B DEL 12 2014 relazione_pef_TARI_2014

COMUNE DI DENICE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
PIANO FINANZIARIO
E RELATIVA RELAZIONE
ESERCIZIO 2014
(art. 1 c. dal 641 al 668 L. 147/2013)
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PIANO FINANZIARIO COMPONENTE TARI 2014 ‐ RELAZIONE
1 ‐ Premessa
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti)
componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
Con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), e successive
modifiche introdotte dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito in legge 68/2014, è stata istituita l'Imposta Unica
Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :
1
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
2
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
‐ IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
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‐ TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
‐ TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214
(TARES) ;
L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti Commi :
‐ commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
‐ commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
‐ commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
‐ commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI
In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenti:
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682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune
determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia,
anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare
le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene
svolta;
b) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso
l'applicazione dell'ISEE;
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui
copertura la TASI è diretta.
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani,
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a
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norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi
individuati ai sensi
della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto
corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della
TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo
17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore
generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune
stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo
anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9,
comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e
delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno
è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal
fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei
regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del
testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al
citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli
atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione
degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle
finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo
anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al
comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della
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rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio
comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad
abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta e' effettuato in un'unica rata,
entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico
di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni,
determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune
è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014,
mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani,
sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da
parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da
parte degli enti impositori.
690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma
667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla
scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione
della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il
servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui
all'articolo 14 del decreto‐ legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214.
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, non c’è la
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
703. L'istituzione della IU C lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.
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2. INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO
DALLA REDAZIONE DEL PEF (SECONDO LINEE GUIDA) AL MOTODO TARIFFARIO: DEROGA2014-2015(ART. 7
PRESENTE RELAZIONE)
L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “E’ approvato il metodo normalizzato per la definizione delle
componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla
gestione dei rifiuti urbani”.
La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, “l’insieme dei criteri e delle
condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo
da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani” (comma 2).
Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi
del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3,
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comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.
Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una
parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”.
L’art. 4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza
domestica e non domestica”.
Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:
individuazione e classificazione dei costi del servizio;
suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai
coefficienti indicati dal metodo.
Il presente Piano finanziario redatto a norma dell’articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive modifiche e integrazioni, si
pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani,
sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della
TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari.
Pertanto, il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso Il quale i comuni definiscono la propria strategia di
gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di ……… si pone; detti obiettivi, sono
formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente triennale); vediamoli in dettaglio:
I seguenti punti:
- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU.
- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati.
a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati.
- Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata.
a) Raccolta differenziata.
b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti.
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Sono trattati nella relazione SRT che si allega
Obiettivo economico.
L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2013, che pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta
a rispettare, è il seguente:
Copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo
smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai
servizi indivisibili dei comuni (sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.).
Obiettivo sociale
Il Comune, secondo i propri programmi d'intervento socio-assistenziali e alla disponibilità finanziaria, potrà accordare a
soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, una riduzione/esenzione della tariffa.
3. RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO
L'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, prevede l'introduzione del tributo
comunale sui rifiuti di servizi (IUC: TARI) le cui caratteristiche essenziali sono le seguenti:
a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;
b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
c) contribuire a finanziare i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (sicurezza, illuminazione, manutenzione delle
strade, ecc.).
La norma sopra citata, demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento che il Consiglio
Comunale dovrà adottare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente tra l'altro:
a) classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
b) disciplina delle riduzioni tariffarie;
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c) disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività
viene svolta;
e) termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all' lRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante “Istituzione di una addizionale comunale all' lRPEF”, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, “nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti
sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.
L'art. 1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello stato (legge di stabilità 2013)" stabilisce che, per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
L’art. 10, comma 4 quater, del decreto legge n. 35 dell’8/4/2013 convertito, con modificazioni, in Legge n. 64 del 6/6/2013,
ha prorogato al 30 settembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013; successivamente, l’art. 8,
comma 1, del decreto legge n. 102 del 31/8/2013, ha prorogato al 30 novembre il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione 2013.
La redazione del piano finanziario (PEF) è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito
della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi:
a) piano finanziario degli investimenti;
b) programma degli interventi necessari;
c) specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di
terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
d) risorse finanziarie necessarie;
e) grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa rifiuti (TARSU/TIA/TARES).
Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:
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1. modello attuale del servizio e dei risultati relativi;
2. obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2013/2015;
3. piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati.
Ad ogni buon conto per ogni dettaglio si rimanda alla relazione SRT allegata
4. DESCRIZIONE DEL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento.
Il Comune di ……………… conta, al 31 dicembre 2013, n. …….. abitanti.
Movimento demografico della popolazione dell’anno 2013
Descrizione
Popolazione al
Nati
Morti
Iscritti
Cancellati
Popolazione al
Incremento/Decremento
% Incremento/Decremento
Maschi
Femmine
…….
…….
31/12/2013
31/12/2013
Totale
……….
…..
…..
……
….
…..
…..
+-…%
Famiglie
……..
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La raccolta di materiale differenziato negli ultimi due esercizi è stata complessivamente pari a:
Esercizio 2012
Esercizio 2013
Kg ………..
Kg ……….
con un incremento percentuale dal …..% al ……..% (+- ……%).
Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell'anno 2013, il Comune di …….. è stato in grado di
raccogliere in modo differenziato ……….. Kg di rifiuti solidi urbani, pari al ……..% del totale dei rifiuti (…….. Kg).
La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti, pari al ……% del totale, è stata smaltita in modo indifferenziato.
E’ altresì da rilevare l’avvenuta riduzione della raccolta dei rifiuti solidi urbani in misura di ……. di Kg.
5. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2013.
In considerazione del livello di raccolta differenziata già consolidato, l’Amministrazione del Comune di ………. ha fissato il
raggiungimento del target del …….% al 31/12/1014, anche attraverso un programma (in atto) di sensibilizzazione per
il potenziamento della raccolta differenziata.
6. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario.
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall' LA SOCIETA’/CONSORZIO., sono stati valutati
analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa TARI calcolata con il metodo normalizzato. Tale
metodo, in ottemperanza al D.P.R. n. 158/1999, è stato sviluppato e descritto compiutamente nelle “LINEE GUIDA PER
LA REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E PER L’ELABORAZIONE DELLE TARIFFE”
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto dei seguenti aspetti:
a) qualità del servizio che si intende fornire alla comunità;
b) obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi;
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I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le categorie di cui
all'allegato 1 del metodo normalizzato.
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie:
a) CG  Costi operativi di gestione
b) CC  Costi comuni
c) CK  Costo d'uso del capitale
ciascuna delle quali è, a sua volta, suddivisa in una o più subcategorie.
Di seguito, traendo dai dati di bilancio 2013 e della relativa contabilità industriale della societa’/consorzio i costi di
ciascuna macrocategoria e subcategoria sono esposti nelle tabelle riassuntive. Per un esame più analitico, si rimanda al
prospetto finanziario normalizzato allegato.
6.1. Costi di gestione (CG).
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana; possono essere
suddivisi in:
Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata
CGIND = CSL + CRT + CTS + AC
dove
CSL
CRT
CTS
AC
= spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni);
= raccolta e trasporto;
= trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato);
= altri costi.
Costi di gestione della raccolta differenziata
CGD = CRD + CTR
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dove
CRD = raccolta differenziata;
CTR = trattamento e riciclo.
6.2. Costi comuni (CC).
Si tratta di importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti.
CC = CARC + CGG + CCD
dove
CARC = amministrativi e di accertamento;
CGG = generali di gestione;
CCD = costi comuni diversi.
6.3. Costo d’uso del capitale (CK).
Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d’uso del capitale (CK), ricavato in funzione degli
ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito (R), calcolato per l’anno di
riferimento (2014) secondo la seguente formula:
Rn = rn (Kn1 + In + Fn)
Il costo d’uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla remunerazione del capitale
investito e vanno sommati secondo la seguente formula:
CK = Ammn + Accn + Rn
6.4. Parte fissa e parte variabile.
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Stabiliti i costi di gestione del servizio d’igiene urbana, il passaggio successivo è l'individuazione della natura di tali valori:
a) fissi
b) variabili
: CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK
: CRT + CTS + CRD + CTR
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte variabile è correlata
alla effettiva produzione di rifiuto.
7. LE TARIFFE: IL METODO UTILIZZATO
Con i commi e-bis ed e-ter del d.l. Salva Roma Ter, il Legislatore ha detto che i Comuni possono derogare ai parametri
previsti dal d.p.r. n. 158/1999, per intenderci il c.d. criterio normalizzato, nella misura del 50%in aumento ed in
diminuzione quanto alle utenze non domestiche e può non considerarli assolutamente quanto alle utenze domestiche. In
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pratica
alla
luce
della
legge
di
stabilità
(commi
651
e
652), così come modificati dal d.l. Salva Roma Ter, vi sono le seguenti possibili scenari: 1) si applica il criterio
normalizzato (comma 651); 2) non si applica per nulla (prima parte comma 652); 3) si applica derogando ai parametri
previsti nei limiti del 50% per le utenze non domestiche ed in piena autonomia quanto alle utenze domestiche.
L’ARTICOLO:
(( e-bis) al comma 652 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della revisione del regolamento di cui al
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
27
aprile
1999,
n.
158,
al
fine
di
semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni
2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
n.
158
del
1999,
inferiori
ai
minimi
o
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e puo' altresi' non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del
medesimo allegato 1»;
LA SCELTA
Il Comune ha commisurato le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, non
operando una distinzione tra quota fissa e quota variabile della tariffa.
LA PERCENTUALE DI RIPARTIZIONE DEL COSTO
La percentuale di ripartizione del costo è stata determinata nel seguente modo:
100% utenze domestiche.
Le utenze sono costituite per il 99,999 % da utenze domestiche
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ALLEGATI
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CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE
B6 materie di
consumo e merci
B7 Servizi
B8 Godimento beni
di terzi
B9 Personale
B11 Variazioni
rimanenze
B12 accanton. per
rischi
B13 altri
accantonam.
B14 Oneri diversi
TOTALE
CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati
CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU
AC - Altri costi
Totale CGIND
€ 698,27
€ 1.586,45
€ 183,80
€ 3.352,27
€ 698,27
€ 1.586,45
€ 183,80
€ 3.352,27
%
50%
50%
50%
50%
quota
€€ 1.676,14
€€€ 1.676,14
-€ 11,04
-€ 11,04
€ 28,96
€-
€-
€ 28,96
€€ 4.162,58
€€€ 4.162,58
CGD – Ciclo della raccolta differenziata
CRD - Costi della Raccolta differenziata
Frazione Organica (FORSU)
Carta
Plastica
Vetro
Verde
Ingombranti
Altre tipologie
Contributo CONAI (a dedurre)
€
Totale CRD
€ 426,76
€ 971,85
€ 112,60
€ 2.053,59
€ 426,76
€ 971,85
€ 112,60
€ 2.053,59
CTR - Costi di trattamento e riciclo
Frazione Organica (FORSU)
Carta e cartone
Plastica
Vetro
Verde
Ingombranti
Farmaci
Filtri olio
Inerti
Legno
Pile
Pneumatici
Sabbia
Toner
Oli minerali
Rifiuti abbandonati
Cimiteriali
Vernici e scolventi
Altri tipi
Entrate da recupero (a dedurre)
€
%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
Quota
€€€€€€€ 1.026,80
-€ 6,76
€ 1.026,80
-€ 6,76
€ 17,74
€€€€€€€ 2.548,99
€€ 2.548,99
€ 17,74
€-
€-
Quota
Entrate
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€-
Totale CTR
€-
€-
€-
€-
€-
€-
€-
€-
€-
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€-
Totale CG
€ 1.125,03
€ 2.558,30
€ 296,40
€ 5.405,86
€ 2.702,93
-€ 17,80
€-
€-
€ 46,70
€ 6.711,56
_____________________________________________________________________________________
€-
CC - COSTI COMUNI
Materie di consumo e
merci
CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.
Attività 1
Attività 2
Totale CARC
CGG - Costi Generali di Gestione
Attività 1
contributo consorzio bacino 2014
Quota di personale CG
Totale CGG
CCD - Costi Comuni Diversi
disavanzo anni precedenti (1/3)
Attività 2
Fondo rischi crediti
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti
Contributo Miur (a dedurre)
Recupero evasione (a dedurre)
Totale CCD
Totale CC
Servizi
Godimento beni di
terzi
Personale
Altri costi
TOTALE
€ 13.976,00
€-
€-
€-
€ 13.976,00
€-
€ 198,71
€ 451,47
€ 244,80
€ 52,31
€ 953,98
-€ 3,14
€ 8,24
€ 198,71
€ 696,27
€ 52,31
€ 2.702,93
€ 3.656,91
€ 13.976,00
€€ 13.976,00
€ 5,10
€ 1.653,33
€ 253,04
€ 2.702,93
€ 4.609,30
€-
€-
€-
€-
€-
€€€€€€€-
€ 198,71
€ 696,27
€ 52,31
€ 17.632,91
€ 5,10
€ 18.585,30
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CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE
AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento
Ammortamento impianti
Ammortamento mezzi e attrezzature
Ammortamento harware e software
Ammortamento start up nuove attività
Ammortamento beni materiali
Ammortamento immobili
Altri ammortamenti
Totale
ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento
Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa
Accantonamento per agevolazione legata al recupero
Accantonamento per inesigibili
€ 1.536,83
€ 1.536,83
€ 28,09
Totale
Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento
A - Investimenti per l’anno di riferimento
Compattatori
Automezzi
Contenitori
Piattaforma
Immobili
Hardware
Altro
Altro
Totale A
B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)
Compattatori
Automezzi
Contenitori
Piattaforma
Immobili
Hardware
Altro
Altro
Totale B
€ 28,09
€ 3.290,24
€ 537,54
€ 3.827,78
€-
Capitale netto investito (A+B)
Tasso di rendimento rn
Rendimento del capitale (A+B) x rn
€ 3.827,78
3,60%
€ 137,80
Totale CK
€ 1.702,72
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Prospetto riassuntivo
CG - Costi operativi di Gestione
CC- Costi comuni
CK - Costi d'uso del capitale
Minori entrate per riduzioni
Agevolazioni
Contributo Comune per agevolazioni
Totale costi
€ 6.711,56
€ 18.585,30
€ 1.702,72
€€€€ 26.999,58
Riduzione RD ut. Domestiche
€-
RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI
COSTI VARIABILI
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale
CTR - Costi di trattamenti e riciclo
Riduzioni parte variabile
Totale
COSTI FISSI
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.
CGG - Costi Generali di Gestione
CCD - Costi Comuni Diversi
AC - Altri Costi
Riduzioni parte fissa
Totale parziale
CK - Costi d'uso del capitale
Totale
Totale fissi + variabili
costo effettivo del servizio
4.163
0
€ 2.548,99
€0
6.712
0
13.976
4.609
0
0
0
18.585
1.703
20.288
27.000
verificato
€ 27.000
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