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Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie
Milano, 21 Ottobre 2014
Gian Paolo Tondetta
[email protected]
Nuovo quadro legislativo
Pubblicazione L96 GUCE (Gazzetta Ufficiale Comunità Europea) del
26 marzo 2014
Nuovo Quadro Legislativo, compaiono otto direttive:
1. Direttiva esplosivi per uso civile – 2014/28/UE
2. Direttiva recipienti semplici a pressione (PED) – 2014/29/UE
3. Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (EMC) – 2014/30/UE
4. Direttiva strumenti per pesare a funzionamento non automatico – 2014/31/UE
5. Direttiva Strumenti di misura (MID) – 2014/32/UE
6. Direttiva Ascensori (LIFT) – 2014/33/UE
7. Direttiva apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX) – 2014/34/UE
8. Direttiva Bassa Tensione (LVD) – 2014/35/UE
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Direttiva ATEX 2014/34/UE
Concetti generali
La Direttiva 2014/34/UE
Direttiva concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli stati membri
relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati
in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione)
La direttiva è in vigore dal 30 marzo 2014
Ai sensi dell’art. 43 del documento, la direttiva 94/9/CE è abrogata con
effetto decorrente dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati
Membri relativi ai termini di recepimento del diritto interno e le date di
applicazione della direttiva indicati nell’allegato XI, parte B
Direttiva
Termine di recepimento
Data di applicazione
94/9/CE
1° settembre 1995
1° marzo 1996
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Schema della Direttiva 2014/34/UE
Le modifiche sono considerate essenziali: è stato, pertanto, deciso di
pubblicare una nuova direttiva
Direttiva 2014/34/UE
Direttiva 94/9/CE
► 52 considerando
► 20 considerando.
► 45 articoli
► 16 articoli
► 12 allegati
► 11 allegati
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La Direttiva 2014/34/UE – Cambiamenti
► La revisione della direttiva non ha comportato stravolgimenti sostanziali ai
contenuti tecnici della direttiva 1994/9/CE (rimangono invariate le procedure di
valutazione della conformità e la suddivisione in gruppi e categorie dei prodotti),
nel cui testo sono maggiormente evidenziati gli obblighi dei vari operatori, quali
fabbricanti, rappresentanti autorizzati (art. 7), importatori (art. 8) e distributori
(art. 9). Nella nuova direttiva è, inoltre, ampliato il capitolo inerente le
“definizioni”.
► Con la nuova direttiva si è curata l’agevolazione degli scambi dei beni e dei
servizi tra gli Stati Membri aggiornando le condizioni per la circolazione nel
mercato unico europeo di una vasta gamma di prodotti industriali, e la maggiore
protezione di imprese e consumatori attraverso il rafforzamento dell’attività di
vigilanza sul mercato (capo 5).
► Si è voluto, inoltre, migliorare la credibilità del marchio CE e l’arricchimento
dell’impianto normativo per l’accreditamento degli organismi di valutazione della
conformità, migliorando la qualità da essi erogata (capo 4).
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La Direttiva 2014/34/UE – Cambiamenti
 Invariati campo di applicazione ed esclusioni
 Introdotte nuove definizioni, in accordo alla decisione 768/2008/CE, tra
le quali si segnalano: categoria di apparecchi, uso previsto, messa a
disposizione
sul
mercato,
commercializzazione,
fabbricante,
rappresentante autorizzato, importatore, distributore, operatori
economici, specificazione tecnica, norma armonizzata, accreditamento,
richiamo, ritiro….
 Art. 6: obblighi del fabbricante
 Art. 7: rappresentanti autorizzati
 Art. 8: obblighi degli importatori
 Art. 9: obblighi dei distributori
 Art. 10: casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e distributori
 Art. 11: identificazione degli operatori economici
 Art. 18: autorità di notifica
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La Direttiva 2014/34/UE – Cambiamenti
 Art. 19: prescrizioni relative alle autorità di notifica
 Art. 21: prescrizioni relative agli organismi notificati
 Art. 22: presunzione di conformità degli organismi notificati
 Art. 23 affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
 Art. 24: domanda di notifica
 Art. 25: procedura di notifica
 Art. 26: numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati
 Art. 27: modifiche delle modifiche
 Art. 28: contestazione della competenza degli organismi notificati
 Art. 29: obblighi operativi degli organismi notificati
 Art. 30: ricorso contro decisioni degli organismi notificati
 Art. 31: obbligo di informazione a carico degli organismi notificati
 Art. 32: scambio di esperienze
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La Direttiva 2014/34/UE – Cambiamenti
 Art. 33: coordinamento degli organismi notificati
 Art. 38: non conformità formale
 art.. 40: sanzioni
Allegati:
La formulazione dei moduli ha subito modifiche di tipo formale ma non
sostanziale, per adattarli ai contenuti della decisione 768/2008/CE.
All. II
All. II (invariato) tranne requisito 1.0.6 in cui è stato eliminato il punto b) relativo
alla traduzione delle istruzioni per l’uso
All. III
Modulo esame CE del tipo diventa Modulo B: esame UE del tipo
All. IV
Modulo garanzia qualità produzione diventa Modulo D: conformità al tipo basata
sulla garanzia della qualità del processo di produzione
All. V
Modulo verifica su prodotto diventa Modulo F: conformità al tipo basata sulla
verifica del prodotto
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La Direttiva 2014/34/UE – Cambiamenti
All. VI
Modulo conformità al tipo diventa Modulo C1: conformità al tipo basata sul
controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale
All. VII
Modulo garanzia qualità prodotti diventa Modulo E: conformità al tipo basata sulla
garanzia della qualità del prodotto
All. VIII
Modulo controllo di fabbricazione interno diventa Modulo A: controllo interno della
produzione
All. IX
Modulo verifica di unico prodotto diventa Modulo G: conformità basata sulla
verifica dell’unità
All. X
Rimane all. X ma trattasi dichiarazione di conformità UE
All. XI
Eliminato il precedente allegato XI «Criteri minimi che devono essere osservati
dagli Stati Membri per la notifica degli organismi. – Sostituito con All. XI parte A:
direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive; parte B: termini per il
recepimento nel diritto interno e date di applicazione.
All. XII
Completamente nuovo con tavola di concordanza tra 94/9/CE e 2014/34/UE
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La Direttiva 2014/34/UE – Conclusioni
Conformità dei prodotti: I prodotti immessi sul mercato in accordo alla
94/9/CE entro il 20/04/2016, sono considerati conformi.
Come gestire il passaggio dalla vecchia alla nuova direttiva?
I certificati CE di tipo redatti per la direttiva 94/9/CE restano validi per
la direttiva 2014/34/UE?
Revisione del certificato esame CE del tipo per renderlo conforme
alla 2014/34/UE.
Scopo è verificare se il certificato resta valido alla luce della nuova
direttiva
Nella revisione di alcuni certificati emessi anni fa potrebbero emergere
modifiche effettuate alle apparecchiature senza aver informato l’ON
Potrebbe essere necessario un aggiornamento e revisione significativa del
fascicolo tecnico
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Direttiva EMC 2014/30/UE
Concetti generali
La Direttiva EMC 2014/30/UE
Direttiva concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli stati membri
relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione)
La direttiva è in vigore dal 20 aprile 2014
Ai sensi dell’art. 45 del documento, la direttiva 2004/108/CE è abrogata
con effetto decorrente dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati
Membri relativi ai termini di recepimento del diritto interno e le date di
applicazione della direttiva indicata nell’allegato V
Direttiva
Termine di recepimento
Data di applicazione
204/108/CE
20 gennaio 2007
20 luglio 2007
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Schema della Direttiva 2014/30/UE
Le modifiche sono considerate essenziali: è stato, pertanto, deciso di
pubblicare una nuova direttiva
Direttiva 2014/30/UE
Direttiva 2004/108/CE
► 60 considerando
► 23 considerando.
► 47 articoli
► 18 articoli
► 6 allegati
► 7 allegati
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Modifiche
Vengono introdotte nuove definizioni:
► Fabbricante
► Rappresentante autorizzato
► Importatore
► Distributore
► Operatori economici: fabbricante, rappresentante autorizzato,
importatore e distributore
► Viene citato espressamente che un importatore che mette il suo
nome sul prodotto diventa fabbricante
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Modifiche
Definiti chiaramente gli obblighi per:
► Fabbricante (Art. 7)
► Rappresentante autorizzato (Art. 8)
► Importatore (Art. 9)
► Distributore (Art. 10)
► Viene citato espressamente che un importatore che mette il suo
nome sul prodotto diventa fabbricante (Art. 11)
L’Art 13 cita testualmente che i prodotti conformi alle norme armonizzate
pubblicate nella GUCE sono conformi ai requisiti di cui all’allegato I della
direttiva 2014/30/UE
Procedura di valutazione della conformità – Allegato II (obbligo del fascicolo
tecnico) controllo interno della fabbricazione o Allegato III (ente Notificato)
Esame UE del tipo + conformità al tipo
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Direttiva LVD 2014/35/UE
Concetti generali
La Direttiva LVD 2014/35/UE
Direttiva concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico
destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione)
La direttiva è in vigore dal 20 aprile 2014
Ai sensi dell’art. 27 del documento, la direttiva 2006/95/CE è abrogata con
effetto decorrente dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati
Membri relativi ai termini di recepimento del diritto interno e le date di
applicazione della direttiva indicati nell’allegato V
Direttiva
Termine di recepimento
Data di applicazione
73/23/CE
21 agosto 1974
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Schema della Direttiva 2014/35/UE
Le modifiche sono considerate essenziali: è stato, pertanto, deciso di
pubblicare una nuova direttiva
Direttiva 2014/35/UE
Direttiva 2006/95/CE
► 39 considerando
► 12 considerando.
► 29 articoli
► 16 articoli
► 5 allegati
► 6 allegati
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Modifiche
Vengono introdotte nuove definizioni:
► Fabbricante
► Rappresentante autorizzato
► Importatore
► Distributore
► Operatori economici: fabbricante, rappresentante autorizzato,
importatore e distributore
► Viene citato espressamente che un importatore che mette il suo
nome sul prodotto diventa fabbricante
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Modifiche
Definiti chiaramente gli obblighi per:
► Fabbricante (Art. 6)
► Rappresentante autorizzato (Art. 7)
► Importatore (Art. 8)
► Distributore (Art. 9)
► Viene citato espressamente che un importatore che mette il suo
nome sul prodotto diventa fabbricante (Art. 10)
L’Art 12 cita testualmente che i prodotti conformi alle norme armonizzate
pubblicate nella GUCE sono conformi ai requisiti di cui all’allegato I della
direttiva 2014/35/UE
In assenza di norme armonizzate si possono utilizzare norme internazionali
(IEC) – Art. 13
Procedura di valutazione della conformità – Allegato III (obbligo del fascicolo
tecnico)
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