AMBITO TERRITORIALE CACCIA “ PIANURA E COLLINE BIELLESI BIELLA 1 ” Via Piave n° 16 – 13900 Biella (www.atcbi1.it - [email protected]) REGOLAMENTO PER L’ATTIVITA’ VENATORIA AL CINGHIALE PRATICATA A SQUADRE In ottemperanza alla D.G.R. n. 17-5754 del 6 maggio 2013 DISPOSIZIONI GENERALI La gestione faunistico-venatoria della specie cinghiale viene effettuata attraverso: o L’individuazione dei territori vocati per la caccia al cinghiale in conformità con il Piano Faunistico Provinciale; o Il mantenimento di densità delle popolazioni di cinghiale compatibili con le attività antropiche e con le altre componenti faunistiche; o La messa a punto di opere di prevenzione dei danni alle colture agricole e agli incidenti stradali; o La raccolta di dati e campioni biologici sui cinghiali abbattuti per indagini demografiche e sanitarie previste dalla normativa vigente e richieste dalle ASL territorialmente competenti; o La garanzia della pubblica incolumità sia di chi pratica tale forma di caccia, sia di chi pratica altre forme di caccia e sia di chi opera o frequenta gli ambienti rurali. Art. 1 SUDDIVISIONE TERRITORIALE 1. Sono costituiti, all'interno del territorio dell'ATC, due tipologie di settori di caccia al cinghiale • Settore A dove il cinghiale può esistere ed essere controllato all'interno della quale operano prioritariamente le squadre organizzate autorizzate e i singoli quando le squadre non sono in battuta. • Settore B dove la presenza della specie cinghiale deve essere limitata e all'interno del quale possono operare tutti i cacciatori che partecipano alla caccia regolamentata al cinghiale • Le zone di caccia del settore A, individuate in base a confini naturali e tenendo conto della superfici boscate e coltivate, sono in numero di 7. Tali aree così individuate verranno assegnate alle squadre regolarmente iscritte e autorizzate. 2. Previa richiesta scritta e conseguente autorizzazione rilasciata dall'ATCBI1, le squadre autorizzate possono operare anche all'interno del settore B. In caso di battute dagli esiti discutibili il Comitato di Gestione (il Presidente) dell'ATC potrà negare future autorizzazioni alla squadra coinvolta. 3. Le deliberazioni del Comitato di Gestione dell’A.T.C. BI 1 deve considerarsi parte integrante del presente regolamento. 4. Ogni modificazione della ripartizione del territorio vocato alla caccia al cinghiale avviene secondo le regole di cui ai commi precedenti e viene trasmessa a cura del Comitato stesso ai componenti delle squadre e alla Provincia di Biella. Art. 2 COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 1. Ogni cacciatore regolarmente ammesso all’esercizio dell’attività venatoria nell’A.T.C. BI 1 può partecipare alla formazione della squadra che dovrà essere composta da un numero minimo di 30 (TRENTA) cacciatori, per poter effettuare la cacciata in braccata, è necessario che vi partecipino almeno 12 (DODICI) cacciatori; 1 Approvato dal C. d. G il 25/02/2014 2. La squadra potrà esercitare l’attività venatoria in un solo A.T.C. e ciascun componente può aderire ad una sola squadra in Ambito Regionale durante la stessa stagione venatoria. 3. Qualora, durante la battuta , venga meno per qualsiasi ragione il numero minimo di 12 (DODICI) partecipanti, la stessa deve essere immediatamente sospesa. 4. Ogni squadra deve nominare un caposquadra e 2 (due) vice capisquadra. Art. 3 ISCRIZIONE DELLE SQUADRE 1. Le squadre che intendono esercitare la caccia al cinghiale, nella forma della braccata, sono tenute a presentare entro e non oltre il 30 Maggio di ogni anno apposita domanda di autorizzazione che dovrà contenere tassativamente: - nominativi del capo squadra e dei due vice capi squadra autorizzati a sostituirlo; - autocertificazione del caposquadra e dei due vice capi squadra di non essere incorsi in infrazioni della legge sulla caccia o del presente regolamento nelle due annate precedenti; - dati anagrafici di tutti i componenti della squadra corredato di: luogo e data di nascita, residenza ed indirizzo, numero di licenza di caccia e firma di adesione degli interessati - Sarà cura dell’A.T.C. BI 1 rilasciare apposita autorizzazione a ogni partecipante la squadra. 2, Il Comitato dell’Ambito impedisce l’iscrizione ai membri delle squadre che non risultino in regola con la legislazione di settore Nazionale o Regionale. Ove l’esclusione di questi ultimi comporti la riduzione del numero di componenti della squadra al sotto del numero minimo consentito di cui all’art. 3, il Comitato dell’Ambito nega l’iscrizione alla squadra. 3. al fine di distribuire uniformemente la pressione venatoria sulla specie cinghiale non possono essere ammesse un numero di squadre superiore al numero di zone individuate nella stagione venatoria precedente come vocate alla caccia a squadre. 4. Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. BI1 invia entro il 1° settembre di ogni anno alla Provincia su supporto informatico le aree delle zone in cui è effettuata la caccia a squadre e l'indicazione della distribuzione delle squadre su tali zone, nel caso in cui l'assegnazione sia fissa. Art. 4 Requisiti e compiti del caposquadra 1. I capi squadra e i due vice-capisquadra devono essere cacciatori in possesso dei requisiti previsti dalla DGR del 01.08.2008 n. 125-9449 o aver partecipato a un periodo di formazione, organizzato dal Comitato di Gestione non superiore a 6 ore e svolti da tecnici faunistici esperti nella gestione del cinghiale, che illustri la biologia e gestione del cinghiale, il suo riconoscimento in natura, biometria e metodi di raccolta dei dati biometrici, tecniche di controllo della specie, prova di maneggio in poligono delle armi con canna lunga ad anima rigata e ad anima liscia caricata con munizione a palla singola Il C.d.G. si riserva di stabilire la quota economica di partecipazione al succitato corso. 2. Il caposquadra o i suoi vice (che nel corso della stagione possono essere sostituiti comunicandolo tempestivamente all'A.T.C. solo per causa di forza maggiore) non devono essere incorsi nelle infrazioni di cui agli art. 30 e 31 della legge 157/1992 o in quelle dell'art. 40 della l.r. 5/2012, per le due annate precedenti alla designazione. 3. Il caposquadra o, in sua assenza, un suo vice deve essere sempre presente durante lo svolgimento della cacciata garantendone il regolare svolgimento e adempiendo alle formalità previste dal presente regolamento o altre disposizioni emanate dal Comitato di Gestione. 4. Il caposquadra deve assolvere i seguenti compiti: a) annotare, prima di ogni giornata di caccia nel registro di caccia al cinghiale i nominativi dei partecipanti e verificare che siano regolarmente iscritti nel registro degli aventi diritto; b) al temine della giornata di caccia deve redigere e controfirmare il registro giornaliero, dove verranno riportati tutti i dati richiesti. 2 Approvato dal C. d. G il 25/02/2014 5. in caso di mancato adempimento ai compiti del punto precedente da parte di un caposquadra il Comitato di Gestione può revocarne l’incarico e procedere alla sua sostituzione. Art. 6 LA SQUADRA 1. L’A.T.C. BI 1, con la collaborazione delle squadre, procederà alla tabellazione delle zone con appositi cartelli forniti dall’Ambito recanti la scritta “ATTENZIONE ZONA N. DI CACCIA AL CINGHIALE IN SQUADRA”. 2. L'attività di caccia deve essere segnalata tramite l'esposizione di tabelle riportanti la dizione “CACCIA AL CINGHIALE IN ATTO” lungo le strade o sentieri di accesso alla zona di caccia. Le tabelle devono essere rimosse al termine della cacciata. 3. La squadra è considerata presente e operativa se provvede ad apporre le tabelle di cui al comma precedente almeno entro un'ora prima dell'orario di apertura della caccia indicata sul tesserino venatorio. La mancata apposizione o rimozione delle tabelle a cacciata dichiarata chiusa, o l'assenza della squadra comporta la possibilità per il singolo cacciatore di accedere all'area. 4. Per una maggiore sicurezza ciascun partecipante alla cacciata deve indossare un abbigliamento appariscente e ben visibile sia sulla parte ventrale che dorsale. 5. Il cacciatore che nel corso della stagione venatoria, salvo giustificati motivi che saranno valutati in sede di comitato di gestione, non abbia partecipato ad almeno 6 giornate di caccia, realizzate dalla squadra di appartenenza, perderà il diritto ad iscriversi per la stagione venatoria successiva ad una qualsiasi squadra che eserciti la caccia nell’ATC BI1. La verifica sarà effettuata dal comitato dell’ambito. 6. Ogni iscritto alle squadre dovrà essere in possesso di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comitato di Gestione 7. La partecipazione alla cacciata a squadre comporta, ad ogni effetto, l'utilizzo di una giornata di caccia che deve essere annotata sul tesserino regionale. 8. Ogni squadra dovrà essere dotata di idoneo strumento di misura (dinamometro e/o bilancia) da utilizzare obbligatoriamente per rilevare il peso degli animali abbattuti durante la compilazione del registro a fine giornata. Art. 7 – Punto di verifica partecipanti alla battuta Ogni squadra individua e comunica all'A.T.C. BI1, all'interno o nei pressi della zona assegnata, un punto di ritrovo in cui devono confluire i cacciatori prima dell'inizio della battuta e darne comunicazione all’A.T.C. BI1. Il Capo Squadra, o suo delegato, dovrà garantire la possibilità di verifica agli organi di vigilanza. Art. 8 Armi e Munizioni. 1. La caccia al cinghiale nell’ATC si effettua esclusivamente con fucili ad anima liscia a non più di tre colpi e di calibro non superiore al calibro 12 esclusivamente a munizione a palla unica e, per i partecipanti alla caccia a squadre nominativamente autorizzati dall'ATCBI1, con fucile ad anima rigata di calibro superiore ai 7 mm (compreso il 270 W) a non più di tre colpi. Art. 9 – Controllo sanitario dei capi abbattuti Per i capi abbattuti si dovranno osservare le disposizioni sanitarie in merito emanate dalla Regione Piemonte. Al capo squadra compete l'obbligo di custodire la certificazione dell'avvenuto controllo sanitario. Art. 10 - Apposizione fascetta identificativa 3 Approvato dal C. d. G il 25/02/2014 Al fine di meglio identificare i capi abbattuti in relazione alle vigenti disposizioni sanitarie e per agevolare accertamenti sui capi abbattuti è fatto obbligo a capo appena abbattuto, prima di essere rimosso, inserire in un garretto o in un orecchio e provvedere a chiuderla in modo inamovibile, la fascetta identificativa fornita dall’ATC BI1. Tale fascetta potrà essere rimossa al momento della macellazione. Art. 11 OSPITI 1. Il caposquadra potrà richiedere all’A.T.C. almeno entro le 24 ore (ventiquattro) precedenti la cacciata, l’ammissione occasionale di cacciatori, fino ad un massimo di 5 (Cinque) purché questi siano regolarmente ammessi all’esercizio venatorio all’interno dell’ambito ed abbiano provveduto al versamento della quota prevista per la caccia del cinghiale in forma singola o siano ammessi in qualità di cacciatori temporanei; 2. I partecipanti occasionali concorrono alla formazione del numero minimo di “consistenza effettiva” per lo svolgimento della cacciata e devono essere annotati sul registro di caccia prima dell'inizio della cacciata Art. 12 REGISTRO CACCIA 1. All’inizio della stagione venatoria l’Ambito consegna a ogni caposquadra un Registro di Caccia suddiviso in giornate secondo il calendario venatorio con pagine numerate e vidimate dall’A.T.C. BI 1. 2. Sul Registro di Caccia devono essere annotati, per ogni singola battuta e prima del suo inizio, a cura del caposquadra o del vice: cognome e nome dei soggetti partecipanti, il caposquadra che guida la battuta ovvero del vice che ne fa le veci, nonché l’ orario di inizio della cacciata e la zona. 3. Nel corso di ogni battuta il Registro di Caccia deve sempre essere in possesso del caposquadra ovvero del vice che ne fa le veci e sempre disponibile per ogni controllo e dovrà essere compilato in ogni sua parte. 4. Al termine della cacciata devono essere indicati sul Registro di Caccia l’orario di ultimazione della battuta, il numero dei capi abbattuti, il loro peso, la loro età e il sesso presunti nonché la località dell’avvenuto abbattimento. Per le finalità proprie del presente regolamento, ogni squadra deve riconsegnare all’A.T.C. BI 1 entro e non oltre 15 giorni dalla chiusura dell’annata venatoria al cinghiale il Registro di Caccia fedelmente compilato, il quale provvederà a trasmettere i dati alla Regione Piemonte entro il 28 febbraio di ogni anno. Art. 13 MODALITA’ DI PRELIEVO 1. All’interno delle zone assegnate alla caccia a squadre la caccia alla specie cinghiale può essere effettuata con il metodo della braccata. 2. I cani impiegati dovranno essere gestiti in modo tale da limitare, per quanto possibile, il disturbo alle altre specie selvatiche presenti nell'area di caccia. Art. 14 ASSEGNAZIONE DELLE ZONE DI CACCIA 1. La scelta sul metodo di assegnazione a rotazione della zona di caccia ad ogni singola squadra rimane a totale insindacabile decisione del Comitato di Gestione ATC BI1 . Art. 15 QUOTE PARTECIPAZIONE 1. Come riportato nell’allegato “A” D. G. R. n. 125-9449 del 01.08.2008 ed agli “indirizzi e criteri in ordine all'ammissione dei cacciatori negli A.T.C. E nei C.A” della Regione Piemonte, il Comitato di gestione dell'A.T.C. BI1, entro il 31 marzo di ogni anno, può prevedere per ogni capo di cinghiale prelevato una quota economica compresa tra € 10,00 e € 60,00. In alternativa può 4 Approvato dal C. d. G il 25/02/2014 prevedere una quota economica per il cacciatore che intende esercitare l'attività venatoria al cinghiale a squadre nella misura da € 10,00 (dieci) fino ad un massimo di € 300,00 (trecento), tali importi possono avere valore cauzionale ed essere restituite, anche solo parzialmente, al termine della stagione venatoria. Le quote del cacciatore devono essere versate entro il 30 maggio e la ricevuta del pagamento allegata alla domanda di ammissione della squadra. 2. Le somme comunque introitate sono utilizzate per lo svolgimento dei compiti del Comitato di Gestione di cui all'art. 7 del D.G.R. N° 10-26362 del 28/12/1998 e s.m.i. e, prioritariamente, per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole. Art. 16 DIVIETI Fermi restando i divieti previsti della Legge 11.02.1992 n.157 e dalla l.r. 5/2012 nelle zone ricadenti nella disciplina di cui al presente atto, è vietato: Detenere ed usare munizione spezzata per tutto il periodo di apertura e chiusura della cacciata indicato sul registro di caccia al a) cinghiale; Abbattere per tutto il periodo della battuta un capo diverso dal cinghiale pena revoca della squadra. b) c) Esercitare la caccia al cinghiale a squadre senza il capo squadra o un suo sostituto, senza il numero minimo di “consistenza effettiva” dei cacciatori; d) Esercitare la caccia al cinghiale in altra zona da quella assegnata, salvo invito specifico di altra squadra autorizzata dall'ATC, e previa rinuncia della squadra invitata ad esercitare la caccia per quella giornata nella propria zona di competenza, da segnalare all'ATC 48 ore prima, sono ammessi 2 inviti al massimo per ogni squadra . e) Inseguire o abbattere il cinghiale nella zona assegnata ad un’altra squadra, anche se scovato e ferito nella propria zona di competenza; è ammesso solamente il recupero dei cani. Il capo ferito deve essere recuperato dal caposquadra, coadiuvato da due o tre cacciatori previo accordo con la squadra operante nella zona. Qualora il capo ferito trovi rifugio all’interno di zone protette il recupero deve avvenire in presenza di personale di Vigilanza; f) Il cacciatore che è stato iscritto come partecipante alla squadra di cacciata, in quel giorno non potrà esercitare nessun tipo di caccia finché iscritto nel registro di caccia come presente; g ) Nella stagione venatoria in corso, il cacciatore iscritto in una delle squadre non potrà esercitare la caccia al cinghiale in forma singola. Art. 17 SANZIONI 1. Per le violazioni al presente regolamento si applica, ove non sia già prevista specifica sanzione, la sanzione amministrativa prevista dalla legge regionale N°5 del 04/05/2012 art. 40 capo dd) 2. L'ATC si riserva di sospendere o revocare, nel caso di recidive, la squadra nel caso di violazioni al presente regolamento. 3. In caso di violazione dell'art. 6 comma 4 (abbigliamento alta visibilità) da parte di un qualsiasi componente la squadra, tutta la squadra verrà sospesa per una giornata, in caso di recidiva sarà revocata l'autorizzazione alla squadra Art. 18 NORME FINALI 1. E’ fatta salva l’applicazione di ogni vigente disposizione di Legislazione Nazionale e Regionale vigente. 2. Il presente Regolamento avrà validità per la stagione venatoria 2014-2015 in assenza di parere negativo da parte della Regione Piemonte e salvo urgenti necessità di circostanze Il Presidente Ugo Givonetti 5 Approvato dal C. d. G il 25/02/2014
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