2013 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE FAUNISTICOVENATORIA DEGLI UNGULATI REGIONE ABRUZZO TITOLO I Principi e disposizioni generali Art. 1 (Finalità) 1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati è finalizzata a garantire la conservazione delle specie, assicurando un equilibrato rapporto delle stesse con l'ambiente e con le attività antropiche presenti, nel rispetto degli obietti vi indicati nei Piani FaunisticoVenatori Provinciali di cui all'art. 10 della L.R. 10/2004. 2. Il regolamento emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della L.R. 10/2004, è orientato allo svolgimento di una corretta gestione faunistico-venatoria degli ungulati che consenta il raggiungimento di densità ottimali delle specie, attraverso la destinazione differenziata del territorio, la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. Art. 2 (Principi) 1. La conoscenza delle popolazioni di ungulati, della loro consistenza, della loro strutturazione in classi di sesso e di età, nonché del loro stato sanitario, è presupposto necessario per una corretta gestione delle specie. Le informazioni di cui sopra sono acquisite sulla base delle metodologie indicate dall' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nelle linee guida per la gestione degli ungulati. 2. Nelle aree omogenee ricadenti in parte in aree protette istituite ai sensi della legge n. 394/91, fino alla costituzione delle aree contigue, la gestione delle popolazioni di ungulati selvatici è concordata ed attuata congiuntamente dagli enti gestori del territorio (Aree protette e Province) attraverso appositi accordi promossi dalla Regione o dalle Province. 3. Gli interventi di reintroduzione o ripopolamento degli ungulati, previsti dai Piani Faunistici Provinciali in aree esterne ai Parchi Regionali e Nazionali, sono effettuati sulla base di piani di immissione approvati dalle Province previo parere dell'ISPRA. 4. Il prelievo venatorio degli ungulati può essere effettuato esclusivamente con le seguenti modalità: - Cinghiale: in forma collettiva, braccata e girata, in forma individuale con tecniche selettive; - Cervidi e Bovidi: esclusivamente in forma individuale con tecniche selettive, quali la cerca e l'aspetto, senza l'utilizzo dei cani, con esclusione di qualsiasi forma di battuta o braccata. E' ammesso l'utilizzo del cane da traccia unicamente per il recupero di capi feriti. A tale scopo i cani utilizzati devono essere in possesso di specifica abilitazione rilasciata dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana - ENCI - e il conduttore deve essere in possesso del requisito di cui al successivo art. 3 comma 1 letto f). In particolari situazioni ambientali, quando le forme di prelievo sopra menzionate si dimostrino inadeguate per il raggiungimento degli obiettivi di densità prefissati, la Regione su proposta della Provincia, sentiti gli ATC competenti per territorio, possono autorizzare piani straordinari di prelievo che oltre a fissare gli obiettivi quantitativi 2 indichino anche modalità diverse di intervento, previa acquisizione del parere ISPRA. I prelievi con tecniche selettive, in presenza di piani di abbattimento, preventivamente sottoposti al parere dell’ISPRA ai sensi dell’art. 11 quaterdecies comma 5 della legge 248/2005, sono effettuati in base alla biologia delle singole specie. Art. 3 (Figure tecniche abilitate alla gestione degli ungulati) 1. Le figure preposte alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati sono le seguenti: a) tecnico faunistico provvisto di laurea in discipline ambientali con specializzazione o Master nella gestione degli ungulati selvatici attestati o conseguiti presso una sede universitaria o presso l'ISPRA; b) istruttore faunistico-venatorio o perito faunistico in possesso di idoneo attestato; c) selecacciatore o selecontrollore: cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo delle singole specie di ungulati; d) cacciatore di cinghiale in forma collettiva abilitato al prelievo con la tecnica della girata; e) caposquadra per la caccia al cinghiale in forma collettiva con tecnica della braccata; f) conduttore di cani da traccia; g) conduttore di cani limiere; h) operatore abilitato ai rilevamenti biometrici; 2. Le figure di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) del comma 1 sono abilitate dalle Province, previa frequentazione di specifici corsi di formazione, nel rispetto delle linee guida ISPRA, e a seguito del superamento di apposite prove d'esame. 3. Le Province, per comprovate esperienze in materia di gestione faunistica maturate anche attraverso incarichi tecnico/organizzativi rivestiti nell’ambito della gestione faunistica e venatoria, possono riconoscere le figure di cui al comma 1, lettera b), escludendoli 3 dall’obbligo di frequentazione dei corsi di cui al presente comma. Per gli ultrasettantenni possono essere predisposti specifici percorsi formativi. 4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono, di norma, organizzati dagli ATC o dalle Associazioni Venatorie. I programmi di tali corsi, redatti secondo le linee guida ISPRA, sono preventivamente approvati dalla Provincia. Al termine del corso deve svolgersi apposita prova finale sotto forma di quiz a risposta multipla, per un massimo di 30 domande ed eventuale prova di tiro. La Provincia nomina il presidente della commissione di esame, che potrà farsi coadiuvare da un massimo di tre esperti. La commissione beneficia del solo rimborso spese posto a carico della struttura organizzatrice. 5. Tutti i corsi effettuati precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento già sottoposti al parere dell’ISPRA sono riconosciuti dalla Regione Abruzzo. 6. Le abilitazioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) del comma 1 hanno validità su tutto il territorio regionale. Le Province ai sensi del comma 2, rilasciano gli attestati di idoneità. Art. 4 (Deleghe e surroghe) Le attività di cui al presente regolamento sono di norma svolte dagli ATC sotto il controllo e la supervisione della Provincia nella logica della divisione di funzioni tra gestione e verifica e controllo. La Regione attua i compiti diprogrammazione, indirizzo e coordinamento delle attività di cui il presente regolamento, esercitando ove necessario i poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. 10/04. 4 Art. 5 (Accesso al prelievo degli ungulati) 1. I periodi per l’accesso al prelievo con tecniche selettive sono stabilite dal calendario venatorio regionale. 2. L'accesso al prelievo degli ungulati in Abruzzo da parte di cacciatori non residenti nella Regione è subordinato all’iscrizione ad uno degli ATC abruzzesi, e previo accertamento da parte del medesimo ATC del possesso di titolo abilitante equipollente a quelli di cui al precedente art. 3, comma l. 3. L'equipollenza del titolo abilitante in possesso dei cacciatori non residenti è effettuato verificando la corrispondenza dei contenuti didattici dei percorsi formativi da essi sostenuti con quelli indicati dall'ISPRA. 4. Le Province approvano annualmente i piani di prelievo degli ungulati suddivisi per specie sesso e classe di età, per ATC e comprensori di gestione. Gli ATC assegnano ai singoli cacciatori il numero e la classe sociale (in termini di sesso e classe di età) dei capi da abbattere. Tale assegnazione, ove numericamente inferiore rispetto ai cacciatori ammessi al prelievo, avviene in base alla creazione di specifiche graduatorie basate su criteri meritocratici, prevedendo anche sistemi che consentano la rotazione nell'attribuzione delle diverse classi d'abbattimento in funzione dei capi assegnati negli anni precedenti. I capi da abbattere 5 sono assegnati in modo nominale ai singoli cacciatori. 5. Per esercitare il prelievo selettivo degli ungulati in Abruzzo, i cacciatori devono fare richiesta di iscrizione ad un ATC della Regione. Ove ammessi oltre alla quota di iscrizione possono essere chiamati a versare una quota aggiuntiva, il cui importo è stabilito dalla Giunta Regionale. I cacciatori iscritti, che prestano lavoro gestionale volontario, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta Regionale, possono essere esclusi dal pagamento del contributo economico in favore degli ATC. 6. Gli ATC, utilizzano il contributo di cui al comma 5. per le attività di gestione delle popolazioni di ungulati appartenenti alle specie cacciabili, compreso la prevenzione e il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole e zootecniche. TITOLO II Gestione faunistico-venatoria dei cervidi- Principi Generali Art. 6 (Piani di Gestione e di prelievo dei cervidi) 1. Le Province su proposta degli ATC, adottano entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo un Piano Quinquennale di Gestione dei Cervidi. Per la gestione dei cervidi, in particolare capriolo e cervo, il territorio agro-silvopastorale di ciascuna provincia viene, nell’ambito del Piano di cui al co. 1, suddiviso, secondo le Linee Guida ISPRA, in comprensori omogenei che possono interessare uno o più comuni. Per il cervo può coincidere anche con il territorio dell’intero ATC. A sua volta il comprensorio può essere suddiviso per distretti di gestione, intesi come territori il più possibile omogenei che contengano unità di popolazione autosufficienti, le cui dimensioni per il capriolo sono sub-comunali, per i cervi sono almeno comunali o interessanti il territorio di più comuni contermini. A titolo esemplificativo per il capriolo la superficie del distretto può oscillare tra 1.500 e 5.000 ettari, per il cervo la superficie del comprensorio può oscillare tra 25.000 e 6 120.000 ettari e quella dei distretti tra 5.000 e 20.000 ettari. Per ogni comprensorio faunistico di gestione e per ogni distretto devono essere identificate le densità obiettivo ottimali, espresse come numero di capi ogni 100 ettari di territorio, inteso come superficie territoriale idonea alla specie, avuto presenti le compatibilità agricolo-forestali. Nella tabella sottostante vengono forniti i valori di riferimento delle densità obiettivo per Cervo e Capriolo (i valori possono variare in funzione delle condizioni agricolo-forestali locali e della necessità di non acuire i conflitti sociali con il mondo agricolo). Capriolo Cervo Densità di indicative riferimento di 10 -30 capi /100 ha 1,5riferimento - 6 capi/lOO ha 2. I Piani Quinquennali devono contenere: a) la carta della vocazioni faunistiche; b) l'individuazione dei Comprensori faunistici e dei distretti di gestione; c) gli obiettivi quantitativi e temporali di attuazione del piano; d) l'indicazione delle modalità per gli interventi di miglioramento ambientale e per la prevenzione dei danni; e) le modalità di rilevazione e la localizzazione degli eventuali danni causati dai Cervidi; f) l'indicazione dei tempi e delle modalità di effettuazione dei censimenti di popolazione; g) l'indicazione dei tempi degli orari e delle modalità dei prelievi che saranno poi recepiti dal calendario venatorio regionale; h) l'indicazione delle modalità e tecniche di recupero di eventuali animali feriti; i)Indicazioni per la predisposizione della modulistica relativa alle schede di abbattimento e ai rilievi biometrici; j) Le modalità per la verifica, a campione, dei capi prelevati; k)La tipologia dei mezzi di marcatura, inamovibili, da applicare al capo abbattuto prima della rimozione dal sito di caduta. I Piani quinquennali sono articolati su Piani di Prelievo Annuale per ciascuna delle specie. La scadenza del primo piano quinquennale coincide con quella del Piano Faunistico Venatorio Provinciale e può essere prorogato fino all’adozione del nuovo piano. 3. I Piani di Prelievo Annuale devono contenere: a) Il riepilogo dei dati dei prelievi dell’anno precedente, incluso lo sforzo di caccia, con una breve nota sui dati biometrici ed eventualmente sanitari rilevati con il calcolo dello scarto tra il prelievo programmato e quello realizzato per ciascuna specie e per ciascun distretto; b) I dati dei censimenti annuali confrontati con i censimenti dell’anno precedente ed una breve valutazione dello stato delle popolazioni censite; c) L'individuazione in cartografia 1:25.000 o su ortofotocarte 1:10.000 delle "aree di prelievo". Tali aree restano orientativamente fisse e sono da considerare tali anche se comportano spostamenti nel raggio di 200 metri; 7 d) Il numero dei capi oggetto di prelievo, suddiviso per specie, classi di sesso ed età; e) Modalità di censimento e periodi in cui sono stati effettuati, percentuale superficie censita riferita sia alla superficie complessiva di distretto sia a quella boscata (nel caso dei censimenti in battuta), e trattamento statistico dei dati raccolti; 4. I Piani di Prelievo Annuali, individuano altresì: a) Le modalità per il controllo a campione dei capi abbattuti, dei quali può essere controllata anche la sola testa privata della mandibola a sua volta scarnita e unita alla prima, per la verifica dell’età tramite la tavola dentaria; b) le modalità e i tempi di trasmissione della modulistica di cui al comma 2, lettera i); c) un referente locale per ciascun distretto con funzione di coordinamento dei cacciatori assegnati a quel distretto al fine di assicurare i necessari adempimenti operativi e gestionali. I referenti sono individuati tra le figure tecniche di cui al comma 1 dell'art. 3, lettera a), b) o c), con riferimento alla specie oggetto di caccia. 6. Il Piano Quinquennale e i Piani di Prelievo Annuali sono subordinati, per la loro adozione, al parere preventivo dell'ISPRA. 7. Ai fini di un'ottimale gestione faunistico-venatoria delle popolazioni di cervo, la Regione può stipulare con le Regioni confinati interessate, nonché con gli Enti gestori delle aree protette, specifici protocolli per la gestione ed il prelievo. Art. 7 (Armi da impiegare per il prelievo in forma selettiva dei cervidi) 1. Il prelievo selettivo dei cervidi può essere effettuato utilizzando esclusivamente armi con canna ad anima rigata e caricamento singolo manuale, munite di cannocchiale di puntamento. 2. Sono ammessi altresì fucili a 2 o 3 canne (combinati ed express) con obbligo, in azione di caccia, dell'uso esclusivo della canna ad anima rigata. Nel caso del prelievo del cervo il calibro minimo utilizzabile è pari a 7 mm o 270 millesimi di pollice. 3. A fini della prevenzione delle malattie legate al piombo, come il saturnismo consigliato l'utilizzo esclusivo di munizioni atossiche. A tal fine la Regione Abruzzo promuoverà apposita campagna di sensibilizzazione presso tutte le armerie della Regione. 8 TITOLO III Gestione faunistico-venatoria del cinghiale Art. 8 (Piani di Gestione e regolamentazione della caccia al cinghiale) 1. Entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento la Provincia, su proposta degli ATC predispone un Piano quinquennale per la gestione del cinghiale. 2. Il Piano quinquennale per la gestione del cinghiale deve indicare la destinazione differenziata del territorio di cui al successivo art. 9 le densità agro-forestali(DAF) compatibili e la programmazione degli interventi di gestione quali miglioramenti ambientali, metodi di prevenzione e contenimento dei danni al patrimonio agricolo-zoo tecnico, quantificazione delle presenze minime certe, piani di prelievo, controlli quantitativi e qualitativi dei prelievi. 3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 la Provincia si avvale dell' ATC competente per territorio, ai sensi dell'art. 31, comma 2, letto h, della L.R. 10/2004. 4. Il piano di gestione quinquennale deve inoltre prevedere: - I modalità con le quali i selecontrollori intervengono durante le operazioni di controllo ai sensi dell'art. 44 della L.R. 10/04. 9 I selecontrollori che appartengono alla squadra di caccia assegnataria di una zona operano con precedenza nei confronti dei rimanenti selecontrollori ammessi al prelievo nella medesima zona. Ogni selecontrollore avrà assegnata, dall’ATC competente, una zona di controllo. I criteri di assegnazione prenderanno in considerazione i seguenti parametri in ordine di priorità: - comune di residenza del selecontrollore; proprietà o conduzione di fondi nei comuni ricadenti nella zona di controllo; zona di controllo assegnata negli anni precedenti; squadra di caccia al cinghiale a cui risulta iscritto nell’anno precedente; partecipazione ai censimenti primaverili delle popolazioni di ungulati. - Il piano di assestamento annuale è predisposto dall’ATC e approvato dalla Provincia. Il Piano di Assestamento predisposto dall’ATC previa consultazione con i responsabili delle squadre di caccia al cinghiale e le organizzazioni professionali agricole. Il piano di assestamento annuale deve contenere: i dati sui prelievi dell’anno precedente suddivisi per squadra e per territorio; la percentuale di realizzazione del prelievo programmato; il piano di prelievo annuale suddiviso per squadre assegnatarie del territorio; i dati relativi ai danni causati dalla specie nell’anno precedente e la loro georeferenziazione con il raffronto anno su anno per verificarne l’evoluzione; gli interventi per la prevenzione dei danni effettuati nell’anno precedente, descritti per tipologia e importo monetario speso, nonché gli interventi programmati e la relativa spesa presunta; le altre azioni utili all'accertamento della presenza e della localizzazione della specie cinghiale. L’ATC provvede, entro il 15 di maggio di ciascun anno, a predisporre il piano di assestamento annuale e ad inviarlo alla Provincia che può richiedere integrazioni e chiarimenti, entro i successivi 30 giorni per procedere alla loro approvazione entro il 15 di luglio. Per l'espletamento di tali funzioni l' AT.C. può avvalersi anche dei tecnici della Provincia. La Provincia, su proposta degli ATC, può stabilire annualmente l’ammontare del contributo massimo che può essere richiesto ai cacciatori che esercitano la caccia al cinghiale in forma individuale e collettiva al fine di concorrere agli oneri conseguenti al risarcimento dei danni causati dalla specie e alla prevenzione dei danni. Tale contributo, determinato in forma monetaria e di prestazioni di lavoro volontarie equivalenti, dovrà essere comunicato alle squadre, prima dell' inizio della stagione venatoria. La mancata corresponsione dello stesso, nei tempi e nei modi comunicati dall’ATC, comporterà la sospensione dall'attività di prelievo fino al saldo di quanto dovuto. Nelle distretti di caccia al cinghiale di cui al successivo art. 9 devono essere attuati da parte delle squadre assegnatarie del territorio e ciascuna nel proprio: a) la prevenzione dei danni alle colture agricole; b) la realizzazione dei conteggi di popolazione ed eventuale stima della presenze 10 anche mediante l’annotazione al termine di ogni battuta dei capi avvistati e non abbattuti; c) il completamento del Piano annuale di prelievo del cinghiale. Le squadre assegnate alle zone di caccia e i cacciatori di selezione hanno l'obbligo di assicurare la propria collaborazione alla realizzazione di quanto richiesto dall' A T .C .. La mancata o negligente collaborazione potrà essere sanzionata dalla Provincia, su proposta dell’ATC. Art. 9 (Destinazione differenziata del territorio) 1. La Provincia, nel Piano di gestione quinquennale del cinghiale di cui al comma 1 dell'art. 8, suddivide, su proposta dell’ATC, il territorio in area vocata per la specie e in area non vocata. Nell’area vocata procede alla suddivisione in distretti di gestione, di norma coincidenti con i territori comunali, in cui viene perseguito l'obiettivo della conservazione e gestione della specie,individuando per ciascun distretto la densità agro-forestale compatibile (DAF), espressa in numero di capi per 100 ettari, con lo scopo di mantenere le presenze ad un livello compatibili con le esigenze dell’agricoltura e della restante fauna selvatica. All’interno di ciascun distretto il territorio viene suddiviso in aree di caccia la cui dimensione può oscillare da 800 a 1.500 ettari. Ciascuna area viene assegnata ad una squadra. 2. Il territorio non vocato rappresenta l'area nella quale la presenza del cinghiale è da ritenere incompatibile con la salvaguardia delle colture agricole e delle altre specie selvatiche. In tale territorio la DAF deve tendere a 0 e la gestione faunistico-venatoria del cinghiale è organizzata mediante interventi tesi ad escluderne la presenza. Le tecniche di caccia al cinghiale da impiegare, di norma, in tali aree sono le seguenti: girata da appostamento fisso con arma a canna rigata munita di ottica di puntamento con o senza 11 ausilio di sorgente luminosa individuale a singolo con cane limiere alla cerca senza l'ausilio del cane 3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 la Provincia programma il prelievo venatorio, anche attraverso la differenziazione delle tecniche di caccia, garantendo comunque la possibilità di utilizzo delle differenti tecniche previste nel presente regolamento. 4. Nel territorio non vocato le Provincie, su proposta motivata degli ATC, possono autorizzare interventi di caccia con la tecnica della battuta accertata l’inefficacia di altre tecniche. Art. 10 (Modalità e periodi di caccia al cinghiale) 1. La caccia al cinghiale è consentita esclusivamente attraverso le sotto elencate tecniche: - caccia in forma collettiva con il metodo della braccata, con cani da seguita; - caccia in forma collettiva con il metodo della girata, con cane limiere provvisto di specifica abilitazione ENCI; - caccia in forma individuale all'aspetto con arma a canna rigata munita di ottica di puntamento con l’ausilio o meno di sorgente luminosa; - caccia in forma individuale con cane limiere provvisto di specifica abilitazione ENCI; - caccia in forma individuale alla cerca senza l'ausilio del cane. 2. La caccia al cinghiale in forma collettiva, nelle zone assegnate alle singole squadre di caccia, è consentita nei giorni di mercoledì, sabato e domenica e festivi, con esclusione del martedì e venerdì. 3. La caccia nelle altre forme è consentita in tutti i giorni di caccia ad esclusione del martedì e venerdì. 4. La caccia all’aspetto con metodi selettivi può essere praticata da 2 ore prima del sorgere del sole a 3 ore dopo il tramonto. 5. Nel territorio assegnato svolge la caccia esclusivamente la squadra assegnataria. 12 Art. 11 (Squadre di caccia e modalità di caccia in forma collettiva) 1. La caccia al cinghiale in forma collettiva è permessa con i metodi della braccata e della girata, alle sole squadre regolarmente iscritte in un registro predisposto dalla Provincia e gestito dall’ATC. 2. L'iscrizione al Registro deve essere richiesta dal Caposquadra all’ATC attraverso la compilazione di una domanda, in carta libera, contenente i dati anagrafici del richiedente, la denominazione della squadra, e l’elenco dei cacciatori iscritti con dati anagrafici e numero di porto d’arme. Per il rinnovo annuale vanno solo segnalate le eventuali variazioni del richiedente e degli iscritti. 3. L’ATC, esaminate le domande ed accertata la regolarità e completezza delle stesse provvede all'iscrizione delle squadre al Registro dell’ATC, dandone comunicazione alla Provincia ed ai Capisquadra. Ciascuna Squadra deve essere composta da un numero di componenti adeguato all'estensione del territorio assegnato, con un minimo di 20 cacciatori, ivi compresi il Caposquadra ed almeno due Vice-Capi squadra. Ogni cacciatore può essere iscritto ad una sola squadra sul territorio regionale. 4. L’ATC consegna ad ogni squadra, un Registro di Battuta, contenente i verbali di battuta, uguale nella forma per tutte le squadre operanti nella Provincia, con pagine numerate e vidimate, in cui sono prestampati tutti dati identificativi della squadra, il numero dei 13 componenti e relativo elenco. All’inizio di ogni giornata di caccia, oltre ad indicare data e luogo di svolgimento della battuta, gli iscritti presenti appongono la loro firma in corrispondenza della casella con il loro nome. La casella degli assenti viene barrata prima dell’inizio della battuta. L termine di ogni giornata di caccia, negli appositi spazi prestampati del registro, vanno indicati i capi abbattuti suddivisi per sesso e nelle due classi di età: giovani ed adulti. Ai fini della valutazione delle popolazioni, sul medesimo registro, per ogni battuta, può essere richiesta l’indicazione dei capi avvistati e non abbattuti. 5. Per l'effettuazione della braccata, deve essere presente almeno 10 iscritti al registro. 6. Per l'effettuazione della braccata le mute dovranno avere una composizione il più possibile omogenea con cani specializzati per la caccia al cinghiale. 7. Nella composizione delle squadre è consentita la presenza di cacciatori non residenti nella regione Abruzzo, ammessi nell’ATC nel quale insiste la squadra, fino ad un massimo di un quarto del totale dei componenti la squadra stessa. 8. A partire dalla stagione venatoria 2015-16 i capi squadra e i vice-capi squadra delle squadre di caccia in battuta devono essere abilitati ai sensi della lettera e) dell’art. 3. Nelle more dell’abilitazione potranno svolgere la funzione di capo squadra e di vice coloro che lo hanno svolto nella stagione 2013-14. 9. La caccia al cinghiale nella forma della di girata, si esercita di norma nel terreno non vocato. Le squadre per la caccia in girata devono essere composte da un numero di cacciatori compreso tra 8 e 20, incluso un Caposquadra ed almeno due Vice-Capisquadra. Il Caposquadra ed i due Vice-Capisquadra devono essere titolari della qualifica di cui alle lettere c) e d), comma 1, dell' art. 3. Dei restanti componenti la squadra di girata, almeno il 50% dovrà essere in possesso della medesima qualifica. Entro due anni dall' approvazione del regolamento, tutti i componenti la squadra di girata devono essere abilitati ai sensi dell'art. 3. I conduttori dei cani dovranno essere in possesso della qualifica di conduttore di cani limiere. I cani utilizzati dovranno essere in possesso del brevetto di cane limiere rilasciato dall'ENCI. 10. Prima dell’effettuazione della girata, sul luogo del raduno, deve essere compilato ad opera del caposquadra o suo delegato, il verbale di girata. Per l’effettuazione della girata è necessario la presenza del numero minimo di 8 cacciatori, incluso i conduttori dei cani. Il numero massimo di cani impiegabili con funzione di limieri è di 3. 11. A ciascuna girata possono partecipare cacciatori non appartenenti alla squadra, definiti ospiti, in misura non superiore ad un quarto dei componenti presenti alla battuta stessa. Gli ospiti devono essere in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 3 o equipollente. 12. Entro il 15 maggio di ogni anno il Caposquadra deve richiedere all’ATC la conferma dell' iscrizione della propria squadra al Registro dell’ATC dichiarando: le eventuali modifiche nella composizione della squadra o l'iscrizione al registro per le 14 nuove squadre; 12. Per la stagione venatoria 2014-15 la funzione di Caposquadra, nelle squadre per la girata, potrà essere svolta dai Capisquadra che hanno operato nella stagione venatoria 2013-2014, anche se non in possesso della qualifica di cui alla lettera d) dell' art. 3 "Caposquadra per la caccia al cinghiale in girata". A partire dalla stagione venatoria 2015/16 la qualifica di "Caposquadra per la caccia al cinghiale in girata" diventa requisito obbligatorio per ricoprire il ruolo di Caposquadra e di Vice. Art. 12 (Zone di caccia al cinghiale) l. Entro il 30 giugno 2014 l’ATC, d’intesa con la Provincia, all'interno dei distretti di gestione, individua le zone di caccia al cinghiale da assegnare alle squadre sulle quali praticare in forma esclusiva tale caccia. 2. Le zone di cui al comma l devono essere costituite da un'area continua, di estensione superficiale compresa tra 800 e 1.500 ettari, con i confini corrispondenti ad elementi fissi facilmente determinabili ed individuabili quali strade, fossi, ecc. Non costituiscono interruzione alla continuità territoriale elementi quali strade, ferrovie, corsi d'acqua e simili. L'assegnazione delle zone viene effettuata per l’intera durata del piano quinquennale di gestione del cinghiale ed è rinnovabile. 3. A ciascuna squadra regolarmente iscritta al Registro dell’ATC e sulla base della richiesta formulata dalla stessa squadra, l’ATC assegna una sola zona su cui praticare in forma esclusiva la caccia al cinghiale. 4. Le squadre assegnatarie delle zone di caccia devono essersi dotate al momento di presentare la richiesta di assegnazione del territorio di apposito regolamento (Regolamento per la caccia al cinghiale in braccata) su fax simile di regolamento predisposto dalla Provincia su proposta degli ATC. Tale regolamento deve disciplinare la vita interna della squadra come le modalità per l’iscrizione alla squadra, l’elezione del capo squadra e dei suoi vice, della elezione del consiglio di gestione, oltre a disciplinare lo svolgimento delle braccate, con particolare riguardo agli aspetti della sicurezza. 15 5. I capisquadra assegnatari della zone di caccia facenti parte di un medesimo distretto, devono eleggere, entro 90 giorni dalla assegnazione del territorio, un Responsabile ed un suo sostituto, il quale avrà il compito di coordinare l'attività di caccia nel distretto secondo quanto previsto dal presente Regolamento. Sarà altresì il referente nei rapporti con l’ATC. L'avvenuta elezione del Responsabile e del suo sostituto devono essere comunicate all'ATC e all'Amministrazione Provinciale. Il responsabile del distretto e il suo vice durano in carica al massimo per l’intera durata del piano quinquennale di gestione del cinghiale e sono rinnovabili. 6. In mancanza di accordo tra le squadre provvede d’ufficio l’ATC. 7. A ciascuna delle squadre di cui all' art. 11 può essere assegnata una sola zona di caccia all’interno di un unico distretto su tutto il territorio regionale. 8. Nei distretti di caccia e nelle zone di caccia assegnate alle squadre è consentito, a tutti i cacciatori, di esercitare la caccia a tutte le specie faunistiche, ad eccezione del cinghiale, nel rispetto del calendario venatorio regionale. 9. La richiesta di assegnazione di una zona deve essere inoltrata all’ ATC dal Caposquadra attraverso la modulistica predisposta dall’ATC medesimo. 11. Nel caso in cui due o più squadre richiedano la stessa zona di caccia, in mancanza di un accordo, l'assegnazione della zona viene effettuata dalla Provincia sulla base di una graduatoria elaborata con i criteri di priorità di seguito riportati e nell'ordine appresso elencati: a. squadra già censita presso la Provincia o nell' ATC da almeno tre anni, che abbia esercitato la caccia al cinghiale per un periodo di almeno due anni, anche non consecutivi, con maggior numero di cacciatori iscritti all' ATC, residenti in uno dei comuni ricadenti nella zona di caccia richiesta o limitrofi, qualora ricadenti anche parzialmente in aree protette e che hanno praticato la caccia al cinghiale nella suddetta zona negli ultimi tre anni; b. squadra già censita presso la Provincia o nell' ATC da almeno tre anni, che abbia esercitato la caccia al cinghiale per un periodo di almeno due anni, anche non consecutivi, con maggior numero di cacciatori iscritti all'A TC che hanno praticato la caccia al cinghiale nella suddetta zona negli ultimi tre anni; c. squadra di nuova costituzione e quindi non ancora censita presso l’ATC " con maggior numero di cacciatori iscritti all'ATC e residenti in uno dei comuni ricadenti nella zona di caccia richiesta o limitrofi, qualora ricadenti anche parzialmente in aree protette; d. squadra di nuova costituzione e quindi non ancora censita presso l’ATC con maggior numero di cacciatori iscritti. 12. I provvedimenti di assegnazione, conferma o modifica delle zone sono adottati dall’ATC sulla base dei criteri di cui al comma precedente. 13. Nel corso di una stagione venatoria le squadre sono tenute ad effettuare almeno 15 braccate. L’ ATC può revocare, previa valutazione delle motivazioni addotte dal 16 Caposquadra, l'assegnazione della zona di caccia alle squadre che non hanno raggiunto il predetto limite. 14. E' data facoltà alla Provincia, su proposta dell’ATC, di sospendere, anche durante la stagione venatoria, le squadre che incorrano in gravi violazioni delle norme in materia venatoria e di pubblica sicurezza. 15. All’interno dei distretti e delle zone assegnate per la caccia in braccata, la caccia con la tecnica della girata può essere svolta esclusivamente dalla squadra assegnataria. 16. Le squadre che, pur avendo fatto domanda nei tempi previsti, non hanno trovato zone nel distretto, nel caso che un’area si dovesse rendere libera nel corso dell’anno venatoria, possono essere assegnatarie della zona di caccia con provvedimento dell’ATC. 17. In caso di mancato accoglimento in nessuna squadra da parte di un cacciatore può provvedere l’ATC valutando residenza anagrafica, luogo di domicilio, luogo di nascita, sentite anche le esigenze del cacciatore. Art. 13 (Norme di sicurezza per la caccia collettiva) 1. Al fine di garantire la sicurezza di quanti a qualsiasi titolo frequentano le zone di caccia, ciascuna squadra, di braccata o di girata, dovrà provvedere alla segnalazione delle battute in corso attraverso l'apposizione, nei principali luoghi di accesso e di maggiore frequentazione, di adeguata segnaletica con la dicitura: "ATTENZIONE - braccata al Cinghiale in corso". 2. La segnalazione di cui al comma 1 deve essere apposta, con un congruo anticipo, prima dell'inizio della caccia al cinghiale e rimossa al termine della stessa; solo nel caso di due giorni di caccia consecutivi, la tabellazione apposta potrà essere rimossa al termine del secondo giorno. 3. Durante la caccia al cinghiale, ai fini della sicurezza, ciascun cacciatore dovrà indossare un indumento di colore ad alta visibilità. 4. Sono consentiti fucili con canna ad anima liscia e rigata; in caso di armi semiautomatiche ad anima rigata, i fucili possono essere caricati con un massimo di cinque colpi, di cui uno in canna e quattro nel serbatoio, indipendentemente dalla catalogazione dell'arma. 5. Ai fini della sicurezza, il cacciatore, prima di effettuare il tiro, dovrà essere certo che si tratti del selvatico e valutare che in caso di mancato bersaglio, o nel caso in cui il proiettile attraversi il corpo dell'animale, il proiettile attinga al terreno vegetale scoperto. 17 6. Il tiro con arma rigata deve essere eseguito solo in situazione di ottima visibilità dell'animale e su bersaglio posto a distanza inferiore a 100 metri. 7. Durante la caccia collettiva al cinghiale è consentito l'utilizzo di mezzi ausiliari di comunicazione nel rispetto delle normative vigenti per consentire una agevole comunicazione tra i cacciatori finalizzata prevalentemente alla prevenzione di incidenti connessi all'attività venatoria. Art. 14 (Modalità di svolgimento della caccia collettiva in braccata e in girata) l. I Capisquadra comunicano con la domanda di iscrizione annuale all’ATC, il luogo in cui la squadra si raduna abitualmente prima dell'inizio dell'attività venatoria. 2.Al termine della stagione venatoria inviano all’ATC il Registro di Battuta contenente i verbali di braccata o di girata, entro il termine stabilito dallo stesso. 3. Ove richiesto dalla ASL competente per territorio, o dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo, sottopongono un campione dei capi abbattuti, o loro parti anatomiche alle procedure di indagine sanitaria richieste. 4. Durante lo svolgimento della braccata o della girata è vietato ai partecipanti abbattere capi di selvaggina diversa dal cinghiale. 5. Durante lo svolgimento della braccata o della girata i partecipanti possono detenere ed utilizzare esclusivamente munizioni a palla unica. Nota: quanto previsto nel punto 2 originario è stato soppresso perché già disciplinato all’art. 11 co. 4. 18 Art 15 (Modalità di svolgimento della caccia collettiva in girata) Soppresso già disciplinato all’art. 11 19 Art. 16 (Caccia al cinghiale in forma individuale da postazione fissa senza ausilio del cane) 1. La caccia in forma individuale da postazione fissa con arma a canna rigata e ottica di puntamento può essere svolta, nelle aree diverse da quelle di cui al comma 2 dell' art. l0, dai soli cacciatori in possesso della qualifica di cui al comma 1, lettera c) dell' art. 3: "Cacciatore di ungulati con tecniche di selezione". 2. Per tale metodo possono essere utilizzate esclusivamente armi a canna rigata di calibro idoneo munite di cannocchiale di puntamento. Dato il comportamento crepuscolare e notturno della specie, può essere usata una sorgente luminosa idonea per agevolare il tiro. 3. E' vietato l'utilizzo di armi semi automatiche. 4. I selecacciatori possono operare in regime di normale attività venatoria nei territori diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 10; essi, inoltre, previa specifica autorizzazione della Provincia, possono essere utilizzati per interventi di controllo numerico della specie in territori preclusi alla caccia, nel rispetto delle linee guida dell'ISPRA. 5. Nelle zone assegnate alle squadre, la caccia in forma individuale da postazione fissa di norma è preclusa, salvo la necessità di interventi di contenimento per la prevenzione dei danni attuati al difuori del periodo di caccia. In tal caso può essere svolta preferenzialmente da un componente la squadra assegnataria della zona stessa. 20 6. Il tiro può essere eseguito da punti di appostamento fissi, con arma in appoggio idoneo, solo dopo aver valutato che il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile, che la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli e che in caso di mancato bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell'animale, la palla colpisca il terreno vegetale scoperto a brevissima distanza dal bersaglio. 7. Gli ultrasettantenni con i requisiti di cui al comma 1 che non hanno ricevuto richiami per infrazioni venatorie negli ultimi 5 anni, hanno priorità nella scelta degli appostamenti. Nota: tutelerei le squadre assegnatarie del territorio, che sono impegnate ad ottemperare a vari adempimenti non consentendo nella zona assegnata forme di caccia al cinghiale diverse dalla battuto o dalla girata condotta dalla squadra medesima. Art. 17 (Caccia al cinghiale in forma individuale a singolo con cane limiere) 1. La caccia in forma individuale a singolo con cane limiere può essere svolta, nelle aree diverse da quelle di cui al comma 2 dell'art. 9, dai soli cacciatori in possesso della qualifica di cui alla lettera g) del precedente art. 3 "Conduttore di cane limiere". 2. Durante l'azione il cacciatore a singolo può utilizzare un solo cane, il quale deve essere in possesso del brevetto di cane limiere rilasciato dall'ENCI. 3. Per tale metodo di caccia possono essere utilizzate esclusivamente armi a canna rigata nei calibri di cui all’art. 16 comma 2. In caso di utilizzo di carabine semiautomatiche le stesse non potranno esser caricate con più di cinque colpi di cui uno in canna e quattro nel serbatoio. 4. I cacciatori a singolo, previa specifica autorizzazione della Provincia, possono essere utilizzati per interventi di controllo numerico della specie al di fuori del periodo di caccia anche nelle aree vietate alla caccia, nel rispetto delle linee guida dell'ISPRA. 5. Il tiro può essere eseguito solo dopo aver valutato che il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile, che la traiettoria di tiro sia completamente libera da 21 ostacoli e che in caso di mancato bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell' animale, la palla colpisca il terreno vegetale scoperto a brevissima distanza dal bersaglio. 6. Al fine della sicurezza, durante l'azione di caccia il cacciatore a singolo deve indossare un indumento di colore ad alta visibilità. Art. 18 (Caccia al cinghiale in forma individuale alla cerca senza l'ausilio del cane) l. La caccia in forma individuale alla cerca con arma a canna rigata e ottica di puntamento può essere svolta, nelle aree diverse da quelle di cui al comma 2 dell'art. l0, dai soli cacciatori in possesso della qualifica di cui alla lettera c) dell' art. 3 "Cacciatore di ungulati con tecniche di selezione". 2. Per tale metodo possono essere utilizzate esclusivamente armi a canna rigata di calibro idoneo munite di cannocchiale di puntamento. 3. E' vietato l'utilizzo di armi semiautomatiche. 4. I selecacciatori previa specifica autorizzazione delle Province, possono essere utilizzati per interventi di controllo numerico della specie al di fuori del periodo di caccia nel rispetto delle linee guida dell'ISPRA 5.Il tiro può essere eseguito solo dopo aver valutato che il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile, che la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli e che in caso di mancato bersaglio, o nell' eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell' animale, la palla colpisca il terreno vegetale scoperto a brevissima distanza dal bersaglio. 22 Art. 19 (Centri di raccolta e controllo dei capi abbattuti) l. I capi abbattuti, con le varie forme di caccia disciplinate dal presente regolamento, prima di essere rimossi dal luogo di caduta devono essere marcati mediante apposizione di marca auricolare all’orecchio sinistro. Tale contrassegno viene fornito al cacciatore dall'ATC o dal titolare dell'Azienda faunistico-venatoria e deve corrispondere al modello indicato dall'ISPRA. 2. Il capo abbattuto, se destinato ad attività di studio e ricerca deve essere presentato in forma di carcassa integra od eviscerata, entro 12 ore dall'abbattimento, ad un centro di raccolta e controllo organizzato dall' ATC per le necessarie verifiche e rilevamenti biometrici. 3. In ottemperanza alle norme vigenti in materia sanitaria ed in particolare in attuazione delle Reg. (CE) n. 852/2004 relativa all'igiene dei prodotti alimentari e Reg. (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, nonché dalle linee guida applicative dei regolamenti medesimi emanate dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, gli ungulati abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria, possono avere la seguente destinazione: a) autoconsumo da parte del cacciatore; b) cessione diretta; c) "commercializzazione", ovvero cessione con l'obbligo di conferimento presso un "Centro di lavorazione delle carni". 23 Art. 20 (Recupero dei capi feriti) 1. La Provincia, d’intesa con gli ATC, disciplina il servizio di recupero dei capi feriti in azione di caccia o per altre cause. Tale attività viene svolta avvalendosi dei soggetti di cui alla lettera f) del comma 1 dell' articolo 3. 2. L'attività di recupero dei capi feriti da parte del conduttore e del proprio ausiliare può essere svolta sull'intero territorio regionale e anche per Province diverse. 3. Qualora il conduttore giudichi il recupero particolarmente impegnativo può farsi coadiuvare da un altro conduttore, armato e privo di cane, dandone comunicazione al proprio referente. 4. Il conduttore abilitato alla ricerca di capi feriti può eseguire tracce di addestramento, non armato, su tutto il territorio provinciale ad esclusione delle Aree Protette, ed in qualunque giornata dell'anno, secondo le indicazioni stabilite dalla Provincia. 5. Il conduttore di cane da traccia, nell'esercizio delle proprie funzioni, può essere armato. 6. L'abilitazione dell'ausiliare deve essere rinnovata ogni 2 anni. Detto rinnovo viene rilasciato da un giudice ENCI esperto in cani da traccia. E' esonerato dal rinnovo l'ausiliare che abbia effettuato, nel corso della stagione venatoria, almeno 5 recuperi portati a termine con esito positivo. 24 TITOLO IV Sanzioni, norme transitorie e finali Art. 20 (Sanzioni) l. Le Province, su proposta dell’ATC, possono prevedere l'applicazione di sanzioni accessorie, oltre quelle già previste dalla vigente normativa, che comprendano anche provvedimenti di sospensione dall'attività venatoria, a carico del singolo individuo o dell' intera squadra. 25 Art. 21 (Norme finali) 1. Le Province predispongono o adeguano i propri regolamenti in materia di caccia al presente regolamento, entro 6 mesi dalla sua pubblicazione sul BURA. 2. Il presente regolamento assume efficacia il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 3. Dall’entrata in vigore del presente regolamento non hanno più efficacia gli “ Indirizzi generali per la gestione delle popolazioni di cinghiale e principi generali per la gestione delle popolazioni di cervo e capriolo”, approvati con DGR n. 605 del 01.09.2011. 26
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