Servizio AMBIENTE NORMATIVA AMBIENTALE E IMPRESA LINEAMENTI ESSENZIALI DEGLI OBBLIGHI E DELLE SCADENZE Edizione n° 27 ottobre 2014 UI Torino – AMBIENTE AVVERTENZA Questo documento intende fornire una guida molto sintetica ma completa alle principali disposizioni di carattere ambientale rivolte alle attività di impresa, con particolare attenzione agli obblighi e agli adempimenti previsti a carico delle imprese industriali. Il testo fa riferimento alla normativa nazionale e a quella comunitaria, ove direttamente applicabile; in appendice, invece, sono brevemente descritte le prescrizioni regionali vigenti in Piemonte. Tale normativa è in continua revisione e sviluppo a tutti i livelli, per cui modifiche e/o integrazioni, anche sostanziali rispetto a quanto esposto, potrebbero essere apportate su tutti gli argomenti trattati in tempi anche brevi. Tutte le novità in merito saranno comunicate alle aziende associate attraverso specifiche circolari e/o il sito internet dell’Unione Industriale di Torino, all’indirizzo www.ui.torino.it. Nell’intento di fornire informazioni facilmente utilizzabili, anche al fine di poter verificare la propria situazione, ciascun paragrafo, relativo ad un singolo argomento, è stato così suddiviso: 1. Principali riferimenti normativi: si riportano gli estremi di tutte le principali norme applicabili di interesse per l’impresa, senza pretese di completezza; per chiarezza non sono citate le norme che si limitano a modificare norme preesistenti, che vanno sempre reperite nella versione aggiornata. 2. Regolamentazione: sono riassunti i principi della regolamentazione e le prescrizioni fondamentali. 3. Scadenze: sono riportate le scadenze periodiche e quelle non periodiche a carico dell’impresa, incluse alcune eventuali scadenze del passato (qualora rilevanti ai fini della documentazione). 4. Documenti: sono citati i documenti che debbono essere obbligatoriamente presenti nel sito, qualora l’argomento in specie sia pertinente. 5. Illeciti e sanzioni: sono riportati i comportamenti illeciti previsti dalle norme e le relative sanzioni. In materia di competenze amministrative si è indicato quanto previsto dalle norme specifiche, senza far riferimento a strumenti di semplificazione come il cosiddetto “sportello unico”. Occorre inoltre considerare che determinati procedimenti amministrativi possono essere assorbiti da altri, in particolare autorizzazioni uniche ambientali (AUA), autorizzazioni integrate ambientali (AIA) o procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA). Disposizioni che trattano aspetti ambientali possono riguardare anche altri ambiti, come quelli della sicurezza o dell’energia. Il criterio adottato per scegliere le norme incluse nella presente guida è quello di pertinenza ministeriale, nel caso di specie del Ministero dell’ambiente, con le dovute eccezioni ove si è ritenuto opportuno. Si precisa, infine, che non vengono prese in considerazione nel testo le norme ambientali di prodotto, sia specifiche che di carattere generale. Edizione n° 27, ottobre 2014 2 UI Torino – AMBIENTE INDICE 1. ACQUA 1.1. Scarichi Idrici pag. 4 1.2. Approvvigionamento di acqua al di fuori dei pubblici servizi pag. 14 2. RIFIUTI pag. 18 3. ARIA 3.1. Emissioni in atmosfera pag. 55 3.2. Sostanze lesive per l’ozono stratosferico pag. 69 3.3 Gas ad effetto serra pag. 77 4. SUOLO pag. 92 5. RUMORE pag. 97 6. CAMPI E RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE pag. 101 7. SOSTANZE PERICOLOSE PER L’AMBIENTE 7.1. Aspetti generali pag. 104 7.2. PCB pag. 105 7.3. Amianto pag. 109 7.4 Inquinanti organici persistenti pag. 113 8. ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE pag. 114 9. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) pag. 119 10. PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL’INQUINAMENTO (IPPC) pag. 122 APPENDICE (normativa della Regione Piemonte) pag. 130 Edizione n° 27, ottobre 2014 3 UI Torino – AMBIENTE 1. ACQUA 1.1. SCARICHI IDRICI Principali riferimenti normativi Deliberazione del 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art. 2, lettere b), d), ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento G.U. 21 febbraio 1977, n. 48 Decreto del Ministro dei lavori pubblici 1 settembre 1996 Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato G.U. 16 ottobre 1996, n. 243 Circolare del Ministero delle finanze 5 ottobre 2000, n. 177/E Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l’allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque. Chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile G.U. 21 ottobre 2000, n. 247 Decreto del Ministero dell’ambiente 12 giugno 2003, n. 185 Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. G.U. 23 luglio 2003, n. 169 Legge 1° agosto 2003, n. 200 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali. G.U. 2 agosto 2003, n. 178 Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti. G.U. 15 luglio 2005, n. 163 (suppl. ord. n. 122) Artt. 10,12: disposizioni sugli scarichi idrici Decreto del Ministero dell’ambiente 6 luglio 2005 Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. G.U. 19 luglio 2005, n. 166 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale G.U. 14 aprile 2006, n. 88 (suppl. ord. n. 96) Parte terza Edizione n° 27, ottobre 2014 4 UI Torino – AMBIENTE Decreto del Ministero delle politiche agricole 7 aprile 2006 Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. G.U. 12 maggio 2006, n. 109 (suppl. ord. n. 120) Decreto del Ministero dell’ambiente 16 giugno 2008 n. 131 Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto. G.U. 11 agosto 2008, n. 187 (suppl. ord. n. 189) Decreto Legislativo 16 marzo 2009 n. 30 Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. G.U. 4 aprile 2009, n. 79 Legge 25 febbraio 2010, n. 36 Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue. G.U. 12 marzo 2010, n. 59 Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2011, n. 227 Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. G.U. 3 febbraio 2012, n. 28 Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (13G00101). G.U. 29 maggio 2013, n. 124 (suppl. ord. n. 42) Circolare del Ministro dell’ambiente 7 novembre 2013. GAB 0049801 Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 Edizione n° 27, ottobre 2014 5 UI Torino – AMBIENTE 1.1.2. Regolamentazione Ove non diversamente indicato, gli allegati menzionati nel testo e nelle note sono gli allegati alla parte terza del D.Lgs. 152/2006. A. Classificazione degli scarichi Gli scarichi idrici provenienti da siti ove si svolge attività d’impresa possono appartenere alle seguenti tipologie : acque reflue domestiche (da servizi per il personale, mense); acque reflue industriali; acque meteoriche di dilavamento. Il DPR 227/2012 definisce i criteri per l’assimilazione degli scarichi originati dalle attività delle piccole medie imprese (PMI) alle acque reflue domestiche. I suddetti criteri si applicano in assenza di una disciplina regionale in merito. B. Ammissibilità degli scarichi L’ammissibilità degli scarichi idrici nei possibili ricettori è così disciplinata: Scarichi in pubblica fognatura1 Le acque reflue domestiche e assimilate sono sempre ammesse, alla sola condizione di rispettare il regolamento del gestore dell’impianto di depurazione. Le acque reflue industriali possono invece essere scaricate se rispettano i limiti di accettabilità ed eventuali ulteriori prescrizioni imposte nell’autorizzazione. Scarichi in acque superficiali2 Sono ammessi a condizione di rispettare i valori limite di emissione. Scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo3 Sono vietati, con le seguenti eccezioni: scarichi domestici da insediamenti isolati; scaricatori di piena di reti fognarie; scarichi per i quali sia impossibile o eccessivamente oneroso il convogliamento in acque superficiali; scarichi provenienti dalla lavorazione/lavaggio di rocce e minerali; scarichi di acque meteoriche convogliate in reti separate; acque di sfioro di serbatoi idrici, da manutenzione di reti idropotabili e pozzi di acquedotto. Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee4 Sono vietati, con le seguenti eccezioni: 1 D.Lgs. 152/2006, art. 107. D.Lgs. 152/2006, art. 105. 3 D.Lgs. 152/2006, art. 103. 4 D.Lgs. 152/2006, art. 104. 2 Edizione n° 27, ottobre 2014 6 UI Torino – AMBIENTE scarico nella stessa falda di provenienza di acque utilizzate per usi geotermici, di infiltrazione di miniere e cave, pompate nel corso di lavori di ingegneria civile, di impianti di scambio termico; scarico in unità geologiche profonde di acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi scarico nella stessa falda di acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione di inerti. C. Autorizzazioni5 Tutti gli scarichi debbono essere preventivamente autorizzati, con la sola eccezione degli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie (per questi ultimi è comunque richiesto un permesso di allacciamento alla rete). L’autorizzazione degli scarichi idrici è compresa all’interno dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), introdotta nel nostro ordinamento, a giugno 2013, al fine di unificare taluni atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale elencati all’art 3.1 del DPR 59/2013. L’istanza di AUA deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive territorialmente competente (SUAP). Il SUAP ne trasmette copia all’Autorità Competente, rappresentata dall’Autorità d’ambito per gli scarichi in pubblica fognatura e dalla Provincia per gli scarichi negli altri ricettori, salvo diverse disposizioni regionali. L’AUA viene rilasciata dal SUAP entro 90 o 120 gg in funzione delle tempistiche relative alle diverse tipologie di procedimenti ricompresi nella domanda. La durata dell’AUA è di 15 anni ed almeno sei mesi prima della scadenza deve esserne presentata istanza di rinnovo. Se la richiesta di rinnovo viene formulata entro tale termine, lo scarico può continuare anche in caso di ritardo dell’ente competente. Se invece lo scarico contiene le sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell’all. 5, il rinnovo deve essere concesso entro 6 mesi a decorrere dalla data di scadenza, in caso contrario lo scarico deve cessare. Nella fase di transizione, che porterà le attività in essere ad ottenere la prima AUA, la domanda di rilascio deve essere presentata alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito con le tempistiche definite dalla relativa normativa di settore; nel caso degli scarichi idrici, almeno un anno prima della scadenza della vigente autorizzazione.6 Una nuova autorizzazione deve essere richiesta in caso di diversa destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell’insediamento, se da ciò derivano cambiamenti quali-quantitativi degli scarichi; se le modifiche non comportano tali cambiamenti deve comunque esserne data comunicazione all’Autorità Competente con possibilità di realizzarle qualora questa non si esprima entro 60 gg. Gli scarichi di acque reflue domestiche sono disciplinati dalle Regioni, che possono prevedere forme di rinnovo tacite delle autorizzazioni. Se più stabilimenti scaricano in comune costituendo o meno un consorzio o le conferiscono ad un soggetto terzo, l’autorizzazione è rilasciata al consorzio o al titolare dello scarico. La domanda di autorizzazione per gli scarichi di acque reflue industriali deve indicare i dati qualiquantitativi dello scarico, il corpo ricettore, il punto di controllo, il sistema complessivo di scarico, 5 6 D.Lgs. 152/2006, artt. 124, 125. Circolare GAB 0049801, 7/11/2013. Edizione n° 27, ottobre 2014 7 UI Torino – AMBIENTE l’eventuale sistema di misurazione delle portate, i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, i sistemi di depurazione, nonché la presenza di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell’all. 5. Se lo scarico contiene sostanze della tabella 3/A, si deve inoltre indicare la capacità di produzione del singolo stabilimento ed il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo. D. Valori limite7 I valori limite possono essere espressi in concentrazione, in quantità massima per unità di tempo (kg/mese) e come fattore di emissione (quantità di inquinante per materia prima o unità di prodotto). I limiti in concentrazione di riferimento sono indicati dalla legge nell’allegato 5, mentre i limiti di quantità dovranno essere stabiliti dalle Regioni tenendo conto della pericolosità delle sostanze e delle migliori tecnologie disponibili. I fattori di emissione debbono essere stabiliti in caso di autorizzazione di scarichi contenenti sostanze della tabella 3/A dell’allegato 5. Scarichi in acque superficiali e in pubblica fognatura I valori limite di emissione per gli scarichi in acque superficiali e in pubblica fognatura, sono riportati nella tabella 3 dell'allegato 5 Qualora lo scarico recapiti in rete fognaria pubblica priva di adeguato sistema di trattamento finale debbono essere obbligatoriamente applicati i limiti di tabella 3 per scarichi in pubblica fognatura. Limiti particolari per scarichi di sostanze pericolose provenienti da specifici cicli produttivi sono riportati nella tabella 3/A. Limiti più ristretti di quelli della tabella 3 sono previsti per fosforo e azoto totale provenienti da scarichi industriali recapitanti in aree sensibili. Scarichi sul suolo La tabella 4 riporta i valori limite di concentrazione per scarichi sul suolo. Non possono comunque essere scaricate le sostanze riportate al punto 2.1 dell’allegato 5. Scarichi nel sottosuolo Non sono definiti valori limite, considerata la particolare tipologia di scarichi ammessi nel sottosuolo. In ogni caso non si possono scaricare le sostanze indicate al punto 2.1 dell’allegato 5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate appositamente allo scopo. I limiti dell’allegato 5 hanno valore di riferimento, in quanto le Regioni possono stabilire limiti diversi, con l’eccezione dei parametri delle tabelle 3/A e 5, per i quali non sono ammessi limiti meno restrittivi fatti salvi i casi previsti nelle note alle tabelle. Deroghe alla disciplina generale dei limiti possono essere stabilite in sede di accordi e contratti di programma tra autorità competenti e soggetti economici interessati, a condizione che vengano rispettate le norme comunitarie e le misure volte al conseguimento degli obiettivi di qualità, nonché per i periodi di avviamento e di arresto, per l’eventualità di guasti e per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime . 7 D.Lgs. 152/2006, art. 101. Edizione n° 27, ottobre 2014 8 UI Torino – AMBIENTE I limiti delle tabelle 3 e 4 sono riferiti ad un campione medio prelevato nell’arco di 3 ore, rimanendo comunque ammissibili anche tempi diversi per specifiche esigenze che debbono essere motivate nel verbale di campionamento. E. Punto di controllo8 Tutti gli scarichi, salvo quelli domestici, devono essere resi accessibili per il campionamento. Il punto di prelievo per la verifica dei limiti di legge è localizzato subito a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore. Per gli scarichi contenenti sostanze delle tabelle 3/A e 5 si prescrive che il punto di controllo sia situato all’uscita dello stabilimento o dell’impianto di trattamento che serve lo stabilimento. F. Scarichi di sostanze pericolose9 Le disposizioni sulle sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti ove si producono, trasformano o utilizzano le sostanze delle tabelle 3/A e 5, ove risultino presenti negli scarichi in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità dei metodi di analisi. L’autorità competente prescrive in sede di autorizzazione che scarichi parziali contenenti arsenico, cadmio, cromo, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, oli minerali e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, composti organici alogenati, pesticidi fosforati, composti organici dello stagno e sostanze cancerogene pericolose per l’ambiente acquatico subiscano un trattamento particolare prima della confluenza nello scarico generale. In tal caso è vietata la diluizione con acque di raffreddamento e lavaggio per rispettare i limiti. L’autorità competente può prescrivere che scarichi parziali contenenti le sostanze delle tabelle 3/A e 5 siano trattate come rifiuti, escludendone quindi il convogliamento nello scarico generale. Per le sostanze della tabella 5 possono essere prescritti sistemi di controllo automatici i cui risultati devono rimanere a disposizione dell’autorità di controllo per almeno 3 anni. In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 i gestori degli impianti in possesso di AUA devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente, la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario10. G. Separazione di acque non inquinate11 L’autorità competente può prescrivere, in sede di autorizzazione, che lo scarico di acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero di acque impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascuno stabilimento. 8 D.Lgs. 152/2006, art. 101. D.Lgs. 152/2006, art. 108. 10 DPR 59/2013, art 3.5. 11 D.Lgs. 152/2006, art. 101.5. 9 Edizione n° 27, ottobre 2014 9 UI Torino – AMBIENTE H. Prelievo di acque con parametri superiori ai limiti12 In caso di prelievo da un corpo idrico superficiale di acque con presenza di inquinanti al di sopra dei limiti, la disciplina dello scarico è stabilita in funzione degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore, fermo restando l’obbligo di scaricare nello stesso corpo idrico senza peggiorare la qualità e la portata. I. Acque di prima pioggia e di dilavamento di aree esterne13 Le modalità di gestione delle acque pluviali sono definite dalle Regioni e nei regolamenti comunali. Le Regioni definiscono le forme di controllo delle acque meteoriche provenienti da reti fognarie separate e i casi in cui queste debbano essere soggette a particolari prescrizioni e a autorizzazione. Le Regioni disciplinano altresì i casi in cui le acque di prima pioggia e di dilavamento di aree esterne, non recapitanti in reti fognarie, debbono essere convogliate e trattate. È vietato lo scarico diretto delle acque meteoriche nelle acque sotterranee. L. Riutilizzo di acque reflue14 Le acque di scarico domestiche e industriali, se opportunamente trattate, possono essere riutilizzate, fatta eccezione per l’uso che comporta contatto con alimenti, prodotti farmaceutici e cosmetici. M. Trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue15 Gli impianti pubblici di depurazione possono essere autorizzati a smaltire rifiuti liquidi se compatibili con il processo di depurazione. Possono comunque essere accettati rifiuti costituiti da acque reflue che rispettano i limiti per scarichi in fognatura o da fanghi di fosse biologiche purché il gestore abbia effettuato apposita comunicazione e i rifiuti provengano dallo stesso Ambito territoriale ottimale o da altro Ambito sprovvisto di impianti adeguati. N. Disposizioni particolari Sono oggetto di disciplina specifica, da attuare con provvedimenti ministeriali o regionali: l’utilizzo agronomico di effluenti di allevamento zootecnico, di acque di vegetazione di frantoi oleari, di acque reflue provenienti da aziende agricole e agroalimentari;16 la restituzione di acque utilizzate per produzione idroelettrica, per scopi irrigui, in impianti di potabilizzazione, nonché di acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelle relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi17; le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe18. 12 D.Lgs. 152/2006, art. 101.6. D.Lgs. 152/2006, art. 113. 14 D.M. 185/2003. 15 D.Lgs. 152/2006, art. 110. 16 D.Lgs. 152/2006, art. 112. 17 D.Lgs. 152/2006, art. 114.1. 18 D.Lgs. 152/2006, art. 114. 13 Edizione n° 27, ottobre 2014 10 UI Torino – AMBIENTE O. Controllo19 Il controllo è effettuato sulla base di programmi. Per gli scarichi in reti fognarie il controllo è organizzato dall’ente gestore. In caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione l’autorità competente può procedere a: diffida, con termine entro cui eliminare le irregolarità; diffida con sospensione dell'autorizzazione per un periodo determinato; revoca dell'autorizzazione. P. Costi Coloro che scaricano in fognatura sono tenuti a corrispondere all'ente gestore del servizio la tariffa20 per i servizi di raccolta, allontanamento e depurazione delle acque sulla base di quanto determinato dall’Autorità d’ambito. A tal fine il volume dell’acqua scaricata è assunto pari a quello dell’acqua fornita. La tariffa è dovuta anche in assenza di impianti di depurazione pubblici, ma non se l’utente è dotato di sistemi di collettamento e depurazione propri approvati dall’Autorità d’ambito. Chi scarica in canali consortili o irrigui deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio in funzione della portata scaricata21. 1.1.3. Scadenze Fattispecie Denuncia dei volumi d’acqua scaricati annualmente nella pubblica fognatura (D.Lgs. 152/2006, art. 155.5) Richiesta di rinnovo dell’autorizzazione degli scarichi idrici nella fase transitoria (D.Lgs. Data Enti competenti definita da Ente gestore del servizio di Regione o fognatura/depurazione Autorità d’ambito entro 1 anno dalla SUAP scadenza 152/2006, art. 124.8) Richiesta di rinnovo dell’AUA (DPR 59/2013, art. 124.8) entro 6 mesi dalla scadenza SUAP 1.1.4. Documenti Fattispecie Scarico idrico industriale in qualsiasi ricettore Scarico idrico domestico in acque superficiali o sul suolo Scarico idrico in fognatura di tipo industriale domestico con approvvigionamento autonomo Documenti richiesti autorizzazione esplicita autorizzazione esplicita rilasciata dall’ente competente come da norme regionali denuncia annuale all’ente gestore dei volumi scaricati/prelevati 19 D.Lgs. 152/2006, art. 128-131. D.Lgs. 152/2006, art. 154-156. 21 D.Lgs. 152/2006, art. 166.3. 20 Edizione n° 27, ottobre 2014 11 UI Torino – AMBIENTE 1.1.5. Illeciti e sanzioni Fattispecie Scarico di acque reflue domestiche o di reti fognarie senza autorizzazione, o scarico con autorizzazione sospesa o revocata (D.Lgs. 152/2006, art. 133.2) Scarico di acque reflue domestiche da abitazione isolata senza autorizzazione, o con autorizzazione sospesa o revocata (D.Lgs. 152/2006, art. 133.2) Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione, o scarico con autorizzazione sospesa o revocata (D.Lgs. Sanzione sanzione amministrativa da 6.000 a 60.000 € sanzione amministrativa da 600 a 3.000 € arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 1.500 a 10.000 €; 152/2006, art. 137.1) Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze delle tabelle 5 e 3/A senza autorizzazione, o scarico con autorizzazione sospesa o revocata (D.Lgs. 152/2006, art. 137.2) Mancata osservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione arresto da 3 mesi a 3 anni; sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies) sanzione amministrativa da 1.500 a (D.Lgs. 152/2006, art. 133.3) 15.000 € Mancata osservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione arresto sino a 2 anni; per scarichi contenenti sostanze delle tabelle 5 e 3/A (D.Lgs. sanzione pecuniaria da 150 a 250 152/2006, art. 137.3) quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies) Violazione delle prescrizioni su installazione/gestione arresto sino a 2 anni controlli automatici e su conservazione risultati per scarichi di sostanze pericolose (D.Lgs. 152/2006, art. 137.4) Superamento dei limiti (D.Lgs. 152/2006, art. 133.1) sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 € – non inferiore a 20.000 € in caso di scarico in aree di salvaguardia per acqua potabile o in aree protette Superamento dei limiti delle tabelle 3 o 4 per sostanze della arresto fino a 2 anni e ammenda da tabella 5 da scarico industriale (D.Lgs. 152/2006, art. 137.5) 3.000 a 30.000 €; sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies) Come sopra anche con superamento dei limiti della tabella Arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda 3/A (D.Lgs. 152/2006, art. 137.5) da 6.000 a 120.000 €; sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies) Mancato consenso all’accesso all’insediamento degli arresto fino a 2 anni incaricati del controllo (D.Lgs. 152/2006, art. 137.8) Mancata osservanza delle norme regionali sullo scarico di sanzione amministrativa da 1.500 a acque meteoriche di dilavamento (D.Lgs. 152/2006, art. 133.9) 15.000 € Mancata osservanza delle norme regionali sulla arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda separazione e trattamento di acque di prima pioggia (D.Lgs. da 1.500 a 10.000 € 152/2006, art. 137.9) Utilizzazione agronomica di scarichi fuori dei casi e delle procedure previsti (D.Lgs. 152/2006, art. 137.14) Mancata osservanza delle norme regionali sull’utilizzazione agronomica di scarichi da allevamenti, frantoi oleari, aziende agricole, piccole aziende agroalimentari (D.Lgs. 152/2006, art. 133.5) Edizione n° 27, ottobre 2014 arresto fino a 1 anno o ammenda da 1.500 a 10.000 € sanzione amministrativa da 600 a 6.000 € 12 UI Torino – AMBIENTE Fattispecie Smaltimento di fanghi dal trattamento di acque reflue in acque superficiali (D.Lgs. 152/2006, art. 133.6) Scarico in mare di materiali vietati da navi o areomobili Sanzione sanzione amministrativa da 6.000 a 60.000 € arresto da 2 mesi a 2 anni (D.Lgs. 152/2006, art. 137.13) Immersione in mare senza autorizzazione di materiali soggetti a controllo (D.Lgs. 152/2006, art. 133.4) Mancata osservanza di prescrizioni di autorità competenti locali (D.Lgs. 152/2006, art. 137.10) Mancata osservanza di prescrizioni di autorità competenti locali per acque destinate alla vita dei molluschi (D.Lgs. sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 € ammenda da 1.500 a 15.000 € arresto fino a 2 anni o ammenda da 4.000 a 40.000 € 152/2006, art. 137.12) Scarico vietato sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee (D.Lgs. 152/2006, art. 137.11) Inosservanza prescrizioni per svaso, sghiaiamento o sfangamento di dighe o effettuazione di queste operazioni prima dell’approvazione progetto (D.Lgs. 152/2006, art. 133.7) arresto fino a 3 anni; sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies) sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 € N.B. Le sanzione pecuniarie previste dal D.Lgs. 231/2001 sono in capo alle persone giuridiche e sono espresse in quote il cui valore è variabile da 258 a 1.549 €. La definizione dell’importo di ogni quota nei singoli casi è affidata alla decisione del giudice penale, che in caso di reati qualificati come delitti può comminare anche pene interdittive. Edizione n° 27, ottobre 2014 13 UI Torino – AMBIENTE 1.2. APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA AL DI FUORI DEI PUBBLICI SERVIZI 1.2.1. Principali riferimenti normativi Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 Testo Unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici G.U. 8 gennaio 1934, n. 5 Titolo I: Norme sulle derivazioni ed utilizzazioni delle acque pubbliche Titolo II: Disposizioni speciali sulle acque sotterranee Legge 27 dicembre 1953, n. 959 Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l’economia montana G.U. 31 dicembre 1953, n. 299 Legge 22 dicembre 1980, n. 925 Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d’acqua per produzione di forza motrice G.U. 6 gennaio 1981, n. 4 Decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 Riordino in materia di concessione di acque pubbliche G.U. 5 agosto 1993, n. 182 Legge 5 gennaio 1994, n. 36 Disposizioni in materia di risorse idriche G.U. 19 gennaio 1994, n. 24 Rimane in vigore solo l’art. 22.6 Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica G.U. 31 marzo 1999, n. 75 Art. 12: Concessioni idroelettriche Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 febbraio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche G.U. 26 luglio 1999, n. 17 Decreto del Ministero delle finanze 24 novembre 2000 Aggiornamento dei canoni annui per l’utenza di acqua pubblica di cui all’art. 18, commi 1 e 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 G.U. 28 dicembre 2000, n. 301 Decreto del Ministero dell’ambiente 28 luglio 2004 Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 G.U. 15 novembre 2004, n. 268 Edizione n° 27, ottobre 2014 14 UI Torino – AMBIENTE Legge 23 febbraio 2006, n. 51 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonchè conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative G.U. 28 febbraio 2006, n. 49 (suppl. ord. n. 47) Art. 23-quater: denunce dei pozzi Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche G.U. 24 maggio 2006, n. 119 Legge 26 febbraio 2007, n. 17 Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 17, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa G.U. 26 febbraio 2007, n. 47 (suppl. ord. n. 48) Art. 2, denuncia e concessione pozzi: proroga Decreto del Ministero dell’ambiente 30 novembre 2011 Determinazione del sovracanone BIM in tema di concessioni di derivazione d’acqua per produzione di forza motrice per il biennio 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2013 G.U. 25 gennaio 2012, n. 20 1.2.2. Regolamentazione Ai sensi del D.P.R. 238/1999, a decorrere dal 10/8/1999 tutte le acque sotterranee e superficiali, anche raccolte in invasi e cisterne, appartengono al demanio pubblico: il loro prelievo, o derivazione, è pertanto soggetto a concessione. La norma distingue tra grandi derivazioni (portata superiore a 100 l/sec per usi potabili ed industriali) e piccole derivazioni22, entrambe di competenza locale (Regione o Provincia)23. A. Concessioni di derivazione Per ottenere la concessione la derivazione non deve pregiudicare gli obiettivi di qualità del corso d’acqua e deve garantirne il minimo deflusso vitale; la portata oggetto di concessione tiene inoltre conto della possibilità di risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa idrica, della sua disponibilità e degli eventuali usi concorrenti24. La durata delle concessioni di derivazione non può superare 30 anni, salvo quelle irrigue (40 anni) e grandi derivazioni industriali (15 anni)25. Le portate e i volumi d’acqua derivati devono essere misurati con idonei dispositivi, sulla base di disposizioni regionali26. 22 R.D. 1775/1933, art. 6. D.Lgs. 112/1998, art. 89.1. 24 R.D. 1775/1933, art. 12-bis. 25 R.D. 1775/1933, art. 21. 26 D.Lgs. 152/2006, art. 95.3. 23 Edizione n° 27, ottobre 2014 15 UI Torino – AMBIENTE B. Pozzi In caso di derivazione di acque sotterranee mediante pozzo, l’iter amministrativo prevede che sia richiesta, prima della concessione, l’autorizzazione alla ricerca dell’acqua, di durata non superiore a 1 anno27. C. Canoni La concessione comporta la corresponsione di un canone annuo, il cui ammontare è funzione della tipologia di uso dell’acqua e del volume di prelievo autorizzato (con un minimo fisso), ma non della quantità effettivamente derivata28. Il canone è triplicato per i prelievi di acqua riservata al consumo umano ma diversamente utilizzata22. I concessionari di derivazioni per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 220 kW sono tenuti versare anche un sovracanone annuo29. 1.2.3. Scadenze Fattispecie Rinnovo della concessione (R.D. 1775/1933, art. 30) Richiesta di concessione in sanatoria per derivazioni acque pubbliche (D.Lgs. 152/2006, Data Prima della scadenza 30/06/2006 Enti competenti Regione o Provincia 31/12/2007 Regione o Provincia 31/12/2007 Regione, Provincia Regione o Provincia art. 96.6) Richiesta di concessione di derivazione di acque diventate pubbliche a seguito del D.P.R. 238/1999 (D.Lgs. 152/2006, art. 96.7) Denuncia dei pozzi esistenti al 20/08/1993 (D.Lgs. 152/2006, art. 96.7) 1.2.4. Documenti Fattispecie Derivazione di acque pubbliche superficiali Documenti richiesti concessione Derivazione di acque pubbliche sotterranee autorizzazione alla ricerca dell’acqua (salvo concessioni in sanatoria) concessione denuncia ex D.Lgs. 275/1993 27 R.D. 1775/1933, artt. 85-103. R.D. 1775/1933, artt. 35-39. 29 L. 925/1980, art. 1. 28 Edizione n° 27, ottobre 2014 16 UI Torino – AMBIENTE 1.2.5. Illeciti e sanzioni Fattispecie Derivazione o utilizzo di acque pubbliche senza concessione (R.D. 1775/1933, art. 17) Mancata denuncia del pozzo (D.Lgs. 275/1993, art. 10) Inosservanza delle prescrizioni del R.D. 1775/1933 (R.D. Sanzione sanzione amministrativa da 2.582 a 25.822 €, con immediata cessazione dell’utenza abusiva. In casi di particolare tenuità, la sanzione amministrativa è da 258 a 1.549 € chiusura pozzo e sanzione amministrativa da 103 a 516 € ammenda da 10 a 516 € 1775/1933, art. 219) Violazione delle prescrizioni regionali sull’installazione/manutenzione dei misuratori portate e sulla trasmissione dei risultati (D.Lgs. 152/2006, art. 133.8) Edizione n° 27, ottobre 2014 sanzione amministrativa da 1.500 a 6.000 € (riduzione a 1/5 per casi di particolare tenuità) 17 UI Torino – AMBIENTE 2. RIFIUTI 2.1. Principali riferimenti normativi Deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all’art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 Disposizioni per la prima applicazione dell’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti G.U. 13 settembre 1984, n. 253 (suppl. ord. n. 52) Legge 9 novembre 1988, n. 475 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali G.U. 10 novembre 1988, n. 264 Rimangono in vigore gli artt. 9 e 9 quinquies Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati G.U. 15 febbraio 1992, n. 38 (suppl. ord. n. 28) Sono abrogati gli artt. 4, 5, 8, 12, 14 e 15 Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura G.U. 15 febbraio 1992, n. 38 (suppl. ord. n. 28) Decreto del Ministero dell’ambiente 13 dicembre 1995 Modalità di versamento dei diritti di iscrizione all’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti G.U. 1 marzo 1996, n. 51 Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti G.U. 13 giugno 1995, n. 136 (suppl. ord. n. 74) Legge 28 dicembre 1995, n. 549 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica G.U. 29 dicembre 1995, n. 302 Art. 3.24-40:istituzione tributo per rifiuti in discarica Decreto del Ministero dell’ambiente 18 luglio 1996 Ammontare dell’imposta unitaria dovuta per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico smaltiti in discarica G.U. 24 ottobre 1996, n. 250 Edizione n° 27, ottobre 2014 18 UI Torino – AMBIENTE Decreto del Ministero dell’ambiente 5 febbraio 1998 Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 G.U. 16 aprile 1998, n. 88 (suppl. ord. n. 72) Decreto del Ministero dell’ambiente 1 aprile 1998, n. 145 Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 G.U. 13 maggio 1998, n. 109 Decreto del Ministero dell’ambiente 1 aprile 1998, n. 148 Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18 comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 G.U. 14 maggio 1998, n. 110 Circolare dei Ministeri dell’ambiente e dell’industria 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148 G.U. 11 settembre 1998, n. 212 Decreto del Ministero dell’ambiente 21 luglio 1998, n. 350 Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32, e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 G.U. 12 ottobre 1998, n. 238 Decreto del Ministero dell’ambiente 3 settembre 1998, n. 370 Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti G.U. 26 ottobre 1998, n. 250 Decreto del Ministero dell’ambiente 4 agosto 1998, n. 372 Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti G.U. 28 ottobre 1998, n. 252 (suppl. ord. n. 180) Decreto del Ministero dell’ambiente 28 aprile 1998, n. 406 Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti G.U. 25 novembre 1998, n. 276 Decreto del Ministero dell’ambiente 23 aprile 1999 Modificazione al decreto ministeriale 8 ottobre 1996 recante: "Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti" G.U. 26 giugno 1999, n. 148 Edizione n° 27, ottobre 2014 19 UI Torino – AMBIENTE Decreto del Ministero dell'ambiente 25 febbraio 2000, n. 124 Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 G.U. 18 maggio 2000, n. 114 Direttiva del Ministero dell’ambiente 9 aprile 2002 Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti G.U. 10 maggio 2002, n. 108 (suppl. ord. n. 102) Decreto del Ministero dell’ambiente 12 giugno 2002, n. 161 Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate G.U. 30 luglio 2002, n. 177 Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. G.U. 12 marzo 2003, n. 59 (suppl. ord. n. 40) Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. G.U. 22 luglio 2003, n. 168 Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. G.U. 7 agosto 2003, n. 182 (suppl. ord. n. 128) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179. G.U. 11 settembre 2003, n. 211 Decreto del Ministero dell’ambiente 5 febbraio 2004 Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto. G.U. 14 aprile 2004, n. 87 Decreto del Ministero dell’ambiente 29 luglio 2004, n. 248 Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto G.U. 5 ottobre 2004, n. 234 Edizione n° 27, ottobre 2014 20 UI Torino – AMBIENTE Legge 15 dicembre 2004, n. 308 Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione G.U. 27 dicembre 2004, n. 302 (suppl. ord. n. 187) Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti. G.U. 15 luglio 2005, n. 163 (suppl. ord. n. 122) Abrogato dal D.Lgs. 46/2014 a partire dal 1° gennaio 2016 Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti. G.U. 29 luglio 2005, n. 175 (suppl. ord. n. 135) A seguito dell’emanazione del D.Lgs. 49/2014 rimangono in vigore gli artt. 6.1-bis, 10.4, 13.8, 15.1, 15. e 20.4 Decreto del Ministero dell’ambiente 17 novembre 2005, n. 269 Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate G.U. 29 dicembre 2005, n. 302 Legge 25 gennaio 2006, n. 29 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005. G.U. 8 febbraio 2006, n. 32 (suppl. ord. n. 34) Art. 11: adempimenti in materia di rifiuti pericolosi Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale G.U. 14 aprile 2006, n. 88 (suppl. ord. n. 96) Parte quarta Deliberazione del Ministero Ambiente 26 aprile 2006 Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. G.U. 22 maggio 2006, n. 117 Decreto del Ministero dell’ambiente 2 maggio 2006 Modalità di utilizzo per la produzione di energia elettrica del CDR di qualità elevata (CDR-Q), come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. G.U. 9 maggio 2006, n. 106 Decreto del Ministero delle attività produttive 5 maggio 2006 Individuazione dei rifiuti e dei combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili. G.U. 31 maggio 2006, n. 125 Edizione n° 27, ottobre 2014 21 UI Torino – AMBIENTE Circolare 23 giugno 2006 del Ministero dell’ambiente Immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. G.U. 3 luglio 2006, n. 152 Regolamento 14 giugno 2006, n. 1013 relativo alle spedizioni di rifiuti G.U.U.E. 12 luglio 2006, n. L 190 Legge 12 luglio 2006, n. 228 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione. G.U. 12 luglio 2006, n. 160 Art. 1 quinquies: proroga entrata in vigore disposizioni RAEE DM 25 settembre 2007 Istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del D.Lgs. 151/05. G.U. 6 ottobre 2007, n. 233 DM 25 settembre 2007, n. 185 Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. G.U. 5 novembre 2007, n. 257 A seguito dell’emanazione del D.Lgs. 49/2014 rimangono in vigore gli artt. 9.2, 9.4, 10, 13.2 e 14.4. Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117 Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE G.U. 7 luglio 2008, n. 157 Decreto del Ministero dell’Ambiente del 22 ottobre 2008 Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all’articolo 195, comma 2, lettera s–bis’ del Decreto Legislativo n. 152/2006 in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti. G.U. 12 novembre 2008, n. 265 Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188 Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la Direttiva 91/157/CEE. G.U. 3 dicembre 2008, n. 283 (suppl. ord. n. 268) Edizione n° 27, ottobre 2014 22 UI Torino – AMBIENTE Legge del 28 gennaio 2009, n. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. G.U. 29 gennaio 2009, n. 22 (suppl. ord. n. 14) Art 16. 12-bis - Regole di tenuta del registro informatico dei rifiuti - modifica il Codice Civile Legge del 27 febbraio 2009, n° 13 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. G.U. 28 febbraio 2009, n. 49 Proroghe termini: art. 5.1-bis e art 6.1 discariche rifiuti; art.7 RAEE Decreto del Ministero dell'ambiente 12 maggio 2009 Modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse G.U. 2 luglio 2009 n. 151 Regolamento 21 ottobre 2009, n. 1069 Recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L 300 Legge del 20 novembre 2009, n° 166 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. G.U. 24 novembre 2009, n. 274 (suppl. ord. n. 215) Art. 1 – RAEE Decreto Legislativo 27 gennaio 2008, n. 35 Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose. G.U. 11 marzo 2010, n. 58 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2009 Modifiche al modello unico di dichiarazione ambientale G.U. 28 aprile 2010, n. 98 (suppl. ord. n. 80) Correzioni apportate con Comunicato del Ministero dell’ambiente in G.U. 30 aprile 2010, n. 100 Decreto del Ministero dell'ambiente 8 marzo 2010, n. 65 Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature. G.U. 4 maggio 2010, n. 102 Decreto del Ministero dell'ambiente 27 settembre 2010 Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005. G.U. 1 dicembre 2010, n. 281 Edizione n° 27, ottobre 2014 23 UI Torino – AMBIENTE Regolamento 25 febbraio 2011, n. 142 Regolamento recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera G.U.U.E. 26 febbraio 2009, n. L 54 Regolamento 31 marzo 2011, n. 333 Regolamento recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio G.U.U.E. 8 aprile 2011, n. L 94 Decreto del Ministero dell'ambiente 18 febbraio 2011, n. 52 Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. G.U. 26 aprile 2011, n. 95 (suppl. ord. n. 107) Decreto del Ministero dell'ambiente 11 aprile 2011, n. 82 Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale. G.U. 8 giugno 2011, n. 131 Decreto del Ministero dell'ambiente 20 giugno 2011 Modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi G.U. 22 settembre 2011, n. 221 Legge del 7 agosto 2012, n° 134 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese. G.U. 11 agosto 2012, n. 187 (suppl. ord. n. 171) Art 52 c. 2 – Sospensione del SISTRI Decreto del Ministero dell'ambiente 10 agosto 2012, n. 161 Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo. G.U. 21 settembre 2012, n. 221 Regolamento 10 dicembre 2012, n. 1178 Regolamento recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio G.U.U.E. 11 dicembre 2012, n. L337 Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2012 Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2013 Edizione n° 27, ottobre 2014 24 UI Torino – AMBIENTE G.U. 29 dicembre 2012, n. 302 (suppl. ord. n. 213) Decreto del Ministero dell'ambiente 14 febbraio 2013, n. 22 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. G.U. 14 marzo 2013, n. 62 Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (13G00101). G.U. 29 maggio 2013, n. 124 (suppl. ord. n. 42) Decreto del Ministero dell'ambiente 20 marzo 2013 Termini di riavvio progressivo del Sistri. G.U. 19 aprile 2013, n. 92 Regolamento 25 luglio 2013, n. 715 Regolamento recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio G.U.U.E. 26 luglio 2013, n. L201 Legge del 9 agosto 2013, n. 98 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. G.U. 20 agosto 2013, n. 194 (suppl. ord. n. 63) Art 41-bis – Terre e rocce da scavo Legge del 30 ottobre 2013, n. 125 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. G.U. 30 ottobre 2013, n. 255 Circolare 31 ottobre 2013 del Ministero dell’ambiente per l’applicazione dell’articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, concernente “semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti …” (SISTRI), convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 (G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013). Circolare del Ministro dell’ambiente 7 novembre 2013. GAB 0049801 Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2013 Approvazione del modello di dichiarazione unica ambientale per l’anno 2014. Edizione n° 27, ottobre 2014 25 UI Torino – AMBIENTE G.U. 27 dicembre 2013, n. 302 Legge del 6 febbraio 2014, n. 6 (suppl. ord. n. 89) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. G.U. 8 febbraio 2014, n. 32 Legge del 27 febbraio 2014, n. 15 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. G.U. 28 febbraio 2014, n. 49 (suppl. ord. n. 30) Decreto del Ministero dell'ambiente 4 dicembre 2013 Attuazione della direttiva 2013/28/UE della Commissione del 17 maggio 2013, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso. G.U. 4 marzo 2014, n. 52 Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. G.U. 28 marzo 2014, n. 73 (suppl. ord. n. 30) Decreto del Ministero dell'ambiente 24 aprile 2014 Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006. G.U. 30 aprile 2014, n. 99 Decreto del Ministero dell'ambiente 3 giugno 2014, n. 120 Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali. G.U. 23 agosto 2014, n. 195 2.2. Regolamentazione Ove non diversamente indicato, gli allegati menzionati nel testo e nelle note sono gli allegati alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006. 2.2.1. Gestione dei rifiuti speciali La norma quadro in materia di rifiuti è la parte quarta del D.Lgs. 152/2006. Le disposizioni preesistenti rimangono in vigore o come norme speciali, o come norme tecniche transitorie in attesa dell’emanazione di nuovi decreti attuativi. Edizione n° 27, ottobre 2014 26 UI Torino – AMBIENTE Rientra nel concetto di “rifiuto”, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi. I rifiuti, in quanto tali, devono essere destinati ad operazioni di smaltimento o di recupero. La relativa disciplina non si applica a30: il suolo contaminato ma non scavato; gli edifici collegati permanentemente al suolo; il suolo non contaminato scavato, comprese le “matrici materiali di riporto”, riutilizzato nell’ambito dello stesso sito ; i rifiuti radioattivi, disciplinati dal D.Lgs. 230/1995; gli esplosivi in disuso; le materie fecali, paglia, sfalci e potature non pericolosi riutilizzati in agricoltura o per la produzione di energia; i sottoprodotti di origine animale contemplati dal regolamento 1069/2009; le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione; rifiuti da attività estrattiva di cava e miniera, disciplinati dal D.Lgs. 117/2008; i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE. La concreta applicazione della definizione di rifiuto è stata oggetto di numerose controversie e allo stato attuale della normativa non costituiscono comunque rifiuto: i materiali che si originano dal recupero di rifiuti, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, nel rispetto di determinate condizioni31; i sottoprodotti di cui all’articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006; la norma prevede che qualsiasi sostanza o oggetto possa essere qualificata sottoprodotto a condizione di soddisfare i 4 criteri di carattere generale indicati, salvo che non siano stabiliti appositi criteri specifici per determinati materiali. A. Classificazione e codifica32 I rifiuti possono essere classificati in due modi. In funzione dell’origine si distinguono in: rifiuti urbani: rifiuti domestici, da aree verdi, rifiuti speciali non pericolosi destinati allo smaltimento assimilati per quantità e qualità dai Comuni; 30 D.Lgs. 152/2006, art. 185. D.Lgs. 152/2006, art. 184-ter. 32 D.Lgs. 152/2006, art. 184. 31 Edizione n° 27, ottobre 2014 27 UI Torino – AMBIENTE rifiuti speciali: rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali; da attività agricole e agro-industriali, di demolizione e costruzione, commerciali e di servizio, sanitarie, nonché i rifiuti derivanti dal trattamento di rifiuti, acque, scarichi idrici e fumi. I rifiuti speciali possono essere assimilati ad urbani con provvedimento del Comune sulla base di criteri quali-quantitativi definiti dallo Stato con apposito decreto ministeriale, in attesa del quale valgono i criteri di cui alla deliberazione del 27 luglio 1984. In funzione delle caratteristiche di pericolosità si distinguono in: rifiuti pericolosi: i rifiuti cui è attribuito un asterisco nel Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006; rifiuti non pericolosi: tutti gli altri. A ciascun rifiuto deve essere attribuito un codice CER, secondo le modalità definite nelle premesse dell’allegato D. Questo codice, oltre ad essere necessario per classificare i rifiuti, serve anche per verificare la possibilità di conferire un dato rifiuto ad un determinato smaltitore. In alcuni casi ad un medesimo rifiuto possono essere attribuiti due codici CER con diversa classificazione (codici a specchio). In questi casi la scelta del codice viene effettuata in base alla presenza di sostanze pericolose ed alle relative concentrazioni che devono essere confrontate con le soglie che determinano le caratteristiche di pericolo dei rifiuti (frasi H)33. B. Stoccaggio presso il produttore Lo stoccaggio di qualsiasi tipo di rifiuto presso il produttore è soggetto, in linea di principio, ad autorizzazione. Se tuttavia lo stoccaggio è effettuato rispettando determinate condizioni, si configura il cosiddetto “deposito temporaneo”, che non richiede alcuna autorizzazione34. Queste condizioni richiedono che: i rifiuti vengano essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative: con cadenza trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 m3 di cui al massimo 10 m3 di rifiuti pericolosi. In ogni caso, anche se il predetto limite di quantità non viene oltrepassato, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 33 34 i rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti (POP) di cui al regolamento (CE) 850/2004 siano gestiti come da relative prescrizioni; il deposito sia effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche (deliberazione 27/07/1984, punto 4.1); siano rispettate, per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, le norme tecniche di deposito, imballaggio ed etichettatura relative alle sostanze in essi contenute. D.Lgs. 152/2006 allegato D parte IV. D.Lgs. 152/2006, art. 183.1, lettera bb). Edizione n° 27, ottobre 2014 28 UI Torino – AMBIENTE C. Miscelazione35 È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, salvo autorizzazione. D. Gestione amministrativa dei rifiuti Al momento la gestione amministrativa dei rifiuti pericolosi è in fase di transizione verso il sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che potrà essere adottato, a titolo volontario, anche per i rifiuti non pericolosi. D.1 Registri di carico e scarico36 Fino al 31 dicembre 2014 (termine della fase di transizione verso il SISTRI) i seguenti soggetti hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti: chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi; le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi. Dopo tale data continueranno a tenere il registro i seguenti soggetti, nel caso non aderiscano al SISTRI in modo volontario: le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali nonché derivanti dal trattamento di rifiuti, acque, scarichi idrici e fumi; gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi con meno di 11 dipendenti. le aziende agricole di qualsiasi numero di dipendenti che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito dei circuiti organizzati di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 152/2006, gli enti e le imprese che producono solo rifiuti pericolosi derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, o costituiti da fanghi da potabilizzazione o altri trattamenti delle acque, da depurazione di acque reflue o da abbattimento fumi. le imprese e gli enti che svolgono attività di gestione di rifiuti speciali non pericolosi. Il registro ha fogli numerati e deve essere vidimato dalla Camera di Commercio territorialmente competente e gestito come da norme sui registri IVA; il modello è stabilito dal D.M. 148/1998. Le annotazioni devono essere effettuate entro 10 giorni lavorativi dalla produzione o cessione o trasporto o intermediazione del rifiuto. Chi effettua, invece, recupero o smaltimento deve registrare la presa in carico del rifiuto entro i 2 giorni lavorativi. 35 36 D.Lgs. 15272006, art. 187. D.Lgs. 152/2006, art. 190 ante modifiche D.Lgs. 205/2010 Edizione n° 27, ottobre 2014 29 UI Torino – AMBIENTE I registri sono tenuti presso gli impianti di produzione e vengono integrati con i formulari o con la copia della scheda movimentazione prevista dal SISTRI, relativi al trasporto dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima annotazione. D.2 Formulario di identificazione37 Fino al 31 dicembre 2014 tutti i rifiuti debbono essere accompagnati da un documento definito “formulario di identificazione”, redatto in quattro esemplari. Dal 1° gennaio 2015 il formulario continuerà ad essere utilizzato solo per il trasporto di rifiuti non pericolosi, salvo adesione su base volontaria al SISTRI. Non richiedono formulario: il trasporto di rifiuti urbani nell’ambito del servizio pubblico; il trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi effettuati in modo occasionale e saltuario ed in quantità non superiori a 30 kg o 30 lt. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti dei rifiuti effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno, non eccedenti 30 kg o 30 lt al giorno e comunque i 100 kg o 100 lt all’anno38. Il modello di formulario è definito dal D.M. 145/1998. La compilazione è responsabilità del detentore del rifiuto. Al conferimento del rifiuto, il detentore firma e data le quattro copie, controfirmate dal trasportatore. Una rimane al detentore, le altre tre, firmate e datate dal destinatario, rimangono rispettivamente una presso il destinatario ed una presso il trasportatore, mentre la quarta copia è trasmessa al detentore. Il ricevimento di quest’ultima copia entro tre mesi dal conferimento esclude il detentore del rifiuto da ogni responsabilità circa il non corretto smaltimento o recupero del rifiuto. In caso di mancata ricezione entro tale termine, occorre darne comunicazione alla Provincia (Regione in caso di esportazione) ai fini dello scarico di responsabilità39. I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dall’Ufficio del Registro o dalla CCIAA, e la fattura di acquisto deve essere registrata sul registro IVA-acquisti prima del loro utilizzo. Le copie del formulario debbono essere conservate per 5 anni. D.3 Comunicazione annuale dei rifiuti (MUD) La denuncia deve essere effettuata entro il 30 aprile di ciascun anno da parte dei seguenti soggetti: raccoglitori e trasportatori di rifiuti commercianti e intermediari senza detenzione imprese ed enti che effettuano recupero o smaltimento imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi imprese agricole con volume d'affari superiore a 8000 euro imprese ed enti con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali, da attività recupero e smaltimento, fanghi da potabilizzazione, depurazione acque reflue, abbattimento fumi. 37 D.Lgs. 152/2006, art. 193. D.Lgs. 152/2006, art. 193.5. 39 D.Lgs. 152/2006, art. 188.3 lettera b. 38 Edizione n° 27, ottobre 2014 30 UI Torino – AMBIENTE L’obbligo cesserà per i soggetti tenuti ad utilizzare il SISTRI con l’entrata a regime dello stesso. Le modalità di denuncia relative al periodo anteriore sono definite nel D.P.C.M. 12 dicembre 2013. D.4. Gestione con SISTRI A seguito dell’introduzione del sistema di tracciabilità dei rifiuti “SISTRI”40 i soggetti di cui al successivo punto D.4.1 sono obbligati ad utilizzare tale sistema. I soggetti non obbligati possono aderirvi a titolo volontario o, in alternativa, continuare ad applicare le modalità di gestione preesistenti. Il SISTRI prevede l’obbligo di trasmettere via rete in tempo reale tutte le informazioni relative alla gestione dei rifiuti ad un centro gestito dal Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, mediante appositi dispositivi informatici. Le modalità con cui operare con il SISTRI, ed in particolare con i relativi programmi e dispositivi informatici, sono illustrate in dettaglio nelle guide reperibili sul sito web www.sistri.it. D.4.1. Soggetti obbligati I soggetti tenuti ad aderire ed operare tramite il SISTRI sono gli enti e le imprese che41: sono produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti; costituiscono nuovi produttori di rifiuti pericolosi, dove per “nuovi produttori” si intendono coloro che “sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti (eventualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati, per natura o composizione, ovvero che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti pericolosi”, e per i quali l’iscrizione è dovuta sia nella categoria gestori che in quella produttori; raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale (trasporto conto terzi42), compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale; in caso di trasporto intermodale, ricevono in affidamento i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto; effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti pericolosi, sia urbani che speciali; effettuano commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, sia urbani che speciali. I produttori ed i gestori di rifiuti non pericolosi possono aderire al SISTRI su base volontaria mediante apposita comunicazione. D.4.2. Iscrizione Gli enti e le imprese obbligati devono iscriversi al SISTRI, indicando ogni unità locale che produce o gestisce rifiuti soggetti, con la facoltà di suddividere l’unità locale in unità operative e versare un contributo43 entro il 30 aprile di ogni anno commisurato alla tipologia dei rifiuti gestiti, alla tipologia operazioni effettuate ed al numero dei dipendenti. 40 D.Lgs. 152/2006, art. 188-ter. D.Lgs. 152/2006, art. 188-ter. 42 Circolare MinAmb n.1 2013 43 D.M. 52/2011, art. 7.3. 41 Edizione n° 27, ottobre 2014 31 UI Torino – AMBIENTE D.4.3. Dispositivi informatici Gli strumenti previsti per operare con il SISTRI sono: dispositivi USB per accedere al SISTRI, al fine di trasmettere dati, di apporre la firma elettronica e di memorizzare informazioni; dispositivi elettronici da installare su ciascun veicolo che trasporta rifiuti speciali, definito Black Box, con la funzione di monitorare il percorso del rifiuto dal mittente al destinatario; apparecchiature di sorveglianza per monitorare l’ingresso e l’uscita di automezzi dagli impianti di discarica, di incenerimento e di coincenerimento. Ciascun dispositivo USB può contenere fino a un massimo di 3 certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure di gestione dei rifiuti. Tali certificati consentono l’identificazione univoca delle persone fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche. D.4.4 Registri cronologici44 Il Registro Cronologico sostituisce per gli iscritti al SISTRI il Registro di Carico e Scarico previsto dall’art. 190 del D.Lgs. 152/2006. I registri cronologici sono assegnati dal sistema SISTRI in base ai seguenti criteri: - produttori: un registro per ogni unita locale iscritta al SISTRI o, nel caso siano state iscritte unita operative, per ogni unita operativa iscritta; - trasportatori: un registro per la sede legale dell’impresa e, limitatamente alle imprese che effettuano trasporto conto terzi, uno per ogni unità locale iscritta al SISTRI; - gestori: un registro per ogni impianto o attività secondo le categorie d’iscrizione; - commercianti e intermediari: un registro per la sede dell’attività. Il Registro Cronologico è un documento informatico che risiede sul server del SISTRI. Ai fini di renderlo disponibile all’autorità di controllo, gli utenti hanno comunque l’obbligo di salvare sul proprio computer una copia dei file relativi ai movimenti di carico e scarico dei rifiuti e di conservarli per almeno 3 anni45. Tempistica di compilazione:46 - produttori: entro 10 gg lavorativi dalla produzione e comunque prima della movimentazione. - commercianti e intermediari: entro 10 gg. dalla transazione. - trasportatori: in automatico. - imprese/enti che effettuano recupero/smaltimento: entro 2 gg. lavorativi per i rifiuti ricevuti dall’estero, in automatico negli altri casi. 44 D.M. 52/2011, art. 13. D.Lgs. 152/2006, art. 188-bis.3. 46 D.M. 52/2011, art. 13. 45 Edizione n° 27, ottobre 2014 32 UI Torino – AMBIENTE D.4.5 Scheda SISTRI Area Movimentazione47 La “Scheda SISTRI Area Movimentazione” è un documento informatico costituito da varie sezioni che vanno compilate a cura dei soggetti che intervengono nelle diverse fasi dello smaltimento. La compilazione consente di produrre il documento cartaceo che accompagna il trasporto. Gli utenti hanno l’obbligo di salvare sul proprio computer una copia in formato elettronico delle schede movimentazione e di conservarle per almeno 3 anni48. D.5.6 Gestione dei rifiuti nel periodo di avvio del SISTRI La L. 125/2013 ha definito le seguenti date di avvio per il sistema: 1 ottobre 2013 - per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori; 3 marzo 2014 - per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, compresi quelli che stoccano detti rifiuti nel sito di produzione a fronte di autorizzazioni per operazioni D15 o R13; per quanto sopra detto in merito al trasporto, questa data vale anche per chi effettua il trasporto dei propri rifiuti pericolosi. Fino al 31 dicembre 2014, continuano ad applicarsi le regole preesistenti al SISTRI in materia di registri, formulari per il trasporto e denuncia la catasto dei rifiuti, con le relative sanzioni. E. Operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti E.1. Trasporto49 I trasportatori di rifiuti possono operare se iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali (di seguito l’Albo), previa prestazione di garanzie finanziarie. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni ed ogni anno, entro il 30 aprile, devono essere versati i diritti di iscrizione. L’iscrizione avviene con procedure semplificate e senza garanzie finanziarie per i soggetti che effettuano il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi, ovvero di propri rifiuti pericolosi in quantità giornaliera non superiore a 30 kg o 30 lt, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa. L’iscrizione deve essere rinnovata, in questo caso, ogni dieci anni50. Al trasporto via strada dei rifiuti si applica la normativa ADR. E.2. Operazioni di smaltimento51 Ove non soggetti ad autorizzazione IPPC gli impianti per lo smaltimento di rifiuti ed il loro esercizio debbono essere sempre autorizzati in modo esplicito e preventivo dalla Regione (o dalla Provincia delegata). 47 D.Lgs. 152/2006, art. 188-bis.3. D.Lgs. 152/2006, art. 188-bis.3. 49 D.Lgs. 152/2006, art. 212. 50 D.Lgs. 152/2006, art. 212.8. 51 D.Lgs. 152/2006, art. 208. 48 Edizione n° 27, ottobre 2014 33 UI Torino – AMBIENTE L’autorizzazione è valida per 10 anni, a fronte della prestazione di garanzie finanziarie, ed è soggetta a rinnovo. Gli impianti mobili sono autorizzati dalla regione ove il gestore ha la sede legale, e l’attività di smaltimento deve essere comunicata con almeno 60 gg di anticipo alla Regione ove si svolgerà l’attività di smaltimento. Lo smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo ove sono stati prodotti (discarica esclusa) può essere soggetto a semplice comunicazione all’Albo, se rispetta determinati requisiti definiti da appositi decreti, non ancora emanati52. E.1. Discariche53 La norma individua 3 tipi di discariche, per rifiuti inerti, per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi, e le caratteristiche dei rifiuti che possono esservi conferiti. Il produttore del rifiuto è tenuto ad effettuarne la caratterizzazione di base in occasione del primo conferimento, come da specifiche riportate in allegato 1 al D.M. 27/09/2010. Tale caratterizzazione deve essere ripetuta almeno una volta all’anno. E.2. Incenerimento e coincenerimento54 Sono impianti di incenerimento quelli destinati primariamente allo smaltimento dei rifiuti, di coincenerimento quelli per la produzione di energia ove i rifiuti rappresentano un combustibile. Agli impianti di coincenerimento non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, con l’esclusione degli impianti che utilizzano rifiuti pericolosi, possono essere applicate le procedure semplificate di cui al Capo V, del Titolo I della Parte quarta. In questo caso per l’avvio dell’attività di coincenerimento dei rifiuti la regione chiede la prestazione di adeguata garanzia finanziaria. L’avvio delle attività è subordinato in ogni caso all’effettuazione di una ispezione preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di presentazione dalla comunicazione.55 F. Operazioni di recupero dei rifiuti Il recupero di rifiuti è soggetto a due possibili regimi amministrativi: Procedura semplificata56: Riguarda le attività di recupero di specifici rifiuti effettuate nel rispetto di criteri stabiliti da norme comunitarie (Regolamenti “End of waste”)57 o nazionali58. Laddove la norma comunitaria si sovrapponga a quella nazionale preesistente il gestore che già operava sulla base della normativa nazionale disporrà di 6 mesi dall’entrata in vigore del 52 D.Lgs. 152/2006, art. 215. D.Lgs. 36/2003. 54 D.Lgs. 152/2006, parte IV, titolo III-bis; D.Lgs. 133/2005. (abrogato a partire dal 1° gennaio 2016 dal D.Lgs. 46/2014) 55 D.Lgs. 152/2006 art. 237-duovicies.4 56 D.Lgs. 152/2006, art. 216. 57 Al momento: rottami di ferro, acciaio e alluminio (Reg. 333/2011), di vetro Reg. (1179/2012) e di rame (Reg. 75/2013). 58 D.M. 5/2/1998 per rifiuti non pericolosi e D.M. 161/2002 per rifiuti pericolosi. 53 Edizione n° 27, ottobre 2014 34 UI Torino – AMBIENTE regolamento UE per adeguarsi, ferme restando le quantità massime trattabili già stabilite dai decreti ministeriali59. L’operazione di recupero può consistere nella sola verifica che il rifiuto rispetti le specifiche del materiale recuperato. Per godere della procedura semplificata l’attività di recupero deve essere effettuata, tra l’altro, alle seguenti condizioni: comunicazione alla Provincia tramite SUAP, da rinnovarsi ogni 5 anni; l’attività può iniziare decorsi 90 giorni dalla comunicazione; nel caso per l’esercizio dell’attività siano richieste altre autorizzazioni obbligatoriamente ricomprese nell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)60 la comunicazione per il recupero dei rifiuti confluisce in tale atto amministrativo. pagamento di un diritto di iscrizione annuale da effettuarsi entro il 30 aprile; rispetto delle specifiche norme tecniche; possesso di specifici requisiti soggettivi da parte del titolare o amministratore dell’impresa. Il produttore del rifiuto deve procedere al campionamento ed analisi all’atto del primo conferimento e successivamente ogni 24 mesi nel caso di rifiuti non pericolosi61 ed ogni 12 mesi nel caso di rifiuti pericolosi62. È prevista una procedura semplificata di recupero di rifiuti, rivolta ai gestori di installazioni soggette ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale). Nello specifico, i rifiuti della lista verde del regolamento 1013/2006/CE possono essere utilizzati previa semplice comunicazione da inoltrarsi all’autorità competente 45 giorni prima dell’avvio dell’attività, a condizione di adottare le migliori tecniche disponibili di cui alle BAT References comunitarie. In tal caso la normativa dei rifiuti si applicherà esclusivamente alla fase di trasporto.63 Procedura ordinaria30: Autorizzazione regionale con la stessa procedura prevista per le attività di smaltimento, fatta salva l’eventuale autorizzazione IPPC. Si applica alle attività di recupero non individuate o a quelle individuate ai fini della procedura semplificata che non rispettano tutti i requisiti stabiliti. G. Esportazione/Importazione64 I movimenti transfrontalieri di rifiuti all’interno dell’UE sono disciplinati dal regolamento CE/1013/2006. La spedizione all’interno dell’UE di rifiuti destinati al recupero presenti nella lista verde65 è soggetta esclusivamente all’obbligo di accompagnamento del trasporto con un apposito documento su carta semplice66; sono soggetti a procedura di notifica all’autorità competente del paese di destinazione se presenti nella lista ambra67 e in caso di smaltimento (sempre). La movimentazione in ingresso o uscita dall’UE è regolamentata dalla Convenzione di Basilea. 59 L. 116/2014, art. 13.4 D.P.R. 59/2013, art. 3.1. 61 D.M. 5/2/1998, art. 8.4. 62 D.M. 161/2002, art. 7.3. 63 L. 116/2014, art. 13.4 64 D.Lgs. 152/2006, art. 194. 65 Reg. 1013/2006, allegati III. 66 Reg. 1013/2006, allegato VII (modificato dal Regolamento 13/9/2007). 67 Reg. 1013/2006, allegato IV. 60 Edizione n° 27, ottobre 2014 35 UI Torino – AMBIENTE H. Utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura I fanghi trattati provenienti dalla depurazione di acque domestiche e/o industriali possono essere utilizzati in agricoltura se rispettano determinate caratteristiche indicate dal D.Lgs. 99/1992. Le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento ed utilizzo sono soggette ad autorizzazione ad Autorizzazione Unica Ambientale68 e la relativa istanza deve essere presentata al SUAP territorialmente competente. È previsto l’utilizzo di appositi registri ed il trasporto dei fanghi deve essere accompagnato dalla scheda movimentazione SISTRI, o nel caso di imprese che non hanno aderito su base volontaria al SISTRI dal formulario di identificazione69, integrati entrambi da specifiche informazioni. I. Altre operazioni regolamentate70 Le imprese che effettuano attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione di rifiuti, sono soggette ad iscrizione all’Albo. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 5 anni. L. Consorzi per la raccolta e il recupero I seguenti rifiuti devono essere conferiti ad appositi consorzi: oli minerali usati71, Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati (COOU); oli e grassi vegetali ed animali esausti 72, Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento oli e grassi vegetali ed animali esausti (CONOE); rifiuti di beni in polietilene come definiti nell’articolo 234 del D.Lgs. 152/2006, Consorzio Nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di polietilene (POLIECO). Altri consorzi costituiti per la raccolta e gestione di particolari tipologie di rifiuto sono i consorzi di filiera dei rifiuti di imballaggio (vedi punto 2.2.2.F.), i consorzi dei RAEE (vedi punto 2.2.1.F.1.) e i consorzi delle pile e accumulatori (vedi punto 2.2.1.F.5.), tra i quali l’ex consorzio obbligatorio COBAT (Consorzio Nazionale Batterie al Piombo Esauste e Rifiuti Piombosi). M. Gestione di particolari categorie di rifiuti M.1. Rifiuti elettrici ed elettronici La relativa gestione è disciplinata dal D.Lgs. 49/2014 qualora si originino da determinate apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Il sistema volto ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi comunitari di recupero fa riferimento a un Comitato di vigilanza e controllo, un Centro di coordinamento e sistemi collettivi privati liberamente costituiti da imprese che operano nella filiera. I produttori di AEE (fabbricanti, importatori e chi immette sul mercato con proprio marchio) sono soggetti a specifici obblighi quali: 68 D.P.R. 59/2013, art. 3. 1.f. D.Lgs. 152/2006, art. 193. 9. 70 D.Lgs. 152/2006, art. 212. 5. 71 D.Lgs. 152/2006, art. 236. 72 D.Lgs. 152/2006, art. 233. 69 Edizione n° 27, ottobre 2014 36 UI Torino – AMBIENTE iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento del sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, istituito preso le Camere di Commercio; denuncia annuale delle AEE immesse sul mercato (MUD); obblighi di informazione all’utente e ai centri di recupero. recupero dei RAEE di propria competenza direttamente o tramite adesione ad uno specifico consorzio. M.2. Rifiuti Sanitari73 Vengono definite diverse tipologie di rifiuti sanitari (assimilati ai rifiuti urbani, pericolosi non a rischio infettivo, pericolosi a rischio infettivo, rifiuti che richiedono particolari sistemi di gestione). L’esenzione dall’autorizzazione allo stoccaggio in conto proprio (deposito temporaneo) per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo si configura per una durata fino a 5 giorni oppure, per quantitativi non superiori a 200 litri, fino a 30 giorni con obbligo di registrazione entro 5 giorni. Con le stesse modalità debbono essere gestiti i rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie ma che presentano rischio infettivo. M.3. Veicoli fuori uso74 I veicoli fuori uso debbono essere consegnati a centri di raccolta autorizzati, anche tramite i rivenditori. Questi rilasceranno un apposito certificato di rottamazione o di presa in carico del veicolo e provvederanno alla sua cancellazione presso il PRA. Tale certificato libera il precedente detentore da ogni responsabilità. I soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso denunciano annualmente i relativi quantitativi movimentati (MUD). M.4. Terre e rocce da scavo La normativa che regolamenta la gestione delle terre e rocce da scavo è stato oggetto di ripetute modifiche da parte del legislatore ed il quadro di riferimento non appare ancora del tutto stabilizzato. Allo stato dell’arte si presentano agli operatori tre alternative gestionali: Riutilizzo nel sito di produzione. Il materiale in questo caso non viene considerato rifiuto se vengono rispettate le condizioni di cui all’art. 185.1, lettera c), del D.Lgs.152/2006. Riutilizzo come sottoprodotto. Si presentano due casi distinti: Ai materiali che derivano da opere soggette a VIA o ad AIA si applicano le previsioni del DM 161/2012 come previsto dall’art. 41.2 della Legge 98/2013. Ai materiali che derivano da opere non soggette a VIA o ad AIA si applica la disciplina prevista all’art. 41-bis della L. 98/2013. Gestione come rifiuto. In questo caso il materiale può essere destinato al recupero in via ordinaria oppure in via semplificata alle condizioni del DM 5 febbraio 1998. 73 74 D.P.R. 254/2003. D.Lgs. 209/2003 e D.Lgs. 152/2006, art. 231. Edizione n° 27, ottobre 2014 37 UI Torino – AMBIENTE M.5. Rifiuti delle industrie estrattive La relativa gestione è disciplinata dal D.Lgs. 117/2008. Le disposizioni del decreto si applicano alla gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave nell'area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e perimetrata nell'atto autorizzativo e gestita da un operatore. Le disposizioni si applicano anche a qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione. Il decreto prevede un’autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito, l’adozione da parte dell’operatore di un piano di gestione dei rifiuti, e il rispetto, ove pertinente, di specifiche condizioni operative relative alla prevenzione degli incidenti rilevanti. La norma prevede inoltre che l’attività venga costantemente monitorata e definisce le modalità di gestione dei depositi dopo la loro chiusura. M.6. Rifiuti costituiti da pile ed accumulatori Il D.Lgs. 188/2008 disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio. Il sistema fa riferimento a un Comitato di vigilanza e controllo, un Centro di coordinamento e Sistemi collettivi privati liberamente costituiti da imprese che operano nella filiera. I produttori di pile ed accumulatori (chi immette sul mercato nazionale a titolo professionale pile o accumulatori compresi quelli incorporati in apparecchi e veicoli) sono soggetti a specifici obblighi quali: iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori, istituito presso il Ministero dell’Ambiente; denuncia annuale dei dati relativi alle pile ed agli accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente; entro il 31 marzo alle Camere di Commercio; obblighi di informazione all’utente. M.7. Pneumatici fuori uso (PFU)75 I pneumatici oggetto della regolamentazione sono quelli per veicoli a motore immessi sul mercato nazionale del ricambio, mentre sono esclusi i pneumatici per bicicletta e per aerei, nonché le camere d’aria. Specifiche disposizioni sono fornite inoltre per i pneumatici montati sui veicoli e per i PFU derivanti dalla demolizione dei veicoli a fine vita. Gli strumenti previsti sono: definizione di obiettivi di raccolta; attribuzione in capo a produttori e importatori di pneumatici della responsabilità di provvedere alla gestione dei PFU, derogabile attraverso l’adesione a sistemi collettivi di natura consortile, che la norma definisce “strutture operative associate”; 75 D.M. 82/2011. Edizione n° 27, ottobre 2014 38 UI Torino – AMBIENTE imposizione sui pneumatici nuovi di un contributo ambientale destinato a coprire i costi di gestione dei PFU. M.8. Oli esausti76 Il deposito temporaneo, la raccolta e il trasporto degli oli usati sono realizzati in modo da tenere separati, per quanto tecnicamente possibile, tipologie di oli usati in funzione delle specifiche caratteristiche di pericolo e dei processi di trattamento a cui verranno destinati. Gli oli usati non possono essere miscelati con le emulsioni oleose o con altri tipi di rifiuto e di sostanze. Norme specifiche sugli oli usati e le miscele oleose sono contenute nel D.Lgs. 95/1992. M.9. Rifiuti da attività di manutenzione I rifiuti provenienti da attività di manutenzione si considerano prodotti presso la sede di chi svolge tali attività77. Per la manutenzione delle infrastrutture a rete e degli impianti per l’erogazione di forniture e servizi di pubblica utilità, nonché dei mezzi e degli impianti fruitori di dette infrastrutture, il luogo di produzione dei rifiuti può essere il cantiere o la sede locale del gestore dell’infrastruttura, oppure il luogo di concentramento ove il materiale viene portato per la successiva valutazione tecnica, da eseguirsi non oltre 60 gg dalla fine lavori78. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che private, si considerano prodotti dal soggetto che svolge tale attività. M.10. Rifiuti contenenti amianto La codifica e la gestione dei rifiuti contenenti amianto sono definite dal D.M. 248/2004. M.11. Rifiuti da navi e residui di carico I rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico sono disciplinati dall’art. 232 del D.Lgs. 152/2006, dal D.Lgs. 182/2003 e dal D.M. 269/2005. N. Tributi legati alla gestione dei rifiuti I rifiuti depositati in discarica sono assoggettati ad uno specifico tributo in ragione della quantità smaltita79. 2.2.2. Imballaggi A. Aspetti generali 76 D.Lgs. 152/2006, art. 216-bis. D.Lgs. 152/2006, art. 266.4. 78 D.Lgs. 152/2006, art. 230.5. 79 L. 549/1995, art. 3.24-40. 77 Edizione n° 27, ottobre 2014 39 UI Torino – AMBIENTE Il titolo II della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio con l’obiettivo di prevenire e ridurre il loro impatto sull’ambiente. Il decreto si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e a tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, qualunque siano i materiali che li compongono. B. Soggetti interessati Sono interessati all’applicazione della norma i seguenti soggetti: produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio; utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni. C. Classificazione degli imballaggi80 Gli imballaggi vengono definiti, in base alla destinazione d’uso, in: imballaggio primario (o per la vendita): imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore; imballaggio secondario (o multiplo): imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita; esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche; imballaggio terziario (o per il trasporto): imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei. D. Obblighi81 Produttori: i produttori hanno l’obbligo di riciclaggio e di recupero nonché di ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private nonché del ritiro, su indicazione del CONAI, dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico. Per adempiere a tale obbligo i produttori possono: organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull’intero territorio nazionale; aderire ai consorzi di filiera; mettere in atto un sistema cauzionale. 80 81 Utilizzatori: gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti di imballaggio secondari e terziari nonché a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato. A tale obbligo possono attualmente adempiere mediante l’iscrizione al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI). D.Lgs. 152/2006, art. 218. D.Lgs. 152/2006, art. 221. Edizione n° 27, ottobre 2014 40 UI Torino – AMBIENTE E. Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI)82 L’adesione al CONAI comporta la presentazione di una domanda ed il versamento di una quota. Per le imprese industriali la quota di adesione è pari ad un importo fisso aumentato da un importo variabile. F. Consorzi di filiera83 L’adesione ai Consorzi di filiera interessa i produttori di imballaggi e comporta la presentazione di una domanda di adesione ed il versamento di una quota associativa. I Consorzi costituiti sono: Consorzio nazionale acciaio; Consorzio imballaggi alluminio (CIAL); Consorzio nazionale per il recupero ed il riciclo degli imballaggi a base cellulosica (COMIECO); Consorzio nazionale per il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi in legno (RILEGNO); Consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi in plastica (COREPLA); Consorzio recupero vetro (COREVE). G. Contributo ambientale CONAI50 A decorrere dall’1 ottobre 1998 sugli imballaggi nuovi e su quelli importati, pieni e vuoti, è applicato il “contributo ambientale CONAI”, ossia un importo calcolato in funzione del peso dell’imballaggio e del materiale che lo costituisce, che è utilizzato per assicurare gli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dalla legge. A tal fine i produttori di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni e vuoti denunciano periodicamente a CONAI le relative quantità, sulla base delle procedure stabilite dal CONAI stesso. Gli imballaggi esportati, pieni o vuoti, non sono soggetti al contributo e gli esportatori possono chiederne l’esenzione o il recupero. H. Divieti84 Gli imballaggi non possono essere smaltiti in discarica. I rifiuti di imballaggi terziari non possono essere conferiti al servizio pubblico, mentre i secondari solo se i criteri di assimilazione lo consentono. Gli imballaggi possono essere commercializzati solo se conformi agli standard CEN. Gli imballaggi non possono contenere determinate sostanze pericolose. 2.3. Scadenze Fattispecie Denuncia della qualità e quantità dei rifiuti 30/4 prodotti e smaltiti nel corso dell’anno 2012 Data Enti competenti C.C.I.A.A. (D.P.C.M. 20/12/2012) 82 D.Lgs. 152/2006, art. 224. D.Lgs. 152/2006, art. 223. 84 D.Lgs. 152/2006, art. 226. 83 Edizione n° 27, ottobre 2014 41 UI Torino – AMBIENTE Fattispecie Avvio del SISTRI per i nuovi produttori, trasportatori, gestori, intermediari di rifiuti pericolosi (L. 125/2013) Avvio del SISTRI per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi (L. 125/2013) Pagamento del contributo di iscrizione annuale al SISTRI (D.M. 52/201, art. 7) Rinnovo autorizzazione allo smaltimento e recupero di rifiuti (D.Lgs. 152/2006 art. 208.12) Rinnovo iscrizione Albo (D.Lgs. 152/2006 art. Data 1/10/2013 Enti competenti SISTRI 3/3/2014 SISTRI 30/4 SISTRI entro 180 gg dalla scadenza entro 5 anni Regione entro 10 anni Sezione Regionale Albo Sezione Regionale Albo 212.6) Rinnovo iscrizione Albo per raccolta e trasporto dei propri rifiuti (D.Lgs. 152/2006 art. 212.8) Rinnovo comunicazione di recupero rifiuti entro 5 anni con procedura semplificata (D.Lgs. 152/2006 se ricompresa nell’AUA art. 216.5) entro 6 mesi dalla data di scadenza dell’AUA Versamento diritto di iscrizione annuale 30/4 per le imprese che effettuano recupero di rifiuti con procedura semplificata (D.M. SUAP Provincia 350/1998 art. 3) Versamento diritti annuali da parte delle 30/04 Albo Gestori Rifiuti imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali (D.M. 13/12/1995, art. 3) Apparecchiature elettriche ed elettroniche e relativi rifiuti Denuncia annuale AEE immesse sul 30/04 Registro AEE mercato (D.M. 185/2007 art. 6) Iscrizione al registro nazionale dei Registro nazionale produttori di AEE (D.M. 185/2007) 18/02/2008 Esistenti prima dell’immissione nuovi sul mercato Comunicazione dati relativi alle fasce di 16/09/2009 Registro nazionale appartenente degli apparecchi di illuminazione immessi sul mercato Imballaggi Denuncia al CONAI degli imballaggi CONAI Vedere regolamento prodotti, importati o esportati (Regolamento CONAI CONAI) Gestione di rifiuti da attività estrattiva Adeguamento alle disposizioni del DLgs 1/5/2012 117/08 per strutture di deposito di rifiuti di estrazione autorizzate od in funzione al 1/5/08 (DLgs 117/2008, art. 21.1) Predisposizione del Piano di emergenza 22/07/2009 interno relativo a strutture di deposito di rifiuti di estrazione (DLgs 117/2008, art. 6.6) Edizione n° 27, ottobre 2014 42 UI Torino – AMBIENTE Fattispecie Presentazione delle garanzie finanziarie relative a strutture di deposito di rifiuti di estrazione (DLgs 117/2008, art. 21.1) Data 1/05/2014 Pile ed accumulatori e relativi rifiuti Iscrizione al Registro nazionale dei 18/09/2009 soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori (DLgs 188/2008 art 14.2) Istituzione dei sistemi per il trattamento ed 26/09/2009 il riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori (DLgs 188/2008 art 6.1) Obbligo di informazione indirizzate ai 18/06/2009 consumatori di apparecchi contenenti pile ed accumulatori (DLgs 188/2008 art 9.1) Etichettatura delle pile ed accumulatori 26/09/2009 immessi sul mercato (DLgs 188/2008 art 23.1) Denuncia annuale pile ed accumulatori 31/03 immessi sul mercato (DLgs 188/2008 art 14.2) Pneumatici fuori uso Applicazione del contributo ambientale sui 7/09/2011 pneumatici nuovi immessi sul mercato Enti competenti Autorità competente definita a livello locale per le attività estrattive Registro nazionale Camera Commercio (D.M. 82/2011, art. 9.5) Denuncia quantità e qualità di pneumatici immessi sul mercato del ricambio (D.M. 31/05 Ministero dell’Ambiente 31/05 Ministero dell’Ambiente 82/2011, art. 3) Denuncia annuale da parte di produttori/importatori che decidono di gestire i PFU in modo autonomo (D.M. 82/2011, art. 3) 2.4. Documenti Fattispecie Produzione rifiuti e avvio allo smaltimento Deposito preliminare Documenti richiesti Gestione SISTRI iscrizione SISTRI copia informatica movimenti del registro cronologico SISTRI copia informatica schede movimentazione SISTRI Gestione non SISTRI registro di carico e scarico prima e quarta copia formulario o scheda SISTRI denuncia catasto Autorizzazione Iscrizione SISTRI (solo rifiuti pericolosi) Edizione n° 27, ottobre 2014 43 UI Torino – AMBIENTE Fattispecie Messa in riserva nei casi previsti per i rifiuti soggetti a recupero con procedura semplificata Messa in riserva in casi diversi di quelli del punto precedente Trasporto di rifiuti (per smaltimento o recupero di rifiuti non individuati) Smaltimento Recupero rifiuti soggetti a procedura semplificata Recupero rifiuti non rientranti nella procedura semplificata Produzione di AEE Produzione, importazione, esportazione, commercializzazione di imballaggi vuoti e pieni Raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento, utilizzazione di fanghi in agricoltura Deposito di rifiuti di estrazione Deposito di rifiuti di estrazione di categoria A Produzione di pile ed accumulatori Documenti richiesti Comunicazione alla Provincia Iscrizione SISTRI (solo rifiuti pericolosi) Autorizzazione Iscrizione SISTRI (solo rifiuti pericolosi) Iscrizione ad Albo Iscrizione SISTRI (solo rifiuti pericolosi) Autorizzazione Iscrizione SISTRI (solo rifiuti pericolosi) Comunicazione od Autorizzazione Unica Ambientale Iscrizione SISTRI (solo rifiuti pericolosi) Autorizzazione Iscrizione SISTRI (solo rifiuti pericolosi) Iscrizione al Registro nazionale Iscrizione CONAI Eventuali denuncie periodiche Autorizzazione Unica Ambientale Iscrizione SISTRI Piano di gestione dei rifiuti di estrazione Registro delle operazione di gestione dei rifiuti Piano di prevenzione degli incidenti rilevanti e Sistema di gestione della sicurezza Piano di emergenza interno Iscrizione al Registro nazionale 2.5. Illeciti e sanzioni Fattispecie Sanzione Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, rifiuti non pericolosi commercio, intermediazione di rifiuti senza la arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione 2.600 a 26.000 €; (D.Lgs. 152/2006, art. 256.1) sanzione pecuniaria fino a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies) rifiuti pericolosi arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 € (pene ridotte della metà in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni); sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies) Edizione n° 27, ottobre 2014 44 UI Torino – AMBIENTE Fattispecie Sanzione Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte rifiuti non pericolosi di enti o imprese (D.Lgs. 152/2006, art. 256.2) arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 € rifiuti pericolosi arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 € (pene ridotte della metà in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni) Discarica non autorizzata (D.Lgs. 152/2006, art. 256.3) rifiuti non pericolosi arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 €; sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies) rifiuti pericolosi arresto da 1 a 3 anni e ammenda da 5.200 a 52.000 € (pene ridotte della metà in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni); sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies) Chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica. (D.Lgs. 152/2006, art. 256-bis.1) rifiuti non pericolosi reclusione da due a cinque anni rifiuti pericolosi reclusione da tre a sei anni Pene aumentate di un terzo se il delitto è commesso nell’ambito dell’attività di un’impresa o di una attività organizzata, in questo caso si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. (D.Lgs. 152/2006, art. 256-bis.3) La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. (D.Lgs. 152/2006, art. 256-bis.4) Miscelazione non consentita di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da art. 256.5) 2.600 a 26.000 € sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies) Edizione n° 27, ottobre 2014 45 UI Torino – AMBIENTE Fattispecie Sanzione Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi in quantitativi non superiori a 200 litri violazione delle prescrizioni del D.P.R. 254/2003 sanzione amministrativa da 2.600 a (D.Lgs. 152/2006, art. 256.6) 15.500 € quantitativi superiori a 200 litri arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 € sanzione pecuniaria fino a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies) Mancato conferimento di oli e grassi vegetali e animali sanzione amministrativa da 260 a 1.550 € ai Consorzi (D.Lgs. 152/2006, art. 256.7) Detenzione e stoccaggio di oli e grassi vegetali e sanzione amministrativa da 260 a 1.550 € animali esausti in modo non conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento (D.Lgs. 152/2006, art. 256.7) Mancato conferimento di rifiuti di beni in polietilene ai Consorzi (D.Lgs. 152/2006, art. 256.7) Mancata partecipazione ai Consorzi per oli e grassi vegetali e animali, beni in polietilene, batterie al piombo e rifiuti piombosi, oli minerali (D.Lgs. 152/2006, sanzione amministrativa da 260 a 1.550 € sanzione amministrativa da 8.000 a 45.000 € (metà per adesioni entro 60 gg dalla scadenza) art. 256.8,9) Spedizioni dei rifiuti costituente traffico illecito ai ammenda da 1.550 a 26.000 e arresto fino sensi del Reg. CEE 259/93 e spedizione di rifiuti in a 2 anni (la pena è aumentata in caso di lista verde in violazione delle pertinenti prescrizioni spedizioni di rifiuti pericolosi); (D.Lgs. 152/2006, art. 259.1-2) confisca obbligatoria del mezzo di trasporto a seguito di sentenza di condanna, o di quella emessa ai sensi dell’art. 444 del C.P.P.; sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies) Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti reclusione da 1 a 6 anni con pene (D.Lgs. 152/2006, art. 260.1) accessorie degli att.28, 30, 32-bis 32-ter del C.P.P.; sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies) In caso di rifiuti ad alta radioattività (D.Lgs. 152/2006, art. reclusione da 3 a 8 anni con pene 260.2) accessorie degli att.28, 30, 32-bis 32-ter del C.P.P.; sanzione pecuniaria da 400 a 500 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies) Edizione n° 27, ottobre 2014 46 UI Torino – AMBIENTE Fattispecie Sanzione Omessa, incompleta o inesatta comunicazione al sanzione amministrativa da 2.600 a catasto dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 258.1 ante modifiche 15.500 € D.Lgs 205/2010, fino al 31/12/2014; poi, per i soggetti che non operano col SISTRI, art. 258.5-bis ) Comunicazione effettuata entro 60 gg dalla scadenza sanzione amministrativa da 26 a 160 € (D.Lgs. 152/2006, art. 258.1 ante modifiche D.Lgs 205/2010, fino al 31/12/2014; poi, per i soggetti che non operano col SISTRI, art. 258.5-bis ) Indicazioni incomplete o inesatte ma è possibile ricostruire le informazioni dovute sulla base di dati sanzione amministrativa da 260 a 1.550 € riportati in documenti tenuti per legge (D.Lgs. 152/2006, art. 258.5) Omessa o incompleta tenuta dei registri di carico e rifiuti non pericolosi scarico dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 258.2 ante modifiche sanzione amministrativa da 2.600 a D.Lgs 205/2010, fino al 31/12/2014; poi, per i soggetti che non 15.500 € operano col SISTRI, art. 258.1) rifiuti pericolosi sanzione amministrativa da 15.500 a 93.000, nonché sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dell’amministratore Per imprese che occupano un numero di unità rifiuti non pericolosi lavorative inferiore a 15 dipendenti (D.Lgs. 152/2006, art. sanzione amministrativa da 1.040 a 6.200 258.3) € rifiuti pericolosi sanzione amministrativa da 2.070 a 12.400 € Indicazioni incomplete o inesatte ma è possibile ricostruire le informazioni dovute sulla base di dati riportati in documenti tenuti per legge (D.Lgs. 152/2006, art. 258.5) Sanzione amministrativa da 260 a 1.550 € Trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario o con rifiuti non pericolosi indicazione nel formulario di dati incompleti o inesatti sanzione amministrativa da 1.600 a 9.300 (D.Lgs. 152/2006, art. 258.4) € (dal 1° gennaio 2015 la sanzione si applica al trasporto in conto proprio) rifiuti pericolosi reclusione fino a 2 anni (sanzione applicabile fino al 31 dicembre 2014) Indicazioni incomplete o inesatte ma consentono di sanzione amministrativa da lire 260 a ricostruire le informazioni dovute per legge (D.Lgs. 1.550 € 152/2006, art. 258.5) Edizione n° 27, ottobre 2014 47 UI Torino – AMBIENTE Fattispecie Sanzione Predisposizione di certificato di analisi con false reclusione fino a 2 anni indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; uso di certificato falso durante il trasporto (D.Lgs. 152/2006, art. 258.4 ante modifiche D.Lgs. 205/2010) Mancati invio alle autorità competenti e conservazione sanzione amministrativa da lire 260 a dei registri di carico e scarico dei rifiuti o del 1.550 € formulario di identificazione (D.Lgs. 152/2006, art. 258.5 ante modifiche D.Lgs. 205/2010) Violazioni relative alla gestione di rifiuti ricadenti nel campo di applicazione del SISTRI Le sanzioni per inadempienza in materia di SISTRI (artt. 260-bis e 260-ter ex D.Lgs. 152/2006) si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2015. (D. L. 101/2013, art. 11) Omessa iscrizione al SISTRI (D.Lgs. 152/2006, art. 260sanzione amministrativa pecuniaria da bis.1) 15.500 a 93.000 € per i trasportatori anche il fermo amministrativo del veicolo di 12 mesi Omesso pagamento nei termini del contributo per l’iscrizione (D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis.2) sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 a 93.000 € Omessa compilazione dei registi informatici Inserimento di dati incompleti o inesatti Alterazione fraudolenta dei dispositivi tecnologici accessori o impedimento del normale funzionamento sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 a 93.000 € e sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l’infrazione è imputabile (D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis.3-4) (*) Inserimento di dati incompleti o inesatti che non sanzione amministrativa pecuniaria da 520 pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti. (D.Lgs. 152/2006, a 3.100 € art. 260-bis.3- 4) (*) Violazioni di altri obblighi del SISTRI (D.Lgs. 152/2006, sanzione amministrativa pecuniaria da art. 260-bis.5) (*) 15.500 a 93.000 € Predisposizione di certificati analisi con dati falsi reclusione fino a due anni (D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis.6) sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies) sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies) Edizione n° 27, ottobre 2014 48 UI Torino – AMBIENTE Fattispecie Sanzione Omesso accompagnamento del trasporto con copia reclusione fino a due anni; della scheda SISTRI (sanzione in capo al trasportatore) (D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis.7) (*) sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies) fermo amministrativo del veicolo di 12 mesi in caso di recidiva o reiterazione sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies) Accompagnamento dei rifiuti con scheda SISTRI reclusione da 6 mesi a 3 anni fraudolentemente alterata (sanzione in capo al sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote trasportatore) (D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis.8) (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies) fermo amministrativo del veicolo di 12 mesi in caso di recidiva o reiterazione sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies) Omesso accompagnamento del trasporto con copia sanzione amministrativa pecuniaria da 260 della scheda SISTRI senza pregiudizio per la a 1.550 € e fermo tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis.9) (*) Violazione di diverse disposizioni di cui all’articolo sanzione amministrativa prevista per la 260-bis ovvero più violazioni della stessa violazione più grave, aumentata sino al disposizione. doppio Violazione della stessa o di diverse disposizioni di cui all’articolo 260-bis con più azioni od missioni, esecutive di un medesimo disegno, commesse anche in tempi diversi. (D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis. 9- bis) Non risponde delle violazioni amministrative di cui all’articolo 260-bis chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. (DLgs 152/2006 art. 260-bis. 9-ter) (*) Le relative sanzioni amministrative sono ridotte, ad eccezione dei casi di comportamenti fraudolenti di cui al comma 3 dell’art. 260-bis, a un decimo per le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività e a un quinto per le violazioni compiute dalla scadenza dell'ottavo mese e per i successivi quattro mesi. (D.Lgs. 205/2010 art. 39, 2quater) Imballaggi Mancata partecipazione ad un sistema collettivo di sanzione amministrativa da 10.000 a recupero degli imballaggi (es. CONAI) da parte di 60.000 € produttori ed utilizzatori di imballaggi o mancata gestione autonoma (D.Lgs. 152/2006, art. 261.1) Edizione n° 27, ottobre 2014 49 UI Torino – AMBIENTE Fattispecie Mancate organizzazione della raccolta e del recupero di rifiuti di imballaggio, adesione ai consorzi di filiera o adozione di un sistema di restituzione da parte dei produttori di imballaggi (D.Lgs. 152/2006, art. 261.2) Mancati consegna di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggi secondari e terziari in apposito luogo di raccolta da parte degli utilizzatori di imballaggi (D.Lgs. Sanzione sanzione amministrativa da 15.500 a 46.500 € sanzione amministrativa da 15.500 a 46.500 € 152/2006, art. 261.2) Smaltimento in discarica di imballaggi e contenitori recuperati, fatti salvi gli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio (D.Lgs. 152/2006, art. 261.3) Immissione sul mercato di imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore ai limiti (D.Lgs. 152/2006, art. 261.3) Immissione sul mercato interno di imballaggi non etichettati (D.Lgs. 152/2006, art. 261.3) Immissione sul mercato interno di imballaggi non rispondenti agli standard europei fissati dal CEN sanzione amministrativa da 5.200 a 40.000 € sanzione amministrativa da 5.200 a 40.000 € sanzione amministrativa da 5.200 a 40.000 € sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 € (D.Lgs. 152/2006, art. 261.4) Utilizzo di fanghi in agricoltura Utilizzo di fanghi in agricoltura in violazione dei fanghi non pericolosi divieti dell’art. 4 del D.Lgs. 99/1992 (D.Lgs. 99/1992, art. arresto sino a due anni o ammenda da 16.1, 16.2) 5.164 a 51.645 € fanghi pericolosi arresto sino a due anni Utilizzo di fanghi in agricoltura senza autorizzazione arresto sino a un anno o ammenda da (D.Lgs. 99/1992, art. 16.4) 2.582 a 25.822 € Utilizzo di fanghi in agricoltura in violazione delle arresto sino a sei mesi o ammenda da prescrizioni dell’autorizzazione (D.Lgs. 99/1992, art. 16.5) 1.032 a 10.329 € Utilizzo di fanghi in agricoltura in violazione delle sanzione amministrativa da 516 a 3.098 € prescrizioni sulle schede di accompagnamento e sui registri (D.Lgs. 99/1992, art. 16.6) Trattamento dei veicoli fuori uso Violazione delle disposizioni sul trattamento dei arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da veicoli fuori uso (D.Lgs. 209/2003, art. 13.1) 3.000 a 30.000 € Mancata cessione del veicolo da demolire a soggetto sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 preposto (D.Lgs. 209/2003, art. 13.2) € Mancata consegna della dichiarazione di presa in sanzione amministrativa da 300 a 3.000 € carico del veicolo da rottamare (D.Lgs. 209/2003, art. 13.3) Violazione delle disposizioni sulla cancellazione del sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 veicolo al PRA (D.Lgs. 209/2003, art. 13.4) € Produzione o immissione sul mercato di componenti sanzione amministrativa da 20.000 a per veicoli contenenti sostanze vietate (D.Lgs. 209/2003, 100.000 € art. 13.5) Mancata osservanza degli obblighi di informazione e sanzione amministrativa codifica per il produttore (D.Lgs. 209/2003, art. 13.6) 25.000 € Edizione n° 27, ottobre 2014 da 5.000 a 50 UI Torino – AMBIENTE Fattispecie Sanzione Mancata, incompleta o inesatta trasmissione della sanzione amministrativa da 3.000 a sezione MUD sui veicoli rottamati (D.Lgs. 209/2003, art. 18.000 € 13.7) Violazione degli obblighi di cui all'art. 231, commi 7, sanzione amministrativa da 260 a 1.550 € 8, 9, D.Lgs. 152/2006, in materia di demolizione di veicoli a motore e a rimorchio (D.Lgs. 152/2006, art. 256.7) Incenerimento o coincenerimento dei rifiuti Incenerimento o coincenerimento di rifiuti senza rifiuti non pericolosi autorizzazione (D.Lgs. 152/2006, art. 161-bis.1,2) (*) arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da 10.000 a 30.000 € rifiuti pericolosi arresto da 1 a 2 anni e ammenda da 10.000 a 50.000 € Scarico sul suolo, sottosuolo o acque sotterranee di acque reflue da impianto di incenerimento o coincenerimento (D.Lgs. 152/2006, art. 161-bis.3) Mancata ottemperanza alle prescrizioni in caso di dismissione di un impianto di incenerimento o di coincenerimento (D.Lgs. 152/2006, art. 161-bis.4) Incenerimento o coincenerimento con anomalia di funzionamento che determina il superamento dei limiti oltre il tempo consentito (D.Lgs. 152/2006, art. 161-bis.5) arresto fino a 1 anno e ammenda da 10.000 a 30.000 € arresto fino a 1 anno e ammenda da 10.000 a 25.000 € arresto fino a 9 mesi e ammenda da 5.000 a 30.000 € (*) Superamento dei limiti per scarico in acque superficiali di acque reflue da impianto di incenerimento o coincenerimento (D.Lgs. 152/2006, art. 161-bis.6) (*) Scarico senza autorizzazione delle acque da depurazioni fumi di un impianto di incenerimento o coincenerimento (D.Lgs. 152/2006, art. 161-bis.7) (*) Superamento dei limiti di emissione in atmosfera di impianti di incenerimento e coincenerimento (D.Lgs. arresto fino a 6 mesi e ammenda da 10.000 a 30.000 € arresto fino a 3 mesi e ammenda da 5.000 a 30.000 € Limiti di cui all’art. 237-undecies arresto fino a 1 anno o ammenda da 152/2006, art. 161-bis.8) (*) 10.000 a 25.000 € Limiti di cui all’allegati 1 paragrafo A punti 3) e 4) arresto da 1 a 2 anni e ammenda da 10.000 a 40.000 € False attestazioni del professionista incaricato di arresto fino a 1 anno o ammenda da 5.000 verificare il rispetto dei vincoli di impianto di a 25.000 € incenerimento o coincenerimento (D.Lgs. 152/2006, art. 161-bis.9) Messa in esercizio di impianto di incenerimento o arresto fino a 1 anno o ammenda da 3.000 coincenerimento senza verifica (D.Lgs. 152/2006, art. 161- a 25.000 € bis.10) (*) Mancata trasmissione della domanda di autorizzazione arresto fino a 3 mesi o ammenda da all’ASL per impianti di coincenerimento di materiali di 10.000 a 25.000 € cui al reg. 1774/2002/CE (D.Lgs. 133/2005, art. 19.11, in vigore fino al 31/12/2015) Edizione n° 27, ottobre 2014 51 UI Torino – AMBIENTE Fattispecie Sanzione Mancata adozione delle migliori tecniche per la ammenda da 3.000 a 30.000 € ricezione, stoccaggio, pretrattamento e movimentazione di rifiuti in impianti di incenerimento o coincenerimento (D.Lgs. 133/2005, art. 19.12, in vigore fino al 31/12/2015) Mancato rispetto delle prescrizioni in impianti di incenerimento o coincenerimento indicate ai sensi degli artt. 237-quinquies.2 (per impianti di incenerimento), 237-quinquies.3, 237-septies.1 e 237octies.1 (D.Lgs. 152/2006, art. 261-bis.11) Mancato rispetto delle prescrizioni in impianti di incenerimento o coincenerimento autorizzati con le deroghe di cui agli artt. 237-septies.6 e 237-nonies sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 € sanzione amministrativa da 25.000 € 3.000 a (D.Lgs. 152/2006, art. 261-bis.12) (*) Mancato rispetto delle prescrizioni in impianti di sanzione amministrativa da 2.500 a incenerimento o coincenerimento autorizzati con le 25.000 € deroghe di cui all’art. 237-undecieses.6 (D.Lgs. 152/2006, art. 261-bis.13) (*) Mancato rispetto delle altre prescrizioni in impianti di sanzione amministrativa da 1.000 a incenerimento o coincenerimento (D.Lgs. 152/2006, art. 35.000 € 261-bis.14) (*) (*) Sanzioni che non si applicano a installazioni soggette alle disposizioni del Titolo III-bis della parte II del D.Lgs. 152/200685 Apparecchiature elettriche ed elettroniche e relativi rifiuti Distributore che: sanzione amministrativa da 150 ad 400 €, all’atto della fornitura di un’AEE nuova per uso per ciascuna apparecchiatura non ritirata o domestico, non ritira, a titolo gratuito, un’AEE usata di ritirata a titolo oneroso tipo equivalente; non ritira un’AEE di origine domestica di piccolissime dimensioni (< 25 cm) nel proprio punto vendita se l’area di vendita di AEE è > 400 m2. (D.Lgs. 49/2014, art. 38.1)) Produttore che non provvede, individualmente o sanzione amministrativa da 30.000 a attraverso sistemi collettivi, ad organizzare il sistema di 100.000 € raccolta separata dei RAEE professionali, ed i sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei RAEE, ed a finanziare le relative operazioni come da artt. 23 e 24, fatti salvi per tali ultime operazioni, eventuali accordi sui RAEE professionali. (D.Lgs. 49/2014, art. 38.2 lett. a) ) Produttore che, nel momento in cui immette una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 € apparecchiatura elettrica od elettronica sul mercato, non per ciascuna apparecchiatura immessa sul provvede a costituire la garanzia finanziaria. (D.Lgs. mercato 49/2014, art. 38.2 lett. b) ) Produttore che non fornisce, nelle istruzioni per l'uso di sanzione amministrativa da 2.000 ad 5.000 AEE, le informazioni sugli aspetti ambientali di cui € all'art. 26. (D.Lgs. 49/2014, art. 38.2 lett. c) ) 85 D.Lgs. 152/2006, art. 261-bis.15 Edizione n° 27, ottobre 2014 52 UI Torino – AMBIENTE Fattispecie Sanzione Produttore che, entro un anno dalla immissione sul sanzione amministrativa da 5.000 ad 30.000 mercato di ogni tipo di nuova AEE, non mette a € disposizione degli impianti di trattamento le informazioni per la corretta gestione del RAEE di cui all'art. 27. (D.Lgs. 49/2014, art. 38.2 lett. d) ) Produttore che, dopo l’8 settembre 2014, immette sul sanzione amministrativa da 200 a 1.000 € mercato AEE prive del marchio di cui all'articolo 28. per ciascuna apparecchiatura immessa sul (D.Lgs. 49/2014, art. 38.2 lett. e) ) mercato; Produttore che, immette sul mercato AEE prive del sanzione amministrativa da 100 a 500 € per simbolo del bidone barrato. (D.Lgs. 49/2014, art. 38.2 lett. f) ciascuna apparecchiatura immessa sul ) mercato Produttore che, senza avere provveduto all'iscrizione sanzione amministrativa da 30.000 a presso la Camera di Commercio, immette AEE sul 100.000 € mercato. (D.Lgs. 49/2014, art. 38.2 l. g) ) Produttore che, prima di operare sul territorio italiano, sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 non effettua l'iscrizione al Registro nazionale o non € effettua le comunicazioni delle informazioni ivi previste, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto (D.Lgs. 49/2014, art. 38.2 lett. h) ) Mancata iscrizione degli impianti di trattamento al sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 registro predisposto dal Centro di Coordinamento. € (D.Lgs. 49/2014, art. 38.3 ) Mancata comunicazione annuale dei RAEE trattati da sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 parte degli impianti di trattamento. (D.Lgs. 49/2014, art. € 38.4 ) Inesatta o incompleta comunicazione degli stessi dati sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 (D.Lgs. 49/2014, art. 38.4 ) € Produttore che vende AEE in uno stato dell’UE in cui sanzione amministrativa da 200 ad 1.000 € non è stabilito senza nominare un rappresentante per ciascuna apparecchiatura immessa sul autorizzato (D.Lgs. 49/2014, art. 38.5 ) mercato estero Spedizione all’estero di AEE usate sospettate di essere sanzioni di cui agli art. 259 (traffico illecito RAEE avvenga in difformità dalle prescrizioni di cui di rifiuti – ammenda da 1.550 a 26.000 € e all'Allegato VI. (D.Lgs. 49/2014, art. 38.6 ) arresto fino a 2 anni, con confisca del mezzo di trasporto) e 260 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – reclusione da 1 a 6 anni) del D.Lgs. 152/2006 Pile ed accumulatori e relativi rifiuti Immissione sul mercato di pile ed accumulatori sanzione amministrativa da 50 a 1.000 € portatili e per veicoli con etichetta non conforme per ciascuna pila od accumulatore (D.Lgs. 188/2008, art. 25.1) immessa sul mercato Immissione sul mercato di pile ed accumulatori da sanzione amministrativa da 30.000 a produttore non iscritto al Registro (D.Lgs. 188/2008, 100.000 € art. 25.2) Comunicazioni mancate, incomplete o inesatte al sanzione amministrativa da 2.000 a Registro (D.Lgs. 188/2008, art. 25.3) 20.000 € Immissione sul mercato di pile ed accumulatori sanzione amministrativa da 100 a 2.000 € contenenti sostanze vietate di cui all’art 3.1 (D.Lgs. per ciascuna pila od accumulatore 188/2008, art. 25.4) immessa sul mercato Edizione n° 27, ottobre 2014 53 UI Torino – AMBIENTE Fattispecie Sanzione Mancato ritiro gratuito da parte del distributore di pile sanzione amministrativa da 30 a 150 € per ed accumulatori (D.Lgs. 188/2008, art. 25.5) ciascuna pila od accumulatore non ritirato o ritirato a titolo oneroso Mancata informazione ai consumatori da parte dei sanzione amministrativa da 500 a 2.000 € distributori (D.Lgs. 188/2008, art. 25.6) Mancata comunicazione istruzioni per pile ed sanzione amministrativa da 2.000 a 5.000 accumulatori incorporati in apparecchi (D.Lgs. 188/2008, € art. 25.7) Gestione di rifiuti da attività estrattiva Gestione di una struttura di deposito di rifiuti di arresto da 6 mesi a 2 anni ed ammenda da estrazione senza autorizzazione (D.Lgs. 117/08, art. 19.1) 2.600 € a 26.000 € Gestione di una struttura di deposito di rifiuti di arresto da 1 a 3 anni ed ammenda da 5.200 estrazione di categoria A senza autorizzazione (D.Lgs. € a 52.000 €. 117/08, art. 19.1) Inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione per la gestione di una struttura di deposito di rifiuti di estrazione (D.Lgs. 117/08, art. 19.2) Inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione per la gestione di una struttura di deposito di rifiuti di estrazione di categoria A (D.Lgs. arresto da 3 mesi a 1 anno ed ammenda da 1.300 € a 13.000 € arresto da 6 mesi a 18 mesi ed ammenda da 2.600 € a 26.000 €. 117/08, art. 19.2) Gestione di pneumatici fuori uso Omissione degli adempimenti di comunicazione (D.M. sanzione amministrativa pari al 15% del 82/2011, art. 6.2) contributo percepito, per l’anno al quale si riferisce la violazione, per ognuna delle violazioni accertate Adempimento tardivo degli obblighi di comunicazione sanzione amministrativa pari al 5% del (D.M. 82/2011, art. 6.3) contributo percepito, per l’anno al quale si riferisce la violazione, per ognuna delle violazioni accertate Mancate gestione dei PFU (D.M. 82/2011, art. 6.4) sanzione amministrativa pari al doppio del contributo percepito, per i quantitativi degli pneumatici non gestiti Mancato raggiungimento degli obiettivi di gestione dei sanzione amministrativa pari al doppio del PFU (D.M. 82/2011, art. 6.1) contributo percepito, per i quantitativi degli pneumatici non gestiti maggiorata del 50%. N.B. Le sanzione pecuniarie previste dal D.Lgs. 231/2001 sono in capo alle persone giuridiche e sono espresse in quote il cui valore è variabile da 258 a 1.549 €. La definizione dell’importo di ogni quota nei singoli casi è affidata alla decisione del giudice penale, che in caso di reati qualificati come delitti può comminare anche pene interdittive. Edizione n° 27, ottobre 2014 54 UI Torino – AMBIENTE 3. ARIA 3.1. EMISSIONI IN ATMOSFERA 3.1.1. Principali riferimenti normativi Legge 27 dicembre 1997, n. 449 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica G.U. 28 gennaio 1998, n. 22 (suppl. ord. n. 255) Art. 17.28 – Istituzione tassa sulle emissioni dei grandi impianti di combustione Decreto del Ministero dell’ambiente 19 novembre 1997, n. 503 Regolamento recante norme per l’attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari G.U. 29 gennaio 1998, n.23 Decreto del Ministero dell’ambiente 5 febbraio 1998 Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 G.U. 16 aprile 1998, n. 88 (suppl. ord. n. 72) Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 G.U. 23 marzo 1998, n. 68 Decreto del Ministero dell’ambiente 27 marzo 1998 Mobilità sostenibile nelle aree urbane G.U. 3 agosto 2002, n. 179 Decreto del Ministero dell'ambiente 25 agosto 2000 Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 G.U. 23 settembre 2000, n. 223 (suppl. ord. n. 158) Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 416 Regolamento recante norme per l’applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, ai sensi dell’articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 1997 G.U. 28 novembre 2001, n. 277 Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171 Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici. G.U. 16 luglio 2004, n. 165 Edizione n° 27, ottobre 2014 55 UI Torino – AMBIENTE Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti. G.U. 15 luglio 2005, n. 163 (suppl. ord. n. 122) Artt. 9, 11: limiti, campionamento e analisi delle emissioni in atmosfera Abrogato dal D.Lgs. 46/2014 a partire dal 1° gennaio 2016 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale G.U. 14 aprile 2006, n. 88 (suppl. ord. n. 96) Parte quinta Decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria. G.U. 2 maggio 2006, n. 100 Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (13G00101). G.U. 29 maggio 2013, n. 124 (suppl. ord. n. 42) Decreto del Ministero dell'ambiente 20 marzo 2013 Modifica dell'allegato X della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di utilizzo del combustibile solido secondario (CSS). G.U. 2 aprile 2013, n. 77 Circolare del Ministro dell’ambiente 7 novembre 2013. GAB 0049801 Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 3.1.1. Regolamentazione Ove non diversamente indicato, gli allegati menzionati nel testo e nelle note sono gli allegati alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 A. Impianti industriali (titolo I) Le emissioni in atmosfera provenienti da impianti fissi industriali e di altre attività, inclusi gli impianti termici civili di potenza uguale o superiore a 3 MW86, sono disciplinate dal titolo I della parte quinta del D.Lgs. 152/2006. 86 D.Lgs. 152/2006, art. 282.1. Edizione n° 27, ottobre 2014 56 UI Torino – AMBIENTE A.1. Autorizzazioni L’entità tecnica autorizzata ad emettere in atmosfera è lo stabilimento, inteso come il luogo stabile ove si svolge una determinata attività sottoposta al potere decisionale di un unico gestore, con la possibile presenza di uno o più impianti87. Sono oggetto di autorizzazione i nuovi stabilimenti, i trasferimenti (assimilati a nuovi stabilimenti) e le modifiche sostanziali. Ogni stabilimento dovrà, trascorso il periodo transitorio (vedi paragrafi successivi), disporre di un’unica autorizzazione, laddove richiesta, che potrà essere a carattere ordinario o di carattere generale. A.1.1. Autorizzazioni in via ordinaria88 Le emissioni debbono essere autorizzate preventivamente dalla Regione o dall’autorità competente delegata, fatti salvi determinati impianti off-shore, che debbono essere autorizzati dal Ministero dell’ambiente89. L’autorizzazione è compresa all’interno dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), introdotta nel nostro ordinamento, a giugno 2013, al fine di unificare gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’art 3.1 del DPR 59/2013. L’istanza di AUA deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive territorialmente competente (SUAP). Il SUAP ne trasmette copia all’Autorità Competente, e l’AUA viene rilasciata dal SUAP entro 120 gg (150 gg in caso di richiesta di integrazioni), previa conferenza di servizi in caso di stabilimenti nuovi. Almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti l'azienda deve darne comunicazione all’autorità competente. L’autorizzazione stabilisce il periodo massimo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime, la data entro la quale devono essere comunicati all’autorità competente i dati relativi alle emissioni misurate nel periodo successivo alla data di messa a regime, la durata di questo periodo (non inferiore a 10 gg) ed il numero di campionamenti90. L’autorità competente per il controllo deve comunque effettuare un controllo entro 6 mesi dalla data di messa a regime. La durata dell’AUA è di 15 anni e deve esserne presentata istanza di rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza. L’autorità competente può imporne il rinnovo prima della scadenza se una modifica delle prescrizioni autorizzative risulti necessaria ai fini del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria. Il rinnovo può anche essere disposto a seguito di eventuale apposita istruttoria che dimostri tale esigenza in relazione all'evoluzione della situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili. Una nuova autorizzazione deve essere richiesta in caso modifiche sostanziali, definite come modifiche che comportano un aumento quantitativo o una variazione qualitativa delle emissioni o che alterino le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse. 87 D.Lgs. 152/2006, art. 269.1. D.Lgs. 152/2006, art. 269. 89 D.Lgs. 152/2006, artt. 268.1 o), 269.1. 90 D.Lgs. 152/2006, art. 269.6. 88 Edizione n° 27, ottobre 2014 57 UI Torino – AMBIENTE Se le modifiche non comportano tali cambiamenti deve comunque esserne data comunicazione all’Autorità Competente con possibilità di realizzarle qualora questa non si esprima entro 60 gg. Nella fase di transizione, che porterà le attività in essere ad ottenere la prima AUA, la domanda di rilascio deve essere presentata alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito con le tempistiche definite dalla relativa normativa di settore, nel caso delle emissioni in atmosfera un anno prima della relativa scadenza.91 Il passaggio dalle esistenti autorizzazioni rilasciate ad impianti ai sensi del D.P.R. 203/1988 all’autorizzazione di stabilimento si realizza con il seguente calendario92: Stabilimenti anteriori al 1988 – Sono gli stabilimenti nei quali è presente almeno un impianto esistente al 1° luglio 1988 ed autorizzato anche tacitamente ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 203/1988. I gestori di questi stabilimenti dovranno presentare domanda di riautorizzazione entro il 31 dicembre 2011 o eventuale altra data anteriore stabilita dall’autorità competente. Una domanda di autorizzazione per modifica sostanziale prima di tale data comporta il rilascio di una nuova autorizzazione allo stabilimento93. Stabilimenti anteriori al 2006 – Sono gli stabilimenti nei quali la prima autorizzazione è stata rilasciata ai sensi dell’art. 6, 11 o 15 del D.P.R. 203/1988, purchè in funzione entro il 29 aprile 2008. I gestori di questi stabilimenti dovranno presentare domanda di riautorizzazione entro: il 31 dicembre 2013, o eventuale altra data anteriore stabilita dall’autorità competente a decorrere dal 1° gennaio 2012, se la prima autorizzazione è anteriore al 1° gennaio 2000; Il 31 dicembre 2015, o eventuale altra data anteriore stabilita dall’autorità competente a decorrere dal 1° gennaio 2014, se la prima autorizzazione è successiva al 31 dicembre 1999. A.1.2. Autorizzazioni di carattere generale94 Tali autorizzazioni non sono rilasciate in via esplicita, ma presuppongono una domanda di adesione ad un provvedimento di carattere generale emanato dall’autorità competente in relazione a specifici impianti e a determinate condizioni tecniche ed emissive. Uno stabilimento nel quale sono presenti esclusivamente impianti che ricadono in tali provvedimenti può quindi essere autorizzato mediante un’apposita domanda di adesione da presentarsi al SUAP territorialmente competente almeno 45 gg prima della realizzazione dell’impianto95. E’ fatta salva, in questo caso specifico, la facoltà del gestore di non avvalersi dell’ Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)96. In caso contrario, ossia se nello stabilimento è presente anche un solo impianto soggetto ad autorizzazione ordinaria, tutto lo stabilimento sarà autorizzato con AUA, inclusi gli impianti che di per sé potrebbero usufruire del procedimento di carattere generale. Laddove l’autorizzazione di carattere generale sia applicabile al di sotto di determinate soglie di produzione e di consumo e di 91 Circolare GAB 0049801, 7/11/2013. D.Lgs. 152/2006, art. 281.1. 93 D.Lgs. 152/2006, art. 281.2. 94 D.Lgs. 152/2006, art. 272.2. 95 D.Lgs. 152/2006, art. 272.3. 96 D.P.R. 59/2013 art. 3.3. 92 Edizione n° 27, ottobre 2014 58 UI Torino – AMBIENTE potenza termica, deve essere preso in considerazione l’insieme degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento97. L’autorizzazione di carattere generale ha validità per 10 anni a decorrere dall’adesione, anche se il provvedimento viene nel frattempo modificato. La nuova domanda di adesione al provvedimento vigente è presentata almeno 45 gg prima della scadenza. Il D.P.R. 59/2013 definisce le condizioni alle quali è possibile acquisire l’autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera di numerose attività nel caso in cui non siano stati emanati dalla regione competente provvedimenti equivalenti. A.1.3. Impianti ed attività non soggetti ad autorizzazione Sono esenti da autorizzazione i cosiddetti impianti con emissioni scarsamente rilevanti dell’elenco dell’allegato IV, parte 1. Per questi impianti l’Autorità competente può disporre un eventuale obbligo di comunicazione98. Eventuali soglie di esclusione sono calcolate a livello di stabilimento. Altri impianti non soggetti ad autorizzazione sono i depositi di oli minerali e di gas liquefatti99. A.2. Modifiche dello stabilimento La modifica sostanziale di uno stabilimento è sottoposta alla richiesta di una nuova autorizzazione. Le modifiche vengono definite sostanziali se comportano un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o alterano le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e possano produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente.100 Le modifiche non sostanziali degli stabilimenti che comportino variazione a quanto indicato nel progetto o nell’autorizzazione, devono essere comunicate all’autorità competente; se questa non si esprime entro 60 gg, il gestore può realizzare la modifica101. A.3. Convogliamento delle emissioni In sede di autorizzazione l’autorità prescrive che le emissioni diffuse siano convogliate ove questo sia tecnicamente possibile102. Ciascun impianto deve, inoltre, avere un solo punto di emissione, deroghe a tale disposizione sono previste in caso di impossibilità tecnica o per ragioni di sicurezza.103. I termini per l’adeguamento al camino unico, fermo restando che le autorizzazioni possono stabilire termini più brevi, sono fissati in 3 anni dal: rilascio della nuova autorizzazione di stabilimento per gli impianti autorizzati ex D.P.R. 203/1988, rinnovo delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006, rilascio di autorizzazioni in via generale, 97 D.Lgs. 152/2006, art. 272.2. D.Lgs. 152/2006, art. 272.1. 99 D.Lgs. 152/2006, art. 269.10. 100 D.Lgs. 152/2006, art. 268.1.m-bis) 101 D.Lgs. 152/2006, art. 269.8. 102 D.Lgs. 152/2006, art. 270.1. 103 D.Lgs. 152/2006, art. 270.5. 98 Edizione n° 27, ottobre 2014 59 UI Torino – AMBIENTE A.4. Limiti alle emissioni Nelle nuove autorizzazioni di stabilimento saranno fissati limiti alle emissioni a discrezione delle autorità competenti sulla base delle migliori tecnologie disponibili, e comunque non meno restrittivi di quelli riportati negli allegati. In attesa valgono i limiti stabiliti nelle autorizzazioni di impianto e, per le autorizzazioni ex art. 12 del D.P.R. 203/1988, di regola tacite, i limiti degli allegati I e II. Limiti comunitari sono attualmente stabiliti solo per i COV104, per i grandi impianti termici105 e per gli inceneritori di rifiuti106. I limiti non si applicano durante i periodi di avviamento e di arresto degli impianti e in caso di guasti o anomalia; se questi ultimi non consentono di rispettare i limiti l’autorità competente deve esserne informata entro 8 ore107, il gestore è tuttavia tenuto a sospendere l'esercizio dell'impianto se questo può determinare un pericolo per la salute umana. A.5. Valutazione e controllo delle emissioni Le autorizzazioni fissano la periodicità e la tipologia degli eventuali controlli richiesti. I criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati in modo continuo o discontinuo ai valori limite sono indicati in all. VI. I dati relativi ai controlli continui e discontinui devono essere annotati su appositi registri cui devono essere allegati i certificati analitici108. I metodi di campionamento ed analisi delle emissioni saranno stabiliti con decreto, in attesa del quale gli autocontrolli sono effettuati sulla base dei metodi indicati nell’autorizzazione o, in assenza, di metodi CEN, UNI, ISO. Le verifiche da parte degli organi di controllo devono essere effettuate con i metodi ufficiali, anche se diversi da quelli indicati in autorizzazione. Se in quest’ultimo caso si accertano differenze decisive ai fini del rispetto dei limiti, l’autorizzazione deve essere aggiornata, con eventuale modifica dei limiti. Qualora l’autocontrollo evidenzi il superamento di un limite, ciò non rappresenta un reato sanzionabile ai sensi dell’art. 279.2 e il gestore deve darne comunicazione all’autorità competente entro 24 ore dall’accertamento. A.6. Controllo della combustione Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione gli impianti termici soggetti al titolo I e con ciascun focolare di potenza termica nominale pari o superiore a 6 MW deve essere dotato di misuratori in continuo di ossigeno libero, monossido di carbonio e temperatura109. Se l’autorizzazione prescrive la misurazione in continuo del monossido di carbonio a fronte di un limite non sono richiesti altri monitoraggi. I sistemi di misurazione non sono richiesti per gli impianti elencati all’art. 273 c. 15, anche di potenza termica inferiore a 50 MW. A.7. Impianti di abbattimento 104 D.Lgs. 152/2006, all. III. D.Lgs. 152/2006, all. II, parte II. 106 D.Lgs. 133/2005. 107 D.Lgs. 152/2006, 271.14. 108 D.Lgs. 152/2006, all. VI, punto 2.7. 109 D.Lgs. 152/2006, art. 294.1. 105 Edizione n° 27, ottobre 2014 60 UI Torino – AMBIENTE Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, interruzioni del funzionamento dell’impianto produttivo) deve essere annotata su un apposito registro110 A.8. Emissioni di composti organici volatili (COV)111 Le emissioni di COV provenienti dalle attività riportate in all. III, parte II, con potenzialità di consumo di solventi superiore alle soglie indicate sono soggette a limiti specifici applicabili sia agli stabilimenti nuovi che esistenti. I limiti sono espressi in alternativa: congiuntamente come limiti di emissione negli scarichi gassosi e di emissione diffusa; come limiti di emissione totale, che possono assumere la veste di fattori di emissione. La misurazione e registrazione in continuo dei COV è richiesta per i punti di emissione dotati di sistema di abbattimento e con flusso di massa superiore a 10 kg C organico/ora. Il gestore è tenuto almeno una volta all’anno, o con la frequenza indicata nell’autorizzazione, a: elaborare un piano di gestione dei solventi (bilancio di massa); comunicare all’autorità competente i dati che comprovano il rispetto dei limiti. Le modifiche agli impianti sono definite sostanziali se comportano un incremento delle emissioni di COV superiore al 25% per i piccoli impianti e al 10% per gli altri. A.9. Grandi impianti di combustione112 Sono definiti tali gli impianti di potenzialità termica non inferiore a 50 MW, esclusi quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione nel processo produttivo. Se più impianti di combustione, anche di potenza termica nominale inferiore a 50 MW, sono localizzati nello stesso stabilimento l'autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione. L'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può altresì disporre il convogliamento delle emissioni di tali impianti ad un solo punto di emissione ed applicare i valori limite che, in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto più recente. L'Allegato II alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 contiene le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la verifica della conformità ai valori limite e le ipotesi di anomalo funzionamento o di guasto degli impianti. Il D.Lgs. 46/2014 ha introdotto per queste tipologie di impianti nuovi limiti di emissione più severi di quelli precedentemente in vigore, l’adeguamento ai quali è richiesto entro il 31 dicembre 2015 per gli impianti definiti “anteriori al 2013” (che entro il 7 gennaio 2013 erano stati autorizzati o per i quali era stata presentata istanza di autorizzazione). Sono previste deroghe ai termini di adeguamento fino al 31 dicembre 2023 per gli impianti che rispettano determinate condizioni.113 110 D.Lgs. 152/2006, all. VI, punto 2.8. D.Lgs. 152/2006, art. 275. 112 D.Lgs. 152/2006, artt. 273 e 274. 113 D.Lgs. 152/2006 art. 273.4-5 111 Edizione n° 27, ottobre 2014 61 UI Torino – AMBIENTE Per i grandi impianti di combustione autorizzati tra il 7 gennaio 2013 e l’11 marzo 2014 l’applicazione dei nuovi limiti di emissione ha luogo dopo rinnovo o riesame dell’AIA, a condizione che l’impianto sia stato messo in servizio entro il 7 gennaio 2014. Dati gestionali e di emissione di ciascun anno devono essere denunciati all’ISPRA entro il 31 maggio dell’anno successivo114. Le emissioni in atmosfera di anidride solforosa e di ossidi di azoto da grandi impianti di combustione di cui alla direttiva 88/609/CEE sono soggette a tassazione115. I versamenti sono effettuati con cadenza trimestrale a titolo di acconto, con dichiarazione consuntiva annuale da trasmettere entro il 28 febbraio all’Agenzia delle Dogane. B. Impianti termici civili (titolo II) Le disposizioni del titolo II si applicano agli impianti termici di potenza termica nominale inferiore a 3 MW e superiore a 0,035 MW, indipendentemente dalla tipologia di combustibile utilizzato116. Ai fini della verifica delle soglie si sommano le potenzialità delle macchine termiche collegate ad uno stesso circuito di distribuzione del calore. B.1. Caratteristiche tecniche degli impianti Gli impianti devono rispettare le caratteristiche tecniche riportate nella parte II dell’allegato IX, nonché le ulteriori caratteristiche tecniche previste da eventuali piani e da programmi di qualità dell’aria previsti dalla normativa localmente applicabile117. B.2. Installazione o modifica di impianti Nel caso di installazione o modifica di impianti soggetti al titolo II l'installatore, nell’ambito della dichiarazione di conformità del D.M. 37/2008, verifica e dichiara anche che l'impianto sia conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 285 e sia idoneo a rispettare i valori limite di cui all'art. 286. Tali dichiarazioni devono esser messe a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori118. L'autorità che riceve la dichiarazione di conformità (Sportello unico comunale) provvede ad inviare tale atto all'autorità competente. L'installatore indica al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'art. 286, affinché tale elenco sia inserito nel libretto di centrale. Se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto non è ancora individuato al momento dell'installazione, l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione, invia l'atto e l'elenco di cui sopra al soggetto committente, il quale li mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione. 114 D.Lgs. 152/2006, art. 274.4. L. 449/1997, art. 17. 29-33. 116 D.Lgs. 152/2006, art. 282.1. 117 D.Lgs. 152/2006, art. 285. 118 D.Lgs. 152/2006, art. 284.1. 115 Edizione n° 27, ottobre 2014 62 UI Torino – AMBIENTE Le denunce già effettuate sulla base della vecchia modulistica (parte I dell’allegato IX), ora abrogata, continuano tuttavia a valere fino alla prima modifica dell’impianto che richiede il certificato di conformità119. B.3. Impianti in esercizio al 29 aprile 2006 Il libretto di centrale deve essere integrato, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'art. 286. Entro la stessa data il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'art. 286. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto provvede ad inviare tali atti integrativi all'autorità competente entro 30 giorni dalla redazione. Se un impianto esistente era stato autorizzato ai sensi del titolo I ma ora ricade nel titolo II l’adeguamento alle prescrizioni tecniche dell’art. 285 è effettuato entro il 1° settembre 2013 120. Gli obblighi di dichiarazione dell’art. 284 incombono sul titolare dell’autorizzazione. Le denunce trasmesse ai sensi della versione dell’art. 284.2 precedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 128/2010, possono essere utilizzate ai fini dell’integrazione del libretto di centrale121. B.4. Abilitazione alla conduzione122 Il personale addetto alla conduzione di impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW necessita di patentino rilasciato dall’autorità competente individuata dalla Regione: - patentino I° grado: abilitazione alla conduzione degli impianti termici per cui è richiesto il certificato di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore (R.D. 824/1927); - patentino II° grado: abilitazione per gli altri impiantiLa regione disciplina inoltre: - le modalità di formazione dei conduttori; - le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici, tenuto presso l'autorità che rilascia il patentino o altra autorità e, in copia, presso l'autorità competente e presso il comando provinciale dei vigili del fuoco. La disciplina previgente dei corsi e degli esami rimane comunque in vigore fino all’emanazione delle relative disposizioni regionali. B.5. Limiti alle emissioni Gli impianti devono rispettare limiti alle emissioni riportati nella parte III dell’allegato IX, nonché le ulteriori caratteristiche tecniche previste da eventuali piani e da programmi di qualità dell’aria previsti dalla normativa localmente applicabile123. 119 D.Lgs. 128/2010, art. 3.34. D.Lgs. 128/2010, art. 3.32. 121 D.Lgs. 128/2010, art. 3.35. 122 D.Lgs. 152/2006, art. 287. 123 D.Lgs. 152/2006, art 286.1. 120 Edizione n° 27, ottobre 2014 63 UI Torino – AMBIENTE B.6. Controlli Il responsabile dell’esercizio e manutenzione deve controllare le emissioni almeno annualmente, applicando i metodi di campionamento, analisi e valutazione previsti nella parte III dell’allegato IX. i risultati dei controlli devono essere allegati al libretto di centrale. Tale controllo non è richiesto se l’impianto utilizza i combustibili riportati in allegato X, parte I, sezione II, paragrafo I, lettere a), b), c), d), e) o i) e se sono regolarmente effettuate le operazioni di manutenzione di cui al D.P.R. 412/1993124. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, per impianti di potenza termica nominale superiore a 1,16 MW per singolo focolare, è previsto l’obbligo di installazione di sistemi di misurazione in continuo di temperatura fumi, ossigeno libero e monossido di carbonio. È richiesta inoltre, ove possibile, la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile125. C. Combustibili (titolo III) I combustibili ammessi negli impianti dei titoli I e II sono indicati nell’allegato X126. I materiali e le sostanze elencati nell'allegato X non possono essere utilizzati come combustibili se costituiscono rifiuti. La combustione di materiali e sostanze che non sono conformi all'allegato X, o che comunque costituiscono rifiuti, è soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti. D. Mobilità sostenibile I siti con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti ubicate nei comuni con più di 150.000 abitanti o in quelli in zone a rischio di inquinamento atmosferico individuate dalla regione, adottano il piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, individuando un responsabile della mobilità aziendale. Il piano viene trasmesso al comune entro il 31 dicembre di ogni anno. Il piano viene aggiornato con un rapporto annuale che dovrà contenere la descrizione delle misure adottate ed i risultati raggiunti127. 3.1.3 Scadenze Fattispecie Data Enti competenti Presentazione domanda di date previste dal calendario Regione o autorità delegata autorizzazione per impianti anteriori al definito dall’autorità 1988 (D.Lgs. 152/2006, art. 281.1) competente e comunque entro il 31/12/2011 Presentazione domanda di date previste dal calendario Regione o autorità delegata autorizzazione per impianti anteriori al definito dall’autorità 2006 autorizzati prima del 01/01/2000 competente e comunque tra (D.Lgs. 152/2006, art. 281.1) il 01/01/2012 e il 31/12/2013 124 D.Lgs. 152/2006, art. 286.2. D.Lgs. 152/2006, art. 294.3. 126 D.Lgs. 152/2006, art. 293.1. 127 D.M. 27/3/1998. 125 Edizione n° 27, ottobre 2014 64 UI Torino – AMBIENTE Fattispecie Data Enti competenti Presentazione domanda di date previste dal calendario Regione o autorità delegata autorizzazione per impianti anteriori al definito dall’autorità 2006 autorizzati dopo il 31/12/1999 competente e comunque tra (D.Lgs. 152/2006, art. 281.1) il 01/01/2014 e il 31/12/2015 Presentazione domanda di 31/07/2012 Regione o autorità delegata autorizzazione per impianti non soggetti a D.P.R. 203/1988 (D.Lgs. 152/2006, art. 281.3) Adeguamento impianti non soggetti a 01/09/2013 D.P.R. 203/1988 (D.Lgs. 152/2006, art. non sono richiesti atti formali 281.3) Unificazione dei punti di emissione per entro i 3 anni successivi al impianti anteriori al 1988 e al 2006 primo rinnovo (D.Lgs. 152/2006, art. 270.8) dell’autorizzazione Comunicazione di messa in esercizio almeno 15 gg prima della impianto nuovo, modifica o trasferito messa in esercizio non sono richiesti atti formali Regione o autorità delegata (D.Lgs. 152/2006 art. 269.6) Comunicazione dati di emissione di data stabilita primo avvio impianto nuovo, modifica o nell’autorizzazione trasferito (D.Lgs. 152/2006 art. 269.6) Controlli periodici del gestore (D.Lgs. periodicità stabilita 152/2006 art. 269.4) nell’autorizzazione Trasmissione dati di grandi impianti di 31/05 combustione (D.Lgs. 152/2006, art. 274.4) Adeguamento grandi impianti di 31/12/2015 combustione ai limiti di emissione Regione o autorità delegata Gli enti competenti cui eventualmente trasmettere i risultati sono indicati nell’autorizzazione ISPRA - (D.Lgs. 152/2006, art. 274.3) Adeguamento grandi impianti di 31/12/2023 combustione ai limiti di emissione per impianti in deroga (D.Lgs. 152/2006, art. - 274.4-5) Dichiarazione annuale per tassa 28/02 emissioni da grandi impianti di combustione (D.P.R. 416/2001 art. 2.2) Controllo emissioni da impianti termici almeno annuale civili soggetto al titolo II ed alimentati a combustibili non esenti (D.Lgs. 152/2006, Ufficio tecnico finanza - art. 286.2) Dichiarazione di conformità in caso di entro 30 gg dall’intervento installazione o modifica di impianto termico civile soggetto al titolo II (D.Lgs. Comune (Sportello edilizia) 152/2006, art. 284.1; DM 37/2008) Integrazione con dichiarazione di 31/12/2012 conformità del libretto di centrale per gli impianti termici civili soggetti al titolo II ed in esercizio al 29/04/2006 (D.Lgs. 152/2006, art. 284.2) Edizione n° 27, ottobre 2014 - 65 UI Torino – AMBIENTE Fattispecie Data Adeguamento impianti autorizzati prima 31/10/2007 del 13/3/2004 alle prescrizioni dell’allegato III – Emissioni COV Enti competenti non sono richiesti atti formali (D.Lgs. 152/2006, art. 275.8) Aggiornamento piano di gestione dei Definita nell’autorizzazione Regione o autorità delegata solventi e trasmissione dati emissione e almeno una volta l’anno COV (D.Lgs. 152/2006, art. 275.6 ed allegato III parte I punto 3.1) Presentazione piano mobilità dipendenti 31/12 Comune (D.M. 27/3/1998, art. 3.2) 3.1.4. Documenti Fattispecie Emissioni in atmosfera da impianto anteriore al 1988 Emissioni in atmosfera da impianto anteriore al 2006 Emissioni in atmosfera da impianto autorizzato dopo il 29/4/2006 Controllo delle emissioni in atmosfera Presenza di sistemi di abbattimento Emissioni di COV da impianti dell’all. III, parte II Uso > 90% di oli combustibili, anche in emulsione, in impianti termici civili di potenzialità < 1,5 MW al 12/03/2002 Grandi impianti di combustione Siti con più di 300 dipendenti e imprese con complessivamente più di 800 addetti ubicate nei comuni con più di 150.000 abitanti o in quelli in zone a rischio di inquinamento atmosferico individuate dalla regione Documenti richiesti domanda di autorizzazione ex art. 12 D.P.R. 203/1988 oppure autorizzazione definitiva autorizzazione esplicita ex att. 6, 15 o 17 del D.P.R. 203/1988; comunicazione di avvio impianto; analisi post messa a regime trasmesse a Regione e Comune; analisi periodiche, se prescritte, trasmesse a enti specificati in autorizzazione. autorizzazione esplicita ex at. 269 del D.Lgs. 152/2006 comunicazione di avvio impianto; analisi post messa a regime trasmesse a autorità che ha rilasciato l’autorizzazione e a eventuali altri enti ivi indicati analisi periodiche, se prescritte, trasmesse a enti specificati in autorizzazione. registro dati analitici registro interruzioni funzionamento Comunicazione del piano di gestione dei solventi a Regione o Provincia delegata comunicazione a Provincia denuncia annuale dati dichiarazione annuale a U.T.F. versamento acconti bimestrali piano degli spostamenti casa-lavoro nomina del responsabile della mobilità aziendale Edizione n° 27, ottobre 2014 66 UI Torino – AMBIENTE 3.1.5. Illeciti e sanzioni Fattispecie Sanzione Installazione, esercizio o modifica sostanziale di arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda stabilimento senza autorizzazione prevista (D.Lgs. 152/2006, da 258 a 1.032 € art. 279.1) Esercizio di stabilimento con autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, o revocata (D.Lgs. 152/2006, art. 279.1) Modifica non sostanziale di stabilimento senza comunicazione (D.Lgs. 152/2006, art. 279.1) Violazione dei valori limite di emissione o di altre prescrizioni (D.Lgs. 152/2006, art. 279.2) Violazione dei valori limite di emissione o di altre prescrizioni che determini un superamento dei limiti di qualità dell’aria (D.Lgs. 152/2006, art. 279.5) Messa in esercizio di un impianto o avvio di un’attività senza aver dato preventiva comunicazione (D.Lgs. 152/2006, arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 258 a 1.032 € Sanzione amministrativa pari a 1.000 € arresto fino a 1 anno o ammenda fino a 1.032 € arresto fino a 1 anno; sanzione pecuniaria fino a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies) arresto fino a 1 anno o ammenda fino a 1.032 € art. 279.3) Omessa comunicazione dei dati di emissione alla messa a regime dell’impianto (D.Lgs. 152/2006, art. 279.4) Mancata adozione delle misure per evitare un aumento delle emissioni da impianti da impianti autorizzati in via tacita o provvisoria prima di aver ottenuto l’autorizzazione arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 1.032 € arresto fino a 1 anno o ammenda fino a 1.032 € (D.Lgs. 152/2006, art. 279.6) Mancata osservanza delle prescrizioni per impianti di sanzione amministrativa da 15.493 a deposito e distribuzione di benzina (D.Lgs. 152/2006, art. 150.937 € 279.7) Redazione mancata o incompleta e mancata trasmissione della dichiarazione di conformità relativa ad impianti termici civili soggetti al titolo II (D.Lgs. 152/2006, art. 288.1) Esercizio di impianto termico civile non conforme alle caratteristiche tecniche prescritte (D.Lgs. 152/2006, art. 288.2) Mancato rispetto dei limiti di emissione per impianto termico civile (D.Lgs. 152/2006, art. 288.3) Mancato controllo annuale delle emissioni di impianto termico civile (D.Lgs. 152/2006, art. 288.4) Mancato rispetto del provvedimento che impone l’adeguamento di impianto termico civile (D.Lgs. 152/2006, sanzione amministrativa da 516 a 2.582 € sanzione amministrativa da 516 a 2.582 € sanzione amministrativa da 516 a 2.582 € sanzione amministrativa da 516 a 2.582 € arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206 € art. 288.5) Conduzione di impianto termico civile senza patentino Sanzione amministrativa da 15 a 46 € (D.Lgs. 152/2006, art. 288.7) Combustione di materiali o sostanze non conformi alle impianti titolo I prescrizioni (D.Lgs. 152/2006, art. 296.1) arresto fino a 2 anni o ammenda da 248 a 1.032 € impianti titolo II sanzione amministrativa da 200 a 1.000 € Combustione di gasolio marino non conforme alle sanzione amministrativa da 200 a prescrizioni (D.Lgs. 152/2006, art. 296.2) 1.000 € Edizione n° 27, ottobre 2014 67 UI Torino – AMBIENTE Fattispecie Sanzione Mancata installazione delle misurazioni in continuo per il impianti titolo I rendimento di combustione (D.Lgs. 152/2006, art. 296.4) arresto fino a 1 anno o ammenda fino a 1.032 € impianti titolo II sanzione amministrativa da 516 a 2.582 € N.B. Le sanzione pecuniarie previste dal D.Lgs. 231/2001 sono in capo alle persone giuridiche e sono espresse in quote il cui valore è variabile da 258 a 1.549 €. La definizione dell’importo di ogni quota nei singoli casi è affidata alla decisione del giudice penale, che in caso di reati qualificati come delitti può comminare anche pene interdittive. Edizione n° 27, ottobre 2014 68 UI Torino – AMBIENTE 3.2. SOSTANZE LESIVE PER L’OZONO STRATOSFERICO 3.2.1. Principali riferimenti normativi Legge 28 dicembre 1993, n. 549 Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente G.U. 30 dicembre 1993, n. 305 Decreto del Ministero dell’ambiente 3 ottobre 2001 Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon G.U. 25 ottobre 2001, n. 249 Decreto del Ministero dell’ambiente 20 settembre 2002 Attuazione dell’art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell’ozono stratosferico G.U. 1 ottobre 2002, n. 230 Decreto del Ministero dell’ambiente 2 settembre 2003 Modalità per il recupero di alcune sostanze dannose per l’ozono stratosferico G.U. 8 settembre 2003, n. 208 Decreto del Ministero dell’ambiente 20 dicembre 2005 Modalità per il recupero degli idrofluorocarburi dagli estintori e dai sistemi di protezione antincendio G.U. 18 gennaio 2006, n. 14 Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, n. 147 Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (CE) n. 2037/2000 G.U. 11 aprile 2006, n. 85 Regolamento (CE) n. 1005/2009 del 16 settembre 2009 Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono G.U.U.E 31 ottobre 2009, n. L 286 Regolamento (CE) n. 291/2011 del 24 marzo 2011 Regolamento (UE) N. 291/2011 della Commissione sugli usi essenziali di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono G.U.U.E 25 marzo 2011, n. L 79 Regolamento (CE) n. 537/2011 del 1 giugno 2011 Regolamento (UE) N. 537/2011 della Commissione relativo al meccanismo di attribuzione di quote di sostanze controllate consentite per usi di laboratorio e a fini di analisi nell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono G.U.U.E 2 giugno 2011, n. L 147 Edizione n° 27, ottobre 2014 69 UI Torino – AMBIENTE Decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. G.U. 27 settembre 2013, n. 227 3.2.2. Regolamentazione Il Regolamento CE 1005/2009, norma quadro in materia di sostanze lesive dell’ozono stratosferico, disciplina le “sostanze controllate”, ossia: CFC (clorofluorocarburi), halon tetracloruro di carbonio 1,1,1 - tricloroetano bromuro di metile HBFC (idrobromofluorocarburi) HCFC idroclorofluorocarburi) bromoclorometano vietandone la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato, anche in apparecchiature che le contengono o ne dipendono per il loro funzionamento, e l’uso, dove l’uso è definito come l’impiego di sostanze controllate nella produzione, manutenzione o assistenza, compresa la ricarica di prodotti e apparecchiature. A livello nazionale ulteriori limitazioni sono state introdotte dalla legge 549/1993. A. Deroghe Comuni ai diversi tipi di sostanze produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato e uso come materie prime, da indicare in etichetta a decorrere dal 1° luglio 2010. produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato e uso come agenti di fabbricazione nei processi elencati in allegato III al regolamento, a condizione che ciò sia indicato in etichetta a decorrere dal 1° luglio 2010 e che l’utilizzo sia in impianti esistenti al 1° settembre 1997. immissione sul mercato e importazione a fini di distruzione. immissione sul mercato a fini di rigenerazione. produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato e utilizzo per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, da indicare in etichetta a decorrere dal 1° luglio 2010; tali utilizzi, per sostanze diverse dagli HCFC, richiedono una registrazione presso la Commissione e il rilascio di una licenza. HCFC fino al 31 dicembre 2014 è possibile immettere sul mercato HCFC rigenerati, utilizzati per la manutenzione di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e di Edizione n° 27, ottobre 2014 70 UI Torino – AMBIENTE pompe di calore esistenti, purché il contenitore sia provvisto di etichetta con indicazione che la sostanza è stata rigenerata e con informazioni sul numero di lotto e il nome e l’indirizzo dell’impianto di rigenerazione fino al 31 dicembre 2014 gli HCFC riciclati possono essere utilizzati per la manutenzione di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e di pompe di calore esistenti, purché siano stati recuperati da tali apparecchiature e possano essere utilizzati soltanto dall’impresa che ha effettuato il recupero nell’ambito della manutenzione. Bromuro di metile fino al 18 marzo 2010 il bromuro di metile può essere immesso sul mercato e utilizzato per applicazioni di quarantena e per trattamento, anteriore al trasporto, di merci destinate all’esportazione, a condizione che l’immissione sul mercato e l’uso siano ammessi dalla legislazione nazionale, con utilizzo in siti autorizzati e con recupero di almeno l’80%, per quanto possibile. Halon possono essere importati, esportati, immessi sul mercato e impiegati per gli usi critici definiti nell’allegato VI. L’immissione in commercio e l’importazione richiedono un’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro interessato. B. Etichettatura128 È richiesta una specifica etichettatura per le apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e di pompe di calore contenti HCFC soggette a manutenzioni con sostanze rigenerate o riciclate. C. Registro129 Deve essere tenuto un registro delle manutenzioni delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e di pompe di calore contenti HCFC se la quantità contenuta è pari o superiore a 3 kg. Il registro deve essere conforme al modello di cui all’allegato I del D.P.R. 147/2006. D. Fughe ed emissioni130 Devono essere adottate tutte le misure di prevenzione possibili. I gestori delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio devono verificare la presenza di fughe: almeno ogni anno se la quantità di sostanze controllate è pari o superiore a 3 kg (non si applica a sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 kg); almeno ogni 6 mesi se la quantità di sostanze controllate è pari o superiore a 30 kg; almeno ogni 3 mesi se la quantità di sostanze controllate è pari o superiore a 300 kg. 128 Regolamento CE 1005/2009 art. 11. Regolamento CE 1005/2009 art. 23.3. 130 Regolamento CE 1005/2009 art. 23.1. 129 Edizione n° 27, ottobre 2014 71 UI Torino – AMBIENTE Le eventuali fughe devono essere riparate entro 14 giorni con verifica, entro il mese successivo, dell’efficacia dell’intervento. I gestori devono inoltre riportare su un apposito registro i dati relativi alle operazioni di manutenzione e verifica che riguardino le sostanze controllate. E. Recupero e distruzione131 Le sostanze controllate contenute in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori devono essere recuperate, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere distrutte oppure per essere riciclate o rigenerate. Le operazioni di isolamento/estrazione (recupero), trasporto, raccolta, riciclo, rigenerazione e smaltimento delle sostanze ozono lesive vengano svolte dai Centri di Raccolta Autorizzati istituiti nell’ambito degli Accordi di Programma conclusi fra le tipologie di imprese ivi indicate, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dello Sviluppo Economico132. Le imprese di assistenza e manutenzione che effettuino una o più delle operazioni suddette, inclusa la manutenzione delle apparecchiatura con HCFC riciclati133, devono associarsi ai Centri di Raccolta Autorizzati esistenti ovvero stipulare un nuovo Accordo di Programma, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della Legge 549/93. Sono fatti salvi gli eventuali obblighi derivanti dall’applicazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti. F. Sostanze nuove134 Sono vietate la produzione, importazione, immissione sul mercato, uso ed esportazione delle cosiddette “sostanze nuove”, ossia dibromodifluorometano (halon 1202), 1-bromopropano, bromoetano, tetrafluoroiodometano e clorometano. Tale divieti non si applicano alle sostanze nuove se utilizzate come materia prima per usi di laboratorio e a fini di analisi ed alcune casi particolari di importazioni di merci. G. Comunicazioni135 Il detentore di impianti di refrigerazione e condizionamento contenenti CFC in quantità non inferiore a 20 kg doveva darne comunicazione ai Ministeri dell’ambiente e delle attività produttive entro il 23/01/2002. 131 Regolamento CE 1005/2009 art. 22. Legge 549/93 art. 6.5 133 Regolamento CE 1005/2009 art. 11.4 134 Regolamento CE 1005/2009 art. 24. 135 D.M. 3/10/2001 art. 8. 132 Edizione n° 27, ottobre 2014 72 UI Torino – AMBIENTE 3.2.3. Scadenze Fattispecie Comunicazione di detenzione in impianti di CFC in quantità non inferiore a 20 kg (D.M. 3/10/2001, Data 23/1/2002 Enti competenti Ministeri ambiente e attività produttive art. 8) Obbligo di etichettatura delle sostanze controllate utilizzabili in 1/7/2010 deroga (materia prima; processi dell’allegato III; usi di laboratorio) (Reg CE 1005/2009 artt. - 7,8,10) Possibilità di immettere sul mercato HCFC rigenerati utilizzabili per la manutenzione delle apparecchiature (Reg CE 31/12/2014 - 31/12/2014 - 1005/2009 art. 11.3) Possibilità di riciclare HCFC nell’ambito della manutenzione delle apparecchiature da cui provengono (Reg CE1005/2009 art. 11.4) 3.2.4. Documenti Fattispecie Detenzione in impianti di CFC in quantità non inferiore a 20 kg Impianti e apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore contenenti HCFC oltre 3 kg Documenti richiesti Comunicazione a Ministeri ambiente e attività produttive Registro delle manutenzioni 3.2.5. Illeciti e sanzioni Fattispecie Inosservanza dei divieti contenuti nel regolamento CE 1005/2009 (L. 549/1993, art. 3) Sanzione arresto fino a 2 anni e ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies) Immissione sul mercato, produzione, utilizzo, importazione arresto fino a due anni e ammenda o esportazione di sostanze controllate (D.Lgs. 108/2013, art. fino a 120.000 € 3.1) Immissione sul mercato di sostanze controllate in contenitori non riutilizzabili (D.Lgs. 108/2013, art. 4.1) Edizione n° 27, ottobre 2014 arresto fino a tre anni e ammenda fino a 150.000 € 73 UI Torino – AMBIENTE Fattispecie Immissione sul mercato, importazione o esportazione, ad esclusione degli effetti personali, di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate (D.Lgs. 108/2013, art. 5.1) Detenzione senza eliminazione entro il 12/4/2014 di sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate (D.Lgs. 108/2013, art. 5.2) Produzione o immissione sul mercato di sostanze controllate come materia prima senza adempiere agli obblighi di etichettatura di cui all’art. 7.2 del Reg.1005/2009 (D.Lgs. 108/2013, art. 6.1) Produzione o immissione sul mercato di sostanze controllate come agente di fabbricazione senza adempiere agli obblighi di etichettatura di cui all’art. 8.3 del Reg.1005/2009 (D.Lgs. 108/2013, art. 7.1) Produzione o immissione sul mercato di sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e ai fini di analisi senza adempiere agli obblighi di etichettatura di cui all’art. 10.3 del Reg.1005/2009 (D.Lgs. 108/2013, art. 8.1) Produzione o immissione sul mercato di sostanze controllate, diverse dagli HCFC, per usi essenziali di laboratorio e ai fini di analisi non conformi ai requisiti dell’allegato V del Reg. 1005/2009 (D.Lgs. 108/2013, art. 8.2) Immissione sul mercato o utilizzo di HCFC rigenerati o riciclati per attività di manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore, senza adempiere agli obblighi di etichettatura di cui all’art. 11.3 e 11.6 del Reg.1005/2009 Sanzione arresto fino a due anni e ammenda fino a 120.000 € arresto fino ad un anno e ammenda fino a 100.000 € sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 € sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 € sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 € sanzione amministrativa da 10.000 a 100.000 € sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 € (D.Lgs. 108/2013, art. 9.1) Gestione di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore contenenti HCFC riciclati senza ottemperare all’obbligo di tenuta del registro di cui all’art. 11.7, primo periodo, del Reg.1005/2009 (D.Lgs. 108/2013, art. 9.2) Utilizzo di HCFC rigenerati o riciclati per manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore senza ottemperare all’obbligo di tenuta del registro di cui all’art. 11.7, secondo periodo, del Reg.1005/2009 (D.Lgs. 108/2013, sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 € sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 € art. 9.3) Produttori e importatori titolari di licenza che cedono i loro diritti ad altri produttori o importatori senza adempiere all’obbligo di notifica (D.Lgs. 108/2013, art. 10.1) Produttore che supera i livelli di produzione consentiti per ragioni di razionalizzazione industriale senza l'autorizzazione (D.Lgs. 108/2013, art. 10.2) Importatore, titolare di una licenza, che immette in libera pratica nella Comunità sostanze controllate in quantità eccedenti alle quote assegnate (D.Lgs. 108/2013, art. 11.1) Edizione n° 27, ottobre 2014 sanzione amministrativa da 15.000 a 150.000 € arresto fino a diciotto mesi e ammenda fino a 100.000 € arresto fino a diciotto mesi e ammenda fino a 100.000 € 74 UI Torino – AMBIENTE Fattispecie Importazione o esportazione, da o verso Stati che non sono Parti del protocollo, di sostanze controllate o prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da dette sostanze (D.Lgs. 108/2013, art. 12.1) Impresa che non recupera le sostanze controllate durante le operazioni di manutenzione, assistenza o smantellamento di prodotti ed apparecchiature (D.Lgs. 108/2013, art. 13.1) Distruzione di sostanze controllate e di prodotti che contengono tali sostanze, tramite tecnologie differenti da quelle previste dall'articolo 22.2, del Reg. 1005/2009 (D.Lgs. Sanzione arresto fino a tre anni e ammenda fino a 150.000 € sanzione amministrativa da 30.000 a 150.000 € sanzione amministrativa da 30.000 a 150.000 € 108/2013, art. 13.2) Impresa che, nelle more della conclusione degli Accordi di Programma di cui all'art. 6.5 della L. 549/1993, effettua il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate (D.Lgs. 108/2013, art. 13.3) Impresa che non adotta le tecnologie disponibili e le migliori pratiche per ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate (D.Lgs. 108/2013, art. 14.1) Impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate senza adempiere agli obblighi di verifica della presenza di fughe, nonché, nel caso di fuga rilevata, non ottemperi alle tempistiche di riparazione e successiva verifica di efficacia. sanzione amministrativa da 30.000 a 150.000 € sanzione amministrativa da 10.000 a 100.000 € sanzione amministrativa da 10.000 a 100.000 € (D.Lgs. 108/2013, art. 14.2) Impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate e che sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 € non tiene il registro ovvero riporta informazioni inesatte, incomplete e comunque non conformi (D.Lgs. 108/2013, art. 14.3) L'impresa che, nelle more della conclusione degli accordi di programma di cui all'articolo 6.5 della L. 549/1993 gestisce apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio sanzione amministrativa da 30.000 a contenenti sostanze controllate senza adempiere agli 150.000 € obblighi di verifica della presenza di fughe, nonché nel caso di fuga rilevata non ottemperi alle tempistiche di riparazione e successiva verifica di efficacia (D.Lgs. 108/2013, art. 14.4) Impresa che utilizza sostanze come materia prima o agente di fabbricazione senza adottare le tecnologie disponibili e le migliori pratiche per ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate (D.Lgs. 108/2013, art. 14.5) Impresa che durante la fabbricazione di altri prodotti chimici non adotta le tecnologie disponibili e le migliori pratiche per ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate (D.Lgs. 108/2013, art. 14.6) Edizione n° 27, ottobre 2014 sanzione amministrativa da 10.000 a 100.000 € sanzione amministrativa da 30.000 a 150.000 € 75 UI Torino – AMBIENTE Fattispecie Produzione, importazione, immissione sul mercato, utilizzo ed esportazione di sostanze nuove di cui alla parte A dell'allegato II del Reg. 1005/2009 (D.Lgs. 108/2013, art. 15.1) Mancata presentazione, nel termine stabilito, della comunicazione di cui all'art. 27 del Reg. 1005/2009, ovvero presentazione in modo incompleto, inesatto o non conforme (D.Lgs. 108/2013, art. 16.1) Sanzione arresto fino a due anni e ammenda fino a 120.000 € sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 € N.B. Le sanzione pecuniarie previste dal D.Lgs. 231/2001 sono in capo alle persone giuridiche e sono espresse in quote il cui valore è variabile da 258 a 1.549 €. La definizione dell’importo di ogni quota nei singoli casi è affidata alla decisione del giudice penale, che in caso di reati qualificati come delitti può comminare anche pene interdittive. Edizione n° 27, ottobre 2014 76 UI Torino – AMBIENTE 3.3. GAS AD EFFETTO SERRA Per le novità in materia si prega di fare riferimento alla Newsletter ETS del nostro Servizio Energia. 3.3.1. Principali riferimenti normativi Il più delle volte le norme nazionali applicative della Direttiva 2003/87/CE (cd. Direttiva Emission Trading o Direttiva ETS) sono emanate come decreti direttoriali o deliberazioni, dei quali, nella maggior parte dei casi, viene dato annuncio tramite un comunicato in G.U.; i testi di tali disposizioni, solo alcune delle quali sono riportate nel seguente elenco, sono reperibili seguendo le indicazioni del relativo comunicato che, in linea generale, rimandano al sito www.minambiente.it (sezione Clima/Emission trading). Direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275 Decisione 280/2004/CE del 29 gennaio 2004 relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto G.U.U.E. 19 febbraio 2004, n. L 49 Decreto direttoriale DEC/RAS/1715/2004 del 16 novembre 2004 Decreto direttoriale in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1 comma 3 del decretolegge n. 273 del 12 novembre 2004 G.U. 2 dicembre 2004, n. 283 (comunicato) Decreto direttoriale DEC/RAS/1877/2004 del 29 novembre 2004 Decreto direttoriale in attuazione di quanto disposto dall’articolo 2 comma 1 del decretolegge del 12 novembre 2004 n. 273 G.U. 6 dicembre 2004, n. 286 (comunicato) Regolamento (CE) n. 2216/2004 del 21 dicembre 2004 relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio G.U.U.E. 29 dicembre 2004, n. L 386 Decisione 2005/166/CE del 10 febbraio 2005 che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto G.U.U.E. 1 marzo 2005, n. L 55 Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti G.U. 12 luglio 2005, n. 160 Edizione n° 27, ottobre 2014 77 UI Torino – AMBIENTE Decreto direttoriale DEC/RAS/854/2005 del 1° luglio 2005 Disposizioni di attuazione della decisione della commissione europea C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/ce del Parlamento europeo e del Consiglio G.U. 30 luglio 2005, n. 176 (comunicato) Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 dicembre 2005 Modalità per il recupero degli idrofluorocarburi dagli estintori e dai sistemi di protezione antincendio. G.U. 18 gennaio 2006, n. 14 Decreto del Ministero dell’ambiente del 23 febbraio 2006 (DEC/RAS/074/2006) Assegnazione e rilascio delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007 ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. G.U. 9 marzo 2006, n. 57 (suppl. ord. n. 56) Decreto del Ministero dell’ambiente 16 febbraio 2006 (DEC/RAS/065/2006) Ricognizione delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra rilasciate con decreti DEC/RAS/2179/2004, DEC/RAS/2215/2004 e DEC/RAS/013/2005 ai sensi del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316. G.U. 9 marzo 2006, n. 57 (suppl. ord. n. 56) Decreto direttoriale DEC/RAS/96/2006 del 2 marzo 2006 Rilascio del riconoscimento dell’attività di verifica delle comunicazioni delle emissioni prevista dall’articolo 15 della direttiva 2003/87/CE e dall’articolo 4, comma 6 del decreto DEC/RAS/74/2006 Decreto direttoriale DEC/RAS/115/2006 del 13 marzo 2006 Disposizioni per la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra prevista dall’articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Regolamento (CE) n. 842/2006 del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra G.U.U.E. 14 giugno 2006, L161 Decreto interministeriale del 18 dicembre 2006 (DEC/RAS/1448/2006) Approvazione del Piano Nazionale di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 20082012. G.U. 13 febbraio 2007, n. 36 (suppl. ord. n. 35) Regolamento (CE) n. 1494/2007 del 17 dicembre 2007 che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra G.U.U.E. del 18 dicembre 2007, n. L 332 Edizione n° 27, ottobre 2014 78 UI Torino – AMBIENTE Regolamento (CE) n. 1497/2007 del 18 dicembre 2007 che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra G.U.U.E. del 19 dicembre 2007, n. L 333 Regolamento (CE) n. 1516/2007 del 19 dicembre 2007 che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra G.U.U.E. del 20 dicembre 2007, n. L 335 Decisione 2007/589/CE del 18 luglio 2007136 Linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio G.U.U.E. del 31 agosto 2007, n. L 229 Deliberazione del Comitato Nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87 n. 025/2007 Specificazione del campo di applicazione del decreto legislativo 4 aprile 2006 relativamente agli impianti di combustione e raccolta delle informazioni ai fine dell’assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 agli impianti di cui alla decisione della commissione europea del 15 maggio 2007. G.U. del 26 luglio 2007, n. 172 Deliberazione del Comitato Nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87 n. 033/2007 Raccolta di informazioni aggiornate relative ai parametri di base necessari per la predisposizione della decisione di assegnazione delle quote di emissione di cui all’art. 8, comma 2, lettera C) del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 G.U. del 31 agosto 2007, n. 202 (Comunicato) Deliberazione del Comitato Interministeriale per la programmazione economica 1 dicembre 2007 Aggiornamento della Delibera CIPE n. 123/2002 recante “revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra” (Deliberazione n. 135/2007). G.U. 29 dicembre 2007, n. 301 Deliberazione del Comitato Nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87 n. 001/2008 Ricognizione delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra rilasciate nel periodo 2005-2007 al fine del rilascio delle autorizzazioni per il periodo 2008-2012 ai sensi del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216 G.U. 10 marzo 2008, n. 59 (Comunicato) Regolamento (CE) n. 994/2008 dell’8 ottobre 2008 136 A partire dai dati 2013 subentra il Reg. 601/2012 Edizione n° 27, ottobre 2014 79 UI Torino – AMBIENTE relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio G.U.U.E. 9 ottobre 2008, n. L 268 Decreto interministeriale 28 febbraio 2008 Approvazione della proposta di decisione di assegnazione delle quote di CO2, per il periodo 2008-2012 G.U. 13 dicembre 2008, n. 291 (suppl. ord. n. 275) Deliberazione del Comitato nazionale di gestione ed attuazione della Direttiva 2003/87/CE 27 novembre 2008, n.20 Esecuzione della decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, elaborata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modifiche e integrazioni, in osservanza del nulla osta della Commissione europea. (Deliberazione n. 20/2008 del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE). G.U. 13 dicembre 2008, n. 291 (suppl. ord. n. 275) Deliberazione del Comitato nazionale di gestione ed attuazione della Direttiva 2003/87/CE 26 gennaio 2009, n.1 Esecuzione della decisione di assegnazione delle quote di CO2 agli impianti di combustione supplementari o a parti supplementari di impianti di combustione, per il periodo 20082012, in osservanza al nulla osta della commissione europea. (Deliberazione n. 1/2009). G.U. 6 febbraio 2009, n. 30 Deliberazione del Comitato nazionale di gestione ed attuazione della Direttiva 2003/87/CE 10 aprile 2009, n.14 Disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea 2007/589/CE istitutiva delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (Deliberazione n. 14/2009). G.U. 4 giugno 2009, n. 127 Decisione 2010/2/UE del 24 dicembre 2009 che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio G.U.U.E. 5 gennaio 2010, n. L 1 Deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE, n. 10/2010 B Raccolta dati ai sensi dell’articolo 9 bis della direttiva 2003/87/CE come modificata dalla 2009/29/CE, per la determinazione del contributo dell’Italia all’adeguamento del quantitativo comunitario di quote di emissioni da rilasciare per il periodo 2013-2020 Legge 19 luglio 2010, n. 111 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72 recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l’assegnazione di quote di emissione di CO2 G.U. 20 luglio 2010, n. 167 Edizione n° 27, ottobre 2014 80 UI Torino – AMBIENTE Delibera dell’autorità per l’energia elettrica e il gas 29 luglio 2010, n. ARG/elt 117/10 Criteri per la determinazione dei crediti spettanti ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, ai gestori degli impianti o parti di impianto riconosciuti come “nuovi entranti” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 che non hanno ricevuto quote di emissione di CO2 a titolo gratuito Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 30 luglio 2010 Regolamento (UE) n. 1031/2010 del 12 novembre 2010 relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas ad effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità G.U.U.E. 18 novembre 2010, n. L 302 Deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE del 17 dicembre 2010, n. 29 Metodologie per l’applicazione della regola della razionalizzazione di cui al punto 5.2 dell’Allegato B della Decisione di assegnazione per il periodo 2008-2012 Decisione 2011/278/UE del 27 aprile 2011, n. 278 che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio G.U.U.E. 17 maggio 2011, n. L 130 Deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE del 1 giugno 2011, n. 22 Disciplina dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per gli impianti o parti di impianto non autorizzate ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni Deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE del 6 luglio 2011, n. 26 Raccolta dati per l’elaborazione dell’elenco di cui all’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE come modificata dalla 2009/29/CE Deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE del 13 settembre 2011, n. 30 Disposizioni per lo svolgimento dell’attività di verifica per il rilascio dell’attestato di verifica del modulo per la raccolta dei dati di riferimento per l’assegnazione gratuita delle quote per il periodo successivo al 2012 e della relativa relazione metodologica (articolo 1, comma 1, lettera c) della deliberazione n.26/2011) Regolamento (UE) n. 550/2011 del 7 giugno 2011 che stabilisce, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alcune restrizioni applicabili all’uso dei crediti internazionali generati da progetti relativi a gas industriali G.U.U.E. 8 giugno 2011, n. L 149 Edizione n° 27, ottobre 2014 81 UI Torino – AMBIENTE Decisione 2011/389/UE del 30 giugno 2011 relativa alla quantità, per tutta l’Unione, delle quote di cui all’articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettere da a) a d), della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità G.U.U.E. 1 luglio 2011, n. L 173 Decisione 2011/540/UE del 18 agosto 2011, n. 540 che modifica la decisione 2007/589/CE per quanto riguarda l’inclusione di linee guida in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra derivate da nuove attività e nuovi gas G.U.U.E. 21 settembre 2011, n. L 244 Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 162 Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonche' modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006. G.U. 4 ottobre 2011, n. 231 Decisione 2011/745/UE dell’11 novembre 2011 che modifica le decisioni 2010/2/UE e 2011/278/UE per quanto riguarda i settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio G.U.U.E. 17 novembre 2011, n. L 299 Regolamento (UE) n. 1210/2011 del 23 novembre 2011 recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, il volume delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all’asta prima del 2013 G.U.U.E. 24 novembre 2011, n. L 308 Regolamento (UE) n. 1193/2011 del 18 novembre 2011 che istituisce un registro dell’Unione per il periodo di scambio avente inizio il 1° gennaio 2013 e i periodi di scambio successivi, relativi al sistema di scambio delle quote di emissioni dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti della Commissione (CE) n. 2216/2004 e (UE) n. 920/2010 G.U.U.E. 29 novembre 2011, n. L 315 Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2011, n. 43 Regolamento recante attuazione del regolamento CE n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra G.U. 20 aprile 2012, n. 93 Regolamento (UE) n. 600/2012 del 21 giugno 2012 sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellatechilometro e sull’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio G.U.U.E. 12 luglio 2012, n. L 181 Edizione n° 27, ottobre 2014 82 UI Torino – AMBIENTE Regolamento (UE) n. 601/2012 del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio G.U.U.E. 12 luglio 2012, n. L 181 Deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE del 13 novembre 2012, n. 27 Adempimenti di cui al regolamento (UE) n. 610/2012 della Commissione Europea del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Comunicato del Ministero dell’ambiente Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 13 del d.P.R. n. 43/2012 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. G.U. 11 febbraio 2013, n. 35 Comunicato del Ministero dell’ambiente Registro dell'impianto di cui all'articolo 15 del d.P.R. n. 43/2012 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. G.U. 11 febbraio 2013, n. 35 Decreto Legislativo 5 marzo 2013, n. 26 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. G.U. 28 marzo 2013, n. 74 Decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 Attuazione delle direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. G.U. 4 aprile 2013, n. 79 Comunicato del Ministero dell’ambiente Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 13 del D.P.R. n. 43/2012 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. G.U. 15 aprile 2013, n. 88 Comunicato del Ministero dell’ambiente Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra di cui all'articolo 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/2012, recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. G.U. 14 maggio 2013, n. 111 Regolamento (UE) n. 389/2013 del 2 maggio 2013 che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione Edizione n° 27, ottobre 2014 83 UI Torino – AMBIENTE G.U.U.E. 3 maggio 2013, n. L 122 Decisione della Commissione 2013/447/UE, del 5 settembre 2013 sul coefficiente di utilizzo della capacità standard ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, della decisione 2011/278/UE G.U.U.E. 7 settembre 2013, n. L 240 Decisione della Commissione 2013/448/UE, del 5 settembre 2013 relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio G.U.U.E. 7 settembre 2013, n. L 240 Regolamento (UE) n. 1123/2013 dell’8 novembre 2013 relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio G.U.U.E. 9 novembre 2013, n. L299 Regolamento (UE) n. 517/2014 del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006 G.U.U.E. 20 maggio 2014, n. L 150 A. Anidride carbonica (CO2) A.1. Modalità di regolamentazione La regolamentazione delle emissioni di CO2 si basa sull’assegnazione di diritti di emissione scambiabili (“quote”) nell’ambito di periodi di riferimento, la cui durata è attualmente fissata in 8 anni. Una quota equivale ad 1 t di CO2 emessa. Tale meccanismo è stato avviato a partire dal 2005 e quello in corso è il terzo periodo, che copre gli anni 2013-2020. Sono soggette le attività riportate in allegato I al D.Lgs. 30/2013, che comprendono il trasporto aereo e impianti fissi. Le emissioni di CO2 di impianti fissi devono essere autorizzate mediante provvedimento del “Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto” (nel seguito Comitato) almeno 90 gg prima della loro messa in esercizio137. L’autorizzazione è riesaminata almeno ogni 5 anni138. I gestori degli impianti autorizzati devono comunicare al Comitato: le modifiche dell’impianto, dell’identità del gestore o delle modalità di monitoraggio, almeno 90 gg prima139; la cessazione dell’attività, entro 10 gg e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta 140; la cessazione parziale dell’attività, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta141; 137 D.Lgs. 30/2013, artt. 13, 14 D.Lgs. 30/2013, art. 15.1 139 D.Lgs. 30/2013, art. 16.1 140 D.Lgs. 30/2013, art. 24.3 141 D.Lgs. 30/2013, art. 25.2 138 Edizione n° 27, ottobre 2014 84 UI Torino – AMBIENTE la riduzione sostanziale di capacità dell’impianto, almeno 90 gg prima135, e i relativi dati verificati entro 60 gg e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta142. Gli impianti autorizzati, con la principale eccezione degli impianti di produzione di energia elettrica, ricevono a titolo gratuito, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un determinato numero di quote di emissione143. Nel periodo 2013-2020 la quantità di quote gratuite decresce linearmente ogni anno144, e le rimanenti quote disponibili sono messe all’asta. Le quote spettanti sono riversate annualmente nel Registro dell’Unione, la cui sezione italiana è gestita da ISPRA, ove vengono contabilizzate anche tutte le acquisizioni e le cessioni. Misure di favore possono essere adottate per i settori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione, mentre per gli impianti definiti di “dimensioni ridotte” (emissione inferiore a 25000 t di CO2 negli ultimi 3 anni e, per gli impianti di combustione, potenza termica inferiore a 35 MW) il gestore può richiedere l’esclusione dal sistema di scambio, fermo restando l’obbligo di continuare a monitorare le emissioni. Terminato ciascun anno solare, il gestore deve calcolare la quantità di CO2 emessa e la comunica al Comitato entro il 31 marzo145 unitamente ad un attestato di verifica rilasciato da un verificatore accreditato146. Entro il successivo 30 aprile deve restituire le quote utilizzate147, acquisendo sul mercato, o mediante i cosiddetti meccanismi flessibili, le quote eventualmente mancanti, mentre le quote non utilizzate possono essere conservate o vendute, fermo restando che le quote rimangono valide solo nell’ambito del periodo di riferimento148. A.2. Piano di monitoraggio Per il periodo di riferimento 2013-2020 la determinazione delle emissioni annue di CO2 deve essere effettuata conformemente ad un Piano di monitoraggio predisposto sulla base delle indicazioni della decisione 2012/601/CE e della deliberazione 27/2012. Il piano è inviato al Comitato attraverso il sito www.ages.minambiente.it ed è approvato con eventuali ulteriori prescrizioni. Il piano di monitoraggio approvato deve essere aggiornato in caso di modifica. Se la modifica è significativa la proposta di aggiornamento del Piano deve essere trasmessa non oltre 30 gg dall’avvenuta modifica, se è non significativa la proposta di aggiornamento è inviata entro il 31 dicembre dell’anno in cui ha effetto. B. Gas fluorurati ad affetto serra La base legale della regolamentazione dei gas fluorurati ad effetto serra è data dal regolamento (CE) 842/2006, a sua volta integrato da altri regolamenti comunitari di seguito citati. Ad esso si affianca la direttiva 2006/40/CE che riguarda gli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore. A livello nazionale sono stati emanati due provvedimenti, il D.P.R. 43/2012, che definisce norme di attuazione delle norme comunitarie, e il D.Lgs. 26/2013 che stabilisce il sistema sanzionatorio. Dal 1° gennaio 2015 diventerà applicabile il nuovo regolamento (UE) 517/2014 che comporterà una conseguente parziale revisione della disciplina di seguito descritta. 142 D.Lgs. 30/2013, art. 26.2 D.Lgs. 30/2013, art. 23.1 144 Direttiva 2003/87/CE, art. 9 145 D.Lgs. 30/2013, art. 34.2 146 D.Lgs. 30/2013, art. 35.1 147 D.Lgs. 30/2013, art. 32.3 148 Direttiva 2003/87/CE, art. 13 143 Edizione n° 27, ottobre 2014 85 UI Torino – AMBIENTE B.1. I gas regolamentati Sono oggetto di controllo o restrizioni all’uso da parte dell’UE, in quanto gas ad effetto serra, alcuni gas fluorurati, appartenenti alle famiglie degli idrofluorocarburi (HFC) e perfluorocarburi (PFC), nonché l’esafluoruro di zolfo (SF6). L’elenco dei singoli composti è riportato nell’allegato I, parte 1, al regolamento (CE) 842/2006. Oltre ai gas puri si possono utilizzare anche loro miscele, che sono regolamentate se sono soddisfatte due condizioni: almeno un componente è un gas fluorurato ad effetto serra, il GWP complessivo non è inferiore a 150 (il GWP, o potenziale di riscaldamento globale, esprime la capacità di produrre effetto serra rispetto all’anidride carbonica). Il GWP della miscela si calcola con il procedimento illustrato nell’allegato I, parte 2, al regolamento (CE) 842/2006. B.2. Modalità di regolamentazione Le modalità di regolamentazione previste dalla norma comunitaria consistono in: Divieti d’uso149 L’uso di SF6 nella pressofusione del magnesio è vietato dall’1/1/2008, salvo che per quantità inferiori a 850 kg/anno. L’uso per il riempimento dei pneumatici è vietato dal 4/7/2007. Divieti di messa in commercio I prodotti ed apparecchiature che non possono essere messi in commercio se contenenti gas fluorurati ad effetto serra sono riportati nell’allegato II al regolamento (CE) 842/2006. Prescrizioni tecniche e gestionali Le prescrizioni tecniche e gestionali riguardano: Controllo delle perdite Gli operatori di apparecchiature fisse contenenti i gas fluorurati e costituite da impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore mobili e sistemi di protezione antincendio devono provvedere al loro controllo periodico per verificare la presenza di eventuali perdite. Il controllo è effettuato una volta ogni tre mesi se la quantità di gas fluorurati supera 300 kg, una volta ogni sei mesi per quantità comprese tra 300 e 30 kg e una volta all’anno per quantità comprese tra 30 e 3 kg (la soglia inferiore è 6 kg per impianti sigillati ermeticamente). Per quantità oltre i 300 kg deve essere inoltre installato un sistema di rilevamento delle perdite (in tal caso la frequenza dei controlli è dimezzata). Per i sistemi antincendio sono inoltre considerate equivalenti le ispezioni condotte ai sensi della norma UNI ISO 14520, purché con frequenza equivalente. Le modalità di controllo sono definite da: regolamento (CE) 1516/2007 per apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, regolamento (CE) 1497/2007 per sistemi di protezione antincendio fissi. 149 Regolamento 842/2006, art. 8. Edizione n° 27, ottobre 2014 86 UI Torino – AMBIENTE Recupero I gas fluorurati devono essere sempre recuperati tramite personale adeguatamente qualificato, anche da apparecchiature mobili, con la sola eccezione di quelle ad uso militare. Il recupero è sempre effettuato prima della distruzione di apparecchiature che li contengono e, ove appropriato, durante la loro riparazione o manutenzione. Il recupero è altresì dovuto dai loro contenitori prima che questi vengano eliminati. Qualificazione del personale e delle imprese Il D.P.R. 43/2012 prevede la qualificazione (certificazione e/o attestazione) delle persone e delle imprese che effettuano il controllo delle perdite e il recupero di gas fluorurati nonché l’installazione, la manutenzione e la riparazione di apparecchiature che li contengono. Le persone e le imprese che svolgono determinate attività devono inoltre iscriversi al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate, gestito dalle Camere di Commercio. Registrazioni e comunicazioni Gli operatori di applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, devono tenere il “Registro dell’Apparecchiatura”, mentre gli operatori dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati tengono il “Registro del Sistema”. I formati dei registri sono stati definiti dal Ministero del’ambiente e reperibili sul relativo sito web. Gli operatori soggetti all’obbligo di registro devono inoltre presentare ad ISPRA, entro il 31 maggio di ciascun anno, una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro. La trasmissione è effettuata attraverso il sito www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas dove sono anche reperibili le istruzioni per la compilazione. Una diversa comunicazione è dovuta dai soggetti che producono, importano o esportano gas fluorurati in quantità superiore ad una tonnellata all’anno, tenuti a trasmettere alla Commissione europea e a ISPRA i dati di cui all’art. 6, comma 1, del regolamento 842/2006 entro il 31 marzo di ciascun anno. Etichettatura I seguenti prodotti e apparecchiature, se immessi sul mercato a decorrere dal 1° aprile 2008, devono essere provvisti di un’apposita etichettatura in lingua italiana che consenta di identificare i gas fluorurati in essi contenuti: prodotti e apparecchiature di refrigerazione contenenti PFC o preparati contenenti PFC; prodotti e apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento (diversi da quelli nei veicoli a motore), pompe di calore, sistemi di protezione antincendio, estintori, qualora il rispettivo tipo di apparecchiatura o prodotto contenga HFC o preparati contenenti HFC; commutatori contenenti SF6 o preparati contenenti SF6; tutti i contenitori per gas fluorurati ad effetto serra. I contenuti, la forma e la posizione delle etichette sono precisati dal regolamento (CE) 1494/2007. Informazioni sui gas fluorurati contenuti devono inoltre essere presenti nei relativi manuali d’istruzione. Edizione n° 27, ottobre 2014 87 UI Torino – AMBIENTE 3.3.3. Scadenze Fattispecie Domanda di autorizzazione ad emettere CO2 (D.Lgs. 30/2013, art. 14.1) Data Enti competenti almeno 90 gg prima della data Comitato di entrata in esercizio Modifica dell’identità del gestore, della natura o funzionamento dell’impianto, ampliamenti o almeno 90 gg prima della data Comitato riduzioni sostanziali della capacità di modifica dell’impianto (D.Lgs. 30/2013, art. 16.1) Dichiarazione delle emissioni di CO2 dell’anno 31/03 Comitato solare precedente con relativa verifica (D.Lgs. 30/2013, art. 34.2) Restituzione delle quote relative alle emissioni 30/04 di CO2 dell’anno solare precedente (D.Lgs. 30/2013, art. 32.3) Comunicazione di cessazione dell’attività (D.Lgs. 30/2013, art. 24.3) entro 10 gg e comunque non oltre il 31/12 Comunicazione di cessazione parziale 31/12 dell’attività (D.Lgs. 30/2013, art. 25.2) Comunicazione di riduzione sostanziale di entro 60 gg e comunque non capacità dell’impianto verificata (D.Lgs. 30/2013, oltre il 31/12 Registro nazionale emissioni Comitato Comitato Comitato art. 26.2) Comunicazione di modifica significativa del Piano di monitoraggio (Deliberazione 27/2012, art. Non oltre 30 gg dalla modifica Comitato 4.2) Comunicazione di modifica non significativa del Piano di monitoraggio (Deliberazione 27/2012, 31/12 Comitato art. 4.2) Cessazione d’uso di HFC e PFC Calendario definito da reg. 842/2006 Cessazione uso di SF6 Calendario definito da reg. 842/2006 Comunicazione da parte di produttori, importatori ed esportatori in merito alle sostanze fluorurate trattate (D.P.R. 43/2012, art. 31/03 16) Denuncia delle immissioni di gas serra in atmosfera da parte di operatori obbligati a detenere i registri per apparecchiature fisse contenenti gli HFC e i PFC (D.P.R. 43/2012, art. 31/05 Commissione europea ISPRA ISPRA 16) Etichettatura apparecchiature immesse sul mercato in conformità al Reg. 1494/2007 1/04/2008 Edizione n° 27, ottobre 2014 88 UI Torino – AMBIENTE 3.3.4. Documenti Fattispecie Impianto che emette CO2 soggetto al D.Lgs. 216/2006 Apparecchiature fisse contenenti CFC o PFC soggette al Reg. 842/2006 Documenti richiesti Autorizzazione alle emissioni di CO2 Comunicazioni al Comitato per l’assegnazione delle quote Comunicazioni al Comitato di chiusura o di sospensioni dell’attività Domanda di iscrizione al Registro Piano di monitoraggio (2008-2012) Verifica delle dichiarazioni Dichiarazione annuale delle emissioni Registri 3.3.5. Illeciti e sanzioni Fattispecie Esercizio di impianto soggetto al D.Lgs. 30/2013 senza autorizzazione (D.Lgs. 30/2013, art. 36.1) Mancata, falsa o incompleta dichiarazione delle emissioni di CO2 entro il 31 marzo con attestato di verifica (D.Lgs. Sanzione sanzione amministrativa da 25.000 a 250.000 € + 100 € per t di CO2 emessa senza autorizzazione + ammontare equivalente al costo di acquisto di quote che non sarebbero state assegnate gratuitamente sanzione amministrativa da 2.500 a 50.000 € 30/2013, art. 36.5) Mancata restituzione delle quote entro la scadenza (D.Lgs. 30/2013, art. 36.6) Mancata comunicazione preventiva di modifica dell’identità del gestore, della natura e del funzionamento dell’impianto, di ampliamenti o riduzioni sostanziali della capacità (D.Lgs. 30/2013, art. 36.7) Mancata comunicazione di cessazione attività, cessazione parziale di attività, di riduzione sostanziale di capacità verificata (D.Lgs. 30/2013, art. 36.8) Rilascio di attestati di verifica falsi o non veritieri o non congruenti (D.Lgs. 30/2013, art. 36.11) Edizione n° 27, ottobre 2014 sanzione amministrativa di 100 € per quota di emissione non restituita sanzione amministrativa da 1.000 a 100.000 € + 100 €/t di CO2 emessa e non monitorata o indebitamente rilasciata + ammontare equivalente al costo di acquisto di quote emesse e non monitorate o indebitamente rilasciate sanzione amministrativa da 1.000 a 100.000 € + da 20 a 100 € per quota di emissione indebitamente rilasciata + ammontare equivalente al costo di acquisto di quote indebitamente rilasciate sanzione amministrativa da 20 a 40 € aumentata di 100 € per quota di emissione emessa in eccesso al dichiarato; nei casi gravi revoca dell’accreditamento 89 UI Torino – AMBIENTE Fattispecie Sanzione Operatore che non effettua il controllo delle perdite o l’installazione di sistemi di rilevamento delle perdite e loro sanzione amministrativa da 7.000 a controllo in apparecchiature fisse costituite da impianti di 100.000 € refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti, sistemi di protezione antincendio (D.Lgs. 26/2013, art. 3.1) Operatore che si avvale di persone non certificate nel controllo di perdite in apparecchiature fisse costituite da impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti, sistemi di protezione antincendio (D.Lgs. 26/2013, art. 3.2) Operatore che si avvale di persone non certificate nella riparazione di perdite da apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore o da sistemi di protezione antincendio (D.Lgs. 26/2013, art. 3.3) Operatore che: non tiene il registro dell’apparecchiatura fissa di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompa di calore o di sistema di protezione antincendio (D.Lgs. 26/2013, art. 3.4). sanzione amministrativa da 10.000 a 100.000 € sanzione amministrativa da 10.000 a 100.000 € sanzione amministrativa da 7.000 a 100.000 € tiene i registri in modo incompleto, inesatto o non conforme alle disposizioni o al formato ministeriale (D.Lgs. 26/2013, art. 3.5). Operatore che non mette a disposizione i registri a sanzione amministrativa da 500 a Ministero ambiente, ISPRA e Commissione europea (D.Lgs. 5.000 € 26/2013, art. 3.6). Operatore che si avvale di persone non certificate per il recupero di gas fluorurati da circuiti di raffreddamento di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria e di pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra, impianti di protezione antincendio ed estintori, commutatori ad alta tensione (D.Lgs. 26/2013, art. 4.1). Impresa che effettua il recupero di gas fluorurati da impianti di condizionamento d’aria da veicoli a motore con personale privo di attestato (D.Lgs. 26/2013, art. 4.2). Proprietario di un contenitore per gas fluorurati a fine vita che non provvede al loro recupero (D.Lgs. 26/2013, art. 4.3). Imprese che nell’esercizio delle attività di controllo o recupero di gas fluorurati li prendono in consegna utilizzando personale non certificato (D.Lgs. 26/2013, art. 5.1). Imprese che eserciscono attività di controllo delle perdite, recupero, installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e di sistemi fissi di protezione antincendio ed estintori senza certificazione (D.Lgs. 26/2013, sanzione amministrativa da 10.000 a 100.000 € sanzione amministrativa da 7.000 a 100.000 € sanzione amministrativa da 7.000 a 100.000 € sanzione amministrativa da 10.000 a 100.000 € sanzione amministrativa da 10.000 a 100.000 € art. 5.2). Edizione n° 27, ottobre 2014 90 UI Torino – AMBIENTE Fattispecie Produttore, importatore o esportatore di gas fluorurati che non trasmette la relazione annuale entro scadenza (D.Lgs. 26/2013, art. 6.1). Produttore, importatore o esportatore di gas fluorurati che trasmette la relazione annuale incompleta, inesatta o non conforme (D.Lgs. 26/2013, art. 6.2). Operatore di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore o di sistemi fissi di protezione antincendio che non presenta la dichiarazione annuale entro scadenza (D.Lgs. 26/2013, art. 6.3) Operatore di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore o di sistemi fissi di protezione antincendio che presenta la dichiarazione annuale incompleta, inesatta o non conforme (D.Lgs. 26/2013, Sanzione sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 € sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 € sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 € sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 € art. 6.4) Immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature di refrigerazione contenenti PFC o preparati contenenti PFC, prodotti e apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento (diversi da quelli nei veicoli a motore), pompe di calore, sistemi di protezione antincendio, estintori, qualora il rispettivo tipo di apparecchiatura o prodotto contenga HFC o preparati contenenti HFC, commutatori contenenti SF6 o preparati contenenti SF6; tutti i contenitori per gas fluorurati ad effetto serra, senza la prescritta etichettatura o con etichetta non conforme (D.Lgs. 26/2013, art. 7.1) Utilizzo di SF6 nella pressofusione del magnesio (in quantità non inferiore a 850 kg/anno) (D.Lgs. 26/2013, art. 8.1) Utilizzo di SF6 nel riempimento dei pneumatici (D.Lgs. 26/2013, art. 8.2) Immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature dell’allegato II al reg. 842/2006 fabbricati dopo la relativa data di divieto (D.Lgs. 26/2013, art. 9.1) Mancata iscrizione al registro da parte delle imprese obbligate (D.Lgs. 26/2013, art. 10.1) sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 € arresto da 3 mesi a 9 mesi o ammenda da 50.000 a 150.000 € arresto da 3 mesi a 9 mesi o ammenda da 50.000 a 150.000 € arresto da 3 mesi a 9 mesi o ammenda da 50.000 a 150.000 € sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 € Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 26/2013, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 3, commi 2 e 3, e 4, comma 1, non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Edizione n° 27, ottobre 2014 91 UI Torino – AMBIENTE 4. SUOLO 4.1. Principali riferimenti normativi Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati G.U. 15 febbraio 1992, n. 38 Legge 9 dicembre 1998, n. 426 Nuovi interventi in campo ambientale G.U. 14 dicembre 1998, n. 291 Art. 1 : siti di interesse nazionale Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 13 settembre 1999 Approvazione dei "Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo" G.U. 21 ottobre 1999, n. 248 (suppl. ord. n. 185) Decreto del Ministero dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni. G.U. 15 dicembre 1999, n. 293 (suppl. ord. n. 218) Legge 28 luglio 2000, n. 224 Differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati G.U. 11 agosto 2000, n. 187 Legge 23 dicembre 2000, n. 388 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriannuale dello Stato (legge finanziaria 2001) G.U. 29 dicembre 2000, n. 302 (suppl. ord. n. 219) Art. 114 Decreto del Ministero dell’interno 29 novembre 2002 Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione. G.U. 14 dicembre 2002, n. 293 Decreto del Ministero dell’ambiente 5 luglio 2005 Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti. G.U. 17 settembre 2005, n. 217 Edizione n° 27, ottobre 2014 92 UI Torino – AMBIENTE Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale G.U. 14 aprile 2006, n. 88 (suppl. ord. n. 96) Parte quarta, titolo V Decreto del Ministero dell'ambiente 7 novembre 2008 Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. G.U. 4 dicembre 2008, n. 284 Decreto del Ministero dell'ambiente 24 gennaio 2011, n. 20 Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori. G.U. 14 marzo 2011, n. 60 4.2. Regolamentazione Disposizioni a tutela del suolo sono rintracciabili in diversi testi normativi. Prescrizioni volte alla prevenzione dell'inquinamento sono presenti nel D.Lgs. 95/1992 (art.3, divieto di deposito e/o scarico di oli usati che abbiano effetti nocivi per il suolo) e nel D.Lgs. 152/2006, parte terza (regolamentazione degli scarichi sul suolo e nel sottosuolo), mentre regolamentazioni più specifiche sono talvolta presenti a livello regionale. Norme sulle misure da adottare in caso di concreto inquinamento del suolo, ed in particolare sulle bonifiche, sono invece contenute nel D.Lgs. 152/2006, titolo V. A. Serbatoi interrati Il D.M. 246/1999, che regolamentava la gestione dei serbatoi interrati, è stato abrogato. In assenza di disposizioni statali occorre quindi fare riferimento alle eventuali disposizioni regionali, salvo che per i serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione, per i quali il DM 29 novembre 2002 del Ministero dell'interno definisce requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio. B. Bonifiche Si definiscono150: Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) - I livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio sito specifica (sono riportati nell’all. 5 alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 per suolo, sottosuolo e acque sotterranee) Concentrazioni soglia di rischio (CSR) - I livelli di contaminazione delle matrici ambientali da determinare caso per caso con l’applicazione della procedura di analisi del rischio sito specifica il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. 150 D.Lgs. 152/2006, art. 240. Edizione n° 27, ottobre 2014 93 UI Torino – AMBIENTE In caso di eventi in grado di determinare un potenziale inquinamento del sito occorre darne comunicazione a Comune, Provincia, Regione e Prefetto entro 24 ore avviando entro lo stesso termine le eventuali misure di prevenzione. Successivamente si verifica se le CSC sono superate. In caso affermativo il soggetto responsabile ne dà comunicazione immediata a Comune e Provincia e nei successivi 30 gg presenta a Comune, Provincia e Regione il piano di caratterizzazione, soggetto ad autorizzazione regionale. Entro 6 mesi dall’autorizzazione sono presentati alla Regione i risultati dell’analisi del rischio sito specifica soggetta ad approvazione con conferenza di servizio Se le CSR non risultano superate il procedimento è chiuso con eventuale prescrizione di un programma di monitoraggio. In caso contrario entro 6 mesi viene presentato alla Regione il progetto operativo della bonifica, da approvarsi entro 60 gg. Per inquinamenti storici (ante 29 aprile 2006) la comunicazione a Comune, Provincia e Regione è corredata dal piano di caratterizzazione, dopodiché si segue lo stesso procedimento previsto per i nuovi eventi151. Per quanto riguarda le acque sotterranee la CSR per ciascun contaminate è posta pari alla CSC152. L’autorizzazione alla bonifica sostituisce ogni altra autorizzazione e parere e definisce l’entità delle garanzie finanziarie da prestare a favore della Regione ( 50% costo intervento). In caso di superamento delle CSR in siti con attività in esercizio è possibile attuare la messa in sicurezza operativa (MSO). I progetti di MSO deve essere accompagnati da piani di monitoraggio per verificare l’efficacia delle misure adottate e indicano se all’atto della cessazione dell’attività saranno necessari ulteriori interventi (bonifica o messa in sicurezza permanente). Se gli enti di controllo accertano il superamento delle CSC ne danno comunicazione a Regione, Provincia e Comune. La Provincia accerta le responsabilità e diffida il responsabile a provvedere, notificando l’ordinanza anche al proprietario del sito. Se il responsabile non è individuabile e se il proprietario non provvede, gli interventi necessari sono adottati dal Comune o, in caso di inerzia, dalla Regione. Il proprietario non responsabile del sito può essere tenuto a rimborsare le spese per gli interventi effettuati dall’autorità competente solo nei limiti del valore di mercato del sito. Il superamento delle CSR è riportato nel certificato di destinazione urbanistica e gli interventi effettuati dall’autorità competente costituiscono onere reale sul sito, indicato nello stesso certificato. Le spese relative sono assistite da privilegio speciale immobiliare. B.1. Procedure semplificate di bonifica Per le aree contaminate di ridotte dimensioni o comunque di superficie non superiore a 1000 m2 si applicano procedure semplificate riportate nell’all. 4 alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006. Un’ulteriore procedura semplifica è descritta nell’articolo 242-bis ed è esperibile da qualunque operatore interessato ad effettuare a proprie spese la bonifica del suolo e sottosuolo al di sotto dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), anche in siti di interesse nazionale. C. Accumulatori al piombo, sostanze assorbenti Il DM 20/2011 prevede che siano disponibili presso gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori al piombo sostanze idonee ad assorbire e a neutralizzare eventuali fuoriuscite di soluzioni acide. 151 152 D.Lgs. 152/2006, art. 242. D.Lgs. 4/2008, art. 2.43. Edizione n° 27, ottobre 2014 94 UI Torino – AMBIENTE Il decreto definisce i quantitativi minimi e le caratteristiche delle sostanze assorbenti e neutralizzanti. 4.3. Scadenze Fattispecie Data Bonifiche entro 24 ore Comunicazione di evento potenzialmente inquinante per suolo, sottosuolo e acque sotterranee (D.Lgs. 152/2006, art. 242.1) Messa in atto di misure di prevenzione in caso entro 24 ore di evento potenzialmente inquinante per suolo, sottosuolo e acque sotterranee (D.Lgs. Enti competenti Comune, Provincia, Regione, Prefetto 152/2006, art. 242.1) Comunicazione del superamento di CSC immediata Comune e Provincia (D.Lgs. 152/2006, art. 242.3) Presentazione del piano di caratterizzazione (D.Lgs. 152/2006, art. 242.3) Presentazione dell’analisi del rischio (D.Lgs. 152/2006, art. 242.4) Presentazione del progetto di bonifica (D.Lgs. 152/2006, art. 242.7) entro 30 giorni dalla Comune, Provincia e Regione comunicazione del superamento di CSC entro 6 mesi Regione dall’approvazione del piano di caratterizzazione entro 6 mesi Comune e Regione dall’approvazione dell’analisi del rischio 4.4. Documenti Fattispecie Documenti richiesti Bonifiche Evento potenzialmente inquinante per suolo, sottosuolo e acque sotterranee comunicazione ulteriori documenti in funzione dello specifico iter amministrativo 4.5. Illeciti e sanzioni Fattispecie Mancata comunicazione dell’evento potenzialmente inquinante (D.Lgs. 152/2006, art. 257.1) Sanzione arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 1.000 a 26.000 € sanzione pecuniaria fino a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies) Edizione n° 27, ottobre 2014 95 UI Torino – AMBIENTE Fattispecie Mancata comunicazione dell’evento potenzialmente inquinante (D.Lgs. 152/2006, art. 257.1) Sanzione arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 1.000 a 26.000 € sanzione pecuniaria fino a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies) Inquinamento con superamento delle CSR senza bonifica (D.Lgs. 152/2006, art. 257.1,2) sostanze non pericolose arresto da 6 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 € sanzione pecuniaria fino a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies) sostanze pericolose arresto da 1 a 2 anni e ammenda da 5.200 a 52.000 € sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies) N.B. Le sanzione pecuniarie previste dal D.Lgs. 231/2001 sono in capo alle persone giuridiche e sono espresse in quote il cui valore è variabile da 258 a 1.549 €. La definizione dell’importo di ogni quota nei singoli casi è affidata alla decisione del giudice penale, che in caso di reati qualificati come delitti può comminare anche pene interdittive. Edizione n° 27, ottobre 2014 96 UI Torino – AMBIENTE 5. RUMORE 5.1 Principali riferimenti normativi Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno G.U. 8 marzo 1991, n. 57 Legge 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sull’inquinamento acustico G.U. 30 ottobre 1995, n. 254 (suppl. ord.) Decreto del Ministero dell’ambiente 11 dicembre 1996 Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo G.U. 4 marzo 1997, n.52 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore G.U. 1 dicembre 1997, n. 280 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici G.U. 22 dicembre 1997, n. 297 Decreto del Ministero dell’ambiente 16 marzo 1998 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico G.U. 1 aprile 1998, n. 76 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998 Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), e dell’art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 “legge quadro sull’inquinamento acustico” G.U. 26 maggio 1998, n. 120 Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459 Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario G.U. 4 gennaio 1999, n. 2 Decreto del Ministero dell’ambiente 20 maggio 1999 Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonchè criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico G.U. 24 settembre 1999, n. 225 Decreto del Ministero dell’ambiente 3 dicembre 1999 Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti G.U. 10 dicembre 1999, n. 289 Edizione n° 27, ottobre 2014 97 UI Torino – AMBIENTE Decreto del Ministero dell’ambiente 29 novembre 2000 Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore G.U. 6 dicembre 2000, n. 285 Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 G.U. 1 giugno 2004, n. 127 Circolare del Ministero dell’ambiente 6 settembre 2004 Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali G.U. 15 settembre 2004, n. 217 Decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13 Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari. G.U. 17 febbraio 2005, n. 39 Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. G.U. 23 settembre 2005, n. 222 Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2011, n. 227 Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. G.U. 3 febbraio 2012, n. 28 5.2. Regolamentazione Il D.P.C.M. 1/3/1991 ha stabilito limiti provvisori di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno. I limiti definitivi sono stati emanati con la L. 447/1995, legge quadro in materia, unitamente al successivo D.P.C.M. 14/11/1997, ma diventano applicabili solo nel momento in cui ciascun Comune ha approvato la zonizzazione acustica del proprio territorio. Le imprese debbono adeguarsi ai limiti definitivi entro 6 mesi dalla classificazione del territorio comunale o, in alternativa, possono presentare entro lo stesso termine un piano di risanamento che definisca anche la data prevista per l’adeguamento153. Sono comunque fatti salvi gli interventi di risanamento già effettuati ai sensi del D.P.C.M. 1/3/1991. Qualora questi si dimostrassero inadeguati rispetto alle nuove disposizioni, sarà concesso per l’adeguamento un lasso di tempo pari al periodo completo di ammortamento di quanto realizzato o in corso di realizzazione154. 153 154 L. 447/1995, art. 15.2-3. L. 447/1995, art. 6.4. Edizione n° 27, ottobre 2014 98 UI Torino – AMBIENTE A. Valori limite155 Vengono definiti valori limite di emissione (per singola sorgente sonora) e di immissione (per il rumore immesso nell’ambiente da tutte le sorgenti). A loro volta i limiti di immissione possono essere assoluti e differenziali (differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo). Si distinguono inoltre limiti diurni (dalle 6,00 alle 22,00) e notturni. I limiti di emissione e di immissione sono stabiliti in funzione della classe di destinazione d’uso del territorio (6 possibili tipologie). I limiti differenziali si applicano con l’esclusione delle zone esclusivamente industriali e in caso di rumore a finestre aperte ed ambientale a finestre chiuse inferiore a determinate soglie. I valori limiti differenziali per impianti funzionanti a ciclo produttivo continuo si applicano quando non siano rispettati i valori assoluti di immissione156. Limiti di immissione specifici possono essere applicati nelle fasce di pertinenza acustica di infrastrutture quali strade e ferrovie. B. Previsione dell’impatto acustico157 Le domande per il rilascio di : concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive; provvedimenti comunali che abilitino alla utilizzazione degli immobili di cui al punto precedente; licenza od autorizzazione all’esercizio di attività produttive; debbono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico predisposta da un tecnico competente in acustica. Tali valutazioni possono essere rese mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a condizione che le emissioni di rumore rispettino i limiti posti dalla zonizzazione acustica comunale o, in sua assenza, i limiti di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997. Il D.P.R. 227/2011 reca in allegato B un elenco di attività, artigianali e di servizio, che, a determinate condizioni, si presumono a bassa rumorosità. In tale situazione l’avvio di tali attività o la loro modifica non risulta più soggetta a valutazione di impatto o di clima acustico. C. Tecnico competente158 Le misurazioni, le verifiche del rispetto dei limiti e la redazione dei piani di risanamento acustici debbono essere effettuati da tecnici competenti che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, abbiano provveduto a presentare apposita domanda alla Regione. 155 D.P.C.M. 14/11/1997. D.M. 11/12/1996. 157 L. 447/1995, art. 8. 158 L. 447/1995, art. 2.6-8. 156 Edizione n° 27, ottobre 2014 99 UI Torino – AMBIENTE 5.3. Scadenze Fattispecie Data Presentazione del piano di risanamento entro 6 mesi dalla data di acustico o adeguamento (L. 447/1995, art. 15.2-3) classificazione del territorio comunale Enti competenti Regione (salvo delega) 5.4. Documenti Fattispecie Domanda di concessione edilizia o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive Documenti richiesti previsione di impatto acustico 5.5. Illeciti e sanzioni Fattispecie Sanzione Mancata ottemperanza ad ordinanze in materia acustica (L. sanzione amministrativa da 1.032 a 447/1995, art. 10) 10.329 € Superamento dei limiti (L. 447/1995, art. 10) sanzione amministrativa da 516 a 5.164 € Violazione di disposizioni di Stato, Regione, Provincia e sanzione amministrativa da 258 a Comuni (L. 447/1995, art. 10) 10.329 € Edizione n° 27, ottobre 2014 100 UI Torino – AMBIENTE 6. CAMPI E RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE 6.1. Principali riferimenti normativi Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 12 luglio 1999 Relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz. G.U.C.E. 30 luglio 1999, n. L 199 Legge 22 febbraio 2001, n. 36 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. G.U. 7 marzo 2001, n. 55 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. G.U. 28 agosto 2003, n. 199 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti. G.U. 29 agosto 2003, n. 200 Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche G.U. 15 settembre 2003, n. 214 Decreto del Ministero dell’ambiente 29 maggio 2008 Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell’induzione magnetica G.U. 2 luglio 2008, n. 153 Decreto del Ministero dell’ambiente 29 maggio 2008 Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti G.U. 5 luglio 2008, n. 156 Legge 17 dicembre 2012, n. 221 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. G.U. 18 dicembre 2012, n. 294, suppl. ord. 208 Edizione n° 27, ottobre 2014 101 UI Torino – AMBIENTE Decreto del Ministero dell’ambiente 13 febbraio 2014 Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente. G.U. 11 marzo 2014 n. 58 6.2. Regolamentazione La legge quadro 36/2001 disciplina l’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz. Non esistono invece disposizioni statali sull’inquinamento luminoso. A. Campi alla frequenza di rete (50 Hz) generati da elettrodotti159 La norma definisce limiti di esposizione relativi all’ambiente esterno ed abitativo, espressi come intensità di campo elettrico e intensità di induzione magnetica in funzione della durata dell’esposizione (parte significativa della giornata oppure limitata a poche ore al giorno). Vengono definite le distanze minime che devono intercorrere tra linee elettriche aeree esterne e fabbricati nei quali si abbiano tempi di permanenza prolungati. In caso di distanze inferiori debbono essere presentati piani di risanamento al Ministero dell’ambiente. B. Campi a frequenze tra 0 Hz e 100 kHz non da elettrodotti Si applicano le restrizioni della raccomandazione del Consiglio dell’UE del 12 luglio 1999. C. Campi da sistemi fissi delle telecomunicazioni con frequenze tra 100 KHz e 300 GHz 160 Sono definiti limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per l’intensità di campo elettrico e magnetico e per la densità di potenza, mediati su un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su un qualsiasi intervallo di 6 minuti. I valori di attenzione sono utilizzati in corrispondenza di edifici e loro pertinenze esterne con permanenze non inferiori a 4 ore, gli obiettivi di qualità per le aree intensamente frequentate. In caso di superamento dei limiti da parte di impianti esistenti debbono essere presentati piani di risanamento sulla base di apposite norme regionali. D. Etichettatura161 Gli elettrodotti, le stazioni e sistemi o impianti radioelettrici e gli impianti per la telefonia mobile devono essere dotati di etichette informative riportanti i valori di esposizione e i limiti. 159 D.P.C.M. 8/7/2003. D.P.C.M. 8/7/2003. 161 L. 36/2001, art. 9.7. 160 Edizione n° 27, ottobre 2014 102 UI Torino – AMBIENTE 6.3. Scadenze Fattispecie Risanamento linee elettriche esistenti (L. 36/2001, art. 9.4) Data 22/03/2011 (salvo data anteriore stabilita nel piano) stabilita da Regione Enti competenti Risanamento impianti fissi per telecomunicazioni (L. 36/2001, art. 9.1) Etichettatura di elettrodotti, stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, impianti per la 18/09/2001 telefonia mobile (L. 36/2001, art. 9.7) 6.4. Documenti Fattispecie Superamento dei limiti per elettrodotti Superamento dei limiti per impianti fissi per telecomunicazioni Documenti richiesti piano di risanamento piano di risanamento 6.5. Illeciti e sanzioni Fattispecie Superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione (L. 36/2001, art. 15.1) Mancato rispetto dei tempi dei piani di risanamento (L. 36/2001, art. 15.1) Mancato rispetto delle prescrizioni a tutela dell’ambiente e del paesaggio (L. 36/2001, art. 15.2) Mancato rispetto delle prescrizioni di autorizzazioni, concessioni o licenze di installazione e esercizio (L. Sanzione sanzione amministrativa da 1.032 a 309.874 € sanzione amministrativa da 1.032 a 309.874 € sanzione amministrativa da 1.032 a 103.291 € sospensione degli atti autorizzatori da 2 a 4 mesi 36/2001, art. 15.4) Edizione n° 27, ottobre 2014 103 UI Torino – AMBIENTE 7. SOSTANZE PERICOLOSE PER L’AMBIENTE 7.1. ASPETTI GENERALI La regolamentazione delle sostanze chimiche e delle relative miscele, ed in particolare della classificazione, etichettatura e imballaggio, è stata oggetto negli ultimi anni di un processo di profonda revisione che manifesterà tutti i suoi effetti a partire dal 2015. Si tratta di una disciplina autonoma e molto complessa, basata sui regolamenti REACH (regolamento CE 1907/2006) e CLP (regolamento CE 1272/2008), la cui trattazione esula dagli scopi di questa guida. Essa può comunque influenzare l’applicazione di norme ambientali, come quelle sulla classificazione dei rifiuti o sulle attività a rischio di incidente rilevante. È ovvio, in ogni caso, che impatti ambientali significativi possono derivare dall’uso non controllato di qualsiasi sostanza o miscela, anche se non classificati pericolosi. Un corretto sistema di gestione ambientale non può prescindere, pertanto, da un'adeguata conoscenza di tutti i materiali e sostanze che, a qualsiasi titolo, sono utilizzati dall’impresa. La fonte normativa è essenzialmente quella comunitaria, con un ruolo informativo importante svolto dall’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA, http://echa.europa.eu/). Nelle seguenti sezioni vengono di conseguenza trattate le regolamentazioni solo di alcune particolari famiglie di sostanze che, per la loro pericolosità ambientale, sono state oggetto di una specifica disciplina, senza prendere in considerazione gli eventuali aspetti relativi alla tutela dell’ambiente di lavoro e della sicurezza dei lavoratori. Altre sostanze pericolose per l’ambiente oggetto di una specifica disciplina sono le sostanze lesive per l’ozono stratosferico, trattate al punto 3.2, e taluni gas ad effetto serra, trattati al punto 3.3. Edizione n° 27, ottobre 2014 104 UI Torino – AMBIENTE 7.2. PCB 7.2.1. Principali riferimenti normativi Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216 Attuazione della direttiva CEE n. 85/467 recante la sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 G.U. 20 giugno 1988, n. 143 Decreto del Ministero dell’ambiente 11 febbraio 1989 Modalità per l’attuazione del censimento dei dati e per la presentazione delle denuncie delle apparecchiature contenenti fluidi isolanti a base di PCB G.U. 28 febbraio 1989, n. 49 Decreto del Ministero dell’ambiente 17 gennaio 1992 Modalità di etichettatura degli apparecchi e impianti contenenti policlorobifenili (PCB) e policlorotrifenili (PCT) G.U. 6 febbraio 1992, n. 30 Decreto del Ministero della sanità 29 luglio 1994 Attuazione delle direttive CEE n. 89/677, 91/173, 91/338 e 91/339 recanti, rispettivamente, l’ottava, la nona, la decima e l’undicesima modifica della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell’art. 27 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 G.U. 13 settembre 1994, n. 214 Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 209 Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorobifenili e dei policlorotrifenili G.U. 30 giugno 1999, n. 151 Legge 25 febbraio 2000, n. 33 Disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto G.U. 28 febbraio 2000, n. 48 (testo coordinato col D.L. 30 dicembre 1999, n. 500) Decreto del Ministero dell’ambiente 11 ottobre 2001 Condizioni per l’utilizzo dei trasformatori decontaminazione o dello smaltimento G.U. 2 novembre 2001, n. 255 Edizione n° 27, ottobre 2014 contenenti PCB in attesa della 105 UI Torino – AMBIENTE Legge 18 aprile 2005, n. 62 Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 G.U. 27 aprile 2005, n. 96 (suppl. ord.) Art. 18 : programma di smaltimento 7.2.2. Regolamentazione Per PCB si intendono, oltre ai policlorodifenili, anche i policlorotrifenili, il monometiltetraclorodifenilmetano, il monometildiclorodifenilmetano e il monometildibromodifenilmetano, nonché qualsiasi miscela nella quale dette sostanze siano complessivamente presenti in concentrazione superiore a 0,005% in peso (50 mg/kg). I metodi di analisi del PCB sono stabiliti dal D.M. 11/10/2001. L’uso di PCB è vietato. In deroga è possibile utilizzare le apparecchiature contenenti PCB riportate in allegato al D.P.R. 216/1988, tra le quali risultano particolarmente rilevanti gli apparecchi elettrici a sistema chiuso (es. trasformatori, condensatori). Il detentore di queste apparecchiature è soggetto ai seguenti obblighi: denuncia di possesso alla Regione secondo le indicazioni del D.M. 11/2/89; obbligo di inventario, ossia denuncia biennale alle sezioni regionali del catasto dei rifiuti redatta sulla base dei modelli riportati dal D.M. 11/10/2002 (solo se il volume di PCB è superiore a 5 dm3 o, per i condensatori di potenza, se il volume complessivo dell’apparecchio è superiore a 5 dm3); la comunicazione deve essere effettuata anche in caso di variazione del numero di apparecchi detenuti (entro 10 gg) e deve essere integrata dal programma temporale di smaltimento e dall’indicazione dell’intero percorso di smaltimento162; divieto di immissione sul mercato e di cessione a terzi163; controllo almeno annuale secondo norme CEI o altre norme tecniche generalmente adottate dagli operatori del settore164; verifica, per i trasformatori, che non vi siano perdite di PCB e che il fluido sia conforme alle norme tecniche specificate dal D.M. 11/10/2002: il rispetto di queste condizioni deve risultare da apposita comunicazione alla provincia; etichettatura come da modelli prescritti165; comunicazione alla Regione della cessazione d’uso entro 30 giorni dall’avvenuta cessazione, nonché delle modalità di smaltimento previste166; decontaminazione o smaltimento delle apparecchiature non soggette ad inventario entro il 31/12/2005167; smaltimento degli apparecchi soggetti a inventario entro le seguenti scadenze168: 162 D.Lgs. 209/1999, art. 3. D.P.R. 216/1988, art. 4.1,5. 164 D.P.R. 216/1988, art. 4.2. 165 D.Lgs. 209/1999, art. 6, all. 1,2. 166 D.P.R. 216/1988, art. 5.5. 167 D.Lgs. 209/1999, art. 5.1. 168 L.62/2005, art. 18. 163 Edizione n° 27, ottobre 2014 106 UI Torino – AMBIENTE - 31/12/2005 per almeno il 50% degli apparecchi detenuti al 31/12/2002; - 31/12/2007 per almeno il 70% degli apparecchi detenuti al 31/12/2002; - 31/12/2009 per tutti gli apparecchi detenuti al 31/12/2002. Nel caso di trasformatori con tenore di PCB compreso tra lo 0,05% e lo 0,005% gli apparecchi sono smaltiti al termine della loro vita operativa169. 7.2.3. Scadenze Fattispecie Denuncia possesso di apparecchiature in deroga (D.P.R. 216/1988, art. 5.3) Data Enti competenti 29 maggio 1989 (NB: non è Regione stata fissata una successiva scadenza col passaggio del limite di contaminazione da 100 a 50 mg/kg) non definita Regione Comunicazione di rabbocco con fluido contenente PCB (D.P.R. 216/1988, art. 4.3) Denuncia cessazione d’uso di apparecchiature entro 30 giorni dalla cessazione in deroga (D.P.R. 216/1988, art. 5.5) Denuncia periodica di apparecchi con volume ogni 2 anni a partire dal di PCB superiore a 5 dm3 o, per i condensatori 31/12/2000 di potenza, con volume complessivo dell’apparecchio superiore a 5 dm3 (D.Lgs. Regione sezione regionale catasto rifiuti (ARPA) 209/1999, art. 3.3) Denuncia di variazione del numero di apparecchi contenenti PCB detenuti (D.Lgs. entro 10 gg 209/1999, art. 3.3) Comunicazione del rispetto delle norme tecniche relative ai PCB contenuti in trasformatori (D.Lgs. 209/1999, art. 5.4) Decontaminazione o smaltimento delle apparecchiature non soggette ad inventario non definita sezione regionale catasto rifiuti (ARPA) Provincia 31/12/2005 (D.Lgs. 209/1999, art. 5.1) Decontaminazione o smaltimento degli apparecchi soggetti a inventario (L. 62/2005, art. 18): almeno il 50% degli apparecchi detenuti al 31/12/2002: almeno il 70% degli apparecchi detenuti al 31/12/2002: tutti gli apparecchi detenuti al 31/12/2002 Decontaminazione o smaltimento di trasformatori soggetti ad inventario con tenore di PCB compreso tra lo 0,05% e lo 0,005% 31/12/2005 31/12/2007 31/12/2009 termine vita operativa (D.Lgs. 209/1999, art. 5.3) 169 D.Lgs. 209/1999, art. 5.3. Edizione n° 27, ottobre 2014 107 UI Torino – AMBIENTE 7.2.4. Documenti Fattispecie Documenti richiesti Possesso di apparecchiature in deroga denuncia alla Regione Possesso di apparecchi con volume di PCB denuncia alla sezione regionale catasto rifiuti 3 superiore a 5 dm o, per i condensatori di potenza, (ARPA) con volume complessivo dell’apparecchio superiore a 5 dm3 Controllo annuale del rispetto norme CEI o di buona tecnica Controllo del rispetto delle specifiche dei fluidi dei trasformatori Cessazione d’uso documentazione che dimostri l’avvenuto controllo periodico Comunicazione alla Provincia denuncia alla Regione 7.2.5. Illeciti e sanzioni Fattispecie Immissione sul mercato di sostanze, preparati e prodotti vietati perché contenenti PCB/PCT (D.P.R. 216/1988, art. 8) Omessa denuncia di possesso e di cessazione d’uso di apparecchiature in deroga (D.P.R. 216/1988, art. 8) Omessa o incompleta comunicazione relativa a apparecchi con volume di PCB superiore a 5 dm3 o, per i condensatori di potenza, con volume complessivo dell’apparecchio superiore a 5 dm3 (D.Lgs. 209/1999, art. 10.1) Omessa comunicazione del rispetto delle norme tecniche relative ai PCB contenuti in trasformatori (D.Lgs. 209/1999, Sanzione arresto fino ad 1 anno o ammenda da 129 a 1.032 € sanzione amministrativa da 258 a 1.549 € sanzione amministrativa da 2.582 a 15.493 € sanzione amministrativa da 2.582 a 15.493 € art. 10.2) Omessa o non corretta etichettatura (D.Lgs. 209/1999, art. 10.3) Omessa osservazioni delle condizioni massima sicurezza per lo stoccaggio di PCB e di apparecchiature contenenti PCB destinati a decontaminazione o smaltimento (D.Lgs. sanzione amministrativa da 258 a 1.549 € arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda da 1291 a 12.911 € 209/1999, art. 10.4) Separazione di PCB da altre sostanze per il recupero arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2582 a 25.822 € dello stesso riempimento di trasformatori con PCB smaltimento in discarica di PCB incenerimento di PCB su navi miscelazione di PCB con altre sostanze (D.Lgs. 209/1999, art. 10.5) Smaltimento finale di apparecchi e PCB in essi contenuti entro 6 mesi dal conferimento (L. 62/2005, art. 18.4) Edizione n° 27, ottobre 2014 sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 € 108 UI Torino – AMBIENTE 7.3. AMIANTO La regolamentazione dell’uso dell’amianto nasce in ambito sanitario per le conseguenze dell’esposizione professionale, ma presenta anche aspetti di natura ambientale in relazione alle attività di bonifica e di gestione dei relativi rifiuti. 7.3.1. Principali riferimenti normativi Legge 27 marzo 1992, n. 257 Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto G.U. 13 aprile 1992, n. 87 (suppl. ord. n. 64) Circolare del Ministero dell’industria 17 febbraio 1993, n. 124976 Modello unificato dello schema di relazione di cui all’art. 9, commi 1 e 3, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto G.U. 5 marzo 1993, n. 53 Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall’amianto. G.U. 26 ottobre 1994, n. 251 Decreto del Ministero della sanità 6 settembre 1994 Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto, su valutazione del rischio, controllo, manutenzione e bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie. G.U. 20 settembre 1994, n. 220 (suppl. ord. n. 129) Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114 Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto. G.U. 20 aprile 1995, n. 92 Circolare del Ministero della sanità 12 aprile 1995, n. 7 Circolare esplicativa del decreto ministeriale 6 settembre 1994. G.U. 19 aprile 1995, n. 91 Decreto del Ministero della sanità 26 ottobre 1995 Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili (in applicazione della legge 257/92 e in particolare dell’art. 6 comma 3, visto il decreto ministeriale 6 settembre 1994 e sulla base del documento tecnico predisposto dalla commissione di cui all’art. 4 della Legge 257, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera f). G.U. 18 aprile 1996, n. 91 (suppl. ord. n. 66) Edizione n° 27, ottobre 2014 109 UI Torino – AMBIENTE Decreto del Ministero della sanità 14 maggio 1996 Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f) della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante :” Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”. G.U. 25 ottobre 1996 n. 251, (suppl. ord. n. 178) Decreto del Ministero della sanità 20 agosto 1999 Ampliamento delle normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f) della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto G.U. 22 ottobre 1999 n. 249 Decreto del Ministero della sanità 25 luglio 2001 Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente “Ampliamento delle normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f) della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” G.U. 9 novembre 2001 n. 261 Decreto del Ministero dell’ambiente 5 febbraio 2004 Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto G.U. 14 aprile 2004, n. 87 Decreto del Ministero dell’ambiente 29 luglio 2004, n. 248 Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto G.U. 5 ottobre 2004, n. 234 Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 257 Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro G.U. 11 settembre 2006, n. 211 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. G.U. 30 aprile 2008, n. 101 (suppl. ord. n.108) Art. 256 7.3.2. Regolamentazione Sono vietate l’estrazione, l’importazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto e di prodotti contenenti amianto170. La presenza di amianto libero o in matrice friabile negli edifici deve essere notificata alle autorità locali nell’ambito di eventuali censimenti indetti dai Comuni. Il proprietario dell’edificio deve 170 L. 257/1992, art. 1.2. Edizione n° 27, ottobre 2014 110 UI Torino – AMBIENTE attivare un programma di controllo e manutenzione e designarne una figura responsabile171. In caso di demolizione o rimozione di amianto e di materiali che lo contengono deve essere apprestato un piano di lavoro, che deve essere inviato agli organi di vigilanza almeno 30 gg prima dell’inizio dei lavori172. Le imprese che effettuano la bonifica dei beni contenenti amianto devono iscriversi in un’ apposita sezione dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti 173 e devono, unitamente a quelle che smaltiscono amianto, inviare annualmente a Regione e ASL una relazione sull’attività svolta174. 7.3.3. Scadenze Fattispecie Cessazione dell’estrazione, importazione, commercializzazione e produzione (L. 257/1992, Data 28/4/1993 Enti competenti art. 1.2) Comunicazione presenza amianto libero o in matrice friabile (L. 257/1992, art. 12.5) definita dal provvedimento locale di censimento 30 gg prima di inizio lavori Presentazione piano di lavoro per demolizione e rimozione di amianto o di materiali che lo contengono (D.Lgs. 81/2008, art 256) Relazione di attività di bonifica e smaltimento di annuale175 amianto (L. 257/1992, art. 9.1) ASL ASL Regione, ASL 7.3.4. Documenti Fattispecie Documenti richiesti Demolizione o rimozione di amianto piano di lavoro Censimento edifici con amianto libero o in matrice friabile (se comunicazione indetto) 7.3.5. Illeciti e sanzioni Fattispecie Immissione sul mercato e commercializzazione di crocidolite e di prodotti che la contengono (D.P.R. 215/1988 Sanzione arresto fino a 6 mesi o ammenda da 129 a 1.032 € art. 7) Estrazione, importazione, commercializzazione e produzione di amianto, prodotti di amianto e prodotti contenenti amianto (L. 257/1992 art. 15.1) ammenda da 5.164 a 25.822 € 171 D.M. 6 settembre 1994 All. p. 4 D.Lgs. 81/2008, art 256. 173 D.Lgs. 152/2006, art. 212.5. 174 L. 257/1992, art. 9.1. 175 La circolare 124976/1993 pone come scadenza il 28 febbraio di ogni anno successivo all’anno di riferimento. 172 Edizione n° 27, ottobre 2014 111 UI Torino – AMBIENTE Inosservanza degli obblighi di relazione di attività di bonifica di smaltimento (L. 257/1992 art. 15.4) Demolizione o rimozione di amianto (D.Lgs. 81/2008 art. 262.1 a) : mancato affidamento del lavoro a imprese iscritte all’Albo mancata o incompleta predisposizione del piano di lavoro sanzione amministrativa da 2.582 a 5164 € arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 4.000 a 12.000 € Demolizione o rimozione di amianto (D.Lgs. 81/2008 art. 262.1 c) : mancato invio del piano di lavoro all’organo di vigilanza inizio lavori prima della decorrenza di 30 gg dall’invio del piano di lavoro mancato accesso dei lavoratori e dei loro rappresentanti al piano di lavoro arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1.000 a 3.000 € Edizione n° 27, ottobre 2014 112 UI Torino – AMBIENTE 7.4. INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI 7.4.1. Principali riferimenti normativi Regolamento (CE) n. 850/2004 del 29 aprile 2004 Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE G.U.U.E 30 aprile 2004, n. L 158 7.4.2. Regolamentazione Il regolamento mira a vietare o a limitare la produzione, la commercializzazione e l’uso di talune sostanze organiche persistenti (POP), riportate negli allegati I (sostanze vietate) o II (sostanze oggetto di limitazione). Occorre evitare che i rifiuti siano contaminati dalle sostanze dell’allegato IV. Qualora ciò accada devono essere smaltiti o recuperati in modo che i POP siano eliminati, con le modalità indicate nell’allegato V. 7.4.3. Scadenze Scadenze per la cessazione d’uso di determinate sostanze sono riportate nell’allegato I. 7.4.4. Documenti Non previsti. 7.4.5. Illeciti e sanzioni Non ancora definite. Edizione n° 27, ottobre 2014 113 UI Torino – AMBIENTE 8. ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE La regolamentazione delle attività soggette alla direttiva Seveso copre sia aspetti ambientali che di sicurezza dei lavoratori e delle persone. Ai fini delle presente guida si riportano, con un’eccezione, solo i decreti del Ministero dell’ambiente, anche se alcuni di essi sono dedicati a questioni di sicurezza. Anche il Ministero degli interni ha emanato disposizioni in materia, in particolare sulla prevenzione incendi. La regolamentazione nazionale è destinata ad essere modificata con il recepimento della direttiva 2012/18, da effettuarsi entro il 31 maggio 2015, soprattutto per sostituire le classificazioni delle sostanze e delle loro miscele con quelle del regolamento CLP. 8.1. Principali riferimenti normativi Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della Legge 16 aprile 1987, n. 183 G.U. 16 giugno 1988, n. 140 Rimane in vigore il solo art. 20 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 Applicazione dell’art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali G.U. 21 aprile 1989, n. 93 (suppl. ord. n. 27) Decreto del Ministero dell’ambiente 20 maggio 1991 Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, in recepimento della direttiva CEE n. 88/610 che modifica la direttiva CEE n. 82/501 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali G.U. 31 maggio 1991, n. 126 Decreto del Ministero dell’ambiente 1 febbraio 1996 Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 recante: “Applicazione dell’art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali” G.U. 2 marzo 1996, n. 52 Legge 19 maggio 1997, n. 137 Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali G.U. 26 maggio 1997, n. 120 Decreto del Ministero dell'ambiente 16 marzo 1998 Modalità con le quali i fabbricanti per le attività a rischio di incidente rilevante devono procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ G.U. 30 marzo 1998, n. 74 Edizione n° 27, ottobre 2014 114 UI Torino – AMBIENTE Circolare del Ministero dell'ambiente 3 settembre 1998, n. UL/98/16364 Decreto ministeriale 16 marzo 1998. Modalità con le quali i fabbricanti per le attività a rischio di incidente rilevante devono procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ G.U. 11 settembre 1998, n. 212 Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose G.U. 28 settembre 1999, n. 228 (suppl. ord. n. 177) Decreto del Ministero dell'ambiente 9 agosto 2000 Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza G.U. 22 agosto 2000, n. 195 Decreto del Ministero dell'ambiente 9 agosto 2000 Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio G.U. 23 agosto 2000, n. 196 Decreto del Ministero dei lavori pubblici 9 maggio 2001 Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante G.U. 16 giugno 2001, n. 138 (suppl. ord. n. 151) Decreto del Ministero dell’ambiente 16 maggio 2001, n. 293 Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo sei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. G.U. 18 luglio 2001, n. 165 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2005 Linee Guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 G.U. 16 marzo 2005, n. 62 (suppl. ord. n. 40) Decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238 Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. G.U. 21 novembre 2005, n. 271 (suppl. ord. n. 189) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2007 Linee guida per l’informazione alla popolazione sul rischio industriale G.U. 5 marzo 2007, n. 53 (suppl. ord .n. 58) Decreto del Ministero dell'ambiente 26 maggio 2009 n. 138 Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento sui piani di emergenza interni, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. G.U. 29 settembre 2009, n. 226 Edizione n° 27, ottobre 2014 115 UI Torino – AMBIENTE Decreto del Ministero dell'ambiente 24 luglio 2009 n. 139 Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. G.U. 29 settembre 2009, n. 226 8.2. Regolamentazione Sono soggetti alla normativa sulle attività a rischio di incidente rilevante gli stabilimenti in cui sono presenti le sostanze e i preparati indicati nell'allegato 1 al D.Lgs. 334/1999, ed in particolare quelli classificati come segue: molto tossici (R 26, 27, 28) tossici (R 23, 24, 25, 39, 48) comburenti (R 7, 8, 9) esplosivi (R 2, 3) estremamente infiammabili (R 12) facilmente infiammabili (R11, 17) infiammabili (R 10) pericolosi per l'ambiente (R 50, 51/53) altre categorie (R 14, 29) Qualora la quantità individuale di ciascuna sostanza specificata e quella complessiva di sostanze o preparati classificati come sopra superino una prima serie di soglie, in relazione alle quantità massima detenibili nel sito, l’impresa è assoggettata a notifica176. Al superamento di una seconda serie di soglie più elevate, inoltre, è necessario predisporre un rapporto di sicurezza177. La notifica è inviata al Ministero dell’ambiente, alla Regione, alla Provincia, al Comune, al Prefetto e al Comitato tecnico regionale o interregionale dei VV.FF. Contestualmente deve essere trasmessa un'apposita scheda informativa al Ministero dell’ambiente, alla Regione, al Comune, al Prefetto. Parte delle informazioni contenute nella scheda sono trasmesse dal Sindaco alla popolazione interessata. Il rapporto di sicurezza è trasmesso al Comitato tecnico regionale o interregionale dei VV.FF, salvo diverse indicazioni della Regione, e dà origine a un’istruttoria destinata a concludersi con un provvedimento che prescrive gli eventuali interventi integrativi per la prevenzione e la riduzione dei rischi di evento incidentale. Per i nuovi impianti deve essere presentato un rapporto preliminare di sicurezza, al fine di ottenere il nulla osta di fattibilità, necessario per poter avviare la costruzione; il rapporto di sicurezza è poi presentato prima dell’inizio dell’attività, al fine di acquisire il parere tecnico conclusivo, in carenza del quale è possibile procedere previa presentazione di apposita perizia giurata. Il rapporto di sicurezza deve essere aggiornato almeno ogni 5 anni, oppure in caso di richiesta del Ministero dell'ambiente, di modifiche agli impianti o di acquisizione di nuove conoscenze in materia. 176 177 D.Lgs. 334/1999, art. 6. D.Lgs. 334/1999, art. 8. Edizione n° 27, ottobre 2014 116 UI Torino – AMBIENTE Il gestore soggetto a rapporto di sicurezza deve predisporre altresì un piano di emergenza interno 178. Le imprese soggette a notifica devono definire una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, da riesaminare ogni 2 anni, ed attuare un sistema di gestione della sicurezza179. Qualora si detengano sostanze pericolose in quantità inferiore alle soglie della notifica occorre comunque valutare la possibilità che si verifichino incidenti rilevanti, integrando il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008180. 8.3. Scadenze Fattispecie Riesame della politica di prevenzione Data ogni 2 anni Enti competenti (D.Lgs. 334/1999, art. 7.4) Riesame del rapporto di sicurezza (D.Lgs. almeno ogni 5 anni 334/1999, art. 8.7) Riesame del piano di emergenza interno Comitato tecnico regionale o interregionale dei VV.FF almeno ogni 3 anni (D.Lgs. 334/1999, art. 11.3) 8.4. Documenti Fattispecie Presenza di sostanze pericolose in quantità da configurare il solo obbligo di notifica Presenza di sostanze pericolose in quantità da configurare l'obbligo di rapporto di sicurezza Presenza di sostanze pericolose in quantità inferiori alle soglie della notifica Presenza di sostanze pericolose in quantità inferiori alle soglie per la notifica ma superiori a quelle per la dichiarazione ex D.P.R. 175/88 Documenti richiesti notifica, politica di prevenzione, documentazione del sistema di gestione, scheda informativa notifica, politica di prevenzione, documentazione del sistema di gestione, rapporto di sicurezza, piano di emergenza interno, scheda informativa integrazione al documento di valutazione dei rischi ex D.Lgs. 81/2008 relazione, scheda informativa 8.5. Illeciti e sanzioni Fattispecie Omessi notifica, rapporto di sicurezza, politica di prevenzione (D.Lgs. 334/1999, art. 27.1) Omessa scheda informativa (D.Lgs. 334/1999, art. 27.2) Mancato rispetto delle prescrizioni del rapporto di sicurezza e delle autorità competenti (D.Lgs. 334/1999, art. Sanzione arresto fino a 1 anno arresto fino a 6 mesi arresto da 6 mesi a 3 anni 27.3) 178 D.Lgs. 334/1999, art. 11. D.Lgs. 334/1999, art. 7. 180 D.Lgs. 334/1999, art. 5.2. 179 Edizione n° 27, ottobre 2014 117 UI Torino – AMBIENTE Mancato adempimento agli obblighi previsti in caso di arresto da 6 mesi a 3 anni incidente rilevante (D.Lgs. 334/1999, art. 27.3) Mancata attuazione del sistema di gestione della sicurezza arresto da 3 mesi a 1 anno (D.Lgs. 334/1999, art. 27.5) Mancato aggiornamento del rapporto di sicurezza (D.Lgs. arresto fino a 3 mesi 334/1999, art. 27.6) Mancato aggiornamento della politica di prevenzione arresto fino a 3 mesi (D.Lgs. 334/1999, art. 27.6) Mancata trasmissione della relazione per stabilimenti non soggetti a notifica ma in dichiarazione ex D.P.R. 175/88 sanzione amministrativa da 15.493 a 92.962 € (D.Lgs. 334/1999, art. 27.7) Mancati adozione e riesame del piano di emergenza interno (D.Lgs. 334/1999, art. 27.7) Mancata trasmissione di informazioni da parte di stabilimenti con possibili effetti domino (D.Lgs. 334/1999, sanzione amministrativa da 15.493 a 92.962 € sanzione amministrativa da 15.493 a 92.962 € art. 27.7) Edizione n° 27, ottobre 2014 118 UI Torino – AMBIENTE 9. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) 9.1. Principali riferimenti normativi Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottata ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 G.U. 5 gennaio 1989, n. 4 Decreto del Ministero dell’ambiente 1 aprile 2004 Linee guida per l’utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale G.U. 9 aprile 2004, n. 84 Circolare del Ministero dell’ambiente 1 giugno 2005 Disposizioni concernenti il pagamento dello 0,5 per mille ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, come modificato dall'articolo 77, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le opere assoggettate alla procedura di VIA statale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1989, n. 349. G.U. 22 giugno 2005, n. 143 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale G.U. 14 aprile 2006, n. 88 (suppl. ord. n. 96) Parte seconda 9.2. Regolamentazione La valutazione di impatto ambientale riguarda singoli progetti che possono comportare impatti potenzialmente negativi e significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. Interviene prima delle fasi di autorizzazione e rappresenta uno strumento di supporto alla decisione al fine di verificare in modo preventivo e partecipato le conseguenze ambientali. Il procedimento di VIA si articola in linea di principio nelle seguenti fasi: verifica di assoggettabilità a VIA del progetto (quando prevista): l’Autorità competente ne dà avviso sul proprio sito web concedendo 45 gg per ricevere osservazioni e pronunciandosi nei successivi 45 gg181; definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale: fase avviata su richiesta discrezionale del proponente, da concludersi entro 60 gg182; consultazione pubblica: fase avviata contestualmente alla presentazione dell’istanza di VIA, attraverso comunicazioni a mezzo stampa e sul sito web dell’Autorità competente, di durata di 60 gg183; 181 D.Lgs. 152/2006, art. 20. D.Lgs. 152/2006, art. 21. 183 D.Lgs. 152/2006, art. 24. 182 Edizione n° 27, ottobre 2014 119 UI Torino – AMBIENTE valutazione dello studio e degli esiti della consultazione, con decisione da assumere con parere motivato dell’Autorità competente entro 150 gg dalla presentazione dell’istanza, prolungabili di ulteriori 60 per casi di particolare complessità184. Le opere indicate nell’allegato II alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 sono di competenza statale, le opere elencate nell’allegato III sono di competenza delle regioni e delle province autonome, le opere elencate nell’allegato IV sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome. Per queste ultime opere non sono al momento applicabili le soglie di esclusione indicate, in attesa di una loro ridefinizione a mezzo di apposito decreto, per cui la valutazione dei progetti è effettuata caso per caso dall’Autorità competente, secondo i criteri dell’allegato V della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 indipendentemente dalla dimensione, allo scopo di decidere se sottoporli alla vera e propria VIA185. Per le opere di competenza statale l’iter l’autorità competente è rappresentata dal Ministero dell’ambiente. Per i progetti di competenza statale che ricadono anche nel campo di applicazione della normativa IPPC ex D.Lgs. 59/2005, la VIA fa luogo dell’autorizzazione integrata ambientale. Le modifiche e/o estensioni di progetti di cui agli allegati II e III conformi alle soglie previste sono soggette a VIA. Tutte le altre modifiche e/o estensioni comprese quelle riferite ai progetti dell’allegato IV, sono invece soggette a procedure di verifica che deve accertare se le stesse debbano considerasi sostanziali, ossia produrre effetti negativi significativi, ed in tal caso saranno oggetto della procedura di VIA. 9.3. Scadenze Non vi sono scadenze. 9.4 Documenti Fattispecie Documenti richiesti Realizzazione di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità Pronunciamento dell’Autorità competente Realizzazione di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale Provvedimento di valutazione di impatto ambientale 184 185 D.Lgs. 152/2006, artt. 25, 26, 27. D.Lgs. 152/2006, art 6.7.c Edizione n° 27, ottobre 2014 120 UI Torino – AMBIENTE 9.5. Illeciti e sanzioni Fattispecie Sanzione Opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al Titolo III, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali (D.Lgs. 152/2006, art. 29.4) Edizione n° 27, ottobre 2014 sospensione dei lavori, demolizione e ripristino dei luoghi. 121 UI Torino – AMBIENTE 10. PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL’INQUINAMENTO (IPPC) 10.1. Principali riferimenti normativi Circolare del Ministero dell’ambiente 13 luglio 2004 Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all’allegato I G.U. 19 luglio 2004, n. 167 Decreto del Ministero dell’ambiente del 31 gennaio 2005 Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372. G.U. 13 giugno 2005, n. 135 (suppl. ord. n. 107) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale G.U. 14 aprile 2006, n. 88 (suppl. ord. n. 96) Parte seconda, titolo III-bis Decreto del Ministero dell'Ambiente del 19 aprile 2006. Determinazione dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti di competenza statale, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. G.U. 28 aprile 2006, n. 98 Regolamento 18 gennaio 2006 n. 166/2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/Cee e 96/61/Ce del Consiglio. G.U.U.E. 4 febbraio 2006 n. L 33 Decreto del Ministero dell’ambiente del 29 gennaio 2007 Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliorie tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 G.U. 31 maggio 2007, n. 125 (suppl. ord. n. 127) Decreto del Ministero dell’ambiente del 29 gennaio 2007 Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di fabbricazione di vetro, fritte vetrose e prodotti ceramici, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. G.U. 31 maggio 2007, n. 125 (suppl. ord. 127) Decreto del Ministero dell’ambiente del 29 gennaio 2007 Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di raffinerie, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. G.U. 31 maggio 2007, n. 125 (suppl. ord. n. 127) Edizione n° 27, ottobre 2014 122 UI Torino – AMBIENTE Decreto del Ministero dell’ambiente del 29 gennaio 2007 Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. G.U. 7 giugno 2007, n. 130 (suppl. ord. n. 133) Decreto del Ministero dell’ambiente del 7 febbraio 2007 Formato e modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale. G.U. 15 marzo 2007, n. 62 Decreto del Ministero dell’ambiente del 15 febbraio 2007 Istituzione della Commissione di cui all’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59. G.U. 15 marzo 2007, n. 62 Decreto del Ministero dell’ambiente 24 aprile 2008 Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Comunicato in G.U. 22 settembre 2008, n. 222 Decreto del Ministero dell’ambiente del 1 ottobre 2008 Emanazione di linee guida in materia di analisi degli aspetti economici e degli effetti incrociati per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio G.U. 12 febbraio 2009, n. 35 Decreto del Ministero dell’ambiente del 1 ottobre 2008 Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di trattamento di superficie di metalli, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. G.U. 3 marzo 2009, n. 51 (suppl. ord. n. 29) Decreto del Ministero dell’ambiente del 1 ottobre 2008 Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di produzione di cloro-alcali e olefine leggere per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. G.U. 3 marzo 2009, n. 51 (suppl. ord. n. 29) Decreto del Ministero dell’ambiente del 1 ottobre 2008 Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di industria alimentare, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. G.U. 3 marzo 2009, n. 51 (suppl. ord. n. 29) Decreto del Ministero dell’ambiente del 1 ottobre 2008 Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. G.U. 3 marzo 2009, n. 51 (suppl. ord. n. 29) Edizione n° 27, ottobre 2014 123 UI Torino – AMBIENTE Comunicato del Ministero dell’ambiente Indicazioni relative all'acquisizione delle informazioni ex articolo 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti. G.U. 29 aprile 2009, n. 98 Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157 Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all’istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE G.U. 26 settembre 2011, n. 224 (suppl. ord. n. 212) Decisione 2012/134/UE del 28 febbraio 2012 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione del vetro ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali G.U.U.E. 8 marzo 2012, n. L 70 Decisione 2012/135/UE del 28 febbraio 2012 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali G.U.U.E. 8 marzo 2012, n. L 70 Decisione 2012/249/UE del 7 maggio 2012 relativa alla determinazione dei periodi di avvio e di arresto ai fini della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali G.U.U.E. 9 maggio 2012, n. L 123 Decisione 2013/84/UE del 11 febbraio 2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’industria conciaria ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali G.U.U.E. 16 febbraio 2013, n. L 45 Decisione 2013/163/UE del 26 marzo 2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l’ossido di magnesio, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali G.U.U.E. 9 aprile 2013, n. L 100 Decisione 2013/732/UE del 9 dicembre 2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di cloro-alcali ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali G.U.U.E. 11 dicembre 2013 n. L 332 Comunicazione della Commissione europea 2014/C 136 del 6 maggio 2014 Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. Edizione n° 27, ottobre 2014 124 UI Torino – AMBIENTE G.U.U.E. 6 maggio 2014, n. C 136 Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento). G.U. 27 marzo 2014, n. 72 (suppl. ord. n. 27) Decisione 2014/687/UE del 26 settembre 2014 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di pasta per carta, carta e cartone, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio G.U.U.E. 30 settembre 2014, n. L 284 10.2. Regolamentazione Sono soggette alla normativa sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento di cui al titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 le attività elencate nel relativo allegato VIII. A. Autorizzazioni186 L’autorizzazione integrata ambientale (AIA) assorbe tutte le autorizzazioni ambientali (con l’eccezione dell’autorizzazione per le emissioni di CO2, vedi par. 3.3) ed è rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata o, per gli impianti elencati nell’all. XII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, dal Ministero dell’ambiente. Alla pubblicità dell’avvio del procedimento provvede l’autorità competente tramite il proprio sito Internet. Le autorizzazioni sono rilasciate entro 150 gg dalla presentazione della domanda, salvo richiesta di integrazioni. L’AIA rappresenta un’autorizzazione all’esercizio dell’installazione che può comprendere più impianti o più attività, anche accessorie. L’AIA viene periodicamente riesaminata in funzione dell’aggiornamento delle conclusioni sulle BAT. Il riesame, che vale come rinnovo dell’autorizzazione, è effettuato entro 4 anni dalla pubblicazione di detto aggiornamento e comunque prima che siano trascorsi 10 anni dall’ultimo riesame o dal primo rilascio dell’AIA (portati a 16 anni per le installazioni registrate EMAS e a 12 anni per quelle certificate ISO 14001). L’autorità competente può chiedere che il riesame sia effettuato anche prima di tali termini se situazioni di inquinamento o l’evoluzione delle BAT lo dovessero rendere necessario. Entro le scadenze sopra indicate il gestore presenta istanza di riesame. Se l’istanza non è trasmessa entro il termine di 10 anni, o quello più lungo per le attività con certificazione ambientale, l’autorizzazione decade e l’autorità dispone la chiusura dell’istallazione. Qualora il riesame sia richiesto dall’autorità competente questa ne dà comunicazione al gestore fissando i termini per la presentazione della documentazione richiesta. 186 D.Lgs. 152/2006, artt. 29-ter, 29-quater e 29-sexies. Edizione n° 27, ottobre 2014 125 UI Torino – AMBIENTE B. Migliori tecniche disponibili (BAT)187 Il gestore deve adottare, per quanto tecnicamente ed economicamente possibile, le migliori tecniche disponibili (BAT), definite a livello nazionale da appositi decreti ministeriali e a livello comunitario da linee guida non tradotte (BREF “Documenti di riferimento delle BAT”) e non pubblicate in G.U.U.E, reperibili esclusivamente nel sito http://eippcb.jrc.es/pages/Factivities.htm. Alle BAT comunitarie si affiancano le “Conclusioni sulle BAT”, documenti pubblicati anche in italiano che contengono i dati riassuntivi delle migliori tecniche disponibili. Nell’ambito dei BREF sono inoltre definiti i BAT-AEL, ossia i “livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili”, espressi come intervalli di valori. Le Conclusioni sulle BAT e i BAT-AEL rappresenteranno i riferimenti principali per le prescrizioni dell’AIA, ma sono possibili deroghe in caso di costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali. C. Lo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee Il gestore dell’installazione, in caso di nuova AIA o di rinnovo della stessa, deve allegare all’istanza una “relazione di riferimento” qualora l’attività comporti l’utilizzo, la lavorazione o lo scarico di sostanze pericolose, tenendo conto della possibilità che queste possano determinare contaminazione del suolo o delle acque sotterranee188. Questa relazione descrive lo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee in relazione all’uso delle sostanze pericolose presenti, al fine di poter effettuare un confronto quantitativo con lo stato del sito al momento della futura cessazione dell’attività. La Commissione europea ha emanato delle linee guida che forniscono indirizzi in merito all’elaborazione della Relazione di riferimento189. A questo proposito l’AIA conterrà misure per la prevenzione dell’inquinamento del suolo da parte delle sostanze pericolose individuate e per la verifica della loro efficacia. Il controllo delle acque sotterranee sarà prescritto almeno ogni 5 anni, mentre quello del suolo almeno ogni 10. È prevista inoltre la prestazione di garanzie finanziarie che coprano i costi dell’eventuale ripristino del sito che fosse necessario al momento della cessazione definitiva dell’attività. I criteri per la determinazione dell’importo delle garanzie saranno stabiliti con decreto ministeriale. D. Modifiche degli impianti190 Il gestore deve comunicare all’autorità competente le modifiche che intende apportare all’impianto. Decorsi 60 gg senza osservazioni il gestore può realizzare le modifiche; se queste sono invece giudicate sostanziali occorre presentare una domanda di autorizzazione. E. Comunicazioni Il gestore comunica preventivamente all’autorità competente l’attuazione delle prescrizioni dell’autorizzazione e trasmette ad essa, al Comune ed all’ente responsabile degli accertamenti i risultati degli autocontrolli191. 187 D.Lgs. 152/2006, art. 29-bis. D.Lgs. 152/2006, art. 29-ter.1.m. 189 Comunicazione della Commissione n. 2014/C 136 190 D.Lgs. 59/2005, art. 29-nonies. 191 D.Lgs. 152/2006, art. 29-decies. 188 Edizione n° 27, ottobre 2014 126 UI Torino – AMBIENTE Il gestore è tenuto ad informare l’autorità competente di ogni nuova istanza presentata in materia di rischi di incidenti rilevanti, di valutazione di impatto ambientale e di urbanistica, prima di effettuare gli interventi relativi. Il gestore informa immediatamente l’autorità competente, nonché Comune e ARPA, delle violazioni delle condizioni dell’autorizzazione, provvedendo al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Il gestore informa immediatamente l’autorità competente del verificarsi di incidenti o di eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull’ambiente. I dati di emissione in aria, in acqua e nel suolo delle sostanze indicate nell’allegato II al D.P.R. 157/2011, nonché i dati relativi ai rifiuti conferiti fuori sito, se superiori alle soglie ivi indicate, sono trasmessi annualmente al Registro PRTR entro il 30 aprile dell’anno successivo. La comunicazione può essere modificata o integrata entro il 30 giugno dello stesso anno192. N.B. Il registro PRTR ricomprende anche attività non IPPC, elencate in allegato I al Regolamento. F. Attività di controllo Per il controllo delle installazioni IPPC è prevista un’attività ispettiva presso i siti svolta con oneri a carico del gestore. Il periodo tra due visite ispettive non supera un anno per i siti che presentano rischi più elevati, tre anni per quelli a minor rischio e 6 mesi per quelli nei quali precedenti ispezioni avevano evidenziato gravi inosservanze delle condizioni di autorizzazione. I livelli di rischio sono determinati dalla Regione. G. Esercizio in assenza di autorizzazione o inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni alla diffida o alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato. Se una violazione delle prescrizioni è reiterata più di due volte all’anno la diffida è accompagnata dalla sospensione dell’attività per un tempo determinato. Se l’infrazione ha determinato esercizio in assenza di autorizzazione l’autorità deve procedere alla chiusura dell’installazione. H. Tariffe Le istruttorie per il rilascio e le modifiche dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ed i controlli correlati sono soggetti al pagamento di tariffa, calcolata con le modalità stabilite dal D.M. 24 aprile 2008. 10.3. Scadenze Fattispecie Comunicazione di attuazione delle prescrizioni dell’autorizzazione (D.Lgs. Data prima dell’attuazione Enti competenti Autorità competente 152/2006, art. 29-decies.1) 192 D.P.R. 157/2011, art. 4.1 Edizione n° 27, ottobre 2014 127 UI Torino – AMBIENTE Fattispecie Comunicazione dati di emissione (D.Lgs. 152/2006, art. 29-decies.2) Dichiarazione annuale dei dati di emissione al Registro PRTR (D.P.R. Data Come da prescrizioni dell’autorizzazione 30/04 Enti competenti Autorità competente, Comune ed ente responsabile degli accertamenti ISPRA 157/2011, art. 4.1) Presentazione delle informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione (D.Lgs. Entro il termine stabilito Autorità competente dall’Autorità competente a seguito della 152/2006, art. 29-octies.5) comunicazione di avvio del riesame Presentazione domanda della domanda di 07/09/2014 Autorità competente autorizzazione da parte dei gestori di installazioni diventate soggette ad AIA a seguito delle modifiche normative apportate dal D.Lgs. 46/2014 (D.Lgs. 46/2014, art. 29.2) 10.4. Documenti Fattispecie Documenti richiesti AIA Risultati autocontrolli prescritti da AIA Denuncia a inventario PRTR (in caso di superamento soglie) Attività IPPC 10.5. Illeciti e sanzioni Fattispecie Esercizio di attività senza AIA o dopo sua sospensione o revoca (D.Lgs. 152/2006, art. 29-quattuordecies.1) Esercizio di attività senza AIA o dopo sua sospensione o revoca se questo comporta lo scarico di sostanze pericolose o raccolta, trasporto, recupero o smaltimento di rifiuti pericolosi (D.Lgs. 152/2006, art. 29-quattuordecies.1) Mancata osservanza delle prescrizioni dell’AIA o dell’Autorità competente (D.Lgs. 152/2006, art. 29- Sanzione arresto fino a un anno o ammenda da 2.500 a 26.000 € arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 5.000 a 52.000 €, con confisca dell’area in caso di discarica sanzione amministrativa da 1.500 a 26.000 € quattuordecies.2) Mancata osservanza delle prescrizioni dell’AIA o dell’Autorità Competente se relativa a: a) superamento dei limiti di emissione, b) gestione dei rifiuti, c) scarichi in aree protette. ammenda da 5.000 a 26.000 € (D.Lgs. 152/2006, art. 29-quattuordecies.3) Edizione n° 27, ottobre 2014 128 UI Torino – AMBIENTE Mancata osservanza delle prescrizioni dell’AIA o dell’Autorità Competente se relativa a: a) gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi, b) scarico di sostanze pericolose, c) superamento dei limiti di emissione che determina superamento dei limiti di qualità dell’aria, d) utilizzo di combustibili non autorizzati. ammenda da 5.000 a 26.000 € e arresto fino a 2 anni (D.Lgs. 152/2006, art. 29-quattuordecies.4) Modifica sostanziale di installazione senza autorizzazione arresto fino a un anno o ammenda da (D.Lgs. 152/2006, art. 29-quattuordecies.5) 2.500 a 26.000 € Modifica non sostanziale senza comunicazione o senza sanzione amministrativa da 1.500 a attendere il termine dei 60 gg (D.Lgs. 152/2006, art. 2915.000 € quattuordecies.6) Mancata comunicazione di: a) attuazione di quanto previsto dall’AIA, b) incidenti o eventi imprevisti sanzione amministrativa da 5.000 a 52.000 € (D.Lgs. 152/2006, art. 29-quattuordecies.7) Mancata comunicazione dei dati delle misurazioni delle emissioni (D.Lgs. 152/2006, art. 29-quattuordecies.8) sanzione amministrativa da 2.500 a 11.000 € Se il ritardo è minore di 60 gg o se incompleta o inesatta sanzione amministrativa da 250 a 1.100 ma con i dati di esercizio dell’impianto (D.Lgs. 152/2006, art. € 29-quattuordecies.8) Comunicazione con dati falsificati o alterati (D.Lgs. reclusione fino a 2 anni 152/2006, art. 29-quattuordecies.9) Mancata comunicazione di dati relativi alla gestione di rifiuti pericolosi (D.Lgs. 152/2006, art. 29-quattuordecies.8) sanzione amministrativa da 15.000 a 66.000 € Comunicazione con dati falsificati o alterati (D.Lgs. reclusione fino a 2 anni 152/2006, art. 29-quattuordecies.9) Mancata presentazione di documentazione richiesta dall’autorità competente nell’ambito di un procedimento di autorizzazione o di riesame (D.Lgs. 152/2006, art. 29- sanzione amministrativa da 5.000 a 26.000 € quattuordecies.10) Mancata presentazione di documentazione richiesta dall’autorità competente nell’ambito di un procedimento di riesame (D.Lgs. 152/2006, art. 29-octies.5) Omessa comunicazione PRTR entro il 30 aprile (D.Lgs. 46/2014, art. 29.3) Omessa comunicazione PRTR entro il 30 aprile (D.Lgs. 46/2014, art. 29.3) Edizione n° 27, ottobre 2014 sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 € sanzione amministrativa da 5.000 a 52.000 € sanzione amministrativa da 5.000 a 26.000 € 129 UI Torino – AMBIENTE APPENDICE NORMATIVA AMBIENTALE DELLA REGIONE PIEMONTE 1. ACQUA 1.1. SCARICHI IDRICI 1.1.1. Principali riferimenti normativi Deliberazione del Consiglio Regionale 24 maggio 1979, n. 469-3826 Determinazione delle tariffe relative ai servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque (artt. 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319) B.U.R.P. 17 luglio 1979, n. 29 Legge Regionale 26 marzo 1990, n. 13 Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319) B.U.R.P. 4 aprile 1990, n. 14 Circolare del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 1991, n. 2/ECO Criteri interpretativi e di prima applicazione della legge regionale del 26 marzo 1990, n. 13: “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” B.U.R.P. 30 gennaio 1991, n. 5 Circolare del Presidente della Giunta Regionale 26 maggio 1992, n. 9/ECO Criteri interpretativi e di indirizzo all’applicazione della Legge Regionale 26 marzo 1990, n. 13, concernenti l’obbligo di allacciamento alle pubbliche fognature e la disciplina dei relativi scarichi B.U.R.P. 3 giugno 1992, n. 23 Legge Regionale 17 novembre 1993, n. 48 Individuazione ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni B.U.R.P. 24 novembre 1993, n. 47 Circolare del Presidente della Giunta Regionale 31 dicembre 1993, n. 15/TSI Criteri interpretativi e di prima applicazione della legge regionale 17 novembre 1993, n. 48: “Individuazione ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni” B.U.R.P. 5 gennaio 1994, n. 1 Edizione n° 27, ottobre 2014 130 UI Torino – AMBIENTE Legge Regionale 3 luglio 1996, n. 37 Modifiche della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per talune tipologie di scarichi da insediamenti civili equiparati agli esistenti e per gli scarichi delle pubbliche fognature B.U.R.P. 10 luglio 1996, n. 28 Legge Regionale 22 dicembre 2000, n. 60 Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale B.U.R.P. 28 dicembre 2000, n. 52 Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61 Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque B.U.R.P. 3 gennaio 2001, n. 1 Circolare del presidente della Giunta regionale 5 novembre 2001, n. 10/AQA Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152. Scarichi di acque reflue domestiche provenienti da talune tipologie di insediamenti civili considerati “esistenti” ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 26 marzo 1990 n. 13 B.U.R.P. 7 novembre 2001, n. 45 Legge Regionale 7 aprile 2003, n. 6 Disposizioni in materia di autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela della acque sotterranee) B.U.R.P. 10 aprile 2003, n. 15 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R Regolamento regionale recante: “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”. B.U.R.P. 23 febbraio 2006, n. 8 Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. 117-10731 Approvazione del Piano di tutela delle acque BURP 3 maggio 2007, n. 18 Circolare della Regione Piemonte 28 gennaio 2014 n. 1/AMB Indicazioni applicative in merito al d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”. B.U.R.P. 30 gennaio 2014, n. 5 (suppl. ord. n. 1) 1.1.2. Regolamentazione A. Scarichi civili Sono definiti scarichi civili quelli provenienti da edifici adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica, commerciale, sanitaria. Per Edizione n° 27, ottobre 2014 131 UI Torino – AMBIENTE gli insediamenti adibiti ad attività di produzione beni e prestazione servizi sono civili gli scarichi di servizi igienici, cucine e mense193. La LR 13/90 definisce i criteri per l’assimilazione degli scarichi idrici tecnologici agli scarichi di acque reflue domestiche, limitatamente ai casi di recapito in acque superficiali. A.1. Autorizzazioni Gli scarichi civili in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto dei regolamenti emanati dal gestore dell’impianto di depurazione. Il collegamento alla pubblica fognatura è obbligatorio se la distanza è inferiore a 100 m194. Gli scarichi civili originati da imprese e che non recapitano in pubblica fognatura debbono essere autorizzati tramite autorizzazione unica ambientale. Sono sempre ammessi in acque superficiali, mentre sul suolo e nel sottosuolo debbono essere inferiori a 25 m3/giorno, ovvero provenienti da insediamenti di consistenza inferiore a 50 vani e 5000 m3, o con capienza inferiore a 100 posti letto o addetti, nel rispetto delle prescrizioni tecniche della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977195. L’Autorità competente per gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività di produzione di beni e di servizi è la Provincia, negli altri casi il Comune. A.2. Limiti di accettabilità I limiti di accettabilità per gli scarichi civili in acque superficiali sono stabiliti dalla L.R. 13/1990. B. Misuratori di portata Il Piano di tutela delle acque impone l'installazione di misuratori di portata sugli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in acque superficiali con volume medio annuo superiore a 100.000 m3.196 C. Denuncia degli scarichi in pubblica fognatura I volumi scaricati in pubblica fognatura debbono essere denunciati entro il 31 marzo di ciascun anno197. Sono esentati gli scarichi civili se l’acqua è stata approvvigionata da pubblico acquedotto. D. Acque pluviali198 Lo scarico di acque pluviali di dilavamento effettuato attraverso condotte separate che recapitano in acque superficiali o sul suolo è sottoposto agli eventuali trattamenti che saranno definiti dai regolamenti edilizi comunali sulla base di specifiche direttive regionali. Norme specifiche sono definite per le acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da: 193 L.R. 13/1990, art. 14.2. L.R. 13/1990, art. 8.2. 195 L.R. 13/1990, artt. 16-17. 196 D.C.R. 117-10731/2007, art. 28. 197 D.C.R. 469/1979, all. D. 198 D.P.G.R. 1/R/2006. 194 Edizione n° 27, ottobre 2014 132 UI Torino – AMBIENTE attività IPPC; attività di distribuzione del carburante; stabilimenti di lavorazione di oli minerali non IPPC e i relativi depositi per uso commerciale; i centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso; i depositi, i centri di raccolta, trattamento e trasformazione dei rifiuti e le discariche non rientranti nelle attività IPPC; le aree intermodali destinate all’interscambio di merci e materiali. I gestori di queste attività/impianti devono predisporre un apposito piano di prevenzione e gestione secondo lo schema allegato al regolamento ed inviarlo alle autorità competenti per approvazione. E. Tassa di concessione regionale Non è applicata la tassa di concessione regionale per le autorizzazioni per scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche, o comunque con esse collegate. 1.1.3. Scadenze Fattispecie Denuncia degli scarichi idrici in pubblica fognatura (D.C.R. 469/1979, all. D) Data 31/03 Enti competenti Ente gestore del servizio di depurazione 1.1.4. Documenti Fattispecie Scarico civile in acque superficiali, sul suolo o nel sottosuolo Documenti richiesti autorizzazione provinciale o comunale (possibile autorizzazione tacita se domanda presentata entro il 19/10/1990), ovvero AUA Scarico in pubblica fognatura di scarichi industriali o denuncia annuale di scarichi civili di acqua approvvigionata in modo autonomo 1.1.5. Illeciti e sanzioni Fattispecie Scarico indiretto sul suolo (L.R. 59/1995, art. 38) Sanzione sanzione amministrativa da 2.582 a 10.329 € Edizione n° 27, ottobre 2014 133 UI Torino – AMBIENTE 1.2. APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA AL DI FUORI DEI PUBBLICI SERVIZI 1.2.1. Principali riferimenti normativi Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 Tutela ed uso del suolo B.U.R.P. 24 dicembre 1977, n. 53 Circolare del Presidente della Giunta Regionale 28 febbraio 1994, n. 9/TSI Modalità per la denuncia dei pozzi esistenti ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 B.U.R.P. 2 marzo 1994, n. 9 Legge Regionale 13 aprile 1994, n. 5 Subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche B.U.R.P. 20 aprile 1994, n. 16 Legge Regionale 30 aprile 1996, n. 22 Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee B.U.R.P. 8 maggio 1996, n. 1 Legge Regionale 29 novembre 1996, n. 88 Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica B.U.R.P. 11 dicembre 1996, n. 50 Legge Regionale 9 agosto 1999, n. 22 Norme per la standardizzazione delle informazioni sulle opere connesse all'uso dell'acqua e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di rinnovo delle utenze di acqua pubblica prorogate dalla legge regionale 29 novembre 1996, n. 88 B.U.R.P. 11 agosto 1999, n. 32 Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61 Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque B.U.R.P. 3 gennaio 2001, n. 1 Circolare del Presidente della Giunta Regionale 7 aprile 2000, n. 3/LAP Articolo 11 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 " Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee". Adempimenti relativi alle domande di riconoscimento o concessione delle preesistenti utenze di acque sotterranee per usi diversi da quelli domestici B.U.R.P. 12 aprile 2000, n. 15 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 4/R Regolamento regionale recante: “Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica” B.U.R.P. 7 marzo 2001, n. 10 Edizione n° 27, ottobre 2014 134 UI Torino – AMBIENTE Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 aprile 2001, n. 4/LAP Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e legge regionale 26 aprile 2000 n. 44. Prime indicazioni operative in ordine ai procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica e alle modalità di quantificazione del canone B.U.R.P. 18 aprile 2001, n. 16 Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 Legge Finanziaria per l’anno 2002 B.U.R.P. 8 agosto 2002, n. 32 (suppl. ord. n. 1) Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 luglio 2003, n. 10/R Regolamento regionale recante: “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” B.U.R.P. 31 luglio 2003, n. 31 (suppl. ord. n. 2) Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 febbraio 2004, n. 1/R Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R (Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica)” B.U.R.P. 27 febbraio 2004, n. 8 (suppl. ord. n. 2) Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R. Regolamento regionale recante: “Disciplina dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/r (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica).” B.U.R.P. 9 dicembre 2004, n. 49 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 ottobre 2005, n. 6/R Regolamento regionale recante: “Misura dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica)” B.U.R.P. 9 febbraio 2006, n. 6 (suppl. ord. n. 1) Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. 117-10731 Approvazione del Piano di tutela delle acque B.U.R.P. 3 maggio 2007, n. 18 Determinazione Dirigenziale 15 novembre 2006, n. 283 Aggiornamento canone demaniale per uso di acqua pubblica con riferimento agli anni 2007, 2008 e 2009 B.U.R.P. 23 novembre 2006, n. 47 Determinazione Dirigenziale 3 maggio 2007, n. 710 Demanio idrico fluviale. Tabella dei canoni di concessione aggiornata ai sensi dell’articolo 4 della LR 23/04/2007 n. 9 B.U.R.P. 14 giugno 2007, n. 24 Edizione n° 27, ottobre 2014 135 UI Torino – AMBIENTE Decreto della Presidente della Giunta Regionale 25 giugno 2007, n. 7/R Regolamento regionale recante: “Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).” B.U.R.P. 28 giugno 2007, n. 26 Decreto della Presidente della Giunta Regionale 17 luglio 2007, n. 8/R Regolamento regionale recante: “Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).” B.U.R.P. 19 luglio 2007, n. 29 Legge Regionale 27 gennaio 2009, n. 3 Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2008 in materia di tutela dell’ambiente B.U.R.P. 29 gennaio 2009, n. 4 (suppl. ord. n. 1) Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 dicembre 2010, n. 22/R Regolamento regionale recante: ”Ulteriore proroga dei termini per l’installazione dei misuratori di portata di cui all’articolo 6 del regolamento regionale 25 giugno 2007, n. 7/R (Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica ‘Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61’)”. B.U.R.P. 29 dicembre 2010, n. 51 (suppl. ord. n. 1) Deliberazione della Giunta Regionale 28 febbraio 2011, n. 80-1651 Linee guida per la redazione del programma di rilascio del deflusso minimo vitale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento regionale 17 luglio 2007 n. 8/R. (rilascio da invasi artificiali) B.U.R.P. 24 marzo 2011, n. 12 Determinazione Dirigenziale 27 settembre 2012, n. 688 Aggiornamento canone demaniale per uso di acqua pubblica con riferimento agli anni 2013, 2014 e 2015. B.U.R.P. 15 novembre 2012, n. 46 Deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 35-6747 Modalità di invio delle schede relative alle portate ed ai volumi prelevati e restituiti ai sensi dell'articolo 13 del regolamento n. 7/R del 25/06/2007 (Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Legge regionale 29/12/2000, n. 61). B.U.R.P. 12 dicembre 2013, n. 50 1.2.2. Regolamentazione A. Utilizzo delle acque pubbliche Sono soggette a concessione tutte le acque pubbliche superficiale e sotterranee con alcune limitate esclusioni.199 199 D.P.G.R. 10/R/2003, art. 2 Edizione n° 27, ottobre 2014 136 UI Torino – AMBIENTE I possibili usi delle acque pubbliche sono definiti dal regolamento 10/R. L’autorità concedente, tenuto conto dell’uso prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna concessione. La durata della concessione finalizzata alla produzione di beni e servizi non può eccedere i 15 anni. Le quantità di acqua derivabili e le condizioni a cui è soggetta la derivazione sono contenute nel disciplinare di concessione. La competenza amministrativa per tutte le derivazioni è attribuita alla Provincia. B. Acque sotterranee Le acque sotterranee sono distinte in acque sorgive, falde freatiche e falde profonde200. L’estrazione delle acque da falde profonde è riservata all’uso potabile, salvo il permesso temporaneo di altri usi per carenza di fonti alternative201. È vietata la costruzione di opere che consentano la comunicazione tra le falde profonde e la falda freatica202. La domanda per la concessione di derivazione è comprensiva della richiesta di autorizzazione alla ricerca dell’acqua. L’autorizzazione alla ricerca ha durata massima di 1 anno203, prorogabile una volta sola di 6 mesi. La trivellazione di pozzi è inoltre soggetta ad autorizzazione del Sindaco 204: decorsi 60 gg dalla domanda si può dare inizio ai lavori dando comunicazione dell'inizio allo stesso Sindaco. In caso di prelievo di acqua da falda profonda per uso diverso da quello potabile la concessione è rilasciata in via precaria per un massimo di 10 anni, eventualmente rinnovabili in caso di mancanza di alternative. La concessione per pozzi finestrati sia in falda freatica che nelle falde sottostanti è rilasciata per un massimo di 3 anni, entro i quali devono essere eseguiti lavori atti a limitare l’emungimento da un solo tipo di falda. Per la sostituzione di pozzi non più utilizzabili con nuovi pozzi aventi le stesse caratteristiche e realizzati nelle immediate vicinanze è prevista una procedura semplificata, basata su semplice comunicazione. La stessa procedura è utilizzabile per realizzare un pozzo integrativo qualora le opere di ricondizionamento richieste dalla vigente normativa ne abbiano determinato una riduzione della portata205. C. Misurazione dei prelievi206 Al di sopra di determinate soglie di prelievo, fatte salve eventuali diverse richieste motivate da parte dell’autorità competente, è obbligatoria l’installazione, sulla base di un apposito calendario, di determinati strumenti di misura e di registrazione delle portate e dei volumi prelevati e restituiti207. In questo caso le letture dei misuratori devono essere annotate mensilmente in un apposito 200 L.R. 22/1996, art. 2.1. L.R. 22/1996, art. 4. 202 L.R. 22/1996, art. 2.6. 203 L.R. 22/1996, art. 7.8. 204 L.R. 56/1977, art. 56. 205 D.P.G.R. 10/R/2003, art. 27-bis 206 Reg. 7/R/2007. 207 Reg. 7/R/2007 all. B. 201 Edizione n° 27, ottobre 2014 137 UI Torino – AMBIENTE registro208 e comunicate annualmente all’ autorità competente entro il 31 gennaio tramite il sistema “Web misuratori” disponibile sul portale “Sistema Piemonte”. D. Minimo deflusso vitale (DMV)209 Le derivazioni da corsi d’acqua naturali e da sorgenti debbono consentire una portata minima istantanea a valle del prelievo, denominata Minimo Deflusso Vitale (DMV). Si distinguono il DMV di base, applicato a tutti i prelievi e determinato come da allegato A al Reg. 8/R/2007, e il DMV ambientale, applicato ai corsi d’acqua significativi individuati dal Piano regionale di tutela delle acque. Per le sorgenti il DMV di prelievi esistenti è stabilito nel 10% della portata istantanea. I prelievi definiti esistenti devono adeguarsi alle nuove disposizioni secondo le scadenze indicate. E. Canoni210 I canoni per l’uso di acque pubbliche sono dovuti per anno solare e sono versati anticipatamente entro il 31 gennaio di ciascun anno a decorrere dalla data di rilascio della concessione. Gli importi unitari e i valori minimi sono stabiliti e aggiornati dalla Regione. È prevista una riduzione del 15% per le imprese con sistemi di gestione ambientale EMAS o ISO 14001. La triplicazione del canone per i prelievi di acqua destinata al consumo umano ma diversamente utilizzata decorre dal 1° gennaio 2015. 1.2.3. Scadenze Fattispecie Versamento dei canoni per l’uso di acque pubbliche (L.R. 20/2002 art. 12.1) Dichiarazione annuale dei dati di prelievo e di restituzione (prelievi soggetti ai sensi del Reg. 7/R/2007) Trasmissione relazione di calcolo DMV di base per prelievi esistenti (Reg. 8/R/2007, art. 31/01 Data Enti competenti Regione 31/01 Autorità competente 03/08/2008 Provincia 11.2) Rilascio DMV di base da prelievi esistenti 31/12/2008 (Reg. 8/R/2007, art. 11.1) Adeguamento opere di presa da prelievi esistenti ai fini DMV di base (Reg. 8/R/2007, 31/12/2010 art. 11.2) Integrazione DMV di base con 50% di 2 anni da entrata fattori correttivi per prelievi esistenti in vigore misure soggetti a DMV ambientale (Reg. 8/R/2007, art. di area 11.5) 208 Reg. 7/R/2007 all. C. Reg. 8/R/2007. 210 Reg. 15/R/2004, Reg. 6/R/2005. 209 Edizione n° 27, ottobre 2014 138 UI Torino – AMBIENTE Integrazione DMV di base con 100% di 5 anni da entrata fattori correttivi per prelievi esistenti in vigore misure soggetti a DMV ambientale (Reg. 8/R/2007, art. di area 11.5) Scadenze relative all’installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate, nonché dei volumi prelevati e restituiti: Prelievo/restituzione incidenti sulle aste fluviali del gruppo A (*) captazioni da corpi idrici superficiali naturali e da invasi e restituzioni in corpi idrici superficiali di portata massima uguale o superiore a 100 litri al secondo o di volume di prelievo uguale o superiore a 2.000.000 di metri cubi all’anno ricadenti nei sottobacini del gruppo B (*) ricadenti nei sottobacini del gruppo C (*) captazioni tramite pozzo o i campi-pozzi da acque sotterranee di falda freatica con volume di prelievo uguale o superiore a 1.000.000 di metri cubi all’anno da acque sotterranee di falde profonde con volume di prelievo uguale o superiore a 500.000 di metri cubi all’anno prelievi di acque di sorgente con volume uguale o superiore a 200.000 di metri cubi all’anno Portate/Volumi portata massima uguale o superiore a 5.000 litri al secondo o volume superiore a 100.000.000 di metri cubi all’anno restanti prelievi se di portata massima uguale o superiore a 3.000 litri al secondo o di volume di prelievo superiore a 50.000.000 di metri cubi all’anno restanti prelievi se di portata massima superiore o uguale a 1.000 litri al secondo o di volume di prelievo superiore a 20.000.000 di metri cubi all’anno restanti prelievi volume di prelievo uguale o superiore a 2.000.000 di metri cubi all’anno Scadenza 1° luglio 2012 1° luglio 2015 1° luglio 2012 1° luglio 2015 1° luglio 2012 1° luglio 2015 1° luglio 2012 restanti prelievi 1° luglio 2013 volume di prelievo uguale o superiore a 1.000.000 di metri cubi all’anno 1° luglio 2012 restanti prelievi 1° luglio 2013 volume di prelievo uguale o superiore a 1.000.000 di metri cubi all’anno restanti prelievi Edizione n° 27, ottobre 2014 1° luglio 2012 1° luglio 2013 139 UI Torino – AMBIENTE Prelievo/restituzione prelievi da trincee drenanti con volume uguale o superiore a 1.000.000 di metri cubi all’anno Portate/Volumi volume di prelievo uguale o superiore a 2.000.000 di metri cubi all’anno restanti prelievi Scadenza 1° luglio 2012 1° luglio 2013 (*) Le aste fluviali e i sottobacini sono indicati nell’allegato A al Regolamento 7/R/2007 1.2.4. Documenti Fattispecie Derivazione di acque pubbliche oltre le soglie di cui al Reg. 7/R/2007 Documenti richiesti Registro delle misure Dichiarazioni annuali 1.2.5. Illeciti e sanzioni Fattispecie Sanzione Uso domestico eccedente i quantitativi previsti (L.R. 3/2009 sanzione amministrativa da 50 euro a art. 7.1.a) 250 euro [ridotta a un quinto in caso di particolare tenuità] Violazione delle prescrizioni concernenti l’installazione e sanzione amministrativa da 1.500 la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle euro a 6.000 euro portate e dei volumi o l’obbligo di trasmissione del risultati [ridotta a un quinto in caso di delle misurazioni (L.R. 3/2009 art. 7.1.b) particolare tenuità] Inosservanza totale o parziale, da parte del concessionario, dell’obbligo di rilascio a valle dell’opera di presa del deflusso minimo vitale (L.R. 3/2009 art. 7.1.c) Inosservanza delle prescrizioni sancite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di attingimento o dall’autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee (L.R. 3/2009 art. 7.1.d) Inosservanza agli obblighi di ripristino dei luoghi e di rimozione delle opere della derivazione derivanti dalla cessazione dell’utenza (L.R. 3/2009 art. 7.1.e) Costruzione o variazione delle opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso e restituzione dell’acqua in assenza o in difformità della autorizzazioni previste (L.R. 3/2009 art. 7.1.f) Edizione n° 27, ottobre 2014 sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro [ridotta a un quinto in caso di particolare tenuità] sanzione amministrativa da 2.500 euro a 10.000 euro [ridotta a un quinto in caso di particolare tenuità] sanzione amministrativa da 3.000 euro a 10.000 euro [ridotta a un quinto in caso di particolare tenuità] sanzione amministrativa da 3.000 euro a 20.000 euro [ridotta a un quinto in caso di particolare tenuità] 140 UI Torino – AMBIENTE Esercizio di una derivazione o di una utilizzazione di acqua sanzione amministrativa da 3.000 pubblica senza un provvedimento autorizzativo, o euro a 30.000 euro concessorio dell’autorità concedente (L.R. 3/2009 art. 7.1.g e [ridotta a un quinto in caso di 7.3) particolare tenuità] oltre che della sanzione di cui sopra, di una somma pari ai canoni non corrisposti. Inosservanza delle norma in materia di utilizzazione agronomica (L.R. 3/2009 art. 7.4) Costruzione di opere che consentano comunicazione tra le falde profonde e la falda freatica (L.R. 3/2009 art. 7.5) Edizione n° 27, ottobre 2014 sanzione amministrativa da 600 euro a 6.000 euro sanzione amministrativa da 3.000 euro a 20.000 euro 141 UI Torino – AMBIENTE 2. RIFIUTI 2.1. Principali riferimenti normativi Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 27 marzo 1990 n. 6/ECO Criteri generali per la regolamentazione dell’attività di smaltimento di batterie esauste al piombo B.U.R.P. 4 aprile 1998, n. 14 Circolare del Presidente della Giunta Regionale dell’1 luglio 1992 n. 17/ECO Smaltimento rifiuti - Criteri per l’assimilabilità di rifiuti speciali a rifiuti inerti ai fini del collocamento in discarica 2A - Criteri per la collocabilità di rifiuti speciali in discarica di I categoria come agente coprente o infrastrato - Possibilità di riutilizzo di residui quali scorie o ceneri o terre o sabbie o polveri o materiali sterili di laveria provenienti, ad esempio, da fonderie, processi di combustione, di sbavatura e sabbiatura, di lucidatura - Smaltimento di rifiuti contenenti amianto B.U.R.P. 8 luglio 1992, n. 28 Deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 1994, n. 18-33245 Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per l’esercizio dell’attività di stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti tossici e nocivi e depositi di accumulatori al piombo esausti non destinati al riutilizzo B.U.R.P. 27 aprile 1994, n. 17 Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 1995, n. 35-1966 Criteri di collocazione in discarica 2A di rifiuti speciali assimilabili agli inerti B.U.R.P. 8 novembre 1995, n. 45 Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 1995, n. 34-1965 Criteri relativi allo smaltimento o al riutilizzo di rifiuti contenenti amianto B.U.R.P. 8 novembre 1995, n. 45 Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 1995, n. 2-4446 Legge regionale 13 aprile 1995, n. 59. Procedure amministrative - Art. 28. Deleghe alle Province in materia di smaltimento rifiuti - Criteri generali B.U.R.P. 17 gennaio 1996, n. 3 Legge Regionale 3 luglio 1996, n. 39 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - Delega alle Province B.U.R.P. 10 luglio 1996, n. 28 (suppl.) Deliberazione del Consiglio Regionale 30 luglio 1997, n. 436-11546 Piano regionale di gestione dei rifiuti B.U.R.P. 29 settembre 1997, n. 38 (suppl.) Edizione n° 27, ottobre 2014 142 UI Torino – AMBIENTE Deliberazione della Giunta Regionale 2 giugno 1997, n. 122-19675 Prime indicazioni e disposizioni regionali sulla gestione dei rifiuti in applicazione al decreto legislativo n. 22/97 B.U.R.P. 25 giugno 1997, n. 25 Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 1998, n. 29-24570 L.r. 59/95, ulteriori indicazioni sull’applicazione del D.Lgs 22/97 e successive modifiche e integrazioni B.U.R.P. 27 maggio 1998, n. 21 Deliberazione della Giunta Regionale 8 giugno 1998, n. 26-24772 Contenuto relazione tecnica da allegare alla domanda di comunicazione per le operazioni di recupero di rifiuto di cui agli articoli 31 e 33 D.Lgs. 22/97 B.U.R.P. 15 luglio 1998, n. 28 Deliberazione della Giunta Regionale 19 ottobre 1998, n. 26-25685 Disposizioni tecniche e procedurali per la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari B.U.R.P. 11 novembre 1998, n. 45 Deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 1998, n. 79-25989 Criteri e modalità di presentazione e di verifica delle garanzie finanziarie previste per l’esercizio dell’attività di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti B.U.R.P. 16 dicembre 1998, n. 50 Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2000, n. 20-192 Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 22/97" B.U.R.P. 28 giugno 2000, n. 26 Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2000, n. 24-611 D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000. "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 22/97". Proroga dei termini e ulteriori disposizioni B.U.R.P. 9 agosto 2000, n. 32 Legge Regionale 29 agosto 2000, n. 48 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 e determinazione nuovi importi B.U.R.P. 6 settembre 2000, n. 36 Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2001, n. 44-2493 Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 22/97. Modifiche ed integrazioni alle D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000 e D.G.R. n. 24-611 del 31 luglio 2000 B.U.R.P. 28 marzo 2001, n. 13 Legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari Edizione n° 27, ottobre 2014 143 UI Torino – AMBIENTE B.U.R.P. 30 maggio 2001, n. 22 Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 14-3435 Art. 5 della L.R. n. 39 del 3/7/96 – Tributo Speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi – Approvazione dello schema tipo di dichiarazione variato ai sensi dell’art. 1 della L.R. 29 agosto 2000, n. 48 B.U.R.P. 1 agosto 2001, n. 31 Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 Norme per la gestione dei rifiuti B.U.R.P. 31 ottobre 2002, n. 44 Legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 Legge finanziaria per l’anno 2003 B.U.R.P. 6 marzo 2003, n. 10 Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 104-10270 Linee guida per l’applicazione del regolamento CE 1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano B.U.R.P. 14 agosto 2003, n. 33 Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 86-10252 Indirizzi regionali per l’applicazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e del decreto ministeriale 13 marzo 2003 B.U.R.P. 25 settembre 2003, n. 39 Ordinanza del Presidente della Regione Piemonte 22 dicembre 2003, n. 1/22 Disposizioni in merito alle prestazioni delle garanzie finanziarie per le discariche riferite alla fase di gestione successiva alla chiusura B.U.R.P. 22 gennaio 2004, n. 3 D.G.R. 16 febbraio 2004, n. 53-11769 Indirizzi regionali per l’applicazione del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” e individuazione degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle prestazioni effettuate da parte dei pubblici uffici in attuazione del suddetto decreto B.U.R.P. 19 febbraio 2004, n. 7 (suppl. ord. n. 2) Circolare del Presidente della Giunta regionale 21 giugno 2004, n. 2/AQA D.Lgs. n. 36/2003. Prestazione delle garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura delle discariche B.U.R.P. 28 giugno 2004, n. 25, (suppl. ord. n. 1) Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 47-14763 Legge Regionale 24 ottobre 2002, n. 24. Criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani BURP 24 febbraio 2005, n. 8 Edizione n° 27, ottobre 2014 144 UI Torino – AMBIENTE Legge regionale 21 aprile 2006, n. 14. Legge finanziaria per l’anno 2006. B.U.R.P. 27 aprile 2006, n. 17 Art. 5, tributo per conferimento rifiuti in discarica Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2006, n. 12-4088 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti. Approvazione dello schema tipo di dichiarazione annuale aggiornato in conformità delle nuove disposizioni recate dal combinato disposto di cui all’articolo 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62, ed all’articolo 5, della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 B.U.R.P. 16 novembre 2006, n. 46 Deliberazione della Giunta Regionale 15 giugno 2009, n. 23-11602 Applicazione del decreto legislativo 36/2003 e del DM 3/8/05 riguardo l'ammissibilità dei rifiuti speciali non pericolosi conferiti in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi. B.U.R.P. 18 giugno 2009, n. 24 Deliberazione della Giunta Regionale 15 giugno 2009, n. 12-11591 LL.RR. 69/1978 e 44/2000. Aggiornamento delle linee guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava, relative anche all'aspetto economico della cauzione o polizza fidejussoria a garanzia degli interventi di recupero, anno 2009, e approvazione documento applicativo relativo al decreto legislativo 117/2008, in relazione alla l.r. 69/1978, per le cave e per le miniere. B.U.R.P. 18 Giugno 2009, n. 24 D.G.R. 18 ottobre 2011, n.37-2766 Legge regionale 18 febbraio 2010 n 5 "Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti". Modalita' di effettuazione della sorveglianza B.U.R.P. 10 novembre 2011, n. 45 Circolare della Regione Piemonte 28 gennaio 2014 n. 1/AMB Indicazioni applicative in merito al d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale” B.U.R.P. 30 gennaio 2014, n. 5 (suppl. ord. n. 1) 2.2. Regolamentazione A. Sistema regionale per lo smaltimento dei rifiuti La disciplina regionale, basata sulla L.R. 24/2002, definisce le competenze e le modalità con le quali deve essere realizzato ed organizzato il sistema per la raccolta e la gestione dei rifiuti urbani, ospedalieri, inerti e speciali. Per lo smaltimento dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti e industrie alimentari è istituito un consorzio obbligatorio. Edizione n° 27, ottobre 2014 145 UI Torino – AMBIENTE B. Attuazione della normativa statale Sono forniti indirizzi interpretativi per l’applicazione della normativa statale, stabilendo, tra l’altro, la non applicabilità della definizione di rifiuto a: scarti dell’industria alimentare riutilizzati a fronte di specifiche norme igienico-sanitarie; scarti industriali riutilizzati all’interno di imprese appartenenti al medesimo comparto, come individuato dai codici ISTAT; materiali di scavo non pericolosi. Sono inoltre forniti criteri quali-quantitativi per l’assimilazione ad urbani di rifiuti speciali211. La Regione Piemonte ha definito con una specifica deliberazione i criteri relativi all'ammissibilità' dei rifiuti speciali non pericolosi conferiti in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi. C. Norme tecniche È previsto l’uso di circolari per definire prescrizioni e criteri tecnici per la gestione di particolari tipologie di rifiuto. D. Garanzie finanziarie Sono definiti i criteri e le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti212. E. Contributi Sono istituiti contributi a favore dei Comuni e delle Province in cui sono ubicati impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti. Questi sono versati dai gestori degli impianti in ragione della quantità di rifiuti gestiti. 2.3. Scadenze Vedi norme nazionali 2.4. Documenti Vedi norme nazionali 2.5. Illeciti e sanzioni Fattispecie Mancato osservanza degli obblighi e dei divieti della L.R. 24/2002 (L.R. 24/2002 art. 17.1) 211 212 Sanzione sanzione amministrativa da 2.582 a 10.329 € D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 47-14763. D.G.R. 12 giugno 2000, n. 20-192. Edizione n° 27, ottobre 2014 146 UI Torino – AMBIENTE 3. ARIA 3.1. EMISSIONI IN ATMOSFERA 3.1.1. Principali riferimenti normativi Circolare del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 1988, n. 16/ECO Nuove procedure relative agli adempimenti amministrativi in materia di inquinamento atmosferico B.U.R.P. 12 ottobre 1988, n. 41 Deliberazione del Consiglio Regionale del 1 ottobre 1991 n. 256-13966 Limiti di riferimento per gli adeguamenti previsti dal D.M. 12.7.90 in materia di inquinamento atmosferico B.U.R.P. 6 novembre 1991, n. 45 Deliberazione del Consiglio Regionale 13 dicembre 1994, n. 946-17595 D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6, 15, 7 ed 8 - D.P.R. 25 luglio 1991 “Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti nuovi, da modificare o da trasferire” B.U.R.P. 8 febbraio 1995, n. 6 Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 1994, n. 306-42231 D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 15, 7 ed 8; D.P.R. 25 luglio 1991 e D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti da modificare in ossequio alla legge 28 dicembre 1993, n. 549 B.U.R.P. 8 febbraio 1995, n. 6 Deliberazione della Giunta Regionale 17 febbraio 1997, n. 71-16738 D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6, 15, 7 ed 8; D.P.R. 25 luglio 1991 e D.C.R. n. 94617595 del 13 dicembre 1994 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti di betonaggio produzione calcestruzzo preconfezionato e impianti produzione conglomerati bituminosi, nuovi, da modificare o da trasferire B.U.R.P. 19 marzo 1997, n. 11 Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 1997, n. 71-18113 D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6, 7 ed 8 e D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da cantieri per la demolizione e la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchiature e impianti B.U.R.P. 14 maggio 1997, n. 19 Legge regionale 7 aprile 2002, n. 43 Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria B.U.R.P. 12 aprile 2000, n. 15 (suppl. ord. n. 2) Edizione n° 27, ottobre 2014 147 UI Torino – AMBIENTE Determinazione Dirigenziale 20 gennaio 2000, n. 18 D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6, 15, 7 ed 8; D.P.R. 25 luglio 1991 e D.C.R. n. 94617595 del 13 dicembre 1994 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti per l'essiccazione di cereali e semi nuovi, da modificare o da trasferire B.U.R.P. 10 maggio 2000, n. 19 Determinazione Dirigenziale 3 luglio 2000, n. 347 Modifica della D.G.R. n. 71-16738 del 17 febbraio 1997 " D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6, 15, 7 ed 8; D.P.R. 25 luglio 1991 e D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti di betonaggio produzione calcestruzzo preconfezionato e impianti produzione conglomerati bituminosi, nuovi, da modificare o da trasferire" B.U.R.P. 6 settembre 2000, n. 36 Determinazione Dirigenziale 29 novembre 2001, n. 624 D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6, 15, 7 ed 8; D.P.R. 25 luglio 1991 e D.C.R. n. 94617595 del 13 dicembre 1994 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti per attività di servizio nuovi, da modificare o da trasferire B.U.R.P. 21 febbraio 2002, n. 8 Deliberazione della Giunta Regionale11 novembre 2002, n. 14-7623 Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria”. Aggiornamento dell’assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3. Indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione. B.U.R.P. 21 novembre 2002, n. 47 Zonizzazione di riferimento per le norme in materia di mobilità sostenibile Determinazione Dirigenziale 10 settembre 2004, n. 279 D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6, 12, 15, 7 e 8; D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 e D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e dalle pulitintolavanderie a ciclo chiuso B.U.R.P. 23 settembre 2004, n. 38 Deliberazione della Giunta Regionale 18 settembre 2006, n. 66-3859 Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, ex articoli 7, 8 e 9 Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351. Stralcio di Piano per la mobilità B.U.R.P. 21 settembre 2006, n. 38, suppl. ord. n. 1 Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2006, n. 57-4131 Precisazioni e chiarimenti sullo Stralcio di Piano per la mobilità in attuazione della l.r. 7 aprile 2000, n. 43 di cui alla D.G.R. 66-3859 del 18 settembre 2006, nonchè rimodulazione delle misure di cui ai paragrafi 2.1.2 e 2.1.3 del medesimo e definizione di ulteriori azioni in materia Edizione n° 27, ottobre 2014 148 UI Torino – AMBIENTE B.U.R.P. 26 ottobre 2006, n. 43 Determinazione Dirigenziale 23 ottobre 2007, n. 40 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti di essiccazione di cereali e semi B.U.R.P. 25 ottobre 2007, n. 43, suppl. ord. n. 3 Determinazione Dirigenziale 29 aprile 2008, n. 239 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti per la trasformazione di materie plastiche B.U.R.P. 8 maggio 2008, n. 19 Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968 Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia". B.U.R.P. 7 agosto 2009, n. 31 suppl. ord. n. 4 Determinazione Dirigenziale 14 dicembre 2009, n. 597 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti per la riparazione di carrozzerie di veicoli, rinnovo dell’autorizzazione di carattere generale di cui alla d.g.r. 23 maggio 1995, n. 170-46074 ed estensione della procedura semplificata agli impianti esistenti al 29 aprile 2006. B.U.R.P. 17 dicembre 2009, n. 50 Determinazione Dirigenziale 28 gennaio 2011, n. 20 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di falegnameria. B.U.R.P. 10 febbraio 2011, n. 6 Determinazione Dirigenziale 2 maggio 2011, n. 145 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di lavorazione e trattamento di materiali metallici, rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.g.r. n. 28-993 del 30 agosto 1995 ed estensione della procedura semplificata agli stabilimenti esistenti al 29 aprile 2006. B.U.R.P. 12 maggio2011, n. 19 Determinazione Dirigenziale 20 giugno 2011, n. 189 D.lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di lavorazione, trattamento e rivestimento di materiali vari, rinnovo delle autorizzazioni di carattere generale di cui alle dd.g.r. 30742232 del 29/12/1994, 87-2226 del 16/10/1995 e 7-9073 del 22/5/1996 ed estensione della procedura semplificata agli stabilimenti esistenti al 29/4/2006. B.U.R.P. 23 giugno 2011, n. 25 Determinazione Dirigenziale 21 novembre 2011, n. 362 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti di climatizzazione. Edizione n° 27, ottobre 2014 149 UI Torino – AMBIENTE B.U.R.P. 24 novembre 2011, n. 47 Determinazione Dirigenziale 23 novembre 2011, n. 368 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti orafi con fusione di metalli, rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.g.r. n. 169-46073 del 23 maggio 1995 ed estensione della procedura semplificata agli stabilimenti esistenti al 29 aprile 2006.. B.U.R.P. 1 dicembre 2011, n. 48 Determinazione Dirigenziale 20 giugno 2011, n. 189 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti del settore tessile, rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. n. 17/22.4 del 20 gennaio 2000 ed estensione della procedura semplificata agli stabilimenti esistenti al 29 aprile 2006. B.U.R.P. 23 giugno 2011, n. 25 Determinazione Dirigenziale 6 luglio 2012, n. 518 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di allevamento di animali. B.U.R.P. 12 luglio 2012, n. 28 Circolare della Regione Piemonte 28 gennaio 2014 n. 1/AMB Indicazioni applicative in merito al d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale” B.U.R.P. 30 gennaio 2014, n. 5 (suppl. ord. n. 1) Deliberazione della Giunta Regionale 12 marzo 2014, n. 52 Metodologie per la misura, il campionamento delle emissioni di ossidi di azoto prodotte dagli impianti termici civili. B.U.R.P. 20 marzo 2014, n. 12 Determinazione Dirigenziale 4 giugno 2014, n. 187 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59 - Autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 7 del d.p.r. 59/2013: modalità di adesione. B.U.R.P. 12 giugno 2014, n. 24 3.1.2. Regolamentazione A. Autorizzazioni In Regione Piemonte la competenza è attribuita alle Province. La Regione ha previsto specifiche autorizzazioni in via generali per determinate tipologie di stabilimenti. La domanda di adesione all’autorizzazione generale deve essere presentata al SUAP territorialmente competente almeno 45 giorni prima dell’installazione. Edizione n° 27, ottobre 2014 150 UI Torino – AMBIENTE Rimangono comunque in vigore i successivi obblighi di denuncia di inizio attività e di autocontrollo iniziale213. B. Piano stralcio per il riscaldamento ambientale e il condizionamento214 La disciplina individua le prestazioni energetiche ed emissive che devono garantire i generatori di calore da installarsi in edifici nuovi o nel caso di sostituzione di generatori esistenti. Tutti i generatori di calore installati al 24/02/2007, a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti, dovranno essere adeguati ai requisiti della Tabella B (NOx, PM10 e rendimento termico), secondo scadenze temporali stabilite nella normativa stessa in funzione del tipo di combustibile utilizzato e della potenza dell’impianto termico. 3.1.3. Scadenze Per le autorizzazioni in via generale le scadenze per le comunicazioni di messa in esercizio e dei risultati del primo autocontrollo sono quelle previste dalla normativa nazionale, mentre la frequenza degli eventuali autocontrolli periodici è stabilita nella relativa delibera. L’adeguamento ai limiti emissivi regionali di NOx e PM10 per gli impianti termici di sola climatizzazione deve essere realizzato con le seguenti scadenze: Potenza termica nominale e combustibile NOx espresso come NO2 (mg/kWh)(7) PM10 (mg/kWh) 80 10 1° settembre 2011 80 120 (2) 10 30 giugno 2012 80 10 30 giugno 2012 (3) 80 120 (2) 10 31 dicembre 2014 80 10 31 dicembre 2014 70 (4) 80 120 (2) 10 1° settembre 2015 (1) Termine di adeguamento > 1 MW se alimentati a gas naturale, GPL, gas di città, biogas. > 300 kW se alimentati a biomasse liquide (oli vegetali grezzi), combustibili solidi escluse le biomasse solide e la legna da ardere. > 1 MW se alimentati a gasolio e altri distillati leggeri del petrolio, emulsioni acqua–gasolio e biodiesel. > 300 kW se alimentati a olio combustibile e emulsioni acqua-olio combustibile. > 35 kW e ≤ 1 MW se alimentati a gasolio e altri distillati leggeri, emulsioni acqua–gasolio e acqua–altri leggeri, biodiesel, biogas. 35 kW e ≤ 1 MW se alimentati a gas naturale, GPL, gas di città. < 35 kW se alimentati a gas naturale, GPL, gas di città, gasolio e altri distillati leggeri, emulsioni acqua213 214 D.C.R. 13 dicembre 1994, n. 946-17595. D.G.R 22 marzo 2010, n. 32-13618. Edizione n° 27, ottobre 2014 151 UI Torino – AMBIENTE gasolio e acqua-altri distillati leggeri, biodiesel, biogas. Biomasse solide e legna da ardere (5) (5) (6) (1) Il fattore di emissione relativo alle polveri si ritiene rispettato nel caso di generatori di calore e di generatori di aria calda alimentati a gas naturale, GPL, biogas, gasolio, emulsioni acqua-gasolio e biodiesel. (2) Per impianti alimentati a gasolio, emulsioni acqua-gasolio e biodiesel è consentito di rispettare un limite di 120 mg/kWh in luogo di 80 qualora siano simultaneamente rispettate le seguenti condizioni: a. non siano disponibili sul mercato generatori di calore aventi la potenza termica nominale di interesse in grado di rispettare la prestazione emissiva relativa agli ossidi di azoto (NOx) pari ad 80 mg/kWh; tale condizione non è verificata quando i generatori medesimi siano reperibili presso almeno tre produttori indipendenti operanti sul mercato europeo; b. non sia tecnicamente possibile, al fine del rispetto della citata prestazione emissiva, la scelta di utilizzare altri combustibili per i generatori di calore; c. non sia disponibile una rete di teleriscaldamento in grado di soddisfare l’utenza termica altrimenti servita dal generatore di calore in questione. La sussistenza delle predette condizioni deve essere attestata da un tecnico abilitato mediante idonea perizia, da inoltrarsi al Comune a cura del responsabile dell’impianto. (3) L’uso di olio combustibile o delle relative emulsioni con acqua è attualmente vietato per gli impianti termici civili di potenza termica nominale complessiva inferiore a 3 MW, soggetti alle disposizioni del titolo II della parte quinta del D.lgs. 152/2006. (4) Limite applicabile ai combustibili gassosi. (5) I limiti sono riportati nell’allegato 2, sezioni a) e b), allo Stralcio di Piano per il Riscaldamento Ambientale e il Condizionamento (D.G.R. 4 agosto 2009, n. 46-11968). (6) I termini di adeguamento sono riportati nella tabella D al paragrafo 1.5 dello Stralcio di Piano per il Riscaldamento Ambientale e il Condizionamento (D.G.R. 4 agosto 2009, n. 46-11968). (7) Le Metodologie per la misura, il campionamento delle emissioni di ossidi di azoto prodotte dagli impianti termici civili sono definite dalla D.G.R. 52/2014. 3.1.4. Documenti Fattispecie Nuovi impianti, modifica o trasferimento nei casi previsti per le autorizzazioni in via generale Documenti richiesti domanda di autorizzazione secondo schema regionale 3.1.5. Illeciti e sanzioni Vedi norme nazionali Edizione n° 27, ottobre 2014 152 UI Torino – AMBIENTE 3.2. SOSTANZE LESIVE PER L’OZONO STRATOSFERICO Vedi norme nazionali 3.3. GAS AD EFFETTO SERRA Vedi norme nazionali Edizione n° 27, ottobre 2014 153 UI Torino – AMBIENTE 4. SUOLO 4.1. Principali riferimenti normativi Deliberazione del Consiglio Regionale 8 marzo 1995, n. 1005-4351 Linee guida per interventi di bonifica di terreni contaminati B.U.R.P. 12 aprile 1995, n. 15 Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 42 Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71 B.U.R.P. 12 aprile 2000, n. 15 Deliberazione della Giunta Regionale 18 febbraio 2002, n. 33-5320 Procedure semplificate per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 13 del D.M. 471/1999 – Interventi di bonifica di terreni contaminati a seguito di perdite da serbatoi interrati per lo stoccaggio di oli minerali B.U.R.P. 7 marzo 2002, n. 10 Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2002, n. 49-5392 Criteri e modalità relativamente all’attuazione dell’art. 9, comma 3 del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471 relativo alla bonifica dei siti inquinati B.U.R.P. 14 marzo 2002, n. 11 Deliberazione della Giunta Regionale 6 ottobre 2003, n. 41-10623 Approvazione criteri e modalità di presentazione ed utilizzo delle garanzie finanziarie per l’esecuzione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati, ai sensi del D.L.vo n. 22/97 e successive modifiche e integrazioni B.U.R.P. 9 ottobre 2003, n. 41 Deliberazione della Giunta Regionale 4 dicembre 2006, n. 25- 4754 L.R. 7 aprile 2000 n. 42, art.2. Disposizioni in materia di garanzie finanziarie per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati. B.U.R.P. 18 gennaio 2007, n. 3 4.2. Regolamentazione È istituita un'anagrafe dei siti da bonificare e un'anagrafe delle aree con impianti dismessi. A tal fine i titolari di industrie ed attività che hanno prodotto, smaltito o recuperato rifiuti devono trasmettere un'apposita comunicazione al Sindaco in caso di dismissione o di cessazione di lavorazione insalubre che abbia comportato detenzione sia di sostanze sia di rifiuti pericolosi, indicando i sistemi previsti per la disattivazione degli impianti e per lo stoccaggio, alienazione o smaltimento Edizione n° 27, ottobre 2014 154 UI Torino – AMBIENTE sia delle sostanze sia dei rifiuti; detta comunicazione deve essere inviata almeno 15 giorni prima della data prevista di dismissione215. In attesa che lo Stato definisca valori di concentrazione limite accettabili per i terreni agricoli, valgono gli specifici limiti già stabiliti dalla Regione216. È definita una procedura semplificata per la bonifica di terreni contaminati a seguito di perdite da serbatoi interrati per lo stoccaggio di oli minerali. Questa procedura è esperibile se il volume di terreno interessato non è superiore a 100 m3 e se non si ha contaminazione di acque sotterranee o superficiali217. 4.3. Scadenze Fattispecie Comunicazione di dismissione o di cessazione di lavorazione insalubre che abbia comportato detenzione sia di sostanze sia di rifiuti pericolosi (L.R. 42/2000, art. 6.3) Data Almeno 15 gg prima Enti competenti Sindaco 4.4. Documenti Fattispecie Documenti richiesti Dismissione o cessazione di lavorazione insalubre comunicazione al Sindaco che abbia comportato detenzione sia di sostanze sia di rifiuti pericolosi 4.5. Illeciti e sanzioni Vedi norme nazionali 215 L.R. 42/2000, art. 6.3. L.R. 42/2000, art. 26.3. 217 D.G.R. 18 febbraio 2002, n. 33-5320. 216 Edizione n° 27, ottobre 2014 155 UI Torino – AMBIENTE 5. RUMORE 5.1. Principali riferimenti normativi Legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico B.U.R.P. 25 ottobre 2000, n. 43 Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 85-3802 L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione acustica del territorio B.U.R.P. 14 agosto 2001, n. 33 Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616 Legge regionale 25 ottobre 2000, n 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico B.U.R.P. 5 febbraio 2004, n. 5 (suppl. ord. n. 2) Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 46-14762 Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico B.U.R.P. 24 febbraio 2005, n. 8 Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2007, n. 23-5376 Individuazione dell’Autorità di riferimento per le mappature acustiche strategiche ed i piani d’azione di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194. B.U.R.P. 1° marzo 2007, suppl. ord. N. 3 Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2012, n. 24-4049 Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52. B.U.R.P. 5 luglio 2012, n. 27 5.2. Regolamentazione I Comuni definiscono la classificazione acustica del proprio territorio sulla base delle apposite linee guida regionali. L’annuncio della proposta deve essere pubblicata sul B.U.R. e i soggetti interessati possono formulare osservazioni entro 60 gg. Deroghe ai limiti possono essere stabilite per cantieri temporanei, attraverso autorizzazione comunale, nonché per attività all’aperto di igiene del suolo, spezzamento, raccolta e compattamento di rifiuti urbani, manutenzione di aree verdi pubbliche e private, attraverso apposito regolamento. Per la realizzazione, modifica o potenziamento di opere, infrastrutture o insediamenti deve essere prodotta la documentazione previsionale di impatto acustico, redatta secondo indicazioni regionali. Ciò vale sia per la presentazione di richieste di autorizzazione, sia per denuncie di inizio attività. Edizione n° 27, ottobre 2014 156 UI Torino – AMBIENTE Le imprese che superano i limiti previsti dalla classificazione acustica del sito devono, entro 6 mesi dalla pubblicazione sul B.U.R. dell’avviso di approvazione del provvedimento comunale, adeguarsi o presentare alla Provincia un piano di risanamento. In caso di silenzio dopo 180 gg il piano deve essere realizzato nei modi e nei tempi proposti. A tal fine, entro i successivi 15 gg., viene data comunicazione alla Provincia dell’inizio lavori, al cui completamento è trasmessa relazione tecnica218. 5.3. Scadenze Vedi norme nazionali 5.4. Documenti Fattispecie Superamento dei limiti con piano di risanamento Documenti richiesti Piano di risanamento Comunicazione inizio lavori Relazione tecnica 5.5 Illeciti e sanzioni Vedi norme nazionali 218 L.R. 52/2000, art. 14 Edizione n° 27, ottobre 2014 157 UI Torino – AMBIENTE 6. CAMPI E RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE 6.1 Principali riferimenti normativi Legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche B.U.R.P. 29 marzo 2000, n. 13 (suppl.) Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 aprile 2000, n. 1/R Regolamento regionale recante: "Nuovi criteri di tutela sanitaria ed ambientale per il rilascio dell'autorizzazione regionale all'installazione e modificazione degli impianti di teleradiocomunicazioni di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6" B.U.R.P. 19 aprile 2000, n. 16 Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2004, n. 15-12731 Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici B.U.R.P. 22 luglio 2004, n. 29 Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 Nuova disciplina regionale sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici B.U.R.P. 5 agosto 2004, n. 31 Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2004, n. 19-13802 Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione B.U.R.P. 8 novembre 2004, n. 44 Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2004, n. 39-14473 Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l’esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d) B.U.R.P. 20 gennaio 2005, n. 3 Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 29-4373 Art. 8 l.r. 24 marzo 2000 n. 31 “Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche”. Individuazione delle aree sensibili all’inquinamento luminoso B.U.R.P. 30 novembre 2006, n. 48 Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2007, n. 63-6525 Edizione n° 27, ottobre 2014 158 UI Torino – AMBIENTE Legge Regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Prime indicazioni sui controlli di cui all’art. 13, comma 2, riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva. B.U.R.P. 16 agosto 2007, n. 33 Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2007, n. 25-7888 Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2 novembre 2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti. B.U.R.P. 24 gennaio 2008, n. 4 D.G.R. 20 Luglio 2009, n. 24-11783 Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). Direttiva tecnica per la semplificazione delle procedure di autorizzazione delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre. B.U.R.P. 6 agosto 2009, n. 31 6.2. Regolamentazione A. Campi alla frequenza di rete (50 Hz) generati da elettrodotti I gestori degli elettrodotti presentano alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, i piani di sviluppo della rete. B. Campi a frequenze tra 0 Hz e 100 kHz non da elettrodotti Vedi norme nazionali C. Campi da sistemi fissi delle telecomunicazioni con frequenze tra 10 kHz e 300 GHz I titolari di apparati per teleradiocomunicazioni funzionanti tra 10 kHz a 300 GHz debbono essere autorizzati, ai fini sanitari, dal Comune. I titolari presentano al Comune e in copia alla Provincia, entro il 31 dicembre di ogni anno, un programma di localizzazione degli impianti per telecomunicazione e radiodiffusione219. Se gli impianti non rispettano i limiti di attenzione, il Comune diffida i gestori ad eseguire la riduzione a conformità. Se questa non consente di mantenere la qualità del servizio, il gestore propone un piano di risanamento che deve essere adottato dalla Provincia. 219 L.R. 19/2004, art. 8.1. Edizione n° 27, ottobre 2014 159 UI Torino – AMBIENTE D. Luce visibile220 Tutti gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione o in rifacimento dovranno essere adeguati alle norme UNI e CEI che definiscono i requisiti di qualità dell'illuminazione stradale e delle aree esterne. Ulteriori norme tecniche, anche per gli impianti esistenti, potranno essere stabiliti dalla Regione. Potranno inoltre essere individuate aree a più elevata sensibilità, nelle quali i nuovi impianti di illuminazione esterna, compresi quelli a scopo pubblicitario, nonché le modifiche di impianti esistenti, saranno soggetti ad autorizzazione comunale. Non sono soggette a queste disposizioni, tra l'altro, le sorgenti di luce che per il loro posizionamento non possono diffondere luce verso l'alto, le sorgenti di luce non a funzionamento continuo che non risultino comunque attive oltre due ore dal tramonto del sole, gli impianti che non impiegano sorgenti luminose superiori ai 25.000 lumen e quelli di uso saltuario od eccezionale, purchè destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o per interventi di emergenza. 6.3. Scadenze Vedi norme nazionali 6. 4. Documenti Fattispecie Impianti ed antenne per teleradiocomunicazioni funzionanti tra 10 kHz a 300 GHz Nuovi impianti di illuminazione esterna in aree a più elevata sensibilità Documenti richiesti Autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale Autorizzazione del Sindaco 6.5. Illeciti e sanzioni Fattispecie Sanzione Luce visibile Utilizzo di impianti o sorgenti luminose non conformi con mancata modifica entro 60 gg dall'invito della Provincia sanzione amministrativa da 129 a 1.291 € (L.R. 31/2000 art. 9.1) Come sopra all'interno di aree ad elevata sensibilità (L.R. 31/2000 art. 9.2) Come sopra all'interno di aree ad elevata sensibilità, con abuso commesso per fini commerciali o propagandistici sanzione amministrativa da 258 a 2.582 € sanzione amministrativa da 516 a 5.164 € (L.R. 31/2000 art. 9.2) Campi elettromagnetici Installazione o modifica di impianto senza autorizzazione sanzione amministrativa da 30.000 (L.R. 19/2004 art. 16.2) a 300.000 € e disattivazione dell’impianto 220 L.R. 31/2000. Edizione n° 27, ottobre 2014 160 UI Torino – AMBIENTE Mancata presentazione del certificato di conformità (L.R. sanzione amministrativa da 2.000 a 5.000 € Azioni dirette ad impedire l’accesso al personale addetto al sanzione amministrativa da 500 a controllo (L.R. 19/2004 art. 16.4) 2.500 € 19/2004 art. 16.3) Edizione n° 27, ottobre 2014 161 UI Torino – AMBIENTE 7. SOSTANZE PERICOLOSE PER L’AMBIENTE 7.1. ASPETTI GENERALI Vedi norme nazionali 7.2. POLICLOROBIFENILI (PCB) 7.2.1. Principali riferimenti normativi Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2002, n. 13-6376 Smaltimento dei PCB e dei PCT. Adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in attuazione del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 209/1999. Adozione da parte della Giunta Regionale B.U.R.P. 11 luglio 2002, n. 28 Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2003, n. 10-10828 Approvazione della bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm3, non inventariati ai sensi dell’art. 4 della Direttiva 96/59/CE. Adeguamento normativa regionale alla Direttiva 96/59/CE, recepita con d.lgs. n. 209/1999 “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili” B.U.R.P. 6 novembre 2003, n. 45 (suppl. ord. n. 2) Circolare del Presidente della Giunta Regionale 23 dicembre 2003, n. 7/AQA Gestione degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti B.U.R.P. 31 dicembre 2003 n. 53 D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 40-11645 Linee guida relative alla gestione dei rifiuti contenenti PCB. Integrazione criteri di cui alla D.G.R. n. 93-11429 del 23.12.2003 B.U.R.P. 26 febbraio 2004, n. 8 Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2004, n. 12-12040 Approvazione programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB soggetti ad inventario dei PCB in essi contenuti ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 96/59/CE. Programma supplementare di aggiornamento ed integrazione della D.G.R. 23.12.2002 n. 39-8085 B.U.R.P. 1 aprile 2004, n. 13 7.2.2. Regolamentazione Gli impianti autorizzati a ricevere PCB devono comunicare ogni sei mesi a Regione e Provincia i dati sulle tipologie e quantità ricevute. Edizione n° 27, ottobre 2014 162 UI Torino – AMBIENTE 7.2.3. Scadenze Vedi norme nazionali 7.2.4. Documenti Vedi norme nazionali 7.2.5. Illeciti e sanzioni Vedi norme nazionali 7.3. AMIANTO 7.3.1. Principali riferimenti normativi Deliberazione del Consiglio Regionale 19 febbraio 1996, n. 192-2709 Linee di piano regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto, legge 27 marzo 1992, n. 257, art. 10 B.U.R.P. 20 marzo 1996, n. 12 Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2001, n. 51-2180 Piano regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto (art. 10 della Legge 27.3.1992, n. 257) B.U.R.P. 28 febbraio 2001, n. 9 (suppl. ord. n. 2) Legge regionale 14 ottobre 2008 n. 30 Norme per la tutela della salute, il risanamento dell’ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell’amianto B.U.R.P. 16 ottobre 2008, n. 42 Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2009, n. 30 -11520 Art. 4 della L.R. 30/2008 - Definizione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto. B.U.R.P. 11 giugno 2009, n. 23 Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2012, n. 40 - 5094 Approvazione del protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento – amianto negli edifici. B.U.R.P. 31 gennaio 2013, n. 5 Edizione n° 27, ottobre 2014 163 UI Torino – AMBIENTE 7.3.2. Regolamentazione Viene definita una procedura ad uso degli enti di controllo, basata sulla compilazione di schede e sull’attribuzione di punteggi a singoli fattori, per distinguere le situazioni in cui si necessita: il controllo periodico dell’installazione; il risanamento con controllo almeno annuale; la bonifica. I capannoni realizzati prevalentemente in cemento-amianto e gli impianti industriali dove sia stato utilizzato amianto per la coibentazione di tubi e serbatoi saranno censiti dall'ASL per i siti in esercizio e dall'ARPA per quelli dismessi o abbandonati. La legge quadro 30/2008 prevede la concessione di contributi per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto, con priorità nei casi di amianto libero o in matrice friabile, e istituisce il Registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo, dismessi o in utilizzo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione di amianto. I dati contenuti nel registro saranno comunicati all’ASL competente per territorio con modalità che saranno definite dal piano regionale amianto. I laboratori che effettuano attività analitiche sull’amianto devono essere conformi ai requisiti del D.M. 14 maggio 2006221. Il reperimento di materiali contenenti amianto nel corso di attività estrattive comporta l’immediata sospensione dei lavori e la comunicazione all’ASL competente. La movimentazione, lavorazione, sbancamento di terreno per la realizzazione di opere edili o infrastrutture in aree con presenza di amianto, come da mappatura del piano regionale, richiedono un’analisi geologica preventiva per accertarne la presenza. 7.3.3. Scadenze Vedi norme nazionali 7.3.4. Documenti Vedi norme nazionali 7.3.5. Illeciti e sanzioni Vedi norme nazionali 221 Legge 30/2008 art. 10 Edizione n° 27, ottobre 2014 164 UI Torino – AMBIENTE 8. ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 8.1. Principali riferimenti normativi Legge Regionale 30 giugno 1992, n. 32 Attuazione della Direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della Legge 16 aprile 1987, n. 183 B.U.R.P. 8 luglio 1992, n. 28 Legge Regionale 18 gennaio 1995, n. 9 Modifiche alla L.R. 30 giugno 1992, n. 32 (Attuazione del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali). B.U.R.P. 25 gennaio 1995, n. 4 Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2000, n. 51-1051 Disposizioni urgenti relative all'immediata attuazione delle attività amministrative già attribuite alle regioni dal D.Lgs. 334 del 17 agosto 1999 concernente il controllo degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. B.U.R.P. 18 ottobre 2000, n. 42 Deliberazione della Giunta Regionale 12 maggio 2003, n. 11-9288 Disposizioni per l’attuazione delle attività di verifica ispettiva ai sensi dell’articolo 25 del D.Lgs. 334/1999 concernente il controllo degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. B.U.R.P. 12 giugno 2003, n. 24 Deliberazione della Giunta Regionale 5 luglio 2010, n. 31-286 Applicazione del D.Lgs. 334/1999 D.M. LL PP 9 maggio 2001 concernenti gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Precisazioni relative alle procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici. Revoca della DGR n. 20-13359 del 22 febbraio 2010. B.U.R.P. 22 febbraio 2010, n. 8 luglio 2010, n. 27 Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 17-377 Approvazione di “Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell’ambito della pianificazione territoriale”. B.U.R.P. 5 agosto 2010, n. 31 8.2. Regolamentazione Viene regolamentata l’istruttoria regionale delle attività a rischio di incidente rilevante. Sono stabilite le modalità di esecuzione delle verifiche ispettive, anche attraverso la definizione di una lista di controllo. Sono fornite linee guida ai Comuni per tenere conto dei rischi di incidenti rilevanti in sede di pianificazione territoriale, ponendo vincoli non solo alle attività soggette al D.Lgs. 334/1999 (“Attività Seveso”), ma anche ad attività che possono detenere determinate tipologie di sostanze pericolose in quantità comprese tra il 20% e il 100% delle soglie di ingresso (“Altre attività Edizione n° 27, ottobre 2014 165 UI Torino – AMBIENTE produttive”). Tali vincoli riguardano in particolare la possibilità di insediare o modificare attività che ricadono nei casi sopra indicati al di sotto di determinate distanze da aree sensibili222. 8.3. Scadenze Vedi norme nazionali 8.4. Documenti Vedi norme nazionali 8.5. Illeciti e sanzioni Vedi norme nazionali 222 Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell’ambito della pianificazione territoriale, in D.G.R. 26 luglio 2010, n. 17-377 Edizione n° 27, ottobre 2014 166 UI Torino – AMBIENTE 9. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) 9.1. Principali riferimenti normativi Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione B.U.R.P. 17 dicembre 1998, n. 50 Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 1999, n. 18-27763 Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione". Prime indicazioni regionali (art. 23, comma 3, L.R. 40/1998) B.U.R.P. 21 luglio 1999, n. 29 (suppl.) Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2000, n. 82-29571 Aggiornamento allegati A1, A2, B1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 1999. Adozione con i poteri del Consiglio regionale in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto B.U.R.P. 15 marzo 2000, n. 11 Legge Regionale 10 novembre 2000, n. 54 Modifica all'articolo 23 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" B.U.R.P. 15 novembre 2000, n. 46 Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2000, n. 2-1707 Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, recante “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”. Aggiornamento Allegato B1 in attuazione del d.p.c.m. 1 settembre 2000. Adozione con i poteri del Consiglio regionale in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 40 dello Statuto B.U.R.P. 10 gennaio 2001, n. 2 Deliberazione della Giunta Regionale 28 maggio 2001, n. 42-3096 Aggiornamento allegati A1, A2, B1, B2 e B3 alla legge regionale 40/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, in conseguenza del conferimento di funzioni agli enti locali operato dalla legislazione regionale B.U.R.P. 20 giugno 2001, n. 25 Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2002, n. 75-5611 Legge regionale 40/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”. Riorganizzazione allegati B.U.R.P. 11 aprile 2002, n. 15 Edizione n° 27, ottobre 2014 167 UI Torino – AMBIENTE Deliberazione della Giunta Regionale 22 aprile 2002, n. 23-5879 Legge regionale 40/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”. Aggiornamento allegato alla d.g.r. 21-27037 del 12 aprile 1999 in materia di organo tecnico B.U.R.P. 16 maggio 2002, n. 20 Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2003, n. 19-8772 Aggiornamento delle indicazioni procedurali relative alla VIA, contenuti nella deliberazione 12 luglio 1999, n. 18-27763 B.U.R.P. 11 aprile 2002, n. 15 Deliberazione della Giunta Regionale 3 dicembre 2007, n. 3-7656 Adozione del documento “Linee interpretative per un più corretto funzionamento della conferenza di servizi in generale e nel procedimento di VIA” B.U.R.P. 13 dicembre 2007, n. 50 Deliberazione Consiglio Regionale 30 luglio 2008, n. 211-34747 Aggiornamento degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4. B.U.R.P. 7 agosto 2008, n. 32 (suppl. ord. n. 2) Deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 2009, n. 63-11032 Atto di indirizzo inerente l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla l.r. 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", in relazione ai disposti di cui alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006. Approvazione. B.U.R.P. 19 marzo 2009, n. 11 Deliberazione Consiglio Regionale 20 settembre 2011, n. 129-35527 Aggiornamento degli allegati A1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) in conseguenza delle modifiche agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99. B.U.R.P. 27 ottobre 2008, n. 43 Deliberazione della Giunta Regionale 7 novembre 2011, n. 55-2851 Proroga dei provvedimenti finali conclusivi della fase di valutazione della procedura di VIA di competenza regionale. Indicazioni procedurali e definizione dei termini di conclusione del procedimento amministrativo. B.U.R.P. 1 dicembre 2011, n. 48 9.2. Regolamentazione Le opere soggette alle disposizioni regionali sulla VIA sono individuate negli allegati alla L.R. 40/1998. In funzione delle tipologie e dimensioni dei progetti, la competenza per la procedura di VIA può essere regionale, provinciale o comunale. Edizione n° 27, ottobre 2014 168 UI Torino – AMBIENTE Nell’ambito delle procedure previste la norma prevede le seguenti tempistiche: fase di verifica: la risposta deve essere fornita entro 60 gg, decorsi inutilmente i quali il progetto è escluso da VIA. fase di specificazione dei contenuti: la risposta deve essere fornita entro 60 gg, decorsi inutilmente i quali la VIA è effettuata secondo il piano proposto. fase di valutazione: porta al giudizio di compatibilità ambientale entro 150 gg, con possibile prolungamento di ulteriori 60 gg. Il provvedimento di VIA è efficace per un massimo di 3 anni a decorrere dalla data di autorizzazione definitiva del progetto salvo l’ottenimento di specifica proroga223. Gli interventi di modifica o di ampliamento di opere esistenti sono assoggettati a VIA qualora da essi discenda un opera soggetta. 9.3. Scadenze Non sono previste scadenze a carico delle imprese 9.4. Documenti Fattispecie Opere di cui agli allegati A1, A2, B1, B2, B3 i cui iter procedurali siano stati avviati dopo il 17/12/1998 Documenti richiesti giudizio di compatibilità ambientale oppure pronunciamento di esclusione 9.5. Illeciti e sanzioni Fattispecie Sanzione demolizione e ripristino ambientale Realizzazione di opere senza la procedura di VIA (L.R. 40/1998, art. 21.2) Inosservanza delle prescrizioni contenute nella VIA e successivo mancato adeguamento (L.R. 40/1998, art. 21.3-4) 223 D.G.R. 7 novembre 2011, n. 55-2851 Edizione n° 27, ottobre 2014 169 UI Torino – AMBIENTE 10. PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL’INQUINAMENTO (IPPC) 10.1. Principali riferimenti normativi Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2002, n. 65-6809 Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall’art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/1999 e prime indicazioni per l’ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell’autorizzazione B.U.R.P. 22 agosto 2002, n. 34 Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 85-10404 Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del d.lgs. 59/2005 B.U.R.P. 31 dicembre 2008, n. 53 10.2. Regolamentazione La competenza per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale a livello locale è attribuita alla Provincia. La DGR 85-10404 del dicembre 2008 ha modificato le modalità di calcolo, stabilite con decreto ministeriale, delle tariffe relative alle istruttorie per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ed ai controlli correlati. 10.3. Scadenze Vedi norme nazionali 10.4. Documenti Vedi norme nazionali 10.5. Illeciti e sanzioni Vedi norme nazionali Edizione n° 27, ottobre 2014 170
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