REGIONE ABRUZZO - A.T.C. Vomano

2013
REGOLAMENTO PER
LA GESTIONE
FAUNISTICOVENATORIA
DEGLI UNGULATI
REGIONE
ABRUZZO
TITOLO I
Principi e disposizioni generali
Art. 1
(Finalità)
1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati è finalizzata a garantire la conservazione
delle specie, assicurando un equilibrato rapporto delle stesse con l'ambiente e con le
attività antropiche presenti, nel rispetto degli obietti vi indicati nei Piani FaunisticoVenatori Provinciali di cui all'art. 10 della L.R. 10/2004.
2. Il regolamento emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della L.R. 10/2004, è orientato
allo svolgimento di una corretta gestione faunistico-venatoria degli ungulati che consenta
il raggiungimento di densità ottimali delle specie, attraverso la destinazione differenziata
del territorio, la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo
venatorio.
Art. 2
(Principi)
1. La conoscenza delle popolazioni di ungulati, della loro consistenza, della loro
strutturazione in classi di sesso e di età, nonché del loro stato sanitario, è presupposto
necessario per una corretta gestione delle specie. Le informazioni di cui sopra sono
acquisite sulla base delle metodologie indicate dall' Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale (ISPRA) nelle linee guida per la gestione degli ungulati.
2. Nelle aree omogenee ricadenti in parte in aree protette istituite ai sensi della legge n.
394/91, fino alla costituzione delle aree contigue, la gestione delle popolazioni di ungulati
selvatici è concordata ed attuata congiuntamente dagli enti gestori del territorio (Aree
protette e Province) attraverso appositi accordi promossi dalla Regione o dalle Province.
3. Gli interventi di reintroduzione o ripopolamento degli ungulati, previsti dai Piani
Faunistici Provinciali in aree esterne ai Parchi Regionali e Nazionali, sono effettuati sulla
base di piani di immissione approvati dalle Province previo parere dell'ISPRA.
4. Il prelievo venatorio degli ungulati può essere effettuato esclusivamente con le seguenti
modalità:
- Cinghiale: in forma collettiva, braccata e girata, in forma individuale con tecniche
selettive;
- Cervidi e Bovidi: esclusivamente in forma individuale con tecniche selettive, quali la cerca
e l'aspetto, senza l'utilizzo dei cani, con esclusione di qualsiasi forma di battuta o braccata.
E' ammesso l'utilizzo del cane da traccia unicamente per il recupero di capi feriti. A tale
scopo i cani utilizzati devono essere in possesso di specifica abilitazione rilasciata
dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana - ENCI - e il conduttore deve essere in possesso del
requisito di cui al successivo art. 3 comma 1 letto f).
In particolari situazioni ambientali, quando le forme di prelievo sopra menzionate si
dimostrino inadeguate per il raggiungimento degli obiettivi di densità prefissati, la
Regione su proposta della Provincia, sentiti gli ATC competenti per territorio, possono
autorizzare piani straordinari di prelievo che oltre a fissare gli obiettivi quantitativi
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indichino anche modalità diverse di intervento, previa acquisizione del parere ISPRA.
I prelievi con tecniche selettive, in presenza di piani di abbattimento, preventivamente
sottoposti al parere dell’ISPRA ai sensi dell’art. 11 quaterdecies comma 5 della legge
248/2005, sono effettuati in base alla biologia delle singole specie.
Art. 3
(Figure tecniche abilitate alla gestione degli ungulati)
1. Le figure preposte alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati sono le seguenti:
a) tecnico faunistico provvisto di laurea in discipline ambientali con specializzazione o
Master nella gestione degli ungulati selvatici attestati o conseguiti presso una sede
universitaria o presso l'ISPRA;
b) istruttore faunistico-venatorio o perito faunistico in possesso di idoneo attestato;
c) selecacciatore o selecontrollore: cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al
prelievo delle singole specie di ungulati;
d) cacciatore di cinghiale in forma collettiva abilitato al prelievo con la tecnica della girata;
e) caposquadra per la caccia al cinghiale in forma collettiva con tecnica della braccata;
f) conduttore di cani da traccia;
g) conduttore di cani limiere;
h) operatore abilitato ai rilevamenti biometrici;
2. Le figure di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) del comma 1 sono abilitate dalle Province,
previa frequentazione di specifici corsi di formazione, nel rispetto delle linee guida
ISPRA, e a seguito del superamento di apposite prove d'esame.
3. Le Province, per comprovate esperienze in materia di gestione faunistica maturate anche
attraverso incarichi tecnico/organizzativi rivestiti nell’ambito della gestione faunistica e
venatoria, possono riconoscere le figure di cui al comma 1, lettera b), escludendoli
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dall’obbligo di frequentazione dei corsi di cui al presente comma. Per gli ultrasettantenni
possono essere predisposti specifici percorsi formativi.
4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono, di norma, organizzati dagli ATC o dalle
Associazioni Venatorie. I programmi di tali corsi, redatti secondo le linee guida ISPRA,
sono preventivamente approvati dalla Provincia. Al termine del corso deve svolgersi
apposita prova finale sotto forma di quiz a risposta multipla, per un massimo di 30
domande ed eventuale prova di tiro. La Provincia nomina il presidente della commissione
di esame, che potrà farsi coadiuvare da un massimo di tre esperti. La commissione
beneficia del solo rimborso spese posto a carico della struttura organizzatrice.
5. Tutti i corsi effettuati precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento già
sottoposti al parere dell’ISPRA sono riconosciuti dalla Regione Abruzzo.
6. Le abilitazioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) del comma 1 hanno validità su tutto
il territorio regionale. Le Province ai sensi del comma 2, rilasciano gli attestati di idoneità.
Art. 4
(Deleghe e surroghe)
Le attività di cui al presente regolamento sono di norma svolte dagli ATC sotto il
controllo e la supervisione della Provincia nella logica della divisione di funzioni tra
gestione e verifica e controllo.
La Regione attua i compiti diprogrammazione, indirizzo e coordinamento delle attività di
cui il presente regolamento, esercitando ove necessario i poteri sostitutivi ai sensi dell’art.
2 comma 2 della L.R. 10/04.
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Art. 5
(Accesso al prelievo degli ungulati)
1. I periodi per l’accesso al prelievo con tecniche selettive sono stabilite dal calendario
venatorio regionale.
2. L'accesso al prelievo degli ungulati in Abruzzo da parte di cacciatori non residenti nella
Regione è subordinato all’iscrizione ad uno degli ATC abruzzesi, e previo accertamento
da parte del medesimo ATC del possesso di titolo abilitante equipollente a quelli di cui al
precedente art. 3, comma l.
3. L'equipollenza del titolo abilitante in possesso dei cacciatori non residenti è effettuato
verificando la corrispondenza dei contenuti didattici dei percorsi formativi da essi
sostenuti con quelli indicati dall'ISPRA.
4. Le Province approvano annualmente i piani di prelievo degli ungulati suddivisi per specie
sesso e classe di età, per ATC e comprensori di gestione.
Gli ATC assegnano ai singoli cacciatori il numero e la classe sociale (in termini di sesso e
classe di età) dei capi da abbattere.
Tale assegnazione, ove numericamente inferiore rispetto ai cacciatori ammessi al prelievo,
avviene in base alla creazione di specifiche graduatorie basate su criteri meritocratici,
prevedendo anche sistemi che consentano la rotazione nell'attribuzione delle diverse classi
d'abbattimento in funzione dei capi assegnati negli anni precedenti. I capi da abbattere
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sono assegnati in modo nominale ai singoli cacciatori.
5. Per esercitare il prelievo selettivo degli ungulati in Abruzzo, i cacciatori devono fare
richiesta di iscrizione ad un ATC della Regione. Ove ammessi oltre alla quota di
iscrizione possono essere chiamati a versare una quota aggiuntiva, il cui importo è
stabilito dalla Giunta Regionale. I cacciatori iscritti, che prestano lavoro gestionale
volontario, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta Regionale, possono essere esclusi dal
pagamento del contributo economico in favore degli ATC.
6. Gli ATC, utilizzano il contributo di cui al comma 5. per le attività di gestione delle
popolazioni di ungulati appartenenti alle specie cacciabili, compreso la prevenzione e il
risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole e zootecniche.
TITOLO II
Gestione faunistico-venatoria dei cervidi- Principi Generali
Art. 6
(Piani di Gestione e di prelievo dei cervidi)
1. Le Province su proposta degli ATC, adottano entro 180 giorni dalla pubblicazione del
presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo un Piano
Quinquennale di Gestione dei Cervidi.
Per la gestione dei cervidi, in particolare capriolo e cervo, il territorio agro-silvopastorale di ciascuna provincia viene, nell’ambito del Piano di cui al co. 1, suddiviso,
secondo le Linee Guida ISPRA, in comprensori omogenei che possono interessare uno o
più comuni. Per il cervo può coincidere anche con il territorio dell’intero ATC.
A sua volta il comprensorio può essere suddiviso per distretti di gestione, intesi come
territori il più possibile omogenei che contengano unità di popolazione autosufficienti, le
cui dimensioni per il capriolo sono sub-comunali, per i cervi sono almeno comunali o
interessanti il territorio di più comuni contermini.
A titolo esemplificativo per il capriolo la superficie del distretto può oscillare tra 1.500 e
5.000 ettari, per il cervo la superficie del comprensorio può oscillare tra 25.000 e
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120.000 ettari e quella dei distretti tra 5.000 e 20.000 ettari.
Per ogni comprensorio faunistico di gestione e per ogni distretto devono essere
identificate le densità obiettivo ottimali, espresse come numero di capi ogni 100 ettari di
territorio, inteso come superficie territoriale idonea alla specie, avuto presenti le
compatibilità agricolo-forestali.
Nella tabella sottostante vengono forniti i valori di riferimento delle densità obiettivo per
Cervo e Capriolo (i valori possono variare in funzione delle condizioni agricolo-forestali
locali e della necessità di non acuire i conflitti sociali con il mondo agricolo).
Capriolo
Cervo
Densità di
indicative
riferimento
di 10 -30 capi /100
ha
1,5riferimento
- 6 capi/lOO
ha
2. I Piani Quinquennali devono contenere:
a) la carta della vocazioni faunistiche;
b) l'individuazione dei Comprensori faunistici e dei distretti di gestione;
c) gli obiettivi quantitativi e temporali di attuazione del piano;
d) l'indicazione delle modalità per gli interventi di miglioramento ambientale e per la
prevenzione dei danni;
e) le modalità di rilevazione e la localizzazione degli eventuali danni causati dai
Cervidi;
f) l'indicazione dei tempi e delle modalità di effettuazione dei censimenti di
popolazione;
g) l'indicazione dei tempi degli orari e delle modalità dei prelievi che saranno poi
recepiti dal calendario venatorio regionale;
h) l'indicazione delle modalità e tecniche di recupero di eventuali animali feriti;
i)Indicazioni per la predisposizione della modulistica relativa alle schede di abbattimento e ai
rilievi biometrici;
j) Le modalità per la verifica, a campione, dei capi prelevati;
k)La tipologia dei mezzi di marcatura, inamovibili, da applicare al capo abbattuto prima della
rimozione dal sito di caduta.
I Piani quinquennali sono articolati su Piani di Prelievo Annuale per ciascuna delle specie.
La scadenza del primo piano quinquennale coincide con quella del Piano Faunistico
Venatorio Provinciale e può essere prorogato fino all’adozione del nuovo piano.
3. I Piani di Prelievo Annuale devono contenere:
a) Il riepilogo dei dati dei prelievi dell’anno precedente, incluso lo sforzo di caccia, con una
breve nota sui dati biometrici ed eventualmente sanitari rilevati con il calcolo dello scarto
tra il prelievo programmato e quello realizzato per ciascuna specie e per ciascun
distretto;
b) I dati dei censimenti annuali confrontati con i censimenti dell’anno precedente ed una
breve valutazione dello stato delle popolazioni censite;
c) L'individuazione in cartografia 1:25.000 o su ortofotocarte 1:10.000 delle "aree di
prelievo". Tali aree restano orientativamente fisse e sono da considerare tali anche se
comportano spostamenti nel raggio di 200 metri;
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d) Il numero dei capi oggetto di prelievo, suddiviso per specie, classi di sesso ed età;
e) Modalità di censimento e periodi in cui sono stati effettuati, percentuale superficie censita
riferita sia alla superficie complessiva di distretto sia a quella boscata (nel caso dei
censimenti in battuta), e trattamento statistico dei dati raccolti;
4. I Piani di Prelievo Annuali, individuano altresì:
a) Le modalità per il controllo a campione dei capi abbattuti, dei quali può essere controllata
anche la sola testa privata della mandibola a sua volta scarnita e unita alla prima, per la
verifica dell’età tramite la tavola dentaria;
b) le modalità e i tempi di trasmissione della modulistica di cui al comma 2, lettera i);
c) un referente locale per ciascun distretto con funzione di coordinamento dei cacciatori
assegnati a quel distretto al fine di assicurare i necessari adempimenti operativi e
gestionali. I referenti sono individuati tra le figure tecniche di cui al comma 1 dell'art. 3,
lettera a), b) o c), con riferimento alla specie oggetto di caccia.
6. Il Piano Quinquennale e i Piani di Prelievo Annuali sono subordinati, per la loro adozione,
al parere preventivo dell'ISPRA.
7. Ai fini di un'ottimale gestione faunistico-venatoria delle popolazioni di cervo, la Regione
può stipulare con le Regioni confinati interessate, nonché con gli Enti gestori delle aree
protette, specifici protocolli per la gestione ed il prelievo.
Art. 7
(Armi da impiegare per il prelievo in forma selettiva dei cervidi)
1. Il prelievo selettivo dei cervidi può essere effettuato utilizzando esclusivamente armi con
canna ad anima rigata e caricamento singolo manuale, munite di cannocchiale di
puntamento.
2. Sono ammessi altresì fucili a 2 o 3 canne (combinati ed express) con obbligo, in azione di
caccia, dell'uso esclusivo della canna ad anima rigata. Nel caso del prelievo del cervo il
calibro minimo utilizzabile è pari a 7 mm o 270 millesimi di pollice.
3. A fini della prevenzione delle malattie legate al piombo, come il saturnismo consigliato
l'utilizzo esclusivo di munizioni atossiche. A tal fine la Regione Abruzzo promuoverà
apposita campagna di sensibilizzazione presso tutte le armerie della Regione.
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TITOLO III
Gestione faunistico-venatoria del cinghiale
Art. 8
(Piani di Gestione e regolamentazione della caccia al cinghiale)
1. Entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento la Provincia, su proposta degli
ATC predispone un Piano quinquennale per la gestione del cinghiale.
2. Il Piano quinquennale per la gestione del cinghiale deve indicare la destinazione
differenziata del territorio di cui al successivo art. 9 le densità agro-forestali(DAF)
compatibili e la programmazione degli interventi di gestione quali miglioramenti
ambientali, metodi di prevenzione e contenimento dei danni al patrimonio agricolo-zoo
tecnico, quantificazione delle presenze minime certe, piani di prelievo, controlli
quantitativi e qualitativi dei prelievi.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 la Provincia si avvale dell' ATC
competente per territorio, ai sensi dell'art. 31, comma 2, letto h, della L.R. 10/2004.
4. Il piano di gestione quinquennale deve inoltre prevedere:
- I modalità con le quali i selecontrollori intervengono durante le operazioni di controllo
ai sensi dell'art. 44 della L.R. 10/04.
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I selecontrollori che appartengono alla squadra di caccia assegnataria di una zona operano
con precedenza nei confronti dei rimanenti selecontrollori ammessi al prelievo nella
medesima zona.
Ogni selecontrollore avrà assegnata, dall’ATC competente, una zona di controllo.
I criteri di assegnazione prenderanno in considerazione i seguenti parametri in ordine di
priorità:
-
comune di residenza del selecontrollore;
proprietà o conduzione di fondi nei comuni ricadenti nella zona di controllo;
zona di controllo assegnata negli anni precedenti;
squadra di caccia al cinghiale a cui risulta iscritto nell’anno precedente;
partecipazione ai censimenti primaverili delle popolazioni di ungulati.
- Il piano di assestamento annuale è predisposto dall’ATC e approvato dalla Provincia.
Il Piano di Assestamento predisposto dall’ATC previa consultazione con i responsabili
delle squadre di caccia al cinghiale e le organizzazioni professionali agricole.
Il piano di assestamento annuale deve contenere:
i dati sui prelievi dell’anno precedente suddivisi per squadra e per territorio;
la percentuale di realizzazione del prelievo programmato;
 il piano di prelievo annuale suddiviso per squadre assegnatarie del territorio;
 i dati relativi ai danni causati dalla specie nell’anno precedente e la loro
georeferenziazione con il raffronto anno su anno per verificarne l’evoluzione;
 gli interventi per la prevenzione dei danni effettuati nell’anno precedente, descritti
per tipologia e importo monetario speso, nonché gli interventi programmati e la
relativa spesa presunta;

le altre azioni utili all'accertamento della presenza e della localizzazione della specie
cinghiale.
L’ATC provvede, entro il 15 di maggio di ciascun anno, a predisporre il piano di
assestamento annuale e ad inviarlo alla Provincia che può richiedere integrazioni e
chiarimenti, entro i successivi 30 giorni per procedere alla loro approvazione entro il 15
di luglio.
Per l'espletamento di tali funzioni l' AT.C. può avvalersi anche dei tecnici della Provincia.
La Provincia, su proposta degli ATC, può stabilire annualmente l’ammontare del
contributo massimo che può essere richiesto ai cacciatori che esercitano la caccia al
cinghiale in forma individuale e collettiva al fine di concorrere agli oneri conseguenti al
risarcimento dei danni causati dalla specie e alla prevenzione dei danni.
Tale contributo, determinato in forma monetaria e di prestazioni di lavoro volontarie
equivalenti, dovrà essere comunicato alle squadre, prima dell' inizio della stagione
venatoria.
La mancata corresponsione dello stesso, nei tempi e nei modi comunicati dall’ATC,
comporterà la sospensione dall'attività di prelievo fino al saldo di quanto dovuto.
Nelle distretti di caccia al cinghiale di cui al successivo art. 9 devono essere attuati da
parte delle squadre assegnatarie del territorio e ciascuna nel proprio:
a) la prevenzione dei danni alle colture agricole;
b) la realizzazione dei conteggi di popolazione ed eventuale stima della presenze
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anche mediante l’annotazione al termine di ogni battuta dei capi avvistati e non
abbattuti;
c) il completamento del Piano annuale di prelievo del cinghiale.
Le squadre assegnate alle zone di caccia e i cacciatori di selezione hanno l'obbligo di
assicurare la propria collaborazione alla realizzazione di quanto richiesto dall' A T .C ..
La mancata o negligente collaborazione potrà essere sanzionata dalla Provincia, su
proposta dell’ATC.
Art. 9
(Destinazione differenziata del territorio)
1. La Provincia, nel Piano di gestione quinquennale del cinghiale di cui al comma 1 dell'art.
8, suddivide, su proposta dell’ATC, il territorio in area vocata per la specie e in area non
vocata. Nell’area vocata procede alla suddivisione in distretti di gestione, di norma
coincidenti con i territori comunali, in cui viene perseguito l'obiettivo della conservazione
e gestione della specie,individuando per ciascun distretto la densità agro-forestale
compatibile (DAF), espressa in numero di capi per 100 ettari, con lo scopo di mantenere
le presenze ad un livello compatibili con le esigenze dell’agricoltura e della restante fauna
selvatica.
All’interno di ciascun distretto il territorio viene suddiviso in aree di caccia la cui
dimensione può oscillare da 800 a 1.500 ettari. Ciascuna area viene assegnata ad una
squadra.
2. Il territorio non vocato rappresenta l'area nella quale la presenza del cinghiale è da ritenere
incompatibile con la salvaguardia delle colture agricole e delle altre specie selvatiche. In
tale territorio la DAF deve tendere a 0 e la gestione faunistico-venatoria del cinghiale è
organizzata mediante interventi tesi ad escluderne la presenza. Le tecniche di caccia al
cinghiale da impiegare, di norma, in tali aree sono le seguenti:
 girata
 da appostamento fisso con arma a canna rigata munita di ottica di puntamento con o senza
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ausilio di sorgente luminosa
 individuale a singolo con cane limiere
 alla cerca senza l'ausilio del cane
3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 la Provincia programma il prelievo
venatorio, anche attraverso la differenziazione delle tecniche di caccia, garantendo
comunque la possibilità di utilizzo delle differenti tecniche previste nel presente
regolamento.
4. Nel territorio non vocato le Provincie, su proposta motivata degli ATC, possono
autorizzare interventi di caccia con la tecnica della battuta accertata l’inefficacia di altre
tecniche.
Art. 10
(Modalità e periodi di caccia al cinghiale)
1. La caccia al cinghiale è consentita esclusivamente attraverso le sotto elencate tecniche:
- caccia in forma collettiva con il metodo della braccata, con cani da seguita;
- caccia in forma collettiva con il metodo della girata, con cane limiere provvisto di
specifica abilitazione ENCI;
- caccia in forma individuale all'aspetto con arma a canna rigata munita di ottica di
puntamento con l’ausilio o meno di sorgente luminosa;
- caccia in forma individuale con cane limiere provvisto di specifica abilitazione ENCI;
- caccia in forma individuale alla cerca senza l'ausilio del cane.
2. La caccia al cinghiale in forma collettiva, nelle zone assegnate alle singole squadre di
caccia, è consentita nei giorni di mercoledì, sabato e domenica e festivi, con esclusione del
martedì e venerdì.
3. La caccia nelle altre forme è consentita in tutti i giorni di caccia ad esclusione del
martedì e venerdì.
4. La caccia all’aspetto con metodi selettivi può essere praticata da 2 ore prima del sorgere
del sole a 3 ore dopo il tramonto.
5. Nel territorio assegnato svolge la caccia esclusivamente la squadra assegnataria.
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Art. 11
(Squadre di caccia e modalità di caccia in forma collettiva)
1. La caccia al cinghiale in forma collettiva è permessa con i metodi della braccata e della
girata, alle sole squadre regolarmente iscritte in un registro predisposto dalla Provincia e
gestito dall’ATC.
2. L'iscrizione al Registro deve essere richiesta dal Caposquadra all’ATC attraverso la
compilazione di una domanda, in carta libera, contenente i dati anagrafici del
richiedente, la denominazione della squadra, e l’elenco dei cacciatori iscritti con dati
anagrafici e numero di porto d’arme. Per il rinnovo annuale vanno solo segnalate le
eventuali variazioni del richiedente e degli iscritti.
3. L’ATC, esaminate le domande ed accertata la regolarità e completezza delle stesse
provvede all'iscrizione delle squadre al Registro dell’ATC, dandone comunicazione alla
Provincia ed ai Capisquadra.
Ciascuna Squadra deve essere composta da un numero di componenti adeguato
all'estensione del territorio assegnato, con un minimo di 20 cacciatori, ivi compresi il
Caposquadra ed almeno due Vice-Capi squadra. Ogni cacciatore può essere iscritto ad una
sola squadra sul territorio regionale.
4. L’ATC consegna ad ogni squadra, un Registro di Battuta, contenente i verbali di battuta,
uguale nella forma per tutte le squadre operanti nella Provincia, con pagine numerate e
vidimate, in cui sono prestampati tutti dati identificativi della squadra, il numero dei
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componenti e relativo elenco. All’inizio di ogni giornata di caccia, oltre ad indicare data
e luogo di svolgimento della battuta, gli iscritti presenti appongono la loro firma in
corrispondenza della casella con il loro nome. La casella degli assenti viene barrata
prima dell’inizio della battuta. L termine di ogni giornata di caccia, negli appositi spazi
prestampati del registro, vanno indicati i capi abbattuti suddivisi per sesso e nelle due
classi di età: giovani ed adulti. Ai fini della valutazione delle popolazioni, sul medesimo
registro, per ogni battuta, può essere richiesta l’indicazione dei capi avvistati e non
abbattuti.
5. Per l'effettuazione della braccata, deve essere presente almeno 10 iscritti al registro.
6. Per l'effettuazione della braccata le mute dovranno avere una composizione il più possibile
omogenea con cani specializzati per la caccia al cinghiale.
7. Nella composizione delle squadre è consentita la presenza di cacciatori non residenti nella
regione Abruzzo, ammessi nell’ATC nel quale insiste la squadra, fino ad un massimo di un
quarto del totale dei componenti la squadra stessa.
8. A partire dalla stagione venatoria 2015-16 i capi squadra e i vice-capi squadra delle
squadre di caccia in battuta devono essere abilitati ai sensi della lettera e) dell’art. 3.
Nelle more dell’abilitazione potranno svolgere la funzione di capo squadra e di vice coloro
che lo hanno svolto nella stagione 2013-14.
9. La caccia al cinghiale nella forma della di girata, si esercita di norma nel terreno non
vocato. Le squadre per la caccia in girata devono essere composte da un numero di
cacciatori compreso tra 8 e 20, incluso un Caposquadra ed almeno due Vice-Capisquadra.
Il Caposquadra ed i due Vice-Capisquadra devono essere titolari della qualifica di cui alle
lettere c) e d), comma 1, dell' art. 3. Dei restanti componenti la squadra di girata, almeno il
50% dovrà essere in possesso della medesima qualifica. Entro due anni dall' approvazione
del regolamento, tutti i componenti la squadra di girata devono essere abilitati ai sensi
dell'art. 3. I conduttori dei cani dovranno essere in possesso della qualifica di conduttore di
cani limiere. I cani utilizzati dovranno essere in possesso del brevetto di cane limiere
rilasciato dall'ENCI.
10. Prima dell’effettuazione della girata, sul luogo del raduno, deve essere compilato ad
opera del caposquadra o suo delegato, il verbale di girata. Per l’effettuazione della girata
è necessario la presenza del numero minimo di 8 cacciatori, incluso i conduttori dei cani.
Il numero massimo di cani impiegabili con funzione di limieri è di 3.
11. A ciascuna girata possono partecipare cacciatori non appartenenti alla squadra, definiti
ospiti, in misura non superiore ad un quarto dei componenti presenti alla battuta stessa.
Gli ospiti devono essere in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 3 o equipollente.
12. Entro il 15 maggio di ogni anno il Caposquadra deve richiedere all’ATC la conferma dell'
iscrizione della propria squadra al Registro dell’ATC dichiarando:

le eventuali modifiche nella composizione della squadra o l'iscrizione al registro per le
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nuove squadre;
12. Per la stagione venatoria 2014-15 la funzione di Caposquadra, nelle squadre per la girata,
potrà essere svolta dai Capisquadra che hanno operato nella stagione venatoria 2013-2014,
anche se non in possesso della qualifica di cui alla lettera d) dell' art. 3 "Caposquadra per
la caccia al cinghiale in girata". A partire dalla stagione venatoria 2015/16 la qualifica di
"Caposquadra per la caccia al cinghiale in girata" diventa requisito obbligatorio per
ricoprire il ruolo di Caposquadra e di Vice.
Art. 12
(Zone di caccia al cinghiale)
l. Entro il 30 giugno 2014 l’ATC, d’intesa con la Provincia, all'interno dei distretti di
gestione, individua le zone di caccia al cinghiale da assegnare alle squadre sulle quali
praticare in forma esclusiva tale caccia.
2. Le zone di cui al comma l devono essere costituite da un'area continua, di estensione
superficiale compresa tra 800 e 1.500 ettari, con i confini corrispondenti ad elementi fissi
facilmente determinabili ed individuabili quali strade, fossi, ecc. Non costituiscono
interruzione alla continuità territoriale elementi quali strade, ferrovie, corsi d'acqua e
simili. L'assegnazione delle zone viene effettuata per l’intera durata del piano
quinquennale di gestione del cinghiale ed è rinnovabile.
3. A ciascuna squadra regolarmente iscritta al Registro dell’ATC e sulla base della richiesta
formulata dalla stessa squadra, l’ATC assegna una sola zona su cui praticare in forma
esclusiva la caccia al cinghiale.
4. Le squadre assegnatarie delle zone di caccia devono essersi dotate al momento di
presentare la richiesta di assegnazione del territorio di apposito regolamento (Regolamento
per la caccia al cinghiale in braccata) su fax simile di regolamento predisposto dalla
Provincia su proposta degli ATC.
Tale regolamento deve disciplinare la vita interna della squadra come le modalità per
l’iscrizione alla squadra, l’elezione del capo squadra e dei suoi vice, della elezione del
consiglio di gestione, oltre a disciplinare lo svolgimento delle braccate, con particolare
riguardo agli aspetti della sicurezza.
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5. I capisquadra assegnatari della zone di caccia facenti parte di un medesimo distretto,
devono eleggere, entro 90 giorni dalla assegnazione del territorio, un Responsabile ed un
suo sostituto, il quale avrà il compito di coordinare l'attività di caccia nel distretto
secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
Sarà altresì il referente nei rapporti con l’ATC.
L'avvenuta elezione del Responsabile e del suo sostituto devono essere comunicate
all'ATC e all'Amministrazione Provinciale.
Il responsabile del distretto e il suo vice durano in carica al massimo per l’intera durata
del piano quinquennale di gestione del cinghiale e sono rinnovabili.
6. In mancanza di accordo tra le squadre provvede d’ufficio l’ATC.
7. A ciascuna delle squadre di cui all' art. 11 può essere assegnata una sola zona di caccia
all’interno di un unico distretto su tutto il territorio regionale.
8. Nei distretti di caccia e nelle zone di caccia assegnate alle squadre è consentito, a tutti i
cacciatori, di esercitare la caccia a tutte le specie faunistiche, ad eccezione del cinghiale,
nel rispetto del calendario venatorio regionale.
9.
La richiesta di assegnazione di una zona deve essere inoltrata all’ ATC dal Caposquadra
attraverso la modulistica predisposta dall’ATC medesimo.
11. Nel caso in cui due o più squadre richiedano la stessa zona di caccia, in mancanza di un
accordo, l'assegnazione della zona viene effettuata dalla Provincia sulla base di una
graduatoria elaborata con i criteri di priorità di seguito riportati e nell'ordine appresso
elencati:
a. squadra già censita presso la Provincia o nell' ATC da almeno tre anni, che abbia
esercitato la caccia al cinghiale per un periodo di almeno due anni, anche non consecutivi,
con maggior numero di cacciatori iscritti all' ATC, residenti in uno dei comuni ricadenti
nella zona di caccia richiesta o limitrofi, qualora ricadenti anche parzialmente in aree
protette e che hanno praticato la caccia al cinghiale nella suddetta zona negli ultimi tre
anni;
b. squadra già censita presso la Provincia o nell' ATC da almeno tre anni, che abbia
esercitato la caccia al cinghiale per un periodo di almeno due anni, anche non consecutivi,
con maggior numero di cacciatori iscritti all'A TC che hanno praticato la caccia al
cinghiale nella suddetta zona negli ultimi tre anni;
c. squadra di nuova costituzione e quindi non ancora censita presso l’ATC " con maggior
numero di cacciatori iscritti all'ATC e residenti in uno dei comuni ricadenti nella zona di
caccia richiesta o limitrofi, qualora ricadenti anche parzialmente in aree protette;
d. squadra di nuova costituzione e quindi non ancora censita presso l’ATC con maggior
numero di cacciatori iscritti.
12. I provvedimenti di assegnazione, conferma o modifica delle zone sono adottati dall’ATC
sulla base dei criteri di cui al comma precedente.
13. Nel corso di una stagione venatoria le squadre sono tenute ad effettuare almeno 15
braccate. L’ ATC può revocare, previa valutazione delle motivazioni addotte dal
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Caposquadra, l'assegnazione della zona di caccia alle squadre che non hanno raggiunto il
predetto limite.
14. E' data facoltà alla Provincia, su proposta dell’ATC, di sospendere, anche durante la
stagione venatoria, le squadre che incorrano in gravi violazioni delle norme in materia
venatoria e di pubblica sicurezza.
15. All’interno dei distretti e delle zone assegnate per la caccia in braccata, la caccia con la
tecnica della girata può essere svolta esclusivamente dalla squadra assegnataria.
16. Le squadre che, pur avendo fatto domanda nei tempi previsti, non hanno trovato zone nel
distretto, nel caso che un’area si dovesse rendere libera nel corso dell’anno venatoria,
possono essere assegnatarie della zona di caccia con provvedimento dell’ATC.
17. In caso di mancato accoglimento in nessuna squadra da parte di un cacciatore può
provvedere l’ATC valutando residenza anagrafica, luogo di domicilio, luogo di nascita,
sentite anche le esigenze del cacciatore.
Art. 13
(Norme di sicurezza per la caccia collettiva)
1. Al fine di garantire la sicurezza di quanti a qualsiasi titolo frequentano le zone di caccia,
ciascuna squadra, di braccata o di girata, dovrà provvedere alla segnalazione delle battute
in corso attraverso l'apposizione, nei principali luoghi di accesso e di maggiore
frequentazione, di adeguata segnaletica con la dicitura: "ATTENZIONE - braccata al
Cinghiale in corso".
2. La segnalazione di cui al comma 1 deve essere apposta, con un congruo anticipo, prima
dell'inizio della caccia al cinghiale e rimossa al termine della stessa; solo nel caso di due
giorni di caccia consecutivi, la tabellazione apposta potrà essere rimossa al termine del
secondo giorno.
3. Durante la caccia al cinghiale, ai fini della sicurezza, ciascun cacciatore dovrà indossare
un indumento di colore ad alta visibilità.
4. Sono consentiti fucili con canna ad anima liscia e rigata; in caso di armi semiautomatiche
ad anima rigata, i fucili possono essere caricati con un massimo di cinque colpi, di cui uno
in canna e quattro nel serbatoio, indipendentemente dalla catalogazione dell'arma.
5. Ai fini della sicurezza, il cacciatore, prima di effettuare il tiro, dovrà essere certo che si
tratti del selvatico e valutare che in caso di mancato bersaglio, o nel caso in cui il proiettile
attraversi il corpo dell'animale, il proiettile attinga al terreno vegetale scoperto.
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6. Il tiro con arma rigata deve essere eseguito solo in situazione di ottima visibilità
dell'animale e su bersaglio posto a distanza inferiore a 100 metri.
7. Durante la caccia collettiva al cinghiale è consentito l'utilizzo di mezzi ausiliari di
comunicazione nel rispetto delle normative vigenti per consentire una agevole
comunicazione tra i cacciatori finalizzata prevalentemente alla prevenzione di incidenti
connessi all'attività venatoria.
Art. 14
(Modalità di svolgimento della caccia collettiva in braccata e in girata)
l. I Capisquadra comunicano con la domanda di iscrizione annuale all’ATC, il luogo in cui
la squadra si raduna abitualmente prima dell'inizio dell'attività venatoria.
2.Al termine della stagione venatoria inviano all’ATC il Registro di Battuta contenente i
verbali di braccata o di girata, entro il termine stabilito dallo stesso.
3. Ove richiesto dalla ASL competente per territorio, o dall’Istituto Zooprofilattico di
Teramo, sottopongono un campione dei capi abbattuti, o loro parti anatomiche alle
procedure di indagine sanitaria richieste.
4. Durante lo svolgimento della braccata o della girata è vietato ai partecipanti abbattere capi
di selvaggina diversa dal cinghiale.
5. Durante lo svolgimento della braccata o della girata i partecipanti possono detenere ed
utilizzare esclusivamente munizioni a palla unica.
Nota: quanto previsto nel punto 2 originario è stato soppresso perché già disciplinato all’art.
11 co. 4.
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Art 15
(Modalità di svolgimento della caccia collettiva in girata)
Soppresso già disciplinato all’art. 11
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Art. 16
(Caccia al cinghiale in forma individuale da postazione fissa senza ausilio del cane)
1. La caccia in forma individuale da postazione fissa con arma a canna rigata e ottica di
puntamento può essere svolta, nelle aree diverse da quelle di cui al comma 2 dell' art. l0,
dai soli cacciatori in possesso della qualifica di cui al comma 1, lettera c) dell' art. 3:
"Cacciatore di ungulati con tecniche di selezione".
2. Per tale metodo possono essere utilizzate esclusivamente armi a canna rigata di calibro
idoneo munite di cannocchiale di puntamento. Dato il comportamento crepuscolare e
notturno della specie, può essere usata una sorgente luminosa idonea per agevolare il
tiro.
3. E' vietato l'utilizzo di armi semi automatiche.
4. I selecacciatori possono operare in regime di normale attività venatoria nei territori diversi
da quelli di cui al comma 2 dell'art. 10; essi, inoltre, previa specifica autorizzazione della
Provincia, possono essere utilizzati per interventi di controllo numerico della specie in
territori preclusi alla caccia, nel rispetto delle linee guida dell'ISPRA.
5. Nelle zone assegnate alle squadre, la caccia in forma individuale da postazione fissa di
norma è preclusa, salvo la necessità di interventi di contenimento per la prevenzione dei
danni attuati al difuori del periodo di caccia. In tal caso può essere svolta
preferenzialmente da un componente la squadra assegnataria della zona stessa.
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6. Il tiro può essere eseguito da punti di appostamento fissi, con arma in appoggio idoneo,
solo dopo aver valutato che il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile,
che la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli e che in caso di mancato
bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell'animale, la palla colpisca
il terreno vegetale scoperto a brevissima distanza dal bersaglio.
7. Gli ultrasettantenni con i requisiti di cui al comma 1 che non hanno ricevuto richiami per
infrazioni venatorie negli ultimi 5 anni, hanno priorità nella scelta degli appostamenti.
Nota: tutelerei le squadre assegnatarie del territorio, che sono impegnate ad ottemperare a
vari adempimenti non consentendo nella zona assegnata forme di caccia al cinghiale
diverse dalla battuto o dalla girata condotta dalla squadra medesima.
Art. 17
(Caccia al cinghiale in forma individuale a singolo con cane limiere)
1. La caccia in forma individuale a singolo con cane limiere può essere svolta, nelle aree
diverse da quelle di cui al comma 2 dell'art. 9, dai soli cacciatori in possesso della
qualifica di cui alla lettera g) del precedente art. 3 "Conduttore di cane limiere".
2. Durante l'azione il cacciatore a singolo può utilizzare un solo cane, il quale deve essere in
possesso del brevetto di cane limiere rilasciato dall'ENCI.
3. Per tale metodo di caccia possono essere utilizzate esclusivamente armi a canna rigata nei
calibri di cui all’art. 16 comma 2. In caso di utilizzo di carabine semiautomatiche le stesse
non potranno esser caricate con più di cinque colpi di cui uno in canna e quattro nel
serbatoio.
4. I cacciatori a singolo, previa specifica autorizzazione della Provincia, possono essere
utilizzati per interventi di controllo numerico della specie al di fuori del periodo di caccia
anche nelle aree vietate alla caccia, nel rispetto delle linee guida dell'ISPRA.
5. Il tiro può essere eseguito solo dopo aver valutato che il capo da abbattere sia
perfettamente visibile e riconoscibile, che la traiettoria di tiro sia completamente libera da
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ostacoli e che in caso di mancato bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile trapassi il
corpo dell' animale, la palla colpisca il terreno vegetale scoperto a brevissima distanza dal
bersaglio.
6. Al fine della sicurezza, durante l'azione di caccia il cacciatore a singolo deve indossare un
indumento di colore ad alta visibilità.
Art. 18
(Caccia al cinghiale in forma individuale alla cerca senza l'ausilio del cane)
l. La caccia in forma individuale alla cerca con arma a canna rigata e ottica di puntamento
può essere svolta, nelle aree diverse da quelle di cui al comma 2 dell'art. l0, dai soli
cacciatori in possesso della qualifica di cui alla lettera c) dell' art. 3 "Cacciatore di
ungulati con tecniche di selezione".
2. Per tale metodo possono essere utilizzate esclusivamente armi a canna rigata di calibro
idoneo munite di cannocchiale di puntamento.
3. E' vietato l'utilizzo di armi semiautomatiche.
4. I selecacciatori previa specifica autorizzazione delle Province, possono essere utilizzati per
interventi di controllo numerico della specie al di fuori del periodo di caccia nel rispetto
delle linee guida dell'ISPRA
5.Il tiro può essere eseguito solo dopo aver valutato che il capo da abbattere sia
perfettamente visibile e riconoscibile, che la traiettoria di tiro sia completamente libera da
ostacoli e che in caso di mancato bersaglio, o nell' eventualità che il proiettile trapassi il
corpo dell' animale, la palla colpisca il terreno vegetale scoperto a brevissima distanza dal
bersaglio.
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Art. 19
(Centri di raccolta e controllo dei capi abbattuti)
l. I capi abbattuti, con le varie forme di caccia disciplinate dal presente regolamento, prima
di essere rimossi dal luogo di caduta devono essere marcati mediante apposizione di
marca auricolare all’orecchio sinistro.
Tale contrassegno viene fornito al cacciatore dall'ATC o dal titolare dell'Azienda
faunistico-venatoria e deve corrispondere al modello indicato dall'ISPRA.
2. Il capo abbattuto, se destinato ad attività di studio e ricerca deve essere presentato in forma
di carcassa integra od eviscerata, entro 12 ore dall'abbattimento, ad un centro di raccolta e
controllo organizzato dall' ATC per le necessarie verifiche e rilevamenti biometrici.
3. In ottemperanza alle norme vigenti in materia sanitaria ed in particolare in attuazione delle
Reg. (CE) n. 852/2004 relativa all'igiene dei prodotti alimentari e Reg. (CE) n. 853/2004
che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale,
nonché dalle linee guida applicative dei regolamenti medesimi emanate dalla Conferenza
permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, gli ungulati abbattuti
nell'esercizio dell'attività venatoria, possono avere la seguente destinazione:
a) autoconsumo da parte del cacciatore;
b) cessione diretta;
c) "commercializzazione", ovvero cessione con l'obbligo di conferimento presso un "Centro
di lavorazione delle carni".
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Art. 20
(Recupero dei capi feriti)
1. La Provincia, d’intesa con gli ATC, disciplina il servizio di recupero dei capi feriti in
azione di caccia o per altre cause. Tale attività viene svolta avvalendosi dei soggetti di cui
alla lettera f) del comma 1 dell' articolo 3.
2. L'attività di recupero dei capi feriti da parte del conduttore e del proprio ausiliare può
essere svolta sull'intero territorio regionale e anche per Province diverse.
3. Qualora il conduttore giudichi il recupero particolarmente impegnativo può farsi
coadiuvare da un altro conduttore, armato e privo di cane, dandone comunicazione al
proprio referente.
4. Il conduttore abilitato alla ricerca di capi feriti può eseguire tracce di addestramento, non
armato, su tutto il territorio provinciale ad esclusione delle Aree Protette, ed in qualunque
giornata dell'anno, secondo le indicazioni stabilite dalla Provincia.
5. Il conduttore di cane da traccia, nell'esercizio delle proprie funzioni, può essere armato.
6. L'abilitazione dell'ausiliare deve essere rinnovata ogni 2 anni. Detto rinnovo viene
rilasciato da un giudice ENCI esperto in cani da traccia. E' esonerato dal rinnovo l'ausiliare
che abbia effettuato, nel corso della stagione venatoria, almeno 5 recuperi portati a termine
con esito positivo.
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TITOLO IV
Sanzioni, norme transitorie e finali
Art. 20
(Sanzioni)
l. Le Province, su proposta dell’ATC, possono prevedere l'applicazione di sanzioni
accessorie, oltre quelle già previste dalla vigente normativa, che comprendano anche
provvedimenti di sospensione dall'attività venatoria, a carico del singolo individuo o dell'
intera squadra.
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Art. 21
(Norme finali)
1. Le Province predispongono o adeguano i propri regolamenti in materia di caccia al
presente regolamento, entro 6 mesi dalla sua pubblicazione sul BURA.
2. Il presente regolamento assume efficacia il giorno successivo alla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
3. Dall’entrata in vigore del presente regolamento non hanno più efficacia gli “ Indirizzi
generali per la gestione delle popolazioni di cinghiale e principi generali per la gestione
delle popolazioni di cervo e capriolo”, approvati con DGR n. 605 del 01.09.2011.
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