Ordine degli Avvocati di Verona Progetto di Formazione sul Processo Telematico LE COMUNICAZIONI TELEMATICHE E LA NOTIFICA A MEZZO PEC (con le modifiche introdotte dal D.L. 90 del 24.6.2014 e dalla L. di conv. 114) Avv. Francesco Tregnaghi 26.9.2014 14:30 Sala Convegni Unicredit Group Verona - via Garibaldi n.2 Comunicazioni Ufficio → Avvocato Relazione 26.9.14 L'art 16 D.L. “Crescitalia” 179/2012 ha stabilito che “Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.” Sono le PEC che riceviamo quotidianamente Avv. Francesco Tregnaghi - Verona Le Comunicazioni art 136 cpc Il “biglietto” di cancelleria (art 45 disp. att) viene descritto come “forma abbreviata di comunicazione” “l biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata...” Relazione 26.9.14 Questa la via ordinaria. Sussidiariamente “se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica” Le PEC di “comunicazione” hanno oggetto siffatto: “POSTA CERTIFICATA: COMUNICAZIONE 9058/2013/CC” Avv. Francesco Tregnaghi - Verona Le Notificazioni art 137 cpc “Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.” Relazione 26.9.14 Unica differenza che residua: la comunicazione contiene una notizia (es rinvio udienza) o parte di un provvedimento (es. dispositivo di sentenza). La notificazione è quella che riguarda l'atto intero Si presenta con oggetto “Tribunale Ordinario di ... Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012” Avv. Francesco Tregnaghi - Verona Art 16 Decreto “Crescitalia” dice che vanno fatte come le comunicazioni: via PEC. La sottoscrizione digitale delle comunicazioni Relazione 26.9.14 Non sembra, ma c'è. Nel messaggio, non negli allegati Anche se la sottoscrizione presente non è certo del cancelliere. La firma del gestore del servizio PEC garantisce solo che il messaggio non è stato alterato dopo l'invio. La provenienza non sarà dubbia, ma... Avv. Francesco Tregnaghi - Verona Il valore legale delle comunicazioni Nonostante quanto detto prima, Il Ministero della Giustizia tramite D.G.S.I.A. con la nota 0002528.U del 31 gennaio 2012 ha comunicato alle Corti d'Appello, Tribunali e COA indicati nella detta nota che, “…a DECORRERE DAL 31 GENNAIO 2012 LE COMUNICAZIONI INVIATE TRAMITE PEC AVRANNO PIENO VALORE LEGALE…” Non pare prescritta la richiesta sottoscrizione digitale (che, detto tra noi, se attuata tramite sottoscrizione degli allegati con trasformazione degli stessi in file .p7m li renderebbe incomprensibili a troppi destinatari). Potrebbe essere “fonte regolamentare” ad ignorare la necessità di sottoscrizione? Alla giurisprudenza.... Consideriamo per prudenza, perciò, che notifiche / comunicazioni dell'ufficio abbiano pieno valore legale, con piena decorrenza dei termini che ne fossero dipendenti, quali ad esempio il termine lungo per impugnare, o termine per reclamo cautelare ex art. 669terdecies. Relazione 26.9.14 ATTENZIONE, PERTANTO, E COSTANTE CONTROLLO DELLA PEC Ricordo, allo scopo, che: ● La PEC si riceve come normalissima email. Se si configura il client di posta (Outlook express, thunderbird, etc..) si riceve contemporaneamente alla posta normale, senza dover ogni volta ricordarsi di accedere alla webmail, inserire password, etc. ● Può essere ricevuta su quanti computer si desideri (quello del nostro ufficio, quello della segretaria/collaboratore, quello di casa) ● Può essere ricevuta da qualsiasi smartphone: aggiungiamola Avv. Francesco Tregnaghi - Verona Le modifiche recenti Art. 45 disp. att. C.p.c., come mod. dall’art. 16 d.l. 179/12. “Il biglietto contiene in ogni caso l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore, il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato” Relazione 26.9.14 L'art. 45 lett. b) d.l. n. 90/2014, ha modificato la formulazione dell’art. 133 c.p.c., introducendo l’obbligo di dare notizia alle parti del deposito della sentenza mediante biglietto contenente non più il solo dispositivo, ma il testo integrale della sentenza medesima Avv. Francesco Tregnaghi - Verona in i it LA CIRC MIN 27.6.2014 ne ricava: er m Le INTERPRETAZIONI L. co co pe m nv r l un 1 e ica 44 im z a pu ion gg gn e iu az no ng io n e e a ni ' ll di id 'ar cu on t 1 i a ea 33 ll'a a cp r t. fa c r “ 32 de La 5” co rre re “Solo l’integrale acquisizione di copia informatica del provvedimento del giudice (laddove questo sia nativamente cartaceo) consente, infatti, l’invio del biglietto telematico di cancelleria contenente copia integrale del provvedimento, in modo da far decorrere i termini per l’impugnazione.” Relazione 26.9.14 Per alcuni interpreti, ciò abrogherebbe implicitamente il termine lungo per impugnare. Infatti. Il termine lungo non decorre da alcuna comunicazione (ma dalla pubblicazione). Il riferimento al termine non potrebbe che riferirsi che a quello breve Cassazione civile, sez. I, 30/08/2001, n. 11341 ebbe a dire (in materia di 689/81) che “l'istanza di parte” richiesta dall'art 285 cpc non sarebbe necessaria in un processo “ in una procedura in cui anche gli atti di parte si notificano di ufficio e a cura della cancelleria”. Ma ora... Avv. Francesco Tregnaghi - Verona Ma la vera novità di oggi, e che è certamente utilizzabile a partire dal 15.12.2013, è la Notifica in proprio dell'Avvocato a mezzo Posta Elettronica Certificata Relazione 26.9.14 Che cercheremo di approfondire con particolare riguardo all'aspetto pratico Avv. Francesco Tregnaghi - Verona Prerequisiti L'Avvocato che voglia notificare a mezzo P.E.C. deve avere: ● ● ● Relazione 26.9.14 ● ● L'autorizzazione alla notifica in proprio del C.d.O. NON E' PIU' RICHIESTA EX ART. 46 D.L. 90 del 24.6.14 per le sole notifiche P.E.C.; un proprio indirizzo P.E.C. che risulti da pubblici elenchi (per noi, il Reg.Ind.E.) la procura alle liti ex art. 83 cpc (previa o contestuale) un indirizzo di PEC del destinatario tratto da pubblici elenchi. Un dispositivo di firma digitale valido (e funzionante!) Avv. Francesco Tregnaghi - Verona (art 21 C.A.D.): ovvero atti creati direttamente in forma elettronica. Creati dall'avvocato (citazione, precetto). Oppure, oggi, copie digitali degli atti presente nel fascicolo telematico ed autenticati da noi ex art 52 D.L.90 Per creare il nostro atto occorrerà: ● digitarlo come d'uso con l'elaboratore di testi ● Esportarlo in .pdf-testo copiabile (vietato scan) con funzione apposita dell'elab. testi o utilità esterna (c.d. “stampante virtuale” pdf) ● Sottoscriverlo digitalmente, con l'apposito software fornito assieme al dispositivo di firma Avv. Francesco Tregnaghi - Verona Relazione 26.9.14 Atti da notificare: 1 DOCUMENTI INFORMATICI Atti da notificare: 2 copie informatiche di atti originariamente formati su supporto analogico (art 22 CAD): ovvero scansioni di atti “di carta” provenienti da terzi (ad. es. sentenze, decreti ingiuntivi) Per notificare un atto cartaceo altrui occorrerà Relazione 26.9.14 ● Scansionarlo in un unico file .pdf “immagine” Assevera ex art 22.2 CAD la copia informatica (nuovo art 18 Dm 44/2011), inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione Avv. Francesco Tregnaghi - Verona ● La firma digitale: di che tipo? Con le nuove specifiche tecniche 16.4.14 in G.U 30.4.14, art 12-19bis) è consentita anche la firma PadES: assai più comoda per il destinatario in quanto il file resta PDF leggibile direttamente: la verifica firma viene fatta da Acrobat Reader in maniera trasparente Avv. Francesco Tregnaghi - Verona Relazione 26.9.14 Finora possibile solo formato CadES: l'atto firmato è trasformato da procedimento di codifica, ed assume estensione .p7m che si aggiunge a quella originale (“procura.pdf” diventa “procura.pdf.p7m”) Avv. Francesco Tregnaghi - Verona Relazione 26.9.14 La firma PAdES LA PROCURA ALLE LITI quando necessaria, dovrà essere “speciale” ovvero menzionare l'atto da notificare, e si dovrà considerare come apposta “in calce” a tale atto, come previsto dal novellato art.18.5 DM 44/2011. Potrà essere: Relazione 26.9.14 ● un documento informatico sottoscritto con firma digitale dal cliente, oppure copia informatica della procura rilasciata su supporto cartaceo, sottoscritta dal cliente e autenticata di pugno dall'avvocato, per poi essere ulteriormente “autenticata” tramite apposizione della firma digitale da parte dell'avvocato (doppia firma per autentica) Avv. Francesco Tregnaghi - Verona ● LA RELATA DI NOTIFICA deve essere un documento informatico (no scansioni del cartaceo). In pratica un .pdf “di testo” creato con elaboratore testi, esportato e firmato Relazione 26.9.14 ● Avrà un contenuto minimo essenziale (simile ad una relata usuale), sempre necessariamente presente Potrà avere ulteriori contenuti eventuali ma altrettanto obbligatori secondo le circostanze, come: – indicazione del procedimento e del relativo Ufficio, (giudice, sezione e ruolo), se già incardinato – attestazione di conformità se si notificano copie informatiche di atti originariamente formati su supporto analogico (cartacei) Avv. Francesco Tregnaghi - Verona ● RELAZIONE DI NOTIFICA Io sottoscritto Avv. [NOME, COGNOME e CF] iscritto all’albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Verona, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm. quale difensore della [DATI DELLA PARTE DIFESA DALL’AVVOCATO NOTIFICATORE, compreso CF], per la quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti che [si allega ai sensi dell’art. 83, 3° comma c.p.c.] oppure [a margine/in calce dell'atto ____] NOTIFICO l’allegato atto [BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTO] a [DATI DEL DESTINATARIO (inserire qui l’eventuale domiciliazione presso un legale come, ad esempio, per gli atti di opposizione a decreto ingiuntivo)] all’indirizzo di posta elettronica [INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE] estratto [INSERIRE IN VIA ALTERNATIVA] 1) - dal Registro delle Imprese di [SEDE DEL DESTINATARIO]; 2) - dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (relativo ad avvocati/consulenti: consultabile dal sito http://pst.giustizia.it/PST/) 3) - dall'Indice delle amministrazioni pubbliche, brevemente IndicePA o IPA, consultabile dal sito www.indicepa.gov.it 4) - dall'INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti), consultabile al sito www.inipec.gov.it Avv. Francesco Tregnaghi - Verona Relazione 26.9.14 contenuto minimo della relata contenuto eventuale della relata DICHIARO che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di [TRIBUNALE AVANTI AL QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE – GIUDICE - RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO] ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell’art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. che l’atto notificato è copia fotoriprodotta conforme all’originale [DESCRIZIONE BREVE] da cui è stata estratta. Avv. Francesco Tregnaghi - Verona Relazione 26.9.14 ATTESTO (per atti cartacei scansionati) ATTESTO ai sensi dell'art. 16bis, comma 9bis decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 52 decreto-legge 24 giugno 2014 , n. 90 conv. Nella L. 114 dell'11.8.2014 che l'atto ________ notificato con la presente e da me estratto in via telematica è conforme al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico della causa di cui sopra. Avv. Francesco Tregnaghi - Verona Relazione 26.9.14 L'eventuale autentica atti scaricati dal fascicolo informatico ex art 52 D.L. 90 La marca da bollo! Poteva mancare un omaggio alla burocrazia delle tasse? Certo che no! l e d C) 0 E 9 Euro 2,60 per le notifiche fino a due destinatari, . P . Euro 7,70 per le notifiche da tre a sei destinatari,.L t Euro 12,40 per atti aventi sei o più destinatari. D no 6 La novella di fine 2012 NON ha abolito4l'obbligo:le ma ha stabilito che “Quando r t 3-bis alepagamento dell'importo di cui al l'atto è notificato a norma dell'articolo r 'a o psistemi telematici.” periodo precedente si provvedellmediante l a o d (s(e rischiano di essere costosi) .... che al momento non esistono! a t i se si estrae copialcartacea, si ritiene che la marca possa essere apposta ed 4 o 1della relata annullata sulla stampata b 0 A 6.2 di bollo non inficia validità ed efficacia dell'atto, ma in ogni caso irregolarità . sanzione tributaria (da 100% a 500% della somma evasa art. espone solo 4 alla 2 richiamato da art 10 L. 53/94) 25 DPR 642/72 Relazione 26.9.14 ● ● Avv. Francesco Tregnaghi - Verona L'art. 10 della legge 53/1994 prevede una marca da applicare alle notifiche in proprio Il messaggio PEC A questo punto non resta che confezionare il messaggio PEC ● ● ● controllando che abbia come mittente il nostro indirizzo PEC indicato al ReGIndE tramite l'Ordine inserendo l'indirizzo PEC del destinatario che abbiamo indicato in relata allegando tutti i file firmati (estensione .p7m) e quindi almeno un atto e la relata, eventualmente altri atti (esempio precetto oltre al titolo) e procura inserendo obbligatoriamente nell'oggetto del messaggio il testo “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”. Riterrei che di seguito sia possibile aggiungere il nome delle parti e/o una breve descrizione della natura dell'atto notificato: ciò al fine di evitare problemi di archiviazione Relazione 26.9.14 Verificato tutto ciò, possiamo spedire il messaggio ed attendere (in caso di esito positivo) le due ricevute di ACCETTAZIONE del messaggio (emesso dal gestore della nostra PEC) di CONSEGNA emessa e firmata dal gestore della PEC del destinatario, che deve essere di tipo “completo” Avv. Francesco Tregnaghi - Verona ● La ricevuta di consegna COMPLETA Esistono tre tipi di ricevuta di consegna 1) Ricevuta Completa di Avvenuta Consegna E’ caratterizzata dal fatto di contenere i dati di certificazione del gestore certificato del destinatario e l'intero messaggio originale in allegato Relazione 26.9.14 3) Ricevuta Sintetica di Avvenuta Consegna. Contiene in allegato soltanto i dati di certificazione del gestore certificato del destinatario del messaggio Il tipo di ricevuta rilasciata dipende dal settaggio generale della nostra casella. Di solito per default è completa Avv. Francesco Tregnaghi - Verona 2) Ricevuta Breve di Avvenuta Consegna. E’ caratterizzata dal fatto di contenere in allegato i dati di certificazione del gestore certificato del destinatario ed il testo del messaggio originale; eventuali file allegati risulteranno ‘sintetizzati’ nei rispettivi Hash . Come verificare se la ricevuta è “completa” Avv. Francesco Tregnaghi - Verona Relazione 26.9.14 Un sistema empirico è quello di esaminare la ricevuta di consegna di una PEC di prova: deve contenere in allegato il messaggio originale La conservazione della ricevuta di consegna La conservazione della ricevuta, intesa come documento informatico (file) è importantissima per l'uso diretto o per la verifica successiva della regolarità del procedimento. ● Relazione 26.9.14 ● ● NON basta certamente lasciarla nella casella di posta in entrata del “client” di posta o webmail, anche se gestore deve conservarla per 30 mesi E' necessario ANCHE salvarla come file autonomo sul disco fisso E' altrettanto necessario che la directory di salvataggio sia soggetta a backup automatico regolare E' utile archiviarle ad intervalli regolari su CD-Rom da conservare in luogo sicuro, possibilmente lontano dai PC Avv. Francesco Tregnaghi - Verona ● Relazione 26.9.14 Salvataggio / gestione cartelle La prova della notifica telematica è fornita, a stretto rigore, solo dal file della “ricevuta di CONSEGNA completa” generata dal gestore della P.E.C. del destinatario, e ricevuta dal notificante. Questa, per essere usata, deve essere salvata per essere “esibita” a chi di dovere: Giudice, Cancelliere, U.G. Il file, generalmente in formato “.eml” deve essere poi: ●consegnato con un deposito telematico: da pochissimo possibile anche con la Consolle Avvocato di Netservice ●portato al destinatario a mezzo supporto informatico (in pratica CD-ROM o chiavetta USB). Di fatto non praticabile altrimenti Avv. Francesco Tregnaghi - Verona Relazione 26.9.14 La prova della notifica La stampata di una ricevuta di consegna, in termini informatici, è priva di significato perché perde ogni certificazione connessa alla firma digitale del gestore del servizio. L'art 9, comma 1 bis della legge notifiche in proprio (L. 53/1994), però, autorizza l'avvocato notificatore ad autenticare la copia cartacea della notifica “Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche” (art. 9 comma 1 Bis L.53) A tal fine sarà necessario stampare: (1) il messaggio di PEC di invio della notificazione; (2) tutti gli atti allegati (atto/i notificato e relata); (3) la ricevuta di accettazione della PEC; (4) la ricevuta di avvenuta consegna della PEC; Avv. Francesco Tregnaghi - Verona Relazione 26.9.14 La prova “cartacea” Va apposta su ciascun documento stampato La legge dice “ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.” ("Codice dell'amministrazione digitale", n.d.r.) L'Unione Lombarda degli Ordini propone la seguente formula: <<Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis, 3 bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell’art. 23 comma 1 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta [INDICAZIONE DEL NOME E FIRMA DELL’AVVOCATO]>> Avv. Francesco Tregnaghi - Verona Relazione 26.9.14 La formula di autentica Avv. Francesco Tregnaghi - Verona Relazione 26.9.14 Un timbro Relazione 26.9.14 ATTESTO ai sensi dell'art. 16bis, comma 9bis decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 52 decreto-legge 24 giugno 2014 , n. 90 che l'atto ________ notificato con la presente e da me estratto in via telematica è conforme al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico della causa di cui sopra e da ritenersi pertanto equivalente all'originate ai sensi della citata norma Avv. Francesco Tregnaghi - Verona L'autentica di atti ex art 52 DL 90 Il registro delle notifiche in proprio La notifica in proprio a mezzo PEC Relazione 26.9.14 Il nuovo testo della L. 53/1994, art 8, comma 4bis, è esplicito: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata“ Avv. Francesco Tregnaghi - Verona NON VA INSERITA NEL REGISTRO cronologico Il momento di perfezionamento La notifica si perfeziona (art 3 bis, comma 3 L.53): per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta CONSEGNA prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (art. 3 bis, comma 3, L. 53/1994) Avv. Francesco Tregnaghi - Verona Relazione 26.9.14 per il notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di ACCETTAZIONE prevista dall'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 http://www.tregnaghi.it/Pag/check-list_notifica.html o google “check-list notifiche PEC” Avv. Francesco Tregnaghi - Verona Relazione 26.9.14 La check-list di controllo Ho ricevuto una notifica... Se l'utilità del dispositivo di firma (Dike per Infocert) è correttamente configurata, dovrebbe aprire il file, verificarne l'integrità e mostrare le sottoscrizioni connesse. Altrimenti si avvia, e dal suo interno si sceglie l'allegato da leggere / verificare Ed ancora è possibile farlo online (su un PC in cui nessuna utilità è installata, o da tablet/smartphone) https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php Relazione 26.9.14 http://postecert.poste.it/verificatore/servletverificatorep7m?tipoOp=10 Consigliabile mettere nel testo uno di questi link nella mail, quando la spediamo, o “copia di cortesia” in PDF. Ma non è un obbligo. Dettagli qui http://www.tregnaghi.it/faq/leggereunfilefirmato.html Avv. Francesco Tregnaghi - Verona Come leggo il file allegati in formato .p7m? (CAdES) Ho ricevuto una notifica... Se l'utilità del dispositivo di firma (Dike per Infocert) è correttamente configurata, dovrebbe aprire il file, verificarne l'integrità e mostrare le sottoscrizioni connesse. Altrimenti si avvia, e dal suo interno si sceglie l'allegato da leggere / verificare Ed ancora è possibile farlo online (su un PC in cui nessuna utilità è installata, o da tablet/smartphone) https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php Relazione 26.9.14 http://postecert.poste.it/verificatore/servletverificatorep7m?tipoOp=10 Consigliabile mettere nel testo uno di questi link nella mail, quando la spediamo, o “copia di cortesia” in PDF. Ma non è un obbligo. Dettagli qui http://www.tregnaghi.it/faq/leggereunfilefirmato.html Avv. Francesco Tregnaghi - Verona Come leggo il file allegati in formato .p7m? (CAdES) Un possibile problema per il ricevente avvocato Quid iuris se ci sono stati notificati via PEC? ●Il potere di autentica è eccezionale. Se conferito all'avvocato notificatore non si può estendere al ricevente ●dobbiamo chiedere copia autentica per appellare od opporre? ●La chiediamo al notificante? Resta un problema aperto Avv. Francesco Tregnaghi - Verona Relazione 26.9.14 Per appellare, occorre depositare copia autentica della sentenza impugnata. Per opporre il D.I., la copia autentica notificata del decreto. Un'interessante rivisitazione dell'art. 170, comma 4, cpc ● ● Relazione 26.9.14 ● “Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore”. Ergo, le possiamo notificare ai Colleghi a mezzo PEC, per depositarle con comodo prima dell'esame del Giudice. Può essere utile per cause in fori lontani e memorie in ritardo in attesa attivazione depositi PCT. Doveroso avvertire che alcuni interpreti dissentono da questa interpretazione I vantaggi sulla notifica ordinaria ● La velocità! I costi di notifica (la sola marca, contro i costi postali di raccomandata AR / CAD) ● I costi di copia autentica (ne basterà una per quanti siano i destinatari) ● La maggior percentuale di successo (insuccesso solo per caselle piene o non rinnovate) ● La immediata certezza dell'esito positivo o negativo ● Niente code agli uffici (UNEP o POSTE) ● Possibile ad ogni ora (dopo le 21 effetti da 7 giorno dopo) Avv. Francesco Tregnaghi - Verona Relazione 26.9.14 ● Trascrizione della citazione notificata Egregio Avvocato, Le confermo la trascrivibilità della domanda contenuta nell’atto di citazione sulla base della notifica in proprio a mezzo PEC effettuata dal legale, il quale attesterà anche la conformità all’originale dell’atto trascrivendo. Risultando tutti i presupposti richiesti dalla normativa – e chiarito che non sarà necessaria la previa iscrizione a ruolo al solo ed esclusivo fine di farsi rilasciare l’attestazione de qua -, si procederà alla trascrizione senza riserva alcuna Il Conservatore (di Verona n.d.r.) Avv. Francesco Tregnaghi - Verona Relazione 26.9.14 Art. 6 L. 53/1994 1. L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all' articolo 5 , è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto Art 9 ... 1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi …. Grazie della attenzione Avv. Francesco Tregnaghi Mail: [email protected] www.tregnaghi.it twitter: @effetiverona Relazione 21.3.2014 video su canale Youtube (cercare “Francesco Tregnaghi”)
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