note x raccoglitori

Dispensa Raccoglitori 730
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Sommario
NOTE PER LA RACCOLTA ............................................................................................................................................................... 3
COSA C'E' DI _NUOVO NELLA DICHIARAZIONE 730/2014 .................................................................................................................. 4
LE DETRAZIONI PER I FAMILIARI A CARICO ..................................................................................................................................... 6
CONIUGE E FAMILIARI A CARICO ............................................................................................................................................... 6
ALTRI FAMILIARI A CARICO ........................................................................................................................................................ 9
STRUTTURA DELL'iRPEF E DETRAZIONI IN VIGORE NEL PERIODO D'IMPOSTA 2013 ......................................................................... 10
L'IMPORTO DELLE DETRAZIONI FAMIGLIARI A CARICO ................................................................................................................. 10
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE, DI PENSIONE E ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE CHE FRUISCONO DELLE DETRAZIONI
D'IMPOSTA ................................................................................................................................................................................ 13
REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE PER I QUALI LA DETRAZIONE NON E' RAPPORTATA AL PERIODO DI LAVORO
NELL'ANNO ............................................................................................................................................................................... 15
REDDITI DI CAPITALE DI LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI ................................................................................................ 15
LE DETRAZIONI PER TIPOLOGIA DI REDDITO .........................................................................................................: ....................... 16
PER I LAVORATORI DIPENDENTI ............................................................................................................................................... 17
LE DETRAZIONI PER I PENSIONATI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI .................................................................................................. 18
LE DETRAZIONI PER I PENSIONATI DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 75 ANNI ...................................................................................... 18
PER GLI ASSEGNI PERCEPITI DALL'EX-CONIUGE .......................................................................................................................... 19
PER CHI POSSIEDE ALTRI REDDITI ............................................................................................................................................. 19
TERRENI - AREE FABBRICABILI - FABBRICATI ................................................................................................................................. 20
LA TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI ALL'ESTERO .............................................................................................................................. 21
TABELLA ONERI DETRAIBILI ....................................................................................................................................................... 234
TABELLA ONERI DEDUCIBILI PIU' FREQUENTI ............................................................................................................................. 256
ONERI DETRAIBILI ....................................................................................................................................................................277
SPESE SANITARIE - PARTICOLARITA' ........................................................................................................................................ 277
SPESE PER PORTATORI DI HANDICAP ...................................................................................................................................... 288
SPESE PER ASSICURAZIONE VITA E INFORTUNI ........................................................................................................................288
SPESE DI ISTRUZIONE ............................................................................................................................................................299
SPESE FUNEBRl .....................................................................................................................................................................299
INTERESSI PASSIVI ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE SU MUTUI IPOTECARI ............................................................................ 299
MUTUI STIPULATI NEL 1997 PER RISTRUTTURAZIONE ................................................................................................................ 30
MUTUI PER COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE (A PARTIRE DAL 1998) .............................................. 31
SPESE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE ......................................................................................................................31
SPESE PER LE ATIIVITA' SPORTIVE DEI RAGAZZI ......................................................................................................................... 3~
SPESE PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE ............................................................................................................................32
SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTE DA STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE ............................................................ 322
SPESE PER LA FREQUENZA DI ASILI NID0 .................................................................................................................................322
RISCATTO DI LAUREA DEI FAMILIARI A CARICO ........................................................................................................................322
SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI, ELETTRODOMESTICI, TELEVISORI COMPUTER ....................................................................... 322
DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE ................................................................................................................................. 322
NORME PER LA DETRAZIONE IRPEF 36%- 41%-50% ..................................................................................................................... 344
INTERVENTI AGEVOLABILI ..................................................................................................................................................... 344
CHI PUO' BENEFICIARE DELL'AGEVOLAZIONE .......................................................................................................................... 344
COSA BISOGNA FARE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE .............................................................................................................. 355
SPESE SOSTENUTE DALL'ANNO 1998 ALL'ANNO 2001 .............................................................................................................. 366
SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2002 ...................................................................................................................................... 366
SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2003, 2004, 2005 .................................................................................................................... 366
NOVITA' 2003 (valida anche per gli anni successivi) .................................................................................................................. 377
La ripartizione della detrazione puo'avvenire: ......................................................................................................................... 377
SPESE SOSTENUTE NEL 2006 e NEL 2007 ................................................................................................................................. 378
ACQUISTO O ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI RISTRUTTURATI DA IMPRESE E COOPERATIVE EDILIZIE (ai sensi dell'art. 31, c.l, lett.c.
L.457 /78) ............................................................................................................................................................................. 388
INTERVENTI ANNO 2011 ....................................................................................................................................................... 399
INTERVENTI ANNO 2012 ......................................................................................................................................................... 40
ONERI PER I QUALI E' RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 55% .................................................................................. 40
Per fruire della detrazione del 55 per cento il contribuente deve: ................................................................................................ 41
COSA BISOGNA TRASMETTERE All'ENEA ................................................................................................................................ 432
RIEPILOGO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER COMPILARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ............................................................ 455
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:Il
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NOTE PER LA RACCOLTA
•
Ogni collaboratore per la compilazione delle SCHEDE DI RILEVAZIONE DATI deve indicare il proprio NOME e
il PUNTO DI RACCOLTA
•
La SCHEDA DI RILEVAZIONE DATI deve essere compilata sempre in OGNI SUA PARTE
•
Nella SCHEDA DI RILEVAZIONE DATI indicare quale TIPO di SERVIZIO l utente ha richiesto: MOD. 730
(singolo o congiunto), Modello UNICO, UNICO deceduto, F24 IMU, F24 IMU Coniuge, Dichiarazione
IMU,730 SITUAZIONE PARTICOLARE.
•
DEVE SEMPRE ESSERE ALLEGATA ALLA DOCUMENTAZIONE COPIA DELLA TESSERA D ISCRIZIONE AL
SINDACATO CGIL. DIVERSAMENTE verranno emesse FATIURE PER NON ASSOCIATI.
•
DEVE SEMPRE ESSERE ALLEGATA ALLA DOCUMENTAZIONE COPIA DEI CODICI FISCALI DEL DICHIARANTE,
DEL CONIUGE E DEI FAMIGLIARI A CARICO(TESSERA SANITARIA).
E' OBBLIGATORIO INSERIRE IL CODICE FISCALE DEI FIGLI ANCHE SE A CARICO SOLO DEL CONIUGE
1
1
•
IN PARTICOLARE FARE ATTENZIONE:
1.
AL TIPO DI DICHIARAZIONE {730 O MOD. UNICO)
A VARIAZIONI DEL CODICE FISCALE (chiedere sempre se c'è stata qualche variazione)
A VARIAZIONI DI RESIDENZA (Indicare in questo caso la data di variazione)
ALLE DATE DI ACQUISTO E DI VENDITA DEI TERRENI E DEI FABBRICATI (ALLEGARE SEMPRE L'ATTO DI ACQUISTO O DI VENDITA)
SE NEL CORSO DEL 2013 SI SONO VERIFICATE SITUAZIONI DIVERSE PER UNO STESSO FABBRICATO (VARIAZIONI DI QUOTE DI
POSSESSO, DI UTILIZZO ECC) VA INDICATO IL RELATIVO PERIODO DI VARIAZIONE
ALLA VARIAZIONE DELLO STATO CIVILE
Al MESI A CARICO DEI FAMIGLIARI (CONIUGE, FIGLI, ALTRI FAMILIARI) INDICANDO SEMPRE LA SITUAZIONE DEL 2013.
AL SOSTITUTO D'IMPOSTA CON ESATTA DENOMINAZIONE(RAGIONE SOCIALE).JNDIRIZZO, NUMERO DI TELEFONO E FAX, EMAIL.CODICE SEDE se presente
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
FARE ATTENZIONE SOPRATTUTTO AL SOSTITUTO VARIATO RISPETTO AL MOD. C.U.D.
SULLA SCHEDA DI RACCOLTA VA INDICATO IL SOSTITUTO D'IMPOSTA (DATORE DI LAVORO O ENTE PENSIONISTICO) PRESSO IL QUALE
L1 UTENTE AL 31 LUGLIO 2014 HA OCCUPAZIONE E PERTANTO RICEVE BUSTA PAGA O PERCEPISCE PENSIONE,
PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DEI MODELLI, E' IMPORTANTE avere BEN CHIARA ogni SITUAZIONE CON PARTICOLARE RIGUARDO
ALLE VARIAZIONI DEI DATI ANAGRAFICI, DEI FAMIGLIARI A CARICO, DEI TERRENI, DEI FABBRICATI E DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA. E'
ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE CHE IL RILEVATORE SI RIVOLGA Al RESPONSABILI DEL PROPRIO CENTRO DI COORDINAMENTO PER
QUALSIASI CHIARIMENTO NORMATIVO, CONTABILE, ORGANIZZATIVO.
•
E' IMPORTANTISSIMO ED OBBLIGATORIO MANTENERE LE SCADENZE COMUNICATE ALLO SCOPO DI GARANTIRE IL BUON FINE
DEI MOD. 730, MCD.UNICO ED IMU
•
SI RICORDA CHE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730/2014 AL CAAF E' IL 31 MAGGIO.
•
E' OBBLIGATORIO RICONSEGNARE IL MOD. 730/2 E IL MOD. 730/l(SCELTE DELL'S E DEL 5 PER MILLE),NONCHE' IL MODULO
DELLA PRIVACY, FIRMATE DAGLI UTENTI RACCOLTE NEI PACCHI ORIGINARI. OGNI PACCO, CON LA RELATIVA LISTA, VA
RICONSEGNATO AL CENTRO DI COORDINAMENTO COMPLETO DI TUTTE LE PRATICHE FIRMATE E PAGATE.
N.B E' IMPORTANTE PER OGNI FABBRICATO E TERRENO PORTARE LA RELATIVA VISURA CATASTALE
DAL 2010 VI E' L'OBBLIGO PER TUTTI I CONTRIBUENTI, ANCHE SE NON OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI
REDDITI.DI DICHIARARE I FABBRICATI POSSEDUTI ALL'ESTERO INDIPENDENTEMENTE DA QUANTO PREVISTO DALLE CONVENZIONI
CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI.
COLORO CHE POSSIEDONO CONTI CORRENTI ALL'ESTERO DEVONO COMPILARE I QUADRI RW E RM DEL MODELLO UNICO
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COSA C'E' DI NUOVO NELLA DICHIARAZIONE 730/2014
PRINCIPALI NOVITA' NEL MODELLO
•
possono presentare il modello 730 anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il
conguaglio, i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione
e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e nel 2014 non hanno un sostituto d'imposta
che possa effettuare il conguaglio
• è elevato l'importo delle detrazioni d'imposta previste per i figli a carico (calcolate da chi presta
l'assistenza fiscale in relazione al reddito del contribuente): da 800 a 9SO euro per ciascun figlio a carico
di età pari o superiore a tre anni e da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.
Inoltre, è elevato da 220 a 400 euro l'importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio con disabilità;
• per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nell'anno 2013 la
detrazione d'imposta è riconosciuta nella misura del SO per cento;
• ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative ad interventi di recupero del
patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione d'imposta del SO per cento per le ulteriori spese
sostenute dal 6 giugno 2013 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore
alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che spetta su un
ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi
presta l'assistenza fiscale;
• è riconosciuta per l'anno 2013 la detrazione d'imposta per le spese relative agli interventi finalizzati al
risparmio energetico degli edifici. La misura della detrazione è elevata dal SS al 6S per cento per le spese
sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013;
• è riconosciuta una detrazione d'imposta nella misura del 6S per cento, fino ad un ammontare
complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 4
agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, le cui procedure
autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività
produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
• è riconosciuta una detrazione d'imposta del 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore del
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;
• le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle ONLUS e alle erogazioni liberali a favore di
partiti e movimenti politici sono elevate dal 19 al 24 per cento;
• la detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e
all'ampliamento dell'offerta formativa, è estesa alle erogazioni a favore delle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e alle erogazioni finalizzate all'innovazione
universitaria;
• è possibile destinare una quota pari all'otto per mille dell'lrpef all'Unione Buddhista Italiana o all'Unione
Induista Italiana ed è possibile dedurre dal proprio reddito complessivo, fino all'importo di 1.032,91
euro, le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione Buddhista Italiana e dell'Unione Induista
Italiana;
• con riferimento alle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e restituite nel 2013 all'ente che
le ha erogate, l'ammontare non dedotto nell'anno di restituzione può essere portato in deduzione dal
reddito complessivo degli anni successivi; in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta
· corrispondente all'importo non dedotto;
• nel prospetto dei familiari a carico è possibile non indicare il codice fiscale dei figli in affido preadottivo,
al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative. In tal caso è necessario
compilare la nuova casella "Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente";
• il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova
l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'lmu, concorre alla formazione della base
imponibile dell'lrpef e delle relative addizionali nella misura del SO per cento;
• nel caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 19 al lS per cento la misura dell'aliquota
agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le
organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini,
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•
per i fabbricati concessi in locazione, è ridotta dal 15 al 5 per cento la deduzione forfetaria del canone di
locazione, prevista in assenza dell'opzione per il regime della cedolare secca;
•
per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, l'importo complessivo massimo sul quale
calcolare la detra~ione del 19 per cento è pari a 630 euro.
IMPORTANTE: AMPLIAMENTO ASSISTENZA FISCALE
A decorrere dal 2014, quindi per le dichiarazioni 730/2014 redditi 2013, è possibile presentare
dichiarazione dei redditi per i contribuenti privi di sostituti d'imposta. Possono utilizzare questa
nuova modalità di 730 i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati che compilano
il quadro C con le seguenti eccezioni:
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi
svolti in relazione a tale qualità
- compensi per attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del SSN
-indennità, gettoni di presenza e altri compensi per l'esercizio di pubbliche funzioni
-indennità percepite dai membri del Parlamento europeo
-rendite vitalizie e rendite a tempo determinato
-prestazioni pensionistiche da previdenza complementare
I titolari dei soli redditi elencati di cui sopra, NON POSSONO PRESENTARE DICHIARAZIONE 730
SITUAZIONE PARTICOLARE.
I~
I COLLABORATORI FAMILIARl{COLF-BADANTI) e i FRONTALIERI possono presentare il 730 Situazione
Particolare.
il
Per i contribuenti che presentano questa nuova modalità di 730, non va compilato il dato relativo al sostituto
d'imposta.
Per coloro la cui dichiarazione si chiude a DEBITO, verrà consegnata la delega di versamento(F24)
COMPILATA AL CONTRIBUENTE CHE EFFETTUA IL PAGAMENTO.
Per coloro la cui dichiarazione si chiude a CREDITO, i rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria
sulla base del risultato finale delle dichiarazioni attraverso i'ACCREDiTO SU C/C INTESTATO o COINTESTATO
AL DICHIARANTE. Verrà compilato IL MODULO PER LA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO su conto corrente
bancario o postale con il quale il contribuente comunica il CODICE IBAN e che consegnerà ad un qualsiasi
ufficio dell' Agenzia delle Entrate.
Modalità da consigliare a quei contribuenti che presentano Modello Unico dal quale emerge un credito che
viene richiesto a rimborso.
Da quest'anno, l'Agenzia delle Entrate effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle
detrazioni per carichi familiari in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro ,anche
determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.
LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730
Al modello 730 deve essere allegata la documentazione relativa ai redditi 2013 e gli ONERI DETRAIBILI e
DEDUCIBILI. Documentazione che deve essere conservata dal contribuente per 5 anni. IL CAAF sulla
documentazione resa daWutente, al fine di verificarne la veridicità, apporrà il VISTO DI CONFORMITA'.
Copia del Mod.730 verrà conservata dal CAAF (archiviazione informatica).
LA PARTE ANAGRAFICA VA COMPILATA CON LA MASSIMA ACCURATEZZA FACENDO SEMPRE ATIENZIONE Al
DATI DEL DICHIARANTE: LA RESIDENZA, L'INDIRIZZO, IL DOMICILIO FISCALE, IL N. DI TELEFONO, IL
CELLULARE, L' E-MAIL, LO STATO CIVILE, I FAMILIARI A CARICO E I DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA.
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E' IMPORTANTISSIMO CHE IL CODICE FISCALE SIA CORRETTO, IN CASI DI DUBBIO ALLEGARE LA
FOTOCOPIA DEL TESSERINO RILASCIATO DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA O LA TESSERA SANITARIA
NOTA BENE:
ERRORI NELLA TRASCRIZIONE DEL CODICE FISCALE O OMISSIONE DI DATI COMPORTANO L'ESCLUSIONE
DALL'ASSISTENZA FISCALE
RIPORTARE NELLA SCHEDA DI RACCOLTA IL NUMERO DI CELLULARE E L'E-MAIL DEL CONTRIBUENTE
LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Dal 1999, Il modello 730 per i coniugi può essere presentato congiuntamente. Se il coniuge possiede, oltre a
redditi dei TERRENI e dei FABBRICATI, REDDITI da LAVORO DIPENDENTE o da PENSIONE ed ASSIMILATI, e
possiede un proprio modello CUD andrà sempre comunque indicato il sostituto d'imposta del dichiarante.
LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA NON PUÒ' ESSERE PRESENTATA:
•
•
nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi
nel caso in cui il coniuge possieda REDDITI DI LAVORO AUTONOMO O D'IMPRESA
ATTENZIONE: la normativa prevede tra i casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il
contribuente che possiede esclusivamente redditi imponibili IRPEF derivanti da terreni e/o fabbricati per un
importo uguale o inferiore a 500 euro.
CAMBIO DI RESIDENZA
Se è stata variata la residenza o se la dichiarazione viene presentata la prima volta occorre:
•
indicare i dati della nuova residenza, il giorno, il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione
•
indicare la data di presentazione se la dichiarazione viene presentata per la prima volta.
LO STATO CIVILE (risultante al momento della presentazione della dichiarazione) DEVE ESSERE SEMPRE
INDICATO ANCHE SE NON RISULTA VARIATO RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE.
I DATI DEL CONIUGE VANNO SEMPRE INDICATI ANCHE SE QUESTO NON E' A CARICO O SE LA DICHIARAZIONE E'
SINGOLA; NON VANNO INDICATI SOLO IN CASO DI VEDOVANZA,DI DIVORZIO O SEPARAZIONE LEGALE ED EFFETTIVA
(eccezion fatta nei casi in cui il coniuge era fiscalmente a carico nell'anno in cui è avvenuta tale variazione.
LE DETRAZIONI PER I FAMILIARI A CARICO
QUANDO E A CHI SPETTANO
I CONIUGE E FAMILIARI
A CARICO
Dalla compilazione di questo riquadro discendono le detrazioni spettanti per IL CONIUGE E I FAMILIARI A
CARICO
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In particolare :
SONO CONSIDERATI FISCALMENTE A CARICO, SE NON HANNO POSSEDUTO NELL'ANNO REDDITI
SUPERIORI A€ 2840,51 (non rilevano a questo fine i redditi a tassazione separata)
a) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
b) figli anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati, affiliati
c) i seguenti altri familiari se conviventi con il dichiarante, o che percepiscono da lui assegni di
mantenimento non risultanti da provvedimenti giudiziari:
I!
il coniuge legalmente ed effettivamente separato
i nipoti (discendenti dei figli)
i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi)
i generi e le nuore
il suocero e la suocera
i fratelli e le sorelle anche unilaterali.
i nonni e le nonne (compresi quelli naturali)
N.B. VERIFICARE ATTENTAMENTE CHE LA MOGLIE E I FIGLI EVENTUALMENTE A CARICO NON ABBIANO
PERCEPITO REDDITI SUPERIORI A 2840,51 EURO LORDI
Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente e non
risiedono in Italia.
Cittadini extra-comunitari con familiari a carico residenti in Italia
Lo stato di famiglia ,rilasciato dagli uffici comunali dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle
anagrafi della popolazione
Cittadini extra-comunitari con familiari a carico non residenti in Italia
N.B. I CITTADINI EXTRACOMUNITARI, OLTRE AL TESSERINO DEL CODICE FISCALE RILASCIATO
DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, AL FINE DI USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI PER IL CONIUGE E FIGLI
CARICO DEVONO ESSERE IN POSSESSO DI UNA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LO STATUS DI FAMIGLIARE
CHE PUO' ESSERE ALTERNATIVAMENTE FORMATA DA:
A) Documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del paese d'origine, tradotta in lingua
italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio
B) Documentazione con apposizione dell'Apostille, per i soggetti provenienti dai Paesi che hanno
sottoscritto la convenzione dell' Aja del 5 ottobre 1961
C} Documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente,
tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese
d'origine.
A) CONIUGE A CARICO
La DETRAZIONE spetta per il coniuge non legalmente separato che ha percepito nel 2012 un reddito non
superiore a€ 2.840,51 AL LORDO degli ONERI DEDUCIBILI
La detrazione per coniuge va calcolata in rapporto ai mesi dell'anno SOLO nei casi di: VEDOVANZA,
MATRIMONIO, SEPARAZIONE LEGALE O DIVORZIO.
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B) FIGLI A CARICO
I figli sono considerati a carico fiscalmente, a condizione che non abbiano conseguito un reddito annuo
superiore a€ 2.840,51 AL LORDO degli ONERI DEDUCIBILI.
•
RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO
La detrazione per figli a carico, non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori.
Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per i figli a carico deve essere
ripartita nella misura del 50% ciascuno. Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di
attribuire l'intera detrazione {100%) al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la
detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore. Se la detrazione
viene attribuita al 100% ad un genitore, l'altro ,se presenta dichiarazione dei redditi, dovrà ugualmente
indicare nel quadro famigliari a carico il codice fiscale del figlio, il numero dei mesi e la percentuale pari a
"O"{zero).
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore
affidatario o in caso di affidamento congiunto nella misura del 50%.
Tuttavia, anche in questo caso , i genitori possono decidere di comune accordo (è importante che
entrambi i genitori siano muniti di un accordo scritto)di attribuire l'intera detrazione al genitore con
reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte
dal genitore con il reddito inferiore
Nel quadro FAMILIARI A CARICO è stata inserita, nel modello dello scorso anno, la colonna 8 "Detrazione
100% affidamento figli".La casella va barrata nel caso di affidamento esclusivo,congiunto o condiviso dei
figli,dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100%.Si ricorda che la
detrazione spetta,in mancanza di accordo,al genitore affidatario.Se il genitore affidatario o,in caso di
affidamento congiunto,uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione,per
limiti di reddito,la detrazione è assegnata per intero al secondo genitoreT
•
ATTRIBUZIONE DELLA DETRAZIONE PER INTERO AD UN SOLO GENITORE
La detrazione per figli a carico viene attribuita per intero ad un genitore nei casi seguenti:
Se i genitori sono tra loro coniugati e uno è a carico dell'altro
Se uno dei genitori è deceduto e l'altro, rimasto vedovo, si è poi risposato
Se il figlio è adottivo del solo contribuente e questi è coniugato
Se i genitori non sono tra loro coniugati ed il figlio è naturale e riconosciuto da uno solo dei genitori e
questo è coniugato con un'altra persona.
SI HA DIRITTO PER IL PRIMO FIGLIO** ALLA DETRAZIONE PREVISTA PER IL CONIUGE A CARICO E PER GLI
ALTRI FIGLI ALL'INTERA DETRAZIONE PREVISTA PER I FIGLI A CARICO QUANDO:
l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio (ragazzo-padre,ragazza-madre)
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** N.B.
Il DIRITTO ALLA DETRAZIONE PREVISTA PER Il CONIUGE A CARICO SI TRASMETTE Al SECONDO
FIGLIO DAL MOMENTO IN CUI Il PRIMOGENITO NON RISULTA PIU' FISCALMENTE A CARICO.
[ALTRI FAMILIARI A CARICO
Per gli altri famigliari a carico, nei casi in cui l'obbligo di mantenimento fa capo a più persone, la detrazione
va suddivisa in misura uguale tra gli aventi diritto.
Sono considerati come altri familiari a carico quelli indicati nell'art.433 del codice civile purché conviventi
con il contribuente o che siano in grado di dimostrare che percepiscano da lui assegni di mantenimento
non risultanti da prowedimenti giudiziari:
•
•
•
•
•
•
•
i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi)
i generi e le nuore
il suocero e la suocera
i fratelli e le sorelle (anche unilaterali)
il coniuge legalmente ed effettivamente separato
i nonni e le nonne(compresi quelli naturali)
i nipoti(discendenti dei figli)
E'IMPORTANTISSIMO TENERE SEMPRE PRESENTE CHE IL LIMITE MASSIMO DI REDDITO PER ESSERE
CONSIDERATI FISCALMENTE A CARICO E' PER TUTTI EURO 2840,51. NEL CASO DI FAMILIARI CHE
SVOLGANO LAVORI OCCASIONALI O STAGIONALI O ABBIANO REDDITI DI VARIA NATURA(AD. ESEMPIO
REDDITI DA TERRENI E/O FABBRICATl),E' INDISPENSABILE CONTROLLARE SEMPRE IL CUD O LE
CERTIFICAZIONI DEI COMPENSI, PER EVITARE CHE VENGANO APPLICATE INDEBITE DETRAZIONI.
L'AGENZIA DELLE ENTRATE, A MEZZO DI CONTROLLI INCROCIATI, RISCONTRA SUCCESSIVAMENTE
QUESTE SITUAZIONI E GLI IMPORTI VENGONO RICHIESTI IN RESTITUZIONE CON SANZIONI E INTERESSI.
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STRUTTURA DELL'iRPEF E DETRAZIONI IN VIGORE NEL PERIODO D'IMPOSTA 2013
LA CURVA DELL'iRPEF
Il calcolo dell'imposta lorda awiene applicando al reddito imponibile le nuove aliquote disposte dal
comma 6 della Legge finanziaria 2007 di seguito schematizzate:
REDDITO IMPONIBILE
ALIQUOTA
IRPEF (LORDA)
fino a 15.000 euro
23%
23% del reddito
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro
27%
3.450 + 27% sulla parte eccedente 15.000 euro
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro
38%
6.960 + 38% sulla parte eccedente 28.000 euro
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro
41%
17 .220 + 41% sulla parte eccedente 55.000 euro
oltre 75.000 euro
43%
25.420 + 43% sulla parte eccedente 75.000 euro
Schema di sintesi per il calcolo dell'lrpef.
Reddito complessivo
(al netto delle perdite)
Reddito imponibile
X
Aliquota
-
Oneri deducibili
-
lrpef lorda
Reddito lmponlblle
Detrazioni d'imposta
--
IRPEF netta
L'IMPORTO DELLE DETRAZIONI FAMIGLIARI A CARICO
L'ammontare della detrazione spettante non è fisso ma varia in funzione del reddito complessivo posseduto nel
periodo d'imposta.
In sostanza, sono state stabilite detrazioni di base (o teoriche), ma l'importo effettivo diminuisce man mano
che aumenta il reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro per le detrazioni
dei figli e a 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari.
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PER I FIGLI
La detrazione base per i figli è di 950 euro (1220 euro per i figli di età inferiore a tre anni), importo che
aumenta di:
• 400 euro, per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge 104/92
• 200 euro, per ciascun figlio a partire dal primo, quando sono più di tre.
Le detrazioni base per i figli a carico
FINO AL 2012
DAL 2013
figlio di età inferiore a 3 anni
900 euro
i.220 euro
figlio di età pari o superiore a 3 anni
800 euro
950 euro
età Inferiore a 3 anni
1.120 euro
1.620 euro
età pari o superiore a 3 anni
1.020 euro
1.350 euro
figlio portatore di handicap
con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di
200
euro per ciascun figlio a partire dal primo
Per determinare la detrazione effettiva, è necessario moltiplicare la detrazione teorica per il coefficiente che si
ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo (al netto dell'abitazione principale e delle
sue pertinenze), e 95.000.
Tale coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali, con il sistema del troncamento (ad esempio, se
il risultato del rapporto è pari a 0,569487, il coefficiente da prendere in considerazione sarà 0,5694).
La formula per il calcolo:
detrazione teorica
.
il
x
95.000 - reddito complessivo
95.000
Se i figli sono più di uno, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro
per ogni figlio successivo al primo.
Ad esempio, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000
per quattro, e così via.
PER IL CONIUGE
La detrazione "teorica" per il coniuge a carico è pari a 800 euro. L'ammontare effettivamente spettante varia in
funzione del reddito.
L'unico caso in cui si dispone di un importo fisso (690 euro) è quando il reddito complessivo del beneficiario (al
netto dell'abitazione principale e delle sue pertinenze) è compreso tra 15.001 e 40.000 euro.
Inoltre, per i contribuenti che si collocano all'interno di questa fascia, e precisamente per coloro il cui reddito è
compreso tra 29.001 e 35.200 euro, è previsto un leggero incremento della detrazione fissa, variabile tra 10 e
30 euro.
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Questi gli incrementi:
REDDITO COMPLESSIVO
MAGGIORAZIONE
oltre 29.000 e fino a 29.200 euro
10 euro
e
fino a 34.700 euro
20 euro
oltre 34.700 e fino a 35.000 euro
30 euro
oltre 29.200
oltre 35.000
e
fino a 35.100 euro
20 euro
oltre 35.100
e
fino a 35.200 euro
10 euro
Negli altri casi, per calcolare l'importo effettivamente spettante occorre utilizzare una delle formule indicate
nello schema seguente.
800 - [110 x (reddito complesslvo/15.000)]
DETRAZIONE FISSA DI 690 euro
~
.w+iDr'ru;•;·m::vuv
.t!Mm%fowal·-··rn•••••c~,...
690
x
80.000 - reddito complessivo
40.000
Il coefficiente derivante dai rapporti indicati nelle formule va assunto nelle prime quattro cifre decimali, con il
sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del rapporto è pari a 0,483492, il coefficiente da prendere
in considerazione sarà 0,4834).
PER ALTRI FAMILIARI
La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro. Anche questo importo diminuisce man mano
che cresce il reddito complessivo.
Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente
che si ottiene dal rapporto tra 80.000, diminuito del reddito complessivo (considerato al netto dell'abitazione
principale e delle sue pertinenze), e 80.000.
La formula per il calcolo:
750
x
80.000 - reddito complessivo
80.000
Anche la detrazione per gli altri familiari a carico non può essere assegnata in modo discrezionale, va ripartita
pro quota tra coloro che ne hanno diritto.
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PER LE FAMIGLIE NUMEROSE
Per le famiglie numerose, in cui siano presenti almeno quattro figli a carico, è prevista, in aggiunta a quelle
ordinarie, un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. Detto importo spetta in misura piena e non
dipende dal livello di reddito del beneficiario, né va ragguagliato al periodo dell'anno in cui si verifica l'evento
che dà diritto alla detrazione stessa.
La detrazione deve essere ripartita, nella misura del 50%, tra i genitori non legalmente ed effettivamente
separati.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.
Questi criteri di ripartizione non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi tra i genitori.
Ovviamente, se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per
l'intero importo.
~ ATTENZl0.NE. . .
(._,,l ·:_-, _. - _-~~--;,;\<~.~r·_·'!c•
.·
.
.
.
_
l'ult~~fore detrazione di 1.200 euro è superiore all'imposta lorda, diminuita delle altre detrazioni spettanti
('..per aJt.rr tn•Otivi, il contribuente ha diritto a un credito di ammontare pari alla quota che non ha trovato
(Se
;::capienza nell'imposta dovuta.
)
'
•mc!l!@UD
· • è .éfoterrTI,,inato nella dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Unico);
~··>~ .Ruò <es~~re utilizzato sia in compensazione nel modello F24 o, a scelta del contribuente, computato in
· c::lirfi\nu~ione déll'lrpef relativa al .periodo d'imposta successivo o chiesto a rimborso;
•' • è attribuito ai lavoratori dipendenti tramite sostituto d'imposta.
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE, DI PENSIONE E ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO
DIPENDENTE CHE FRUISCONO DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA
La detrazione d'imposta è rapportata al periodo di lavoro nell'anno
1. I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E DI PENSIONE; MOD. CUD.
2. I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL'ESTERO IN ZONE DI FRONTIERA.
3.COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE E LAVORO A PROGETIO, (SONO QUALIFICATI COME
REDDITI DI CO~LABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA ANCHE I COMPENSI PERCEPITI PER IL SERVIZIO DI
VOLONTARIATO CIVILE).
4.LE RETRIBUZIONI PERCEPITE DAI DIPENDENTI DI UN PRIVATO SENZA OBBLIGO DI RIT. D'ACCONTO (AUTISTI,
GIARDINIERI, COLLABORATORI FAMILIARI).
5.1 COMPENSI PERCEPITI DAI SOGGETII IMPEGNATI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI.
6.FONDI PENSIONE INTEGRATIVI.
7.1 COMPENSI DEI LAVORATORI SOCI DI COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO DI SERVIZI E AGRICOLE.
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8.SOMME PERCEPITE A TITOLO DI BORSE DI STUDIO, ASSEGNO, PREMIO O SUSSIDIO PER FINI DI STUDIO O DI
ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE, SE EROGATE AL DI FUORI DI UN RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE E SE
NON SOGGETIE A SPECIFICA ESENZIONE.
9.STIPENDI, REDDITI E PENSIONI ESTERE.
10.REMUNERAZIONI DEI SACERDOTI DELLA CHIESA CATIOLICA.
11.INDENNITA' EROGATE Al LAVORATORI DIPENDENTI DALL'iNPS O DA ALTRI ENTI:
•
Cassa integrazione guadagni;
•
Mobilità;
•
Disoccupazione ordinaria e speciale;
•
Malattia pagata direttamente dall'INPS;
•
Maternità ed allattamento;
•
TBC e post-tubercolare;
•
Donazione di sangue;
•
Congedo matrimoniale;
NOTA BENE: NON POSSONO
UNICAMENTE PENSIONI ESTERE.
USUFRUIRE
DELL'ASSISTENZA C.A.A.F
COLORO
CHE
PERCEPISCONO
DAL MODELLO CUD E' IMPORTANTE RILEVARE:
A.
L'indirizzo, il numero di telefono, fax e e-mail (eventuale codice sede)del SOSTITUTO D'IMPOSTA a cui spedire i
B.
risultati contabili del MOD. 730.
Gli acconti IRPEF versati in conseguenza del MOD. 730 presentato lo scorso anno, che vanno indicati nella
C.
SCHEDA RILEVAZIONE DATI.
verificare che il sostituto d'imposta indicato nel CUD sia ancora il medesimo alla data del 31 luglio 2013 e
confermare l'indicazione sulla SCHEDA DI RILEVAZIONE DATI.
NOTA BENE:
Se il contribuente non ha più' lo stesso sostituto d'imposta riferito al CUD INDICARE IL SOSTITUTO NUOVO,
SULLA SCHEDA DI RILEVAZIONE DATI CON TUTIE LE INFORMAZIONI NECESSARIE (CODICE FISCALE,
DENOMINAZIONE e RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO N° TEL./FAX, E-MAIL.(eventuale codice sede)
IN PRESENZA DI PIÙ MOD C.U.D. SEGNALARE BENE IL SOSTITUTO D'IMPOSTA AL QUALE VA SPEDITO IL
RISULTATO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.
ATTENZIONE!: NEL CASO CHE IL CUD RIPORTI GIORNI DI LAVORO PER UN PERIODO
INFERIORE A 365 E' IMPORTANTE CHE CHI SI OCCUPA DELLA RACCOLTA CHIEDA AL
CONTRIBUENTE SE HA LAVORATO NEI RESTANTI GIORNI DELL'ANNO E SE GLI
HANNO RILASCIATO ALTRI CUD O SE HA CUD RELATIVI ALLA DISOCCUPAZIONE
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REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE PER I QUALI LA DETRAZIONE
NON E' RAPPORTATA AL PERIODO DI LAVORO NELL'ANNO
1.GLI ASSEGNI PERIODICI PERCEPITI DAL CONIUGE, AD ESCLUSIONE DI QUELLI DESTINATI AL
MANTENIMENTO DEI FIGLI, A SEGUITO DI SEPARAZIONE LEGALE, DIVORZIO O ANNULLAMENTO DEL
MATRIMONIO;
2.1 COMPENSI E LE INDENNITA' CORRISPOSTE DALLE AMMINISTRAZIONI STATALI ED ENTI PUBBLICI
TERRITORIALI PER L'ESERCIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI (COMMISSIONI EDILIZIE COMUNALI,
COMMISSIONI ELETIORALI COMUNALI, ECC.};le istruzioni precisano che questi redditi possono essere
considerati in questa tipologia solo quando il soggetto percettore non sia un esercente arti e
professioni o un esercente attività di impresa
3.1 COMPENSI CORRISPOSTI Al GIUDICI TRIBUTARI, Al GIUDICI DI PACE E AGLI ESPERTIDEL TRIBUNALE DI
SORVEGLIANZA
4.LE INDENNITA' E GLI ASSEGNI VITALIZI PERCEPITI PER L'ATIIVITA' PARLAMENTARE E LE INDENNITA'
PERCEPITE PER LE CARICHE PUBBLICHE ELETIIVE (CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI};
5.LE RENDITE VITALIZIE E LE RENDITE A TEMPO DETERMINATO COSTITUITE A TITOLO ONEROSO
6.ICOMPENSI CORRISPOSTI PER L'ATIIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA SVOLTA DAL
PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REDDITI DI CAPITALE DI LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI.
1
UTILI CHE CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO COMPLESSIVO DEL CONTRIBUENTE, DERIVANTI
DALLA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI SOCIETA' ED ENTI SOGGETII ALL'IRES, E QUELLI DISTRIBUITI DA
SOCIETA' ED ENTI ESTERI DI OGNI TIPO
2
PROVENTI DERIVANTI DALL'UTILIZZAZIONE ECONOMICA DI OPERE DELL'INGEGNO E DI INVENZIONI
INDUSTRIALI E SIMILI DA PARTE DELL'AUTORE O INVENTORE(BREVETTI, LIBRI E ARTICOLI PER RIVISTE
3
4
O GIORNALI)
COMPENSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI LEVATA DEI PROTESTI ESERCITATA DAI SEGRETARI
COMUNALI
REDDITI DERIVANTI DA CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E DI COINTERESSENZA AGLI
UTILI s·E L'APPORTO E' COSTITUITO ESCLUSIVAMENTE DALLA PRESTAZIONE DI LAVORO; UTILI
SPETTANTI Al PROMOTORI E Al SOCI FONDATORI DI S.P.A., S.A.P.A., S.R.L.
5
6
7
CORRISPETIIVI PERCEPITI PER LA VENDITA DEI TERRENI O DEGLI EDIFICI A SEGUITO DELLA
LOTIIZZAZIONE DI TERRENI O DELL'ESECUZIONE DI OPERE INTESE A RENDERE I TERRENI STESSI
EDIFICABILI
CORRISPETIIVI PERCEPITI PER LA CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI BENI IMMOBILI
ACQUISTATl(COMPRESI I TERRENI AGRICOLI} O COSTRUITI DA NON PIU' DI 5 ANNI, ESCLUSI QUELLI
ACQUISITI PER SUCCESSIONE E LE UNITA' URBANE CHE PER LA MAGGIOR PARTE DEL PERIODO
INTERCORSO TRA L'ACQUISTO O LA COSTRUZIONE E LA CESSIONE SONO STATE ADIBITE AD ABITAZIONE
PRINCIPALE DEL CEDENTE O DEI SUOI FAMILIARI
TERRENI E FABBRICATI SITUATI ALL'ESTERO
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COMPENSI DERIVANTI DA RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI NATURA
NON PROFESSIONALE RESI IN FAVORE DI SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
9 REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI NON ESERCITATE ABITUALMENTE
10 REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO NON ESERCITATE ABITUALMENTE
11 REDDITI DERIVANTI DALL'ASSUNZIONE DI OBBLIGHI DI FARE~NON FARE O PERMETTERE (AD ESEMPIO
PERMESSO O CONCESSIONE DI COLLOCARE SUL PROPRIO IMMOBILE TABELLONI PUBBLICITARI,
ANTENNE, RIPETITORI, CABINE,ECC)
PER I REDDITI INDICATI Al PUNTI 2-3-4 (REDDITI DA QUADRO D RIGO D3) E PER I REDDITI DEI PUNTI 9-10ll(REDDITI DA QUADRO D RIGO DS) E' PREVISTA UNA DETRAZIONE D'IMPOSTA TEORICA POICHE'DIPENDE
DALLA SITUAZIONE REDDITUALE DEL CONTRIBUENTE
LE DETRAZIONI PER TIPOLOGIA DI REDDITO
A seconda del tipo di reddito posseduto (lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, impresa in contabilità
semplificata e alcuni redditi diversi) sono concesse detrazioni lrpef (cioè riduzioni dall'imposta lorda) in misura
decrescente man mano che il reddito aumenta, fino ad annullarsi alla soglia di 55.000 euro.
Poiché sono stati stabiliti importi "di base", per determinare la detrazione spettante occorre effettuare un
semplice calcolo, facendo riferimento al proprio reddito complessivo.
ALCUNE REGOLE GENERALI
Le detrazioni per i lavoratori dipendenti e i pensionati devono essere rapportate al periodo di lavoro o di
pensione (espresso in giorni).
Le altre si applicano a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno.
Se un contribuente possiede più tipologie di reddito, gli importi delle detrazioni non sono cumulabili ma ci si
può avvalere della detrazione più conveniente.
La non cumulabilità della detrazione di lavoro dipendente con quella di pensione è prevista quando nello stesso
periodo dell'anno il contribuente ha percepito sia redditi di lavoro dipendente sia di pensione.
Invece, se i redditi di lavoro dipendente e di pensione si riferiscono a periodi diversi dell'anno, spettano
entrambe le relative detrazioni, ciascuna delle quali va rapportata al corrispondente periodo di lavoro o di
pensione.
Maggiori agevolazioni sono state previste per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni e per i lavoratori
dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato. Per questi ultimi, quando il reddito complessivo non
supera 8.000 euro, è stato individuato un livello minimo di detrazione (1.380 euro), indipendentemente dalla
durata del rapporto di lavoro.
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Vediamo come calcolare le detrazioni effettivamente spettanti.
PER I LAVORATORI DIPENDENTI
Le detrazioni "base" (o teoriche) di cui i lavoratori dipendenti possono fruire sono quelle indicate nei seguenti
riquadri.
nrr
1.840 euro
Attenzione: SE IL PERIODO DI LAVORO COINCIDE CON L'INTERO ANNO
Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno, ma l'importo effettivamente spettante
non può mai essere inferiore a 690 euro. Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva
non può essere inferiore a 1.380 euro.
1.338 + (502 x 15.000 - reddito comolesslvo)
7.000
Reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 euro
1.338 X
55.000 • reddito complessivo
40.000
Se il reddito complessivo è superiore a 55.000 euro, la detrazione non spetta.
Il risultato derivante dal rapporto contenuto nelle formule va assunto nelle prime quattro cifre decimali, con il
sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del rapporto è pari a 0,623381, il coefficiente da prendere
in considerazione è 0,6233).
Se il reddito complessivo è superiore a 23.000 ma non a 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è
aumentata dei seguenti importi:
REDDITO COMPLESSIVO
MAGGIORAZIONE
oltre 23.000 e fino a 24.000 euro
10 euro
oltre 24.000 e fino a 25.000 euro
20 euro
oltre 25.000 e fino a 26.000 euro
30 euro
oltre 26.000 e fino a 27 .700 euro
40 euro
oltre 27.700 e fino a 28.000 euro
25 euro
La detrazione per lavoro dipendente spetta anche per alcuni redditi a questo assimilati, tra i quali:
• redditi percepiti dai lavoratori soci di cooperative
• indennità e compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti con contratto di lavoro interinale (detto anche
temporaneo o in affitto)
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•
•
•
•
•
somme percepite a titolo di borsa di studio
compensi percepiti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
remunerazioni dei sacerdoti
prestazioni pensionistiche erogate dalla previdenza complementare
compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili.
PER I PENSIONATI
Le detrazioni "base" (o teoriche) per chi ha un reddito di pensione sono indicate nelle due seguenti tabelle.
LE DETRAZIONI PER I PENSIONATI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI
REDDITO COMPLESSIVO
DETRAZIONE
fino a 7.500 euro
1.725 euro
oltre 7.500 e fino a 15.000 euro
1.255 + l'importo derivante dal seguente calcolo:
470 x 15.000 - reddito com2lessivo
7.500
oltre 15.000 e fino a 55.000 euro
1.255 x l'importo derivante dal seguente calcolo:
55.000 - reddito com2lessivo
40.000
oltre 55.000
zero
Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di pensione nell'anno. Quella effettivamente spettante ai
pensionati con reddito fino a 7.500 euro non può comunque essere inferiore a 690 euro. I coefficienti risultanti
dai rapporti contenuti nelle due formule vanno assunti nelle prime quattro cifre decimali, con il sistema del
troncamento.
LE DETRAZIONI PER I PENSIONATI DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 75 ANNI
REDDITO COMPLESSIVO
DETRAZIONE
fino a 7.750 euro
1.783 euro
oltre 7.750 e fino a 15.000 euro
1.297 + l'importo derivante dal seguente calcolo:
486 x 15.000 - reddito comQlessivo
7.250
oltre 15.000 e fino a 55.000 euro
1.297 x l'importo derivante dal seguente calcolo:
55.000 - reddito comQlessivo
40.000
oltre 55.000
zero
Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di pensione nell'anno. Quella effettivamente spettante ai
pensionati con reddito fino a 7.750 euro non può comunque essere inferiore a 713 euro. I coefficienti risultanti
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dai rapporti contenuti nelle formule vanno assunti nelle prime quattro cifre decimali, con il sistema del
troncamento.
PER GLI ASSEGNI PERCEPITI DALL'EX-CONIUGE
Le medesime detrazioni previste per i pensionati di età inferiore a 75 anni (sopra indicate) sono riconosciute
anche ai contribuenti che ricevono assegni periodici, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli,
a seguito di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi
effetti civili, se risultanti da provvedimenti del giudice.
La detrazione non va rapportata ad alcun periodo dell'anno, anche se gli assegni sono statt percepiti solo in una
frazione di anno.
PER CHI POSSIEDE ALTRI REDDITI
Per i possessori dei seguenti redditi
• alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, in particolare, quelli indicati dal Tuir all'articolo 50,
comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici percepiti dagli exconiugi
• redditi di lavoro autonomo (articolo 53 del Tuir)
• redditi derivanti da imprese minori (articolo 66 del Tuir)
• redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (articolo 67 del Tuir, comma 1, lettera i)
• redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di
fare, non fare o permettere (articolo 67 del Tuir, comma 1, lettera I), le detrazioni "base" (o teoriche) sono
quelle indicate nella seguente tabella:
REDDITO COMPLESSIVO
DETRAZIONE
fino a 4.800 euro
1.104 euro
1.104 x
il risultato derivante dal calcolo:
oltre 4.800 e fino a 55.000 euro
55.000 - reddito com~lesslvo
50.200
oltre 55.000
zero
Le detrazioni si applicano a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno.
Il coefficiente risultante dal rapporto contenuto nella formula va assunto nelle prime quattro cifre decimali, con
il sistema del troncamento.
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TERRENI - AREE FABBRICABILI - FABBRICATI
N.B ALLEGARE SEMPRE LE VISURE CATASTALI
Ritorna a concorrere alla determinazione del reddito complessivo e quindi deve essere considerato al fine
di definire il limite per essere fiscalmente a carico, il REDDITO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE
PERTINENZE, nel caso in cui sia stata esclusa da IMU o da MINI IMU.
Concorre alla determinazione del reddito complessivo e quindi va considerato al fine di definire il limite
per essere fiscalmente a carico IL 50% DEL REDDITO DERIVANTE DA IMMOBILI NON LOCATI assoggettati
ad IMU situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad ABITAZIONE PRINCIPALE.
Abitazione (solo ad uso abitativo, sono escluse le pertinenze) vuota o data in uso a soggetti che non
sono familiari (UTILIZZO 2)
Abitazione data in uso gratuito a familiari se il contribuente è proprietario della casa di
abitazione(UTILIZZO 10)
DICHIARANO tutti coloro che possiedono terreni e/o fabbricati a titolo di proprietà, usufrutto o altro
diritto reale situati sul territorio dello stato, iscritti in catasto e con attribuzione della rendita. In caso di
usufrutto o altro diritto reale; il titolare della sola nuda proprietà non deve dichiarare.
Per quanto riguarda i terreni i redditi Dominicale e Agrario possono essere rilevati direttamente dalle
visure catastali o dagli atti notarili.
Per i TERRENI NON LOCATI, NON esenti o esclusi da IMU, per il REDDITO DOMINICALE non è dovuta
IRPEF, per il REDDITO AGRARIO è dovuta IRPEF.
Per i TERRENI NON LOCATI, esenti o esclusi da IMU, per il REDDITO DOMINICALE è dovuta IRPEF, per il
REDDITO AGRARIO è dovuta IRPEF.
Da quest' anno il REDDITO DOMINICALE e il REDDITO AGRARIO, oltre alla rivalutazione dell'80% e del
70%, hanno un ulteriore rivalutazione del 15%
Per quel che riguarda i fabbricati la rendita effettiva si può desumere dagli atti del notaio, dalla visura
catastale
Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato il diritto di abitazione
spettante al coniuge superstite o al coniuge separato legalmente (è esclusa la separazione di fatto),
tale diritto si estende anche alle pertinenze dell'abitazione principale.
ATIENZIONE: è considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
N.B.: ai fini IMU ( F24 e dichiarazione) è importante rilevare dalla VISURA CATASTALE o dal rogito tutti i dati
necessari alla corretta compilazione (sezione, foglio, numero, subalterno, rendita catastale,% di possesso,
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ecc.)
I redditi dei fabbricati soggetti a lrpef devono essere dichiarati nel quadro RB del modello Unico (o quadro B del
modello 730).
Oltre alla rendita catastale, i contribuenti devono aver cura di indicare il periodo e la percentuale di possesso,
nonché il tipo di utilizzo dell'immobile.
Nel quadro B si segnala:
•
la colonna 5 "Codice canone" che deve essere compilata per gli immobili locati. In tale colonna va
esposto uno dei seguenti codici in base alla percentuale del canone di locazione che andrà indicato
nella successiva colonna 6.
PERCENTUALE CANONE
CODICE
1
95% del canone annuo tassazione ordinaria
2
75% del canone annuo tassazione ordinaria(per immobili ubicati a Venezia, Isole della
Giudecca, Murano, Burano)
3
100% del canone annuo, per tassazione sostitutiva cedolare secca.
4
65% del canone annuo se immobile è riconosciuto di interesse storico artistico
La colonna 11 "Cedolare Secca", va barrata per indicare l'assoggettamento alla "cedolare secca", sia nei casi in
cui l'opzione è già stata espressa in sede di registrazione del contratto (mod. 69 ovvero SIRIA) sia nei casi in cui
la stessa è effettuata in sede di dichiarazione dei redditi solo per i contratti di locazione per i quali non sussiste
l'obbligo di registrazione(contratti non superiori ai 30 giorni complessivi nell'anno). Nel caso in cui si opta per
la cedolare secca, va compilata anche la Sezione Il del quadro B denominata "Dati relativi ai contratti di
locazione o di comodato" nella quale vanno esposti gli estremi di registrazione del contratto di locazione;
E' stata introdotta la colonna "Contratti non sup. 30 gg" nella citata sezione 11, da barrare nei casi in cui il
contratto di locazione non sia stato registrato in quanto di durata non superiore a 30 giorni complessivi
nell'anno.
Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative
pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del
locatore,ad un'imposta(15%-21%).
Se il fabbricato è concesso in affitto e non si è scelto il sistema della "cedolare secca", nella dichiarazione dei
redditi deve essere indicato sempre il canone ridotto del 5% (25% per i fabbricati situati nella città di Venezia
centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano), o del 40,5% per i canoni convenzionali (se il fabbricato è
sito in un comune ad alta densità abitativa), anche nei casi in cui il fabbricato sarà poi tassato in base alla
rendita.
LA TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI ALL'ESTERO
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A partire dall'anno d'imposta 2011, è stata istituita l'Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (lvie),
posseduti dalle persone fisiche residenti in Italia e destinati a qualsiasi uso.
Sono tenuti al pagamento dell'imposta:
• i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per
natura o per destinazione destinati ad attività d'impresa o di lavoro autonomo i titolari dei diritti reali di
usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi
• i concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali
• i locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria
(l'obbligo sussiste dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto).
L'imposta è dovuta in misura proporzionale alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto
il possesso (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni).
L'ammontare dell'imposta è pari allo 0,76% del valore degli immobili.
Se non superiore a 200 euro, l'imposta non è dovuta. In tal caso il contribuente non è tenuto neanche ad
indicare i dati relativi all'immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l'obbligo di
compilazione del modulo RW.
Per evitare doppia imposizione sullo stesso immobile, dall'imposta dovuta è possibile dedurre un credito pari
all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile.
Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico
europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla somma dovuta si detraggono,
prioritariamente, le imposte patrimoniali effettivamente pagate nel Paese in cui sono situati gli immobili
nell'anno di riferimento.
Inoltre, qualora sussista un'eccedenza d'imposta reddituale gravante su immobili ivi situati non utilizzata
(articolo 165 del Tuir), si detrae dall'imposta dovuta in Italia per quegli immobili, fino a concorrenza del suo
ammontare, anche un ulteriore credito d'imposta derivante da tale eccedenza.
IL VALORE DELL'IMMOBILE
Il valore dell'immobile da prendere in considerazione per il calcolo dell'imposta è costituito, generalmente, dal
costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per
l'acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà.
Se l'immobile è stato costruito, si fa riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante
dalla relativa documentazione.
In mancanza di tali valori, occorre tener conto del valore di mercato, rilevabile nel luogo in cui si trova
l'immobile.
Per quanto riguarda gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nella
dichiarazione di successione o nell'atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità
analoghe.
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.
Se l'immobile si trova in un Paese dell'Unione europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo
che garantisce un adeguato scambio di informazioni, il valore è prioritariamente quello catastale, come
determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura
patrimoniale e reddituale. Tale criterio vale anche per gli immobili che sono pervenuti per successione o
donazione.
In mancanza del valore catastale, si deve fare riferimento al costo risultante dall'atto di acquisto e, in assenza,
al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.
LE AGEVOLAZIONI PER CHI LAVORA ALL'ESTERO
Per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, si applica l'aliquota ridotta dello 0,4%. Possono usufruire
dell'agevolazione le persone che:
• prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un
suo ente locale
• lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia e con la residenza fiscale in Italia
determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi
internazionali ratificati.
L'aliquota ridotta si applica solo per il periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero.
Inoltre, dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si detrae, fino a concorrenza
del suo ammontare, l'importo di 200 euro, rapportato al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è
destinato a tale uso.
Se l'unità immobiliare è utilizzata come abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la stessa destinazione si verifica.
Infine, per gli anni 2012 e 2013, oltre all'importo di 200 euro, è prevista un'ulteriore detrazione di 50 euro per
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni. È necessario, però, che il figlio dimori abitualmente e risieda
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo di questa
ulteriore detrazione non può essere superiore a 400 euro.
TABELLA ONERI DETRAIBILI
VOCE
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LIMITE
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DICHIARANTE
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FAMILIARE A
CARICO
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SPESE SANITARIE:
prestazioni chirurgiche;
analisi, indagini radioscopiche ricerche e applicazioni
prestazioni specialistiche;
•
acquisto o affitto protesi sanitarie;
•
dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE
•
prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese
per visite e cure di medicina omeopatica;
•
ricoveri collegati ad operazione chirurgica o a degenze;
•
acquisto di medicinali;
•
spese sanitarie per particolari patologie esenti dalla spesa sanitaria
sostenute per familiari fiscalmente non a carico
•
spese relative all'acquisto o affitto attrezzature sanitarie (aerosol,
misuratore pressione sanguigna);
•
certificati medici per patente, per palestre,per pratiche assicurative o
legali;
•
esami di laboratorio;
•
spese assistenza specifica sostenute per: assistenza infermieristica e
riabilitativa,prestazioni rese da personale qualificato
•
acquisto di macchinari di nuova generazione, quali strumenti per
magnetoterapia, per fisokinesiterapia o per laserterapia e fasce
elastiche con magneti a campo stabile ,se detti macchinari rientrano
tra quelli previsti dalla Classificazione Nazionale dei dispositivi
medici(DM 22.9.2005 reperibile sul sito del Ministero della Salute).
•
SI
SI
NESSUNO
SI
SI
Euro 18.075,99
SI
SI
Nessuno
Oltre Euro 129,11
Con riferimento alle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali la
detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino
fiscale{c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, la
qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del
destinatario. Non sono detraibili i parafarmaci e gli integratori alimentari
SPESE PER L'ACCOMPAGNAMENTO, LA DEAMBULAZIONE, LA LOCOMOZIONE, IL
SOLLEVAMENTO DEI PORTATORI DI HANDICAP (ART.3 L. 5 FEBBRAIO 1992 n. 104 o
da Commissioni Mediche):
•
•
•
•
acquisto o affitto di poltrone, carrozzelle, stampelle ed attrezzi
necessari per la mobilità o sollevamento di inabili e non
deambulanti;
acquisto di fax, computer, modem, stampante;
realizzazione di rampe o trasformazione dell'ascensore per
l'eliminazione delle barriere architettoniche;
trasporto in ambulanza;
SPESE PER I VEICOLI DEI PORTATORI DI HANDICAP
acquisto di autoveicoli o motoveicoli adattati alle ridotte capacità
motorie degli invalidi
Spesa per l'acquisto di cane guida per non vedenti
SI
Spese veterinarie (franchigia 129,11 )
Euro 387,34
SI
Interessi Mutui agrari
Reddito terreni dichiarati
SI
Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale
€4.000
Interessi mutuo per costruire l'abitazione principale stipulati a partire dal € 2.582,28
1998
Interessi mutui ristrutturazione abitazione principale stipulati a partire dal
1998 e mutui per ristrutturazione stipulati nel 1997
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€ 2.582,28
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NO
NO
Si dal 2001, se
cointestato con il
coniuge e solo per
mutui
stipulati
dopo 1'01-01-1993
per
l'acquisto
dell'ab. principale
SI
SI
NO
SI
Pag.
NO
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I
Assicurazione vita-infortuni (per contratti stipulati sino al 31-12-2000);
assicurazioni aventi per oggetto caso morte, invalidità permanente superiore
al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani( per contratti
stipulati a partire dal 1° gennaio 2001)
€ 630
SI
SI
Spese scolastiche (superiori e Università)
Tasse stata li
SI
SI
Spese funebri
€ 1.549,37 per funerale
SI
NO
Spese per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita quotidiana
Importo non superiore a
euro 2.100.
SI
Solo
se
complessivo
euro 40.000
Spese per attività sportive praticate dai ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni
Non è necessario
che il familiare per
il quale si sostiene
la
spesa
sia
fiscalmente
a
carico
del
contribuente
il
reddito
non supera
Importo non superiore a
euro 210
SI
Importo non superiore a
euro 1.000
SI
Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
Importo non superiore a
euro 2.633
SI
SI
Erogazioni liberali a favore dei partiti politici
Da€ 51,65 a
SI
NO
Spese per intermediazione immobiliare per acquisto abitazione principale
SI
210 euro
ciascun figlio
Se acquistata da
più soggetti, la
detrazione
va
ripartita in base
alla% di proprietà
€ 103.291,38
Erogazioni liberali alle ONLUS
€ 2.065,83
SI
NO
Erogazioni liberali alle società e associazioni sportive dilettantistiche
Importo non superiore a
euro 1.500
SI
NO
Contributi associativi Società Mutuo Soccorso
€ 1.291,14
SI
NO
Erogazioni liberali ad associazioni di promozione sociale
Importo non superiore a
euro 2.065,83
SI
NO
Oltre Euro 129,11,max
387,34 euro
SI
NO
SI
NO
Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea per i
familiari a carico
Deducibile
SI
Spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza Massimo € 632 per ogni
di sili nido
figlio
SI
Spese veterinarie
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici.attività culturali ed artistiche
TABELLA ONERI DEDUCIBILI PIU' FREQUENTI
VOCE
LIMITE
DICHIARANTE
LA
Contributi previdenziali obbligatori
SOLO
(CSSN
PARTE CHE ECCEDE
per
RC
auto,
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contributi
10_0303_02_01
PER
SI
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FAMILIARE A CARICO
Detraibile riscatto laurea
Pag.
per
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TABELLA ONERI DEDUCIBILI PIU' FREQUENTI
VOCE
volontari,
ricongiunzione
assicurativi,
riscatto
assicurazione casalinghe)
periodi
laurea,
..
LIMITE
140€
DICHIARANTE
FAMILIARE A CARICO
Contributi per gli addetti ai serv1z1
domestici e familiari (Colf, Baby Sitter,
Badanti)
€ 1.549,37
SI
NO
Erogazioni
religiosi
liberali a favore di istituti
€ 1.032,91
SI
NO
Contributi a paesi in via sviluppo
(ONG)
2% del reddito
SI
Spese mediche e di assistenza
specifica x portatori di handicap (L.
NESSUNO
SI
50% spese sostenute per l'adozione di
minori stranieri
NESSUNO
SI
Assegno periodico al coniuge escluso i
figli
NESSUNO
SI
NO
Erogazioni liberali a favore di enti
universitari, di ricerca pubblica
NESSUNO
SI
SI
ANCHE PER FAMILIARI NON A CARICO
104/92)
Contributi
alle
versati
pensionistiche complementari
forme
€ 5.164,57
SI
SI
Contributi e premi versati alle forme
pensionistiche individuali
€ 5.164,57
SI
SI
SI
SI
Contributi versati ai fondi integrativi
del SSN
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€ 2.065,83
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ONERI DETRAIBILI
SPESE SANITARIE - PARTICOLARITA'
Condizione indispensabile per la detraibilità di questi oneri è il possesso delle fatture e ricevute fiscali che
attestano la spesa stessa, intestate al contribuente o ai familiari a carico.
f
-i.:.·
Per determinate tipologie, oltre al documento attestante la spesa è necessario anche presentare la prescrizione
medica relativa. In particolare è richiesta copia della prescrizione medica per le seguenti spese:
Ginnastica correttiva, riabilitativa, prestazioni fisioterapiche, massaggi, in questo caso è necessaria la
prescrizione medica dello specialista.
Cure termali
Protesi sanitarie (fatture rilasciate da soggetti autorizzati all'esercizio dell'arte ausiliaria della
professione medica).
MEDICINALI
Per la detrazione relativa alle spese per farmaci dal periodo d'imposta 2008 è indispensabile presentare lo
scontrino fiscale parlante che riporti:
Codice fiscale, Natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati.
Si precisa che sulla base di quanto stabilito dal Garante per la privacy con un provvedimento pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 107 del 11 maggio 2009, non si dovrà più indicare in modo specifico la denominazione
commerciale dei medicinali acquistati, ma, in luogo di questo, sarà necessario indicare il numero di
autorizzazione all'immissione in commercio (AIC). A partire dal 1 gennaio 2010 gli scontrini dovranno
contenere la natura, la quantità, il codice AIC e il codice fiscale del destinatario.
In seguito a chiarimenti del!' Agenzia delle Entrate oltre alla dicitura "Farmaco" o "Medicinale"
"Omeopatico"sono valide anche le sigle SOP, OTC, TIKET oltre alle abbreviazioni tipo: med., f.co, omeo .. Anche
per quanto riguarda la prescrizione medica la Risoluzione 17 febbraio 2010 n. 10 ha stabilito che non è più
necessaria la sua conservazione sia per detrarre la spesa dei farmaci che la spesa dei tikets.
DISPOSITIVI MEDICI {VEDASI ALLEGATO)
t
N.B La generica dicitura
RELATIVA SPESA
11
dispositivo medico" sullo scontrino fiscale, NON CONSENTE LA DETRAZIONE DELLA
E' possibile detrarre le spese per dispositivi medici quando:
•
•
Dallo scontrino e/o fattura risulta il soggetto che ha sostenuto la spesa e la descrizione del
dispositivo medico
Si sia in grado di dimostrare per ciascun prodotto per il quale si chiede la detrazione che la spesa sia
stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesti la conformità
alle direttive europee. Il Ministero della Sanità ha fornito un elenco, non esaustivo, dei dispositivi
medici di uso più comune.
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'
Nel caso di ricovero di anziano in istituto di assistenza e ricovero è indispensabile che nella fattura rilasciata
dall'istituto siano indicate separatamente le spese relative a prestazioni sanitarie, rispetto a quelle relative alla
retta, quest'ultime difatti non sono detraibili.
Per quanto riguarda le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria
pubblica sostenute per conto dei familiari non a carico è necessario presentare:
la certificazione rilasciata dal l'ASL che attesti la patologia esente
il documento di spesa, deve essere intestato al contribuente che ha effettuato il pagamento con
indicazione del nominativo del familiare malato; nel caso che il documento sia intestato al malato stesso
occorre che sia annotato quale parte della spesa e' stata sostenuta dal familiare.
Si ricorda comunque, che se la persona affetta dalla patologia possiede dei redditi, deve presentare la
dichiarazione dei redditi per operare la detrazione fino all'imposta da lui dovuta, la parte che non trova
capienza può essere portata ih detrazione dal familiare fino al limite annuo di 6.197,48 €. Questa
agevolazione riguarda solamente le spese sostenute relativamente alla patologia esente.
SPESE PER PORTATORI DI HANDICAP
Premettendo che le spese relative a questi soggetti possono essere inquadrate a seconda della tipologia,
come oneri detraibili o deducibili, la condizione di portatori di handicap o di invalidi dovrà essere
documentata da certificazione rilasciata dalle apposite commissioni mediche (Legge 104/92 o altre). Per le
spese inerenti all'acquisto di sussidi tecnici e informatici, (computer, fax, ecc.) oltre alla fattura, è
necessaria anche una certificazione del medico curante che attesti che il sussidio è volto a facilitare
l'autosufficienza.
Per le spese sostenute nel caso di ricovero di un portatore di handicap (legge 104/92), in istituti di
assistenza o per la frequentazione di centri diurni di assistenza, non si può dedurre l'intera retta pagata,
ma solo la parte che riguarda le spese mediche e di assistenza specifica, che dovranno essere indicate
separatamente nella documentazione rilasciata dagli istituti o dagli enti preposti.
SPESE PER ASSICURAZIONE VITA E INFORTUNI
Queste spese, detraibili anche se sostenute per i familiari a carico, sono ammesse in detrazione in regime
diverso, a seconda che siano state stipulate entro il 31/12/2000 o successivamente. E' importante in fase di
raccolta oltre alle quietanze di pagamento, richiedere COPIA DEI CONTRATTI perché servono per verificare:
a)
b)
c)
la corrispondenza tra contraente e assicurato
per le polizze in corso dal 01/01/2001 verificare i premi effettivamente riguardanti il rischio morte, il
rischio invalidità permanente, e il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita
quotidiana. Difatti dal 01/01/2001 sono detraibili solo le quote relative alla copertura dei rischi sopracitati
e non l'intero premio pagato.
per le polizze miste infortuni/malattia individuare la quota di premio relativa al rischio infortuni e quella
relativa alla malattia; quest'ultima difatti non è detraibile.
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SPESE DI ISTRUZIONE
f
Sono detraibili le spese sostenute per i corsi di istruzione secondaria e universitaria sostenute per il
contribuente o i familiari a carico. Le spese sostenute per le università non statali sono detraibili in misura non
superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi dei corrispondenti istituti statali con sede nelle città più
vicine. La documentazione necessaria consiste nei bollettini di versamento delle tasse scolastiche. E' opportuno
segnalare che per studenti che percepiscono le borse di studio universitarie, normalmente hanno diritto anche
al rimborso per le tasse di iscrizione per cui bisogna fare attenzione a non inserire spese che sono oggetto di
rimborso.
SPESE FUNEBRI
Le spese funebri sono detraibili nella misura massimo di € 1549,37 per ogni decesso e con riferimento alla
morte dei seguenti familiari:
•
•
•
•
•
•
•
•
coniuge, anche se legalmente ed effettivamente separato,
figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti, adottivi, affidati, affiliati
discendenti dei figli
genitori e ascendenti prossimi, anche naturali
i nonni e le nonne
generi e nuore
suocero e suocera
fratelli e sorelle
La detraibilità della spesa è in capo al soggetto che l'ha effettivamente sostenuta e a cui è intestato il
documento contabile. Può essere ripartita su più persone quando, anche se il documento contabile è intestato
ad un'unica persona, sia annotata sullo stesso una dichiarazione di ripartizione della spesa.
INTERESSI PASSIVI ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE SU MUTUI IPOTECARI
MUTUI ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE STIPULATI DAL 1993 FINO AL 31/12/2000
LA DETRAIBILIJA' E' CONSENTITA SOLO PER IL MUTUO STIPULATO SEI MESI PRIMA O SEI MESI DOPO
L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE E QUESTO DEVE ESSERE ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE CON L'OBBLIGO
DELLA RESIDENZA ENTRO SEI MESI DALLA DATA DELL'ACQUISTO.
MUTUI ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE STIPULATI DAL 1 GENNAIO 2001
DA QUESTA DATA LA DETRAIBILITA' E' CONSENTITA QUANDO IL MUTUO E' STIPULATO UN ANNO PRIMA O UN
ANNO DOPO L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE, CHE DEVE ESSERE ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE ENTRO UN
ANNO DALL'ACQUISTO.
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NOTA: NEL CASO DI PIU' COMPROPRIETARI/COINTESTATARI DEL MUTUO OGNI CONTITOLARE PUO' PORTARE
IN DETRAZIONE LA PROPRIA QUOTA DI INTERESSI. DAL 2001 SOLO PER I MUTUI DI ACQUISTO ABITAZIONE
PRINCIPALE STIPULATI DAL 01/01/1993 E' PREVISTA LA POSSIBILITA', NEL CASO DI CONIUGI CONTITOLARI,
QUANDO UNO HA A CARICO FISCALMENTE L'ALTRO CONIUGE, DI POTER PORTARE IN DETRAZIONE ANCHE LA
QUOTA DI SPETIANZA DELL'ALTRO.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
I DOCUMENTI NECESSARI PER LA DETRAIBILITA' DI QUESTI ONERI SONO:
•
•
•
•
•
•
COPIA DEL CONTRATIO DI MUTUO
COPIA DEL CONTRATIO DI ACQUISTO
QUIETANZE DI PAGAMENTO DEGLI INTERESSI PASSIVI
FATIURE DI SPESE NOTARILI RELATIVE ALLA STIPULA DEL CONTRATIO DI MUTUO
FATIURE DI SPESE NOTARILI RELATIVE ALLA COMPRAVENDITA
FATIURE DELL'INTERMEDIARIO
NOTA IMPORTANTE!!!!
A SEGUITO DI CHIARIMENTI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, L'IMPORTO DEGLI INTERESSI CHE SI
PUO' PORTARE IN DETRAZIONE (entro i limiti specifici) VA RAPPORTATO AL VALORE EFFETTIVO
DELL'IMMOBILE ACQUISTATO INDICATO NELL'ATTO DI ACQUISTO, MAGGIORATO DI SPESE DI IMPOSTE E
SPESE PER ATTI NOTARILI.
PER ESEMPIO: SE NELL'ATTO DI ACQUISTO IL PREZZO PAGATO E' DI 60.000 EURO+ 5.000 EURO DI SPESE E IL
MUTUO E' STATO STIPULATO PER 100.000 EURO, GLI INTERESSI VANNO PROPORZIONATI A EURO 65.000
(prezzo di € 60.000 + spese € 5.000}
MUTUI STIPULATI NEL 1997 PER RISTRUTTURAZIONE
LA DETRAIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI E' CONSENTITA PER:
A} MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
B) INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO
C} RISTRUTIURAZIONE EDILIZIA (su qualsiasi immobile)
NON E' NECESSARIO CHE IL MUTUO SIA GARANTITO DA IPOTECA
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
I DOCUMENTI NECESSARI PER LA DETRAIBILITA' DI QUESTI ONERI SONO:
•
•
•
COPIA DEL CONTRATIO DI MUTUO
QUIETANZE DI PAGAMENTO DEGLI INTERESSI PASSIVI
COPIA DELLE RICEVUTE E FATIURE RELATIVE ALLE SPESE SOSTENUTE NELLA RISTRUTIURAZIONE
•
CONCESSIONE EDILIZIA O DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI
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MUTUI PER COSTRUZIONE O
PARTIRE DAL 1998)
RISTRUTIURAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE (A
LA DETRAIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI E' CONSENTITA PER:
A)
COSTRUZIONE DELL'UNITA' IMMOBILIARE IN CUI IL CONTRIBUENTE O I SUOI FAMIGLIARI INTENDONO
DIMORARE ABITUALMENTE
B) RISTRUTTURAZIONE CON INTERVENTI EDILIZI SECONDO ART. 31CO.1 lettera d) della legge 457 /78
C) IL CONTRATTO DI MUTUO DEVE ESSERE STIPULATO DAL SOGGETTO CHE AVRA' IL POSSESSO
DELL'UNITA' IMMOBILIARE A TITOLO DI PROPRIETA' O ALTRO DIRITTO REALE
D) LA DETRAZIONE SPETTA SOLO IN RELAZIONE AGLI INTERESSI CALCOLATI SULL'IMPORTO DEL MUTUO
EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO PER SOSTENERE LE SPESE DI COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE
{FANNO FEDE LE FATTURE E LE RICEVUTE FISCALI CHE VANNO CONSERVATE). NEL CASO IN CUI,
L'IMPORTO DEL MUTUO SIA SUPERIORE ALLA SOMMA DELLE FATTURE E RICEVUTE DI SPESA, GLI
IMPORTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE VERRANNO DEBITAMENTE RIPROPORZIONATI.
E) IL MUTUO DEVE ESSERE STIPULATO NON OLTRE SEI MESI PRIMA O SEI MESI DOPO LA DATA DI INIZIO
LAVORI (a questo scopo fa fede la concessione edilizia e/o la Dichiarazione di Inizio lavori) E
L'IMMOBILE DEVE ESSERE ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE ENTRO 6 MESI DALLA DATA DI
ULTIMAZIONE DEI LAVORI.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
I DOCUMENTI NECESSARI PER LA DETRAI BI LITA' DI QUESTI ONERI SONO.
COPIA DEL CONTRATTO DI MUTUO
QUIETANZE DI PAGAMENTO DEGLI INTERESSI PASSIVI
COPIE DELLE FATTURE E RICEVUTE COMPROVANTI LE SPESE DI COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE
COPIE DELLE ABILITAZIONI AMMINISTRATIVE RICHIESTE DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE (CONCESSIONE
EDILIZIA O ALTRA ABILITAZIONE)
[ SPESE PER ADDETII ALL'ASSISTENZA PERSONALE
Sono detraibili al 19% per l'importo massimo di spesa di 2100 € le spese sostenute per gli addetti
all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Queste spese sono ammissibili solo nel caso che il reddito complessivo del contribuente non superi
40.000,00 €. La detrazione spetta .anche per le spese sostenute per i familiari anche se non a carico. La
condizione di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani deve risultare da apposita
certificazione medica. La documentazione della spesa deve riportare i dati di colui che effettua il
pagamento; di colui che effettua la prestazione e nel caso di spesa sostenuta per familiari anche i dati
anagrafici e fiscali del familiare stesso.
SPESE PER LE ATIIVITA' SPORTIVE DEI RAGAZZI
Sono detraibili le spese per l'iscrizione annuale e l'abbonamento per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni
ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva
dilettantistica. li limite massimo di spesa ammessa in detrazione al 19% per ogni soggetto è pari a€ 210.
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SPESE PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE
Sono ammesse in detrazione al 19% per un importo massimo di 1000 €le spese relative a compensi pagati a
soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione
principale. Se i proprietari sono più di uno il limite di 1000 €va ripartito fra i vari comproprietari in base alla
percentuale di proprietà.
I SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTE DA STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE I
E' possibile portare in detrazione al 19% le spese sostenute per canoni di locazione derivanti da contratti di
locazione secondo la legge 431 e o Contratti di ospitalità e/o atti di assegnazione in godimen_to con enti per
il diritto allo studio, università, enti senza scopo di lucro, cooperative, stipulati da studenti universitari che
risiedono in un'altra provincia, ad almeno 100 km di distanza dalla sede dell'università. L'importo massimo
della spesa ammessa in detrazione è 2633 €. E' possibile detrarre la spesa anche se sostenuta per familiari a
carico.
SPESE PER LA FREQUENZA DI ASILI NIDO
E' confermata la detrazione per le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla
frequenza di asili nido per un importo complessivo di spesa non superiore a 632 €annui per ogni figlio.
RISCATTO DI LAUREA DEI FAMILIARI A CARICO
Dal 2008 sono detraibili i contributi versati ai fini del riscatto degli anni di laurea per familiari fiscalmente a
carico.
SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI, ELETTRODOMESTICI, TELEVISORI COMPUTER
(Solo per la continuazione della rateazione partita dal 730/2010 in 5 rate}
DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE
Detrazione d'imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale
Spetta ai contribuenti che hanno stipulato o rinnovato ai sensi della legge 9 dicembre
contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale.
n. 431 del 1998,
La detrazione d'imposta è di:
- euro 300,00 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- euro 150,00 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493, 71 e non superiore a euro 30.987,41.
Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo non spetta alcuna detrazione.
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Detrazione d'imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale locati con
contratti in regime convenzionale
Spetta ai contribuenti intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale
a condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dall'art. 2, c.
3, e dell'art. 4, commi 2 e 3, della L. n. 431 del 1998 (c.d. contratti convenzionali).
In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati
(ad esempio i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono
beneficiare della detrazione).
La detrazione d'imposta,è di:
- euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- euro 247,90 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 e non superiore a euro 30.987,41.
Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo non spetta alcuna detrazione.
Detrazione d'imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la
residenza per motivi di lavoro
Spetta ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune
limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di
contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo
comune di residenza, a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della propria
regione. Tale detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza.
La detrazione d'imposta, è di:
- euro 991,60 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- euro 495,80 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493, 71 e non superiore a euro 30.987,41.
Detrazione d'imposta per canone di locazione spettante ai giovani per l'abitazione principale
Spetta ai giovani di età compresa fra i 20 ed i 30 anni che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale. Si
precisa che è necessario che l'unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei
genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione prevista è di euro
991,60 e verrà attribuita solo se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71. Tale detrazione d'imposta
spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto e, pertanto, potrà essere fruita oltre che per l'anno 2007
anche per gli anni 2008 e 2009.
ATIENZIONE Le detrazioni non sono cumulabili ma il contribuente ha diritto di scegliere quella a lui più
favorevole.
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NORME PER LA DETRAZIONE IRPEF 36%- 41%-50%
i INTERVENTI AGEVOLABILI
A) INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, LEGGE 457/78 ART. 31 LETIERE: a) Manutenzione
ordinaria, b) Manutenzione straordinaria, c) Restauro e risanamento conservativo, d) Ristrutturazione
Edilizia
B) ACQUISTO O ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI RISTRUTIURATI DA IMPRESE E COOPERATIVE EDILIZIE
C) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DELLE AREE BOSCHIVE (A PARTIRE DALL'ANNO 2002)
NOTA: per le spese di manutenzione ordinaria effettuate su unità immobiliari private non è possibile fruire
della detrazione, ma è possibile solo su parti comuni condominiali.
Nel corso degli anni, dal 1998 in avanti le leggi finanziare hanno ampliato l'ambito degli interventi agevolabili e
oltre a quelli sopraindicati sono ammessi al beneficio anche le spese finalizzate:
•
•
•
•
•
•
•
Alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali
All'eliminazione di barriere architettoniche sia sulle parti comuni che nei singoli appartamenti;
Al conseguimento di risparmi energetici;
Al contenimento dell'inquinamento acustico;
Alla realizzazione di ogni mezzo adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le
persone portatrici di handicap (ascensori e montacarichi);
Alla realizzazione di misure finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
All'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
I CHI PUO' BENEFICIARE DELL'AGEVOLAZIONE
L'agevolazione prevista per i vari interventi elencati nel paragrafo precedente è concessa alle persone fisiche,
residenti e non residenti, che a titolo idoneo posseggano o detengano l'immobile.
E precisamente:
•
•
•
•
•
•
•
Il proprietario o il nudo proprietario dell'immobile;
I titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso e abitazione)
Chi occupa l'immobile a titolo di locazione (inquilino) e o comodato (comodatario);
I soci di cooperative non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo
individuale;
I soci di cooperative a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi;
I soci delle società semplici;
Gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto
dell'intervento, purché sostenga le spese, e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
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[COSA BISOGNA FARE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE
Per fruire della detrazione i contribuenti sono tenuti ad osservare i seguenti adempimenti:
1.
Prima dell'inizio dei lavori (E SOLO PER GLI INTERVENTI INIZIATI PRIMA DEL 14/05/2011 )è necessario
inviare la comunicazione di inizio lavori, con raccomandata, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto 21 - 65100 Pescara, redatta su apposito modello, a cui
debbono essere allegate:
•
•
•
•
Copia della concessione, autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori;
I dati catastali (visure oppure domanda di accatastamento)
La fotocopia delle ricevute di pagamento dell'lci/IMU pagata a partire dal 1997, se dovuta;
Fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso di lavori
su parti comuni:
Dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori (in caso di detenzione in qualità di
inquilino o comodatario).
•
Per gli interventi sulle parti condominiali, tutta la documentazione può essere sostituita anche da una
certificazione dell'amministratore di condominio che attesti di aver adempiuto agli obblighi di legge.
2.
3.
4.
Inviare ali' Azienda Sanitaria Locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata A.R. La
comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di
sicurezza nei cantieri non prevedono l'obbligo della notifica preliminare alla ASL.
Le spese devono essere pagate con bonifico bancario (è ammesso anche il postale) da cui risulti la causale
del versamento( PER LE SPESE SOSTENUTE DAL 1° GENNAIO 2012 VA INDICATO L' ART.16-BIS DEL TUIR), il
codice fiscale del soggetto che paga (o i soggetti) e il codice fiscale del beneficiario del pagamento. Presso
le banche o gli uffici postali sono disponibili i modelli di bonifico appositi che riportano gli estremi di legge
relativi a questo tipo di agevolazioni, per cui deve essere cura del contribuente richiederli per effettuare i
pagamenti.
Conservare le fatture, le ricevute dei bonifici bancari o postali, che devono essere esibite a richiesta degli
uffici finanziari.
A pena di decadenza del beneficio fiscale, tutti gli adempimenti precedentemente illustrati, devono essere
rispettati, altrimenti la detrazione verrà recuperata dagli Uffici Finanziari.
DETRAZIONE 50%
Per le spese sostenute nel 2013 e per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 è prevista una
detrazione del 50%, ripartita in 10 rate di pari importo. La spesa su cui applicare la percentuale di detrazione
non può superare il limite di 96.000 euro al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di
48.000 euro.
DETRAZIONE 65%
Per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi relativi all'adozione di misure
antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica(articolo 16-bis, comma 1,lettera i, del
TUIR) le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013,su edifici ricadenti nelle zone
sismiche ad alta pericolosità(zona 1 e 2)di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274
del 20 marzo 2013, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta una
detrazione nella misura del 65%, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro
per unità immobiliare.
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SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI (DETRAZIONE DEL 50%)
Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio, è riconosciuta una detrazione del 50% in relazione alla spese sostenuta dal 6 giugno al 31 dicembre
2013 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+,finalizzati all'arredo
dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione spetta per spese di ristrutturazione sostenute dal 26
giugno 2012 al 31 dicembre 2013.La data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute
le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di
ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione. La detrazione spetta su un
ammontare massimo di 10.000 euro ed è ripartita in 10 rate annuali di pari importo e riferita alla singola
unità immobiliare. Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali,
oppure mediante carte di credito o carte di debito.
Le spese per l'acquisto di arredi sono agevolabili nell'ulteriore limite di quelle sostenute per i lavori di
ristrutturazione.
I SPESE SOSTENUTE DALL'ANNO 1998 ALL'ANNO 2001
DETRAIBILITA' DEL 41% per gli anni 1998/1999 o 36 % per gli anni 2000/2001
IMPORTO MASSIMO DELLA SPESA DETRAIBILE € 77.468,53 PER CIASCUN FABBRICATO, PER CIASCUN
CONTRIBUENTE E PER OGNI PERIODO D'IMPOSTA
POSSIBILITA' DI SCELTA DELLA DETRAIBILITA' IN 5O10 RATE ANNUALI
I SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2002
DETRAI BI LITA' DEL 36%
IMPORTO MASSIMO DELLA SPESA DETRAIBILE € 77.468,53 PER CIASCUN FABBRICATO, PER CIASCUN
CONTRIBUENTE E PER OGNI PERIODO D'IMPOSTA
RIPARTIZIONE OBBLIGATORIA IN 10 RATE
NOTA IMPORTANTE: NEL 2002 VIENE INTRODOTIO IL CONCEDO DI "MERA PROSECUZIONE DEI LAVORI
INIZIATI NEGLI ANNI PRECEDENTI", PER CUI SE I LAVORI ESEGUITI NEL 2002 CONSISTONO NELLA
CONTINUAZIONE DI LAVORI INIZIATI NEGLI ANNI PRECEDENTI, Al FINI DEL COMPUTO DEL TETIO MASSIMO DI€
77.468,53 SI DEVE TENERE CONTO ANCHE DI QUANTO SPESO NEGLI ANNI PRECEDENTI.
I SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2003, 2004, 2005
•
•
•
•
DETRAIBILITA' DEL 36% delle spese sostenute
E' OBBLIGATORIA LA RIPARTIZIONE IN 10 RATE ANNUALI
PER LE SPESE PER MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DEI BOSCHI LA RIPARTIZIONE E' MANTENUTA IN 5
RATE ANNUALI.
IMPORTO MASSIMO DELLA SPESA DETRAIBILE € 48.000 PER CIASCUN FABBRICATO E PER CIASCUN
CONTRIBUENTE.
ATTENZIONE ! Se i lavori realizzati nel 2003, 2004, 2005 sono una mera prosecuzione di interventi di
ristrutturazione iniziati negli anni precedenti, ai fini del calcolo dell'importo massimo delle spese
ammesse alla detrazione, € 48.000, si deve tener conto anche delle spese sostenute negli anni precedenti.
PER LE SPESE DI MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DELLE AREE BOSCHIVE IL LIMITE DI SPESA A DECORRERE
DAL 2003 E' AUMENTATO A EURO 100.000.
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[ NOVITA' 2003 {valida anche per gli anni successivi)
La ripartizione della detrazione può avvenire:
PER I SOGGETTI DI ETA' NON INFERIORE A 75 in 5 rate
PER I SOGGETTI DI ETA' NON INFERIORE A 80 IN 3 O 5 RATE
QUESTA RATEAZIONE PREVISTA PER I SOGGETII (ULTRA 75 E 80) E' APPLICABILE ANCHE ALLE SPESE
SOSTENUTE NEGLI ANNI PRECEDENTI PER CUI E' POSSIBILE RIDETERMINARE LA RATEAZIONE.
DAL 2004 E' AMMESSO IL PAGAMENTO NON SOLO CON BONIFICO BANCARIO MA ANCHE POSTALE
[SPESE SOSTENUTE NEL 2006 e NEL 2007
Sono confermate anche per il 2007 la tipologia di spese agevolabili come per gli anni precedenti.
A seguito del D.L. N. 223/2006 per le spese sostenute nel corso dell'anno 2006 si applicano i seguenti
criteri di detraibilità:
per le spese effettuate dal 1° gennaio al 30/09/2006 il limite della spesa rimane fissato a 48000 euro per
ogni contribuente avente diritto e per ogni unita' immobiliare, considerando anche le spese sostenute
negli anni precedenti, mentre la percentuale della detrazione è portata al 41%
b) per le spese effettuate dal 01/10/2006 il limite della spesa viene fissato a 48000 per ogni unità
immobiliare oggetto dell'intervento e la percentuale della detrazione torna al 36%.
a)
Alle spese sostenute dal 2000 al 2005 e per le spese relative al 2007 si applica il 36%
c)
Per gli interventi di manutenzione e salvaguardia delle aree boschive la percentuale della detrazione
rimane al 36% e al limite di spesa di 100000 euro come gli anni precedenti.
NOVITA' IMPORTANTE: il D.L. N. 223/2006 ha stabilito che tutte le fatture emesse dal 04/07/2006
devono, pena la decadenza dell'agevolazione, riportare distinto il costo della manodopera rispetto agli
altri costi.
CONDIZIONI PER LA RICHIESTA DELL'AGEVOLAZIONE RELATIVA ALLE RISTRUTIURAZIONI
IMMOBILI CENSITI O CON RICHIESTA DI ACCATASTAMENTO
ICl/IMU PAGATA
COMUNICAZIONE CON RACCOMANDATA, PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI, AL CENTRO DI SERVIZIO DI
PESCARA solo per interventi iniziati prima del 14/05/2011
-
COMUNICAZIONE ALL' A.S.L., CON RACCOMANDATA A. R., INDICANTE LA DATA DI INIZIO LAVORI
PRECEDENTE ALL'INVIO DELLA COMUNICAZIONE AL CENTRO DI SERVIZIO DI PESCARA (SE I LAVORI LO
RICHIEDONO)
LA RACCOMANDATA DEVE INCLUDERE:
ABILITAZIONI AMMINISTR. (SE NECESSARIE)
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I RIFERIMENTI CATASTALI (VEDERE LE VISURE)
PROVA PAGAMENTO I.Cl., se dovuta, dal 1997.
TABELLE RIPARTIZIONI MILLESIMI
DELIBERA ASSEMBLEA CONDOMINIALE
SE LA SOMMA DEI LAVORI SUPERA€ 51.645,69 E' OBBLIGATORIO, ENTRO I TERMINI DELLA PRESENTAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI RELATIVA ALL'ANNO IN CUI I LAVORI HANNO SUPERATO IL DETTO
IMPORTO, TRASMETTERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE LA DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
SOTTOSCRITTA DAL PROFESSIONISTA CHE HA CURATO PERSONALMENTE LE OPERE.
INOLTRE ....
PENA LA DECADENZA DAL BENEFICIO IL CONTRIBUENTE DEVE PRESENTARE AL CAAF E CONSERVARE
SEGUENTI DOCUMENTI:
COPIA DELLA COMUNICAZIONE DELLA DATA DI INZIO LAVORI CON RELATIVA RICEVUTA POSTALE DELLA
RACCOMANDATA
COPIA DELLA RACCOMANDATA INVIATAALL'ASL
FATIURE E RICEVUTE FISCALI CHE COMPROVANO LE SPESE SOSTENUTE
LA RICEVUTA DEL BONIFICO BANCARIO O POSTALE A FAVORE DELL'IMPRESA CHE HA ESEGUITO I LAVORI (IL
BONIFICO DEVE RIPORTARE: la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente avente diritto
all'agevolazione, partita IVA o codice fiscale del beneficiario)
QUIETANZE DI PAGAMENTO degli eventuali ONERI DI URBANIZZAZIONE
NEL CASO DI INTERVENTI SU PARTI COMUNI DI EDIFICI RESIDENZIALI IL CONDOMINO DEVE PRESENTARE
UNA CERTIFICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE CHE ATIESTI:
a)
b)
L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AGEVOLAZIONE
LA SOMMA DETRAIBILE PER IL CONTRIBUENTE
ACQUISTO O ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI RISTRUTTURATI
COOPERATIVE EDILIZIE (ai sensi dell'art. 31, c.1, lett.c. L.457 /78)
DA
IMPRESE
E
Dal 2002 la detrazione d'imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti
parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da
imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.
All'acquirente o assegnatario dell'immobile spetta una detrazione del 36% o 41% da calcolare su un
ammontare pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile risultante dall'atto di acquisto o
di assegnazione.
La detrazione spetta:
a) del 36% se il rogito è avvenuto dal 2002 al 2005,dal dal 1° ottobre 2006 al 30 giugno 2007, semprechè i lavori
di ristrutturazione siano stati ultimati entro il 31 dicembre 2006,e se il rogito è avvenuto dal 1•gennaio 2008 al
30 giugno 2012 semprechè i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1 • gennaio 2008 al 31 dicembre
2012
b)del 41% se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006
N.B. Per gli acquisti o assegnazioni effettuati dal 1 •ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la
percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e in caso di più soggetti comproprietari, il limite di
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spesa di euro 48.000 va ripartito tra gli stessi.
INTERVENTI ANNO 2011
Con il DI n. 70/2011 (Decreto Sviluppo) in vigore dal 14/05/2011 sono state apportate delle modifiche
importanti alla normativa che disciplina la detrazione del 36%, in particolare è stato soppresso l'obbligo di:
•
•
Inviare l'apposita Comunicazione all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara prima
dell'inizio dei lavori;
Esporre separatamente in fattura il costo della manodopera.
Questa semplificazione ha portato alla necessità di dover inserire direttamente nel modello 730 ulteriori dati
che in precedenza non erano richiesti:
•
•
•
i dati catastali identificativi dell'immobile
gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo(ad esempio,contratto di affitto.se i
lavori sono effettuati dal detentore
gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione
Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 02/11/2011 sono stati individuati i documenti
che il contribuente dovrà conservare ed esibire a richiesta degli Uffici in sede di controllo:
•
abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di
interventi(concessione,autorizzazione o comunicazione di inizio lavori)
Se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo:dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà(ai sensi
dell'ART. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 455) nella quale dovrà essere indicata la data di inizio lavori e dovrà
essere attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili,anche se non
necessitano di alcun titolo abilitativo,ai sensi della normativa edilizia vigente
•
•
•
•
•
•
•
domanda di accatastamento per immobili non ancora censiti
ricevute di pagamento dell'ICl/IMU,se dovuta
delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione
della spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali
comunicazione preventiva,indicante la data di inizio lavori, aWASL qualora sia obbligatoria secondo le
vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
fatture e ricevute fiscali attestanti le spese effettivamente sostenute
ricevute dei bonifici di pagamento
dichiarazione di consenso aWesecuzione dei lavori da parte del possessore, in caso di lavori effettuati
dal detentore dell'immobile,se diverso dai familiari conviventi
Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati(il
modello di comunicazione al Centro Operativo di Pescara può essere inviato successivamente alla data di
inizio lavori ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel
quale s'intende fruire della detrazione)
Anche per gli acquisti di box e posti auto pertinenziali il decreto legge n. 70/2011 ha sostituito l'obbligo della
comunicazione con l'indicazione dei DATI CATASTALI nella dichiarazione dei redditi.
Sempre in merito alla detrazione del 36% il legislatore è intervenuto con il DL 138 del 17/09/2011
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apportando una modifica alla normativa relativamente alla modalità di fruizione della detrazione ed in
particolare stabilendo che:
•
•
In caso di cessione dell'immobile la detrazione salvo diverso accordo tra le parti è trasferita
all'acquirente (per la parte non ancora fruita); la detrazione rimane in capo al cedente soltanto se
viene espressamente previsto nell'atto notarile.
La Sezione lii è riservata all'esposizione delle spese per le quali spetta la detrazione del 36% o 50%.
Difatti, a seguito della soppressione dell'obbligo di invio della Comunicazione preventiva all'Agenzia
delle Entrate a decorrere dal 14/05/2011, la sezione è divisa in 2 parti:
la sez. lii A dove vanno riportati i consueti dati richiesti per la determinazione della detrazione più la colonna
10 "N. d'ordine immobile" nella quale va attribuito un numero all'immobile oggetto di lavori iniziati nel
201l;la sezione lii B nella quale vanno riportati i Dati catastali identificativi degli immobili ed altri dati (se i
lavori sono effettuati dal conduttore o dal comodatario vanno indicati anche gli estremi di registrazione del
contratto di locazione o di comodato).
INTERVENTI ANNO 2012
•
•
•
•
•
Sono ammessi al beneficio della detrazione interventi finalizzati alla ricostruzione o ripristino
dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi a condizione che sia stato dichiarato lo
stato di emergenza.
BONIFICO, la mancanza degli elementi prescritti (CF ordinante, CF o PI beneficiario, Causale del
versamento L.449/1997 e art.16bis DPR 917 /86 per le spese sostenute dal 1• gennaio 2012) determina
la perdita dal diritto alla detrazione, a meno che il contribuente non provveda a ripetere il pagamento
mediante nuovo bonifico.
Per le spese sostenute a partire dal 26/06/2012 e fino al 30/06/2013 a prescindere dalla data di inizio
dei lavori, è stato previsto incremento della percentuale di detrazione dal 36% al 50%.
E' stato inoltre disposto aumento del limite massimo detraibile per unità immobiliare da 48.000 a
96.000 euro da ripartirsi tra gli aventi diritto.
Per i contribuenti con età superiore a 75/80 anni è stata abolita la possibilità di chiedere il rimborso
della detrazione in 3/5 rate annuali, per questo motivo per le spese sostenute nel corso del 2012 vige
obbligo di ripartizione in 10 rate annuali.
ONERi PER I QUALI E' RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 55%-65%
La detrazione d'imposta è pari al 55% per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° gennaio al 5 giugno
2013, 65% per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013.
Nel 730/2014 è possibile indicare le spese sostenute nell'anno 2013 per interventi finalizzati al risparmio
energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale anche rurale. Per gli interventi eseguiti a
decorrere dall'anno d'imposta 2009 spettava la detrazione d'imposta del 55 per cento da ripartire in cinque
rate annuali_di pari importo entro il limite massimo di detrazione previsto per ciascuna tipologia di intervento
effettuato(per il 2008 andava da un minimo di tre ad un massimo di dieci anni, mentre solo per l'anno 2007
c'era l'obbligo di ripartire la spesa in tre rate annuali) . Per il 2012 e il 2013 la detrazione va ripartita in 10
anni. E' stata introdotta una apposita comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate quando i lavori
proseguono oltre un periodo d'imposta. Tale modello deve essere utilizzato dai contribuenti che intendono
fruire della detrazione d'imposta del 55% relativamente ad interventi che proseguono oltre il periodo
d'imposta 2013.Le comunicazioni dovranno essere inviate all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via
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telematica entro il 31 marzo 2014.
Le tipologie di interventi previste sono:
a) riqualificazione energetica di edifici esistenti (COMMA 344);
b) interventi sull'involucro di edifici esistenti( COMMA 345);
c) installazione di pannelli solari(COMMA 346);
d)sostituzione di impianti di climatizzazione invernale(COMMA 347).
Con il Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011,l'obbligo di indicare il
costo della manodopera in fattura è stato eliminato
La prova dell'esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione dello stesso in catasto oppure dalla richiesta di
accatastamento, nonché dal pagamento dell'lmu, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la
fase di costruzione dell'immobile.
Possono fruire della detrazione coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio
proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati
effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico e i condomini nel caso di interventi effettuati
sulle parti comuni condominiali.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto
dell'intervento purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. In caso di vendita, o
di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene
trasferito rispettivamente all'acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si
trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Nel caso in cui le
spese sono state sostenute dall'inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato
non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario.
Si precisa che la detrazione del 55 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i
medesimi interventi, come ad esempio la detrazione del 36 per cento per il recupero del patrimonio edilizio.
È compatibile, invece, con altre agevolazioni di natura non fiscale come contributi o finanziamenti. In tal caso,
tuttavia, i contributi o incentivi ricevuti per la realizzazione di interventi per il risparmio energetico per i quali si
fruisce della detrazione del 55 per cento, dovranno successivamente essere assoggettati a tassazione separata.
Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la
realizzazione degli interventi che per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) ed alle opere
edilizie funzionali all'intervento destinato al risparmio energetico. Il pagamento delle spese deve essere
effettuato tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del
contribuente beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto in
favore del quale il bonifico è effettuato.
Il limite massimo di detrazione spettante va riferito all'unità immobiliare e pertanto va suddiviso tra i soggetti
detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'importo effettivamente
sostenuto. Anche per gli interventi su parti condominiali l'ammontare massimo di detrazione deve essere
riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio ad eccezione del caso in cui l'intervento si
riferisca all'intero edificio e non a parti di esso (spese per la riqualificazione energetica per le quali il limite
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massimo di detrazione di 100.000 euro l'ammontare della detrazione va ripartito tra i soggetti che hanno
diritto al beneficio).
Per fruire della detrazione del 55 per cento il contribuente deve:
•
•
acquisire la fattura in cui sia indicato il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione
dell'intervento;
acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai
requisiti tecnici richiesti. L'asseverazione sul rispetto degli specifici requisiti minimi rilasciata dal tecnico
abilitato può essere sostituita da una certificazione dei produttori nel caso in cui siano stati realizzati più
interventi sul medesimo edificio (ad esempio sostituzione di finestre comprensive di infissi, caldaie a
condensazione e valvole termostatiche a bassa inerzia termica per impianti di potenza nominale inferiore a
100 kW);
L' asseverazione sul rispetto degli specifici requisiti minimi rilasciata dal tecnico abilitato dal 11/10/2009
può essere sostituita con quella resa dal Direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere
realizzate
•
acquisire, al termine dei lavori, dal tecnico abilitato un attestato di certificazione energetica, in base alle
procedure indicate dagli enti locali, ovvero, in mancanza di dette procedure un attestato di qualificazione
energetica predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto del 19 febbraio 2007 del
Ministro dell'Economia e delle Finanze; ALLEGATO A
N.B. Dal 1 gennaio 2008 per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità
immobiliari e di installazione di pannelli solari, non è richiesto l'attestato di qualificazione energetica
N.B. Dal 15/08/2009 è venuto meno l'obbligo da parte del contribuente di acquisire l'attestato di
certificazione energetica.nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
•
redigere una scheda informativa sugli interventi realizzati che, deve contenere i dati identificativi del
soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento
eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, il costo dell'intervento al netto delle spese
professionali, l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione,il costo delle spese professionali; ALLEGATO
E o ALLEGATO F se l'intervento riguarda ESCLUSIVAMENTE la sostituzione di finestre comprensive di infissi
o l'installazione di pannelli solari
L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa, devono essere
rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad essi
attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, dottori
agronomi, dottori forestali, geometri, periti industriali o agrari. Possono essere redatti anche da un unico
tecnico abilitato.
N.B. Per gli interventi riguardanti la sostituzione di finestre ed infissi e la sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale di potenza nominale del focolare o di potenza elettrica non superiore a lOOkw,in
base alle nuove disposizioni previste dal D.M. 6 agosto 2009,l'asseverazione del tecnico:
•
può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori che attesta la conformità dei lavori
al progetto
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'
•
esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di
energia degli edifici e relativi impianti termici che, ai sensi dell'ART. 28,comma 1 della L. n°10 del 1991
occorre depositare presso le amministrazioni competenti
Per gli interventi riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (se i lavori sono ultimati a
partire dal 15/8/2009) non è più necessario far redigere dal tecnico abilitato l'attestato di
certificazione/qualificazione energetica e conseguentemente non va più inviato all' ENEA l'Allegato A.
[ COSA BISOGNA TRASMETTERE All'ENEA
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori devono essere trasmessi all'ENEA telematicamente(attraverso il sito
www.acs.enea.it ottenendo ricevuta informatica) i dati contenuti nell'attestato di certificazione
la scheda
energetica,ovvero nell'attestato di qualificazione energetica(ALLEGATO A),nonché
informativa(ALLEGATO E o F) relativa agli interventi realizzati.
Nei casi in cui la scadenza del termine di trasmissione sia precedente al 30 aprile 2008 o qualora la complessità
dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA, la documentazione
può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad:
ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile via Anguillarese n. 301-00123
Santa Maria di Galeria, Roma specificando come riferimento Detrazioni fiscali-riqualificazione energetica
NOVITA':
La data di fine lavori coincide con LA DATA DEL COLLAUDO ovvero dell'attestazione della funzionalità
dell'impianto
Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario:
•
conservare ed esibire, su richiesta, all'amministrazione finanziaria l'asseverazione, la ricevuta dell'invio
della documentazione all'ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute
del bonifico attestante il pagamento. Nel caso in cui gli interventi riguardino parti comuni di edifici
deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di
ripartizione delle spese. Nel caso in cui le spese siano state effettuate dal detentore deve essere
acquisita e cònservata la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori resa dal possessore.
Per fruire della detrazione non è necessario inviare alcuna comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro
Operativo di Pescara.
E' previsto che, per poter beneficiare della detrazione in esame con riferimento alla sostituzione di finestre e
infissi di edifici esistenti, nonché all'installazione di pannelli solari non è necessario che il contribuente
acquisisca la certificazione energetica dell'edificio ovvero l'attestato di qualificazione energetica predisposto
ed asseverato da un professionista abilitato
a) Spese per la riqualificazione energetica (comma 344}
Spese sostenute per la riqualificazione energetica. Sono tali gli interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di
energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio che permettono di
conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per
cento rispetto ai valori richiesti. Rientrano ad esempio la sostituzione o l'installazione di climatizzazione
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invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per
teleriscaldamento, con caldaie a biomasse gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici
e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche indicate richieste per la loro inclusione negli
interventi descritti ai punti successivi, il riscaldamento la produzione di acqua calda, interventi sulle strutture
opache orizzontale( coperture e pavimenti).
L'importo da indicare non può essere superiore a 181.818,18 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno
2013(55%),153.846,15 euro per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013(65%). Il soggetto che
presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione entro il limite massimo di 100.000,00 euro da ripartire in un
numero di quote annuali costanti pari a 5.
b) Spese per interventi sull'involucro degli edifici (comma 345)
Spese sostenute per interventi sull'involucro degli edifici. Sono tali le spese per interventi su edifici o parti di
essi relativi a strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura
e posa in opera di materiale coibente, di materiale ordinario, di nuove finestre compresive di infissi,
miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo a
condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18
marzo 2008.L'importo da indicare non può essere superiore a 109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5
giugno 2013(55%), 92.307.69 euro per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013(65%). Il soggetto
che presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione entro il limite massimo di 60.000,00 euro, da ripartire in
un numero di quote annuali costanti pari a 5.
c) Spese per l'installazione di pannelli solari (comma 346)
Spese sostenute per l'installazione di pannelli solari. Sono tali le spese per pannelli solari, anche realizzati in
autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua
calda ad uso domestico. L'importo da indicare non può essere superiore a 109.090,90 euro per le spese
sostenute fino al 5 giugno 2013(55%), 92.307.69 euro per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre
2013(65%). Il soggetto che presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione entro il limite massimo di
60.000,00 euro, da ripartire in un numero di quote annuali costanti pari a 5.
d) Spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione(comma 347)
Spese sostenute per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008
rientra in tale tipologia, anche la sostituzione integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernali con
impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. L'importo da
indicare non può essere superiore a 54.545,45 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013(55%),
46.153,84 euro per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013(65%). Il soggetto che presta
l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione entro il limite di 30.000,00 euro, da ripartire in un numero di quote
annuali costanti pari a 5.
IMPORTANTE:
Per gli interventi realizzati a partire dal 2008, quando essi consistono nella prosecuzione di interventi
appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del
limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti
NOVITA':
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COMUNICAZIONE PER LAVORI CHE PROSEGUONO OLTRE IL PERIODO D'IMPOSTA
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009 è stato approvato il modello di
comunicazione per i lavori relativi agli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo
d'imposta.
Le comunicazioni devono essere inviate ali' AGENZIA DELLE ENTRATE, esclusivamente in via telematica entro il
31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.
Il mancato assolvimento dell'adempimento nei termini previsti non comporta decadenza dal beneficio del 55%
ma solo irrogazione di una sanzione(in misura fissa)prevista dal legislatore per la tardiva trasmissione di modelli
di comunicazione. La comunicazione NON deve essere inviata se i lavori sono stati iniziati e conclusi nel
medesimo periodo d'imposta, né per i periodi d'imposta in cui non sono state sostenute spese.
RIEPILOGO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER COMPILARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
€
€
SE ISCRITTO, TESSERA D'ISCRIZIONE AL SINDACATO ANNO 2014
DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANNO PRECEDENTE MOD 730/2013 O MOD.UNIC0/2013, IN ASSENZA IL CUD 2013
redditi 2012.
€
€
DOCUMENTO D'IDENTITA' VALIDO PER EVENTUALE AUTOCERTIFICAZIONE
CODICE FISCALE O TESSERINO SANITARIO E DATI ANAGRAFICI DEL DICHIARANTE, DEL CONIUGE E DEI FAMILIARI A
CARICO
€
CERTIFICATI CATASTALI O ATTI NOTARILI PER REDDITI DA TERRENI O FABBRICATI (PROPRIETA', USUFRUTTO,
POSSESSO). PROSPETTO DI CALCOLO IMU DOVUTA 2013
€
In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi
per la cedolare secca produrre:
€
è necessario, per coloro che hanno esercitato l'opzione
o
visura catastale dell'immobile locato( dati relativi all'immobile)
o
contratto di locazione registrato( dati relativi alla registrazione del contratto)
o
lettera e ricevuta della raccomandata inviata al conduttore nella quale si rinuncia all'aumento del
o
canone indicato nel contratto
modello Siria o modello 69 ove previsto
CODICE FISCALE O PARTITA IVA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, N. DI TELEFONO, FAX, E-MAIL
DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA ( DATORE DI LAVORO) SE DIVERSO DA QUELLO INDICATO SUL MODELLO CUD CHE
EFFETTUERA' IL CONGUAGLIO
€
CERTIFICAZIONE DEI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, PENSIONE E ASSIMILATI (CUD 2014 REDDITI 2013):
o
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ( CIG)
o
o
€
MOBILITA', INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA E SPECIALE
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE- CO-CO-PROGETTO
o
PENSIONI ESTERE
o
PENSIONI INTEGRATIVE
o
GETTONI DI PRESENZA
o
o
BORSE DI STUDIO
LAVORI SOCIALMENTE UTILI
o
ASSEGNI PERIODICI PERCEPITI DAL CONIUGE IN CONSEGUENZA DI SEPARAZIONE LEGALE O DIVORZIO
DOCUMENTI ATTESTANTI ALTRI
REDDITI:
CERTIFICAZIONE
DIVIDENDI
DA AZIONI,
LAVORO AUTONOMO
OCCASIONALE, COMPENSI PERCEPITI PER ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA
€
RICEVUTE DI VERSAMENTO DI ACCONTO DELL'iRPEF ( DELEGHE BANCARIE MOD. F24)
€
DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE CREDITO D'IMPOSTA RIACQUISTO PRIMA CASA/ATTI NOTARILI
RICEVUTE E FATTURE DEGLI ONERI DETRAIBILI :
€
SPESE SANITARIE:
o
SCONTRINI ACQUISTO FARMACI DA BANCO CON DESCRIZIONE DEI FARMACI ACQUISTATI E INDICAZIONE
DEL CODICE FISCALE DEL SOGGETTO CHE SOSTIENE LA SPESA (scontrino parlante)
o
DISPOSITIVI MEDICI CONTRASSEGNATI DALLA MARCATURA
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o
PRESTAZIONI RESE DA MEDICI GENERICI COMPRESE VISITE E CURE DI MEDICINA OMEOPATICA
CERTIFICATI MEDICI PER USI SPORTIVI, PER PATENTE, PER PRATICHE ASSICURATIVE E LEGALl,DI
MALATTIA/INFORTUNIO
o PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE
o PRESTAZIONI MEDICHE CHIRURGICHE- DEGENZE OSPEDALIERE
o ANALISI, RICERCHE E INDAGINI RADIOSCOPICHE
o SEDUTE DI NEUROPSICHIATRIA-PSICOTERAPIA(fatture rilasciate dal medico specialista iscritto all'albo)
o PRESTAZIONI RESE DA SOGGETTI ABILITATI ALL'ARTE AUSILIARIA DELLA PROFESSIONE
SANITARIA(fisioterapista, podologo,biologo,dietista, ottico, odontotecnico ecc.)
o TERAPIE ESEGUITE NEI CENTRI AUTORIZZATI: GINNASTICA CORRETTIVA E DI RIABILITAZIONE, MASSAGGI,
FISIOTERAPIA,CURE TERMALI( è necessaria la PRESCRIZIONE MEDICA)
o ACQUISTO O AFFITTO PROTESl,APPARECCHI E ATTREZZATURE SANITARIE CLASSIFICATI COME
DISPOSITIVI MEDICI
o SPESE DI ASSISTENZA SPECIFICA SOSTENUTE PER ASSISTENZA INFERMIERISTICA E RIABILITATIVA, PER
PRESTAZIONI RESE DA PERSONALE IN POSSESSO DI QUALIFICA PROFESSIONALE
SPESE PER I MEZZI NECESSARI ALLA DEAMBULAZIONE E LOCOMOZIONE DEI
PORTATORI DI HANDICAP (
riconosciuti tali in base alla L. 104/92 o da Commissioni Mediche):
o ACQUISTO O AFFITTO DI POLTRONE E CARROZZELLE, STAMPELLE E ALTRE ATTREZZATURE NECESSARIE
ALLA DEAMBULAZIONE
o ACQUISTO DI FAX, COMPUTER, MODEM, STAMPANTE,TELEFONO VIVA VOCE (DICHIARAZIONE DEL
MEDICO CURANTE)
o REALIZZAZIONE DI RAMPE O TRASFORMAZIONE DELL'ASCENSORE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
o TRASPORTO IN AMBULANZA DI SOGGETTO PORTATORE DI HANDICAP
o ACQUISTO DI AUTOVEICOLI O MOTOVEICOLI ADATTATI PER CONSENTIRE LA LOCOMOZIONE DI
SOGGETTI CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITA' MOTORIE
o ACQUISTO DI AUTOVEICOLI, ANCHE NON ADATTATI, PER IL TRASPORTO DI NON VEDENTI E SORDOMUTI
o ACQUISTO DI AUTOVEICOLI, ANCHE NON ADATTATI, PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI CON HANDICAP
PSICHICO O MENTALE ,SINDROME DI DOWN, TITOLARI DI INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO
ACQUISTO DEL CANE GUIDA PER I NON VEDENTI
o
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€
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CONTRATTI DI MUTUO:
o MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
•
COPIA DEL CONTRATTO DI MUTUO
COPIA DEL CONTRATTO DI ACQUISTO
•
•
QUIETANZE DI PAGAMENTO DEGLI INTERESSI PASSIVI
•
FATTURE DI SPESE NOTARILI RELATIVE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI MUTUO
FATTURE DI SPESE NOTARILI RELATIVE ALLA COMPRAVENDITA
•
•
FATTURE DELL'INTERMEDIARIO
o MUTUI (ANCHE NON IPOTECARI) CONTRATTI NEL 1997 PER RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI
o MUTUI IPOTECARI CONTRATTI DAL 1998 PER LA COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE DELL'ABITAZIONE
PRINCIPALE
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
•
COPIA DEL CONTRATTO DI MUTUO
•
COPIA DEL CONTRATTO DI ACQUISTO
•
QUIETANZE DI PAGAMENTO DEGLI INTERESSI PASSIVI
•
COPIA FATTURE RELATIVE ALLE SPESE SOSTENUTE
•
COPIA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA O ALTRE ABILITAZIONI COMUNALI
ASSICURAZIONI VITA
o PREMI PER ASSICURAZIONE SULLA VITA, INFORTUNI, RISCHIO MORTE, INVALIDITA' PERMANENTE
SUPERIORE AL 5%, NON AUTOSUFFICIENZA NEL COMPIMENTO DEGLI ATTI QUOTIDIANI
o COPIA DEI CONTRATTI
SPESE PER LA FREQUENZA DI CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA, UNIVERSITARIA E DI SPECIALIZZAZIONE
UNIVERSITARIA, MASTER UNIVERSITARI, DOTTORATI DI RICERCA, CONSERVATORI, ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI
€
EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI
€
EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE ONLUS E A ISTITUTI SCOLASTICI
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EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Dispensa Raccoglitori 730
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Rev. 3 del 18/03/2014
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CONTRIBUTI ASSOCIATIVI VERSATI ALLE SOCI ETA' DI MUTUO SOCCORSO
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SPESE VETERINARIE
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SPESE FUNEBRI
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SPESE SOSTENUTE DAI GENITORI PER IL PAGAMENTO DI RETIE RELATIVE ALLA FREQUENZA DI ASILI NIDO
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iscrizione annuale e abbonamento, per ragazzi di età tra i 5 e i 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine
ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica
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spese per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro
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spese per i compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare
da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a 1000 euro
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SPESE PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETIA LA DETRAZIONE DEL
36%-50%-65%:
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BONIFICI BANCARI o POSTALI CON INDICATI ESTREMI DI LEGGE
FATTURE RELATIVE Al LAVORI ESEGUITI
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QUIETANZE DI PAGAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE
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COMUNICAZIONE E RICEVUTA POSTALE DELLA RACCOMANDATA CON LA QUALE E' STATA TRASMESSA
AL CENTRO DI SERVIZIO LA COMUNICAZIONE DELLA DATA DI INIZIO LAVORI
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COMUNICAZIONE All'ASL INDICANTE LA DATA DI INIZIO LAVORI
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QUIETANZA RILASCIATA DAL CONDOMINIO ATIESTANTE IL PAGAMENTO DELLE SPESE IMPUTATE AL
SINGOLO CONDOMINO
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PER GLI INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI LA DOCUMENTAZIONE PUO' ESSERE SOSTITUITA ANCHE DA
UNA CERTIFICAZIONE DELL' AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO CHE ATIESTI DI AVER ADEMPIUTO A
TUTII GLI OBBLIGHI PREVISTI Al FINI DELLA DETRAZIONE E LA SOMMA DI CUI IL CONTRIBUENTE PU0 1
TENER CONTO Al FINI DELLA DETRAZIONE
Con l'entrata in vigore del Decreto Legge N. 70 del 13 maggio 2011:
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i dati catastali identificativi dell'immobile
gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio,contratto di affitto, se i lavori
sono effettuati dal detentore
abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di
interventi( concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori)
Se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (a1
sensi dell'ART. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 455) nella quale dovrà essere indicata la data di inizio lavo-rii e
dovrà essere attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevofa·a:-,
anche se non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente
domanda di accatastamento per immobili non ancora censiti
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delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione de- :;; 5oesc:
per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali
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comunicazione preventiva, indicante la data di inizio lavori, ali' ASL qualora sia obbligatoria secorufa -:: ~
disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
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dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori da parte del possessore, in caso di lavar
detentore dell'immobile,se diverso dai familiari conviventi
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ACQUISTO MOBILI e/o di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) ffìr-c:. =z ili"~
dell'immobile oggetto di ristrutturazione dei contribuenti che fruiscono della detrazione del.>..;' ::rewrn.-rd
interventi di recupero del patrimonio edilizio:
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Ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante::;;;-::=
debito, documentazione di addebito sul conto corrente
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Fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e qll'a<-= ::I!!
acquisiti.
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SPESE PER RISPARMIO ENERGETICO 55%
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Bonifici bancari o postali CON INDICATI ESTREMI DI LEGGE
e Fatture o ricevute fiscali relative ai lavori eseguiti
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Asseverazione del tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti
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Attestato di certificazione/qualificazione energetica (ALLEGATO A)
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Scheda informativa (ALLEGATO E o F)
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Ricevuta della documentazione inviata all'ENEA
CONTRATTI DI LOCAZIONE EX LEGGE N. 431/98 RELATIVI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
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CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI UTILIZZATI COME ABITAZIONE PRINCIPALE A CONDIZIONE CHE
IL CONTRATTO SIA STATO STIPULATO O RINNOVATO SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE N. 431
DEL 1998 ART. 2 COMMA 3
o CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI UTILIZZATI COME ABITAZIONE PRINCIPALE DA LAVORATORI
DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO
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CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI O RINNOVATI Al SENSI DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431
DAGLI STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI AD UN CORSO DI LAUREA PRESSO UNA UNIVERSITA' SITUATA IN
UN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA
I RICEVUTE o FATTURE RELATIVE A ONERI DEDUCIBILI:
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CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI:
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QUIETANZA RELATIVA AL CONTRIBUTO AL SSN VERSATO CON IL PREMIO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA'
CIVILE PER I VEICOLI se eccedente i 40 €
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RICEVUTE BANCARIE O POSTALI RELATIVE A CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI VERSATI DA PARTICOLARI
CATEGORIE DI SOGGETTI {FARMACISTI, MEDICI, ECc.)
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RICEVUTE DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI, RICONGIUNZIONE PERIODI ASSICURATIVI, RISCATTO
PERIODO DI LAUREA
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ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO PER VERSAMENTI PREVIDENZIALI AL FONDO PENSIONE CASALINGHE
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CONTRIBUTI VERSATI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INAIL {ASSICURAZIONE CASALINGHE)
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CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VERSATI PER GLI ADDETTI Al SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI
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CONTRIBUTI E PREMI VERSATI ALLE FORME PENSIONISTICHE INDIVIDUALI
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CONTRIBUTI VERSATI Al FONDI INTEGRATIVI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
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CONTRIBUTI ED EROGAZIONI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE
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CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO{ONG), EROGAZIONI A UNIVERSITA' E A ENTI DI RICERCA PUBBLICA
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CONTRIBUTI Al CONSORZI OBBLIGATORI DI BONIFICA
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SPESE MEDICHE GENERICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA SOSTENUTE PER PORTATORI DI HANDICAP (LEGGE
104/92)
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BONIFICI O RICEVUTE RELATIVE A VERSAMENTI EFFETTUATI AL CONIUGE IN CONSEGUENZA DI SEPARAZIONE
LEGALE O DIVORZIO (servono la sentenza di separazione o divorzio, le ricevute di versamento/bonifici e il codice
fiscale dell'ex coniuge)
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CERTIFICAZIONE DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLA SPESA DA PARTE DELL'ENTE AUTORIZZATO CHE HA
RICEVUTO L'INCARICO DI CURARE LA PROCEDURA DI ADOZIONE DI MINORI STRANIERI
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