Circolare settimanale n. 36 del 04.10.2014

N. 36-2014
In evidenza:
• F24: nuove regole di utilizzo dal 01° ottobre 2014
• La Dichiarazione IMU ENC slitta al 30.11.2014
• Invio tardivo di Unico: le sanzioni per
l’intermediario
• La ricevuta e lo scarto di Unico
• Intermediari e tardiva trasmissione di Unico
• La Certificazione Unica 2015
• Circolare Assonime n. 29 del 30.09.2014 – Visto di
Conformità
Sommario
Il punto del Direttore
COMMERCIALISTI… OCCHIO ALLE CIRCOLARI DELL’AGENZIA
Legislazione e Prassi
Decreto MEF 23.09.2014 pubblicato in G.U. il 30.09.2014 - La
Dichiarazione IMU ENC slitta al 30.11.2014
Circolare Assonime n. 29 del 30.09.2014 – Visto di Conformità
Risoluzione n. 85 del 03.10.2014 - Soppressione del codice tributo
“6831”
Giurisprudenza
Cassazione Tributaria, sentenza pubblicata il 29 settembre 2014 Licenza taxi. Non tassabile cessione padre-figlio
Cassazione Penale, sentenza pubblicata il 29 settembre 2014 - Schede
carburante. Quando la dichiarazione non è fraudolenta
Cassazione Penale, sentenza depositata il 30 settembre 2014 - Omesso
versamento IVA: condanna annullata
Cassazione Penale, sentenza depositata il 30 settembre 2014 - Omessa
dichiarazione. Assolto imprenditore estero
Cassazione Tributaria, sentenza del 1° ottobre 2014 - Studi di settore:
l'accertamento per l’avvocato – studente
Cassazione Tributaria, sentenza depositata il 1° ottobre 2014 - IVA. Le
fatture su fogli mobili precludono la detrazione
Cassazione – Seconda Sezione Civile - sentenza 2 ottobre - CDL: sì al
patto di quota lite
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Cassazione Penale, sentenza 2 ottobre - Omessa IVA. Irrilevanti le
ipoteche per debiti pregressi
Cassazione Tributaria, sentenza 3 ottobre - Verifiche fiscali. Pieni
poteri alla DRE
Cassazione Tributaria, sentenza 3 ottobre - I consumi di energia
aiutano il Fisco
Commenti Fisco
Decreto Sblocca Italia: stop alla DIA
F24: nuove regole di utilizzo dal 01° ottobre 2014
L’apposizione del visto di conformità
L’invio del modello UnicoSC per le società in liquidazione
La ricevuta e lo scarto di Unico
Invio tardivo di Unico: le sanzioni per l’intermediario
La residenza fiscale delle persone giuridiche
La Certificazione Unica 2015
Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifica
La gestione degli acquisti intracomunitari
Intermediari e tardiva trasmissione di Unico
Avviso “muto”: più tempo per il ricorso
Fondo patrimoniale. Via libera all’ipoteca?
Controlli solo formali per l’apposizione del visto di conformità
Edilizia e aliquota IVA del 10%
Adempimento
Unico 2013: ravvedimento entro il 30.09
Lavoro & Previdenza
Lavoratori domestici: terza rata in scadenza
Durc interno: proroga delle note di rettifica
ENPAIA: comunicazione reddituale 2013
Cambio appalto e assunzioni orfani
Settore marittimo: la disciplina dei contratti a termine
Società & Bilancio
Le poste in valuta
Fiscal Focus risponde
L’agenda del professionista
Scadenze settimana 06.10.2014 – 10.10.2014
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Il punto del Direttore
A cura di Antonio Gigliotti
COMMERCIALISTI… OCCHIO ALLE CIRCOLARI DELL’AGENZIA
Cari amici,
è proprio difficile oramai fare questa professione e la cosa che mi fa
ancora più rabbia è l’assoluto vuoto che esiste intorno a noi. Leggi
incomprensibili, adempimenti inutili o doppioni, responsabilità sempre più rilevanti e
non proporzionali agli incassi che invece sono sempre più bassi… Tale è la fotografia
che ci si presenta quotidianamente innanzi agli occhi.
Lo svolgimento delle nostre attività giornaliere si semplifica in una battaglia da
combattere su due fronti: il primo, è quello che ci vede contrapposti a un Fisco sempre
più esigente; il secondo, è invece il campo di battaglia nel quale siamo chiamati a
districarci tra clienti che pretendono sempre di più senza esser in grado poi di onorare
i nostri giusti e legittimi compensi. La via maestra, se così possiamo chiamarla, per
venire fuori dall’intricato marasma di obblighi e adempimenti, è proprio
l’Amministrazione Finanziaria e, nello specifico, l’Agenzia delle Entrate con le proprie
circolari, i provvedimenti e le risoluzioni che diffonde a cadenza quasi giornaliera.
Documenti sacri quanto la Bibbia per noi commercialisti, che però contrariamente a
quanto accade con le Sacre Scritture spesso finiscono col dire tutto e il contrario di
tutto. Una volta bisognava seguire il Legislatore. Oggi l’Agenzia fa le sue veci. E non è
detto che assolva correttamente a questo compito!
È chiaro che non scrivo per sentito dire, ma riferendomi, carte alla mano, proprio alle
produzioni dell’Agenzia. Nello specifico, vorrei porre l’accento sulla circolare n. 27
dello scorso 19 settembre 2014, evidenziando ancora una volta il contesto
paradossale nel quale noi commercialisti siamo costretti a operare. Dunque, in
occasione delle novità che hanno coinvolto il mod. F24 telematico per i soggetti
privati, è puntualmente uscita la suddetta circolare con la quale l’Agenzia intendeva
chiarire i dubbi sulle nuove modalità di pagamento del mod. F24.
Allora, se la memoria non m’inganna, da che mondo è mondo quando qualcuno vuol
dare dei chiarimenti lo fa in termini più comprensibili rispetto a quanto
precedentemente illustrato. Quindi, se oggi avvio un certo adempimento e domani mi
accingo a chiarirlo, vuol dire che lo ripresento in maniera tale che i destinatari siano
messi in grado di portarlo a termine senza alcun dubbio. In sostanza, è questo che
significa sciogliere i nodi. Il punto è che alcune circolari dell’Agenzia, proprio come
quella che ho poc’anzi citato, ci mandano dritti dritti verso le sanzioni in tema di
antiriciclaggio. Perché? Ebbene, vediamolo nel dettaglio.
Nel parag. 4 della circolare si danno le istruzioni circa il pagamento del Mod. F24
telematico da parte di un soggetto che è impossibilitato a detenere un conto corrente.
Uno scenario, questo, che noi commercialisti ben conosciamo, in quanto non sono
pochi i clienti che non possono aprire un conto corrente, magari perché protestati o
falliti: sono soggetti che già esistevano prima della crisi, ma dal 2008 si sono
tristemente moltiplicati. La circolare spiega che questi soggetti, qualora debbano
pagare una somma superiore a mille euro, potranno rivolgersi a un professionista (e
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qui entriamo in gioco noi!) che effettua il pagamento attraverso il proprio conto
corrente.
Ecco, ipotizziamo che domani entri in studio un mio cliente appartenente alla fascia
già citata. Questi deve pagare un ammontare di 1.400 euro, ma ovviamente non può
farlo perché non ha un conto corrente. Così mi dà i contanti e io, con le spalle coperte
dalle indicazioni della circolare 27/E/14, provvedo a effettuare il versamento. Fin qui
tutto a posto. La circolare mi ha spiegato che è giusto così. Il mio cliente è contento
perché ha assolto ai propri doveri senza incorrere nell’onere di doversi aprire un
conto corrente e io non ci ho perso nulla, forse solo un po’ di tempo. Mai
adempimento fu più semplice!! Quasi non ci credevo mentre leggevo la circolare. “No!
Le Entrate che fanno qualcosa di semplice e comprensibile!”, mi sono detto stupito.
Purtroppo però, mentre ero soddisfatto d’aver compreso al primo colpo le
intricatissime parole del documento, sono stato d’un tratto attanagliato da un dubbio
atroce: “E come faccio io a giustificare i 1.400 euro che il cliente mi dà in contanti?”.
Cioè, io fungo da intermediario e mi comporto da bravo scolaretto seguendo le
indicazioni maestre dell’Agenzia, ma poi la Guardia di Finanza mi bastona perché
quelle stesse indicazioni vengono meno alle norme antiriciclaggio. E sì, perché i 1.400
euro che ho intascato cash e che ho utilizzato per pagare l’F24 per conto del cliente,
non posso giustificarli in alcun modo, in quanto sul punto la circolare non si esprime.
Questo significa che, fra qualche mese, quando le Fiamme Gialle entreranno nel mio
studio, nessuno mi salverà da una delle sanzioni previste per questo genere di
comportamento, considerato poco chiaro ai fini dell’antiriciclaggio.
Ancora una volta siamo innanzi a un cane che si morde la coda!! Cosa avrebbe dovuto
fare il povero contribuente? Ricordando che si tratta di un soggetto senza conto
corrente, anzi che proprio a causa di tale caratteristica è stata emanata la
disposizione, vediamo che non può agire diversamente da come ho ipotizzato. Non
può fare un assegno. Non può fare un bonifico. Può solo portare i soldi e lasciare a noi
commercialisti la patata bollente!!
A questo punto, la situazione è abbastanza chiara. Mi chiedo solo se chi scrive le
circolari ha presente l’intero quadro! Credo proprio di no.
È vero che non fanno quasi niente per risollevare le sorti del sistema fiscale italiano,
ma è anche vero che quando ci tentano finiscono solo per peggiorarlo!!! E io rimango
basito, sconcertato. Disgustato. In riferimento a ciò, aderisco a pieno a quanto ebbe a
scrivere Francesco Burdin, secondo il quale “l'uggia del ‘non accade nulla’ viene
sempre sconfitta dal disgusto di ciò che finalmente accade”.
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Legislazione e prassi
La Dichiarazione IMU ENC slitta al 30.11.2014
Fiscal Flash n.
158 del
01.10.2014
Il MEF con comunicato stampa del 23 settembre 2014 ha confermato la
proroga al 30 novembre 2014 del termine per la presentazione della
dichiarazione «IMU - TASI ENC» per gli anni 2012 e 2013, prevista dal comma 2
dell’art. 5 del decreto 26 giugno 2014.
Il decreto MEF di proroga è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri
30.09.2014 al n. 226.
Con il decreto del 26 giugno 2014, il Ministero dell’economia e delle finanze
aveva approvato il modello di dichiarazione IMU/TASI per gli enti non
commerciali e le relative istruzioni. Tale modello che si compone di quattro
quadri, evidenzierà l’insieme degli immobili posseduti dagli enti non
commerciali (imponibili, esenti parzialmente ed esenti totalmente). A tal
proposito si sottolinea che con la risoluzione 1/DF dell’11 gennaio 2013 nel
commentare la disposizione di cui all’art. 91-bis, comma 3, del D.L. n. 1 del 2012
(il quale prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, l’esenzione di cui alla lett.
i) comma 1, dell’art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 si applica in
proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile, quale risulta da
apposita dichiarazione) è stato affermato che, sulla base delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e di razionalizzazione
degli strumenti a disposizione degli enti locali impositori in sede di verifica
dell’esatto adempimento dell’obbligazione tributaria, “la dichiarazione IMU
relativa agli immobili degli enti non commerciali debba essere unica e
riepilogativa di tutti gli elementi concernenti le diverse fattispecie …”.
Dichiarazione IMU ENC
Visto di conformità: le indicazioni di Assonime
Fiscal Flash n.
159 del
02.10.2014
In prossimità della scadenza di Unico, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i tanto
attesi chiarimenti, in relazione al visto di conformità che le imprese, ai sensi
dell’art. 1, co. 574, della L. 27 dicembre 2013 n. 147, devono far apporre,
qualora intendano utilizzare in compensazione orizzontale crediti d’imposta, in
misura superiore a 15.000 euro, già dal 01° gennaio 2014. I chiarimenti
dell’Amministrazione sono arrivati sul filo del rasoio, in prossimità della
scadenza del 30.09.2014, con la Circolare n. 28/E del 25 settembre 2014.
Assonime, come di consueto, commenta tale documento, nella 29°esima
circolare diffusa lo scorso 30.09.2014.
Le indicazioni più rilevanti di Assonime riguardano:
l’apposizione del visto in relazione alla cessione delle eccedenza Ires;
e l’apposizione per i crediti d’imposta nel consolidato fiscale.
Per quanto riguarda la prima questione, secondo l’associazione, il cedente è
tenuto a “certificare” il credito al momento della sua cessione, a prescindere
dal fatto se tale credito venga poi utilizzato dal cessionario in compensazione
verticale od orizzontale, mentre il cessionario è tenuto ad adempiere l’onere
procedimentale in esame solo qualora lo utilizzi in compensazione
orizzontale. C’è tempo fino a fine dicembre per poter regolarizzare eventuali
omissioni.
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Anche per quanto concerne la circolazione dei crediti d’imposta nell’ambito
del consolidato fiscale, l’Agenzia delle Entrate giunge a conclusioni
sostanzialmente simili a quelle appena riassunte.
In particolare, da un lato, le società consolidate (cedenti) dovranno “certificare”
i crediti d’imposta che possono essere trasferiti al consolidato, per il
pagamento dell’IRES di gruppo, nonché le eccedenze di imposta ricevute ai
sensi dell’art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973; dall’altro lato, all’apposizione del
visto di conformità è tenuta, anche la società consolidante per la cessione a
terzi delle eccedenze IRES generate dal gruppo di importo superiore a 15.000
euro.
Non risultano invece soggette all’onere, secondo Assonime, le società
consolidate che si limitano a trasferire al consolidato le proprie basi imponibili
ed eventuali ritenute, detrazioni ecc.; in tale caso, le società consolidate non
sono tenute all’obbligo di apposizione del visto di conformità in relazione alla
determinazione unitaria dell’IRES di gruppo, posto che le stesse, per effetto
della partecipazione alla fiscal unit, trasferiscono alla società consolidante
esclusivamente le proprie basi imponibili, senza liquidare la relativa imposta.
In caso di cessione delle eccedenze IRES del gruppo, il consolidato deve,
secondo Assonime, quindi, limitarsi a verificare la correttezza della somma
algebrica dei dati trasmessi dalle società consolidate (basi imponibili, ritenute,
detrazioni ecc.) e, dunque, effettuando un controllo ancor più formale di quello
richiesto alle società stand alone.
Nessun onere procedimentale è invece previsto in capo al consolidato qualora
quest’ultimo si limiti ad utilizzare internamente (cioè per l’IRES di gruppo) le
poste “creditorie”.
Dichiarazione
Soppressione del codice tributo “6831”
Fiscal Flash n.
160 del
03.10.2014
Con la R.M. 85/E/2014, l’Amministrazione Finanziaria ha soppresso il codice
tributo “6831” - Credito d’imposta di cui alla Legge regionale n. 5/2009 della
Regione Autonoma della Sardegna (Credito d'imposta per le piccole imprese) –
a decorrere dall’8 ottobre 2014, tenuto conto che la Convenzione stipulata tra
l’Agenzia delle Entrate e la Regione Autonoma della Sardegna termina i suoi
effetti il 7 ottobre 2014.
R.M. 85/E/2014
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Giurisprudenza
Licenza taxi. Non tassabile cessione padre-figlio
Quotidiano
Fiscal Focus
Giurisprudenza
30.09.2014
Quando l’Ufficio finanziario equipara a una cessione d’azienda il
trasferimento, nell’ambito di un nucleo familiare, della licenza taxi, il recupero
della plusvalenza è illegittimo se non c’è prova del pagamento di un prezzo. È
quanto emerge dall’ordinanza n. 20533/14, pubblicata il 29 settembre dalla
Sesta Sezione Civile – T della Suprema Corte (nel caso di specie la CTR del
Lazio ha dichiarato legittimo un avviso di accertamento per IRPEF con il quale
l’Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione la plusvalenza
asseritamente derivata dal trasferimento di una licenza comunale per
l’esercizio dell’attività di taxi. Secondo l’Ufficio, “la cessione della licenza taxi è
configurabile come cessione d’azienda”, dunque l’eventuale plusvalenza
realizzata “costituisce reddito fiscalmente rilevante”. Il contribuente ha fatto
presente di aver ceduto la licenza al proprio figlio con atto gratuito sicché non
si era generata alcuna plusvalenza imponibile. La CTR ha avallato ugualmente
l’operato dell’Ufficio senza però accertare se un trasferimento di ricchezza si
fosse effettivamente realizzato. Ciò, ad avviso dei Supremi giudici, ha inficiato
irrimediabilmente la sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale).
Cassazione Tributaria, sentenza pubblicata il 29 settembre 2014
Schede carburante. Quando la dichiarazione non è
fraudolenta
Quotidiano
Fiscal Focus
Giurisprudenza
30.09.2014
Non si può contestare il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 del D.Lgs.
n. 74/2000 al contribuente che non ha conservato i documenti
ideologicamente falsi (fatture, schede carburante, etc.) nei registri contabili e
nella documentazione fiscale dell’azienda. È quanto emerge dalla sentenza n.
40198/14, depositata il 29 settembre presso la Terza Sezione Penale della
Cassazione. Per l’integrazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante
utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ha spiegato la
S.C., è necessario, da un lato, che la dichiarazione fiscale contenga
effettivamente l’indicazione di elementi passivi fittizi, dall’altro, che le
fatture ideologicamente
false,
che
dovrebbero
supportare
detta
indicazione, siano conservate nei registri contabili o nella documentazione
fiscale dell’azienda, perché in ciò consiste l’atteggiamento di avvalersi delle
fatture come richiesto dalla norma. Nel caso di specie è stata la stessa Corte
territoriale ad affermare – si legge in sentenza - “l’inesistenza delle schede
carburante (queste, infatti, non sono state reperite presso il contribuente,
n.d.r.), cioè di quei documenti contabili indicati nel capo di imputazione; è
quindi palese l’errore di diritto nel ritenere la sussistenza del reato in
mancanza di uno degli elementi costitutivi (conservazione delle fatture o degli
altri documenti nei registri contabili o nella documentazione fiscale
dell’azienda)”.
Cassazione Penale, sentenza pubblicata il 29 settembre 2014
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Omesso versamento IVA: condanna annullata
Quotidiano
Fiscal Focus
Giurisprudenza
01.10.2014
Non risponde penalmente dell’omesso versamento dell’IVA il contribuente che
dimostra il sopraggiungere di un evento che ha reso impossibile l’assolvimento
dell’obbligazione tributaria. È quanto emerge dalla sentenza n. 40394/14
emessa dalla Sezione Feriale Penale della Cassazione (gli ermellini
hanno annullato con rinvio la condanna inflitta al legale rappresentante di
una società cooperativa che non ha versato l’IVA, così incorrendo nel reato di
cui all’articolo 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000. L’imputato ha dedotto l’assenza
dell’elemento psicologico del reato, posto che la condotta illecita era
stata determinata dal fallimento, nell’immediatezza della data di scadenza del
pagamento dell’imposta, del principale committente della cooperativa.
Quest’ultima, di conseguenza, non aveva potuto far altro che insinuarsi nel
passivo del fallimento e destinare le poche risorse disponibili al pagamento
degli stipendi e dei relativi contributi previdenziali, non possedendo beni con i
quali eventualmente monetizzare).
Cassazione Penale, sentenza depositata il 30 settembre 2014
Omessa dichiarazione. Assolto imprenditore estero
Quotidiano
Fiscal Focus
Giurisprudenza
01.10.2014
Non risponde del reato di omessa dichiarazione l’imprenditore estero che
controlla una società italiana che non ha alcuna autonomia gestionale,
limitandosi allo stoccaggio e alla spedizione della merce. È quanto emerge
dalla sentenza 30 settembre 2014 n. 40327 della Corte di Cassazione – Terza
Sezione Penale. Gli Ermellini hanno mandato assolta - “perché il fatto non
sussiste” – la legale rappresentante di una società lussemburghese, operante
nel settore dell’abbigliamento, che non ha presentato la dichiarazione dei
redditi in Italia nel periodo dal 2002 al 2005. Nel caso di specie è risultato che
in capo alla società con sede in Italia non vi era la possibilità di determinare
autonomamente né la tipologia né la quantità di merce da produrre,
tantomeno la stessa aveva autonomia riguardo all’accettazione degli ordini.
Inoltre la gestione dell’eventuale contenzioso sulla qualità della merce,
prodotta “per conto e per precisa richiesta” della società lussemburghese, era
di esclusiva competenza di quest’ultima. Per la S.C. è stato quindi chiaro che la
società italiana non aveva quell’ampia e tendenzialmente generalizzata
autonomia gestionale, decisoria e di programmazione necessaria ai fini di
causa. In altre parole, il giudice di merito avrebbe dovuto escludere la stabile
organizzazione nel territorio dello Stato dell’impresa avente sede oltreconfine
e gestita dalla ricorrente. E allora agli ermellini è apparsa viziata, per
manifesta illogicità della sua motivazione, la sentenza della Corte d’appello di
Ancona “che, invece, ha ravvisato, sulla base di elementi del tutto privi di
effettiva significatività, l’esistenza di detta stabile organizzazione”.
Cassazione Penale, sentenza depositata il 30 settembre 2014
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Studi di settore: l'accertamento per l’avvocato –
studente
Quotidiano
Fiscal Focus
Giurisprudenza
02.10.2014
L’avvocato che è ancora impegnato negli studi universitari non può dedicarsi
totalmente all’attività professionale e di ciò deve tenere conto l’Ufficio
finanziario quando emette l’accertamento basato sugli studi di settore. È
quanto emerge dalla sentenza n. 20662/14, pubblicata il 1° ottobre dalla
Sezione Tributaria Civile della Suprema Corte. La controversia ha riguardato
un avviso di accertamento ai fini IRPEF emesso in applicazione dei parametri e
dopo che il contribuente, un avvocato, ha aderito al contradditorio, in seguito
all’invito dell’Ufficio. La CTR del Piemonte ha confermato l’accertamento
provvedendo però a ridurre sensibilmente il reddito imponibile (peraltro già
ridotto dalla Provinciale) in considerazione delle seguenti circostanze: il
recente avvio dell'attività del contribuente; l'elevatezza dei costi di
avviamento, non in grado di condurre all'aritmetica definizione di maggiori
ricavi se non nel futuro; il contemporaneo impegno degli studi universitari, con
il sostenimento di otto esami nell'anno oggetto di accertamento, nonché la
necessità di frequenza parziale dei corsi (a Roma), con conseguente
impossibilità di dedicare molto tempo al lavoro. Investita della controversia, la
Cassazione ha ritenuto che la CTR abbia ben giudicato perché mentre ha
ritenuto, in linea generale, legittimo l’atto impositivo, “ha invece considerato
non adeguatamente valutati nel contraddittorio sviluppatosi nella fase
amministrativa taluni elementi offerti dal contribuente, apprezzandoli come
idonei a correggere in melius la determinazione del reddito cui era pervenuto
l’Ufficio”. Il professionista paga le spese processuali.
Cassazione Tributaria, sentenza del 1° ottobre 2014
IVA. Le fatture su fogli mobili precludono la detrazione
Quotidiano
Fiscal Focus
Giurisprudenza
02.10.2014
Non ha diritto alla detrazione IVA il contribuente che ha annotato le fatture
d’acquisto su fogli mobili di protocollo (scritti a mano e non bollati) invece che
sul registro. La detraibilità dell'imposta pagata per l'acquisizione di beni o
servizi inerenti all'esercizio dell'impresa, postula che il contribuente sia in
possesso delle relative fatture, le annoti nell'apposito registro, e conservi le
une e l'altro. È quanto emerge dalla sentenza 1° ottobre 2014 n. 20698 della
Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile. L’Agenzia delle Entrate
notificava a un contribuente umbro – esercente il commercio all’ingrosso e al
dettaglio di bevande – due avvisi di accertamento volti al recupero dell’IVA
indebitamente detrattata, atteso che le fatture d’acquisto non erano state
annotate nell’apposito registro. Nel caso concreto, il commercialista del
contribuente ha esibito ai verificatori esclusivamente una documentazione
extracontabile costituita “da fogli di protocollo non bollati e scritturati
manualmente” sui quali erano annotati gli importi delle fatture attive e
passive, nonché le dichiarazioni mensili dell’IVA. Da ciò la Suprema Corte ha
dedotto la totale mancanza della documentazione contabile prevista dalla
normativa in materia di IVA “e, segnatamente, del registro nel quale le fatture
doganali relative agli acquisti ed alle importazioni effettuate nell’esercizio
dell’impresa – e che devono essere numerate in ordine progressivo – vanno
annotate prima della liquidazione periodica, ovvero della dichiarazione
annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa
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imposta”. I giudici del Palazzaccio hanno quindi censurato la decisione della
CTR di Perugia la quale, nonostante il mancato rispetto degli obblighi
sostanziali, ha riconosciuto il diritto del contribuente a detrarre l’imposta,
limitandosi a rilevare l’avvenuta abrogazione degli obblighi di bollatura e di
vidimazione dei registri, compresi quelli tenuti a fini IVA. È stato pertanto
accolto il ricorso dell’Ufficio finanziario con decisione della causa nel merito.
Cassazione Tributaria, sentenza del 1° ottobre 2014
CDL: sì al patto di quota lite
Quotidiano
Fiscal Focus
Giurisprudenza
03.10.2014
Il divieto di patto di quota lite riguarda i professionisti abilitati al patrocinio in
sede giurisdizionale, non anche i consulenti del lavoro. Lo ha chiarito la Corte
di Cassazione – Seconda Sezione Civile - con la sentenza 2 ottobre 2014 n.
20839. Una società ha convenuto in giudizio il proprio consulente del lavoro
chiedendo l’annullamento del contratto di prestazione d’opera professionale
con lui intercorso per effetto della nullità dell’accordo economico in esso
contenuto, poiché equiparabile a un patto di quota lite, vietato per legge. Il
Tribunale di Napoli, prima, e la Corte d’appello, poi, hanno dichiarato la
parziale nullità dell’accordo oggetto di controversia in quanto integrante
violazione del divieto di patto di quota lite, di cui all’articolo 2233, comma 3,
codice civile (nel testo in vigore prima del riforma Bersani). Ne è derivato il
giudizio di fronte alla Suprema Corte, che si è chiuso in senso favorevole al
professionista, con conseguente rimessione della causa ai giudici partenopei i
quali dovranno riesaminare la controversia attenendosi al seguente principio
di diritto: la disposizione di cui all'art. 2233, terzo comma, cod. civ., che
prevede la nullità del c.d. patto di quota lite, si riferisce esclusivamente
all'attività svolta da professionisti abilitati al patrocinio in sede giurisdizionale
e non anche all'attività amministrativo-contabile svolta dal consulente del
lavoro in ambito previdenziale e finalizzata al conseguimento di sgravi
contributivi.
Cassazione Civile, sentenza del 2 ottobre 2014
Omessa IVA. Irrilevanti le ipoteche per debiti pregressi
Quotidiano
Fiscal Focus
Giurisprudenza
03.10.2014
Lo stato di sofferenza economica della società, testimoniato dalle ipoteche
esattoriali iscritte sui suoi immobili, non evita al legale rappresentante di
subire una condanna per il reato di omesso versamento dell’IVA ex art. 10 – ter
D.Lgs. n. 74/2000. È quanto emerge dalla sentenza n. 40795/14 della Corte di
Cassazione – Terza Sezione Penale. Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso
proposto nell’interesse di un legale rappresentante di società che è stato
riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 10 ter del D.Lgs. n. 74/2000, per
non avere versato entro il termine del 27 dicembre 2006 l’IVA dovuta in base
alla dichiarazione annuale 2005, per un importo di poco superiore a 145mila
euro. La difesa ha lamentato inutilmente l’assenza dell’elemento soggettivo
del reato, posto che la condotta omissiva era stata determinata dallo stato di
grave sofferenza economica dell’azienda, dimostrata dal fatto che i suoi
immobili erano gravati da iscrizione ipotecaria a favore dell’Erario, per
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rilevanti importi. Ad avviso degli Ermellini, “…la sola circostanza che la società
abbia maturato, nel corso degli anni, un debito consistente per imposte non
versate non è sufficiente per dimostrare che vi fosse, alla data della scadenza
di obbligo di versamento dell'Iva, un'assoluta carenza di liquidità. Sul punto la
stessa Corte territoriale opportunamente valorizza la peculiare struttura
dell'Iva, evidenziando che il relativo obbligo di pagamento deriva
dall'effettuazione di operazioni che comportano la riscossione dell'imposta,
così che la stessa deve essere destinata al versamento all'erario e non al
pagamento di altri e diversi debiti. Né, del resto, l'imputato ha prospettato di
essersi trovato nella situazione di non avere effettivamente riscosso dai suoi
clienti l'importo dell'Iva risultante dalle fatture emesse”.
Cassazione Penale, sentenza del 2 ottobre 2014
Verifiche fiscali. Pieni poteri alla DRE
Quotidiano
Fiscal Focus
Giurisprudenza
Le Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate hanno poteri istruttori e
quindi possono fare ispezioni e controlli. A sostenerlo è la Corte di Cassazione
– Sezione Tributaria - con la sentenza 3 ottobre 2014 n. 20915. Gli Ermellini
hanno accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria contro la decisione
della CTR Lazio che aveva annullato un accertamento per il recupero di
maggiori imposte sul presupposto che la DRE non avesse all’epoca dei fatti di
causa poteri di verifica, invece attribuiti dal D.L. n. 185/2008, seppure
limitatamente ai gradi contribuenti. In proposito in sentenza si legge che DRE
deve riconoscersi, per disposizione regolamentare, la competenza a svolgere
anche attività istruttoria (ispezioni, accessi, controlli, acquisizione informazioni
e documenti, redazione dei relativi processi verbali) i cui risultati potranno
essere utilizzati dalle Direzioni provinciali ai fini dell’emissione degli atti
impositivi. Le disposizioni del decreto legge n. 185/2008 conv. in legge n.
2/2009, che trovano applicazione soltanto a far data dall'1.1.2009, non hanno
attribuito alla DRE una competenza in materia di accertamento fiscale prima
inesistente, ma hanno inteso fondare su norma di fonte primaria (dunque
sottratta tanto ad eventuali modifiche statutarie, quanto a successive
modifiche attuate mediante esercizio della potestà regolamentare od
organizzativa dell'ente pubblico "Agenzia") il riparto tra le strutture di vertice
di livello periferico (Direzioni regionali; Direzioni provinciali e uffici
dipendenti) delle competenze relative alla attività di verifica fiscale, istituendo
una riserva esclusiva di competenza a favore della DRE in relazione alla
rilevanza economico-fiscale del soggetto accertato.
Cassazione Tributaria, sentenza del 3 ottobre 2014
I consumi di energia aiutano il Fisco
Quotidiano
Fiscal Focus
Giurisprudenza
L’esistenza di maggiori ricavi può essere desunta dai consumi di energia
elettrica della ditta. È quanto emerge dalla sentenza 3 ottobre 2014 n. 20897
della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria. La S.C. ha accolto il ricorso
dell’Agenzia delle Entrate, perché nel caso esaminato, pur in presenza di
contabilità regolare ma sostanzialmente priva di garanzia di affidabilità e
congruità sostanziali, la contribuente, esercente una ditta di lavanderia,
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regolarmente invitata dall’Ufficio a fornire in contraddittorio elementi a suo
favore, non ha giustificato adeguatamente lo scostamento dagli studi di
settore delle percentuali di ricarico mentre l’Ufficio, in maniera del tutto
legittima, “ha calcolato sulla base del consumo di energia elettrica,
dell’ubicazione dell’azienda, delle tipologie dei capi trattati, l’ammontare
delle prestazioni di servizio erogate nell’anno di imposta accertato”.
Cassazione Tributaria, sentenza del 3 ottobre 2014
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Commenti Fisco
Decreto Sblocca Italia: stop alla DIA
Fiscal News n.
259 del
29.09.2014
Con il Decreto Legge Sblocca Italia “gli interventi di ristrutturazione in casa
propria non dovranno più essere autorizzati dal Comune; il cittadino sarà
tenuto ad inviare soltanto una comunicazione, dopodiché potrà iniziare i
lavori”. Tale norma si applicherà ad interventi che non modificano la
volumetria dell’immobile. “Il cittadino – spiega meglio un comunicato del
Ministero – diventa padrone in casa propria e può fare liberamente lavori
(abbattere tramezzi, creare nuove stanze …) che non cambino la volumetria,
basta una semplice comunicazione al Comune”.
In altre parole, per interventi edilizi di frazionamento o accorpamento di unità
immobiliari che non cambino la volumetria e la destinazione d’uso basterà una
semplice comunicazione al Comune, e un professionista che certifichi
l’edificio.
Decreto Sblocca Italia
F24: nuove regole di utilizzo dal 01° ottobre 2014
Fiscal News n.
260 del
29.09.2014
Il Decreto Irpef, D.L. n. 66/2014, ha introdotto novità importanti per i
pagamenti dei modelli F24, che entreranno a regime dal 1° ottobre 2014. La
prima conseguenza è che non si potrà più pagare in contanti, con assegni
bancari o circolari, con bancomat oppure con carta Postamat, F24 sopra i 1.000
euro o F24 con crediti a compensazione. Per effetto delle disposizioni
introdotte dall’art. 11 del D.L. 66/2014, infatti, dal 1.10.2014 il pagamento dei
tributi potrà essere effettuato mediante il modello F24 cartaceo (presso
banche, Poste italiane, Equitalia) esclusivamente da soggetti persone fisiche,
che debbano versare un saldo pari o inferiore a € 1.000, senza alcuna
compensazione.
In tutti gli altri casi è necessario utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle
Entrate (Entratel o Fisconline) o delle banche/Poste (Home banking o Cbi);
l’uso dei servizi telematici di banche o poste è inibito nel caso in cui il modello
presenti un saldo a zero (debito completamente assorbito dal credito) per
effetto di compensazioni; in tal caso si potranno utilizzare solo i servizi
Entratel o Fisconline. Con una recente Circolare (n. 27/E del 19.09.2014),
l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che potrà essere utilizzato il modello
cartaceo anche nel caso di versamento delle rate di Unico già predisposte per
la scadenza di giugno/luglio. Infatti, tenuto conto che per numerosi
contribuenti non titolari di partita IVA, alla data di entrata in vigore della
disposizione, sono in corso, per il corrente anno, versamenti rateali di tributi,
contributi e altre entrate tramite modello F24 cartaceo, sarà possibile
continuare a effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la
medesima modalità, fino al 31 dicembre 2014, anche per importi superiori a
1.000,00 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del
modello è pari a zero. Inoltre, i contribuenti che utilizzano deleghe di
pagamento precompilate, inviate dagli enti impositori (ad esempio Agenzia
delle Entrate, Comuni, etc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, possono
presentare detti modelli in formato cartaceo presso gli sportelli degli
intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia, a condizione che
non siano indicati crediti in compensazione.
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Infine, i soggetti che hanno diritto a crediti d’imposta, utilizzabili in
compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione, per tale
finalità possono continuare a presentare il modello F24 cartaceo presso gli
sportelli degli agenti medesimi.
Versamenti
L’apposizione del visto di conformità
Fiscal News n.
261 del
29.09.2014
A soli cinque giorni dalla scadenza di invio del modello Unico e Irap
(30.09.2014 – per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno
solare) e dopo che la scadenza del Modello 770/2014, è ormai passata (19
settembre 2014), l’Agenzia fornisce i primi chiarimenti sul tema del visto di
conformità, grazie alla pubblicazione lo scorso 25.09.2014 della Circolare n.
28/E.
Il visto di conformità, anche detto “leggero”, va apposto dai soggetti abilitati,
dopo aver effettuato i relativi controlli. Con riferimento alle dichiarazioni
relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, chiarisce l’Agenzia,
ferma restando la verifica della liquidazione della dichiarazione, nonché il
riscontro della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili
obbligatorie, il controllo può comunque essere limitato agli elementi da cui
scaturisce direttamente il credito, che possono riguardare, ad es., duplicazioni
di versamento, errato versamento di ritenute, crediti d’imposta, imposte
sostitutive o eccedenze dell’anno precedente relativamente alla verifica
dell’esposizione del credito nella relativa dichiarazione. Importante apertura
dell’amministrazione è quella che permette, in analogia ai chiarimenti forniti
con la Circolare n. 57/E del 2009 e limitatamente alle dichiarazioni relative al
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, il controllo della
documentazione contabile solo per i documenti di importo superiore al 10%
dell’ammontare complessivo dei componenti negativi.
Al fine di illustrare gli adempimenti dei soggetti coinvolti nell'attività di
controllo, per ciascuna tipologia di dichiarazione, l’Agenzia fornisce una
check-list indicativa, con i riscontri da porre in essere per l’apposizione del
visto. In ogni caso i controlli indicati nel documento di prassi e riportati nella
fiscal, vanno considerati esemplificativi e non esaustivi e, quindi, ove
necessario, vanno integrati dal soggetto che appone il visto in base allo
specifico caso. Si ricorda che, per attestare lo svolgimento dei controlli previsti,
il soggetto che appone il visto deve conservare copia della documentazione
controllata.
UNICO 2014
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L’invio del modello UnicoSC per le società in
liquidazione
Fiscal News n.
262 del
30.09.2014
Con le modifiche apportate all’art. 5 del D.P.R. 322/98 dal “Decreto
Semplificazioni” (D.L. n. 16/2012), dal 2012, in caso di liquidazione, rileva la
data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento, e non più quella in cui
ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione.
In particolare il modello Unico 2014 per i soggetti Ires, snc, sas ed equiparati
dovrà essere presentato entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla
data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento che decorrono:
dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese della
dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa;
in caso di liquidazione disposta dall’assemblea dei soci, dalla data di
iscrizione della relativa delibera.
Si determina pertanto un allineamento tra il momento di decorrenza degli
effetti fiscali e civili della messa in liquidazione.
UNICO 2014
La ricevuta e lo scarto di Unico
Fiscal News n.
263 del
30.09.2014
Nei giorni successivi al 30.09.2014 è importante che il professionista provveda
a monitorare le comunicazioni telematiche trasmesse per verificare la
ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate o per inviare tempestivamente gli
eventuali modelli che sono stati scartati.
L’attestazione di ricezione telematica costituisce, infatti, per il dichiarante
prova di presentazione della dichiarazione e dev’essere conservata,
unitamente all’originale della dichiarazione ed alla restante documentazione,
fino al termine del periodo previsto per l’attività di accertamento
dell’Amministrazione Finanziaria (31 dicembre 2018).
Non si deve dimenticare infatti che la ricevuta di conferma inviata dall’Agenzia
delle Entrate è l’unica prova del corretto assolvimento dell’obbligo di
presentazione della dichiarazione.
Può capitare che a seguito della trasmissione del modello Unico, l'Agenzia
delle Entrate comunichi lo scarto della dichiarazione, con i motivi che lo
hanno causato. In tale ipotesi l'intermediario deve provvedere a ritrasmettere
il file contenente la dichiarazione dopo aver rimosso la causa che ha
provocato lo scarto. Le dichiarazioni presentate in via telematica nei termini e
successivamente scartate si considerano tempestive a condizione che siano
correttamente ritrasmesse entro cinque giorni dalla data della comunicazione
di avvenuto scarto da parte dell'Agenzia delle Entrate.
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Invio tardivo di Unico: le sanzioni per l’intermediario
Fiscal News n.
264 del
30.09.2014
Nel caso in cui l’impegno alla trasmissione sia stato assunto prima dello
scadere dei termini previsti per l’invio di Unico14 (quindi, prima del 30
settembre), la dichiarazione tardiva fa scattare pesanti sanzioni per
l’intermediario: da 516 euro a 5.164 euro, con il rischio di revoca
dell'abilitazione alla trasmissione telematica, in presenza di gravi o ripetute
irregolarità.
La sanzione irrogata all’intermediario non “salva” inoltre il contribuente, che,
in ogni caso, sarà tenuto al pagamento dei seguenti importi:
da 258 a 1.032 euro in caso di omessa o tardiva dichiarazione per la
quale non sono dovute imposte;
dal 120% al 240% delle imposte dovute (con un minimo di 258 euro) se
dalla dichiarazione emergono imposte dovute.
Diverso è il caso in cui l'incarico alla trasmissione telematica della
dichiarazione non sia stato conferito tempestivamente.
Il comma 7-ter, art. 3, D.P.R. 322/1998, chiarisce infatti che non possono essere
applicate sanzioni all’intermediario a cui le dichiarazioni siano state
consegnate in ritardo rispetto al termine di presentazione, purché quest’ultimo
provveda all’invio entro un mese dalla data contenuta nell'impegno alla
trasmissione rilasciato al contribuente.
UNICO 2014
Residenza fiscale persone giuridiche
Fiscal
Approfondimento
n. 39 del
30.09.2014
Con il presente intervento avviamo il percorso di analisi del fenomeno
dell’esterovestizione societaria che rappresenta una delle pratiche fiscali
elusive più diffuse, consistenti nella fittizia localizzazione della residenza
fiscale di una società in Paesi o territori diversi dall’Italia (in ambito UE o extra
UE), per sottrarsi agli adempimenti tributari previsti dall’ordinamento di reale
appartenenza e beneficiare, nel contempo, del regime fiscale più favorevole
vigente altrove.
In questo primo intervento, oggetto di analisi sarà il tema della residenza
fiscale delle persone giuridiche secondo l’ordinamento interno, strettamente
collegato al fenomeno dell’“esterovestizione societaria”.
La normativa interna prevede che la società di capitale è considerata
fiscalmente residente in Italia, quando per la maggior parte del periodo
d’imposta ha avuto la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto
principale nel territorio dello Stato.
Oggetto di analisi saranno dunque i singoli requisiti fissati dal legislatore per
individuare la residenza ai fini fiscali del soggetto passivo.
Il perocorso di analisi sull’esterovestizione societaria, proseguirà con i
successivi interventi:
la residenza fiscale delle persone giuridiche nelle Convenzioni contro
le doppie imposizioni;
la presunzione di esterovestizione ex art. 73, comma 5-bis, del D.P.R. n.
917/1986;
analisi della recente sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Verona, n. 327/2014 del 21 luglio 2014.
IRES
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La Certificazione Unica 2015
Fiscal News n.
265 del
01.10.2014
Dal prossimo anno si potrà dire addio al vecchio Cud che verrà sostituito dalla
“Certificazione Unica”.
I sostituti d’imposta si vedranno impegnati a dover certificare con un
documento ufficiale non soltanto i redditi da lavoro dipendente e assimilato,
ma anche gli incassi maturati da autonomi, partite Iva, studi professionali e
collaboratori. I sostituti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle
Entrate entro il prossimo 9 marzo (la scadenza del 7 cade di sabato) la
Certificazione Unica contenente anche i dati sui familiari a carico e dettagliare
gli oneri detraibili e quelli deducibili.
La Certificazione Unica che, si compone di cinque pagine (escludendo la parte
relativa alla scelta per la destinazione dell'8 e 5 per mille dell'Irpef) è divisa in
due sezioni:
• certificazione lavoro dipendente, assimilato e assistenza fiscale;
• certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Contribuenti
Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifica
Fiscal News n.
266 del
01.10.2014
La Legge 27 luglio 2000 n. 212 - meglio nota come Statuto del contribuente tutela i diritti dei soggetti sottoposti a verifica fiscale. Su questo tema esiste
copiosa giurisprudenza della quale in questa in sede si darà conto. Può infatti
rivelarsi utile l’esame delle garanzie poste dalla legge a presidio del diritto di
difesa del contribuente alla luce dell’interpretazione fornita dai giudici –
soprattutto di legittimità - delle disposizioni dello Statuto.
Contribuenti
La gestione degli acquisti intracomunitari
Fiscal News n.
267 del
02.10.2014
In caso di acquisto intracomunitario, l'acquirente italiano, quando riceve la
fattura comunitaria deve espletare i seguenti adempimenti:
numerare la fattura del fornitore comunitario ed integrarla con
l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri
elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione
espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'IVA, calcolata
secondo l'aliquota applicabile;
annotare la fattura, come sopra integrata, entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di ricezione, e con riferimento al mese precedente,
distintamente nel registro IVA vendite (art. 23, D.P.R. n. 633/1972),
secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del
corrispettivo espresso in valuta estera (art. 47, comma 1, D.L. n.
331/1993);
annotare la fattura nel registro acquisti a partire dal mese in cui
l'imposta diviene esigibile e fino alla scadenza della dichiarazione
annuale relativa al secondo anno in cui l'imposta è divenuta esigibile;
alla procedura di registrazione dell’acquisto intracomunitario dovrà
seguire la presentazione degli elenchi Intrastat.
IVA
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Intermediari e tardiva trasmissione di Unico
Fiscal News n.
268 del
02.10.2014
Il modello Unico può essere presentato telematicamente sia dal contribuente
che da un intermediario abilitato. In questo secondo caso, l’intermediario, una
volta accettato l’incarico di trasmettere la dichiarazione, dovrà provvedere
entro i termini previsti dalla legge.
Qualora i termini non vengano rispettati è passibile di sanzione, la quale potrà
eventualmente essere ravveduta.
È prevista, infatti, a carico degli intermediari abilitati che non trasmettono, o
trasmettono con ritardo, le dichiarazioni, una sanzione da € 516,00 a €
5.164,00.
Le violazioni inerenti la trasmissione telematica che interessano
l’intermediario, nonché le sanzioni conseguenti, sono distinte rispetto alla
violazione commessa del contribuente.
Il trasgressore è il soggetto, persona fisica o giuridica, abilitato alla
trasmissione telematica.
Nell’ipotesi in cui il contribuente richieda l’invio telematico oltre il
termine di legge, l’incaricato alla trasmissione telematica è tenuto ad
effettuare l’invio entro un mese dall’assunzione dell’incarico per la
trasmissione. Pertanto nel caso in cui l’intermediario assolva al suo
obbligo, entro tale termine lo stesso non è sanzionabile.
Dichiarazione
Avviso “muto”: più tempo per il ricorso
Fiscal G&S n. 67
del 02.10.2014
La mancata indicazione nell’atto impositivo del termine di impugnazione e
dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso non inficia la validità
dell’atto spiccato dall’Ufficio Finanziario, ma comporta, sul piano processuale,
il riconoscimento della scusabilità dell’errore in cui sia eventualmente incorso
il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove
questa sia stata tardivamente proposta. È quanto afferma l'ordinanza 25 luglio
2014 n. 17020 della Corte di Cassazione - Sesta Sezione Civile (T). Gli Ermellini
hanno accolto il ricorso di una società che aveva lamentato, per quanto qui
interessa, il difetto dei requisiti minimi di validità del provvedimento oggetto
d’impugnazione poiché in esso non erano stati indicati:
• l'ufficio a cui rivolgersi per informazioni;
• il responsabile del procedimento;
• l'autorità amministrativa competente per il riesame;
• le modalità, il termine e l'autorità a cui rivolgere ricorso
giurisdizionale.
Ebbene, i supremi giudici hanno ritenuto la doglianza fondata perché
effettivamente il provvedimento impugnato è risultato privo di tutte le
prescrizioni contenutistiche previste dalla L. n. 212 del 2000 (art. 7). La S.C.,
quindi, - contrariamente a quanto fatto dalla CTR – ha ritenuto ammissibile il
ricorso proposto dalla società perché la mancata indicazione nell’atto
impositivo del termine di impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può
essere proposto ricorso, prevista dalla Legge n. 241/90, art. 3, comma 4, non
inficia la validità dell'atto stesso, anche dopo l'entrata in vigore della Legge n.
212/200, art. 7, ma comporta, sul piano processuale, il riconoscimento della
SCUSABILITÀ DELL’ERRORE in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con
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conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata
tardivamente proposta (come nella specie). Insomma, in caso di atti
impugnabili, ove l’Amministrazione ometta di specificare il termine e l'organo
giurisdizionale cui fare ricorso, e conseguentemente il contribuente non
eserciti tempestivamente il diritto d’impugnazione, può trovare applicazione
l’articolo 153 secondo comma c.p.c. in forza del quale la parte che dimostra di
essere incorsa in decadenze per causa a essa non imputabile può chiedere al
giudice di essere rimessa in termini.
Contenzioso
Fondo patrimoniale. Via libera all’ipoteca?
Fiscal G&S n. 68
del 02.10.2014
La costituzione del fondo patrimoniale non è opponibile all’Amministrazione
Finanziaria, che pertanto è ammessa a iscrivere ipoteca ex art. 77 D.P.R. n.
602/73 poiché non si tratta di atto esecutivo bensì di natura cautelare alla
quale non osta il disposto dell’articolo 170 del Codice civile. È quanto afferma
la sentenza n. 410/03/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia.
Si tratta di una pronuncia che si discosta dalla giurisprudenza maggioritaria (di
merito e di legittimità) che infatti considera illegittima l’ipoteca iscritta su beni
costituenti il fondo patrimoniale ogniqualvolta la pretesa tributaria si riferisca
a debiti contratti per soddisfare bisogni extra familiari. L’articolo 170 del
Codice civile prevede che l’ESECUZIONE sui beni del fondo patrimoniale e sui
frutti di essi NON POSSA aver luogo per debiti che il creditore conosceva
essere stati contratti per scopi ESTRANEI ai bisogni della famiglia. Secondo la
Cassazione, nel concetto di ATTI DI ESECUZIONE rientrano non soltanto gli atti
del processo di esecuzione in senso stretto, ma tutti i possibili effetti
dell'esecutività del titolo e, dunque, anche l’ipoteca iscritta sulla base
dell'esecutività del titolo medesimo. I beni costituiti nel fondo patrimoniale,
non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari,
possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca a opera di terzi solo nei
limiti in cui sono suscettibili di esecuzione forzata e, quindi, solo in relazione
all'inadempimento di obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia (così
Cass. sent. n. 7880 del 2012). La Cassazione, dunque, esclude la possibilità per
Equitalia di iscrivere ipoteca sui beni del fondo, laddove il debito non sia
riconducibile ai bisogni della famiglia. E sono numerosi i giudici di merito
pronunce di merito che si sono poste in linea con questo orientamento.
Contribuenti
Controlli solo formali per l’apposizione del visto di
conformità
Fiscal News n.
269 del
03.10.2014
Entro il 30.09.2014 gli intermediari abilitati dovevano procedere con l'invio di
Unico. Quest’anno gli stessi hanno dovuto confrontarsi con i controlli necessari
per l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emerge
un credito che può essere compensato per importi superiori a 15.000 euro.
Il visto, infatti, è necessario se si vuole utilizzare (o si è già utilizzato dal 01°
gennaio 2014) il credito 2013 in compensazione orizzontale per un importo
superiore a 15.000 euro.
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I primi chiarimenti dalle Entrate sui controlli necessari per l'apposizione di un
visto “fedele” sono arrivati con la Circolare n. 28/E del 25.09.2014 e da
Assonime con la Circolare n. 29 del 30.09.2014.
In precedenza sono giunte indicazioni operative anche da Assirevi (documento
di ricerca 182) e dal Codis (il coordinamento dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili della Lombardia) e naturalmente è opportuno riferirsi anche
ai precedenti documenti di prassi.
Un quadro da cui emerge che il visto di conformità richiede controlli solo di
natura formale e non valutazioni di merito. I controlli per il rilascio del visto di
conformità sono finalizzati a garantire la correttezza della liquidazione
dell’imposta, in relazione a errori materiali e di calcolo.
Dichiarazione
Edilizia e aliquota IVA del 10%
Fiscal News n.
270 del
03.10.2014
L’art. 17 del D.L. Sblocca Italia (D.L. 133/2014) modifica la lettera b) del D.P.R.
380/2001 che fornisce la definizione di manutenzioni straordinarie. Per i
suddetti interventi è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del
10% in base alle disposizioni dell’art. 7 co.1, lett. b), L. 488/1999.
Rispetto alla medesima agevolazione concessa nella Tabella A, parte terza,
allegata al D.P.R. 633/1972, per la realizzazione degli interventi di recupero di
cui alle lett. c), d) ed e), art. 3, D.P.R. 380/2001 (Restauro e risanamento
conservativo, Ristrutturazione edilizia, Ristrutturazione urbanistica) le
condizioni sono più stringenti.
Rispetto alla normativa contenuta nel D.P.R. 633/1972, che contempla tutte le
tipologie di immobili, la normativa ex art. 7 co.1 , lett. b), L. 488/1999 prevede
la concessione dell’aliquota IVA del 10 solo per le manutenzioni su “fabbricati
a prevalente destinazioni abitativa privata”.
Inoltre, sempre rispetto alla normativa contenuta nel D.P.R. 633/1972,
l’aliquota IVA agevolata viene concessa alle prestazioni di servizi rese per la
realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Restano escluse dell’agevolazione le cessioni di beni, ad eccezione della
cessione con posa in opera del bene venduto con delle limitazioni per i beni
significativi.
IVA
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Adempimento
Unico 2013: ravvedimento entro il 30.09
Fiscal
Adempimento n.
33 del 29.09.2014
Il termine del 30.09.2014 incide anche nel ravvedimento di Unico 2013. Entro
tale data, infatti, i contribuenti avranno modo non solo di presentare le
dichiarazioni annuali relative alle imposte dirette, Iva e Irap, del periodo
d’imposta 2013 ma anche di correggere eventuali errori commessi nelle
dichiarazioni relative al periodo d'imposta precedente.
Sarà quindi possibile controllare anche i modelli relativi al 2012, ed apportare
le eventuali rettifiche corrispondendo le relative sanzioni, se risultanti, in via
agevolata.
Si ricorda infatti che è possibile la correzione degli errori commessi nella
medesima presentando una:
dichiarazione integrativa;
entro il termine previsto per la dichiarazione successiva (per Unico
2013 il termine corrisponde, quindi, al 30.09.2014).
A seconda delle rettifiche operate, la dichiarazione integrativa potrà risultare
a favore o a sfavore del contribuente.
Adempimenti
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Lavoro & Previdenza
Lavoratori domestici: terza rata in scadenza
Lavoro e
previdenza n.
181 del
29.09.2014
Ultimatum per i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori
domestici. Infatti, il 10 ottobre 2014 scade l’ultimo giorno utile per adempiere al
versamento contributivo del personale domestico. L’adempimento in questione,
che riguarda la 3° rata dovuta per il trimestre 2014 “luglio-settembre 2014”, non
presenta novità per quanto riguarda le quote orarie, rispetto a quelle già pagate
a luglio. L'appuntamento richiede, però, una particolare attenzione
relativamente al corretto versamento dei contributi per il periodo delle ferie,
che normalmente interessano i mesi di luglio e agosto.
Personale domestico, contributi 2014
Durc interno: proroga delle note di rettifica
Lavoro e
previdenza n.
182 del
30.09.2014
L’INPS, con il messaggio n. 7119 del 19 settembre 2014, ha comunicato che sono
state prorogate le note di rettifica riguardanti il Durc interno dell’INPS. Infatti,
l’originario termine del 15 settembre 2014 - che interessava le denunce
contributive relative al periodo di competenza “agosto 2013 – maggio 2014” – è
stato differito di un mese (al 15 ottobre 2014). Lo slittamento del termine è
giustificato dal recente rilascio della nuova funzionalità “Gestione Variazioni” all’interno della procedura “Gestione Contributiva” – che consente alle Sedi di
ottimizzare la gestione di una serie di note di rettifica. Inoltre, l’Istituto
previdenziale comunica che dal prossimo mese di ottobre si riavvieranno le
operazioni di spedizione dei preavvisi di Durc interno negativo. Tali preavvisi,
così come è avvenuto per quelli scorsi, sono finalizzati a consolidare la
spettanza dei benefici relativi – per lo più - al periodo “giugno a ottobre 2014”,
laddove per tale periodo già non operi la validità quadrimestrale di un
precedente DURC interno positivo (semaforo verde con “Bonus”).
INPS, messaggio n. 7119 del 19 settembre 2014
ENPAIA: comunicazione reddituale 2013
Lavoro e
previdenza n.
183 del
01.10.2014
L’ENPAIA, con due distinte circolari apparse il 17 settembre 2014 sul proprio sito
(www.enpaia.it), ha comunicato che – entro il 31 ottobre 2014 – sia i periti agrari
che gli agrotecnici devono comunicare il reddito professionale conseguito nel
2013, anche se pari a zero (nel caso degli agrotecnici), così come disciplinato
dall’art. 11 del Regolamento. In particolare, va dichiarato:
il reddito netto derivante dalla libera professione di Perito
Agrario/Agrotecnico dichiarato ai fini IRPEF per il 2013;
il volume d’affari derivante dall’attività di Perito Agrario/Agrotecnico
per l’anno 2013 al netto del 2% addebitato a titolo di contributo
integrativo (dividere il dato dichiarato a fini Iva per 1,02).
ENPAIA, comunicazione redditi 2013
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Cambio appalto e assunzioni orfani
Lavoro e
previdenza n.
184 del
02.10.2014
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 22 del 15
settembre 2014, ha chiarito che in caso di cambio appalto, il datore di lavoro
subentrante potrà computare nella quota di riserva ex art. 18, comma 2 il
personale orfano assunto in applicazione dell’obbligo contrattuale di cui all’art.
4 del CCNL imprese pulizia/multiservizi e quindi al di fuori delle procedure sul
collocamento obbligatorio.
Nel caso in esame, specifica il Ministero del Lavoro, la finalità delle disposizioni
sul collocamento obbligatorio - che consiste nel garantire a determinati
soggetti meritevoli di speciale tutela l’inserimento e l’integrazione nel mondo
del lavoro - appare comunque raggiunta. Infatti, ciò che rileva ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo del datore di lavoro di occupare una certa
percentuale di lavoratori “protetti” è che detti lavoratori si trovino nella
condizione oggettiva prescritta dalla legge, ovvero che siano in possesso dei
requisiti che danno titolo al collocamento obbligatorio, mentre il passaggio
tramite le relative procedure rappresenta uno strumento utile al
raggiungimento del medesimo scopo.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello n. 22 del 15 settembre
2014
Settore marittimo: la disciplina dei contratti a termine
Lavoro e
previdenza n.
185 del
03.10.2014
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 24 del 15
settembre 2014, ha chiarito che nell’ambito dei contratti di arruolamento a
tempo determinato ed a “viaggio”, previsti nel settore marittimo degli artt. 325 e
326 del R.D. n. 327/1942, trova applicazione la disciplina contemplata in materia
di contratto a termine dal Codice della Navigazione, da intendersi come
disciplina speciale per il settore del lavoro marittimo. Secondo il Ministero del
Welfare, infatti, anche se il Codice della Navigazione non prevede i limiti
percentuali e il numero massimo delle proroghe previste dal D.Lgs. n. 368/2001,
realizza comunque un efficace sistema di garanzie in favore dei lavoratori a
termine.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello n. 24/2014
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Società & Bilancio
Le poste in valuta
Fisco e
Contabilità n. 35
del 01.10.2014
Tra i principi aggiornati nell’agosto 2014 vi è anche l’Oic 26, dedicato alle
poste in valuta.
Il principio contabile in oggetto chiarisce un’importante distinzione: quella tra
elementi monetari ed elementi non monetari.
Gli elementi monetari sono rappresentati dalle attività e passività che
comportano il diritto ad incassare o l’obbligo di pagare, a date future, importi
di denaro in valuta determinati o determinabili. Sono elementi monetari: i
crediti e debiti, le disponibilità liquide, i ratei attivi e passivi e i titoli di debito.
Le poste appena richiamate devono essere convertite al cambio corrente alla
chiusura dell'esercizio.
Sono invece elementi non monetari le attività e le passività che non
comportano il diritto ad incassare o l’obbligo di pagare importi di denaro in
valuta determinati o determinabili. Sono quindi elementi non monetari: le
immobilizzazioni materiali e immateriali, le partecipazioni e altri titoli che
conferiscono il diritto a partecipare al capitale di rischio dell’emittente, le
rimanenze, gli anticipi per l’acquisto o la vendita di beni e servizi, i risconti
attivi e passivi.
Gli elementi non monetari sono iscritti in bilancio al cambio storico. Tuttavia,
in questo caso, per poter stabilire se tale costo possa essere mantenuto in
bilancio occorre confrontarlo, secondo i principi contabili di riferimento, con il
valore recuperabile (per le immobilizzazioni) o con il valore di realizzazione
desumibile dall’andamento del mercato (per le poste in valuta non monetarie
iscritte nell’attivo circolante).
Merita infine di essere ricordato che, ai fini fiscali gli utili e le perdite su cambi
concorrono alla determinazione del reddito d’impresa solo se realizzati.
Bilancio e contabilità
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Fiscal Focus risponde: UNICO, RAVVEDIMENTI E INTEGRATIVE
Versamento solo a titolo di maggiorazione dello 0,4%
Esperto Risponde
n. 29 del
30.09.2014
…
Un contribuente (persona fisica - UNICO PF) ha determinato un saldo
annuale IRPEF per l’anno 2013 pari a € 12.000,00. Al 17 luglio 2014 ha versato
solo € 2.008,00 (€ 2.000,00 + € 8,00 a titolo di maggiorazione dello 0,4%). Il
contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso “breve” (entro 30 giorni)?
…
Sì, il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso “breve” (entro 30
giorni). La sanzione ordinaria è pari ad € 10.040,00 (imposta non versata + 0,4%
maggiorazione) x 30% = € 3.012,00.
Applicando l’istituto del ravvedimento operoso, il contribuente regolarizza la
propria posizione:
• imposta non versata: € 10.040,00;
• interessi: (€ 10.040,00 x 1% x 28 gg.)/365 = € 7,98;
• sanzione ridotta: € 10.040,00 x 30% = € 3.012,00 x 1/10 = € 301,20.
Errato/omesso versamento della maggiorazione dello 0,40%
Esperto Risponde
n. 29 del
30.09.2014
… Poste una dichiarazione dei redditi e IRAP chiuse rispettivamente a debito
per € 100.000 (IRES) ed € 50.000 (IRAP) con versamento dei predetti importi
privi della maggiorazione entro i 30 giorni dal termine ordinario (ad esempio,
entro il 20 agosto). In tal caso poteva essere irrogata una sanzione?
…
Sì, poteva essere irrogata una sanzione pari a:
€ 30.000 (100.000 x 30%) per il ritardato versamento di IRES;
€ 15.000 (50.000 x 30%) per il ritardato versamento di IRAP,
entrambe ridotte a 1/3 in caso di pagamento entro 30 giorni.
Quanto sopra a fronte di un insufficiente versamento pari a € 600 [(100.000 +
50.000) x 0,40%].
Mancata trattenuta acconto di novembre nel 730
Esperto Risponde
n. 29 del
30.09.2014
… Un contribuente ha cambiato datore di lavoro il 26 gennaio 2013. Il nuovo
datore di lavoro non gli ha trattenuto l'acconto, che avrebbe dovuto pagare
entro il 2 dicembre 2013. Può il contribuente rimediare in qualche modo senza
aspettare
l’accertamento
da
parte
del
fisco?
…
I contribuenti che non hanno eseguito il versamento di acconto per il 2013,
in scadenza il 2 dicembre 2013, possono rimediare, avvalendosi del
ravvedimento “lungo” o “annuale”, che può essere effettuato entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è
commessa la violazione.
I contribuenti che hanno presentato il modello 730/2014 potevano perciò
avvalersi del ravvedimento lungo entro il termine di presentazione del modello
730. Hanno invece più tempo i contribuenti di Unico 2014, per i redditi del 2013,
che presentano il modello Unico in via telematica entro il 30 settembre 2014. In
questo caso, la sanzione del 30% si riduce a un ottavo del minimo, cioè al 3,75%,
se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per
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la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata
commessa la violazione. Sono anche dovuti gli interessi legali del 2,5% annuo
dal giorno successivo alla scadenza del pagamento fino al 31 dicembre 2013 e
dell’1% annuo dal 1° gennaio 2014 fino al giorno in cui si paga con il
ravvedimento.
Dichiarazione integrativa a sfavore: le sanzioni
Esperto Risponde
n. 29 del
30.09.2014
… Un contribuente che ha già ricevuto le lettere informative dell'Agenzia delle
Entrate circa le troppe spese sostenute nel 2012, rispetto al reddito dichiarato in
quell'anno, può ancora ripresentare il modello Unico PF 2013 entro il 30
settembre 2014. Come verranno conteggiate le sanzioni?
…
Il contribuente può ancora ripresentare il modello Unico PF 2013 entro il 30
settembre 2014 beneficiando delle sanzioni ridotte sia per la dichiarazione
integrativa a sfavore, sia per le maggiori imposte dovute sul maggior reddito
dichiarato.
L'istituto del ravvedimento operoso, infatti, è inibito dall'inizio di «accessi,
ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento», ma non
dalle lettere "informative" che l'Agenzia delle Entrate invia alle persone fisiche.
Il contribuente, che ha ricevuto queste lettere "informative", relative alle spese
del 2012 «apparentemente non compatibili con i redditi dichiarati» per
quell'anno (Unico 2013, presentato entro il 30 settembre 2013), può operare nei
seguenti tre modi:
- non rispondere ed attendere che l'ufficio gli invii l'eventuale richiesta di
chiarimenti con la vera e propria procedura prevista per l'accertamento da
redditometro; a quest'ultima richiesta si dovrà rispondere;
- rispondere via e-mail o telefonicamente al call center, per segnalare eventuali
errori delle spese riportate nelle lettere e prelevate dalla banca dati
dell'Amministrazione Tributaria; è indicata solo la natura (acquisto di immobili o
di autovetture, spese per colf o per assicurazioni eccetera) e non l'importo della
spesa effettuata nel 2012;
- inviare la dichiarazione integrativa relativa al 2012, entro il 30 settembre 2017,
ma se si vuole applicare l'istituto del ravvedimento operoso è necessario
presentare il modello Unico PF 2013 integrativo per il 2012 entro il 30 settembre
2014.
È infatti possibile presentare la dichiarazione integrativa a sfavore per il 2012
entro il 30 settembre 2017, pagando la sanzione (codice tributo 8911) di 258
euro, ridotta con ravvedimento operoso a 32 euro (1/8 di 258 euro), se
l'integrazione avviene entro il 30 settembre 2014.
Se si presenta l'integrativa entro il 30 settembre 2014, si possono applicare gli
sconti anche alle penalità sulle maggiori imposte dovute sul maggior del reddito
dichiarato rispetto all'originaria dichiarazione. Queste sanzioni dipendono dal
tipo di violazione che è stata commessa nel modello Unico PF 2013.
Per gli errori e le omissioni incidenti sulla determinazione o pagamento del
tributo, rilevabili dalle liquidazioni o dai controlli formali, tramite avviso di
irregolarità, la sanzione sarebbe del 30% della maggiore imposta, ma se non
arriva l'avviso di irregolarità e se non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attività amministrative di accertamento è possibile avvalersi del
ravvedimento operoso entro il 30 settembre 2014, pagando la sanzione ridotta
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al 3,75% del tributo dovuto e gli interessi dell'1% (2,5% fino al 31 dicembre 2013)
e presentando la dichiarazione integrativa a sfavore (pagando le relative
sanzioni con ravvedimento, come indicato in precedenza).
Per le violazioni sostanziali "a sfavore" (errori ed omissioni nelle dichiarazioni
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, non rilevabili da
liquidazione o controllo formale), la sanzione va dal 100% al 200% della
maggior imposta dovuta, ma è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, se
entro il 30 settembre 2014 viene eseguito il pagamento della sanzione ridotta al
12,5% del tributo dovuto e degli interessi legali e viene presentata la
dichiarazione integrativa a sfavore, pagando le relative sanzioni con
ravvedimento, come indicato in precedenza.
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L’agenda del professionista
Scadenze dal 06.10. 2014 al 10.10.2014
10 Ottobre 2014
Nuove iniziative produttive – Invio telematico dati contabili
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