ANNO XXIX - NUMERO 8, SETTEMBRE 2014 PUBBLICAZIONE MENSILE DI PROBLEMI TECNICI ECONOMICI SINDACALI DEGLI ALLEVATORI ITTICI www.api-online.it - [email protected] - tel. 045/580978 - Sede: via del Perlar, 37/a - 37135 VERONA Aut. Trib. di VR n. 961 del 22.11.1990 - Direttore Responsabile: Antonio Trincanato Impaginazione Scripta sc - www.scriptanet.net - [email protected] - via Albere 18, 37138 Verona Versione online 2014 Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana UOVA EMBRIONATE DI TROTA Parere Agenzia delle Entrate: Aliquota IVA al 10% A seguito di una istanza di consulenza giuridica presentata dalla Confagricoltura su richiesta della nostra Associazione, allo scopo di una corretta individuazione dell’aliquota IVA da applicare alle cessioni di uova di trota embrionate, l’AGENZIA DELLE ENTRATE con un suo parere del 7 agosto 2014, ha chiarito in via definitiva, che deve essere applicata l’aliquota ridotta del 10%. Per le Entrate le uova embrionate di trota rientrano infatti nella categoria dei pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all’alimentazione, di cui al numero 10-bis della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/72. In pratica l’Agenzia delle Entrate ha confermato il parere dell’Agenzia delle Dogane, quando in risposta ad un quesito dell’API (nota dell’Agenzia delle Dogane dell’8 novem- bre 2011), aveva ritenuto che le uova embrionate di trota dovevano essere classificate alla voce 03.01 “Pesci vivi” e, nello specifico, al codice 03.01.91 “trote” (salmo trutta, oncorhynchulus, …). Le Dogane avevano altresì specificato che la “cessione di uova embrionate, non destinate al consumo umano non possono fruire della medesima aliquota ridotta”, come nel caso delle uova dei pesci ornamentali. Il chiarimento delle Entrate, atteso da tempo da API e da Confagricoltura che ha collaborato a questo importante risultato, corona un iter partito all’inizio degli anni 2000. Il provvedimento è disponibile nell’area legislativa (nazionali - circolari) del sito web dell’API, il link diretto http://www.apionline.it/uploads/Leggi/ ParereAE.pdf. www.api-online.it Problematiche delle concessioni ittiogeniche in relazione all’applicazione dei Piani Regionali Tutela Acque Come è noto nel 1999 la normativa sulla tutela delle acque ha avuto un drastico cambiamento. Il decreto legislativo 152/1999, infatti, ha introdotto una novità molto importante dal punto di vista dell’oggetto della tutela perché mentre fino a quel periodo si era prestata attenzione ai singoli scarichi, come era previsto dalla legge Merli, con la riforma l’oggetto della tutela diviene il corso d’acqua nel suo insieme. In quest’ottica per i soggetti che utilizzano le risorse idriche che provengono o in qualche modo affluiscono al corso d’acqua non esiste più soltanto un obbligo di mantenere il proprio scarico entro i limiti definiti dalle tabelle ma possono essere introdotti obblighi ulteriori che garantiscano un impatto complessivo sul corso d’acqua che non ne comprometta lo stato di qualità. Con detta norma è stato poi introdotto nella legislazione il concetto di tutela quantitativa della risorsa, che si fonda sul principio che un corpo idrico per mantenersi vivo e vitale ha bisogno oltre che di una qualità alta anche di una certa quantità d’acqua. In realtà esisteva già dal 1989 con la l. 183/1989 il concetto di minimo deflusso vitale ma quello era appunto un criterio di minima portata necessaria per la vitalità del corpo idrico mentre con il d. lgs. 152/1999 si introduce la possibilità di stabilire una portata necessaria per mantenere uno stato di qualità buono. Lo stato di qualità buono di tutti i corpi idrici è, infatti, l’obiettivo che l’Amministrazione deve garantire attraverso una pianificazione contenuta nei piani di tutela, i quali oltre ad una parte che analizza lo stato attuale devono contenere gli obiettivi di qualità da raggiungere e le misure da adottare a tale scopo. Ora sebbene con grande ritardo e con un grado di incisività assai differente da regione a regione i piani di tutela sono stati approvati e le Amministrazioni stanno iniziando ad applicare le prescrizioni ivi contenute ed in particolare quelle destinate alla tutela quantitativa. Tuttavia nella fase dell’applicazione ci si avvede di un impianto pianificatorio caratterizzato dal fatto che la redazione dei Piani è stata affidata ad esperti di ecologia i quali spesso non hanno contemperato le necessità di tutela dell’ambiente con quelle della produzione agricola ed industriale ma hanno privilegiato esclusivamente la massima qualità ambientale possibile. Ovviamente i produttori avrebbero dovuto far sentire la loro voce nella fase di approvazione dei Piani ma questo spesso non è avvenuto ed ora ci si trova di fronte a norme tecniche troppo restrittive. Spesso, però, è possibile criticare oppure impugnare dette norme nella fase della loro prima applicazione ed in quel momento è possibile chiedere che vengano effettuati degli studi accurati che valutino accuratamente la necessità di rilasciare grandi quantitativi d’acqua. È principio generale, infatti, che la tutela ambientale debba essere contemperata con gli altri interessi tutelati dall’ordinamento. La vitalità del tessuto agricolo ed in particolare dell’allevamento ittico dipende in modo irredimibile dalla quantità di acqua disponibile e quindi sarà necessario far passare questo principio in modo che anche le amministrazioni regionali ne tengano conto nel determinare sia il DMV che gli ulteriori rilasci di portata da imporre. Avv. Giovanni Battista Conte Imposte e tasse, pagamenti mediante Mod. F24 Chiarimenti dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/2014 A far data dal 1°ottobre p.v., i versamenti delle imposte mediante Mod. F24 dovranno essere effettuati in base alle nuove disposizioni che prevedono l’estensione dell’obbligo di utilizzo dei sistemi telematici anche ai soggetti non titolari di partita IVA. L’Agenzia delle Entrate ha fornito i necessari chiarimenti con una propria circolare n°17 del 19 settembre 2014, di seguito riportata in sintesi. Modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione con saldo finale maggiore di zero o con saldo superiore a 1.000 euro (indipendentemente da crediti utilizzati in compensazione). Vanno presentati in via esclusivamente telematica avvalendosi dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate direttamente dal contribuente (attraverso i canali telematici Fisconline ed Entratel), oppure tramite gli intermediari abilitati (CAF, Associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, professionisti, ecc.) attraverso il servizio “F24 cumulativo” e il servizio “F24 addebito unico”. È am- messo anche l’utilizzo dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione (Banche, Poste italiane e agenti della riscossione). Modelli F24 a saldo zero. Vanno presentati mediante l’utilizzo dei suddetti servizi telematici (Fisconline, Entratel ed intermediari abilitati), ma non è possibile ricorrere all’internet banking. Soggetti titolari di partita IVA Le nuove disposizioni non modificano l’obbligo già esistente per i titolari di partita IVA che sono tenuti ad utilizzare i sistemi di pagamento telematici per i versamenti mediante Mod F24, (imposte, contributi, premi, ecc.), di cui all’art. 17 del D. Lgs. n.241/97. Tuttavia, anche tali soggetti sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate ( Fisconline, Entratel e Ultimi aggiornamenti È stata implementata la sezione approfondimenti del sito: Intervento di approfondimento del Dott. Andrea Fabris, medico veterinario: “REGISTRAZIONI E/O AUTORIZZAZIONI relative ad igiene, sanità e benessere animale in acquacoltura PER GARANTIRE LA TRACCIABILITÀ”. Intervento di approfondimento del Dott. Paolo Rebolini, tecnologo alimentare, “COME PREPARARSI ALLE VISITE DI CONTROLLO ED ISPEZIONE IN ALLEVAMENTO AI FINI DELLA TRACCIABILITÀ” www.tracciabilitaacquacoltura.it Optiline Premium PIÙ PESCE con meno mangime Alimentiamo la tua passione per il pesce intermediari abilitati) quando il saldo del Mod F24 sia pari a zero. tinuare a presentare il Mod. F24 cartaceo. Contribuenti sprovvisti di conto corrente I versamenti mediante il Mod. F24 cartaceo potranno essere ancora effettuati: a) dai contribuenti non titolari di partita IVA, presso gli intermediari della riscossione (Banche, Poste italiane ed Agenti della riscossione), nel caso di versamenti per importi pari o inferiori ai 1.000 euro, senza utilizzo di crediti in compensazione; b) per i mod. F24 “precompilati” inviati dagli enti impositori (Comuni, Agenzia entrate, ecc.), indipendentemente dalla misura degli importi dovuti, senza l’indicazione di crediti in compensazione; c) per i versamenti rateali dei tributi da parte di contribuenti non titolari di partita IVA, iniziati nel corso dell’anno corrente utilizzando il modello cartaceo, fino al 31 dicembre 2014, anche per importi superiori ai 1.000 euro e/o utilizzando crediti in compensazione oppure se il saldo del modello F24 è pari a zero. Inoltre, i soggetti che utilizzano agevolazioni fiscali sotto forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione, possono con- I contribuenti “oggettivamente impossibilitati” a detenere un conto corrente (dovrebbe riguardare casi come, ad esempio, i protestati, ecc.) per i modelli F24 il cui saldo sia superiore a 1.000 euro, senza l’utilizzo di crediti in compensazione, potranno affidarsi agli intermediari abilitati (CAF, ecc.) disponibili all’addebito del pagamento sul proprio conto corrente ovvero agli intermediari della riscossione (banche, ecc.) che consentono di presentare il Mod. F 24 con modalità telematiche anche ai soggetti privi di conto corrente, in quanto i pagamenti sono eseguiti con modalità diverse dall’addebito sul conto (es. carte prepagate). Solo in casi residuali, in cui non siano utilizzabili i predetti canali, potrà essere utilizzato l’F24 cartaceo. Per gli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione con saldo finale maggiore di zero, se non sono disponibili i suddetti canali, si potrà dividere il versamento utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate presentando un Mod. F24 con saldo zero nel quale compensare i crediti con una parte del debito e un Mod. F24 cartaceo per il versamento del restante importo a debito. La riproduzione, anche parziale, dei contenuti del presente periodico on line, è subordinata alla citazione esplicita della testata “Aquacoltura Api Informa on line” e degli autori www.api-online.it
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