N. 36-2014 In evidenza: • F24: nuove regole di utilizzo dal 01° ottobre 2014 • La Dichiarazione IMU ENC slitta al 30.11.2014 • Invio tardivo di Unico: le sanzioni per l’intermediario • La ricevuta e lo scarto di Unico • Intermediari e tardiva trasmissione di Unico • La Certificazione Unica 2015 • Circolare Assonime n. 29 del 30.09.2014 – Visto di Conformità Sommario Il punto del Direttore COMMERCIALISTI… OCCHIO ALLE CIRCOLARI DELL’AGENZIA Legislazione e Prassi Decreto MEF 23.09.2014 pubblicato in G.U. il 30.09.2014 - La Dichiarazione IMU ENC slitta al 30.11.2014 Circolare Assonime n. 29 del 30.09.2014 – Visto di Conformità Risoluzione n. 85 del 03.10.2014 - Soppressione del codice tributo “6831” Giurisprudenza Cassazione Tributaria, sentenza pubblicata il 29 settembre 2014 Licenza taxi. Non tassabile cessione padre-figlio Cassazione Penale, sentenza pubblicata il 29 settembre 2014 - Schede carburante. Quando la dichiarazione non è fraudolenta Cassazione Penale, sentenza depositata il 30 settembre 2014 - Omesso versamento IVA: condanna annullata Cassazione Penale, sentenza depositata il 30 settembre 2014 - Omessa dichiarazione. Assolto imprenditore estero Cassazione Tributaria, sentenza del 1° ottobre 2014 - Studi di settore: l'accertamento per l’avvocato – studente Cassazione Tributaria, sentenza depositata il 1° ottobre 2014 - IVA. Le fatture su fogli mobili precludono la detrazione Cassazione – Seconda Sezione Civile - sentenza 2 ottobre - CDL: sì al patto di quota lite Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Cassazione Penale, sentenza 2 ottobre - Omessa IVA. Irrilevanti le ipoteche per debiti pregressi Cassazione Tributaria, sentenza 3 ottobre - Verifiche fiscali. Pieni poteri alla DRE Cassazione Tributaria, sentenza 3 ottobre - I consumi di energia aiutano il Fisco Commenti Fisco Decreto Sblocca Italia: stop alla DIA F24: nuove regole di utilizzo dal 01° ottobre 2014 L’apposizione del visto di conformità L’invio del modello UnicoSC per le società in liquidazione La ricevuta e lo scarto di Unico Invio tardivo di Unico: le sanzioni per l’intermediario La residenza fiscale delle persone giuridiche La Certificazione Unica 2015 Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifica La gestione degli acquisti intracomunitari Intermediari e tardiva trasmissione di Unico Avviso “muto”: più tempo per il ricorso Fondo patrimoniale. Via libera all’ipoteca? Controlli solo formali per l’apposizione del visto di conformità Edilizia e aliquota IVA del 10% Adempimento Unico 2013: ravvedimento entro il 30.09 Lavoro & Previdenza Lavoratori domestici: terza rata in scadenza Durc interno: proroga delle note di rettifica ENPAIA: comunicazione reddituale 2013 Cambio appalto e assunzioni orfani Settore marittimo: la disciplina dei contratti a termine Società & Bilancio Le poste in valuta Fiscal Focus risponde L’agenda del professionista Scadenze settimana 06.10.2014 – 10.10.2014 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 2 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Il punto del Direttore A cura di Antonio Gigliotti COMMERCIALISTI… OCCHIO ALLE CIRCOLARI DELL’AGENZIA Cari amici, è proprio difficile oramai fare questa professione e la cosa che mi fa ancora più rabbia è l’assoluto vuoto che esiste intorno a noi. Leggi incomprensibili, adempimenti inutili o doppioni, responsabilità sempre più rilevanti e non proporzionali agli incassi che invece sono sempre più bassi… Tale è la fotografia che ci si presenta quotidianamente innanzi agli occhi. Lo svolgimento delle nostre attività giornaliere si semplifica in una battaglia da combattere su due fronti: il primo, è quello che ci vede contrapposti a un Fisco sempre più esigente; il secondo, è invece il campo di battaglia nel quale siamo chiamati a districarci tra clienti che pretendono sempre di più senza esser in grado poi di onorare i nostri giusti e legittimi compensi. La via maestra, se così possiamo chiamarla, per venire fuori dall’intricato marasma di obblighi e adempimenti, è proprio l’Amministrazione Finanziaria e, nello specifico, l’Agenzia delle Entrate con le proprie circolari, i provvedimenti e le risoluzioni che diffonde a cadenza quasi giornaliera. Documenti sacri quanto la Bibbia per noi commercialisti, che però contrariamente a quanto accade con le Sacre Scritture spesso finiscono col dire tutto e il contrario di tutto. Una volta bisognava seguire il Legislatore. Oggi l’Agenzia fa le sue veci. E non è detto che assolva correttamente a questo compito! È chiaro che non scrivo per sentito dire, ma riferendomi, carte alla mano, proprio alle produzioni dell’Agenzia. Nello specifico, vorrei porre l’accento sulla circolare n. 27 dello scorso 19 settembre 2014, evidenziando ancora una volta il contesto paradossale nel quale noi commercialisti siamo costretti a operare. Dunque, in occasione delle novità che hanno coinvolto il mod. F24 telematico per i soggetti privati, è puntualmente uscita la suddetta circolare con la quale l’Agenzia intendeva chiarire i dubbi sulle nuove modalità di pagamento del mod. F24. Allora, se la memoria non m’inganna, da che mondo è mondo quando qualcuno vuol dare dei chiarimenti lo fa in termini più comprensibili rispetto a quanto precedentemente illustrato. Quindi, se oggi avvio un certo adempimento e domani mi accingo a chiarirlo, vuol dire che lo ripresento in maniera tale che i destinatari siano messi in grado di portarlo a termine senza alcun dubbio. In sostanza, è questo che significa sciogliere i nodi. Il punto è che alcune circolari dell’Agenzia, proprio come quella che ho poc’anzi citato, ci mandano dritti dritti verso le sanzioni in tema di antiriciclaggio. Perché? Ebbene, vediamolo nel dettaglio. Nel parag. 4 della circolare si danno le istruzioni circa il pagamento del Mod. F24 telematico da parte di un soggetto che è impossibilitato a detenere un conto corrente. Uno scenario, questo, che noi commercialisti ben conosciamo, in quanto non sono pochi i clienti che non possono aprire un conto corrente, magari perché protestati o falliti: sono soggetti che già esistevano prima della crisi, ma dal 2008 si sono tristemente moltiplicati. La circolare spiega che questi soggetti, qualora debbano pagare una somma superiore a mille euro, potranno rivolgersi a un professionista (e Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 3 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info qui entriamo in gioco noi!) che effettua il pagamento attraverso il proprio conto corrente. Ecco, ipotizziamo che domani entri in studio un mio cliente appartenente alla fascia già citata. Questi deve pagare un ammontare di 1.400 euro, ma ovviamente non può farlo perché non ha un conto corrente. Così mi dà i contanti e io, con le spalle coperte dalle indicazioni della circolare 27/E/14, provvedo a effettuare il versamento. Fin qui tutto a posto. La circolare mi ha spiegato che è giusto così. Il mio cliente è contento perché ha assolto ai propri doveri senza incorrere nell’onere di doversi aprire un conto corrente e io non ci ho perso nulla, forse solo un po’ di tempo. Mai adempimento fu più semplice!! Quasi non ci credevo mentre leggevo la circolare. “No! Le Entrate che fanno qualcosa di semplice e comprensibile!”, mi sono detto stupito. Purtroppo però, mentre ero soddisfatto d’aver compreso al primo colpo le intricatissime parole del documento, sono stato d’un tratto attanagliato da un dubbio atroce: “E come faccio io a giustificare i 1.400 euro che il cliente mi dà in contanti?”. Cioè, io fungo da intermediario e mi comporto da bravo scolaretto seguendo le indicazioni maestre dell’Agenzia, ma poi la Guardia di Finanza mi bastona perché quelle stesse indicazioni vengono meno alle norme antiriciclaggio. E sì, perché i 1.400 euro che ho intascato cash e che ho utilizzato per pagare l’F24 per conto del cliente, non posso giustificarli in alcun modo, in quanto sul punto la circolare non si esprime. Questo significa che, fra qualche mese, quando le Fiamme Gialle entreranno nel mio studio, nessuno mi salverà da una delle sanzioni previste per questo genere di comportamento, considerato poco chiaro ai fini dell’antiriciclaggio. Ancora una volta siamo innanzi a un cane che si morde la coda!! Cosa avrebbe dovuto fare il povero contribuente? Ricordando che si tratta di un soggetto senza conto corrente, anzi che proprio a causa di tale caratteristica è stata emanata la disposizione, vediamo che non può agire diversamente da come ho ipotizzato. Non può fare un assegno. Non può fare un bonifico. Può solo portare i soldi e lasciare a noi commercialisti la patata bollente!! A questo punto, la situazione è abbastanza chiara. Mi chiedo solo se chi scrive le circolari ha presente l’intero quadro! Credo proprio di no. È vero che non fanno quasi niente per risollevare le sorti del sistema fiscale italiano, ma è anche vero che quando ci tentano finiscono solo per peggiorarlo!!! E io rimango basito, sconcertato. Disgustato. In riferimento a ciò, aderisco a pieno a quanto ebbe a scrivere Francesco Burdin, secondo il quale “l'uggia del ‘non accade nulla’ viene sempre sconfitta dal disgusto di ciò che finalmente accade”. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 4 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Legislazione e prassi La Dichiarazione IMU ENC slitta al 30.11.2014 Fiscal Flash n. 158 del 01.10.2014 Il MEF con comunicato stampa del 23 settembre 2014 ha confermato la proroga al 30 novembre 2014 del termine per la presentazione della dichiarazione «IMU - TASI ENC» per gli anni 2012 e 2013, prevista dal comma 2 dell’art. 5 del decreto 26 giugno 2014. Il decreto MEF di proroga è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri 30.09.2014 al n. 226. Con il decreto del 26 giugno 2014, il Ministero dell’economia e delle finanze aveva approvato il modello di dichiarazione IMU/TASI per gli enti non commerciali e le relative istruzioni. Tale modello che si compone di quattro quadri, evidenzierà l’insieme degli immobili posseduti dagli enti non commerciali (imponibili, esenti parzialmente ed esenti totalmente). A tal proposito si sottolinea che con la risoluzione 1/DF dell’11 gennaio 2013 nel commentare la disposizione di cui all’art. 91-bis, comma 3, del D.L. n. 1 del 2012 (il quale prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, l’esenzione di cui alla lett. i) comma 1, dell’art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile, quale risulta da apposita dichiarazione) è stato affermato che, sulla base delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e di razionalizzazione degli strumenti a disposizione degli enti locali impositori in sede di verifica dell’esatto adempimento dell’obbligazione tributaria, “la dichiarazione IMU relativa agli immobili degli enti non commerciali debba essere unica e riepilogativa di tutti gli elementi concernenti le diverse fattispecie …”. Dichiarazione IMU ENC Visto di conformità: le indicazioni di Assonime Fiscal Flash n. 159 del 02.10.2014 In prossimità della scadenza di Unico, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i tanto attesi chiarimenti, in relazione al visto di conformità che le imprese, ai sensi dell’art. 1, co. 574, della L. 27 dicembre 2013 n. 147, devono far apporre, qualora intendano utilizzare in compensazione orizzontale crediti d’imposta, in misura superiore a 15.000 euro, già dal 01° gennaio 2014. I chiarimenti dell’Amministrazione sono arrivati sul filo del rasoio, in prossimità della scadenza del 30.09.2014, con la Circolare n. 28/E del 25 settembre 2014. Assonime, come di consueto, commenta tale documento, nella 29°esima circolare diffusa lo scorso 30.09.2014. Le indicazioni più rilevanti di Assonime riguardano: l’apposizione del visto in relazione alla cessione delle eccedenza Ires; e l’apposizione per i crediti d’imposta nel consolidato fiscale. Per quanto riguarda la prima questione, secondo l’associazione, il cedente è tenuto a “certificare” il credito al momento della sua cessione, a prescindere dal fatto se tale credito venga poi utilizzato dal cessionario in compensazione verticale od orizzontale, mentre il cessionario è tenuto ad adempiere l’onere procedimentale in esame solo qualora lo utilizzi in compensazione orizzontale. C’è tempo fino a fine dicembre per poter regolarizzare eventuali omissioni. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 5 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Anche per quanto concerne la circolazione dei crediti d’imposta nell’ambito del consolidato fiscale, l’Agenzia delle Entrate giunge a conclusioni sostanzialmente simili a quelle appena riassunte. In particolare, da un lato, le società consolidate (cedenti) dovranno “certificare” i crediti d’imposta che possono essere trasferiti al consolidato, per il pagamento dell’IRES di gruppo, nonché le eccedenze di imposta ricevute ai sensi dell’art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973; dall’altro lato, all’apposizione del visto di conformità è tenuta, anche la società consolidante per la cessione a terzi delle eccedenze IRES generate dal gruppo di importo superiore a 15.000 euro. Non risultano invece soggette all’onere, secondo Assonime, le società consolidate che si limitano a trasferire al consolidato le proprie basi imponibili ed eventuali ritenute, detrazioni ecc.; in tale caso, le società consolidate non sono tenute all’obbligo di apposizione del visto di conformità in relazione alla determinazione unitaria dell’IRES di gruppo, posto che le stesse, per effetto della partecipazione alla fiscal unit, trasferiscono alla società consolidante esclusivamente le proprie basi imponibili, senza liquidare la relativa imposta. In caso di cessione delle eccedenze IRES del gruppo, il consolidato deve, secondo Assonime, quindi, limitarsi a verificare la correttezza della somma algebrica dei dati trasmessi dalle società consolidate (basi imponibili, ritenute, detrazioni ecc.) e, dunque, effettuando un controllo ancor più formale di quello richiesto alle società stand alone. Nessun onere procedimentale è invece previsto in capo al consolidato qualora quest’ultimo si limiti ad utilizzare internamente (cioè per l’IRES di gruppo) le poste “creditorie”. Dichiarazione Soppressione del codice tributo “6831” Fiscal Flash n. 160 del 03.10.2014 Con la R.M. 85/E/2014, l’Amministrazione Finanziaria ha soppresso il codice tributo “6831” - Credito d’imposta di cui alla Legge regionale n. 5/2009 della Regione Autonoma della Sardegna (Credito d'imposta per le piccole imprese) – a decorrere dall’8 ottobre 2014, tenuto conto che la Convenzione stipulata tra l’Agenzia delle Entrate e la Regione Autonoma della Sardegna termina i suoi effetti il 7 ottobre 2014. R.M. 85/E/2014 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 6 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Giurisprudenza Licenza taxi. Non tassabile cessione padre-figlio Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza 30.09.2014 Quando l’Ufficio finanziario equipara a una cessione d’azienda il trasferimento, nell’ambito di un nucleo familiare, della licenza taxi, il recupero della plusvalenza è illegittimo se non c’è prova del pagamento di un prezzo. È quanto emerge dall’ordinanza n. 20533/14, pubblicata il 29 settembre dalla Sesta Sezione Civile – T della Suprema Corte (nel caso di specie la CTR del Lazio ha dichiarato legittimo un avviso di accertamento per IRPEF con il quale l’Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione la plusvalenza asseritamente derivata dal trasferimento di una licenza comunale per l’esercizio dell’attività di taxi. Secondo l’Ufficio, “la cessione della licenza taxi è configurabile come cessione d’azienda”, dunque l’eventuale plusvalenza realizzata “costituisce reddito fiscalmente rilevante”. Il contribuente ha fatto presente di aver ceduto la licenza al proprio figlio con atto gratuito sicché non si era generata alcuna plusvalenza imponibile. La CTR ha avallato ugualmente l’operato dell’Ufficio senza però accertare se un trasferimento di ricchezza si fosse effettivamente realizzato. Ciò, ad avviso dei Supremi giudici, ha inficiato irrimediabilmente la sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale). Cassazione Tributaria, sentenza pubblicata il 29 settembre 2014 Schede carburante. Quando la dichiarazione non è fraudolenta Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza 30.09.2014 Non si può contestare il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 al contribuente che non ha conservato i documenti ideologicamente falsi (fatture, schede carburante, etc.) nei registri contabili e nella documentazione fiscale dell’azienda. È quanto emerge dalla sentenza n. 40198/14, depositata il 29 settembre presso la Terza Sezione Penale della Cassazione. Per l’integrazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ha spiegato la S.C., è necessario, da un lato, che la dichiarazione fiscale contenga effettivamente l’indicazione di elementi passivi fittizi, dall’altro, che le fatture ideologicamente false, che dovrebbero supportare detta indicazione, siano conservate nei registri contabili o nella documentazione fiscale dell’azienda, perché in ciò consiste l’atteggiamento di avvalersi delle fatture come richiesto dalla norma. Nel caso di specie è stata la stessa Corte territoriale ad affermare – si legge in sentenza - “l’inesistenza delle schede carburante (queste, infatti, non sono state reperite presso il contribuente, n.d.r.), cioè di quei documenti contabili indicati nel capo di imputazione; è quindi palese l’errore di diritto nel ritenere la sussistenza del reato in mancanza di uno degli elementi costitutivi (conservazione delle fatture o degli altri documenti nei registri contabili o nella documentazione fiscale dell’azienda)”. Cassazione Penale, sentenza pubblicata il 29 settembre 2014 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 7 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Omesso versamento IVA: condanna annullata Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza 01.10.2014 Non risponde penalmente dell’omesso versamento dell’IVA il contribuente che dimostra il sopraggiungere di un evento che ha reso impossibile l’assolvimento dell’obbligazione tributaria. È quanto emerge dalla sentenza n. 40394/14 emessa dalla Sezione Feriale Penale della Cassazione (gli ermellini hanno annullato con rinvio la condanna inflitta al legale rappresentante di una società cooperativa che non ha versato l’IVA, così incorrendo nel reato di cui all’articolo 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000. L’imputato ha dedotto l’assenza dell’elemento psicologico del reato, posto che la condotta illecita era stata determinata dal fallimento, nell’immediatezza della data di scadenza del pagamento dell’imposta, del principale committente della cooperativa. Quest’ultima, di conseguenza, non aveva potuto far altro che insinuarsi nel passivo del fallimento e destinare le poche risorse disponibili al pagamento degli stipendi e dei relativi contributi previdenziali, non possedendo beni con i quali eventualmente monetizzare). Cassazione Penale, sentenza depositata il 30 settembre 2014 Omessa dichiarazione. Assolto imprenditore estero Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza 01.10.2014 Non risponde del reato di omessa dichiarazione l’imprenditore estero che controlla una società italiana che non ha alcuna autonomia gestionale, limitandosi allo stoccaggio e alla spedizione della merce. È quanto emerge dalla sentenza 30 settembre 2014 n. 40327 della Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale. Gli Ermellini hanno mandato assolta - “perché il fatto non sussiste” – la legale rappresentante di una società lussemburghese, operante nel settore dell’abbigliamento, che non ha presentato la dichiarazione dei redditi in Italia nel periodo dal 2002 al 2005. Nel caso di specie è risultato che in capo alla società con sede in Italia non vi era la possibilità di determinare autonomamente né la tipologia né la quantità di merce da produrre, tantomeno la stessa aveva autonomia riguardo all’accettazione degli ordini. Inoltre la gestione dell’eventuale contenzioso sulla qualità della merce, prodotta “per conto e per precisa richiesta” della società lussemburghese, era di esclusiva competenza di quest’ultima. Per la S.C. è stato quindi chiaro che la società italiana non aveva quell’ampia e tendenzialmente generalizzata autonomia gestionale, decisoria e di programmazione necessaria ai fini di causa. In altre parole, il giudice di merito avrebbe dovuto escludere la stabile organizzazione nel territorio dello Stato dell’impresa avente sede oltreconfine e gestita dalla ricorrente. E allora agli ermellini è apparsa viziata, per manifesta illogicità della sua motivazione, la sentenza della Corte d’appello di Ancona “che, invece, ha ravvisato, sulla base di elementi del tutto privi di effettiva significatività, l’esistenza di detta stabile organizzazione”. Cassazione Penale, sentenza depositata il 30 settembre 2014 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 8 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Studi di settore: l'accertamento per l’avvocato – studente Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza 02.10.2014 L’avvocato che è ancora impegnato negli studi universitari non può dedicarsi totalmente all’attività professionale e di ciò deve tenere conto l’Ufficio finanziario quando emette l’accertamento basato sugli studi di settore. È quanto emerge dalla sentenza n. 20662/14, pubblicata il 1° ottobre dalla Sezione Tributaria Civile della Suprema Corte. La controversia ha riguardato un avviso di accertamento ai fini IRPEF emesso in applicazione dei parametri e dopo che il contribuente, un avvocato, ha aderito al contradditorio, in seguito all’invito dell’Ufficio. La CTR del Piemonte ha confermato l’accertamento provvedendo però a ridurre sensibilmente il reddito imponibile (peraltro già ridotto dalla Provinciale) in considerazione delle seguenti circostanze: il recente avvio dell'attività del contribuente; l'elevatezza dei costi di avviamento, non in grado di condurre all'aritmetica definizione di maggiori ricavi se non nel futuro; il contemporaneo impegno degli studi universitari, con il sostenimento di otto esami nell'anno oggetto di accertamento, nonché la necessità di frequenza parziale dei corsi (a Roma), con conseguente impossibilità di dedicare molto tempo al lavoro. Investita della controversia, la Cassazione ha ritenuto che la CTR abbia ben giudicato perché mentre ha ritenuto, in linea generale, legittimo l’atto impositivo, “ha invece considerato non adeguatamente valutati nel contraddittorio sviluppatosi nella fase amministrativa taluni elementi offerti dal contribuente, apprezzandoli come idonei a correggere in melius la determinazione del reddito cui era pervenuto l’Ufficio”. Il professionista paga le spese processuali. Cassazione Tributaria, sentenza del 1° ottobre 2014 IVA. Le fatture su fogli mobili precludono la detrazione Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza 02.10.2014 Non ha diritto alla detrazione IVA il contribuente che ha annotato le fatture d’acquisto su fogli mobili di protocollo (scritti a mano e non bollati) invece che sul registro. La detraibilità dell'imposta pagata per l'acquisizione di beni o servizi inerenti all'esercizio dell'impresa, postula che il contribuente sia in possesso delle relative fatture, le annoti nell'apposito registro, e conservi le une e l'altro. È quanto emerge dalla sentenza 1° ottobre 2014 n. 20698 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile. L’Agenzia delle Entrate notificava a un contribuente umbro – esercente il commercio all’ingrosso e al dettaglio di bevande – due avvisi di accertamento volti al recupero dell’IVA indebitamente detrattata, atteso che le fatture d’acquisto non erano state annotate nell’apposito registro. Nel caso concreto, il commercialista del contribuente ha esibito ai verificatori esclusivamente una documentazione extracontabile costituita “da fogli di protocollo non bollati e scritturati manualmente” sui quali erano annotati gli importi delle fatture attive e passive, nonché le dichiarazioni mensili dell’IVA. Da ciò la Suprema Corte ha dedotto la totale mancanza della documentazione contabile prevista dalla normativa in materia di IVA “e, segnatamente, del registro nel quale le fatture doganali relative agli acquisti ed alle importazioni effettuate nell’esercizio dell’impresa – e che devono essere numerate in ordine progressivo – vanno annotate prima della liquidazione periodica, ovvero della dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 9 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info imposta”. I giudici del Palazzaccio hanno quindi censurato la decisione della CTR di Perugia la quale, nonostante il mancato rispetto degli obblighi sostanziali, ha riconosciuto il diritto del contribuente a detrarre l’imposta, limitandosi a rilevare l’avvenuta abrogazione degli obblighi di bollatura e di vidimazione dei registri, compresi quelli tenuti a fini IVA. È stato pertanto accolto il ricorso dell’Ufficio finanziario con decisione della causa nel merito. Cassazione Tributaria, sentenza del 1° ottobre 2014 CDL: sì al patto di quota lite Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza 03.10.2014 Il divieto di patto di quota lite riguarda i professionisti abilitati al patrocinio in sede giurisdizionale, non anche i consulenti del lavoro. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione – Seconda Sezione Civile - con la sentenza 2 ottobre 2014 n. 20839. Una società ha convenuto in giudizio il proprio consulente del lavoro chiedendo l’annullamento del contratto di prestazione d’opera professionale con lui intercorso per effetto della nullità dell’accordo economico in esso contenuto, poiché equiparabile a un patto di quota lite, vietato per legge. Il Tribunale di Napoli, prima, e la Corte d’appello, poi, hanno dichiarato la parziale nullità dell’accordo oggetto di controversia in quanto integrante violazione del divieto di patto di quota lite, di cui all’articolo 2233, comma 3, codice civile (nel testo in vigore prima del riforma Bersani). Ne è derivato il giudizio di fronte alla Suprema Corte, che si è chiuso in senso favorevole al professionista, con conseguente rimessione della causa ai giudici partenopei i quali dovranno riesaminare la controversia attenendosi al seguente principio di diritto: la disposizione di cui all'art. 2233, terzo comma, cod. civ., che prevede la nullità del c.d. patto di quota lite, si riferisce esclusivamente all'attività svolta da professionisti abilitati al patrocinio in sede giurisdizionale e non anche all'attività amministrativo-contabile svolta dal consulente del lavoro in ambito previdenziale e finalizzata al conseguimento di sgravi contributivi. Cassazione Civile, sentenza del 2 ottobre 2014 Omessa IVA. Irrilevanti le ipoteche per debiti pregressi Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza 03.10.2014 Lo stato di sofferenza economica della società, testimoniato dalle ipoteche esattoriali iscritte sui suoi immobili, non evita al legale rappresentante di subire una condanna per il reato di omesso versamento dell’IVA ex art. 10 – ter D.Lgs. n. 74/2000. È quanto emerge dalla sentenza n. 40795/14 della Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale. Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso proposto nell’interesse di un legale rappresentante di società che è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 10 ter del D.Lgs. n. 74/2000, per non avere versato entro il termine del 27 dicembre 2006 l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale 2005, per un importo di poco superiore a 145mila euro. La difesa ha lamentato inutilmente l’assenza dell’elemento soggettivo del reato, posto che la condotta omissiva era stata determinata dallo stato di grave sofferenza economica dell’azienda, dimostrata dal fatto che i suoi immobili erano gravati da iscrizione ipotecaria a favore dell’Erario, per Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 10 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info rilevanti importi. Ad avviso degli Ermellini, “…la sola circostanza che la società abbia maturato, nel corso degli anni, un debito consistente per imposte non versate non è sufficiente per dimostrare che vi fosse, alla data della scadenza di obbligo di versamento dell'Iva, un'assoluta carenza di liquidità. Sul punto la stessa Corte territoriale opportunamente valorizza la peculiare struttura dell'Iva, evidenziando che il relativo obbligo di pagamento deriva dall'effettuazione di operazioni che comportano la riscossione dell'imposta, così che la stessa deve essere destinata al versamento all'erario e non al pagamento di altri e diversi debiti. Né, del resto, l'imputato ha prospettato di essersi trovato nella situazione di non avere effettivamente riscosso dai suoi clienti l'importo dell'Iva risultante dalle fatture emesse”. Cassazione Penale, sentenza del 2 ottobre 2014 Verifiche fiscali. Pieni poteri alla DRE Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza Le Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate hanno poteri istruttori e quindi possono fare ispezioni e controlli. A sostenerlo è la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria - con la sentenza 3 ottobre 2014 n. 20915. Gli Ermellini hanno accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria contro la decisione della CTR Lazio che aveva annullato un accertamento per il recupero di maggiori imposte sul presupposto che la DRE non avesse all’epoca dei fatti di causa poteri di verifica, invece attribuiti dal D.L. n. 185/2008, seppure limitatamente ai gradi contribuenti. In proposito in sentenza si legge che DRE deve riconoscersi, per disposizione regolamentare, la competenza a svolgere anche attività istruttoria (ispezioni, accessi, controlli, acquisizione informazioni e documenti, redazione dei relativi processi verbali) i cui risultati potranno essere utilizzati dalle Direzioni provinciali ai fini dell’emissione degli atti impositivi. Le disposizioni del decreto legge n. 185/2008 conv. in legge n. 2/2009, che trovano applicazione soltanto a far data dall'1.1.2009, non hanno attribuito alla DRE una competenza in materia di accertamento fiscale prima inesistente, ma hanno inteso fondare su norma di fonte primaria (dunque sottratta tanto ad eventuali modifiche statutarie, quanto a successive modifiche attuate mediante esercizio della potestà regolamentare od organizzativa dell'ente pubblico "Agenzia") il riparto tra le strutture di vertice di livello periferico (Direzioni regionali; Direzioni provinciali e uffici dipendenti) delle competenze relative alla attività di verifica fiscale, istituendo una riserva esclusiva di competenza a favore della DRE in relazione alla rilevanza economico-fiscale del soggetto accertato. Cassazione Tributaria, sentenza del 3 ottobre 2014 I consumi di energia aiutano il Fisco Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza L’esistenza di maggiori ricavi può essere desunta dai consumi di energia elettrica della ditta. È quanto emerge dalla sentenza 3 ottobre 2014 n. 20897 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria. La S.C. ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, perché nel caso esaminato, pur in presenza di contabilità regolare ma sostanzialmente priva di garanzia di affidabilità e congruità sostanziali, la contribuente, esercente una ditta di lavanderia, Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 11 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info regolarmente invitata dall’Ufficio a fornire in contraddittorio elementi a suo favore, non ha giustificato adeguatamente lo scostamento dagli studi di settore delle percentuali di ricarico mentre l’Ufficio, in maniera del tutto legittima, “ha calcolato sulla base del consumo di energia elettrica, dell’ubicazione dell’azienda, delle tipologie dei capi trattati, l’ammontare delle prestazioni di servizio erogate nell’anno di imposta accertato”. Cassazione Tributaria, sentenza del 3 ottobre 2014 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 12 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Commenti Fisco Decreto Sblocca Italia: stop alla DIA Fiscal News n. 259 del 29.09.2014 Con il Decreto Legge Sblocca Italia “gli interventi di ristrutturazione in casa propria non dovranno più essere autorizzati dal Comune; il cittadino sarà tenuto ad inviare soltanto una comunicazione, dopodiché potrà iniziare i lavori”. Tale norma si applicherà ad interventi che non modificano la volumetria dell’immobile. “Il cittadino – spiega meglio un comunicato del Ministero – diventa padrone in casa propria e può fare liberamente lavori (abbattere tramezzi, creare nuove stanze …) che non cambino la volumetria, basta una semplice comunicazione al Comune”. In altre parole, per interventi edilizi di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari che non cambino la volumetria e la destinazione d’uso basterà una semplice comunicazione al Comune, e un professionista che certifichi l’edificio. Decreto Sblocca Italia F24: nuove regole di utilizzo dal 01° ottobre 2014 Fiscal News n. 260 del 29.09.2014 Il Decreto Irpef, D.L. n. 66/2014, ha introdotto novità importanti per i pagamenti dei modelli F24, che entreranno a regime dal 1° ottobre 2014. La prima conseguenza è che non si potrà più pagare in contanti, con assegni bancari o circolari, con bancomat oppure con carta Postamat, F24 sopra i 1.000 euro o F24 con crediti a compensazione. Per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 11 del D.L. 66/2014, infatti, dal 1.10.2014 il pagamento dei tributi potrà essere effettuato mediante il modello F24 cartaceo (presso banche, Poste italiane, Equitalia) esclusivamente da soggetti persone fisiche, che debbano versare un saldo pari o inferiore a € 1.000, senza alcuna compensazione. In tutti gli altri casi è necessario utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o delle banche/Poste (Home banking o Cbi); l’uso dei servizi telematici di banche o poste è inibito nel caso in cui il modello presenti un saldo a zero (debito completamente assorbito dal credito) per effetto di compensazioni; in tal caso si potranno utilizzare solo i servizi Entratel o Fisconline. Con una recente Circolare (n. 27/E del 19.09.2014), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che potrà essere utilizzato il modello cartaceo anche nel caso di versamento delle rate di Unico già predisposte per la scadenza di giugno/luglio. Infatti, tenuto conto che per numerosi contribuenti non titolari di partita IVA, alla data di entrata in vigore della disposizione, sono in corso, per il corrente anno, versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate tramite modello F24 cartaceo, sarà possibile continuare a effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la medesima modalità, fino al 31 dicembre 2014, anche per importi superiori a 1.000,00 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero. Inoltre, i contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento precompilate, inviate dagli enti impositori (ad esempio Agenzia delle Entrate, Comuni, etc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, possono presentare detti modelli in formato cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 13 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Infine, i soggetti che hanno diritto a crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione, per tale finalità possono continuare a presentare il modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli agenti medesimi. Versamenti L’apposizione del visto di conformità Fiscal News n. 261 del 29.09.2014 A soli cinque giorni dalla scadenza di invio del modello Unico e Irap (30.09.2014 – per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) e dopo che la scadenza del Modello 770/2014, è ormai passata (19 settembre 2014), l’Agenzia fornisce i primi chiarimenti sul tema del visto di conformità, grazie alla pubblicazione lo scorso 25.09.2014 della Circolare n. 28/E. Il visto di conformità, anche detto “leggero”, va apposto dai soggetti abilitati, dopo aver effettuato i relativi controlli. Con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, chiarisce l’Agenzia, ferma restando la verifica della liquidazione della dichiarazione, nonché il riscontro della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, il controllo può comunque essere limitato agli elementi da cui scaturisce direttamente il credito, che possono riguardare, ad es., duplicazioni di versamento, errato versamento di ritenute, crediti d’imposta, imposte sostitutive o eccedenze dell’anno precedente relativamente alla verifica dell’esposizione del credito nella relativa dichiarazione. Importante apertura dell’amministrazione è quella che permette, in analogia ai chiarimenti forniti con la Circolare n. 57/E del 2009 e limitatamente alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, il controllo della documentazione contabile solo per i documenti di importo superiore al 10% dell’ammontare complessivo dei componenti negativi. Al fine di illustrare gli adempimenti dei soggetti coinvolti nell'attività di controllo, per ciascuna tipologia di dichiarazione, l’Agenzia fornisce una check-list indicativa, con i riscontri da porre in essere per l’apposizione del visto. In ogni caso i controlli indicati nel documento di prassi e riportati nella fiscal, vanno considerati esemplificativi e non esaustivi e, quindi, ove necessario, vanno integrati dal soggetto che appone il visto in base allo specifico caso. Si ricorda che, per attestare lo svolgimento dei controlli previsti, il soggetto che appone il visto deve conservare copia della documentazione controllata. UNICO 2014 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 14 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info L’invio del modello UnicoSC per le società in liquidazione Fiscal News n. 262 del 30.09.2014 Con le modifiche apportate all’art. 5 del D.P.R. 322/98 dal “Decreto Semplificazioni” (D.L. n. 16/2012), dal 2012, in caso di liquidazione, rileva la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento, e non più quella in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione. In particolare il modello Unico 2014 per i soggetti Ires, snc, sas ed equiparati dovrà essere presentato entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento che decorrono: dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa; in caso di liquidazione disposta dall’assemblea dei soci, dalla data di iscrizione della relativa delibera. Si determina pertanto un allineamento tra il momento di decorrenza degli effetti fiscali e civili della messa in liquidazione. UNICO 2014 La ricevuta e lo scarto di Unico Fiscal News n. 263 del 30.09.2014 Nei giorni successivi al 30.09.2014 è importante che il professionista provveda a monitorare le comunicazioni telematiche trasmesse per verificare la ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate o per inviare tempestivamente gli eventuali modelli che sono stati scartati. L’attestazione di ricezione telematica costituisce, infatti, per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dev’essere conservata, unitamente all’originale della dichiarazione ed alla restante documentazione, fino al termine del periodo previsto per l’attività di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria (31 dicembre 2018). Non si deve dimenticare infatti che la ricevuta di conferma inviata dall’Agenzia delle Entrate è l’unica prova del corretto assolvimento dell’obbligo di presentazione della dichiarazione. Può capitare che a seguito della trasmissione del modello Unico, l'Agenzia delle Entrate comunichi lo scarto della dichiarazione, con i motivi che lo hanno causato. In tale ipotesi l'intermediario deve provvedere a ritrasmettere il file contenente la dichiarazione dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto. Le dichiarazioni presentate in via telematica nei termini e successivamente scartate si considerano tempestive a condizione che siano correttamente ritrasmesse entro cinque giorni dalla data della comunicazione di avvenuto scarto da parte dell'Agenzia delle Entrate. UNICO 2014 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 15 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Invio tardivo di Unico: le sanzioni per l’intermediario Fiscal News n. 264 del 30.09.2014 Nel caso in cui l’impegno alla trasmissione sia stato assunto prima dello scadere dei termini previsti per l’invio di Unico14 (quindi, prima del 30 settembre), la dichiarazione tardiva fa scattare pesanti sanzioni per l’intermediario: da 516 euro a 5.164 euro, con il rischio di revoca dell'abilitazione alla trasmissione telematica, in presenza di gravi o ripetute irregolarità. La sanzione irrogata all’intermediario non “salva” inoltre il contribuente, che, in ogni caso, sarà tenuto al pagamento dei seguenti importi: da 258 a 1.032 euro in caso di omessa o tardiva dichiarazione per la quale non sono dovute imposte; dal 120% al 240% delle imposte dovute (con un minimo di 258 euro) se dalla dichiarazione emergono imposte dovute. Diverso è il caso in cui l'incarico alla trasmissione telematica della dichiarazione non sia stato conferito tempestivamente. Il comma 7-ter, art. 3, D.P.R. 322/1998, chiarisce infatti che non possono essere applicate sanzioni all’intermediario a cui le dichiarazioni siano state consegnate in ritardo rispetto al termine di presentazione, purché quest’ultimo provveda all’invio entro un mese dalla data contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato al contribuente. UNICO 2014 Residenza fiscale persone giuridiche Fiscal Approfondimento n. 39 del 30.09.2014 Con il presente intervento avviamo il percorso di analisi del fenomeno dell’esterovestizione societaria che rappresenta una delle pratiche fiscali elusive più diffuse, consistenti nella fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società in Paesi o territori diversi dall’Italia (in ambito UE o extra UE), per sottrarsi agli adempimenti tributari previsti dall’ordinamento di reale appartenenza e beneficiare, nel contempo, del regime fiscale più favorevole vigente altrove. In questo primo intervento, oggetto di analisi sarà il tema della residenza fiscale delle persone giuridiche secondo l’ordinamento interno, strettamente collegato al fenomeno dell’“esterovestizione societaria”. La normativa interna prevede che la società di capitale è considerata fiscalmente residente in Italia, quando per la maggior parte del periodo d’imposta ha avuto la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. Oggetto di analisi saranno dunque i singoli requisiti fissati dal legislatore per individuare la residenza ai fini fiscali del soggetto passivo. Il perocorso di analisi sull’esterovestizione societaria, proseguirà con i successivi interventi: la residenza fiscale delle persone giuridiche nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni; la presunzione di esterovestizione ex art. 73, comma 5-bis, del D.P.R. n. 917/1986; analisi della recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Verona, n. 327/2014 del 21 luglio 2014. IRES Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 16 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info La Certificazione Unica 2015 Fiscal News n. 265 del 01.10.2014 Dal prossimo anno si potrà dire addio al vecchio Cud che verrà sostituito dalla “Certificazione Unica”. I sostituti d’imposta si vedranno impegnati a dover certificare con un documento ufficiale non soltanto i redditi da lavoro dipendente e assimilato, ma anche gli incassi maturati da autonomi, partite Iva, studi professionali e collaboratori. I sostituti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 9 marzo (la scadenza del 7 cade di sabato) la Certificazione Unica contenente anche i dati sui familiari a carico e dettagliare gli oneri detraibili e quelli deducibili. La Certificazione Unica che, si compone di cinque pagine (escludendo la parte relativa alla scelta per la destinazione dell'8 e 5 per mille dell'Irpef) è divisa in due sezioni: • certificazione lavoro dipendente, assimilato e assistenza fiscale; • certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Contribuenti Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifica Fiscal News n. 266 del 01.10.2014 La Legge 27 luglio 2000 n. 212 - meglio nota come Statuto del contribuente tutela i diritti dei soggetti sottoposti a verifica fiscale. Su questo tema esiste copiosa giurisprudenza della quale in questa in sede si darà conto. Può infatti rivelarsi utile l’esame delle garanzie poste dalla legge a presidio del diritto di difesa del contribuente alla luce dell’interpretazione fornita dai giudici – soprattutto di legittimità - delle disposizioni dello Statuto. Contribuenti La gestione degli acquisti intracomunitari Fiscal News n. 267 del 02.10.2014 In caso di acquisto intracomunitario, l'acquirente italiano, quando riceve la fattura comunitaria deve espletare i seguenti adempimenti: numerare la fattura del fornitore comunitario ed integrarla con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'IVA, calcolata secondo l'aliquota applicabile; annotare la fattura, come sopra integrata, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione, e con riferimento al mese precedente, distintamente nel registro IVA vendite (art. 23, D.P.R. n. 633/1972), secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo espresso in valuta estera (art. 47, comma 1, D.L. n. 331/1993); annotare la fattura nel registro acquisti a partire dal mese in cui l'imposta diviene esigibile e fino alla scadenza della dichiarazione annuale relativa al secondo anno in cui l'imposta è divenuta esigibile; alla procedura di registrazione dell’acquisto intracomunitario dovrà seguire la presentazione degli elenchi Intrastat. IVA Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 17 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Intermediari e tardiva trasmissione di Unico Fiscal News n. 268 del 02.10.2014 Il modello Unico può essere presentato telematicamente sia dal contribuente che da un intermediario abilitato. In questo secondo caso, l’intermediario, una volta accettato l’incarico di trasmettere la dichiarazione, dovrà provvedere entro i termini previsti dalla legge. Qualora i termini non vengano rispettati è passibile di sanzione, la quale potrà eventualmente essere ravveduta. È prevista, infatti, a carico degli intermediari abilitati che non trasmettono, o trasmettono con ritardo, le dichiarazioni, una sanzione da € 516,00 a € 5.164,00. Le violazioni inerenti la trasmissione telematica che interessano l’intermediario, nonché le sanzioni conseguenti, sono distinte rispetto alla violazione commessa del contribuente. Il trasgressore è il soggetto, persona fisica o giuridica, abilitato alla trasmissione telematica. Nell’ipotesi in cui il contribuente richieda l’invio telematico oltre il termine di legge, l’incaricato alla trasmissione telematica è tenuto ad effettuare l’invio entro un mese dall’assunzione dell’incarico per la trasmissione. Pertanto nel caso in cui l’intermediario assolva al suo obbligo, entro tale termine lo stesso non è sanzionabile. Dichiarazione Avviso “muto”: più tempo per il ricorso Fiscal G&S n. 67 del 02.10.2014 La mancata indicazione nell’atto impositivo del termine di impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso non inficia la validità dell’atto spiccato dall’Ufficio Finanziario, ma comporta, sul piano processuale, il riconoscimento della scusabilità dell’errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata tardivamente proposta. È quanto afferma l'ordinanza 25 luglio 2014 n. 17020 della Corte di Cassazione - Sesta Sezione Civile (T). Gli Ermellini hanno accolto il ricorso di una società che aveva lamentato, per quanto qui interessa, il difetto dei requisiti minimi di validità del provvedimento oggetto d’impugnazione poiché in esso non erano stati indicati: • l'ufficio a cui rivolgersi per informazioni; • il responsabile del procedimento; • l'autorità amministrativa competente per il riesame; • le modalità, il termine e l'autorità a cui rivolgere ricorso giurisdizionale. Ebbene, i supremi giudici hanno ritenuto la doglianza fondata perché effettivamente il provvedimento impugnato è risultato privo di tutte le prescrizioni contenutistiche previste dalla L. n. 212 del 2000 (art. 7). La S.C., quindi, - contrariamente a quanto fatto dalla CTR – ha ritenuto ammissibile il ricorso proposto dalla società perché la mancata indicazione nell’atto impositivo del termine di impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dalla Legge n. 241/90, art. 3, comma 4, non inficia la validità dell'atto stesso, anche dopo l'entrata in vigore della Legge n. 212/200, art. 7, ma comporta, sul piano processuale, il riconoscimento della SCUSABILITÀ DELL’ERRORE in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 18 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata tardivamente proposta (come nella specie). Insomma, in caso di atti impugnabili, ove l’Amministrazione ometta di specificare il termine e l'organo giurisdizionale cui fare ricorso, e conseguentemente il contribuente non eserciti tempestivamente il diritto d’impugnazione, può trovare applicazione l’articolo 153 secondo comma c.p.c. in forza del quale la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa a essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Contenzioso Fondo patrimoniale. Via libera all’ipoteca? Fiscal G&S n. 68 del 02.10.2014 La costituzione del fondo patrimoniale non è opponibile all’Amministrazione Finanziaria, che pertanto è ammessa a iscrivere ipoteca ex art. 77 D.P.R. n. 602/73 poiché non si tratta di atto esecutivo bensì di natura cautelare alla quale non osta il disposto dell’articolo 170 del Codice civile. È quanto afferma la sentenza n. 410/03/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia. Si tratta di una pronuncia che si discosta dalla giurisprudenza maggioritaria (di merito e di legittimità) che infatti considera illegittima l’ipoteca iscritta su beni costituenti il fondo patrimoniale ogniqualvolta la pretesa tributaria si riferisca a debiti contratti per soddisfare bisogni extra familiari. L’articolo 170 del Codice civile prevede che l’ESECUZIONE sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi NON POSSA aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi ESTRANEI ai bisogni della famiglia. Secondo la Cassazione, nel concetto di ATTI DI ESECUZIONE rientrano non soltanto gli atti del processo di esecuzione in senso stretto, ma tutti i possibili effetti dell'esecutività del titolo e, dunque, anche l’ipoteca iscritta sulla base dell'esecutività del titolo medesimo. I beni costituiti nel fondo patrimoniale, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca a opera di terzi solo nei limiti in cui sono suscettibili di esecuzione forzata e, quindi, solo in relazione all'inadempimento di obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia (così Cass. sent. n. 7880 del 2012). La Cassazione, dunque, esclude la possibilità per Equitalia di iscrivere ipoteca sui beni del fondo, laddove il debito non sia riconducibile ai bisogni della famiglia. E sono numerosi i giudici di merito pronunce di merito che si sono poste in linea con questo orientamento. Contribuenti Controlli solo formali per l’apposizione del visto di conformità Fiscal News n. 269 del 03.10.2014 Entro il 30.09.2014 gli intermediari abilitati dovevano procedere con l'invio di Unico. Quest’anno gli stessi hanno dovuto confrontarsi con i controlli necessari per l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emerge un credito che può essere compensato per importi superiori a 15.000 euro. Il visto, infatti, è necessario se si vuole utilizzare (o si è già utilizzato dal 01° gennaio 2014) il credito 2013 in compensazione orizzontale per un importo superiore a 15.000 euro. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 19 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info I primi chiarimenti dalle Entrate sui controlli necessari per l'apposizione di un visto “fedele” sono arrivati con la Circolare n. 28/E del 25.09.2014 e da Assonime con la Circolare n. 29 del 30.09.2014. In precedenza sono giunte indicazioni operative anche da Assirevi (documento di ricerca 182) e dal Codis (il coordinamento dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Lombardia) e naturalmente è opportuno riferirsi anche ai precedenti documenti di prassi. Un quadro da cui emerge che il visto di conformità richiede controlli solo di natura formale e non valutazioni di merito. I controlli per il rilascio del visto di conformità sono finalizzati a garantire la correttezza della liquidazione dell’imposta, in relazione a errori materiali e di calcolo. Dichiarazione Edilizia e aliquota IVA del 10% Fiscal News n. 270 del 03.10.2014 L’art. 17 del D.L. Sblocca Italia (D.L. 133/2014) modifica la lettera b) del D.P.R. 380/2001 che fornisce la definizione di manutenzioni straordinarie. Per i suddetti interventi è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% in base alle disposizioni dell’art. 7 co.1, lett. b), L. 488/1999. Rispetto alla medesima agevolazione concessa nella Tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. 633/1972, per la realizzazione degli interventi di recupero di cui alle lett. c), d) ed e), art. 3, D.P.R. 380/2001 (Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia, Ristrutturazione urbanistica) le condizioni sono più stringenti. Rispetto alla normativa contenuta nel D.P.R. 633/1972, che contempla tutte le tipologie di immobili, la normativa ex art. 7 co.1 , lett. b), L. 488/1999 prevede la concessione dell’aliquota IVA del 10 solo per le manutenzioni su “fabbricati a prevalente destinazioni abitativa privata”. Inoltre, sempre rispetto alla normativa contenuta nel D.P.R. 633/1972, l’aliquota IVA agevolata viene concessa alle prestazioni di servizi rese per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Restano escluse dell’agevolazione le cessioni di beni, ad eccezione della cessione con posa in opera del bene venduto con delle limitazioni per i beni significativi. IVA Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 20 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Adempimento Unico 2013: ravvedimento entro il 30.09 Fiscal Adempimento n. 33 del 29.09.2014 Il termine del 30.09.2014 incide anche nel ravvedimento di Unico 2013. Entro tale data, infatti, i contribuenti avranno modo non solo di presentare le dichiarazioni annuali relative alle imposte dirette, Iva e Irap, del periodo d’imposta 2013 ma anche di correggere eventuali errori commessi nelle dichiarazioni relative al periodo d'imposta precedente. Sarà quindi possibile controllare anche i modelli relativi al 2012, ed apportare le eventuali rettifiche corrispondendo le relative sanzioni, se risultanti, in via agevolata. Si ricorda infatti che è possibile la correzione degli errori commessi nella medesima presentando una: dichiarazione integrativa; entro il termine previsto per la dichiarazione successiva (per Unico 2013 il termine corrisponde, quindi, al 30.09.2014). A seconda delle rettifiche operate, la dichiarazione integrativa potrà risultare a favore o a sfavore del contribuente. Adempimenti Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 21 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Lavoro & Previdenza Lavoratori domestici: terza rata in scadenza Lavoro e previdenza n. 181 del 29.09.2014 Ultimatum per i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori domestici. Infatti, il 10 ottobre 2014 scade l’ultimo giorno utile per adempiere al versamento contributivo del personale domestico. L’adempimento in questione, che riguarda la 3° rata dovuta per il trimestre 2014 “luglio-settembre 2014”, non presenta novità per quanto riguarda le quote orarie, rispetto a quelle già pagate a luglio. L'appuntamento richiede, però, una particolare attenzione relativamente al corretto versamento dei contributi per il periodo delle ferie, che normalmente interessano i mesi di luglio e agosto. Personale domestico, contributi 2014 Durc interno: proroga delle note di rettifica Lavoro e previdenza n. 182 del 30.09.2014 L’INPS, con il messaggio n. 7119 del 19 settembre 2014, ha comunicato che sono state prorogate le note di rettifica riguardanti il Durc interno dell’INPS. Infatti, l’originario termine del 15 settembre 2014 - che interessava le denunce contributive relative al periodo di competenza “agosto 2013 – maggio 2014” – è stato differito di un mese (al 15 ottobre 2014). Lo slittamento del termine è giustificato dal recente rilascio della nuova funzionalità “Gestione Variazioni” all’interno della procedura “Gestione Contributiva” – che consente alle Sedi di ottimizzare la gestione di una serie di note di rettifica. Inoltre, l’Istituto previdenziale comunica che dal prossimo mese di ottobre si riavvieranno le operazioni di spedizione dei preavvisi di Durc interno negativo. Tali preavvisi, così come è avvenuto per quelli scorsi, sono finalizzati a consolidare la spettanza dei benefici relativi – per lo più - al periodo “giugno a ottobre 2014”, laddove per tale periodo già non operi la validità quadrimestrale di un precedente DURC interno positivo (semaforo verde con “Bonus”). INPS, messaggio n. 7119 del 19 settembre 2014 ENPAIA: comunicazione reddituale 2013 Lavoro e previdenza n. 183 del 01.10.2014 L’ENPAIA, con due distinte circolari apparse il 17 settembre 2014 sul proprio sito (www.enpaia.it), ha comunicato che – entro il 31 ottobre 2014 – sia i periti agrari che gli agrotecnici devono comunicare il reddito professionale conseguito nel 2013, anche se pari a zero (nel caso degli agrotecnici), così come disciplinato dall’art. 11 del Regolamento. In particolare, va dichiarato: il reddito netto derivante dalla libera professione di Perito Agrario/Agrotecnico dichiarato ai fini IRPEF per il 2013; il volume d’affari derivante dall’attività di Perito Agrario/Agrotecnico per l’anno 2013 al netto del 2% addebitato a titolo di contributo integrativo (dividere il dato dichiarato a fini Iva per 1,02). ENPAIA, comunicazione redditi 2013 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 22 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Cambio appalto e assunzioni orfani Lavoro e previdenza n. 184 del 02.10.2014 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 22 del 15 settembre 2014, ha chiarito che in caso di cambio appalto, il datore di lavoro subentrante potrà computare nella quota di riserva ex art. 18, comma 2 il personale orfano assunto in applicazione dell’obbligo contrattuale di cui all’art. 4 del CCNL imprese pulizia/multiservizi e quindi al di fuori delle procedure sul collocamento obbligatorio. Nel caso in esame, specifica il Ministero del Lavoro, la finalità delle disposizioni sul collocamento obbligatorio - che consiste nel garantire a determinati soggetti meritevoli di speciale tutela l’inserimento e l’integrazione nel mondo del lavoro - appare comunque raggiunta. Infatti, ciò che rileva ai fini dell’assolvimento dell’obbligo del datore di lavoro di occupare una certa percentuale di lavoratori “protetti” è che detti lavoratori si trovino nella condizione oggettiva prescritta dalla legge, ovvero che siano in possesso dei requisiti che danno titolo al collocamento obbligatorio, mentre il passaggio tramite le relative procedure rappresenta uno strumento utile al raggiungimento del medesimo scopo. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello n. 22 del 15 settembre 2014 Settore marittimo: la disciplina dei contratti a termine Lavoro e previdenza n. 185 del 03.10.2014 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 24 del 15 settembre 2014, ha chiarito che nell’ambito dei contratti di arruolamento a tempo determinato ed a “viaggio”, previsti nel settore marittimo degli artt. 325 e 326 del R.D. n. 327/1942, trova applicazione la disciplina contemplata in materia di contratto a termine dal Codice della Navigazione, da intendersi come disciplina speciale per il settore del lavoro marittimo. Secondo il Ministero del Welfare, infatti, anche se il Codice della Navigazione non prevede i limiti percentuali e il numero massimo delle proroghe previste dal D.Lgs. n. 368/2001, realizza comunque un efficace sistema di garanzie in favore dei lavoratori a termine. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello n. 24/2014 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 23 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Società & Bilancio Le poste in valuta Fisco e Contabilità n. 35 del 01.10.2014 Tra i principi aggiornati nell’agosto 2014 vi è anche l’Oic 26, dedicato alle poste in valuta. Il principio contabile in oggetto chiarisce un’importante distinzione: quella tra elementi monetari ed elementi non monetari. Gli elementi monetari sono rappresentati dalle attività e passività che comportano il diritto ad incassare o l’obbligo di pagare, a date future, importi di denaro in valuta determinati o determinabili. Sono elementi monetari: i crediti e debiti, le disponibilità liquide, i ratei attivi e passivi e i titoli di debito. Le poste appena richiamate devono essere convertite al cambio corrente alla chiusura dell'esercizio. Sono invece elementi non monetari le attività e le passività che non comportano il diritto ad incassare o l’obbligo di pagare importi di denaro in valuta determinati o determinabili. Sono quindi elementi non monetari: le immobilizzazioni materiali e immateriali, le partecipazioni e altri titoli che conferiscono il diritto a partecipare al capitale di rischio dell’emittente, le rimanenze, gli anticipi per l’acquisto o la vendita di beni e servizi, i risconti attivi e passivi. Gli elementi non monetari sono iscritti in bilancio al cambio storico. Tuttavia, in questo caso, per poter stabilire se tale costo possa essere mantenuto in bilancio occorre confrontarlo, secondo i principi contabili di riferimento, con il valore recuperabile (per le immobilizzazioni) o con il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (per le poste in valuta non monetarie iscritte nell’attivo circolante). Merita infine di essere ricordato che, ai fini fiscali gli utili e le perdite su cambi concorrono alla determinazione del reddito d’impresa solo se realizzati. Bilancio e contabilità Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 24 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Fiscal Focus risponde: UNICO, RAVVEDIMENTI E INTEGRATIVE Versamento solo a titolo di maggiorazione dello 0,4% Esperto Risponde n. 29 del 30.09.2014 … Un contribuente (persona fisica - UNICO PF) ha determinato un saldo annuale IRPEF per l’anno 2013 pari a € 12.000,00. Al 17 luglio 2014 ha versato solo € 2.008,00 (€ 2.000,00 + € 8,00 a titolo di maggiorazione dello 0,4%). Il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso “breve” (entro 30 giorni)? … Sì, il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso “breve” (entro 30 giorni). La sanzione ordinaria è pari ad € 10.040,00 (imposta non versata + 0,4% maggiorazione) x 30% = € 3.012,00. Applicando l’istituto del ravvedimento operoso, il contribuente regolarizza la propria posizione: • imposta non versata: € 10.040,00; • interessi: (€ 10.040,00 x 1% x 28 gg.)/365 = € 7,98; • sanzione ridotta: € 10.040,00 x 30% = € 3.012,00 x 1/10 = € 301,20. Errato/omesso versamento della maggiorazione dello 0,40% Esperto Risponde n. 29 del 30.09.2014 … Poste una dichiarazione dei redditi e IRAP chiuse rispettivamente a debito per € 100.000 (IRES) ed € 50.000 (IRAP) con versamento dei predetti importi privi della maggiorazione entro i 30 giorni dal termine ordinario (ad esempio, entro il 20 agosto). In tal caso poteva essere irrogata una sanzione? … Sì, poteva essere irrogata una sanzione pari a: € 30.000 (100.000 x 30%) per il ritardato versamento di IRES; € 15.000 (50.000 x 30%) per il ritardato versamento di IRAP, entrambe ridotte a 1/3 in caso di pagamento entro 30 giorni. Quanto sopra a fronte di un insufficiente versamento pari a € 600 [(100.000 + 50.000) x 0,40%]. Mancata trattenuta acconto di novembre nel 730 Esperto Risponde n. 29 del 30.09.2014 … Un contribuente ha cambiato datore di lavoro il 26 gennaio 2013. Il nuovo datore di lavoro non gli ha trattenuto l'acconto, che avrebbe dovuto pagare entro il 2 dicembre 2013. Può il contribuente rimediare in qualche modo senza aspettare l’accertamento da parte del fisco? … I contribuenti che non hanno eseguito il versamento di acconto per il 2013, in scadenza il 2 dicembre 2013, possono rimediare, avvalendosi del ravvedimento “lungo” o “annuale”, che può essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione. I contribuenti che hanno presentato il modello 730/2014 potevano perciò avvalersi del ravvedimento lungo entro il termine di presentazione del modello 730. Hanno invece più tempo i contribuenti di Unico 2014, per i redditi del 2013, che presentano il modello Unico in via telematica entro il 30 settembre 2014. In questo caso, la sanzione del 30% si riduce a un ottavo del minimo, cioè al 3,75%, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 25 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Sono anche dovuti gli interessi legali del 2,5% annuo dal giorno successivo alla scadenza del pagamento fino al 31 dicembre 2013 e dell’1% annuo dal 1° gennaio 2014 fino al giorno in cui si paga con il ravvedimento. Dichiarazione integrativa a sfavore: le sanzioni Esperto Risponde n. 29 del 30.09.2014 … Un contribuente che ha già ricevuto le lettere informative dell'Agenzia delle Entrate circa le troppe spese sostenute nel 2012, rispetto al reddito dichiarato in quell'anno, può ancora ripresentare il modello Unico PF 2013 entro il 30 settembre 2014. Come verranno conteggiate le sanzioni? … Il contribuente può ancora ripresentare il modello Unico PF 2013 entro il 30 settembre 2014 beneficiando delle sanzioni ridotte sia per la dichiarazione integrativa a sfavore, sia per le maggiori imposte dovute sul maggior reddito dichiarato. L'istituto del ravvedimento operoso, infatti, è inibito dall'inizio di «accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento», ma non dalle lettere "informative" che l'Agenzia delle Entrate invia alle persone fisiche. Il contribuente, che ha ricevuto queste lettere "informative", relative alle spese del 2012 «apparentemente non compatibili con i redditi dichiarati» per quell'anno (Unico 2013, presentato entro il 30 settembre 2013), può operare nei seguenti tre modi: - non rispondere ed attendere che l'ufficio gli invii l'eventuale richiesta di chiarimenti con la vera e propria procedura prevista per l'accertamento da redditometro; a quest'ultima richiesta si dovrà rispondere; - rispondere via e-mail o telefonicamente al call center, per segnalare eventuali errori delle spese riportate nelle lettere e prelevate dalla banca dati dell'Amministrazione Tributaria; è indicata solo la natura (acquisto di immobili o di autovetture, spese per colf o per assicurazioni eccetera) e non l'importo della spesa effettuata nel 2012; - inviare la dichiarazione integrativa relativa al 2012, entro il 30 settembre 2017, ma se si vuole applicare l'istituto del ravvedimento operoso è necessario presentare il modello Unico PF 2013 integrativo per il 2012 entro il 30 settembre 2014. È infatti possibile presentare la dichiarazione integrativa a sfavore per il 2012 entro il 30 settembre 2017, pagando la sanzione (codice tributo 8911) di 258 euro, ridotta con ravvedimento operoso a 32 euro (1/8 di 258 euro), se l'integrazione avviene entro il 30 settembre 2014. Se si presenta l'integrativa entro il 30 settembre 2014, si possono applicare gli sconti anche alle penalità sulle maggiori imposte dovute sul maggior del reddito dichiarato rispetto all'originaria dichiarazione. Queste sanzioni dipendono dal tipo di violazione che è stata commessa nel modello Unico PF 2013. Per gli errori e le omissioni incidenti sulla determinazione o pagamento del tributo, rilevabili dalle liquidazioni o dai controlli formali, tramite avviso di irregolarità, la sanzione sarebbe del 30% della maggiore imposta, ma se non arriva l'avviso di irregolarità e se non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento è possibile avvalersi del ravvedimento operoso entro il 30 settembre 2014, pagando la sanzione ridotta Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 26 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info al 3,75% del tributo dovuto e gli interessi dell'1% (2,5% fino al 31 dicembre 2013) e presentando la dichiarazione integrativa a sfavore (pagando le relative sanzioni con ravvedimento, come indicato in precedenza). Per le violazioni sostanziali "a sfavore" (errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, non rilevabili da liquidazione o controllo formale), la sanzione va dal 100% al 200% della maggior imposta dovuta, ma è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, se entro il 30 settembre 2014 viene eseguito il pagamento della sanzione ridotta al 12,5% del tributo dovuto e degli interessi legali e viene presentata la dichiarazione integrativa a sfavore, pagando le relative sanzioni con ravvedimento, come indicato in precedenza. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 27 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info L’agenda del professionista Scadenze dal 06.10. 2014 al 10.10.2014 10 Ottobre 2014 Nuove iniziative produttive – Invio telematico dati contabili Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 28 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info
© Copyright 2024 Paperzz