pdfLa sentenza del Tar Campania n. 149/2015 - Enti Locali

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N. 00149/2015 REG.PROV.COLL.
N. 07773/1997 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7773 del 1997, proposto da:
Scapolatiello Sergio, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Mascolo,
Antonio Somma, con domicilio eletto presso Antonio Somma in Napoli, Via
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V.Colonna N.9;
contro
A.S.L. Napoli 1, A.S.L. Napoli 1;
per l'annullamento della nota di recupero somme
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2014 il dott. Carlo
Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone in fatto parte ricorrente di essere dipendente dell’ASL Napoli 1 in
cui è confluita la ex USL n.42; con il provvedimento impugnato, nonostante
l’attività prestata fosse stata autorizzata, si è disposto la restituzione di una
somma percepita per l’attività svolta nell’ambito dell’incentivazione alla
produttività, nonché il recupero delle ore di plus-orario rese e non dovute, sul
presupposto dell’avvenuto percepimento di un importo eccedente quanto
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effettivamente dovuto.
Benché il ricorso sia stato ritualmente notificato, nessuno si è costituito in
giudizio.
Alla pubblica udienza del 30 ottobre 2014 la causa è stata chiamata e trattenuta
per la decisione, come da verbale.
Con il ricorso in esame parte ricorrente lamenta la violazione degli artt.3 e 7
della Legge n.241/1990, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione.
2. Il Collegio ritiene, con riguardo alla problematica del recupero delle somme
erroneamente corrisposte dall'Amministrazione, di non ignorare come proprio
questo Tribunale (T.A.R. Campania, Napoli, VII, 12.12.2007, n.16222) abbia
talvolta sostenuto che siffatto recupero non costituirebbe un atto assolutamente
vincolato, trattandosi, nella sostanza, di un atto di autotutela che dovrebbe,
pertanto, tener conto del "peso" del recupero sulla situazione concreta,
dell'affidamento ingenerato nel dipendente, nonché dello stato di buona fede
dello stesso (Cons. Stato, VI, 28.6.2007, n. 3773; V, 13.7.2006, n.4413;
15.10.2003, n. 6291), attesa la natura discrezionale puntualizzata dallo stesso
art.21-nonies, comma 1, della Legge n. 241/1990.
3. Tuttavia, nella fattispecie, si è dell’avviso di aderire al prevalente
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orientamento giurisprudenziale che ritiene comunque legittimo il recupero delle
somme non tenendo conto della buona fede del percipiente, considerando il
recupero come un atto dovuto non rinunziabile espressione di una funzione
pubblica vincolata (ex multis, Cons. Stato, IV, 24.5.2007, n. 2651; 12.5.2006, n.
2679; 22.9.2005, nn. 4964 e n. 4983; T.A.R. Toscana, I, 8.11.2004, n. 5465;
T.A.R. Sicilia, Catania, II, 12.8.2003, n.1272; T.A.R. Lazio, Latina, 11.2.1993,
n.143). In capo all’Amministrazione che abbia effettuato un pagamento
indebitamente dovuto ad un proprio dipendente si riconosce, perciò, una
posizione soggettiva che deve essere qualificata come diritto soggettivo alla
restituzione, alla quale si contrappone, avendo gli atti che si riferiscono ad un
credito derivante da un rapporto di impiego natura paritetica e non autoritativa,
una correlativa obbligazione del dipendente; qualora l'Amministrazione intenda
recuperare le somme indebitamente corrisposte, non deve annullare l'atto di
corresponsione delle stesse in quanto l'indebito si configura come tale per
l'obiettivo contrasto con una norma, con la conseguenza che non vi è obbligo
di motivare circa l'interesse pubblico che induce ad effettuare il recupero
patrimoniale (T.A.R. Campania, Napoli, IV, 25.2.1998, n.681).
3.1 In definitiva la Sezione, come già in precedenti perfettamente identici alla
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fattispecie in esame (ex plurimis, 2.12.2009, nn.8285 e 8264), ritiene di fare
proprio il principio della normale ripetibilità di tali crediti da parte della P.A.,
soprattutto nel caso di somme di lieve entità, ciò perché il recupero delle
somme indebitamente corrisposte ai dipendenti pubblici ha natura di atto
dovuto ex art. 2033 c.c., con la conseguenza che la buona fede del percettore
rileva ai soli fini delle modalità con cui il recupero deve essere effettuato, in
modo cioè da non incidere in maniera eccessivamente onerosa sulle esigenze di
vita del dipendente. Pertanto lo stato psicologico del debitore, in ipotesi in
buona fede, di per sé non preclude l'attività di recupero dell'indebito, ma
impone l'obbligo di una più approfondita valutazione degli interessi implicati, in
particolare sotto il profilo del grado di lesione di quello del dipendente.
Ne consegue che, nel caso come in trattazione in cui il sacrificio imposto con il
recupero è di lieve entità, l'interesse del dipendente a trattenere gli emolumenti
percepiti non può prevalere su quello pubblico alla ripetizione delle somme
erogate indebitamente, che è di per sé sempre attuale e concreto (Cons. Stato,
IV, 8.6.2009, n.3516; V, 23.3.2004, n.1535; T.A.R. Veneto, III, 2.4.2009, n.1072;
T.A.R. Lazio, Roma, I-ter, 8.6.2009, n.5466; I, 1.4.2008, n. 2764; T.A.R.
Campania, Salerno, I, 7.3.2006, n.237). Nonostante il richiamo ad un
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precedente della Sezione (n.4391 del 2007) che si era limitato a denunciare
l’insufficienza della motivazione, per le ragioni dianzi esposte non appaiono,
dunque, meritevoli di accoglimento neanche le censure dedotte in sede
ricorsuale in ordine all’obbligo per l'Amministrazione di fornire una specifica
motivazione delle ragioni del recupero, anche perché l'obbligo ex lege di
recupero preclude la facoltà di rinunciare agli effetti favorevoli del decorso del
tempo (Cons. Stato, IV, 11.12.2001, n. 6197).
4. Il Collegio, in conclusione, ritiene di rigettare il ricorso per come infondato.
Non si fa luogo a pronuncia sulle sperse in assenza di costituzione
dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2014
con l'intervento dei magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
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Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore
Paolo Marotta, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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