F24 a saldo zero, via obbligata

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Mercoledì 25 Giugno 2014
I M P O S T E E TA S S E
La novità (al via dal 1° ottobre) contenuta nella legge di conversione del dl 80 euro
F24 a saldo zero, via obbligata
Deleghe trasmesse alle Entrate solo telematicamente
DI
GIANLUCA ROSSI
trada obbligata per il
modello F24 a saldo
zero: dal 1° ottobre, le
deleghe dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso i
servizi telematici dell’Agenzia
delle entrate.
Per le compensazioni con saldo positivo e per
i versamenti di
importo superiore a 1.000
euro, il contribuente potrà
invece avvalersi anche degli
intermediari convenzionati,
fermo restando il canale telematico.
Lo stabilisce l’art. 11 del dl
n. 66/2014, convertito in legge
n. 89 del 23 giugno 2014, pubblicata lo stesso giorno nella
G.U. n. 143.
Le novità sono state introdotte nel quadro delle misure volte al contenimento dei
costi della riscossione dei tributi mediante riduzione dei
compensi di intermediazione,
con l’obiettivo di risparmiare, rispetto al 2013, il 30%
nell’anno in corso e il 40%
l’anno a partire dal 2015.
S
I vincoli
sul modello F24
Il comma 2 dell’art. 11 prevede che a decorrere dal 1°
ottobre 2014, fermi restando
«i limiti già previsti da altre
disposizioni vigenti in materia» (per esempio, l’obbligo di
avvalersi dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate
per la trasmissione delle deleghe di versamento recanti
compensazioni dei crediti Iva
per importi superiori a 5.000
euro annui, previsto dall’art.
37, comma 49-bis, del dlgs
n. 241/97), i versamenti unitari di cui all’art. 17, dlgs n.
241/97, cioè quelli effettuati
mediante le deleghe unificate
modello F24, dovranno essere
eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi
a disposizione dall’Agenzia
delle entrate (Entratel o Fisconline) nel caso in cui, per
effetto delle compensazioni
di crediti, il saldo finale della
delega sia uguale a zero;
b) esclusivamente mediante
i servizi telematici dell’Agenzia e dagli intermediari della
riscossione convenzionati (per
esempio, banche) qualora siano effettuate compensazioni
di crediti e il saldo finale sia
di importo positivo;
c) esclusivamente mediante
i servizi telematici dell’Agenzia e dagli intermediari della riscossione convenzionati
qualora il saldo finale da
versare sia superiore a 1.000
euro.
In pratica, i contribuenti
potranno presentare direttamente agli sportelli degli
intermediari soltanto le deleghe di importo fino a 1.000
euro, sempreché la delega
non contenga compensazioni. Al di fuori di tale ipotesi,
l’F24 dovrà essere inviato obbligatoriamente per via telematica, con l’ulteriore vincolo
dell’uso esclusivo dei servizi
dell’Agenzia per le deleghe «a
saldo zero».
In sede di conversione è
stato soppresso il comma 3,
che disciplinava la trasmissione, da parte dei soggetti
abilitati, delle deleghe di terzi
attraverso i servizi telematici
degli intermediari.
BREVI
Un progetto di mobilità sostenibile per
diminuire le emissioni relative agli spostamenti, sia dei collaboratori sia delle
merci. Per quanto riguarda la mobilità
delle persone, è stato sviluppato un progetto di car sharing in collaborazione
con «e-vai» che dovrebbe portare a un
taglio dei costi del 13% e a un risparmio
di 151 t di CO 2 in tre anni. Questa una
delle tante iniziative presentate ieri
da Leroy Merlin all’auditorium San
Fedele a Milano nel corso del Green
Day, appuntamento annuale dedicato
alla sostenibilità, che quest’anno ha
avuto come tema principale «fare per la
comunità».
Ieri la Guardia di finanza di Milano
ha celebrato il 240° anniversario della
Fondazione del Corpo. Forniti alcuni
dati sui primi cinque mesi di attività nel
2014. La fetta di recuperi a tassazione
più consistente deriva dall’evasione fiscale internazionale, che, da sola, copre
l’80% del valore della maggiore base
imponibile individuata nei 2.154 interventi portati a termine. Nel controllo
della spesa pubblica sono stati scoperti
altri 105 milioni di contributi indebita-
mente percepiti, dopo il risultato record
dell’intero 2013 che aveva visto complessivamente far emergere 283 milioni di
contributi illeciti.
Una sigaretta su dieci fumata nei
paesi dell’Unione europea nel 2013 è
illegale. Di queste il 33%, una su tre, è
una «illicit whites», una forma emergente
di prodotto contraffatto, cioè sigarette
prodotte legalmente in un paese con lo
scopo di essere contrabbandate. I governi
europei cedono al mercato illegale 10,9
miliardi di euro di entrate erariali. In
Italia, grazie al livello basso dei prezzi
garantito dall’introduzione del segmento
super-low, unito a una politica fiscale di
equilibrio, si è verificata una contrazione
del fenomeno pari al 50%. Sono i dati
emersi dal Project Sun, l’annuale rapporto che dal 2006 l’istituto di ricerca
internazionale Kpmg dedica all’analisi
e monitoraggio del mercato illecito e del
contrabbando dei prodotti del tabacco in
Europa, realizzato per i principali player
del mercato: British american tobacco
(Bat), Imperial tobacco plc (Imperial),
Japan tobacco international (Jti) e Philip
Morris international Inc (Pmi).
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Non c’è privacy che tenga
Ruoli Tares trasparenti
IPOTESI MINISTERIALI NON VINCOLANTI
Sulla Tares non c’è privacy che tenga. Il comune deve
tirare fuori le carte, tutti i ruoli del tributo sui rifiuti
con gli importi pagati da cittadini e imprese: impossibile
negare al consigliere comunale di opposizione l’accesso
agli atti trincerandosi dietro il diritto alla riservatezza
dei contribuenti. Lo stabilisce il Tar Campania con la
sentenza 3161/14: il richiedente ha diritto a ottenere in
formato elettronico (la carta costerebbe troppo) gli importi pagati da ogni soggetto d’imposta residente.
Spetta ai comuni stabilire la scadenza entro la quale i contribuenti possono effettuare i versamenti della Tasi senza
applicazione di sanzioni e interessi. Lo ha chiarito la risoluzione del dipartimento delle finanze n. 1/Df del 23 giugno
(si veda ItaliaOggi di ieri), confermando che al riguardo
sussistono le condizioni che consentono di applicare le disposizioni recate dall’art. 10 dello Statuto del contribuente.
Lo stesso provvedimento indica come «termine ragionevole»
il 16 luglio 2014, ovvero un mese dopo la scadenza di legge,
fissata al 16 giugno. Tuttavia, si ritiene che i sindaci possano decidere diversamente.
La risoluzione, infatti, sembra confermare la lettura fornita
dalla circolare Anci Emilia-Romagna n. 113/2014, secondo
cui i comuni hanno mano libera sulla definizione e quindi sull’eventuale differimento dei termini di versamento
della Tasi. Un tale intervento, infatti, pare pacificamente
rientrare nell’alveo della potestà regolamentare comunale
disciplinata dall’art. 52 del dlgs 446/1997. Lo stesso Mef,
nella circolare 13 gennaio 2000, n. 13/E, ha chiarito che
l’ente locale può differire i termini di versamento, precisando anche, per quanto riguarda la Tosap e l’imposta di
pubblicità, che con regolamento è possibile modificare in
via definitiva i termini ordinari per il pagamento.
Discorso in parte diverso potrebbe valere per l’Imu, considerato che una parte del gettito di tale imposta è destinato
allo stato. Per la Tasi, invece, non è prevista alcuna riserva
di gettito a favore dello stato.
La risoluzione, inoltre, afferma che nella medesima situazione di criticità che consente si comuni di chiudere un
occhio si trovano anche gli enti non commerciali, oggetto
dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del dlgs n.
504/1992, i quali erano tenuti a versare entro il 16 giugno
sia l’Imu a saldo dell’anno 2013, che la prima rata Imu e
Tasi, ove dovute, per l’anno 2014. Per questi soggetti, alle
citate difficoltà applicative, si aggiunge un ulteriore aspetto
di criticità dovuto al fatto che non è ancora perfezionato
l’iter di approvazione dell’apposito modello di dichiarazione
con le relative istruzioni
In tal caso, quindi, il termine ragionevole fissato dai comuni
dovrà decorrere ovvero dalla
pubblicazione del modello di
La risoluzione su
dichiarazione
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Matteo Barbero
Segreto d’ufficio
Sbaglia l’amministrazione quando nega l’ostensione dei
documenti nella loro «totalità» sul mero rilievo che «presuppone la presa di conoscenza di dati assolutamente
sensibili e quindi direttamente tutelati dalla legge sulla
privacy». L’esponente politico estraneo alla maggioranza
che sostiene il sindaco ha ben diritto a ottenere dagli
uffici del comune (e della provincia) tutte le notizie
e le informazioni in loro possesso che risultino «utili
all’espletamento del mandato»: il consigliere risulta
infatti tenuto al segreto d’ufficio nei casi indicati dalla legge. È la stessa disposizione di cui all’articolo 43,
comma 2, del Testo unico degli enti locali a consentire
l’accesso ai documenti riconducibili anche alle municipalizzate e agli enti che dipendono da quelli locali. Risulta
evidente, ma evidentemente non all’amministrazione,
che il richiedente non chiede l’accesso alle delibere che
determinano le tariffe e indicano il responsabile del procedimento amministrativo (d’altronde sono atti pubblici). Il consigliere vuole accedere ai dettagli e non ai dati
aggregati per categoria di contribuenti: il suo obiettivo
è conoscere gli importi pagati da persone fisiche e giuridiche residenti nel comune. E le sue prerogative sono
più ampie rispetto al generico diritto alla trasparenza di
cui all’articolo 22 della legge 241/90: rispetto alla legittimazione, al contenuto della pretesa ad accedere ai documenti amministrativi e all’assenza di particolari obblighi
di motivazione o formalità. In questo tipo di causa può
essere direttamente il giudice amministrativo a ordinare
l’ostensione dei documenal comune, al quale non
La sentenza sul sito ti
resta che pagare le spese
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del giudizio.
Dario Ferrara
documenti
Tasi oltre il 16 luglio
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