7/3/2015 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa Document Viewer HOME Torna alla pagina precedente N. 00221/2015 REG.PROV.COLL. N. 00268/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 268 del 2014, proposto da: Wind Telecomunicazioni Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Padula in Latina, corso Matteotti, 61; https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FO5LO3AVZSXJ2GYGMRMLVXHSNA&q=minturno 1/8 7/3/2015 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa Document Viewer contro Comune di Minturno, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio; per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad esercitare le facoltà inerenti la concessionecontratto del 21 maggio 2012 per installazione di una stazione radio per telecomunicazioni; Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2015 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO La ricorrente Wind Telecomunicazioni - S.p.a agisce, con il presente ricorso, per il riconoscimento delle facoltà di cui alla concessione – contratto, avente ad oggetto suolo comunale, nonché della formazione per silentium del titolo edilizio di cui all’articolo 87, comma 9, d. lgs. 259/2003. A sostegno del ricorso la società ricorrente deduce: 1) violazione dell’art. 87 del d.Lgs 1.8.2003, n. 259; violazione degli artt. 7, 8 e 10 della L. 241/90; https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FO5LO3AVZSXJ2GYGMRMLVXHSNA&q=minturno 2/8 7/3/2015 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa Document Viewer eccesso di potere, mancata conclusione del procedimento, tenuto conto che si sarebbe formato il silenzio di cui all’articolo 87, comma 9, d. lgs. 259/2003 a far data dalla delibera giuntale n. 141/09 a nulla rilevando il sopravvenuto regolamento; 2) violazione dell’art. 822 ss del c.c., violazione dell’art.133 lett. b) del d.Lgs n. 104/2010, atteso il potere della ricorrente di esercitare le facoltà inerenti alla concessione contratto del 21.5.2012. Il Comune di Minturno non si è costituito in giudizio. Con ordinanza n. 101, emessa nella camera di consiglio dell’8.5.2014, il Collegio accoglieva la proposta istanza cautelare. All’udienza del 22.1.2015 la causa è stata trattenuta a sentenza. Come emerge da quanto brevemente suesposto in fatto la società ricorrente agisce con il presente gravame sia per il riconoscimento delle facoltà di cui alla vista concessione – contratto relativa alla fruizione del suolo comunale sia per la declaratoria della formazione per silentium del titolo edilizio di cui all’articolo 87, comma 9, d.lgs. 259/2003 per l’installazione di una stazione radio per telecomunicazioni. Osserva, anzitutto, il Collegio che con delibera n. 141 del 19 maggio 2009, la Giunta comunale concedeva alla società istante un’area di mq. 45 di strada https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FO5LO3AVZSXJ2GYGMRMLVXHSNA&q=minturno 3/8 7/3/2015 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa Document Viewer pubblica per la trasformazione del palo della luce con un’antenna per S.R.B. Successivamente, la società deducente avviava il procedimento per la formazione del titolo, presentando, in data 10.1.2013, istanza ex art. 87, comma 9, del d.Lgs 259/03, con versamento dei canoni concessori. Nonostante il versamento dei visti canoni la ricorrente lamenta di non essere stata immessa nel possesso dell’area ostando - ad avviso del Comune - la sopraggiunta delibera consiliare n. 6 del 23 gennaio 2013. Va, altresì, rilevato che, con atto del 21 maggio 2012, era stata sottoscritta la concessione - contratto a mezzo della quale si accordava all’ interessata la fruizione dell’area per installazione della richiamata antenna una SRB, in applicazione degli artt. 1 e 6 della convenzione. Tanto premesso in punto di fatto, va rimarcato che la domanda prodotta dalla società WIND, con il presente gravame, è sostanzialmente duplice sebbene connessa, nel senso che al riconoscimento dell’esercizio delle facoltà di godimento della porzione dell’area stradale oggetto di concessione, si associa la richiesta relativa alla esecuzione dei lavori di installazione dell’antenna S.r.b., oggetto della vista istanza ex art. 87, comma 9 d.lgs. 259/2003. Il ricorso è fondato. Osserva, al riguardo, il Collegio che in base procedura delineata dall’art. 87, 9 https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FO5LO3AVZSXJ2GYGMRMLVXHSNA&q=minturno 4/8 7/3/2015 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa Document Viewer comma d.Lgs 259/03 il decorso del termine di 90 gg dalla presentazione della istanza di installazione di un impianto di telefonia mobile e l’assenza di un provvedimento di diniego, comunicato entro detto termine, comportano la formazione del silenzio assenso sulla relativa istanza, costituente – come affermato dalla consolidata giurisprudenza - titolo abilitativo per la realizzazione dell’impianto stesso; ne consegue l’illegittimità dell’eventuale provvedimento di diniego, rimuovibile soltanto in sede di autotutela nel rispetto dei requisiti formali e sostanziali previsti per l’esercizio del visto potere (cfr. TAR Napoli sent. 24.3.2014, n. 1760). Nel caso di specie, non sola non è intervenuto il diniego nei termini infra indicati ma l’Amministrazione non ha avviato alcun procedimento di autotutela in merito alla fattispecie formata per silentium. D’altro canto, quand’anche si volesse far decorrere il termine dal 10.1.2013, data in cui la ricorrente ha presentato la successiva istanza di autorizzazione, l’Autorità comunale, non ha, nei prescritti termini, adottato alcun diniego, di tal che si è in ogni caso perfezionata la vista procedura di cui al citato art. 87, comma 9 del d.Lgs 259/03. Illegittimo sarebbe certamente un eventuale diniego, intervenuto successivamente alla formazione del silenzio assenso, residuando in capo alla https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FO5LO3AVZSXJ2GYGMRMLVXHSNA&q=minturno 5/8 7/3/2015 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa Document Viewer amministrazione comunale il potere di intervenire solo in autotutela, mediante l’avvio di un procedimento di secondo grado, che nella specie non è avvenuto. Va dunque dichiarata la formazione del silenzio assenso sulla istanza prodotta dall’interessato. Analogamente è fondato l’ulteriore censura con cui la ricorrente chiede il riconoscimento delle facoltà derivanti dalla richiamata concessione – contratto, tenuto conto che le invocate facoltà traggono direttamente origine in favore della interessata dalla sottoscrizione di detta concessione – contratto, come meglio emerge dalla lettura degli artt. artt. 1 e 6 della ridetta convenzione. Ne consegue che, nella specie, non solo sussiste l’inosservanza da parte della amministrazione degli effetti attivi e passivi dipendenti dalla stipula dell’atto pattizio, ma nel contempo ricorre altresì la violazione dell’art. 823 c.c. secondo cui: i beni demaniali possono formare oggetto di diritti in favore dei terzi soltanto nei modi e nei limiti stabiliti dalle norme di diritto pubblico. Le considerazioni che precedono conducono all’accoglimento del ricorso, assorbito ogni residuo profilo di gravame. Deve esser, infine, respinta dalla richiesta di risarcimento dei danni, non essendo stata la stessa sufficientemente documentata. Le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FO5LO3AVZSXJ2GYGMRMLVXHSNA&q=minturno 6/8 7/3/2015 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa Document Viewer dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Respinge l’istanza di risarcimento dei danni. Condanna il Comune di Minturno al pagamento in favore della Società Wind s.p.a. della somma di €. 2.000,00 oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati: Santino Scudeller, Presidente FF Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore Roberto Maria Bucchi, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FO5LO3AVZSXJ2GYGMRMLVXHSNA&q=minturno 7/8 7/3/2015 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa Document Viewer DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 05/03/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) © 2014 giustiziaamministrativa.it Informativa privacy Regole di accesso Accessibilità Mappa del sito Guida al sito Condizioni di utilizzo https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FO5LO3AVZSXJ2GYGMRMLVXHSNA&q=minturno 8/8
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