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RUOLO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E RELAZIONI CON IL PRESIDIO DELLA QUALITA’
PREMESSA
Il tema del ruolo del NdV di un Ateneo (funzioni, competenze, attività) è stato oggetto di numerose
discussioni e riflessioni all’interno del nostro Nucleo, nelle diverse occasioni in cui siamo stati chiamati a
formulare valutazioni, indicazioni e pareri su una pluralità di temi. In effetti, nonostante che l’attività dei
NdV sia fortemente regolata da leggi e decreti (o forse a causa di questo e, in particolare, delle
contraddizioni insite nella pluralità di norme), frequentemente il NdV si è trovato di fronte a problemi e
ambiguità, come segnalato nel documento Rilevi del NdV [5], da noi inviato al Coordinamento dei NdV
(CONVUI) il 12 febbraio scorso.
Con l’avvio del sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del sistema universitario italiano
da parte dell’ANVUR, pur in un quadro di aumento della complessità normativa e operativa, si sono
introdotti alcuni elementi di chiarimento. In particolare, come affermato nel documento Linee Guida
CONVUI e CONPAQ,
...“è un dato di fatto che prima della definizione del processo di autovalutazione, valutazione e
accreditamento del sistema universitario italiano, di cui al documento AVA dell’ANVUR, in molti casi i Nuclei
di Valutazione degli Atenei abbiano svolto, oltre alle funzioni proprie di organi di valutazione, anche quelle
di organi preposti all’assicurazione della qualità (AQ) della formazione e della ricerca”....
Con l’istituzione dei Presidi della Qualità e il chiarimento dei rispettivi ruoli, diventano più chiari i compiti
del NdV, almeno per quanto riguarda i temi della didattica e della ricerca.
Alla luce della considerazioni precedenti e dei documenti citati (vedi i riferimenti in fondo alla nota) si
delinea il seguente quadro di riferimento.
RUOLO DEL NdV NEL SISTEMA AVA
In accordo con il documento ANVUR [1], il NdV (nel documento si parla di Nucleo di Valutazione interna)
rappresenta un elemento del sistema di autovalutazione degli atenei. Possiamo dire che il NdV, sia come
composizione, sia come funzioni svolte, rappresenta l’anello “più esterno” dell’autovalutazione. Ma pur
sempre di autovalutazione si tratta. La valutazione esterna (accreditamento e valutazione periodica) è
compito dell’ANVUR che si avvale delle CEV (Commissioni di Esperti della Valutazione). Ne conseguono le
seguenti considerazioni:
− se è vero che, come sottolineato nel verbale il verbale dell'incontro congiunto Presidio della Qualità e
Nucleo di Valutazione dell'Università di Verona del 5 aprile 2013 [3], “il NdV assume un ruolo sempre
più di “soggetto terzo” all’Ateneo e ha come interlocutori gli Organi di Governo dell’Ateneo [e il
Presidio della Qualità] (e non le singole strutture interne) e l’ANVUR [e il MIUR]”, è anche vero che
nell’ambito del processo di autovalutazione, il compito del NdV è in primo luogo quello di favorire il
miglioramento dell’Ateneo, facendo in modo che, grazie ai propri rilievi e indicazioni, l’Ateneo metta in
campo le azioni necessarie a ottenere una valutazione esterna positiva;
− questo richiede che l’Ateneo comunichi in modo sistematico al NdV gli obiettivi strategici, le priorità e i
piani di azione; nello stesso tempo, è importante che le valutazioni svolte dal NdV siano portate a
conoscenza della governance di Ateneo (SA, CdA, Direttori di Dipartimento e altre strutture di volta in
volta interessate);
− le valutazioni del NdV sono di due tipi:
o valutazioni dell’adeguatezza: come riportato in [3], si tratta di una sorta di “auditing esterno”,
cioè di verifica che il sistema di Assicurazione della Qualità dell’Ateneo risponda, da una parte,
ai requisiti definiti dall’ANVUR (anche nel caso di accreditamento iniziale e periodico dei Corsi
di Studio e delle Sedi) e, dall’altra, agli obiettivi dichiarati dall’Ateneo (a partire dalle
−
documentazioni prodotte: Scheda Unica Annuale, Rapporto di Riesame, rapporto delle
Commissione Paritetiche, ecc.). In particolare per alcuni processi di valutazione, basati sul
giudizio dei pari, il NdV verifica che l’Ateneo metta in atto tutte le procedure adeguate, valuti i
risultati e li utilizzi per la definizione delle politiche [5];
o valutazione dell’efficacia: questo richiede la definizione/selezione di una griglia di indicatori
(cruscotto), estratti dal sistema di assicurazione Qualità, coerentemente con la strategia di
Ateneo, griglia che va monitorata in termini di obiettivi e di risultati raggiunti;
tali valutazioni consentono la “formulazione di indirizzi e raccomandazioni volti a migliorare la qualità
delle attività di formazione e di ricerca dell’Ateneo” [2]
RELAZIONE NdV – PRESIDIO QUALITÀ
Il Presidio della Qualità è una struttura interna dell’Ateneo che ha l’obiettivo di supportare le diverse
articolazioni dell’Ateneo stesso nella realizzazione della politica e del sistema di Assicurazione della Qualità.
Come è sottolineato in [2], “i ruoli e le competenze attribuiti al NV e al PQ dal documento AVA appaiono
chiaramente distinti”. Ad esempio, sul tema della valutazione della didattica da parte degli studenti è
il Presidio che cura la messa a punto del processo di valutazione, mentre il NdV ne valuta l’adeguatezza
e i risultati rispetto agli obiettivi definiti dall’Ateneo.
Secondo [2], l’unica sovrapposizione tra NdV e Presidio è costituita dalla valutazione dell’efficacia degli
interventi di miglioramento e delle loro effettive conseguenze; tuttavia, questo è “del tutto coerente
sia con la funzione di promozione del miglioramento continuo della qualità, di competenza del PQ, sia
con le competenze del NV, in quanto organo con funzioni di valutazione”.
La Tabella [4] sintetizza gli adempimenti del NdV e del Presidio Qualità nell’ambito del sistema AVA.
La Tabella riporta anche gli adempimenti richiesti al NdV per gli altri sistemi di valutazione. Su questi e
in particolare su Valutazione della performance organizzativa, Adempimenti relativi alle disposizioni
ANAC su trasparenza e anticorruzione, Verifica coerenza del curriculum scientifico dei titolari di attività
di insegnamento a contratto; Relazione al Rendiconto Consuntivo, rimangono i dubbi e le perplessità
riportate nel documento [5].
Alla luce di tutto ciò, appare opportuno mantenere attivo un coordinamento continuo fra NdV e PdQ
realizzabile tramite incontri congiunti (fra tutti i Componenti ovvero fra solo i rispettivi Presidenti) e tramite
la partecipazione da parte dei Componenti del NdV (soprattutto degli interni all’Ateneo, per ovvie ragioni
logistiche) alle iniziative aperte organizzate dal PdQ.
Riferimenti
1. ANVUR, Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento del Sistema Universitario Italiano (sistema AVA)
e i relativi allegati (ANVUR, 9 gennaio 2013);
2. Linee Guida per la definizione del ruolo e delle competenze del Nucleo di Valutazione e del Presidio della
Qualità di Ateneo a cura del Coordinamento Nazionale dei Nuclei (CONVUI) e di quello dei Presidi della
qualità (CONPAQ) del 16 dicembre 2013. Questo documento riporta in allegato gli estratti essenziali
della Normativa sui Nuclei di Valutazione.
3. Verbale dell'incontro congiunto Presidio della Qualità e Nucleo di Valutazione dell'Università di Verona
del 5 aprile 2013.
4. Tabella aggiornata messa a punto da Laura Mion con l'elenco degli adempimenti previsti ai fini del
sistema AVA e di altri sistemi di valutazione.
5. Rilievi del NdV, inviato dal Nucleo di Valutazione di Verona al CONVUI il 12 febbraio 2014.
Linee Guida per la definizione del ruolo e delle competenze
del Nucleo di Valutazione e del Presidio della Qualità di Ateneo
Finale – 16/12/2013
Premessa
E’ un dato di fatto che prima della definizione del processo di autovalutazione, valutazione e
accreditamento del sistema universitario italiano, di cui al documento AVA dell’ANVUR, in molti
casi i Nuclei di Valutazione degli Atenei (NV) abbiano svolto, oltre alle funzioni proprie di organi
di valutazione, anche quelle di organi preposti all’assicurazione della qualità (AQ) della formazione
e della ricerca, dove con ‘assicurazione della qualità’ si deve intendere l’insieme delle attività (o
processi) messe in opera ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti e, quindi, a dare fiducia a
tutte le parti interessate che gli obiettivi stabiliti saranno soddisfatti.
Il documento AVA ha reso obbligatoria la costituzione dei Presidi della Qualità di Ateneo (PQ),
ai quali attribuisce un ruolo centrale nella AQ di Ateneo. Appare pertanto opportuna la condivisione
di ‘linee guida’ per la definizione del ruolo e delle competenze di NV e PQ, al fine di garantire un
loro efficace contributo all’AQ delle attività formative e di ricerca degli Atenei, evitando, per
quanto possibile, sovrapposizioni di ruoli e/o competenze.
Il presente documento, predisposto dal Consiglio Direttivo del CONVUI e dal CONPAQ, vuole
costituire un contributo, coerente con le indicazioni delle norme vigenti e del documento AVA, alla
definizione di tali linee guida.
1. Ruoli e Competenze
1.1 Nucleo di Valutazione 1
Il NV è un organo dell’Ateneo con funzioni di valutazione e indirizzo.
Ferme restando le tradizionali competenze attribuite ai NV dalle norme legislative (in
particolare Legge 537/93 e Legge 370/99) - e cioè valutazione interna e formulazione di indirizzi
/raccomandazioni per quanto riguarda la gestione amministrativa, le attività didattiche e di ricerca,
gli interventi di sostegno al diritto allo studio, attraverso la verifica, anche mediante analisi
comparative dei costi e dei rendimenti, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, dell’imparzialità
e del buon andamento dell’azione amministrativa, della produttività della didattica e della ricerca -,
il documento AVA attribuisce ai NV ulteriori competenze che possono essere così riassunte:
 valutazione della politica per l’assicurazione della qualità dell’Ateneo, con particolare
riferimento alla sua coerenza con gli standard e le linee guida europee e nazionali e alla sua
compatibilità con le risorse disponibili;
 valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia dell’organizzazione (processi e struttura
organizzativa) dell’Ateneo per la formazione e la ricerca e per l’AQ della formazione e della
ricerca;
 valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia del sistema di AQ dei Corsi di Studio (CdS) e
dei Dipartimenti;
 valutazione della messa in atto e della tenuta sotto controllo dell’AQ della formazione e
della ricerca a livello di Ateneo, CdS, Dipartimenti ed eventuali Strutture di raccordo, anche
con riferimento a se e come vengono tenuti in considerazione:
1
Il presente documento non prende in considerazione le competenze del NV come OIV.
1
- le indicazioni e raccomandazioni provenienti da studenti, laureati e personale, con
particolare riferimento ai risultati dei questionari relativi alla rilevazione della loro
soddisfazione, da parte dei CdS;
- le Relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS) e del NV da
parte del Presidio della Qualità (PQ) e degli Organi di Governo dell’Ateneo;
- le proposte e indicazioni del PQ da parte degli Organi di Governo dell’Ateneo, dei CdS,
dei Dipartimenti e delle eventuali Strutture di raccordo;
 valutazione dell’efficacia complessiva della gestione per la qualità della formazione e della
ricerca, anche con riferimento all’efficacia degli interventi di miglioramento;
 formulazione di indirizzi e raccomandazioni volti a migliorare la qualità delle attività di
formazione e di ricerca dell’Ateneo;
oltre all’accertamento della persistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi per l’accreditamento
iniziale e periodico dei CdS e delle Sedi.
Essendo un organo dell’Ateneo, le valutazioni del NV sono da considerarsi a tutti gli effetti
‘valutazioni interne’.
Con riferimento alle competenze attribuite al NV dal documento AVA, gli interlocutori del NV
sono:
 all’interno dell’Ateneo, gli Organi di Governo e il PQ;
 all’esterno dell’Ateneo, il MIUR e l’ANVUR.
Il NV comunica con i propri interlocutori nei modi e nei tempi esplicitamente previsti dalle
norme e, in particolare, attraverso la Relazione Annuale AVA. E’ comunque responsabilità del NV
segnalare tempestivamente ai propri interlocutori l’insorgere o la presenza di problemi anche al di
fuori dei modi e dei tempi esplicitamente previsti dalle norme.
1.2 Presidio della Qualità
Il PQ è una struttura interna dell’Ateneo con funzioni di promozione della cultura della
qualità nell’Ateneo, di consulenza agli organi di governo dell’Ateneo sulle tematiche dell’AQ,
di sorveglianza e monitoraggio dei processi di AQ, di promozione del miglioramento continuo
della qualità e supporto alle strutture dell’Ateneo nella gestione dei processi per l’AQ.
Le competenze attribuite al PQ dal documento AVA possono essere così sintetizzate:
 consulenza agli organi di governo dell’Ateneo ai fini della definizione e dell’aggiornamento
della politica per l’AQ e dell’organizzazione per la formazione e la ricerca e per la loro AQ;
 definizione e aggiornamento degli strumenti per l’attuazione della politica per l’AQ
dell’Ateneo, con particolare riferimento alla definizione e all’aggiornamento
dell’organizzazione (processi e struttura organizzativa) per l’AQ della formazione dei CdS e
della ricerca dei Dipartimenti;
 organizzazione e gestione delle attività di formazione del personale coinvolto nell’AQ della
formazione e della ricerca (in particolare organi di gestione dei CdS e dei Dipartimenti e
CPDS);
 sorveglianza e monitoraggio del regolare e adeguato svolgimento delle procedure di AQ per
le attività di formazione (con particolare riferimento alla rilevazione delle opinioni degli
studenti, dei laureandi e dei laureati, al periodico aggiornamento delle informazioni
contenute nella SUA-CdS, alle attività periodiche di riesame dei CdS e all’efficacia delle
azioni correttive e di miglioramento) e di ricerca (con particolare riferimento al periodico
aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-RD), in conformità a quanto
programmato e dichiarato, e promozione del miglioramento della qualità della formazione e
della ricerca;
2

supporto ai CdS e ai Dipartimenti (e alle eventuali Strutture di raccordo) per le attività
comuni;
 supporto alla gestione dei flussi informativi e documentali relativi all’assicurazione della
qualità con particolare attenzione a quelli da e verso organi di governo dell’Ateneo, NV,
Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, Dipartimenti e CdS.
Gli interlocutori del PQ all’interno dell’Ateneo sono gli Organi di Governo dell’Ateneo per le
funzioni di consulenza e le strutture didattiche e di ricerca (CdS, Dipartimenti ed eventuali Strutture
di raccordo) per le funzioni di sorveglianza e monitoraggio, di promozione del miglioramento
continuo della qualità e di supporto all’organizzazione della AQ.
1.3 Sovrapposizioni
I ruoli e le competenze attribuiti al NV e al PQ dal documento AVA appaiono chiaramente
distinti, con l’unica eccezione della valutazione dell’efficacia degli interventi di miglioramento e
delle loro effettive conseguenze, attribuita sia al NV sia al PQ.
Infatti, il documento AVA, al pt. C.3.1. - Il Presidio della Qualità e le attività formative, recita:
Nell’ambito delle attività formative, il Presidio della Qualità … valuta l’efficacia degli interventi di
miglioramento e le loro effettive conseguenze, …”, e sempre il documento AVA, nell’Allegato VI Indicatori relativi al ruolo dei Nuclei di Valutazione, recita: “Valutazione dell’efficacia degli
interventi di miglioramento e delle loro effettive conseguenze”.
Si ritiene tuttavia che l’attribuzione della valutazione dell’efficacia degli interventi di
miglioramento e delle loro effettive conseguenze al PQ e al NV sia del tutto coerente sia con la
funzione di promozione del miglioramento continuo della qualità, di competenza del PQ, sia con le
competenze del NV, in quanto organo con funzioni di valutazione.
2. Adempimenti normativi
2.1 Nucleo di Valutazione
Sono di seguito riportate le norme in vigore, documento AVA compreso, che stabiliscono
compiti e adempimenti nella responsabilità dei NV. Le parti delle norme citate che stabiliscono
compiti e adempimenti nella responsabilità dei NV sono riportate nell’Allegato 1.
a)
Gestione delle risorse pubbliche
-
b)
Azione/Gestione amministrativa
-
c)
Legge 537/93 “Interventi correttivi di finanza pubblica, art. 5, comma 22”
Legge 370/99 “Disposizioni in materia di università e ricerca scientifica e tecnologica”
Organizzazione dell’Ateneo e delle sue articolazioni interne (anche con riferimento all’AQ)
-
d)
Legge 537/93 “Interventi correttivi di finanza pubblica, art. 5, comma 22”
Legge 370/99 “Disposizioni in materia di università e ricerca scientifica e tecnologica”
AVA E.1.1.- Relazione annuale del Nucleo di valutazione Interna
Didattica
3
-
-
Legge 537/93 “Interventi correttivi di finanza pubblica, art. 5, comma 22”
Legge 370/99 “Disposizioni in materia di università e ricerca scientifica e tecnologica”
Legge 240/10 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario”
AVA E.1.1.- Relazione annuale del Nucleo di valutazione Interna
d1) Corsi di studio di nuova istituzione/attivazione
-
AVA F1.2 - Le procedure per l’Accreditamento iniziale delle Sedi e dei Corsi di Studio
attivi
d2) Regole dimensionali relative agli studenti
-
AVA F1.3.3 - Regole dimensionali relative agli studenti
d3) Titolari dei contratti di insegnamento
-
Legge 240/10 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario”
d4) Opinioni studenti
-
Legge 370/99 “Disposizioni in materia di università e ricerca scientifica e tecnologica”
d5) Riesame
-
AVA E.1.1.- Relazione annuale del Nucleo di valutazione Interna
d6) Accreditamento iniziale delle Sedi e dei CdS
-
-
D.Lgs 19/12 “Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di
meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex
ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle
università e la valorizzazione della figura di ricercatori a tempo indeterminato non
confermati al primo anno di attività, a norma dell’art. 15, comma 1, lettera a) della legge
30 ottobre 2010, n. 240”
D.M. 47/13 “Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di
studio e valutazione periodica”
AVA E.1.1.- Relazione annuale del Nucleo di valutazione Interna
AVA F1.2 - Le procedure per l’Accreditamento iniziale delle Sedi e dei Corsi di Studio
attivi
d7) Accreditamento periodico delle Sedi e dei CdS
-
D.Lgs 19/12 “Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di
meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex
4
e)
Dottorato di ricerca
-
f)
-
-
D.Lgs 19/12 “Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di
meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex
ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle
università e la valorizzazione della figura di ricercatori a tempo indeterminato non
confermati al primo anno di attività, a norma dell’art. 15, comma 1, lettera a) della legge
30 ottobre 2010, n. 240”
D.M. 47/13 “Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di
studio e valutazione periodica”
Relazione annuale
-
i)
Legge 537/93 “Interventi correttivi di finanza pubblica, art. 5, comma 22”
Legge 370/99 “Disposizioni in materia di università e ricerca scientifica e tecnologica”
Legge 240/10 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario”
AVA E.1.1. - Relazione annuale del Nucleo di valutazione Interna
Valutazione periodica della qualità, dell'efficienza e dei risultati conseguiti dagli atenei
-
h)
D.M 224/99 “Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca” (vale solo per i Corsi di
Dottorato attivati fino al ciclo XXVIII)
D.M. 45/13 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di
dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”
Ricerca
-
g)
ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle
università e la valorizzazione della figura di ricercatori a tempo indeterminato non
confermati al primo anno di attività, a norma dell’art. 15, comma 1, lettera a) della legge
30 ottobre 2010, n. 240”
D.M. 47/13 “Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di
studio e valutazione periodica”
AVA E.1.1. - Relazione annuale del Nucleo di valutazione Interna
AVA F2.2 - Le procedure per l’Accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio
Legge 370/99 “Disposizioni in materia di università e ricerca scientifica e tecnologica”
AVA E.1.1. - Relazione annuale del Nucleo di valutazione Interna
Programmazione del sistema universitario
-
D.P.R. 25/98 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed
alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di
coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n.
59”
2.2 Presidio della Qualità
5
Sono di seguito riportate le norme in vigore, documento AVA compreso, che stabiliscono
compiti e adempimenti nella responsabilità dei PQ. Le parti delle norme citate che stabiliscono
compiti e adempimenti nella responsabilità dei PQ sono riportate nell’Allegato 2.
a)
Assicurazione della qualità della formazione
-
b)
AVA C.4. - AQ della Formazione
AVA C.4.5. - AQ della formazione nei Master di I e II livello
Didattica (anche con riferimento all’AQ)
-
AVA C.3.1. - Il Presidio della Qualità e le attività formative
b1) Opinioni studenti
-
c)
Accreditamento iniziale delle Sedi e dei CdS
-
d)
AVA F.1.3.9. - Requisiti per l’Assicurazione della Qualità
Accreditamento periodico delle Sedi e dei Cd
-
e)
AVA C.3.1. - Il Presidio della Qualità e le attività formative
AVA G. La valutazione della didattica e dei servizi di supporto nell’opinione di studenti e
laureati / G.1. – Premessa
AVA F.2.3.2. - Requisito per l’AQ 2
AVA F.2.3.3. - Requisito per l’AQ
AVA F2.3.4. - Requisito per l’AQ A4
Ricerca (anche con riferimento all’AQ)
-
AVA C.3.2. – Il Presidio della Qualità e le attività di ricerca
2.3 Sovrapposizioni
Gli adempimenti previsti dalle norme e dal documento AVA per il NV e il PQ appaiono ben
distinti, tranne che per quanto riguarda il monitoraggio delle opinioni degli studenti.
Infatti, l’Art. 1 della Legge 370/99 recita: “… I nuclei acquisiscono periodicamente, mantenendone
l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmettono
un’apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, …”, mentre il documento AVA, in G. La
valutazione della didattica e dei servizi di supporto nell’opinione di studenti e laureati, G.1.Premessa, recita: “… La finalità principale della misura dei livelli di soddisfazione espressi dagli
studenti, dai laureati e dai docenti a vista all’interno del sistema di AQ degli atenei e, in quanto tale,
deve essere organizzata e monitorata dal Presidio della Qualità dell’Ateneo….”.
Si ritiene che tale competenza dovrebbe essere propria del PQ, in quanto organo interno con
funzioni ‘operative’, che non dovrebbero competere al NV. Si suggerisce pertanto una decisione
congiunta in tal senso da parte di MIUR e ANVUR.
6
Allegato 1 – Normativa sui Nuclei di Valutazione in vigore
Legge 537/93 “Interventi correttivi di finanza pubblica”
Art. 5
Università
22. Nelle università, ove già non esistano, sono istituiti nuclei di valutazione interna con il compito di verificare,
mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti,
 la corretta gestione delle risorse pubbliche,
 la produttività della ricerca e della didattica, nonché
 l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
I nuclei determinano i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi generali di
direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente.
D.P.R. 25/98 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla
programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a
norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59”
Art. 2
(Programmazione del sistema universitario)
3. La programmazione si attua mediante:
a) la determinazione per ciascun triennio degli obiettivi del sistema universitario e la finalizzazione delle
relative risorse finanziarie. A tal fine il Ministro predispone un apposito schema di decreto, sul quale esprimono
parere il Consiglio universitario nazionale (CUN), la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), il
CNSU. In sede di prima applicazione del presente regolamento, si prescinde dal parere del CNSU, qualora
non istituito. Il predetto schema è quindi trasmesso alle commissioni competenti per materia della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono parere a norma dei rispettivi regolamenti. Decorsi
trenta giorni dalla trasmissione al CUN, alla CRUI, al CNSU lo schema del decreto è comunque trasmesso alle
commissioni parlamentari. Il decreto è emanato dal Ministro e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;
b) la formulazione da parte delle università o di altri soggetti pubblici e privati di apposite proposte, coerenti
con gli obiettivi di cui alla lettera a), indicando le risorse necessarie, disponibili e da acquisire. Le proposte
sono corredate da una relazione tecnica, predisposta dal nucleo di valutazione dell'Ateneo, con riguardo ai
parametri di cui alla lettera d) e sono trasmesse ai comitati regionali di coordinamento. …
…
d) la predisposizione di apposita relazione tecnica dell’Osservatorio sulle proposte trasmesse ai sensi della
lettera c), con riguardo alla congruità tra proposte, obiettivi dichiarati e mezzi indicati, nonché con riferimento
agli obiettivi di cui alla lettera a). …
Legge 370/99 “Disposizioni in materia di università e ricerca scientifica e tecnologica”
Art. 1
(Nuclei di valutazione interna degli atenei)
1. Le università adottano un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività
didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi
comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e
della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Le funzioni di valutazione di cui al comma 1 sono svolte in ciascuna università da un organo collegiale
disciplinato dallo statuto delle università, denominato "nucleo di valutazione di ateneo", composto da un
7
minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo
della valutazione anche in ambito non accademico. Le università assicurano ai nuclei l'autonomia operativa, il
diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto
della normativa a tutela della riservatezza. I nuclei acquisiscono periodicamente, mantenendone l'anonimato,
le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmettono un’apposita relazione, entro il 30
aprile di ciascun anno, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e al Comitato per la
valutazione del sistema universitario unitamente alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
c).
Art. 2
(Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario)
1. E' istituito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, ….
Il comitato:
…
c) determina ogni triennio la natura delle informazioni e i dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono
tenuti a comunicare annualmente;
D.M 224/99 “Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca” (vale solo per i Corsi di
Dottorato attivati fino al ciclo XXVIII)
Art.
3
(Valutazione dei requisiti di idoneità)
1. La valutazione dei requisiti, di cui all’articolo 2, è effettuata dal nucleo di valutazione interna al momento
dell’istituzione, nonché con periodicità costante fissata dagli organi di governo dell'ateneo.
2. I rettori delle università inviano al Ministero, per la trasmissione all’Osservatorio per la valutazione del
sistema universitario, una relazione annuale del nucleo di valutazione interna sui risultati dell’attività di
valutazione accompagnata dalle osservazioni del senato accademico alla relazione stessa. Tali relazioni sono
considerate anche ai fini dell'emanazione dei decreti di cui all’articolo 4, comma 3, secondo periodo della
legge 3 luglio 1998, n. 210, nonché ai fini dell’eventuale disattivazione del corso di dottorato in caso di
mancanza dei requisiti di idoneità.
3. L’Osservatorio redige, anche sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione, una relazione annuale
sullo stato della didattica nei corsi di dottorato e sulle procedure di valutazione adottate dall’università.
D.Lgs 262/06 “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”
Capo
Disposizioni in materia di università
X
Art.
36.
Valutazione
del
sistema
universitario
e
della
ricerca
1. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di
ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonché dell'efficienza ed efficacia dei programmi
statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, e' costituita l'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalità giuridica di diritto
pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:
…
b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna
degli atenei e degli enti di ricerca;
8
…
D.P.R. 76/10 “Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca –ANVUR”
Art. 3
(Attività, criteri e metodi)
1. L’Agenzia svolge le seguenti attività:
…
c) esercita funzioni di indirizzo delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli
atenei e degli enti di ricerca, ad eccezione di quelle loro affidate dalle rispettive istituzioni di appartenenza,
raccordando la propria attività con quella di valutazione interna svolta dai nuclei e confrontandosi con
questi ultimi sulla definizione di criteri, metodi ed indicatori;
d) predispone, anche in riferimento alle funzioni di cui alla lettera b) , in collaborazione con i nuclei di
valutazione interna procedure uniformi per la rilevazione della valutazione dei corsi da parte degli studenti,
fissa i requisiti minimi cui le Università si attengono per le procedure di valutazione dell’efficacia della
didattica e dell’efficienza dei servizi effettuate dagli studenti e ne cura l’analisi e la pubblicazione
soprattutto con modalità informatiche;
…
Legge 240/10 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico
e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario”
1 TITOLO I ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
Art. 2.
(Organi e articolazione interna delle università)
…
q) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con soggetti di
elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all' ateneo, il cui curriculum e' reso pubblico nel sito
internet dell'università; il coordinatore può essere individuato tra i professori di ruolo dell'ateneo;
r) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta
didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al
comma 2, lettera g), del presente articolo, nonché della funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai
dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento
di cui all'articolo 23, comma 1, e attribuzione, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, delle funzioni di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle
strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità
organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;
D.Lgs 19/12 “Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di
meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex
ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e
la valorizzazione della figura di ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo
anno di attività, a norma dell’art. 15, comma 1, lettera a) della legge 30 ottobre 2010, n. 240”
Art. 8 Accreditamento dei corsi di studio
9
4. Ai fini dell'accreditamento, il nucleo di valutazione interna dell'università verifica se l'istituendo corso è in
linea con gli indicatori di accreditamento iniziale definiti dall'ANVUR e, solo in caso di esito positivo di tale
verifica, redige una relazione tecnico-illustrativa, che l'università è tenuta a inserire, in formato elettronico, nel
sistema informativo e statistico del Ministero.
Art. 9 Monitoraggio degli indicatori e accreditamento periodico
1. L'attività di monitoraggio sull'applicazione degli indicatori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, diretta a verificare
il rispetto nel tempo degli indicatori stabiliti per l'accreditamento delle sedi e dei corsi universitari, è svolta
dall'ANVUR secondo criteri e metodologie da questa stabilite, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.
2. Nell'attività definita al comma 1, l'ANVUR si avvale del contributo dei nuclei di valutazione interna delle
università che, a tale scopo, redigono rispettivamente ogni quinquennio accademico una relazione sui risultati
dell'applicazione degli indicatori alla sede e ogni triennio accademico una relazione sui risultati
dell'applicazione degli indicatori a ciascun corso di studio.
L'ANVUR, con proprio provvedimento, definisce i contenuti e le modalità di presentazione delle relazioni.
…
7. Ferme restando le scadenze triennali e quinquennali di cui al presente articolo, i nuclei di valutazione
interna sono comunque tenuti a comunicare tempestivamente l'eventuale intervenuta mancata rispondenza
delle sedi o dei corsi agli indicatori. La suddetta comunicazione, sotto forma di relazione tecnica circostanziata
e corredata di ogni elemento utile di valutazione, è inviata dall'ateneo al Ministero e all'ANVUR, per l'avvio
dell'iter procedurale di cui ai commi 4, 5 e 6.
Art. 12 Controllo annuale
1. I nuclei di valutazione interna delle università, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera r), della legge 30d
icembre 2010,n. 240, e dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, effettuano un'attività annuale di
controllo sull'applicazione dei criteri e degli indicatori di cui all'articolo 10, anche di supporto al monitoraggio di
cui all'articolo 11, e di verifica dell'adeguatezza del processo di auto-valutazione.
…
4. Le metodologie sono definite con il concorso dei nuclei di valutazione e possono prevedere l'elaborazione
di autonomi indicatori, anche su proposta delle commissioni paritetiche docenti-studenti, ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera r), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, adeguatamente armonizzati con gli indicatori definiti
dall'ANVUR, che misurano, a livello di singole strutture, il grado di raggiungimento degli obiettivi nella didattica,
nella ricerca, nell'organizzazione e nelle performance individuali, valutando analiticamente i risultati ottenuti in
rapporto a ogni singolo compito o attribuzione.
Art. 14 Relazione annuale dei nuclei di valutazione interna
1. La relazione annuale dei nuclei di valutazione interna tiene conto degli esiti del controllo annuale, del
monitoraggio degli indicatori definiti al comma 4 dello stesso articolo 12 e delle proposte inserite nella
relazione delle commissioni paritetiche docenti-studenti.
2. La relazione di cui al comma 1 è redatta sulla base di specifiche indicazioni dell'ANVUR, ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e
inserita, entro il 30 aprile di ogni anno, nel sistema informativo e statistico del Ministero ed è contestualmente
trasmessa, in formato cartaceo, allo stesso Ministero e all'ANVUR.
D.M. 47/13 “Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di
studio e valutazione periodica”
Art.
(Accreditamento delle sedi)
3
10
5. L'accreditamento periodico viene conseguito, nell'arco di cinque anni, dalle sedi che soddisfano i requisiti
per l'accreditamento iniziale e quelli previsti per l'Assicurazione della Qualità (QA) di cui all'allegato C, a
seguito della verifica da parte dell'ANVUR sulla base dei seguenti criteri:
a) esito delle visite in loco delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV);
b) analisi dei dati della relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (di seguito NdV), trasmessa entro
il 30 aprile di ogni anno;
Art.
4
(Accreditamento dei corsi di studio)
…
8. L'accreditamento periodico viene concesso ai corsi che soddisfano i requisiti per l'accreditamento iniziale e
quelli previsti per l'Assicurazione della Qualità (QA) di cui all'allegato C ed eventualmente di ulteriori requisiti
proposti dall'ANVUR a seguito delle attività di analisi, studio e sperimentazione, e adottati dal MIUR. La
verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento iniziale e periodico viene effettuata mediante le visite
in loco delle CEV selezionate dall'ANVUR, l'attività di valutazione dei NdV e a ogni altra informazione
disponibile.
…
10. Annualmente vengono sottoposti alla verifica esterna dell'ANVUR per il tramite delle CEV:
- i corsi di studio che evidenziano situazioni di criticità rispetto ai requisiti di accreditamento, anche in base a
quanto evidenziato dai NdV;
- …
11. I NdV svolgono l'attività di verifica sul sistema di AQ tenendo conto anche della relazione delle
Commissioni Paritetiche o, relativamente alle Università non statali, degli organismi che svolgono le medesime
funzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.
Art.
5
(Valutazione periodica)
1. L'ANVUR trasmette al MIUR annualmente entro il 31 luglio i risultati della valutazione periodica, condotta
sulla base:
…
III. della relazione annuale dei NdV, trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno;
…
D.M. 45/13 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di
dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”
Art. 3.
Accreditamento dei corsi e delle sedi
7. L’attività di monitoraggio diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l’accreditamento ai
sensi dell’articolo 4 è svolta annualmente dall’ANVUR, anche sulla base dei risultati dell’attività di controllo
degli organi di valutazione interna delle istituzioni accreditate, secondo criteri e modalità stabiliti ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettera b) , del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.
AVA
E. RUOLO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA
E.1.1. - Relazione annuale del Nucleo di valutazione Interna
Il Nucleo di Valutazione interna svolge un’attività annuale di sorveglianza e di indirizzo volta a:
a. valutare l’efficacia complessiva della gestione in AQ della didattica e della ricerca;
11
b. accertare se l’organizzazione e l’attività documentata del Presidio della Qualità siano strutturate in modo
efficace a mettere in atto l’AQ nelle singole articolazioni interne (CdS, Strutture di raccordo, Dipartimenti) e
nell’Ateneo nel suo complesso;
c. accertare se l’organizzazione dell’Ateneo e delle sue articolazioni interne (CdS, Strutture di raccordo
Dipartimenti), attraverso le proprie azioni concrete, opportunamente documentate, dimostri che quanto
previsto e programmato dai CdS e dai Dipartimenti è effettivamente tenuto sotto controllo in modo
sistematico e documentato, cioè compiendo tutte le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi e
verificarne il grado di raggiungimento;
d. accertare la persistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi per l’accreditamento iniziale e periodico dei
CdS e delle sedi;
e. accertare se gli organi di governo dei CdS e dell’Ateneo tengono conto dell’attività del Presidio della
Qualità e delle valutazioni e delle proposte avanzate dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti nella
Relazione Annuale;
f. verificare che i rapporti di riesame delle attività di formazione siano redatti in modo corretto e utilizzati per
identificare e rimuovere tutti gli ostacoli al buon andamento delle attività di formazione;
g. formulare raccomandazioni volte a migliorare la qualità dell’attività didattica e di ricerca dell’Ateneo.
Le schede della Relazione annuale del Nucleo di Valutazione sono contenute nell’Allegato VI.
Allegato VI - Indicatori relativi al ruolo dei Nuclei di Valutazione
1. Valutazione dell’organizzazione nella gestione dell’Assicurazione della Qualità per la formazione e la
ricerca
2. Valutazione dell’efficacia dell’organizzazione dell’Ateneo
3. Valutazione dell’efficacia dell’organizzazione dei CdS
4. Valutazione dell’efficacia dei Dipartimenti
5. Valutazione dell’effettiva messa in atto dell’AQ per la formazione e la ricerca
6. Valutazione dell’interazione tra le CPDS e il Presidio della Qualità e dei conseguenti interventi di
miglioramento
7. Valutazione dell’efficacia degli interventi di miglioramento e delle loro effettive conseguenze
8. Indicazioni e raccomandazioni
F.1.2. - Le procedure per l’Accreditamento iniziale delle Sedi e dei Corsi di Studio attivi
…
 I Nuclei di Valutazione interna accertano la corretta redazione dei RAR e forniscono indicazioni e pareri
per il miglioramento della qualità delle attività (vedi sezione E). La relazione annuale riguardante ciascun
Corso di Studio e la Sede nel suo complesso viene trasmessa al Presidio della Qualità di Ateneo e
all’ANVUR entro il 30 aprile 2013.
…
Sulla base della documentazione inviata e dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti di cui alla
successiva sezione F.1.3., l’ANVUR proporrà o meno l’Accreditamento iniziale per le Sedi e per i Corsi di
Studio che hanno dimostrato il possesso dei requisiti per l’Accreditamento iniziale e, per i Corsi di Studio di
nuova istituzione/attivazione, che hanno avuto una valutazione positiva del Nucleo di Valutazione interna.
F.1.3.3. - Regole dimensionali relative agli studenti
…
I Nuclei di Valutazione interna sono chiamati a esprimere un parere vincolante sull’attivazione dei Corsi di
Studio con un numero di immatricolati/iscritti l I anno dei Corsi di Studio di I o II ciclo inferiore alle numerosità
minime specifiche della Classe di laurea di appartenenza del Corsi di Studio. Nelle proprie relazioni, i Nuclei di
Valutazione dovranno fare specifico riferimento al rapporto efficienza/costo ed efficacia/costo.
F2.2 - Le procedure per l’Accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio
…
A partire dell’a.a. 2013/14, in ogni anno accademico:
12
…
b. I Nuclei di Valutazione interna volgeranno attività di verifica del processo di AQ della Sede e dei Corsi di
Studio (auditing interno) e presenteranno i risultati di tale attività con la loro Relazione Annuale da
trasmettere all’ANVUR e al MIUR entro il 30 dell’anno successivo.
…
F.2.3.4. - Requisito per l’AQ A4 – L’Ateneo possiede un’effettiva organizzazione di poteri di
decisione e di sorveglianza sula qualità dei Corsi di Studio, della formazione da loro messa a
disposizione degli studenti e della ricerca (se non è presente viene revocato l’Accreditamento alla
Sede)
I Nuclei di Valutazione e le CPDS effettuano una adeguata e documentata attività annuale di controllo e di
indirizzo dell’AQ da cui risultano pareri, raccomandazioni e indicazioni nei confronti del Presidio della Qualità e
degli organi di Governo dell’Ateneo.
F.4. - La permanenza dei requisiti di Accreditamento Iniziale e Periodico
Ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.Lgs 19/2012, la verifica del rispetto nel tempo egli indicatori stabiliti per
l’Accreditamento Iniziale e periodico delle Sedi e dei Corsi universitari avverrà sia attraverso le visite in loco
delle CEV, sia con l’uso di ulteriori strumenti di monitoraggio. A tal fine e ai sensi dell’art. 9, comma 2 del
D.Lgs 19/2012, l’ANVUR si avvarrà inoltre dell’attività dei Nuclei di Valutazione.
13
Allegato 2 – Normativa sui Presidi della Qualità in vigore
AVA
C.3. - Il Presidio della Qualità di Ateneo
Il Presidio della Qualità di Ateneo – istituito e organizzato in modo proporzionato alla numerosità e alla
complessità delle attività formative e di ricerca dell’Ateneo – assume un ruolo centrale nell’AQ di Ateneo
attraverso:
 la supervisione dello svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ di tutto l’Ateneo;
 la proposta di strumenti comuni per l’AQ e di attività formative ai fini della loro applicazione;
 il supporto ai Corsi di Studio e ai loro referenti e ai Direttori di Dipartimento per le attività comuni.
La composizione del Presidio della Qualità e i compiti sono indicati nell’Allegato I.
Allegato I – Composizione e Requisiti per i Presidi della Qualità
Quadro
Informazioni
A - Composizione, Composizione del Presidio della qualità
organizzazione e Qualificazione dei suoi membri
funzione
del Funzioni e deleghe del Presidio
Presidio
Organizzazione e articolazioni del Presidio nell’Ateneo
Organizzazione e verifica dell’aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUACdS di ciascun CdS dell’Ateneo
Organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di AQ per le attività
B - Funzione nelle
didattiche
attività formative
Organizzazione e verifica dell’attività di Riesame dei CdS
Organizzazione e verifica dei flussi informativi da e per il NV e le CPDS
Valutazione dell’efficacia degli interventi di miglioramento e delle loro effettive
conseguenze
Organizzazione e verifica dell’aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUAC - Funzione nelle RD di ciascun Dipartimento dell’Ateneo
attività di ricerca
Organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di AQ per le attività di
ricerca
Organizzazione e verifica dei flussi informativi da e per il NV
C.3.1. - Il Presidio della Qualità e le attività formative
Nell’ambito delle attività formative, il Presidio della Qualità
- organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-CdS di ciascun
Corso di studio dell’Ateneo,
- sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche in conformità a quanto
programmato e dichiarato,
- organizza e monitora le rilevazioni dell’opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati,
- regola e verifica le attività periodiche di Riesame dei Corsi di Studio,
- valuta l’efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze,
- assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e la CPDS.
C.3.2. - Il Presidio della Qualità e le attività di ricerca
Nell’ambito delle attività di ricerca, il Presidio della Qualità
- verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-RD di ciascun Dipartimento (o di
altre articolazioni interne d organizzazione della ricerca) e
14
-
sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca in conformità a quanto
programmato e dichiarato, e
assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione.
C.4. - AQ della Formazione
La struttura che progetta e realizza il Corso di Studio realizza sistematicamente l’AQ della formazione nei corsi
di Studio del I e del II ciclo. Essa richiede:
 la definizione degli obiettivi da raggiungere;
 l’individuazione e la messa in opera delle azioni che permettono di raggiungere gli obiettivi;
 l’utilizzo di modalità credibili di verifica del loro effettivo raggiungimento.
A questo scopo gli organi di governo della sede universitaria devono mettere in atto, sotto il controllo del
Presidio della Qualità, un sistema di AQ di Ateneo capace di promuovere, guidare, sorvegliare e verificare
efficacemente le attività dei singoli Corsi di Studio.
Requisiti di sistema per l’AQ della formazione sono:
…
b. l’attività di un Presidio della Qualità (come richiesto dal DM 22 settembre 2010 n. 17), a cui spetta la
sorveglianza del buon andamento delle attività di formazione e lo svolgimento di tutte le attività necessarie
a tal fine (vedi sezione C.3.1.).
C.4.5. - AQ della formazione nei Master di I e II livello
Ebbene anche la qualità della formazione nei master debba essere oggetto dell’attività del Presidio della
Qualità di Ateneo, data la tipologia e l’estrema variabilità di contenuti e modalità di erogazione dell’offerta
didattica, l’ANVUR ritiene che nel primo triennio i master di I e II livello non siano vincolati a dotarsi di
strumenti specifici per l’AQ.
C.5. - AQ della ricerca
Analogamente a quanto previsto per la formazione, l’AQ della ricerca ha il fine di tenere sotto controllo le
condizioni di svolgimento delle attività di ricerca, ovvero di stabilire gli obiettivi di ricerca da perseguire, di
mettere in atto quanto occorre per conseguirli, rimuovendo – ovunque possibile – eventuali ostacoli, di
osservare il regolare svolgimento delle attività previste e di verificare il grado di effettivo raggiungimento degli
obiettivi.
Requisiti di sistema per l’AQ della ricerca sono:
…
c. l’attività di un Presidio della Qualità (vedi sezione C.3.2.).
F.1. - Accreditamento Iniziale delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari
…
F.1.3. - Criteri, indicatori e parametri per l’accreditamento Iniziale delle Sedi e dei Corsi di Studio
già attivi
…
F.1.3.9. - Requisiti per l’Assicurazione della Qualità
…
b. Presenza di un Presidio della Qualità di Ateneo (requisito di Sede)
In ogni Ateneo e ai fini della AQ dei Corsi di Studio e della ricerca dipartimentale dovrà essere presente un
Presidio della Qualità – o una struttura con le stesse finalità – la cui complessità organizzativa sarà valutata
sulla base della complessità dell’Ateneo.
F.2. - Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari
…
15
F.2.3.2. - Requisito per l’AQ 2 – L’Ateneo sa in che misura le proprie politiche sono effettivamente
realizzate dai Corsi di Studio (se non è presente viene revocato l’Accreditamento alla Sede)
Esiste un sistema di valutazione interna controllato dal Presidio della qualità di Ateneo che fornisce
all’istituzione dati aggregati atti a orientare le politiche.
Viene verificata con regolarità la qualità dei programmi di formazione messi in atto dai Corsi di Studio tenendo
conto di tutti i portatori di interesse (studenti, docenti, personale di supporto, ex allievi e rappresentanti del
mondo del lavoro).
Viene tenuta sotto controllo la qualità complessiva dei risultati della formazione.
F.2.3.3. - Requisito per l’AQ 3 – L’Ateneo chiede ai Corsi di Studio di praticare il miglioramento
continuo della qualità, puntando verso risultati di sempre maggior valore(se non è presente viene
revocato l’Accreditamento alla Sede)
Tenuto conto delle risorse effettivamente disponibili, l’Ateneo attraverso il Presidio della Qualità orienta i Corsi
di Studio al bilanciamento tra una AQ che si limiti a soddisfare requisiti predeterminati e un impegno verso il
miglioramento continuo inteso come la capacità di porsi obiettivi formativi aggiornati e allineati ai migliori
esempi nazionali o internazionali.
F.2.3.4. - Requisito per l’AQ A4 – L’Ateneo possiede un’effettiva organizzazione di poteri di
decisione e di sorveglianza sula qualità dei Corsi di Studio, della formazione da loro messa a
disposizione degli studenti e della ricerca (se non è presente viene revocato l’Accreditamento alla
Sede)
I Nuclei di Valutazione e le CPDS effettuano una adeguata e documentata attività annuale di controllo e di
indirizzo dell’AQ da cui risultano pareri, raccomandazioni e indicazioni nei confronti del Presidio della Qualità
e degli organi di governo dell’Ateneo. Il Presidio della Qualità e gli organi di governo dell’Ateneo sono a
conoscenza dei pareri, delle raccomandazioni e delle indicazioni che il Nucleo di Valutazione e le CPDS
producono e sulla base di esse mettono in atto adeguate misure migliorative.
…
G. La valutazione della didattica e dei servizi di supporto nell’opinione di studenti e laureati
G.1. - Premessa
…
La finalità principale della misura dei livelli di soddisfazione espressi dagli studenti, dai laureati e dai docenti a
vista all’interno del sistema di AQ degli atenei e, in quanto tale, deve essere organizzata e monitorata dal
Presidio della Qualità dell’Ateneo.
…
16
Argomento
Elenco degli adempimenti previsti ai fini del sistema AVA e di altri sistemi di valutazione
In grigio gli adempimenti per i quali non è chiaro quale sia l'organo deputato al relativo assolvimento
Adempimento
Fonte dell'adempimento
Organo deputato
all'assolvimento
dell'adempimento
Fonte dell'attribuzione
dell'adempimento all'organo
Offerta formativa (fase
istituzione)
DM 270/04 art.9 c.2
Parere sui Corsi di Studio di
nuova istituzione
Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di
studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e
di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con
decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei
criteri della programmazione del sistema universitario,
Nucleo di Valutazione
previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione
dell'università.
DM 270 art.9 c.2 (in vigore)
art. 8 c.4 D.Lgs. 19/2012
Ai fini dell'accreditamento, il NdV verifica se l'istituendo
corso è in linea con gli indicatori di accreditamento
iniziale definiti dall'ANVUR […]
art. 8 c.4 D.Lgs. 19/2012
DM 47/2013 art.8 c.2 La scheda
Offerta formativa (fase attivazione/accreditamento iniziale)
DM 47/2013 (Allegati A e B)
1. Requisiti di trasparenza
2. Requisiti di docenza
a) Indicatore quali-quantitativo per CdS (almeno 4
docenti di riferimento per anno) [NB: per le classi
professionalizzanti si applica delibera ANVUR parere n°14
del 18/10/2011]
b) Indicatore quali-quantitativo di quantità massima di
didattica assistita erogabile per ogni sede
4. Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e
Verifica dei requisiti di
alla diversificazione dei corsi di studio
accreditamento iniziale dei CdS
5. Risorse strutturali (aule, laboratori, ecc. che vengono
e delle sedi
dichiarati nella SUA-CdS e verificati durante le visite in
loco)
6. Requisiti per l’AQ:
a) Presenza documentata di un sistema di AQ per la sede
e per il CdS
b) Presenza di un Presidio della Qualità
c) Rilevazione dell’opinione degli studenti, dei laureandi e
dei laureati
d) Compilazione delle SUA-CdS
e) Redazione del rapporto di riesame
7. Requisiti di sostenibilità economico-finanziaria
Verifica delle Regole
dimensionali relative agli
studenti
DM 17/2010 art.7 (abrogato)
Documento AVA-ANVUR 9/01/2013 sez. F.1.3.3
pag.24
Strutture didattiche
SUA di ciscun anno accademico deve
essere compilata entro i termini
previsti..
(docenti referenti del CdS)
Documento AVA-ANVUR 9/01/13
compilano banca dati SUA-CdS sezione C.4 pag.14
L'adozione di una scheda SUA-CdS […]
in cui ogni Corso di Studio raccoglie le
informazioni sulle proprie attività
Presidio della Qualità
supervisiona la compilazione
della SUA (soprattutto per le
parti generali della SUA)
ANVUR verifica i requisiti di
accreditamento
MIUR dà l'accreditamento
Nucleo di Valutazione
accerta la persistenza dei
requisiti per l'accreditamento
Nucleo di Valutazione
Documento AVA-ANVUR 9/01/13
sezione C.3.1 pag.13
Il PQ organizza e verifica il continuo
aggiornamento delle informazioni
contenute nelle SUA-CdS di ciascun
CdS dell'Ateneo
DM 47/2013 art.2 c.3
DM 47/2013 art.4 c.1
Documento AVA-ANVUR 9/01/13
sezione E.1 pag.20
Il NdV nella sua relazione annuale d)
accerta la persistenza dei requisiti
quantitativi e qualitativi per
l'accreditamento iniziale e periodico
dei CdS e delle sedi
Documento AVA-ANVUR
9/01/2013 sez. F.1.3.3 pag.24
Argomento
Offerta formativa (fase
istituzione)
Adempimento
Parere sui Corsi di Studio di
nuova istituzione
Attività di Riesame dei CdS
(entro 31 gennaio)
Fonte dell'adempimento
Organo deputato
all'assolvimento
dell'adempimento
Gruppo di Riesame (Team
di autovalutazione,
Commissione AQ,…) -->
Documento AVA-ANVUR 9/01/2013 sez.A.2 pag.6 e
occorre
definire
un nome
Nucleo di
Valutazione
sez.C.4.3 pag.16
Il riesame […] è un processo, programmato e applicato
con cadenza prestabilita dall'istituzione o da una sua
articolazione interna per valutare l'idoneità,
l'adeguatezza e l'efficacia della propria azione, al fine di Presidio della Qualità
mettere in atto tutti gli opportuni interventi di
correzione e miglioramento. [...] si conclude con la
redazione di un Rapporto di Riesame.
Nota di accompagnamento al Primo Rapporto di
Riesame - news ANVUR 30/01/2013
Viene definito uno schema tipo di Rapporto
Nucleo di Valutazione
Fonte dell'attribuzione
dell'adempimento all'organo
Documento AVA-ANVUR
9/01/2013 sez.C.4.3 pag.16
Docente Responsabile del CdS
sovraintende la redazione del
rapporto.
Deve partecipare anche una
rappresentanza studentesca
Documento AVA-ANVUR
9/01/2013 sez.C.3.1 pag.13
Il PQ […] regola e verifica le attività
periodiche di Riesame dei CdS…
Documento AVA-ANVUR 9/01/13
sezione E.1 pag.20
Il NdV nella sua relazione annuale f)
verifica che i Rapporti di Riesame delle
attività di formazione siano redatti in
modo corretto e utilizzati per
identificare e rimuovere tutti gli
ostacoli al buon andamento delle
attività di formazione
Altre fasi del sistema di AQ interno
art.13 D.Lgs. 19/2012
Relazione annuale delle
Commissioni Paritetiche
Docenti-Studenti (entro 31
dicembre)
Le commissioni paritetiche docenti-studenti, previste
dall'art.2 c,2 lett. g) della L.240/2010, redigono una
relazione annuale che contiene proposte al NdV nella
direzione del miglioramento della qualità e dell'efficacia
Commissioni paritetiche
delle strutture didattiche, anche in relazione ai risultati
ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive docenti-studenti
occupazionali e di sviluppo personale e professionale,
nonchè alle esigenze del sistema economico e
produttivo.
Documento AVA-ANVUR 9/01/2013 sez.D pag.19
Documento AVA-ANVUR
9/01/2013 sez. C.4 pag.14
CdS
Compilazione scheda SUA-CdS
(entro fine aprile, fine maggio, e
altre scadenze)
...L'adozione di una SUA-CdS,
consultabile in rete informatica, in cui
ogni CdS raccoglie le informazioni sulle
proprie attività...
Documento AVA-ANVUR
9/01/2013 sez. C.3.1 pag.13
art.8 DM 47/2013
1. Le schede SUA-CdS e SUA-Rd contengono gli elementi Presidio della Qualità
informativi necessari al sistema di autovalutazione,
valutazione periodica e accreditamento, nonché alla
definizione dell'offerta formativa (dalla fase di
istituzione a quella di attivazione dei corsi di studio)
secondo il principio della semplificazione e dell'efficienza
Consiglio di Dipartimento
delle procedure di inserimento dei dati
Compilazione scheda SUA-RD
(entro 31 dicembre)
…Il PQ organizza e verifica il continuo
aggiornamento delle informazioni
contenute nelle SUA-CdS di ciascun
CdS di Ateneo...
Documento AVA-ANVUR
9/01/2013 sez. C.5.1 pag.17
La SUA-RD (Allegato IV) viene
elaborata e approvata dal Consiglio di
Dipartimento.
Documento AVA-ANVUR
9/01/2013 sez. C.3.1 pag.13
Presidio della Qualità
Controllo annuale
art.13 D.Lgs. 19/2012
art.12 D.Lgs. 19/2012
I NdV ai sensi dell'art.2 c.1 lett.r) della L.240/2012 e
della L. 370/99 effettuano un'attività annuale di
Relazione annuale del Nucleo di controllo sull'applicazione dei criteri e degli
Valutazione
indicatori di cui all'articolo 10, anche di supporto al
(entro 30 aprile)
monitoraggio di cui all'articolo 11 e di verifica
dell'adeguatezza del processo di auto-valutazione
Documento ANVUR "Linee guida per la Relazione
tecnica dei NdV" (non ancora pubblicato)
…Il PQ organizza e verifica il continuo
aggiornamento delle informazioni
contenute nelle SUA-RD di ciascun
Dipartimento...
art.12 D.Lgs. 19/2012
Nucleo di Valutazione
L. 537/93 art. 5 c.22
Relazione annuale del Nucleo di
Valutazione
(ex L.537/93)
Nelle università, ove già non esistano, sono istituiti nuclei di
valutazione interna con il compito di verificare, mediante
analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta
gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e
della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento
dell'azione amministrativa. I nuclei determinano i parametri di
riferimento del controllo anche su indicazione degli organi
generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione
almeno annualmente.
L. 537/93 art. 5 c.22
Argomento
Offerta formativa (fase
Accreditamento periodico
istituzione)
Adempimento
Fonte dell'adempimento
Organo deputato
all'assolvimento
dell'adempimento
ANVUR tramite:
art.3 c.5 DM 47/2013
(accreditamento periodico delle
sedi)
art. 4 c.8 DM 47/2013
visite
in loco
dei CEV
Nucleo
di Valutazione
Art.1 c.2 DM 47/2013
(accreditamento periodico dei CdS)
relazione annuale dei NdV
verifica, con cadenza almeno quinquennale per le sedi e
Allegato C DM 47/2013 (requisiti
analisi delle informazioni della
almeno triennale per i corsi di studio, della persistenza
per l'accreditamento periodico)
SUA-CdS, SUA-RD e delle
dei requisiti che hanno condotto all'accreditamento
la verifica dei requisiti di
accreditamento periodico
Parere sui Corsi di Studio di
nuova istituzione
Accreditamento periodico
iniziale e del possesso di ulteriori requisiti di qualità, di
efficienza e di efficacia delle attività svolte in relazione
agli indicatori di cui all'allegato C
attività di monitoraggio
Documento AVA-ANVUR 9/01/13
sezione E.1 pag.20
Nucleo di Valutazione
Monitoraggio
degli indicatori di
accreditamento
accerta la persistenza dei
requisiti per l'accreditamento
Valutazione periodica
Fonte dell'attribuzione
dell'adempimento all'organo
Relazione sui risultati
dell'applicazione degli
indicatori di accreditamento di
art.9 c.2 D.Lgs. 19/2012
sede (ogni quinquennio
accademico) e di CdS (ogni
triennio accademico)
Nucleo di Valutazione
Il NdV nella sua relazione annuale d)
accerta la persistenza dei requisiti
quantitativi e qualitativi per
l'accreditamento iniziale e periodico
dei CdS e delle sedi
art.9 c.2 D.Lgs. 19/2012
ANVUR tramite:
Art.1 c.2 e art.5 DM 47/2013
Valutazione periodica
valutazione da parte dell'ANVUR volta a misurare
l'efficienza, la sostenibilità economico-finanziaria delle
attività e i risultati conseguiti dalle singole università
nell'ambito della didattica, della ricerca e
dell'Assicurazione della Qualità in relazione agli
indicatori di cui agli allegati E e F del DM 47/2013
la verifica degli indicatori di cui
agli All. E e F
visite in loco dei CEV
relazione annuale dei NdV
art.5 DM 47/2013
analisi delle informazioni della
SUA-CdS, SUA-RD e delle
attività di monitoraggio
L. 370/99 art.1 c.2
Rilevazioni sull'opinione degli studenti
L. 370/99 (in vigore)
Nucleo di Valutazione
Organizzazione e monitoraggio
delle rilevazioni sull'opinione
degli studenti frequentanti in
merito alle attività didattiche
Documento AVA-ANVUR 9/01/2013 sez. G.1 pag.39
Documento AVA-ANVUR
9/01/2013 sez. G.1 pag.39
Organizzazione e monitoraggio
di ulteriori rilevazioni
sull'opinione di:
- studenti non frequentanti in
merito alle attività didattiche;
- studenti frequentanti/non
Documento AVA-ANVUR 9/01/2013 sez. G
frequentanti sulle prove di
esame;
- laureandi;
- laureati;
- docenti.
Presidio della Qualità
Accreditamento dei Corsi di
Dottorato
ANVUR
Valutazione della performance
amministrativa
I nuclei acquisiscono periodicamente,
mantenendone l'anonimato, le
opinioni degli studenti frequentanti
sulle attività didattiche e trasmettono
un'apposita relazione, entro il 30
aprile di ciascun anno, al Ministero
dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, e al Comitato
per la valutazione del sistema
universitario unitamente alle
informazioni e ai dati di cui all'articolo
2, comma 1, lettera c).
Accreditamento iniziale dei
Corsi di Dottorato
DM 45/2013
Linee guida ANVUR (documento finale del
21/02/14)
Verifica del rispetto nel tempo
art.3 c.7 DM 45/2013
dei requisiti richiesti per
Linee guida ANVUR (documento finale del
l'accreditamento (Relazione
21/02/14)
annuale sui Corsi di Dottorato)
La finalità principale della misura dei
livelli di soddisfazione espressi dagli
studenti dai laureati e dai docenti va
vista all'interno del sistema di AQ
degli atenei e, in quanto tale, deve
essere organizzata e monitorata dal
Presidio della Qualità dell'Ateneo.
art.3 e 15 c.2 del DM 94/2013
Presidio della Qualità (fase
di accompagnamento
all'accreditamento iniziale)
Nucleo di Valutazione
art.3 c.7 DM 94/2013
art.2 c.1 lett.r) della L. 240/2010
Attività in qualità di Organismi
Indipendenti per la Valutazione
(OIV) in termini di valutazione art.14 c.4 D.Lgs. 150/2009
delle performance
organizzative
Nucleo di Valutazione
al NdV attribuzione, in raccordo con
l’attività dell’ANVUR, delle funzioni di
cui all’art.14 del D.Lgs. 150/2009,
relative alle procedure di valutazione
delle strutture e del personale, al fine
di promuovere nelle università, in
piena autonomia, e con modalità
organizzative proprie, il merito e il
miglioramento della performance
organizzativa e individuale.
Argomento
Offerta formativa (fase
Altre indagini d'Ateneo
istituzione)
Programmazione
triennale di Ateneo
Adempimento
Indagine matricole
Parere sui Corsi di Studio di
nuova istituzione
Fonte dell'adempimento
Organo deputato
all'assolvimento
dell'adempimento
Fonte dell'attribuzione
dell'adempimento all'organo
Nessun riferimento normativo
Ogni anno il SA - in occasione dell'approvazione del
manifesto degli studi - approva la rilevazione sulle
matricole (vincolante ai fini dell'immatricolazione)
L'indagine è stata promossa da Nucleo di
Nucleo di Valutazione
Valutazione (riunione del 23/04/2007) e dalla
Commissione Didattica (23/05/2007)
Indagine sulla soddisfazione dei
Nessun riferimento normativo
dottorandi
Validazione degli indicatori
definiti dall'Ateneo per la
misurazione dei progetti della
programmazione triennale
art.2 c. 2 DM 104/2014
Nucleo di Valutazione
art.2 c. 2 DM 104/2014
ARGOMENTO
PROCEDURE DI
VALUTAZIONE
SEGNALAZIONE
PROBLEMI / PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO
A fronte dei compiti attribuiti al NdV dalla L.537/93,
L.370/99 e dalla L.240/2010, si segnalano le seguenti
problematiche, inerenti essenzialmente la mancanza di
chiarezza nella definizione del ruolo e degli obiettivi degli
adempimenti del NdV:
1. Valutazione della performance organizzativa
2. Adempimenti relativi alle disposizioni ANAC su
trasparenza e anticorruzione
Per entrambi i punti (1 e 2) la trasposizione del ruolo
di OIV ai NdV ha, di fatto, attribuito agli stessi un
ruolo, che fuoriesce dagli ambiti di competenza dei
NdV. A ciò si aggiunge la mancanza di direttive chiare
e specifiche per le università;
3. Verifica coerenza del curriculum scientifico dei
titolari di attività di insegnamento a contratto.
Anche in questo caso mancano linee nazionali a tal
riguardo e una condivisione a tal proposito a livello di
CONVUI appare opportuna;
4. Relazione al Rendiconto Consuntivo. Tale attività
non ricopre alcuna rilevanza, alla luce del fatto che il
Conto Consuntivo di Ateneo viene già accompagnato
dalla Relazione del MR dalla Relazione Tecnica e
dalla Relazione dei Revisori dei Conti. Si chiede di
assumere una linea condivisa a livello nazionale su
questo punto, appurato anche il fatto che numerosi
NdV già non svolgono più questa relazione.
5. Parere sui CdS di nuova istituzione. Anche in
questo caso, la funzione del NdV non è chiara e la
verifica “anticipata” dei requisiti di accreditamento,
calcolati poi da ANVUR, svuota di significato questo
parere, che si fonda essenzialmente su proiezioni
numeriche non solide. L’attività di verifica di requisiti
quantitativi (N. docenti ecc.) dovrebbe essere
effettuata automaticamente dagli uffici e produrre un si
o un no altrettanto automatico.
Nelle attività di verifica nel merito, che tanto impatta
sull’accreditamento e sulla relazione finale, si ribadisce
che il Nucleo:
RELAZIONE ANNUALE
NUCLEI DI
VALUTAZIONE/PROCEDURA
NUCLEI
a Non è un ufficio studi, attività per la quale non ha le
risorse, e alle volte le competenze, ma un comitato che
dovrebbe trarre le conclusioni generali sull’andamento
dell’ateneo.
2.b Non può violare il principio del giudizio dei pari, fatto
che comporterebbe muovendosi spesso in totale
incompetenza disciplinare. Il Nucleo dovrebbe piuttosto
verificare che l’ateneo metta in atto tutte le procedure di
valutazione da parte dei pari, valutarne le risultanze, e
infine verificare che l’ateneo tenga conto dei risultati della
valutazione. Riportare su quest’attività e sull’andamento
delle grandi poste (Attrattività verso gli studenti,
finanziamenti alla ricerca, posizionamento nelle
graduatorie, economicità ed efficacia della gestione ecc)
dovrebbe alla fine costituire il cuore della relazione
annuale.