Intelligenza Digitale per le imprese e i professionisti www.arancia-ict.it La fattura elettronica alla PA Confindustria Palermo Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo Palermo, 9 Giugno 2014 Avv. Giorgio Confente Quadro normativo di riferimento FATTURA ELETTRONICA B2B e B2G • Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 (direttiva 2001/115/CE) • Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (direttiva 2010/45/CE) • Articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 • Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008 • Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55 (fattura elettronica alla PA) In vigore dal 6 giugno 2014 CONSERVAZIONE DIGITALE «A NORMA» • Codice della Pubblica Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005) • DMEF 23 gennaio 2004 (conservazione documenti fiscalmente rilevanti) • DPCM 3 dicembre 2013 (nuove regole tecniche sulla conservazione) In vigore dal 11 aprile 2014 Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Le diverse “fatture elettroniche” 1. Fattura trasmessa elettronicamente 2. Fattura elettronica «lato emittente» conservazione sostitutiva 3. La fattura elettronica «pura» • Sistemi di controllo di gestione • Firma elettronica qualificata • EDI (electronic data interchange) Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 La fattura elettronica (direttiva 2010/45/UE) NOZIONE DI FATTURA ELETTRONICA Ai fini della presente direttiva per “fattura elettronica” s'intende una fattura contenente le informazioni richieste dalla presente direttiva emessa e ricevuta in formato elettronico” Solo per fare qualche esempio, si consideri che: una semplice fattura in pdf spedita per e-mail si potrebbe considerare fattura elettronica; le fatture create in formato digitale tramite un software di contabilità o di elaborazione di testi e successivamente inviate e ricevute in formato cartaceo non sono fatture elettroniche; le fatture stampate e scansionate (ad esempio quelle passive), sottoscritte con firma elettronica avanzata ricevute tramite posta elettronica, possono essere considerate fatture elettroniche ai sensi della normativa comunitaria; Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 La fattura elettronica (direttiva 2010/45/CE in vigore dal 1 gennaio 2013) AUTENTICITA’, INTEGRITA’ e LEGGIBILITA’ Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento dell'emissione fino al termine del periodo di archiviazione della fattura. In sintesi i punti salienti della nuova normativa sono: 1) libertà di scelta per le garanzie di autenticità, integrità e leggibilità; 2) controlli di gestione come “esempi” di strumenti per raggiungere tale obiettivo; 3) firma qualificata e EDI come “esempi” di tecnologie riconosciute. Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Emissione della fattura (decreto di recepimento direttiva 2010/45/CE) EMISSIONE FATTURE 1. Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; 2. Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione* da parte del destinatario; 3. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua: • consegna, • spedizione, • trasmissione • o messa a disposizione* del cessionario o committente; Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Emissione della fattura (decreto di recepimento direttiva 2010/45/CE – art. 21 DPR 633/72) EMISSIONE FATTURE Il soggetto passivo assicura l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione. Autenticità dell’origine ed integrità del contenuto possono essere garantite: mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente, o mediante sistemi EDI* di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati, Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Conservazione della fattura (decreto di recepimento direttiva 2010/45/CE – art. 39 del DPR 633/72) MODALITA’ CONSERVAZIONE FATTURE 1. Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 La fattura elettronica o analogica: modalità emissione (articolo 21 del DPR 26 Ottobre 1972, n. 633) Modalità di emissione della fattura Consegna o spedizione cartacea Trasmissione elettronica La fattura si ha per emessa”all’atto della sua consegna o spedizione all’altra parte” La fattura si ha per emessa”all’atto della sua trasmissione per via elettronica” “Per quanto concerne la data di emissione della fattura si ricorda … che non assume rilievo il momento della compilazione della fattura ove a questa non segua la consegna o la spedizione alla controparte. Peraltro, dovendo necessariamente la data di emissione essere indicata nel documento, soprattutto ai fini dell’esatta imputazione al periodo di riferimento, si precisa che, per data di emissione deve intendersi la data indicata nella fattura, ritenendola coincidente, in assenza di altra specifica indicazione, con la data di consegna o con quella di spedizione”.(Circolare n. 134 del 5 agosto 1994) Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Le fatture analogiche spedite per posta: data emissione (articolo 21 del DPR 26 Ottobre 1972, n. 633) La fattura riporta la data del 30 giugno 30 giugno L’operatore inizia la compilazione delle fatture nell’ERP aziendale 2 luglio L’operatore ha terminato la compilazione delle fatture nell’ERP aziendale dopo averle verificate e controllate 4 luglio Le fatture sono stampate, imbustate e spedite, oppure viene inviato lo spool di stampa agli operatori specializzati per la postalizzazione 5 luglio La data di emissione della fattura è il 30 giugno L’ERP aziendale nel momento della compilazione della fattura, collega alla data della fattura, che nel nostro caso è anche la data di emissione, - sia il termine quindicinale di registrazione IVA (art. 23, comma 1, del DPR 633/72) - sia la data da riportare sul registro delle fattura (art. 23, comma 2, del DPR 633/72). Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Le fatture elettroniche spedite per posta: data emissione (articolo 21 del DPR 26 Ottobre 1972, n. 633) La fattura riporta la data del 30 giugno L’operatore inizia la compilazione delle fatture nell’ERP aziendale 30 giugno 2 luglio L’operatore ha terminato la compilazione delle fatture nell’ERP aziendale dopo averle verificate e controllate 4 luglio I dati sono stati acquisiti ed aggregati dal software di fatturazione elettronica generando i pdf delle stesse il 5 alle ore 13.22.51 Le fatture sono state Le fatture sono tampate, firmate digitalmente imbustate e spedite, oppure con apposizione del viene inviato lo spool di stampa riferimento temporale il agli operatori specializzati per la 6 luglio alle ore postalizzazione (Postel spa, 16.34.23 Selecta spa, etc…) 5 luglio 6 luglio 7 luglio La data di emissione della fattura è il 30 giugno L’ERP aziendale nel momento della compilazione della fattura, collega alla data della fattura, che nel nostro caso è anche la data di emissione, - sia il termine quindicinale di registrazione IVA (art. 23, comma 1, del DPR 633/72) - sia la data da riportare sul registro delle fattura (art. 23, comma 1, del DPR 633/72). Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Le fatture elettroniche pubblicate sul web: data emissione (articolo 21 del DPR 26 Ottobre 1972, n. 633) La fattura riporta la data del 30 giugno L’operatore inizia la compilazione delle fatture nell’ERP aziendale 30 giugno 2 luglio L’operatore ha terminato la compilazione delle fatture nell’ERP aziendale dopo averle verificate e controllate 4 luglio I dati sono stati acquisiti ed aggregati dal software di fatturazione elettronica generando i pdf delle stesse il 5 alle ore 13.22.51 Le fatture sono state firmate digitalmente con apposizione del riferimento temporale il 6 luglio alle ore 16.34.23 5 luglio 6 luglio Le fatture sono messe a disposizione dei clienti su server, con invio di semplice e-mail contenente link al download il 7 luglio alle ore 10.23.41 7 luglio L’emittente ha modo altresì di verificare l’avvenuto download della fattura. La data di emissione della fattura è il 30 giugno o il 7 luglio? “Peraltro, l’emissione della fattura può coincidere con il momento in cui la fattura elettronica è messa a disposizione del destinatario al quale venga inviato un semplice messaggio (e-mail) contenente un protocollo di comunicazione ed un link di collegamento al server ove la fattura è reperibile. In tal modo il destinatario, collegandosi al sito, può effettuare in qualsiasi momento il download della fattura, ossia scaricare il documento elettronico. In ogni caso, occorre che il ricevente sia nelle condizioni di leggere il documento così come messo a disposizione nel server e, pertanto, è assolutamente indispensabile il preventivo accordo tra le parti.” (Circolare Agenzia Entrate n.45/E del 19 ottobre 2005). Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Le fatture elettroniche trasmesse via PEC: data emissione (articolo 21 del DPR 26 Ottobre 1972, n. 633) La fattura riporta la data del 30 giugno 30 giugno L’operatore inizia la compilazione delle fatture nell’ERP aziendale 2 luglio L’operatore ha terminato la compilazione delle fatture nell’ERP aziendale dopo averle verificate e controllate 4 luglio I dati sono stati acquisiti ed aggregati dal software di fatturazione elettronica generando i pdf delle stesse il 5 alle ore 13.22.51 Le fatture sono state firmate digitalmente con apposizione del riferimento temporale il 6 luglio alle ore 16.34.23 5 luglio 6 luglio Le fatture sono trasmesse ai clienti con posta elettronica certificata (PEC) il 7 luglio alle ore 10.23.41 7 luglio -Dal gestore di PEC utilizzato dal mittente è ritornata la ricevuta di accettazione alle ore 10.23.44 -Dal gestore di PEC dei clienti è ritornata la prima ricevuta di avvenuta consegna alle 10.23.45, e l’ultima ricevuta di avvenuta consegna alle 10.23.46. La data di emissione della fattura coincide con la sua trasmissione elettronica che è il 7 luglio 2005. La data riportata dalla PEC si ritiene assimilata ad un’ “… altra specifica indicazione…” che determina il momento di emissione della fattura come precisato nella circolare del 5 agosto 1994 nr 134 Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 La fattura emessa da terzi (art. 21 del DPR 26 Ottobre 1972, n. 633) SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI EMISSIONE DELLA FATTURA FORITORE PUO’ DELEGARE EMISSIONE FATTURA CLIENTE TERZO POSSIBILITA’ ESPRESSAMENTE EVIDENZIATA IN FATTURA Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 art. 21, co. 2, DPR 633/1972 La fattura emessa da terzi (art. 21 del DPR 26 Ottobre 1972, n. 633) Fattura “compilata da terzi” Fattura “emessa da terzi” È il caso in cui l’emittente invia al terzo un file i cui dati sono già stati aggregati: in questo caso, se si tratta di fatture elettroniche riferimento e firma devono essere apposti dal soggetto che cede il bene o presta il servizio e che delega la semplice trasmissione o postalizzazione della fattura Se, invece, è inviato un flussso di dati da aggregare il soggetto “emittente” che deve firmare e apporre il riferimento temporale è il cliente o il terzo Questa classificazione, effettuata con la circolare 45/E del 2005 è stata superata dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione 260/E del 2008 Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Fatturazione elettronica in ambito UE http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/einvoicing/index_en.htm Piena diffusione entro il 2020, con risparmi per 240 miliardi di euro per imprese e PA. Diversa la situazione sul fronte delle imprese dove la Ue ha chiesto agli Stati membri di varare un forum locale sull’argomento che fa parte del Multistakeholder forum on e-Invoicing. Quattro le priorità fondamentali: 1. garantire alla fatturazione elettronica un quadro giuridico coerente, 2. ottenere un’adozione massiva con la partecipazione delle piccole e medie imprese, 3. promuovere la più ampia diffusione tra partner commerciali che emettono FE 4. promuovere uno standard comune di fatturazione > interoperabilità “semantica” tra i formati esistenti. Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Fatturazione elettronica alla P.A. in Italia Monitoraggio dei pagamenti effettuati nei confronti dei soggetti che hanno debiti insoluti nei confronti della P.A. Diffusione massiva dei processi di fatturazione elettronica: Dal processo B2G al sistema B2B Ottimizzazione dei processi amministrativi da parte delle PA Decreto sul gestore del sistema di interscambio DMEF 7 marzo 2008 • Il gestore: Agenzia delle entrate • L’ausiliario: SOGEI integrazione con il sistema informatico della fiscalità • Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Fatturazione elettronica alla P.A. (Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55) Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. STRUTTURA Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55 Allegato A - formato della fattura elettronica Allegato B - regole tecniche Allegato C - linee guida Allegato D - codici ufficio Allegato E - servizi di supporto di natura informatica www.fatturapa.gov.it Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Fatturazione elettronica alla P.A. (Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55) FORMATO E TRACCIATO La fattura elettronica alla PA è documento informatico in formato «strutturato» Xml, sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale. • B2B • B2G la fattura emessa nei confronti della PA deve avere un formato nei rapporti tra privati la fattura elettronica può anche consistere in un allegato Pdf a una e-mail trasmessa, strutturato in Xml. La sintassi e caratteristiche informatiche sono disponibili sul sito www.fatturapa.gov.it Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Fattura.PA - esempio Xml Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Fattura.PA: contenuto Oltre alle informazioni di carattere fiscale (art. 21 Dpr 633/72), il DM 55/2013 prevede: 1. informazioni INDISPENSABILI ai fini di una corretta trasmissione della fattura elettronica al soggetto destinatario attraverso il Sistema di Interscambio: • Trasmittente: identificativo, progressivo invio e formato trasmissione; • Destinatario: ufficio centrale o periferico al quale è destinata la fattura; 2. informazioni UTILI per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l’integrazione del documento fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento • ordine acquisto, • contratto, • ricezione beni e servizi, • fatture collegate • cassa previdenziale 3. eventuali ULTERIORI informazioni che possono risultare di interesse per esigenze informative concordate tra cliente e fornitore ovvero specifiche dell’emittente, con riferimento a particolari tipologie di beni ceduti/prestati (cfr …. -> allegati) Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Fattura elettronica vs PA: decorrenza ARTICOLO 25 decreto legge 66 del 24 aprile 2014: «Nell'ambito del più ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche definito dall'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di accelerare il completamento del percorso di adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori ….» Anticipazione al 31 marzo 2015 del termine originariamente fissato al 6 giugno 2015 per tutte le pubbliche amministrazioni (comprese quelle locali) Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Sistema di Interscambio: SdI COMPITI COMPITI 1. emissione delle FE, su richiesta 1. Ricezione delle fatture per le PA 2. trasmissione delle fatture allo SdI 2. conservazione digitale, su richiesta 3. conservazione digitale, su richiesta Flusso informativo per il monitoraggio di finanza pubblica Fatture FORNITORI SISTEMA di INTERSCAMBIO Ricevute/notifiche Fatture Validate Notifiche Notifica esito Intermediari della PA Intermediari dei Fornitori Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Pubblica Amministrazione Fatturazione elettronica alla P.A. (Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55) DECORRENZA - PRIMA DECRETO 66/2014 (*) - Entrata in vigore DMEF 55/2013 SDI disponibile per le PA volontarie 06/06/13 06/12/13 Obbligatorio FASE 1 (Ministeri, Agenzie e enti previdenza) Obbligatorio FASE 2 (restanti PA*) 06/06/14 ECCEZIONI: PA locali, soggetti non residenti, intermediario per le DR Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 06/06/15 PA locali Deve essere emanato decreto Fatturazione elettronica alla P.A. (Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55) DECORRENZA - DOPO DECRETO 66/2014 Entrata in vigore DMEF 55/2013 SDI disponibile per le PA volontarie 06/06/13 06/12/13 Obbligatorio FASE 1 (Ministeri, Agenzie e enti previdenza) 06/06/14 (*) ECCEZIONI: - soggetti non residenti, - intermediario per le DR Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Obbligatorio FASE 2 (restanti PA: comprese quelle locali*) 31/03/15 Fatturazione elettronica alla P.A. (Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55) 1. Le amministrazioni identificano i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche 2. Ne curano l'inserimento nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), http://www.indicepa.gov.it/ L’art. 6, comma 5 del DM 55/2013 stabilisce che «Il termine entro il quale ciascuna pubblica amministrazione deve completare il caricamento in IPA dell'anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche precede di tre mesi la data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica». Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Codici IPA – esempi ricerca (Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55) PER ALFABETO PER CATEGORIA Denominazione Ente: Codice Univoco ufficio: Nome dell'ufficio: Cod. fisc. del servizio di F.E.: Ultima data validaz. del c.f.: Regione dell'ufficio: Provincia dell'ufficio: Comune dell'ufficio: Indirizzo dell'ufficio: Cap dell'ufficio: PER AREA GEOGRAFICA A.S.L. DI MILANO UFR87R Uff_eFatturaPA 12319130154 14/02/2013 Lombardia MI Milano C.so Italia, 19 20122 Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 PER C.F. Codici IPA – informazioni disponibili (decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55) Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Codici IPA: riferimenti ente - esempio (decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55) Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Codici IPA: riferimenti ente - esempio (decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55) Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Codici IPA: servizio di FE - codice ufficio - esempio (decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55) Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Codici IPA: servizio di FE - codice ufficio - esempio (decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55) Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Fattura elettronica vs PA: codici CIG e CUP Articolo 25 del decreto legge 66 del 24 aprile 2014: al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse PA riportano: 1. il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; 2. Il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16/1/2003, n. 3; Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Fattura P.A. > predisposizione Codice paese Identificativo Univoco Trattino IT Codice fiscale _ Progressivo univoco Esempio: IT03036000127_00001.xml Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 estensione .xml.p7m .xml Fattura P.A. > firma Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Fattura P.A.: modalità trasmissione (Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55) PEC SDICOOP (HTTPS) Destinatari Archiviazione elettronica SPCCOOP (SPC) AZIENDA SDIFTP (FTP) WEB Archiviazione elettronica Conservazione Sostitutiva Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Conservazione Sostitutiva Fattura P.A.: modalità trasmissione (Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55) 1. PEC: un sistema di posta elettronica certificata (PEC) o analogo sistema di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni, nonché l’integrità del contenuto delle stesse -> no identificazione; 2. SDICOOP: un sistema di cooperazione applicativa esposto su rete internet fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti non attestati su rete SPC -> sistema bancario -> identificazione con accordo di servizio; 3. SPCOOP: un sistema di cooperazione applicativa tramite porte attestate su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività) -> sistema utilizzato dalle PA -> identificazione con accordo di servizio; 4. SDIFTP: un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP all'interno di circuiti chiusi -> identificazione tramite protocollo di trasmissione; 5. WEB: un sistema di trasmissione telematica esposto su rete internet fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti accreditati -> per soggetti accreditati tramite: • entratel, • Fisconline, • CNS (carta nazionale dei servizi) Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Fattura P.A.: modalità trasmissione (Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55) Accordo Dimensione file Numero file Flusso semplificato PEC SDICOOP SPCOOP SDIFTP WEB NO SI SI SI Soggetti accreditati 30 MB 5 MB 5 MB 150 MB 5 MB + file 1 file + file + file + file NO SI SI SI SI Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Controlli fase 1: notifica scarto Le tipologie di verifiche PRELIMINARI: 1. nomenclatura -> nomenclatura non corretta 2. unicità del documento trasmesso -> duplicazione fattura 3. dimensione file -> il file supera la dimensione max 4. integrità del documento -> es. firma non valida 5. autenticità e validità del certificato di firma -> es. certificato scaduto 6. conformità del formato -> es. riferimento temporale «non coerente» 7. validità del contenuto della fattura -> es. CF non valido Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Controlli fase 2: mancata consegna • nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, la trasmissione al destinatario non fosse possibile il SdI invia al soggetto trasmittente una notifica di mancata consegna; • resta a carico del SdI l’onere di contattare il destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione; Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Controlli fase 3: notifica rifiuto fattura ESEMPI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Dati emittente diversi da quelli inseriti nell’ordine Fattura per importo errato Aliquota IVA errata Descrizione del servizio non coerente con il contratto Spese non riconosciute Beni e servizi contestati … Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Controlli - fase 3: notifica accettazione Entro 24/48 ore dalla trasmissione Entro 15 gg. dall’accettazione Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Fatturazione elettronica alla P.A.: notifiche e messaggi (Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55) 1. 2. 3. 4. 5. notifica di scarto: messaggio che SdI invia al trasmittente nel caso in cui il file trasmesso (file FatturaPA o file archivio) non abbia superato i controlli previsti (fase 1); ricevuta di consegna: messaggio che SdI invia al trasmittente per certificare l’avvenuta consegna al destinatario del file FatturaPA; oppure notifica di mancata consegna: messaggio che SdI invia al trasmittente per segnalare la temporanea impossibilità di recapitare al destinatario il file FatturaPA. È generalmente seguita da una ricevuta di consegna (fase 2); una notifica di esito: messaggio che il SdI inoltra al trasmittente contenente l’esito (=accettazione o rifiuto) segnalato dal destinatario nella notifica di esito committente (fase 3); una notifica di decorrenza termini: messaggio che il SdI invia sia al trasmittente sia al destinatario, trascorsi 15 giorni dalla data della prima comunicazione (ricevuta di consegna/mancata consegna) senza aver ricevuto l’esito del committente, per informare della decorrenza del periodo entro il quale il sistema accetta il messaggio notifica esito; notifica di file non recapitabile: messaggio che il SdI invia al trasmittente qualora, trascorsi 15 giorni dalla data della notifica di mancata consegna, non sia stato possibile recapitare in alcun modo il file FatturaPA al destinatario. Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Fatturazione elettronica alla P.A. (Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55) TERMINE 15 GIORNI -> riconoscimento di debito ? La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle pubbliche amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna (art. 2 c.4) Decorso il termine di 15 gg, senza accettazione/disconoscimento della fattura il SdI invia un messaggio di «decorrenza termini» alla PA e al fornitore Decreto 55/2013 «La completezza dei dati relativi agli ordini e contratti contenuti nelle fatture consente una verifica immediata della coerenza delle informazioni e della regolarità del documento contabile e mette quindi in condizione gli uffici competenti di procedere con solerzia all’accettazione o al disconoscimento della fattura (così come indicato dall’art. 1988 * codice civile)» . (*) art. 1988: «La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.» Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Fatturazione elettronica alla P.A. (Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55) SERVIZI DI SUPPORTO I servizi previsti sono diretti a facilitare le PMI nel processo di creazione e invio delle fatture in formato standard al Sistema di Interscambio (SDI) e consistono nelle seguenti funzionalità: • adesione al servizio • generazione delle fatture in formato SDI • conservazione delle fatture • servizi di comunicazione con il SDI. Le indicazioni di dettaglio relative alle modalità di fruizione dei servizi sono rese disponibili sul portale del programma di razionalizzazione degli acquisti (www.acquistinretepa.it). Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Fatturazione elettronica alla P.A. (Circolale n. 1/DF del 31 marzo 2014) Termine caricamento dati in IPA Il termine entro il quale ciascuna pubblica amministrazione deve completare il caricamento in IPA dell'anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche precede di tre mesi la data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica -> termine scaduto al 6 marzo 2014 Tale termine deve ritenersi valido anche per le pubbliche amministrazioni per le quali non è ancora stata stabilita la decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Fatturazione elettronica alla P.A. (Circolale n. 1/DF del 31 marzo 2014) «Emissione» della fattura alla PA • • Se l'inoltro alla PA ha esito positivo, la ricevuta di consegna prova sia l'emissione della FE, sia la sua ricezione da parte della PA Se l'inoltro alla PA ha esito negativo la notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare l'avvenuta trasmissione della fattura da parte del soggetto emittente verso il SdI. Da tali elementi emerge quindi che la fattura elettronica può darsi per EMESSA anche in caso di notifica di mancata consegna Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Fatturazione elettronica alla P.A. (Circolale n. 1/DF del 31 marzo 2014) Divieto di pagamento La norma dispone che «a decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento 55/2013 (6/6/2014) non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento» Questo limite temporale di 3 mesi non si applica per le fatture spedite o trasmesse con i canali tradizionali prima del 6/6/2014 Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Fatturazione elettronica alla P.A. (Circolale n. 1/DF del 31 marzo 2014) Codice Ufficio dell'amministrazione non deducibile dall'IPA Per ciascuna amministrazione presente in IPA è reso disponibile un Ufficio di FE "Centrale" denominato "Uff_eFatturaPA". Questo ufficio può essere utilizzato dal fornitore per l'invio della FE esclusivamente nel caso in cui il fornitore: - non ha ricevuto dalla PA la comunicazione del codice ufficio destinatario della FE; - non è in grado di individuare in modo univoco, sulla base dei dati contrattuali in proprio possesso, l'Ufficio destinatario della fattura. In questi casi le PA possono rifiutare le fatture inoltrate agli Uffici di FE «Centrale» solo nel caso in cui la fattura non è attribuibile alla «propria» amministrazione compresa ogni sua componente organizzativa. Es. il MIUR non potrà rifiutare una fattura destinata a una scuola e inoltrata all’indirizzo "Uff_eFatturaPA" se il fornitore non ha il codice ufficio specifico Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Fatturazione elettronica alla P.A. (Circolale n. 1/DF del 31 marzo 2014) Amministrazione non censita in IPA Se l’amministrazione non è presente in IPA il codice ufficio da inserire in fattura può assumere il valore di default indicato nelle specifiche tecniche (allegato B). a) Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di FE il SdI invia al mittente una "notifica di scarto", segnalando il codice ufficio identificato. b) Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SdI respinge la fattura inviando al mittente una "notifica di scarto", segnalando il Codice FE Centrale della PA individuata. c) In tutti gli altri casi il SdI rilascia al fornitore una "Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito". • • Nel caso c): la fattura si considera correttamente e fiscalmente «emessa» Non opera il divieto di pagamento per la PA Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Fatturazione elettronica alla P.A. (Circolale n. 1/DF del 31 marzo 2014) Impossibilità di inoltro al destinatario per cause tecniche In caso di notifica di mancata consegna la struttura di supporto del Sdi contatta il referente del servizio di fatturazione elettronica dell'amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione Se, trascorsi 10 giorni dalla trasmissione della notifica di mancata consegna, il SdI non è riuscito a recapitare la FE al destinatario, invia al soggetto trasmittente una "Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura al SdI con impossibilità di recapito". - Anche in questo caso: la fattura si considera correttamente e fiscalmente «emessa» Non opera il divieto di pagamento per la PA Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 FAQ: fattura elettronica PA o Quali sono gli enti interessati dalla prima scadenza dell’obbligo di inviare le FE alla PA ? E’ vero che le scuole partono con la fatturazione elettronica il 6/6/2014 ? o Quali regole devono essere seguite per la corretta attribuzione della data di emissione fattura ? o Da quando decorre il termine di pagamento per le PA: dalla data di «notifica consegna» o dalla «notifica di accettazione» della fattura? Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 FAQ: fattura elettronica PA o Come è possibile identificare il soggetto tenuto ad emettere le fatture elettroniche alla PA all’interno dell’azienda ? o Tale soggetto coincide con quello che deve firmare elettronicamente le fatture inviate al SdI ? o La firma sulle fatture elettroniche può essere emessa anche dall’intermediario? In questo caso deve essere inserita qualche particolare formula in fattura ? Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 FAQ: fattura elettronica PA o Come comportarci in caso di rifiuto delle fatture dalla PA, è necessario emettere sempre una Nota Credito: in quali casi è obbligatorio emettere una Nota Credito ? In particolare come ci si deve comportare nelle seguenti ipotesi: - Notifica di scarto - Notifica di mancata consegna - Notifica di rifiuto fattura - Notifica decorrenza termini Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 FAQ: fattura elettronica PA o Cosa succede se dopo il tempo massimo (15gg) dal ricevimento della fattura la PA non risponde ? Quale messaggio ci invia il SdI e come dobbiamo trattarlo? o Se ci arriva una notifica dal SdI di mancato recapito della fattura alla PA per problemi legati ai servizi della PA, possiamo considerare la fattura emessa ? o Come facciamo a recapitarla alla PA visto che non potremo inviarla nuovamente al SdI ? Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 FAQ: fattura elettronica PA o per la conservazione a norma di tutte le fatture XML si devono archiviare a norma anche le notifiche ? o Nel casi in cui un’azienda fa già conservazione sostitutiva di tutte le fatture emesse nei confronti dei privati (in formato pdf/A) e dal 6 giugno parte con la conservazione delle fatture PA (in formato .xml) è tenuta per norma di legge ad adottare diversi sezionali ? o per la conservazione a norma di tutte le fatture PDF (clienti non a regime di fatturazione elettronica) dobbiamo apporre la firma digitale con riferimento temporale su ogni fattura, oppure è sufficiente apporre la firma digitale del conservatore a norma (outsourcer che stiamo scegliendo) con marca temporale ? Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 FAQ: fattura elettronica PA o Come si fa ad apporre il bollo sulle fatture elettroniche inviate alla PA ? o Che cosa è il codice EORI previsto sul tracciato ministeriale ? o Visto il tracciato ministeriale che prevede l'esposizione in maniera chiara e strutturata di diverse informazioni, che al momento il fornitore della PA inserisce nella descrizione fattura (come ad esempio i dati relativi all'ordine di acquisto o al contratto o alla convenzione) si deve prevedere sempre la generazione della fattura con questo livello di dettaglio? Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 I documenti fiscali che possono essere “digitalizzati”: esempi Fatture, lettere e telegrammi ricevuti (Art. 2220 codice civile ) Copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti (Art. 2220 codice civile ) Libro giornale e libro degli inventari (Art. 2215 codice civile e Art. 14 comma 1, lettera a, D.P.R. 600/1973) Registri prescritti ai fini dell’IVA (Art. 14, comma 1, lettera b , D.P.R. 600/1973) Scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee , in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito (Art. 14 comma 1, lettera c , D.P.R. 600/1973) Scritture ausiliarie di magazzino (Art. 14 comma 1, lettera d, D.P.R. 600/1973) Registro dei beni ammortizzabili (Art. 16 , D.P.R. 600/1973) Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 I documenti doganali (articolo 2, comma 2, del DM 23 gennaio 2004) “Il presente decreto non si applica alle scritture e ai documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie nel settore doganale, delle accise e delle imposte di consumo di competenza dell’Agenzia delle dogane” E’ POSSIBILE CONSERVARE DIGITALMENTE I DOCUMENTI DOGANALI EX DLGS 82/2005 e DEL. CNIPA 11/2004 (circ. 22/D del 26/11/2009) Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 I documenti fiscali che possono essere “digitalizzati”: esempi Registro delle fatture emesse (Art 23 primo comma DPR 633/72 ) Registro dei corrispettivi (Art 24 primo comma DPR 633/72) Registro degli acquisti (Art 25 primo comma DPR 633/72) Registro unico (Art 39 secondo comma DPR 633/72) “I contribuenti hanno facoltà di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli art.23 , 24 e 25 , a condizione …“ Registro delle merci c/deposito, lavorazione, comodato ,etc (Art 53 terzo comma DPR 633/72) Vanno annotati i beni ricevuti o inviati in c/lavorazione , c/deposito , comodato , etc diversi dalla cessione ,con indicato:estremi del DDT, natura qualità e quantità dei beni , i dati del soggetto che riceve o consegna i beni e la causale del trasferimento. Registro delle dichiarazioni intento - (Art 1 comma secondo D.L. 746 del 29/12/1983) Gli esportatori abituali e i loro fornitori o prestatori devono annotare nel registro (oppure dal 14/3/97 in apposita sezione del reg.fatture emesse o corrispettivi) le dichiarazioni di intento entro 15 gg giorni dalla data di emissione (esportatori abituali) o di ricevimento (fornitori o prestatori di esportatori abituali) e numerate progressivamente . Registro delle somme ricevute in deposito - (Art 3 comma secondo del Decreto 31/10/1974) In questo registro , gli avvocati , i notai, e i commercialisti devono annotare giornalmente e distintamente per ogni operazione le somme ricevute per spese da sostenere in nome e per conto del cliente. Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 I documenti fiscali che possono essere “digitalizzati”: esempi Bilancio di esercizio (art.2423 c.c.) - Stato patrimoniale (art.2424 c.c.) - Conto economico (art.2425 c.c.) - Nota integrativa (art.2427 c.c.) -Relazione sulla gestione (art.2428 c.c.) -Relazione dei sindaci (art.2429 c.c.) -Relazione dei revisori contabili (D.Lgs. n.58 del 1998) Dichiarazione dei redditi, Irap, Iva e sostituti (DPR n.322 del 22 luglio 1998) Documento di trasporto (DPR n. 472 del 14 agosto 1996) Bolla di accompagnamento (DPR n. 627 del 6 ottobre 1978) Nota di consegna, lettera di vettura, polizza di carico (Circolare n.225 del 16/9/96) Giornale di fondo elettronico degli scontrini fiscali- ( D.M. 23 marzo 1983) Distinte meccanografiche di fatturazione (Decreto del 24/10/2000 n. 370 e Decreto del 24/10/2000 n. 366 ) Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 I documenti fiscali che possono essere “digitalizzati”: esempi “I libri contabili, prima di essere messi in uso ,devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l’obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L’ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell’ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono. Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione” (Art. 2215 codice civile) “I libri di cui al presente articolo ,prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell’art.2215” (art.2421 terzo comma c.c.) Il libro dei soci Libro delle obbligazioni Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione Libri sociali obbligatori (art. 2421 c.c.) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti Libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell’art.2447-sexies Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Definizioni: Impronta di hash Impronta di una sequenza di simboli binari (bit) “La sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l’applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash” GIORGIO CONFENTE Funzione di hash SHA 256 27b1eebdb6ade1489002479a3522e805760e9596 Giorgio Confente Funzione di hash SHA 256 42a3d337be8f9bf6838888ee52e4e67c8be5dfc2 Giorgio Confente Funzione di hash SHA 256 e2b34b95685df1744846592f1f1f38cbeef61401 Evidenza informatica “Sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata da una procedura informatica” Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Riferimento e marca temporale Riferimento temporale Marca temporale “Informazione, contenente la data e l’ora, che viene associata ad uno o più documenti informatici” “Evidenza informatica che consente la validazione temporale” VALIDAZIONE TEMPORALE: “Il risultato della procedura informatica, con cui si attribuisce , ad uno o più documenti informatici, un riferimento temporale opponibile a terzi” Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Conservazione indiretta (articolo 3, comma 2, del DM 23 gennaio 2004) La conservazione sostitutiva ”indiretta” si realizza con apposizione di firma digitale e marca temporale “su un’evidenza informatica contenente l’impronta o le impronte dei documenti Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Conservazione indiretta (articolo 3, comma 2, del DM 23 gennaio 2004) La conservazione sostitutiva ”indiretta” si realizza con apposizione di firma digitale e marca temporale “su un’evidenza informatica contenente l’impronta o le impronte dei documenti Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Conservazione documenti informatici fiscali (articolo 2 proposta nuovo DMEF) Normativa applicabile 1. Ai fini tributari, la formazione, l’emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l’esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione elettronica dei documenti informatici, avvengono nel rispetto: - delle regole tecniche CAD (decreto legislativo 7/3/2005, n. 82), - dei decreti attuativi e dell’art. 21 DPR 633/1972 in materia di FE Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Conservazione documenti informatici fiscali (articolo 2 proposta nuovo DMEF) Formati utilizzabili I documenti informatici fiscali hanno le caratteristiche di non modificabilità, integrità e autenticità, utilizzando i formati: • previsti dal CAD e dalle regole tecniche*; ovvero • i formati scelti dal responsabile della conservazione, il quale ne motiva la scelta nel manuale di conservazione, atti a garantire l’integrità, l’accesso e la leggibilità nel tempo del documento informatico. (*) esempi suggeriti: PDF/A, TIFF, JPG, office Open XML (OOXML), Open Document Format, XML, TXT, Formati Messaggi di posta elettronica Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 I formati utilizzabili Il formato “STRUTTURATO O ELABORABILE”, quale per esempio il formato XML (1) oppure TXT, è teso ad automatizzare lo scambio di dati tra sistemi informativi in modalità totalmente automatica, e grazie alla loro forma strutturata, i dati e le informazioni in esso contenuti vengono riconosciuti ed acquisiti automaticamente dai sistemi informativi aziendali. (1) Acronimo di eXtensible Markup Language Ad esempio: sistemi EDI (Electronic Data Interchange) La normativa civile e fiscale, non richiede che il formato con cui si conservano i documenti e le scritture contabili sia “leggibile”, ma che sia “reso leggibile ” con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti. Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 I formati utilizzabili I formati “DESTRUTTURATI O LEGGIBILI” consentono di visualizzare l’immagine come già immediatamente leggibile, e per questa loro caratteristica sono utilizzati oltre che nella conservazione sostitutiva, anche nell’ambito dei processi di gestione documentale che consentono la consultazione on-line dei documenti ai vari operatori collegati. Sono destrutturati, per esempio, formati quali: - PDF (Portable Document Format), TIFF (Tag Image File Format ), JPEG (Joint Photographic Experts Group), GIF (Graphics Interchange Format). Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Conservazione documenti informatici fiscali (articolo 3 proposta nuovo DMEF) Formati Criteri di scelta suggeriti dalle nuove regole tecniche 3.1.1 APERTURA: un formato si dice “aperto” quando è conforme a specifiche pubbliche, cioè disponibili a chiunque abbia interesse ad utilizzare quel formato. La disponibilità delle specifiche del formato rende sempre possibile la decodifica dei documenti rappresentati in conformità con dette specifiche, anche in assenza di prodotti che effettuino tale operazione automaticamente. 3.1.2 SICUREZZA: la sicurezza di un formato dipende da due elementi il grado di modificabilità del contenuto del file e la capacità di essere immune dall’inserimento di codice maligno 3.1.3 PORTABILITA’ Per portabilità si intende la facilità con cui i formati possano essere usati su piattaforme diverse, sia dal punto di vista dell’hardware che del software, inteso come sistema operativo. Di fatto è indotta dall’impiego fedele di standard documentati e accessibili. Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Conservazione documenti informatici fiscali (articolo 3 proposta nuovo DMEF) Criteri di scelta suggeriti dalle nuove regole tecniche Formati 3.1.4 FUNZIONALITA’ Per funzionalità si intende la possibilità da parte di un formato di essere gestito da prodotti informatici, che prevedono una varietà di funzioni messe a disposizione dell’utente per la formazione e gestione del documento informatico. 3.1.5 SUPPORTO ALLO SVILUPPO E’ la modalità con cui si mettono a disposizione le risorse necessarie alla manutenzione e sviluppo del formato e i prodotti informatici che lo gestiscono (organismi preposti alla definizione di specifiche tecniche e standard, società, comunità di sviluppatori, ecc.). 3.1.6 DIFFUSIONE La diffusione è l’estensione dell’impiego di uno specifico formato per la formazione e la gestione dei documenti informatici Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Conservazione documenti informatici fiscali (articolo 3 proposta nuovo DMEF) I documenti informatici sono conservati in modo tale che: Normativa civile e fiscale a) siano rispettate le norme del codice civile e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità: - 2215 bis codice civile - DPR 600/73: decreto sull’attività di accertamento - DPR 633/72: decreto IVA Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Conservazione documenti informatici fiscali (articolo 3 proposta nuovo DMEF) Metadati I documenti informatici sono conservati in modo tale che: b. siano consentite funzioni di ricerca / estrazione informazioni in relazione a: • cognome, • nome, • denominazione, • codice fiscale, • partita IVA, • data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste; Ulteriori funzioni e chiavi di ricerca ed estrazione potranno essere stabilite con provvedimento delle competenti Agenzie fiscali Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Conservazione documenti informatici fiscali (articolo 3 proposta nuovo DMEF) modalità di conservazione 2. Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione. Eliminazione di: - Riferimento al RdC - Menzione della marca temporale Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Conservazione documenti informatici fiscali (articolo 3 proposta nuovo DMEF) Tempi di conservazione 3. Il processo di conservazione di cui ai commi precedenti è effettuato entro il termine di tre mesi successivi alla presentazione della dichiarazione* 31/12 dell’anno successivo (*) termine previsto dall’art. 7, comma 4-ter, del decreto legge n. 357/1994. Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Conservazione documenti informatici fiscali (articolo 4 proposta nuovo DMEF) Copie informatiche e per immagini dematerializzazione di documenti e scritture analogici 1. Il procedimento di generazione delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti e scritture analogici: - avviene ai sensi dell’art. 22, comma 3, del CAD - e ai fini tributari termina con la sottoscrizione elettronica. La conservazione avviene secondo le modalità di cui all’articolo 3: • metadati • tempistica annuale • riferimento temporale opponibile a terzi Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Conservazione documenti informatici fiscali (articolo 4 proposta nuovo DMEF) Copie conformi dematerializzazione di documenti e scritture analogici 2. Ai fini fiscali, la conformità all’originale delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici originali unici, è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le modalità di cui al DPCM del 21 marzo 2013. Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Conservazione documenti informatici fiscali (articolo 4 proposta nuovo DMEF) Distruzione documenti dematerializzazione di documenti e scritture analogici 2. La distruzione di documenti analogici - di cui è obbligatoria la conservazione - è consentita soltanto dopo il completamento della procedura di conservazione Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Conservazione documenti informatici fiscali (articolo 5 proposta nuovo DMEF) Comunicazione Agenzia entrate Obblighi di comunicazione e esibizione delle scritture e dei documenti 1. Il contribuente è obbligato a comunicare che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento. Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Conservazione documenti informatici fiscali (articolo 5 proposta nuovo DMEF) Modalità e luogo esibizione Obblighi di comunicazione e esibizione delle scritture e dei documenti 2. In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico è reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico: • presso la sede del contribuente ovvero • presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato nei modelli di variazione dati IVA (*) Ai sensi dell’art. 35, comma 2 lettera d) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 . Conservazione documenti informatici fiscali (articolo 5 proposta nuovo DMEF) Esibizione telematica Obblighi di comunicazione e esibizione delle scritture e dei documenti 3. Il documento conservato può essere esibito anche per via telematica secondo le modalità stabilite con provvedimenti dei direttori delle competenti Agenzie fiscali. Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Conservazione documenti informatici fiscali (articolo 6 proposta nuovo DMEF) Versamento telematico imposta di bollo Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti 1. L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta con modalità esclusivamente telematica, mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 Versamento tramite modello F24 Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Conservazione documenti informatici fiscali (articolo 6 proposta nuovo DMEF) Termini di versamento imposta di bollo Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti 2. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto. Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Conservazione documenti informatici fiscali (articolo 6 proposta nuovo DMEF) Calcolo imposta di bollo Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti 3. L'imposta sui libri e sui registri*, tenuti in modalità informatica, è dovuta: ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse. (*) previsti dall'art. 16 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Il Responsabile della conservazione sostitutiva a) Nelle aziende vengono scelti: soggetti con particolari competenze scelti in base ad una logica di coerenza organizzativa (CEO, CFO, responsabile dell’organizzazione, responsabile dell’organizzazione, risk manager) b) Nella PPAA può essere: • il dirigente dell’ufficio responsabile della conservazione dei documenti • altro soggetto formalmente designato E’ soggetto a processo di delega formale Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 La conservazione: modelli organizzativi (DPCM 3 dicembre 2014 in vigore dal 11 aprile 2014) 1. Il sistema di conservazione opera secondo modelli organizzativi esplicitamente definiti che garantiscono la sua distinzione logica dal sistema di gestione documentale, se esistente. 2. Ai sensi dell'articolo 44 del CAD, la conservazione può essere svolta: • all’interno della struttura organizzativa del soggetto produttore dei documenti informatici da conservare; • affidandola, in modo totale o parziale, ad altri soggetti, pubblici o privati che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche, anche accreditati come conservatori presso DigitPA. Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Il Responsabile della conservazione: compiti (DPCM 3 dicembre 2014 in vigore dal 11 aprile 2014) • definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione della tipologia dei documenti da conservare, della quale tiene evidenza, in conformità alla normativa vigente; • gestisce il processo di conservazione e ne garantisce nel tempo la conformità alla normativa vigente; • genera il rapporto di versamento, secondo le modalità previste dal manuale di conservazione; • genera e sottoscrive il pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi previsti dal manuale di conservazione; Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Il Responsabile della conservazione: compiti (DPCM 3 dicembre 2014 in vigore dal 11 aprile 2014) • effettua il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione; • assicura la verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell’integrità degli archivi e della leggibilità degli stessi; • al fine di garantire la conservazione e l’accesso ai documenti informatici, adotta misure per rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; adotta analoghe misure con riguardo all’obsolescenza dei formati; • provvede alla duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione all’evolversi del contesto tecnologico; Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Il Responsabile della conservazione: compiti (DPCM 3 dicembre 2014 in vigore dal 11 aprile 2014) • adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione; • assicura la presenza di un pubblico ufficiale, nei casi in cui sia richiesto; • assicura agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti l’assistenza e le risorse necessarie per l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanza; • provvede, nel caso di amministrazioni statali, al versamento dei documenti conservati all’archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato; • predispone il manuale di conservazione e ne cura l’aggiornamento; Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Manuale della conservazione: contenuto minimo (DPCM 3 dicembre 2014 in vigore dal 11 aprile 2014) 2. Il manuale di conservazione è un documento informatico che riporta: • i dati dei SOGGETTI che nel tempo hanno assunto la responsabilità del sistema di conservazione, descrivendo in modo puntuale, in caso di delega, i soggetti, le funzioni e gli ambiti oggetto della delega stessa; • la struttura organizzativa comprensiva delle funzioni, delle responsabilità e degli obblighi dei diversi soggetti che intervengono nel processo di conservazione; • la descrizione delle tipologie degli OGGETTI sottoposti a conservazione, comprensiva dell’indicazione dei formati gestiti, dei metadati da associare alle diverse tipologie di documenti e delle eventuali eccezioni; • la descrizione delle modalità di presa in carico di uno o più pacchetti di versamento, comprensiva della predisposizione del rapporto di versamento; Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Manuale della conservazione: contenuto minimo (DPCM 3 dicembre 2014 in vigore dal 11 aprile 2014) 2. Il manuale di conservazione è un documento informatico che riporta: • la descrizione del processo di conservazione e del trattamento dei pacchetti di archiviazione; • la modalità di svolgimento del processo di esibizione e di esportazione dal sistema di conservazione con la produzione del pacchetto di distribuzione; • la descrizione del sistema di conservazione, comprensivo di tutte le componenti tecnologiche, fisiche e logiche, opportunamente documentate e delle procedure di gestione e di evoluzione delle medesime; • la descrizione delle procedure di monitoraggio della funzionalità del sistema di conservazione e delle verifiche sull’integrità degli archivi con l’evidenza delle soluzioni adottate in caso di anomalie; Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Manuale della conservazione: contenuto minimo (DPCM 3 dicembre 2014 in vigore dal 11 aprile 2014) 2. Il manuale di conservazione è un documento informatico che riporta: • la descrizione delle procedure per la produzione di duplicati o copie; • i tempi entro i quali le diverse tipologie di documenti devono essere scartate ovvero trasferite in conservazione, ove, nel caso delle pubbliche amministrazioni, non già presenti nel manuale di gestione; • le modalità con cui viene richiesta la presenza di un pubblico ufficiale, indicando anche quali sono i casi per i quali è previsto il suo intervento; • le normative in vigore nei luoghi dove sono conservati i documenti; Avv. Giorgio Confente - 2005/2014 Grazie per l’attenzione …e per contatti o ulteriori informazioni: Avv. Giorgio Confente Studio Legale Tributario Via Larga, 31 20122 Milano Tel: +39 02 83438031 mail: [email protected] Avv. Giorgio Confente - 2005/2014
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