30 Mercoledì 25 Giugno 2014 I M P O S T E E TA S S E La novità (al via dal 1° ottobre) contenuta nella legge di conversione del dl 80 euro F24 a saldo zero, via obbligata Deleghe trasmesse alle Entrate solo telematicamente DI GIANLUCA ROSSI trada obbligata per il modello F24 a saldo zero: dal 1° ottobre, le deleghe dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Per le compensazioni con saldo positivo e per i versamenti di importo superiore a 1.000 euro, il contribuente potrà invece avvalersi anche degli intermediari convenzionati, fermo restando il canale telematico. Lo stabilisce l’art. 11 del dl n. 66/2014, convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014, pubblicata lo stesso giorno nella G.U. n. 143. Le novità sono state introdotte nel quadro delle misure volte al contenimento dei costi della riscossione dei tributi mediante riduzione dei compensi di intermediazione, con l’obiettivo di risparmiare, rispetto al 2013, il 30% nell’anno in corso e il 40% l’anno a partire dal 2015. S I vincoli sul modello F24 Il comma 2 dell’art. 11 prevede che a decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando «i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia» (per esempio, l’obbligo di avvalersi dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate per la trasmissione delle deleghe di versamento recanti compensazioni dei crediti Iva per importi superiori a 5.000 euro annui, previsto dall’art. 37, comma 49-bis, del dlgs n. 241/97), i versamenti unitari di cui all’art. 17, dlgs n. 241/97, cioè quelli effettuati mediante le deleghe unificate modello F24, dovranno essere eseguiti: a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline) nel caso in cui, per effetto delle compensazioni di crediti, il saldo finale della delega sia uguale a zero; b) esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia e dagli intermediari della riscossione convenzionati (per esempio, banche) qualora siano effettuate compensazioni di crediti e il saldo finale sia di importo positivo; c) esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia e dagli intermediari della riscossione convenzionati qualora il saldo finale da versare sia superiore a 1.000 euro. In pratica, i contribuenti potranno presentare direttamente agli sportelli degli intermediari soltanto le deleghe di importo fino a 1.000 euro, sempreché la delega non contenga compensazioni. Al di fuori di tale ipotesi, l’F24 dovrà essere inviato obbligatoriamente per via telematica, con l’ulteriore vincolo dell’uso esclusivo dei servizi dell’Agenzia per le deleghe «a saldo zero». In sede di conversione è stato soppresso il comma 3, che disciplinava la trasmissione, da parte dei soggetti abilitati, delle deleghe di terzi attraverso i servizi telematici degli intermediari. BREVI Un progetto di mobilità sostenibile per diminuire le emissioni relative agli spostamenti, sia dei collaboratori sia delle merci. Per quanto riguarda la mobilità delle persone, è stato sviluppato un progetto di car sharing in collaborazione con «e-vai» che dovrebbe portare a un taglio dei costi del 13% e a un risparmio di 151 t di CO 2 in tre anni. Questa una delle tante iniziative presentate ieri da Leroy Merlin all’auditorium San Fedele a Milano nel corso del Green Day, appuntamento annuale dedicato alla sostenibilità, che quest’anno ha avuto come tema principale «fare per la comunità». Ieri la Guardia di finanza di Milano ha celebrato il 240° anniversario della Fondazione del Corpo. Forniti alcuni dati sui primi cinque mesi di attività nel 2014. La fetta di recuperi a tassazione più consistente deriva dall’evasione fiscale internazionale, che, da sola, copre l’80% del valore della maggiore base imponibile individuata nei 2.154 interventi portati a termine. Nel controllo della spesa pubblica sono stati scoperti altri 105 milioni di contributi indebita- mente percepiti, dopo il risultato record dell’intero 2013 che aveva visto complessivamente far emergere 283 milioni di contributi illeciti. Una sigaretta su dieci fumata nei paesi dell’Unione europea nel 2013 è illegale. Di queste il 33%, una su tre, è una «illicit whites», una forma emergente di prodotto contraffatto, cioè sigarette prodotte legalmente in un paese con lo scopo di essere contrabbandate. I governi europei cedono al mercato illegale 10,9 miliardi di euro di entrate erariali. In Italia, grazie al livello basso dei prezzi garantito dall’introduzione del segmento super-low, unito a una politica fiscale di equilibrio, si è verificata una contrazione del fenomeno pari al 50%. Sono i dati emersi dal Project Sun, l’annuale rapporto che dal 2006 l’istituto di ricerca internazionale Kpmg dedica all’analisi e monitoraggio del mercato illecito e del contrabbando dei prodotti del tabacco in Europa, realizzato per i principali player del mercato: British american tobacco (Bat), Imperial tobacco plc (Imperial), Japan tobacco international (Jti) e Philip Morris international Inc (Pmi). © Riproduzione riservata Non c’è privacy che tenga Ruoli Tares trasparenti IPOTESI MINISTERIALI NON VINCOLANTI Sulla Tares non c’è privacy che tenga. Il comune deve tirare fuori le carte, tutti i ruoli del tributo sui rifiuti con gli importi pagati da cittadini e imprese: impossibile negare al consigliere comunale di opposizione l’accesso agli atti trincerandosi dietro il diritto alla riservatezza dei contribuenti. Lo stabilisce il Tar Campania con la sentenza 3161/14: il richiedente ha diritto a ottenere in formato elettronico (la carta costerebbe troppo) gli importi pagati da ogni soggetto d’imposta residente. Spetta ai comuni stabilire la scadenza entro la quale i contribuenti possono effettuare i versamenti della Tasi senza applicazione di sanzioni e interessi. Lo ha chiarito la risoluzione del dipartimento delle finanze n. 1/Df del 23 giugno (si veda ItaliaOggi di ieri), confermando che al riguardo sussistono le condizioni che consentono di applicare le disposizioni recate dall’art. 10 dello Statuto del contribuente. Lo stesso provvedimento indica come «termine ragionevole» il 16 luglio 2014, ovvero un mese dopo la scadenza di legge, fissata al 16 giugno. Tuttavia, si ritiene che i sindaci possano decidere diversamente. La risoluzione, infatti, sembra confermare la lettura fornita dalla circolare Anci Emilia-Romagna n. 113/2014, secondo cui i comuni hanno mano libera sulla definizione e quindi sull’eventuale differimento dei termini di versamento della Tasi. Un tale intervento, infatti, pare pacificamente rientrare nell’alveo della potestà regolamentare comunale disciplinata dall’art. 52 del dlgs 446/1997. Lo stesso Mef, nella circolare 13 gennaio 2000, n. 13/E, ha chiarito che l’ente locale può differire i termini di versamento, precisando anche, per quanto riguarda la Tosap e l’imposta di pubblicità, che con regolamento è possibile modificare in via definitiva i termini ordinari per il pagamento. Discorso in parte diverso potrebbe valere per l’Imu, considerato che una parte del gettito di tale imposta è destinato allo stato. Per la Tasi, invece, non è prevista alcuna riserva di gettito a favore dello stato. La risoluzione, inoltre, afferma che nella medesima situazione di criticità che consente si comuni di chiudere un occhio si trovano anche gli enti non commerciali, oggetto dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del dlgs n. 504/1992, i quali erano tenuti a versare entro il 16 giugno sia l’Imu a saldo dell’anno 2013, che la prima rata Imu e Tasi, ove dovute, per l’anno 2014. Per questi soggetti, alle citate difficoltà applicative, si aggiunge un ulteriore aspetto di criticità dovuto al fatto che non è ancora perfezionato l’iter di approvazione dell’apposito modello di dichiarazione con le relative istruzioni In tal caso, quindi, il termine ragionevole fissato dai comuni dovrà decorrere ovvero dalla pubblicazione del modello di La risoluzione su dichiarazione www.italiaoggi.it/ Matteo Barbero Segreto d’ufficio Sbaglia l’amministrazione quando nega l’ostensione dei documenti nella loro «totalità» sul mero rilievo che «presuppone la presa di conoscenza di dati assolutamente sensibili e quindi direttamente tutelati dalla legge sulla privacy». L’esponente politico estraneo alla maggioranza che sostiene il sindaco ha ben diritto a ottenere dagli uffici del comune (e della provincia) tutte le notizie e le informazioni in loro possesso che risultino «utili all’espletamento del mandato»: il consigliere risulta infatti tenuto al segreto d’ufficio nei casi indicati dalla legge. È la stessa disposizione di cui all’articolo 43, comma 2, del Testo unico degli enti locali a consentire l’accesso ai documenti riconducibili anche alle municipalizzate e agli enti che dipendono da quelli locali. Risulta evidente, ma evidentemente non all’amministrazione, che il richiedente non chiede l’accesso alle delibere che determinano le tariffe e indicano il responsabile del procedimento amministrativo (d’altronde sono atti pubblici). Il consigliere vuole accedere ai dettagli e non ai dati aggregati per categoria di contribuenti: il suo obiettivo è conoscere gli importi pagati da persone fisiche e giuridiche residenti nel comune. E le sue prerogative sono più ampie rispetto al generico diritto alla trasparenza di cui all’articolo 22 della legge 241/90: rispetto alla legittimazione, al contenuto della pretesa ad accedere ai documenti amministrativi e all’assenza di particolari obblighi di motivazione o formalità. In questo tipo di causa può essere direttamente il giudice amministrativo a ordinare l’ostensione dei documenal comune, al quale non La sentenza sul sito ti resta che pagare le spese www.italiaoggi.it/ del giudizio. Dario Ferrara documenti Tasi oltre il 16 luglio © Riproduzione riservata documenti
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