ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro

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N. 00221/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00268/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 268 del 2014, proposto da: Wind
Telecomunicazioni Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sartorio, con
domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Padula in Latina, corso
Matteotti, 61;
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contro
Comune di Minturno, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria
del diritto della ricorrente ad esercitare le facoltà inerenti la concessionecontratto del 21 maggio 2012 per installazione di una stazione radio per
telecomunicazioni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2015 il dott. Antonio
Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente Wind Telecomunicazioni - S.p.a agisce, con il presente ricorso,
per il riconoscimento delle facoltà di cui alla concessione – contratto, avente ad
oggetto suolo comunale, nonché della formazione per silentium del titolo edilizio
di cui all’articolo 87, comma 9, d. lgs. 259/2003.
A sostegno del ricorso la società ricorrente deduce: 1) violazione dell’art. 87
del d.Lgs 1.8.2003, n. 259; violazione degli artt. 7, 8 e 10 della L. 241/90;
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eccesso di potere, mancata conclusione del procedimento, tenuto conto che si
sarebbe formato il silenzio di cui all’articolo 87, comma 9, d. lgs. 259/2003 a
far data dalla delibera giuntale n. 141/09 a nulla rilevando il sopravvenuto
regolamento;
2) violazione dell’art. 822 ss del c.c., violazione dell’art.133 lett. b) del d.Lgs n.
104/2010, atteso il potere della ricorrente di esercitare le facoltà inerenti alla
concessione contratto del 21.5.2012.
Il Comune di Minturno non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza n. 101, emessa nella camera di consiglio dell’8.5.2014, il
Collegio accoglieva la proposta istanza cautelare.
All’udienza del 22.1.2015 la causa è stata trattenuta a sentenza.
Come emerge da quanto brevemente suesposto in fatto la società ricorrente
agisce con il presente gravame sia per il riconoscimento delle facoltà di cui alla
vista concessione – contratto relativa alla fruizione del suolo comunale sia per la
declaratoria della formazione per silentium del titolo edilizio di cui all’articolo 87,
comma 9, d.lgs. 259/2003 per l’installazione di una stazione radio per
telecomunicazioni.
Osserva, anzitutto, il Collegio che con delibera n. 141 del 19 maggio 2009, la
Giunta comunale concedeva alla società istante un’area di mq. 45 di strada
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pubblica per la trasformazione del palo della luce con un’antenna per S.R.B.
Successivamente, la società deducente avviava il procedimento per la
formazione del titolo, presentando, in data 10.1.2013, istanza ex art. 87,
comma 9, del d.Lgs 259/03, con versamento dei canoni concessori.
Nonostante il versamento dei visti canoni la ricorrente lamenta di non essere
stata immessa nel possesso dell’area ostando - ad avviso del Comune - la
sopraggiunta delibera consiliare n. 6 del 23 gennaio 2013.
Va, altresì, rilevato che, con atto del 21 maggio 2012, era stata sottoscritta la
concessione - contratto a mezzo della quale si accordava all’ interessata la fruizione
dell’area per installazione della richiamata antenna una SRB, in applicazione
degli artt. 1 e 6 della convenzione.
Tanto premesso in punto di fatto, va rimarcato che la domanda prodotta dalla
società WIND, con il presente gravame, è sostanzialmente duplice sebbene
connessa, nel senso che al riconoscimento dell’esercizio delle facoltà di
godimento della porzione dell’area stradale oggetto di concessione, si associa la
richiesta relativa alla esecuzione dei lavori di installazione dell’antenna S.r.b.,
oggetto della vista istanza ex art. 87, comma 9 d.lgs. 259/2003.
Il ricorso è fondato.
Osserva, al riguardo, il Collegio che in base procedura delineata dall’art. 87, 9
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comma d.Lgs 259/03 il decorso del termine di 90 gg dalla presentazione della
istanza di installazione di un impianto di telefonia mobile e l’assenza di un
provvedimento di diniego, comunicato entro detto termine, comportano la
formazione del silenzio assenso sulla relativa istanza, costituente – come
affermato dalla consolidata giurisprudenza - titolo abilitativo per la
realizzazione dell’impianto stesso; ne consegue l’illegittimità dell’eventuale
provvedimento di diniego, rimuovibile soltanto in sede di autotutela nel
rispetto dei requisiti formali e sostanziali previsti per l’esercizio del visto potere
(cfr. TAR Napoli sent. 24.3.2014, n. 1760).
Nel caso di specie, non sola non è intervenuto il diniego nei termini infra
indicati ma l’Amministrazione non ha avviato alcun procedimento di
autotutela in merito alla fattispecie formata per silentium.
D’altro canto, quand’anche si volesse far decorrere il termine dal 10.1.2013,
data in cui la ricorrente ha presentato la successiva istanza di autorizzazione,
l’Autorità comunale, non ha, nei prescritti termini, adottato alcun diniego, di
tal che si è in ogni caso perfezionata la vista procedura di cui al citato art. 87,
comma 9 del d.Lgs 259/03.
Illegittimo
sarebbe
certamente
un
eventuale
diniego,
intervenuto
successivamente alla formazione del silenzio assenso, residuando in capo alla
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amministrazione comunale il potere di intervenire solo in autotutela, mediante
l’avvio di un procedimento di secondo grado, che nella specie non è avvenuto.
Va dunque dichiarata la formazione del silenzio assenso sulla istanza prodotta
dall’interessato.
Analogamente è fondato l’ulteriore censura con cui la ricorrente chiede il
riconoscimento delle facoltà derivanti dalla richiamata concessione – contratto,
tenuto conto che le invocate facoltà traggono direttamente origine in favore
della interessata dalla sottoscrizione di detta concessione – contratto, come meglio
emerge dalla lettura degli artt. artt. 1 e 6 della ridetta convenzione.
Ne consegue che, nella specie, non solo sussiste l’inosservanza da parte della
amministrazione degli effetti attivi e passivi dipendenti dalla stipula dell’atto
pattizio, ma nel contempo ricorre altresì la violazione dell’art. 823 c.c. secondo
cui: i beni demaniali possono formare oggetto di diritti in favore dei terzi soltanto nei modi e
nei limiti stabiliti dalle norme di diritto pubblico.
Le considerazioni che precedono conducono all’accoglimento del ricorso,
assorbito ogni residuo profilo di gravame.
Deve esser, infine, respinta dalla richiesta di risarcimento dei danni, non
essendo stata la stessa sufficientemente documentata.
Le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in
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dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina
(Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo accoglie.
Respinge l’istanza di risarcimento dei danni.
Condanna il Comune di Minturno al pagamento in favore della Società Wind
s.p.a. della somma di €. 2.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 con
l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente FF
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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