FAQ n. 2 - risposte ai quesiti al 31-3-2014

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI
FAQ n. 2
(Risposte ai quesiti tecnici aggiornate al 31-03-2014)
Chiarimenti in ordine alla
documentazione di gara relativa alla procedura aperta per l'affidamento della fornitura
“chiavi in mano”, di n. 5 treni automotori completi, bidirezionali, ad uno o più piani, a
trazione elettrica alimentati a 3 kV cc, con opzione per eventuale ulteriori convogli, reversibili
di lunghezza massima di 110 metri, con capacità totale di almeno 180 posti a sedere per
ciascun convoglio, da adibire, prevalentemente, al servizio viaggiatori di tipo metropolitano e
suburbano della linea RFI Palermo Centrale-P. Raisi, denominata Passante Ferroviario, e ai
servizi regionali sulle linee Palermo-Messina e Messina-Siracusa.
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) n. 5519567AC5.
QUESITO N. 1
D – In relazione a quanto previsto dall'art. 2.8 del Capitolato tecnico, si chiede di
ridurre il chilometraggio richiesto fino a 200.000 Km nel caso della prima riprofilatura
dei bordini e fino a 100.000 Km per le successive o, in alternativa, di specificare i tratti
(parametri, geometria) previsti per l'esercizio dei veicoli, permettendo in tal modo alla
Ditta interessata di valutare più precisamente il grado di usura dei bordini in oggetto.
R – Così come già precisato nella risposta al quesito n. 17 della FAQ n. 1, l a scelta della
Stazione appaltante di fissare in 250.000 km la soglia di percorrenza necessaria per il
collaudo finale risponde a un principio di fondo di carattere cautelativo determinato da
precedenti esperienze con materiale rotabile che, in passato, ha presentato problematiche e
criticità connesse a una prematura usura. A tal proposito si veda, inoltre, il punto n. 4
dell'Avviso di Errata Corrige già pubblicato sul sito informatico del Dipartimento IMT in
data 4 marzo 2014.
QUESITO N. 2
D – Si chiede di fornire informazioni sulla quantità dei veicoli prevista per l'opzione
supplementare e di precisare, almeno, il valore minimo e massimo.
1
R – Non è possibile rispondere a tale domanda in quanto il numero di eventuali ulteriori
convogli, di cui all'opzione - punto II.1.5 del bando di gara, dipende esclusivamente dal
reperimento di ulteriori risorse finanziarie (statali o, eventualmente, comunitarie) che, al
momento, tuttavia, non sono preventivabili.
QUESITO N. 3
D – La cauzione provvisoria dovrà essere depositata al minimo per un periodo di 180
giorni e il periodo di validità dell'offerta equivale a 240 giorni. Si chiede di chiarire tale
aspetto che sembrerebbe una contraddizione, partendo dal presupposto che la
cauzione debba riguardare l'intero periodo di validità dell'offerta.
R – Ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. la cauzione provvisoria, rilasciata
a garanzia delle corrette dichiarazioni rese dal Concorrente in sede di gara e della
sottoscrizione del Contratto entro il termine indicato dal Committente a seguito
dell'aggiudicazione definitiva ha, di norma, validità per almeno 180 giorni dalla data di
scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta. Tuttavia, come specificato al
punto 8.1b) CAUZIONE PROVVISORIA, a pag. 17 del Disciplinare di gara nella polizza:
“Dovrà inoltre essere previsto l’impegno del fideiussore a rinnovare la polizza, su richiesta
della Stazione appaltante nel corso della procedura, nel caso in cui, al momento della sua
scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione”.
QUESITO N. 4:
D – Si chiede di chiarire con precisione le modalità previste per lo svincolo della
cauzione definitiva e, contestualmente, quelle previste per lo svincolo dell'ultimo 25%
del massimale garantito.
R – Come specificato nel Disciplinare di gara e nella risposta al quesito n. 11 della FAQ n.
1, la cauzione definitiva pari al 10% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione della
gara, copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e verrà svincolata nella misura
massima del 75% man mano che si procederà nell'avanzamento dell'esecuzione della
fornitura e, quindi, nella presentazione dei relativi Stati di Avanzamento Lavori/Forniture
(SAL/SAF) nonché del successivo pagamento del corrispettivo dovuto conformemente alle
rimodulate modalità di pagamento oggetto dell'Avviso di Errata Corrige già pubblicato sul
sito informatico del Dipartimento IMT in data 4 marzo 2014.
L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, sarà automaticamente
svincolato secondo la normativa vigente, sempre che sia stato accertato l’esatto
adempimento di tutte le attività previste nel Capitolato tecnico e assunte con il Contratto e
che siano stati risolti eventuali problemi tecnici riscontrati (si veda ultimo periodo del punto
2 dell'Avviso di Errata corrige).
QUESITO N. 5:
D – Si chiede di chiarire il tipo di polizza fideiussoria che l'appaltatore sarà tenuto a
presentare, se si tratta di un'assicurazione e se sarà tenuto a presentare altra garanzia
2
oltre a quella inerente al 10% del valore della fornitura di cui all'art. 14 dello schema
di Contratto.
R – Si tratta della polizza fideiussoria definitiva, bancaria o assicurativa, o fideiussione –
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.
Lgs. 385/1993 e ss. mm. e ii. "Testo unico delle leggi in materia bancaria o creditizia" che
svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzia – di importo pari al
10% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione della gara, così come già precisato
nella risposta al quesito n. 30 della FAQ n. 1. Il fornitore non deve presentare altre cauzioni.
QUESITO N. 6:
D – Si chiede di modificare le modalità di pagamento in modo da prevedere il
pagamento del 80% del valore del singolo veicolo all'atto dell'autorizzazione per la
messa in esercizio e del 10% del valore complessivo della fornitura in sede di collaudo
tecnico finale. Contestualmente si vuole menzionare che tale modalità sarà coerente al
requisito relativo al 10% della garanzia a titolo di esecuzione del Contratto a regola
d'arte.
R – Si veda la risposta al quesito n. 15 della FAQ n. 1 e il punto n. 2 dell'Avviso di Errata
Corrige (pubblicati sul sito informatico del Dipartimento IMT in data 4 marzo 2014).
QUESITO N. 7:
D – Con riferimento al Disciplinare di gara, punto 15; Capitolato tecnico, punto 3.10 e
Schema di contratto, punto 13, si propone che all'atto della stipula del Contratto il
Committente presenti le garanzie bancarie comprovanti l'esecuzione del pagamento e
si chiede di chiarire se il Committente esprimerà il proprio consenso.
R – La domanda è formulata in modo da risultare poco chiara e non comprensibile: il
Committente non è tenuto a presentare all'atto della stipula del Contratto alcuna garanzia
bancaria. Tuttavia, se, con tale espressione, la ditta intende riferirsi alle modalità di
pagamento dei corrispettivi a seguito di invio della fattura fine mese, si veda la risposta
fornita al quesito n. 15 della FAQ n. 1.
QUESITO N. 8:
D – Si propone di modificare le modalità previste per la scadenza del pagamento in
modo che ogni pagamento sia eseguito entro 90 giorni dalla data dell'emissione della
fattura da parte dell'Appaltatore.
R – Si veda la risposta al quesito n. 15 della FAQ n. 1
QUESITO N. 9:
D – Si chiede di confermare se il Committente richiede una polizza sola (cauzione
definitiva) a titolo di garanzia anche del pagamento.
R – Come più volte ribadito, le cauzioni da presentare sono quella provvisoria e quella
definitiva.
3
QUESITO N. 10:
D – I materiali utilizzati per la costruzione dei sedili devono appartenere alla 1^ classe
di resistenza al fuoco conformemente alle prescrizioni in vigore. Al fine di dimostrare
la conformità al requisito in oggetto, insieme all'offerta va presentato un adeguato
certificato? Si chiede di precisare che tipo di certificato intende precisamente il
Committente.
R – Premesso che i veicoli devono essere conformi alla: EN 45545 parte 1-2-3-4-5-6-7 o
alla UNI CEI 11170 parte 1-2-3; al D.M. 28 ottobre 2005 “Sicurezza nelle gallerie
ferroviarie”; alla EN 50553 “Railway applications - Requirements for running capability in
case of fire on board of rolling stock” e alle leggi e norme vigenti in materia. Il veicolo deve
essere equipaggiato da un sistema di rilevamento ed estinzione conforme al progetto di
norma nazionale UNIFER U94.02.057.0 “Progettazione, installazione, validazione e
manutenzione di sistemi di rilevazione ed estinzione incendi destinati ai veicoli ferroviari”
del 23/04/2013.
Premesso quanto sopra, in riferimento ai due quesiti posti risulta quanto segue: i certificati
di comportamento al fuoco associati ai materiali combustibili installati sul treno devono
essere conformi alla EN 45545-1-2 e 3 (limiti di accettabilità associati all’hazard level 2) o
alla UNI CEI 11170 parte 1-2-3 (limiti di accettabilità associati al livello di rischio 2).
Nel quesito si fa riferimento ai soli sedili e, tra l’altro, a solo uno dei certificati ossia quello
di reazione al fuoco (e non resistenza come invece riportato) e, quindi, manca per tutti i
materiali il riferimento ai certificati associati agli ulteriori parametri (densità ottica dei fumi,
valore di oscuramento, indice di tossicità) necessari per la classificazione completa del
materiale.
QUESITO N. 11:
D – Nel Capitolato tecnico, all'art. 2.1 si fa riferimento alla “Tensione nominale di
alimentazione 3 Kv DC”. Dato che la norma generalmente applicabile per
l'alimentazione è la EN 50163, si chiede di sostituire il contenuto del punto richiamato
con il seguente: “Tensione nominale di alimentazione 3 Kv DC conformemente a EN
50163”.
R – Per la rete a 3kV, la tensione nominale di alimentazione è pari a 3kVcc con campo di
variazione 2  4 kVcc con conformità alla EN 50163.
QUESITO N. 12:
D – Nel Capitolato tecnico, all'art. 2.1 si fa riferimento all'accelerazione al minimo
1m/s². Si chiede di sapere fino a quale velocità e a quale carico di EZT tale valore di
accelerazione sarà richiesto?
R – La velocità per il valore di accelerazione richiesta è fino a 30 km/h, misurata in piano.
Non si comprende cosa si intenda per EZT.
4
QUESITO N. 13:
D – Nel Capitolato tecnico, all'art. 2.1 si fa riferimento al “Funzionamento della
trazione – ambito della tensione di esercizio per le prestazioni nominali: 2800-4000V”.
Dato che la norma generalmente applicabile per i parametri di alimentazione del
veicolo a tensioni inferiori è la EN 50388, si chiede di sostituire il contenuto del punto
richiamato con il seguente: “Funzionamento della trazione – ambito della tensione di
esercizio per le prestazioni nominali: 2800-4000V conformemente alla norma EN
50388”.
R – Si concorda con quanto prospettato e di cui si terrà conto in sede di valutazione delle
offerte.
QUESITO N. 14:
D – Nel Capitolato tecnico, all'art. 2.14 si fa riferimento ai “Parametri inerenti alla
resistenza al fuoco – Guarnizioni in gomma: ASTM C542/76”. Dato che la norma
ASTM C542/76 non è generalmente applicata dai fabbricanti europei, il che renderà
più difficile l'ottenimento delle relative autorizzazioni, si chiede di modificare il punto,
aggiungendo le norme PN-K 02511-2000/EN 45545-2013 che corrispondono alla norma
ASTM C542/76.
R – Premettendo che la normativa in materia è in continua evoluzione, si concorda nel
prendere a riferimento la serie UNI CEI 11170 oppure la EN 45545: 2013 e se ne terrà
conto in sede di valutazione delle offerte.
QUESITO N. 15:
D – Nel Capitolato tecnico, all'art. 2.14 si fa riferimento alle “Guarnizioni in gomma:
ASTM C542/76”. Si chiede di precisare a quale tipo di certificato intende riferirsi il
Committente.
R – Si intende il rapporto di prova di laboratorio, inerente la lotta al fuoco, conforme alle
norme di riferimento: UNI CEI 11170 oppure EN 45545.
QUESITO N. 16:
D – Si chiede che il criterio relativo ai convogli per il trasporto passeggeri su rete
ferroviaria con analoghe caratteristiche sia inteso a includere tutti i convogli a
composizione bloccata per il trasporto di passeggeri su rete ferroviaria, senza
preclusione per la velocità massima degli stessi e per la tipologia di rete (metropolitana,
suburbana, regionale, intercity o alta velocità).
R – Nel definire i requisiti di Capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale da
inserire nel bando, la Stazione appaltante ha invero valutato l’adeguatezza e la
proporzionalità di detti requisiti con riguardo non tanto al mero importo dell'appalto quanto
alla natura del suo oggetto e alle sue specifiche peculiarità. Per quanto riguarda i requisiti di
capacità economica, sia relativamente al fatturato globale si a quello specifico, sono stati
scrupolosamente rispettati i principi e i paletti della normativa e della giurisprudenza in
5
materia con particolare riferimento alle “linee di confine” indicate dall'AVCP (Deliberazione
20/2007) e dal Consiglio di Stato (Sez. V – n. 348/2006) garantendo in tal modo il favor
partecipationis. Per quanto concerne la capacità tecnica, la richiesta della Stazione
appaltante è stata commisurata al concreto legittimo interesse che l'eventuale Ditta
Fornitrice possieda una certa affidabilità contrattuale, in considerazione delle prestazioni
oggetto di affidamento, rientrando nella sfera di discrezionalità dell'Amministrazione il
potere-dovere di perseguire l’interesse pubblico, relativamente all'oggetto dell’appalto da
affidare, attraverso l'individuazione dei requisiti di ammissione e di partecipazione che non
siano manifestamente irragionevoli, sproporzionati, illogici nonché lesivi della concorrenza
(principio del favor partecipationis), principi ai quali è improntato l'impianto di tutto il
bando di gara e dei relativi allegati. Proprio a conferma di ciò, la Stazione appaltante non ha
richiesto forniture – sempre in relazione alla Capacità tecnica – di convogli con
caratteristiche “identiche” a quelle oggetto della gara, bensì “analoghe”, optando già,
pertanto, per una interpretazione “estensiva” del requisito richiesto. Ciò premesso, ad
integrazione della risposta al quesito n. 24 della FAQ n. 1, si precisa che l'affermazione di
cui all'ultimo capoverso fa riferimento ad una oggettiva rappresentazione della realtà
infrastrutturale della rete siciliana ma che non inficia la possibilità di presentare tale
tipologia di materiale rotabile (treni ad alta velocità) a supporto della capacità tecnica
dell'impresa, considerato il fatto che la realizzazione di tale tipologia di treni presuppone,
ovviamente, requisiti di competenza e professionalità di livello superiore rispetto a quelli
richiesti per la fabbricazione dei convogli oggetto della fornitura, sia da un punto di vista
progettuale che costruttivo. In definitiva, si ritiene ammissibile intendere in modo estensivo
la tipologia dei convogli ai quali si fa riferimento per dimostrare la suddetta capacità tecnica
e menzionati nella risposta al quesito n. 24 della FAQ n. 1.
QUESITO N. 17:
D – Con riferimento al Disciplinare di gara, punto 15; al Capitolato tecnico, punto
3.13; allo schema di Contratto, punto 13, si chiede di chiarire in quale momento il
Committente prevede l'emissione della fattura (?) a titolo del veicolo fornito?
R – Si veda la risposta al quesito n. 15 della FAQ n.1. Si specifica, inoltre, che tutti i
chiarimenti in merito a fatturazioni e pagamenti sono stati ampiamente dettagliati e
ulteriormente precisati al punto 2 dell'Avviso di Errata Corrige.
QUESITO N. 18:
D – Si chiede di chiarire in quale momento il Committente assumerà tutti i rischi
inerenti ai veicoli.
R – La domanda è formulata in modo da risultare poco chiara e difficilmente comprensibile.
Tuttavia, se con tale espressione che fa riferimento alla “assunzione dei rischi” da parte del
Committente inerente ai veicoli, si intende sapere a partire da quale momento il
Committente ne risponda, in questo caso si rimanda alla risposta al quesito n. 42 della
presente FAQ nonché rinviando altresì a quanto già stabilito dall'art. 3.6 del Capitolato
6
speciale: “La custodia e la manutenzione dei beni oggetto della fornitura sono affidate alla
Fornitrice stessa in qualità di depositaria, senza alcun aggravio di spesa per
l'Amministrazione Committente, fino alla consegna ed accettazione degli stessi da parte
della Amministrazione stessa”.
QUESITO N. 19:
D – Nella documentazione di gara non sono stati specificati gli interessi spettanti a
titolo di pagamento oltre le scadenze previste. Si chiede di specificare che, in caso di
ritardo del pagamento, all'appaltatore spetteranno gli interessi e che, in caso di ritardo
superiore a 60 giorni, si possa esercitare il diritto di sciogliere il Contratto senza
pregiudicare il diritto alla retribuzione.
R – Le procedure, relativamente all'eventuale ritardato pagamento, sono quelle disciplinate
dalla normativa vigente in materia alla quale, l'Amministrazione committente, ovviamente,
si conformerà.
QUESITO N. 20:
D – Si chiede di specificare la potenziale durata del servizio Full service e se si tratta di
un periodo di 5 anni.
R – Si conferma che la durata del Full service manutentivo è di 5 anni, così come già
ribadito nella risposta al quesito n. 4 della FAQ n. 1.
QUESITO N. 21:
D – Si chiede di precisare se le condizioni del Contratto Full service saranno da
trattare a parte.
R – Si ribadisce quanto già stabilito dall'art. 8 dello schema di Contratto applicativo: “Gli
interventi di manutenzione in garanzia e le operazioni di manutenzione post-vendita
saranno regolati da uno specifico Contratto, da stipularsi fra il Committente e l’Impresa
fornitrice”. Si veda anche la risposta al quesito n. 7 della FAQ n.1.
QUESITO N. 22:
D – Con riferimento al Capitolato tecnico, punto 3.6, si chiede di ridurre la penale per
il ritardo della fornitura fino allo 0,05% del valore contrattuale, a settimana.
R – Si riconferma quanto già precisato nella risposta al quesito n. 8 della FAQ n.1 e si
ritiene di mantenere la percentuale dello 0,1% dell'ammontare netto contrattuale relativa alla
penalità per l'eventuale ritardata consegna della fornitura, considerando anche il fatto che,
mentre generalmente la penalità è calcolata per ogni singolo giorno di ritardo, la Stazione
appaltante, invece, nel caso specifico della gara in discorso, ha stabilito di calcolarla per
ogni settimana di ritardo.
QUESITO N. 23:
D – Con riferimento al Capitolato tecnico, punto 3.8, si chiede di ridurre la penale per
le non conformità fino allo 0,05% del valore del veicolo a titolo di non conformità di
7
carattere irrilevante e allo 0,5% a titolo di non conformità di carattere rilevante. Si
chiede di confermare che le penali contrattuali in oggetto non saranno calcolate
contestualmente a quelle a titolo di ritardo della fornitura.
R – Si riconfermano le percentuali di “deprezzamento” stabilite per le diverse tipologie di
non conformità. Si tiene a precisare che trattasi di due tipologie ben distinte e cioè:
1) deprezzamento, come richiamato nell'art. 3.8 del Capitolato di gara;
2) penalità per ritardata consegna.
Esse saranno entrambe applicate qualora dovessero verificarsi le relative condizioni
applicative.
QUESITO N. 24:
D – Con riferimento al Capitolato tecnico, punto 3.8, si chiede di chiarire il tipo di
certificato richiesto.
R – Non si comprende il senso del quesito in quanto nell'art. 3.8 del Capitolato tecnico non
viene specificamente menzionato il termine “certificato”.
QUESITO N. 25:
D – Con riferimento al Capitolato tecnico, punto 3.11, si chiede di precisare se sarà
sufficiente la documentazione necessaria per procedere alle attività di collaudo e di
manutenzione.
R – Si conferma quanto già specificato in modo chiaro nell'art. 3.11 del Capitolato tecnico.
QUESITO N. 26:
D – Con riferimento al Capitolato tecnico, punto 3.12, si chiede di modificare il
contenuto in modo che la penale sia calcolata sulla base del valore del veicolo e non del
prezzo del Contratto.
R – Si applicano i commi 1 e 3 dell’art. 298 - Penali, premio di accelerazione, garanzie,
danni e riconoscimenti a favore dei creditori, del Regolamento di attuazione ed esecuzione
del Codice dei contratti, che richiama quanto disposto dai commi 3 e 9 dell’art. 145; il comma 3 del citato art. 298 prevede che “Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o
più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi, con
le modalità stabilite nel Contratto”.
Ricorrendo, quindi, nello specifico, tale fattispecie, si conferma che le eventuali penali saranno calcolate in base al valore del singolo veicolo. Si veda anche la risposta al quesito n.
8 della FAQ n. 1.
QUESITO N. 27:
D – Con riferimento allo schema di Accordo quadro, art. 8, si chiede di confermare
che ogni correzione e modifica del Contratto esecutivo sarà da discutere.
Si chiede, inoltre, di sapere quale procedura è prevista in caso di mancato
8
compromesso tra le parti.
R – Come già specificato nel secondo periodo della risposta al quesito n. 9 della FAQ n. 1,
si tratta di “uno schema preliminare e, pertanto, fino al momento della sua stipula, passibile
di revisione e suscettibile di perfezionamento”.
Si chiarisce, inoltre, che “l’ingiustificato rifiuto di accettare un ordine ovvero la richiesta
della Fornitrice di variarne in modo irragionevole le condizioni, comporteranno la
decadenza dell'Accordo, l’incameramento della cauzione e il risarcimento dell’eventuale
maggior danno”, come richiamato anche nel secondo periodo dell'art. 6 dello schema di
Accordo Quadro.
QUESITO N. 28:
D – (n.b. Si riporta il quesito così come è stato posto anche se non ricalca fedelmente il
testo dell'articolo a cui si riferisce). Con riferimento allo schema di Accordo quadro,
art. 8, l'inclusione dei successivi ordini nella definizione quantitativa della fornitura
comporterà l'aumento del valore delle penali contrattuali e della fideiussione e il
prolungamento delle scadenze previste per il collaudo tecnico finale. Visto quanto detto
sopra, si chiede di cancellare le ultime due frasi dell'articolo in oggetto.
R – La richiesta non può essere accolta in quanto si snaturerebbe lo spirito dello strumento
“Accordo Quadro” (art. 59 del Codice dei contratti pubblici) che consiste in un Accordo
concluso tra una Stazione appaltante e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello
di stabilire le condizioni base (prezzi, qualità, quantità) dei successivi appalti (specifici) che
saranno aggiudicati dalle singole Amministrazioni durante un dato periodo.
Si veda, inoltre, quanto stabilito all'art. 10 – Cauzione, dello stesso schema di Accordo
Quadro, il quale prescrive che “la Fornitrice, ove dovessero rendersi disponibili ulteriori
risorse, statali o europee, rispetto a quelle già acquisite, per la stipula di Contratti
applicativi successivi entro la vigenza del presente Accordo, dovrà costituire cauzione pari
al 2% del valore complessivo delle ulteriori forniture oggetto dell'Accordo, esclusa la
prima. La cauzione garantisce la sottoscrizione dei Contratti relativi alle forniture ulteriori
e, alla stipula di ciascuno di essi, sarà diminuita del corrispondente valore”. Resta
sottinteso che alla stipula di ogni successivo Contratto applicativo andrà accesa, come nel
caso del primo, una specifica polizza fideiussoria quale cauzione definitiva con le stesse
finalità e modalità specificate all’art. III.1.1 b) del Bando di Gara.
QUESITO N. 29:
D – Con riferimento allo schema di Accordo quadro, art. 10, si chiede di specificare
entro quale data si dovrà depositare la cauzione, quale valore dovrà avere la cauzione
se il valore delle forniture supplementari future non è conosciuto, quale importo sarà
detratto dalla cauzione in sede di stipula di ogni Contratto esecutivo.
R – Le cauzioni, poste a garanzia della sottoscrizione e della stipula degli eventuali Contratti
successivi al primo, relativi alle forniture aggiuntive, dovranno essere stipulate quando sarà
data comunicazione, da parte del Committente, che si intende dare seguito all’opzione per
9
l’acquisto di ulteriori convogli e dopo che saranno negoziate le condizioni di dettaglio delle
forniture nonché l’eventuale conferimento alla Fornitrice dell’ordine di esecuzione.
Il valore delle cauzioni, fermo restando che non vengono modificate le soglie percentuali
del 2% e del 10% del valore del Contratto, rispettivamente per la cauzione provvisoria e per
quella definitiva, dipende dall'entità delle eventuali risorse aggiuntive che si rendessero
disponibili entro l’arco di validità dell’Accordo Quadro e, di conseguenza, dal valore degli
eventuali Contratti da stipulare.
Il Fornitore dovrà aggiornare/integrare le garanzie prestate sia relativamente ai termini di
scadenza sia agli importi garantiti.
QUESITO N. 30:
D – Con riferimento allo schema di Accordo quadro, art. 15, si chiede di specificare
quali sono i tempi entro i quali verrà rilasciata l'autorizzazione e quali saranno gli
effetti di mancato ottenimento dell'autorizzazione.
R – Non si comprende il senso del quesito in quanto nell'art. 15 dello schema di Accordo
quadro non viene menzionata alcuna “autorizzazione” bensì si fa riferimento al concetto di
approvazione dell'Accordo stesso, che segue la regolare tempistica amministrativa.
QUESITO N. 31:
D – Con riferimento allo schema di Contratto, art. 7, si chiede di confermare che l'esito
negativo del collaudo da parte del Responsabile del Contratto sarà dato solo in caso di
non conformità al Contratto.
R – Si precisa che le penali si applicheranno nel caso di ritardata consegna rispetto alla data
prevista per qualsivoglia motivo, incluso il caso in cui tale ritardo discenda da un collaudo,
effettuato dal Direttore della Commessa, che abbia avuto esito negativo e per cui si renda
necessaria l'eliminazione delle cause, dei difetti e dei malfunzionamenti riscontrati che
hanno determinato il non superamento del collaudo.
QUESITO N. 32:
D – Con riferimento allo schema di Contratto, art. 7, si chiede di confermare che per la
prima settimana di ritardo della fornitura non saranno calcolate le penali contrattuali.
R – Si conferma che è esclusa la prima settimana dall’applicazione delle penali per ritardata
consegna rispetto alla data prevista.
QUESITO N. 33:
D – Con riferimento allo schema di Contratto, art. 9, si chiede di confermare che nel
periodo della “marcia di prova” il fornitore sarà tenuto a eliminare solo i guasti
rientranti nell'ambito della garanzia di qualità concessa.
R – Si conferma quanto già specificato alla fine dell'art. 9 dello schema di Contratto nonché
nell'art.3.8 del Capitolato di gara e cioè che: “Qualora, durante il citato periodo di esercizio
o all'atto del collaudo, si riscontrassero vizi, difetti, malfunzionamenti del singolo convoglio
10
o di parte di esso, il Fornitore dovrà eliminare, a propria cura e spese, tutti i vizi, i difetti e
i malfunzionamenti riscontrati”. Si veda, altresì, la risposta al quesito n. 9 della FAQ n. 1.
QUESITO N. 34:
D – Con riferimento allo schema di Contratto, art. 13, si chiede di confermare che il
Certificato DURC potrà essere sostituito con un'adeguata attestazione rilasciata dagli
Enti competenti del paese dell'Appaltatore o dall'attestazione dell'Appaltatore.
R – Si rinvia a quanto disposto dagli articoli 38 e 47 D. Lgs. 163/2006 nonché a quanto
precisato a pg. 14 del Disciplinare di gara.
QUESITO N. 35:
D – Con riferimento allo schema di Contratto, art. 14, si chiede di cancellare la frase
“l'impresa sarà dunque tenuta a integrare l'importo della cauzione detratto dal
Committente in sede di esecuzione del Contratto”. L'Ente addetto all'emissione della
garanzia fideiussoria non accetta i requisiti attuali e, per tale motivo, se ne richiede la
modifica.
R – Si ribadisce quanto già specificato all'art. 8.1 c) – CAUZIONE DEFINITIVA – e cioè
che, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di
penali, o per qualsiasi altra causa correlata agli inadempimenti contrattuali, l’aggiudicatario
dovrà provvedere al reintegro la cui ratio è altresì connessa a meccanismi adottati a tutela
della Stazione appaltante.
QUESITO N. 36:
D – Con riferimento al Capitolato tecnico, art. 3.9, si chiede di chiarire a quale
Certificato di qualità intende riferirsi il Committente.
R – La tipologia del certificato di qualità è di competenza e di pertinenza dell'Organismo
ufficiale autorizzato a rilasciare la suddetta certificazione nell’ambito del trasporto su rotaia.
QUESITO N. 37:
D – Con riferimento al Capitolato tecnico, art. 3.10, si chiede di chiarire se il requisito
inerente alla presentazione delle informazioni sul prezzo, codice e descrizione
commerciale, nonché sul fabbricante dei dispositivi e dei componenti, riguarda solo i
ricambi.
R – Si conferma quanto già chiaramente stabilito dall'art. 3.10 del Capitolato tecnico.
QUESITO N. 38:
D – Si chiede se sia possibile inserire a sostegno della propria capacità anche i
Contratti già firmati per i quali i convogli sono in fase di esecuzione.
R – Per la dimostrazione della capacità tecnica, ai sensi dell'art. 42 del Codice dei contratti,
l'impresa partecipante dovrà, in primo luogo, soddisfare il requisito minimo richiesto. La
condizione citata nel quesito è possibile solo se intesa ad adiuvandum, ossia come una
11
ulteriore dimostrazione a sostegno di quanto già posseduto. Tuttavia, per maggiori
precisazioni sulla capacità tecnica si rinvia a quanto specificato nella risposta al quesito n.
16 della presente FAQ.
QUESITO N. 39:
D – Con riferimento all'Avviso di Errata Corrige, pag. 2 pagamento del “10% del
prezzo della fornitura a collaudo finale dell'intera fornitura dei convogli”, poiché si
ritiene ragionevole anticipare tale pagamento all’immissione in servizio dell’intera
flotta, si chiede di modificare in tal senso il Disciplinare di gara.
R – Non si ritiene di dover apportare alcuna modifica al suddetto punto.
QUESITO N. 40:
D – Si chiede che l’inizio del periodo di garanzia decorra dalla data di messa in
servizio del rotabile.
R – Si veda risposta ad analogo quesito n. 9 della FAQ n.1.
QUESITO N. 41:
D – Si chiede, in analogia a quanto effettuato da altre Stazioni appaltanti pubbliche,
che venga previsto un limite massimo pari al 100% del valore del Contratto per il
risarcimento di eventuali danni derivanti da inadempimenti contrattuali.
R – Il limite massimo previsto per le penalità è già posto al 10 % del valore contrattuale,
come specificato all'ultimo capoverso dell'art.14 “TERMINI DI CONSEGNA E
PENALITÀ” del Disciplinare di Gara e del Capitolato speciale d'appalto all'art.3.12 –
PENALITÀ. Si rinvia inoltre a quanto già previsto e dettagliato all'art. 18 “Risoluzione del
Contratto” dello Schema di Contratto.
QUESITO N. 42:
D – Si chiede di confermare che il passaggio di proprietà dei convogli dall’Appaltatore
all’Appaltante avverrà al momento della consegna di ciascun rotabile al deposito di
destinazione.
R – La consegna definitiva avverrà all'arrivo dei rotabili al deposito di destinazione per la
quale sarà redatto apposito Verbale di consegna e accettazione provvisoria. Successivamente
alla consegna di tutti i documenti e dati tecnici specifici, relativi ai convogli, necessari per la
messa in esercizio, così come prescritto dall'Ente competente, si potrà effettuare il
trasferimento della proprietà.
In relazione alle procedure di consegna, si sottolinea, altresì, che l'ottenimento
dell'omologazione per l'utilizzo del materiale rotabile sulla rete RFI è condizione
essenziale della fornitura e, pertanto, l'accertamento della sua impossibilità è causa di
risoluzione del Contratto con addebito al Fornitore.
12
QUESITO N. 43:
D – In considerazione del fatto che non è possibile ottenere le sorgenti del software da
parte dei fornitori in quanto le stesse costituiscono oggetto di diritti di proprietà
industriale/intellettuale e/o know how, si chiede conferma se sarà possibile depositare
tali sorgenti presso un notaio definendo congiuntamente con il Committente i casi di
accesso.
R – Si concorda, considerato che la proprietà intellettuale è della Ditta che ha sviluppato il
software. Resta inteso, comunque, che dovrà essere garantito alla Committente l'accesso alle
sorgenti del software per le esigenze di gestione e manutenzione della flotta e per la durata
della vita del materiale rotabile. E' sottinteso inoltre che la software house si dovrà
impegnare a effettuare un'integrazione di deposito nel caso in cui il software dovesse essere
modificato o implementato nel corso del tempo con successive releases.
QUESITO N. 44:
D – Con riferimento allo Schema di contratto, art. 11, si chiede di eliminare quanto
segue: “Il compenso spettante al Professionista incaricato - Direttore della Commessa
sarà a totale carico dell'Impresa Aggiudicataria”. Ove ciò non avvenisse, si chiede di
precisare in ragione di quale previsione normativa esso è stato inserito.
R – La scelta di porre a carico dell'Impresa aggiudicataria il compenso spettante al
Direttore della Commessa è stata dettata dalle limitazioni poste dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) sull'utilizzo delle risorse richiamando i contenuti della
legge istitutiva del fondo di cui all'art. 1, comma 1031, L. 296/2006 (Legge finanziaria dello
Stato 2007), comunicate con nota di riscontro in seguito alla specifica richiesta del
Committente di chiarire la possibilità di impiego delle risorse “per la copertura degli extracosti aggiuntivi per la gestione delle attività di appalto”. Il MIT ha precisato con tale nota
che “le risorse assegnate possono essere utilizzate esclusivamente quali contributi per
l'acquisto delle categorie di veicoli previste dalla legge, e, quindi, non utilizzabili per
attività diverse”.
QUESITO N. 45:
D – Con riferimento al Bando di gara punto III. 2.3, Capacità tecnica comma b) e al
punto 8.1.e.1 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che il concetto di convogli
analoghi a quelli oggetto del presente bando di cui al punto III. 2.3, comma b) e c) del
Bando di gara è il medesimo di cui al punto 8.1 e.1 del Disciplinare di gara, ovvero che
sono ritenuti servizi/rotabili/convogli analoghi a quelli oggetto del presente bando,
qualunque tipo di convogli per trasporto viaggiatori.
R – Si conferma che il concetto espresso sia nel Bando di Gara che nel Disciplinare è lo
stesso; per quanto riguarda la tipologia dei convogli si veda la risposta al quesito n. 24 della
FAQ n.1 e al quesito n. 16 della presente FAQ.
13
QUESITO N. 46:
D – Con riferimento al bando di gara, punto III.2.3 b), visti i dubbi sulla nozione di
“parametri analoghi” e, di conseguenza, sul tipo di esperienza richiesta, si chiede di
specificare il punto nel modo seguente: “Il requisito necessario è dimostrare
l'esperienza nella fornitura negli ultimi 3 anni, fino alla data prevista per la
presentazione dell'offerta, di 30 veicoli caratterizzati dagli stessi parametri e
destinazione, ossia i veicoli previsti per la circolazione di agglomerazione e regionale
dalle dimensioni della cassa uguali, lo stesso numero delle unità e pari velocità
massima rispetto a quelli che costituiscono l'oggetto dell'offerta”.
R – Si rimanda alla risposta al quesito n. 16 della presente FAQ.
QUESITO N. 47
D – Si chiede se è possibile inserire, a sostegno, della Capacità tecnica anche i Contratti
già firmati per i quali i convogli sono in fase di produzione purché sia stata già
ottenuta la certificazione AMIS.
R – Non si può accogliere la richiesta formulata, in quanto il Committente è orientato ad
accertare la Capacità tecnica sulla base di una produzione di convogli già realizzati e
omologati e il cui “buon funzionamento” sia già certificato/comprovato. Si veda, altresì, la
risposta al quesito n. 38 della presente FAQ.
QUESITO N. 48
D – Nel Disciplinare di Gara – punto b), (pg. 17), è scritto che la Cauzione provvisoria
ha “validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la
presentazione dell’offerta”. Nel Modulo di Offerta, invece, a pag. 2, è scritto che
“l'offerta è irrevocabile ed impegnativa fino a 240 (duecentoquaranta) giorni dalla
data di scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta”. In considerazione di
ciò, si chiede di precisare la validità dell'offerta e, pertanto, il termine che dovrà essere
indicato nella cauzione.
R – Si rinvia alla risposta al quesito n. 3 della presente FAQ.
QUESITO N. 49
D – Al fine di circoscrivere la previsione di cui al Disciplinare di gara – punto xiii (pg.
14), si chiede conferma che la stessa debba essere intesa nel seguente modo “che
nessuno dei legali rappresentanti/titolare/soci/amministratori/procuratori, con poteri di
rappresentanza riveste cariche con potere di rappresentanza in altre Imprese, partecipanti
alla gara”.
R – Si esplicita che il suddetto punto vada inteso nel seguente modo: “che nessuno dei legali
rappresentanti/titolare/soci/amministratori/procuratori, con poteri di rappresentanza riveste
cariche con potere di rappresentanza in altre imprese partecipanti alla presente gara”.
14
QUESITO N. 50:
D – Nel Disciplinare di gara viene indicato come Elemento di valutazione n. 9, il costo
del servizio di manutenzione, con un peso di 10 punti che sarà attribuito all'offerta con
il costo del servizio di manutenzione più basso. Nella risposta ai quesiti 4 e 5 della FAQ
n. 1 viene indicato che il Full Service non è un'opzione e che la relativa offerta deve
essere riportata all'interno della busta C "Offerta Economica" specificando anche
l'importo relativo al solo “Full service manutentivo”. Il punteggio attribuito al prezzo
della fornitura, il cui peso è di 45 punti, tiene conto dell'intero importo dell'offerta
comprensivo di Full service. Si chiede 1) conferma di quanto sopra riportato; 2) se
dovendo inserire nella busta B – Offerta tecnica la documentazione tecnica relativa al
Full service, il calcolo dell'elemento di valutazione n. 9 sarà effettuato, dalla
Commissione giudicatrice, sulla base del miglior contenuto dell'offerta tecnica.
R – Facendo seguito al punto 1 dell'Avviso di Errata Corrige che già richiamava le risposte
ai quesiti nn. 4 e 5 della FAQ n. 1, relativamente all'elemento di valutazione n. 9, la
documentazione tecnica richiesta sarà di ausilio alla Commissione come strumento
conoscitivo e valutativo per ponderare al meglio il costo del servizio Full service in rapporto
alle caratteristiche tecniche offerte e ai singoli interventi manutentivi.
QUESITO N. 51:
D – L'art. 21 dello schema di Contratto prevede che ai Contratti applicativi successivi
al primo si applichi la revisione dei prezzi. Si chiede di modificare il punto i) del
Disciplinare di gara (pg. 22) e l'art. 3.2 del Capitolato speciale nel seguente modo: “i
prezzi offerti si intendono fissi e invariabili per tutta la durata del I° Contratto
applicativo”.
R – Si ritiene di non dovere apportare modifiche in quanto è già chiaramente precisato e
stabilito nell'ultimo periodo dell'art. 4 dello schema di Contratto e nel penultimo periodo
dell'art. 7 dello schema di Accordo Quadro che la revisione dei prezzi fa riferimento alle
eventuali ulteriori forniture oggetto di opzione e regolate da ulteriori contratti applicativi
successivi al primo.
QUESITO N. 52:
D – Nella Dichiarazione d'offerta economica, a pag. 2, è riportato: “Dichiara di
accettare tutte le condizioni specificate nel Bando di gara, nel Capitolato Tecnico, nel
Disciplinare di gara, nello schema di Accordo Quadro e nello schema di primo
Contratto applicativo, che restituisce debitamente timbrati e firmati in ogni pagina dal
Legale Rappresentante (o da suo procuratore), in segno di specifica accettazione totale
ed incondizionata del loro contenuto”. Si chiede se occorra includere anche l'Avviso di
proroga termini ed Errata Corrige nonché tutte le risposte ai quesiti tecnici pubblicati.
R – Si conferma, considerato che l'Avviso di proroga termini ed Errata Corrige nonché tutte
le risposte ai quesiti tecnici pubblicati costituiscono parte integrante della documentazione
di gara.
15