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CIRCOLARE STRAORDINARIA
[Maggio 2014]
RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE PER LAVORATORI
DIPENDENTI ED ASSIMILATI – BONUS 80 EURO
(D.L. N. 66/2014 - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 8/E del 28.04.2014 - Agenzia
delle Entrate, Risoluzione n. 48/E del 07.05.2014) - Agenzia delle Entrate, Circolare
n. 9/E del 14.05.2014
L’ Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo i dovuti chiarimenti operativi in merito
al Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 avente la finalità di ridurre la pressione fiscale e
contributiva sul lavoro, riconoscendo, tra l’ altro, un credito ai titolari di reddito di
lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
L’importo del credito è di 640 euro per i possessori di reddito complessivo non
superiore a €. 24.000; in caso di superamento del predetto limite di €. 24.000, il
credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo
pari a €. 26.000.
Per consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il credito dovrà essere
riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d’imposta a partire dalla
retribuzione di maggio, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei
beneficiari.
Lo scrivente Studio attribuirà quindi il credito in maniera automatica in base al reddito
annuo di riferimento, calcolato sulla base delle informazioni in nostro possesso.
Il credito in esame è riconosciuto per l’anno 2014 mentre la conferma per il 2015 sarà
inserita nella legge di stabilità per l’anno 2015.
SOGGETTI BENEFICIARI
I beneficiari del credito sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo è
formato:
Circolare Straordinaria MAGGIO 2014
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dai redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1, del TUIR);
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dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, del TUIR)
quali:
compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;
indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per
incarichi svolti in relazione a tale qualità;
borse di studio, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale;
redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
remunerazioni dei sacerdoti;
prestazioni pensionistiche;
compensi per lavori socialmente utili
REQUISITO
Il contribuente deve essere titolare di un reddito complessivo (al netto del reddito dell’
abitazione principale e delle relative pertinenze) per l’anno d’imposta 2014 non
superiore a €. 26.000 e deve altresì avere un’imposta lorda di ammontare superiore
alle detrazioni da lavoro loro spettanti.
I sostituti d’ imposta dovranno determinare la spettanza del credito e il relativo
importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione.
I contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del
beneficio, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a €.
26.000 derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d’imposta,
sono tenuti a darne comunicazione al proprio datore di lavoro il quale potrà
recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei
periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e,
comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di
fine anno o di fine rapporto. Al fine di evitare spiacevoli conguagli negativi di
fine anno, si prega quindi di diffondere l’allegata informativa ai propri
dipendenti/collaboratori con l’avvertenza che, così come disposto dalla
norma, laddove spettante sulla base delle informazioni già in possesso, il
credito sarà riconosciuto fin da subito.
Circolare Straordinaria MAGGIO 2014
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INFORMATIVA AL LAVORATORE
AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL BONUS EX ART. 1, DL N. 66/2014
Ai lavoratori che, con riferimento al periodo d’imposta 2014:
1) producono un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato;
2) possiedono un reddito complessivo non superiore a 26.000 euro;
3) producono un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato che genera un’imposta lorda positiva (al
netto delle sole detrazioni da lavoro dipendente),
spetta, a partire dal periodo di paga maggio 2014, un bonus mensile il cui valore massimo su
base annua è pari a euro 640 (da rapportare in caso di rapporto di durata inferiore all’anno).
Il sostituto d’imposta (datore di lavoro o committente) riconosce il predetto bonus in via automatica
sulla base delle informazioni in suo possesso senza necessità che sia prodotta, da parte dei
lavoratori beneficiari, alcuna richiesta di erogazione in tal senso.
Tutto ciò premesso, si evidenzia che l’effettivo diritto al bonus nonché la relativa quantificazione
potrebbero essere influenzati dalla sussistenza di eventuali situazioni personali che esulano dal
rapporto in essere con l’azienda.
Si tratta nello specifico di:
1.
presunzione di produrre, nel periodo d’imposta 2014, un reddito complessivo superiorea
26.000 per effetto di ulteriori redditi rispetto a quelli erogati dall’azienda (redditi da fabbricati
fatta eccezione del reddito per l’abitazione principale, redditi da terreni, redditi da lavoro
autonomo, di capitale, d’impresa, redditi diversi);
Attenzione: la presenza di un reddito complessivo superiore a 26.000 euro fa venir
meno il diritto al bonus e implica l’obbligo di restituzione dello stesso nel caso in cui
sia stato riconosciuto.
2.
percezione di ulteriori redditi da lavoro dipendente e/o assimilati contestuali al
rapporto in essere con l’azienda;
Attenzione: in presenza di più rapporti di lavoro (dipendente o assimilato)
contestuali, il lavoratore può valutare di richiedere il riconoscimento del relativo
importo ad uno solo dei sostituti d’imposta sulla base della sua situazione reddituale
complessiva.
3.
aver già beneficiato, nel corso del 2014, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, del
bonus.
Attenzione: In questo caso il lavoratore potrebbe aver diritto ad un bonus di
ammontare inferiore a quello determinato dall’azienda.
La comunicazione tempestiva delle situazioni sopra indicate consentirà di evitare che, sulla base dei
soli dati reddituali in possesso dell’azienda, Le venga riconosciuto un bonus che dovrà successivamente
restituire in tutto o in parte in sede di conguaglio o di dichiarazione dei redditi (Mod. 730/UNICO). La
invitiamo, pertanto, qualora ritenga necessario comunicare, ai fini in oggetto, le informazioni di cui sopra, a
consegnarci il modulo allegato alla presente informativa, debitamente compilato.
Attenzione: Le ricordiamo che la compilazione della comunicazione è facoltativa e in Sua
mancanza l’azienda provvederà a riconoscerLe il bonus laddove spettante in base alle
informazioni in suo possesso.
COMUNICAZIONE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO
DEL BONUS EX ART. 1, DL N. 66/2014
Io
sottoscritto
dipendente dell’azienda
____________________________________________________________,
__________________________________________________________,
in relazione alle disposizioni contenute nell’art. 1 del DL n. 66/2014 che prevedono, al verificarsi di
specifiche condizioni reddituali, il diritto a percepire un bonus il cui importo massimo su base
annua è pari ad euro 640,00
o richiedo la non applicazione del bonus di cui all’art. 1 del DL n. 66/2014;
o comunico che percepirò presuntivamente nell’anno 2014 ulteriori redditi,
aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dal rapporto con l’azienda, pari ad euro___________ di
cui chiedo venga tenuto conto ai fini del riconoscimento del bonus di cui all’art. 1 del DL n.
66/2014 e delle detrazioni d’imposta di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR;
o comunico che mi è stato riconosciuto il bonus di cui all’art. 1 del DL n.
66/2014 nel corso di precedenti rapporti di lavoro intercorsi nell’anno 2014 per un
importo pari ad euro _____________ riferito ad un periodo di lavoro pari a _____________
giorni e ad un reddito pari a euro _____________.
Cordiali saluti
______________ , _____________
Firma
___________________________