Guida alla Normativa Ambientale

Servizio AMBIENTE
NORMATIVA AMBIENTALE E IMPRESA
LINEAMENTI ESSENZIALI DEGLI OBBLIGHI E DELLE SCADENZE
Edizione n° 27
ottobre 2014
UI Torino – AMBIENTE
AVVERTENZA
Questo documento intende fornire una guida molto sintetica ma completa alle principali
disposizioni di carattere ambientale rivolte alle attività di impresa, con particolare attenzione agli
obblighi e agli adempimenti previsti a carico delle imprese industriali. Il testo fa riferimento alla
normativa nazionale e a quella comunitaria, ove direttamente applicabile; in appendice, invece,
sono brevemente descritte le prescrizioni regionali vigenti in Piemonte.
Tale normativa è in continua revisione e sviluppo a tutti i livelli, per cui modifiche e/o integrazioni,
anche sostanziali rispetto a quanto esposto, potrebbero essere apportate su tutti gli argomenti trattati
in tempi anche brevi. Tutte le novità in merito saranno comunicate alle aziende associate
attraverso specifiche circolari e/o il sito internet dell’Unione Industriale di Torino,
all’indirizzo www.ui.torino.it.
Nell’intento di fornire informazioni facilmente utilizzabili, anche al fine di poter verificare la
propria situazione, ciascun paragrafo, relativo ad un singolo argomento, è stato così suddiviso:
1. Principali riferimenti normativi: si riportano gli estremi di tutte le principali norme applicabili di
interesse per l’impresa, senza pretese di completezza; per chiarezza non sono citate le norme
che si limitano a modificare norme preesistenti, che vanno sempre reperite nella versione
aggiornata.
2. Regolamentazione: sono riassunti i principi della regolamentazione e le prescrizioni
fondamentali.
3. Scadenze: sono riportate le scadenze periodiche e quelle non periodiche a carico dell’impresa,
incluse alcune eventuali scadenze del passato (qualora rilevanti ai fini della documentazione).
4. Documenti: sono citati i documenti che debbono essere obbligatoriamente presenti nel sito,
qualora l’argomento in specie sia pertinente.
5. Illeciti e sanzioni: sono riportati i comportamenti illeciti previsti dalle norme e le relative
sanzioni.
In materia di competenze amministrative si è indicato quanto previsto dalle norme specifiche, senza
far riferimento a strumenti di semplificazione come il cosiddetto “sportello unico”. Occorre inoltre
considerare che determinati procedimenti amministrativi possono essere assorbiti da altri, in
particolare autorizzazioni uniche ambientali (AUA), autorizzazioni integrate ambientali (AIA) o
procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA).
Disposizioni che trattano aspetti ambientali possono riguardare anche altri ambiti, come quelli della
sicurezza o dell’energia. Il criterio adottato per scegliere le norme incluse nella presente guida è
quello di pertinenza ministeriale, nel caso di specie del Ministero dell’ambiente, con le dovute
eccezioni ove si è ritenuto opportuno.
Si precisa, infine, che non vengono prese in considerazione nel testo le norme ambientali di
prodotto, sia specifiche che di carattere generale.
Edizione n° 27, ottobre 2014
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INDICE
1. ACQUA
1.1. Scarichi Idrici
pag. 4
1.2. Approvvigionamento di acqua al di fuori dei pubblici servizi
pag. 14
2. RIFIUTI
pag. 18
3. ARIA
3.1. Emissioni in atmosfera
pag. 55
3.2. Sostanze lesive per l’ozono stratosferico
pag. 69
3.3 Gas ad effetto serra
pag. 77
4. SUOLO
pag. 92
5. RUMORE
pag. 97
6. CAMPI E RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE
pag. 101
7. SOSTANZE PERICOLOSE PER L’AMBIENTE
7.1. Aspetti generali
pag. 104
7.2. PCB
pag. 105
7.3. Amianto
pag. 109
7.4 Inquinanti organici persistenti
pag. 113
8. ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
pag. 114
9. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)
pag. 119
10. PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE
DELL’INQUINAMENTO (IPPC)
pag. 122
APPENDICE (normativa della Regione Piemonte)
pag. 130
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1. ACQUA
1.1. SCARICHI IDRICI
Principali riferimenti normativi
 Deliberazione del 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque
dall'inquinamento
Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art. 2, lettere b), d), ed e), della
legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento
G.U. 21 febbraio 1977, n. 48

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 1 settembre 1996
Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della
tariffa di riferimento del servizio idrico integrato
G.U. 16 ottobre 1996, n. 243

Circolare del Ministero delle finanze 5 ottobre 2000, n. 177/E
Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l’allontanamento, la depurazione e lo
scarico delle acque. Chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile
G.U. 21 ottobre 2000, n. 247

Decreto del Ministero dell’ambiente 12 giugno 2003, n. 185
Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione
dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
G.U. 23 luglio 2003, n. 169

Legge 1° agosto 2003, n. 200
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante
proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali.
G.U. 2 agosto 2003, n. 178

Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133
Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti.
G.U. 15 luglio 2005, n. 163 (suppl. ord. n. 122)
Artt. 10,12: disposizioni sugli scarichi idrici

Decreto del Ministero dell’ambiente 6 luglio 2005
Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica
delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
G.U. 19 luglio 2005, n. 166

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale
G.U. 14 aprile 2006, n. 88 (suppl. ord. n. 96)
Parte terza
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
Decreto del Ministero delle politiche agricole 7 aprile 2006
Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica
degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999,
n. 152.
G.U. 12 maggio 2006, n. 109 (suppl. ord. n. 120)

Decreto del Ministero dell’ambiente 16 giugno 2008 n. 131
Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione,
individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale»,
predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto.
G.U. 11 agosto 2008, n. 187 (suppl. ord. n. 189)

Decreto Legislativo 16 marzo 2009 n. 30
Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee
dall'inquinamento e dal deterioramento.
G.U. 4 aprile 2009, n. 79

Legge 25 febbraio 2010, n. 36
Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue.
G.U. 12 marzo 2010, n. 59

Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2011, n. 227
Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale
gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
G.U. 3 febbraio 2012, n. 28

Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59
Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle
piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (13G00101).
G.U. 29 maggio 2013, n. 124 (suppl. ord. n. 42)

Circolare del Ministro dell’ambiente 7 novembre 2013. GAB 0049801
Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione
unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 2013, n. 59
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1.1.2. Regolamentazione
Ove non diversamente indicato, gli allegati menzionati nel testo e nelle note sono gli allegati alla
parte terza del D.Lgs. 152/2006.
A. Classificazione degli scarichi
Gli scarichi idrici provenienti da siti ove si svolge attività d’impresa possono appartenere alle
seguenti tipologie :
 acque reflue domestiche (da servizi per il personale, mense);
 acque reflue industriali;
 acque meteoriche di dilavamento.
Il DPR 227/2012 definisce i criteri per l’assimilazione degli scarichi originati dalle attività delle
piccole medie imprese (PMI) alle acque reflue domestiche. I suddetti criteri si applicano in assenza
di una disciplina regionale in merito.
B. Ammissibilità degli scarichi
L’ammissibilità degli scarichi idrici nei possibili ricettori è così disciplinata:

Scarichi in pubblica fognatura1
Le acque reflue domestiche e assimilate sono sempre ammesse, alla sola condizione di rispettare
il regolamento del gestore dell’impianto di depurazione. Le acque reflue industriali possono
invece essere scaricate se rispettano i limiti di accettabilità ed eventuali ulteriori prescrizioni
imposte nell’autorizzazione.

Scarichi in acque superficiali2
Sono ammessi a condizione di rispettare i valori limite di emissione.

Scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo3
Sono vietati, con le seguenti eccezioni:
 scarichi domestici da insediamenti isolati;
 scaricatori di piena di reti fognarie;
 scarichi per i quali sia impossibile o eccessivamente oneroso il convogliamento in acque
superficiali;
 scarichi provenienti dalla lavorazione/lavaggio di rocce e minerali;
 scarichi di acque meteoriche convogliate in reti separate;
 acque di sfioro di serbatoi idrici, da manutenzione di reti idropotabili e pozzi di acquedotto.

Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee4
Sono vietati, con le seguenti eccezioni:
1
D.Lgs. 152/2006, art. 107.
D.Lgs. 152/2006, art. 105.
3
D.Lgs. 152/2006, art. 103.
4
D.Lgs. 152/2006, art. 104.
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 scarico nella stessa falda di provenienza di acque utilizzate per usi geotermici, di
infiltrazione di miniere e cave, pompate nel corso di lavori di ingegneria civile, di impianti
di scambio termico;
 scarico in unità geologiche profonde di acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi
 scarico nella stessa falda di acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione di inerti.
C. Autorizzazioni5
Tutti gli scarichi debbono essere preventivamente autorizzati, con la sola eccezione degli scarichi di
acque reflue domestiche in reti fognarie (per questi ultimi è comunque richiesto un permesso di
allacciamento alla rete).
L’autorizzazione degli scarichi idrici è compresa all’interno dell’Autorizzazione Unica Ambientale
(AUA), introdotta nel nostro ordinamento, a giugno 2013, al fine di unificare taluni atti di
comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale elencati all’art 3.1 del DPR
59/2013.
L’istanza di AUA deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive
territorialmente competente (SUAP).
Il SUAP ne trasmette copia all’Autorità Competente, rappresentata dall’Autorità d’ambito per gli
scarichi in pubblica fognatura e dalla Provincia per gli scarichi negli altri ricettori, salvo diverse
disposizioni regionali.
L’AUA viene rilasciata dal SUAP entro 90 o 120 gg in funzione delle tempistiche relative alle
diverse tipologie di procedimenti ricompresi nella domanda.
La durata dell’AUA è di 15 anni ed almeno sei mesi prima della scadenza deve esserne presentata
istanza di rinnovo.
Se la richiesta di rinnovo viene formulata entro tale termine, lo scarico può continuare anche in caso
di ritardo dell’ente competente. Se invece lo scarico contiene le sostanze pericolose di cui alle
tabelle 3/A e 5 dell’all. 5, il rinnovo deve essere concesso entro 6 mesi a decorrere dalla data di
scadenza, in caso contrario lo scarico deve cessare.
Nella fase di transizione, che porterà le attività in essere ad ottenere la prima AUA, la domanda di
rilascio deve essere presentata alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito con le
tempistiche definite dalla relativa normativa di settore; nel caso degli scarichi idrici, almeno un
anno prima della scadenza della vigente autorizzazione.6
Una nuova autorizzazione deve essere richiesta in caso di diversa destinazione, ampliamento o
ristrutturazione dell’insediamento, se da ciò derivano cambiamenti quali-quantitativi degli scarichi;
se le modifiche non comportano tali cambiamenti deve comunque esserne data comunicazione
all’Autorità Competente con possibilità di realizzarle qualora questa non si esprima entro 60 gg.
Gli scarichi di acque reflue domestiche sono disciplinati dalle Regioni, che possono prevedere
forme di rinnovo tacite delle autorizzazioni.
Se più stabilimenti scaricano in comune costituendo o meno un consorzio o le conferiscono ad un
soggetto terzo, l’autorizzazione è rilasciata al consorzio o al titolare dello scarico.
La domanda di autorizzazione per gli scarichi di acque reflue industriali deve indicare i dati qualiquantitativi dello scarico, il corpo ricettore, il punto di controllo, il sistema complessivo di scarico,
5
6
D.Lgs. 152/2006, artt. 124, 125.
Circolare GAB 0049801, 7/11/2013.
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l’eventuale sistema di misurazione delle portate, i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e
nei sistemi di scarico, i sistemi di depurazione, nonché la presenza di sostanze pericolose di cui alle
tabelle 3/A e 5 dell’all. 5. Se lo scarico contiene sostanze della tabella 3/A, si deve inoltre indicare
la capacità di produzione del singolo stabilimento ed il fabbisogno orario di acque per ogni
specifico processo produttivo.
D. Valori limite7
I valori limite possono essere espressi in concentrazione, in quantità massima per unità di tempo
(kg/mese) e come fattore di emissione (quantità di inquinante per materia prima o unità di prodotto).
I limiti in concentrazione di riferimento sono indicati dalla legge nell’allegato 5, mentre i limiti di
quantità dovranno essere stabiliti dalle Regioni tenendo conto della pericolosità delle sostanze e
delle migliori tecnologie disponibili. I fattori di emissione debbono essere stabiliti in caso di
autorizzazione di scarichi contenenti sostanze della tabella 3/A dell’allegato 5.

Scarichi in acque superficiali e in pubblica fognatura
I valori limite di emissione per gli scarichi in acque superficiali e in pubblica fognatura, sono
riportati nella tabella 3 dell'allegato 5
Qualora lo scarico recapiti in rete fognaria pubblica priva di adeguato sistema di trattamento
finale debbono essere obbligatoriamente applicati i limiti di tabella 3 per scarichi in pubblica
fognatura.
Limiti particolari per scarichi di sostanze pericolose provenienti da specifici cicli produttivi
sono riportati nella tabella 3/A.
Limiti più ristretti di quelli della tabella 3 sono previsti per fosforo e azoto totale provenienti da
scarichi industriali recapitanti in aree sensibili.

Scarichi sul suolo
La tabella 4 riporta i valori limite di concentrazione per scarichi sul suolo. Non possono
comunque essere scaricate le sostanze riportate al punto 2.1 dell’allegato 5.

Scarichi nel sottosuolo
Non sono definiti valori limite, considerata la particolare tipologia di scarichi ammessi nel
sottosuolo. In ogni caso non si possono scaricare le sostanze indicate al punto 2.1 dell’allegato
5.
I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con
acque prelevate appositamente allo scopo.
I limiti dell’allegato 5 hanno valore di riferimento, in quanto le Regioni possono stabilire limiti
diversi, con l’eccezione dei parametri delle tabelle 3/A e 5, per i quali non sono ammessi limiti
meno restrittivi fatti salvi i casi previsti nelle note alle tabelle.
Deroghe alla disciplina generale dei limiti possono essere stabilite in sede di accordi e contratti di
programma tra autorità competenti e soggetti economici interessati, a condizione che vengano
rispettate le norme comunitarie e le misure volte al conseguimento degli obiettivi di qualità, nonché
per i periodi di avviamento e di arresto, per l’eventualità di guasti e per gli ulteriori periodi transitori
necessari per il ritorno alle condizioni di regime .
7
D.Lgs. 152/2006, art. 101.
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I limiti delle tabelle 3 e 4 sono riferiti ad un campione medio prelevato nell’arco di 3 ore,
rimanendo comunque ammissibili anche tempi diversi per specifiche esigenze che debbono essere
motivate nel verbale di campionamento.
E. Punto di controllo8
Tutti gli scarichi, salvo quelli domestici, devono essere resi accessibili per il campionamento.
Il punto di prelievo per la verifica dei limiti di legge è localizzato subito a monte del punto di
immissione nel corpo idrico ricettore.
Per gli scarichi contenenti sostanze delle tabelle 3/A e 5 si prescrive che il punto di controllo sia
situato all’uscita dello stabilimento o dell’impianto di trattamento che serve lo stabilimento.
F. Scarichi di sostanze pericolose9
Le disposizioni sulle sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti ove si producono,
trasformano o utilizzano le sostanze delle tabelle 3/A e 5, ove risultino presenti negli scarichi in
concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità dei metodi di analisi.
L’autorità competente prescrive in sede di autorizzazione che scarichi parziali contenenti arsenico,
cadmio, cromo, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, oli minerali e idrocarburi di origine
petrolifera persistenti, composti organici alogenati, pesticidi fosforati, composti organici dello
stagno e sostanze cancerogene pericolose per l’ambiente acquatico subiscano un trattamento
particolare prima della confluenza nello scarico generale. In tal caso è vietata la diluizione con
acque di raffreddamento e lavaggio per rispettare i limiti.
L’autorità competente può prescrivere che scarichi parziali contenenti le sostanze delle tabelle 3/A e
5 siano trattate come rifiuti, escludendone quindi il convogliamento nello scarico generale.
Per le sostanze della tabella 5 possono essere prescritti sistemi di controllo automatici i cui risultati
devono rimanere a disposizione dell’autorità di controllo per almeno 3 anni.
In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 i gestori degli impianti
in possesso di AUA devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente
gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente, la quale può procedere
all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che
l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario10.
G. Separazione di acque non inquinate11
L’autorità competente può prescrivere, in sede di autorizzazione, che lo scarico di acque di
raffreddamento, di lavaggio, ovvero di acque impiegate per la produzione di energia, sia separato
dallo scarico terminale di ciascuno stabilimento.
8
D.Lgs. 152/2006, art. 101.
D.Lgs. 152/2006, art. 108.
10
DPR 59/2013, art 3.5.
11
D.Lgs. 152/2006, art. 101.5.
9
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H. Prelievo di acque con parametri superiori ai limiti12
In caso di prelievo da un corpo idrico superficiale di acque con presenza di inquinanti al di sopra dei
limiti, la disciplina dello scarico è stabilita in funzione degli obiettivi di qualità del corpo idrico
ricettore, fermo restando l’obbligo di scaricare nello stesso corpo idrico senza peggiorare la qualità
e la portata.
I. Acque di prima pioggia e di dilavamento di aree esterne13
Le modalità di gestione delle acque pluviali sono definite dalle Regioni e nei regolamenti comunali.
Le Regioni definiscono le forme di controllo delle acque meteoriche provenienti da reti fognarie
separate e i casi in cui queste debbano essere soggette a particolari prescrizioni e a autorizzazione.
Le Regioni disciplinano altresì i casi in cui le acque di prima pioggia e di dilavamento di aree
esterne, non recapitanti in reti fognarie, debbono essere convogliate e trattate. È vietato lo scarico
diretto delle acque meteoriche nelle acque sotterranee.
L. Riutilizzo di acque reflue14
Le acque di scarico domestiche e industriali, se opportunamente trattate, possono essere riutilizzate,
fatta eccezione per l’uso che comporta contatto con alimenti, prodotti farmaceutici e cosmetici.
M. Trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue15
Gli impianti pubblici di depurazione possono essere autorizzati a smaltire rifiuti liquidi se
compatibili con il processo di depurazione. Possono comunque essere accettati rifiuti costituiti da
acque reflue che rispettano i limiti per scarichi in fognatura o da fanghi di fosse biologiche purché il
gestore abbia effettuato apposita comunicazione e i rifiuti provengano dallo stesso Ambito
territoriale ottimale o da altro Ambito sprovvisto di impianti adeguati.
N. Disposizioni particolari
Sono oggetto di disciplina specifica, da attuare con provvedimenti ministeriali o regionali:

l’utilizzo agronomico di effluenti di allevamento zootecnico, di acque di vegetazione di
frantoi oleari, di acque reflue provenienti da aziende agricole e agroalimentari;16

la restituzione di acque utilizzate per produzione idroelettrica, per scopi irrigui, in impianti di
potabilizzazione, nonché di acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelle
relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi17;

le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe18.
12
D.Lgs. 152/2006, art. 101.6.
D.Lgs. 152/2006, art. 113.
14
D.M. 185/2003.
15
D.Lgs. 152/2006, art. 110.
16
D.Lgs. 152/2006, art. 112.
17
D.Lgs. 152/2006, art. 114.1.
18
D.Lgs. 152/2006, art. 114.
13
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10
UI Torino – AMBIENTE
O. Controllo19
Il controllo è effettuato sulla base di programmi. Per gli scarichi in reti fognarie il controllo è
organizzato dall’ente gestore.
In caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione l’autorità competente può procedere a:

diffida, con termine entro cui eliminare le irregolarità;

diffida con sospensione dell'autorizzazione per un periodo determinato;

revoca dell'autorizzazione.
P. Costi
Coloro che scaricano in fognatura sono tenuti a corrispondere all'ente gestore del servizio la tariffa20
per i servizi di raccolta, allontanamento e depurazione delle acque sulla base di quanto determinato
dall’Autorità d’ambito. A tal fine il volume dell’acqua scaricata è assunto pari a quello dell’acqua
fornita.
La tariffa è dovuta anche in assenza di impianti di depurazione pubblici, ma non se l’utente è dotato
di sistemi di collettamento e depurazione propri approvati dall’Autorità d’ambito.
Chi scarica in canali consortili o irrigui deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio in
funzione della portata scaricata21.
1.1.3. Scadenze
Fattispecie
Denuncia dei volumi d’acqua scaricati
annualmente nella pubblica fognatura (D.Lgs.
152/2006, art. 155.5)
Richiesta di rinnovo dell’autorizzazione degli
scarichi idrici nella fase transitoria (D.Lgs.
Data
Enti competenti
definita da
Ente gestore del servizio di
Regione o
fognatura/depurazione
Autorità d’ambito
entro 1 anno dalla SUAP
scadenza
152/2006, art. 124.8)
Richiesta di rinnovo dell’AUA (DPR 59/2013,
art. 124.8)
entro 6 mesi dalla
scadenza
SUAP
1.1.4. Documenti
Fattispecie
Scarico idrico industriale in qualsiasi ricettore
Scarico idrico domestico in acque superficiali o sul
suolo
Scarico idrico in fognatura di tipo
 industriale
 domestico con approvvigionamento
autonomo
Documenti richiesti
autorizzazione esplicita
autorizzazione esplicita rilasciata dall’ente
competente come da norme regionali
denuncia annuale all’ente gestore dei volumi
scaricati/prelevati
19
D.Lgs. 152/2006, art. 128-131.
D.Lgs. 152/2006, art. 154-156.
21
D.Lgs. 152/2006, art. 166.3.
20
Edizione n° 27, ottobre 2014
11
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1.1.5. Illeciti e sanzioni
Fattispecie
Scarico di acque reflue domestiche o di reti fognarie senza
autorizzazione, o scarico con autorizzazione sospesa o
revocata (D.Lgs. 152/2006, art. 133.2)
Scarico di acque reflue domestiche da abitazione isolata
senza autorizzazione, o con autorizzazione sospesa o
revocata (D.Lgs. 152/2006, art. 133.2)
Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione, o
scarico con autorizzazione sospesa o revocata (D.Lgs.
Sanzione
sanzione amministrativa da 6.000 a
60.000 €
sanzione amministrativa da 600 a
3.000 €
arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda
da 1.500 a 10.000 €;
152/2006, art. 137.1)
Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze delle
tabelle 5 e 3/A senza autorizzazione, o scarico con
autorizzazione sospesa o revocata (D.Lgs. 152/2006, art. 137.2)
Mancata osservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione
arresto da 3 mesi a 3 anni;
sanzione pecuniaria da 200 a 300
quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)
sanzione amministrativa da 1.500 a
(D.Lgs. 152/2006, art. 133.3)
15.000 €
Mancata osservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione arresto sino a 2 anni;
per scarichi contenenti sostanze delle tabelle 5 e 3/A (D.Lgs. sanzione pecuniaria da 150 a 250
152/2006, art. 137.3)
quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)
Violazione delle prescrizioni su installazione/gestione
arresto sino a 2 anni
controlli automatici e su conservazione risultati per scarichi
di sostanze pericolose (D.Lgs. 152/2006, art. 137.4)
Superamento dei limiti (D.Lgs. 152/2006, art. 133.1)
sanzione amministrativa da 3.000 a
30.000 € – non inferiore a 20.000 € in
caso di scarico in aree di salvaguardia
per acqua potabile o in aree protette
Superamento dei limiti delle tabelle 3 o 4 per sostanze della arresto fino a 2 anni e ammenda da
tabella 5 da scarico industriale (D.Lgs. 152/2006, art. 137.5)
3.000 a 30.000 €;
sanzione pecuniaria da 150 a 250
quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)
Come sopra anche con superamento dei limiti della tabella Arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda
3/A (D.Lgs. 152/2006, art. 137.5)
da 6.000 a 120.000 €;
sanzione pecuniaria da 200 a 300
quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)
Mancato consenso all’accesso all’insediamento degli
arresto fino a 2 anni
incaricati del controllo (D.Lgs. 152/2006, art. 137.8)
Mancata osservanza delle norme regionali sullo scarico di sanzione amministrativa da 1.500 a
acque meteoriche di dilavamento (D.Lgs. 152/2006, art. 133.9) 15.000 €
Mancata osservanza delle norme regionali sulla
arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda
separazione e trattamento di acque di prima pioggia (D.Lgs. da 1.500 a 10.000 €
152/2006, art. 137.9)
Utilizzazione agronomica di scarichi fuori dei casi e delle
procedure previsti (D.Lgs. 152/2006, art. 137.14)
Mancata osservanza delle norme regionali
sull’utilizzazione agronomica di scarichi da allevamenti,
frantoi oleari, aziende agricole, piccole aziende
agroalimentari (D.Lgs. 152/2006, art. 133.5)
Edizione n° 27, ottobre 2014
arresto fino a 1 anno o ammenda da
1.500 a 10.000 €
sanzione amministrativa da 600 a
6.000 €
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UI Torino – AMBIENTE
Fattispecie
Smaltimento di fanghi dal trattamento di acque reflue in
acque superficiali (D.Lgs. 152/2006, art. 133.6)
Scarico in mare di materiali vietati da navi o areomobili
Sanzione
sanzione amministrativa da 6.000 a
60.000 €
arresto da 2 mesi a 2 anni
(D.Lgs. 152/2006, art. 137.13)
Immersione in mare senza autorizzazione di materiali
soggetti a controllo (D.Lgs. 152/2006, art. 133.4)
Mancata osservanza di prescrizioni di autorità competenti
locali (D.Lgs. 152/2006, art. 137.10)
Mancata osservanza di prescrizioni di autorità competenti
locali per acque destinate alla vita dei molluschi (D.Lgs.
sanzione amministrativa da 1.500 a
15.000 €
ammenda da 1.500 a 15.000 €
arresto fino a 2 anni o ammenda da
4.000 a 40.000 €
152/2006, art. 137.12)
Scarico vietato sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque
sotterranee (D.Lgs. 152/2006, art. 137.11)
Inosservanza prescrizioni per svaso, sghiaiamento o
sfangamento di dighe o effettuazione di queste operazioni
prima dell’approvazione progetto (D.Lgs. 152/2006, art. 133.7)
arresto fino a 3 anni;
sanzione pecuniaria da 200 a 300
quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)
sanzione amministrativa da 3.000 a
30.000 €
N.B. Le sanzione pecuniarie previste dal D.Lgs. 231/2001 sono in capo alle persone giuridiche e
sono espresse in quote il cui valore è variabile da 258 a 1.549 €. La definizione dell’importo di ogni
quota nei singoli casi è affidata alla decisione del giudice penale, che in caso di reati qualificati
come delitti può comminare anche pene interdittive.
Edizione n° 27, ottobre 2014
13
UI Torino – AMBIENTE
1.2. APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA AL DI FUORI DEI PUBBLICI SERVIZI
1.2.1. Principali riferimenti normativi

Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
Testo Unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici
G.U. 8 gennaio 1934, n. 5
Titolo I: Norme sulle derivazioni ed utilizzazioni delle acque pubbliche
Titolo II: Disposizioni speciali sulle acque sotterranee

Legge 27 dicembre 1953, n. 959
Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l’economia montana
G.U. 31 dicembre 1953, n. 299

Legge 22 dicembre 1980, n. 925
Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d’acqua per
produzione di forza motrice
G.U. 6 gennaio 1981, n. 4

Decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275
Riordino in materia di concessione di acque pubbliche
G.U. 5 agosto 1993, n. 182

Legge 5 gennaio 1994, n. 36
Disposizioni in materia di risorse idriche
G.U. 19 gennaio 1994, n. 24
Rimane in vigore solo l’art. 22.6

Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell’energia elettrica
G.U. 31 marzo 1999, n. 75
Art. 12: Concessioni idroelettriche

Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238
Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 febbraio
1994, n. 36, in materia di risorse idriche
G.U. 26 luglio 1999, n. 17

Decreto del Ministero delle finanze 24 novembre 2000
Aggiornamento dei canoni annui per l’utenza di acqua pubblica di cui all’art. 18, commi 1
e 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36
G.U. 28 dicembre 2000, n. 301

Decreto del Ministero dell’ambiente 28 luglio 2004
Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri
per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale,
di cui all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152
G.U. 15 novembre 2004, n. 268
Edizione n° 27, ottobre 2014
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
Legge 23 febbraio 2006, n. 51
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
recante definizione e proroga di termini, nonchè conseguenti disposizioni urgenti. Proroga
di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative
G.U. 28 febbraio 2006, n. 49 (suppl. ord. n. 47)
Art. 23-quater: denunce dei pozzi

Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006
Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche
G.U. 24 maggio 2006, n. 119

Legge 26 febbraio 2007, n. 17
Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 17, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione
legislativa
G.U. 26 febbraio 2007, n. 47 (suppl. ord. n. 48)
Art. 2, denuncia e concessione pozzi: proroga

Decreto del Ministero dell’ambiente 30 novembre 2011
Determinazione del sovracanone BIM in tema di concessioni di derivazione d’acqua per
produzione di forza motrice per il biennio 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2013
G.U. 25 gennaio 2012, n. 20
1.2.2. Regolamentazione
Ai sensi del D.P.R. 238/1999, a decorrere dal 10/8/1999 tutte le acque sotterranee e superficiali,
anche raccolte in invasi e cisterne, appartengono al demanio pubblico: il loro prelievo, o
derivazione, è pertanto soggetto a concessione. La norma distingue tra grandi derivazioni (portata
superiore a 100 l/sec per usi potabili ed industriali) e piccole derivazioni22, entrambe di competenza
locale (Regione o Provincia)23.
A. Concessioni di derivazione
Per ottenere la concessione la derivazione non deve pregiudicare gli obiettivi di qualità del corso
d’acqua e deve garantirne il minimo deflusso vitale; la portata oggetto di concessione tiene inoltre
conto della possibilità di risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa idrica, della sua disponibilità e
degli eventuali usi concorrenti24.
La durata delle concessioni di derivazione non può superare 30 anni, salvo quelle irrigue (40 anni) e
grandi derivazioni industriali (15 anni)25.
Le portate e i volumi d’acqua derivati devono essere misurati con idonei dispositivi, sulla base di
disposizioni regionali26.
22
R.D. 1775/1933, art. 6.
D.Lgs. 112/1998, art. 89.1.
24
R.D. 1775/1933, art. 12-bis.
25
R.D. 1775/1933, art. 21.
26
D.Lgs. 152/2006, art. 95.3.
23
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UI Torino – AMBIENTE
B. Pozzi
In caso di derivazione di acque sotterranee mediante pozzo, l’iter amministrativo prevede che sia
richiesta, prima della concessione, l’autorizzazione alla ricerca dell’acqua, di durata non superiore a
1 anno27.
C. Canoni
La concessione comporta la corresponsione di un canone annuo, il cui ammontare è funzione della
tipologia di uso dell’acqua e del volume di prelievo autorizzato (con un minimo fisso), ma non della
quantità effettivamente derivata28. Il canone è triplicato per i prelievi di acqua riservata al consumo
umano ma diversamente utilizzata22. I concessionari di derivazioni per produzione di forza motrice
con potenza nominale media superiore a 220 kW sono tenuti versare anche un sovracanone annuo29.
1.2.3. Scadenze
Fattispecie
Rinnovo della concessione (R.D. 1775/1933,
art. 30)
Richiesta di concessione in sanatoria per
derivazioni acque pubbliche (D.Lgs. 152/2006,
Data
Prima della
scadenza
30/06/2006
Enti competenti
Regione o Provincia
31/12/2007
Regione o Provincia
31/12/2007
Regione, Provincia
Regione o Provincia
art. 96.6)
Richiesta di concessione di derivazione di
acque diventate pubbliche a seguito del
D.P.R. 238/1999 (D.Lgs. 152/2006, art. 96.7)
Denuncia dei pozzi esistenti al 20/08/1993
(D.Lgs. 152/2006, art. 96.7)
1.2.4. Documenti
Fattispecie
Derivazione di acque pubbliche superficiali
Documenti richiesti
 concessione
Derivazione di acque pubbliche sotterranee
 autorizzazione alla ricerca dell’acqua (salvo
concessioni in sanatoria)
 concessione
 denuncia ex D.Lgs. 275/1993
27
R.D. 1775/1933, artt. 85-103.
R.D. 1775/1933, artt. 35-39.
29
L. 925/1980, art. 1.
28
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1.2.5. Illeciti e sanzioni
Fattispecie
Derivazione o utilizzo di acque pubbliche senza
concessione (R.D. 1775/1933, art. 17)
Mancata denuncia del pozzo (D.Lgs. 275/1993, art. 10)
Inosservanza delle prescrizioni del R.D. 1775/1933 (R.D.
Sanzione
sanzione amministrativa da 2.582 a
25.822 €, con immediata cessazione
dell’utenza abusiva. In casi di
particolare tenuità, la sanzione
amministrativa è da 258 a 1.549 €
chiusura pozzo e sanzione
amministrativa da 103 a 516 €
ammenda da 10 a 516 €
1775/1933, art. 219)
Violazione delle prescrizioni regionali
sull’installazione/manutenzione dei misuratori portate e
sulla trasmissione dei risultati (D.Lgs. 152/2006, art. 133.8)
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sanzione amministrativa da 1.500 a
6.000 € (riduzione a 1/5 per casi di
particolare tenuità)
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2. RIFIUTI
2.1. Principali riferimenti normativi
 Deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all’art. 5 del D.P.R. 10
settembre 1982, n. 915
Disposizioni per la prima applicazione dell’articolo 4 del Decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti
G.U. 13 settembre 1984, n. 253 (suppl. ord. n. 52)
 Legge 9 novembre 1988, n. 475
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante
disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali
G.U. 10 novembre 1988, n. 264
Rimangono in vigore gli artt. 9 e 9 quinquies
 Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95
Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli
usati
G.U. 15 febbraio 1992, n. 38 (suppl. ord. n. 28)
Sono abrogati gli artt. 4, 5, 8, 12, 14 e 15
 Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99
Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in
particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura
G.U. 15 febbraio 1992, n. 38 (suppl. ord. n. 28)
 Decreto del Ministero dell’ambiente 13 dicembre 1995
Modalità di versamento dei diritti di iscrizione all’Albo nazionale delle imprese esercenti
servizi di smaltimento dei rifiuti
G.U. 1 marzo 1996, n. 51
 Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia
di radiazioni ionizzanti
G.U. 13 giugno 1995, n. 136 (suppl. ord. n. 74)
 Legge 28 dicembre 1995, n. 549
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
G.U. 29 dicembre 1995, n. 302
Art. 3.24-40:istituzione tributo per rifiuti in discarica
 Decreto del Ministero dell’ambiente 18 luglio 1996
Ammontare dell’imposta unitaria dovuta per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo,
edilizio, lapideo e metallurgico smaltiti in discarica
G.U. 24 ottobre 1996, n. 250
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 Decreto del Ministero dell’ambiente 5 febbraio 1998
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero
ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
G.U. 16 aprile 1998, n. 88 (suppl. ord. n. 72)
 Decreto del Ministero dell’ambiente 1 aprile 1998, n. 145
Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di
accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4,
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
G.U. 13 maggio 1998, n. 109
 Decreto del Ministero dell’ambiente 1 aprile 1998, n. 148
Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai
sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18 comma 4, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22
G.U. 14 maggio 1998, n. 110
 Circolare dei Ministeri dell’ambiente e dell’industria 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98
Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei
formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal
decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148
G.U. 11 settembre 1998, n. 212
 Decreto del Ministero dell’ambiente 21 luglio 1998, n. 350
Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi
registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai
sensi degli articoli 31, 32, e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
G.U. 12 ottobre 1998, n. 238
 Decreto del Ministero dell’ambiente 3 settembre 1998, n. 370
Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia
finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti
G.U. 26 ottobre 1998, n. 250
 Decreto del Ministero dell’ambiente 4 agosto 1998, n. 372
Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti
G.U. 28 ottobre 1998, n. 252 (suppl. ord. n. 180)

Decreto del Ministero dell’ambiente 28 aprile 1998, n. 406
Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad
oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
G.U. 25 novembre 1998, n. 276

Decreto del Ministero dell’ambiente 23 aprile 1999
Modificazione al decreto ministeriale 8 ottobre 1996 recante: "Modalità di prestazione
delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di
trasporto dei rifiuti"
G.U. 26 giugno 1999, n. 148
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UI Torino – AMBIENTE

Decreto del Ministero dell'ambiente 25 febbraio 2000, n. 124
Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le
caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di
coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio
del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
G.U. 18 maggio 2000, n. 114

Direttiva del Ministero dell’ambiente 9 aprile 2002
Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001
sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti
G.U. 10 maggio 2002, n. 108 (suppl. ord. n. 102)

Decreto del Ministero dell’ambiente 12 giugno 2002, n. 161
Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure
semplificate
G.U. 30 luglio 2002, n. 177

Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
G.U. 12 marzo 2003, n. 59 (suppl. ord. n. 40)

Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182
Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti
prodotti dalle navi ed i residui del carico.
G.U. 22 luglio 2003, n. 168

Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
G.U. 7 agosto 2003, n. 182 (suppl. ord. n. 128)

Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254
Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24
della legge 31 luglio 2002, n. 179.
G.U. 11 settembre 2003, n. 211

Decreto del Ministero dell’ambiente 5 febbraio 2004
Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello
Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto.
G.U. 14 aprile 2004, n. 87

Decreto del Ministero dell’ambiente 29 luglio 2004, n. 248
Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei
prodotti e beni di amianto e contenenti amianto
G.U. 5 ottobre 2004, n. 234
Edizione n° 27, ottobre 2014
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UI Torino – AMBIENTE

Legge 15 dicembre 2004, n. 308
Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in
materia ambientale e misure di diretta applicazione
G.U. 27 dicembre 2004, n. 302 (suppl. ord. n. 187)

Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133
Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti.
G.U. 15 luglio 2005, n. 163 (suppl. ord. n. 122)
Abrogato dal D.Lgs. 46/2014 a partire dal 1° gennaio 2016

Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151
Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione
dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo
smaltimento dei rifiuti.
G.U. 29 luglio 2005, n. 175 (suppl. ord. n. 135)
A seguito dell’emanazione del D.Lgs. 49/2014 rimangono in vigore gli artt. 6.1-bis, 10.4, 13.8, 15.1, 15. e 20.4

Decreto del Ministero dell’ambiente 17 novembre 2005, n. 269
Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile
ammettere alle procedure semplificate
G.U. 29 dicembre 2005, n. 302

Legge 25 gennaio 2006, n. 29
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee. Legge comunitaria 2005.
G.U. 8 febbraio 2006, n. 32 (suppl. ord. n. 34)
Art. 11: adempimenti in materia di rifiuti pericolosi

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale
G.U. 14 aprile 2006, n. 88 (suppl. ord. n. 96)
Parte quarta

Deliberazione del Ministero Ambiente 26 aprile 2006
Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
G.U. 22 maggio 2006, n. 117

Decreto del Ministero dell’ambiente 2 maggio 2006
Modalità di utilizzo per la produzione di energia elettrica del CDR di qualità elevata
(CDR-Q), come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
G.U. 9 maggio 2006, n. 106

Decreto del Ministero delle attività produttive 5 maggio 2006
Individuazione dei rifiuti e dei combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare del
regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili.
G.U. 31 maggio 2006, n. 125
Edizione n° 27, ottobre 2014
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UI Torino – AMBIENTE

Circolare 23 giugno 2006 del Ministero dell’ambiente
Immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
G.U. 3 luglio 2006, n. 152

Regolamento 14 giugno 2006, n. 1013
relativo alle spedizioni di rifiuti
G.U.U.E. 12 luglio 2006, n. L 190

Legge 12 luglio 2006, n. 228
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante
proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe
per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione.
G.U. 12 luglio 2006, n. 160
Art. 1 quinquies: proroga entrata in vigore disposizioni RAEE

DM 25 settembre 2007
Istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, ai sensi
dell’art. 15, comma 1, del D.Lgs. 151/05.
G.U. 6 ottobre 2007, n. 233

DM 25 settembre 2007, n. 185
Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al
finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per
l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato
d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
G.U. 5 novembre 2007, n. 257
A seguito dell’emanazione del D.Lgs. 49/2014 rimangono in vigore gli artt. 9.2, 9.4, 10, 13.2 e 14.4.

Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117
Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie
estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE
G.U. 7 luglio 2008, n. 157

Decreto del Ministero dell’Ambiente del 22 ottobre 2008
Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all’articolo 195, comma 2, lettera
s–bis’ del Decreto Legislativo n. 152/2006 in materia di raccolta e trasporto di specifiche
tipologie di rifiuti.
G.U. 12 novembre 2008, n. 265

Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188
Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che
abroga la Direttiva 91/157/CEE.
G.U. 3 dicembre 2008, n. 283 (suppl. ord. n. 268)
Edizione n° 27, ottobre 2014
22
UI Torino – AMBIENTE

Legge del 28 gennaio 2009, n. 2
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
G.U. 29 gennaio 2009, n. 22 (suppl. ord. n. 14)
Art 16. 12-bis - Regole di tenuta del registro informatico dei rifiuti - modifica il Codice Civile

Legge del 27 febbraio 2009, n° 13
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208,
recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.
G.U. 28 febbraio 2009, n. 49
Proroghe termini: art. 5.1-bis e art 6.1 discariche rifiuti; art.7 RAEE

Decreto del Ministero dell'ambiente 12 maggio 2009
Modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da
parte dei produttori delle stesse
G.U. 2 luglio 2009 n. 151

Regolamento 21 ottobre 2009, n. 1069
Recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati
non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002
(regolamento sui sottoprodotti di origine animale)
G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L 300

Legge del 20 novembre 2009, n° 166
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,
recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di
sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
G.U. 24 novembre 2009, n. 274 (suppl. ord. n. 215)
Art. 1 – RAEE

Decreto Legislativo 27 gennaio 2008, n. 35
Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.
G.U. 11 marzo 2010, n. 58

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2009
Modifiche al modello unico di dichiarazione ambientale
G.U. 28 aprile 2010, n. 98 (suppl. ord. n. 80)
Correzioni apportate con Comunicato del Ministero dell’ambiente in G.U. 30 aprile 2010, n. 100

Decreto del Ministero dell'ambiente 8 marzo 2010, n. 65
Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di
assistenza tecnica di tali apparecchiature.
G.U. 4 maggio 2010, n. 102

Decreto del Ministero dell'ambiente 27 settembre 2010
Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli
contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005.
G.U. 1 dicembre 2010, n. 281
Edizione n° 27, ottobre 2014
23
UI Torino – AMBIENTE

Regolamento 25 febbraio 2011, n. 142
Regolamento recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di
origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva
97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a
controlli veterinari alla frontiera
G.U.U.E. 26 febbraio 2009, n. L 54

Regolamento 31 marzo 2011, n. 333
Regolamento recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici
cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio
G.U.U.E. 8 aprile 2011, n. L 94

Decreto del Ministero dell'ambiente 18 febbraio 2011, n. 52
Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai
sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102.
G.U. 26 aprile 2011, n. 95 (suppl. ord. n. 107)

Decreto del Ministero dell'ambiente 11 aprile 2011, n. 82
Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante
disposizioni in materia ambientale.
G.U. 8 giugno 2011, n. 131

Decreto del Ministero dell'ambiente 20 giugno 2011
Modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello
Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
G.U. 22 settembre 2011, n. 221

Legge del 7 agosto 2012, n° 134
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante
misure urgenti per la crescita del Paese.
G.U. 11 agosto 2012, n. 187 (suppl. ord. n. 171)
Art 52 c. 2 – Sospensione del SISTRI

Decreto del Ministero dell'ambiente 10 agosto 2012, n. 161
Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo.
G.U. 21 settembre 2012, n. 221

Regolamento 10 dicembre 2012, n. 1178
Regolamento recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere
considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio
G.U.U.E. 11 dicembre 2012, n. L337

Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2012
Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2013
Edizione n° 27, ottobre 2014
24
UI Torino – AMBIENTE
G.U. 29 dicembre 2012, n. 302 (suppl. ord. n. 213)

Decreto del Ministero dell'ambiente 14 febbraio 2013, n. 22
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate
tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
G.U. 14 marzo 2013, n. 62

Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59
Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle
piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (13G00101).
G.U. 29 maggio 2013, n. 124 (suppl. ord. n. 42)

Decreto del Ministero dell'ambiente 20 marzo 2013
Termini di riavvio progressivo del Sistri.
G.U. 19 aprile 2013, n. 92

Regolamento 25 luglio 2013, n. 715
Regolamento recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere
considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio
G.U.U.E. 26 luglio 2013, n. L201

Legge del 9 agosto 2013, n. 98
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante
disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.
G.U. 20 agosto 2013, n. 194 (suppl. ord. n. 63)
Art 41-bis – Terre e rocce da scavo

Legge del 30 ottobre 2013, n. 125
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante
disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni.
G.U. 30 ottobre 2013, n. 255

Circolare 31 ottobre 2013 del Ministero dell’ambiente
per l’applicazione dell’articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, concernente
“semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
…” (SISTRI), convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 (G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013).

Circolare del Ministro dell’ambiente 7 novembre 2013. GAB 0049801
Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione
unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 2013, n. 59

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2013
Approvazione del modello di dichiarazione unica ambientale per l’anno 2014.
Edizione n° 27, ottobre 2014
25
UI Torino – AMBIENTE
G.U. 27 dicembre 2013, n. 302

Legge del 6 febbraio 2014, n. 6 (suppl. ord. n. 89)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a
favorire lo sviluppo delle aree interessate.
G.U. 8 febbraio 2014, n. 32

Legge del 27 febbraio 2014, n. 15
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
G.U. 28 febbraio 2014, n. 49 (suppl. ord. n. 30)

Decreto del Ministero dell'ambiente 4 dicembre 2013
Attuazione della direttiva 2013/28/UE della Commissione del 17 maggio 2013, recante
modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso.
G.U. 4 marzo 2014, n. 52

Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49
Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche.
G.U. 28 marzo 2014, n. 73 (suppl. ord. n. 30)

Decreto del Ministero dell'ambiente 24 aprile 2014
Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale
nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter,
comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
G.U. 30 aprile 2014, n. 99

Decreto del Ministero dell'ambiente 3 giugno 2014, n. 120
Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione
dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e
dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti
annuali.
G.U. 23 agosto 2014, n. 195
2.2. Regolamentazione
Ove non diversamente indicato, gli allegati menzionati nel testo e nelle note sono gli allegati alla
parte quarta del D.Lgs. 152/2006.
2.2.1. Gestione dei rifiuti speciali
La norma quadro in materia di rifiuti è la parte quarta del D.Lgs. 152/2006. Le disposizioni
preesistenti rimangono in vigore o come norme speciali, o come norme tecniche transitorie in attesa
dell’emanazione di nuovi decreti attuativi.
Edizione n° 27, ottobre 2014
26
UI Torino – AMBIENTE
Rientra nel concetto di “rifiuto”, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.
I rifiuti, in quanto tali, devono essere destinati ad operazioni di smaltimento o di recupero.
La relativa disciplina non si applica a30:
 il suolo contaminato ma non scavato;
 gli edifici collegati permanentemente al suolo;
 il suolo non contaminato scavato, comprese le “matrici materiali di riporto”, riutilizzato
nell’ambito dello stesso sito ;
 i rifiuti radioattivi, disciplinati dal D.Lgs. 230/1995;
 gli esplosivi in disuso;
 le materie fecali, paglia, sfalci e potature non pericolosi riutilizzati in agricoltura o per la
produzione di energia;
 i sottoprodotti di origine animale contemplati dal regolamento 1069/2009;
 le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione;
 rifiuti da attività estrattiva di cava e miniera, disciplinati dal D.Lgs. 117/2008;
 i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi
d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità
o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione
2000/532/CE.
La concreta applicazione della definizione di rifiuto è stata oggetto di numerose controversie e allo
stato attuale della normativa non costituiscono comunque rifiuto:

i materiali che si originano dal recupero di rifiuti, incluso il riciclaggio e la preparazione per il
riutilizzo, nel rispetto di determinate condizioni31;

i sottoprodotti di cui all’articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006; la norma prevede che qualsiasi
sostanza o oggetto possa essere qualificata sottoprodotto a condizione di soddisfare i 4 criteri di
carattere generale indicati, salvo che non siano stabiliti appositi criteri specifici per determinati
materiali.
A. Classificazione e codifica32
I rifiuti possono essere classificati in due modi.
In funzione dell’origine si distinguono in:
 rifiuti urbani: rifiuti domestici, da aree verdi, rifiuti speciali non pericolosi destinati allo
smaltimento assimilati per quantità e qualità dai Comuni;
30
D.Lgs. 152/2006, art. 185.
D.Lgs. 152/2006, art. 184-ter.
32
D.Lgs. 152/2006, art. 184.
31
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27
UI Torino – AMBIENTE
 rifiuti speciali: rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali; da attività agricole e agro-industriali,
di demolizione e costruzione, commerciali e di servizio, sanitarie, nonché i rifiuti derivanti dal
trattamento di rifiuti, acque, scarichi idrici e fumi.
I rifiuti speciali possono essere assimilati ad urbani con provvedimento del Comune sulla base di
criteri quali-quantitativi definiti dallo Stato con apposito decreto ministeriale, in attesa del quale
valgono i criteri di cui alla deliberazione del 27 luglio 1984.
In funzione delle caratteristiche di pericolosità si distinguono in:
 rifiuti pericolosi: i rifiuti cui è attribuito un asterisco nel Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER)
allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
 rifiuti non pericolosi: tutti gli altri.
A ciascun rifiuto deve essere attribuito un codice CER, secondo le modalità definite nelle premesse
dell’allegato D. Questo codice, oltre ad essere necessario per classificare i rifiuti, serve anche per
verificare la possibilità di conferire un dato rifiuto ad un determinato smaltitore.
In alcuni casi ad un medesimo rifiuto possono essere attribuiti due codici CER con diversa
classificazione (codici a specchio). In questi casi la scelta del codice viene effettuata in base alla
presenza di sostanze pericolose ed alle relative concentrazioni che devono essere confrontate con le
soglie che determinano le caratteristiche di pericolo dei rifiuti (frasi H)33.
B. Stoccaggio presso il produttore
Lo stoccaggio di qualsiasi tipo di rifiuto presso il produttore è soggetto, in linea di principio, ad
autorizzazione. Se tuttavia lo stoccaggio è effettuato rispettando determinate condizioni, si
configura il cosiddetto “deposito temporaneo”, che non richiede alcuna autorizzazione34.
Queste condizioni richiedono che:

i rifiuti vengano essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o smaltimento secondo
una delle seguenti modalità alternative:
 con cadenza trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito
 quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 m3 di cui al
massimo 10 m3 di rifiuti pericolosi. In ogni caso, anche se il predetto limite di quantità
non viene oltrepassato, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un
anno;
33
34

i rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti (POP) di cui al regolamento (CE) 850/2004
siano gestiti come da relative prescrizioni;

il deposito sia effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme
tecniche (deliberazione 27/07/1984, punto 4.1);

siano rispettate, per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, le norme tecniche di deposito,
imballaggio ed etichettatura relative alle sostanze in essi contenute.
D.Lgs. 152/2006 allegato D parte IV.
D.Lgs. 152/2006, art. 183.1, lettera bb).
Edizione n° 27, ottobre 2014
28
UI Torino – AMBIENTE
C. Miscelazione35
È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero rifiuti
pericolosi con rifiuti non pericolosi, salvo autorizzazione.
D. Gestione amministrativa dei rifiuti
Al momento la gestione amministrativa dei rifiuti pericolosi è in fase di transizione verso il sistema
di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che potrà essere adottato, a titolo volontario, anche per i rifiuti
non pericolosi.
D.1 Registri di carico e scarico36
Fino al 31 dicembre 2014 (termine della fase di transizione verso il SISTRI) i seguenti soggetti
hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti:
 chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, compresi i
commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e
smaltimento dei rifiuti;
 le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi;
 le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali,
da lavorazioni artigianali, dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento dei fumi.
Dopo tale data continueranno a tenere il registro i seguenti soggetti, nel caso non aderiscano al
SISTRI in modo volontario:
 le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni
industriali ed artigianali nonché derivanti dal trattamento di rifiuti, acque, scarichi idrici e
fumi;
 gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi con meno di 11 dipendenti.
 le aziende agricole di qualsiasi numero di dipendenti che conferiscono i propri rifiuti
nell’ambito dei circuiti organizzati di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp) del
D.Lgs. 152/2006,
 gli enti e le imprese che producono solo rifiuti pericolosi derivanti da attività di recupero e
smaltimento di rifiuti, o costituiti da fanghi da potabilizzazione o altri trattamenti delle acque,
da depurazione di acque reflue o da abbattimento fumi.
 le imprese e gli enti che svolgono attività di gestione di rifiuti speciali non pericolosi.
Il registro ha fogli numerati e deve essere vidimato dalla Camera di Commercio territorialmente
competente e gestito come da norme sui registri IVA; il modello è stabilito dal D.M. 148/1998.
Le annotazioni devono essere effettuate entro 10 giorni lavorativi dalla produzione o cessione o
trasporto o intermediazione del rifiuto. Chi effettua, invece, recupero o smaltimento deve registrare
la presa in carico del rifiuto entro i 2 giorni lavorativi.
35
36
D.Lgs. 15272006, art. 187.
D.Lgs. 152/2006, art. 190 ante modifiche D.Lgs. 205/2010
Edizione n° 27, ottobre 2014
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UI Torino – AMBIENTE
I registri sono tenuti presso gli impianti di produzione e vengono integrati con i formulari o con la
copia della scheda movimentazione prevista dal SISTRI, relativi al trasporto dei rifiuti.
I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima annotazione.
D.2 Formulario di identificazione37
Fino al 31 dicembre 2014 tutti i rifiuti debbono essere accompagnati da un documento definito
“formulario di identificazione”, redatto in quattro esemplari.
Dal 1° gennaio 2015 il formulario continuerà ad essere utilizzato solo per il trasporto di rifiuti non
pericolosi, salvo adesione su base volontaria al SISTRI.
Non richiedono formulario:
 il trasporto di rifiuti urbani nell’ambito del servizio pubblico;
 il trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi effettuati in modo occasionale e saltuario
ed in quantità non superiori a 30 kg o 30 lt. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti
dei rifiuti effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno, non eccedenti 30 kg
o 30 lt al giorno e comunque i 100 kg o 100 lt all’anno38.
Il modello di formulario è definito dal D.M. 145/1998. La compilazione è responsabilità del
detentore del rifiuto. Al conferimento del rifiuto, il detentore firma e data le quattro copie,
controfirmate dal trasportatore. Una rimane al detentore, le altre tre, firmate e datate dal
destinatario, rimangono rispettivamente una presso il destinatario ed una presso il trasportatore,
mentre la quarta copia è trasmessa al detentore. Il ricevimento di quest’ultima copia entro tre mesi
dal conferimento esclude il detentore del rifiuto da ogni responsabilità circa il non corretto
smaltimento o recupero del rifiuto. In caso di mancata ricezione entro tale termine, occorre darne
comunicazione alla Provincia (Regione in caso di esportazione) ai fini dello scarico di
responsabilità39.
I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dall’Ufficio del Registro o dalla
CCIAA, e la fattura di acquisto deve essere registrata sul registro IVA-acquisti prima del loro
utilizzo. Le copie del formulario debbono essere conservate per 5 anni.
D.3 Comunicazione annuale dei rifiuti (MUD)
La denuncia deve essere effettuata entro il 30 aprile di ciascun anno da parte dei seguenti soggetti:






raccoglitori e trasportatori di rifiuti
commercianti e intermediari senza detenzione
imprese ed enti che effettuano recupero o smaltimento
imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
imprese agricole con volume d'affari superiore a 8000 euro
imprese ed enti con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da
lavorazioni industriali, artigianali, da attività recupero e smaltimento, fanghi da
potabilizzazione, depurazione acque reflue, abbattimento fumi.
37
D.Lgs. 152/2006, art. 193.
D.Lgs. 152/2006, art. 193.5.
39
D.Lgs. 152/2006, art. 188.3 lettera b.
38
Edizione n° 27, ottobre 2014
30
UI Torino – AMBIENTE
L’obbligo cesserà per i soggetti tenuti ad utilizzare il SISTRI con l’entrata a regime dello stesso. Le
modalità di denuncia relative al periodo anteriore sono definite nel D.P.C.M. 12 dicembre 2013.
D.4. Gestione con SISTRI
A seguito dell’introduzione del sistema di tracciabilità dei rifiuti “SISTRI”40 i soggetti di cui al
successivo punto D.4.1 sono obbligati ad utilizzare tale sistema.
I soggetti non obbligati possono aderirvi a titolo volontario o, in alternativa, continuare ad applicare
le modalità di gestione preesistenti.
Il SISTRI prevede l’obbligo di trasmettere via rete in tempo reale tutte le informazioni relative alla
gestione dei rifiuti ad un centro gestito dal Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente,
mediante appositi dispositivi informatici.
Le modalità con cui operare con il SISTRI, ed in particolare con i relativi programmi e dispositivi
informatici, sono illustrate in dettaglio nelle guide reperibili sul sito web www.sistri.it.
D.4.1. Soggetti obbligati
I soggetti tenuti ad aderire ed operare tramite il SISTRI sono gli enti e le imprese che41:
 sono produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti;
 costituiscono nuovi produttori di rifiuti pericolosi, dove per “nuovi produttori” si intendono
coloro che “sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi
rifiuti (eventualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati, per natura o
composizione, ovvero che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed
ottengono nuovi rifiuti pericolosi”, e per i quali l’iscrizione è dovuta sia nella categoria gestori
che in quella produttori;
 raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale (trasporto conto
terzi42), compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale;
 in caso di trasporto intermodale, ricevono in affidamento i rifiuti speciali pericolosi in attesa
della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che
effettua il successivo trasporto;
 effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti pericolosi, sia urbani che
speciali;
 effettuano commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, sia urbani che speciali.
I produttori ed i gestori di rifiuti non pericolosi possono aderire al SISTRI su base volontaria
mediante apposita comunicazione.
D.4.2. Iscrizione
Gli enti e le imprese obbligati devono iscriversi al SISTRI, indicando ogni unità locale che produce
o gestisce rifiuti soggetti, con la facoltà di suddividere l’unità locale in unità operative e versare un
contributo43 entro il 30 aprile di ogni anno commisurato alla tipologia dei rifiuti gestiti, alla
tipologia operazioni effettuate ed al numero dei dipendenti.
40
D.Lgs. 152/2006, art. 188-ter.
D.Lgs. 152/2006, art. 188-ter.
42
Circolare MinAmb n.1 2013
43
D.M. 52/2011, art. 7.3.
41
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UI Torino – AMBIENTE
D.4.3. Dispositivi informatici
Gli strumenti previsti per operare con il SISTRI sono:
 dispositivi USB per accedere al SISTRI, al fine di trasmettere dati, di apporre la firma
elettronica e di memorizzare informazioni;
 dispositivi elettronici da installare su ciascun veicolo che trasporta rifiuti speciali, definito
Black Box, con la funzione di monitorare il percorso del rifiuto dal mittente al destinatario;
 apparecchiature di sorveglianza per monitorare l’ingresso e l’uscita di automezzi dagli
impianti di discarica, di incenerimento e di coincenerimento.
Ciascun dispositivo USB può contenere fino a un massimo di 3 certificati elettronici associati alle
persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure di
gestione dei rifiuti. Tali certificati consentono l’identificazione univoca delle persone fisiche
delegate e la generazione delle loro firme elettroniche.
D.4.4 Registri cronologici44
Il Registro Cronologico sostituisce per gli iscritti al SISTRI il Registro di Carico e Scarico previsto
dall’art. 190 del D.Lgs. 152/2006. I registri cronologici sono assegnati dal sistema SISTRI in base
ai seguenti criteri:
-
produttori: un registro per ogni unita locale iscritta al SISTRI o, nel caso siano state
iscritte unita operative, per ogni unita operativa iscritta;
-
trasportatori: un registro per la sede legale dell’impresa e, limitatamente alle imprese che
effettuano trasporto conto terzi, uno per ogni unità locale iscritta al SISTRI;
-
gestori: un registro per ogni impianto o attività secondo le categorie d’iscrizione;
-
commercianti e intermediari: un registro per la sede dell’attività.
Il Registro Cronologico è un documento informatico che risiede sul server del SISTRI. Ai fini di
renderlo disponibile all’autorità di controllo, gli utenti hanno comunque l’obbligo di salvare sul
proprio computer una copia dei file relativi ai movimenti di carico e scarico dei rifiuti e di
conservarli per almeno 3 anni45.
Tempistica di compilazione:46
-
produttori: entro 10 gg lavorativi dalla produzione e comunque prima della
movimentazione.
-
commercianti e intermediari: entro 10 gg. dalla transazione.
-
trasportatori: in automatico.
-
imprese/enti che effettuano recupero/smaltimento: entro 2 gg. lavorativi per i rifiuti
ricevuti dall’estero, in automatico negli altri casi.
44
D.M. 52/2011, art. 13.
D.Lgs. 152/2006, art. 188-bis.3.
46
D.M. 52/2011, art. 13.
45
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UI Torino – AMBIENTE
D.4.5 Scheda SISTRI Area Movimentazione47
La “Scheda SISTRI Area Movimentazione” è un documento informatico costituito da varie sezioni
che vanno compilate a cura dei soggetti che intervengono nelle diverse fasi dello smaltimento. La
compilazione consente di produrre il documento cartaceo che accompagna il trasporto. Gli utenti
hanno l’obbligo di salvare sul proprio computer una copia in formato elettronico delle schede
movimentazione e di conservarle per almeno 3 anni48.
D.5.6 Gestione dei rifiuti nel periodo di avvio del SISTRI
La L. 125/2013 ha definito le seguenti date di avvio per il sistema:

1 ottobre 2013 - per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi
a titolo professionale compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all’interno del
territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano
operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali
pericolosi, inclusi i nuovi produttori;

3 marzo 2014 - per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, compresi quelli che stoccano detti
rifiuti nel sito di produzione a fronte di autorizzazioni per operazioni D15 o R13; per quanto
sopra detto in merito al trasporto, questa data vale anche per chi effettua il trasporto dei propri
rifiuti pericolosi.
Fino al 31 dicembre 2014, continuano ad applicarsi le regole preesistenti al SISTRI in materia di
registri, formulari per il trasporto e denuncia la catasto dei rifiuti, con le relative sanzioni.
E. Operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti
E.1. Trasporto49
I trasportatori di rifiuti possono operare se iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali (di seguito
l’Albo), previa prestazione di garanzie finanziarie. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque
anni ed ogni anno, entro il 30 aprile, devono essere versati i diritti di iscrizione.
L’iscrizione avviene con procedure semplificate e senza garanzie finanziarie per i soggetti che
effettuano il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi, ovvero di propri rifiuti pericolosi in quantità
giornaliera non superiore a 30 kg o 30 lt, a condizione che tali operazioni costituiscano parte
integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa. L’iscrizione deve essere rinnovata, in
questo caso, ogni dieci anni50.
Al trasporto via strada dei rifiuti si applica la normativa ADR.
E.2. Operazioni di smaltimento51
Ove non soggetti ad autorizzazione IPPC gli impianti per lo smaltimento di rifiuti ed il loro
esercizio debbono essere sempre autorizzati in modo esplicito e preventivo dalla Regione (o dalla
Provincia delegata).
47
D.Lgs. 152/2006, art. 188-bis.3.
D.Lgs. 152/2006, art. 188-bis.3.
49
D.Lgs. 152/2006, art. 212.
50
D.Lgs. 152/2006, art. 212.8.
51
D.Lgs. 152/2006, art. 208.
48
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UI Torino – AMBIENTE
L’autorizzazione è valida per 10 anni, a fronte della prestazione di garanzie finanziarie, ed è
soggetta a rinnovo.
Gli impianti mobili sono autorizzati dalla regione ove il gestore ha la sede legale, e l’attività di
smaltimento deve essere comunicata con almeno 60 gg di anticipo alla Regione ove si svolgerà
l’attività di smaltimento.
Lo smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo ove sono stati prodotti (discarica esclusa) può
essere soggetto a semplice comunicazione all’Albo, se rispetta determinati requisiti definiti da
appositi decreti, non ancora emanati52.
E.1. Discariche53
La norma individua 3 tipi di discariche, per rifiuti inerti, per rifiuti non pericolosi e per rifiuti
pericolosi, e le caratteristiche dei rifiuti che possono esservi conferiti. Il produttore del rifiuto è
tenuto ad effettuarne la caratterizzazione di base in occasione del primo conferimento, come da
specifiche riportate in allegato 1 al D.M. 27/09/2010. Tale caratterizzazione deve essere ripetuta
almeno una volta all’anno.
E.2. Incenerimento e coincenerimento54
Sono impianti di incenerimento quelli destinati primariamente allo smaltimento dei rifiuti, di
coincenerimento quelli per la produzione di energia ove i rifiuti rappresentano un combustibile.
Agli impianti di coincenerimento non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, con
l’esclusione degli impianti che utilizzano rifiuti pericolosi, possono essere applicate le procedure
semplificate di cui al Capo V, del Titolo I della Parte quarta.
In questo caso per l’avvio dell’attività di coincenerimento dei rifiuti la regione chiede la prestazione
di adeguata garanzia finanziaria.
L’avvio delle attività è subordinato in ogni caso all’effettuazione di una ispezione preventiva, da
parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di
presentazione dalla comunicazione.55
F. Operazioni di recupero dei rifiuti
Il recupero di rifiuti è soggetto a due possibili regimi amministrativi:
 Procedura semplificata56: Riguarda le attività di recupero di specifici rifiuti effettuate nel rispetto
di criteri stabiliti da norme comunitarie (Regolamenti “End of waste”)57 o nazionali58.
Laddove la norma comunitaria si sovrapponga a quella nazionale preesistente il gestore che già
operava sulla base della normativa nazionale disporrà di 6 mesi dall’entrata in vigore del
52
D.Lgs. 152/2006, art. 215.
D.Lgs. 36/2003.
54
D.Lgs. 152/2006, parte IV, titolo III-bis; D.Lgs. 133/2005. (abrogato a partire dal 1° gennaio 2016 dal D.Lgs.
46/2014)
55
D.Lgs. 152/2006 art. 237-duovicies.4
56
D.Lgs. 152/2006, art. 216.
57
Al momento: rottami di ferro, acciaio e alluminio (Reg. 333/2011), di vetro Reg. (1179/2012) e di rame (Reg.
75/2013).
58
D.M. 5/2/1998 per rifiuti non pericolosi e D.M. 161/2002 per rifiuti pericolosi.
53
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regolamento UE per adeguarsi, ferme restando le quantità massime trattabili già stabilite dai
decreti ministeriali59.
L’operazione di recupero può consistere nella sola verifica che il rifiuto rispetti le specifiche del
materiale recuperato.
Per godere della procedura semplificata l’attività di recupero deve essere effettuata, tra l’altro,
alle seguenti condizioni:
 comunicazione alla Provincia tramite SUAP, da rinnovarsi ogni 5 anni; l’attività può iniziare
decorsi 90 giorni dalla comunicazione; nel caso per l’esercizio dell’attività siano richieste
altre autorizzazioni obbligatoriamente ricomprese nell’Autorizzazione Unica Ambientale
(AUA)60 la comunicazione per il recupero dei rifiuti confluisce in tale atto amministrativo.
 pagamento di un diritto di iscrizione annuale da effettuarsi entro il 30 aprile;
 rispetto delle specifiche norme tecniche;
 possesso di specifici requisiti soggettivi da parte del titolare o amministratore dell’impresa.
Il produttore del rifiuto deve procedere al campionamento ed analisi all’atto del primo
conferimento e successivamente ogni 24 mesi nel caso di rifiuti non pericolosi61 ed ogni 12 mesi
nel caso di rifiuti pericolosi62.
È prevista una procedura semplificata di recupero di rifiuti, rivolta ai gestori di installazioni
soggette ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale). Nello specifico, i rifiuti della lista verde
del regolamento 1013/2006/CE possono essere utilizzati previa semplice comunicazione da
inoltrarsi all’autorità competente 45 giorni prima dell’avvio dell’attività, a condizione di adottare
le migliori tecniche disponibili di cui alle BAT References comunitarie. In tal caso la normativa
dei rifiuti si applicherà esclusivamente alla fase di trasporto.63

Procedura ordinaria30: Autorizzazione regionale con la stessa procedura prevista per le attività di
smaltimento, fatta salva l’eventuale autorizzazione IPPC. Si applica alle attività di recupero non
individuate o a quelle individuate ai fini della procedura semplificata che non rispettano tutti i
requisiti stabiliti.
G. Esportazione/Importazione64
I movimenti transfrontalieri di rifiuti all’interno dell’UE sono disciplinati dal regolamento
CE/1013/2006. La spedizione all’interno dell’UE di rifiuti destinati al recupero presenti nella lista
verde65 è soggetta esclusivamente all’obbligo di accompagnamento del trasporto con un apposito
documento su carta semplice66; sono soggetti a procedura di notifica all’autorità competente del
paese di destinazione se presenti nella lista ambra67 e in caso di smaltimento (sempre).
La movimentazione in ingresso o uscita dall’UE è regolamentata dalla Convenzione di Basilea.
59
L. 116/2014, art. 13.4
D.P.R. 59/2013, art. 3.1.
61
D.M. 5/2/1998, art. 8.4.
62
D.M. 161/2002, art. 7.3.
63
L. 116/2014, art. 13.4
64
D.Lgs. 152/2006, art. 194.
65
Reg. 1013/2006, allegati III.
66
Reg. 1013/2006, allegato VII (modificato dal Regolamento 13/9/2007).
67
Reg. 1013/2006, allegato IV.
60
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H. Utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura
I fanghi trattati provenienti dalla depurazione di acque domestiche e/o industriali possono essere
utilizzati in agricoltura se rispettano determinate caratteristiche indicate dal D.Lgs. 99/1992. Le
operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento ed utilizzo sono soggette ad
autorizzazione ad Autorizzazione Unica Ambientale68 e la relativa istanza deve essere presentata al
SUAP territorialmente competente. È previsto l’utilizzo di appositi registri ed il trasporto dei fanghi
deve essere accompagnato dalla scheda movimentazione SISTRI, o nel caso di imprese che non
hanno aderito su base volontaria al SISTRI dal formulario di identificazione69, integrati entrambi da
specifiche informazioni.
I. Altre operazioni regolamentate70
Le imprese che effettuano attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di
commercio ed intermediazione di rifiuti, sono soggette ad iscrizione all’Albo.
L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 5 anni.
L. Consorzi per la raccolta e il recupero
I seguenti rifiuti devono essere conferiti ad appositi consorzi:
 oli minerali usati71, Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati (COOU);
 oli e grassi vegetali ed animali esausti 72, Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e
trattamento oli e grassi vegetali ed animali esausti (CONOE);
 rifiuti di beni in polietilene come definiti nell’articolo 234 del D.Lgs. 152/2006, Consorzio
Nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di polietilene (POLIECO).
Altri consorzi costituiti per la raccolta e gestione di particolari tipologie di rifiuto sono i consorzi di
filiera dei rifiuti di imballaggio (vedi punto 2.2.2.F.), i consorzi dei RAEE (vedi punto 2.2.1.F.1.) e i
consorzi delle pile e accumulatori (vedi punto 2.2.1.F.5.), tra i quali l’ex consorzio obbligatorio
COBAT (Consorzio Nazionale Batterie al Piombo Esauste e Rifiuti Piombosi).
M. Gestione di particolari categorie di rifiuti
M.1. Rifiuti elettrici ed elettronici
La relativa gestione è disciplinata dal D.Lgs. 49/2014 qualora si originino da determinate
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Il sistema volto ad assicurare il raggiungimento
degli obiettivi comunitari di recupero fa riferimento a un Comitato di vigilanza e controllo, un
Centro di coordinamento e sistemi collettivi privati liberamente costituiti da imprese che operano
nella filiera. I produttori di AEE (fabbricanti, importatori e chi immette sul mercato con proprio
marchio) sono soggetti a specifici obblighi quali:
68
D.P.R. 59/2013, art. 3. 1.f.
D.Lgs. 152/2006, art. 193. 9.
70
D.Lgs. 152/2006, art. 212. 5.
71
D.Lgs. 152/2006, art. 236.
72
D.Lgs. 152/2006, art. 233.
69
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 iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento del sistema di gestione
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, istituito preso le Camere di
Commercio;
 denuncia annuale delle AEE immesse sul mercato (MUD);
 obblighi di informazione all’utente e ai centri di recupero.
 recupero dei RAEE di propria competenza direttamente o tramite adesione ad uno specifico
consorzio.
M.2. Rifiuti Sanitari73
Vengono definite diverse tipologie di rifiuti sanitari (assimilati ai rifiuti urbani, pericolosi non a
rischio infettivo, pericolosi a rischio infettivo, rifiuti che richiedono particolari sistemi di gestione).
L’esenzione dall’autorizzazione allo stoccaggio in conto proprio (deposito temporaneo) per i rifiuti
sanitari pericolosi a rischio infettivo si configura per una durata fino a 5 giorni oppure, per
quantitativi non superiori a 200 litri, fino a 30 giorni con obbligo di registrazione entro 5 giorni.
Con le stesse modalità debbono essere gestiti i rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture
sanitarie ma che presentano rischio infettivo.
M.3. Veicoli fuori uso74
I veicoli fuori uso debbono essere consegnati a centri di raccolta autorizzati, anche tramite i
rivenditori. Questi rilasceranno un apposito certificato di rottamazione o di presa in carico del
veicolo e provvederanno alla sua cancellazione presso il PRA. Tale certificato libera il precedente
detentore da ogni responsabilità.
I soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso
denunciano annualmente i relativi quantitativi movimentati (MUD).
M.4. Terre e rocce da scavo
La normativa che regolamenta la gestione delle terre e rocce da scavo è stato oggetto di ripetute
modifiche da parte del legislatore ed il quadro di riferimento non appare ancora del tutto
stabilizzato.
Allo stato dell’arte si presentano agli operatori tre alternative gestionali:
 Riutilizzo nel sito di produzione. Il materiale in questo caso non viene considerato rifiuto se
vengono rispettate le condizioni di cui all’art. 185.1, lettera c), del D.Lgs.152/2006.
 Riutilizzo come sottoprodotto. Si presentano due casi distinti:
 Ai materiali che derivano da opere soggette a VIA o ad AIA si applicano le previsioni del
DM 161/2012 come previsto dall’art. 41.2 della Legge 98/2013.
 Ai materiali che derivano da opere non soggette a VIA o ad AIA si applica la disciplina
prevista all’art. 41-bis della L. 98/2013.
 Gestione come rifiuto. In questo caso il materiale può essere destinato al recupero in via
ordinaria oppure in via semplificata alle condizioni del DM 5 febbraio 1998.
73
74
D.P.R. 254/2003.
D.Lgs. 209/2003 e D.Lgs. 152/2006, art. 231.
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M.5. Rifiuti delle industrie estrattive
La relativa gestione è disciplinata dal D.Lgs. 117/2008. Le disposizioni del decreto si applicano alla
gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e
di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave nell'area del cantiere o dei cantieri
estrattivi come individuata e perimetrata nell'atto autorizzativo e gestita da un operatore. Le
disposizioni si applicano anche a qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di
estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono una
diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere
altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi
i vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione,
dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione.
Il decreto prevede un’autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito, l’adozione da parte
dell’operatore di un piano di gestione dei rifiuti, e il rispetto, ove pertinente, di specifiche
condizioni operative relative alla prevenzione degli incidenti rilevanti. La norma prevede inoltre che
l’attività venga costantemente monitorata e definisce le modalità di gestione dei depositi dopo la
loro chiusura.
M.6. Rifiuti costituiti da pile ed accumulatori
Il D.Lgs. 188/2008 disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, nonché la
raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di
promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio. Il sistema fa riferimento a un Comitato
di vigilanza e controllo, un Centro di coordinamento e Sistemi collettivi privati liberamente
costituiti da imprese che operano nella filiera. I produttori di pile ed accumulatori (chi immette sul
mercato nazionale a titolo professionale pile o accumulatori compresi quelli incorporati in
apparecchi e veicoli) sono soggetti a specifici obblighi quali:
 iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione
dei rifiuti di pile ed accumulatori, istituito presso il Ministero dell’Ambiente;
 denuncia annuale dei dati relativi alle pile ed agli accumulatori immessi sul mercato nazionale
nell’anno precedente; entro il 31 marzo alle Camere di Commercio;
 obblighi di informazione all’utente.
M.7. Pneumatici fuori uso (PFU)75
I pneumatici oggetto della regolamentazione sono quelli per veicoli a motore immessi sul mercato
nazionale del ricambio, mentre sono esclusi i pneumatici per bicicletta e per aerei, nonché le camere
d’aria.
Specifiche disposizioni sono fornite inoltre per i pneumatici montati sui veicoli e per i PFU
derivanti dalla demolizione dei veicoli a fine vita. Gli strumenti previsti sono:
 definizione di obiettivi di raccolta;
 attribuzione in capo a produttori e importatori di pneumatici della responsabilità di
provvedere alla gestione dei PFU, derogabile attraverso l’adesione a sistemi collettivi di
natura consortile, che la norma definisce “strutture operative associate”;
75
D.M. 82/2011.
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 imposizione sui pneumatici nuovi di un contributo ambientale destinato a coprire i costi di
gestione dei PFU.
M.8. Oli esausti76
Il deposito temporaneo, la raccolta e il trasporto degli oli usati sono realizzati in modo da tenere
separati, per quanto tecnicamente possibile, tipologie di oli usati in funzione delle specifiche
caratteristiche di pericolo e dei processi di trattamento a cui verranno destinati.
Gli oli usati non possono essere miscelati con le emulsioni oleose o con altri tipi di rifiuto e di
sostanze.
Norme specifiche sugli oli usati e le miscele oleose sono contenute nel D.Lgs. 95/1992.
M.9. Rifiuti da attività di manutenzione
I rifiuti provenienti da attività di manutenzione si considerano prodotti presso la sede di chi svolge
tali attività77.
Per la manutenzione delle infrastrutture a rete e degli impianti per l’erogazione di forniture e servizi
di pubblica utilità, nonché dei mezzi e degli impianti fruitori di dette infrastrutture, il luogo di
produzione dei rifiuti può essere il cantiere o la sede locale del gestore dell’infrastruttura, oppure il
luogo di concentramento ove il materiale viene portato per la successiva valutazione tecnica, da
eseguirsi non oltre 60 gg dalla fine lavori78.
I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche
che private, si considerano prodotti dal soggetto che svolge tale attività.
M.10. Rifiuti contenenti amianto
La codifica e la gestione dei rifiuti contenenti amianto sono definite dal D.M. 248/2004.
M.11. Rifiuti da navi e residui di carico
I rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico sono disciplinati dall’art. 232 del D.Lgs. 152/2006,
dal D.Lgs. 182/2003 e dal D.M. 269/2005.
N. Tributi legati alla gestione dei rifiuti
I rifiuti depositati in discarica sono assoggettati ad uno specifico tributo in ragione della quantità
smaltita79.
2.2.2. Imballaggi
A. Aspetti generali
76
D.Lgs. 152/2006, art. 216-bis.
D.Lgs. 152/2006, art. 266.4.
78
D.Lgs. 152/2006, art. 230.5.
79
L. 549/1995, art. 3.24-40.
77
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39
UI Torino – AMBIENTE
Il titolo II della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio con l’obiettivo di prevenire e ridurre il loro impatto sull’ambiente. Il decreto si
applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e a tutti i rifiuti di imballaggio derivanti
dal loro impiego, qualunque siano i materiali che li compongono.
B. Soggetti interessati
Sono interessati all’applicazione della norma i seguenti soggetti:
 produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori
di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
 utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e
gli importatori di imballaggi pieni.
C. Classificazione degli imballaggi80
Gli imballaggi vengono definiti, in base alla destinazione d’uso, in:
 imballaggio primario (o per la vendita): imballaggio concepito in modo da costituire, nel
punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore;
 imballaggio secondario (o multiplo): imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto
di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal
fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a
facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita; esso può essere rimosso dal
prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 imballaggio terziario (o per il trasporto): imballaggio concepito in modo da facilitare la
manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi
multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container
per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.
D. Obblighi81

Produttori: i produttori hanno l’obbligo di riciclaggio e di recupero nonché di ripresa degli
imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private
nonché del ritiro, su indicazione del CONAI, dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio
pubblico. Per adempiere a tale obbligo i produttori possono:
 organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di
imballaggio sull’intero territorio nazionale;
 aderire ai consorzi di filiera;
 mettere in atto un sistema cauzionale.

80
81
Utilizzatori: gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e
terziari ed i rifiuti di imballaggio secondari e terziari nonché a consegnarli in un luogo di
raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato. A tale obbligo possono
attualmente adempiere mediante l’iscrizione al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI).
D.Lgs. 152/2006, art. 218.
D.Lgs. 152/2006, art. 221.
Edizione n° 27, ottobre 2014
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UI Torino – AMBIENTE
E. Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI)82
L’adesione al CONAI comporta la presentazione di una domanda ed il versamento di una quota. Per
le imprese industriali la quota di adesione è pari ad un importo fisso aumentato da un importo
variabile.
F. Consorzi di filiera83
L’adesione ai Consorzi di filiera interessa i produttori di imballaggi e comporta la presentazione di
una domanda di adesione ed il versamento di una quota associativa.
I Consorzi costituiti sono:
 Consorzio nazionale acciaio;
 Consorzio imballaggi alluminio (CIAL);
 Consorzio nazionale per il recupero ed il riciclo degli imballaggi a base cellulosica
(COMIECO);
 Consorzio nazionale per il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi in legno (RILEGNO);
 Consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi in plastica (COREPLA);
 Consorzio recupero vetro (COREVE).
G. Contributo ambientale CONAI50
A decorrere dall’1 ottobre 1998 sugli imballaggi nuovi e su quelli importati, pieni e vuoti, è
applicato il “contributo ambientale CONAI”, ossia un importo calcolato in funzione del peso
dell’imballaggio e del materiale che lo costituisce, che è utilizzato per assicurare gli obiettivi di
recupero e riciclaggio stabiliti dalla legge. A tal fine i produttori di imballaggi e gli importatori di
imballaggi pieni e vuoti denunciano periodicamente a CONAI le relative quantità, sulla base delle
procedure stabilite dal CONAI stesso. Gli imballaggi esportati, pieni o vuoti, non sono soggetti al
contributo e gli esportatori possono chiederne l’esenzione o il recupero.
H. Divieti84
Gli imballaggi non possono essere smaltiti in discarica. I rifiuti di imballaggi terziari non possono
essere conferiti al servizio pubblico, mentre i secondari solo se i criteri di assimilazione lo
consentono. Gli imballaggi possono essere commercializzati solo se conformi agli standard CEN.
Gli imballaggi non possono contenere determinate sostanze pericolose.
2.3. Scadenze
Fattispecie
Denuncia della qualità e quantità dei rifiuti 30/4
prodotti e smaltiti nel corso dell’anno 2012
Data
Enti competenti
C.C.I.A.A.
(D.P.C.M. 20/12/2012)
82
D.Lgs. 152/2006, art. 224.
D.Lgs. 152/2006, art. 223.
84
D.Lgs. 152/2006, art. 226.
83
Edizione n° 27, ottobre 2014
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UI Torino – AMBIENTE
Fattispecie
Avvio del SISTRI per i nuovi produttori,
trasportatori, gestori, intermediari di rifiuti
pericolosi (L. 125/2013)
Avvio del SISTRI per i produttori iniziali
di rifiuti pericolosi (L. 125/2013)
Pagamento del contributo di iscrizione
annuale al SISTRI (D.M. 52/201, art. 7)
Rinnovo autorizzazione allo smaltimento e
recupero di rifiuti (D.Lgs. 152/2006 art. 208.12)
Rinnovo iscrizione Albo (D.Lgs. 152/2006 art.
Data
1/10/2013
Enti competenti
SISTRI
3/3/2014
SISTRI
30/4
SISTRI
entro 180 gg dalla
scadenza
entro 5 anni
Regione
entro 10 anni
Sezione Regionale Albo
Sezione Regionale Albo
212.6)
Rinnovo iscrizione Albo per raccolta e
trasporto dei propri rifiuti (D.Lgs. 152/2006
art. 212.8)
Rinnovo comunicazione di recupero rifiuti entro 5 anni
con procedura semplificata (D.Lgs. 152/2006 se ricompresa nell’AUA
art. 216.5)
entro 6 mesi dalla data di
scadenza dell’AUA
Versamento diritto di iscrizione annuale
30/4
per le imprese che effettuano recupero di
rifiuti con procedura semplificata (D.M.
SUAP
Provincia
350/1998 art. 3)
Versamento diritti annuali da parte delle
30/04
Albo Gestori Rifiuti
imprese iscritte all’Albo nazionale gestori
ambientali (D.M. 13/12/1995, art. 3)
Apparecchiature elettriche ed elettroniche e relativi rifiuti
Denuncia annuale AEE immesse sul
30/04
Registro AEE
mercato (D.M. 185/2007 art. 6)
Iscrizione al registro nazionale dei
Registro nazionale
produttori di AEE (D.M. 185/2007)
18/02/2008
 Esistenti
prima dell’immissione
 nuovi
sul mercato
Comunicazione dati relativi alle fasce di
16/09/2009
Registro nazionale
appartenente degli apparecchi di
illuminazione immessi sul mercato
Imballaggi
Denuncia al CONAI degli imballaggi
CONAI
Vedere regolamento
prodotti, importati o esportati (Regolamento
CONAI
CONAI)
Gestione di rifiuti da attività estrattiva
Adeguamento alle disposizioni del DLgs
1/5/2012
117/08 per strutture di deposito di rifiuti di
estrazione autorizzate od in funzione al
1/5/08 (DLgs 117/2008, art. 21.1)
Predisposizione del Piano di emergenza
22/07/2009
interno relativo a strutture di deposito di
rifiuti di estrazione (DLgs 117/2008, art. 6.6)
Edizione n° 27, ottobre 2014
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UI Torino – AMBIENTE
Fattispecie
Presentazione delle garanzie finanziarie
relative a strutture di deposito di rifiuti di
estrazione (DLgs 117/2008, art. 21.1)
Data
1/05/2014
Pile ed accumulatori e relativi rifiuti
Iscrizione al Registro nazionale dei
18/09/2009
soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi
di gestione dei rifiuti di pile ed
accumulatori (DLgs 188/2008 art 14.2)
Istituzione dei sistemi per il trattamento ed 26/09/2009
il riciclaggio dei rifiuti di pile ed
accumulatori (DLgs 188/2008 art 6.1)
Obbligo di informazione indirizzate ai
18/06/2009
consumatori di apparecchi contenenti pile
ed accumulatori (DLgs 188/2008 art 9.1)
Etichettatura delle pile ed accumulatori
26/09/2009
immessi sul mercato (DLgs 188/2008 art 23.1)
Denuncia annuale pile ed accumulatori
31/03
immessi sul mercato (DLgs 188/2008 art 14.2)
Pneumatici fuori uso
Applicazione del contributo ambientale sui 7/09/2011
pneumatici nuovi immessi sul mercato
Enti competenti
Autorità competente
definita a livello locale
per le attività estrattive
Registro nazionale
Camera Commercio
(D.M. 82/2011, art. 9.5)
Denuncia quantità e qualità di pneumatici
immessi sul mercato del ricambio (D.M.
31/05
Ministero dell’Ambiente
31/05
Ministero dell’Ambiente
82/2011, art. 3)
Denuncia annuale da parte di
produttori/importatori che decidono di
gestire i PFU in modo autonomo (D.M.
82/2011, art. 3)
2.4. Documenti
Fattispecie
Produzione rifiuti e avvio allo smaltimento
Deposito preliminare
Documenti richiesti
Gestione SISTRI
 iscrizione SISTRI
 copia informatica movimenti del registro
cronologico SISTRI
 copia informatica schede movimentazione
SISTRI
Gestione non SISTRI
 registro di carico e scarico
 prima e quarta copia formulario o scheda
SISTRI
 denuncia catasto
 Autorizzazione
 Iscrizione SISTRI (solo rifiuti pericolosi)
Edizione n° 27, ottobre 2014
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UI Torino – AMBIENTE
Fattispecie
Messa in riserva nei casi previsti per i rifiuti
soggetti a recupero con procedura semplificata
Messa in riserva in casi diversi di quelli del punto
precedente
Trasporto di rifiuti (per smaltimento o recupero di
rifiuti non individuati)
Smaltimento
Recupero rifiuti soggetti a procedura semplificata
Recupero rifiuti non rientranti nella procedura
semplificata
Produzione di AEE
Produzione, importazione, esportazione,
commercializzazione di imballaggi vuoti e pieni
Raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento,
utilizzazione di fanghi in agricoltura
Deposito di rifiuti di estrazione
Deposito di rifiuti di estrazione di categoria A
Produzione di pile ed accumulatori
Documenti richiesti
 Comunicazione alla Provincia
 Iscrizione SISTRI (solo rifiuti pericolosi)
 Autorizzazione
 Iscrizione SISTRI (solo rifiuti pericolosi)
 Iscrizione ad Albo
 Iscrizione SISTRI (solo rifiuti pericolosi)
 Autorizzazione
 Iscrizione SISTRI (solo rifiuti pericolosi)
 Comunicazione od Autorizzazione Unica
Ambientale
 Iscrizione SISTRI (solo rifiuti pericolosi)
 Autorizzazione
 Iscrizione SISTRI (solo rifiuti pericolosi)
 Iscrizione al Registro nazionale
 Iscrizione CONAI
 Eventuali denuncie periodiche
 Autorizzazione Unica Ambientale
 Iscrizione SISTRI
 Piano di gestione dei rifiuti di estrazione
 Registro delle operazione di gestione dei
rifiuti
 Piano di prevenzione degli incidenti
rilevanti e Sistema di gestione della
sicurezza
 Piano di emergenza interno
Iscrizione al Registro nazionale
2.5. Illeciti e sanzioni
Fattispecie
Sanzione
Raccolta,
trasporto,
recupero,
smaltimento, rifiuti non pericolosi
commercio, intermediazione di rifiuti senza la arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da
prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione 2.600 a 26.000 €;
(D.Lgs. 152/2006, art. 256.1)
sanzione pecuniaria fino a 250 quote
(D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)
rifiuti pericolosi
arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da
2.600 a 26.000 €
(pene ridotte della metà in caso di inosservanza
delle prescrizioni contenute o richiamate nelle
autorizzazioni nonché di carenza dei requisiti e
delle condizioni richiesti per le iscrizioni o
comunicazioni);
sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
(D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)
Edizione n° 27, ottobre 2014
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UI Torino – AMBIENTE
Fattispecie
Sanzione
Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte rifiuti non pericolosi
di enti o imprese (D.Lgs. 152/2006, art. 256.2)
arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da
2.600 a 26.000 €
rifiuti pericolosi
arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da
2.600 a 26.000 €
(pene ridotte della metà in caso di inosservanza
delle prescrizioni contenute o richiamate nelle
autorizzazioni nonché di carenza dei requisiti e
delle condizioni richiesti per le iscrizioni o
comunicazioni)
Discarica non autorizzata (D.Lgs. 152/2006, art. 256.3)
rifiuti non pericolosi
arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da
2.600 a 26.000 €;
sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
(D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)
rifiuti pericolosi
arresto da 1 a 3 anni e ammenda da 5.200
a 52.000 €
(pene ridotte della metà in caso di inosservanza
delle prescrizioni contenute o richiamate nelle
autorizzazioni);
sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
(D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)
Chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero
depositati in maniera incontrollata. Il responsabile è
tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al
risarcimento del danno ambientale e al pagamento,
anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.
(D.Lgs. 152/2006, art. 256-bis.1)
rifiuti non pericolosi
reclusione da due a cinque anni
rifiuti pericolosi
reclusione da tre a sei anni
Pene aumentate di un terzo se il delitto è
commesso nell’ambito dell’attività di un’impresa o
di una attività organizzata, in questo caso si
applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231. (D.Lgs. 152/2006, art. 256-bis.3)
La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al
comma 1 è commesso in territori che, al momento
della condotta e comunque nei cinque anni
precedenti, siano o siano stati interessati da
dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei
rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
(D.Lgs. 152/2006, art. 256-bis.4)
Miscelazione non consentita di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da
art. 256.5)
2.600 a 26.000 €
sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
(D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)
Edizione n° 27, ottobre 2014
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UI Torino – AMBIENTE
Fattispecie
Sanzione
Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi in quantitativi non superiori a 200 litri
violazione delle prescrizioni del D.P.R. 254/2003 sanzione amministrativa da 2.600 a
(D.Lgs. 152/2006, art. 256.6)
15.500 €
quantitativi superiori a 200 litri
arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da
2.600 a 26.000 €
sanzione pecuniaria fino a 250 quote
(D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)
Mancato conferimento di oli e grassi vegetali e animali sanzione amministrativa da 260 a 1.550 €
ai Consorzi (D.Lgs. 152/2006, art. 256.7)
Detenzione e stoccaggio di oli e grassi vegetali e sanzione amministrativa da 260 a 1.550 €
animali esausti in modo non conforme alle disposizioni
vigenti in materia di smaltimento (D.Lgs. 152/2006, art.
256.7)
Mancato conferimento di rifiuti di beni in polietilene ai
Consorzi (D.Lgs. 152/2006, art. 256.7)
Mancata partecipazione ai Consorzi per oli e grassi
vegetali e animali, beni in polietilene, batterie al
piombo e rifiuti piombosi, oli minerali (D.Lgs. 152/2006,
sanzione amministrativa da 260 a 1.550 €
sanzione amministrativa da 8.000 a
45.000 € (metà per adesioni entro 60 gg
dalla scadenza)
art. 256.8,9)
Spedizioni dei rifiuti costituente traffico illecito ai ammenda da 1.550 a 26.000 e arresto fino
sensi del Reg. CEE 259/93 e spedizione di rifiuti in a 2 anni (la pena è aumentata in caso di
lista verde in violazione delle pertinenti prescrizioni spedizioni di rifiuti pericolosi);
(D.Lgs. 152/2006, art. 259.1-2)
confisca obbligatoria del mezzo di
trasporto a seguito di sentenza di
condanna, o di quella emessa ai sensi
dell’art. 444 del C.P.P.;
sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
(D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)
Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti reclusione da 1 a 6 anni con pene
(D.Lgs. 152/2006, art. 260.1)
accessorie degli att.28, 30, 32-bis 32-ter
del C.P.P.;
sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote
(D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)
In caso di rifiuti ad alta radioattività (D.Lgs. 152/2006, art. reclusione da 3 a 8 anni con pene
260.2)
accessorie degli att.28, 30, 32-bis 32-ter
del C.P.P.;
sanzione pecuniaria da 400 a 500 quote
(D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)
Edizione n° 27, ottobre 2014
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UI Torino – AMBIENTE
Fattispecie
Sanzione
Omessa, incompleta o inesatta comunicazione al sanzione amministrativa da 2.600 a
catasto dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 258.1 ante modifiche 15.500 €
D.Lgs 205/2010, fino al 31/12/2014; poi, per i soggetti che non
operano col SISTRI, art. 258.5-bis )
Comunicazione effettuata entro 60 gg dalla scadenza sanzione amministrativa da 26 a 160 €
(D.Lgs. 152/2006, art. 258.1 ante modifiche D.Lgs 205/2010, fino
al 31/12/2014; poi, per i soggetti che non operano col SISTRI,
art. 258.5-bis )
Indicazioni incomplete o inesatte ma è possibile
ricostruire le informazioni dovute sulla base di dati sanzione amministrativa da 260 a 1.550 €
riportati in documenti tenuti per legge (D.Lgs. 152/2006,
art. 258.5)
Omessa o incompleta tenuta dei registri di carico e rifiuti non pericolosi
scarico dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 258.2 ante modifiche sanzione amministrativa da 2.600 a
D.Lgs 205/2010, fino al 31/12/2014; poi, per i soggetti che non 15.500 €
operano col SISTRI, art. 258.1)
rifiuti pericolosi
sanzione amministrativa da 15.500 a
93.000, nonché sospensione da un mese a
un anno dalla carica rivestita dal soggetto
responsabile
dell’infrazione
e
dell’amministratore
Per imprese che occupano un numero di unità rifiuti non pericolosi
lavorative inferiore a 15 dipendenti (D.Lgs. 152/2006, art. sanzione amministrativa da 1.040 a 6.200
258.3)
€
rifiuti pericolosi
sanzione amministrativa da 2.070 a
12.400 €
Indicazioni incomplete o inesatte ma è possibile
ricostruire le informazioni dovute sulla base di dati
riportati in documenti tenuti per legge (D.Lgs. 152/2006,
art. 258.5)
Sanzione amministrativa da 260 a 1.550 €
Trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario o con rifiuti non pericolosi
indicazione nel formulario di dati incompleti o inesatti sanzione amministrativa da 1.600 a 9.300
(D.Lgs. 152/2006, art. 258.4)
€ (dal 1° gennaio 2015 la sanzione si applica al
trasporto in conto proprio)
rifiuti pericolosi
reclusione fino a 2 anni (sanzione applicabile
fino al 31 dicembre 2014)
Indicazioni incomplete o inesatte ma consentono di sanzione amministrativa da lire 260 a
ricostruire le informazioni dovute per legge (D.Lgs. 1.550 €
152/2006, art. 258.5)
Edizione n° 27, ottobre 2014
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UI Torino – AMBIENTE
Fattispecie
Sanzione
Predisposizione di certificato di analisi con false reclusione fino a 2 anni
indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; uso di
certificato falso durante il trasporto (D.Lgs. 152/2006, art.
258.4 ante modifiche D.Lgs. 205/2010)
Mancati invio alle autorità competenti e conservazione sanzione amministrativa da lire 260 a
dei registri di carico e scarico dei rifiuti o del 1.550 €
formulario di identificazione (D.Lgs. 152/2006, art. 258.5
ante modifiche D.Lgs. 205/2010)
Violazioni relative alla gestione di rifiuti ricadenti nel campo di applicazione del SISTRI
Le sanzioni per inadempienza in materia di SISTRI (artt. 260-bis e 260-ter ex D.Lgs. 152/2006)
si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2015. (D. L. 101/2013, art. 11)
Omessa iscrizione al SISTRI (D.Lgs. 152/2006, art. 260sanzione amministrativa pecuniaria da
bis.1)
15.500 a 93.000 €

per i trasportatori anche il fermo
amministrativo del veicolo di 12 mesi
Omesso pagamento nei termini del contributo per
l’iscrizione (D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis.2)
sanzione amministrativa pecuniaria da
15.500 a 93.000 €
Omessa compilazione dei registi informatici
Inserimento di dati incompleti o inesatti
Alterazione fraudolenta dei dispositivi tecnologici
accessori o impedimento del normale funzionamento
sanzione amministrativa pecuniaria da
15.500 a 93.000 € e sanzione
amministrativa accessoria della
sospensione da un mese a un anno dalla
carica rivestita dal soggetto cui
l’infrazione è imputabile
(D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis.3-4) (*)
Inserimento di dati incompleti o inesatti che non sanzione amministrativa pecuniaria da 520
pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti. (D.Lgs. 152/2006, a 3.100 €
art. 260-bis.3- 4) (*)
Violazioni di altri obblighi del SISTRI (D.Lgs. 152/2006, sanzione amministrativa pecuniaria da
art. 260-bis.5) (*)
15.500 a 93.000 €
Predisposizione di certificati analisi con dati falsi reclusione fino a due anni
(D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis.6)
sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
(D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)
sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
(D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)
Edizione n° 27, ottobre 2014
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UI Torino – AMBIENTE
Fattispecie
Sanzione
Omesso accompagnamento del trasporto con copia reclusione fino a due anni;
della scheda SISTRI (sanzione in capo al trasportatore)
(D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis.7) (*)
sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
(D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)
fermo amministrativo del veicolo di 12
mesi in caso di recidiva o reiterazione
sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
(D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)
Accompagnamento dei rifiuti con scheda SISTRI reclusione da 6 mesi a 3 anni
fraudolentemente alterata (sanzione in capo al
sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
trasportatore) (D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis.8)
(D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)
fermo amministrativo del veicolo di 12
mesi in caso di recidiva o reiterazione
sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
(D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)
Omesso accompagnamento del trasporto con copia sanzione amministrativa pecuniaria da 260
della scheda SISTRI senza pregiudizio per la a 1.550 € e fermo
tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis.9) (*)
Violazione di diverse disposizioni di cui all’articolo
sanzione amministrativa prevista per la
260-bis ovvero più violazioni della stessa
violazione più grave, aumentata sino al
disposizione.
doppio
Violazione della stessa o di diverse disposizioni di cui
all’articolo 260-bis con più azioni od missioni,
esecutive di un medesimo disegno, commesse anche
in tempi diversi. (D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis. 9- bis)
Non risponde delle violazioni amministrative di cui all’articolo 260-bis chi, entro trenta giorni
dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema
informatico di controllo di cui al comma 1.
Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della
violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui
sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista.
La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. (DLgs 152/2006 art. 260-bis.
9-ter)
(*) Le relative sanzioni amministrative sono ridotte, ad eccezione dei casi di comportamenti
fraudolenti di cui al comma 3 dell’art. 260-bis, a un decimo per le violazioni compiute negli otto
mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività e a un quinto per le violazioni
compiute dalla scadenza dell'ottavo mese e per i successivi quattro mesi. (D.Lgs. 205/2010 art. 39, 2quater)
Imballaggi
Mancata partecipazione ad un sistema collettivo di sanzione amministrativa da 10.000 a
recupero degli imballaggi (es. CONAI) da parte di 60.000 €
produttori ed utilizzatori di imballaggi o mancata
gestione autonoma (D.Lgs. 152/2006, art. 261.1)
Edizione n° 27, ottobre 2014
49
UI Torino – AMBIENTE
Fattispecie
Mancate organizzazione della raccolta e del recupero
di rifiuti di imballaggio, adesione ai consorzi di filiera
o adozione di un sistema di restituzione da parte dei
produttori di imballaggi (D.Lgs. 152/2006, art. 261.2)
Mancati consegna di imballaggi usati e di rifiuti di
imballaggi secondari e terziari in apposito luogo di
raccolta da parte degli utilizzatori di imballaggi (D.Lgs.
Sanzione
sanzione amministrativa da 15.500 a
46.500 €
sanzione amministrativa da 15.500 a
46.500 €
152/2006, art. 261.2)
Smaltimento in discarica di imballaggi e contenitori
recuperati, fatti salvi gli scarti derivanti dalle
operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di
imballaggio (D.Lgs. 152/2006, art. 261.3)
Immissione sul mercato di imballaggi o componenti di
imballaggio, ad eccezione degli imballaggi
interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di
piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente
superiore ai limiti (D.Lgs. 152/2006, art. 261.3)
Immissione sul mercato interno di imballaggi non
etichettati (D.Lgs. 152/2006, art. 261.3)
Immissione sul mercato interno di imballaggi non
rispondenti agli standard europei fissati dal CEN
sanzione amministrativa da 5.200 a
40.000 €
sanzione amministrativa da 5.200 a
40.000 €
sanzione amministrativa da 5.200 a
40.000 €
sanzione amministrativa da 2.600 a
15.500 €
(D.Lgs. 152/2006, art. 261.4)
Utilizzo di fanghi in agricoltura
Utilizzo di fanghi in agricoltura in violazione dei fanghi non pericolosi
divieti dell’art. 4 del D.Lgs. 99/1992 (D.Lgs. 99/1992, art. arresto sino a due anni o ammenda da
16.1, 16.2)
5.164 a 51.645 €
fanghi pericolosi
arresto sino a due anni
Utilizzo di fanghi in agricoltura senza autorizzazione arresto sino a un anno o ammenda da
(D.Lgs. 99/1992, art. 16.4)
2.582 a 25.822 €
Utilizzo di fanghi in agricoltura in violazione delle arresto sino a sei mesi o ammenda da
prescrizioni dell’autorizzazione (D.Lgs. 99/1992, art. 16.5) 1.032 a 10.329 €
Utilizzo di fanghi in agricoltura in violazione delle sanzione amministrativa da 516 a 3.098 €
prescrizioni sulle schede di accompagnamento e sui
registri (D.Lgs. 99/1992, art. 16.6)
Trattamento dei veicoli fuori uso
Violazione delle disposizioni sul trattamento dei arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da
veicoli fuori uso (D.Lgs. 209/2003, art. 13.1)
3.000 a 30.000 €
Mancata cessione del veicolo da demolire a soggetto sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000
preposto (D.Lgs. 209/2003, art. 13.2)
€
Mancata consegna della dichiarazione di presa in sanzione amministrativa da 300 a 3.000 €
carico del veicolo da rottamare (D.Lgs. 209/2003, art. 13.3)
Violazione delle disposizioni sulla cancellazione del sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000
veicolo al PRA (D.Lgs. 209/2003, art. 13.4)
€
Produzione o immissione sul mercato di componenti sanzione amministrativa da 20.000 a
per veicoli contenenti sostanze vietate (D.Lgs. 209/2003, 100.000 €
art. 13.5)
Mancata osservanza degli obblighi di informazione e sanzione amministrativa
codifica per il produttore (D.Lgs. 209/2003, art. 13.6)
25.000 €
Edizione n° 27, ottobre 2014
da 5.000 a
50
UI Torino – AMBIENTE
Fattispecie
Sanzione
Mancata, incompleta o inesatta trasmissione della sanzione amministrativa da 3.000 a
sezione MUD sui veicoli rottamati (D.Lgs. 209/2003, art. 18.000 €
13.7)
Violazione degli obblighi di cui all'art. 231, commi 7, sanzione amministrativa da 260 a 1.550 €
8, 9, D.Lgs. 152/2006, in materia di demolizione di
veicoli a motore e a rimorchio (D.Lgs. 152/2006, art. 256.7)
Incenerimento o coincenerimento dei rifiuti
Incenerimento o coincenerimento di rifiuti senza rifiuti non pericolosi
autorizzazione (D.Lgs. 152/2006, art. 161-bis.1,2) (*)
arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da
10.000 a 30.000 €
rifiuti pericolosi
arresto da 1 a 2 anni e ammenda da 10.000
a 50.000 €
Scarico sul suolo, sottosuolo o acque sotterranee di
acque reflue da impianto di incenerimento o
coincenerimento (D.Lgs. 152/2006, art. 161-bis.3)
Mancata ottemperanza alle prescrizioni in caso di
dismissione di un impianto di incenerimento o di
coincenerimento (D.Lgs. 152/2006, art. 161-bis.4)
Incenerimento o coincenerimento con anomalia di
funzionamento che determina il superamento dei limiti
oltre il tempo consentito (D.Lgs. 152/2006, art. 161-bis.5)
arresto fino a 1 anno e ammenda da
10.000 a 30.000 €
arresto fino a 1 anno e ammenda da
10.000 a 25.000 €
arresto fino a 9 mesi e ammenda da 5.000
a 30.000 €
(*)
Superamento dei limiti per scarico in acque superficiali
di acque reflue da impianto di incenerimento o
coincenerimento (D.Lgs. 152/2006, art. 161-bis.6) (*)
Scarico senza autorizzazione delle acque da
depurazioni fumi di un impianto di incenerimento o
coincenerimento (D.Lgs. 152/2006, art. 161-bis.7) (*)
Superamento dei limiti di emissione in atmosfera di
impianti di incenerimento e coincenerimento (D.Lgs.
arresto fino a 6 mesi e ammenda da
10.000 a 30.000 €
arresto fino a 3 mesi e ammenda da 5.000
a 30.000 €
Limiti di cui all’art. 237-undecies
arresto fino a 1 anno o ammenda da
152/2006, art. 161-bis.8) (*)
10.000 a 25.000 €
Limiti di cui all’allegati 1 paragrafo A
punti 3) e 4)
arresto da 1 a 2 anni e ammenda da 10.000
a 40.000 €
False attestazioni del professionista incaricato di arresto fino a 1 anno o ammenda da 5.000
verificare il rispetto dei vincoli di impianto di a 25.000 €
incenerimento o coincenerimento (D.Lgs. 152/2006, art.
161-bis.9)
Messa in esercizio di impianto di incenerimento o arresto fino a 1 anno o ammenda da 3.000
coincenerimento senza verifica (D.Lgs. 152/2006, art. 161- a 25.000 €
bis.10) (*)
Mancata trasmissione della domanda di autorizzazione arresto fino a 3 mesi o ammenda da
all’ASL per impianti di coincenerimento di materiali di 10.000 a 25.000 €
cui al reg. 1774/2002/CE (D.Lgs. 133/2005, art. 19.11, in
vigore fino al 31/12/2015)
Edizione n° 27, ottobre 2014
51
UI Torino – AMBIENTE
Fattispecie
Sanzione
Mancata adozione delle migliori tecniche per la ammenda da 3.000 a 30.000 €
ricezione,
stoccaggio,
pretrattamento
e
movimentazione di rifiuti in impianti di incenerimento
o coincenerimento (D.Lgs. 133/2005, art. 19.12, in vigore fino
al 31/12/2015)
Mancato rispetto delle prescrizioni in impianti di
incenerimento o coincenerimento indicate ai sensi
degli artt. 237-quinquies.2 (per impianti di
incenerimento), 237-quinquies.3, 237-septies.1 e 237octies.1 (D.Lgs. 152/2006, art. 261-bis.11)
Mancato rispetto delle prescrizioni in impianti di
incenerimento o coincenerimento autorizzati con le
deroghe di cui agli artt. 237-septies.6 e 237-nonies
sanzione amministrativa da 3.000 a
30.000 €
sanzione amministrativa da
25.000 €
3.000 a
(D.Lgs. 152/2006, art. 261-bis.12) (*)
Mancato rispetto delle prescrizioni in impianti di sanzione amministrativa da 2.500 a
incenerimento o coincenerimento autorizzati con le 25.000 €
deroghe di cui all’art. 237-undecieses.6 (D.Lgs. 152/2006,
art. 261-bis.13) (*)
Mancato rispetto delle altre prescrizioni in impianti di sanzione amministrativa da 1.000 a
incenerimento o coincenerimento (D.Lgs. 152/2006, art. 35.000 €
261-bis.14) (*)
(*) Sanzioni che non si applicano a installazioni soggette alle disposizioni del Titolo III-bis della parte II del D.Lgs.
152/200685
Apparecchiature elettriche ed elettroniche e relativi rifiuti
Distributore che:
sanzione amministrativa da 150 ad 400 €,
all’atto della fornitura di un’AEE nuova per uso per ciascuna apparecchiatura non ritirata o
domestico, non ritira, a titolo gratuito, un’AEE usata di ritirata a titolo oneroso
tipo equivalente;
non ritira un’AEE di origine domestica di piccolissime
dimensioni (< 25 cm) nel proprio punto vendita se l’area
di vendita di AEE è > 400 m2. (D.Lgs. 49/2014, art. 38.1))
Produttore che non provvede, individualmente o sanzione amministrativa da 30.000 a
attraverso sistemi collettivi, ad organizzare il sistema di 100.000 €
raccolta separata dei RAEE professionali, ed i sistemi di
ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei RAEE, ed
a finanziare le relative operazioni come da artt. 23 e 24,
fatti salvi per tali ultime operazioni, eventuali accordi sui
RAEE professionali. (D.Lgs. 49/2014, art. 38.2 lett. a) )
Produttore che, nel momento in cui immette una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 €
apparecchiatura elettrica od elettronica sul mercato, non per ciascuna apparecchiatura immessa sul
provvede a costituire la garanzia finanziaria. (D.Lgs. mercato
49/2014, art. 38.2 lett. b) )
Produttore che non fornisce, nelle istruzioni per l'uso di sanzione amministrativa da 2.000 ad 5.000
AEE, le informazioni sugli aspetti ambientali di cui €
all'art. 26. (D.Lgs. 49/2014, art. 38.2 lett. c) )
85
D.Lgs. 152/2006, art. 261-bis.15
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UI Torino – AMBIENTE
Fattispecie
Sanzione
Produttore che, entro un anno dalla immissione sul sanzione amministrativa da 5.000 ad 30.000
mercato di ogni tipo di nuova AEE, non mette a €
disposizione degli impianti di trattamento le informazioni
per la corretta gestione del RAEE di cui all'art. 27.
(D.Lgs. 49/2014, art. 38.2 lett. d) )
Produttore che, dopo l’8 settembre 2014, immette sul sanzione amministrativa da 200 a 1.000 €
mercato AEE prive del marchio di cui all'articolo 28. per ciascuna apparecchiatura immessa sul
(D.Lgs. 49/2014, art. 38.2 lett. e) )
mercato;
Produttore che, immette sul mercato AEE prive del sanzione amministrativa da 100 a 500 € per
simbolo del bidone barrato. (D.Lgs. 49/2014, art. 38.2 lett. f) ciascuna apparecchiatura immessa sul
)
mercato
Produttore che, senza avere provveduto all'iscrizione sanzione amministrativa da 30.000 a
presso la Camera di Commercio, immette AEE sul 100.000 €
mercato. (D.Lgs. 49/2014, art. 38.2 l. g) )
Produttore che, prima di operare sul territorio italiano, sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000
non effettua l'iscrizione al Registro nazionale o non €
effettua le comunicazioni delle informazioni ivi previste,
ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto
(D.Lgs. 49/2014, art. 38.2 lett. h) )
Mancata iscrizione degli impianti di trattamento al sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000
registro predisposto dal Centro di Coordinamento. €
(D.Lgs. 49/2014, art. 38.3 )
Mancata comunicazione annuale dei RAEE trattati da sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000
parte degli impianti di trattamento. (D.Lgs. 49/2014, art. €
38.4 )
Inesatta o incompleta comunicazione degli stessi dati sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000
(D.Lgs. 49/2014, art. 38.4 )
€
Produttore che vende AEE in uno stato dell’UE in cui sanzione amministrativa da 200 ad 1.000 €
non è stabilito senza nominare un rappresentante per ciascuna apparecchiatura immessa sul
autorizzato (D.Lgs. 49/2014, art. 38.5 )
mercato estero
Spedizione all’estero di AEE usate sospettate di essere sanzioni di cui agli art. 259 (traffico illecito
RAEE avvenga in difformità dalle prescrizioni di cui di rifiuti – ammenda da 1.550 a 26.000 € e
all'Allegato VI. (D.Lgs. 49/2014, art. 38.6 )
arresto fino a 2 anni, con confisca del mezzo
di trasporto) e 260 (attività organizzate per
il traffico illecito di rifiuti – reclusione da 1
a 6 anni) del D.Lgs. 152/2006
Pile ed accumulatori e relativi rifiuti
Immissione sul mercato di pile ed accumulatori sanzione amministrativa da 50 a 1.000 €
portatili e per veicoli con etichetta non conforme per ciascuna pila od accumulatore
(D.Lgs. 188/2008, art. 25.1)
immessa sul mercato
Immissione sul mercato di pile ed accumulatori da sanzione amministrativa da 30.000 a
produttore non iscritto al Registro (D.Lgs. 188/2008, 100.000 €
art. 25.2)
Comunicazioni mancate, incomplete o inesatte al sanzione amministrativa da 2.000 a
Registro (D.Lgs. 188/2008, art. 25.3)
20.000 €
Immissione sul mercato di pile ed accumulatori sanzione amministrativa da 100 a 2.000 €
contenenti sostanze vietate di cui all’art 3.1 (D.Lgs. per ciascuna pila od accumulatore
188/2008, art. 25.4)
immessa sul mercato
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UI Torino – AMBIENTE
Fattispecie
Sanzione
Mancato ritiro gratuito da parte del distributore di pile sanzione amministrativa da 30 a 150 € per
ed accumulatori (D.Lgs. 188/2008, art. 25.5)
ciascuna pila od accumulatore non ritirato
o ritirato a titolo oneroso
Mancata informazione ai consumatori da parte dei sanzione amministrativa da 500 a 2.000 €
distributori (D.Lgs. 188/2008, art. 25.6)
Mancata comunicazione istruzioni per pile ed sanzione amministrativa da 2.000 a 5.000
accumulatori incorporati in apparecchi (D.Lgs. 188/2008, €
art. 25.7)
Gestione di rifiuti da attività estrattiva
Gestione di una struttura di deposito di rifiuti di arresto da 6 mesi a 2 anni ed ammenda da
estrazione senza autorizzazione (D.Lgs. 117/08, art. 19.1) 2.600 € a 26.000 €
Gestione di una struttura di deposito di rifiuti di arresto da 1 a 3 anni ed ammenda da 5.200
estrazione di categoria A senza autorizzazione (D.Lgs. € a 52.000 €.
117/08, art. 19.1)
Inosservanza delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione per la gestione di una struttura di
deposito di rifiuti di estrazione (D.Lgs. 117/08, art. 19.2)
Inosservanza delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione per la gestione di una struttura di
deposito di rifiuti di estrazione di categoria A (D.Lgs.
arresto da 3 mesi a 1 anno ed ammenda da
1.300 € a 13.000 €
arresto da 6 mesi a 18 mesi ed ammenda
da 2.600 € a 26.000 €.
117/08, art. 19.2)
Gestione di pneumatici fuori uso
Omissione degli adempimenti di comunicazione (D.M. sanzione amministrativa pari al 15% del
82/2011, art. 6.2)
contributo percepito, per l’anno al quale si
riferisce la violazione, per ognuna delle
violazioni accertate
Adempimento tardivo degli obblighi di comunicazione sanzione amministrativa pari al 5% del
(D.M. 82/2011, art. 6.3)
contributo percepito, per l’anno al quale si
riferisce la violazione, per ognuna delle
violazioni accertate
Mancate gestione dei PFU (D.M. 82/2011, art. 6.4)
sanzione amministrativa pari al doppio del
contributo percepito, per i quantitativi
degli pneumatici non gestiti
Mancato raggiungimento degli obiettivi di gestione dei sanzione amministrativa pari al doppio del
PFU (D.M. 82/2011, art. 6.1)
contributo percepito, per i quantitativi
degli pneumatici non gestiti maggiorata
del 50%.
N.B. Le sanzione pecuniarie previste dal D.Lgs. 231/2001 sono in capo alle persone giuridiche e
sono espresse in quote il cui valore è variabile da 258 a 1.549 €. La definizione dell’importo di ogni
quota nei singoli casi è affidata alla decisione del giudice penale, che in caso di reati qualificati
come delitti può comminare anche pene interdittive.
Edizione n° 27, ottobre 2014
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UI Torino – AMBIENTE
3. ARIA
3.1. EMISSIONI IN ATMOSFERA
3.1.1. Principali riferimenti normativi
 Legge 27 dicembre 1997, n. 449
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica
G.U. 28 gennaio 1998, n. 22 (suppl. ord. n. 255)
Art. 17.28 – Istituzione tassa sulle emissioni dei grandi impianti di combustione
 Decreto del Ministero dell’ambiente 19 novembre 1997, n. 503
Regolamento recante norme per l’attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE
concernenti la prevenzione dell’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di
incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di
combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non
pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari
G.U. 29 gennaio 1998, n.23
 Decreto del Ministero dell’ambiente 5 febbraio 1998
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai
sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
G.U. 16 aprile 1998, n. 88 (suppl. ord. n. 72)
 Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53
Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti
convenzionali, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59
G.U. 23 marzo 1998, n. 68
 Decreto del Ministero dell’ambiente 27 marzo 1998
Mobilità sostenibile nelle aree urbane
G.U. 3 agosto 2002, n. 179
 Decreto del Ministero dell'ambiente 25 agosto 2000
Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203
G.U. 23 settembre 2000, n. 223 (suppl. ord. n. 158)
 Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 416
Regolamento recante norme per l’applicazione della tassa sulle emissioni di anidride
solforosa e di ossidi di azoto, ai sensi dell’articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 1997
G.U. 28 novembre 2001, n. 277
 Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171
Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni
inquinanti atmosferici.
G.U. 16 luglio 2004, n. 165
Edizione n° 27, ottobre 2014
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UI Torino – AMBIENTE

Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133
Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti.
G.U. 15 luglio 2005, n. 163 (suppl. ord. n. 122)
Artt. 9, 11: limiti, campionamento e analisi delle emissioni in atmosfera
Abrogato dal D.Lgs. 46/2014 a partire dal 1° gennaio 2016

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale
G.U. 14 aprile 2006, n. 88 (suppl. ord. n. 96)
Parte quinta
 Decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161
Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti
organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in
prodotti per la carrozzeria.
G.U. 2 maggio 2006, n. 100

Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59
Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle
piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (13G00101).
G.U. 29 maggio 2013, n. 124 (suppl. ord. n. 42)
 Decreto del Ministero dell'ambiente 20 marzo 2013
Modifica dell'allegato X della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modificazioni e integrazioni, in materia di utilizzo del combustibile solido
secondario (CSS).
G.U. 2 aprile 2013, n. 77

Circolare del Ministro dell’ambiente 7 novembre 2013. GAB 0049801
Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione
unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 2013, n. 59
3.1.1. Regolamentazione
Ove non diversamente indicato, gli allegati menzionati nel testo e nelle note sono gli allegati alla
parte quinta del D.Lgs. 152/2006
A. Impianti industriali (titolo I)
Le emissioni in atmosfera provenienti da impianti fissi industriali e di altre attività, inclusi gli
impianti termici civili di potenza uguale o superiore a 3 MW86, sono disciplinate dal titolo I della
parte quinta del D.Lgs. 152/2006.
86
D.Lgs. 152/2006, art. 282.1.
Edizione n° 27, ottobre 2014
56
UI Torino – AMBIENTE
A.1. Autorizzazioni
L’entità tecnica autorizzata ad emettere in atmosfera è lo stabilimento, inteso come il luogo stabile
ove si svolge una determinata attività sottoposta al potere decisionale di un unico gestore, con la
possibile presenza di uno o più impianti87. Sono oggetto di autorizzazione i nuovi stabilimenti, i
trasferimenti (assimilati a nuovi stabilimenti) e le modifiche sostanziali.
Ogni stabilimento dovrà, trascorso il periodo transitorio (vedi paragrafi successivi), disporre di
un’unica autorizzazione, laddove richiesta, che potrà essere a carattere ordinario o di carattere
generale.
A.1.1. Autorizzazioni in via ordinaria88
Le emissioni debbono essere autorizzate preventivamente dalla Regione o dall’autorità competente
delegata, fatti salvi determinati impianti off-shore, che debbono essere autorizzati dal Ministero
dell’ambiente89.
L’autorizzazione è compresa all’interno dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), introdotta
nel nostro ordinamento, a giugno 2013, al fine di unificare gli atti di comunicazione, notifica ed
autorizzazione in materia ambientale di cui all’art 3.1 del DPR 59/2013.
L’istanza di AUA deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive
territorialmente competente (SUAP).
Il SUAP ne trasmette copia all’Autorità Competente, e l’AUA viene rilasciata dal SUAP entro 120
gg (150 gg in caso di richiesta di integrazioni), previa conferenza di servizi in caso di stabilimenti
nuovi.
Almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti l'azienda deve darne
comunicazione all’autorità competente.
L’autorizzazione stabilisce il periodo massimo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la
messa a regime, la data entro la quale devono essere comunicati all’autorità competente i dati
relativi alle emissioni misurate nel periodo successivo alla data di messa a regime, la durata di
questo periodo (non inferiore a 10 gg) ed il numero di campionamenti90.
L’autorità competente per il controllo deve comunque effettuare un controllo entro 6 mesi dalla data
di messa a regime.
La durata dell’AUA è di 15 anni e deve esserne presentata istanza di rinnovo almeno sei mesi prima
della scadenza.
L’autorità competente può imporne il rinnovo prima della scadenza se una modifica delle
prescrizioni autorizzative risulti necessaria ai fini del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria. Il
rinnovo può anche essere disposto a seguito di eventuale apposita istruttoria che dimostri tale
esigenza in relazione all'evoluzione della situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili.
Una nuova autorizzazione deve essere richiesta in caso modifiche sostanziali, definite come
modifiche che comportano un aumento quantitativo o una variazione qualitativa delle emissioni o
che alterino le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse.
87
D.Lgs. 152/2006, art. 269.1.
D.Lgs. 152/2006, art. 269.
89
D.Lgs. 152/2006, artt. 268.1 o), 269.1.
90
D.Lgs. 152/2006, art. 269.6.
88
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UI Torino – AMBIENTE
Se le modifiche non comportano tali cambiamenti deve comunque esserne data comunicazione
all’Autorità Competente con possibilità di realizzarle qualora questa non si esprima entro 60 gg.
Nella fase di transizione, che porterà le attività in essere ad ottenere la prima AUA, la domanda di
rilascio deve essere presentata alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito con le
tempistiche definite dalla relativa normativa di settore, nel caso delle emissioni in atmosfera un
anno prima della relativa scadenza.91
Il passaggio dalle esistenti autorizzazioni rilasciate ad impianti ai sensi del D.P.R. 203/1988
all’autorizzazione di stabilimento si realizza con il seguente calendario92:

Stabilimenti anteriori al 1988 – Sono gli stabilimenti nei quali è presente almeno un impianto
esistente al 1° luglio 1988 ed autorizzato anche tacitamente ai sensi dell’art. 12 del D.P.R.
203/1988. I gestori di questi stabilimenti dovranno presentare domanda di riautorizzazione
entro il 31 dicembre 2011 o eventuale altra data anteriore stabilita dall’autorità competente.
Una domanda di autorizzazione per modifica sostanziale prima di tale data comporta il
rilascio di una nuova autorizzazione allo stabilimento93.

Stabilimenti anteriori al 2006 – Sono gli stabilimenti nei quali la prima autorizzazione è stata
rilasciata ai sensi dell’art. 6, 11 o 15 del D.P.R. 203/1988, purchè in funzione entro il 29
aprile 2008. I gestori di questi stabilimenti dovranno presentare domanda di riautorizzazione
entro:
 il 31 dicembre 2013, o eventuale altra data anteriore stabilita dall’autorità competente a
decorrere dal 1° gennaio 2012, se la prima autorizzazione è anteriore al 1° gennaio 2000;
 Il 31 dicembre 2015, o eventuale altra data anteriore stabilita dall’autorità competente a
decorrere dal 1° gennaio 2014, se la prima autorizzazione è successiva al 31 dicembre
1999.
A.1.2. Autorizzazioni di carattere generale94
Tali autorizzazioni non sono rilasciate in via esplicita, ma presuppongono una domanda di adesione
ad un provvedimento di carattere generale emanato dall’autorità competente in relazione a specifici
impianti e a determinate condizioni tecniche ed emissive.
Uno stabilimento nel quale sono presenti esclusivamente impianti che ricadono in tali
provvedimenti può quindi essere autorizzato mediante un’apposita domanda di adesione da
presentarsi al SUAP territorialmente competente almeno 45 gg prima della realizzazione
dell’impianto95. E’ fatta salva, in questo caso specifico, la facoltà del gestore di non avvalersi dell’
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)96.
In caso contrario, ossia se nello stabilimento è presente anche un solo impianto soggetto ad
autorizzazione ordinaria, tutto lo stabilimento sarà autorizzato con AUA, inclusi gli impianti che di
per sé potrebbero usufruire del procedimento di carattere generale. Laddove l’autorizzazione di
carattere generale sia applicabile al di sotto di determinate soglie di produzione e di consumo e di
91
Circolare GAB 0049801, 7/11/2013.
D.Lgs. 152/2006, art. 281.1.
93
D.Lgs. 152/2006, art. 281.2.
94
D.Lgs. 152/2006, art. 272.2.
95
D.Lgs. 152/2006, art. 272.3.
96
D.P.R. 59/2013 art. 3.3.
92
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UI Torino – AMBIENTE
potenza termica, deve essere preso in considerazione l’insieme degli impianti e delle attività
presenti nello stabilimento97.
L’autorizzazione di carattere generale ha validità per 10 anni a decorrere dall’adesione, anche se il
provvedimento viene nel frattempo modificato. La nuova domanda di adesione al provvedimento
vigente è presentata almeno 45 gg prima della scadenza.
Il D.P.R. 59/2013 definisce le condizioni alle quali è possibile acquisire l’autorizzazione in via
generale per le emissioni in atmosfera di numerose attività nel caso in cui non siano stati emanati
dalla regione competente provvedimenti equivalenti.
A.1.3. Impianti ed attività non soggetti ad autorizzazione
Sono esenti da autorizzazione i cosiddetti impianti con emissioni scarsamente rilevanti dell’elenco
dell’allegato IV, parte 1. Per questi impianti l’Autorità competente può disporre un eventuale
obbligo di comunicazione98. Eventuali soglie di esclusione sono calcolate a livello di stabilimento.
Altri impianti non soggetti ad autorizzazione sono i depositi di oli minerali e di gas liquefatti99.
A.2. Modifiche dello stabilimento
La modifica sostanziale di uno stabilimento è sottoposta alla richiesta di una nuova autorizzazione.
Le modifiche vengono definite sostanziali se comportano un aumento o una variazione qualitativa
delle emissioni o alterano le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e possano produrre
effetti negativi e significativi sull’ambiente.100
Le modifiche non sostanziali degli stabilimenti che comportino variazione a quanto indicato nel
progetto o nell’autorizzazione, devono essere comunicate all’autorità competente; se questa non si
esprime entro 60 gg, il gestore può realizzare la modifica101.
A.3. Convogliamento delle emissioni
In sede di autorizzazione l’autorità prescrive che le emissioni diffuse siano convogliate ove questo
sia tecnicamente possibile102.
Ciascun impianto deve, inoltre, avere un solo punto di emissione, deroghe a tale disposizione sono
previste in caso di impossibilità tecnica o per ragioni di sicurezza.103.
I termini per l’adeguamento al camino unico, fermo restando che le autorizzazioni possono stabilire
termini più brevi, sono fissati in 3 anni dal:

rilascio della nuova autorizzazione di stabilimento per gli impianti autorizzati ex D.P.R.
203/1988,

rinnovo delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006,

rilascio di autorizzazioni in via generale,
97
D.Lgs. 152/2006, art. 272.2.
D.Lgs. 152/2006, art. 272.1.
99
D.Lgs. 152/2006, art. 269.10.
100
D.Lgs. 152/2006, art. 268.1.m-bis)
101
D.Lgs. 152/2006, art. 269.8.
102
D.Lgs. 152/2006, art. 270.1.
103
D.Lgs. 152/2006, art. 270.5.
98
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A.4. Limiti alle emissioni
Nelle nuove autorizzazioni di stabilimento saranno fissati limiti alle emissioni a discrezione delle
autorità competenti sulla base delle migliori tecnologie disponibili, e comunque non meno restrittivi
di quelli riportati negli allegati. In attesa valgono i limiti stabiliti nelle autorizzazioni di impianto e,
per le autorizzazioni ex art. 12 del D.P.R. 203/1988, di regola tacite, i limiti degli allegati I e II.
Limiti comunitari sono attualmente stabiliti solo per i COV104, per i grandi impianti termici105 e per
gli inceneritori di rifiuti106.
I limiti non si applicano durante i periodi di avviamento e di arresto degli impianti e in caso di
guasti o anomalia; se questi ultimi non consentono di rispettare i limiti l’autorità competente deve
esserne informata entro 8 ore107, il gestore è tuttavia tenuto a sospendere l'esercizio dell'impianto se
questo può determinare un pericolo per la salute umana.
A.5. Valutazione e controllo delle emissioni
Le autorizzazioni fissano la periodicità e la tipologia degli eventuali controlli richiesti. I criteri per
la valutazione della conformità dei valori misurati in modo continuo o discontinuo ai valori limite
sono indicati in all. VI. I dati relativi ai controlli continui e discontinui devono essere annotati su
appositi registri cui devono essere allegati i certificati analitici108.
I metodi di campionamento ed analisi delle emissioni saranno stabiliti con decreto, in attesa del
quale gli autocontrolli sono effettuati sulla base dei metodi indicati nell’autorizzazione o, in
assenza, di metodi CEN, UNI, ISO. Le verifiche da parte degli organi di controllo devono essere
effettuate con i metodi ufficiali, anche se diversi da quelli indicati in autorizzazione. Se in
quest’ultimo caso si accertano differenze decisive ai fini del rispetto dei limiti, l’autorizzazione
deve essere aggiornata, con eventuale modifica dei limiti.
Qualora l’autocontrollo evidenzi il superamento di un limite, ciò non rappresenta un reato
sanzionabile ai sensi dell’art. 279.2 e il gestore deve darne comunicazione all’autorità competente
entro 24 ore dall’accertamento.
A.6. Controllo della combustione
Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione gli impianti termici soggetti al titolo I e con
ciascun focolare di potenza termica nominale pari o superiore a 6 MW deve essere dotato di
misuratori in continuo di ossigeno libero, monossido di carbonio e temperatura109.
Se l’autorizzazione prescrive la misurazione in continuo del monossido di carbonio a fronte di un
limite non sono richiesti altri monitoraggi.
I sistemi di misurazione non sono richiesti per gli impianti elencati all’art. 273 c. 15, anche di
potenza termica inferiore a 50 MW.
A.7. Impianti di abbattimento
104
D.Lgs. 152/2006, all. III.
D.Lgs. 152/2006, all. II, parte II.
106
D.Lgs. 133/2005.
107
D.Lgs. 152/2006, 271.14.
108
D.Lgs. 152/2006, all. VI, punto 2.7.
109
D.Lgs. 152/2006, art. 294.1.
105
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Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione
ordinaria e straordinaria, guasti, interruzioni del funzionamento dell’impianto produttivo) deve
essere annotata su un apposito registro110
A.8. Emissioni di composti organici volatili (COV)111
Le emissioni di COV provenienti dalle attività riportate in all. III, parte II, con potenzialità di
consumo di solventi superiore alle soglie indicate sono soggette a limiti specifici applicabili sia agli
stabilimenti nuovi che esistenti. I limiti sono espressi in alternativa:

congiuntamente come limiti di emissione negli scarichi gassosi e di emissione diffusa;

come limiti di emissione totale, che possono assumere la veste di fattori di emissione.
La misurazione e registrazione in continuo dei COV è richiesta per i punti di emissione dotati di
sistema di abbattimento e con flusso di massa superiore a 10 kg C organico/ora.
Il gestore è tenuto almeno una volta all’anno, o con la frequenza indicata nell’autorizzazione, a:

elaborare un piano di gestione dei solventi (bilancio di massa);

comunicare all’autorità competente i dati che comprovano il rispetto dei limiti.
Le modifiche agli impianti sono definite sostanziali se comportano un incremento delle emissioni di
COV superiore al 25% per i piccoli impianti e al 10% per gli altri.
A.9. Grandi impianti di combustione112
Sono definiti tali gli impianti di potenzialità termica non inferiore a 50 MW, esclusi quelli che
utilizzano direttamente i prodotti di combustione nel processo produttivo.
Se più impianti di combustione, anche di potenza termica nominale inferiore a 50 MW, sono
localizzati nello stesso stabilimento l'autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali
impianti come un unico impianto ai fini della determinazione della potenza termica nominale in
base alla quale stabilire i valori limite di emissione.
L'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può altresì disporre
il convogliamento delle emissioni di tali impianti ad un solo punto di emissione ed applicare i valori
limite che, in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto più recente.
L'Allegato II alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 contiene le modalità di monitoraggio e di
controllo delle emissioni, i criteri per la verifica della conformità ai valori limite e le ipotesi di
anomalo funzionamento o di guasto degli impianti.
Il D.Lgs. 46/2014 ha introdotto per queste tipologie di impianti nuovi limiti di emissione più severi
di quelli precedentemente in vigore, l’adeguamento ai quali è richiesto entro il 31 dicembre 2015
per gli impianti definiti “anteriori al 2013” (che entro il 7 gennaio 2013 erano stati autorizzati o per
i quali era stata presentata istanza di autorizzazione).
Sono previste deroghe ai termini di adeguamento fino al 31 dicembre 2023 per gli impianti che
rispettano determinate condizioni.113
110
D.Lgs. 152/2006, all. VI, punto 2.8.
D.Lgs. 152/2006, art. 275.
112
D.Lgs. 152/2006, artt. 273 e 274.
113
D.Lgs. 152/2006 art. 273.4-5
111
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UI Torino – AMBIENTE
Per i grandi impianti di combustione autorizzati tra il 7 gennaio 2013 e l’11 marzo 2014
l’applicazione dei nuovi limiti di emissione ha luogo dopo rinnovo o riesame dell’AIA, a
condizione che l’impianto sia stato messo in servizio entro il 7 gennaio 2014.
Dati gestionali e di emissione di ciascun anno devono essere denunciati all’ISPRA entro il 31
maggio dell’anno successivo114.
Le emissioni in atmosfera di anidride solforosa e di ossidi di azoto da grandi impianti di
combustione di cui alla direttiva 88/609/CEE sono soggette a tassazione115. I versamenti sono
effettuati con cadenza trimestrale a titolo di acconto, con dichiarazione consuntiva annuale da
trasmettere entro il 28 febbraio all’Agenzia delle Dogane.
B. Impianti termici civili (titolo II)
Le disposizioni del titolo II si applicano agli impianti termici di potenza termica nominale inferiore
a 3 MW e superiore a 0,035 MW, indipendentemente dalla tipologia di combustibile utilizzato116.
Ai fini della verifica delle soglie si sommano le potenzialità delle macchine termiche collegate ad
uno stesso circuito di distribuzione del calore.
B.1. Caratteristiche tecniche degli impianti
Gli impianti devono rispettare le caratteristiche tecniche riportate nella parte II dell’allegato IX,
nonché le ulteriori caratteristiche tecniche previste da eventuali piani e da programmi di qualità
dell’aria previsti dalla normativa localmente applicabile117.
B.2. Installazione o modifica di impianti
Nel caso di installazione o modifica di impianti soggetti al titolo II l'installatore, nell’ambito della
dichiarazione di conformità del D.M. 37/2008, verifica e dichiara anche che l'impianto sia conforme
alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 285 e sia idoneo a rispettare i valori limite di cui all'art.
286.
Tali dichiarazioni devono esser messe a disposizione del responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori118.
L'autorità che riceve la dichiarazione di conformità (Sportello unico comunale) provvede ad inviare
tale atto all'autorità competente.
L'installatore indica al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'elenco delle
manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui
all'art. 286, affinché tale elenco sia inserito nel libretto di centrale.
Se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto non è ancora individuato al
momento dell'installazione, l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione, invia l'atto e l'elenco di
cui sopra al soggetto committente, il quale li mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e
della manutenzione dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione.
114
D.Lgs. 152/2006, art. 274.4.
L. 449/1997, art. 17. 29-33.
116
D.Lgs. 152/2006, art. 282.1.
117
D.Lgs. 152/2006, art. 285.
118
D.Lgs. 152/2006, art. 284.1.
115
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UI Torino – AMBIENTE
Le denunce già effettuate sulla base della vecchia modulistica (parte I dell’allegato IX), ora
abrogata, continuano tuttavia a valere fino alla prima modifica dell’impianto che richiede il
certificato di conformità119.
B.3. Impianti in esercizio al 29 aprile 2006
Il libretto di centrale deve essere integrato, a cura del responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l'impianto è
conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui
all'art. 286.
Entro la stessa data il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l'indicazione delle
manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui
all'art. 286. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto provvede ad inviare tali
atti integrativi all'autorità competente entro 30 giorni dalla redazione.
Se un impianto esistente era stato autorizzato ai sensi del titolo I ma ora ricade nel titolo II
l’adeguamento alle prescrizioni tecniche dell’art. 285 è effettuato entro il 1° settembre 2013 120. Gli
obblighi di dichiarazione dell’art. 284 incombono sul titolare dell’autorizzazione.
Le denunce trasmesse ai sensi della versione dell’art. 284.2 precedente alle modifiche apportate dal
D.Lgs. 128/2010, possono essere utilizzate ai fini dell’integrazione del libretto di centrale121.
B.4. Abilitazione alla conduzione122
Il personale addetto alla conduzione di impianti termici civili di potenza termica nominale superiore
a 0,232 MW necessita di patentino rilasciato dall’autorità competente individuata dalla Regione:
-
patentino I° grado: abilitazione alla conduzione degli impianti termici per cui è richiesto il
certificato di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore (R.D. 824/1927);
-
patentino II° grado: abilitazione per gli altri impiantiLa regione disciplina inoltre:
-
le modalità di formazione dei conduttori;
-
le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla
conduzione degli impianti termici, tenuto presso l'autorità che rilascia il patentino o altra
autorità e, in copia, presso l'autorità competente e presso il comando provinciale dei vigili
del fuoco.
La disciplina previgente dei corsi e degli esami rimane comunque in vigore fino all’emanazione
delle relative disposizioni regionali.
B.5. Limiti alle emissioni
Gli impianti devono rispettare limiti alle emissioni riportati nella parte III dell’allegato IX, nonché
le ulteriori caratteristiche tecniche previste da eventuali piani e da programmi di qualità dell’aria
previsti dalla normativa localmente applicabile123.
119
D.Lgs. 128/2010, art. 3.34.
D.Lgs. 128/2010, art. 3.32.
121
D.Lgs. 128/2010, art. 3.35.
122
D.Lgs. 152/2006, art. 287.
123
D.Lgs. 152/2006, art 286.1.
120
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UI Torino – AMBIENTE
B.6. Controlli
Il responsabile dell’esercizio e manutenzione deve controllare le emissioni almeno annualmente,
applicando i metodi di campionamento, analisi e valutazione previsti nella parte III dell’allegato IX.
i risultati dei controlli devono essere allegati al libretto di centrale.
Tale controllo non è richiesto se l’impianto utilizza i combustibili riportati in allegato X, parte I,
sezione II, paragrafo I, lettere a), b), c), d), e) o i) e se sono regolarmente effettuate le operazioni di
manutenzione di cui al D.P.R. 412/1993124.
Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, per impianti di potenza termica nominale
superiore a 1,16 MW per singolo focolare, è previsto l’obbligo di installazione di sistemi di
misurazione in continuo di temperatura fumi, ossigeno libero e monossido di carbonio. È richiesta
inoltre, ove possibile, la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile125.
C. Combustibili (titolo III)
I combustibili ammessi negli impianti dei titoli I e II sono indicati nell’allegato X126.
I materiali e le sostanze elencati nell'allegato X non possono essere utilizzati come combustibili se
costituiscono rifiuti. La combustione di materiali e sostanze che non sono conformi all'allegato X, o
che comunque costituiscono rifiuti, è soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti.
D. Mobilità sostenibile
I siti con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti ubicate nei
comuni con più di 150.000 abitanti o in quelli in zone a rischio di inquinamento atmosferico
individuate dalla regione, adottano il piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale
dipendente, individuando un responsabile della mobilità aziendale. Il piano viene trasmesso al
comune entro il 31 dicembre di ogni anno. Il piano viene aggiornato con un rapporto annuale che
dovrà contenere la descrizione delle misure adottate ed i risultati raggiunti127.
3.1.3 Scadenze
Fattispecie
Data
Enti competenti
Presentazione
domanda
di date previste dal calendario Regione o autorità delegata
autorizzazione per impianti anteriori al definito dall’autorità
1988 (D.Lgs. 152/2006, art. 281.1)
competente e comunque
entro il 31/12/2011
Presentazione
domanda
di date previste dal calendario Regione o autorità delegata
autorizzazione per impianti anteriori al definito dall’autorità
2006 autorizzati prima del 01/01/2000 competente e comunque tra
(D.Lgs. 152/2006, art. 281.1)
il 01/01/2012 e il
31/12/2013
124
D.Lgs. 152/2006, art. 286.2.
D.Lgs. 152/2006, art. 294.3.
126
D.Lgs. 152/2006, art. 293.1.
127
D.M. 27/3/1998.
125
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UI Torino – AMBIENTE
Fattispecie
Data
Enti competenti
Presentazione
domanda
di date previste dal calendario Regione o autorità delegata
autorizzazione per impianti anteriori al definito dall’autorità
2006 autorizzati dopo il 31/12/1999 competente e comunque tra
(D.Lgs. 152/2006, art. 281.1)
il 01/01/2014 e il
31/12/2015
Presentazione
domanda
di 31/07/2012
Regione o autorità delegata
autorizzazione per impianti non soggetti
a D.P.R. 203/1988 (D.Lgs. 152/2006, art.
281.3)
Adeguamento impianti non soggetti a 01/09/2013
D.P.R. 203/1988 (D.Lgs. 152/2006, art.
non sono richiesti atti
formali
281.3)
Unificazione dei punti di emissione per entro i 3 anni successivi al
impianti anteriori al 1988 e al 2006 primo rinnovo
(D.Lgs. 152/2006, art. 270.8)
dell’autorizzazione
Comunicazione di messa in esercizio almeno 15 gg prima della
impianto nuovo, modifica o trasferito messa in esercizio
non sono richiesti atti
formali
Regione o autorità delegata
(D.Lgs. 152/2006 art. 269.6)
Comunicazione dati di emissione di data stabilita
primo avvio impianto nuovo, modifica o nell’autorizzazione
trasferito (D.Lgs. 152/2006 art. 269.6)
Controlli periodici del gestore (D.Lgs. periodicità stabilita
152/2006 art. 269.4)
nell’autorizzazione
Trasmissione dati di grandi impianti di 31/05
combustione (D.Lgs. 152/2006, art. 274.4)
Adeguamento grandi impianti di 31/12/2015
combustione ai limiti di emissione
Regione o autorità delegata
Gli enti competenti cui
eventualmente trasmettere i
risultati sono indicati
nell’autorizzazione
ISPRA
-
(D.Lgs. 152/2006, art. 274.3)
Adeguamento grandi impianti di 31/12/2023
combustione ai limiti di emissione per
impianti in deroga (D.Lgs. 152/2006, art.
-
274.4-5)
Dichiarazione annuale per tassa 28/02
emissioni da grandi impianti di
combustione (D.P.R. 416/2001 art. 2.2)
Controllo emissioni da impianti termici almeno annuale
civili soggetto al titolo II ed alimentati a
combustibili non esenti (D.Lgs. 152/2006,
Ufficio tecnico finanza
-
art. 286.2)
Dichiarazione di conformità in caso di entro 30 gg dall’intervento
installazione o modifica di impianto
termico civile soggetto al titolo II (D.Lgs.
Comune (Sportello edilizia)
152/2006, art. 284.1; DM 37/2008)
Integrazione con dichiarazione di 31/12/2012
conformità del libretto di centrale per
gli impianti termici civili soggetti al
titolo II ed in esercizio al 29/04/2006
(D.Lgs. 152/2006, art. 284.2)
Edizione n° 27, ottobre 2014
-
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UI Torino – AMBIENTE
Fattispecie
Data
Adeguamento impianti autorizzati prima 31/10/2007
del
13/3/2004
alle
prescrizioni
dell’allegato III – Emissioni COV
Enti competenti
non sono richiesti atti
formali
(D.Lgs. 152/2006, art. 275.8)
Aggiornamento piano di gestione dei Definita nell’autorizzazione Regione o autorità delegata
solventi e trasmissione dati emissione e almeno una volta l’anno
COV (D.Lgs. 152/2006, art. 275.6 ed allegato
III parte I punto 3.1)
Presentazione piano mobilità dipendenti 31/12
Comune
(D.M. 27/3/1998, art. 3.2)
3.1.4. Documenti
Fattispecie
Emissioni in atmosfera da impianto anteriore al
1988
Emissioni in atmosfera da impianto anteriore al
2006
Emissioni in atmosfera da impianto autorizzato
dopo il 29/4/2006
Controllo delle emissioni in atmosfera
Presenza di sistemi di abbattimento
Emissioni di COV da impianti dell’all. III, parte II
Uso > 90% di oli combustibili, anche in emulsione,
in impianti termici civili di potenzialità < 1,5 MW
al 12/03/2002
Grandi impianti di combustione
Siti con più di 300 dipendenti e imprese con
complessivamente più di 800 addetti ubicate nei
comuni con più di 150.000 abitanti o in quelli in
zone a rischio di inquinamento atmosferico
individuate dalla regione
Documenti richiesti
domanda di autorizzazione ex art. 12 D.P.R.
203/1988 oppure autorizzazione definitiva
 autorizzazione esplicita ex att. 6, 15 o 17
del D.P.R. 203/1988;
 comunicazione di avvio impianto;
 analisi post messa a regime trasmesse a
Regione e Comune;
 analisi periodiche, se prescritte, trasmesse
a enti specificati in autorizzazione.
 autorizzazione esplicita ex at. 269 del
D.Lgs. 152/2006
 comunicazione di avvio impianto;
 analisi post messa a regime trasmesse a
autorità che ha rilasciato l’autorizzazione e
a eventuali altri enti ivi indicati
 analisi periodiche, se prescritte, trasmesse
a enti specificati in autorizzazione.
registro dati analitici
registro interruzioni funzionamento
Comunicazione del piano di gestione dei
solventi a Regione o Provincia delegata
comunicazione a Provincia





denuncia annuale dati
dichiarazione annuale a U.T.F.
versamento acconti bimestrali
piano degli spostamenti casa-lavoro
nomina del responsabile della mobilità
aziendale
Edizione n° 27, ottobre 2014
66
UI Torino – AMBIENTE
3.1.5. Illeciti e sanzioni
Fattispecie
Sanzione
Installazione, esercizio o modifica sostanziale di arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda
stabilimento senza autorizzazione prevista (D.Lgs. 152/2006, da 258 a 1.032 €
art. 279.1)
Esercizio di stabilimento con autorizzazione scaduta,
decaduta, sospesa, o revocata (D.Lgs. 152/2006, art. 279.1)
Modifica non sostanziale di stabilimento senza
comunicazione (D.Lgs. 152/2006, art. 279.1)
Violazione dei valori limite di emissione o di altre
prescrizioni (D.Lgs. 152/2006, art. 279.2)
Violazione dei valori limite di emissione o di altre
prescrizioni che determini un superamento dei limiti di
qualità dell’aria (D.Lgs. 152/2006, art. 279.5)
Messa in esercizio di un impianto o avvio di un’attività
senza aver dato preventiva comunicazione (D.Lgs. 152/2006,
arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda
da 258 a 1.032 €
Sanzione amministrativa pari a 1.000
€
arresto fino a 1 anno o ammenda fino
a 1.032 €
arresto fino a 1 anno;
sanzione pecuniaria fino a 250 quote
(D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)
arresto fino a 1 anno o ammenda fino
a 1.032 €
art. 279.3)
Omessa comunicazione dei dati di emissione alla messa a
regime dell’impianto (D.Lgs. 152/2006, art. 279.4)
Mancata adozione delle misure per evitare un aumento
delle emissioni da impianti da impianti autorizzati in via
tacita o provvisoria prima di aver ottenuto l’autorizzazione
arresto fino a 6 mesi o ammenda fino
a 1.032 €
arresto fino a 1 anno o ammenda fino
a 1.032 €
(D.Lgs. 152/2006, art. 279.6)
Mancata osservanza delle prescrizioni per impianti di sanzione amministrativa da 15.493 a
deposito e distribuzione di benzina (D.Lgs. 152/2006, art. 150.937 €
279.7)
Redazione mancata o incompleta e mancata trasmissione
della dichiarazione di conformità relativa ad impianti
termici civili soggetti al titolo II (D.Lgs. 152/2006, art. 288.1)
Esercizio di impianto termico civile non conforme alle
caratteristiche tecniche prescritte (D.Lgs. 152/2006, art. 288.2)
Mancato rispetto dei limiti di emissione per impianto
termico civile (D.Lgs. 152/2006, art. 288.3)
Mancato controllo annuale delle emissioni di impianto
termico civile (D.Lgs. 152/2006, art. 288.4)
Mancato rispetto del provvedimento che impone
l’adeguamento di impianto termico civile (D.Lgs. 152/2006,
sanzione amministrativa da 516 a
2.582 €
sanzione amministrativa da 516 a
2.582 €
sanzione amministrativa da 516 a
2.582 €
sanzione amministrativa da 516 a
2.582 €
arresto fino a 3 mesi o ammenda fino
a 206 €
art. 288.5)
Conduzione di impianto termico civile senza patentino Sanzione amministrativa da 15 a 46 €
(D.Lgs. 152/2006, art. 288.7)
Combustione di materiali o sostanze non conformi alle impianti titolo I
prescrizioni (D.Lgs. 152/2006, art. 296.1)
arresto fino a 2 anni o ammenda da
248 a 1.032 €
impianti titolo II
sanzione amministrativa da 200 a
1.000 €
Combustione di gasolio marino non conforme alle sanzione amministrativa da 200 a
prescrizioni (D.Lgs. 152/2006, art. 296.2)
1.000 €
Edizione n° 27, ottobre 2014
67
UI Torino – AMBIENTE
Fattispecie
Sanzione
Mancata installazione delle misurazioni in continuo per il impianti titolo I
rendimento di combustione (D.Lgs. 152/2006, art. 296.4)
arresto fino a 1 anno o ammenda fino
a 1.032 €
impianti titolo II
sanzione amministrativa da 516 a
2.582 €
N.B. Le sanzione pecuniarie previste dal D.Lgs. 231/2001 sono in capo alle persone giuridiche e
sono espresse in quote il cui valore è variabile da 258 a 1.549 €. La definizione dell’importo di ogni
quota nei singoli casi è affidata alla decisione del giudice penale, che in caso di reati qualificati
come delitti può comminare anche pene interdittive.
Edizione n° 27, ottobre 2014
68
UI Torino – AMBIENTE
3.2. SOSTANZE LESIVE PER L’OZONO STRATOSFERICO
3.2.1. Principali riferimenti normativi
 Legge 28 dicembre 1993, n. 549
Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente
G.U. 30 dicembre 1993, n. 305
 Decreto del Ministero dell’ambiente 3 ottobre 2001
Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon
G.U. 25 ottobre 2001, n. 249
 Decreto del Ministero dell’ambiente 20 settembre 2002
Attuazione dell’art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela
dell’ozono stratosferico
G.U. 1 ottobre 2002, n. 230
 Decreto del Ministero dell’ambiente 2 settembre 2003
Modalità per il recupero di alcune sostanze dannose per l’ozono stratosferico
G.U. 8 settembre 2003, n. 208
 Decreto del Ministero dell’ambiente 20 dicembre 2005
Modalità per il recupero degli idrofluorocarburi dagli estintori e dai sistemi di protezione
antincendio
G.U. 18 gennaio 2006, n. 14
 Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, n. 147
Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze
lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di
condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (CE) n. 2037/2000
G.U. 11 aprile 2006, n. 85
 Regolamento (CE) n. 1005/2009 del 16 settembre 2009
Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre
2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
G.U.U.E 31 ottobre 2009, n. L 286
 Regolamento (CE) n. 291/2011 del 24 marzo 2011
Regolamento (UE) N. 291/2011 della Commissione sugli usi essenziali di sostanze
controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio e a fini di
analisi nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
G.U.U.E 25 marzo 2011, n. L 79
 Regolamento (CE) n. 537/2011 del 1 giugno 2011
Regolamento (UE) N. 537/2011 della Commissione relativo al meccanismo di attribuzione
di quote di sostanze controllate consentite per usi di laboratorio e a fini di analisi
nell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
G.U.U.E 2 giugno 2011, n. L 147
Edizione n° 27, ottobre 2014
69
UI Torino – AMBIENTE
 Decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE)
n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
G.U. 27 settembre 2013, n. 227
3.2.2. Regolamentazione
Il Regolamento CE 1005/2009, norma quadro in materia di sostanze lesive dell’ozono stratosferico,
disciplina le “sostanze controllate”, ossia:
 CFC (clorofluorocarburi),
 halon
 tetracloruro di carbonio
 1,1,1 - tricloroetano
 bromuro di metile
 HBFC (idrobromofluorocarburi)
 HCFC idroclorofluorocarburi)
 bromoclorometano
vietandone la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato, anche in
apparecchiature che le contengono o ne dipendono per il loro funzionamento, e l’uso, dove l’uso è
definito come l’impiego di sostanze controllate nella produzione, manutenzione o assistenza,
compresa la ricarica di prodotti e apparecchiature.
A livello nazionale ulteriori limitazioni sono state introdotte dalla legge 549/1993.
A. Deroghe
 Comuni ai diversi tipi di sostanze

produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato e uso come materie
prime, da indicare in etichetta a decorrere dal 1° luglio 2010.

produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato e uso come agenti di
fabbricazione nei processi elencati in allegato III al regolamento, a condizione che ciò
sia indicato in etichetta a decorrere dal 1° luglio 2010 e che l’utilizzo sia in impianti
esistenti al 1° settembre 1997.

immissione sul mercato e importazione a fini di distruzione.

immissione sul mercato a fini di rigenerazione.

produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato e utilizzo per usi
essenziali di laboratorio e a fini di analisi, da indicare in etichetta a decorrere dal 1°
luglio 2010; tali utilizzi, per sostanze diverse dagli HCFC, richiedono una registrazione
presso la Commissione e il rilascio di una licenza.
 HCFC
 fino al 31 dicembre 2014 è possibile immettere sul mercato HCFC rigenerati, utilizzati
per la manutenzione di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e di
Edizione n° 27, ottobre 2014
70
UI Torino – AMBIENTE
pompe di calore esistenti, purché il contenitore sia provvisto di etichetta con indicazione
che la sostanza è stata rigenerata e con informazioni sul numero di lotto e il nome e
l’indirizzo dell’impianto di rigenerazione
 fino al 31 dicembre 2014 gli HCFC riciclati possono essere utilizzati per la manutenzione
di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e di pompe di calore
esistenti, purché siano stati recuperati da tali apparecchiature e possano essere utilizzati
soltanto dall’impresa che ha effettuato il recupero nell’ambito della manutenzione.
 Bromuro di metile
 fino al 18 marzo 2010 il bromuro di metile può essere immesso sul mercato e utilizzato
per applicazioni di quarantena e per trattamento, anteriore al trasporto, di merci destinate
all’esportazione, a condizione che l’immissione sul mercato e l’uso siano ammessi dalla
legislazione nazionale, con utilizzo in siti autorizzati e con recupero di almeno l’80%, per
quanto possibile.
 Halon
 possono essere importati, esportati, immessi sul mercato e impiegati per gli usi critici
definiti nell’allegato VI. L’immissione in commercio e l’importazione richiedono
un’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro interessato.
B. Etichettatura128
È richiesta una specifica etichettatura per le apparecchiature di refrigerazione e condizionamento
d’aria e di pompe di calore contenti HCFC soggette a manutenzioni con sostanze rigenerate o
riciclate.
C. Registro129
Deve essere tenuto un registro delle manutenzioni delle apparecchiature di refrigerazione e
condizionamento d’aria e di pompe di calore contenti HCFC se la quantità contenuta è pari o
superiore a 3 kg. Il registro deve essere conforme al modello di cui all’allegato I del D.P.R.
147/2006.
D. Fughe ed emissioni130
Devono essere adottate tutte le misure di prevenzione possibili. I gestori delle apparecchiature di
refrigerazione e condizionamento d’aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio
devono verificare la presenza di fughe:
 almeno ogni anno se la quantità di sostanze controllate è pari o superiore a 3 kg (non si
applica a sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 kg);
 almeno ogni 6 mesi se la quantità di sostanze controllate è pari o superiore a 30 kg;
 almeno ogni 3 mesi se la quantità di sostanze controllate è pari o superiore a 300 kg.
128
Regolamento CE 1005/2009 art. 11.
Regolamento CE 1005/2009 art. 23.3.
130
Regolamento CE 1005/2009 art. 23.1.
129
Edizione n° 27, ottobre 2014
71
UI Torino – AMBIENTE
Le eventuali fughe devono essere riparate entro 14 giorni con verifica, entro il mese successivo,
dell’efficacia dell’intervento. I gestori devono inoltre riportare su un apposito registro i dati relativi
alle operazioni di manutenzione e verifica che riguardino le sostanze controllate.
E. Recupero e distruzione131
Le sostanze controllate contenute in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e
pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori
devono essere recuperate, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle
apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere distrutte
oppure per essere riciclate o rigenerate.
Le operazioni di isolamento/estrazione (recupero), trasporto, raccolta, riciclo, rigenerazione e
smaltimento delle sostanze ozono lesive vengano svolte dai Centri di Raccolta Autorizzati istituiti
nell’ambito degli Accordi di Programma conclusi fra le tipologie di imprese ivi indicate, il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dello Sviluppo
Economico132.
Le imprese di assistenza e manutenzione che effettuino una o più delle operazioni suddette, inclusa
la manutenzione delle apparecchiatura con HCFC riciclati133, devono associarsi ai Centri di
Raccolta Autorizzati esistenti ovvero stipulare un nuovo Accordo di Programma, ai sensi
dell’articolo 6, comma 5, della Legge 549/93. Sono fatti salvi gli eventuali obblighi derivanti
dall’applicazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti.
F. Sostanze nuove134
Sono vietate la produzione, importazione, immissione sul mercato, uso ed esportazione delle
cosiddette “sostanze nuove”, ossia dibromodifluorometano (halon 1202), 1-bromopropano,
bromoetano, tetrafluoroiodometano e clorometano.
Tale divieti non si applicano alle sostanze nuove se utilizzate come materia prima per usi di
laboratorio e a fini di analisi ed alcune casi particolari di importazioni di merci.
G. Comunicazioni135
Il detentore di impianti di refrigerazione e condizionamento contenenti CFC in quantità non
inferiore a 20 kg doveva darne comunicazione ai Ministeri dell’ambiente e delle attività produttive
entro il 23/01/2002.
131
Regolamento CE 1005/2009 art. 22.
Legge 549/93 art. 6.5
133
Regolamento CE 1005/2009 art. 11.4
134
Regolamento CE 1005/2009 art. 24.
135
D.M. 3/10/2001 art. 8.
132
Edizione n° 27, ottobre 2014
72
UI Torino – AMBIENTE
3.2.3. Scadenze
Fattispecie
Comunicazione di detenzione in
impianti di CFC in quantità non
inferiore a 20 kg (D.M. 3/10/2001,
Data
23/1/2002
Enti competenti
Ministeri ambiente e
attività produttive
art. 8)
Obbligo di etichettatura delle
sostanze controllate utilizzabili in 1/7/2010
deroga (materia prima; processi
dell’allegato III; usi di
laboratorio) (Reg CE 1005/2009 artt.
-
7,8,10)
Possibilità di immettere sul
mercato HCFC rigenerati
utilizzabili per la manutenzione
delle apparecchiature (Reg CE
31/12/2014
-
31/12/2014
-
1005/2009 art. 11.3)
Possibilità di riciclare HCFC
nell’ambito della manutenzione
delle apparecchiature da cui
provengono (Reg CE1005/2009 art.
11.4)
3.2.4. Documenti
Fattispecie
Detenzione in impianti di CFC in quantità non
inferiore a 20 kg
Impianti e apparecchiature di refrigerazione e di
condizionamento d’aria e le pompe di calore
contenenti HCFC oltre 3 kg
Documenti richiesti
Comunicazione a Ministeri ambiente e
attività produttive
Registro delle manutenzioni
3.2.5. Illeciti e sanzioni
Fattispecie
Inosservanza dei divieti contenuti nel regolamento CE
1005/2009 (L. 549/1993, art. 3)
Sanzione
arresto fino a 2 anni e ammenda fino
al triplo del valore delle sostanze
utilizzate
sanzione pecuniaria da 150 a 250
quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)
Immissione sul mercato, produzione, utilizzo, importazione arresto fino a due anni e ammenda
o esportazione di sostanze controllate (D.Lgs. 108/2013, art.
fino a 120.000 €
3.1)
Immissione sul mercato di sostanze controllate in
contenitori non riutilizzabili (D.Lgs. 108/2013, art. 4.1)
Edizione n° 27, ottobre 2014
arresto fino a tre anni e ammenda fino
a 150.000 €
73
UI Torino – AMBIENTE
Fattispecie
Immissione sul mercato, importazione o esportazione, ad
esclusione degli effetti personali, di prodotti ed
apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze
controllate (D.Lgs. 108/2013, art. 5.1)
Detenzione senza eliminazione entro il 12/4/2014 di sistemi
di protezione antincendio contenenti sostanze controllate
(D.Lgs. 108/2013, art. 5.2)
Produzione o immissione sul mercato di sostanze
controllate come materia prima senza adempiere agli
obblighi di etichettatura di cui all’art. 7.2 del
Reg.1005/2009 (D.Lgs. 108/2013, art. 6.1)
Produzione o immissione sul mercato di sostanze
controllate come agente di fabbricazione senza adempiere
agli obblighi di etichettatura di cui all’art. 8.3 del
Reg.1005/2009 (D.Lgs. 108/2013, art. 7.1)
Produzione o immissione sul mercato di sostanze
controllate per usi essenziali di laboratorio e ai fini di
analisi senza adempiere agli obblighi di etichettatura di cui
all’art. 10.3 del Reg.1005/2009 (D.Lgs. 108/2013, art. 8.1)
Produzione o immissione sul mercato di sostanze
controllate, diverse dagli HCFC, per usi essenziali di
laboratorio e ai fini di analisi non conformi ai requisiti
dell’allegato V del Reg. 1005/2009 (D.Lgs. 108/2013, art. 8.2)
Immissione sul mercato o utilizzo di HCFC rigenerati o
riciclati per attività di manutenzione o assistenza di
apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria
e di pompe di calore, senza adempiere agli obblighi di
etichettatura di cui all’art. 11.3 e 11.6 del Reg.1005/2009
Sanzione
arresto fino a due anni e ammenda
fino a 120.000 €
arresto fino ad un anno e ammenda
fino a 100.000 €
sanzione amministrativa da 10.000 a
60.000 €
sanzione amministrativa da 10.000 a
60.000 €
sanzione amministrativa da 10.000 a
60.000 €
sanzione amministrativa da 10.000 a
100.000 €
sanzione amministrativa da 10.000 a
60.000 €
(D.Lgs. 108/2013, art. 9.1)
Gestione di apparecchiature di refrigerazione e
condizionamento d'aria e di pompe di calore contenenti
HCFC riciclati senza ottemperare all’obbligo di tenuta del
registro di cui all’art. 11.7, primo periodo, del
Reg.1005/2009 (D.Lgs. 108/2013, art. 9.2)
Utilizzo di HCFC rigenerati o riciclati per manutenzione o
assistenza di apparecchiature di refrigerazione e
condizionamento d'aria e di pompe di calore senza
ottemperare all’obbligo di tenuta del registro di cui all’art.
11.7, secondo periodo, del Reg.1005/2009 (D.Lgs. 108/2013,
sanzione amministrativa da 3.000 a
18.000 €
sanzione amministrativa da 10.000 a
60.000 €
art. 9.3)
Produttori e importatori titolari di licenza che cedono i loro
diritti ad altri produttori o importatori senza adempiere
all’obbligo di notifica (D.Lgs. 108/2013, art. 10.1)
Produttore che supera i livelli di produzione consentiti per
ragioni di razionalizzazione industriale senza
l'autorizzazione (D.Lgs. 108/2013, art. 10.2)
Importatore, titolare di una licenza, che immette in libera
pratica nella Comunità sostanze controllate in quantità
eccedenti alle quote assegnate (D.Lgs. 108/2013, art. 11.1)
Edizione n° 27, ottobre 2014
sanzione amministrativa da 15.000 a
150.000 €
arresto fino a diciotto mesi e
ammenda fino a 100.000 €
arresto fino a diciotto mesi e
ammenda fino a 100.000 €
74
UI Torino – AMBIENTE
Fattispecie
Importazione o esportazione, da o verso Stati che non sono
Parti del protocollo, di sostanze controllate o prodotti ed
apparecchiature che contengono o dipendono da dette
sostanze (D.Lgs. 108/2013, art. 12.1)
Impresa che non recupera le sostanze controllate durante le
operazioni di manutenzione, assistenza o smantellamento di
prodotti ed apparecchiature (D.Lgs. 108/2013, art. 13.1)
Distruzione di sostanze controllate e di prodotti che
contengono tali sostanze, tramite tecnologie differenti da
quelle previste dall'articolo 22.2, del Reg. 1005/2009 (D.Lgs.
Sanzione
arresto fino a tre anni e ammenda fino
a 150.000 €
sanzione amministrativa da 30.000 a
150.000 €
sanzione amministrativa da 30.000 a
150.000 €
108/2013, art. 13.2)
Impresa che, nelle more della conclusione degli Accordi di
Programma di cui all'art. 6.5 della L. 549/1993, effettua il
recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione delle
sostanze controllate (D.Lgs. 108/2013, art. 13.3)
Impresa che non adotta le tecnologie disponibili e le
migliori pratiche per ridurre al minimo le fughe o le
emissioni di sostanze controllate (D.Lgs. 108/2013, art. 14.1)
Impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e di
condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di
protezione antincendio contenenti sostanze controllate
senza adempiere agli obblighi di verifica della presenza di
fughe, nonché, nel caso di fuga rilevata, non ottemperi alle
tempistiche di riparazione e successiva verifica di efficacia.
sanzione amministrativa da 30.000 a
150.000 €
sanzione amministrativa da 10.000 a
100.000 €
sanzione amministrativa da 10.000 a
100.000 €
(D.Lgs. 108/2013, art. 14.2)
Impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e di
condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di
protezione antincendio contenenti sostanze controllate e che sanzione amministrativa da 3.000 a
18.000 €
non tiene il registro ovvero riporta informazioni inesatte,
incomplete e comunque non conformi (D.Lgs. 108/2013, art.
14.3)
L'impresa che, nelle more della conclusione degli accordi di
programma di cui all'articolo 6.5 della L. 549/1993 gestisce
apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento
d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio sanzione amministrativa da 30.000 a
contenenti sostanze controllate senza adempiere agli
150.000 €
obblighi di verifica della presenza di fughe, nonché nel caso
di fuga rilevata non ottemperi alle tempistiche di
riparazione e successiva verifica di efficacia (D.Lgs. 108/2013,
art. 14.4)
Impresa che utilizza sostanze come materia prima o agente
di fabbricazione senza adottare le tecnologie disponibili e le
migliori pratiche per ridurre al minimo le fughe o le
emissioni di sostanze controllate (D.Lgs. 108/2013, art. 14.5)
Impresa che durante la fabbricazione di altri prodotti
chimici non adotta le tecnologie disponibili e le migliori
pratiche per ridurre al minimo le fughe o le emissioni di
sostanze controllate (D.Lgs. 108/2013, art. 14.6)
Edizione n° 27, ottobre 2014
sanzione amministrativa da 10.000 a
100.000 €
sanzione amministrativa da 30.000 a
150.000 €
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UI Torino – AMBIENTE
Fattispecie
Produzione, importazione, immissione sul mercato, utilizzo
ed esportazione di sostanze nuove di cui alla parte A
dell'allegato II del Reg. 1005/2009 (D.Lgs. 108/2013, art.
15.1)
Mancata presentazione, nel termine stabilito, della
comunicazione di cui all'art. 27 del Reg. 1005/2009, ovvero
presentazione in modo incompleto, inesatto o non conforme
(D.Lgs. 108/2013, art. 16.1)
Sanzione
arresto fino a due anni e ammenda
fino a 120.000 €
sanzione amministrativa da 3.000 a
18.000 €
N.B. Le sanzione pecuniarie previste dal D.Lgs. 231/2001 sono in capo alle persone giuridiche e
sono espresse in quote il cui valore è variabile da 258 a 1.549 €. La definizione dell’importo di ogni
quota nei singoli casi è affidata alla decisione del giudice penale, che in caso di reati qualificati
come delitti può comminare anche pene interdittive.
Edizione n° 27, ottobre 2014
76
UI Torino – AMBIENTE
3.3. GAS AD EFFETTO SERRA
Per le novità in materia si prega di fare riferimento alla Newsletter ETS del nostro Servizio
Energia.
3.3.1. Principali riferimenti normativi
Il più delle volte le norme nazionali applicative della Direttiva 2003/87/CE (cd. Direttiva Emission
Trading o Direttiva ETS) sono emanate come decreti direttoriali o deliberazioni, dei quali, nella
maggior parte dei casi, viene dato annuncio tramite un comunicato in G.U.; i testi di tali
disposizioni, solo alcune delle quali sono riportate nel seguente elenco, sono reperibili seguendo le
indicazioni del relativo comunicato che, in linea generale, rimandano al sito www.minambiente.it
(sezione Clima/Emission trading).
 Direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003
che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio
G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275
 Decisione 280/2004/CE del 29 gennaio 2004
relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella
Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto
G.U.U.E. 19 febbraio 2004, n. L 49
 Decreto direttoriale DEC/RAS/1715/2004 del 16 novembre 2004
Decreto direttoriale in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1 comma 3 del decretolegge n. 273 del 12 novembre 2004
G.U. 2 dicembre 2004, n. 283 (comunicato)
 Decreto direttoriale DEC/RAS/1877/2004 del 29 novembre 2004
Decreto direttoriale in attuazione di quanto disposto dall’articolo 2 comma 1 del decretolegge del 12 novembre 2004 n. 273
G.U. 6 dicembre 2004, n. 286 (comunicato)
 Regolamento (CE) n. 2216/2004 del 21 dicembre 2004
relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio
G.U.U.E. 29 dicembre 2004, n. L 386
 Decisione 2005/166/CE del 10 febbraio 2005
che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a
effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto
G.U.U.E. 1 marzo 2005, n. L 55
 Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128
Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell’uso dei biocarburanti o
di altri carburanti rinnovabili nei trasporti
G.U. 12 luglio 2005, n. 160
Edizione n° 27, ottobre 2014
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UI Torino – AMBIENTE
 Decreto direttoriale DEC/RAS/854/2005 del 1° luglio 2005
Disposizioni di attuazione della decisione della commissione europea C(2004) 130 del 29
gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle
emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/ce del Parlamento europeo e
del Consiglio
G.U. 30 luglio 2005, n. 176 (comunicato)
 Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 dicembre 2005
Modalità per il recupero degli idrofluorocarburi dagli estintori e dai sistemi di protezione
antincendio.
G.U. 18 gennaio 2006, n. 14
 Decreto del Ministero dell’ambiente del 23 febbraio 2006 (DEC/RAS/074/2006)
Assegnazione e rilascio delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007 ai sensi di quanto
stabilito dall'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio.
G.U. 9 marzo 2006, n. 57 (suppl. ord. n. 56)
 Decreto del Ministero dell’ambiente 16 febbraio 2006 (DEC/RAS/065/2006)
Ricognizione delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra rilasciate con decreti
DEC/RAS/2179/2004, DEC/RAS/2215/2004 e DEC/RAS/013/2005 ai sensi del decreto-legge
12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2004, n. 316.
G.U. 9 marzo 2006, n. 57 (suppl. ord. n. 56)
 Decreto direttoriale DEC/RAS/96/2006 del 2 marzo 2006
Rilascio del riconoscimento dell’attività di verifica delle comunicazioni delle emissioni
prevista dall’articolo 15 della direttiva 2003/87/CE e dall’articolo 4, comma 6 del decreto
DEC/RAS/74/2006
 Decreto direttoriale DEC/RAS/115/2006 del 13 marzo 2006
Disposizioni per la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra prevista
dall’articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio
 Regolamento (CE) n. 842/2006 del 17 maggio 2006
su taluni gas fluorurati ad effetto serra
G.U.U.E. 14 giugno 2006, L161
 Decreto interministeriale del 18 dicembre 2006 (DEC/RAS/1448/2006)
Approvazione del Piano Nazionale di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 20082012.
G.U. 13 febbraio 2007, n. 36 (suppl. ord. n. 35)
 Regolamento (CE) n. 1494/2007 del 17 dicembre 2007
che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e
le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra
G.U.U.E. del 18 dicembre 2007, n. L 332
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UI Torino – AMBIENTE

Regolamento (CE) n. 1497/2007 del 18 dicembre 2007
che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione
antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra
G.U.U.E. del 19 dicembre 2007, n. L 333

Regolamento (CE) n. 1516/2007 del 19 dicembre 2007
che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati
ad effetto serra
G.U.U.E. del 20 dicembre 2007, n. L 335
 Decisione 2007/589/CE del 18 luglio 2007136
Linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai
sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
G.U.U.E. del 31 agosto 2007, n. L 229
 Deliberazione del Comitato Nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87 n.
025/2007
Specificazione del campo di applicazione del decreto legislativo 4 aprile 2006 relativamente
agli impianti di combustione e raccolta delle informazioni ai fine dell’assegnazione delle
quote di CO2 per il periodo 2008-2012 agli impianti di cui alla decisione della commissione
europea del 15 maggio 2007.
G.U. del 26 luglio 2007, n. 172
 Deliberazione del Comitato Nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87 n.
033/2007
Raccolta di informazioni aggiornate relative ai parametri di base necessari per la
predisposizione della decisione di assegnazione delle quote di emissione di cui all’art. 8,
comma 2, lettera C) del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216
G.U. del 31 agosto 2007, n. 202 (Comunicato)
 Deliberazione del Comitato Interministeriale per la programmazione economica 1 dicembre
2007
Aggiornamento della Delibera CIPE n. 123/2002 recante “revisione delle linee guida per le
politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra” (Deliberazione n.
135/2007).
G.U. 29 dicembre 2007, n. 301
 Deliberazione del Comitato Nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87 n.
001/2008
Ricognizione delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra rilasciate nel periodo
2005-2007 al fine del rilascio delle autorizzazioni per il periodo 2008-2012 ai sensi del
D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216
G.U. 10 marzo 2008, n. 59 (Comunicato)
 Regolamento (CE) n. 994/2008 dell’8 ottobre 2008
136
A partire dai dati 2013 subentra il Reg. 601/2012
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UI Torino – AMBIENTE
relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio
G.U.U.E. 9 ottobre 2008, n. L 268
 Decreto interministeriale 28 febbraio 2008
Approvazione della proposta di decisione di assegnazione delle quote di CO2, per il periodo
2008-2012
G.U. 13 dicembre 2008, n. 291 (suppl. ord. n. 275)
 Deliberazione del Comitato nazionale di gestione ed attuazione della Direttiva 2003/87/CE 27
novembre 2008, n.20
Esecuzione della decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012,
elaborata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, e successive modifiche e integrazioni, in osservanza del nulla osta della Commissione
europea. (Deliberazione n. 20/2008 del Comitato nazionale di gestione e attuazione della
direttiva 2003/87/CE).
G.U. 13 dicembre 2008, n. 291 (suppl. ord. n. 275)
 Deliberazione del Comitato nazionale di gestione ed attuazione della Direttiva 2003/87/CE 26
gennaio 2009, n.1
Esecuzione della decisione di assegnazione delle quote di CO2 agli impianti di combustione
supplementari o a parti supplementari di impianti di combustione, per il periodo 20082012, in osservanza al nulla osta della commissione europea. (Deliberazione n. 1/2009).
G.U. 6 febbraio 2009, n. 30
 Deliberazione del Comitato nazionale di gestione ed attuazione della Direttiva 2003/87/CE 10
aprile 2009, n.14
Disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea 2007/589/CE
istitutiva delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a
effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
(Deliberazione n. 14/2009).
G.U. 4 giugno 2009, n. 127
 Decisione 2010/2/UE del 24 dicembre 2009
che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione
delle emissioni di carbonio
G.U.U.E. 5 gennaio 2010, n. L 1
 Deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE, n. 10/2010 B
Raccolta dati ai sensi dell’articolo 9 bis della direttiva 2003/87/CE come modificata dalla
2009/29/CE, per la determinazione del contributo dell’Italia all’adeguamento del
quantitativo comunitario di quote di emissioni da rilasciare per il periodo 2013-2020
 Legge 19 luglio 2010, n. 111
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72 recante
misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto,
nonché per l’assegnazione di quote di emissione di CO2
G.U. 20 luglio 2010, n. 167
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 Delibera dell’autorità per l’energia elettrica e il gas 29 luglio 2010, n. ARG/elt 117/10
Criteri per la determinazione dei crediti spettanti ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge
20 maggio 2010, n. 72, ai gestori degli impianti o parti di impianto riconosciuti come “nuovi
entranti” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 4 aprile 2006,
n. 216 che non hanno ricevuto quote di emissione di CO2 a titolo gratuito
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 30 luglio 2010
 Regolamento (UE) n. 1031/2010 del 12 novembre 2010
relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di
emissioni dei gas ad effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei
gas a effetto serra nella Comunità
G.U.U.E. 18 novembre 2010, n. L 302
 Deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE del 17 dicembre
2010, n. 29
Metodologie per l’applicazione della regola della razionalizzazione di cui al punto 5.2
dell’Allegato B della Decisione di assegnazione per il periodo 2008-2012
 Decisione 2011/278/UE del 27 aprile 2011, n. 278
che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle
procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
G.U.U.E. 17 maggio 2011, n. L 130
 Deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE del 1 giugno
2011, n. 22
Disciplina dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per gli impianti o parti di
impianto non autorizzate ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive
modificazioni
 Deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE del 6 luglio
2011, n. 26
Raccolta dati per l’elaborazione dell’elenco di cui all’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE
come modificata dalla 2009/29/CE
 Deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE del 13 settembre
2011, n. 30
Disposizioni per lo svolgimento dell’attività di verifica per il rilascio dell’attestato di
verifica del modulo per la raccolta dei dati di riferimento per l’assegnazione gratuita delle
quote per il periodo successivo al 2012 e della relativa relazione metodologica (articolo 1,
comma 1, lettera c) della deliberazione n.26/2011)
 Regolamento (UE) n. 550/2011 del 7 giugno 2011
che stabilisce, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
alcune restrizioni applicabili all’uso dei crediti internazionali generati da progetti relativi a
gas industriali
G.U.U.E. 8 giugno 2011, n. L 149
Edizione n° 27, ottobre 2014
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UI Torino – AMBIENTE
 Decisione 2011/389/UE del 30 giugno 2011
relativa alla quantità, per tutta l’Unione, delle quote di cui all’articolo 3 sexies, paragrafo
3, lettere da a) a d), della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
Comunità
G.U.U.E. 1 luglio 2011, n. L 173
 Decisione 2011/540/UE del 18 agosto 2011, n. 540
che modifica la decisione 2007/589/CE per quanto riguarda l’inclusione di linee guida in
materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra derivate da
nuove attività e nuovi gas
G.U.U.E. 21 settembre 2011, n. L 244
 Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 162
Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di
carbonio, nonche' modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE,
2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006.
G.U. 4 ottobre 2011, n. 231
 Decisione 2011/745/UE dell’11 novembre 2011
che modifica le decisioni 2010/2/UE e 2011/278/UE per quanto riguarda i settori e
sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio
G.U.U.E. 17 novembre 2011, n. L 299
 Regolamento (UE) n. 1210/2011 del 23 novembre 2011
recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare,
il volume delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all’asta prima del 2013
G.U.U.E. 24 novembre 2011, n. L 308
 Regolamento (UE) n. 1193/2011 del 18 novembre 2011
che istituisce un registro dell’Unione per il periodo di scambio avente inizio il 1° gennaio
2013 e i periodi di scambio successivi, relativi al sistema di scambio delle quote di emissioni
dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e alla decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che
modifica i regolamenti della Commissione (CE) n. 2216/2004 e (UE) n. 920/2010
G.U.U.E. 29 novembre 2011, n. L 315
 Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2011, n. 43
Regolamento recante attuazione del regolamento CE n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad
effetto serra
G.U. 20 aprile 2012, n. 93
 Regolamento (UE) n. 600/2012 del 21 giugno 2012
sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellatechilometro e sull’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio
G.U.U.E. 12 luglio 2012, n. L 181
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
Regolamento (UE) n. 601/2012 del 21 giugno 2012
concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai
sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
G.U.U.E. 12 luglio 2012, n. L 181

Deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE del 13
novembre 2012, n. 27
Adempimenti di cui al regolamento (UE) n. 610/2012 della Commissione Europea del 21
giugno 2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto
serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
 Comunicato del Ministero dell’ambiente
Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 13 del d.P.R.
n. 43/2012 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad
effetto serra.
G.U. 11 febbraio 2013, n. 35

Comunicato del Ministero dell’ambiente
Registro dell'impianto di cui all'articolo 15 del d.P.R. n. 43/2012 recante attuazione del
Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
G.U. 11 febbraio 2013, n. 35
 Decreto Legislativo 5 marzo 2013, n. 26
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.
842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
G.U. 28 marzo 2013, n. 74
 Decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30
Attuazione delle direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di
perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di
gas a effetto serra.
G.U. 4 aprile 2013, n. 79

Comunicato del Ministero dell’ambiente
Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 13 del D.P.R.
n. 43/2012 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad
effetto serra.
G.U. 15 aprile 2013, n. 88

Comunicato del Ministero dell’ambiente
Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra di cui all'articolo 16, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 43/2012, recante attuazione del regolamento (CE) n.
842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
G.U. 14 maggio 2013, n. 111

Regolamento (UE) n. 389/2013 del 2 maggio 2013
che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e
n. 1193/2011 della Commissione
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G.U.U.E. 3 maggio 2013, n. L 122

Decisione della Commissione 2013/447/UE, del 5 settembre 2013
sul coefficiente di utilizzo della capacità standard ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2,
della decisione 2011/278/UE
G.U.U.E. 7 settembre 2013, n. L 240

Decisione della Commissione 2013/448/UE, del 5 settembre 2013
relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito
di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
G.U.U.E. 7 settembre 2013, n. L 240

Regolamento (UE) n. 1123/2013 dell’8 novembre 2013
relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
G.U.U.E. 9 novembre 2013, n. L299
 Regolamento (UE) n. 517/2014 del 16 aprile 2014
sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006
G.U.U.E. 20 maggio 2014, n. L 150
A. Anidride carbonica (CO2)
A.1. Modalità di regolamentazione
La regolamentazione delle emissioni di CO2 si basa sull’assegnazione di diritti di emissione
scambiabili (“quote”) nell’ambito di periodi di riferimento, la cui durata è attualmente fissata in 8
anni. Una quota equivale ad 1 t di CO2 emessa. Tale meccanismo è stato avviato a partire dal 2005 e
quello in corso è il terzo periodo, che copre gli anni 2013-2020.
Sono soggette le attività riportate in allegato I al D.Lgs. 30/2013, che comprendono il trasporto
aereo e impianti fissi.
Le emissioni di CO2 di impianti fissi devono essere autorizzate mediante provvedimento del
“Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle
attività di progetto del protocollo di Kyoto” (nel seguito Comitato) almeno 90 gg prima della loro
messa in esercizio137. L’autorizzazione è riesaminata almeno ogni 5 anni138. I gestori degli impianti
autorizzati devono comunicare al Comitato:

le modifiche dell’impianto, dell’identità del gestore o delle modalità di monitoraggio,
almeno 90 gg prima139;

la cessazione dell’attività, entro 10 gg e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui è
avvenuta 140;

la cessazione parziale dell’attività, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta141;
137
D.Lgs. 30/2013, artt. 13, 14
D.Lgs. 30/2013, art. 15.1
139
D.Lgs. 30/2013, art. 16.1
140
D.Lgs. 30/2013, art. 24.3
141
D.Lgs. 30/2013, art. 25.2
138
Edizione n° 27, ottobre 2014
84
UI Torino – AMBIENTE

la riduzione sostanziale di capacità dell’impianto, almeno 90 gg prima135, e i relativi dati
verificati entro 60 gg e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta142.
Gli impianti autorizzati, con la principale eccezione degli impianti di produzione di energia
elettrica, ricevono a titolo gratuito, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un determinato numero di
quote di emissione143. Nel periodo 2013-2020 la quantità di quote gratuite decresce linearmente
ogni anno144, e le rimanenti quote disponibili sono messe all’asta. Le quote spettanti sono riversate
annualmente nel Registro dell’Unione, la cui sezione italiana è gestita da ISPRA, ove vengono
contabilizzate anche tutte le acquisizioni e le cessioni. Misure di favore possono essere adottate per
i settori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione, mentre per gli impianti definiti di
“dimensioni ridotte” (emissione inferiore a 25000 t di CO2 negli ultimi 3 anni e, per gli impianti di
combustione, potenza termica inferiore a 35 MW) il gestore può richiedere l’esclusione dal sistema
di scambio, fermo restando l’obbligo di continuare a monitorare le emissioni.
Terminato ciascun anno solare, il gestore deve calcolare la quantità di CO2 emessa e la comunica al
Comitato entro il 31 marzo145 unitamente ad un attestato di verifica rilasciato da un verificatore
accreditato146. Entro il successivo 30 aprile deve restituire le quote utilizzate147, acquisendo sul
mercato, o mediante i cosiddetti meccanismi flessibili, le quote eventualmente mancanti, mentre le
quote non utilizzate possono essere conservate o vendute, fermo restando che le quote rimangono
valide solo nell’ambito del periodo di riferimento148.
A.2. Piano di monitoraggio
Per il periodo di riferimento 2013-2020 la determinazione delle emissioni annue di CO2 deve essere
effettuata conformemente ad un Piano di monitoraggio predisposto sulla base delle indicazioni della
decisione 2012/601/CE e della deliberazione 27/2012. Il piano è inviato al Comitato attraverso il
sito www.ages.minambiente.it ed è approvato con eventuali ulteriori prescrizioni.
Il piano di monitoraggio approvato deve essere aggiornato in caso di modifica. Se la modifica è
significativa la proposta di aggiornamento del Piano deve essere trasmessa non oltre 30 gg
dall’avvenuta modifica, se è non significativa la proposta di aggiornamento è inviata entro il 31
dicembre dell’anno in cui ha effetto.
B. Gas fluorurati ad affetto serra
La base legale della regolamentazione dei gas fluorurati ad effetto serra è data dal regolamento (CE)
842/2006, a sua volta integrato da altri regolamenti comunitari di seguito citati. Ad esso si affianca
la direttiva 2006/40/CE che riguarda gli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore. A
livello nazionale sono stati emanati due provvedimenti, il D.P.R. 43/2012, che definisce norme di
attuazione delle norme comunitarie, e il D.Lgs. 26/2013 che stabilisce il sistema sanzionatorio.
Dal 1° gennaio 2015 diventerà applicabile il nuovo regolamento (UE) 517/2014 che comporterà una
conseguente parziale revisione della disciplina di seguito descritta.
142
D.Lgs. 30/2013, art. 26.2
D.Lgs. 30/2013, art. 23.1
144
Direttiva 2003/87/CE, art. 9
145
D.Lgs. 30/2013, art. 34.2
146
D.Lgs. 30/2013, art. 35.1
147
D.Lgs. 30/2013, art. 32.3
148
Direttiva 2003/87/CE, art. 13
143
Edizione n° 27, ottobre 2014
85
UI Torino – AMBIENTE
B.1. I gas regolamentati
Sono oggetto di controllo o restrizioni all’uso da parte dell’UE, in quanto gas ad effetto serra, alcuni
gas fluorurati, appartenenti alle famiglie degli idrofluorocarburi (HFC) e perfluorocarburi (PFC),
nonché l’esafluoruro di zolfo (SF6). L’elenco dei singoli composti è riportato nell’allegato I, parte 1,
al regolamento (CE) 842/2006.
Oltre ai gas puri si possono utilizzare anche loro miscele, che sono regolamentate se sono
soddisfatte due condizioni:
 almeno un componente è un gas fluorurato ad effetto serra,
 il GWP complessivo non è inferiore a 150 (il GWP, o potenziale di riscaldamento globale,
esprime la capacità di produrre effetto serra rispetto all’anidride carbonica). Il GWP della
miscela si calcola con il procedimento illustrato nell’allegato I, parte 2, al regolamento (CE)
842/2006.
B.2. Modalità di regolamentazione
Le modalità di regolamentazione previste dalla norma comunitaria consistono in:
Divieti d’uso149
L’uso di SF6 nella pressofusione del magnesio è vietato dall’1/1/2008, salvo che per quantità
inferiori a 850 kg/anno. L’uso per il riempimento dei pneumatici è vietato dal 4/7/2007.
Divieti di messa in commercio
I prodotti ed apparecchiature che non possono essere messi in commercio se contenenti gas
fluorurati ad effetto serra sono riportati nell’allegato II al regolamento (CE) 842/2006.
Prescrizioni tecniche e gestionali
Le prescrizioni tecniche e gestionali riguardano:
Controllo delle perdite
Gli operatori di apparecchiature fisse contenenti i gas fluorurati e costituite da impianti di
refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore mobili e sistemi di protezione antincendio
devono provvedere al loro controllo periodico per verificare la presenza di eventuali perdite. Il
controllo è effettuato una volta ogni tre mesi se la quantità di gas fluorurati supera 300 kg, una volta
ogni sei mesi per quantità comprese tra 300 e 30 kg e una volta all’anno per quantità comprese tra
30 e 3 kg (la soglia inferiore è 6 kg per impianti sigillati ermeticamente). Per quantità oltre i 300 kg
deve essere inoltre installato un sistema di rilevamento delle perdite (in tal caso la frequenza dei
controlli è dimezzata). Per i sistemi antincendio sono inoltre considerate equivalenti le ispezioni
condotte ai sensi della norma UNI ISO 14520, purché con frequenza equivalente.
Le modalità di controllo sono definite da:
 regolamento (CE) 1516/2007 per apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento
d’aria e pompe di calore,
 regolamento (CE) 1497/2007 per sistemi di protezione antincendio fissi.
149
Regolamento 842/2006, art. 8.
Edizione n° 27, ottobre 2014
86
UI Torino – AMBIENTE
Recupero
I gas fluorurati devono essere sempre recuperati tramite personale adeguatamente qualificato, anche
da apparecchiature mobili, con la sola eccezione di quelle ad uso militare. Il recupero è sempre
effettuato prima della distruzione di apparecchiature che li contengono e, ove appropriato, durante
la loro riparazione o manutenzione. Il recupero è altresì dovuto dai loro contenitori prima che questi
vengano eliminati.
Qualificazione del personale e delle imprese
Il D.P.R. 43/2012 prevede la qualificazione (certificazione e/o attestazione) delle persone e delle
imprese che effettuano il controllo delle perdite e il recupero di gas fluorurati nonché
l’installazione, la manutenzione e la riparazione di apparecchiature che li contengono.
Le persone e le imprese che svolgono determinate attività devono inoltre iscriversi al Registro
nazionale delle persone e delle imprese certificate, gestito dalle Camere di Commercio.
Registrazioni e comunicazioni
Gli operatori di applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore,
devono tenere il “Registro dell’Apparecchiatura”, mentre gli operatori dei sistemi fissi di protezione
antincendio contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati tengono il “Registro del Sistema”.
I formati dei registri sono stati definiti dal Ministero del’ambiente e reperibili sul relativo sito web.
Gli operatori soggetti all’obbligo di registro devono inoltre presentare ad ISPRA, entro il 31
maggio di ciascun anno, una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di
emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel
relativo registro.
La trasmissione è effettuata attraverso il sito www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas dove sono anche
reperibili le istruzioni per la compilazione.
Una diversa comunicazione è dovuta dai soggetti che producono, importano o esportano gas
fluorurati in quantità superiore ad una tonnellata all’anno, tenuti a trasmettere alla Commissione
europea e a ISPRA i dati di cui all’art. 6, comma 1, del regolamento 842/2006 entro il 31 marzo di
ciascun anno.
Etichettatura
I seguenti prodotti e apparecchiature, se immessi sul mercato a decorrere dal 1° aprile 2008, devono
essere provvisti di un’apposita etichettatura in lingua italiana che consenta di identificare i gas
fluorurati in essi contenuti:




prodotti e apparecchiature di refrigerazione contenenti PFC o preparati contenenti PFC;
prodotti e apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento (diversi da quelli nei
veicoli a motore), pompe di calore, sistemi di protezione antincendio, estintori, qualora il
rispettivo tipo di apparecchiatura o prodotto contenga HFC o preparati contenenti HFC;
commutatori contenenti SF6 o preparati contenenti SF6;
tutti i contenitori per gas fluorurati ad effetto serra.
I contenuti, la forma e la posizione delle etichette sono precisati dal regolamento (CE) 1494/2007.
Informazioni sui gas fluorurati contenuti devono inoltre essere presenti nei relativi manuali
d’istruzione.
Edizione n° 27, ottobre 2014
87
UI Torino – AMBIENTE
3.3.3. Scadenze
Fattispecie
Domanda di autorizzazione ad emettere CO2
(D.Lgs. 30/2013, art. 14.1)
Data
Enti competenti
almeno 90 gg prima della data
Comitato
di entrata in esercizio
Modifica dell’identità del gestore, della natura
o funzionamento dell’impianto, ampliamenti o almeno 90 gg prima della data
Comitato
riduzioni sostanziali della capacità
di modifica
dell’impianto (D.Lgs. 30/2013, art. 16.1)
Dichiarazione delle emissioni di CO2 dell’anno
31/03
Comitato
solare precedente con relativa verifica (D.Lgs.
30/2013, art. 34.2)
Restituzione delle quote relative alle emissioni
30/04
di CO2 dell’anno solare precedente (D.Lgs.
30/2013, art. 32.3)
Comunicazione di cessazione dell’attività
(D.Lgs. 30/2013, art. 24.3)
entro 10 gg e comunque non
oltre il 31/12
Comunicazione di cessazione parziale
31/12
dell’attività (D.Lgs. 30/2013, art. 25.2)
Comunicazione di riduzione sostanziale di
entro 60 gg e comunque non
capacità dell’impianto verificata (D.Lgs. 30/2013, oltre il 31/12
Registro nazionale
emissioni
Comitato
Comitato
Comitato
art. 26.2)
Comunicazione di modifica significativa del
Piano di monitoraggio (Deliberazione 27/2012, art. Non oltre 30 gg dalla modifica Comitato
4.2)
Comunicazione di modifica non significativa
del Piano di monitoraggio (Deliberazione 27/2012, 31/12
Comitato
art. 4.2)
Cessazione d’uso di HFC e PFC
Calendario definito da reg.
842/2006
Cessazione uso di SF6
Calendario definito da reg.
842/2006
Comunicazione da parte di produttori,
importatori ed esportatori in merito alle
sostanze fluorurate trattate (D.P.R. 43/2012, art.
31/03

16)
Denuncia delle immissioni di gas serra in
atmosfera da parte di operatori obbligati a
detenere i registri per apparecchiature fisse
contenenti gli HFC e i PFC (D.P.R. 43/2012, art.
31/05

Commissione
europea
ISPRA

ISPRA
16)
Etichettatura apparecchiature immesse sul
mercato in conformità al Reg. 1494/2007
1/04/2008
Edizione n° 27, ottobre 2014
88
UI Torino – AMBIENTE
3.3.4. Documenti
Fattispecie
Impianto che emette CO2 soggetto al D.Lgs.
216/2006



Apparecchiature fisse contenenti CFC o PFC
soggette al Reg. 842/2006





Documenti richiesti
Autorizzazione alle emissioni di CO2
Comunicazioni al Comitato per
l’assegnazione delle quote
Comunicazioni al Comitato di
chiusura o di sospensioni dell’attività
Domanda di iscrizione al Registro
Piano di monitoraggio (2008-2012)
Verifica delle dichiarazioni
Dichiarazione annuale delle emissioni
Registri
3.3.5. Illeciti e sanzioni
Fattispecie
Esercizio di impianto soggetto al D.Lgs. 30/2013 senza
autorizzazione (D.Lgs. 30/2013, art. 36.1)
Mancata, falsa o incompleta dichiarazione delle emissioni
di CO2 entro il 31 marzo con attestato di verifica (D.Lgs.
Sanzione
sanzione amministrativa da 25.000 a
250.000 € + 100 € per t di CO2
emessa senza autorizzazione +
ammontare equivalente al costo di
acquisto di quote che non sarebbero
state assegnate gratuitamente
sanzione amministrativa da 2.500 a
50.000 €
30/2013, art. 36.5)
Mancata restituzione delle quote entro la scadenza (D.Lgs.
30/2013, art. 36.6)
Mancata comunicazione preventiva di modifica
dell’identità del gestore, della natura e del funzionamento
dell’impianto, di ampliamenti o riduzioni sostanziali della
capacità (D.Lgs. 30/2013, art. 36.7)
Mancata comunicazione di cessazione attività, cessazione
parziale di attività, di riduzione sostanziale di capacità
verificata (D.Lgs. 30/2013, art. 36.8)
Rilascio di attestati di verifica falsi o non veritieri o non
congruenti (D.Lgs. 30/2013, art. 36.11)
Edizione n° 27, ottobre 2014
sanzione amministrativa di 100 € per
quota di emissione non restituita
sanzione amministrativa da 1.000 a
100.000 € + 100 €/t di CO2 emessa e
non monitorata o indebitamente
rilasciata + ammontare equivalente al
costo di acquisto di quote emesse e
non monitorate o indebitamente
rilasciate
sanzione amministrativa da 1.000 a
100.000 € + da 20 a 100 € per quota
di emissione indebitamente rilasciata
+ ammontare equivalente al costo di
acquisto di quote indebitamente
rilasciate
sanzione amministrativa da 20 a 40 €
aumentata di 100 € per quota di
emissione emessa in eccesso al
dichiarato; nei casi gravi revoca
dell’accreditamento
89
UI Torino – AMBIENTE
Fattispecie
Sanzione
Operatore che non effettua il controllo delle perdite o
l’installazione di sistemi di rilevamento delle perdite e loro
sanzione amministrativa da 7.000 a
controllo in apparecchiature fisse costituite da impianti di
100.000 €
refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore
mobili compresi i circuiti, sistemi di protezione antincendio
(D.Lgs. 26/2013, art. 3.1)
Operatore che si avvale di persone non certificate nel
controllo di perdite in apparecchiature fisse costituite da
impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe
di calore mobili compresi i circuiti, sistemi di protezione
antincendio (D.Lgs. 26/2013, art. 3.2)
Operatore che si avvale di persone non certificate nella
riparazione di perdite da apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore o
da sistemi di protezione antincendio (D.Lgs. 26/2013, art. 3.3)
Operatore che:
 non tiene il registro dell’apparecchiatura fissa di
refrigerazione, condizionamento d’aria, pompa di calore
o di sistema di protezione antincendio (D.Lgs. 26/2013, art.
3.4).

sanzione amministrativa da 10.000 a
100.000 €
sanzione amministrativa da 10.000 a
100.000 €
sanzione amministrativa da 7.000 a
100.000 €
tiene i registri in modo incompleto, inesatto o non
conforme alle disposizioni o al formato ministeriale
(D.Lgs. 26/2013, art. 3.5).
Operatore che non mette a disposizione i registri a
sanzione amministrativa da 500 a
Ministero ambiente, ISPRA e Commissione europea (D.Lgs. 5.000 €
26/2013, art. 3.6).
Operatore che si avvale di persone non certificate per il
recupero di gas fluorurati da circuiti di raffreddamento di
apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento
d’aria e di pompe di calore, apparecchiature contenenti
solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra, impianti di
protezione antincendio ed estintori, commutatori ad alta
tensione (D.Lgs. 26/2013, art. 4.1).
Impresa che effettua il recupero di gas fluorurati da
impianti di condizionamento d’aria da veicoli a motore con
personale privo di attestato (D.Lgs. 26/2013, art. 4.2).
Proprietario di un contenitore per gas fluorurati a fine vita
che non provvede al loro recupero (D.Lgs. 26/2013, art. 4.3).
Imprese che nell’esercizio delle attività di controllo o
recupero di gas fluorurati li prendono in consegna
utilizzando personale non certificato (D.Lgs. 26/2013, art. 5.1).
Imprese che eserciscono attività di controllo delle perdite,
recupero, installazione, manutenzione o riparazione di
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento
d’aria, pompe di calore e di sistemi fissi di protezione
antincendio ed estintori senza certificazione (D.Lgs. 26/2013,
sanzione amministrativa da 10.000 a
100.000 €
sanzione amministrativa da 7.000 a
100.000 €
sanzione amministrativa da 7.000 a
100.000 €
sanzione amministrativa da 10.000 a
100.000 €
sanzione amministrativa da 10.000 a
100.000 €
art. 5.2).
Edizione n° 27, ottobre 2014
90
UI Torino – AMBIENTE
Fattispecie
Produttore, importatore o esportatore di gas fluorurati che
non trasmette la relazione annuale entro scadenza (D.Lgs.
26/2013, art. 6.1).
Produttore, importatore o esportatore di gas fluorurati che
trasmette la relazione annuale incompleta, inesatta o non
conforme (D.Lgs. 26/2013, art. 6.2).
Operatore di apparecchiature fisse di refrigerazione,
condizionamento d’aria, pompe di calore o di sistemi fissi
di protezione antincendio che non presenta la dichiarazione
annuale entro scadenza (D.Lgs. 26/2013, art. 6.3)
Operatore di apparecchiature fisse di refrigerazione,
condizionamento d’aria, pompe di calore o di sistemi fissi
di protezione antincendio che presenta la dichiarazione
annuale incompleta, inesatta o non conforme (D.Lgs. 26/2013,
Sanzione
sanzione amministrativa da 1.000 a
10.000 €
sanzione amministrativa da 1.000 a
10.000 €
sanzione amministrativa da 1.000 a
10.000 €
sanzione amministrativa da 1.000 a
10.000 €
art. 6.4)
Immissione sul mercato di
 prodotti e apparecchiature di refrigerazione contenenti
PFC o preparati contenenti PFC,
 prodotti e apparecchiature di refrigerazione e di
condizionamento (diversi da quelli nei veicoli a
motore), pompe di calore, sistemi di protezione
antincendio, estintori, qualora il rispettivo tipo di
apparecchiatura o prodotto contenga HFC o preparati
contenenti HFC,
 commutatori contenenti SF6 o preparati contenenti SF6;
 tutti i contenitori per gas fluorurati ad effetto serra,
senza la prescritta etichettatura o con etichetta non
conforme (D.Lgs. 26/2013, art. 7.1)
Utilizzo di SF6 nella pressofusione del magnesio (in
quantità non inferiore a 850 kg/anno) (D.Lgs. 26/2013, art. 8.1)
Utilizzo di SF6 nel riempimento dei pneumatici (D.Lgs.
26/2013, art. 8.2)
Immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature
dell’allegato II al reg. 842/2006 fabbricati dopo la relativa
data di divieto (D.Lgs. 26/2013, art. 9.1)
Mancata iscrizione al registro da parte delle imprese
obbligate (D.Lgs. 26/2013, art. 10.1)
sanzione amministrativa da 5.000 a
50.000 €
arresto da 3 mesi a 9 mesi o ammenda
da 50.000 a 150.000 €
arresto da 3 mesi a 9 mesi o ammenda
da 50.000 a 150.000 €
arresto da 3 mesi a 9 mesi o ammenda
da 50.000 a 150.000 €
sanzione amministrativa da 1.000 a
10.000 €
Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 26/2013, ad eccezione di quelle di cui agli
articoli 3, commi 2 e 3, e 4, comma 1, non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Edizione n° 27, ottobre 2014
91
UI Torino – AMBIENTE
4. SUOLO
4.1. Principali riferimenti normativi


Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95
Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli
usati
G.U. 15 febbraio 1992, n. 38
Legge 9 dicembre 1998, n. 426
Nuovi interventi in campo ambientale
G.U. 14 dicembre 1998, n. 291
Art. 1 : siti di interesse nazionale

Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 13 settembre 1999
Approvazione dei "Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo"
G.U. 21 ottobre 1999, n. 248 (suppl. ord. n. 185)

Decreto del Ministero dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471
Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e
il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni.
G.U. 15 dicembre 1999, n. 293 (suppl. ord. n. 218)

Legge 28 luglio 2000, n. 224
Differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati
G.U. 11 agosto 2000, n. 187

Legge 23 dicembre 2000, n. 388
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriannuale dello Stato (legge
finanziaria 2001)
G.U. 29 dicembre 2000, n. 302 (suppl. ord. n. 219)
Art. 114

Decreto del Ministero dell’interno 29 novembre 2002
Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati
destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di
distribuzione.
G.U. 14 dicembre 2002, n. 293

Decreto del Ministero dell’ambiente 5 luglio 2005
Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello
Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti.
G.U. 17 settembre 2005, n. 217
Edizione n° 27, ottobre 2014
92
UI Torino – AMBIENTE

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale
G.U. 14 aprile 2006, n. 88 (suppl. ord. n. 96)
Parte quarta, titolo V

Decreto del Ministero dell'ambiente 7 novembre 2008
Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi
dell'articolo 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
G.U. 4 dicembre 2008, n. 284

Decreto del Ministero dell'ambiente 24 gennaio 2011, n. 20
Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e
neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica,
manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori.
G.U. 14 marzo 2011, n. 60
4.2. Regolamentazione
Disposizioni a tutela del suolo sono rintracciabili in diversi testi normativi. Prescrizioni volte alla
prevenzione dell'inquinamento sono presenti nel D.Lgs. 95/1992 (art.3, divieto di deposito e/o
scarico di oli usati che abbiano effetti nocivi per il suolo) e nel D.Lgs. 152/2006, parte terza
(regolamentazione degli scarichi sul suolo e nel sottosuolo), mentre regolamentazioni più specifiche
sono talvolta presenti a livello regionale.
Norme sulle misure da adottare in caso di concreto inquinamento del suolo, ed in particolare sulle
bonifiche, sono invece contenute nel D.Lgs. 152/2006, titolo V.
A. Serbatoi interrati
Il D.M. 246/1999, che regolamentava la gestione dei serbatoi interrati, è stato abrogato. In assenza
di disposizioni statali occorre quindi fare riferimento alle eventuali disposizioni regionali, salvo che
per i serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli
impianti di distribuzione, per i quali il DM 29 novembre 2002 del Ministero dell'interno definisce
requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio.
B. Bonifiche
Si definiscono150:

Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) - I livelli di contaminazione delle matrici
ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del
sito e l’analisi di rischio sito specifica (sono riportati nell’all. 5 alla parte quarta del D.Lgs.
152/2006 per suolo, sottosuolo e acque sotterranee)

Concentrazioni soglia di rischio (CSR) - I livelli di contaminazione delle matrici ambientali
da determinare caso per caso con l’applicazione della procedura di analisi del rischio sito
specifica il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica.
150
D.Lgs. 152/2006, art. 240.
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UI Torino – AMBIENTE
In caso di eventi in grado di determinare un potenziale inquinamento del sito occorre darne
comunicazione a Comune, Provincia, Regione e Prefetto entro 24 ore avviando entro lo stesso
termine le eventuali misure di prevenzione. Successivamente si verifica se le CSC sono superate. In
caso affermativo il soggetto responsabile ne dà comunicazione immediata a Comune e Provincia e
nei successivi 30 gg presenta a Comune, Provincia e Regione il piano di caratterizzazione, soggetto
ad autorizzazione regionale. Entro 6 mesi dall’autorizzazione sono presentati alla Regione i risultati
dell’analisi del rischio sito specifica soggetta ad approvazione con conferenza di servizio Se le CSR
non risultano superate il procedimento è chiuso con eventuale prescrizione di un programma di
monitoraggio. In caso contrario entro 6 mesi viene presentato alla Regione il progetto operativo
della bonifica, da approvarsi entro 60 gg.
Per inquinamenti storici (ante 29 aprile 2006) la comunicazione a Comune, Provincia e Regione è
corredata dal piano di caratterizzazione, dopodiché si segue lo stesso procedimento previsto per i
nuovi eventi151.
Per quanto riguarda le acque sotterranee la CSR per ciascun contaminate è posta pari alla CSC152.
L’autorizzazione alla bonifica sostituisce ogni altra autorizzazione e parere e definisce l’entità delle
garanzie finanziarie da prestare a favore della Regione ( 50% costo intervento).
In caso di superamento delle CSR in siti con attività in esercizio è possibile attuare la messa in
sicurezza operativa (MSO). I progetti di MSO deve essere accompagnati da piani di monitoraggio
per verificare l’efficacia delle misure adottate e indicano se all’atto della cessazione dell’attività
saranno necessari ulteriori interventi (bonifica o messa in sicurezza permanente).
Se gli enti di controllo accertano il superamento delle CSC ne danno comunicazione a Regione,
Provincia e Comune. La Provincia accerta le responsabilità e diffida il responsabile a provvedere,
notificando l’ordinanza anche al proprietario del sito. Se il responsabile non è individuabile e se il
proprietario non provvede, gli interventi necessari sono adottati dal Comune o, in caso di inerzia,
dalla Regione. Il proprietario non responsabile del sito può essere tenuto a rimborsare le spese per
gli interventi effettuati dall’autorità competente solo nei limiti del valore di mercato del sito.
Il superamento delle CSR è riportato nel certificato di destinazione urbanistica e gli interventi
effettuati dall’autorità competente costituiscono onere reale sul sito, indicato nello stesso certificato.
Le spese relative sono assistite da privilegio speciale immobiliare.
B.1. Procedure semplificate di bonifica
Per le aree contaminate di ridotte dimensioni o comunque di superficie non superiore a 1000 m2 si
applicano procedure semplificate riportate nell’all. 4 alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.
Un’ulteriore procedura semplifica è descritta nell’articolo 242-bis ed è esperibile da qualunque
operatore interessato ad effettuare a proprie spese la bonifica del suolo e sottosuolo al di sotto dei
valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), anche in siti di interesse nazionale.
C. Accumulatori al piombo, sostanze assorbenti
Il DM 20/2011 prevede che siano disponibili presso gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica,
manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori al piombo sostanze idonee ad assorbire e
a neutralizzare eventuali fuoriuscite di soluzioni acide.
151
152
D.Lgs. 152/2006, art. 242.
D.Lgs. 4/2008, art. 2.43.
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Il decreto definisce i quantitativi minimi e le caratteristiche delle sostanze assorbenti e
neutralizzanti.
4.3. Scadenze
Fattispecie
Data
Bonifiche
entro 24 ore
Comunicazione di evento potenzialmente
inquinante per suolo, sottosuolo e acque
sotterranee (D.Lgs. 152/2006, art. 242.1)
Messa in atto di misure di prevenzione in caso entro 24 ore
di evento potenzialmente inquinante per
suolo, sottosuolo e acque sotterranee (D.Lgs.
Enti competenti
Comune, Provincia, Regione,
Prefetto
152/2006, art. 242.1)
Comunicazione del superamento di CSC
immediata
Comune e Provincia
(D.Lgs. 152/2006, art. 242.3)
Presentazione del piano di caratterizzazione
(D.Lgs. 152/2006, art. 242.3)
Presentazione dell’analisi del rischio (D.Lgs.
152/2006, art. 242.4)
Presentazione del progetto di bonifica (D.Lgs.
152/2006, art. 242.7)
entro 30 giorni dalla Comune, Provincia e Regione
comunicazione del
superamento di CSC
entro 6 mesi
Regione
dall’approvazione
del piano di
caratterizzazione
entro 6 mesi
Comune e Regione
dall’approvazione
dell’analisi del
rischio
4.4. Documenti
Fattispecie
Documenti richiesti
Bonifiche
Evento potenzialmente inquinante per suolo,

sottosuolo e acque sotterranee

comunicazione
ulteriori documenti in funzione dello
specifico iter amministrativo
4.5. Illeciti e sanzioni
Fattispecie
Mancata comunicazione dell’evento potenzialmente
inquinante (D.Lgs. 152/2006, art. 257.1)
Sanzione
arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda
da 1.000 a 26.000 €
sanzione pecuniaria fino a 250 quote
(D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)
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Fattispecie
Mancata comunicazione dell’evento potenzialmente
inquinante (D.Lgs. 152/2006, art. 257.1)
Sanzione
arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda
da 1.000 a 26.000 €
sanzione pecuniaria fino a 250 quote
(D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)
Inquinamento con superamento delle CSR senza bonifica
(D.Lgs. 152/2006, art. 257.1,2)
sostanze non pericolose
arresto da 6 mesi a 1 anno o ammenda
da 2.600 a 26.000 €
sanzione pecuniaria fino a 250 quote
(D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)
sostanze pericolose
arresto da 1 a 2 anni e ammenda da
5.200 a 52.000 €
sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
(D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)
N.B. Le sanzione pecuniarie previste dal D.Lgs. 231/2001 sono in capo alle persone giuridiche e
sono espresse in quote il cui valore è variabile da 258 a 1.549 €. La definizione dell’importo di ogni
quota nei singoli casi è affidata alla decisione del giudice penale, che in caso di reati qualificati
come delitti può comminare anche pene interdittive.
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5. RUMORE
5.1 Principali riferimenti normativi
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991
Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno
G.U. 8 marzo 1991, n. 57
 Legge 26 ottobre 1995, n. 447
Legge quadro sull’inquinamento acustico
G.U. 30 ottobre 1995, n. 254 (suppl. ord.)
 Decreto del Ministero dell’ambiente 11 dicembre 1996
Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo
G.U. 4 marzo 1997, n.52
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997
Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
G.U. 1 dicembre 1997, n. 280
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997
Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici
G.U. 22 dicembre 1997, n. 297
 Decreto del Ministero dell’ambiente 16 marzo 1998
Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico
G.U. 1 aprile 1998, n. 76
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998
Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del
tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), e dell’art. 2, commi
6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 “legge quadro sull’inquinamento acustico”
G.U. 26 maggio 1998, n. 120
 Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459
Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.
447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario
G.U. 4 gennaio 1999, n. 2
 Decreto del Ministero dell’ambiente 20 maggio 1999
Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di
inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonchè criteri per la classificazione
degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico
G.U. 24 settembre 1999, n. 225
 Decreto del Ministero dell’ambiente 3 dicembre 1999
Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti
G.U. 10 dicembre 1999, n. 289
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UI Torino – AMBIENTE
 Decreto del Ministero dell’ambiente 29 novembre 2000
Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici
di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e
abbattimento del rumore
G.U. 6 dicembre 2000, n. 285

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142
Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal
traffico veicolare a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
G.U. 1 giugno 2004, n. 127

Circolare del Ministero dell’ambiente 6 settembre 2004
Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità
dei valori limite differenziali
G.U. 15 settembre 2004, n. 217

Decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13
Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai
fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari.
G.U. 17 febbraio 2005, n. 39

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del
rumore ambientale.
G.U. 23 settembre 2005, n. 222

Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2011, n. 227
Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale
gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
G.U. 3 febbraio 2012, n. 28
5.2. Regolamentazione
Il D.P.C.M. 1/3/1991 ha stabilito limiti provvisori di esposizione al rumore negli ambienti abitativi
e nell’ambiente esterno. I limiti definitivi sono stati emanati con la L. 447/1995, legge quadro in
materia, unitamente al successivo D.P.C.M. 14/11/1997, ma diventano applicabili solo nel momento
in cui ciascun Comune ha approvato la zonizzazione acustica del proprio territorio.
Le imprese debbono adeguarsi ai limiti definitivi entro 6 mesi dalla classificazione del territorio
comunale o, in alternativa, possono presentare entro lo stesso termine un piano di risanamento che
definisca anche la data prevista per l’adeguamento153.
Sono comunque fatti salvi gli interventi di risanamento già effettuati ai sensi del D.P.C.M.
1/3/1991. Qualora questi si dimostrassero inadeguati rispetto alle nuove disposizioni, sarà concesso
per l’adeguamento un lasso di tempo pari al periodo completo di ammortamento di quanto
realizzato o in corso di realizzazione154.
153
154
L. 447/1995, art. 15.2-3.
L. 447/1995, art. 6.4.
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UI Torino – AMBIENTE
A. Valori limite155
Vengono definiti valori limite di emissione (per singola sorgente sonora) e di immissione (per il
rumore immesso nell’ambiente da tutte le sorgenti). A loro volta i limiti di immissione possono
essere assoluti e differenziali (differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore
residuo). Si distinguono inoltre limiti diurni (dalle 6,00 alle 22,00) e notturni. I limiti di emissione e
di immissione sono stabiliti in funzione della classe di destinazione d’uso del territorio (6 possibili
tipologie). I limiti differenziali si applicano con l’esclusione delle zone esclusivamente industriali e
in caso di rumore a finestre aperte ed ambientale a finestre chiuse inferiore a determinate soglie. I
valori limiti differenziali per impianti funzionanti a ciclo produttivo continuo si applicano quando
non siano rispettati i valori assoluti di immissione156.
Limiti di immissione specifici possono essere applicati nelle fasce di pertinenza acustica di
infrastrutture quali strade e ferrovie.
B. Previsione dell’impatto acustico157
Le domande per il rilascio di :
 concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive;
 provvedimenti comunali che abilitino alla utilizzazione degli immobili di cui al punto
precedente;
 licenza od autorizzazione all’esercizio di attività produttive;
debbono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico predisposta da un tecnico
competente in acustica.
Tali valutazioni possono essere rese mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a
condizione che le emissioni di rumore rispettino i limiti posti dalla zonizzazione acustica comunale
o, in sua assenza, i limiti di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997.
Il D.P.R. 227/2011 reca in allegato B un elenco di attività, artigianali e di servizio, che, a
determinate condizioni, si presumono a bassa rumorosità. In tale situazione l’avvio di tali attività o
la loro modifica non risulta più soggetta a valutazione di impatto o di clima acustico.
C. Tecnico competente158
Le misurazioni, le verifiche del rispetto dei limiti e la redazione dei piani di risanamento acustici
debbono essere effettuati da tecnici competenti che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge,
abbiano provveduto a presentare apposita domanda alla Regione.
155
D.P.C.M. 14/11/1997.
D.M. 11/12/1996.
157
L. 447/1995, art. 8.
158
L. 447/1995, art. 2.6-8.
156
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5.3. Scadenze
Fattispecie
Data
Presentazione del piano di risanamento
entro 6 mesi dalla data di
acustico o adeguamento (L. 447/1995, art. 15.2-3) classificazione del territorio
comunale
Enti competenti
Regione (salvo
delega)
5.4. Documenti
Fattispecie
Domanda di concessione edilizia o di autorizzazione
all’esercizio di attività produttive
Documenti richiesti
previsione di impatto acustico
5.5. Illeciti e sanzioni
Fattispecie
Sanzione
Mancata ottemperanza ad ordinanze in materia acustica (L. sanzione amministrativa da 1.032 a
447/1995, art. 10)
10.329 €
Superamento dei limiti (L. 447/1995, art. 10)
sanzione amministrativa da 516 a 5.164
€
Violazione di disposizioni di Stato, Regione, Provincia e sanzione amministrativa da 258 a
Comuni (L. 447/1995, art. 10)
10.329 €
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6. CAMPI E RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE
6.1. Principali riferimenti normativi

Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 12 luglio 1999
Relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0
Hz a 300 GHz.
G.U.C.E. 30 luglio 1999, n. L 199

Legge 22 febbraio 2001, n. 36
Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici.
G.U. 7 marzo 2001, n. 55

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003
Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la
protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.
G.U. 28 agosto 2003, n. 199

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003
Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la
protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza
di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.
G.U. 29 agosto 2003, n. 200

Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259
Codice delle comunicazioni elettroniche
G.U. 15 settembre 2003, n. 214

Decreto del Ministero dell’ambiente 29 maggio 2008
Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell’induzione magnetica
G.U. 2 luglio 2008, n. 153

Decreto del Ministero dell’ambiente 29 maggio 2008
Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per
gli elettrodotti
G.U. 5 luglio 2008, n. 156

Legge 17 dicembre 2012, n. 221
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
G.U. 18 dicembre 2012, n. 294, suppl. ord. 208
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UI Torino – AMBIENTE

Decreto del Ministero dell’ambiente 13 febbraio 2014
Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo
presenti nell'ambiente.
G.U. 11 marzo 2014 n. 58
6.2. Regolamentazione
La legge quadro 36/2001 disciplina l’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici da
0 Hz a 300 GHz. Non esistono invece disposizioni statali sull’inquinamento luminoso.
A. Campi alla frequenza di rete (50 Hz) generati da elettrodotti159
La norma definisce limiti di esposizione relativi all’ambiente esterno ed abitativo, espressi come
intensità di campo elettrico e intensità di induzione magnetica in funzione della durata
dell’esposizione (parte significativa della giornata oppure limitata a poche ore al giorno).
Vengono definite le distanze minime che devono intercorrere tra linee elettriche aeree esterne e
fabbricati nei quali si abbiano tempi di permanenza prolungati. In caso di distanze inferiori debbono
essere presentati piani di risanamento al Ministero dell’ambiente.
B. Campi a frequenze tra 0 Hz e 100 kHz non da elettrodotti
Si applicano le restrizioni della raccomandazione del Consiglio dell’UE del 12 luglio 1999.
C. Campi da sistemi fissi delle telecomunicazioni con frequenze tra 100 KHz e 300 GHz 160
Sono definiti limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per l’intensità di campo
elettrico e magnetico e per la densità di potenza, mediati su un’area equivalente alla sezione
verticale del corpo umano e su un qualsiasi intervallo di 6 minuti. I valori di attenzione sono
utilizzati in corrispondenza di edifici e loro pertinenze esterne con permanenze non inferiori a 4 ore,
gli obiettivi di qualità per le aree intensamente frequentate.
In caso di superamento dei limiti da parte di impianti esistenti debbono essere presentati piani di
risanamento sulla base di apposite norme regionali.
D. Etichettatura161
Gli elettrodotti, le stazioni e sistemi o impianti radioelettrici e gli impianti per la telefonia mobile
devono essere dotati di etichette informative riportanti i valori di esposizione e i limiti.
159
D.P.C.M. 8/7/2003.
D.P.C.M. 8/7/2003.
161
L. 36/2001, art. 9.7.
160
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UI Torino – AMBIENTE
6.3. Scadenze
Fattispecie
Risanamento linee elettriche esistenti (L.
36/2001, art. 9.4)
Data
22/03/2011 (salvo data
anteriore stabilita nel piano)
stabilita da Regione
Enti competenti
Risanamento impianti fissi per
telecomunicazioni (L. 36/2001, art. 9.1)
Etichettatura di elettrodotti, stazioni e sistemi
o impianti radioelettrici, impianti per la
18/09/2001
telefonia mobile (L. 36/2001, art. 9.7)
6.4. Documenti
Fattispecie
Superamento dei limiti per elettrodotti
Superamento dei limiti per impianti fissi per
telecomunicazioni
Documenti richiesti
piano di risanamento
piano di risanamento
6.5. Illeciti e sanzioni
Fattispecie
Superamento dei limiti di esposizione e dei valori di
attenzione (L. 36/2001, art. 15.1)
Mancato rispetto dei tempi dei piani di risanamento (L.
36/2001, art. 15.1)
Mancato rispetto delle prescrizioni a tutela dell’ambiente
e del paesaggio (L. 36/2001, art. 15.2)
Mancato rispetto delle prescrizioni di autorizzazioni,
concessioni o licenze di installazione e esercizio (L.
Sanzione
sanzione amministrativa da 1.032 a
309.874 €
sanzione amministrativa da 1.032 a
309.874 €
sanzione amministrativa da 1.032 a
103.291 €
sospensione degli atti autorizzatori da 2
a 4 mesi
36/2001, art. 15.4)
Edizione n° 27, ottobre 2014
103
UI Torino – AMBIENTE
7. SOSTANZE PERICOLOSE PER L’AMBIENTE
7.1. ASPETTI GENERALI
La regolamentazione delle sostanze chimiche e delle relative miscele, ed in particolare della
classificazione, etichettatura e imballaggio, è stata oggetto negli ultimi anni di un processo di
profonda revisione che manifesterà tutti i suoi effetti a partire dal 2015. Si tratta di una disciplina
autonoma e molto complessa, basata sui regolamenti REACH (regolamento CE 1907/2006) e CLP
(regolamento CE 1272/2008), la cui trattazione esula dagli scopi di questa guida. Essa può
comunque influenzare l’applicazione di norme ambientali, come quelle sulla classificazione dei
rifiuti o sulle attività a rischio di incidente rilevante. È ovvio, in ogni caso, che impatti ambientali
significativi possono derivare dall’uso non controllato di qualsiasi sostanza o miscela, anche se non
classificati pericolosi. Un corretto sistema di gestione ambientale non può prescindere, pertanto, da
un'adeguata conoscenza di tutti i materiali e sostanze che, a qualsiasi titolo, sono utilizzati
dall’impresa.
La fonte normativa è essenzialmente quella comunitaria, con un ruolo informativo importante
svolto dall’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA, http://echa.europa.eu/). Nelle
seguenti sezioni vengono di conseguenza trattate le regolamentazioni solo di alcune particolari
famiglie di sostanze che, per la loro pericolosità ambientale, sono state oggetto di una specifica
disciplina, senza prendere in considerazione gli eventuali aspetti relativi alla tutela dell’ambiente di
lavoro e della sicurezza dei lavoratori. Altre sostanze pericolose per l’ambiente oggetto di una
specifica disciplina sono le sostanze lesive per l’ozono stratosferico, trattate al punto 3.2, e taluni
gas ad effetto serra, trattati al punto 3.3.
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7.2. PCB
7.2.1. Principali riferimenti normativi
 Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216
Attuazione della direttiva CEE n. 85/467 recante la sesta modifica (PCB/PCT) della
direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di
immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell’art.
15 della legge 16 aprile 1987, n. 183
G.U. 20 giugno 1988, n. 143
 Decreto del Ministero dell’ambiente 11 febbraio 1989
Modalità per l’attuazione del censimento dei dati e per la presentazione delle denuncie
delle apparecchiature contenenti fluidi isolanti a base di PCB
G.U. 28 febbraio 1989, n. 49
 Decreto del Ministero dell’ambiente 17 gennaio 1992
Modalità di etichettatura degli apparecchi e impianti contenenti policlorobifenili (PCB) e
policlorotrifenili (PCT)
G.U. 6 febbraio 1992, n. 30
 Decreto del Ministero della sanità 29 luglio 1994
Attuazione delle direttive CEE n. 89/677, 91/173, 91/338 e 91/339 recanti, rispettivamente,
l’ottava, la nona, la decima e l’undicesima modifica della direttiva CEE n. 76/769
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul
mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell’art. 27 della legge 22
febbraio 1994, n. 146
G.U. 13 settembre 1994, n. 214

Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 209
Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorobifenili e dei
policlorotrifenili
G.U. 30 giugno 1999, n. 151

Legge 25 febbraio 2000, n. 33
Disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di
rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse
finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto
G.U. 28 febbraio 2000, n. 48 (testo coordinato col D.L. 30 dicembre 1999, n. 500)

Decreto del Ministero dell’ambiente 11 ottobre 2001
Condizioni per l’utilizzo dei trasformatori
decontaminazione o dello smaltimento
G.U. 2 novembre 2001, n. 255
Edizione n° 27, ottobre 2014
contenenti
PCB
in
attesa
della
105
UI Torino – AMBIENTE

Legge 18 aprile 2005, n. 62
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunità europee. Legge comunitaria 2004
G.U. 27 aprile 2005, n. 96 (suppl. ord.)
Art. 18 : programma di smaltimento
7.2.2. Regolamentazione
Per PCB si intendono, oltre ai policlorodifenili, anche i policlorotrifenili, il
monometiltetraclorodifenilmetano,
il
monometildiclorodifenilmetano
e
il
monometildibromodifenilmetano, nonché qualsiasi miscela nella quale dette sostanze siano
complessivamente presenti in concentrazione superiore a 0,005% in peso (50 mg/kg). I metodi di
analisi del PCB sono stabiliti dal D.M. 11/10/2001.
L’uso di PCB è vietato. In deroga è possibile utilizzare le apparecchiature contenenti PCB riportate
in allegato al D.P.R. 216/1988, tra le quali risultano particolarmente rilevanti gli apparecchi elettrici
a sistema chiuso (es. trasformatori, condensatori). Il detentore di queste apparecchiature è soggetto
ai seguenti obblighi:
 denuncia di possesso alla Regione secondo le indicazioni del D.M. 11/2/89;
 obbligo di inventario, ossia denuncia biennale alle sezioni regionali del catasto dei rifiuti
redatta sulla base dei modelli riportati dal D.M. 11/10/2002 (solo se il volume di PCB è
superiore a 5 dm3 o, per i condensatori di potenza, se il volume complessivo
dell’apparecchio è superiore a 5 dm3); la comunicazione deve essere effettuata anche in
caso di variazione del numero di apparecchi detenuti (entro 10 gg) e deve essere integrata
dal programma temporale di smaltimento e dall’indicazione dell’intero percorso di
smaltimento162;
 divieto di immissione sul mercato e di cessione a terzi163;
 controllo almeno annuale secondo norme CEI o altre norme tecniche generalmente
adottate dagli operatori del settore164;
 verifica, per i trasformatori, che non vi siano perdite di PCB e che il fluido sia conforme
alle norme tecniche specificate dal D.M. 11/10/2002: il rispetto di queste condizioni deve
risultare da apposita comunicazione alla provincia;
 etichettatura come da modelli prescritti165;
 comunicazione alla Regione della cessazione d’uso entro 30 giorni dall’avvenuta
cessazione, nonché delle modalità di smaltimento previste166;
 decontaminazione o smaltimento delle apparecchiature non soggette ad inventario entro il
31/12/2005167;
 smaltimento degli apparecchi soggetti a inventario entro le seguenti scadenze168:
162
D.Lgs. 209/1999, art. 3.
D.P.R. 216/1988, art. 4.1,5.
164
D.P.R. 216/1988, art. 4.2.
165
D.Lgs. 209/1999, art. 6, all. 1,2.
166
D.P.R. 216/1988, art. 5.5.
167
D.Lgs. 209/1999, art. 5.1.
168
L.62/2005, art. 18.
163
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106
UI Torino – AMBIENTE
-
31/12/2005 per almeno il 50% degli apparecchi detenuti al 31/12/2002;
-
31/12/2007 per almeno il 70% degli apparecchi detenuti al 31/12/2002;
-
31/12/2009 per tutti gli apparecchi detenuti al 31/12/2002.
Nel caso di trasformatori con tenore di PCB compreso tra lo 0,05% e lo 0,005% gli apparecchi
sono smaltiti al termine della loro vita operativa169.
7.2.3. Scadenze
Fattispecie
Denuncia possesso di apparecchiature in
deroga (D.P.R. 216/1988, art. 5.3)
Data
Enti competenti
29 maggio 1989 (NB: non è
Regione
stata fissata una successiva
scadenza col passaggio del
limite di contaminazione da 100
a 50 mg/kg)
non definita
Regione
Comunicazione di rabbocco con fluido
contenente PCB (D.P.R. 216/1988, art. 4.3)
Denuncia cessazione d’uso di apparecchiature entro 30 giorni dalla cessazione
in deroga (D.P.R. 216/1988, art. 5.5)
Denuncia periodica di apparecchi con volume ogni 2 anni a partire dal
di PCB superiore a 5 dm3 o, per i condensatori 31/12/2000
di potenza, con volume complessivo
dell’apparecchio superiore a 5 dm3 (D.Lgs.
Regione
sezione regionale
catasto rifiuti
(ARPA)
209/1999, art. 3.3)
Denuncia di variazione del numero di
apparecchi contenenti PCB detenuti (D.Lgs.
entro 10 gg
209/1999, art. 3.3)
Comunicazione del rispetto delle norme
tecniche relative ai PCB contenuti in
trasformatori (D.Lgs. 209/1999, art. 5.4)
Decontaminazione o smaltimento delle
apparecchiature non soggette ad inventario
non definita
sezione regionale
catasto rifiuti
(ARPA)
Provincia
31/12/2005
(D.Lgs. 209/1999, art. 5.1)
Decontaminazione o smaltimento
degli
apparecchi soggetti a inventario (L. 62/2005, art.
18):
 almeno il 50% degli apparecchi detenuti
al 31/12/2002:
 almeno il 70% degli apparecchi detenuti
al 31/12/2002:
 tutti
gli apparecchi detenuti al
31/12/2002
Decontaminazione o smaltimento di
trasformatori soggetti ad inventario con tenore
di PCB compreso tra lo 0,05% e lo 0,005%
31/12/2005
31/12/2007
31/12/2009
termine vita operativa
(D.Lgs. 209/1999, art. 5.3)
169
D.Lgs. 209/1999, art. 5.3.
Edizione n° 27, ottobre 2014
107
UI Torino – AMBIENTE
7.2.4. Documenti
Fattispecie
Documenti richiesti
Possesso di apparecchiature in deroga
denuncia alla Regione
Possesso di apparecchi con volume di PCB
denuncia alla sezione regionale catasto rifiuti
3
superiore a 5 dm o, per i condensatori di potenza,
(ARPA)
con volume complessivo dell’apparecchio superiore
a 5 dm3
Controllo annuale del rispetto norme CEI o di buona
tecnica
Controllo del rispetto delle specifiche dei fluidi dei
trasformatori
Cessazione d’uso
documentazione che dimostri l’avvenuto
controllo periodico
Comunicazione alla Provincia
denuncia alla Regione
7.2.5. Illeciti e sanzioni
Fattispecie
Immissione sul mercato di sostanze, preparati e prodotti
vietati perché contenenti PCB/PCT (D.P.R. 216/1988, art. 8)
Omessa denuncia di possesso e di cessazione d’uso di
apparecchiature in deroga (D.P.R. 216/1988, art. 8)
Omessa o incompleta comunicazione relativa a apparecchi
con volume di PCB superiore a 5 dm3 o, per i
condensatori di potenza, con volume complessivo
dell’apparecchio superiore a 5 dm3 (D.Lgs. 209/1999, art. 10.1)
Omessa comunicazione del rispetto delle norme tecniche
relative ai PCB contenuti in trasformatori (D.Lgs. 209/1999,
Sanzione
arresto fino ad 1 anno o ammenda da
129 a 1.032 €
sanzione amministrativa da 258 a 1.549
€
sanzione amministrativa da 2.582 a
15.493 €
sanzione amministrativa da 2.582 a
15.493 €
art. 10.2)
Omessa o non corretta etichettatura (D.Lgs. 209/1999, art.
10.3)
Omessa osservazioni delle condizioni massima sicurezza
per lo stoccaggio di PCB e di apparecchiature contenenti
PCB destinati a decontaminazione o smaltimento (D.Lgs.
sanzione amministrativa da 258 a 1.549
€
arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda
da 1291 a 12.911 €
209/1999, art. 10.4)
 Separazione di PCB da altre sostanze per il recupero arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda
da 2582 a 25.822 €
dello stesso
 riempimento di trasformatori con PCB
 smaltimento in discarica di PCB
 incenerimento di PCB su navi
 miscelazione di PCB con altre sostanze
(D.Lgs. 209/1999, art. 10.5)
Smaltimento finale di apparecchi e PCB in essi contenuti
entro 6 mesi dal conferimento (L. 62/2005, art. 18.4)
Edizione n° 27, ottobre 2014
sanzione amministrativa da 5.000 a
50.000 €
108
UI Torino – AMBIENTE
7.3. AMIANTO
La regolamentazione dell’uso dell’amianto nasce in ambito sanitario per le conseguenze
dell’esposizione professionale, ma presenta anche aspetti di natura ambientale in relazione alle
attività di bonifica e di gestione dei relativi rifiuti.
7.3.1. Principali riferimenti normativi
 Legge 27 marzo 1992, n. 257
Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto
G.U. 13 aprile 1992, n. 87 (suppl. ord. n. 64)
 Circolare del Ministero dell’industria 17 febbraio 1993, n. 124976
Modello unificato dello schema di relazione di cui all’art. 9, commi 1 e 3, della Legge 27
marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o
che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto
G.U. 5 marzo 1993, n. 53
 Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994
Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e
Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di
bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall’amianto.
G.U. 26 ottobre 1994, n. 251
 Decreto del Ministero della sanità 6 settembre 1994
Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12,
comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego
dell’amianto, su valutazione del rischio, controllo, manutenzione e bonifica dei materiali
contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie.
G.U. 20 settembre 1994, n. 220 (suppl. ord. n. 129)
 Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114
Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione
dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto.
G.U. 20 aprile 1995, n. 92
 Circolare del Ministero della sanità 12 aprile 1995, n. 7
Circolare esplicativa del decreto ministeriale 6 settembre 1994.
G.U. 19 aprile 1995, n. 91
 Decreto del Ministero della sanità 26 ottobre 1995
Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la
manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili (in
applicazione della legge 257/92 e in particolare dell’art. 6 comma 3, visto il decreto
ministeriale 6 settembre 1994 e sulla base del documento tecnico predisposto dalla
commissione di cui all’art. 4 della Legge 257, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera f).
G.U. 18 aprile 1996, n. 91 (suppl. ord. n. 66)
Edizione n° 27, ottobre 2014
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UI Torino – AMBIENTE
 Decreto del Ministero della sanità 14 maggio 1996
Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per
rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f) della legge 27 marzo
1992, n. 257, recante :” Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”.
G.U. 25 ottobre 1996 n. 251, (suppl. ord. n. 178)
 Decreto del Ministero della sanità 20 agosto 1999
Ampliamento delle normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi
compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f) della
legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego
dell’amianto
G.U. 22 ottobre 1999 n. 249
 Decreto del Ministero della sanità 25 luglio 2001
Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente “Ampliamento delle normative e
metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo
l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f) della legge 27 marzo 1992, n. 257,
recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”
G.U. 9 novembre 2001 n. 261

Decreto del Ministero dell’ambiente 5 febbraio 2004
Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello
Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto
G.U. 14 aprile 2004, n. 87

Decreto del Ministero dell’ambiente 29 luglio 2004, n. 248
Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei
prodotti e beni di amianto e contenenti amianto
G.U. 5 ottobre 2004, n. 234

Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 257
Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi
derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro
G.U. 11 settembre 2006, n. 211

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
G.U. 30 aprile 2008, n. 101 (suppl. ord. n.108)
Art. 256
7.3.2. Regolamentazione
Sono vietate l’estrazione, l’importazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di
prodotti di amianto e di prodotti contenenti amianto170.
La presenza di amianto libero o in matrice friabile negli edifici deve essere notificata alle autorità
locali nell’ambito di eventuali censimenti indetti dai Comuni. Il proprietario dell’edificio deve
170
L. 257/1992, art. 1.2.
Edizione n° 27, ottobre 2014
110
UI Torino – AMBIENTE
attivare un programma di controllo e manutenzione e designarne una figura responsabile171. In caso
di demolizione o rimozione di amianto e di materiali che lo contengono deve essere apprestato un
piano di lavoro, che deve essere inviato agli organi di vigilanza almeno 30 gg prima dell’inizio dei
lavori172.
Le imprese che effettuano la bonifica dei beni contenenti amianto devono iscriversi in un’ apposita
sezione dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti 173 e devono,
unitamente a quelle che smaltiscono amianto, inviare annualmente a Regione e ASL una relazione
sull’attività svolta174.
7.3.3. Scadenze
Fattispecie
Cessazione dell’estrazione, importazione,
commercializzazione e produzione (L. 257/1992,
Data
28/4/1993
Enti competenti
art. 1.2)
Comunicazione presenza amianto libero o in
matrice friabile (L. 257/1992, art. 12.5)
definita dal
provvedimento locale
di censimento
30 gg prima di inizio
lavori
Presentazione piano di lavoro per demolizione e
rimozione di amianto o di materiali che lo
contengono (D.Lgs. 81/2008, art 256)
Relazione di attività di bonifica e smaltimento di annuale175
amianto (L. 257/1992, art. 9.1)
ASL
ASL
Regione, ASL
7.3.4. Documenti
Fattispecie
Documenti richiesti
Demolizione o rimozione di amianto
piano di lavoro
Censimento edifici con amianto libero o in matrice friabile (se comunicazione
indetto)
7.3.5. Illeciti e sanzioni
Fattispecie
Immissione sul mercato e commercializzazione di
crocidolite e di prodotti che la contengono (D.P.R. 215/1988
Sanzione
arresto fino a 6 mesi o ammenda da 129
a 1.032 €
art. 7)
Estrazione, importazione, commercializzazione e
produzione di amianto, prodotti di amianto e prodotti
contenenti amianto (L. 257/1992 art. 15.1)
ammenda da 5.164 a 25.822 €
171
D.M. 6 settembre 1994 All. p. 4
D.Lgs. 81/2008, art 256.
173
D.Lgs. 152/2006, art. 212.5.
174
L. 257/1992, art. 9.1.
175
La circolare 124976/1993 pone come scadenza il 28 febbraio di ogni anno successivo all’anno di riferimento.
172
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111
UI Torino – AMBIENTE
Inosservanza degli obblighi di relazione di attività di
bonifica di smaltimento (L. 257/1992 art. 15.4)
Demolizione o rimozione di amianto (D.Lgs. 81/2008 art.
262.1 a) :
 mancato affidamento del lavoro a imprese iscritte
all’Albo
 mancata o incompleta predisposizione del piano di
lavoro
sanzione amministrativa da 2.582 a
5164 €
arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da
4.000 a 12.000 €
Demolizione o rimozione di amianto (D.Lgs. 81/2008 art.
262.1 c) :
 mancato invio del piano di lavoro all’organo di
vigilanza
 inizio lavori prima della decorrenza di 30 gg
dall’invio del piano di lavoro
 mancato accesso dei lavoratori e dei loro
rappresentanti al piano di lavoro
arresto fino a 3 mesi o ammenda da
1.000 a 3.000 €
Edizione n° 27, ottobre 2014
112
UI Torino – AMBIENTE
7.4. INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI
7.4.1. Principali riferimenti normativi
 Regolamento (CE) n. 850/2004 del 29 aprile 2004
Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE
G.U.U.E 30 aprile 2004, n. L 158
7.4.2. Regolamentazione
Il regolamento mira a vietare o a limitare la produzione, la commercializzazione e l’uso di talune
sostanze organiche persistenti (POP), riportate negli allegati I (sostanze vietate) o II (sostanze
oggetto di limitazione).
Occorre evitare che i rifiuti siano contaminati dalle sostanze dell’allegato IV. Qualora ciò accada
devono essere smaltiti o recuperati in modo che i POP siano eliminati, con le modalità indicate
nell’allegato V.
7.4.3. Scadenze
Scadenze per la cessazione d’uso di determinate sostanze sono riportate nell’allegato I.
7.4.4. Documenti
Non previsti.
7.4.5. Illeciti e sanzioni
Non ancora definite.
Edizione n° 27, ottobre 2014
113
UI Torino – AMBIENTE
8. ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
La regolamentazione delle attività soggette alla direttiva Seveso copre sia aspetti ambientali che di
sicurezza dei lavoratori e delle persone. Ai fini delle presente guida si riportano, con un’eccezione,
solo i decreti del Ministero dell’ambiente, anche se alcuni di essi sono dedicati a questioni di
sicurezza. Anche il Ministero degli interni ha emanato disposizioni in materia, in particolare sulla
prevenzione incendi.
La regolamentazione nazionale è destinata ad essere modificata con il recepimento della direttiva
2012/18, da effettuarsi entro il 31 maggio 2015, soprattutto per sostituire le classificazioni delle
sostanze e delle loro miscele con quelle del regolamento CLP.
8.1. Principali riferimenti normativi
 Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175
Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi
con determinate attività industriali, ai sensi della Legge 16 aprile 1987, n. 183
G.U. 16 giugno 1988, n. 140
Rimane in vigore il solo art. 20
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989
Applicazione dell’art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, concernente rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali
G.U. 21 aprile 1989, n. 93 (suppl. ord. n. 27)
 Decreto del Ministero dell’ambiente 20 maggio 1991
Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, in recepimento della direttiva CEE n. 88/610 che modifica la direttiva CEE n. 82/501
sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali
G.U. 31 maggio 1991, n. 126
 Decreto del Ministero dell’ambiente 1 febbraio 1996
Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo
1989 recante: “Applicazione dell’art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, concernente rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività
industriali”
G.U. 2 marzo 1996, n. 52
 Legge 19 maggio 1997, n. 137
Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate
attività industriali
G.U. 26 maggio 1997, n. 120

Decreto del Ministero dell'ambiente 16 marzo 1998
Modalità con le quali i fabbricanti per le attività a rischio di incidente rilevante devono
procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che
lavorano in situ
G.U. 30 marzo 1998, n. 74
Edizione n° 27, ottobre 2014
114
UI Torino – AMBIENTE

Circolare del Ministero dell'ambiente 3 settembre 1998, n. UL/98/16364
Decreto ministeriale 16 marzo 1998. Modalità con le quali i fabbricanti per le attività a
rischio di incidente rilevante devono procedere all'informazione, all'addestramento e
all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ
G.U. 11 settembre 1998, n. 212

Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334
Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose
G.U. 28 settembre 1999, n. 228 (suppl. ord. n. 177)

Decreto del Ministero dell'ambiente 9 agosto 2000
Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza
G.U. 22 agosto 2000, n. 195

Decreto del Ministero dell'ambiente 9 agosto 2000
Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della
natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del
preesistente livello di rischio
G.U. 23 agosto 2000, n. 196

Decreto del Ministero dei lavori pubblici 9 maggio 2001
Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le
zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
G.U. 16 giugno 2001, n. 138 (suppl. ord. n. 151)

Decreto del Ministero dell’ambiente 16 maggio 2001, n. 293
Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo sei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
G.U. 18 luglio 2001, n. 165

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2005
Linee Guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna di cui all’articolo 20,
comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334
G.U. 16 marzo 2005, n. 62 (suppl. ord. n. 40)

Decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238
Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
G.U. 21 novembre 2005, n. 271 (suppl. ord. n. 189)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2007
Linee guida per l’informazione alla popolazione sul rischio industriale
G.U. 5 marzo 2007, n. 53 (suppl. ord .n. 58)

Decreto del Ministero dell'ambiente 26 maggio 2009 n. 138
Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione del personale che lavora
nello stabilimento sui piani di emergenza interni, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
G.U. 29 settembre 2009, n. 226
Edizione n° 27, ottobre 2014
115
UI Torino – AMBIENTE

Decreto del Ministero dell'ambiente 24 luglio 2009 n. 139
Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione della popolazione sui piani
di emergenza esterni, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334.
G.U. 29 settembre 2009, n. 226
8.2. Regolamentazione
Sono soggetti alla normativa sulle attività a rischio di incidente rilevante gli stabilimenti in cui sono
presenti le sostanze e i preparati indicati nell'allegato 1 al D.Lgs. 334/1999, ed in particolare quelli
classificati come segue:

molto tossici (R 26, 27, 28)

tossici (R 23, 24, 25, 39, 48)

comburenti (R 7, 8, 9)

esplosivi (R 2, 3)

estremamente infiammabili (R 12)

facilmente infiammabili (R11, 17)

infiammabili (R 10)

pericolosi per l'ambiente (R 50, 51/53)

altre categorie (R 14, 29)
Qualora la quantità individuale di ciascuna sostanza specificata e quella complessiva di sostanze o
preparati classificati come sopra superino una prima serie di soglie, in relazione alle quantità
massima detenibili nel sito, l’impresa è assoggettata a notifica176. Al superamento di una seconda
serie di soglie più elevate, inoltre, è necessario predisporre un rapporto di sicurezza177.
La notifica è inviata al Ministero dell’ambiente, alla Regione, alla Provincia, al Comune, al Prefetto
e al Comitato tecnico regionale o interregionale dei VV.FF. Contestualmente deve essere trasmessa
un'apposita scheda informativa al Ministero dell’ambiente, alla Regione, al Comune, al Prefetto.
Parte delle informazioni contenute nella scheda sono trasmesse dal Sindaco alla popolazione
interessata.
Il rapporto di sicurezza è trasmesso al Comitato tecnico regionale o interregionale dei VV.FF, salvo
diverse indicazioni della Regione, e dà origine a un’istruttoria destinata a concludersi con un
provvedimento che prescrive gli eventuali interventi integrativi per la prevenzione e la riduzione dei
rischi di evento incidentale. Per i nuovi impianti deve essere presentato un rapporto preliminare di
sicurezza, al fine di ottenere il nulla osta di fattibilità, necessario per poter avviare la costruzione; il
rapporto di sicurezza è poi presentato prima dell’inizio dell’attività, al fine di acquisire il parere
tecnico conclusivo, in carenza del quale è possibile procedere previa presentazione di apposita
perizia giurata. Il rapporto di sicurezza deve essere aggiornato almeno ogni 5 anni, oppure in caso di
richiesta del Ministero dell'ambiente, di modifiche agli impianti o di acquisizione di nuove
conoscenze in materia.
176
177
D.Lgs. 334/1999, art. 6.
D.Lgs. 334/1999, art. 8.
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UI Torino – AMBIENTE
Il gestore soggetto a rapporto di sicurezza deve predisporre altresì un piano di emergenza interno 178.
Le imprese soggette a notifica devono definire una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti,
da riesaminare ogni 2 anni, ed attuare un sistema di gestione della sicurezza179.
Qualora si detengano sostanze pericolose in quantità inferiore alle soglie della notifica occorre
comunque valutare la possibilità che si verifichino incidenti rilevanti, integrando il documento di
valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008180.
8.3. Scadenze
Fattispecie
Riesame della politica di prevenzione
Data
ogni 2 anni
Enti competenti
(D.Lgs. 334/1999, art. 7.4)
Riesame del rapporto di sicurezza (D.Lgs.
almeno ogni 5 anni
334/1999, art. 8.7)
Riesame del piano di emergenza interno
Comitato tecnico regionale o
interregionale dei VV.FF
almeno ogni 3 anni
(D.Lgs. 334/1999, art. 11.3)
8.4. Documenti
Fattispecie
Presenza di sostanze pericolose in quantità da
configurare il solo obbligo di notifica
Presenza di sostanze pericolose in quantità da
configurare l'obbligo di rapporto di sicurezza
Presenza di sostanze pericolose in quantità inferiori
alle soglie della notifica
Presenza di sostanze pericolose in quantità inferiori
alle soglie per la notifica ma superiori a quelle per la
dichiarazione ex D.P.R. 175/88
Documenti richiesti
notifica, politica di prevenzione,
documentazione del sistema di gestione,
scheda informativa
notifica, politica di prevenzione,
documentazione del sistema di gestione,
rapporto di sicurezza, piano di emergenza
interno, scheda informativa
integrazione al documento di valutazione dei
rischi ex D.Lgs. 81/2008
relazione, scheda informativa
8.5. Illeciti e sanzioni
Fattispecie
Omessi notifica, rapporto di sicurezza, politica di
prevenzione (D.Lgs. 334/1999, art. 27.1)
Omessa scheda informativa (D.Lgs. 334/1999, art. 27.2)
Mancato rispetto delle prescrizioni del rapporto di
sicurezza e delle autorità competenti (D.Lgs. 334/1999, art.
Sanzione
arresto fino a 1 anno
arresto fino a 6 mesi
arresto da 6 mesi a 3 anni
27.3)
178
D.Lgs. 334/1999, art. 11.
D.Lgs. 334/1999, art. 7.
180
D.Lgs. 334/1999, art. 5.2.
179
Edizione n° 27, ottobre 2014
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UI Torino – AMBIENTE
Mancato adempimento agli obblighi previsti in caso di
arresto da 6 mesi a 3 anni
incidente rilevante (D.Lgs. 334/1999, art. 27.3)
Mancata attuazione del sistema di gestione della sicurezza arresto da 3 mesi a 1 anno
(D.Lgs. 334/1999, art. 27.5)
Mancato aggiornamento del rapporto di sicurezza (D.Lgs.
arresto fino a 3 mesi
334/1999, art. 27.6)
Mancato aggiornamento della politica di prevenzione
arresto fino a 3 mesi
(D.Lgs. 334/1999, art. 27.6)
Mancata trasmissione della relazione per stabilimenti non
soggetti a notifica ma in dichiarazione ex D.P.R. 175/88
sanzione amministrativa da 15.493 a
92.962 €
(D.Lgs. 334/1999, art. 27.7)
Mancati adozione e riesame del piano di emergenza
interno (D.Lgs. 334/1999, art. 27.7)
Mancata trasmissione di informazioni da parte di
stabilimenti con possibili effetti domino (D.Lgs. 334/1999,
sanzione amministrativa da 15.493 a
92.962 €
sanzione amministrativa da 15.493 a
92.962 €
art. 27.7)
Edizione n° 27, ottobre 2014
118
UI Torino – AMBIENTE
9. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)
9.1. Principali riferimenti normativi

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988
Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del
giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottata ai sensi
dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377
G.U. 5 gennaio 1989, n. 4

Decreto del Ministero dell’ambiente 1 aprile 2004
Linee guida per l’utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale
G.U. 9 aprile 2004, n. 84

Circolare del Ministero dell’ambiente 1 giugno 2005
Disposizioni concernenti il pagamento dello 0,5 per mille ai sensi dell'articolo 27 della
legge 30 aprile 1999, n. 136, come modificato dall'articolo 77, comma 2, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, per le opere assoggettate alla procedura di VIA statale di cui
all'articolo 6 della legge 8 luglio 1989, n. 349.
G.U. 22 giugno 2005, n. 143

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale
G.U. 14 aprile 2006, n. 88 (suppl. ord. n. 96)
Parte seconda
9.2. Regolamentazione
La valutazione di impatto ambientale riguarda singoli progetti che possono comportare impatti
potenzialmente negativi e significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. Interviene prima
delle fasi di autorizzazione e rappresenta uno strumento di supporto alla decisione al fine di
verificare in modo preventivo e partecipato le conseguenze ambientali. Il procedimento di VIA si
articola in linea di principio nelle seguenti fasi:

verifica di assoggettabilità a VIA del progetto (quando prevista): l’Autorità competente ne dà
avviso sul proprio sito web concedendo 45 gg per ricevere osservazioni e pronunciandosi nei
successivi 45 gg181;

definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale: fase avviata su richiesta
discrezionale del proponente, da concludersi entro 60 gg182;

consultazione pubblica: fase avviata contestualmente alla presentazione dell’istanza di VIA,
attraverso comunicazioni a mezzo stampa e sul sito web dell’Autorità competente, di durata di
60 gg183;
181
D.Lgs. 152/2006, art. 20.
D.Lgs. 152/2006, art. 21.
183
D.Lgs. 152/2006, art. 24.
182
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UI Torino – AMBIENTE

valutazione dello studio e degli esiti della consultazione, con decisione da assumere con parere
motivato dell’Autorità competente entro 150 gg dalla presentazione dell’istanza, prolungabili di
ulteriori 60 per casi di particolare complessità184.
Le opere indicate nell’allegato II alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 sono di competenza
statale, le opere elencate nell’allegato III sono di competenza delle regioni e delle province
autonome, le opere elencate nell’allegato IV sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità di
competenza delle regioni e delle province autonome. Per queste ultime opere non sono al momento
applicabili le soglie di esclusione indicate, in attesa di una loro ridefinizione a mezzo di apposito
decreto, per cui la valutazione dei progetti è effettuata caso per caso dall’Autorità competente,
secondo i criteri dell’allegato V della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 indipendentemente dalla
dimensione, allo scopo di decidere se sottoporli alla vera e propria VIA185.
Per le opere di competenza statale l’iter l’autorità competente è rappresentata dal Ministero
dell’ambiente.
Per i progetti di competenza statale che ricadono anche nel campo di applicazione della normativa
IPPC ex D.Lgs. 59/2005, la VIA fa luogo dell’autorizzazione integrata ambientale.
Le modifiche e/o estensioni di progetti di cui agli allegati II e III conformi alle soglie previste sono
soggette a VIA. Tutte le altre modifiche e/o estensioni comprese quelle riferite ai progetti
dell’allegato IV, sono invece soggette a procedure di verifica che deve accertare se le stesse
debbano considerasi sostanziali, ossia produrre effetti negativi significativi, ed in tal caso saranno
oggetto della procedura di VIA.
9.3. Scadenze
Non vi sono scadenze.
9.4 Documenti
Fattispecie
Documenti richiesti
Realizzazione di progetti sottoposti a verifica di
assoggettabilità
Pronunciamento dell’Autorità competente
Realizzazione di progetti sottoposti a valutazione di
impatto ambientale
Provvedimento di valutazione di impatto
ambientale
184
185
D.Lgs. 152/2006, artt. 25, 26, 27.
D.Lgs. 152/2006, art 6.7.c
Edizione n° 27, ottobre 2014
120
UI Torino – AMBIENTE
9.5. Illeciti e sanzioni
Fattispecie
Sanzione
Opere ed interventi realizzati senza la previa
sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di
valutazione in violazione delle disposizioni di cui al Titolo
III, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto
disposto dai provvedimenti finali (D.Lgs. 152/2006, art. 29.4)
Edizione n° 27, ottobre 2014

sospensione dei lavori,

demolizione e ripristino dei
luoghi.
121
UI Torino – AMBIENTE
10. PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL’INQUINAMENTO (IPPC)
10.1. Principali riferimenti normativi

Circolare del Ministero dell’ambiente 13 luglio 2004
Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare
riferimento all’allegato I
G.U. 19 luglio 2004, n. 167

Decreto del Ministero dell’ambiente del 31 gennaio 2005
Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
372.
G.U. 13 giugno 2005, n. 135 (suppl. ord. n. 107)

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale
G.U. 14 aprile 2006, n. 88 (suppl. ord. n. 96)
Parte seconda, titolo III-bis

Decreto del Ministero dell'Ambiente del 19 aprile 2006.
Determinazione dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione
integrata ambientale, per gli impianti di competenza statale, ai sensi del decreto legislativo
18 febbraio 2005, n. 59.
G.U. 28 aprile 2006, n. 98

Regolamento 18 gennaio 2006 n. 166/2006
relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze
inquinanti e che modifica le direttive 91/689/Cee e 96/61/Ce del Consiglio.
G.U.U.E. 4 febbraio 2006 n. L 33

Decreto del Ministero dell’ambiente del 29 gennaio 2007
Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliorie tecniche
disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività
elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59
G.U. 31 maggio 2007, n. 125 (suppl. ord. n. 127)

Decreto del Ministero dell’ambiente del 29 gennaio 2007
Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili, in materia di fabbricazione di vetro, fritte vetrose e prodotti ceramici, per le
attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
G.U. 31 maggio 2007, n. 125 (suppl. ord. 127)

Decreto del Ministero dell’ambiente del 29 gennaio 2007
Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili, in materia di raffinerie, per le attività elencate nell'allegato I del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
G.U. 31 maggio 2007, n. 125 (suppl. ord. n. 127)
Edizione n° 27, ottobre 2014
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UI Torino – AMBIENTE

Decreto del Ministero dell’ambiente del 29 gennaio 2007
Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili, in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
G.U. 7 giugno 2007, n. 130 (suppl. ord. n. 133)

Decreto del Ministero dell’ambiente del 7 febbraio 2007
Formato e modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata
ambientale di competenza statale.
G.U. 15 marzo 2007, n. 62

Decreto del Ministero dell’ambiente del 15 febbraio 2007
Istituzione della Commissione di cui all’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.
G.U. 15 marzo 2007, n. 62

Decreto del Ministero dell’ambiente 24 aprile 2008
Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli
previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della
direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
Comunicato in G.U. 22 settembre 2008, n. 222

Decreto del Ministero dell’ambiente del 1 ottobre 2008
Emanazione di linee guida in materia di analisi degli aspetti economici e degli effetti
incrociati per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio
G.U. 12 febbraio 2009, n. 35

Decreto del Ministero dell’ambiente del 1 ottobre 2008
Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in
materia di trattamento di superficie di metalli, per le attività elencate nell'allegato I del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
G.U. 3 marzo 2009, n. 51 (suppl. ord. n. 29)

Decreto del Ministero dell’ambiente del 1 ottobre 2008
Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in
materia di produzione di cloro-alcali e olefine leggere per le attività elencate nell'allegato I
del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
G.U. 3 marzo 2009, n. 51 (suppl. ord. n. 29)

Decreto del Ministero dell’ambiente del 1 ottobre 2008
Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in
materia di industria alimentare, per le attività elencate nell'allegato I del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
G.U. 3 marzo 2009, n. 51 (suppl. ord. n. 29)

Decreto del Ministero dell’ambiente del 1 ottobre 2008
Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in
materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
G.U. 3 marzo 2009, n. 51 (suppl. ord. n. 29)
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123
UI Torino – AMBIENTE

Comunicato del Ministero dell’ambiente
Indicazioni relative all'acquisizione delle informazioni ex articolo 5 del Regolamento (CE)
n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'istituzione di un Registro
europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti.
G.U. 29 aprile 2009, n. 98

Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157
Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all’istituzione di un
Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica
le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE
G.U. 26 settembre 2011, n. 224 (suppl. ord. n. 212)

Decisione 2012/134/UE del 28 febbraio 2012
che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione del
vetro ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alle emissioni industriali
G.U.U.E. 8 marzo 2012, n. L 70

Decisione 2012/135/UE del 28 febbraio 2012
che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di
ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alle emissioni industriali
G.U.U.E. 8 marzo 2012, n. L 70

Decisione 2012/249/UE del 7 maggio 2012
relativa alla determinazione dei periodi di avvio e di arresto ai fini della direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali
G.U.U.E. 9 maggio 2012, n. L 123

Decisione 2013/84/UE del 11 febbraio 2013
che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti
l’industria conciaria ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alle emissioni industriali
G.U.U.E. 16 febbraio 2013, n. L 45

Decisione 2013/163/UE del 26 marzo 2013
che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la
calce e l’ossido di magnesio, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa alle emissioni industriali
G.U.U.E. 9 aprile 2013, n. L 100

Decisione 2013/732/UE del 9 dicembre 2013
che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di
cloro-alcali ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alle emissioni industriali
G.U.U.E. 11 dicembre 2013 n. L 332

Comunicazione della Commissione europea 2014/C 136 del 6 maggio 2014
Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22,
paragrafo 2, della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali.
Edizione n° 27, ottobre 2014
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UI Torino – AMBIENTE
G.U.U.E. 6 maggio 2014, n. C 136

Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46
Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento).
G.U. 27 marzo 2014, n. 72 (suppl. ord. n. 27)

Decisione 2014/687/UE del 26 settembre 2014
che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di
pasta per carta, carta e cartone, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio
G.U.U.E. 30 settembre 2014, n. L 284
10.2. Regolamentazione
Sono soggette alla normativa sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento di cui al
titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 le attività elencate nel relativo allegato VIII.
A. Autorizzazioni186
L’autorizzazione integrata ambientale (AIA) assorbe tutte le autorizzazioni ambientali (con
l’eccezione dell’autorizzazione per le emissioni di CO2, vedi par. 3.3) ed è rilasciata dalla Regione o
dalla Provincia delegata o, per gli impianti elencati nell’all. XII alla parte seconda del D.Lgs.
152/2006, dal Ministero dell’ambiente. Alla pubblicità dell’avvio del procedimento provvede
l’autorità competente tramite il proprio sito Internet. Le autorizzazioni sono rilasciate entro 150 gg
dalla presentazione della domanda, salvo richiesta di integrazioni.
L’AIA rappresenta un’autorizzazione all’esercizio dell’installazione che può comprendere più
impianti o più attività, anche accessorie.
L’AIA viene periodicamente riesaminata in funzione dell’aggiornamento delle conclusioni sulle
BAT. Il riesame, che vale come rinnovo dell’autorizzazione, è effettuato entro 4 anni dalla
pubblicazione di detto aggiornamento e comunque prima che siano trascorsi 10 anni dall’ultimo
riesame o dal primo rilascio dell’AIA (portati a 16 anni per le installazioni registrate EMAS e a 12
anni per quelle certificate ISO 14001).
L’autorità competente può chiedere che il riesame sia effettuato anche prima di tali termini se
situazioni di inquinamento o l’evoluzione delle BAT lo dovessero rendere necessario.
Entro le scadenze sopra indicate il gestore presenta istanza di riesame. Se l’istanza non è trasmessa
entro il termine di 10 anni, o quello più lungo per le attività con certificazione ambientale,
l’autorizzazione decade e l’autorità dispone la chiusura dell’istallazione. Qualora il riesame sia
richiesto dall’autorità competente questa ne dà comunicazione al gestore fissando i termini per la
presentazione della documentazione richiesta.
186
D.Lgs. 152/2006, artt. 29-ter, 29-quater e 29-sexies.
Edizione n° 27, ottobre 2014
125
UI Torino – AMBIENTE
B. Migliori tecniche disponibili (BAT)187
Il gestore deve adottare, per quanto tecnicamente ed economicamente possibile, le migliori tecniche
disponibili (BAT), definite a livello nazionale da appositi decreti ministeriali e a livello comunitario
da linee guida non tradotte (BREF “Documenti di riferimento delle BAT”) e non pubblicate in
G.U.U.E, reperibili esclusivamente nel sito http://eippcb.jrc.es/pages/Factivities.htm.
Alle BAT comunitarie si affiancano le “Conclusioni sulle BAT”, documenti pubblicati anche in
italiano che contengono i dati riassuntivi delle migliori tecniche disponibili.
Nell’ambito dei BREF sono inoltre definiti i BAT-AEL, ossia i “livelli di emissione associati alle
migliori tecniche disponibili”, espressi come intervalli di valori.
Le Conclusioni sulle BAT e i BAT-AEL rappresenteranno i riferimenti principali per le prescrizioni
dell’AIA, ma sono possibili deroghe in caso di costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali.
C. Lo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee
Il gestore dell’installazione, in caso di nuova AIA o di rinnovo della stessa, deve allegare all’istanza
una “relazione di riferimento” qualora l’attività comporti l’utilizzo, la lavorazione o lo scarico di
sostanze pericolose, tenendo conto della possibilità che queste possano determinare contaminazione
del suolo o delle acque sotterranee188.
Questa relazione descrive lo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee in relazione all’uso
delle sostanze pericolose presenti, al fine di poter effettuare un confronto quantitativo con lo stato
del sito al momento della futura cessazione dell’attività.
La Commissione europea ha emanato delle linee guida che forniscono indirizzi in merito
all’elaborazione della Relazione di riferimento189.
A questo proposito l’AIA conterrà misure per la prevenzione dell’inquinamento del suolo da parte
delle sostanze pericolose individuate e per la verifica della loro efficacia. Il controllo delle acque
sotterranee sarà prescritto almeno ogni 5 anni, mentre quello del suolo almeno ogni 10. È prevista
inoltre la prestazione di garanzie finanziarie che coprano i costi dell’eventuale ripristino del sito che
fosse necessario al momento della cessazione definitiva dell’attività. I criteri per la determinazione
dell’importo delle garanzie saranno stabiliti con decreto ministeriale.
D. Modifiche degli impianti190
Il gestore deve comunicare all’autorità competente le modifiche che intende apportare all’impianto.
Decorsi 60 gg senza osservazioni il gestore può realizzare le modifiche; se queste sono invece
giudicate sostanziali occorre presentare una domanda di autorizzazione.
E. Comunicazioni
Il gestore comunica preventivamente all’autorità competente l’attuazione delle prescrizioni
dell’autorizzazione e trasmette ad essa, al Comune ed all’ente responsabile degli accertamenti i
risultati degli autocontrolli191.
187
D.Lgs. 152/2006, art. 29-bis.
D.Lgs. 152/2006, art. 29-ter.1.m.
189
Comunicazione della Commissione n. 2014/C 136
190
D.Lgs. 59/2005, art. 29-nonies.
191
D.Lgs. 152/2006, art. 29-decies.
188
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UI Torino – AMBIENTE
Il gestore è tenuto ad informare l’autorità competente di ogni nuova istanza presentata in materia di
rischi di incidenti rilevanti, di valutazione di impatto ambientale e di urbanistica, prima di effettuare
gli interventi relativi.
Il gestore informa immediatamente l’autorità competente, nonché Comune e ARPA, delle
violazioni delle condizioni dell’autorizzazione, provvedendo al ripristino della conformità nel più
breve tempo possibile.
Il gestore informa immediatamente l’autorità competente del verificarsi di incidenti o di eventi
imprevisti che incidano in modo significativo sull’ambiente.
I dati di emissione in aria, in acqua e nel suolo delle sostanze indicate nell’allegato II al D.P.R.
157/2011, nonché i dati relativi ai rifiuti conferiti fuori sito, se superiori alle soglie ivi indicate, sono
trasmessi annualmente al Registro PRTR entro il 30 aprile dell’anno successivo. La comunicazione
può essere modificata o integrata entro il 30 giugno dello stesso anno192.
N.B. Il registro PRTR ricomprende anche attività non IPPC, elencate in allegato I al Regolamento.
F. Attività di controllo
Per il controllo delle installazioni IPPC è prevista un’attività ispettiva presso i siti svolta con oneri a
carico del gestore. Il periodo tra due visite ispettive non supera un anno per i siti che presentano
rischi più elevati, tre anni per quelli a minor rischio e 6 mesi per quelli nei quali precedenti
ispezioni avevano evidenziato gravi inosservanze delle condizioni di autorizzazione. I livelli di
rischio sono determinati dalla Regione.
G. Esercizio in assenza di autorizzazione o inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie
In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione,
l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni alla diffida o alla diffida e
contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato.
Se una violazione delle prescrizioni è reiterata più di due volte all’anno la diffida è accompagnata
dalla sospensione dell’attività per un tempo determinato.
Se l’infrazione ha determinato esercizio in assenza di autorizzazione l’autorità deve procedere alla
chiusura dell’installazione.
H. Tariffe
Le istruttorie per il rilascio e le modifiche dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ed i controlli
correlati sono soggetti al pagamento di tariffa, calcolata con le modalità stabilite dal D.M. 24 aprile
2008.
10.3. Scadenze
Fattispecie
Comunicazione di attuazione delle
prescrizioni dell’autorizzazione (D.Lgs.
Data
prima dell’attuazione
Enti competenti
Autorità competente
152/2006, art. 29-decies.1)
192
D.P.R. 157/2011, art. 4.1
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UI Torino – AMBIENTE
Fattispecie
Comunicazione dati di emissione (D.Lgs.
152/2006, art. 29-decies.2)
Dichiarazione annuale dei dati di
emissione al Registro PRTR (D.P.R.
Data
Come da prescrizioni
dell’autorizzazione
30/04
Enti competenti
Autorità competente, Comune
ed ente responsabile degli
accertamenti
ISPRA
157/2011, art. 4.1)
Presentazione delle informazioni
necessarie ai fini del riesame delle
condizioni di autorizzazione (D.Lgs.
Entro il termine stabilito Autorità competente
dall’Autorità competente
a seguito della
152/2006, art. 29-octies.5)
comunicazione di avvio
del riesame
Presentazione domanda della domanda di 07/09/2014
Autorità competente
autorizzazione da parte dei gestori di
installazioni diventate soggette ad AIA a
seguito delle modifiche normative
apportate dal D.Lgs. 46/2014 (D.Lgs.
46/2014, art. 29.2)
10.4. Documenti
Fattispecie
Documenti richiesti
 AIA
 Risultati autocontrolli prescritti da AIA
 Denuncia a inventario PRTR (in caso di
superamento soglie)
Attività IPPC
10.5. Illeciti e sanzioni
Fattispecie
Esercizio di attività senza AIA o dopo sua sospensione o
revoca (D.Lgs. 152/2006, art. 29-quattuordecies.1)
Esercizio di attività senza AIA o dopo sua sospensione o
revoca se questo comporta lo scarico di sostanze
pericolose o raccolta, trasporto, recupero o smaltimento di
rifiuti pericolosi (D.Lgs. 152/2006, art. 29-quattuordecies.1)
Mancata osservanza delle prescrizioni dell’AIA o
dell’Autorità competente (D.Lgs. 152/2006, art. 29-
Sanzione
arresto fino a un anno o ammenda da
2.500 a 26.000 €
arresto da sei mesi a due anni e
ammenda da 5.000 a 52.000 €, con
confisca dell’area in caso di discarica
sanzione amministrativa da 1.500 a
26.000 €
quattuordecies.2)
Mancata osservanza delle prescrizioni dell’AIA o
dell’Autorità Competente se relativa a:
a) superamento dei limiti di emissione,
b) gestione dei rifiuti,
c) scarichi in aree protette.
ammenda da 5.000 a 26.000 €
(D.Lgs. 152/2006, art. 29-quattuordecies.3)
Edizione n° 27, ottobre 2014
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UI Torino – AMBIENTE
Mancata osservanza delle prescrizioni dell’AIA o
dell’Autorità Competente se relativa a:
a) gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi,
b) scarico di sostanze pericolose,
c) superamento dei limiti di emissione che determina
superamento dei limiti di qualità dell’aria,
d) utilizzo di combustibili non autorizzati.
ammenda da 5.000 a 26.000 € e arresto
fino a 2 anni
(D.Lgs. 152/2006, art. 29-quattuordecies.4)
Modifica sostanziale di installazione senza autorizzazione arresto fino a un anno o ammenda da
(D.Lgs. 152/2006, art. 29-quattuordecies.5)
2.500 a 26.000 €
Modifica non sostanziale senza comunicazione o senza
sanzione amministrativa da 1.500 a
attendere il termine dei 60 gg (D.Lgs. 152/2006, art. 2915.000 €
quattuordecies.6)
Mancata comunicazione di:
a) attuazione di quanto previsto dall’AIA,
b) incidenti o eventi imprevisti
sanzione amministrativa da 5.000 a
52.000 €
(D.Lgs. 152/2006, art. 29-quattuordecies.7)
Mancata comunicazione dei dati delle misurazioni delle
emissioni (D.Lgs. 152/2006, art. 29-quattuordecies.8)
sanzione amministrativa da 2.500 a
11.000 €
Se il ritardo è minore di 60 gg o se incompleta o inesatta sanzione amministrativa da 250 a 1.100
ma con i dati di esercizio dell’impianto (D.Lgs. 152/2006, art. €
29-quattuordecies.8)
Comunicazione con dati falsificati o alterati (D.Lgs.
reclusione fino a 2 anni
152/2006, art. 29-quattuordecies.9)
Mancata comunicazione di dati relativi alla gestione di
rifiuti pericolosi (D.Lgs. 152/2006, art. 29-quattuordecies.8)
sanzione amministrativa da 15.000 a
66.000 €
Comunicazione con dati falsificati o alterati (D.Lgs.
reclusione fino a 2 anni
152/2006, art. 29-quattuordecies.9)
Mancata presentazione di documentazione richiesta
dall’autorità competente nell’ambito di un procedimento
di autorizzazione o di riesame (D.Lgs. 152/2006, art. 29-
sanzione amministrativa da 5.000 a
26.000 €
quattuordecies.10)
Mancata presentazione di documentazione richiesta
dall’autorità competente nell’ambito di un procedimento
di riesame (D.Lgs. 152/2006, art. 29-octies.5)
Omessa comunicazione PRTR entro il 30 aprile (D.Lgs.
46/2014, art. 29.3)
Omessa comunicazione PRTR entro il 30 aprile (D.Lgs.
46/2014, art. 29.3)
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sanzione amministrativa da 10.000 a
60.000 €
sanzione amministrativa da 5.000 a
52.000 €
sanzione amministrativa da 5.000 a
26.000 €
129
UI Torino – AMBIENTE
APPENDICE
NORMATIVA AMBIENTALE DELLA REGIONE PIEMONTE
1. ACQUA
1.1. SCARICHI IDRICI
1.1.1. Principali riferimenti normativi

Deliberazione del Consiglio Regionale 24 maggio 1979, n. 469-3826
Determinazione delle tariffe relative ai servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e
scarico delle acque (artt. 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319)
B.U.R.P. 17 luglio 1979, n. 29

Legge Regionale 26 marzo 1990, n. 13
Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10
maggio 1976, n. 319)
B.U.R.P. 4 aprile 1990, n. 14

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 1991, n. 2/ECO
Criteri interpretativi e di prima applicazione della legge regionale del 26 marzo 1990, n.
13: “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili”
B.U.R.P. 30 gennaio 1991, n. 5

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 26 maggio 1992, n. 9/ECO
Criteri interpretativi e di indirizzo all’applicazione della Legge Regionale 26 marzo 1990,
n. 13, concernenti l’obbligo di allacciamento alle pubbliche fognature e la disciplina dei
relativi scarichi
B.U.R.P. 3 giugno 1992, n. 23

Legge Regionale 17 novembre 1993, n. 48
Individuazione ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in
capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi
delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni
B.U.R.P. 24 novembre 1993, n. 47

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 31 dicembre 1993, n. 15/TSI
Criteri interpretativi e di prima applicazione della legge regionale 17 novembre 1993, n.
48: “Individuazione ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni
amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e
controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive
modifiche ed integrazioni”
B.U.R.P. 5 gennaio 1994, n. 1
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 Legge Regionale 3 luglio 1996, n. 37
Modifiche della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle
pubbliche fognature e degli scarichi civili” e riapertura dei termini per la presentazione
delle domande di autorizzazione per talune tipologie di scarichi da insediamenti civili
equiparati agli esistenti e per gli scarichi delle pubbliche fognature
B.U.R.P. 10 luglio 1996, n. 28
 Legge Regionale 22 dicembre 2000, n. 60
Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale
B.U.R.P. 28 dicembre 2000, n. 52
 Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61
Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in
materia di tutela delle acque
B.U.R.P. 3 gennaio 2001, n. 1
 Circolare del presidente della Giunta regionale 5 novembre 2001, n. 10/AQA
Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152. Scarichi di acque reflue domestiche provenienti
da talune tipologie di insediamenti civili considerati “esistenti” ai sensi dell’articolo 13 della
legge regionale 26 marzo 1990 n. 13
B.U.R.P. 7 novembre 2001, n. 45
 Legge Regionale 7 aprile 2003, n. 6
Disposizioni in materia di autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue domestiche e
modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela della acque
sotterranee)
B.U.R.P. 10 aprile 2003, n. 15

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R
Regolamento regionale recante: “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle
acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”.
B.U.R.P. 23 febbraio 2006, n. 8

Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. 117-10731
Approvazione del Piano di tutela delle acque
BURP 3 maggio 2007, n. 18

Circolare della Regione Piemonte 28 gennaio 2014 n. 1/AMB
Indicazioni applicative in merito al d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Disciplina
dell’autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in
materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad
autorizzazione integrata ambientale”.
B.U.R.P. 30 gennaio 2014, n. 5 (suppl. ord. n. 1)
1.1.2. Regolamentazione
A. Scarichi civili
Sono definiti scarichi civili quelli provenienti da edifici adibiti ad abitazione o allo svolgimento di
attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica, commerciale, sanitaria. Per
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UI Torino – AMBIENTE
gli insediamenti adibiti ad attività di produzione beni e prestazione servizi sono civili gli scarichi di
servizi igienici, cucine e mense193.
La LR 13/90 definisce i criteri per l’assimilazione degli scarichi idrici tecnologici agli scarichi di
acque reflue domestiche, limitatamente ai casi di recapito in acque superficiali.
A.1. Autorizzazioni
Gli scarichi civili in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto dei regolamenti emanati
dal gestore dell’impianto di depurazione. Il collegamento alla pubblica fognatura è obbligatorio se
la distanza è inferiore a 100 m194.
Gli scarichi civili originati da imprese e che non recapitano in pubblica fognatura debbono essere
autorizzati tramite autorizzazione unica ambientale.
Sono sempre ammessi in acque superficiali, mentre sul suolo e nel sottosuolo debbono essere
inferiori a 25 m3/giorno, ovvero provenienti da insediamenti di consistenza inferiore a 50 vani e
5000 m3, o con capienza inferiore a 100 posti letto o addetti, nel rispetto delle prescrizioni tecniche
della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977195.
L’Autorità competente per gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività di produzione
di beni e di servizi è la Provincia, negli altri casi il Comune.
A.2. Limiti di accettabilità
I limiti di accettabilità per gli scarichi civili in acque superficiali sono stabiliti dalla L.R. 13/1990.
B. Misuratori di portata
Il Piano di tutela delle acque impone l'installazione di misuratori di portata sugli scarichi di acque
reflue industriali recapitanti in acque superficiali con volume medio annuo superiore a 100.000
m3.196
C. Denuncia degli scarichi in pubblica fognatura
I volumi scaricati in pubblica fognatura debbono essere denunciati entro il 31 marzo di ciascun
anno197. Sono esentati gli scarichi civili se l’acqua è stata approvvigionata da pubblico acquedotto.
D. Acque pluviali198
Lo scarico di acque pluviali di dilavamento effettuato attraverso condotte separate che recapitano in
acque superficiali o sul suolo è sottoposto agli eventuali trattamenti che saranno definiti dai
regolamenti edilizi comunali sulla base di specifiche direttive regionali.
Norme specifiche sono definite per le acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da:
193
L.R. 13/1990, art. 14.2.
L.R. 13/1990, art. 8.2.
195
L.R. 13/1990, artt. 16-17.
196
D.C.R. 117-10731/2007, art. 28.
197
D.C.R. 469/1979, all. D.
198
D.P.G.R. 1/R/2006.
194
Edizione n° 27, ottobre 2014
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UI Torino – AMBIENTE

attività IPPC;

attività di distribuzione del carburante;

stabilimenti di lavorazione di oli minerali non IPPC e i relativi depositi per uso
commerciale;

i centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;

i depositi, i centri di raccolta, trattamento e trasformazione dei rifiuti e le discariche non
rientranti nelle attività IPPC;

le aree intermodali destinate all’interscambio di merci e materiali.
I gestori di queste attività/impianti devono predisporre un apposito piano di prevenzione e gestione
secondo lo schema allegato al regolamento ed inviarlo alle autorità competenti per approvazione.
E. Tassa di concessione regionale
Non è applicata la tassa di concessione regionale per le autorizzazioni per scarichi di acque di
rifiuto in acque pubbliche, o comunque con esse collegate.
1.1.3. Scadenze
Fattispecie
Denuncia degli scarichi idrici in pubblica
fognatura (D.C.R. 469/1979, all. D)
Data
31/03
Enti competenti
Ente gestore del servizio di
depurazione
1.1.4. Documenti
Fattispecie
Scarico civile in acque superficiali, sul suolo o nel
sottosuolo
Documenti richiesti
autorizzazione provinciale o comunale
(possibile autorizzazione tacita se
domanda presentata entro il
19/10/1990), ovvero AUA
Scarico in pubblica fognatura di scarichi industriali o denuncia annuale
di scarichi civili di acqua approvvigionata in modo
autonomo
1.1.5. Illeciti e sanzioni
Fattispecie
Scarico indiretto sul suolo (L.R. 59/1995, art. 38)
Sanzione
sanzione amministrativa da 2.582 a
10.329 €
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UI Torino – AMBIENTE
1.2. APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA AL DI FUORI DEI PUBBLICI SERVIZI
1.2.1. Principali riferimenti normativi
 Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56
Tutela ed uso del suolo
B.U.R.P. 24 dicembre 1977, n. 53
 Circolare del Presidente della Giunta Regionale 28 febbraio 1994, n. 9/TSI
Modalità per la denuncia dei pozzi esistenti ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 12
luglio 1993, n. 275
B.U.R.P. 2 marzo 1994, n. 9
 Legge Regionale 13 aprile 1994, n. 5
Subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque
pubbliche
B.U.R.P. 20 aprile 1994, n. 16
 Legge Regionale 30 aprile 1996, n. 22
Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee
B.U.R.P. 8 maggio 1996, n. 1
 Legge Regionale 29 novembre 1996, n. 88
Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica
B.U.R.P. 11 dicembre 1996, n. 50
 Legge Regionale 9 agosto 1999, n. 22
Norme per la standardizzazione delle informazioni sulle opere connesse all'uso dell'acqua e
riapertura dei termini per la presentazione delle domande di rinnovo delle utenze di acqua
pubblica prorogate dalla legge regionale 29 novembre 1996, n. 88
B.U.R.P. 11 agosto 1999, n. 32
 Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61
Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in
materia di tutela delle acque
B.U.R.P. 3 gennaio 2001, n. 1
 Circolare del Presidente della Giunta Regionale 7 aprile 2000, n. 3/LAP
Articolo 11 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 " Ricerca, uso e tutela delle acque
sotterranee". Adempimenti relativi alle domande di riconoscimento o concessione delle
preesistenti utenze di acque sotterranee per usi diversi da quelli domestici
B.U.R.P. 12 aprile 2000, n. 15
 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 4/R
Regolamento regionale recante: “Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e
di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica”
B.U.R.P. 7 marzo 2001, n. 10
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 Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 aprile 2001, n. 4/LAP
Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e legge regionale 26 aprile 2000 n. 44. Prime
indicazioni operative in ordine ai procedimenti di concessione di derivazione di acqua
pubblica e alle modalità di quantificazione del canone
B.U.R.P. 18 aprile 2001, n. 16
 Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20
Legge Finanziaria per l’anno 2002
B.U.R.P. 8 agosto 2002, n. 32 (suppl. ord. n. 1)
 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 luglio 2003, n. 10/R
Regolamento regionale recante: “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione
di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”
B.U.R.P. 31 luglio 2003, n. 31 (suppl. ord. n. 2)
 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 febbraio 2004, n. 1/R
Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R
(Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle
utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica)”
B.U.R.P. 27 febbraio 2004, n. 8 (suppl. ord. n. 2)
 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R.
Regolamento regionale recante: “Disciplina dei canoni regionali per l’uso di acqua
pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29
luglio 2003, n. 10/r (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua
pubblica).”
B.U.R.P. 9 dicembre 2004, n. 49

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 ottobre 2005, n. 6/R
Regolamento regionale recante: “Misura dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica
(Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre
2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica)”
B.U.R.P. 9 febbraio 2006, n. 6 (suppl. ord. n. 1)
 Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. 117-10731
Approvazione del Piano di tutela delle acque
B.U.R.P. 3 maggio 2007, n. 18
 Determinazione Dirigenziale 15 novembre 2006, n. 283
Aggiornamento canone demaniale per uso di acqua pubblica con riferimento agli anni
2007, 2008 e 2009
B.U.R.P. 23 novembre 2006, n. 47
 Determinazione Dirigenziale 3 maggio 2007, n. 710
Demanio idrico fluviale. Tabella dei canoni di concessione aggiornata ai sensi dell’articolo
4 della LR 23/04/2007 n. 9
B.U.R.P. 14 giugno 2007, n. 24
Edizione n° 27, ottobre 2014
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UI Torino – AMBIENTE
 Decreto della Presidente della Giunta Regionale 25 giugno 2007, n. 7/R
Regolamento regionale recante: “Prima definizione degli obblighi concernenti la
misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29
dicembre 2000, n. 61).”
B.U.R.P. 28 giugno 2007, n. 26

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 17 luglio 2007, n. 8/R
Regolamento regionale recante: “Disposizioni per la prima attuazione delle norme in
materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).”
B.U.R.P. 19 luglio 2007, n. 29

Legge Regionale 27 gennaio 2009, n. 3
Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2008 in materia di tutela
dell’ambiente
B.U.R.P. 29 gennaio 2009, n. 4 (suppl. ord. n. 1)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 dicembre 2010, n. 22/R
Regolamento regionale recante: ”Ulteriore proroga dei termini per l’installazione dei
misuratori di portata di cui all’articolo 6 del regolamento regionale 25 giugno 2007, n. 7/R
(Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle
restituzioni di acqua pubblica ‘Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61’)”.
B.U.R.P. 29 dicembre 2010, n. 51 (suppl. ord. n. 1)
 Deliberazione della Giunta Regionale 28 febbraio 2011, n. 80-1651
Linee guida per la redazione del programma di rilascio del deflusso minimo vitale ai sensi
dell'articolo 7 del regolamento regionale 17 luglio 2007 n. 8/R. (rilascio da invasi artificiali)
B.U.R.P. 24 marzo 2011, n. 12
 Determinazione Dirigenziale 27 settembre 2012, n. 688
Aggiornamento canone demaniale per uso di acqua pubblica con riferimento agli anni
2013, 2014 e 2015.
B.U.R.P. 15 novembre 2012, n. 46
 Deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 35-6747
Modalità di invio delle schede relative alle portate ed ai volumi prelevati e restituiti ai sensi
dell'articolo 13 del regolamento n. 7/R del 25/06/2007 (Prima definizione degli obblighi
concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Legge
regionale 29/12/2000, n. 61).
B.U.R.P. 12 dicembre 2013, n. 50
1.2.2. Regolamentazione
A. Utilizzo delle acque pubbliche
Sono soggette a concessione tutte le acque pubbliche superficiale e sotterranee con alcune limitate
esclusioni.199
199
D.P.G.R. 10/R/2003, art. 2
Edizione n° 27, ottobre 2014
136
UI Torino – AMBIENTE
I possibili usi delle acque pubbliche sono definiti dal regolamento 10/R.
L’autorità concedente, tenuto conto dell’uso prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna
concessione. La durata della concessione finalizzata alla produzione di beni e servizi non può
eccedere i 15 anni.
Le quantità di acqua derivabili e le condizioni a cui è soggetta la derivazione sono contenute nel
disciplinare di concessione.
La competenza amministrativa per tutte le derivazioni è attribuita alla Provincia.
B. Acque sotterranee
Le acque sotterranee sono distinte in acque sorgive, falde freatiche e falde profonde200.
L’estrazione delle acque da falde profonde è riservata all’uso potabile, salvo il permesso
temporaneo di altri usi per carenza di fonti alternative201.
È vietata la costruzione di opere che consentano la comunicazione tra le falde profonde e la falda
freatica202.
La domanda per la concessione di derivazione è comprensiva della richiesta di autorizzazione alla
ricerca dell’acqua. L’autorizzazione alla ricerca ha durata massima di 1 anno203, prorogabile una
volta sola di 6 mesi. La trivellazione di pozzi è inoltre soggetta ad autorizzazione del Sindaco 204:
decorsi 60 gg dalla domanda si può dare inizio ai lavori dando comunicazione dell'inizio allo stesso
Sindaco.
In caso di prelievo di acqua da falda profonda per uso diverso da quello potabile la concessione è
rilasciata in via precaria per un massimo di 10 anni, eventualmente rinnovabili in caso di mancanza
di alternative.
La concessione per pozzi finestrati sia in falda freatica che nelle falde sottostanti è rilasciata per un
massimo di 3 anni, entro i quali devono essere eseguiti lavori atti a limitare l’emungimento da un
solo tipo di falda.
Per la sostituzione di pozzi non più utilizzabili con nuovi pozzi aventi le stesse caratteristiche e
realizzati nelle immediate vicinanze è prevista una procedura semplificata, basata su semplice
comunicazione. La stessa procedura è utilizzabile per realizzare un pozzo integrativo qualora le
opere di ricondizionamento richieste dalla vigente normativa ne abbiano determinato una riduzione
della portata205.
C. Misurazione dei prelievi206
Al di sopra di determinate soglie di prelievo, fatte salve eventuali diverse richieste motivate da parte
dell’autorità competente, è obbligatoria l’installazione, sulla base di un apposito calendario, di
determinati strumenti di misura e di registrazione delle portate e dei volumi prelevati e restituiti207.
In questo caso le letture dei misuratori devono essere annotate mensilmente in un apposito
200
L.R. 22/1996, art. 2.1.
L.R. 22/1996, art. 4.
202
L.R. 22/1996, art. 2.6.
203
L.R. 22/1996, art. 7.8.
204
L.R. 56/1977, art. 56.
205
D.P.G.R. 10/R/2003, art. 27-bis
206
Reg. 7/R/2007.
207
Reg. 7/R/2007 all. B.
201
Edizione n° 27, ottobre 2014
137
UI Torino – AMBIENTE
registro208 e comunicate annualmente all’ autorità competente entro il 31 gennaio tramite il sistema
“Web misuratori” disponibile sul portale “Sistema Piemonte”.
D. Minimo deflusso vitale (DMV)209
Le derivazioni da corsi d’acqua naturali e da sorgenti debbono consentire una portata minima
istantanea a valle del prelievo, denominata Minimo Deflusso Vitale (DMV). Si distinguono il DMV
di base, applicato a tutti i prelievi e determinato come da allegato A al Reg. 8/R/2007, e il DMV
ambientale, applicato ai corsi d’acqua significativi individuati dal Piano regionale di tutela delle
acque. Per le sorgenti il DMV di prelievi esistenti è stabilito nel 10% della portata istantanea. I
prelievi definiti esistenti devono adeguarsi alle nuove disposizioni secondo le scadenze indicate.
E. Canoni210
I canoni per l’uso di acque pubbliche sono dovuti per anno solare e sono versati anticipatamente
entro il 31 gennaio di ciascun anno a decorrere dalla data di rilascio della concessione. Gli importi
unitari e i valori minimi sono stabiliti e aggiornati dalla Regione. È prevista una riduzione del 15%
per le imprese con sistemi di gestione ambientale EMAS o ISO 14001. La triplicazione del canone
per i prelievi di acqua destinata al consumo umano ma diversamente utilizzata decorre dal 1°
gennaio 2015.
1.2.3. Scadenze
Fattispecie
Versamento dei canoni per l’uso di acque
pubbliche (L.R. 20/2002 art. 12.1)
Dichiarazione annuale dei dati di prelievo e
di restituzione (prelievi soggetti ai sensi del
Reg. 7/R/2007)
Trasmissione relazione di calcolo DMV di
base per prelievi esistenti (Reg. 8/R/2007, art.
31/01
Data
Enti competenti
Regione
31/01
Autorità competente
03/08/2008
Provincia
11.2)
Rilascio DMV di base da prelievi esistenti
31/12/2008
(Reg. 8/R/2007, art. 11.1)
Adeguamento opere di presa da prelievi
esistenti ai fini DMV di base (Reg. 8/R/2007,
31/12/2010
art. 11.2)
Integrazione DMV di base con 50% di
2 anni da entrata
fattori correttivi per prelievi esistenti
in vigore misure
soggetti a DMV ambientale (Reg. 8/R/2007, art. di area
11.5)
208
Reg. 7/R/2007 all. C.
Reg. 8/R/2007.
210
Reg. 15/R/2004, Reg. 6/R/2005.
209
Edizione n° 27, ottobre 2014
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UI Torino – AMBIENTE
Integrazione DMV di base con 100% di
5 anni da entrata
fattori correttivi per prelievi esistenti
in vigore misure
soggetti a DMV ambientale (Reg. 8/R/2007, art. di area
11.5)
Scadenze relative all’installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate, nonché dei
volumi prelevati e restituiti:
Prelievo/restituzione
incidenti sulle aste
fluviali del gruppo
A (*)
captazioni da corpi idrici
superficiali naturali e da
invasi e restituzioni in
corpi idrici superficiali di
portata massima uguale o
superiore a 100 litri al
secondo o di volume di
prelievo uguale o
superiore a 2.000.000 di
metri cubi all’anno
ricadenti nei
sottobacini del
gruppo B (*)
ricadenti nei
sottobacini del
gruppo C (*)
captazioni tramite pozzo o
i campi-pozzi
da acque
sotterranee di falda
freatica con
volume di prelievo
uguale o superiore
a 1.000.000 di
metri cubi all’anno
da acque
sotterranee di falde
profonde con
volume di prelievo
uguale o superiore
a 500.000 di metri
cubi all’anno
prelievi di acque di sorgente con volume uguale
o superiore a 200.000 di metri cubi all’anno
Portate/Volumi
portata massima uguale o
superiore a 5.000 litri al
secondo o volume superiore a
100.000.000 di metri cubi
all’anno
restanti prelievi
se di portata massima uguale
o superiore a 3.000 litri al
secondo o di volume di
prelievo superiore a
50.000.000 di metri cubi
all’anno
restanti prelievi
se di portata massima
superiore o uguale a 1.000
litri al secondo o di volume di
prelievo superiore a
20.000.000 di metri cubi
all’anno
restanti prelievi
volume di prelievo uguale o
superiore a 2.000.000 di metri
cubi all’anno
Scadenza
1° luglio 2012
1° luglio 2015
1° luglio 2012
1° luglio 2015
1° luglio 2012
1° luglio 2015
1° luglio 2012
restanti prelievi
1° luglio 2013
volume di prelievo uguale o
superiore a 1.000.000 di metri
cubi all’anno
1° luglio 2012
restanti prelievi
1° luglio 2013
volume di prelievo uguale o
superiore a 1.000.000 di metri
cubi all’anno
restanti prelievi
Edizione n° 27, ottobre 2014
1° luglio 2012
1° luglio 2013
139
UI Torino – AMBIENTE
Prelievo/restituzione
prelievi da trincee drenanti con volume uguale o
superiore a 1.000.000 di metri cubi all’anno
Portate/Volumi
volume di prelievo uguale o
superiore a 2.000.000 di metri
cubi all’anno
restanti prelievi
Scadenza
1° luglio 2012
1° luglio 2013
(*) Le aste fluviali e i sottobacini sono indicati nell’allegato A al Regolamento 7/R/2007
1.2.4. Documenti
Fattispecie
Derivazione di acque pubbliche oltre le soglie di cui
al Reg. 7/R/2007
Documenti richiesti
 Registro delle misure
 Dichiarazioni annuali
1.2.5. Illeciti e sanzioni
Fattispecie
Sanzione
Uso domestico eccedente i quantitativi previsti (L.R. 3/2009 sanzione amministrativa da 50 euro a
art. 7.1.a)
250 euro
[ridotta a un quinto in caso di
particolare tenuità]
Violazione delle prescrizioni concernenti l’installazione e sanzione amministrativa da 1.500
la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle
euro a 6.000 euro
portate e dei volumi o l’obbligo di trasmissione del risultati [ridotta a un quinto in caso di
delle misurazioni (L.R. 3/2009 art. 7.1.b)
particolare tenuità]
Inosservanza totale o parziale, da parte del concessionario,
dell’obbligo di rilascio a valle dell’opera di presa del
deflusso minimo vitale (L.R. 3/2009 art. 7.1.c)
Inosservanza delle prescrizioni sancite dal disciplinare di
concessione, dalla licenza di attingimento o
dall’autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee (L.R.
3/2009 art. 7.1.d)
Inosservanza agli obblighi di ripristino dei luoghi e di
rimozione delle opere della derivazione derivanti dalla
cessazione dell’utenza (L.R. 3/2009 art. 7.1.e)
Costruzione o variazione delle opere di raccolta,
regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso e
restituzione dell’acqua in assenza o in difformità della
autorizzazioni previste (L.R. 3/2009 art. 7.1.f)
Edizione n° 27, ottobre 2014
sanzione amministrativa da 2.000
euro a 20.000 euro
[ridotta a un quinto in caso di
particolare tenuità]
sanzione amministrativa da 2.500
euro a 10.000 euro
[ridotta a un quinto in caso di
particolare tenuità]
sanzione amministrativa da 3.000
euro a 10.000 euro
[ridotta a un quinto in caso di
particolare tenuità]
sanzione amministrativa da 3.000
euro a 20.000 euro
[ridotta a un quinto in caso di
particolare tenuità]
140
UI Torino – AMBIENTE
Esercizio di una derivazione o di una utilizzazione di acqua sanzione amministrativa da 3.000
pubblica senza un provvedimento autorizzativo, o
euro a 30.000 euro
concessorio dell’autorità concedente (L.R. 3/2009 art. 7.1.g e
[ridotta a un quinto in caso di
7.3)
particolare tenuità]
oltre che della sanzione di cui sopra,
di una somma pari ai canoni non
corrisposti.
Inosservanza delle norma in materia di utilizzazione
agronomica (L.R. 3/2009 art. 7.4)
Costruzione di opere che consentano comunicazione tra le
falde profonde e la falda freatica (L.R. 3/2009 art. 7.5)
Edizione n° 27, ottobre 2014
sanzione amministrativa da 600 euro a
6.000 euro
sanzione amministrativa da 3.000
euro a 20.000 euro
141
UI Torino – AMBIENTE
2. RIFIUTI
2.1. Principali riferimenti normativi
 Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 27 marzo 1990 n. 6/ECO
Criteri generali per la regolamentazione dell’attività di smaltimento di batterie esauste al
piombo
B.U.R.P. 4 aprile 1998, n. 14
 Circolare del Presidente della Giunta Regionale dell’1 luglio 1992 n. 17/ECO
Smaltimento rifiuti - Criteri per l’assimilabilità di rifiuti speciali a rifiuti inerti ai fini del
collocamento in discarica 2A - Criteri per la collocabilità di rifiuti speciali in discarica di I
categoria come agente coprente o infrastrato - Possibilità di riutilizzo di residui quali scorie
o ceneri o terre o sabbie o polveri o materiali sterili di laveria provenienti, ad esempio, da
fonderie, processi di combustione, di sbavatura e sabbiatura, di lucidatura - Smaltimento
di rifiuti contenenti amianto
B.U.R.P. 8 luglio 1992, n. 28
 Deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 1994, n. 18-33245
Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per
l’esercizio dell’attività di stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti tossici e nocivi e
depositi di accumulatori al piombo esausti non destinati al riutilizzo
B.U.R.P. 27 aprile 1994, n. 17
 Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 1995, n. 35-1966
Criteri di collocazione in discarica 2A di rifiuti speciali assimilabili agli inerti
B.U.R.P. 8 novembre 1995, n. 45
 Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 1995, n. 34-1965
Criteri relativi allo smaltimento o al riutilizzo di rifiuti contenenti amianto
B.U.R.P. 8 novembre 1995, n. 45
 Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 1995, n. 2-4446
Legge regionale 13 aprile 1995, n. 59. Procedure amministrative - Art. 28. Deleghe alle
Province in materia di smaltimento rifiuti - Criteri generali
B.U.R.P. 17 gennaio 1996, n. 3
 Legge Regionale 3 luglio 1996, n. 39
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Attuazione della legge 28
dicembre 1995, n. 549 - Delega alle Province
B.U.R.P. 10 luglio 1996, n. 28 (suppl.)
 Deliberazione del Consiglio Regionale 30 luglio 1997, n. 436-11546
Piano regionale di gestione dei rifiuti
B.U.R.P. 29 settembre 1997, n. 38 (suppl.)
Edizione n° 27, ottobre 2014
142
UI Torino – AMBIENTE
 Deliberazione della Giunta Regionale 2 giugno 1997, n. 122-19675
Prime indicazioni e disposizioni regionali sulla gestione dei rifiuti in applicazione al decreto
legislativo n. 22/97
B.U.R.P. 25 giugno 1997, n. 25
 Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 1998, n. 29-24570
L.r. 59/95, ulteriori indicazioni sull’applicazione del D.Lgs 22/97 e successive modifiche e
integrazioni
B.U.R.P. 27 maggio 1998, n. 21
 Deliberazione della Giunta Regionale 8 giugno 1998, n. 26-24772
Contenuto relazione tecnica da allegare alla domanda di comunicazione per le operazioni
di recupero di rifiuto di cui agli articoli 31 e 33 D.Lgs. 22/97
B.U.R.P. 15 luglio 1998, n. 28
 Deliberazione della Giunta Regionale 19 ottobre 1998, n. 26-25685
Disposizioni tecniche e procedurali per la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti
fitosanitari
B.U.R.P. 11 novembre 1998, n. 45
 Deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 1998, n. 79-25989
Criteri e modalità di presentazione e di verifica delle garanzie finanziarie previste per
l’esercizio dell’attività di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti
B.U.R.P. 16 dicembre 1998, n. 50
 Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2000, n. 20-192
Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le
operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 22/97"
B.U.R.P. 28 giugno 2000, n. 26

Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2000, n. 24-611
D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000. "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle
garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui
al D.Lgs. n. 22/97". Proroga dei termini e ulteriori disposizioni
B.U.R.P. 9 agosto 2000, n. 32

Legge Regionale 29 agosto 2000, n. 48
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 e determinazione nuovi importi
B.U.R.P. 6 settembre 2000, n. 36
 Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2001, n. 44-2493
Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui
al D.Lgs. n. 22/97. Modifiche ed integrazioni alle D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000 e
D.G.R. n. 24-611 del 31 luglio 2000
B.U.R.P. 28 marzo 2001, n. 13

Legge regionale 25 maggio 2001, n. 11
Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di
origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari
Edizione n° 27, ottobre 2014
143
UI Torino – AMBIENTE
B.U.R.P. 30 maggio 2001, n. 22
 Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 14-3435
Art. 5 della L.R. n. 39 del 3/7/96 – Tributo Speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi – Approvazione dello schema tipo di dichiarazione variato ai sensi dell’art. 1 della
L.R. 29 agosto 2000, n. 48
B.U.R.P. 1 agosto 2001, n. 31
 Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24
Norme per la gestione dei rifiuti
B.U.R.P. 31 ottobre 2002, n. 44

Legge regionale 4 marzo 2003, n. 2
Legge finanziaria per l’anno 2003
B.U.R.P. 6 marzo 2003, n. 10

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 104-10270
Linee guida per l’applicazione del regolamento CE 1774/2002 recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano
B.U.R.P. 14 agosto 2003, n. 33

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 86-10252
Indirizzi regionali per l’applicazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e del decreto
ministeriale 13 marzo 2003
B.U.R.P. 25 settembre 2003, n. 39

Ordinanza del Presidente della Regione Piemonte 22 dicembre 2003, n. 1/22
Disposizioni in merito alle prestazioni delle garanzie finanziarie per le discariche riferite
alla fase di gestione successiva alla chiusura
B.U.R.P. 22 gennaio 2004, n. 3

D.G.R. 16 febbraio 2004, n. 53-11769
Indirizzi regionali per l’applicazione del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
“Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” e individuazione degli
oneri per lo svolgimento dei controlli e delle prestazioni effettuate da parte dei pubblici
uffici in attuazione del suddetto decreto
B.U.R.P. 19 febbraio 2004, n. 7 (suppl. ord. n. 2)

Circolare del Presidente della Giunta regionale 21 giugno 2004, n. 2/AQA
D.Lgs. n. 36/2003. Prestazione delle garanzie finanziarie per la gestione successiva alla
chiusura delle discariche
B.U.R.P. 28 giugno 2004, n. 25, (suppl. ord. n. 1)

Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 47-14763
Legge Regionale 24 ottobre 2002, n. 24. Criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei
rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani
BURP 24 febbraio 2005, n. 8
Edizione n° 27, ottobre 2014
144
UI Torino – AMBIENTE

Legge regionale 21 aprile 2006, n. 14.
Legge finanziaria per l’anno 2006.
B.U.R.P. 27 aprile 2006, n. 17
Art. 5, tributo per conferimento rifiuti in discarica

Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2006, n. 12-4088
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti. Approvazione dello schema tipo di
dichiarazione annuale aggiornato in conformità delle nuove disposizioni recate dal
combinato disposto di cui all’articolo 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62, ed all’articolo 5,
della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14
B.U.R.P. 16 novembre 2006, n. 46

Deliberazione della Giunta Regionale 15 giugno 2009, n. 23-11602
Applicazione del decreto legislativo 36/2003 e del DM 3/8/05 riguardo l'ammissibilità dei
rifiuti speciali non pericolosi conferiti in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi.
B.U.R.P. 18 giugno 2009, n. 24

Deliberazione della Giunta Regionale 15 giugno 2009, n. 12-11591
LL.RR. 69/1978 e 44/2000. Aggiornamento delle linee guida per gli interventi di recupero
ambientale di siti di cava, relative anche all'aspetto economico della cauzione o polizza
fidejussoria a garanzia degli interventi di recupero, anno 2009, e approvazione documento
applicativo relativo al decreto legislativo 117/2008, in relazione alla l.r. 69/1978, per le cave
e per le miniere.
B.U.R.P. 18 Giugno 2009, n. 24

D.G.R. 18 ottobre 2011, n.37-2766
Legge regionale 18 febbraio 2010 n 5 "Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a
radiazioni ionizzanti". Modalita' di effettuazione della sorveglianza
B.U.R.P. 10 novembre 2011, n. 45

Circolare della Regione Piemonte 28 gennaio 2014 n. 1/AMB
Indicazioni applicative in merito al d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Disciplina
dell’autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in
materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad
autorizzazione integrata ambientale”
B.U.R.P. 30 gennaio 2014, n. 5 (suppl. ord. n. 1)
2.2. Regolamentazione
A. Sistema regionale per lo smaltimento dei rifiuti
La disciplina regionale, basata sulla L.R. 24/2002, definisce le competenze e le modalità con le
quali deve essere realizzato ed organizzato il sistema per la raccolta e la gestione dei rifiuti urbani,
ospedalieri, inerti e speciali.
Per lo smaltimento dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti e industrie alimentari è
istituito un consorzio obbligatorio.
Edizione n° 27, ottobre 2014
145
UI Torino – AMBIENTE
B. Attuazione della normativa statale
Sono forniti indirizzi interpretativi per l’applicazione della normativa statale, stabilendo, tra l’altro,
la non applicabilità della definizione di rifiuto a:

scarti dell’industria alimentare riutilizzati a fronte di specifiche norme igienico-sanitarie;

scarti industriali riutilizzati all’interno di imprese appartenenti al medesimo comparto, come
individuato dai codici ISTAT;

materiali di scavo non pericolosi.
Sono inoltre forniti criteri quali-quantitativi per l’assimilazione ad urbani di rifiuti speciali211.
La Regione Piemonte ha definito con una specifica deliberazione i criteri relativi all'ammissibilità'
dei rifiuti speciali non pericolosi conferiti in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi.
C. Norme tecniche
È previsto l’uso di circolari per definire prescrizioni e criteri tecnici per la gestione di particolari
tipologie di rifiuto.
D. Garanzie finanziarie
Sono definiti i criteri e le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie previste per le
operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti212.
E. Contributi
Sono istituiti contributi a favore dei Comuni e delle Province in cui sono ubicati impianti di
smaltimento e di recupero di rifiuti. Questi sono versati dai gestori degli impianti in ragione della
quantità di rifiuti gestiti.
2.3. Scadenze
Vedi norme nazionali
2.4. Documenti
Vedi norme nazionali
2.5. Illeciti e sanzioni
Fattispecie
Mancato osservanza degli obblighi e dei divieti della L.R.
24/2002 (L.R. 24/2002 art. 17.1)
211
212
Sanzione
sanzione amministrativa da 2.582 a
10.329 €
D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 47-14763.
D.G.R. 12 giugno 2000, n. 20-192.
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146
UI Torino – AMBIENTE
3. ARIA
3.1. EMISSIONI IN ATMOSFERA
3.1.1. Principali riferimenti normativi
 Circolare del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 1988, n. 16/ECO
Nuove procedure relative agli adempimenti amministrativi in materia di inquinamento
atmosferico
B.U.R.P. 12 ottobre 1988, n. 41
 Deliberazione del Consiglio Regionale del 1 ottobre 1991 n. 256-13966
Limiti di riferimento per gli adeguamenti previsti dal D.M. 12.7.90 in materia di
inquinamento atmosferico
B.U.R.P. 6 novembre 1991, n. 45
 Deliberazione del Consiglio Regionale 13 dicembre 1994, n. 946-17595
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6, 15, 7 ed 8 - D.P.R. 25 luglio 1991 “Autorizzazioni di
carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti nuovi, da
modificare o da trasferire”
B.U.R.P. 8 febbraio 1995, n. 6
 Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 1994, n. 306-42231
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 15, 7 ed 8; D.P.R. 25 luglio 1991 e D.C.R. n. 946-17595
del 13 dicembre 1994 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera
provenienti da impianti da modificare in ossequio alla legge 28 dicembre 1993, n. 549
B.U.R.P. 8 febbraio 1995, n. 6
 Deliberazione della Giunta Regionale 17 febbraio 1997, n. 71-16738
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6, 15, 7 ed 8; D.P.R. 25 luglio 1991 e D.C.R. n. 94617595 del 13 dicembre 1994 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in
atmosfera provenienti da impianti di betonaggio produzione calcestruzzo preconfezionato e
impianti produzione conglomerati bituminosi, nuovi, da modificare o da trasferire
B.U.R.P. 19 marzo 1997, n. 11
 Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 1997, n. 71-18113
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6, 7 ed 8 e D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da cantieri
per la demolizione e la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto da
edifici, strutture, apparecchiature e impianti
B.U.R.P. 14 maggio 1997, n. 19
 Legge regionale 7 aprile 2002, n. 43
Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima
attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria
B.U.R.P. 12 aprile 2000, n. 15 (suppl. ord. n. 2)
Edizione n° 27, ottobre 2014
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UI Torino – AMBIENTE
 Determinazione Dirigenziale 20 gennaio 2000, n. 18
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6, 15, 7 ed 8; D.P.R. 25 luglio 1991 e D.C.R. n. 94617595 del 13 dicembre 1994 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in
atmosfera provenienti da impianti per l'essiccazione di cereali e semi nuovi, da modificare
o da trasferire
B.U.R.P. 10 maggio 2000, n. 19
 Determinazione Dirigenziale 3 luglio 2000, n. 347
Modifica della D.G.R. n. 71-16738 del 17 febbraio 1997 " D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203,
artt. 6, 15, 7 ed 8; D.P.R. 25 luglio 1991 e D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti
di betonaggio produzione calcestruzzo preconfezionato e impianti produzione conglomerati
bituminosi, nuovi, da modificare o da trasferire"
B.U.R.P. 6 settembre 2000, n. 36
 Determinazione Dirigenziale 29 novembre 2001, n. 624
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6, 15, 7 ed 8; D.P.R. 25 luglio 1991 e D.C.R. n. 94617595 del 13 dicembre 1994 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in
atmosfera provenienti da impianti per attività di servizio nuovi, da modificare o da
trasferire
B.U.R.P. 21 febbraio 2002, n. 8
 Deliberazione della Giunta Regionale11 novembre 2002, n. 14-7623
Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, “Disposizioni per la tutela
dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano
regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria”. Aggiornamento
dell’assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3. Indirizzi per la predisposizione
e gestione dei Piani di Azione.
B.U.R.P. 21 novembre 2002, n. 47
Zonizzazione di riferimento per le norme in materia di mobilità sostenibile

Determinazione Dirigenziale 10 settembre 2004, n. 279
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6, 12, 15, 7 e 8; D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre
1994 e D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni
in atmosfera provenienti dagli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di
pellami, escluse le pellicce, e dalle pulitintolavanderie a ciclo chiuso
B.U.R.P. 23 settembre 2004, n. 38

Deliberazione della Giunta Regionale 18 settembre 2006, n. 66-3859
Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, Disposizioni per la tutela
dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Aggiornamento del Piano regionale
per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, ex articoli 7, 8 e 9 Decreto legislativo 4
agosto 1999 n. 351. Stralcio di Piano per la mobilità
B.U.R.P. 21 settembre 2006, n. 38, suppl. ord. n. 1

Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2006, n. 57-4131
Precisazioni e chiarimenti sullo Stralcio di Piano per la mobilità in attuazione della l.r. 7
aprile 2000, n. 43 di cui alla D.G.R. 66-3859 del 18 settembre 2006, nonchè rimodulazione
delle misure di cui ai paragrafi 2.1.2 e 2.1.3 del medesimo e definizione di ulteriori azioni
in materia
Edizione n° 27, ottobre 2014
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UI Torino – AMBIENTE
B.U.R.P. 26 ottobre 2006, n. 43

Determinazione Dirigenziale 23 ottobre 2007, n. 40
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in
atmosfera provenienti da impianti di essiccazione di cereali e semi
B.U.R.P. 25 ottobre 2007, n. 43, suppl. ord. n. 3

Determinazione Dirigenziale 29 aprile 2008, n. 239
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in
atmosfera provenienti da stabilimenti per la trasformazione di materie plastiche
B.U.R.P. 8 maggio 2008, n. 19

Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968
Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni
attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma
1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di
rendimento energetico nell'edilizia".
B.U.R.P. 7 agosto 2009, n. 31 suppl. ord. n. 4

Determinazione Dirigenziale 14 dicembre 2009, n. 597
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in
atmosfera provenienti da stabilimenti per la riparazione di carrozzerie di veicoli, rinnovo
dell’autorizzazione di carattere generale di cui alla d.g.r. 23 maggio 1995, n. 170-46074 ed
estensione della procedura semplificata agli impianti esistenti al 29 aprile 2006.
B.U.R.P. 17 dicembre 2009, n. 50

Determinazione Dirigenziale 28 gennaio 2011, n. 20
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in
atmosfera provenienti da stabilimenti di falegnameria.
B.U.R.P. 10 febbraio 2011, n. 6

Determinazione Dirigenziale 2 maggio 2011, n. 145
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in
atmosfera provenienti da stabilimenti di lavorazione e trattamento di materiali metallici,
rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.g.r. n. 28-993 del 30 agosto
1995 ed estensione della procedura semplificata agli stabilimenti esistenti al 29 aprile 2006.
B.U.R.P. 12 maggio2011, n. 19

Determinazione Dirigenziale 20 giugno 2011, n. 189
D.lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in
atmosfera provenienti da stabilimenti di lavorazione, trattamento e rivestimento di
materiali vari, rinnovo delle autorizzazioni di carattere generale di cui alle dd.g.r. 30742232 del 29/12/1994, 87-2226 del 16/10/1995 e 7-9073 del 22/5/1996 ed estensione della
procedura semplificata agli stabilimenti esistenti al 29/4/2006.
B.U.R.P. 23 giugno 2011, n. 25

Determinazione Dirigenziale 21 novembre 2011, n. 362
D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in
atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti di climatizzazione.
Edizione n° 27, ottobre 2014
149
UI Torino – AMBIENTE
B.U.R.P. 24 novembre 2011, n. 47

Determinazione Dirigenziale 23 novembre 2011, n. 368
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in
atmosfera provenienti da stabilimenti orafi con fusione di metalli, rinnovo
dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.g.r. n. 169-46073 del 23 maggio 1995
ed estensione della procedura semplificata agli stabilimenti esistenti al 29 aprile 2006..
B.U.R.P. 1 dicembre 2011, n. 48

Determinazione Dirigenziale 20 giugno 2011, n. 189
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in
atmosfera provenienti da stabilimenti del settore tessile, rinnovo dell'autorizzazione di
carattere generale di cui alla d.d. n. 17/22.4 del 20 gennaio 2000 ed estensione della
procedura semplificata agli stabilimenti esistenti al 29 aprile 2006.
B.U.R.P. 23 giugno 2011, n. 25

Determinazione Dirigenziale 6 luglio 2012, n. 518
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in
atmosfera provenienti da stabilimenti di allevamento di animali.
B.U.R.P. 12 luglio 2012, n. 28

Circolare della Regione Piemonte 28 gennaio 2014 n. 1/AMB
Indicazioni applicative in merito al d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Disciplina
dell’autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in
materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad
autorizzazione integrata ambientale”
B.U.R.P. 30 gennaio 2014, n. 5 (suppl. ord. n. 1)

Deliberazione della Giunta Regionale 12 marzo 2014, n. 52
Metodologie per la misura, il campionamento delle emissioni di ossidi di azoto prodotte
dagli impianti termici civili.
B.U.R.P. 20 marzo 2014, n. 12

Determinazione Dirigenziale 4 giugno 2014, n. 187
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59 - Autorizzazioni di carattere
generale di cui all'art. 7 del d.p.r. 59/2013: modalità di adesione.
B.U.R.P. 12 giugno 2014, n. 24
3.1.2. Regolamentazione
A. Autorizzazioni
In Regione Piemonte la competenza è attribuita alle Province.
La Regione ha previsto specifiche autorizzazioni in via generali per determinate tipologie di
stabilimenti. La domanda di adesione all’autorizzazione generale deve essere presentata al SUAP
territorialmente competente almeno 45 giorni prima dell’installazione.
Edizione n° 27, ottobre 2014
150
UI Torino – AMBIENTE
Rimangono comunque in vigore i successivi obblighi di denuncia di inizio attività e di autocontrollo
iniziale213.
B. Piano stralcio per il riscaldamento ambientale e il condizionamento214
La disciplina individua le prestazioni energetiche ed emissive che devono garantire i generatori di
calore da installarsi in edifici nuovi o nel caso di sostituzione di generatori esistenti.
Tutti i generatori di calore installati al 24/02/2007, a servizio di impianti termici dedicati
esclusivamente alla climatizzazione di ambienti, dovranno essere adeguati ai requisiti della Tabella
B (NOx, PM10 e rendimento termico), secondo scadenze temporali stabilite nella normativa stessa
in funzione del tipo di combustibile utilizzato e della potenza dell’impianto termico.
3.1.3. Scadenze
Per le autorizzazioni in via generale le scadenze per le comunicazioni di messa in esercizio e dei
risultati del primo autocontrollo sono quelle previste dalla normativa nazionale, mentre la frequenza
degli eventuali autocontrolli periodici è stabilita nella relativa delibera.
L’adeguamento ai limiti emissivi regionali di NOx e PM10 per gli impianti termici di sola
climatizzazione deve essere realizzato con le seguenti scadenze:
Potenza termica nominale e
combustibile
NOx espresso
come NO2
(mg/kWh)(7)
PM10
(mg/kWh)
80
10
1° settembre 2011
80
120 (2)
10
30 giugno 2012
80
10
30 giugno 2012 (3)
80
120 (2)
10
31 dicembre 2014
80
10
31 dicembre 2014
70 (4)
80
120 (2)
10
1° settembre 2015
(1)
Termine di
adeguamento
> 1 MW se alimentati a gas naturale,
GPL, gas di città, biogas.
> 300 kW se alimentati a biomasse
liquide (oli vegetali grezzi),
combustibili solidi escluse le
biomasse solide e la legna da
ardere.
> 1 MW se alimentati a gasolio e altri
distillati leggeri del petrolio, emulsioni
acqua–gasolio e biodiesel.
> 300 kW se alimentati a olio
combustibile e emulsioni acqua-olio
combustibile.
> 35 kW e ≤ 1 MW se alimentati a
gasolio e altri distillati leggeri,
emulsioni acqua–gasolio e acqua–altri
leggeri, biodiesel, biogas.
35 kW e ≤ 1 MW se alimentati a gas
naturale, GPL, gas di città.
< 35 kW se alimentati a gas naturale,
GPL, gas di città, gasolio e altri
distillati leggeri, emulsioni acqua213
214
D.C.R. 13 dicembre 1994, n. 946-17595.
D.G.R 22 marzo 2010, n. 32-13618.
Edizione n° 27, ottobre 2014
151
UI Torino – AMBIENTE
gasolio e acqua-altri distillati leggeri,
biodiesel, biogas.
Biomasse solide e legna da ardere
(5)
(5)
(6)
(1) Il fattore di emissione relativo alle polveri si ritiene rispettato nel caso di generatori di calore e di
generatori di aria calda alimentati a gas naturale, GPL, biogas, gasolio, emulsioni acqua-gasolio e biodiesel.
(2) Per impianti alimentati a gasolio, emulsioni acqua-gasolio e biodiesel è consentito di rispettare un limite
di 120 mg/kWh in luogo di 80 qualora siano simultaneamente rispettate le seguenti condizioni:
a. non siano disponibili sul mercato generatori di calore aventi la potenza termica nominale di interesse in
grado di rispettare la prestazione emissiva relativa agli ossidi di azoto (NOx) pari ad 80 mg/kWh; tale
condizione non è verificata quando i generatori medesimi siano reperibili presso almeno tre produttori
indipendenti operanti sul mercato europeo;
b. non sia tecnicamente possibile, al fine del rispetto della citata prestazione emissiva, la scelta di utilizzare
altri combustibili per i generatori di calore;
c. non sia disponibile una rete di teleriscaldamento in grado di soddisfare l’utenza termica altrimenti
servita dal generatore di calore in questione.
La sussistenza delle predette condizioni deve essere attestata da un tecnico abilitato mediante idonea perizia,
da inoltrarsi al Comune a cura del responsabile dell’impianto.
(3) L’uso di olio combustibile o delle relative emulsioni con acqua è attualmente vietato per gli impianti
termici civili di potenza termica nominale complessiva inferiore a 3 MW, soggetti alle disposizioni del titolo
II della parte quinta del D.lgs. 152/2006.
(4) Limite applicabile ai combustibili gassosi.
(5) I limiti sono riportati nell’allegato 2, sezioni a) e b), allo Stralcio di Piano per il Riscaldamento
Ambientale e il Condizionamento (D.G.R. 4 agosto 2009, n. 46-11968).
(6) I termini di adeguamento sono riportati nella tabella D al paragrafo 1.5 dello Stralcio di Piano per il
Riscaldamento Ambientale e il Condizionamento (D.G.R. 4 agosto 2009, n. 46-11968).
(7) Le Metodologie per la misura, il campionamento delle emissioni di ossidi di azoto prodotte dagli impianti
termici civili sono definite dalla D.G.R. 52/2014.
3.1.4. Documenti
Fattispecie
Nuovi impianti, modifica o trasferimento nei casi
previsti per le autorizzazioni in via generale
Documenti richiesti
domanda di autorizzazione secondo
schema regionale
3.1.5. Illeciti e sanzioni
Vedi norme nazionali
Edizione n° 27, ottobre 2014
152
UI Torino – AMBIENTE
3.2. SOSTANZE LESIVE PER L’OZONO STRATOSFERICO
Vedi norme nazionali
3.3. GAS AD EFFETTO SERRA
Vedi norme nazionali
Edizione n° 27, ottobre 2014
153
UI Torino – AMBIENTE
4. SUOLO
4.1. Principali riferimenti normativi
 Deliberazione del Consiglio Regionale 8 marzo 1995, n. 1005-4351
Linee guida per interventi di bonifica di terreni contaminati
B.U.R.P. 12 aprile 1995, n. 15
 Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 42
Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426).
Approvazione del piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge
regionale 28 agosto 1995, n. 71
B.U.R.P. 12 aprile 2000, n. 15
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 febbraio 2002, n. 33-5320
Procedure semplificate per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale nel rispetto
delle condizioni di cui all’articolo 13 del D.M. 471/1999 – Interventi di bonifica di terreni
contaminati a seguito di perdite da serbatoi interrati per lo stoccaggio di oli minerali
B.U.R.P. 7 marzo 2002, n. 10
 Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2002, n. 49-5392
Criteri e modalità relativamente all’attuazione dell’art. 9, comma 3 del D.M. 25 ottobre
1999 n. 471 relativo alla bonifica dei siti inquinati
B.U.R.P. 14 marzo 2002, n. 11
 Deliberazione della Giunta Regionale 6 ottobre 2003, n. 41-10623
Approvazione criteri e modalità di presentazione ed utilizzo delle garanzie finanziarie per
l’esecuzione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza
permanente di siti inquinati, ai sensi del D.L.vo n. 22/97 e successive modifiche e
integrazioni
B.U.R.P. 9 ottobre 2003, n. 41
 Deliberazione della Giunta Regionale 4 dicembre 2006, n. 25- 4754
L.R. 7 aprile 2000 n. 42, art.2. Disposizioni in materia di garanzie finanziarie per la
corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza
di siti contaminati.
B.U.R.P. 18 gennaio 2007, n. 3
4.2. Regolamentazione
È istituita un'anagrafe dei siti da bonificare e un'anagrafe delle aree con impianti dismessi. A tal fine
i titolari di industrie ed attività che hanno prodotto, smaltito o recuperato rifiuti devono trasmettere
un'apposita comunicazione al Sindaco in caso di dismissione o di cessazione di lavorazione
insalubre che abbia comportato detenzione sia di sostanze sia di rifiuti pericolosi, indicando i
sistemi previsti per la disattivazione degli impianti e per lo stoccaggio, alienazione o smaltimento
Edizione n° 27, ottobre 2014
154
UI Torino – AMBIENTE
sia delle sostanze sia dei rifiuti; detta comunicazione deve essere inviata almeno 15 giorni prima
della data prevista di dismissione215.
In attesa che lo Stato definisca valori di concentrazione limite accettabili per i terreni agricoli,
valgono gli specifici limiti già stabiliti dalla Regione216.
È definita una procedura semplificata per la bonifica di terreni contaminati a seguito di perdite da
serbatoi interrati per lo stoccaggio di oli minerali. Questa procedura è esperibile se il volume di
terreno interessato non è superiore a 100 m3 e se non si ha contaminazione di acque sotterranee o
superficiali217.
4.3. Scadenze
Fattispecie
Comunicazione di dismissione o di
cessazione di lavorazione insalubre che
abbia comportato detenzione sia di sostanze
sia di rifiuti pericolosi (L.R. 42/2000, art. 6.3)
Data
Almeno 15 gg
prima
Enti competenti
Sindaco
4.4. Documenti
Fattispecie
Documenti richiesti
Dismissione o cessazione di lavorazione insalubre
comunicazione al Sindaco
che abbia comportato detenzione sia di sostanze sia di
rifiuti pericolosi
4.5. Illeciti e sanzioni
Vedi norme nazionali
215
L.R. 42/2000, art. 6.3.
L.R. 42/2000, art. 26.3.
217
D.G.R. 18 febbraio 2002, n. 33-5320.
216
Edizione n° 27, ottobre 2014
155
UI Torino – AMBIENTE
5. RUMORE
5.1. Principali riferimenti normativi
 Legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52
Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico
B.U.R.P. 25 ottobre 2000, n. 43
 Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 85-3802
L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione acustica del
territorio
B.U.R.P. 14 agosto 2001, n. 33
 Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616
Legge regionale 25 ottobre 2000, n 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione
della documentazione di impatto acustico
B.U.R.P. 5 febbraio 2004, n. 5 (suppl. ord. n. 2)
 Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 46-14762
Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione
della documentazione di clima acustico
B.U.R.P. 24 febbraio 2005, n. 8
 Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2007, n. 23-5376
Individuazione dell’Autorità di riferimento per le mappature acustiche strategiche ed i
piani d’azione di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194.
B.U.R.P. 1° marzo 2007, suppl. ord. N. 3
 Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2012, n. 24-4049
Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in
deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera
b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52.
B.U.R.P. 5 luglio 2012, n. 27
5.2. Regolamentazione
I Comuni definiscono la classificazione acustica del proprio territorio sulla base delle apposite linee
guida regionali. L’annuncio della proposta deve essere pubblicata sul B.U.R. e i soggetti interessati
possono formulare osservazioni entro 60 gg.
Deroghe ai limiti possono essere stabilite per cantieri temporanei, attraverso autorizzazione
comunale, nonché per attività all’aperto di igiene del suolo, spezzamento, raccolta e compattamento
di rifiuti urbani, manutenzione di aree verdi pubbliche e private, attraverso apposito regolamento.
Per la realizzazione, modifica o potenziamento di opere, infrastrutture o insediamenti deve essere
prodotta la documentazione previsionale di impatto acustico, redatta secondo indicazioni regionali.
Ciò vale sia per la presentazione di richieste di autorizzazione, sia per denuncie di inizio attività.
Edizione n° 27, ottobre 2014
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UI Torino – AMBIENTE
Le imprese che superano i limiti previsti dalla classificazione acustica del sito devono, entro 6 mesi
dalla pubblicazione sul B.U.R. dell’avviso di approvazione del provvedimento comunale, adeguarsi
o presentare alla Provincia un piano di risanamento. In caso di silenzio dopo 180 gg il piano deve
essere realizzato nei modi e nei tempi proposti. A tal fine, entro i successivi 15 gg., viene data
comunicazione alla Provincia dell’inizio lavori, al cui completamento è trasmessa relazione
tecnica218.
5.3. Scadenze
Vedi norme nazionali
5.4. Documenti
Fattispecie
Superamento dei limiti con piano di risanamento
Documenti richiesti
 Piano di risanamento
 Comunicazione inizio lavori
 Relazione tecnica
5.5 Illeciti e sanzioni
Vedi norme nazionali
218
L.R. 52/2000, art. 14
Edizione n° 27, ottobre 2014
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UI Torino – AMBIENTE
6. CAMPI E RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE
6.1 Principali riferimenti normativi

Legge regionale 24 marzo 2000, n. 31
Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego
delle risorse energetiche
B.U.R.P. 29 marzo 2000, n. 13 (suppl.)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 aprile 2000, n. 1/R
Regolamento regionale recante: "Nuovi criteri di tutela sanitaria ed ambientale per il
rilascio dell'autorizzazione regionale all'installazione e modificazione degli impianti di
teleradiocomunicazioni di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6"
B.U.R.P. 19 aprile 2000, n. 16
 Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2004, n. 15-12731
Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle
caratteristiche di impianti radioelettrici
B.U.R.P. 22 luglio 2004, n. 29
 Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19
Nuova disciplina regionale sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici
B.U.R.P. 5 agosto 2004, n. 31
 Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2004, n. 19-13802
Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Prime indicazioni regionali
per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di
telecomunicazione e radiodiffusione
B.U.R.P. 8 novembre 2004, n. 44

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2004, n. 39-14473
Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Direttiva tecnica per il
risanamento dei siti non a norma per l’esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli
impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d)
B.U.R.P. 20 gennaio 2005, n. 3

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 29-4373
Art. 8 l.r. 24 marzo 2000 n. 31 “Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento
luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche”. Individuazione delle aree
sensibili all’inquinamento luminoso
B.U.R.P. 30 novembre 2006, n. 48

Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2007, n. 63-6525
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UI Torino – AMBIENTE
Legge Regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Prime indicazioni sui controlli
di cui all’art. 13, comma 2, riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti di
radiodiffusione sonora e televisiva.
B.U.R.P. 16 agosto 2007, n. 33

Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2007, n. 25-7888
Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2 novembre 2004, recante prime indicazioni per
gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per
gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per
nuove tipologie di impianti.
B.U.R.P. 24 gennaio 2008, n. 4

D.G.R. 20 Luglio 2009, n. 24-11783
Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). Direttiva tecnica per la
semplificazione delle procedure di autorizzazione delle modifiche di impianti di
telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre.
B.U.R.P. 6 agosto 2009, n. 31
6.2. Regolamentazione
A. Campi alla frequenza di rete (50 Hz) generati da elettrodotti
I gestori degli elettrodotti presentano alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, i piani di
sviluppo della rete.
B. Campi a frequenze tra 0 Hz e 100 kHz non da elettrodotti
Vedi norme nazionali
C. Campi da sistemi fissi delle telecomunicazioni con frequenze tra 10 kHz e 300 GHz
I titolari di apparati per teleradiocomunicazioni funzionanti tra 10 kHz a 300 GHz debbono essere
autorizzati, ai fini sanitari, dal Comune.
I titolari presentano al Comune e in copia alla Provincia, entro il 31 dicembre di ogni anno, un
programma di localizzazione degli impianti per telecomunicazione e radiodiffusione219.
Se gli impianti non rispettano i limiti di attenzione, il Comune diffida i gestori ad eseguire la
riduzione a conformità. Se questa non consente di mantenere la qualità del servizio, il gestore
propone un piano di risanamento che deve essere adottato dalla Provincia.
219
L.R. 19/2004, art. 8.1.
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UI Torino – AMBIENTE
D. Luce visibile220
Tutti gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione o in rifacimento dovranno essere
adeguati alle norme UNI e CEI che definiscono i requisiti di qualità dell'illuminazione stradale e
delle aree esterne. Ulteriori norme tecniche, anche per gli impianti esistenti, potranno essere stabiliti
dalla Regione.
Potranno inoltre essere individuate aree a più elevata sensibilità, nelle quali i nuovi impianti di
illuminazione esterna, compresi quelli a scopo pubblicitario, nonché le modifiche di impianti
esistenti, saranno soggetti ad autorizzazione comunale.
Non sono soggette a queste disposizioni, tra l'altro, le sorgenti di luce che per il loro
posizionamento non possono diffondere luce verso l'alto, le sorgenti di luce non a funzionamento
continuo che non risultino comunque attive oltre due ore dal tramonto del sole, gli impianti che non
impiegano sorgenti luminose superiori ai 25.000 lumen e quelli di uso saltuario od eccezionale,
purchè destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o per interventi di emergenza.
6.3. Scadenze
Vedi norme nazionali
6. 4. Documenti
Fattispecie
Impianti ed antenne per teleradiocomunicazioni
funzionanti tra 10 kHz a 300 GHz
Nuovi impianti di illuminazione esterna in aree a più
elevata sensibilità
Documenti richiesti
Autorizzazione del Presidente della
Giunta Regionale
Autorizzazione del Sindaco
6.5. Illeciti e sanzioni
Fattispecie
Sanzione
Luce visibile
Utilizzo di impianti o sorgenti luminose non conformi con
mancata modifica entro 60 gg dall'invito della Provincia
sanzione amministrativa da 129 a
1.291 €
(L.R. 31/2000 art. 9.1)
Come sopra all'interno di aree ad elevata sensibilità (L.R.
31/2000 art. 9.2)
Come sopra all'interno di aree ad elevata sensibilità, con
abuso commesso per fini commerciali o propagandistici
sanzione amministrativa da 258 a
2.582 €
sanzione amministrativa da 516 a
5.164 €
(L.R. 31/2000 art. 9.2)
Campi elettromagnetici
Installazione o modifica di impianto senza autorizzazione sanzione amministrativa da 30.000
(L.R. 19/2004 art. 16.2)
a 300.000 € e disattivazione
dell’impianto
220
L.R. 31/2000.
Edizione n° 27, ottobre 2014
160
UI Torino – AMBIENTE
Mancata presentazione del certificato di conformità (L.R.
sanzione amministrativa da 2.000 a
5.000 €
Azioni dirette ad impedire l’accesso al personale addetto al sanzione amministrativa da 500 a
controllo (L.R. 19/2004 art. 16.4)
2.500 €
19/2004 art. 16.3)
Edizione n° 27, ottobre 2014
161
UI Torino – AMBIENTE
7. SOSTANZE PERICOLOSE PER L’AMBIENTE
7.1. ASPETTI GENERALI
Vedi norme nazionali
7.2. POLICLOROBIFENILI (PCB)
7.2.1. Principali riferimenti normativi
 Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2002, n. 13-6376
Smaltimento dei PCB e dei PCT. Adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti
in attuazione del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 209/1999. Adozione da parte della
Giunta Regionale
B.U.R.P. 11 luglio 2002, n. 28
 Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2003, n. 10-10828
Approvazione della bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli
apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm3, non inventariati ai
sensi dell’art. 4 della Direttiva 96/59/CE. Adeguamento normativa regionale alla Direttiva
96/59/CE, recepita con d.lgs. n. 209/1999 “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo
smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili”
B.U.R.P. 6 novembre 2003, n. 45 (suppl. ord. n. 2)
 Circolare del Presidente della Giunta Regionale 23 dicembre 2003, n. 7/AQA
Gestione degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti
B.U.R.P. 31 dicembre 2003 n. 53
 D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 40-11645
Linee guida relative alla gestione dei rifiuti contenenti PCB. Integrazione criteri di cui alla
D.G.R. n. 93-11429 del 23.12.2003
B.U.R.P. 26 febbraio 2004, n. 8
 Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2004, n. 12-12040
Approvazione programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi
contenenti PCB soggetti ad inventario dei PCB in essi contenuti ai sensi dell’articolo 4 della
direttiva 96/59/CE. Programma supplementare di aggiornamento ed integrazione della
D.G.R. 23.12.2002 n. 39-8085
B.U.R.P. 1 aprile 2004, n. 13
7.2.2. Regolamentazione
Gli impianti autorizzati a ricevere PCB devono comunicare ogni sei mesi a Regione e Provincia i
dati sulle tipologie e quantità ricevute.
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UI Torino – AMBIENTE
7.2.3. Scadenze
Vedi norme nazionali
7.2.4. Documenti
Vedi norme nazionali
7.2.5. Illeciti e sanzioni
Vedi norme nazionali
7.3. AMIANTO
7.3.1. Principali riferimenti normativi
 Deliberazione del Consiglio Regionale 19 febbraio 1996, n. 192-2709
Linee di piano regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento
e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto, legge 27 marzo 1992, n.
257, art. 10
B.U.R.P. 20 marzo 1996, n. 12
 Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2001, n. 51-2180
Piano regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di
bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto (art. 10 della Legge
27.3.1992, n. 257)
B.U.R.P. 28 febbraio 2001, n. 9 (suppl. ord. n. 2)
 Legge regionale 14 ottobre 2008 n. 30
Norme per la tutela della salute, il risanamento dell’ambiente, la bonifica e lo smaltimento
dell’amianto
B.U.R.P. 16 ottobre 2008, n. 42
 Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2009, n. 30 -11520
Art. 4 della L.R. 30/2008 - Definizione dei criteri e delle modalità per la concessione di
contributi per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto.
B.U.R.P. 11 giugno 2009, n. 23
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2012, n. 40 - 5094
Approvazione del protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla
presenza di coperture in cemento – amianto negli edifici.
B.U.R.P. 31 gennaio 2013, n. 5
Edizione n° 27, ottobre 2014
163
UI Torino – AMBIENTE
7.3.2. Regolamentazione
Viene definita una procedura ad uso degli enti di controllo, basata sulla compilazione di schede e
sull’attribuzione di punteggi a singoli fattori, per distinguere le situazioni in cui si necessita:

il controllo periodico dell’installazione;

il risanamento con controllo almeno annuale;

la bonifica.
I capannoni realizzati prevalentemente in cemento-amianto e gli impianti industriali dove sia stato
utilizzato amianto per la coibentazione di tubi e serbatoi saranno censiti dall'ASL per i siti in
esercizio e dall'ARPA per quelli dismessi o abbandonati.
La legge quadro 30/2008 prevede la concessione di contributi per interventi di bonifica di manufatti
contenenti amianto, con priorità nei casi di amianto libero o in matrice friabile, e istituisce il
Registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo, dismessi o in utilizzo, degli impianti,
dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione di amianto. I dati contenuti nel
registro saranno comunicati all’ASL competente per territorio con modalità che saranno definite dal
piano regionale amianto.
I laboratori che effettuano attività analitiche sull’amianto devono essere conformi ai requisiti del
D.M. 14 maggio 2006221.
Il reperimento di materiali contenenti amianto nel corso di attività estrattive comporta l’immediata
sospensione dei lavori e la comunicazione all’ASL competente.
La movimentazione, lavorazione, sbancamento di terreno per la realizzazione di opere edili o
infrastrutture in aree con presenza di amianto, come da mappatura del piano regionale, richiedono
un’analisi geologica preventiva per accertarne la presenza.
7.3.3. Scadenze
Vedi norme nazionali
7.3.4. Documenti
Vedi norme nazionali
7.3.5. Illeciti e sanzioni
Vedi norme nazionali
221
Legge 30/2008 art. 10
Edizione n° 27, ottobre 2014
164
UI Torino – AMBIENTE
8. ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
8.1. Principali riferimenti normativi

Legge Regionale 30 giugno 1992, n. 32
Attuazione della Direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi
con determinate attività industriali, ai sensi della Legge 16 aprile 1987, n. 183
B.U.R.P. 8 luglio 1992, n. 28

Legge Regionale 18 gennaio 1995, n. 9
Modifiche alla L.R. 30 giugno 1992, n. 32 (Attuazione del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175,
relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali).
B.U.R.P. 25 gennaio 1995, n. 4

Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2000, n. 51-1051
Disposizioni urgenti relative all'immediata attuazione delle attività amministrative già
attribuite alle regioni dal D.Lgs. 334 del 17 agosto 1999 concernente il controllo degli
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
B.U.R.P. 18 ottobre 2000, n. 42

Deliberazione della Giunta Regionale 12 maggio 2003, n. 11-9288
Disposizioni per l’attuazione delle attività di verifica ispettiva ai sensi dell’articolo 25 del
D.Lgs. 334/1999 concernente il controllo degli incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose.
B.U.R.P. 12 giugno 2003, n. 24

Deliberazione della Giunta Regionale 5 luglio 2010, n. 31-286
Applicazione del D.Lgs. 334/1999 D.M. LL PP 9 maggio 2001 concernenti gli stabilimenti a
rischio di incidente rilevante. Precisazioni relative alle procedure di adeguamento degli
strumenti urbanistici. Revoca della DGR n. 20-13359 del 22 febbraio 2010.
B.U.R.P. 22 febbraio 2010, n. 8 luglio 2010, n. 27

Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 17-377
Approvazione di “Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell’ambito della
pianificazione territoriale”.
B.U.R.P. 5 agosto 2010, n. 31
8.2. Regolamentazione
Viene regolamentata l’istruttoria regionale delle attività a rischio di incidente rilevante.
Sono stabilite le modalità di esecuzione delle verifiche ispettive, anche attraverso la definizione di
una lista di controllo.
Sono fornite linee guida ai Comuni per tenere conto dei rischi di incidenti rilevanti in sede di
pianificazione territoriale, ponendo vincoli non solo alle attività soggette al D.Lgs. 334/1999
(“Attività Seveso”), ma anche ad attività che possono detenere determinate tipologie di sostanze
pericolose in quantità comprese tra il 20% e il 100% delle soglie di ingresso (“Altre attività
Edizione n° 27, ottobre 2014
165
UI Torino – AMBIENTE
produttive”). Tali vincoli riguardano in particolare la possibilità di insediare o modificare attività
che ricadono nei casi sopra indicati al di sotto di determinate distanze da aree sensibili222.
8.3. Scadenze
Vedi norme nazionali
8.4. Documenti
Vedi norme nazionali
8.5. Illeciti e sanzioni
Vedi norme nazionali
222
Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell’ambito della pianificazione territoriale, in D.G.R. 26 luglio
2010, n. 17-377
Edizione n° 27, ottobre 2014
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UI Torino – AMBIENTE
9. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)
9.1. Principali riferimenti normativi

Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40
Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione
B.U.R.P. 17 dicembre 1998, n. 50

Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 1999, n. 18-27763
Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità
ambientale e le procedure di valutazione". Prime indicazioni regionali (art. 23, comma 3,
L.R. 40/1998)
B.U.R.P. 21 luglio 1999, n. 29 (suppl.)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2000, n. 82-29571
Aggiornamento allegati A1, A2, B1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 in
attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 1999.
Adozione con i poteri del Consiglio regionale in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 40 dello
Statuto
B.U.R.P. 15 marzo 2000, n. 11

Legge Regionale 10 novembre 2000, n. 54
Modifica all'articolo 23 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni
concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"
B.U.R.P. 15 novembre 2000, n. 46

Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2000, n. 2-1707
Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, recante “Disposizioni concernenti la
compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”. Aggiornamento Allegato B1 in
attuazione del d.p.c.m. 1 settembre 2000. Adozione con i poteri del Consiglio regionale in
via d’urgenza, ai sensi dell’art. 40 dello Statuto
B.U.R.P. 10 gennaio 2001, n. 2

Deliberazione della Giunta Regionale 28 maggio 2001, n. 42-3096
Aggiornamento allegati A1, A2, B1, B2 e B3 alla legge regionale 40/1998 “Disposizioni
concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, in conseguenza del
conferimento di funzioni agli enti locali operato dalla legislazione regionale
B.U.R.P. 20 giugno 2001, n. 25

Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2002, n. 75-5611
Legge regionale 40/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le
procedure di valutazione”. Riorganizzazione allegati
B.U.R.P. 11 aprile 2002, n. 15
Edizione n° 27, ottobre 2014
167
UI Torino – AMBIENTE

Deliberazione della Giunta Regionale 22 aprile 2002, n. 23-5879
Legge regionale 40/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le
procedure di valutazione”. Aggiornamento allegato alla d.g.r. 21-27037 del 12 aprile 1999
in materia di organo tecnico
B.U.R.P. 16 maggio 2002, n. 20

Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2003, n. 19-8772
Aggiornamento delle indicazioni procedurali relative alla VIA, contenuti nella
deliberazione 12 luglio 1999, n. 18-27763
B.U.R.P. 11 aprile 2002, n. 15

Deliberazione della Giunta Regionale 3 dicembre 2007, n. 3-7656
Adozione del documento “Linee interpretative per un più corretto funzionamento della
conferenza di servizi in generale e nel procedimento di VIA”
B.U.R.P. 13 dicembre 2007, n. 50

Deliberazione Consiglio Regionale 30 luglio 2008, n. 211-34747
Aggiornamento degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni
concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), a seguito
dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
B.U.R.P. 7 agosto 2008, n. 32 (suppl. ord. n. 2)

Deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 2009, n. 63-11032
Atto di indirizzo inerente l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di
cui alla l.r. 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di
valutazione", in relazione ai disposti di cui alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006.
Approvazione.
B.U.R.P. 19 marzo 2009, n. 11

Deliberazione Consiglio Regionale 20 settembre 2011, n. 129-35527
Aggiornamento degli allegati A1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40
(Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) in
conseguenza delle modifiche agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, operate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99.
B.U.R.P. 27 ottobre 2008, n. 43

Deliberazione della Giunta Regionale 7 novembre 2011, n. 55-2851
Proroga dei provvedimenti finali conclusivi della fase di valutazione della procedura di
VIA di competenza regionale. Indicazioni procedurali e definizione dei termini di
conclusione del procedimento amministrativo.
B.U.R.P. 1 dicembre 2011, n. 48
9.2. Regolamentazione
Le opere soggette alle disposizioni regionali sulla VIA sono individuate negli allegati alla L.R.
40/1998. In funzione delle tipologie e dimensioni dei progetti, la competenza per la procedura di
VIA può essere regionale, provinciale o comunale.
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Nell’ambito delle procedure previste la norma prevede le seguenti tempistiche:

fase di verifica: la risposta deve essere fornita entro 60 gg, decorsi inutilmente i quali il
progetto è escluso da VIA.

fase di specificazione dei contenuti: la risposta deve essere fornita entro 60 gg, decorsi
inutilmente i quali la VIA è effettuata secondo il piano proposto.

fase di valutazione: porta al giudizio di compatibilità ambientale entro 150 gg, con possibile
prolungamento di ulteriori 60 gg.
Il provvedimento di VIA è efficace per un massimo di 3 anni a decorrere dalla data di
autorizzazione definitiva del progetto salvo l’ottenimento di specifica proroga223.
Gli interventi di modifica o di ampliamento di opere esistenti sono assoggettati a VIA qualora da
essi discenda un opera soggetta.
9.3. Scadenze
Non sono previste scadenze a carico delle imprese
9.4. Documenti
Fattispecie
Opere di cui agli allegati A1, A2, B1, B2, B3 i cui
iter procedurali siano stati avviati dopo il 17/12/1998
Documenti richiesti
giudizio di compatibilità ambientale
oppure pronunciamento di esclusione
9.5. Illeciti e sanzioni


Fattispecie
Sanzione
demolizione e ripristino ambientale
Realizzazione di opere senza la procedura di
VIA (L.R. 40/1998, art. 21.2)
Inosservanza delle prescrizioni contenute nella
VIA e successivo mancato adeguamento (L.R.
40/1998, art. 21.3-4)
223
D.G.R. 7 novembre 2011, n. 55-2851
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10. PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL’INQUINAMENTO (IPPC)
10.1. Principali riferimenti normativi

Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2002, n. 65-6809
Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal
D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze
per la presentazione delle domande previsto dall’art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/1999 e prime
indicazioni per l’ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio
dell’autorizzazione
B.U.R.P. 22 agosto 2002, n. 34

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 85-10404
Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da
applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle
istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6
del d.lgs. 59/2005
B.U.R.P. 31 dicembre 2008, n. 53
10.2. Regolamentazione
La competenza per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale a livello locale è attribuita
alla Provincia.
La DGR 85-10404 del dicembre 2008 ha modificato le modalità di calcolo, stabilite con decreto
ministeriale, delle tariffe relative alle istruttorie per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale ed ai controlli correlati.
10.3. Scadenze
Vedi norme nazionali
10.4. Documenti
Vedi norme nazionali
10.5. Illeciti e sanzioni
Vedi norme nazionali
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