della divisione in ambiti territoriali ottimali (c.d. “ATO”) e quello della unicità di gestione all’interno di ciascuno di essi, che sono rimasti invariati anche a seguito dell’abrogazione della legge Galli ad opera del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Decreto Ambiente”. L’accorpamento dei diversi servizi in un unico servizio integrato in capo ad un unico gestore è chiaramente finalizzato ad ottenere economie di scala e a razionalizzare l’intero sistema, evitando sovrapposizioni e consentendo una migliore individuazione e ripartizione delle responsabilità. A seguito della riorganizzazione operata della legge n. 36 del 1994, le gestioni comunali o intercomunali, suddivise per tipo di attività, sono state sostituite da gestioni uniche del SII per ciascuna ATO, ove operano in regime di monopolio. Da un punto di vista strettamente giuridico, la gestione del SII è inquadrabile nell’ambito delle concessioni di servizi. [il Massimario di Appalti&Contratti | 40-2014] Consiglio di Stato Il concessionario assume a fronte dell’esclusiva l’onere di garantire un determinato livello di qualità e quantità di servizi sulla base di un piano economico – finanziario volto a realizzare l’equilibrio tra i costi e la tariffa, assumendosi il rischio di gestione. In questo quadro, il monopolio che caratterizza ciascuna ATO comprende la gestione, la manutenzione, l’adeguamento, l’ampliamento e l’ammodernamento delle reti e la gestione dei vari servizi raggruppati nel SII, compresa la distribuzione fino agli utenti finali. La stessa legge ha affidato alle regioni il compito di individuare e di delimitare con apposita legge l’ambito territoriale ottimale quale forma associativa intercomunale per la gestione del servizio. TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE PUNTEGGIO NUMERICO CONSIGLIO DI STATO SEZ. III 28/10/2014, N. 5333 1. Gara di appalto - Tassatività delle clausole di esclusione - Fondamentale principio generale di derivazione comunitaria regolante ogni tipologia di contratto pubblico - Applicabilità anche alle convenzioni per assegnazione postazioni soccorso sanitario 2. Gara di appalto - Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - Punteggio numerico assegnato ai singoli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa - Integra una sufficiente motivazione - Condizione - Criteri prefissati di valutazione chiari e dettagliati 1. La tassatività delle clausole di esclusione introdotta dal co. 1 bis dell’art. 46 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, aggiunto dall’art. 4, co. 2, lett. d), n. 2, del d.l. 13 maggio 2011n. 70 (convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 2011 n. 106), ai sensi del medesimo art. 4, co. 3, applicabile ratione temporis alla procedura in questione, indetta con deliberazione 9 settembre 2011 n. 163, e costituente fondamentale principio generale di derivazione comunitaria regolante ogni tipologia di contratto pubblico, qual è anche la “convenzione” alla cui stipulazione è finalizzata la medesima procedura [procedura ristretta per l’assegnazione in convenzione di postazioni di soccorso sanitario]. 2. Il Collegio richiama “l’ormai consolidato orientamento della Sezione, condiviso dal Collegio, secondo cui il punteggio numerico assegnato ai singoli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa integra una sufficiente motivazione a condizione che siano prefissati, con chiarezza e adeguato grado di dettaglio, i criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo (cfr. per tutte la recentissima 15 settembre 2014 n. 4698)”. (*) (*) Riforma della sentenza del Tar Lombardia-Milano, Sez. III, n. 490 del 2014 RICHIESTA DI CHIARIMENTI - CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ - ONERI DICHIARATIVI DIRETTORE TECNICO E FIGURE AFFINI CONSIGLIO DI STATO SEZ. V 27/10/2014, N. 5297 1. Gara di appalto - Soccorso istruttorio Errore materiale nella composizione dell’offerta di immediata percezione - Obbligo di richiesta di chiarimenti o di integrazioni - Va affermato - Art. 46, comma 1 bis, del codice dei contratti pubblici e principi affermati dall’Adunanza plenaria n. 9 del 2014. 2. Gara di appalto - Requisiti speciali - Certificazione di qualità - Possibile partecipazione nella fase di rinnovo della certifica- [il Massimario di Appalti&Contratti | 40-2014] 13 14 Consiglio di Stato zione di qualità - Rinnovo richiesto prima della sua scadenza - Ammissibilità - Fattispecie 3. Gara di appalto- Requisiti generali- Oneri dichiarativi per il direttore tecnico e per coloro che rivestano una posizione simile rispetto al settore operativo nel quale la commessa si inscrive - Obbligo di dotarsi di un preposto tecnico per il servizio di ristorazione - Non sussiste 1. In presenza di un errore materiale nella composizione dell’offerta di immediata percezione, la richiesta di chiarimenti o di integrazioni si impone alla luce del chiaro disposto dell’articolo 46, co. 1 bis, del codice dei contratti pubblici e dei principi affermati dall’Adunanza plenaria n. 9 del 2014. 2. È consentito alle imprese di partecipare alle gare nella fase di rinnovo della certificazione di qualità, restando l’aggiudicazione subordinata all’esito positivo della verifica (Cons. Stato, sez. V, 12 novembre 2013, n. 5375; 8 settembre 2010, n. 6506; parere AVCP n. 45 del 10 aprile 2013). (…) Considerato che il rinnovo del certificato di qualità è stato chiesto prima della sua scadenza e che la verifica positiva vi è stata prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, e che delle circostanze è stata fornita prova, deve ritenersi che Alfa era in possesso del requisito della certificazione di qualità richiesto dal bando di gara, sicché essa illegittimamente è stata esclusa dalla gara. 3. Il riferimento dell’art. 38 alla figura del direttore tecnico vale sì a richiamare anche la condizione di coloro che rivestano una posizione simile rispetto al settore operativo nel quale la commessa si inscrive, ma non anche tutti i preposti tecnici ai settori di attività implicate solo del tutto marginalmente o per nulla nell’attività esecutiva dell’appalto (Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2011, n. 6136). È pertanto da escludere che l’affidamento del servizio di ristorazione implichi la necessità di dotarsi di un preposto tecnico di cui all’art. 2 del d.m. n. 274 del 1997; né può assumere qualche rilevanza la sua mancata dichiarazione ai fini del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 citato. (*) (*) Riforma della sentenza del Tar Lazio-Roma, sez. II bis, n.1593/2014 CONSORZI DI BONIFICA CONSIGLIO DI STATO SEZ. V 27/10/2014, N. 5310 Consorzi di bonifica - Controversie - Riparto della giurisdizione - Contestazioni in radice del potere impositivo - Sono di competenza del Giudice Ordinario Secondo la giurisprudenza in tema di contributi in favore dei consorzi di bonifica spetta al giudice amministrativo (che, in materia, è fornito di giurisdizione di merito), ricollegandosi a posizioni di interesse legittimo, la domanda diretta a dedurre lo scorretto esercizio del potere impositivo del consorzio, dovuto ad errori od abusi nella liquidazione dei contributi ovvero nei piani di classificazione dei beni e di riparto delle spese, posti a fondamento della liquidazione medesima, mentre è devoluta alla cognizione del giudice ordinario la domanda con cui si contesti l’esistenza di tale potere, sia sotto il profilo dell’investitura dell’ente impositore, sia, come nella fattispecie in esame sotto il profilo dell’inclusione del soggetto, fra quelli tenuti alla contribuzione, in quanto in queste ipotesi la domanda è diretta a tutelare il diritto soggettivo dello stesso a non essere obbligato a prestazioni patrimoniali fuori dei casi previsti dalla legge (Cass., Sez. Un., 6 agosto 2010, n. 18327). [il Massimario di Appalti&Contratti | 40-2014] Consiglio di Stato AVVALIMENTO REQUISITI CONSIGLIO DI STATO SEZ. V 23/10/2014, N. 5244 Appalti pubblici - Avvalimento - Specificazione mezzi e risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria - Necessità - Finalità La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato è univocamente orientata nel ritenere indispensabile la specificazione delle risorse e dei mezzi aziendali messi a disposizione dell’impresa concorrente, al precipuo fine di rendere concreto e verificabile dalla stazione appaltante il “prestito” di un mero valore astratto (da ultimo: Sez. VI, 8 maggio 2014, n. 2365; in precedenza, ex multis, Sez. III, 3 settembre 2013, n. 4386; Sez. IV, 16 gennaio 2014, n. 135; Sez. V, 17 marzo 2014, n. 1322, 27 gennaio 2014, n. 412, 6 agosto 2012, n. 4510; Sez. VI, 13 giugno 2013, n. 7755, 13 giugno 2013, n. 3310). Al di fuori dei casi di avvalimento infragruppo (per i quali si vedano le sentenze di questo Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 810; Sez. VI, 13 maggio 2010, n. 2596), la concretizzazione – come rilevato dalle pronunce ora richiamate – deve avvenire attraverso l’assunzione da parte dell’ausiliaria, tanto nei confronti della concorrente quanto nei confronti della stazione appaltante [ai sensi delle lett. d) ed f) del citato art. 49, comma 1], dell’obbligo di mettere a disposizione le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di capacità oggetto di avvalimento (e dunque, a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti). L’orientamento ora richiamato ha infatti specificamente posto in rilievo che questa esigenza è funzionale a consentire all’amministrazione di verificare che la sinergia aziendale realizzata con l’avvalimento sia effettiva ed idonea a consentire la regolare esecuzione del contratto d’appalto, e non già limitata ad un mero impegno cartolare, che in alcuni casi potrebbe essere preordinato ad eludere le norme generali o di lex specialis sui requisiti di partecipazione a procedure di affidamento di appalti pubblici. Per contro, non rileva il carattere immateriale del requisito che viene ‘prestato’ in esecuzione del contratto di avvalimento (nel caso di specie l’attestazione SOA). Infatti, nel solco di quanto affermato dalla VI Sezione nella citata sentenza n. 8 maggio 2014, n. 2365, i requisiti di capacità, tecnico-professionale ed economico-finanziario, sono comunque finalizzati “a dimostrare che l’operatore economico che partecipa alla gara è in possesso di quella specifica competenza” richiesta dall’appalto, e che nel caso in cui per acquisire quest’ultima si ricorra all’istituto dell’avvalimento occorre indicare “i mezzi e le risorse correlate a tale competenza”, altrimenti vanificandosi l’obbligo solidale previsto dal citato comma 4 dell’art. 49 d.lgs. n. 163 del 2006. Su questo specifico punto, la pronuncia ora ricordata ha precisato che “il regime di responsabilità può, infatti, operare soltanto se viene specificamente indicata la prestazione cui tale responsabilità si riferisce. Non è possibile postulare un inadempimento contrattuale e la conseguente responsabilità di un soggetto il cui obbligo è stato genericamente dedotto in contratto. In altri termini, la genericità dell’impegno assunto impedisce, come affermato dalla giurisprudenza ricordata, alla stazione appaltante di far valere in via immediata la responsabilità dell’ausiliaria, la quale, per andare esente da responsabilità, potrebbe limitarsi ad indicare proprio la mancanza di una specifica violazione contrattuale”. [il Massimario di Appalti&Contratti | 40-2014] 15 16 Consiglio di Stato ACCESSO AGLI ATTI CONSIGLIO DI STATO SEZ. V 27/10/2014, N. 5280 Appalti pubblici - Accesso agli atti - art. 13, c.2, lett. c) dlgs. 163/2006 - Differimento per le offerte e le giustificazioni - Interpretazione restrittiva - Differimento accesso alle offerte - Va riferito all’aggiudicazione provvisoria - Differimento accesso alle giustificazioni - Va riferito all’aggiudicazione definitiva L’art. 13 del d. lgs.. n. 163 del 2006 stabilisce che “1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito: c) in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione. c-bis) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione definitiva”. Innanzi tutto va rilevato che detto articolo, nella parte in cui prevede il differimento del diritto di accesso a documenti relativi ai contratti pubblici, deve essere interpretato in modo restrittivo, rappresentando una norma eccezionale, derogatoria rispetto alle ordinarie regole in materia di accesso. In secondo luogo va osservato che la lettera c) del comma 2 di detta norma è chiara nel disporre che il diritto all’accesso può essere differito, in relazione alle offerte, solo fino all’approvazione dell’aggiudicazione, che, non può che essere costituita da quella provvisoria; non avrebbe senso, diversamente, l’aver previsto la possibilità di differimento fino all’aggiudicazione definitiva solo in relazione al procedimento di verifica dell’anomalia. La conclusione è supportata da una interpretazione di tipo letterale: la lettera c) fa, infatti, riferimento all’aggiudicazione, mentre, la successiva c bis) cita esplicitamente l’aggiudicazione definitiva; segno che il legislatore, quando ha ritenuto rilevante attendere che si fosse realizzata la conclusione della procedura selettiva (attraverso, appunto, l’aggiudicazione definitiva), lo ha detto espressamente. Quindi, nell’ipotesi descritta nella precedente lettera c), l’espressione generica “aggiudicazione” deve essere riferita all’aggiudicazione “provvisoria”, e ciò in applicazione del criterio interpretativo ubi lex voluit, dixit; ubi noluit, non dixit. LEX SPECIALIS - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA CONSIGLIO DI STATO SEZ. V 23/10/2014, N. 5268 Appalti pubblici - Lex specialis - Interpretazione - Criterio ermeneutico c.d. teleologico - Clausole disciplina di gara prescrittive delle modalità di presentazione dell’offerta - Clausole rispondenti ad un particolare interesse dell’Amministrazione appaltante o poste a garanzia della par condicio tra i concorrenti e del correlato principio della segretezza delle offerte - Violazione- Comporta l’esclusione In tema di procedure per l’affidamento di contratti della P.A., il criterio ermeneutico c.d. teleologico comporta che l’inosservanza di una determinata prescrizione circa le modalità di presentazione dell’offerta implica comunque l’esclusione del concorrente quando si tratti di clausole rispondenti ad un particolare interesse dell’Amministrazione appaltante, o poste a garanzia della par condicio tra i concorrenti e [il Massimario di Appalti&Contratti | 40-2014] Corte di Giustizia Amministrativa Trento del correlato principio della segretezza delle offerte, anche se tali prescrizioni siano ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge (cfr. ad es. C.d.S., V, 15 novembre 2010, n. 8042; 25 giugno 2010, n. 4062; III, 11 marzo 2011, n. 1583; V, n. 4252 dell’8 settembre 2008: questo orientamento si è formato, naturalmente, su gare antecedenti all’intervento legislativo di cui al d.l. n. 70/2011 che ha introdotto, innestando il comma 1 bis nell’art. 46 del d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, il nuovo principio della tassatività delle cause di esclusione). E la prescrizione rimasta qui inosservata, per quanto si è sopra rilevato, lungi dall’essere una mera clausola di stile esprimeva un’oggettiva funzione sostanziale a salvaguardia dell’interesse pubblico, funzione che in concreto valeva a buon diritto a connotarla come essenziale. (*) (*) Riforma della sentenza del Tar Piemonte, Sez. I, n. 536/2004 CONTRIBUTO UNIFICATO RITO APPALTI RIMESSIONE QUESTIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA ORDINANZA TRIBUNALE REGIONALE GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA TRENTO 23/10/2014, N. 366 Giustizia amministrativa - Procedure di ricorso appalti pubblici - Contributo unificato - Disciplina art. 1, c.27, l.228/2012 - Elevati importi contributo per accesso alla giustizia amministrativa - Questione di compatibilità con art. 267 TFUE - Va rimessa alla CGCE Va rimessa all’esame della Corte di giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento UE, la seguente questione pregiudiziale di corretta interpretazione della normativa interna in rapporto a quella comunitaria sovraordinata: - se i principi fissati dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 11 dicembre 2007, n. 2007/66/CE, e del Consiglio n. 89/665/ CEE e n. 92/13/CEE, sul miglioramento e sull’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici, ostino ad una normativa nazionale italiana, quale quella sul contributo unificato delineata dagli articoli 9, 13, commi 6-bis e 6-bis.1, e 14, comma 3-ter, del D.P.R. 30.5.2002, n. 115 (come progressivamente novellato dagli interventi legislativi successivi), e dall’articolo 1, comma 27, della legge 24.12.2012, n. 228, che stabiliscono elevati importi di contributo unificato per l’accesso alla giustizia amministrativa in materia di procedure di aggiudicazione di contratti pubblici. [il Massimario di Appalti&Contratti | 40-2014] 17 18 Corte di Cassazione REVISIONE PREZZI - GIURISDIZIONE ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI 30/10/2014, N. 23067 Appalti pubblici - Revisione prezzi - Controversie - Giurisdizione - Facoltà dell’amministrazione di concedere la revisione - Natura di mero interesse legittimo - Giurisdizione g.a. – Ragioni In tema di revisione prezzi, la posizione dell’appaltatore di fronte alla facoltà dell’amministrazione di concederla ricorrendone i presupposti giuridici, ha natura di mero interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo. Di conseguenza la lex specialis del capitolato di appalto che si conformi a queste norme non può costituire ex se un diritto soggettivo dell’appaltatore nella fase precedente il riconoscimento della revisione prezzi da parte dell’organo amministrativo competente, ed in tal modo derogare alla disciplina normativa sul relativo potere autoritativo e sulla conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, anche sulla mancata risposta dell’amministrazione alla relativa richiesta dell’appaltatore poichè la sua posizione si colloca in un’area di rapporti in cui la P.A. che non è su base paritetica, pur essendo stato il contratto di appalto già stipulato (disciplina mantenuta ferma anche dal successivo D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 115 e 244, terzo comma: S.U. 9152/2009 e dal codice di diritto amministrativo introdotto con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133, comma 1, lett. e). SOCIETÀ IN HOUSE - RESPONSABILITÀ GIURISDIZIONE CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI 25/10/2014, N. 22609 Società in house – Danni cagionati al patri- monio della società – Responsabilità degli organi sociali – Giurisdizione della Corte dei conti – Requisiti necessari per la qualificazione di una società come “in house” – Verifica – Va compiuta con riguardo alle disposizioni contenute nello statuto La Corte dei conti ha giurisdizione sull’azione di responsabilità esercitata dalla procura della repubblica presso la corte quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio di una società in house, così dovendosi intendere quella costituita da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggetta a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici.” Può dirsi superata l’autonomia della personalità giuridica rispetto all’ente pubblico e quindi la società può essere definita “in house”, allorchè vi sia contemporanea presenza di tre requisiti: 1) il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi e lo statuto vieti la cessione delle partecipazioni a privati; 2) la società esplichi statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l’eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale; 3) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità e intensità dì comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile. La verifica in ordine alla ricorrenza dei requisiti propri della società “in house”, come delineati dall’art. 113, c. 5, lett. c), del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (come modificato dall’art. 15, [il Massimario di Appalti&Contratti | 40-2014] Corte di Cassazione c. 1, lett. d, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella l. 24 novembre 2003, n. 326), la cui sussistenza costituisce il presupposto per l’affermazione della giurisdizione della Corte dei conti sull’azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio della società, deve compiersi con riguardo alle previsioni contenute nello statuto della società al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita e non a quelle, eventualmente differenti, esistenti al momento in cui risulti proposta la domanda di responsabilità del P.G. presso la Corte dei conti. [il Massimario di Appalti&Contratti | 40-2014] 19
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