3 10. 04. 2014 REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI VERCELLI COMUNE DI VILLATA C.A.P. 13010 PIANO REGOLATORE GENERALE INTERCOMUNALE VARIANTE N. 02 NORME DI ATTUAZIONE In carattere blu e in carattere barrato sono riportate le modifiche al testo normativo introdotte dalla Variante Strutturale 7. SOMMARIO: CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1.1.0 Finalità Art. 1.1.1 Applicazione ed arco temporale di validità del Piano Art. 1.1.2 Elaborati costituenti il Piano Art. 1.1.3 Funzione degli elaborati di Piano e delle Norme. CAPO 2° - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI E DEFINIZIONI Art. 1.2.1 Parametri urbanistici Art. 1.2.2 Parametri edilizi Art. 1.2.3 Applicazione dei parametri urbanistici ed edilizi Art. 1.2.4 Definizioni TITOLO II° - CLASSIFICAZIONE DEI TIPI DI INTERVENTO Art. 2.0.1 Generalità CAPO 1° - CLASSIFICAZIONE DEI TIPI DI INTERVENTO DI CARATTERE EDILIZIO Art. 2.1.1 Norme generali per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente Art. 2.1.2 Manutenzione Ordinaria (MO) Art. 2.1.3 Manutenzione Straordinaria (MS) Art. 2.1.4 Restauro e risanamento conservativo (RC) Art. 2.1.5 Ristrutturazione edilizia (RE) Art. 2.1.6 Demolizione senza ricostruzione (DS) Art. 2.1.7 Demolizione con ricostruzione (DR) Art. 2.1.8 Nuova costruzione di fabbricati a destinazione residenziale (Ncr) Art. 2.1.9 Nuove costruzioni di fabbricati a destinazione produttiva - terziaria - agricola (Ncp) Art. 2.1.10 Nuova costruzione di fabbricati e manufatti accessori per la residenza (Nca) CAPO 2° - CLASSIFICAZIONE DEI TIPI DI INTERVENTO DI CARATTERE URBANISTICO Art. 2.2.1 Ristrutturazione urbanistica (RU) Art. 2.2.2 Completamento urbanistico (CU) Art. 2.2.3 Nuovo impianto (NI) CAPO 3° - CLASSIFICAZIONE DEI TIPI DI INTERVENTO CON MODIFICA D’USO DEL SUOLO E DEGLI EDIFICI E MODIFICA DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO. Art. 2.3.1 Modifica di destinazione d’uso degli edifici Art. 2.3.2 Modifica di destinazione d’uso del suolo Art. 2.3.3 Sistemazione del suolo e del luogo Art. 2.3.4 Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale Art. 2.3.5 Coltivazione di cave Art. 2.3.6 Recinzioni e muri di contenimento TITOLO III° - CLASSIFICAZIONE DEGLI USI DEL SUOLO Art. 3.0.1 generalità CAPO 1° - USI PUBBLICI Art. 3.1.1 Aree per servizi sociali ed attrezzature a livello comunale (SP) Art. 3.1.2 Aree per servizi sociali ed attrezzature di interesse generale Art. 3.1.3 Aree per impianti urbani Art. 3.1.4 Aree per la viabilità CAPO 2° - USI RESIDENZIALI Art. 3.2.1 Nuclei di antica formazione (NAF) Art. 3.2.2 Aree edificate (AER) Art. 3.2.3 Aree di completamento (AC) Art. 3.2.4 Aree di espansione (AE) CAPO 3° - USI PRODUTTIVI Art. 3.3.1 Aree con impianti produttivi esistenti che si confermano (IPC) Art. 3.3.2 Aree per nuovi impianti produttivi (NIP) Art. 3.3.3 Aree per attività di escavazione CAPO 4° - ALTRI USI Art. 3.4.1 Usi terziari Art. 3.4.2 Impianti privati per il tempo libero (IPTL) Art. 3.4.3 Attrezzature e servizi privati di interesse collettivo (ASP) Art. 3.4.4 Norme generali per le aree con destinazione commerciale ai sensi della LR 37/03 e s.m.i CAPO 5° - USI AGRICOLI Art. 3.5.0 Generalità Art. 3.5.1 E1 - terreni ad elevata produttività Art. 3.5.2 E2 - Aree boscate Art. 3.5.3 E3 - Terreni a colture pregiate specializzate Art. 3.5.4 Aziende agricole, cascine, attrezzature ed impianti agricoli presenti nel territorio urbano Art. 3.5.5 Norme particolari per gli edifici esistenti nel territorio agricolo adibiti ad usi extragricoli o abbandonati Art. 3.5.6 Aree libere interstiziali entro il territorio urbano TITOLO IV° - VINCOLI Art. 4.0.1 Generalità Art. 4.0.2 Vincolo idro-geologico di edificabilità nulla (V1) Art. 4.0.3 Fascia di rispetto cimiteriale (V2) Art. 4.0.4 Fascia di rispetto di impianti tecnologici (V3) Art. 4.0.5 Fascia di rispetto a protezione di nastri e incroci stradali Art. 4.0.6 Fascia di rispetto della ferrovia Art. 4.0.7 Fascia di rispetto di elettrodotti di A.T. Art. 4.0.8 Area di valore ambientale (V4) Art. 4.0.9 Parchi privati di valore ambientale (V5) Art. 4.0.10 Edifici vincolati come beni culturali e zone di interesse archeologico (V6) Art. 4.0.11 SIC “Lame del Sesia – Riserva Naturale speciale dell’Isolone di Oldenico” Art. 4.0.12 Salvaguardia geoambientale, fasce di rispetto, tutele TITOLO V° - ATTUAZIONE DEL PIANO Art. 5.0.1 Generalità CAPO 1° - STRUMENTI URBANISTICI ED AMMINISTRATIVI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO Art. 5.1.1 ......omissis..... Art. 5.1.2 Strumenti urbanistici esecutivi Art. 5.1.3 Intervento edilizio diretto Art. 5.1.4 Modalità di intervento Art. 5.1.5 Opere di urbanizzazione e area urbanizzata CAPO 2° - NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 5.2.1 ......omissis..... Art. 5.2.2 Norme in contrasto Art. 5.2.3 Norma finale APPENDICE Grafici illustrativi di alcuni aspetti delle Norme di Attuazione LEGENDA ARTICOLI N.T.A. MODIFICATI da esse, pur nei …… Norma variata ELENCO ALFABETICO DELLE SIGLE: A.C. = Area di completamento A.E. = Area di espansione A.E.R. = Area edificata dc = distanza dai confini df = visuale libera ( distanza tra le fronti) ds = distanza dai cigli stradali C.I.E. = Commissione Igienico Edilizia Comunale C.U. = Completamento Urbanistico D.R. = Demolizione con ricostruzione D.S. = Demolizione senza ricostruzione H = altezza del fabbricato IF = indice di densità fondiaria IT = indice di densità territoriale IPC = area con impianti produttivi che si confermano MO = manutenzione ordinaria MS = manutenzione straordinaria N.A.F. = nuclei di antica formazione NC a = nuova costruzione accessoria NC r = nuova costruzione residenziale NC p = nuova costruzione a destinazione produttiva, agricola, terziaria. N.I. = nuovo impianto N.I.P. = area per nuovo impianto produttivo P.E.C. = piano esecutivo convenzionato di libera iniziativa P.E.C.O. = piano esecutivo convenzionato obbligatorio P.E.E.P. = piano per l’edilizia economico popolare P.I.P. = piano per insediamenti produttivi P.P.A. = programma pluriennale di attuazione P.P. = piano particolareggiato P. di R. = piano di recupero P.R.G. = piano regolatore generale Q = rapporto di copertura RC = restauro e risanamento conservativo RC1 = restauro rigoroso RC2 = risanamento conservativo RE = ristrutturazione edilizia RE1 = ristrutturazione edilizia senza modificazione volumetrica sostanziale RE2 = ristrutturazione edilizia con ampliamento e/o sopraelevazione RU = ristrutturazione urbanistica Sa = superficie lorda utile Sc = superficie coperta di un edificio S.U.E. = strumento urbanistico esecutivo SF = superficie fondiaria Sl = superficie libera del lotto SP = area per servizi sociali e attrezzature pubbliche a livello comunale ST = superficie territoriale TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO 1° - ASPETTI GENERALI DEL PIANO Art. 1.1.0. - Finalità ... omissis..... Art. 1.1.1.- Applicazione ed arco temporale di validità del Piano Ai sensi della Legge 17.08.1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi della Legge Regionale n. 56 del 5 dicembre 1977, con le modifiche ed integrazioni apportate dalla Legge Regionale n. 50 del 20.05.1980, la disciplina urbanistica della totalità del territorio, interessato dal P.G.R., viene regolata dalle presenti norme che integrano, precisano e specificano le previsioni contenute nelle tavole grafiche. Norme e prescrizioni hanno efficacia nei confronti di chiunque effettui interventi di trasformazione del territorio di qualsiasi natura, fino all’approvazione di un nuovo P.R.G., fatta salva l’applicazione delle misure di salvaguardia di cui all’Art. 58 della Legge Regionale n. 56/77. ......omissis..... Art. 1.1.2. - Elaborati costituenti il Piano Compongono il P.R.G. i seguenti elaborati: a) Elaborati di progetto (serie PR) PR1/B - Rappresentazione sintetica del Piano con le fasce marginali dei Comuni contermini – planimetria scala 1 : 25.000 PR2/B - Principali infrastrutture e suolo extraurbano: usi e vincoli - planimetria in scala 1: 10.000 PR3 - Infrastrutture e suolo urbano: Usi e vincoli - planimetria in scala 1:1500 PR3/B 1.2 - Infrastrutture e suolo urbano: Usi e vincoli - planimetria scala 1:1500 riferita alla Variante n. 1 con adeguamenti cartografici PR3/B 1.2.1 Infrastrutture e suolo urbano: Usi e vincoli - planimetria scala 1:1500 con indicazione delle correzioni e degli aggiornamenti cartografici PR3/B 1.2.2 Infrastrutture e suolo urbano: Usi e vincoli - planimetria scala 1:1500 con indicazione delle variazioni da apportare. PR3/B 1.2.3 Infrastrutture e suolo urbano: Usi e vincoli - planimetria scala 1:1500 - Progetto preliminare di Variante n. 2 PR3/B 1.2.0 Infrastrutture e suolo urbano: Usi e vincoli - Legenda di riferimento delle tavole di piano PR3/B 1.2.4 Infrastrutture e suolo urbano: Usi e vincoli - planimetria scala 1:1500 - Progetto preliminare con individuazione delle osservazioni pervenute PR3/B 1.2.5 Infrastrutture e suolo urbano: Usi e vincoli - planimetria scala 1:1500 - Progetto preliminare con individuazione delle osservazioni pervenute nei termini e delle osservazioni pervenute fuori termine e non esaminate con atto del C.C. n. 23 del 27.06.1996 PR3/B 1.2.6 Insfrastrutture e suolo urbano: Usi e vincoli - planimetria scala 1:1500 - Progetto definitivo di Variante n. 2 PR4 - Vincoli idro-geologici - planimetria scala 1:10.000 ......omissis...... PRa/B - Relazione illustrativa del progetto di Variante n. 2 PRa/B.1 - Osservazioni proposte al Progetto Preliminare PRb/B - Norme di attuazione del progetto di Variante n. 2 b) Allegati tecnici (serie AT) AT g - Fascicolo delle caratteristiche geomorfologiche e dell’uso agricolo del territorio (*) AT g/B - Integrazioni al fascicolo delle caratteristiche geomorfologiche e dell’uso agricolo del territorio relativamente al progetto di Variante n. 2 (**) AT 1 - Rilevamento del patrimonio edilizio ......omissis....... : planimetria scala 1:1500 della numerazione degli edifici e corrispondenti schede di analisi diretta. AT 2 - Consumo del suolo e destinazione d’uso degli edifici : planimetria in scala 1:1500 ....omissis..... AT 3 - Aree servite di opere di urbanizzazione primaria: planimetria scala 1:10.000 ......omissis..... .......omissis........ c) Allegati a corredo: costituenti il fascicolo della documentazione amministrativa richiesta per l’approvazione del progetto di Variante n. 2 al P.R.G.C. Art. 1.1.3. - Funzione degli elaborati di piano e delle norme. Gli elaborati della serie “PR” dell’art. precedente contengono le previsioni di piano; si specifica che: a) gli elaborati grafici stabiliscono topograficamente gli usi del suolo, gli interventi previsti ed ammessi, i vincoli di intervento ed alcune modalità di attuazione. b) le norme di attuazione definiscono i contenuti degli interventi previsti ed ammessi, degli usi del suolo, dei vincoli di intervento e precisano le modalità di attuazione e di gestione del piano; l’appendice – grafici illustrativi di alcuni aspetti delle norme di attuazione - ha carattere documentario e non vincolativo. (*) - Nota: A cura del Dott. Gaetano ROMANO (**) - Nota: A cura del Dott. Roberto REIS Gli allegati della serie “AT” hanno carattere descrittivo ed illustrativo. L’interpretazione degli elaborati è affidata in prima istanza alla Commissione Igienico Edilizia (C.I.E.) ......omissis..... Gli allegati della serie c) hanno scopi soltanto procedurali. CAPO 2° - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI E DEFINIZIONI Art. 1.2.1. - Parametri urbanistici. ST = Superficie Territoriale: si tratta di una porzione di territorio che comprende non la sola area direttamente interessata dallo o dagli interventi, ma anche le aree per la viabilità, nonché le aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria graficamente indicate nelle planimetrie del P.R.G. o richieste dalle norme specifiche attinenti l’area. SF = Superficie Fondiaria: si tratta dell’area oggetto direttamente dell’intervento, misurata al netto delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché delle aree per la viabilità. IT = Indice di densità territoriale: è il rapporto tra il volume complessivo della edificazione prevista (V) e la superficie territoriale (ST) dell’area a cui tale volume si riferisce. IF = Indice di densità fondiaria: è il rapporto tra il volume complessivo della edificazione prevista (V) e la superficie fondiaria (SF) dell’area a cui tale volume si riferisce. Art. 1.2.2. - Parametri edilizi Sa = Superficie lorda utile: è definita come somma delle superfici dei singoli piani, comprese entro il perime-tro esterno delle pareti. Essa va computata: a) al lordo delle murature e tramezzature e della proiezione orizzontale su ogni piano degli elementi distributivi e funzionali (vani degli impianti, degli ascensori e delle scale ecc.); b) al netto delle logge e dei balconi, dei porticati, delle tettoie, pensiline e strutture aperte, delle sovrastrutture tecniche, dei sottotetti non praticabili e allo stato rustico; c) al netto, per ogni unità immobiliare, dei propri locali accessori (autorimessa, deposito, cantina) se contenuti entro i limiti dimensionali per essi fissati al successivo art. 2.1.10.; le eccedenze vanno invece computate; d) al lordo, per ogni edificio, dei sottotetti praticabili, cioè accessibili, che per le loro caratteristiche dimensionali sono suscettibili di una utilizzazione residenziale; si evidenzia che l’uso residenziale del sottotetto comporta il rispetto, oltre che dei parametri sanitari vigenti, anche del limite di altezza minima che dovrà essere superiore a mt 1.80 V = Volume degli edifici: è definito come somma dei volumi di tutti i piani dell’edificio, cioè della somma delle superfici lorde utili (Sa) di ogni piano, moltiplicate per le rispettive altezze di interpiano; con l’avvertenza che per il piano seminterrato sono da computare soltanto le parti emergenti dal terreno a sistemazione avvenuta (solido emergente). H = Altezza di un fabbricato: è la differenza di quota misurata tra la quota media, rispetto al terreno sistemato a seguito dell’intervento, che si riscontra lungo il perimetro dell’edificio e quella più alta tra le due quote riferite all’estradosso dell’ultimo solaio che chiude il volume, oppure alla linea di gronda dell’edificio; nel caso di coperture inclinate (mansarde) l’altezza si misura alla quota media del solaio. SC = Superficie coperta di un edificio: è l’area rappresentata dalla proiezione, su di un piano orizzontale, del perimetro dei vari piani emergenti dal terreno, comprese le parti sporgenti; si misura al netto di parti aggettanti aperte (gronde, pensiline, balconi e simili); Sono compresi nel calcolo della SC anche i bassi fabbricati. Q = Rapporto di copertura: è il rapporto percentuale tra la superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria del lotto (Sf); Sl = Superficie libera del lotto: (Sf-Sc) dc = Distanza dai confini: è definita dalla distanza misurata a raggio tra ogni punto della Superficie coperta (Sc) ed il confine; df = Visuale libera: è definita dalla normale libera rispetto ad ogni parete con finestre dei locali abitabili (vedute); la norma si applica anche quando di due edifici prospettanti, una sola parete sia finestrata; non si applica nei confronti di locali non abitabili. ds = Distanza dai cigli stradali: è definita dalla normale tra il confine stradale e tutto ciò che costituisce superficie coperta (Sc); a norma dell’art. 3 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e s.m. ed i. Si precisa che si definisce “confine stradale: il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione, o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpa se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea. Art. 1.2.3. - Applicazioni dei parametri urbanistici ed edilizi I parametri urbanistici ed edilizi si applicano nel caso di intervento tramite strumenti urbanistici esecutivi. I parametri edilizi si applicano nel caso di intervento edilizio diretto. L’utilizzazione a scopo edificatorio di una data superficie su cui si applicano i parametri urbanistici ed edilizi, ed anche l’utilizzazione di un certo volume su cui si determina un intervento di incremento volumetrico o superficiale “una tantum”, esclude ogni richiesta successiva di riutilizzazione delle medesime superfici o volumi; restando, invece, utilizzabili le eventuali quantità residue non consumate. Tutto ciò indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà. Art. 1.2.4. – Definizioni Destinazione d’uso degli edifici: • è quella indicata nella richiesta di concessione o di autorizzazione e nei relativi atti tecnici; • per gli edifici già costruiti la destinazione d’uso è quella di cui all’accatastamento alla data di adozione della Variante al P.G.R. ....omissis..... • in caso di incertezza o di imprecisione, si procede in applicazione di criteri di affinità o assimilabilità, con particolare riferimento alla tipologia edilizia dell’immobile. Edifici esistenti costituenti volume: • quelle costruzioni chiuse su almeno tre lati, che presentino requisiti di stabilità e di durata, con struttura portante in muratura vincolata al suolo tramite fondazioni, con regolare struttura di tetto e manto di copertura; • sono escluse costruzioni non autorizzate, costruite dopo l’entrata in vigore della Legge 765/1967, e non successivamente sanate con le procedure di Legge Unità immobiliare • è la parte di una costruzione, o la sua totalità, in cui si svolge compiutamente e autonomamente una determinata attività (residenziale, produttiva, terziaria, ecc.). Unità locale: ....omissis.... Nucleo familiare: ....omissis.... Abitante insediabile: • per “abitante insediabile” si intendono gli abitanti teorici insediabili nei volumi edificabili in base al rapporto teorico 1 ab. = 1 vano utile, ed attribuendo mediamente ad ogni vano 100 mc. di volume. Carico urbanistico: • è dato dal volume delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie per soddisfare le esigenze di un insediamento. Locale abitabile: ...omissis.... Indice arboreo/arbustivo (Ia). E' l'indice che le NTA utilizzano per stabilire l'entità di impianto di essenze arboree/arbustive da realizzare in relazione agli interventi edilizi ammessi nelle aree di cui ai successivi articoli delle NTA. Le aree di impianto devono ricadere all’interno della superficie fondiaria dell’ambito di intervento. E' espresso in n. alberi alto fusto/mc di volume in progetto oppure n. piante arbustive/mc di volume in progetto finalizzato a garantire la realizzazione di barriere arboree con funzione di filtro e passaggio graduale tra il costruito e la campagna oppure tra il tessuto costruito già esistente. Da realizzarsi nei termini previsti per il rilascio del certificato di agibilità. Indice di compensazione (Ic). E' l'indice che le NTA utilizzano per stabilire l'entità di impianto di essenze arboree da realizzare in relazione agli interventi edilizi ammessi nelle aree di cui ai successivi articoli delle NTA. Le aree di impianto devono ricadere all’interno delle aree destinate a servizi pubblici o soggette ad uso pubblico. E' espresso in n. alberi alto fusto/ogni n. posti auto per le aree destinate a parcheggio pubblico o soggette ad uso pubblico ed in n. alberi alto fusto/ogni n. mq di aree destinate a verde pubblico o soggette ad uso pubblico. Da realizzarsi nei termini previsti per il rilascio del certificato di agibilità. Rapporto di permeabilità (Rp): Si intende l’area da destinare e mantenere a verde privato permeabile della superficie libera del lotto (Sl), non pavimentata e non coperta dalle costruzioni fuori ed entro terra, della Superficie Fondiaria. Dovrà essere mantenuta a fondo erboso con la messa a dimora di alberi di essenze autoctone. E’ espresso in percentuale (%) minima. Da realizzarsi nei termini previsti per il rilascio del certificato di agibilità. Superficie commerciale : per quanto concerne l’adeguamento del P.R.G.I. alla normativa vigente di programmazione delle attività commerciali (D.Lgs. 114/98 e L.R. 28/99), ai sensi della D.C.R. n° 563-13414 del 20 novembre 2012 di seguito sono riportate le specifiche definizioni applicabili al Comune di Villata: Esercizio commerciale: corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e non direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita; ad ogni esercizio commerciale corrispondono una sola superficie di vendita ed una sola comunicazione o autorizzazione commerciale; in relazione alle caratteristiche demografiche del Comune di Villata, gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio in sede fissa vengono così classificati: • esercizio di vicinato: superficie di vendita non superiore a mq 150; • media struttura di vendita: superficie di vendita compresa tra mq 151 e mq 1500; Per quanto concerne le specifiche definizioni di “superficie di vendita” e di “superficie espositiva” e di “centro commerciale” si rimanda ai contenuti degli artt. 5 e 6 della D.C.R. n° 563-13414 s.m.i. del 20 novembre 2012 che qui si intendono interamente richiamati. TITOLO II - CLASSIFICAZIONE DEI TIPI DI INTERVENTO Art. 2.0.1. - Generalità Per tipi di intervento di cui al presente titolo sono da intendere tutte le possibili forme in cui possono esplicarsi le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale e quindi l’esecuzione di opere edilizie, il mutamento delle destinazioni d’uso di aree ed edifici, l’utilizzazione delle risorse naturali ed ambientali, l’alterazione delle caratteristiche del luogo; in sintesi tutto quanto modifica lo stato di fatto del territorio comunale. Gli interventi in oggetto sono classificati ed esposti nei loro contenuti qualitativi negli articoli seguenti; la sua ammissibilità per ciascuna area di piano o per i singoli edifici è esposta al successivo TITOLO III CLASSIFICAZIONE DEGLI USI DEL SUOLO. Una commissione Igienico Edilizia (C.I.E.), composta ......omissis.... con le modalità stabilite dal Regolamento Edilizio Comunale, è chiamata ad esprimere il parere di competenza in merito ai progetti sottoposti ad autorizzazione o concessione. Il rilascio delle autorizzazioni e concessioni è regolato dalle vigenti leggi statali e regionali, che si intendono esplicitamente richiamate e facenti parte delle presenti Norme. Ogni intervento fra quanti esposti al presente titolo può comportare la richiesta contestuale di sistemazione dell’intera area asservita all’edificio, con eventuale rimozione di edifici (o parte di essi), costruzioni, manufatti, accumuli di materiale, ecc. e/o con sistemazione di tutto quanto sia considerato dal Sindaco, sentita la C.I.E., in contrasto con interessi pubblici espressi anche attraverso il decoro dell’ambiente e del paesaggio. CAPO 1° - CLASSIFICAZIONE DEI TIPI DI INTERVENTO DI CARATTERE EDILIZIO Art. 2.1.1. - Norme generali per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. Gli interventi devono perseguire lo scopo di migliorare le condizioni di abitabilità, salvaguardando i valori architettonici ed edilizi del patrimonio di antica formazione ed eliminando gli aspetti di contrasto ambientale nel patrimonio edilizio di nuova formazione. ....omissis... Gli interventi edilizi che si prevedono per il patrimonio edilizio esistente sono: • manutenzione ordinaria (MO) • manutenzione straordinaria (MS) • demolizione senza/con ricostruzione (DR) • restauro e risanamento conservativo (RC) distinto in: restauro rigoroso (RC1) risanamento conservativo (RC2) • ristrutturazione edilizia (RE) distinta in: ristrutturazione edilizia senza modificazione volumetrica sostanziale (RE1) ristrutturazione edilizia con ampliamento e/o sopraelevazione (RE2) Gli interventi di natura urbanistica sul patrimonio edilizio esistente (ristrutturazione urbanistica - RU - ) sono descritti al CAPO II successivo. Per quanto attiene alla definizione dei tipi di intervento ammessi, si rimanda alla Circolare della Giunta Regionale n. 5/SG/URB del 27.04.1984, nonché alle Leggi Regionali e Nazionali vigenti. In particolare, e facendo riferimento alla individuazione ed alla classificazione dei beni culturali ambientali da salvaguardare, contenuta nelle planimetrie di P.R.G., per gli edifici “dotati di elevato valore storicoambientale” gli interventi ammessi sono di manutenzione ordinaria e straordinaria e di tipo RC1; mentre per quelli “dotati di valore documentario della tradizione insediativa” gli interventi ammessi sono solamente di tipo MO, MS, RC1, RC2; tali edifici sono graficamente individuati nelle planimetrie di piano in scala 1:1500. Per tutti gli altri edifici sono ammessi i tipi d’intervento sopra elencati. Per gli edifici e le aree di interesse storico-artistico, compresi negli elenchi di cui alla Legge 1089/39 e 1497/39, in conformità ai pareri dei competenti organi statali e regionali e ai sensi dell’art. 24 lett. a) della L.R. 56/77 e successive modificazioni, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro rigoroso. Per gli interventi di carattere edilizio su edifici esistenti e di nuova costruzione programmare gli impianti tecnologici nel rispetto delle norme previste dalla LR 13/2007 e s.m.i. “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia” e le disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari adottate dalla Giunta regionale con DGR n. 45-11967 del 04.08.2009; dal Nuovo Piano Stralcio per il Riscaldamento Ambientale ed il Condizionamento, approvato con DGR n. 46-11968 del 04/08/2009 ed in vigore dal 01.04.2010. Art. 2.1.2. - Manutenzione ordinaria (MO) “Le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali ne modifiche alle strutture ed all’organismo edilizio”. (art. 13 comma 3 lettera a) della L.R. 56/77). ....omissis.... Art. 2.1.3. - Manutenzione straordinaria (MS) “Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso” (art. 13 comma 3 lettera b) della L.R. 56/77) Per l’esecuzione di tali interventi è richiesta l’autorizzazione gratuita ai sensi dell’Art. 48 della Legge 457/78 e dell’art. 9 della Legge 10/77, sempreché non comportino il rilascio dell’immobile da parte del conduttore. ....omissis..... Art. 2.1.4. - Restauro e risanamento conservativo (RC) “Interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentono destinazioni d’uso anche parzialmente o totalmente nuove con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio”.(Art. 13 comma 3 lettera c) della L.R. 56/77). Per l’esecuzione di tali interventi è richiesta l’autorizzazione; fanno eccezione gli immobili sottoposti ai vincoli previsti dalle Leggi 01.06.1939 n. 1089 e 29.06.1939 n. 1497 per i quali è previsto il regime della concessione edilizia. La domanda di autorizzazione per il restauro e il risanamento conservativo dovrà essere conforme alle modalità e ai contenuti indicati al 3° comma dell’Art. 56 della L.R. 05.12.1977 n. 56 e successive modificazioni. Sono previste due sottocategorie di intervento intese a specificare il contenuto generale di cui sopra ed a renderlo più aderente alla peculiarità degli oggetti edilizi a cui si riferiscono; le sottocategorie sono le seguenti: RC1 : restauro rigoroso RC2 : risanamento conservativo RC1 - Restauro rigoroso Comporta il mantenimento integrale ed il recupero dell’originario organismo architettonico, previa depurazione di aggiunte in contrasto; in ogni caso le opere devono assicurare la conservazione della totalità degli aspetti costruttivi tipologici e formali che nel tempo hanno caratterizzato l’organismo. Sono pertanto di restauro rigoroso il complesso delle seguenti opere con le relative prescrizioni: • ripristino e consolidamento delle coperture con i materiali originari (divieto della loro sostituzione con altro materiale); • consolidamento, comprese le sottomurazioni, e rifacimento ove deteriorate, delle strutture portanti verticali esterne ed interne, con mantenimento delle forme e dei materiali; • consolidamento, con i materiali originali, dei rivestimenti, decorazioni ed intonaci esterni (con mantenimento integrale delle murature faccia-vista) nonché quelli interni ove costituiscono testimonianza di valore storico o artistico; • consolidamento e rifacimento di scale senza spostamenti ed alterazioni di forma e materiali; • inserimento degli impianti tecnologici ( riscaldamento e impianti igienico-sanitari) senza che per questi ultimi si produca una sostanziale compromissione dei caratteri distributivi dell’edificio, utilizzando quindi anche la ventilazione forzata; • ripristino delle aperture esterne originarie e chiusura di eventuali aperture contrastanti con il disegno originario; ripristino delle logge; • eliminazione dei corpi aggiunti in epoche successive che risultino in contrasto architettonico con l’edificio principale; • ripristino degli spazi esterni con rimozione di costruzioni e manufatti in contrasto o di disturbo. Nelle planimetrie del Piano Regolatore Generale vengono individuati quegli edifici per i quali, dato l’elevato valore storico ambientale, l’unico tipo di intervento ammesso è il restauro rigoroso. RC2 - Risanamento conservativo Comporta essenzialmente il mantenimento dei caratteri d’insieme dell’originario organismo architettonico, con l’eliminazione di elementi di contrasto, pur fatta salva la possibilità di interventi di rinnovo e trasformazione dell’impianto distributivo. Sono pertanto di risanamento conservativo il complesso delle seguenti opere con le relative prescrizioni: • sostituzione di materiali di copertura con manti di cotto, di tipo da valutare per ogni singolo caso in rapporto al contesto; • consolidamento, ivi comprese le sottomurazioni e rifacimenti, ove deteriorate, delle strutture portanti verticali esterne; • modifiche o rifacimento delle strutture portanti verticali interne; • consolidamento e rifacimento , ove deteriorate, delle strutture portanti orizzontali, senza sostanziale modifica delle quote di imposta e conservando di norma gli orizzontamenti a volta; • consolidamento e ripristino con materiali, forme e colori originari, o analoghi a quelli del tessuto edilizio circostante, dei rivestimenti esterni, nonché dei decori artistici interni; solo sigillature dei giunti per murature facciavista; • ripristini dei corpi scala: è ammessa la sostituzione e la ricostruzione dei corpi scala, che per le condizioni di degrado dei materiali non possono essere ripristinate, limitatamente alle parti degradate o crollate, senza variarne la posizione e la pendenza. (Dicitura inserita “ex-officio” con deliberazione G.R. 070-16943 del 10.11.87) • inserimento degli impianti tecnologici di riscaldamento e igienico-sanitari con eventuale ricavo di nuove aperture conformi a quelle originarie; • modificazioni alle tramezzature interne, in relazione alle opere di cui al punto precedente e in relazione alla necessità di una diversa distribuzione interna connessa alle funzioni cui il fabbricato è destinato; sono ammesse le aggregazioni e le suddivisioni di unità immobiliari purché non alterino l’impianto distributivo dell’edificio con particolare riguardo alle parti comuni; • rifacimento delle aperture esterne, di quelle interne e di quelle non conformi; nuove aperture esterne strettamente necessarie alla diversa soluzione distributiva, con taglio e tipi di materiali conformi a quelle originarie; eliminazione di aperture in contrasto con le linee architettoniche del fabbricato (per la tipologia delle aperture vedi grafici indicativi in Appendice - foglio 5); ripristino dei balconi (vedi grafici indicativi - foglio 6); • eliminazione dei corpi aggiunti in epoche recenti che risultino in contrasto con le caratteristiche dell’edificio; • ripristino degli spazi esterni, con rimozione di manufatti (recinzioni, baracche, ecc.) in contrasto ambientale; • ripristino di logge con eventuale chiusura in vetro a giorno, nei modi indicati nei grafici indicativi in Appendice (Fg7); Art. 2.1.5. - Ristrutturazione edilizia (RE) Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti”. (art. 13 comma 3 lettera d) della L.R. 56/77). Per tali interventi è richiesta la concessione semplice o convenzionata assoggettata ai contributi di cui all’art. 3 della Legge 10/77, ad eccezione dei casi elencati all’art. 9 della stessa Legge. Sono previste due sottocategorie d’intervento, intese a specificare il contenuto generale di cui sopra ed a contemplare la peculiarità degli oggetti edilizi a cui si riferiscono; le sottocategorie sono le seguenti: RE1 - ristrutturazione edilizia senza modificazione volumetrica sostanziale RE2 - ristrutturazione edilizia con ampliamento e/o sopraelevazione. RE1 - Ristrutturazione edilizia senza modificazione volumetrica sostanziale Appartiene a tale sottocategoria il complesso delle seguenti opere con le relative prescrizioni: • gli interventi e le relative prescrizioni già esposti all’articolo precedente relativamente agli interventi di “restauro e risanamento conservativo” con, in più, quanto ai punti che seguono; • consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate, e ricostruzione dei medesimi nel rispetto dei caratteri architettonici, del volume, della composizione dei prospetti, dell’assetto planimetrico dell’edificio; piccoli spostamenti planimetrici possono essere ammessi unicamente per eliminare problemi di rapporti funzionali e igienici nei confronti degli edifici o fra le parti dell’edificio medesimo; • integrazione di unità immobiliari esistenti con volumi adiacenti anche di tipo rustico, con le prescrizioni del punto seguente; • recupero, alla destinazione d’uso compatibile con l’area in cui si colloca l’edificio, di volumi rustici e portici, limitatamente ad una quota che non superi l’incremento del 20% della volumetria residenziale già esistente; nelle opere di completamento di tali volumi, ai fini di realizzare i tamponamenti esterni necessari e le aperture, si dovranno osservare scrupolosamente i caratteri architettonici degli edifici di antica formazione presenti nel luogo, con particolare riguardo a quelli assoggettati a restauro e risanamento conservativo, salvo che si tratti di ristrutturazione di edifici recenti ed esterni ai nuclei di antica formazione; • consolidamento, ripristino, rifacimento di strutture portanti orizzontali, anche con modifica delle quote di imposta e delle altezze; • piccole modifiche volumetriche limitatamente a volumi necessari al miglioramento degli impianti igienico-sanitari, all’integrazione di collegamenti verticali, a sistemazioni funzionali e distributive; • è ammessa la costruzione di nuovi collegamenti verticali, sia interni che esterni, nel rispetto della composizione planovolumetrica dell’edificio ed utilizzando tipologie e materiali ritenuti compatibili con il contesto architettonico dell’ambiente. RE2 - Ristrutturazione edilizia con ampliamento e/o sopraelevazione Nei casi di interventi in edifici con destinazione residenziale, appartengono a tale sottocategoria il complesso delle opere di cui al punto RE1 precedente, con in più quanto ai punti che seguono, e con riferimento orientativo ai grafici indicativi in Appendice, e nel rispetto dei parametri di cui al Capo 2° delle presenti norme: a) nel caso di edificio inserito in una cortina edilizia - quanto sia anche solo in parte di altezza inferiore agli edifici adiacenti - si ammette la sopraelevazione sino a raggiungere l’altezza dell’edificio più basso tra di essi; b) nel caso di edificio in testata ad una cortina edilizia all’interno di Nucleo di Antica Formazione, se ne ammette un prolungamento nel rispetto delle norme del Codice Civile ..... omissis..... c) nel caso di edifici in testata ad una cortina edilizia, se ne ammette la sopraelevazione sino a raggiungere l’altezza dell’edificio confinante; d) nel caso di edificio inserito in una cortina edilizia, quando sia mancante di servizi e/o di collegamenti verticali efficienti - si ammette l’ampliamento trasversale purché riguardante i prospetti meno significativi, con esclusione delle facciate ove sono collocate logge, balconate e ballatoi che vanno mantenute integre; l’intervento è subordinato all’accertamento dell’impossibilità di ricavare altrimenti i servizi indispensabili; e) nel caso di edifici isolati appartenenti alla tipologia del villino, si ammette sia l’ampliamento planimetrico sia la sopraelevazione; quest’ultima comunque fino all’altezza massima prevista dai parametri edilizi relativi ai vari usi del suolo secondo la classificazione al successivo Titolo III° E’ ammesso il recupero totale di volumi rustici e portici in esistenti corpi di fabbrica adiacenti a parti residenziali, con caratteri architettonici già prescritti per gli analoghi interventi del tipo RE1. Nei casi di interventi in edifici con destinazione produttiva e terziaria, appartengono a tale sottocategoria il complesso delle opere già esposte per la sottocategoria RE1, con in più: a) ampliamento planimetrico o sopraelevazione con forme e materiali ripetitivi e aderenti ai caratteri architettonici dell’edificio preesistente, salvo i casi di rifacimento anche di esso; b) eliminazione dei corpi aggiuntivi aventi caratteri di provvisorietà e ripristino delle aree esterne, con eliminazione e sistemazione di depositi e accumuli di materiali altrimenti sistemabili. Art. 2.1.6. - Demolizione senza ricostruzione (DS) Si tratta di interventi di totale demolizione dell’esistente senza ricostruzione. Fa eccezione la ricostruzione vincolata all’esecuzione di opere pubbliche. Per tali interventi, salvo che si tratti di intervento pubblico, è richiesta la concessione semplice gratuita Sono passibili di demolizione tutti gli immobili quando si determinano interessi pubblici o problemi di pubblica incolumità, alla demolizione si provvede secondo le leggi vigenti in materia. Sono passibili di demolizione tutti quegli edifici o parti di edifici nonché manufatti ritenuti in contrasto con le caratteristiche del fabbricato o in contrasto ambientale; tale demolizione è connaturata agli interventi di restauro e risanamento conservativo (art. 2.1.4 precedente) nonché Ristrutturazione (art. 2.1.5 precedente) Gli edifici individuati da demolire nelle planimetrie del P.R.G. possono essere soggetti, in attesa della demolizione, a sola manutenzione ordinaria. L’area liberata da costruzioni demolite è vincolata agli usi previsti dal P.R.G. Art. 2.1.7. - Demolizione con ricostruzione (DR) Si tratta di interventi di totale demolizione dell’esistente e di successiva riedificazione sul posto secondo il volume, le altezze, la forma dell’edificio preesistente, con possibilità di accorpamento, dei volumi minori demoliti, all’edificio principale da ricostruire, nell’ambito dello stesso lotto di pertinenza, e sempre in accordo agli indici ed alle prescrizioni di cui alla normativa specifica di zona. Ai fini della presente norma, per edificio principale si intende il fabbricato inserito nella cortina edilizia a prevalente destinazione residenziale. Per tali interventi è richiesta la concessione semplice o convenzionata, assoggettata ai contributi di cui alla L. 10/1977. Art. 2.1.8. - Nuova costruzione di fabbricati a destinazione residenziale (Ncr) Le nuove costruzioni di carattere residenziale sono conseguenti ad interventi su aree inedificate, o rese libere in conseguenza di demolizioni, in modo da configurare la formazione di un edificio totalmente nuovo. Per tali interventi le modalità di attuazione (mediante concessione con o senza piano esecutivo) sono quelle dettate per le rispettive aree. Valgono le seguenti prescrizioni circa i caratteri delle tipologie edilizie: • tipologia delle case uni-bifamiliari (villini, casette e simili): forme estremamente semplificate con esclusione di coperture con conformazioni a mansarda e materiali di copertura in fibrocemento; di norma sono preferibili tetti a due o quattro falde con inclinazione media variabile tra il 30% e il 45% e sono ammessi tetti piani; nel caso di installazione di pannelli solari, l’inclinazione delle falde deve essere connaturata all’installazione di tali apparati tecnologici; • tipologia delle case plurifamiliari (case condominiali e similari): forme estremamente semplificate coerenti alla tecnica costruttiva adottata, sono ammesse le coperture a falde con pendenze analoghe a quelle degli edifici di antica formazione; tipi di copertura diversi sono ammessi nel caso di installazione di pannelli solari, nel quale caso la forma deve essere connaturata all’installazione di tali apparati; • tutti i nuovi interventi edilizi a destinazione residenziale, e gli impianti relativi, devono essere progettati e realizzati nel rispetto delle vigenti normative sui consumi energetici e sulle emissioni di sostanze inquinanti. Art. 2.1.9. - Nuove costruzioni di fabbricati a destinazione produttiva - terziaria agricola (Ncp). Le nuove costruzioni di carattere produttivo o terziario sono conseguenti ad interventi su aree inedificate, o di sostituzione di edifici esistenti totalmente demoliti, in modo da configurare la condizione di una nuova costruzione. Per tali interventi le modalità di attuazione (mediante concessione con o senza piano esecutivo) sono quelle dettate per le rispettive aree. Circa i caratteri delle tipologie edilizie sono da rispettarsi le seguenti prescrizioni: • di norma, forme estremamente semplificate, coerenti alla tecnica costruttiva adottata, con divieto di usare neo prospetti elementi decorativi impropri (archi, finestre non regolari, ecc.) e finiture contrastanti con la generalità degli edifici circostanti; • per le attrezzature agricole, connesse ad edifici esistenti: tetto a doppia falda con manto in tegole di cotto o di cemento scuro, coerenti con le generalità degli edifici circostanti; per le attrezzature e gli edifici di nuovo impianto, per allevamenti industriali, può essere ammesso l’uso di strutture prefabbricate con copertura in fibrocemento con linee architettoniche e di coperture di forma e colore non in contrasto con l’ambiente, con l’obbligo di provvedere a schermature perimetrali a verde con alberi di alto fusto di essenze tradizionali e consuetudinarie locali; • nei casi in cui è ammessa l’abitazione del custode o del proprietario, il corpo di fabbrica che contiene l’abitazione non deve evidenziarsi per caratteri formali del resto del fabbricato, e ciò sia quando è accorpato all’edificio principale sia quando ne è distinto; (vedi grafici indicativi ai fogli 14,15,e 16 in Appendice); • tutti i nuovi interventi edilizi, e gli impianti relativi devono essere progettati e realizzati nel rispetto delle vigenti normative sui consumi energetici e sulle emissioni di sostanze inquinanti. Art. 2.1.10. - Nuova costruzione di fabbricati e manufatti accessori per la residenza (Nca) Sono destinate a recepire esigenze e fabbisogni collaterali alle attività residenziali; si tratta quindi di costruzioni principalmente destinate a: • autorimesse familiari • laboratori familiari • depositi di attrezzi, di legna ed altri materiali d’uso familiare • ricoveri per animali da cortile. Per tali interventi, in funzione della loro natura, è richiesta l’autorizzazione o la concessione, secondo i contenuti e le modalità previsti dalla legislazione urbanistica regionale e nazionale vigente. Le costruzioni in oggetto, se nella misura di una per tipo e per ogni unità immobiliare e se contenute entro i limiti dimensionali prescritti ai seguenti punti a) e b), sono considerate “in franchigia”, e cioè non costituiscono volume (V), nè superficie lorda utile (Sa), ma solo superficie coperta Sc (vedi art. 1.2.2.); ogni eccedenza conta sia come Sa che come V; comunque dovranno essere rispettati i seguenti parametri: • superficie massima copribile con autorimessa = 1/3 Sl • superficie massima copribile con laboratori familiari e simili = mq. 100, nel rispetto del rapporto di copertura e con il limite di mq 25.00 per ogni U.I. Le prescrizioni da osservare per l’esecuzione delle costruzioni “in franchigia” sono le seguenti: a) Autorimesse • la dimensione di ciascun posto macchina non deve superare i mq. 20 netti, con un’altezza netta di ml. 2,50, salvo diversa prescrizione del comando VV.FF.; e con distanza minima dai confini pari a mt. 3,00 ...... omissis ..........; valgono in ogni caso le norme del Codice Civile • nei casi di intervento in edifici nei nuclei di antica formazione (NAF) sono ammesse se ricavate al piano terreno dell’edificio principale, oppure se addossate ad esso con copertura nelle forme e nei modi illustrati nei grafici in Appendice (foglio 13 o dell’isolato come al foglio 14); • nei casi di interventi in aree edificate (AER), sono ammesse preferibilmente applicando i casi previsti per i nuclei di antica formazione, oppure mediante nuove costruzioni assimilabili alla tipologia illustrata in appendice (foglio 14) • nei casi di nuovo edificio, in aree residenziali AC, le autorimesse sono ammesse se inserite organicamente nell’edificio residenziale o, se staccate, devono avere le caratteristiche di cui al precedente punto relativo alle aree AER • in caso di strumento urbanistico esecutivo possono essere previste conglobate negli edifici principali o, se staccate, concentrate sulla base di una apposita soluzione progettuale; ....omissis.... b) Laboratori familiari, depositi di attrezzi, ricoveri di animali da cortile, tettoie aperte, serre familiari, pannelli solari • la dimensione complessiva del fabbricato contenente una o più delle destinazioni in oggetto non può superare i mq. 25 per una altezza media non superiore a ml. 2,70; e con una distanza minima dai confini pari a m. 3,00; valgono in ogni caso le norme del Codice Civile. • nei casi di interventi in nuclei di antica formazione di cui all’art. 3.2.1. seguente, dovranno uniformarsi ai criteri sopra elencati per le autorimesse; ....omissis..... • i fabbricati esistenti, purché debitamente autorizzati, possono subire trasformazioni solo per adeguarsi alle presenti norme; • I pannelli solari, e le altre apparecchiature tecnologiche isolate, per la produzione di energia alternativa, sono ammesse sulle aree libere soltanto se collegate in modo da inserirsi nell’ambiente circostante; nei casi dei nuclei di antica formazione sono ammesse solo se incorporate organicamente nelle linee architettoniche dell’edificio. • Nei casi di costruzioni isolate in aree edificate (AER) le costruzioni saranno preferibilmente del tipo di cui al progetto illustrato nei grafici allegati in Appendice (fogli 12 e 13) CAPO 2° - CLASSIFICAZIONE DEI TIPI DI INTERVENTO DI CARATTERE URBANISTICO. Art. 2.2.1. - Ristrutturazione urbanistica (RU). Gli interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. (art. 13 comma 3 lett. e) della L.R. 56/77) Tali interventi, nel quadro di uno strumento urbanistico esecutivo, hanno l’obiettivo di qualificare o riqualificare l’impianto urbanistico esistente, mediante gli interventi descritti al CAPO I° precedente. La ristrutturazione urbanistica è effettuabile solamente tramite gli strumenti urbanistici esecutivi contemplati all’art. 5.1.2. seguente. Art. 2.2.2. - Completamento urbanistico (CU). Gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni di territorio già parzialmente edificate . (art. 13 comma 3 lett. f) della L.R. 56/77). Connaturato all’intervento edilizio vi è sia la realizzazione o l’adeguamento delle opere di urbanizzazione necessarie a rendere l’insediamento autosufficiente, sia la modifica di destinazione d’uso del suolo, sia la sistemazione del suolo. Circa i caratteri architettonici e le tipologie delle nuove costruzioni, nonché degli interventi ammessi sugli edifici, si rimanda agli articoli contenuti nel Capo I° precedente. Tale tipo di intervento è effettuabile tramite intervento edilizio diretto. (art. 5.1.3. seguente). Art. 2.2.3. - Nuovo Impianto (NI). Gli interventi rivolti all’utilizzazione delle aree inedificate”. (art. 13 comma 3 lett. g) della L.R. 56/77). Circa i caratteri architettonici e le tipologie ammesse per le nuove costruzioni, si rimanda agli articoli di cui al Capo I° del presente Titolo. Connaturato all’intervento edilizio vi è sia la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie a rendere l’insediamento autosufficiente, sia la modifica di destinazione d’uso del suolo, sia la sistemazione del suolo. Tale tipo di intervento si intende effettuabile solo attraverso la formazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui ai punti a), b), c), d), f) dell’art. 5.1.2. delle presenti norme di attuazione, e secondo le indicazioni contenute nelle planimetrie allegate al presente progetto di P.R.G. CAPO 3° - CLASSIFICAZIONE DEI TIPI DI INTERVENTO CON MODIFICA D’USO DEL SUOLO E DEGLI EDIFICI E MODIFICA DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO Art. 2.3.1. - Modifica di destinazione d’uso degli edifici Un edificio subisce modifica di destinazione d’uso ogni volta che passa in tutto o in parte da una delle destinazioni ad un’altra dell’elenco seguente: • uso residenziale • uso residenziale rurale • uso accessorio alla residenza • uso per la produzione agricola • uso per attività produttive artigianali ed industriali • uso per attività terziarie (commerciali-direzionali-turistiche) • uso per servizi sociali ed attrezzature pubbliche. La modifica di destinazione d’uso può avvenire anche per singole parti di un medesimo immobile. Ai fini dell’applicazione del comma 1° dell’art. 48 della L.R. 56/77, in ordine alla ammissibilità di mutamento di destinazione d’uso senza né autorizzazione né concessione per unità immobiliari non superiori a 700 mc., si precisa che ciò è subordinato alle seguenti condizioni: - che la nuova destinazione sia fra quelle proprie e ammesse per l’area in oggetto ed alle condizioni specifiche previste, con esclusione quindi delle destinazioni in contrasto (vedi Titolo III); - che ai fini della nuova destinazione non debbano compiersi interventi di carattere edilizio ad eccezione per la manutenzione ordinaria; - che la nuova destinazione non comporti alcun incremento del carico urbanistico; - che la nuova destinazione non comporti attività ed usi per i quali la legislazione vigente preveda l’osservanza di norme di sicurezza specifiche (antincendio, antinquinamento, ecc…) Nei casi in cui non si verificano tutte contemporaneamente le condizioni sopra esposte, per la modifica di destinazione d’uso occorre l’autorizzazione o la concessione. La destinazione d’uso di edifici, manufatti, aree ed ogni altro immobile deve essere precisata all’atto della richiesta di qualsiasi tipo di intervento e riguarda sia lo stato di fatto si a quello risultante dall’intervento stesso. Art. 2.3.2. - Modifica di destinazione d’uso del suolo Il suolo subisce modifica di destinazione d’uso nel momento in cui con opere , manufatti, attività che si installano, interventi di sfruttamento delle risorse di sopra e sottosuolo (e con eccezione dell’avvicendamento delle colture) serve per attività ed usi diversi dai precedenti. La modifica di destinazione è connaturata alla concessione per gli interventi di carattere edilizio ed urbanistico di cui ai Capi 1° e 2° del presente Titolo; negli altri casi la disciplina è istituita dagli artt. 48, 54, 55 della L.R. 56/77, nonché dall’art. 56 della medesima Legge per quanto attiene agli interventi soggetti ad autorizzazione. Art. 2.3.3. - Sistemazione del suolo e del luogo Ogni intervento di tipo edilizio ed urbanistico, nonché ogni intervento di cui al presente Capo, comporta l’obbligo di sistemazione dell’intera area asservita all’intervento medesimo, con eventuale rimozione di edifici o parte di essi, di manufatti e comunque sistemazioni di tutto quanto sia considerato dal Sindaco (sentita la C.I.E.) in contrasto con interessi pubblici, espressi anche attraverso la necessità di decoro dell’ambiente e del paesaggio. Ogni intervento di modifica dello stato di fatto del suolo deve essere finalizzato a restituire ad esso caratteri di omogeneità con gli aspetti naturali del contesto. Negli interventi di carattere urbanistico ed edilizio è vietato eseguire consistenti modificazioni dell’andamento superficiale del suolo con scavi e riporti, così come è vietato compromettere i caratteri sostanziali della viabilità non comunale esistenti. Art. 2.3.4. - Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale. Vengono richiamati (in quanto riguardano la salvaguardia ambientale) i seguenti aspetti della LR 2/11/82 N° 32; “E’ vietato l’abbandono anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi genere in luoghi pubblici, aperti al pubblico, privati, nonché in specchi e corsi d’acqua, salvo che nei luoghi appositamente destinati dall’Amministrazione Comunale territorialmente competente, convenientemente recintati e condotti secondo tecniche che evitino l’insorgere di pericoli e di inconvenienti diretti o indiretti per la salute pubblica, secondo le norme che regolano la materia; è vietato inoltre l’allestimento delle discariche lungo le aste fluviali entro 50 metri dalla zona demaniale. Sono esclusi dal divieto di cui ai commi precedenti i mezzi impiagati nei lavori agro-silvo-pastorali, (... omissis ...), nelle opere idrauliche forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico. La cotica erbosa e la lettiera, nonché lo strato superficiale dei terreni non possono essere asportati, trasportati e commerciati. Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche colturali e di miglioramento fondiario e nel caso di opere edificatorie o di urbanizzazione nel rispetto delle norme vigenti. La disciplina di cui al presente articolo non si applica ai terreni destinati a vivai.” Art. 2.3.5. - Coltivazione di cave L’apertura di cave, l’eventuale riattivazione di quelle inattive, la coltivazione di quelle già attive, è disciplinata dalla L.R.22/11/78 n° 69 e successive integrazioni e modificazioni e secondo le indicazioni di cui agli artt. 12 e 55 della L.R.56/77 e successive modificazioni ......omissis..... Art. 2.3.6. - Recinzioni e muri di contenimento Sono previsti i seguenti casi: a) recinzioni: • sono effettuabili, tramite Autorizzazione, su tutto il territorio , con eccezione delle aree ove sono presenti vincoli di intervento specifici di cui al Titolo IV; • nel territorio agricolo le recinzioni saranno preferibilmente o del tipo rurale in legno a staccionata oppure in paletti di ferro su plinti isolati e filo teso o rete metallica per un’altezza massima di ml. 1,80; l’eventuale cordolo dovrà avere un’altezza massima di mt. 0,50; le recinzioni già esistenti possono essere soggette solamente ad ordinaria e straordinaria manutenzione o adeguate alle presenti norme; le recinzioni possono riguardare solo edifici esistenti alla data di approvazione del P.R.G o nuovi edifici per gli addetti all’agricoltura, o terreno da utilizzarsi per specifici fini agricoli produttivi per i quali sono consentite, per motivate ragioni di sicurezza, recinzioni piene a distanza non inferiore a mt. 7 dal confine stradale. • nel territorio destinato alla residenza le recinzioni non potranno superare l’altezza di ml. 1,80, potranno essere costituite da cordolo continuo in calcestruzzo, muratura intonacata o facciavista, o pietra per una emergenza massima di ml. 0,50; la barriera superiore potrà essere ...omissis...... di tipo aperto per il tratto prospiciente la pubblica via, e lateralmente, sino alla distanza di arretramento del fabbricato, mentre per gli altri tratti sarà possibile realizzare recinzioni chiuse, purché di altezza non superiore a mt 1.80 Quanto esiste un fabbricato a distanza dal confine inferiore a quella prescritta dalle Norme di Zona, la recinzione dovrà essere, in ogni caso, di tipo aperto su tale lato, salvo accordo scritto tra le parti. Il Comune, per esigenze ambientali, può imporre schemi standard per aree di particolare pregio. Le recinzioni esistenti non conformi alle presenti norme possono essere oggetto solo di ordinaria manutenzione; nel caso di rifacimento è fatto obbligo di adeguarsi alle presenti norme; ....omissis..... • gli arretramenti minimi per l’allineamento rispetto al confine stradale sono illustrati nel prospetto di cui al successivo art. 3.1.4. e nei grafici in Appendice (figli 14.15. 16.17.), intendendosi che -comunque- la recinzione deve rispettare l’arretramento di mt. 1.50 dal confine stradale; • nel caso particolare di recinzione che interessa un lotto il quale è contiguo a lotti edificati già dotati di recinzione, anche se difforme dalle presenti norme, è ammesso che la nuova recinzione si allinei a queste, quando ne costituisca un tratto minoritario; • nell’ambito dei nuclei di antica formazione non sono ammesse nuove recinzioni fronteggianti spazi pubblici o a divisione di spazi interni di uso comune; le recinzioni di pregio vanno salvaguardate con interventi di manutenzione ordinaria di tipo conservativo dei caratteri originari. b) muri di contenimento • sono effettuabili, tramite concessione, su tutto il territorio , in calcestruzzo o in muratura, salvo i casi di muri di fattura tradizionale eventualmente presenti nei nuclei di antica formazione, per i quali sono ammessi soltanto interventi di manutenzione ordinaria di tipo conservativo dei caratteri originari. TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DEGLI USI DEL SUOLO Art. 3.0.1. - Generalità Per “usi del suolo” si intendono le utilizzazioni a fini di attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, cui il territorio comunale è preordinato dal piano. Il territorio comunale è diviso in classi di uso del suolo, a cui corrispondono destinazioni d’uso specifiche, modalità di intervento, parametri urbanistici o edilizi, ed in cui possono operarsi specifici interventi del tipo descritto al Titolo II precedente. Le principali classi d’uso del suolo fissate dal piano sono le seguenti: • usi pubblici • usi privati residenziali - produttivi - terziari - agricoli ciascuna classe comporta specifiche destinazioni d’uso , esposte negli articoli seguenti. CAPO I - USI PUBBLICI Art. 3.1.1. - Aree per servizi sociali ed attrezzature a livello comunale (SP) Le localizzazioni e le destinazioni specifiche delle aree per servizi sociali ed attrezzature pubbliche (SP), nel rispetto degli standard di cui all’art. 21 della L.R. 56/77, sono graficamente indicate negli elaborati di piano, salvo quelle per le quali il reperimento può risultare prescritto attraverso la normativa. In tali aree SP possono essere attuate attrezzature di uso pubblico secondo le indicazioni del presente P.R.G. oppure, ove se ne verifichi la necessità, secondo le procedure dell’art. 1 della legge 3/1/1978 n° 1. Tali opere di norma sono attuate dall’Amministrazione Comunale oppure, dietro approvazione della Giunta Municipale, da privati od enti ed associazioni di interesse pubblico, tramite concessioni di diritto di superficie e la stipula di una convenzione che contempli le modalità di utilizzazione e di servizio delle attrezzature da parte della collettività, e la cessione gratuita dell’immobile allo scadere della convenzione. (3° e 4° comma stralciati come da Deliberazione G.R. 28.09.1998 n. 2025535) Resta inteso che le aree a parcheggio e verde attrezzato dovranno comunque essere realizzate e cedute all’Ente pubblico a norma di Legge. Le destinazioni specifiche previste sono: a) per gli insediamenti residenziali • aree con attrezzature per l’istruzione ( asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuola dell’obbligo), per le quali l’edificabilità e le prescrizioni funzionali o/e tipologiche sono disciplinate dalle leggi e decreti in materia; • aree per attrezzature di interesse comune ( religiose, culturali, assistenziali, sanitarie, amministrative ) per le quali l’edificabilità e le prescrizioni funzionali e/o tipologiche sono disciplinate in materia; in mancanza di esse la superficie coperta non potrà essere superiore ai 2/3 della superficie di competenza e l’altezza degli immobili non superiore a ml. 13,50 (salvo strutture eccezionali e limitate), la distanza dai confini pari all’altezza con un minimo di ml. 5,00; nei NAF sarà ammessa l’applicazione del Codice Civile , con un’altezza massima di m. 10,50; • aree per giardini e parchi gioco e servizi annessi, per attrezzature sportive; oltre alla realizzazione delle specifiche strutture destinate all’attività sportiva, allo svago, alla sosta e riposo sia degli adulti che dei bambini sono ammesse con intervento edilizio diretto, spogliatoi, sedi di società sportive con modesti locali di servizio e ristoro e simili, conformemente ai piani fuori terra n°1, altezza massima mt. 4,00, distanza minima dai confini di proprietà private mt. 5,00 e da spazi pubblici o di uso pubblico mt. 0,00 (sempre nel rispetto dell’arretramento stradale); è inoltre consentito destinare parte di tali superfici per limitare aree a parcheggio in funzione degli edifici accessori; sono ammessi infine piccoli chiostri con superficie utile non superiore a mq.15,00; • aree per parcheggi destinati alla creazione di posti-macchina in superficie, o all’installazione di autorimesse collettive; a queste ultime è da applicare la normativa relativa alle attrezzature di interesse comune. • nelle aree a parcheggio deve essere prevista la piantumazione di essenze arboree o arbustive di tipo autoctono. b) per gli insediamenti produttivi • la dotazione di aree per attrezzature al servizio dei nuovi insediamenti produttivi non dovrà scendere al di sotto del 20% della superficie fondiaria di ciascuna unità locale di nuovo impianto; • per gli insediamenti esistenti, nel caso di interventi di ristrutturazione o/e ampliamenti, la misura della dotazione non sarà inferiore al 10% della superficie fondiaria teoricamente asservita alla superficie coperta oggetto di interventi, calcolata in base al rapporto di copertura massimo stabilito dal piano; • per gli insediamenti esistenti in aree improprie (residenziali) il reperimento di aree per servizi dovrà avvenire come specificato al precedente capoverso, senza interessare aree a servizi destinati alla residenza; • nel caso di insediamenti produttivi soggetti a piano esecutivo, le aree per servizi dovranno essere previste nell’ambito del piano stesso; c) per gli insediamenti direzionali e commerciali • la dotazione di aree per attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali non dovrà scendere al di sotto del 100% della superficie lorda del pavimento dei nuovi edifici previsti; • per gli impianti esistenti, nel caso di interventi di ampliamento si dovrà provvedere al reperimento di aree per le attrezzature in oggetto, in misura minima dell’80% della superficie lorda di pavimento oggetto dell’intervento; • le aree occorrenti dovranno essere reperite secondo le quantità sopra definite nell’ambito delle aree destinate ad insediamenti direzionali e commerciali e secondo le utilizzazioni previste dall’art. 21 punto 3 della L.R. 56/57 e ss.mm. Art. 3.1.2. - Aree per servizi sociali ed attrezzature di interesse generale Con riferimento ai servizi sociali ed alle attrezzature generali di cui all’art.22 della L.R. 56/77, il P.R.G. non prevede attrezzature per l’istruzione superiore all’obbligo, nè sanitarie ed ospedaliere nè il parco comprensoriale. Art. 3.1.3. - Aree per impianti urbani Si tratta di aree destinabili o destinate ad impianti cimiteriali, a pubbliche discariche controllate, ad impianti di depurazione, ad impianti tecnici eseguiti da enti pubblici (ENEL,SIP,ECC.). Il piano non individua nuove aree oltre a quelle già esistenti o progettate; per le ulteriori esigenze di intervento, le attrezzature potranno essere realizzate anche su aree ad esse non destinate, nel rispetto tuttavia dei vincoli di tutela ambientale istituiti; i parametri edilizi da applicare saranno quelli delle leggi di settore o, in mancanza di esse, saranno quelle di cui all’art. 3.3.1.(riguardanti gli impianti produttivi da confermare .IPC); in ogni caso l’intervento, se svolto da enti diversi dal Comune, è soggetto alla concessione gratuita, trattandosi di impianti che costituiscono opere di urbanizzazione. Art. 3.1.4. - Aree per la viabilità Il P.R.G. individua le aree destinate alla viabilità esistente ed in progetto. La classificazione delle strade è quella di cui al Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e s.m. ed i. e delle sue Leggi complementari, cui si fa esplicito riferimento per quanto attiene alle disposizioni riguardanti sia gli standars tecnici che gli arretramenti. ....omissis...... Le norme di cui sopra definiscono per ogni tipo di strada le caratteristiche dimensionali; gli allineamenti per le recinzioni e per le edificazioni, secondo il prospetto in calce al presente articolo. Tutte le strade urbane s’intendono appartenenti alla classificazione di strada E con la sola eccezione per le strade d’uso rurale (interpoderali o di collegamento dei poderi alla viabilità ordinaria e/o centri abitati ed agli insediamenti), nei tratti esterni al territorio urbano e agli insediamenti di tipo extragricolo previsti nel territorio extraurbano. I nuovi tracciati indicati nel piano possono subire variazioni non sostanziali in sede di progetto esecutivo, senza che tali variazioni comportino variante d’impianto; analogamente, in sede di Piano di settore, potranno essere introdotte variazioni alla classificazione assegnata alle strade. ......omissis.... Le aree individuate dal progetto di Piano Regolatore Generale destinate a nuovi tracciati stradali, e non utilizzate a tal fine in sede esecutiva, a seguito lievi varianti, potranno non essere acquisite dall’Ente Attuatore, e la loro destinazione d’uso, al di fuori dei territori urbani individuati dal P.R.G. sarà agricola, e la loro attuazione sarà conforme alle norme proprie di tale area. Le aree di arretramento delle recinzioni di cui all’ art. 2.3.5. precedente dovranno essere disposte a verde e/o con marciapiede, a cura del proprietario frontista, l’impegno è connaturato alla richiesta di concessione per l’esecuzione delle recinzioni o per il loro rifacimento. PROSPETTO DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE (sulla base del “Nuovo Codice della Strada – D. L.vo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e succ. modificazioni ed integrazioni) con riferimento all’art. 3.1.4. delle norme di attuazione. Nota: li lettere in codice sono le seguenti: N.A.F. = nucleo di antica formazione A.E.R. = aree edificate residenziali (risultanti dallo stato di fatto) A.C. = aree di completamento A.E. = aree di espansione I.P. = impianti produttivi I.T. = impianti terziari A.A. = aree agricole E. = arretramenti per la edificazione (nel caso di interventi diretti) R. = arretramenti per la recinzione ( idem c.s.) CAPO 2° - USI RESIDENZIALI Art. 3.2.1. - Nuclei di antica formazione (NAF) 1) Definizione Insediamenti prevalentemente abitativi individuati ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni (come da deliberazione G.R. n. 070-16943 del 10.11.1987) ove si riscontra la presenza maggioritaria di edifici singoli o in sequenza a cui attribuire valore storico artistico e/o ambientale o anche semplicemente documentario della tradizione insediativa e costruttiva, nell’ambito dei quali si ravvisa una sostanziale permanenza della trama viaria ed edilizia, e di manufatti che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale; pertanto l’ambito dei nuclei di antica formazione non interessa esclusivamente gli edifici ma anche le aree esterne che sono di cornice ambientale e che concorrono a determinare il valore d’insieme Le planimetrie del P.R.G. contengono la delimitazione dei nuclei di antica formazione e, all’interno di essa, la individuazione degli edifici di elevato valore storico-ambientale (per i quali si prevede il restauro rigoroso - RC1) e quelli dotati di valore documentario della tradizione insediativa e delle cultura locale(per i quali si prevede il risanamento conservativo RC2) Obbiettivo del Piano è il recupero funzionale dei nuclei di antica formazione , nell’ambito della salvaguardia delle loro caratteristiche e delle testimonianze culturali e tradizionali 2) Destinazioni d’uso proprie, ammesse, in contrasto: Destinazioni proprie: le residenze e le relative pertinenze funzionali (autorimesse private al servizio degli alloggi, depositi per attrezzi agricoli, laboratori di casa , ecc.) i servizi sociali e le attrezzature pubbliche (o private di interesse collettivo), le attività culturali e sociali, il commercio al dettaglio nel rispetto di quanto stabilito all’art. 3.4.4, gli esercizi pubblici, gli uffici, le attività terziarie di tipo minuto; Destinazioni ammesse se non nocive e moleste : residenza rurale con relative pertinenze e stalle , purché preesistenti e ove non giudicate incompatibili con le attività residenziali; artigianato che si possa svolgere agevolmente anche in unità immobiliari di carattere residenziale o in volumi di recupero e salvo i casi di attività nocive e/o moleste. 3) Tipi di intervento ammessi • manutenzione ordinaria (MO) art. 2.1.2. • manutenzione straordinaria (MS) art.2.1.3. • restauro e risanamento conservativo (RC) art.2.1.4. con le relative distinzioni fra: a) restauro rigoroso RC1 b) risanamento conservativo RC2 • ristrutturazione edilizia (RE) art.2.1.5. con le relative distinzioni fra: a) ristrutturazione edilizia senza modifica volumetrica sostanzialmente (RE1) b) ristrutturazione edilizia con ampliamento e/o sopraelevazione (RE2) • demolizione senza ricostruzione (DS) art. 2.1.6.; • demolizione con ricostruzione connessa alla ristrutturazione edilizia (DR) art. 2.1.7 da assogettarsi a S.U.E. Nell’ambito degli interventi e’ da osservare il contenuto dello art. 2.0.1., con particolare riferimento al 4°comma; ogni intervento non può’ comunque contrastare con le Norme Generali dell’art. 2.1.1. E’ fatto divieto di apportare modifiche allo stato delle aree libere, salvo quelle finalizzate al recupero degli spazi urbani e del sistema viario storico, con adeguate sistemazioni del suolo pubblico, dell’arredo urbano e del verde e con la individuazione dei parcheggi marginali, e salvo gli interventi contemplati nel presente articolo. E’ ammessa la modifica di destinazione d’uso a fini residenziali dei volumi esistenti (rustici o di altri fabbricati accessori accorpati ad edifici residenziali oppure isolati); gli interventi devono consistere unicamente nel restauro, risanamento conservatorio, o ristrutturazione di tipo RE. Nelle aziende agricole individuate in planimetria all’interno dei NAF e’ ammessa la realizzazione di costruzioni al servizio della agricoltura(escluse le stalle ed i silos) alla condizione che l’intervento sia soggetto all’atto d’impiego di cui al comma 6° dell’art.25 della L.R. 56/77, che vengano usate forme e materiali conformi alla tradizione costruttiva locale e che vengano adottate tecniche esecutive contro i rumori e le molestie, pena il diniego della agibilità’, nel rispetto dei seguenti parametri: • Q = rapporto di copertura massimo = 50% • H = altezza massima = pari alla media degli edifici circostanti con un massimo di 10,50 ml. • df = visuale libera minima = 6.00 ml • dc = distanza minima dai confini = 3,00 ml. salvo pareti cieche in confine da occludere 4) Modalità’ di intervento: • autorizzazione (Legge 457/78 art.48 e L.R.56/77 art. 56) per gli interventi di tipo MS ed RC • concessione (Legge 10/77) per gli interventi di tipo RC (RC1 e RC2 ); RE (RE1 e RE2), (DS e DR stralciati come da D.G.R. 28.09.98 n. 20-25535) • strumenti urbanistici esecutivi di cui all’art. 5.1.2. seguente , lettere a) b) e), DS,DR; 5) Parametri : • la densità’ fondiaria e’ pari all’esistente con eventuali incrementi (da concedere per una sola volta) del seguente valore: (5% del volume esistente nel caso di interventi del tipo RC2, RE1 e DR: stralciato come da D.G.R. 28.09.98 n. 20-25535) • 20% del volume esistente nel caso di interventi del tipo RE2, con un massimo di 300 mc. • 25 mq. di aumento di superficie utile (Sa) per ogni unità immobiliare sono comunque consentiti, per una sola volta, in ampliamento orizzontale per miglioramenti igienici e volumi tecnici; oppure, in alternativa, sono consentiti 75 mc. di sopralzo a condizione che esso interessi l’intera superficie coperta dell’edificio oppure nel rispetto dei grafici 1.1. e 1.2. in Appendice; • sono da mantenere gli esistenti allineamenti stradali, salvo il caso di ricostruzione di nuovi corpi edilizi (ampliamenti in RE2 e ricostruzioni in DR) per i quali la C.I.E. può prescrivere eventuali modificazioni dell’allineamento per esigenze di viabilità’ od ambientali; • anche nel caso di interventi del tipo RE e DR l’altezza interna dei locali può mantenere o ripetere quelle preesistenti; • per ogni altro parametro si applicano le norme del Codice Civile. 6) Disposizioni particolari: • nelle aree libere non e’ ammessa alcune nuova costruzione, cosi’ come definita ai precedenti artt. 2.1.8.- 2.1.9.; • ogni intervento deve essere seguito con l’applicazione di forme e di materiali aderenti alla tradizione ( vedi grafici illustrati vi, fogli 1-10 Appendice); • per gli interventi del tipo RE2 e DR interessanti una volumetria maggiore di mc. 700 dovrà0 essere predisposto un progetto che comprenda, oltre alla parte oggetto di intervento, anche le altre parti dell’organismo edilizio avente la stessa origine, al fine di garantire l’unitarietà’ formale tra la parte ed il tutto; il perimetro di tale unita’ di progettazione dovrà essere approvato dalla C.I.E. preventivamente alla progettazione, in sede di Certificato Urbanistico di cui all’art: 48 bis della L.R. 56/77 e ss.mm.; nel progetto dovranno essere confermate le caratteristiche formali, le tipologie edilizie ed i materiali delle preesistenze ambientali con particolare riferimento agli affacci tra loro interdipendenti; • l’inserimento di accessori per edifici esistenti viene definito nell’osservanza delle norme di cui al precedente art. 2.1.10. e con la applicazione di forme e materiali aderenti alla tradizione ( vedi grafici illustrativi fogli 13 e 14 in Appendice) • nel caso delle aziende agricole individuate in planimetria non può essere superato il rapporto dei 2/3 tra superficie coperta e superficie fondiaria; • in caso di formazione di nuovi accessi veicolari, ed in relazione al livello di rischio relativo all’immissione del veicolo sulla strada, la C.I.E. potrà imporre arretramento o posizionamento dell’accesso o negare la concessione. Art. 3.2.2.- Aree edificate (AER) 1) Definizione: Parti del territorio urbano con prevalente destinazione residenziale, caratterizzate dalla presenza di lotti edificati, per lo più di recente formazione; trattasi quindi di un tessuto edilizio corrispondente ai caratteri e alle forme d’intervento di epoche moderne o di aree edificate isolate, generalmente con aspetti di casualità e con risultati ambientali per lo più disomogenei. Il Piano si pone l’obbiettivo di rendere urbanisticamente compiuti gli insediamenti, mediante opere di urbanizzazione e di riassetto ambientale; per gli edifici prevede interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica; non consente nuove costruzioni residenziali al fine di evitare rilevanti carichi urbanistici addizionali. 2) Destinazioni d’uso proprie, ammesse, in contrasto: • destinazioni proprie: le residenze e le relative pertinenze funzionali (autorimesse, depositi di attrezzi agricoli, laboratori di casa ,ecc.), i servizi sociali ed attrezzature pubbliche e private d’interesse collettivo, le attività culturali e sociali, il commercio al dettaglio nel rispetto di quanto stabilito all’art. 3.4.4, gli esercizi pubblici, gli uffici, le attrezzature turistiche e ricettive; • destinazioni ammesse: residenza rurale con relativi depositi e stalle, purché limitatamente alle preesistenze e ove non giudicate incompatibili con le attività’ residenziali, artigianato non nocivo ne’ molesto che si possa svolgere agevolmente anche in unita’ immobiliari di carattere residenziale e che non comporti l’occupazione di aree esterne con depositi di materiale e prodotti; • destinazioni in contrasto : l’artigianato do produzione che sia giudicato nocivo e molesto su parere del Sindaco, sentita la C.I.E. e l’Unita’ Sanitaria Locale; 3) Tipi di intervento ammessi: • manutenzione ordinaria (MO) art.2.1.2. • manutenzione straordinaria (MS) art.2.1.3. • restauro e risanamento conservativo (RC) art.2.1.4. con le relative distinzioni: a) restauro rigoroso RC1 b) restauro leggero RC2 • ristrutturazione edilizia (RE) art.2.1.5. con le relative distinzioni fra: a) ristrutturazione edilizia senza modifica volumetrica sostanziale (RE1) b) ristrutturazione edilizia con ampliamento e/o sopraelevazione (RE2) • demolizione senza ricostruzione (DS) art.2.1.6. • demolizione con ricostruzione (DR) art.2.1.7. • nuova costruzione di fabbricati accessori per la residenza (NCA) art.2.0.10. Nell’ambito degli interventi e’ da osservare quanto contenuto al comma 4 dell’art. 2.0.1. E’ ammessa la modifica di destinazione d’uso, per la residenza, di fabbricati ad altro uso purché debitamente accatastati o autorizzati; in tale possibilità rientrano anche i volumi o le parti di edifici adibiti a funzioni produttive; si rimanda all’art. 2.3.1. per quanto attiene i casi particolari e le specifiche modalità di applicazione. 4) Modalità di intervento: • autorizzazione (Legge 457/78 art. 31 e L.R. 56/77 art. 56) per gli interventi del tipo MS e RC (RC1 e RC2); • concessione (Legge 10/77) per gli interventi di ogni altro tipo ammesso; • strumenti urbanistici esecutivi di cui all’art. 5.1.2. seguente, lettere a) b) c) d) e), nelle aree individuate dal P.R.G. 5) Parametri : la densità fondiaria e’ pari all’esistente, con l’eventuale incremento “una tantum” del 10% del volume esistente (V), con un massimo di 300 mc., nel caso di interventi del tipo RE1 e DR, nel rispetto dei seguenti parametri: • IF: indice di densità fondiaria massima = 2,00mc/mq • Q : rapporto di copertura massimo = 50 % • H : altezza massima = 10,50 ml o pari all’esistente • df: visuale libera massima = 10,00 ml salvo i casi di sopralzo illustrati nel grafico n°6 in Appendice dc: distanza minima dai confini = 5,00 ml ; oppure nulla mediante accordo scritto fra le parti confinanti con l’intervento del Comune nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia del tipo RE2 l’incremento “una tantum” potrà raggiungere il 50% del volume esistente (V), con un massimo di 300 mc., nel rispetto dei seguenti parametri: • IF: indice di densità fondiaria massima = 2,00 mc/mq • Q: rapporto di copertura massimo = 50 % • H: altezza massima = 10,50 ml o pari all’esistente • df: visuale libera minima = 10,00 ml. salvo i casi di sopralzo illustrati nel grafico n°6 in Appendice in carenza di normativa si fa riferimento al Codice Civile. E’ ammessa la possibilità di creare nuove unità immobiliari annessa alla preesistente o anche staccate da esse, pur nei limiti degli indici e vincoli di zona, ed è ammessa esclusivamente in caso di sdoppiamento di “nucleo familiare”. Art. 3.2.3. - Aree di completamento (AC) 1) Definizione: aree di norma non edificate, inserite negli insediamenti esistenti o in frangia agli insediamenti esistenti, ma dotate di opere di urbanizzazione o con previsione di loro contemporanea realizzazione, ai sensi di legge. Obbiettivo del piano e’ di norma il loro utilizzo edificatorio ai fini di completare il tessuto urbano, ovvero di promuovere la ricucitura dei tessuti marginali informi. 2) Destinazioni d’uso proprie o ammesse • destinazioni proprie: le residenze e le relative pertinenze funzionali (autorimesse, depositi de attrezzi agricoli, laboratori di casa, ecc.) i servizi sociali e le attrezzature pubbliche o private di interesse collettivo, le attività culturali, gli esercizi pubblici. gli uffici, le attrezzature turistiche e ricettive; • destinazioni ammesse: artigianato non nocivo ne’ molesto, che si possa svolgere agevolmente anche in unita’ immobiliari di carattere residenziale e che non comporti l’occupazione di aree esterne con depositi di materiale e prodotti. 3) Tipi di intervento: • nuova costruzione di fabbricati a destinazione residenziale (NCr) art. 2.1.8. (anche mediante demolizione semplice DS- di costruzioni accessorie preesistenti); • nuova costruzione di fabbricati accessori per la residenza (Nca) art. 2.1.10 4) Modalità d’intervento : • autorizzazione (Legge 457/78 art.48 e L.R.56/77 art. 56) per gli interventi del tipo MS ed RC (RC1 e RC2); • concessione (Legge 10/77) per gli interventi di ogni altro tipo ammesso; • concessione convenzionata (art. 49 – 5° comma L.R. 56/77 e s.m.i.) • strumenti urbanistici esecutivi, di cui all’art. 5.1.2. seguente, lettere a) b) c) d) e). 5) Parametri : Nei casi di intervento diretto: Sulle planimetrie in scala 1:1.500 per ogni intervento è indicata la possibilità edificatoria mediante due parametri: • il numero indicativo dei locali abitabili (o stanze), calcolato sulla base di 100mc. /stanza; • il volume massimo (V) ammesso, definito all’art. 1.2.2 delle presenti norme; Tale volume massimo (V) indicato per ciascuna area in planimetria potrà essere raggiunto a condizione che vengano rispettati i seguenti parametri: • IF: indice di densità fondiaria massima = 1,50 mc./mq. • H: altezza massima fuori terra = 10,50 ml • dc: distanza minima dai confini = 5,00 ml; oppure nulla mediante accordo scritto fra le parti confinanti, con intervento del Comune • df: visuale libera minima = 10,00 ml. Nei casi di intervento mediante strumento urbanistico esecutivo, si applicano i seguenti parametri: • IT: indice di densità territoriale = 1,00 mc./mq. • IF: indice di densità fondiaria = 1,50 mc./mq. • H: altezza massima = 10,50 ml. • Q: rapporto di copertura massimo = 40% • Rp: Rapporto di permeabilità = 30% minimo • aree per servizi (pubbliche o di uso pubblico) = 25 mq/ab. Di cui almeno 2,50 mq/ab. a parcheggio • df: visuale libera minima = 10,00 ml. Nei casi di intervento tramite concessione convenzionata si applicano i parametri relativi alla concessione singola e devono essere dismesse o assogettate ad uso pubblico aree per servizi pari a 25 mq/ab. di cui almeno 2,50 mq/ab. a parcheggio Per l’area di completamento contrassegnata con la sigla “C” valgono i parametri di cui sopra, salvo per l’IF, in quanto è stata assegnata una volumetria predefinita pari a 450 mc. Nei casi di intervento dei SUE 1-2-3-4-5 si applicano i seguenti parametri urbanistici, edilizi ed ambientali: • SUE1 = V (volume) = 2300 mc • SUE2 = V (volume) = 2650 mc • SUE3 = V (volume) = 1000 mc • SUE4 = V (volume) = 2200 mc • SUE5 = V (volume) = 750 mc • H: altezza massima = 10,50 ml. • Np: numero piani = 3 • Q: rapporto di copertura massimo = 40% • aree per servizi (pubbliche o di uso pubblico) = 25 mq/ab. Di cui almeno 2,50 mq/ab. a parcheggio • df: visuale libera minima = 10,00 ml. • dc: distanza minima dai confini = 5,00 ml. • ds: distanza dai cigli stradali = riferimento alla tab. di cui all’art. 3.1.4 • Rp: Rapporto di permeabilità = 30% minimo • Ia: indice arboreo/arbustivo = 1 albero alto fusto/150 mc oppure 1 pianta arbustiva/50 mc • Ic: indice di compensazione = 1 albero alto fusto/2posti auto per le aree a parcheggio pubblico o soggette ad uso pubblico e 1 albero alto fusto/ 20 mq di aree a verde pubblico o soggette ad uso pubblico 6) Assetto qualitativo e ambientale: Nei casi di intervento dei SUE 1-2-3-4-5 si applicano i seguenti contenuti plano volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi di carattere sostenibile, qualitativo ed ambientale. Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi che applicano tali criteri di carattere sostenibile, qualitativo ed ambientale non devono essere sottoposti al processo di verifica di assoggettabilità alla VAS o alla VAS. A. Pianificazione dell’ambito residenziale A1. La pianificazione dell’intervento, assoggettato a Strumento Urbanistico Esecutivo (SUE) attuabile anche per comparti, deve essere finalizzata ad una progettazione urbana e qualitativa, facendo riferimento agli “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti – buone pratiche per la pianificazione locale” redatti dalla Regione Piemonte – Assessorato Urbanistica e Programmazione territoriale, Beni Ambientali, Edilizia Residenziale, Opere Pubbliche, Legale e Contenzioso (anno 2010). A2. Concentrare, dove risulta possibile dalla conformazione urbana dell’ambito di SUE, gli spazi verdi (a servizio e non) in fregio alle aree urbanizzate principali al fine di promuovere la formazione di aree territorialmente significative. A3. Integrare la previsione insediativa con idonee fasce verdi di specie autoctone finalizzate a generare un “filtro” tra l’edificato previsto, le zone agricole circostanti e il contesto urbano già esistente. A4. Realizzare gli interventi di mitigazione e compensazione contestualmente agli interventi edilizi nei termini previsti per il rilascio del certificato di agibilità. A5. Per i SUE1 e SUE2, posizionati in corrispondenza del margine urbano (via Monterosa), obbligo di inserire delle fasce verdi di mitigazione ed attrezzate al fine di limitare l’impatto visivo tra il limite edificato e campagna e di realizzare una pista ciclo-pedonale, come rappresentate nelle tavole di PRG. B. Progettazione degli spazi pubblici/uso pubblico B1. Per la pianificazione dell’intervento, assoggettato a Strumento Urbanistico Esecutivo (SUE), le aree parcheggio devono essere realizzate con pavimentazioni drenanti semi-permeabili o permeabili (es. idonei autobloccanti forati per consentire la crescita arborea e per un rapido e funzionale smaltimento delle acque piovane). B2. Nell’ambito delle aree a parcheggio degli interventi assoggettati a SUE si devono prevedere inserimenti di alberi arborei di tipo autoctono per garantire ombreggiamento e per migliorare l’integrazione paesaggistica, nella quantità minima di un albero arboreo ogni due posti auto (IC – indice di compensazione). B3. Per le aree a verde pubblico/uso pubblico degli interventi assoggettati a SUE si devono prevedere inserimenti di alberi arborei di tipo autoctono per garantire ombreggiamento e per migliorare l’integrazione paesaggistica, nella quantità minima di un albero arboreo ogni 20 mq di area verde (IC – indice di compensazione). B4. Per le aree a verde pubblico/uso pubblico degli interventi assoggettati a SUE occorre favorire l’irrigazione a mezzo delle acque meteoriche di recupero. C. Progettazione degli spazi ed edifici privati C1. I nuovi edifici dovranno essere progettati nel rispetto degli “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti – buone pratiche per la progettazione edilizia” redatti dalla Regione Piemonte – Assessorato Urbanistica e Programmazione territoriale, Beni Ambientali, Edilizia Residenziale, Opere Pubbliche, Legale e Contenzioso (anno 2010). C2. La disposizione dei volumi di nuova costruzione deve essere definita in funzione al più favorevole uso di energia solare: esporre ai raggi solari in modo opportuno le superfici di maggior dimensioni e porre attenzione alla schermatura dei raggi solari nelle ore e stagioni in cui sono molto intensi, utilizzando schermi vegetali e/o elementi integrati all’edificio (sporti delle falde, schermi mobili in facciata, logge…). C3. Nelle scelte progettuali si deve porre attenzione al trattamento delle superfici esterne e alla progettazione dell’involucro dell’edificio per la regolazione del microclima, evitando gli effetti negativi del surriscaldamento e garantendo un buon comfort abitativo. C4. Dovrà essere garantito un elevato parametro di efficienza energetica degli edifici (almeno la classe B); C5. Per la progettazione dei fabbricati si devono rispettare indicativamente i seguenti caratteri morfo – tipologici e i materiali costruttivi così distinti: - tipologie edilizie: edificio in linea, edificio a corpi trasversali, edifici a corte aperta, edifici a corte chiusa; - elementi di mediazione: balcone o ballatoio, balcone o ballatoio su pilastri, tettoia frontale, tettoia laterale, loggia superiore, porticato frontale, tettoia trasversale; - materiali copertura: manto in coppi, manto in laterizi, manto di copertura continua, manto di copertura con elementi solari; - facciate: muratura in mattoni faccia vista, muratura intonacata od altri materiali compatibili; - parapetti ed elementi di separazione: treillage in laterizio (elementi laterizi tradizionali), ringhiere metalliche; - colori conformi al contesto paesaggistico tipico e alle tipologie edilizie della tradizione rurale. C6. Le aree a verde privato devono misurare minimo il 30% dell’area libera, non pavimentata e non coperta dalle costruzioni fuori ed entro terra, della Superficie Fondiaria(RP – rapporto di permeabilità) si deve favorire l’irrigazione a mezzo delle acque meteoriche di recupero. C7. Le aree di impianto arboreo/arbustivo devono ricadere all’interno della superficie fondiaria dell’ambito di intervento e si devono prevedere inserimenti di alberi arborei di tipo autoctono per garantire ombreggiamento e per migliorare l’integrazione paesaggistica, nella quantità minima di 1 albero arboreo/150 mc oppure 1 pianta arbustiva/50 mc di volume edificabile (IA – indice arboreo/arbustivo). D. Programmazione degli impianti tecnologici D1. Per la gestione sostenibile dei dilavamenti meteorici considerare la possibilità di prevedere per le nuove urbanizzazioni la separazione nella rete fognaria delle acque bianche da quelle nere, allontanando le acque meteoriche in corsi d’acqua superficiali o in fossi colatori e/o impluvi idonei, e considerando anche la possibilità, per quelle non contaminate (ad esclusione quindi delle acque di prima pioggia) che vengano riutilizzate per l’irrigazione del verde, facendo riferimento al Regolamento 1/R del 20.02.2006. D2. Per la programmazione degli impianti tecnologici su edifici esistenti e di nuova costruzione rispettare le norme previste: − dalla LR 13/2007 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”, − dal Nuovo Piano Stralcio per il Riscaldamento Ambientale ed il Condizionamento, approvato con DGR n. 4611968 del 04/08/2009 ed in vigore dal 01.04.2010 per le disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari, − dalla verifica di compatibilità acustica in materia di requisiti acustici passivi degli edifici di nuova realizzazione. Art. 3.2.4. - Aree di espansione (AE) 1) Definizione: - aree non edificate esterne agli insediamenti o ai margini di essi, anche non completamente dotate di opere di urbanizzazione - ma con previsione di loro contemporanea realizzazione, ai sensi di Legge – oggetto di insediamenti residenziali di nuovo impianto, da sottoporre a regime pubblico in applicazione alla Legge 18.04.1962 n 167 e successive modificazioni ed integrazioni. 2) Destinazioni d’uso proprie ed ammesse: - destinazioni proprie: le residenze e le relative pertinenze funzionali, i servizi sociali e le attrezzature pubbliche o private di interesse collettivo, le attività culturali. - destinazioni ammesse: le attività commerciali al servizio della residenza, gli esercizi pubblici. 3) Tipi di intervento: - nuova costruzione di fabbricati a destinazione residenziale e terziaria e fabbricati accessori (NCr, NCp e Nca) 4) Modalità di intervento: - piano di zona per l’edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) ai sensi della Legge 167/62 e ss.mm. 5) Parametri: - Per il Comune di Borgo Vercelli vengono confermati gli aspetti dimensionali e parametrici del vigente P.E.E.P. - Per tutti gli altri Comuni e nel caso di “Variante generale” al P.E.E.P. di Borgo Vercelli, si applicano i seguenti parametri: IT: indice di densità territoriale massimo = 1.50 mc/mq IF: indice di densità fondiaria = 1.80 mc/mq Q : rapporto di copertura = 40% H : altezza massima = 10.50 ml df: visuale libera minima = 10.00 ml dc: distanza minima dai confini = 5.00 ml La superficie scoperta dovrà essere piantumata per almeno il 40% con alberi ad alto fusto CAPO 3° - USI PRODUTTIVI Art. 3.3.1. - Aree con impianti produttivi esistenti che si confermano (IPC) 1) Definizioni: parti del territorio comunale ove sono insediati impianti produttivi, industriali o artigianali, di varia dimensione; per essi si ammettono, nel periodo di validità del piano, interventi di manutenzione e di adeguamento ai processi produttivi, alla condizione dell’esistenza o della contemporanea realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ai sensi di Legge. 2) Destinazioni d’uso proprie, ammesse, in contrasto: • destinazioni proprie: impianti per attività produttive, industriali o artigianali, non nocive nè moleste (ovvero non comportanti emissioni di polveri, esalazioni inquinanti, rumori eccessivi, vibrazioni, pericoli di scoppio, scarichi inquinanti); uffici collegati alle attività, attrezzature e servizi sociali per gli addetti alla produzione • destinazioni ammesse: impianti per attività produttive che richiedono edifici assimilabili; per tipologia edilizia, alle attività produttive: quali commercio all’ingrosso, commercio al dettaglio nei limiti della superficie di vendita dell’esercizio di vicinato magazzini di deposito, depositi di autotrasportatori; residenza per titolari o custodi(o chi per ragioni di lavoro deve obbligatoriamente risiedervi) nella misura massima di due alloggi ogni unità locale e nelle dimensioni più avanti specificate; 3) Tipi di interventi ammessi: • manutenzione ordinaria (MO) art.2.1.2. • manutenzione straordinaria (MS) art.2.1.3. • ristrutturazione edilizia con ampliamento e/o sopraelevazione (RE2) art.2.1.5. • demolizione senza ricostruzione (DS) art.2.1.6. • demolizione con ricostruzione connaturata alla ristrutturazione edilizia (DR) art.2.1.7. • nuova costruzione di fabbricati a destinazione produttiva o terziaria, purché funzionali ad attività già esistenti (NCp) art. 2.1.9. • le abitazioni incluse nelle aree in oggetto, qualora non più utilizzate dal titolare o dal custode(o da chi per ragioni di lavoro deve obbligatoriamente risiedervi), saranno soggette unicamente a manutenzione ordinaria e straordinaria (MO ed MS). 4) Modalità di intervento: • autorizzazione (Legge 456/78 art.48 e L.R.56/77 art. 56) per gli interventi del tipo MS; • concessione (Legge 10/77), per ogni altro tipo di intervento ammesso; ...omissis..... 5) Parametri: • Q : rapporto di copertura massimo = 66 % di SF; • H: altezza massima degli edifici = 10,00 ml salvo altezze maggiori adiacenti, o per parti tecnologicamente indispensabili • dc: distanza minima dai confini = 5,00 ml; in caso di accordo scritto tra i confinanti, con l’intervento del Comune, è ammessa la costruzione in aderenza o la assunzione di servitù per distanze inferiori, registrate e trascritte; • Standard urbanistici: si rimanda all’art.3.1.1. sub b ) Le residenze ammesse potranno essere realizzate solo nel caso di unità locali la cui superficie lorda utile destinata alla produzione non sia inferiore a 500 mq; la superficie lorda utile dello alloggio non può comunque superare i 180 mq.. Art. 3.3.2. - Aree per nuovi impianti produttivi (NIP) 1) Definizione: aree destinate per nuovi impianti produttivi (NIP): le destinazioni d’uso sono quelle contemplate al punto 2 dell’art.3.3.1. precedente; il tipo d’intervento è quello della nuova costruzione (NC p); modalità d’intervento tramite Permesso di Costruire subordinato alla preventiva approvazione di Piano delle aree per gli insediamenti Produttivi di cui all’art. 42 della L.R. 56/77 e succ. mod. ed integ. per l’area individuata in fregio alla S.da Provinciale per Casalvolone; parametri uguali a quelli di cui al punto 5) dell’art. 3.3.1., ma con il rapporto di copertura massimo (Q) del 50 % della superficie fondiaria (SF). Per l’area individuata in fregio alla S.da Provinciale per Casalvolone, nell’ambito della formazione dello strumento urbanistico esecutivo (P.I.P.) dovrà essere previsto un unico accesso all’area dalla S.da Provinciale per Casalvolone, ed un opportuno collegamento viario con la S.da Provinciale per Borgovercelli Art. 3.3.3. - Aree per attività di escavazione 1) Definizione: parti del territorio comunale ove insistono o possono essere messe inatto attività di escavazione di materiali inerti 2) Destinazioni d’uso proprie: • destinazioni proprie: impianti temporanei per l’attività estrattiva e per le opere provvisionali; attrezzature temporanee per gli addetti all’attività e per il ricovero di mezzi 3) Disposizioni particolari: ai fini della coltivazione di cava valgono le seguenti prescrizioni tecniche: • durante la coltivazione devono essere mantenute le distanze, previste dall’art. 891 del Codice Civile, salvo specifico assenso da parte dei proprietari confinanti; • la profondità dello scavo non può essere spinta al di sotto della quota assoluta di massimo scavo di m. 133,60 s.l.m. ed in ogni caso deve essere mantenuto almeno 1 m. al di sopra del livello massimo della falda freatica; • non è consentito, entro l’area, lo stoccaggio del materiale estratto; • il ciglio superiore degli scavi deve essere mantenuto alle distanze previste dall’art. 104 del D.P.R. 128/1959, salvo deroga ai sensi dell’art. 105 del D.P.R. 128/1959; • la scopertura del terreno vegetale ed i lavori di scavo conseguenti devono procedere secondo progetto autorizzato al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale; • durante la coltivazione le scarpate dovranno presentare inclinazione non superiore a 30° sessagesimali; • la strada consortile dovrà essere mantenuta efficiente (risistemazione delle discontinuità stradali, “buche”) ed effettuata bagnatura per l’abbattimento delle polveri del sedime stradale; • al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di scavo senza interferire con la falda, prima dell’inizio dei lavori, dovrà essere fissata la quota di fondo scavo, con riferimenti topografici quotati, quali piastrini / pali in cls di dimensioni idonee che possano servire da riferimento e controllo agli operatori dei mezzi di scavo e agli Organi competenti per la verifica, evidenziati con colore rosso; l’ubicazione dei punti fissi di cui sopra sul terreno, è fissata a distanza massima di 40 m. l’uno dall’altro, per consentire la eventuale ricostruzione delle quote di progetto; dovrà essere predisposta apposita cartografia, scala 1:1.000 o 1:500 corredata da rilievi fotografici, sulla quale si evidenzi la posizione dei punti fissi quotati di cui sopra; • devono essere posti capisaldi quotati in numero non inferiore a 5 (cinque) ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell’evoluzione dei lavori di scavo; entra 30 giorni dall’autorizzazione dovrà essere trasmessa all’Amministrazione Provinciale e all’Amministrazione Comunale planimetria con l’esatta ubicazione e la quota di ogni caposaldo. Ai fini del recupero ambientale valgono le seguenti prescrizioni tecniche: • il terreno vegetale presente nell’area di cava dovrà essere accantonato nelle immediate vicinanze dello scavo per essere reimpiegato in fase di recupero ambientale e di riuso del sito estrattivo; sugli accumuli di terreno vegetale, opportunamente predisposti con spessori massimi di 3 m. dovranno essere eseguite semine protettive; • dopo la coltivazione dovrà essere rimesso a dimora il terreno vegetale precedentemente accantonato sino a raggiungere una potenza di 30 cm. (spessore misurato dopo assestamento); • i raccordi morfologici nella configurazione finale dovranno presentare inclinazione non superiore a 20°, senza riporto di materiali provenienti dall’esterno dell’attività estrattiva; • al termine della coltivazione dei singoli lotti il piazzale di cava risultante potrà essere riutilizzato ai fini agricoli. CAPO 4° - ALTRI USI Art. 3.4.1. - Usi terziari Si intendono adibiti ad usi terziari le aree e gli edifici che vengono utilizzati prevalentemente o totalmente per attività commerciali nel rispetto di quanto stabilito all’art. 3.4.4, direzionali e ricettive; tali aree vengono individuate nella planimetria del P.R.G.; in esse ogni intervento deve avvenire nel rispetto dei seguenti parametri: • Q: rapporto di copertura massima = 50% • H: altezza massima degli edifici = 10,50 ml. • df: visuale libera minima = 10,00 ml. • dc: distanza minima dai confini = 5,00 ml. • standard urbanistici = si rimanda all’art. 3.1.1. sub c) Nei casi in cui gli usi terziari siano inseriti in aree ed edifici con prevalente destinazione d’uso di altra natura (residenziale - produttiva) ogni intervento è regolato dalle norme relative a tale uso prevalente. Ogni intervento per attrezzature commerciali nuove o esistenti deve rispettare quanto prescritto all’art. 3.4.4, prima di ogni esame di natura urbanistica, essere sottoposto a verifica di conformità o compatibilità con il “Piano di adeguamento e sviluppo della rete di vendita” di cui alla legge n°426/1971 e successive modificazioni e integrazioni anche per quanto riguarda l’ambulantato e gli esercizi pubblici. Gli usi direzionali sopra richiamati, riguardano le sedi per il credito, le assicurazioni, le imprese finanziarie, uffici amministrativi e tecnici, studi professionali, attività culturali, associative e per lo spettacolo. Le attività ricettive sopra richiamate riguardano immobili adibiti alla ospitalità di convivenze extra-familiari, cioè di tipo alberghiero, o collegi, conventi, pensionati,ecc. Art. 3.4.2. - Impianti privati per il tempo libero (IPTL) 1) Definizione: • parti del territorio ove esistono o sono previsti impianti privati per il tempo libero (per attività sportive, ricreative, culturali, per lo spettacolo, per la musica, centri ippici, pesca sportiva, ecc.) 2) Destinazioni d’uso proprie, ammesse, in contrasto • destinazioni proprie: costruzioni e attrezzature strettamente attinenti all’esercizio degli impianti sopra definiti; • destinazioni ammesse: le abitazioni, limitatamente a quelle per il custode e per il gestore, locali di ristoro, servizi igienici e gestionali, comprese attività agricole collaterali; • destinazioni in contrasto: ogni altra destinazione non prevista dai due punti precedenti, compresa la destinazione d’uso a fini di residenza privata, fissa o stagionale, nonché i campeggi. 3) Tipi di intervento ammessi • manutenzione ordinaria (MO) art. 2.1.2. • manutenzione straordinaria (MS) art. 2.1.3. • restauro e risanamento conservativo (RC) art. 2.1.4. • ristrutturazione edilizia senza modifica volumetrica sostanziale (RE1) art. 2.1.5. • ristrutturazione edilizia con ampliamento e/o sopraelevazione (RE2) art. 2.1.5 • demolizione senza ricostruzione (DS) art. 2.1.5. • demolizione con ricostruzione (DR) art. 2.1.5. • nuove costruzioni attinenti le destinazioni d’uso proprie ed ammesse, nel rispetto dei criteri di cui agli artt.li 2.1.1. e 2.1.8. 4) Modalità di intervento • autorizzazione (Legge 457/78 art. 48) per gli interventi del tipo MS • concessione (Legge 10/77) solo per interventi di RC , RE1, RE2, DS, DR • Piano esecutivo Convenzionato di libera iniziativa (PEC) art. 43 L.R. 56/77 negli altri tipi di intervento. 5) Parametri Nel caso di interventi di nuova costruzione : • Q : rapporto massimo di copertura = 20% • H : altezza massima = 7,50 ml. • dc : distanza minima dai confini = pari all’altezza dell’edificio, con minimo di ml. 6,00 • standard urbanistici: = si rimanda alla lettera c) del precedente art. 3.1.1. La superficie utile dell’abitazione per il custode e/o per il gestore non può superare i 120 mq. cadauna. Art. 3.4.3. - Attrezzature e servizi privati di interesse collettivo (ASP) 1) Definizione : Parti del territorio ove esistono o sono previsti attrezzature e servizi privati, integrati o surrogati attrezzature e servizi pubblici(cliniche, collegi, istituti di istruzione privati). 2) Destinazioni d’uso proprie o ammesse: • destinazioni proprie: quelle di cui al punto 1) precedente, comprendendo tutte le attività specifiche di cui si compone ciascuna destinazione; • destinazioni ammesse: le residenze esistenti o quelle necessarie per la custodia continuativa dell’immobile, nonché per la permanenza del personale strettamente necessario all’esercizio delle attività. 3) Tipi di intervento: • manutenzione ordinaria (MO) art. 2.1.2. • manutenzione straordinaria (MS) art. 2.1.3. • restauro e risanamento conservativo (RC1 RC2 ) art. 2.1.4. • ristrutturazione edilizia e/o ampliamento (RE1 RE2) art. 2.1.5. • demolizione senza e con ricostruzione (DS e DR ) artt. 2.1.6. e artt. 2.1.7. • nuove costruzioni attinenti le destinazioni d’uso proprie ed ammesse, nel rispetto dei criteri di cui agli art. 2.1.1. 2.1.8. e 2.1.9. 4) Modalità di intervento: • autorizzazione (Legge 457/78 art.48 e L.R- 56/77 art.56) per gli interventi del tipo MS • concessione (Legge 10/77 ) per gli interventi di ogni altro tipo fatta salva , ove esista, la prescrizione di strumenti urbanistici esecutivi • strumenti urbanistici esecutivi prescrittivi caso per caso in sede di PPA art. 5.1.2. lettere a)c)d)e) 5) Parametri: • per le attrezzature assimilabili a quelle pubbliche si applicano le prescrizioni funzionali e tipologiche previste da leggi e decreti in materia, con i parametri di cui all’art. 3.1.1. • per le attrezzature esistenti è ammesso l’intervento “una tantum”, applicando i seguenti parametri: • per interventi RE1= ammesso aumenti del 5% del volume esistente • per interventi RE2= ammessi aumento del 15% del volume esistente • per tutti gli altri parametri, si fà riferimento all’art. 3.1.1. mentre nei casi appartenenti ai nuclei di antica formazione (NAF), si fa riferimento all’art. 3.2.1. Art. 3.4.4. – Norme generali per le aree con destinazione commerciale ai sensi della L£ 37/03 e s.m.i. 1) Definizione : Si intendono Aree con destinazioni commerciali tutti gli ambiti normativi, individuati dal PRGC, in cui sono localizzati, previsti o ammessi interventi urbanistici ed edilizi finalizzati al possibile insediamento di attività commerciali. Ai sensi dell'art.11, dell’allegato A della D.C.R. 24/03/2006 n. 59-10831 e DCR 191-43016 del 20.11.2012, il Comune di Villata della Provincia di Vercelli è individuato nella RETE SECONDARIA come COMUNE MINORE ed appartiene all’area di programmazione commerciale di Vercelli (comune attrattore), con i Comuni di Asigliano Vercellese, Borgo Vercelli, Caresanablot, Desana, Lignana, Olcenengo, Prarolo, Salasco, Sali Vercellese e Vinzaglio. 2) Destinazioni d’uso proprie o ammesse: Gli esercizi di vicinato: sono consentiti anche esternamente agli addensamenti e alle localizzazioni commerciali, purché compresi in ambiti già edificati preferibilmente residenziali, salvo che si tratti di aree o edifici già destinati a servizi pubblici, e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23 della D.C.R. 24/03/2006 n. 59 -10831 e DCR 19143016 del 20.11.2012, e in aree e/o edifici ove la destinazione commerciale al dettaglio sia consentita dallo strumento urbanistico generale e/o esecutivo vigente ed operante; L2 medie strutture di vendita: sono consentite esclusivamente negli addensamenti e nelle localizzazioni commerciali, salvo che si tratti di aree o edifici già destinati a servizi pubblici, e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23 della D.C.R. 24/03/2006 n. 59 -10831 DCR 191-43016 del 20.11.2012, e in aree e/o edifici ove la destinazione commerciale al dettaglio sia consentita dallo strumento urbanistico generale e/o esecutivo vigente ed operante. 2) Condizioni di ammissibilità degli interventi: L'ammissibilità degli interventi nelle Aree con destinazioni commerciali è subordinata alle seguenti condizioni di carattere generale: • che ogni intervento per attrezzature commerciali, esistenti o di nuovo impianto, prima di ogni esame di natura urbanistica sia stato sottoposto a verifica di conformità con gli indirizzi ed i criteri di cui alla L.R. 37/03 s.m.i. sulla “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte”, articolo 3, in attuazione del DLgs 114/98 ed ai “Criteri Urbanistico Commerciali – Allegato Normativo” adottati dal Comune di Villata con DCC n. 14 del 30.04.2009; • che vi sia la disponibilità di adeguate aree da destinare a servizi e parcheggi nella misura stabilita dall’art. 25 della DCR 191-43016 del 20.11.2012 e con riferimento alla LR 56/77 smi, art. 21; • che siano rispettate le disposizioni di cui alla D.C.R. n° 563-13414 del 29/10/99, modificata con DCR 5910831 del 24.03.2006 e DCR 191-43016 del 20.11.2012, con particolare riferimento agli artt. 23, 24, 26, 27; • che vi sia la possibilità di accesso alla viabilità pubblica nel rispetto di quanto stabilito dalla LR 56/77 smi, art. 28, e dalla normativa nazionale in materia. Il rilascio dei titoli abilitativi edilizi relative ad attrezzature commerciali, esistenti o di nuovo impianto, è subordinato al rispetto della tabella di Compatibilità Territoriale dello Sviluppo, di cui all’Allegato Normativo parte integrante dei Criteri Urbanistico Commerciali adottati dal Comune di Villata con DCC n. 14 del 30.04.2009 3) Classificazione delle strutture distributive per la vendita al dettaglio Vedi Titolo II, art 4 dell’ Allegato Normativo parte integrante dei Criteri Urbanistico Commerciali adottati dal Comune di Villata con DCC n. 14 del 30.04.2009; 4) Individuazione delle zone di insediamento delle strutture distributive per la vendita al dettaglio Il PRGC individua puntualmente, nella Tavola PR3/B.1.2.6, l’addensamento storico rilevante commerciale A.1 in conformità ai Criteri Urbanistico Commerciali comunali, ed ai parametri e norme indicati dagli indirizzi generali elaborati dalla Regione Piemonte; A. Addensamento storico rilevante A.1 “Nucleo centrale di Villata” Vedi Titolo III, art 6 dell’ Allegato Normativo parte integrante dei Criteri Urbanistico Commerciali adottati dal Comune di Villata con DCC n. 14 del 30.04.2009: l’addensamento storico rilevante è l’ambito commerciale di antica formazione che si è sviluppato spontaneamente intorno al fulcro (piazza principale, piazza del mercato chiesa, municipio…) del territorio comunale. Tale ambito è riconoscibile nell’area centrale del centro abitato e può non coincidere con la perimetrazione degli insediamenti urbani aventi carattere storico – artistico, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77. Nel Comune di Villata, il perimetro dell’A1 non coincide totalmente con il limite del nucleo di antica formazione “A” ma ingloba le attività commerciali che sono localizzate nel centro storico, l’area mercatale su spazio pubblico e gli esercizi a servizio del cittadino come la sede del Municipio, delle Poste Italiane e della Banca Biverbanca. B) Localizzazioni Commerciali: L1 Per chi ne abbia interesse, le localizzazioni commerciali urbane non addensate (L1) sono riconoscibili in fase di procedimento per il rilascio delle autorizzazioni commerciali, nel rispetto dei parametri riportati nell'art.14 della DCR 191-43016 del 20.11.2012, nel rispetto dell’art. 24 della D.C.R. 24/03/2006 n. 59-10831 e DCR 191-43016 del 20.11.2012, nonché delle Norme di Attuazione del P.R.G.I. vigente. 5) Compatibilità Territoriale dello Sviluppo I parametri di compatibilità dello sviluppo delle attività commerciali nel comune di Villata sono indicati nella tabella 6 di cui all’Allegato Normativo ai Criteri Urbanistico Comunali TITOLO III art. 7 6) Disposizioni particolari: Le strutture commerciali ammissibili all’interno dei Nuclei di Antica Formazione (NAF), di cui all’art.3.1.1 NTA, dovranno essere realizzate con tipologie adeguate al contesto edilizio adottando, in particolare, serramenti esterni in legno o profilati metallici verniciati, con l’esclusione dell’alluminio anodizzato; in tali aree, le insegne ed ogni altra forma di segnalazione degli insediamenti commerciali, dovranno essere realizzate, previo parere preventivo della Commissione Edilizia, con tipologia e disegno adeguati al contesto edilizio e, comunque, con l’esclusione di manufatti retroilluminati. CAPO 5° - USI AGRICOLI Art. 3.5.0. - Generalità Le aree destinate ad attività agricole sono indicate nella planimetria PR2 in scala 1/10.000 e comunque appartengono ad esse anche tutte le eventuali aree senza altra specifica destinazione. La classificazione e la normativa di cui agli articoli seguenti corrispondono a quanto dispone l’art. 25 della L.R.56/77, con l’avvertenza che eventuali discordanze con il Piano di Sviluppo Agricolo di cui alla L.R. 20/78 costituiscono automatica “richiesta di variante al P.G.R.” da recepire nelle forme e con le procedure della L.R. 56/77. Nelle aree per usi agricoli sono consentite ovunque opere di bonifica e di irrigazione del suolo ed opere di urbanizzazione a rete al servizio del territorio urbano o di collegamento tra parti di esso. Il volume edificabile per le abitazioni rurali, ammesse nelle singole aree ad usi agricoli in base agli articoli seguenti, è computato , per ogni azienda agricola, al netto dei terreni classificati catastalmente come incolti e al lordo degli edifici esistenti. Nel computo dei volumi residenziali realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture quali: stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli in funzione della conduzione dei fondi degli imprenditori agricoli singoli o associati. E’ ammessa l’utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l’azienda , anche non contigui, entro la distanza dal centro aziendale non superiore a 3.000 ml. ai fini delle norme sulla formazione della proprietà coltivatrice. Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso, nell’ambito di aree a destinazione agricola, l’accorpamento dei volumi sull’area di un solo Comune, a condizione che l’edificio per residenza rurale non superi i 1.000 mc. Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto . Gli eventuali cambiamenti di classe e l’applicazione della relativa densità fondiaria sono verificati dal Comune in sede di rilascio di concessione, senza che costituiscano variante al Piano Regolatore. Il trasferimento della cubature edilizia a fini edificatori, ai sensi del presente articolo, deve risultare da apposito atto di vincolo, trascritto nei registri della proprietà immobiliare. Non sono ammessi trasferimenti di cubatura tra aziende diverse. Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata a fini edificatori sono destinate a “non aedificandi” e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione. Art. 3.5.1. E1-Terreni ad elevata produttività 1) Definizione: Terreni utilizzati per seminativi sommersi (risaie) e irrigui (granoturco ,frumento, orzo, prato avvicendato). 2) Destinazione d’uso proprie ed ammesse: • destinazioni proprie: attività agricole produttive e zootecniche , con le attrezzature e le infrastrutture per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli in funzione limitatamente alle necessità dell’azienda agricola; • destinazione ammesse: la residenza rurale. 3) Tipi di intervento: • manutenzione ordinaria (MO) art. 2.1.2. • manutenzione straordinaria (MS) art. 2.1.3. • restauro e risanamento conservativo (RC) art. 2.1.4. • ristrutturazione edilizia (RE) art. 2.1.5. • demolizione senza ricostruzione (DS) art. 2.1.6. • demolizione con ricostruzione (DR) art. 2.1.7. • nuova costruzione di abitazioni rurali (NC) art.2.1.8. (per i soggetti e con le procedure, le forme ed contenuti previsti nell’art. 25 della L.R. 56/77 e successive modificazioni); • nuove costruzioni di fabbricati con destinazione di stalle, magazzini, deposito e quanto necessario allo svolgimento della attività agricola secondo quanto previsto all’art. 2.1.9. (per i soggetti e con le procedure sopra richiamate). 4) Modalità di intervento: • concessione (Legge 10/77) • autorizzazione (Legge 457/78 art.48 e art.56 L.R.56/77). 5) Parametri Per le attrezzature agricole e zootecniche • Q : rapporto di copertura massima = ½ riferito all superficie fondiaria asservita • H : altezza massima = 7,50 salvo attrezzature tecnologiche particolari (silos, serbatoi, ecc • dc : distanza dai confini = 6,00 • distanza delle strutture di allevamento da ogni più vicina area residenziale come tale delimitata dal PRG = ml. 300 per suini ; • idem c.s. = ml. 200 per gli avicunicoli (pollame, conigli, colombi,) • idem c.s. = ml. 100 per ogni altro animale Per le abitazioni rurali • IF : indice di densità fondiaria = 0,02 mc./mq. • Q : rapporto di copertura massimo = 1/3 riferito alla superficie fondiaria asservita • H : altezza massima = 7,50 ml. • dc: distanza minima dai confini = 6,00 ml. • distanza minima fra abitazioni rurali ed attrezzature destinate a ricovero animali = 20 ml. Sono ammesse costruzioni a confine mediante atto di accordo tra i confinanti , con l’intervento del Comune. Art. 3.5.2. - E2 Aree boscate 1) Definizione : Terreni adibiti alla coltivazione industriale del legno (pioppeto) ed a bosco ceduo. 2) Destinazioni d’uso in atto ed ammesse : • destinazioni d’uso proprie : coltivazioni industriali del legno e boschi cedui • destinazioni ammesse : seminativi o coltivazioni pregiate. 3) Modalità d’intervento: Non è ammesso alcun intervento edilizio soggetto ad autorizzazione o concessione. 4) Parametri : • alle aree è attribuito un convenzionale indice fondiario pari a 0,01 mc./mq. ai fini della nuova costruzione di abitazione agricole, da utilizzarsi in misura non superiore ai 5 ettari per azienda, soltanto in accorpamento ad eventuali altre agricole, ai fini del raggiungimento di una volumetria compatibile per l’esecuzione di abitazioni rurali; • le costruzioni non potranno in ogni caso sorgere nelle aree boscate, ma solo nelle altre aree a destinazione agricola, ove le nuove abitazioni rurali (Ncr) siano ammesse; • sono ammessi interventi di riuso, ai soli fini di attività agroforestali od agro- turistiche, di edifici inutilizzati, mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (MS) (MO), di risanamento conservativo (RC2) e di ristrutturazione senza modificazione volumetrica (RE1). Art. 3.5.3. - E3 - Terreni a colture pregiate specializzate 1) Definizione : Vivai e colture agricole, floricole e frutticole (legnose specializzate). 2) Destinazione d’uso proprie e ammesse : • destinazione proprie: vivai e colture floricole, orticole allo aperto o in serra, con relative attrezzature d’uso; frutteti razionali a densità d’impianto normale; • destinazioni ammesse: la residenza rurale, l’inserimento di edifici attinenti alle attività complementari di stoccaggio, trasformazione e commercializzazione dei prodotti in funzione e limitatamente alle necessità dell’azienda agricola. 3) Tipi di intervento : • Vedi punto art.3.5.1. 4) Modalità di intervento: • concessione • autorizzazione ( Legge 457/78 art.48 art.56/77 ). 5) Parametri : Per le serre ed edifici attinenti alle attività complementari: • Q : rapporto di copertura massima = ½ escluse le serre • H : altezza massima = 7,50 ml. salvo per le serre • = 4,5 ml. al colmo • dc: distanza massima dai confini = 3,00 ml. Per le abitazioni rurali • IF : indice di densità fondiaria massima = 0,05 mc/mq; salvo per le colture legnose specializzate • ove: IF= 0,03 mc./mq. • Q : rapporto di copertura massima = 1/3 della superficie fondiaria asservita all’abitazione • H : altezza massima = 7,50 ml. • dc : distanza massima dai confini = 5,00 ml. • sono ammesse costruzioni a confine come al precedente art. 3.5.1. Art. 3.5.4. - Aziende agricole, cascine, attrezzature ed impianti agricoli presenti nel territorio urbano Trattasi di insediamenti rurali presenti nel territorio urbano individuato e perimetrato nella planimetria PR 2 in scala 1/10.000 e nelle planimetrie PR3 in scala catastale. 1) Insediamento rurale attivo Sono consentiti interventi edilizi diretti, in funzione e limitatamente alle necessità dell’azienda agricola consentendo, oltre agli interventi di recupero e di realizzazione dell’uso dei volumi esistenti, anche: • ampliamenti o nuove costruzioni entro il limite del 30 % della volumetria a destinazione residenziale preesistente con un massimo assoluto di 180 mq realizzabili • ampliamenti e nuove costruzioni di fabbricati al servizio dell’attività agricola nei limiti di cui ai parametri relativi alle attività produttive esistenti e confermate di cui all’art. 3.3.1 precedente, il rapporto di copertura è calcolato comprendendo gli edifici residenziali • interventi di cui all’art. 2.1.10 delle presenti norme Le concessioni per la edificazione sono rilasciate agli aventi titolo di cui ai commi 3 e 4 dell’art.25 della L.R. 56/77 e ss.mm. nelle forme e con i contenuti ivi prescritti. 2) Insediamento rurale con cessata attività agricola Sono consentiti il cambiamento di destinazione d’uso degli edifici ed i relativi interventi edilizi mediante la predisposizione di un Piano Convenzionato (P.E.C.) che determini : • a) la delimitazione del perimetro del territorio interessato ; • b) la precisazione delle nuove destinazioni d’uso (residenziali, terziarie, artigianato di servizio della . residenza) sia per gli edifici sia per le aree; • c) l’indicazione delle tipologie edilizie costruttive e le relative precisazioni planovolumetriche; • d) l’indicazione delle opere di urbanizzazione; • e) le norme specifiche per garantire l’attuazione con criteri di unitarietà architettonica ed ambientale per un . corretto inserimento nel contesto urbano; • f) lo schema di convenzione di cui all’art. 45 della L.R.56/77 e ss.mm. 1) Definizione : Sono gli insediamenti rurali con cessata attività agricola in cui sono consentiti il cambiamento di destinazione d’uso degli edifici ed i relativi interventi edilizi mediante la predisposizione di un Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art. 41bis della LR 56/77 e s.m.i. modificata dalle LR 3/2013 e 17/2013. 2) Destinazione d’uso proprie e ammesse : • destinazioni proprie: le residenze e le relative pertinenze funzionali (autorimesse, depositi de attrezzi agricoli, laboratori di casa, ecc.) i servizi sociali e le attrezzature pubbliche o private di interesse collettivo, le attività culturali, gli esercizi pubblici. gli uffici, le attrezzature turistiche e ricettive, agriturismi, il commercio al dettaglio nel rispetto di quanto stabilito all’art. 3.4.4; • destinazioni ammesse: artigianato non nocivo ne’ molesto, che si possa svolgere agevolmente anche in unita’ immobiliari di carattere residenziale e che non comporti l’occupazione di aree esterne con depositi di materiale e prodotti. 3) Tipi di intervento : Nel rispetto dell’art. 41bis della LR 56/77 e s.m.i. modificata dalle LR 3/2013 e 17/2013, sono ammessi gli interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica. 4) Modalità di intervento: Piano di Recupero esteso all’intero ambito perimetrato nella planimetria di Piano PR3/B.1.2.6 5) Parametri : Tutti gli interventi ammessi, devono fare riferimento ai parametri urbanistici, edilizi ed ambientali di seguito riportati: • V: volume = uguale al preesistente in caso di ristrutturazione edilizia • IT: indice di densità territoriale = 0,8 mc./mq. in caso di sostituzione edilizia o ristrutturazione urbanistica • H: altezza massima = 10,50 ml. • Np: numero piani = 3 • Q: rapporto di copertura massimo = 40% • aree per servizi (pubbliche o di uso pubblico) = 25 mq/ab. Di cui almeno 2,50 mq/ab. a parcheggio • df: visuale libera minima(distanza tra le fronti) = 10,00 ml. • dc: distanza dai confini = 5,00 ml. Oppure nulla mediante accordo scritto tra le parti confinanti • ds: distanza dai cigli stradali = riferimento alla tabella dell’art. 4.1.3 • Rp: Rapporto di permeabilità = 30% min • Ic: indice di compensazione = 1 albero alto fusto/2posti auto per le aree a parcheggio pubblico o soggette ad uso pubblico 6) Assetto qualitativo e ambientale: Nei casi di intervento dei Piani di Recupero si applicano i seguenti criteri di carattere qualitativo ed ambientale: A. Pianificazione dell’intero ambito A1. Gli insediamenti rurali con cessata attività rurale sono assoggettati a Piano di Recupero (PdR), finalizzato alla cessione delle aree destinate a viabilità e/o servizi nella misura indicata al comma 5 del presente articolo. A2. Per i contenuti e gli elaborati del Piano di Recupero si deve rispettare quanto prescritto all’art. 39, 40 e 41bis della LR 56/77 e s.m.i. modificata dalle LR 3/2013 e 17/2013, integrando la pratica del PdR con un rilievo di dettaglio dello stato di fatto, al fine di valutare la presenza di elementi architettonici di pregio e tutelarne i caratteri della tradizione rurale. A3. Concentrare, dove risulta possibile dalla conformazione urbana dell’ambito di PdR, gli spazi verdi (a servizio e non) in fregio alle aree urbanizzate principali al fine di promuovere la formazione di aree territorialmente significative. A4. Realizzare gli interventi di compensazione contestualmente agli interventi edilizi nei termini previsti per il rilascio del certificato di agibilità. B. Progettazione degli spazi pubblici/uso pubblico B1. Per la pianificazione dell’intervento, assoggettato a Piano di recupero (PdR), le aree parcheggio devono essere realizzate con pavimentazioni drenanti semi-permeabili o permeabili (es. idonei autobloccanti forati per consentire la crescita arborea e per un rapido e funzionale smaltimento delle acque piovane). B2. Nell’ambito delle aree a parcheggio degli interventi assoggettati a PdR si devono prevedere inserimenti di alberi arborei di tipo autoctono per garantire ombreggiamento e per migliorare l’integrazione paesaggistica, nella quantità minima di un albero arboreo ogni due posti auto (IC – indice di compensazione). B4. Per le aree a verde pubblico/uso pubblico degli interventi assoggettati a SUE occorre favorire l’irrigazione a mezzo delle acque meteoriche di recupero. C. Progettazione degli spazi ed edifici privati C1. Si specifica che eventuali elementi decorativi, presenti anche all’interno e comunque facenti parte integrante delle caratteristiche tipologiche dei fabbricati presenti nell’ambito del PdR, dovranno essere conservati e restaurati, in conformità all'esigenza di omogeneità ambientale ed architettonica, nell'ambito anche di successivi interventi di recupero o di manutenzione. C2. I nuovi edifici dovranno essere progettati nel rispetto degli “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti – buone pratiche per la progettazione edilizia” redatti dalla Regione Piemonte – Assessorato Urbanistica e Programmazione territoriale, Beni Ambientali, Edilizia Residenziale, Opere Pubbliche, Legale e Contenzioso (anno 2010). C3. La disposizione dei volumi di nuova costruzione deve essere definita in funzione al più favorevole uso di energia solare: esporre ai raggi solari in modo opportuno le superfici di maggior dimensioni e porre attenzione alla schermatura dei raggi solari nelle ore e stagioni in cui sono molto intensi, utilizzando schermi vegetali e/o elementi integrati all’edificio (sporti delle falde, schermi mobili in facciata, logge…). C3. Nelle scelte progettuali si deve porre attenzione al trattamento delle superfici esterne e alla progettazione dell’involucro dell’edificio per la regolazione del microclima, evitando gli effetti negativi del surriscaldamento e garantendo un buon comfort abitativo. C4. Dovrà essere garantito un elevato parametro di efficienza energetica degli edifici (almeno la classe B); C5. Per la progettazione dei fabbricati di nuova costruzione e per gli interventi da realizzarsi sul patrimonio edilizio esistente si devono rispettare i caratteri tipologici edilizi, i materiali e le colorazioni tipiche del contesto della tradizione rurale. C6. Le aree a verde privato devono misurare minimo il 30% dell’area libera, non pavimentata e non coperta dalle costruzioni fuori ed entro terra, della Superficie Fondiaria(RP – rapporto di permeabilità) si deve favorire l’irrigazione a mezzo delle acque meteoriche di recupero. D. Programmazione degli impianti tecnologici D1. Per la gestione sostenibile dei dilavamenti meteorici considerare la possibilità di prevedere per le nuove urbanizzazioni la separazione nella rete fognaria delle acque bianche da quelle nere e di riutilizzare per l’irrigazione del verde le acque piovane. D2. Per la programmazione degli impianti tecnologici su edifici esistenti e di nuova costruzione rispettare le norme previste: − dalla LR 13/2007 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”, − dal Nuovo Piano Stralcio per il Riscaldamento Ambientale ed il Condizionamento, approvato con DGR n. 4611968 del 04/08/2009 ed in vigore dal 01.04.2010 per le disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari, − dalla verifica di compatibilità acustica in materia di requisiti acustici passivi degli edifici di nuova realizzazione. Art. 3.5.5. - Norme particolari per gli edifici esistenti nel territorio agricolo adibiti ad usi extragricoli o abbandonati Sono previsti i seguenti casi: a) edifici adibiti ad uso residenziale o ad altro uso extragricolo: sono ammessi interventi tendenti al recupero dell’esistente manutenzione ordinaria e straordinaria (MO, MS), restauro e risanamento conservativo (RC), ristrutturazione edilizia (RE) con eventuale utilizzazione di volumi adiacenti esistenti. b) edifici rurali abbandonati, riutilizzabili senza cambiamento di destinazione d’uso: in funzione della ripresa dell’attività agricola sono ammessi gli interventi già previsti agli articoli precedenti per gli usi agricoli riferiti all’azienda agricola di cui fanno parte. c) edifici rurali abbandonati, riutilizzabili con il cambiamento di destinazione d’uso: possono essere trasformati per la nuova destinazione d’uso soltanto attraverso piani di recupero che considerino tutto l’insieme del complesso, specificando la parti di nuova destinazione residenziale e quelle di altro uso, mediante gli interventi elencati al precedente punto a) Art. 3.5.6. - Aree libere interstiziali entro il territorio urbano Trattasi di aree di modeste dimensioni, lotti ed appezzamenti compresi nel territorio urbano identificato e perimetrato nella planimetria PR 2 in scala 1/10.000 e nelle planimetrie PR3 in scala 1/1.500, ed in particolare nei nuclei di antica formazione (NAF) e nelle aree edificate residenziali (AER) attualmente sgombri di costruzioni e liberi da usi residenziali, produttivi, terziari o pubblici, esistenti o previsti; essi costituiscono delle aree di riserva per usi urbani nei periodi susseguenti all’arco temporale ...omissis... del presente P.R.G. A tali aree viene assegnata la destinazione d’uso di giardino, orto, prato, frutteto, con possibilità edificatoria limitata alle costruzioni accessorie consentite nel rispettivo contesto urbano di appartenenza. Le aree stesse, se non incluse nei NAF, possono perciò essere utilizzate per deposito di attrezzi, di legna ed altri materiali d’uso agricolo, Per le aree riconosciute in cartografie PR3 con apposito simbolo grafico è consentita la realizzazione di fabbricati accessori di pertinenza della residenza nel rispetto dei parametri di cui all’art. 2.1.10 .....omissis..... applicando i parametri del Codice Civile, nei limiti dimensionali di 25.00 mq di Superficie coperta, 2.50 mt di altezza utile interna e 2.80 mt di altezza massima esterna. TITOLO IV - VINCOLI Art. 4.0.1. - Generalità Per vincoli si intendono le limitazioni o le subordinazioni che condizionano gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia di parti del territorio. Essi sono derivanti da necessità di tutela idrogeologica (V1) oppure derivanti da specifiche disposizioni di leggi vigenti/fasce di rispetto cimiteriale (V2) o di rispetto di impianti tecnologici (V3) od a protezione dei nastri stradali e ferroviari, degli elettrodotti e dei corsi d’acqua) oppure derivanti da opportunità di salvaguardia di valori ambientali, paesaggistici o storici. Per i vincoli derivanti da leggi vigenti, eventuale modificazioni di queste ultime o loro integrazioni comporteranno l’automatica modifica a quanto qui previsto, senza dar luogo alla procedura di variante del P.G.R.; le aree in aggiunta a seguito delle modifiche di cui sopra, devono comunque rispettare le limitazioni e le nuove procedure derivanti dall’applicazione delle norme in materia previste da leggi dello Stato e Regionali. Art. 4.0.2. - Vincolo idrogeologico di edificabilità nulla (V1) Il Piano Regolatore Generale individua le porzioni di territorio (rappresentate in scala 1/10.000) le quali, per ragioni di squilibrio nel regime delle acque, vengono assoggettate a vincolo di edificabilità nulla. ..........omissis......... In tali porzioni di territorio sono assimilabili, oltre alla coltivazione, solamente interventi di recupero ambientale; sono pertanto vietate nuove opere o costruzioni e movimenti di terra; fanno eccezione solo i seguenti interventi di riscontrata pubblica utilità ed a seguito di rigorosi accertamenti geognostici che stabiliscano gli accorgimenti tecnici atti a garantire la fattibilità degli interventi stessi nell’ambito dei requisiti di sicurezza propria e a non aggravare la situazione di rischio esistente: • a) opere attinenti alle sistemazioni idrogeologiche, al regime delle acque; • b) opere pubbliche non altrimenti localizzabili attinenti alla produzione ed al trasporto dell’energia ed alle . telecomunicazioni; • c) attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R. 22/11/68 n° 69. Negli edifici preesistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria (MO) e straordinaria (MS), mentre gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento possono essere attuati solamente se vi sono adeguate difese da erosioni ed esondazioni. Ogni intervento soggetto a concessione edilizia sarà subordinato al rilascio di autorizzazione da parte del Presidente della Giunta Regionale secondo le modalità e le forme previste dalla legislazione vigente in materia. L’assenza di vincolo sulle restanti parti di territorio non esime comunque i soggetti attuatori ad adeguare gli interventi alle condizioni del suolo; in particolare si segnala che la planimetria della Carta dei vincoli d’uso (elab. ATg del fascicolo delle caratteristiche idrogeologiche) segnala, con indicazione di massima, alcune parti del territorio ove i suoli di fondazione sono interessati dalla presenza di una falda sub-affiorante che comporta particolari accorgimenti tecnici per eventuali sotterranei o seminterrati e per la scelta del tipo di fondazione. Art. 4.0.3. - Fascia di rispetto cimiteriale (V2) Il PRGI riporta la fascia di rispetto attorno all’impianto cimiteriale, puntualmente cartografata e di profondità variabile: eventuali modifiche alla perimetrazione di tale fascia, approvate ai sensi di legge, saranno automaticamente recepite dal PRGI senza che ciò costituisca variante. Nella fascia di rispetto, di cui al commi precedente, e comunque entro una fascia di rispetto di duecento metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune non sono ammesse nuove costruzioni fatto salvo quanto previsto nei commi 6bis, 6ter e 6 quater dell’art. art. 27 c. 5 e c. 6 LR 56/77 smi modificata dalle LR 3/2013 e 17/2013). Si richiamano i depositi dell’art. 27 comma 5° della L.R. 56/77: non sono ammesse nuove costruzioni né ampliamento di quelle esistenti, salvo intervento di manutenzione ordinaria (MO) e straordinaria (MS) e di ristrutturazione edilizia (RE1) senza un aumento di volume delle costruzioni esistenti; oltreché la realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici. anche attrezzati, o di colture arboree industriali. Potranno essere rilasciate autorizzazioni per serre non di tipo fisso leggero m(in vetro e struttura metallica ) per i soli soggetti di cui alla lettera a) dell’art. 9 della Legge n°10/77; per le aree ricadenti nella zona vincolata sono comunque computabili ai fini dell’applicazione dei parametri urbanistici ed edilizi. Art. 4.0.4. - Fascia di rispetto di impianti tecnologici (V3) Nelle planimetrie del P.G.R. sono individuati gli impianti tecnologici (pozzi di captazione delle acque, serbatoi idrici, depuratori, discariche) per i quali viene imposta una fascia di rispetto di almeno mt. 25, con vincolo di edificabilità nulla, con l’avvertenza, per quanto riguarda le discariche urbane controllate, che dovrà essere rispettata la vigente normativa regionale in materia. Art. 4.0.5. . Fascia di rispetto a protezione di nastri e incroci stradali Per una profondità desumibile dalle sezioni stradali-tipo illustrate nei grafici allegati in appendice (fogli 16a...f) e secondo le norme dettate dal precedente art. 3.1.4., gli interventi su edifici rientranti nella fascia di rispetto possono essere di ordinaria manutenzione (MO) e straordinaria manutenzione (MS), di restauro conservativo RC) nonché di ristrutturazione edilizia di tipo (RE1) purché , in tale ultimo caso, i modesti ampliamenti ammessi avvengano sul lato del fabbricato opposto rispetto a quello della strada. Sono ammessi altresì i distributori di carburante con le relative attrezzature (cabine-pensiline) a distanza fra i medesimi non inferiore a ml. 250 e da ogni area residenziale almeno ml.150 l’area di servizio del distributore dovrà essere separata dal nastro stradale con apposita aiuola spartitraffico della larghezza di almeno ml.2,00. Per quanto riguarda le recinzioni e gli accessi lungo le strade si richiama il precedente art. 2.3.6., con la precisazione che lungo le strade statali o provinciali occorre per gli eventuali interventi ammessi, il nulla osta dell’Ente proprietario della strada. Art. 4.0.6. - Fascia di rispetto della ferrovia Per una profondità di ml 30,00 dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia viene individuata ai lati delle linee ferroviarie una fascia di rispetto; gli edifici ricadenti in essa possono essere soggetti all’ordinaria (MO) e straordinaria (MS) manutenzione, al restauro e risanamento conservativo (RC), alla ristrutturazione edilizia senza ampliamento. Ogni intervento è regolato dalle disposizioni contenute nel D.P.R. 11.07.1980 n. 753 Art. 4.0.7. - Fascia di rispetto di elettrodotti di A.T. In applicazione del D.P.R. n° 1062 del 21/6/1968 le costruzioni di qualsiasi tipo in prossimità dei conduttori di energia elettrica di A.T. dovranno rispettare dagli stessi le distanze prescritte, che saranno indicate dall’ENEL nel nulla osta che l’interessato dovrà richiedere e trasmettere al Comune prima del rilascio della concessione. Art. 4.0.8. - Area di valore ambientale (V4) Si tratta dell’area adiacente al lato sud del Castello di Casalino per la quale si riconosce la necessità della salvaguardia ai fini della conservazione ambientale; in essa non sono ammesse modificazioni d’uso del suolo né interventi con nuove costruzioni o manufatti di qualsiasi genere, mentre quelli esistenti sono assogettabili alla sola manutenzione ordinaria mediante il reimpiego di materiale originario o comunque della stessa natura e qualità. Art. 4.0.9. - Parchi privati di valore ambientale (V5) Nell’ambito delle aree così classificate è ammesso per gli edifici esistenti, mediante intervento edilizio diretto, la sola manutenzione ordinaria (MO) ed il restauro rigoroso (RC1) senza altra aggiunta di nuove costruzioni anche se di tipo accessorio; gli altri tipi di intervento sono ammessi soltanto per la realizzazione di attrezzature pubbliche o d’uso, attraverso la formazione di strumento urbanistico esecutivo che contempli la salvaguardia del valore ambientale. Per le alberature esistenti è fatto divieto di procedere all’abbattimento se non in casi specifici, previa autorizzazione comunale, ai sensi dell’ultimo comma dell’art.12 e dell’art. 15 della L.R.4/9/1978 n°77 e previo impiego di sostituzione delle alberature con analoghe essenze. Art. 4.0.10. - Edifici vincolati come beni culturali e zone di interesse archeologico (V6) Gli edifici che nelle planimetrie del P.R.G. vengono contrassegna -ti con la lettera “M” in quanto beni culturali ed ambientali vincolati ai sensi della Legge 1/6/1939 n° 1089, possono essere oggetto solo di restauro rigoroso (RC1) subordinato al riassetto ambientale anche dell’area di competenza. Per ogni intervento comportante manomissione del suolo e del sottosuolo nelle zone di interesse archeologico individuate nell’elab.PR2 (planimetria in scala 1/10.000 ) dovrà essere data comunicazione prima dell’inizio dei lavori alla Soprintendenza Archeologica del Piemonte ai fine di consentire accertamenti preliminari e controlli in corso d’opera da parte di essa. Le zone di interesse archeologico individuate dalla Sopraintendenza sono le seguenti: • Comune di Borgo Vercelli Località Il Forte e Rescalla: rinvenimenti di strutture e necropoli di età altomedioevale; Località S. Giovanni Vecchio: rinvenimenti di strutture con murature in ciottoli di età romana e sottostante deposito con materiale protostorico; Prossimità C.na S. Giovanni Nuovo: necropoli dell’età del ferro con tombe e pozzetto. • Comune di Vinzaglio Tra roggia Gamarra e cavo Vignetta: necropoli probabilmente del II° - I° sec. A.C. • Comune di Casalino Tra C.na Pasquè e C.na Maghetta: rinvenimento di necropoli di età preistorica (Eneolitica) e romana; Fraz. Ponzana: abitato della tarda età del bronzo e strutture di età romana; • Comune di Granozzo con Monticello C.na Brusà: necropoli di età romana Si segnala , infine, che su tutto il territorio dell’aggregazione intercomunale del P.R.G.I ogni rinvenimento occasionale di interesse archeologico deve essere, ai sensi dell’art.48 della L. 1/6/1939 n°1089, segnalato alla Soprintendenza Archeologica del Piemonte provvedendo, nel contempo, alla sospensione dei lavori nell’area interessata del rinvenimento. Art. 4.0.11. – SIC “lame del Sesia – Riserva Naturale Speciale dell’Isolone di Oldenico” Sulla planimetria di Piano PR2 in scala 1 .5000 è stato rappresentato il perimetro del SIC denominato “Lame del Sesia – Riserva naturale speciale dell’Isolone di Oldenico”, per il quale valgono le vigenti norme (Legge istitutiva 23 agosto 1978, n. 55; Legge regionale 30 marzo 1987, n. 20; Piano Assestamento Forestale – PAF vigente). I piani generali o di settore, i progetti e gli interventi i cui effetti possano avere incidenze significative sul sito del SIC denominato “Lame del Sesia – Riserva naturale speciale dell’Isolone di Oldenico” dovranno essere sottoposti a Valutazione d’Incidenza, ai sensi della LR 29 giugno 2009 n. 19 “Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. Art. 4.0.12. – Salvaguardia geoambientale, fasce di rispetto, tutele IDONEITA’ ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA L’elaborato G6 “Carta della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” in scala 1:10.000 riassume i parametri fondamentali del territorio, emersi nel corso dell'indagine geologica, e ne fornisce una chiave interpretativa fruibile ai fini della pianificazione. Il territorio comunale di Villata è stato suddiviso in settori facenti riferimento a tre classi fondamentali di pericolosità geomorfologica e di idoneità all’utilizzazione urbanistica, così come definite dalla C.P.G.R. n. 7/LAP del 8/5/96 e relativa Nota Tecnica Esplicativa del Dicembre 1999. Negli elaborati di riferimento sono anche indicate le fasce di rispetto relative al reticolo idrografico minore, ai pozzi utilizzati a scopo idropotabile (D.P.R. 236/88), nonché le fasce fluviali definite nel P.A.I. per il F. Sesia. Per quanto concerne il reticolato idrografico minore sono stati adottati i seguenti criteri nella definizione delle fasce di rispetto: - Roggia Villata in ambito extraurbano e Rio Orfreddo per tutta la sua lunghezza: è stata definita una fascia di 50 m da ciascuna sponda del canale che delimita la Classe IIIa2 inedificabile. Tale criterio risulta essere più cautelativo rispetto all’art. 29 della L.R. n°56 del 05/12/1977 e s.m.i.; - Roggia Villata in ambito urbano: è stata definita una fascia interna di 10 m da ciascuna sponda entro la quale non sono possibili interventi che comportino aumento del carico antropico (classe IIIb4) e una fascia esterna alla precedente di profondità pari a 25 m da ciascuna sponda del canale entro la quale gli interventi sono ammissibili solo in seguito alla realizzazione delle opere di difesa e/o manutenzione sul corso d’acqua (classe IIIb2.b). Il punto c comma 1 dell’art. 29 della L.R. n°56/77 impone una fascia di rispetto pari a 25 m per “i fiumi, i torrenti e i canali arginati, ad esclusione dei canali che costituiscono rete di consorzio irriguo, ….. i quali non generano la fascia di cui al presente comma ….”. Il criterio utilizzato, pertanto, risulta essere più cautelativo rispetto alla norma. L’elaborato G6 rispetto a quello inviato il 24/02/2011 e, comunque, non analizzato è stato aggiornato sulla base dei suggerimenti dati con i pareri prot. n°24293/B14.21AT del 25/03/2011, prot. n°58214/DB14.21AT del 28/07/2011 e prot. n°6807/2014 del 06/02/2014 della Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche e Difesa del suolo. L’eleborato G6 viene presentato su base catastale e su base CTR alla scala 1:10.000. E’ stato prodotto, inoltre, l’elaborato G6 bis, che illustra il quadro d’insieme alla scala 1:2.000 del centro abitato con evidenziate le aree oggetto di variante. Tra i Comuni confinanti, i seguenti sono risultati in possesso di documentazione valida ai fini della condivisione del quadro del rischio: Borgovercelli e Caresanablot. La carta di sintesi è stata redatta in armonia con quanto previsto nei suddetti ambiti territoriali. Classe II: moderata pericolosità geomorfologica Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l’adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione e realizzabili in sede di progetto esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilità. Tale partizione comprende settori di territorio potenzialmente soggetti alle seguenti problematiche: 1. presenza di falda idrica a quote prossime alla superficie topografica, suscettibile di variazioni stagionali significative; 2. allagamenti per apporti dal reticolato idrografico minore con acque a energia molto bassa e tiranti idrici di pochi decimetri; 3. tendenza alla formazione di ristagni prolungati per difficoltà di drenaggio, soprattutto entro areali ribassati rispetto a circostanti, la cui perimetrazione dovrà essere individuata a scala locale in sede di relazione geologica; 4. caratteristiche geotecniche scadenti dei terreni superficiali. I nuovi interventi dovranno quindi essere preceduti da una specifica indagine volta a valutare la natura ed il peso del o dei fattori limitanti, gli accorgimenti tecnici previsti per la mitigazione ed i loro riflessi nei confronti dell’equilibrio idrogeologico dei settori circostanti. L’ammissibilità dagli interventi è condizionata alla verifica dell’assenza di effetti peggiorativi della situazione idrogeologica a carico dell’edificato esistente. Prescrizioni normative: ⇒ corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente; ⇒ realizzazione di interrati consentita solo a seguito di specifici accertamenti e certificazione da parte di tecnico abilitato del livello di massima escursione della falda idrica. I locali interrati dovranno comunque essere adeguatamente impermeabilizzati sia in corrispondenza della soletta che dei muri controterra, prevedendo mezzi e condizioni in grado di recapitare correttamente ad idoneo recettore le eventuali acque di qualsiasi origine che potessero affluire agli stessi; ⇒ rispetto delle N.T.C. (D.M. 14/01/2008 e C.M. 917/2009) e/o del D.M. 11/03/1988: In particolare su ogni lotto edificatorio dovranno essere svolte adeguate indagini geognostiche finalizzate alla parametrizzazione del terreno di fondazione. Classe III: aree ad elevata pericolosità geomorfologica Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione dell’area , sono tali da impedirne l’utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente. Sottoclasse IIIa: elevata pericolosità geomorfologica Porzioni di territorio non urbanizzate o con sporadici insediamenti che presentano caratteri di pericolosità geomorfologica tali da renderle inidonee a nuove edificazioni. Per tale classe è operata una distinzione in diverse sottoclassi a seconda delle problematiche riscontrate: - Sottoclasse IIIa1: aree soggette alla dinamica pregressa e/o potenziale del F. Sesia; - Sottoclasse IIIa2: zone assoggettate alle fasce di rispetto del reticolo idrografico minore (50 m dall’argine in ambito extraurbano, art. 29 L.R.56/77). Sono state attribuite alla classe IIIa1 le seguenti porzioni di territorio: 1. 2. aree comprese in fascia A e B del PAI per il F. Sesia; aree comprese parzialmente entro la fascia C del PAI e potenzialmente soggette ad inondazioni con Tr = 200 anni (derivanti dal nuovo modello idraulico del Sesia nello studio di fattibilità dell’AIPO). Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili (con specifico riferimento ad es., ai parchi fluviali), vale quanto già indicato all’art.31 della L.R. 56/77. Prescrizioni normative: ⇒ manutenzione e pulizia degli alvei. ⇒ per le attività agricole esistenti, ad esclusione degli ambiti di dissesto, ed in assenza di alternative praticabili, è possibile, qualora le condizioni di pericolosità lo consentano tecnicamente, la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole connessi alla conduzione aziendale. Previa fattibilità (estesa anche all’eventuale via d’accesso) accertata da indagini geologiche, idrogeologiche e geotecniche ai sensi delle norme vigenti, la progettazione dovrà prevedere accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione e mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità. ⇒ le recinzioni e le opere relative a nuove costruzioni di fabbricati non dovranno costituire ostacolo al deflusso delle acque né limitare significativamente la capacità d’invaso delle aree inondabili. ⇒ per gli edifici sparsi non rurali ricadenti in Classe IIIa, ad esclusione di quelli ricadenti in ambiti di dissesto e/o entro la fascia di rispetto dei corsi d’acqua, è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria; qualora fattibili sul piano tecnico e previa esecuzione di studio di compatibilità geomorfologica che definisca le condizioni di pericolosità e rischio e prescriva gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione, saranno ammessi eventuali ampliamenti funzionali e ristrutturazioni purché non comportanti incrementi del carico antropico. ⇒ la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali e di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l’ampliamento di quelli esistenti, se non altrimenti localizzabili, saranno consentiti previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall’Autorità competente. Sottoclasse IIIb: elevata pericolosità geomorfologica Porzioni di territorio urbanizzate e lotti interclusi o di frangia nelle quali gli elementi di elevata pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto già indicato all’art.31 della L.R. 56/77 e s.m.i. L’attribuzione a questa classe non implica di per sé la necessità di imponenti interventi di riassetto, ma di “interventi di riassetto territoriale” che potranno, al limite prevedere, quale intervento minimale, l’adozione e la realizzazione di un programma di manutenzione ordinaria per la pulizia degli alvei. Nella fattispecie la classe IIIb è stata partizionata nelle sottoclassi IIIb2, IIIb3 e IIIb4. Sottoclasse IIIb2 Porzioni di territorio edificate ove, in seguito alla realizzazione delle opere, è possibili la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti. In genere valgono le prescrizioni normative per la classe II. Tale sottoclasse è stata suddivisa in: Sottoclasse IIIb2.a: aree potenzialmente soggette alla dinamica del Fiume Sesia esternamente all’argine nella partizione compresa tra via Monterosa e la Fascia C del P.A.I.. In seguito alla realizzazione delle opere di riassetto di carattere pubblico (argine del F. Sesia realizzato) sono possibili nuovi interventi con aumento del carico antropico con esclusione dei locali interrati. Nuovi interventi edilizi sono possibili nel rispetto di quanto prescrive la Circolare P.G.R. n°7/LAP/96. Sottoclasse IIIb2.b: aree comprese entro la fascia di rispetto di 25 m afferente alla rete idrica minore (Roggia Villata) all’interno del centro abitato. In seguito alla realizzazione delle opere di riassetto territoriale, che consistono nel prevedere un programma di manutenzione ordinaria per la pulizia dell’alveo da parte dell’ente di gestione, sono possibili nuovi interventi con aumento del carico antropico con esclusione dei locali interrati. Nuovi interventi edilizi sono possibili nel rispetto di quanto prescrive la Circolare P.G.R. n°7/LAP/96. Sottoclasse IIIb3 Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio edificato esistente. A seguito della realizzazione delle opere di riassetto (argine del F. Sesia realizzato) sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico; sono pertanto da escludersi nuove unità abitative e completamenti. Sino alla realizzazione degli interventi di riassetto, sono consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico, nonché quanto prevede la classe IIIb4. In quest’ottica, escludendo comunque la realizzazione di nuove unità abitative, si intende quindi possibile: ⇒ la realizzazione di ulteriori locali non interrati, di pertinenze, anche non contigue all’abitazione, quali box, ricovero attrezzi ecc. purché non costituiscano significativo ostacolo al deflusso delle acque, verificando inoltre che la realizzazione delle stesse non sottragga spazio alla laminazione delle piene e non provochi maggiori danni alle aree adiacenti; ⇒ la conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; ⇒ il restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e/o ampliamenti a mezzo di sopraelevazione dell’esistente, il recupero del patrimonio edilizio esistente. ⇒ le opere di sistemazione idrogeologica, di tutela del territorio e difesa del suolo, di manutenzione e miglioramento della rete di canalizzazione irrigua esistente, delle strade sia pubbliche che private e delle opere di contenimento ad esse connesse, le opere di interesse pubblico o a finalità pubblica non altrimenti localizzabili (ex art.31 della L.R. 56/77). Gli interventi sono subordinati alla redazione di una relazione geologica che attesti la compatibilità degli stessi con le condizioni locali esaminando attentamente i fattori penalizzanti già citati per le classi IIIb1 e II e considerando il già citato aggravio del rischio per scarso drenaggio. I locali interrati sono esclusi in ogni caso. Sottoclasse IIIb4 Aree comprese entro la fascia di inedificabilità assoluta di 10 m afferente alla Roggia Villata entro il concentrico abitato e area nelle quali non sono consentiti interventi edilizi che comportino incremento del carico antropico. Nel caso di ampliamenti a mezzo di sopraelevazione dell’esistente, sarà opportuno prevedere la contestuale dismissione d’uso dei locali maggiormente a rischio. Vi sono altresì consentiti: ⇒ conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; ⇒ restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e/o ampliamenti a mezzo di sopraelevazione dell’esistente; ⇒ opere di sistemazione idrogeologica, di tutela del territorio e difesa del suolo, di manutenzione e miglioramento della rete di canalizzazione irrigua esistente, delle strade sia pubbliche che private e delle opere di contenimento ad esse connesse, le opere di interesse pubblico o a finalità pubblica non altrimenti localizzabili (ex art.31 della L.R. 56/77). NORME DI ATTUAZIONE DEL P.A.I. ALL’INTERNO DEI TERRENI INTERESSATI DALLE FASCE B E C EX PSFF Per comodità di consultazione da parte degli Uffici comunali si riporta nel seguito la normativa (Norme di Attuazione del PAI) riguardante i terreni che rientrano nella Fascia B e nella Fascia C dell’ex PSFF (Art. 30 e Art. 31). Art. 30 Fascia di esondazione (Fascia B) 1. Nella Fascia B il Piano persegue l’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell’invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali. 2. Nella Fascia B sono vietati: a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente; b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbario 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l); c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine. 3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell’art. 29: a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l’assetto di progetto dell’alveo derivante dalla delimitazione della fascia; b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis; c) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente; d) l’accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all’art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni; e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis. 4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C) 1. Nella Fascia C il Piano persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano. 2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B. 3. In relazione all’art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell’Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell’ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell’ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all’art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225. 4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C. 5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come “limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C” nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000 . Relativamente ai settori del territorio comunale ricompresi entro le Fasce Fluviali, si prescrive inoltre: - l’attività di movimentazione e di eventuale asportazione di sedimenti in alveo è normata dalla Delibera n°9 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po del 05//04/2006 e dalla Delibera di Giunta Regionale n°44-5084 del 14/01/2002 e n°29-5268 del 12/02/2007; - i limiti delle Fasce Fluviali sono quelli individuati nelle tavole “Delimitazione delle Fasce Fluviali” del Piano Stralcio delle fasce Fluviali; - le norme d’uso dei suoli, di cui al titolo II delle N.d.A. del P.A.I., sono cogenti e non derogabili; - le aree perimetrate come soggette ad esondazione e dissesti morfologici nonché le aree interessate dalle Fasce Fluviali del PAI, considerati i livelli di pericolosità ed il rischio idrogeologico connesso devono far parte integrante del Piano Comunale di Protezione Civile. ASPETTI PRESCRITTIVI DI CARATTERE GENERALE VALIDI PER TUTTE LE CLASSI E LE SOTTOCLASSI • I corsi d’acqua, salvo i casi di regimazione previsti dagli strumenti di programmazione pubblica, non dovranno subire intubamenti di sorta, restringimenti d’alveo o rettifiche del loro naturale percorso. Gli attraversamenti non dovranno produrre restringimenti della sezione di deflusso o rettifiche del loro naturale percorso. In relazione ai segmenti minori del reticolo, qualora se ne renda assolutamente inevitabile l’intubamento per brevi tratti, si dovrà per quanto possibile preferire l’uso di griglie rimovibili che consentano un’ agevole ispezione e pulizia. • La realizzazione di impianti di smaltimento liquami nel suolo e sottosuolo (es. sub-irrigazioni associate a fosse Imhoff o scarichi derivanti da piccoli impianti di depurazione) dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni della D.C.M. per la tutela delle acque dall’inquinamento 4 febbraio 1977 (G.U. n°48 del 21/02/1977) e dei disposti di cui al D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i.. • Per quanto concerne la distanza minima dei fabbricati dalle sponde dei corsi d’acqua, vige una fascia di rispetto di inedificabilità assoluta di metri 10 dal piede dell’argine o della sponda naturale (art. 96 R.D. 523/1904). La norma potrà non essere applicata nei riguardi dei segmenti minori del reticolo, di natura esclusivamente artificiale (adacquatori e scaricatori in ambito locale) di cui venga documentata la funzione di esclusivo asservimento all’agricoltura). DISPOSIZIONI IN MATERIA SISMICA Il territorio comunale di Villata è classificato in “zona sismica 4”, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2011, n. 4-3084 “D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010 e DGR n. 8-1517 del 18.02.2011. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attivita' urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese”. AREE DI SALVAGUARDIA DELLE OPERE DI CAPTAZIONE ACQUE POTABILI Le Tavole del PRGi individuano le aree di salvaguardia per i pozzi di approvvigionamento idrico potabile, sulla base del criterio idrogeologico, definendo Zona di Tutela Assoluta, Zona di Rispetto Ristretta, Zona di Rispetto Allargata, così come recepite e normate dalla legislazione in materia vigente e dalla Determinazione n° 694 del 4.10.2012 della Direzione Ambiente – Settore Ciclo Integrato dei rifiuti e servizio idrico integrato, che si richiamano integralmente. Per le aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11.12.2006 n. 15/R. “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”. In particolare, per quanto concerne le attività agricole interessanti le aree di salvaguardia, l’impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci che coloro che detengono i titoli d’uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell’area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Vercelli ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Villata, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera I) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, così come specificato nella Determinazione n° 694 del 4.10.2012 della Direzione Ambiente – Settore Ciclo Integrato dei rifiuti e servizio idrico integrato. Zona di Tutela Assoluta : E’ l’area immediatamente circostante le captazioni, è individuata dal cerchio di raggio pari a 10 metri rispetto al punto di captazione ed alle infrastrutture di servizio. Zona di Rispetto Ristretta: E’ definita sulla base dell’isocrona a 60 giorni, in essa sono vietate tutte le attività e destinazioni di cui al Regolamento regionale 11.12.2006 n. 15/R. Zona di Rispetto Allargata: E’ la porzione di territorio compresa tra la Zona di Rispetto Ristretta e l’isocrona 180 giorni. in essa sono vietate tutte le attività e destinazioni di cui al Regolamento regionale 11.12.2006 n. 15/R. TITOLO V - ATTUAZIONE DEL PIANO Art. 5.0.1.- Generalità ......omissis..... Il P.R.G. si attua prevalentemente mediante interventi pubblici e privati di tipo diretto, salvo i casi per i quali le planimetrie del P.R.G. indicano il ricorso allo strumento urbanistico esecutivo (di cui al successivo art. 5.1.2.) con l’avvertenza che il Comune può in ogni momento decidere la formazione di uno strumento urbanistico esecutivo in ogni parte del territorio comunale, od approvare la formazione di libera iniziativa. Le modalità di intervento specifiche per ciascuna area di piano sono contemplate negli articoli relativi a ciascuno uso di suolo, nel TITOLO III precedente. 5.0.2 - Commissione igienico - Edilizia comunale Articolo eliminato con l’accoglimento delle osservazioni formulate dalla Regione Piemonte – Ass.to Pianificazione Territoriale – Settore approvazione strumenti urbanistici – prot. 1012 del 03.02.1997 (Pratica n. 970072) CAPO I° STRUMENTI URBANISTICI ED AMMINISTRATIVI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO Art. 5.1.1. - Programma pluriennale di Attuazione (P.P.A.) ......omissis..... Art. 5.1.2. - Strumenti urbanistici esecutivi Gli strumenti urbanistici esecutivi sono: • a) - Piano Particolareggiato (P.P.) con i contenuti, gli elaborati e le procedure di cui agli artt. 38,39,40 della L.R. 56/77; • b) - Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) di cui alla L.167/62 e secondo l’art.2 della L.10/77 e l’art.41 della L.R. 56/77; • c) - Piano Esecutivo Convenzionato di libera iniziativa (P.E.C.) con i contenuti gli elaborati e le procedure di cui all’art. 43 della L.R. 56/77; • d) - Piano Esecutivo Convenzionato Obbligatorio(P.E.C.O.) con i contenuti, i tempi, gli elaborati e le. procedure di cui all’art. 44 della L.R. 56/77; • e) - Piano di Recupero (P.di R.) ai sensi e con i contenuti di cui agli artt. 27,28,30 della L.457/78 e con le specificazioni di cui agli appositi articoli della L.56/77 e successive modificazioni; • f) - Piano delle Aree da destinare per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) formato ai sensi dell’art.27 della Legge 856/71. Nei casi previsti agli articoli sopra citati i piani esecutivi dovranno essere accompagnati dalla convenzione di cui all’art. 45 della L.R. 56/77. Si richiama inoltre la facoltà prevista all’art.46 della stessa legge relativa ai “ comparti di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia - esproprio ed utilizzazione degli immobili espropriati”. ......omissis..... Le porzioni di territorio comunale da sottoporre obbligatoriamente a strumento urbanistico esecutivo sono individuate nelle planimetrie del P.R.G. ......omissis..... Art. 5.1.3. - Intervento edilizio diretto Per intervento edilizio diretto s’intende il caso in cui si può procedere anche senza la preventiva formazione dello strumento urbanistico esecutivo, con le seguenti modalità: 1 - senza nè autorizzazione nè concessione • per gli interventi di ordinaria manutenzione elencati al precedente art.2.1.2.; l’interessato deve dare preventiva comunicazione al Sindaco di inizio dei lavori e della loro ultimazione per gli accertamenti del caso; • per opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo e che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato, ai sensi del comma 4° dell’art.7 della L. 25/3/82 n° 94; 2 - con autorizzazione • nei casi elencati all’art. 56 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle condizioni e delle modifiche ivi indicate, e all’art. 48 della L.457/78. 3 - con concessione • in tutti gli altri casi ai sensi degli artt.1 e 4 della L. 10/77; tale concessione è onerosa (cioè gravata di un contributo commisurato alle spese di urbanizzazione nonchè al costo di costruzione) ai sensi dell’art.3 della stessa legge, salvo la esenzione parziale o totale per : a) la concessione convenzionata di cui all’art. 7 della L.10/77; b) la concessione gratuita - per i casi elencati all’art.9 della L. 10/77 e per quelle opere e manufatti (muretti, recinzioni, canalizzazioni, e simili) che non comportino trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Art. 5.1.4. - Modalità di interventi La precisazione delle modalità di intervento ammesse (autorizzazione, concessione, strumento urbanistico esecutivo) è già stata fornita nel corpo dei TITOLI II e III delle presenti norme, per ciascuno tipo di intervento, con l’avvertenza della necessità di un loro aggiornamento nel caso che eventuali nuove disposizioni legislative debbano introdurre modificazioni all’attuale regime. Eventuali modificazioni delle presenti norme costituiranno variante al P.R.G. e dovranno essere approvate secondo le procedure ad essi attinenti. Art. 5.1.5. - Opere di urbanizzazione e area urbanizzata Si definiscono aree urbanizzate, secondo quanto indicato all’art. 91 quinques punto 6 della L.R. 56/77 e succ. mod., quelle dotate almeno delle seguenti opere, aventi titolo per consentire l’edificazione: a) sistema viario pedonale e/o veicolare, pubblico e/o privato, per il collegamento e l’accesso agli edifici; spazi di sosta e parcheggio non inferiori a 1.00 mq ogni 20.00 mc di edificazione; b) impianti di distribuzione idrica con caratteristiche idonee a far fronte ai fabbisogni indotti dall’aggiunta del nuovo carico urbanistico; c) impianto di fognatura con caratteristiche idonee a smaltire i liquami indotti dall’aggiunta del nuovo carico urbanistico; nei casi di edifici isolati in aree agricole, di modesta entità, ed in cui non vi sia possibilità di allacciamento alla fognatura, è consentito il ricorso alla subirrigazione con due reti separate di acque bianche e nere, quest’ultima procedura da fossa IMHOFF con pozzetto di ispezione, nel rispetto delle norme di cui alla Legge 10/5/1976 n° 319; d) impianto di illuminazione pubblica per il sistema viario principale e) impianto di approvvigionamento di energia elettrica. f) impianto e rete di distribuzione del gas-metano. CAPO 2° - NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 5.2.1.- Attuazione delle previsioni del 1° Programma Pluriennale di Attuazione (P.P.A.) ......omissis..... Art. 5.2.2. - Norme in contrasto Ogni aspetto delle precedenti norme che risultasse in contrasto con disposizioni legislative di carattere statale o regionale sopravvenienti, è da queste ultime automaticamente sostituito, senza che si verifichi necessità di variante al P.R.G., nei soli casi riguardanti aspetti procedurali e formali, con l’esclusione dei casi che modifichino aspetti urbanistici e d’uso del territorio. Art. 5.2.3. - Norma finale Le disposizioni contenute in Regolamenti o altri strumenti comunali eventi effetti sul territorio, in contrasto con le presenti norme, sono automaticamente decadute all’entrata in vigore del presente Piano Regolatore Generale. 15 b AN NU LLATO 16a - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE AN NU LLATO 16b - strada A2 AN NU LLATO 16c - strada B AN NU LLATO 16d - strada C AN NU LLATO 16e - strada D1 AN N U L L A T O 16f - strada E2 AN N U L L A T O
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